interpretare il c/c bancario per monitorare la relazione

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interpretare il c/c bancario per monitorare la relazione
MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
INTERPRETARE IL C/C BANCARIO
PER MONITORARE LA RELAZIONE
BANCA-IMPRESA
SBF : APPLICAZIONI
DELLA FORMULA DEL TASSO
DI INTERESSE
Problema: in considerazione delle molteplici funzioni che può svolgere, è attribuibile al conto
corrente bancario una valenza strategica. Spesso, però, accade che tale valenza non sia correttamente percepita dalle imprese a causa della scarsa conoscenza degli aspetti giuridici
e tecnici dello strumento, che a tutti gli effetti è un contratto con il quale le parti si obbligano
reciprocamente a determinati comportamenti. Ecco quindi che il conto corrente bancario
diviene un oggetto oscuro di cui non si può fare a meno per gestire la propria azienda, ed
anziché governare il suo utilizzo se ne subiscono le conseguenze.
Soluzione: l’analisi coordinata dei profili giuridici e tecnici del conto corrente bancario può
consentire alle imprese, congiuntamente ad altri strumenti, di migliorare e/o potenziare la
gestione dei propri flussi monetari in entrata e uscita, oltre a conseguire possibili economie
di scala in ordine a costi e commissioni da pagare. Obiettivo di quest’analisi è l’acquisizione
di una maggiore consapevolezza delle caratteristiche di uno strumento (contratto) che rappresenta un fattore condizionante dei rapporti intrattenuti con il sistema bancario.
SOMMARIO
• SCHEMA DI SINTESI
• UTILIZZO DEL CONTO
CORRENTE
BANCARIO
• CONTRATTO
• TASPARENZA
DI C/C BANCARIO
E PUBBLICITÀ DELLE
CONDIZIONI APPLICATE
• SMOBILIZZO
DEI CREDITI
SCHEMA DI SINTESI
CONTO
CORRENTE
BANCARIO
PRIVATI
IMPRESE
ESTRATTO
CONTO
RICONCILIAZIONE
DEI CONTI
SMOBILIZZO
DEI CREDITI
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RATIOSoluzioni
Ö
• È lo strumento più usato da privati e aziende per gestire la liquidità, in termini di flussi in entrata
e uscita; quasi tutte le operazioni effettuate con le banche passano dal conto corrente. In relazione
alla sua estrema versatilità, molteplici sono le facoltà collegabili al suo utilizzo.
• Con l’autorizzazione all’emissione di assegni (la convenzione di assegno) o all’uso di carte di debito
e di credito, si elimina la gestione del denaro contante per l’effettuazione delle spese, con evidenti
benefici per la sicurezza e la custodia dello stesso; di contro, l’incasso delle somme a proprio credito
avviene tramite assegni e bonifici accreditati nel conto.
Ö
Lo utilizzano per la gestione del bilancio familiare e delle proprie risorse finanziarie, da un lato gli
accrediti per stipendi, pensioni, emolumenti vari, affitti e riscossioni di cedole e interessi; dall’altro
gli addebiti per utenze, rate di mutuo, affitti, pagamenti diversi, operazioni d’investimento, ecc...
Ö
Usano il conto corrente per la gestione aziendale, e spesso ne accendono più di uno o sono costrette
a farlo, in relazione ad alcune tipologie di operazioni, le più frequenti delle quali sono: incassi da clienti
e pagamenti a fornitori nelle diverse forme; addebiti di rate per finanziamenti, mutui e leasing;
pagamenti degli stipendi; smobilizzo dei crediti, ecc..
Ö
Rilevante è la lettura e la comprensione degli estratti conto periodicamente inviati dalle banche ai
clienti, con i quali controllare le movimentazioni in accredito e addebito transitate sul conto; controllo
indispensabile per le aziende e per tutti coloro che usano il conto corrente nell’esercizio di un’attività
imprenditoriale o professionale, soprattutto per gli obblighi di natura contabile e fiscale incombenti,
ad esempio, con riferimento alle imprese, il rispetto del criterio della competenza economica, per il
quale tutti gli atti e fatti di gestione riferibili ad un esercizio devono essere contabilmente rilevati in
tale esercizio.
Ö
Si tratta del riscontro delle movimentazioni del conto corrente con le rilevazioni contabili, e viceversa.
Poichè ci possono essere addebiti o accrediti registrati nel conto corrente ma non ancora nella
contabilità, o, viceversa, rilevazioni contabili di movimenti finanziari non ancora registrati nel conto
corrente, vedi per esempio un pagamento a fornitore con assegno non immediatamente incassato,
oppure la liquidazione d’interessi a debito o accredito dell’ultimo trimestre i cui importi, modificativi
dei saldi, sono generalmente riportati nell’estratto conto del mese di gennaio con valuta 31.12 dell’anno
appena chiuso.
Ö
• È l’operazione con cui le banche anticipano alle aziende i crediti rivenienti dalle vendite. La banca
accorda un fido per tale scopo all’azienda, il castelletto sbf, per il cui ammontare si deve tenere conto
congiuntamente dei volumi di vendita e dei tempi medi d’incasso dei crediti.
• L’azienda deve preliminarmente effettuare tali determinazioni, e sulla base di queste formulare la
richiesta di castelletto sbf; ossia l’importo di affidamento va subordinato alle specifiche esigenze:
un importo inferiore potrebbe essere insufficiente alle necessità di smobilizzo, uno superiore risulterà
parzialmente inutilizzato.
• Nella trattazione che segue si analizzeranno i tratti tipici e caratteristici del conto corrente bancario,
soffermandosi in particolare su quelli rilevanti per le imprese.
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UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO
Tavola n. 1
Profili giuridici e tecnici
CONTO CORRENTE
BANCARIO
T
T
Profili giuridici del contratto
Profili tecnici dello strumento
[
\
Modalità
di utilizzo
T
T
Privati
Imprese
T
T
• Utilizzo di assegni e carte di debito e
di credito.
• Operazioni d’investimento in strumenti
finanziari, in soluzione unica o periodica (azioni, obbligazioni, fondi comuni, ecc.).
• Trasferimenti di fondi.
•Accrediti per:
.. emolumenti (stipendi e pensioni);
.. incasso cedole e interessi su investimenti;
.. affitti.
• Addebiti per:
.. utenze (RID, rapporto interbancario
diretto);
.. imposte;
.. rate mutui e finanziamenti.
• Gestione degli incassi:
.. assegni, bonifici, RID, MAV;
.. smobilizzo dei crediti (anticipi SBF,
fatture e contratti, sconti di portafoglio);
.. factoring.
• Gestione dei pagamenti:
.. assegni e bonifici;
.. disposizioni permanenti;
.. imposte;
.. ritiro effetti e RI.BA.
• Giroconti e/o trasferimento fondi.
• Operazioni di finanza aziendale:
.. investimenti;
.. finanziamenti e mutui;
.. leasing.
\
[
Controllo e verifica dell’estratto conto
di capitale e scalare per valuta
RATIOSoluzioni
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CONTRATTO DI C/C BANCARIO
PROFILI GIURIDICI
• È d’obbligo che sia redatto in forma • La forma scritta non è necessaria in alcuni
scritta e una copia va consegnata al casi, vedi ad esempio le operazioni occasiocliente: l’attestazione di tale conse- nali quali:
gna avviene con la firma dello stesso .. l’acquisto o la vendita di valuta;
cliente sull’originale conservato tra .. i pagamenti a favore di terzi;
.. l’incasso di assegni ricevuti quando la
gli atti della banca.
negoziazione è compiuta presso la stessa
• Per il mancato rispetto di queste didipendenza della banca su cui sono tratti,
sposizioni è possibile eccepire nei conl’emissione di carte di moneta elettronica
fronti della banca la nullità del conattraverso le carte “usa e getta”.
tratto.
• Prima della sua conclusione il cliente che lo richiede può ricevere una copia
completa del testo (comprensiva del documento di sintesi); ciò gli consente una
valutazione più consapevole delle clausole e delle condizioni che dovrà accettare.
• La consegna di tale copia non è impegnativa per le parti relativamente alla
conclusione del contratto.
• Prima di impegnarsi è consigliabile leggere con attenzione il foglio informativo.
• Specifiche
CONTENUTO MINIMO
OBBLIGATORIO
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RATIOSoluzioni
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• Lo schema contrattuale generalmente seguito prevede che la banca
s’impegni ad eseguire operazioni d’incasso e di pagamento su istruzioni e nell’interesse del cliente (il correntista), utilizzando le somme
di denaro che egli ha versato.
• La banca è tenuta a consentire il prelevamento dei risparmi accumulati e non utilizzati, mentre il cliente è tenuto a corrispondere spese
e commissioni.
• L’apertura di un conto corrente richiede da parte della banca la
preliminare identificazione del cliente, che è obbligato a fornire idonea documentazione; tale procedura è definita “censimento”. Al
cliente è attribuito un codice anagrafico che lo identifica presso
tutte le dipendenze della stessa banca.
• Se si aprono più conti presso più banche, ciascuna di esse esegue
il censimento del cliente, attribuendogli un proprio codice anagrafico.
