interpretare il c/c bancario per monitorare la relazione
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MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo INTERPRETARE IL C/C BANCARIO PER MONITORARE LA RELAZIONE BANCA-IMPRESA SBF : APPLICAZIONI DELLA FORMULA DEL TASSO DI INTERESSE Problema: in considerazione delle molteplici funzioni che può svolgere, è attribuibile al conto corrente bancario una valenza strategica. Spesso, però, accade che tale valenza non sia correttamente percepita dalle imprese a causa della scarsa conoscenza degli aspetti giuridici e tecnici dello strumento, che a tutti gli effetti è un contratto con il quale le parti si obbligano reciprocamente a determinati comportamenti. Ecco quindi che il conto corrente bancario diviene un oggetto oscuro di cui non si può fare a meno per gestire la propria azienda, ed anziché governare il suo utilizzo se ne subiscono le conseguenze. Soluzione: l’analisi coordinata dei profili giuridici e tecnici del conto corrente bancario può consentire alle imprese, congiuntamente ad altri strumenti, di migliorare e/o potenziare la gestione dei propri flussi monetari in entrata e uscita, oltre a conseguire possibili economie di scala in ordine a costi e commissioni da pagare. Obiettivo di quest’analisi è l’acquisizione di una maggiore consapevolezza delle caratteristiche di uno strumento (contratto) che rappresenta un fattore condizionante dei rapporti intrattenuti con il sistema bancario. SOMMARIO • SCHEMA DI SINTESI • UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO • CONTRATTO • TASPARENZA DI C/C BANCARIO E PUBBLICITÀ DELLE CONDIZIONI APPLICATE • SMOBILIZZO DEI CREDITI SCHEMA DI SINTESI CONTO CORRENTE BANCARIO PRIVATI IMPRESE ESTRATTO CONTO RICONCILIAZIONE DEI CONTI SMOBILIZZO DEI CREDITI 12 RATIOSoluzioni Ö • È lo strumento più usato da privati e aziende per gestire la liquidità, in termini di flussi in entrata e uscita; quasi tutte le operazioni effettuate con le banche passano dal conto corrente. In relazione alla sua estrema versatilità, molteplici sono le facoltà collegabili al suo utilizzo. • Con l’autorizzazione all’emissione di assegni (la convenzione di assegno) o all’uso di carte di debito e di credito, si elimina la gestione del denaro contante per l’effettuazione delle spese, con evidenti benefici per la sicurezza e la custodia dello stesso; di contro, l’incasso delle somme a proprio credito avviene tramite assegni e bonifici accreditati nel conto. Ö Lo utilizzano per la gestione del bilancio familiare e delle proprie risorse finanziarie, da un lato gli accrediti per stipendi, pensioni, emolumenti vari, affitti e riscossioni di cedole e interessi; dall’altro gli addebiti per utenze, rate di mutuo, affitti, pagamenti diversi, operazioni d’investimento, ecc... Ö Usano il conto corrente per la gestione aziendale, e spesso ne accendono più di uno o sono costrette a farlo, in relazione ad alcune tipologie di operazioni, le più frequenti delle quali sono: incassi da clienti e pagamenti a fornitori nelle diverse forme; addebiti di rate per finanziamenti, mutui e leasing; pagamenti degli stipendi; smobilizzo dei crediti, ecc.. Ö Rilevante è la lettura e la comprensione degli estratti conto periodicamente inviati dalle banche ai clienti, con i quali controllare le movimentazioni in accredito e addebito transitate sul conto; controllo indispensabile per le aziende e per tutti coloro che usano il conto corrente nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale, soprattutto per gli obblighi di natura contabile e fiscale incombenti, ad esempio, con riferimento alle imprese, il rispetto del criterio della competenza economica, per il quale tutti gli atti e fatti di gestione riferibili ad un esercizio devono essere contabilmente rilevati in tale esercizio. Ö Si tratta del riscontro delle movimentazioni del conto corrente con le rilevazioni contabili, e viceversa. Poichè ci possono essere addebiti o accrediti registrati nel conto corrente ma non ancora nella contabilità, o, viceversa, rilevazioni contabili di movimenti finanziari non ancora registrati nel conto corrente, vedi per esempio un pagamento a fornitore con assegno non immediatamente incassato, oppure la liquidazione d’interessi a debito o accredito dell’ultimo trimestre i cui importi, modificativi dei saldi, sono generalmente riportati nell’estratto conto del mese di gennaio con valuta 31.12 dell’anno appena chiuso. Ö • È l’operazione con cui le banche anticipano alle aziende i crediti rivenienti dalle vendite. La banca accorda un fido per tale scopo all’azienda, il castelletto sbf, per il cui ammontare si deve tenere conto congiuntamente dei volumi di vendita e dei tempi medi d’incasso dei crediti. • L’azienda deve preliminarmente effettuare tali determinazioni, e sulla base di queste formulare la richiesta di castelletto sbf; ossia l’importo di affidamento va subordinato alle specifiche esigenze: un importo inferiore potrebbe essere insufficiente alle necessità di smobilizzo, uno superiore risulterà parzialmente inutilizzato. • Nella trattazione che segue si analizzeranno i tratti tipici e caratteristici del conto corrente bancario, soffermandosi in particolare su quelli rilevanti per le imprese. N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo UTILIZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO Tavola n. 1 Profili giuridici e tecnici CONTO CORRENTE BANCARIO T T Profili giuridici del contratto Profili tecnici dello strumento [ \ Modalità di utilizzo T T Privati Imprese T T • Utilizzo di assegni e carte di debito e di credito. • Operazioni d’investimento in strumenti finanziari, in soluzione unica o periodica (azioni, obbligazioni, fondi comuni, ecc.). • Trasferimenti di fondi. •Accrediti per: .. emolumenti (stipendi e pensioni); .. incasso cedole e interessi su investimenti; .. affitti. • Addebiti per: .. utenze (RID, rapporto interbancario diretto); .. imposte; .. rate mutui e finanziamenti. • Gestione degli incassi: .. assegni, bonifici, RID, MAV; .. smobilizzo dei crediti (anticipi SBF, fatture e contratti, sconti di portafoglio); .. factoring. • Gestione dei pagamenti: .. assegni e bonifici; .. disposizioni permanenti; .. imposte; .. ritiro effetti e RI.BA. • Giroconti e/o trasferimento fondi. • Operazioni di finanza aziendale: .. investimenti; .. finanziamenti e mutui; .. leasing. \ [ Controllo e verifica dell’estratto conto di capitale e scalare per valuta RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 13 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo CONTRATTO DI C/C BANCARIO PROFILI GIURIDICI • È d’obbligo che sia redatto in forma • La forma scritta non è necessaria in alcuni scritta e una copia va consegnata al casi, vedi ad esempio le operazioni occasiocliente: l’attestazione di tale conse- nali quali: gna avviene con la firma dello stesso .. l’acquisto o la vendita di valuta; cliente sull’originale conservato tra .. i pagamenti a favore di terzi; .. l’incasso di assegni ricevuti quando la gli atti della banca. negoziazione è compiuta presso la stessa • Per il mancato rispetto di queste didipendenza della banca su cui sono tratti, sposizioni è possibile eccepire nei conl’emissione di carte di moneta elettronica fronti della banca la nullità del conattraverso le carte “usa e getta”. tratto. • Prima della sua conclusione il cliente che lo richiede può ricevere una copia completa del testo (comprensiva del documento di sintesi); ciò gli consente una valutazione più consapevole delle clausole e delle condizioni che dovrà accettare. • La consegna di tale copia non è impegnativa