• Il contratto deve avere un contenuto minimo obbligatorio, così riassumibile:
.. indicazione dei tassi d’interesse (attivi e passivi) e di ogni altro prezzo e condizione praticata. In caso di contratti per finanziamenti vanno indicati anche gli
interessi di mora;
.. indicazione della facoltà della banca di variare in senso sfavorevole al cliente tassi
d’interesse, prezzi e condizioni. La clausola che prevede tale facoltà rientra tra
quelle cosiddette “vessatorie”, e va approvata in modo specifico;
.. indicazione della periodicità di capitalizzazione degli interessi, e nel caso sia
infrannuale va riportato il tasso su base annua. Anche questa clausola è inefficace
se non approvata specificamente.
• Sono nulle le clausole che prevedono:
.. il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d’interesse e di ogni altro prezzo
e condizioni praticate;
.. tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati.
• In questi casi, se nel contratto non sono indicati la misura dei tassi, dei prezzi e di
ogni altra condizione praticata, si applicano:
.. il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT annuali o di altri titoli similari
emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto;
.. i prezzi e le condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto. Qualora
non vi sia stata adeguata pubblicità nulla è dovuto.
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MODIFICA
DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI
• I contratti di conto corren- • Le eventuali modifiche devono essere comunicate al
te e di deposito, ed in gene- cliente tramite l’invio di un documento, o mediante
rale tutti quelli di “durata” altro supporto durevole preliminarmente accettato
(ossia a tempo indeterminato dallo stesso, che evidenzi la dicitura “Proposta di
per i quali non è prevista modifica unilaterale del contratto”; il preavviso deve
una scadenza fissa), posso- essere minimo di 30 giorni rispetto alla data di variano contenere la clausola che zione.
prevede per la banca la fa- • In caso di non accettazione delle modifiche proposte
coltà di modifica unilatera- il cliente ha facoltà di recesso dal contratto, entro 60
le delle condizioni, qualora giorni, senza spese né penali; in tale ipotesi, per il
sussista un giustificato mo- calcolo del dovuto in fase di liquidazione, sono aptivo.
plicate le condizioni antecedenti le modifiche.
• Decorsi i 60 giorni senza comunicazione di recesso
da parte del cliente le modifiche s’intendono accettate.
FUNZIONI
DEL CONTRATTO
• Il conto corrente bancario rientra tra i servizi erogati dalle banche; è definito anche
“di corrispondenza” ed è identificabile in un contratto tra due parti atto a svolgere
le funzioni di:
.. deposito da parte del cliente di somme di denaro detenute dalla banca per dare
corso alle operazioni che di volta in volta lo stesso cliente le impartisce;
.. esecuzione da parte della banca di incarichi e operazioni che, nei limiti contrattualmente previsti e d’uso, il correntista le conferisce: giroconti, riscossione di
crediti, pagamenti verso terzi o di utenze o d’imposte;
.. custodia, da parte della banca, non solo delle somme direttamente versate dal
correntista ma anche di quelle incassate da terzi per conto e nell’interesse dello
stesso correntista.
INTESTAZIONE
• L’intestazione del contratto può essere riferibile a:
.. una o più
persone
fisiche
• Nel secondo caso si tratta di conto cointestato e le firme possono
essere congiunte o disgiunte, ovvero congiunte per determinate
soglie d’importi e disgiunte al di sotto di dette soglie.
• La scelta di operare con firme disgiunte o congiunte può dipendere
dalle motivazioni per le quali il conto è stato aperto, ad esempio per
avere un controllo più rigido sulle somme depositate, oppure per
una condivisione delle responsabilità sulla gestione delle somme.
Se persona fisica deve trattarsi di soggetto maggiorenne, non
dichiarato inabilitato, interdetto o fallito, a suo carico non devono
risultare protesti, istanze di fallimento o procedure concorsuali, il
nominativo non deve risultare iscritto presso la C.A.I. (centrale
d’allarme interbancaria). Se il soggetto è in regime di comunione
dei beni non è necessario che il conto sia intestato anche all’altro
coniuge.
.. una
persona
giuridica
• Se persona giuridica alla banca devono essere consegnati una serie
di documenti:
.. statuto e atto costitutivo;
.. certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese;
.. eventuali delibere dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, per conoscere chi ha i poteri di rappresentanza legale
nonché i poteri di firma, ossia chi ha il potere di sottoscrivere il
contratto di conto corrente, quindi di operare sul conto della persona giuridica.
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TIPI DI
CONTO CORRENTE
• Nella pratica operativa sono riscontrabili più tipi di conto corrente, quali:
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• È intestato ad una sola persona • Tale delega è revocabile in qualche ha facoltà di delegare un sog- siasi momento e decade con la
getto terzo ad operare sul conto. morte del delegante.
.. a firme
congiunte
• Quando è intestato a due o più persone, gli assegni e tutte le altre
disposizioni devono contenere la firme degli intestatari, mentre i
versamenti possono essere effettuati singolarmente da ciascun
contestatario.
.. a firme
disgiunte
• L’intestazione è riferibile a due o • Questa facoltà può essere limipiù persone che hanno la facoltà tata entro determinate soglie
di operare sul conto singo- d’importi, modificata o revocalarmente.
ta solo su espressa richiesta
alla banca da parte di tutti i
cointestatari.
• Tutti i cointestatari sono considerati creditori o debitori in solido
dei saldi del conto.
• Al fine di rendere sempre più trasparenti i rapporti tra gli utenti dei servizi bancari
e le stesse banche, si sono susseguiti recentemente più interventi normativi volti
ad eliminare o modificare alcuni degli squilibri rilevati in detti rapporti.
• Si ricordano:
.. il D.L. 223/2006, cosiddetto pacchetto Bersani, nella parte relativa ai mutui immobiliari e all’abolizione della commissione di massimo scoperto. Solo la parte relativa ai mutui è stata convertita in legge;
.. la L. 2/2009 di conversione del decreto “anti-crisi” (D.L. 185/2008) che ha previsto,
tra l’altro, una nuova disciplina della commissione massimo scoperto e di altre
remunerazioni bancarie, a seguito della quale le banche hanno abolito la commissione di massimo scoperto ma hanno introdotto altre tipologie di commissioni;
.. il regolamento della Banca d’Italia, pubblicato nella G.U. 24.06.2009, n. 144 per
l’attuazione dell’art. 128-bis del Testo unico di finanza (TUF) che istituisce la
figura dell’Arbitro bancario finanziario, a cui potranno rivolgersi tutti gli utenti
che non si ritengono soddisfatti del proprio rapporto con la banca in relazione a
conti correnti, depositi, mutui e prestiti personali. Le banche, all’interno delle loro
filiali, dovranno dare la massima pubblicità oltre che all’esistenza dell’ufficio
reclami anche la loro adesione a tale nuovo organismo; in assenza di adeguata
pubblicità può essere loro inibito l’esercizio dell’attività bancaria;
.. le “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia,
emanate in data 29.07.2009, che, sempre nell’ottica di accrescere la conoscenza e
la consapevolezza degli utenti dei servizi bancari, nelle premesse recitano testualmente: “La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro
variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario
e finanziario. Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza
nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre
alla sana e prudente gestione dell’intermediario.”
INTERVENTI NORMATIVI
RIGUARDANTI
I RAPPORTI BANCARI
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.. singolo
o a firma
singola
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NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
DEL CONTO CORRENTE
• In relazione alla versatilità di utilizzo del conto corrente bancario, la normativa che
lo regola è piuttosto articolata.
• Norme
bancarie
uniformi
(N.U.B.)
• Sono predisposte dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che,
non avendo potestà legislativa, perché trattasi di associazione di
categoria, le deve formulare come “raccomandazioni” ai propri
associati, ossia tutte le banche. Lo scopo fondamentale di queste
“norme” (in effetti il termine è improprio ma è con questo che
sono identificate), è rendere uniformi schemi e condizioni contrattuali, rispettivamente adottati e applicati dalle stesse banche, in
modo che gli utenti possano effettuare comparazioni e confronti
tra banca e banca. Per evitare fenomeni di abusi di mercato o di
concorrenza sleale, la Banca d’Italia vigila costantemente sui contenuti
di queste “raccomandazioni”.
• Codice
Civile
• Tratta l’argomento negli articoli: 1823 (Nozione), 1824 (Crediti
esclusi dal conto corrente), 1825 (Interessi), 1826 (Spese e diritti
di commissione), 1827 (Effetti dell’inclusione nel conto), 1828
(Efficacia della garanzia dei crediti iscritti), 1829 (Crediti verso
terzi), 1830 (Sequestro o pignoramento del saldo), 1831 (Chiusura del conto), 1832 (Approvazione del conto) e 1833 (Recesso dal
contratto).
• Testo
unico
bancario
(TUB)
• D. Lgs. 385/1993, tratta del conto corrente negli articoli: 116 (Pubblicità), 117 (Contratti), 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 120 (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli
interessi).
• Disciplina
civilistica
sul
mandato
• Si pensi ad esempio alla disposizione impartita alla banca di effettuare ad un terzo un pagamento per nostro conto. Chi impartisce la disposizione è il mandante; la banca è il mandatario, e
come tale deve agire con la dovuta diligenza nell’esecuzione
dell’incarico conferitole, fermo restando che può rifiutarsi di eseguirlo in assenza di provvista (disponibilità) sul conto.
• In ogni caso, per conoscere ed essere consapevoli dei propri
diritti e obblighi, è sempre bene fare riferimento al contratto
sottoscritto con la banca, che nella maggior parte dei casi non
è mai letto.
• È bene ricordare che anche le disposizioni della Banca d’Italia
Suggerimento sulla trasparenza, sopra citate, fanno esplicito richiamo al rispetto dell’autonomia negoziale.
• Le parti sono “libere” di stabilire le regole di funzionamento dei
loro rapporti contrattuali, e quando una delle parti è più debole
dell’altra, se vuole accedere ai servizi bancari o finanziari, non
ha altra scelta che sottoscrivere quanto le è proposto.
PROFILI TECNICI
DELLO STRUMENTO
• Anche gli aspetti tecnici sono un insieme complesso ed articolato di elementi che
è necessario approfondire, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio usato,
spesso non alla portata di tutti, e perché molti di questi elementi sono correlati alle
condizioni applicate, che per un verso si traducono in costi, interessi passivi e loro
decorrenza nelle operazioni eseguite, prezzi, commissioni e spese; per altro verso,
riguardano gli interessi attivi e loro decorrenza sui versamenti effettuati.
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DATE E DIVERSI
SALDI
• Per quanto riguarda gli inte- • Si tratta in ogni caso di “date” da tenere sempre
ressi, sia attivi sia passivi, controllate, rilevabili dalla lettura dell’estratto conassume rilevanza la data va- to, che influenzano i saldi debitori e creditori del
luta, che è diversa dalla data conto nonché l’eventuale esecuzione di ulteriori opeoperazione (o contabile), ed razioni a debito se la disponibilità non è ancora
entrambe sono distinte dalla “maturata”, anche se il saldo contabile è a credito.
data disponibile.
• Frequente è la situazione di un saldo contabile esposto nell’estratto conto divergente dal saldo disponibile.
VERSAMENTI SPECIFICI
• Con riferimento ai versamenti di denaro contante, assegni circolari emessi dalla
stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa filiale o succursale presso la
quale è effettuato il versamento, per disposizione normativa la data contabile e la
data valuta devono coincidere.
SCOPERTO/
SCONFINAMENTO
DI CONTO
• Se l’importo degli addebiti ec- • Ciò significa che la banca ha anticipato al cliente le
cede quello degli accrediti il somme necessarie per eseguire i pagamenti, e di
conto assume un saldo debi- conseguenza si verifica uno scoperto/sconfinamento di conto, cui è bene prestare la massima attenziotore.
ne, principalmente per quanto riguarda il periodo di
tale sconfinamento.
• Infatti, superato un determinato limite di tempo - dovrebbero essere 90 giorni ma
alcune banche ne considerano 60 ed altre 180, come già detto è bene fare riferimento a quanto è riportato nelle condizioni del contratto sottoscritto - scatta
l’automatica segnalazione ai sistemi d’informazioni creditizie, con la conseguenza di trovarsi segnalati come “cattivi clienti” e quindi pregiudicare gli attuali
e futuri rapporti con il sistema bancario, perché tutte le banche accedono alle
informazioni contenute in queste banche dati.
È possibile che in costanza del rapporto di conto, specie se affidato, le banche
raccolgano periodicamente informazioni sul cliente, per sapere se ci sono segnalazioni
negative che lo riguardano.
• Nella documentazione consegnata al cliente al momento dell’apertura del rapporto,
le banche sono obbligate a comunicare a quali sistemi d’informazioni creditizie si
rivolgono per raccogliere le informazioni. Chiunque può rivolgersi direttamente a
ciascuno degli enti che gestiscono queste banche dati, per conoscere quali informazioni che lo riguardano sono in esse contenute, ed in caso di errori o di errate
segnalazioni può chiedere che siano effettuate le opportune correzioni.
• Gli istituti di credito effettuano periodicamente le segnalazioni ai sistemi d’informazioni creditizie, generalmente con cadenza mensile. Il periodo di mantenimento
delle informazioni in questi nei sistemi è regolato dal Codice della Privacy; scaduto il periodo le informazioni devono essere cancellate, siano esse negative o
positive.
L’automatica segnalazione ai sistemi d’informazioni creditizie scatta
Attenzione anche quando non si pagano due rate consecutive di un finanziamento.
• Lo scoperto di conto rappresenta un vero e proprio finanziamento concesso dalla
banca.
• Richiede il pronto rimborso delle somme utilizzate a debito.
• Il fido, invece, rappresenta una somma di denaro che la banca concede al cliente
e che questi utilizza liberamente: in tal caso è richiesta la sottoscrizione di un
apposito contratto che ne regola l’ammontare e le condizioni.
• Il fido di cassa è la concessione di un affidamento con utilizzo tramite il conto
corrente.
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MEZZI D’INCASSO
DEI CREDITI
• Uno tra gli aspetti più delicati della gestione aziendale è l’incasso dei crediti
rivenienti dalle vendite, sia per i rapporti con i clienti sia per la definizione dei flussi
di cassa, in un senso per ottimizzare tali rapporti e nell’altro per realizzare la situazione di avere flussi in entrata e uscita corrispondenti, e senza squilibri finanziari.
• I mezzi attraverso i quali è possibile incassare i propri crediti, oltre alla rimessa
diretta (assegno o bonifico), sono:
.. RID
• Utilizzato soprattutto per gli incassi periodici e ricorrenti (es.: le
(rapporto
utenze di luce, acqua, telefono, autostrade, ecc.), che prevede un
interbancario addebito preautorizzato sul conto del debitore e il conseguente
diretto)
accredito sul conto del creditore (salvo buon fine o al dopo
incasso).
• Il debitore autorizza l’addebito alla propria banca usando un modulo
precompilato, generalmente fornito dallo stesso creditore; la banca del creditore attiva la rimessa diretta incassando quanto ad
esso compete.
.. RI.BA.
(ricevuta
bancaria)
• Ottimo mezzo per gestire gli incassi di una pluralità di crediti,
normalmente si tratta di un documento su base elettronica.
• La consegna alla banca può avvenire o tramite Internet con l’invio di flussi telematici, oppure con supporto cartaceo compilando
l’elenco dei crediti in apposita distinta.
• Con tale consegna si conferisce alla propria banca il mandato
all’incasso; la banca del debitore riceve la RI.BA., quindi è informata del mandato all’incasso ricevuto dall’altra, ed inoltra un
avviso di pagamento al proprio cliente.
• La domiciliazione (o appoggio bancario) presso la banca del debitore può sortire l’effetto di sollecitare lo stesso ed effettuare
con correttezza il pagamento, perché la sua banca è immediatamente informata se non paga.
.. MAV
(pagamento
mediante
avviso)
• È un “invito” a effettuare il pagamento, sulla base delle informazioni ricevute dall’azienda creditrice; la banca provvede ad inoltrate gli avvisi di pagamento e gli eventuali solleciti.
• La consegna alla banca dei dati relativi ai crediti da incassare
avviene con i mezzi visti in precedenza per le RI.BA.; la banca
stampa ed invia i bollettini di pagamento ed i solleciti eventuali.
• È il mezzo d’incasso ideale per le aziende che hanno una pluralità
di crediti da incassare a predefinite scadenze; chi riceve il MAV
lo potrà pagare direttamente presso la sua banca o presso un
ufficio postale.
.. POS
(point
of salepunto di
vendita)
• Mezzo d’incasso particolarmente indicato per gli esercizi commerciali e per le aziende che hanno punti vendita.
• Il terminale POS, collocato all’interno del punto vendita, consente di accettare pagamenti con carte di credito e di debito; si
collega automaticamente all’emittente della carta e dopo verifica
della sua validità effettua l’accredito dell’importo sul conto dell’esercente.
• Le carte accettate dal terminale POS, con la medesima procedura,
sono quelle del circuito nazionale di debito (PagoBancomat), e dei
principali circuiti internazionali di debito e di credito (VISA, American
Express, Diners, MasterCard, Visa Electron, Aura/Findomestic).
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TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE CONDIZIONI APPLICATE
CONDIZIONI
ECONOMICHE
• Le condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti sono soggette
alle regole sulla trasparenza e devono essere adeguatamente pubblicizzate nei locali
aperti al pubblico della banca e di tutte le sue filiali, mediante affissione di manifesti
informativi.
• Tra le condizioni economiche soggette a tali regole si segnalano:
.. tassi d’interesse attivi e passivi;
.. valute applicate alle singole operazioni;
.. interessi di mora;
.. prezzi;
.. commissioni e spese (anche quelle applicate alle comunicazioni alla clientela);
.. inoltre, per le operazioni di finanziamento, va pubblicizzato anche il TAEG (tasso
annuo effettivo globale).
PRINCIPALI NORME
DI TRASPARENZA
• A tutela degli utenti deve essere affisso anche un avviso titolato “Principali norme
di trasparenza”, che esplicita tutti i diritti e gli strumenti di tutela che la legge
prevede per gli stessi.
• Tale documento deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve
poterne ritirare copia qualora la richieda.
STRUMENTI
DI TRASPARENZA
• I principali strumenti di trasparenza previste dalle nuove disposizioni che le
banche devono adottare sono:
.. forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate;
.. requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti;
.. forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni
periodiche idonee a informare il cliente sull’andamento del rapporto contrattuale;
.. regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza
(vedi ad esempio Internet);
.. requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti.