per le parti relativamente alla conclusione del contratto. • Prima di impegnarsi è consigliabile leggere con attenzione il foglio informativo. • Specifiche CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO 14 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 • Lo schema contrattuale generalmente seguito prevede che la banca s’impegni ad eseguire operazioni d’incasso e di pagamento su istruzioni e nell’interesse del cliente (il correntista), utilizzando le somme di denaro che egli ha versato. • La banca è tenuta a consentire il prelevamento dei risparmi accumulati e non utilizzati, mentre il cliente è tenuto a corrispondere spese e commissioni. • L’apertura di un conto corrente richiede da parte della banca la preliminare identificazione del cliente, che è obbligato a fornire idonea documentazione; tale procedura è definita “censimento”. Al cliente è attribuito un codice anagrafico che lo identifica presso tutte le dipendenze della stessa banca. • Se si aprono più conti presso più banche, ciascuna di esse esegue il censimento del cliente, attribuendogli un proprio codice anagrafico. • Il contratto deve avere un contenuto minimo obbligatorio, così riassumibile: .. indicazione dei tassi d’interesse (attivi e passivi) e di ogni altro prezzo e condizione praticata. In caso di contratti per finanziamenti vanno indicati anche gli interessi di mora; .. indicazione della facoltà della banca di variare in senso sfavorevole al cliente tassi d’interesse, prezzi e condizioni. La clausola che prevede tale facoltà rientra tra quelle cosiddette “vessatorie”, e va approvata in modo specifico; .. indicazione della periodicità di capitalizzazione degli interessi, e nel caso sia infrannuale va riportato il tasso su base annua. Anche questa clausola è inefficace se non approvata specificamente. • Sono nulle le clausole che prevedono: .. il rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d’interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate; .. tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati. • In questi casi, se nel contratto non sono indicati la misura dei tassi, dei prezzi e di ogni altra condizione praticata, si applicano: .. il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT annuali o di altri titoli similari emessi nei 12 mesi antecedenti la conclusione del contratto; .. i prezzi e le condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto. Qualora non vi sia stata adeguata pubblicità nulla è dovuto. - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI • I contratti di conto corren- • Le eventuali modifiche devono essere comunicate al te e di deposito, ed in gene- cliente tramite l’invio di un documento, o mediante rale tutti quelli di “durata” altro supporto durevole preliminarmente accettato (ossia a tempo indeterminato dallo stesso, che evidenzi la dicitura “Proposta di per i quali non è prevista modifica unilaterale del contratto”; il preavviso deve una scadenza fissa), posso- essere minimo di 30 giorni rispetto alla data di variano contenere la clausola che zione. prevede per la banca la fa- • In caso di non accettazione delle modifiche proposte coltà di modifica unilatera- il cliente ha facoltà di recesso dal contratto, entro 60 le delle condizioni, qualora giorni, senza spese né penali; in tale ipotesi, per il sussista un giustificato mo- calcolo del dovuto in fase di liquidazione, sono aptivo. plicate le condizioni antecedenti le modifiche. • Decorsi i 60 giorni senza comunicazione di recesso da parte del cliente le modifiche s’intendono accettate. FUNZIONI DEL CONTRATTO • Il conto corrente bancario rientra tra i servizi erogati dalle banche; è definito anche “di corrispondenza” ed è identificabile in un contratto tra due parti atto a svolgere le funzioni di: .. deposito da parte del cliente di somme di denaro detenute dalla banca per dare corso alle operazioni che di volta in volta lo stesso cliente le impartisce; .. esecuzione da parte della banca di incarichi e operazioni che, nei limiti contrattualmente previsti e d’uso, il correntista le conferisce: giroconti, riscossione di crediti, pagamenti verso terzi o di utenze o d’imposte; .. custodia, da parte della banca, non solo delle somme direttamente versate dal correntista ma anche di quelle incassate da terzi per conto e nell’interesse dello stesso correntista. INTESTAZIONE • L’intestazione del contratto può essere riferibile a: .. una o più persone fisiche • Nel secondo caso si tratta di conto cointestato e le firme possono essere congiunte o disgiunte, ovvero congiunte per determinate soglie d’importi e disgiunte al di sotto di dette soglie. • La scelta di operare con firme disgiunte o congiunte può dipendere dalle motivazioni per le quali il conto è stato aperto, ad esempio per avere un controllo più rigido sulle somme depositate, oppure per una condivisione delle responsabilità sulla gestione delle somme. Se persona fisica deve trattarsi di soggetto maggiorenne, non dichiarato inabilitato, interdetto o fallito, a suo carico non devono risultare protesti, istanze di fallimento o procedure concorsuali, il nominativo non deve risultare iscritto presso la C.A.I. (centrale d’allarme interbancaria). Se il soggetto è in regime di comunione dei beni non è necessario che il conto sia intestato anche all’altro coniuge. .. una persona giuridica • Se persona giuridica alla banca devono essere consegnati una serie di documenti: .. statuto e atto costitutivo; .. certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese; .. eventuali delibere dell’assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione, per conoscere chi ha i poteri di rappresentanza legale nonché i poteri di firma, ossia chi ha il potere di sottoscrivere il contratto di conto corrente, quindi di operare sul conto della persona giuridica. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 15 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo TIPI DI CONTO CORRENTE • Nella pratica operativa sono riscontrabili più tipi di conto corrente, quali: RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 • È intestato ad una sola persona • Tale delega è revocabile in qualche ha facoltà di delegare un sog- siasi momento e decade con la getto terzo ad operare sul conto. morte del delegante. .. a firme congiunte • Quando è intestato a due o più persone, gli assegni e tutte le altre disposizioni devono contenere la firme degli intestatari, mentre i versamenti possono essere effettuati singolarmente da ciascun contestatario. .. a firme disgiunte • L’intestazione è riferibile a due o • Questa facoltà può essere limipiù persone che hanno la facoltà tata entro determinate soglie di operare sul conto singo- d’importi, modificata o revocalarmente. ta solo su espressa richiesta alla banca da parte di tutti i cointestatari. • Tutti i cointestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. • Al fine di rendere sempre più trasparenti i rapporti tra gli utenti dei servizi bancari e le stesse banche, si sono susseguiti recentemente più interventi normativi volti ad eliminare o modificare alcuni degli squilibri rilevati in detti rapporti. • Si ricordano: .. il D.L. 223/2006, cosiddetto pacchetto Bersani, nella parte relativa ai mutui immobiliari e all’abolizione della commissione di massimo scoperto. Solo la parte relativa ai mutui è stata convertita in legge; .. la L. 2/2009 di conversione del decreto “anti-crisi” (D.L. 185/2008) che ha previsto, tra l’altro, una nuova disciplina della commissione massimo scoperto e di altre remunerazioni bancarie, a seguito della quale le banche hanno abolito la commissione di massimo scoperto ma hanno introdotto altre tipologie di commissioni; .. il regolamento della Banca d’Italia, pubblicato nella G.U. 24.06.2009, n. 144 per l’attuazione dell’art. 128-bis del Testo unico di finanza (TUF) che istituisce la figura dell’Arbitro bancario finanziario, a cui potranno rivolgersi tutti gli utenti che non si ritengono soddisfatti del proprio rapporto con la banca in relazione a conti correnti, depositi, mutui e prestiti personali. Le banche, all’interno delle loro filiali, dovranno dare la massima pubblicità oltre che all’esistenza dell’ufficio reclami anche la loro adesione a tale nuovo organismo; in assenza di adeguata pubblicità può essere loro inibito l’esercizio dell’attività bancaria; .. le “Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d’Italia, emanate in data 29.07.2009, che, sempre nell’ottica di accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli utenti dei servizi bancari, nelle premesse recitano testualmente: “La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione e concorre alla sana e prudente gestione dell’intermediario.” INTERVENTI NORMATIVI RIGUARDANTI I RAPPORTI BANCARI 16 .. singolo o a firma singola - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL CONTO CORRENTE • In relazione alla versatilità di utilizzo del conto corrente bancario, la normativa che lo regola è piuttosto articolata. • Norme bancarie uniformi (N.U.B.) • Sono predisposte dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) che, non avendo potestà legislativa, perché trattasi di associazione di categoria, le deve formulare come “raccomandazioni” ai propri associati, ossia tutte le banche. Lo scopo fondamentale di queste “norme” (in effetti il termine è improprio ma è con questo che sono identificate), è rendere uniformi schemi e condizioni contrattuali, rispettivamente adottati e applicati dalle stesse banche, in modo che gli utenti possano effettuare comparazioni e confronti tra banca e banca. Per evitare fenomeni di abusi di mercato o di concorrenza sleale, la Banca d’Italia vigila costantemente sui contenuti di queste “raccomandazioni”. • Codice Civile • Tratta l’argomento negli articoli: 1823 (Nozione), 1824 (Crediti esclusi dal conto corrente), 1825 (Interessi), 1826 (Spese e diritti di commissione), 1827 (Effetti dell’inclusione nel conto), 1828 (Efficacia della garanzia dei crediti iscritti), 1829 (Crediti verso terzi), 1830 (Sequestro o pignoramento del saldo), 1831 (Chiusura del conto), 1832 (Approvazione del conto) e 1833 (Recesso dal contratto). • Testo unico bancario (TUB) • D. Lgs. 385/1993, tratta del conto corrente negli articoli: 116 (Pubblicità), 117 (Contratti), 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 119 (Comunicazioni periodiche alla clientela), 120 (Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi). • Disciplina civilistica sul mandato • Si pensi ad esempio alla disposizione impartita alla banca di effettuare ad un terzo un pagamento per nostro conto. Chi impartisce la disposizione è il mandante; la banca è il mandatario, e come tale deve agire con la dovuta diligenza nell’esecuzione dell’incarico conferitole, fermo restando che può rifiutarsi di eseguirlo in assenza di provvista (disponibilità) sul conto. • In ogni caso, per conoscere ed essere consapevoli dei propri diritti e obblighi, è sempre bene fare riferimento al contratto sottoscritto con la banca, che nella maggior parte dei casi non è mai letto. • È bene ricordare che anche le disposizioni della Banca d’Italia Suggerimento sulla trasparenza, sopra citate, fanno esplicito richiamo al rispetto dell’autonomia negoziale. • Le parti sono “libere” di stabilire le regole di funzionamento dei loro rapporti contrattuali, e quando una delle parti è più debole dell’altra, se vuole accedere ai servizi bancari o finanziari, non ha altra scelta che sottoscrivere quanto le è proposto. PROFILI TECNICI DELLO STRUMENTO • Anche gli aspetti tecnici sono un insieme complesso ed articolato di elementi che è necessario approfondire, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio usato, spesso non alla portata di tutti, e perché molti di questi elementi sono correlati alle condizioni applicate, che per un verso si traducono in costi, interessi passivi e loro decorrenza nelle operazioni eseguite, prezzi, commissioni e spese; per altro verso, riguardano gli interessi attivi e loro decorrenza sui versamenti effettuati. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 17 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo DATE E DIVERSI SALDI • Per quanto riguarda gli inte- • Si tratta in ogni caso di “date” da tenere sempre ressi, sia attivi sia passivi, controllate, rilevabili dalla lettura dell’estratto conassume rilevanza la data va- to, che influenzano i saldi debitori e creditori del luta, che è diversa dalla data conto nonché l’eventuale esecuzione di ulteriori opeoperazione (o contabile), ed razioni a debito se la disponibilità non è ancora entrambe sono distinte dalla “maturata”, anche se il saldo contabile è a credito. data disponibile. • Frequente è la situazione di un saldo contabile esposto nell’estratto conto divergente dal saldo disponibile. VERSAMENTI SPECIFICI • Con riferimento ai versamenti di denaro contante, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa filiale o succursale presso la quale è effettuato il versamento, per disposizione normativa la data contabile e la data valuta devono coincidere. SCOPERTO/ SCONFINAMENTO DI CONTO • Se l’importo degli addebiti ec- • Ciò significa che la banca ha anticipato al cliente le cede quello degli accrediti il somme necessarie per eseguire i pagamenti, e di conto assume un saldo debi- conseguenza si verifica uno scoperto/sconfinamento di conto, cui è bene prestare la massima attenziotore. ne, principalmente per quanto riguarda il periodo di tale sconfinamento. • Infatti, superato un determinato limite di tempo - dovrebbero essere 90 giorni ma alcune banche ne considerano 60 ed altre 180, come già detto è bene fare riferimento a quanto è riportato nelle condizioni del contratto sottoscritto - scatta l’automatica segnalazione ai sistemi d’informazioni creditizie, con la conseguenza di trovarsi segnalati come “cattivi clienti” e quindi pregiudicare gli attuali e futuri rapporti con il sistema bancario, perché tutte le banche accedono alle informazioni contenute in queste banche dati. È possibile che in costanza del rapporto di conto, specie se affidato, le banche raccolgano periodicamente informazioni sul cliente, per sapere se ci sono segnalazioni negative che lo riguardano. • Nella documentazione consegnata al cliente al momento dell’apertura del rapporto, le banche sono obbligate a comunicare a quali sistemi d’informazioni creditizie si rivolgono per raccogliere le informazioni. Chiunque può rivolgersi direttamente a ciascuno degli enti che gestiscono queste banche dati, per conoscere quali informazioni che lo riguardano sono in esse contenute, ed in caso di errori o di errate segnalazioni può chiedere che siano effettuate le opportune correzioni. • Gli istituti di credito effettuano periodicamente le segnalazioni ai sistemi d’informazioni creditizie, generalmente con cadenza mensile. Il periodo di mantenimento delle informazioni in questi nei sistemi è regolato dal Codice della Privacy; scaduto il periodo le informazioni devono essere cancellate, siano esse negative o positive. L’automatica segnalazione ai sistemi d’informazioni creditizie scatta Attenzione anche quando non si pagano due rate consecutive di un finanziamento. • Lo scoperto di conto rappresenta un vero e proprio finanziamento concesso dalla banca. • Richiede il pronto rimborso delle somme utilizzate a debito. • Il fido, invece, rappresenta una somma di denaro che la banca concede al cliente e che questi utilizza liberamente: in tal caso è richiesta la sottoscrizione di un apposito contratto che ne regola l’ammontare e le condizioni. • Il fido di cassa è la concessione di un affidamento con utilizzo tramite il conto corrente. 