INFORMAZIONI
MINIME DI TRASPARENZA
• Le informazioni minime che l’avviso deve contenere riguardano:
.. la disponibilità di fogli informativi presso succursali e filiali della banca o per il
tramite delle tecniche d’informazione a distanza (Internet);
.. il diritto di ottenere copia del contratto, inclusivo del documento di sintesi (che
le banche inviano periodicamente ai correntisti), sia prima sia dopo la sottoscrizione dello stesso;
.. i diritti del cliente e le relative tutele: obbligo della forma scritta del contratto,
diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli, diritto di essere informato
riguardo le variazioni sfavorevoli e di ricevere le comunicazioni periodiche, ecc.;
.. le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, con
le relative modalità di accesso.
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RATIOSoluzioni
N . 3 / 2 0 0 9
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
FOGLI INFORMATIVI
• Inoltre, per quanto attiene le informazioni al singolo utente, la banca deve mettergli
a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni sulla stessa banca, caratteristiche e rischi dei servizi erogati, condizioni economiche e principali condizioni
contrattuali.
• Come per gli avvisi di cui sopra, anche tali fogli informativi devono essere
asportabili e messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico o
nel sito internet della banca, con possibilità di stampa.
• La banca deve conservare i detti documenti per 5 anni, consentendo la riproduzione immutata del loro contenuto.
• Così come per gli avvisi relativi alla trasparenza, anche per il foglio informativo è
prescritto un contenuto regolamentare:
.. informazioni
sulla banca
• Denominazione e forma giuridica.
• Capitale sociale e riserve.
• Sede legale e amministrativa.
• Indirizzo telematico.
• Codice ABI.
• Iscrizione nell’elenco generale, speciale o albo degli IMEL
(istituti di moneta elettronica).
• Gruppo di appartenenza; numero iscrizione al Registro delle
Imprese.
.. caratteristiche • Descrizione dell’operazione o del servizio, compresi quelli connessi ad altri servizi resi dalla banca o da terzi, e descrizione
e rischi tipici
dell’operazione dei rischi, sia generici sia specifici, inerenti l’operazione o il
servizio.
o del servizio
.. condizioni
economiche
• Prezzi ed ogni altro genere di onere, quali commissioni: spese
postali, contabili, e per istruttorie, penali, ecc., gravanti sul
cliente.
• Per i bonifici vanno indicate le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese, mentre per i finanziamenti vanno indicati gli interessi, e le loro periodicità e modalità di calcolo, il
tasso degli interessi di mora, lo spread (che rappresenta la
remunerazione della banca), i criteri d’indicizzazione dei tassi
ed il TAEG o l’indicatore sintetico di costo (ISC), entrambi
indicanti il costo globale dell’operazione, spese comprese.
.. estratto
delle
condizioni
contrattuali
• Il foglio informativo deve riportare le clausole contrattuali non
economiche, riguardanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con i clienti.
• Si segnalano tra esse:
.. il recesso;
.. il rimborso della moneta elettronica;
.. i termini di esecuzione delle operazioni;
.. i tempi di chiusura del rapporto;
.. i termini per l’esercizio di facoltà o per l’adempimento di
obblighi;
.. il rinnovo tacito del contratto;
.. l’accettazione di eventuali contratti accessori;
.. gli esoneri di responsabilità a favore della banca;
.. il foro di competenza in caso di controversie legali;
.. gli organi e le procedure per le contestazioni stragiudiziali
(ombudsman).
• Vanno indicate anche le clausole che possono costituire oggetto di variazioni unilaterali, con specifica del diritto della
banca di variarle.
RATIOSoluzioni
N . 3 / 2 0 0 9
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
ULTERIORI ASPETTI
DEL CONTO CORRENTE
• Se il deposito, l’apertura di credito o le altre operazioni bancarie sono regolate in
conto corrente, il correntista in qualsiasi momento può disporre delle somme risultanti a suo credito, salvo l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.
• Il recesso dal contratto può avveni- • Se stabilito, si dovrà rispettare il termine di
re in qualsiasi momento da ambo le preavviso. Per fatti gravi la banca ha facoltà
parti, se questo è stipulato a tempo di revocare in qualsiasi momento il contratto di corrispondenza.
indeterminato.
• Per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista, la banca risponde secondo
le regole del mandato, i cui punti salienti sono:
.. la correttezza ed attenzione nell’interesse del cliente;
.. la “diligenza del buon padre di famiglia” nell’esecuzione dell’incarico ricevuto.
• Se l’incarico conferito richiede l’esecuzione su una piazza dove non esistono
sportelli della stessa banca, questa può “girare” l’incarico ad altro istituto suo
corrispondente.
• Spettano alla banca i diritti di commissione e il rimborso delle spese sostenute a
seguito delle operazioni effettuate sul c/c. Salvo convenzione contraria, questi
diritti sono inclusi nel conto (e pertanto rilevabili dall’estratto conto).
• Se non è contestato nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento, l’estratto conto
inviato dalla banca al correntista s’intende approvato. Secondo le circostanze può
essere ritenuto congruo un altro termine.
• L’approvazione dell’estratto conto non contestato non preclude il diritto del correntista ad impugnarlo, per i seguenti motivi:
.. errori di scritturazione;
.. errori di calcolo;
.. omissioni;
.. duplicazioni.
• L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di 6 mesi
dalla data di ricevimento dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura,
che deve essere spedito a mezzo di raccomandata (art. 1832 C.C.).
TIPI DI SPESE
DEL CONTO CORRENTE
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RATIOSoluzioni
N . 3 / 2 0 0 9
• Ad ogni chiusura (liquidazione periodica) del conto corrente la banca contabilizza le spese non comprese tra quelle già addebitate negli estratti conto periodici (es.:
mensili).
• In generale, le spese possono essere classificate come segue:
.. spese di chiusura, addebitate annualmente o in genere ogni trimestre se il conto
è a debito;
.. spese forfetarie, che sono pattuite per un determinato numero di operazioni
compiute nel trimestre, se di numero superiore sono addebitate le rimanenti operazioni, se inferiori la spesa resta uguale;
.. spese per operazioni, sono addebitate in eccedenza al numero di operazioni
forfetarie concordate o in mancanza di tale pattuizione;
.. spese di scrittura, si riferiscono al numero di righe presenti sull’estratto conto,
sostituiscono le precedenti;
.. spese di liquidazione conti affidati, previste per i conti che utilizzano fidi di cassa
o altri tipi di aperture di credito, sostituiscono le “spese di chiusura”;
.. comunicazioni sulla trasparenza, riguardano le spese per l’invio al cliente delle
comunicazioni obbligatorie inerenti la trasparenza dei servizi bancari;
.. spese invio estratto conto, in genere sono le spese postali.
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
ASSEGNO
• È il mezzo di pagamento più conosciuto ed usato, può essere di tipi diversi:
.. assegno
bancario
• È un mezzo di pagamento a vista usato dal correntista di una banca per
disporre di fondi a favore proprio o di terzi; non dà la certezza né
dell’esistenza di disponibilità nel conto né della regolarità della firma di
traenza.
• L’assegno bancario è un ordine scritto che il cliente impartisce alla
propria banca - presso la quale dispone di fondi o ha ottenuto un
affidamento creditizio - di pagare incondizionatamente “a vista” la
somma indicata, a favore di se stesso o di un terzo (presentatore/
beneficiario dell’assegno);
.. assegno
circolare
• È un titolo di credito all’ordine (la nominatività è d’obbligo, non può
essere emesso al portatore) pagabile a vista ed emesso da una banca.
• Dà la certezza dell’esistenza dei fondi.
• Le parti che intervengono nell’emissione dell’assegno sono:
.. obbligatorie
• Il traente, il cliente correntista che emette l’assegno.
• Il trattario, la banca su cui l’assegno è tratto e designata al pagamento
della somma indicata ad un beneficiario.
.. facoltative
• I giranti e l’avallante.
• Per poter validamente emettere un assegno bancario il cliente, oltre a non essere
interdetto dall’emissione di assegni bancari e postali deve aver stipulato un’apposita
convenzione con la banca (convenzione di assegno) che lo legittima all’emissione.
• Requisiti
essenziali
dell’assegno
• Denominazione di assegno bancario nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto.
• Ordine incondizionato di pagare a vista una somma determinata al
presentatore dell’assegno.
• Denominazione o ragione sociale della banca trattaria chiamata ad
effettuare il pagamento.
• Indicazione del luogo di pagamento, rappresentato dalla filiale (con
relativo indirizzo) della banca trattaria dove sussiste il rapporto.
• Firma (sottoscrizione) di colui che emette l’assegno bancario (il traente).
• Indicazione della data e del luogo (piazza) di emissione dell’assegno.
• Il requisito della data è importante per i seguenti motivi:
.. stabilisce l’inizio del termine massimo entro il quale l’assegno deve
essere presentato per il pagamento ai fini dell’eventuale protesto.
• 8 giorni se il pagamento deve essere effettuato nello stesso Comune di emissione.
• 15 giorni se il pagamento deve essere effettuato in un Comune
diverso.
• 20 giorni se l’assegno è stato emesso in territorio europeo.
• 60 giorni se l’assegno è stato emesso in un continente diverso.
.. determina per il traente la data di decorrenza della valuta con la
quale l’assegno gli sarà addebitato sul conto;
.. la sua omissione può autorizzare la banca a non pagare.
• L’uso della sigla automobilistica per indicare il luogo di emissione
non è corretto, in quanto non identifica il luogo di emissione, ma tutto
il territorio provinciale. In ogni caso, l’assenza del luogo di emissione
non invalida l’assegno.