18 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo MEZZI D’INCASSO DEI CREDITI • Uno tra gli aspetti più delicati della gestione aziendale è l’incasso dei crediti rivenienti dalle vendite, sia per i rapporti con i clienti sia per la definizione dei flussi di cassa, in un senso per ottimizzare tali rapporti e nell’altro per realizzare la situazione di avere flussi in entrata e uscita corrispondenti, e senza squilibri finanziari. • I mezzi attraverso i quali è possibile incassare i propri crediti, oltre alla rimessa diretta (assegno o bonifico), sono: .. RID • Utilizzato soprattutto per gli incassi periodici e ricorrenti (es.: le (rapporto utenze di luce, acqua, telefono, autostrade, ecc.), che prevede un interbancario addebito preautorizzato sul conto del debitore e il conseguente diretto) accredito sul conto del creditore (salvo buon fine o al dopo incasso). • Il debitore autorizza l’addebito alla propria banca usando un modulo precompilato, generalmente fornito dallo stesso creditore; la banca del creditore attiva la rimessa diretta incassando quanto ad esso compete. .. RI.BA. (ricevuta bancaria) • Ottimo mezzo per gestire gli incassi di una pluralità di crediti, normalmente si tratta di un documento su base elettronica. • La consegna alla banca può avvenire o tramite Internet con l’invio di flussi telematici, oppure con supporto cartaceo compilando l’elenco dei crediti in apposita distinta. • Con tale consegna si conferisce alla propria banca il mandato all’incasso; la banca del debitore riceve la RI.BA., quindi è informata del mandato all’incasso ricevuto dall’altra, ed inoltra un avviso di pagamento al proprio cliente. • La domiciliazione (o appoggio bancario) presso la banca del debitore può sortire l’effetto di sollecitare lo stesso ed effettuare con correttezza il pagamento, perché la sua banca è immediatamente informata se non paga. .. MAV (pagamento mediante avviso) • È un “invito” a effettuare il pagamento, sulla base delle informazioni ricevute dall’azienda creditrice; la banca provvede ad inoltrate gli avvisi di pagamento e gli eventuali solleciti. • La consegna alla banca dei dati relativi ai crediti da incassare avviene con i mezzi visti in precedenza per le RI.BA.; la banca stampa ed invia i bollettini di pagamento ed i solleciti eventuali. • È il mezzo d’incasso ideale per le aziende che hanno una pluralità di crediti da incassare a predefinite scadenze; chi riceve il MAV lo potrà pagare direttamente presso la sua banca o presso un ufficio postale. .. POS (point of salepunto di vendita) • Mezzo d’incasso particolarmente indicato per gli esercizi commerciali e per le aziende che hanno punti vendita. • Il terminale POS, collocato all’interno del punto vendita, consente di accettare pagamenti con carte di credito e di debito; si collega automaticamente all’emittente della carta e dopo verifica della sua validità effettua l’accredito dell’importo sul conto dell’esercente. • Le carte accettate dal terminale POS, con la medesima procedura, sono quelle del circuito nazionale di debito (PagoBancomat), e dei principali circuiti internazionali di debito e di credito (VISA, American Express, Diners, MasterCard, Visa Electron, Aura/Findomestic). RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 19 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DELLE CONDIZIONI APPLICATE CONDIZIONI ECONOMICHE • Le condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti sono soggette alle regole sulla trasparenza e devono essere adeguatamente pubblicizzate nei locali aperti al pubblico della banca e di tutte le sue filiali, mediante affissione di manifesti informativi. • Tra le condizioni economiche soggette a tali regole si segnalano: .. tassi d’interesse attivi e passivi; .. valute applicate alle singole operazioni; .. interessi di mora; .. prezzi; .. commissioni e spese (anche quelle applicate alle comunicazioni alla clientela); .. inoltre, per le operazioni di finanziamento, va pubblicizzato anche il TAEG (tasso annuo effettivo globale). PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA • A tutela degli utenti deve essere affisso anche un avviso titolato “Principali norme di trasparenza”, che esplicita tutti i diritti e gli strumenti di tutela che la legge prevede per gli stessi. • Tale documento deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve poterne ritirare copia qualora la richieda. STRUMENTI DI TRASPARENZA • I principali strumenti di trasparenza previste dalle nuove disposizioni che le banche devono adottare sono: .. forme di pubblicità su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate; .. requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti; .. forme di tutela nei casi di variazione delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a informare il cliente sull’andamento del rapporto contrattuale; .. regole specifiche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza (vedi ad esempio Internet); .. requisiti organizzativi volti a presidiare i rischi legali e di reputazione degli intermediari attraverso il mantenimento di rapporti trasparenti e corretti con i clienti. INFORMAZIONI MINIME DI TRASPARENZA • Le informazioni minime che l’avviso deve contenere riguardano: .. la disponibilità di fogli informativi presso succursali e filiali della banca o per il tramite delle tecniche d’informazione a distanza (Internet); .. il diritto di ottenere copia del contratto, inclusivo del documento di sintesi (che le banche inviano periodicamente ai correntisti), sia prima sia dopo la sottoscrizione dello stesso; .. i diritti del cliente e le relative tutele: obbligo della forma scritta del contratto, diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli, diritto di essere informato riguardo le variazioni sfavorevoli e di ricevere le comunicazioni periodiche, ecc.; .. le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, con le relative modalità di accesso. 20 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo FOGLI INFORMATIVI • Inoltre, per quanto attiene le informazioni al singolo utente, la banca deve mettergli a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni sulla stessa banca, caratteristiche e rischi dei servizi erogati, condizioni economiche e principali condizioni contrattuali. • Come per gli avvisi di cui sopra, anche tali fogli informativi devono essere asportabili e messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico o nel sito internet della banca, con possibilità di stampa. • La banca deve conservare i detti documenti per 5 anni, consentendo la riproduzione immutata del loro contenuto. • Così come per gli avvisi relativi alla trasparenza, anche per il foglio informativo è prescritto un contenuto regolamentare: .. informazioni sulla banca • Denominazione e forma giuridica. • Capitale sociale e riserve. • Sede legale e amministrativa. • Indirizzo telematico. • Codice ABI. • Iscrizione nell’elenco generale, speciale o albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica). • Gruppo di appartenenza; numero iscrizione al Registro delle Imprese. .. caratteristiche • Descrizione dell’operazione o del servizio, compresi quelli connessi ad altri servizi resi dalla banca o da terzi, e descrizione e rischi tipici dell’operazione dei rischi, sia generici sia specifici, inerenti l’operazione o il servizio. o del servizio .. condizioni economiche • Prezzi ed ogni altro genere di onere, quali commissioni: spese postali, contabili, e per istruttorie, penali, ecc., gravanti sul cliente. • Per i bonifici vanno indicate le modalità di calcolo delle commissioni e delle spese, mentre per i finanziamenti vanno indicati gli interessi, e le loro periodicità e modalità di calcolo, il tasso degli interessi di mora, lo spread (che rappresenta la remunerazione della banca), i criteri d’indicizzazione dei tassi ed il TAEG o l’indicatore sintetico di costo (ISC), entrambi indicanti il costo globale dell’operazione, spese comprese. .. estratto delle condizioni contrattuali • Il foglio informativo deve riportare le clausole contrattuali non economiche, riguardanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con i clienti. • Si segnalano tra esse: .. il recesso; .. il rimborso della moneta elettronica; .. i termini di esecuzione delle operazioni; .. i tempi di chiusura del rapporto; .. i termini per l’esercizio di facoltà o per l’adempimento di obblighi; .. il rinnovo tacito del contratto; .. l’accettazione di eventuali contratti accessori; .. gli esoneri di responsabilità a favore della banca; .. il foro di competenza in caso di controversie legali; .. gli organi e le procedure per le contestazioni stragiudiziali (ombudsman). • Vanno indicate anche le clausole che possono costituire oggetto di variazioni unilaterali, con specifica del diritto della banca di variarle. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 21 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo ULTERIORI ASPETTI DEL CONTO CORRENTE • Se il deposito, l’apertura di credito o le altre operazioni bancarie sono regolate in conto corrente, il correntista in qualsiasi momento può disporre delle somme risultanti a suo credito, salvo l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso. • Il recesso dal contratto può avveni- • Se stabilito, si dovrà rispettare il termine di re in qualsiasi momento da ambo le preavviso. Per fatti gravi la banca ha facoltà parti, se questo è stipulato a tempo di revocare in qualsiasi momento il contratto di corrispondenza. indeterminato. • Per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista, la banca risponde secondo le regole del mandato, i cui punti salienti sono: .. la correttezza ed attenzione nell’interesse del cliente; .. la “diligenza del buon padre di famiglia” nell’esecuzione dell’incarico ricevuto. • Se l’incarico conferito richiede l’esecuzione su una piazza dove non esistono sportelli della stessa banca, questa può “girare” l’incarico ad altro istituto suo corrispondente. • Spettano alla banca i diritti di commissione e il rimborso delle spese sostenute a seguito delle operazioni effettuate sul c/c. Salvo convenzione contraria, questi diritti sono inclusi nel conto (e pertanto rilevabili dall’estratto conto). • Se non è contestato nel termine di 60 giorni dal suo ricevimento, l’estratto conto inviato dalla banca al correntista s’intende approvato. Secondo le circostanze può essere ritenuto congruo un altro termine. • L’approvazione dell’estratto conto non contestato non preclude il diritto del correntista ad impugnarlo, per i seguenti motivi: .. errori di scritturazione; .. errori di calcolo; .. omissioni; .. duplicazioni. • L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel termine di 6 mesi dalla data di ricevimento dell’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito a mezzo di raccomandata (art. 1832 C.C.). TIPI DI SPESE DEL CONTO CORRENTE 22 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 • Ad ogni chiusura (liquidazione periodica) del conto corrente la banca contabilizza le spese non comprese tra quelle già addebitate negli estratti conto periodici (es.: mensili). • In generale, le spese possono essere classificate come segue: .. spese di chiusura, addebitate annualmente o in genere ogni trimestre se il conto è a debito; .. spese forfetarie, che sono pattuite per un determinato numero di operazioni compiute nel trimestre, se di numero superiore sono addebitate le rimanenti operazioni, se inferiori la spesa resta uguale; .. spese per operazioni, sono addebitate in eccedenza al numero di operazioni forfetarie concordate o in mancanza di tale pattuizione; .. spese di scrittura, si riferiscono al numero di righe presenti sull’estratto conto, sostituiscono le precedenti; .. spese di liquidazione conti affidati, previste per i conti che utilizzano fidi di cassa o altri tipi di aperture di credito, sostituiscono le “spese di chiusura”; .. comunicazioni sulla trasparenza, riguardano le spese per l’invio al cliente delle comunicazioni obbligatorie inerenti la trasparenza dei servizi bancari; .. spese invio estratto conto, in genere sono le spese postali. - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo ASSEGNO • È il mezzo di pagamento più conosciuto ed usato, può essere di tipi diversi: .. assegno bancario • È un mezzo di pagamento a vista usato dal correntista di una banca per disporre di fondi a favore proprio o di terzi; non dà la certezza né dell’esistenza di disponibilità nel conto né della regolarità della firma di traenza. • L’assegno bancario è un ordine scritto che il cliente impartisce alla propria banca - presso la quale dispone di fondi o ha ottenuto un affidamento creditizio - di pagare incondizionatamente “a vista” la somma indicata, a favore di se stesso o di un terzo (presentatore/ beneficiario dell’assegno); .. assegno circolare • È un titolo di credito all’ordine (la nominatività è d’obbligo, non può essere emesso al portatore) pagabile a vista ed emesso da una banca. • Dà la certezza dell’esistenza dei fondi. • Le parti che intervengono nell’emissione dell’assegno sono: .. obbligatorie • Il traente, il cliente correntista che emette l’assegno. • Il trattario, la banca su cui l’assegno è tratto e designata al pagamento della somma indicata ad un beneficiario. .. facoltative • I giranti e l’avallante. • Per poter validamente emettere un assegno bancario il cliente, oltre a non essere interdetto dall’emissione di assegni bancari e postali deve aver stipulato un’apposita convenzione con la banca (convenzione di assegno) che lo legittima all’emissione. • Requisiti essenziali dell’assegno • Denominazione di assegno bancario nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto. • Ordine incondizionato di pagare a vista una somma determinata al presentatore dell’assegno. • Denominazione o ragione sociale della banca trattaria chiamata ad effettuare il pagamento. • Indicazione del luogo di pagamento, rappresentato dalla filiale (con relativo indirizzo) della banca trattaria dove sussiste il rapporto. • Firma (sottoscrizione) di colui che emette l’assegno bancario (il traente). • Indicazione della data e del luogo (piazza) di emissione dell’assegno. • Il requisito della data è importante per i seguenti motivi: .. stabilisce l’inizio del termine massimo entro il quale l’assegno deve essere presentato per il pagamento ai fini dell’eventuale protesto. • 8 giorni se il pagamento deve essere effettuato nello stesso Comune di emissione. • 15 giorni se il pagamento deve essere effettuato in un Comune diverso. • 20 giorni se l’assegno è stato emesso in territorio europeo. • 60 giorni se l’assegno è stato emesso in un continente diverso. .. determina per il traente la data di decorrenza della valuta con la quale l’assegno gli sarà addebitato sul conto; .. la sua omissione può autorizzare la banca a non pagare. • L’uso della sigla automobilistica per indicare il luogo di emissione non è corretto, in quanto non identifica il luogo di emissione, ma tutto il territorio provinciale. In ogni caso, l’assenza del luogo di emissione non invalida l’assegno. • In ordine al mancato pagamento dell’assegno, salvo alcune sue peculiarità, valgono le stesse regole della cambiale. • La girata consente al possessore dell’assegno bancario (girante) di trasferire il titolo ad un altro soggetto, con tutti i diritti ad esso inerenti, garantendone il pagamento e salvo clausola contraria: .. girata in bianco, si esprime attraverso la sola apposizione della firma del girante; .. girata piena, quando la firma è preceduta dalla clausola “e per me pagate al Sig….”; .. girata per procura o per l’incasso, quando è apposta dalla banca per l’incasso dell’assegno consegnatole a tale fine o da essa negoziato e tratto su altro istituto di credito. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 23 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo CENTRALE ALLARME INTERBANCARIA • L’emissione di assegni in mancanza di autorizzazione o di fondi comporta l’automatica segnalazione alla C.A.I. (Centrale d’Allarme Interbancaria), istituita con il D. Lgs. 507/1999 a seguito della depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione o provvista. • I dati inseriti in tale archivio sono: .. generalità dei traenti (firmatari) degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista; .. gli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché gli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione; .. le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l’emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione e provvista, nonché le sanzioni penali e i connessi divieti applicati per l’inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria; • Interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale. Esempio • Interdizione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. • Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. .. le generalità del soggetto al quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di pagamento; .. le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo; .. gli assegni bancari e postali e le carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. • All’interessato è in ogni caso assicurato il diritto di accesso ai dati personali contenuti nell’archivio. • In caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario (la banca) è tenuto a iscrivere il nominativo del traente (firmatario dell’assegno) nell’archivio. • L’iscrizione è effettuata entro il 20° giorno dalla presentazione al pagamento del titolo nel caso di difetto di autorizzazione, e decorso inutilmente il termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo dell’assegno (insieme a interessi, penale e spese) nel caso di difetto di provvista. • L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni nonché il divieto, della durata di 6 mesi, per qualunque banca o ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. • Una nuova autorizzazione può essere concessa esclusivamente decorso il termine di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio. • Nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte di un assegno per difetto di provvista, il trattario (banca o posta) è tenuto a comunicare al traente che, scaduto il termine di 60 giorni senza che lo stesso abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione a emettere assegni. • Con tale comunicazione il traente è tenuto a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia stato effettuato il pagamento, tutti i moduli in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati. 24 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo NORMATIVA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI E DEL CONTRAENTE • Assegni • Con decorrenza 30.04.2008 il D. Lgs. 231/2007 • Analoga regola vale ha prescritto il divieto di emettere assegni anche per gli assegni per importi pari o superiori a € 5.000,00 senza circolari, i vaglia pola clausola “Non trasferibile”, e senza aver stali e cambiari. indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario. • Successivamente, il D.L. 25.06.2008, n. 112 ha nuovamente riportato il detto limite al precedente importo di € 12.500,00, abrogando anche l’obbligo d’indicare nelle girate il codice fiscale del girante, in precedenza introdotto, e lasciando immutate le altre prescrizioni. • Dal 30.04.2008 le • Tuttavia, è possibile richiedere per iscritto il banche sono obbli- rilascio di assegni senza tale clausola, definiti gate a consegnare assegni in forma libera, che comportano il palibretti d’assegni gamento di un imposta di bollo di € 1,50 per muniti della clausola ciascun assegno, il cui utilizzo per importi pari “Non trasferibile”. o superiori a € 12.500,00 richiede comunque l’obbligatorio inserimento della clausola di non trasferibilità. • Si richiama l’attenzione sui pagamenti frazionati, effettuati nell’arco di 7 giorni ad un unico soggetto con assegni il cui valore complessivo è pari o superiore a € 12.500,00: in questa ipotesi tutti gli assegni vanno emessi con la clausola non trasferibile, perché un comportamento difforme farebbe presupporre l’intento di eludere la norma. • Per quanto riguarda le girate, possono essere girati solo gli assegni privi della non trasferibilità e per importi inferiori ai € 12.500,00; in tal caso ci potranno essere più girate prima della presentazione per l’incasso ad una banca. • Se l’assegno è emesso all’ordine dell’emittente può essere girato unicamente a una banca per l’incasso, in altri termini può incassarlo solo l’emittente, senza alcuna possibilità di girarlo ad altri. Esempio A me medesimo, m.m., a me stesso, o simili. • L’utilizzo scorretto degli assegni (emessi per importi pari o superiori a € 12.500,00 senza la non trasferibilità) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare sino al 40% dell’importo trasferito. • Libretti al portatore • Valgono le stesse regole degli assegni: non • La mancata osservanè possibile aprirli per importi pari o superiori za di tali prescrizioni comporta sanzioni peai € 12.500,00. • Quelli in circolazione con importi pari o supe- cuniarie tra il 10% e il riori dovevano essere regolarizzati entro il 40% del saldo del li30.06.2009: estinguendoli, prelevando le somme bretto. eccedenti, trasformandoli in libretti nominativi. • In caso di cessione di un libretto al portatore, entro 30 giorni dal trasferimento è fatto obbligo di comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto ricevente e la data di cessione. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 25 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo NORMATIVA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI ASSEGNI E DEL CONTRAENTE (segue) • Denaro contante e operazioni frazionate ESTRATTO CONTO • Si compone di 3 parti che hanno caratteristiche e funzioni diverse. 