• In ordine al mancato pagamento dell’assegno, salvo alcune sue peculiarità, valgono le stesse regole della cambiale.
• La girata consente al possessore dell’assegno bancario (girante) di trasferire il titolo ad un altro soggetto, con tutti i diritti ad esso inerenti,
garantendone il pagamento e salvo clausola contraria:
.. girata in bianco, si esprime attraverso la sola apposizione della firma
del girante;
.. girata piena, quando la firma è preceduta dalla clausola “e per me
pagate al Sig….”;
.. girata per procura o per l’incasso, quando è apposta dalla banca per
l’incasso dell’assegno consegnatole a tale fine o da essa negoziato e
tratto su altro istituto di credito.
RATIOSoluzioni
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
CENTRALE
ALLARME
INTERBANCARIA
• L’emissione di assegni in mancanza di autorizzazione o di fondi comporta l’automatica segnalazione alla C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria), istituita con il
D. Lgs. 507/1999 a seguito della depenalizzazione del reato di emissione di assegno
senza autorizzazione o provvista.
• I dati inseriti in tale archivio sono:
.. generalità dei traenti (firmatari) degli assegni bancari o postali emessi senza
autorizzazione o senza provvista;
.. gli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista,
nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca
dell’autorizzazione;
.. le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione
di assegni bancari e postali senza autorizzazione e provvista, nonché le sanzioni penali e i connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti
a titolo di sanzione amministrativa accessoria;
• Interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale.
Esempio • Interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
• Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
.. le generalità del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di
carte di pagamento;
.. le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo;
.. gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato
il furto o lo smarrimento.
• All’interessato è in ogni caso assicurato il diritto di accesso ai dati personali
contenuti nell’archivio.
• In caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per mancanza di
autorizzazione o di provvista, il trattario (la banca) è tenuto a iscrivere il nominativo
del traente (firmatario dell’assegno) nell’archivio.
• L’iscrizione è effettuata entro il 20° giorno dalla presentazione al pagamento del
titolo nel caso di difetto di autorizzazione, e decorso inutilmente il termine di 60
giorni previsto per il pagamento tardivo dell’assegno (insieme a interessi, penale
e spese) nel caso di difetto di provvista.
• L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere
assegni nonché il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca o ufficio
postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli
assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei
limiti della provvista.
• Una nuova autorizzazione può essere concessa esclusivamente decorso il termine
di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio.
• Nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per difetto di
provvista, il trattario (banca o posta) è tenuto a comunicare al traente che, scaduto
il termine di 60 giorni senza che lo stesso abbia fornito la prova dell’avvenuto
pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio e che dalla stessa data gli
sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni.
• Con tale comunicazione il traente è tenuto a restituire, alla scadenza del medesimo
termine e sempre che non sia stato effettuato il pagamento, tutti i moduli in suo
possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
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RATIOSoluzioni
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
NORMATIVA
SULLA CIRCOLAZIONE
DEGLI ASSEGNI
E DEL CONTRAENTE
• Assegni
• Con decorrenza 30.04.2008 il D. Lgs. 231/2007 • Analoga regola vale
ha prescritto il divieto di emettere assegni anche per gli assegni
per importi pari o superiori a € 5.000,00 senza circolari, i vaglia pola clausola “Non trasferibile”, e senza aver stali e cambiari.
indicato il nome o la ragione sociale del
beneficiario.
• Successivamente, il D.L. 25.06.2008, n. 112 ha nuovamente riportato
il detto limite al precedente importo di € 12.500,00, abrogando anche
l’obbligo d’indicare nelle girate il codice fiscale del girante, in precedenza introdotto, e lasciando immutate le altre prescrizioni.
• Dal 30.04.2008 le • Tuttavia, è possibile richiedere per iscritto il
banche sono obbli- rilascio di assegni senza tale clausola, definiti
gate a consegnare assegni in forma libera, che comportano il palibretti d’assegni gamento di un imposta di bollo di € 1,50 per
muniti della clausola ciascun assegno, il cui utilizzo per importi pari
“Non trasferibile”. o superiori a € 12.500,00 richiede comunque
l’obbligatorio inserimento della clausola di non
trasferibilità.
• Si richiama l’attenzione sui pagamenti frazionati,
effettuati nell’arco di 7 giorni ad un unico soggetto con assegni il cui valore complessivo è
pari o superiore a € 12.500,00: in questa ipotesi
tutti gli assegni vanno emessi con la clausola
non trasferibile, perché un comportamento
difforme farebbe presupporre l’intento di eludere la norma.
• Per quanto riguarda le girate, possono essere girati solo gli assegni
privi della non trasferibilità e per importi inferiori ai € 12.500,00; in tal
caso ci potranno essere più girate prima della presentazione per
l’incasso ad una banca.
• Se l’assegno è emesso all’ordine dell’emittente può essere girato
unicamente a una banca per l’incasso, in altri termini può incassarlo
solo l’emittente, senza alcuna possibilità di girarlo ad altri.
Esempio A me medesimo, m.m., a me stesso, o simili.
• L’utilizzo scorretto degli assegni (emessi per importi pari o superiori
a € 12.500,00 senza la non trasferibilità) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare sino al 40% dell’importo
trasferito.
• Libretti
al
portatore
• Valgono le stesse regole degli assegni: non • La mancata osservanè possibile aprirli per importi pari o superiori za di tali prescrizioni
comporta sanzioni peai € 12.500,00.
• Quelli in circolazione con importi pari o supe- cuniarie tra il 10% e il
riori dovevano essere regolarizzati entro il 40% del saldo del li30.06.2009: estinguendoli, prelevando le somme bretto.
eccedenti, trasformandoli in libretti nominativi.
• In caso di cessione di un libretto al portatore,
entro 30 giorni dal trasferimento è fatto obbligo di comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto ricevente e la data di cessione.
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
NORMATIVA
SULLA CIRCOLAZIONE
DEGLI ASSEGNI
E DEL CONTRAENTE
(segue)
• Denaro
contante
e operazioni
frazionate
ESTRATTO CONTO
• Si compone di 3 parti che hanno caratteristiche e funzioni diverse.
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RATIOSoluzioni
N . 3 / 2 0 0 9
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• Il limite massimo per i trasferimenti di denaro contante dal
30.04.2008 al 24.06.2008 è sceso da € 12.500,00 a € 5.000,00, dal
25.06.2008 è stato ripristinato il precedente limite.
• Il limite è valevole anche se i trasferimenti sono frazionati in un
arco temporale che può far nascere il sospetto di elusione della
norma.
• Al riguardo delle movimentazioni di denaro contante, si segnala
che ciascuno è libero di prelevare e depositare presso banche,
Poste e istituti di moneta elettronica qualsiasi somma di denaro
contante senza il rischio d’incorrere in alcuna sanzione amministrativa.
• La restrizione d’importo, peraltro prevista dalla normativa
sull’antiriciclaggio, ha efficacia nel momento in cui il denaro prelevato è impiegato all’esterno di tali enti per operazioni commerciali, finanziarie o di pagamenti ad altri soggetti.
• Ad ulteriore chiarimento, l’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 231/2007 definisce operazione frazionata: “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal
presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni
ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
• Elenco
movimenti
(o estratto
conto
di capitale)
• È la parte iniziale del documento in cui sono elencate tutte le
operazioni, con la descrizione sintetica delle stesse e loro importo;
vi sono riportate anche le date di esecuzione delle registrazioni
(data contabile) e a decorrere dalle quali si calcolano gli interessi
(data valuta).
• Riassunto
scalare
(o scalare
per valuta
o “staffa”)
• Riporta le informazioni necessarie al calcolo degli interessi attivi
o passivi per il correntista, a seconda che il saldo del periodo di
riferimento sia stato a credito o a debito.
• Riporta la sequenza progressiva dei saldi raggruppati per data
valuta, derivanti dalla somma algebrica delle operazioni ordinate
sempre per data valuta. Dalla moltiplicazione dei saldi per i relativi
giorni di permanenza, ossia i giorni intercorrenti tra saldi con
valute diverse, si ottengono i numeri (creditori o debitori); il computo di questi numeri è necessario per determinare gli interessi da
incassare o da pagare alla banca.
• Elementi
per il
conteggio
e il riepilogo
delle
competenze
• Espone il calcolo degli interessi, le spese per la gestione del conto
e il riepilogo delle competenze. Con la moltiplicazione dei numeri
creditori o debitori per il rispettivo tasso d’interesse e dividendo
il prodotto per i giorni dell’anno si ottengono gli importi per
interessi da ricevere o pagare. Tutti i costi sono indicati per tipologia
di voce ed ognuna evidenzia l’importo complessivo; le competenze sono la differenza tra gli interessi attivi e quelli passivi, più le
spese addebitate.
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
ELENCO MOVIMENTI
(O ESTRATTO CONTO
DI CAPITALE)
• È inviato dalla banca al cliente con periodicità mensile o trimestrale, in ogni caso
annuale; con esso è possibile controllare la regolarità delle registrazioni effettuate
dalla banca.
• Tutte le operazioni sono registrate in ordine cronologico, in base alla data di
esecuzione.
• S’intende approvato dal cliente se questi non oppone reclamo in forma scritta entro
60 giorni (silenzio-assenso) dal suo ricevimento.
• È facoltà della banca modificare le condizioni contrattuali anche in senso sfavorevole al cliente, a condizione che dia comunicazione scritta.
• In tal caso, entro 60 giorni, il cliente può recedere dal contratto, ottenendo in sede
di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni in essere.
Tavola n. 2
Schema delle colonne che compongono l’elenco dei movimenti
Data
Data in cui
è effettuata
l’operazione.
Valuta
Giorno di valuta
dell’operazione
(ossia il giorno
da cui incominciano a decorrere gli interessi
sia attivi sia
passivi).
RIASSUNTO SCALARE
(O SCALARE PER VALUTA
O STAFFA)
Movimenti Dare
Importi relativi
alle operazioni
passive per il
cliente (prelievi
e addebiti vari).
Descrizione operazione
Movimenti Avere
Descrizione
delle diverse
operazioni
transitate
sul conto.
Importi relativi
alle operazioni
attive per il cliente
(versamenti e
accrediti vari).
• È finalizzato alla determinazione degli interessi a credito o a debito ed espone:
.. saldi
• Ottenuti raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta.
debitori
e creditori
.. giorni
• La distanza tra la valuta attribuita ad un dato saldo e quella
relativa al saldo successivo;
.. numeri
• Il prodotto tra i saldi (dare e avere) e i giorni corrispondenti alla
debitori
permanenza degli stessi sul conto.
e creditori
• Saldi per valuta, disposti in ordine cronologico e moltiplicati per il numero di giorni
in cui il conto è stato con quel saldo di valuta.
• I numeri debitori o numeri dare sono determinati dai saldi negativi (dare).
• I numeri creditori o numeri avere sono determinati dai saldi positivi (avere).
Esempio n. 1
Valuta
Esemplificazione di riassunto scalare
Saldi per valuta (A)
Giorni (B)
Numeri debitori = Numeri creditori =
(A) x (B)
(A) x (B)
15.10.2008
12.354,26 A
15
185.313,90
23.10.2008
10.250,45 A
8
82.003,60
28.10.2008
7.150,25 A
5
35.751,25
31.10.2008
2.550,75 A
3
7.652,25
5.11.2008
3.470,85 D
4
13.883,40
8.11.2008
5.325,84 D
3
15.977,52
15.11.2008
6.325,84 D
7
44.280,88
Saldo Liquido Finale
6.325,84 D
Saldo Contabile Finale
3.775,84 D
La differenza tra i due saldi indica che è stata registrata nel conto un’operazione non ancora maturata
per valuta.
Numeri Debitori/ Creditori totali
74.141,80
RATIOSoluzioni
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310.721,00
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
ELEMENTI
PER IL CONTEGGIO
E IL RIEPILOGO
DELLE COMPETENZE
• Interessi
creditori
(attivi)
• Si calcolano moltiplicando il totale dei numeri creditori per il tasso
di interesse attivo e dividendo per i giorni dell’anno: [(Num.Cred.
x i)/36500].
• Dal risultato va sottratta la ritenuta fiscale del 27%, ottenendo
così gli interessi netti.
• Interessi
debitori
(passivi)
• Si calcolano moltiplicando il totale dei numeri debitori per il tasso
di interesse passivo e dividendo per i giorni dell’anno: [(Num.Deb.
x i)/36500].
• Commissione
di massimo
scoperto
• Si calcola moltiplicando l’aliquota “concordata” con la banca
sull’importo di massimo scoperto raggiunto nel trimestre.
• Questa commissione è stata abolita in seguito alla conversione
nella L. 2/2009 del D.L. 185/2008.
• Le banche, in corrispondenza della fine del mese di giugno 2009,
hanno inviato a tutti i correntisti le comunicazioni riguardanti tale
azzeramento, e nel contempo hanno indicato un nuovo quadro
commissionale in sostituzione del precedente.
• Di fatto, con tale nuovo • A tale riguardo, il Ministero dell’Ecoquadro commissionale, la nomia, in risposta ad un’interrogacommissione di massimo zione parlamentare, ha risposto che:
scoperto “è uscita dalla “Le nuove clausole applicate daporta ma è rientrata dalla gli istituti di credito, qualora nofinestra”, forse più aggres- nostante il nomen formale abbiano
siva che in precedenza.
sostanzialmente la stessa funzione
della commissione di massimo scoperto, debbono ritenersi nulle”.
• La Banca d’Italia ha avvia- • Ai sensi dell’art. 2, c. 2 D.L. 78/2009
to approfondimenti sul com- l’ammontare del corrispettivo
portamento tenuto da al- onnicomprensivo per il servizio di
cune banche, che avreb- messa a disposizione delle somme,
bero di fatto sostituito la che deve essere predeterminato con
commissione con altre voci patto scritto non rinnovabile tacicommissionali.
tamente, non può, dal 5.08.2009,
superare lo 0,50% per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena
di nullità.
• È è bene sapere che l’applicazione delle commissioni avviene
seguendo tre principali direttrici:
.. il correntista non affidato che va in rosso sul conto;
.. il correntista che utilizza il fido concesso entro i limiti;
.. il correntista che sconfina oltre i limiti di fido concesso.
• I livelli applicativi delle commissioni sono diversi per ciascuno
dei tre casi: commissioni a forfait, commisurate all’ammontare dei
fondi messi a disposizione o al superamento dei limiti di fido
concesso. Quindi, per controllare la correttezza delle commissioni
applicate, è bene identificarsi in uno dei casi indicati e fare riferimento alla comunicazione di modifica delle condizioni economiche inviata dalla banca.
• Riepilogo
delle
competenze
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RATIOSoluzioni
N . 3 / 2 0 0 9
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• Sommando algebricamente gli interessi creditori, quelli debitori,
la commissione di massimo scoperto - per comodità espositiva
mantenuta nell’esempio che segue - e le spese di tenuta conto si
ottiene il riepilogo competenze, che possono risultare a debito o
a credito.
MONOGRAFIA
Esempio n. 2
pianificazione, programmazione e controllo
Esemplificazione del riepilogo delle competenze
Descrizione
A Vs/debito
A Vs/credito
Interessi debitori (74.141,80 x 7,25/36.500)
14,73
C.M.S. (0,5500% x 6.325,84)
34,79
Spese fisse tenuta conto
40,00
Spese produzione e spedizione
2,00
Totale a Vs/debito
91,52
Interessi creditori (310.721,00 x 0,75/36.500)
Ritenuta fiscale 27% (-)
6,38
- 1,72
Totale a Vs/credito
4,66
Sbilancio competenze Vs/debito (valuta 31.12)
LETTURA DEI SALDI
86,86
• Negli estratti conto sia di capitale sia scalare per valuta sono rilevabili 3 diversi tipi
di saldi:
.. saldo
• È il saldo risultante in un dato momento conteggiando tutte le
contabile
operazioni registrate a debito e a credito nel conto, a prescindere
dalla valuta di maturazione.
.. saldo
liquido
• È il saldo che allo stesso momento di determinazione del saldo
contabile comprende tutte le operazioni giunte a maturazione, escludendo tutte le operazioni con valuta successiva alla data di rilevazione.
Esempio Quando si versano assegni.
.. saldo
• È il saldo alla data dei precedenti per il quale la banca conosce il
disponibile
buon esito delle operazioni effettuate: si determina depurando il
saldo contabile degli importi per i quali non è stato verificato
l’esito.
Esempio Mediante il versamento di assegni.
PROSPETTO
DI RICONCILIAZIONE
DEI SALDI
• La ricezione dell’estratto conto è per l’azienda un momento di verifica contabile
importante, da non sottovalutare, perché si devono controllare le evidenze contabili
della scheda intestata alla banca, o delle schede se le banche sono più di una, con
le movimentazioni registrate dalla stessa, o dalle stesse, al fine di accertare l’esistenza di eventuali errori.
• L’importanza di questa verifica sta nel riscontrare la correttezza di accrediti e
addebiti, che naturalmente attengono alla gestione dei flussi monetari in entrata
e uscita, ma soprattutto sono strettamente legati ai rapporti commerciali intrattenuti dall’azienda con clienti e fornitori, rispettivamente rapporti di credito e di
debito.
Esempio
• Da un lato si accerta che i clienti abbiano regolarmente pagato
il dovuto alle scadenze concordate, e se il caso lo richiede si
predispongono i solleciti di pagamento, oppure si accerta l’addebito di eventuali insoluti da clienti riscontrando immediatamente a quali di essi sono ascrivibili.
• Dall’altro si verifica che le disposizioni di pagamento impartite
alla banca siano state regolarmente eseguite e con le valute di
addebito corrette.
RATIOSoluzioni
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
PROSPETTO
DI RICONCILIAZIONE
DEI SALDI
(segue)
• Controlli
informatici
• La diffusione di Internet ha enormemente accresciuto la possibilità
di accesso al conto corrente senza spostarsi dalla propria sede,
semplicemente collegandosi al sito della banca. Ciò consente alle
aziende di effettuare i controlli di cui si parla più velocemente e
senza aspettare l’invio dell’estratto conto, collegandosi al sito
della banca, accedendo al proprio conto e “scaricando” l’elenco
delle movimentazioni registrate. Alcune banche, per chi lo richiede,
prevedono l’invio solo telematico dell’estratto conto, con risparmio di tempo e denaro, perché in tal caso è possibile risparmiare le
spese postali d’invio.
• La procedura di riconciliazione dei saldi è eseguita generalmente in corrispondenza
della chiusura dell’esercizio: poiché i dati riconciliati partecipano alla formazione
del bilancio, la procedura è indispensabile; mentre in corso d’anno sono necessari
i controlli di cui detto prima.