26 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - • Il limite massimo per i trasferimenti di denaro contante dal 30.04.2008 al 24.06.2008 è sceso da € 12.500,00 a € 5.000,00, dal 25.06.2008 è stato ripristinato il precedente limite. • Il limite è valevole anche se i trasferimenti sono frazionati in un arco temporale che può far nascere il sospetto di elusione della norma. • Al riguardo delle movimentazioni di denaro contante, si segnala che ciascuno è libero di prelevare e depositare presso banche, Poste e istituti di moneta elettronica qualsiasi somma di denaro contante senza il rischio d’incorrere in alcuna sanzione amministrativa. • La restrizione d’importo, peraltro prevista dalla normativa sull’antiriciclaggio, ha efficacia nel momento in cui il denaro prelevato è impiegato all’esterno di tali enti per operazioni commerciali, finanziarie o di pagamenti ad altri soggetti. • Ad ulteriore chiarimento, l’art. 1, c. 2, del D. Lgs. 231/2007 definisce operazione frazionata: “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. • Elenco movimenti (o estratto conto di capitale) • È la parte iniziale del documento in cui sono elencate tutte le operazioni, con la descrizione sintetica delle stesse e loro importo; vi sono riportate anche le date di esecuzione delle registrazioni (data contabile) e a decorrere dalle quali si calcolano gli interessi (data valuta). • Riassunto scalare (o scalare per valuta o “staffa”) • Riporta le informazioni necessarie al calcolo degli interessi attivi o passivi per il correntista, a seconda che il saldo del periodo di riferimento sia stato a credito o a debito. • Riporta la sequenza progressiva dei saldi raggruppati per data valuta, derivanti dalla somma algebrica delle operazioni ordinate sempre per data valuta. Dalla moltiplicazione dei saldi per i relativi giorni di permanenza, ossia i giorni intercorrenti tra saldi con valute diverse, si ottengono i numeri (creditori o debitori); il computo di questi numeri è necessario per determinare gli interessi da incassare o da pagare alla banca. • Elementi per il conteggio e il riepilogo delle competenze • Espone il calcolo degli interessi, le spese per la gestione del conto e il riepilogo delle competenze. Con la moltiplicazione dei numeri creditori o debitori per il rispettivo tasso d’interesse e dividendo il prodotto per i giorni dell’anno si ottengono gli importi per interessi da ricevere o pagare. Tutti i costi sono indicati per tipologia di voce ed ognuna evidenzia l’importo complessivo; le competenze sono la differenza tra gli interessi attivi e quelli passivi, più le spese addebitate. 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo ELENCO MOVIMENTI (O ESTRATTO CONTO DI CAPITALE) • È inviato dalla banca al cliente con periodicità mensile o trimestrale, in ogni caso annuale; con esso è possibile controllare la regolarità delle registrazioni effettuate dalla banca. • Tutte le operazioni sono registrate in ordine cronologico, in base alla data di esecuzione. • S’intende approvato dal cliente se questi non oppone reclamo in forma scritta entro 60 giorni (silenzio-assenso) dal suo ricevimento. • È facoltà della banca modificare le condizioni contrattuali anche in senso sfavorevole al cliente, a condizione che dia comunicazione scritta. • In tal caso, entro 60 giorni, il cliente può recedere dal contratto, ottenendo in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione delle condizioni in essere. Tavola n. 2 Schema delle colonne che compongono l’elenco dei movimenti Data Data in cui è effettuata l’operazione. Valuta Giorno di valuta dell’operazione (ossia il giorno da cui incominciano a decorrere gli interessi sia attivi sia passivi). RIASSUNTO SCALARE (O SCALARE PER VALUTA O STAFFA) Movimenti Dare Importi relativi alle operazioni passive per il cliente (prelievi e addebiti vari). Descrizione operazione Movimenti Avere Descrizione delle diverse operazioni transitate sul conto. Importi relativi alle operazioni attive per il cliente (versamenti e accrediti vari). • È finalizzato alla determinazione degli interessi a credito o a debito ed espone: .. saldi • Ottenuti raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta. debitori e creditori .. giorni • La distanza tra la valuta attribuita ad un dato saldo e quella relativa al saldo successivo; .. numeri • Il prodotto tra i saldi (dare e avere) e i giorni corrispondenti alla debitori permanenza degli stessi sul conto. e creditori • Saldi per valuta, disposti in ordine cronologico e moltiplicati per il numero di giorni in cui il conto è stato con quel saldo di valuta. • I numeri debitori o numeri dare sono determinati dai saldi negativi (dare). • I numeri creditori o numeri avere sono determinati dai saldi positivi (avere). Esempio n. 1 Valuta Esemplificazione di riassunto scalare Saldi per valuta (A) Giorni (B) Numeri debitori = Numeri creditori = (A) x (B) (A) x (B) 15.10.2008 12.354,26 A 15 185.313,90 23.10.2008 10.250,45 A 8 82.003,60 28.10.2008 7.150,25 A 5 35.751,25 31.10.2008 2.550,75 A 3 7.652,25 5.11.2008 3.470,85 D 4 13.883,40 8.11.2008 5.325,84 D 3 15.977,52 15.11.2008 6.325,84 D 7 44.280,88 Saldo Liquido Finale 6.325,84 D Saldo Contabile Finale 3.775,84 D La differenza tra i due saldi indica che è stata registrata nel conto un’operazione non ancora maturata per valuta. Numeri Debitori/ Creditori totali 74.141,80 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 310.721,00 - 7 0 3 4 27 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo ELEMENTI PER IL CONTEGGIO E IL RIEPILOGO DELLE COMPETENZE • Interessi creditori (attivi) • Si calcolano moltiplicando il totale dei numeri creditori per il tasso di interesse attivo e dividendo per i giorni dell’anno: [(Num.Cred. x i)/36500]. • Dal risultato va sottratta la ritenuta fiscale del 27%, ottenendo così gli interessi netti. • Interessi debitori (passivi) • Si calcolano moltiplicando il totale dei numeri debitori per il tasso di interesse passivo e dividendo per i giorni dell’anno: [(Num.Deb. x i)/36500]. • Commissione di massimo scoperto • Si calcola moltiplicando l’aliquota “concordata” con la banca sull’importo di massimo scoperto raggiunto nel trimestre. • Questa commissione è stata abolita in seguito alla conversione nella L. 2/2009 del D.L. 185/2008. • Le banche, in corrispondenza della fine del mese di giugno 2009, hanno inviato a tutti i correntisti le comunicazioni riguardanti tale azzeramento, e nel contempo hanno indicato un nuovo quadro commissionale in sostituzione del precedente. • Di fatto, con tale nuovo • A tale riguardo, il Ministero dell’Ecoquadro commissionale, la nomia, in risposta ad un’interrogacommissione di massimo zione parlamentare, ha risposto che: scoperto “è uscita dalla “Le nuove clausole applicate daporta ma è rientrata dalla gli istituti di credito, qualora nofinestra”, forse più aggres- nostante il nomen formale abbiano siva che in precedenza. sostanzialmente la stessa funzione della commissione di massimo scoperto, debbono ritenersi nulle”. • La Banca d’Italia ha avvia- • Ai sensi dell’art. 2, c. 2 D.L. 78/2009 to approfondimenti sul com- l’ammontare del corrispettivo portamento tenuto da al- onnicomprensivo per il servizio di cune banche, che avreb- messa a disposizione delle somme, bero di fatto sostituito la che deve essere predeterminato con commissione con altre voci patto scritto non rinnovabile tacicommissionali. tamente, non può, dal 5.08.2009, superare lo 0,50% per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità. • È è bene sapere che l’applicazione delle commissioni avviene seguendo tre principali direttrici: .. il correntista non affidato che va in rosso sul conto; .. il correntista che utilizza il fido concesso entro i limiti; .. il correntista che sconfina oltre i limiti di fido concesso. • I livelli applicativi delle commissioni sono diversi per ciascuno dei tre casi: commissioni a forfait, commisurate all’ammontare dei fondi messi a disposizione o al superamento dei limiti di fido concesso. Quindi, per controllare la correttezza delle commissioni applicate, è bene identificarsi in uno dei casi indicati