• Per attivarla è sufficiente utilizzare dei prospetti a forma libera, con i quali individuare le eventuali differenze tra le movimentazioni dell’estratto conto e le registrazioni contabili.
Esempio n. 3
Prospetto di riconciliazione dei saldi
A titolo esemplificativo si propone un prospetto di facile costruzione ricorrendo all’uso del foglio elettronico, segnalando, inoltre, che è consigliabile tenere traccia tra le evidenze contabili di tale prospetto di riconciliazione dei saldi,
dopo avere eseguito la procedura, nell’ipotesi di eventuali e futuri controlli o di verifiche contabili:
Riconciliazione al:
Banca xyz
Importi
Dare Avere
Saldo risultante dall’estratto conto (D o A)
Movimenti avere (a credito) risultanti dall’estratto conto ma non dalla contabilità (riportarli tutti)
Movimenti dare (a debito) risultanti dall’estratto conto ma non dalla contabilità (riportarli tutti)
Movimenti dare risultanti dalla contabilità ma non dall’estratto conto (riportarli tutti)
Movimenti avere risultanti dalla contabilità ma non dall’estratto conto (riportarli tutti)
Saldo riconciliato (D o A)
Importo del saldo riconciliato che dovrà evidenziare la scheda di chiusura contabile della banca.
OPERAZIONI INCLUSE
NEL PROSPETTO
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RATIOSoluzioni
N . 3 / 2 0 0 9
• È possibile distinguere tre diverse categorie di operazioni:
.. operazioni rilevate sia nell’estratto conto sia nella contabilità aziendale: in tal caso
non è richiesta alcuna riconciliazione;
.. operazioni non rilevate nell’estratto conto ma registrate nella contabilità. Preliminarmente si deve accertare che non siano stati commessi errori; la differenza
è ascrivibile a due possibili cause:
1. si è verificato un errore di registrazione (per esempio la stessa operazione è
stata registrata due volte) oppure si tratta di un’operazione inesistente. In tale
ipotesi, accertato il tipo di errore, si procede con la rettifica contabile seguendo
le regole della contabilità, ossia si esegue lo storno della scrittura;
2. l’operazione è rilevata in contabilità ma non ancora nell’estratto conto. L’esempio tipico è il pagamento con assegno a fornitore; al momento dell’emissione
dell’assegno l’azienda ha effettuato la registrazione contabile (la data di emissione corrisponde, o dovrebbe corrispondere, alla data valuta di addebito nel
conto), mentre la banca registrerà l’operazione quando il beneficiario presenta
l’assegno all’incasso. In questo caso non va fatta nessuna rettifica, l’addebito
dell’assegno dovrebbe risultare nell’estratto conto successivo, con date di
operazione e di valuta, ovviamente, diverse;
.. operazioni non registrate in contabilità ma risultanti nell’estratto conto: per
queste, probabilmente, manca la registrazione nella contabilità aziendale. Tuttavia
potrebbe trattarsi anche di un errore della banca, in tal caso occorre rivolgersi alla
stessa per farlo correggere o contestare la correttezza dell’estratto conto.
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
SMOBILIZZO DEI CREDITI
OPERAZIONI
DI ANTICIPO
SU EFFETTI
SALVO BUON FINE
• Lo smobilizzo dei crediti derivanti dalle transazioni commerciali tra l’impresa e i
terzi (clienti) è una delle operazioni che più frequentemente transitano dal conto
corrente bancario.
• Nella gestione delle vendite, solitamente, l’azienda conce- •Si realizza così l’opede credito ai propri clienti, ossia stabilisce l’importo mas- razione di smobilizzo
simo dilazionabile per l’acquisto di beni e servizi che la crediti, che per la banstessa è disposta a “rischiare” verso quel tal cliente; in ca è un affidamento vero
altri termini, l’azienda fa da banca ai propri clienti.
e proprio concesso al
• Tale situazione va a danno delle disponibilità liquide, com- cliente richiedente tale
portando l’esigenza di procurarsi la provvista di denaro smobilizzo.
per far fronte alle necessità gestionali, anticipatamente
rispetto alle scadenze previste dei crediti commerciali.
• I crediti anticipati sono monitorati con molta attenzione dalla banca
per l’eventuale ritorno d’insoluti, che si verificano quando i clienti
non pagano.
• L’ammontare percentuale dei crediti insoluti sul totale degli anticipi contribuisce alla definizione dell’andamento del rapporto, vale a
dire che un’elevata percentuale d’insoluti potrebbe pregiudicare il
Attenzione rapporto. Infatti, per la banca potrebbe significare o una scarsa
attenzione del cliente nella gestione delle proprie vendite e del “parco” clienti, oppure la creazione fittizia di crediti per procurarsi liquidità.
• Ecco perché è importante che i crediti insoluti e successivamente
riscossi transitino sempre dalla stessa banca che li ha anticipati,
opportunamente segnalandole l’avvenuto incasso.
• Sotto il profilo tecnico l’anticipo su effetti salvo buon fine è una forma di finanziamento (castelletto sbf), a fronte della presentazione da parte dell’impresa del proprio portafoglio commerciale a breve scadenza (il periodo massimo accettato sono
120 giorni ma qualche banca accetta anche 150/180 giorni, chiamati in gergo tecnico
“giorni bancabili”).
• L’accredito in conto è pari all’ammontare degli effetti/disposizioni elettroniche
presentati, detratte le commissioni d’incasso, ed avviene con la clausola del salvo
buon fine: la banca ne cura l’incasso e se il debitore non paga l’importo insoluto
(comprensivo delle relative commissioni) è addebitato nel conto del cliente, che
provvederà ad incassarlo direttamente.
Nota
bene
L’operazione di cessione sbf di effetti o ri.ba. non va confusa con lo
sconto e neppure con la cessione di effetti al “dopo incasso”. Nel
caso dello sconto, utilizzabile solo per gli effetti cambiari (pagherò e
tratte accettate o non accettate), l’importo accreditato in conto è dato
dal valore facciale al netto degli interessi di sconto e delle commissioni.
La cessione di effetti al “dopo incasso” è un servizio fornito dalla
banca per l’incasso di effetti.
RATIOSoluzioni
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
PROCEDURE
DI SMOBILIZZO
DEI CREDITI
• Conto
anticipi
• L’importo della presentazione degli effetti/disposizioni elettroniche transita
su un conto specifico, il c/anticipi, che deve trovare riscontro anche
nella contabilità aziendale, prima con segno dare (a credito) e subito
dopo con segno avere (a debito), perché reso disponibile con giroconto
sul conto corrente di corrispondenza.
• Gli interessi passivi maturano sul c/anticipi e subito dopo sono addebitati sul conto corrente, generalmente con cadenza trimestrale; le commissioni d’incasso e di distinta sono invece addebitati al momento della
presentazione.
• Le partite di effetti/disposizioni elettroniche sono raggruppate per date
di scadenza; una volta raggiunta la scadenza, la banca, dopo avere
conteggiato i cosiddetti giorni banca variabili da banca a banca, tra i 4
e gli 8 giorni, “scarica” la partita dal conto anticipi. I giorni banca non
sono altro che giorni valuta aggiunti al termine di scadenza della partita
di sbf, e che incidono sull’ammontare degli interessi da pagare.
Nota
bene
Esempio n. 4
L’azienda deve tenere costantemente traccia delle diverse partite presentate per gli anticipi sbf e delle relative
scadenze, perché trattandosi di un fido accordato, raggiunto il suo limite la banca potrebbe rifiutarsi di accettare altre partite da anticipare, fino a quando quelle scadute non siano state “scaricate”.
Smobilizzo dei crediti in conto anticipi
Descrizione
Importi
Castelletto sbf (importo fido accordato)
€ 100.000,00
Già impegnato (3 partite in corso al 31.07 presentate il 30.06 per l’anticipo)
€ 50.000,00
Disponibilità castelletto sbf (per altre presentazioni) al 31.07
€ 50.000,00
Giorni banca (giorni valuta applicati oltre la data di scadenza)
Date/Scadenze
5 gg
Scadenza prima partita 31.08 + 5 gg banca
€ 20.000,00
5.09
Scadenza seconda partita 30.09 + 5 gg banca
€ 15.000,00
5.10
Scadenza terza partita 31.10 + 5 gg banca
€ 15.000,00
5.11
Presentazione di ulteriore distinta il 31.07 per anticipo sbf
€ 70.000,00
La banca accetta di anticipare partite fino all’importo disponibile
€ 50.000,00
L’ulteriore partita di € 20.000,00 potrà essere accettata dopo il 5.09
€ 20.000,00
• Alla data del 31.07, a fronte di un castelletto sbf accordato per € 100.000 ed impegnato per € 50.000, l’azienda ha
disponibili, per ulteriori anticipi, ancora € 50.000. La richiesta di anticipo per € 70.000 non potrà essere accettata per
intero; infatti la prima partita di € 20.000 scade il 31.08 e sarà “scaricata” dal c/anticipi con data valuta il 5.09 (per effetto
dei giorni banca). A questa data la disponibilità di castelletto sbf sarà di € 20.000, infatti risulterà impegnato per € 80.000
(100.000 - 20.000). Quindi la banca accetterà i residui € 20.000: rimasti esclusi dalla distinta di € 70.000.
• Nell’esempio fatto, per le partite in corso, gli interessi saranno così calcolati dalla data di presentazione/anticipo (il
30/06) fino al, rispettivamente, 5.09, 5.10 e 5.11. Analogamente avverrà per tutte le altre presentazioni/anticipi. Gli
eventuali insoluti, unitamente alle commissioni, sono direttamente addebitati sul conto corrente.
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RATIOSoluzioni
N . 3 / 2 0 0 9
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
PROCEDURE
DI SMOBILIZZO
DEI CREDITI
(segue)
• Conto
unico
Esempio n. 5
• Con questa procedura l’importo degli effetti/disposizioni elettroniche è
accreditato direttamente sul conto corrente al momento della presentazione, con valuta futura più i giorni valuta.
• L’impresa ha facoltà di utilizzo totale o parziale della somma disponibile
sul conto corrente.
• Gli interessi sono applicati in base alle somme effettivamente utilizzate
in c/c ed addebitati in via posticipata trimestralmente.
• Questa procedura presenta il rischio di utilizzare il fido di cassa quando
sono esaurite le somme anticipate; in altri termini, una volta che le somme
anticipate sono state tutte utilizzate, se non si presta attenzione e si
procede con ulteriori pagamenti, scatta il fido di cassa, se concesso, che
ovviamente è più costoso dell’anticipo sbf.
Smobilizzo di crediti con le procedure del conto unico
Fido di cassa (tasso 9%)
Anticipo Sbf (tasso 5,75%)
€ 15.000,00
€ 20.000,00
Disponibilità complessiva
Fino alla concorrenza di € 20.000,00 utilizzando l’anticipo sbf il tasso sarà
€ 35.000,00
5,75%
Per gli ulteriori addebiti utilizzando il fido di cassa il tasso sarà
PROCEDURE
DI SMOBILIZZO
DEI CREDITI
(segue)
• Scoperto
di c/c
fronteggiato
dal c/effetti
9%
• L’importo degli effetti è accreditato con valuta maturata direttamente sul
c/c, ma la banca gestisce un conto effetti sul quale sono registrate le
movimentazioni di portafoglio; l’impresa potrà utilizzare lo scoperto di
c/c al tasso concordato per il sbf nell’ambito del saldo attivo generato dai
crediti presenti sul c/effetti.
• Le tre opzioni indicate non rientrano nelle facoltà di scelta dell’impresa, dipendono dalle
procedure operative adottate dalla banca; pertanto può verificarsi che, operando con più
istituti di credito, ci si debba confrontare con due o più modalità operative differenti. In
ogni caso, spetta all’impresa mantenere adeguate le procedure contabili interne per seguire
le diverse modalità operative.
Operazione n. 1
Procedura del conto anticipi SBF
Importo della distinta di presentazione
€ 100.000,00
Commissioni distinta più commissioni effetti/disposizioni elettroniche
Importo ri.ba già anticipata e resa insoluta
€ 85,00
€ 1.500,00
Spese per insoluto
€ 4,50
15.10.2009
P C II 1
P
D4
CLIENTI C/RI.BA
(O EFFETTI
IN PORTAFOGLIO)
PD4
P
C II 1
C/ANTICIPI SBF BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
a
CLIENTE A
100.000,00
CLIENTI C/RI.BA
(O EFFETTI
IN PORTAFOGLIO)
100.000,00
C/ANTICIPI SBF BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
100.000,00
15.10.2009
a
16.10.2009
P C IV 1
P
C IV 1
C/C BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
a
16.10.2009
E C 17
P
C IV 1
COMMISSIONE BANCARIE
a
C/C BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
85,00
• Gli interessi saranno addebitati prima sul c/anticipi e subito dopo “girocontati” sul conto corrente.
• Le diverse contropartite contabili interessate dovrebbero essere chiare: il conto clienti c/ri.ba. (o effetti in portafoglio) può essere
chiuso al momento della presentazione della distinta in banca, oppure alla ricezione della lettera contabile di accredito sul c/anticipi.
• Poiché contabilmente il c/anticipi tende ad azzerarsi mano a mano che le diverse partite anticipate sono girate sul conto corrente,
non è possibile conoscere attraverso di esso l’esatto ammontare di utilizzo del castelletto sbf, per essere costantemente aggiornati
su tale utilizzo, nel caso non si ricorra all’internet banking, è consigliabile tenere una scheda extracontabile nella quale riportare
le partite che via via transitano in entrata e uscita sul c/anticipi.
RATIOSoluzioni
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
Operazione n. 2
Procedura del conto unico
15.10.2009
P C II 1
P C II 1
CLIENTI C/RI.BA
(O EFFETTI
IN PORTAFOGLIO)
P C IV 1
P C II 1
C/C BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
a
CLIENTE A
100.000,00
CLIENTI C/RI.BA
(O EFFETTI
IN PORTAFOGLIO)
100.000,00
15.10.2009
a
16.10.2009
P C 17
P C IV 1
COMMISSIONI BANCARIE
a
C/C BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
85,00
• Gli interessi saranno addebitati direttamente sul conto corrente.
• Alla ricezione della contabile della banca di accredito sul conto corrente dell’anticipo il conto clienti c/ri.ba. (o effetti
in portafoglio) si chiude.
• Per tenere costantemente traccia dell’ammontare di utilizzo del castelletto sbf vale quanto segnalato prima.
Operazione n. 3
Procedura dello scoperto di c/c fronteggiato dal c/effetti
15.10.2009
P C II 1
P C II 1
CLIENTI C/RI.BA
(O EFFETTI
IN PORTAFOGLIO)
PD4
P C II 1
C/EFFETTI TRANSITORIO
BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
P C IV 1
PD4
C/C BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
E C 17
P C IV 1
COMMISSIONI BANCARIE
a
CLIENTE A
100.000,00
CLIENTI C/RI.BA
(O EFFETTI
IN PORTAFOGLIO)
100.000,00
C/EFFETTI TRANSITORIO
BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
100.000,00
C/C BANCA X
(UNO PER OGNI BANCA)
85,00
16.10.2009
a
16.10.2009
a
16.10.2009
a
Anche in questo caso gli interessi sono addebitati direttamente sul conto corrente, ed è possibile controllare l’ammontare d’utilizzo del castelletto sbf con le modalità sopra indicate. Le contropartite contabili funzionano con le stesse
modalità viste nell’operazione.
Operazione n. 4
Ri.ba anticipata e resa della banca insoluta
15.10.2009
P C IV 1
a
CLIENTE A
C/C BANCA X
1.504,50
Se le spese per insoluto restano a carico del cliente
16.10.2009
C/C BANCA X
a
1.504,50
1.500,00
P C II 1
E C 17
4,50
• La ri.ba. già anticipata e resa insoluta è addebitata dalla banca sul conto corrente, unitamente alle spese per insoluto,
alla ricezione della contabile di addebito l’impresa “riapre” (a credito) la posizione del cliente che non ha pagato, che
successivamente si chiuderà con la riscossione dell’importo.
• Se il cliente non vuole pagare le spese per insoluto oppure l’impresa non vuole chiederne il rimborso, queste resteranno
a carico della stessa.
• Nell’ipotesi di addebito al cliente degli interessi di mora, la procedura contabile è la stessa delle operazioni di vendita.
DIVERSI
CLIENTE A
COMMISSIONI BANCARIE
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RATIOSoluzioni
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MONOGRAFIA
pianificazione, programmazione e controllo
COSTO EFFETTIVO
DELL’OPERAZIONE
DI SMOBILIZZO
CREDITI
• Il tasso d’interesse per l’anticipo sbf non è il solo elemento da considerare per
valutare il costo effettivo dell’operazione; infatti altre componenti contribuiscono
alla formazione di tale costo:
S
.. costo della
distinta di
presentazione
• Già da tempo più che la presentazione cartacea, possibile ma
raramente usata, le imprese, utilizzando il corporate banking,
inviano direttamente alla banca i flussi telematici relativi alle
presentazioni effetti/disposizioni elettroniche da anticipare; ciò,
oltre a velocizzare la procedura, comporta minori costi in termini
di tempo e denaro, perché si muovono meno carte.
.. numero
di effetti che
compongono
la partita
presentata
• Per ciascuno di essi si paga una commissione, minore se si
utilizza il flusso telematico al posto della presentazione cartacea.
• Da non trascurare che se si tratta di effetti/disposizioni elettroniche “brucianti”, ossia con data di scadenza molto vicina a
quella di presentazione: la banca potrebbe anche chiedere i
cosiddetti diritti d’urgenza.
.. durata
in giorni
degli effetti
• Più breve è il periodo intercorrente tra la data di anticipo e la
data di scadenza, minore sarà l’importo degli interessi da pagare.
.. giorni valuta
applicati
dalla banca
• Come visto in precedenza questi entrano nel calcolo degli interessi; infatti sono aggiunti alla data di scadenza, accorciando
variamente, in relazione alla loro quantità, il tempo di creazione
di ulteriore disponibilità per altri anticipi.
.. le spese
per insoluti
• L’impresa dovrebbe comunque poterle recuperare direttamente
dal cliente le spese per insoluti.
.. commissioni
esito
• Riguardano tre diverse situazioni possibili:
.. l’esito di pagato se esplicitamente richiesto al momento della
presentazione;
.. i “richiami”, quando il presentatore intende ritirare un effetto/
disposizione presentata;
.. la segnalazione di storno o di impagato.
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