e fare riferimento alla comunicazione di modifica delle condizioni economiche inviata dalla banca. • Riepilogo delle competenze 28 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 • Sommando algebricamente gli interessi creditori, quelli debitori, la commissione di massimo scoperto - per comodità espositiva mantenuta nell’esempio che segue - e le spese di tenuta conto si ottiene il riepilogo competenze, che possono risultare a debito o a credito. MONOGRAFIA Esempio n. 2 pianificazione, programmazione e controllo Esemplificazione del riepilogo delle competenze Descrizione A Vs/debito A Vs/credito Interessi debitori (74.141,80 x 7,25/36.500) 14,73 C.M.S. (0,5500% x 6.325,84) 34,79 Spese fisse tenuta conto 40,00 Spese produzione e spedizione 2,00 Totale a Vs/debito 91,52 Interessi creditori (310.721,00 x 0,75/36.500) Ritenuta fiscale 27% (-) 6,38 - 1,72 Totale a Vs/credito 4,66 Sbilancio competenze Vs/debito (valuta 31.12) LETTURA DEI SALDI 86,86 • Negli estratti conto sia di capitale sia scalare per valuta sono rilevabili 3 diversi tipi di saldi: .. saldo • È il saldo risultante in un dato momento conteggiando tutte le contabile operazioni registrate a debito e a credito nel conto, a prescindere dalla valuta di maturazione. .. saldo liquido • È il saldo che allo stesso momento di determinazione del saldo contabile comprende tutte le operazioni giunte a maturazione, escludendo tutte le operazioni con valuta successiva alla data di rilevazione. Esempio Quando si versano assegni. .. saldo • È il saldo alla data dei precedenti per il quale la banca conosce il disponibile buon esito delle operazioni effettuate: si determina depurando il saldo contabile degli importi per i quali non è stato verificato l’esito. Esempio Mediante il versamento di assegni. PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI SALDI • La ricezione dell’estratto conto è per l’azienda un momento di verifica contabile importante, da non sottovalutare, perché si devono controllare le evidenze contabili della scheda intestata alla banca, o delle schede se le banche sono più di una, con le movimentazioni registrate dalla stessa, o dalle stesse, al fine di accertare l’esistenza di eventuali errori. • L’importanza di questa verifica sta nel riscontrare la correttezza di accrediti e addebiti, che naturalmente attengono alla gestione dei flussi monetari in entrata e uscita, ma soprattutto sono strettamente legati ai rapporti commerciali intrattenuti dall’azienda con clienti e fornitori, rispettivamente rapporti di credito e di debito. Esempio • Da un lato si accerta che i clienti abbiano regolarmente pagato il dovuto alle scadenze concordate, e se il caso lo richiede si predispongono i solleciti di pagamento, oppure si accerta l’addebito di eventuali insoluti da clienti riscontrando immediatamente a quali di essi sono ascrivibili. • Dall’altro si verifica che le disposizioni di pagamento impartite alla banca siano state regolarmente eseguite e con le valute di addebito corrette. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 29 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DEI SALDI (segue) • Controlli informatici • La diffusione di Internet ha enormemente accresciuto la possibilità di accesso al conto corrente senza spostarsi dalla propria sede, semplicemente collegandosi al sito della banca. Ciò consente alle aziende di effettuare i controlli di cui si parla più velocemente e senza aspettare l’invio dell’estratto conto, collegandosi al sito della banca, accedendo al proprio conto e “scaricando” l’elenco delle movimentazioni registrate. Alcune banche, per chi lo richiede, prevedono l’invio solo telematico dell’estratto conto, con risparmio di tempo e denaro, perché in tal caso è possibile risparmiare le spese postali d’invio. • La procedura di riconciliazione dei saldi è eseguita generalmente in corrispondenza della chiusura dell’esercizio: poiché i dati riconciliati partecipano alla formazione del bilancio, la procedura è indispensabile; mentre in corso d’anno sono necessari i controlli di cui detto prima. • Per attivarla è sufficiente utilizzare dei prospetti a forma libera, con i quali individuare le eventuali differenze tra le movimentazioni dell’estratto conto e le registrazioni contabili. Esempio n. 3 Prospetto di riconciliazione dei saldi A titolo esemplificativo si propone un prospetto di facile costruzione ricorrendo all’uso del foglio elettronico, segnalando, inoltre, che è consigliabile tenere traccia tra le evidenze contabili di tale prospetto di riconciliazione dei saldi, dopo avere eseguito la procedura, nell’ipotesi di eventuali e futuri controlli o di verifiche contabili: Riconciliazione al: Banca xyz Importi Dare Avere Saldo risultante dall’estratto conto (D o A) Movimenti avere (a credito) risultanti dall’estratto conto ma non dalla contabilità (riportarli tutti) Movimenti dare (a debito) risultanti dall’estratto conto ma non dalla contabilità (riportarli tutti) Movimenti dare risultanti dalla contabilità ma non dall’estratto conto (riportarli tutti) Movimenti avere risultanti dalla contabilità ma non dall’estratto conto (riportarli tutti) Saldo riconciliato (D o A) Importo del saldo riconciliato che dovrà evidenziare la scheda di chiusura contabile della banca. OPERAZIONI INCLUSE NEL PROSPETTO 30 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 • È possibile distinguere tre diverse categorie di operazioni: .. operazioni rilevate sia nell’estratto conto sia nella contabilità aziendale: in tal caso non è richiesta alcuna riconciliazione; .. operazioni non rilevate nell’estratto conto ma registrate nella contabilità. Preliminarmente si deve accertare che non siano stati commessi errori; la differenza è ascrivibile a due possibili cause: 1. si è verificato un errore di registrazione (per esempio la stessa operazione è stata registrata due volte) oppure si tratta di un’operazione inesistente. In tale ipotesi, accertato il tipo di errore, si procede con la rettifica contabile seguendo le regole della contabilità, ossia si esegue lo storno della scrittura; 2. l’operazione è rilevata in contabilità ma non ancora nell’estratto conto. L’esempio tipico è il pagamento con assegno a fornitore; al momento dell’emissione dell’assegno l’azienda ha effettuato la registrazione contabile (la data di emissione corrisponde, o dovrebbe corrispondere, alla data valuta di addebito nel conto), mentre la banca registrerà l’operazione quando il beneficiario presenta l’assegno all’incasso. In questo caso non va fatta nessuna rettifica, l’addebito dell’assegno dovrebbe risultare nell’estratto conto successivo, con date di operazione e di valuta, ovviamente, diverse; .. operazioni non registrate in contabilità ma risultanti nell’estratto conto: per queste, probabilmente, manca la registrazione nella contabilità aziendale. Tuttavia potrebbe trattarsi anche di un errore della banca, in tal caso occorre rivolgersi alla stessa per farlo correggere o contestare la correttezza dell’estratto conto. - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo SMOBILIZZO DEI CREDITI OPERAZIONI DI ANTICIPO SU EFFETTI SALVO BUON FINE • Lo smobilizzo dei crediti derivanti dalle transazioni commerciali tra l’impresa e i terzi (clienti) è una delle operazioni che più frequentemente transitano dal conto corrente bancario. • Nella gestione delle vendite, solitamente, l’azienda conce- •Si realizza così l’opede credito ai propri clienti, ossia stabilisce l’importo mas- razione di smobilizzo simo dilazionabile per l’acquisto di beni e servizi che la crediti, che per la banstessa è disposta a “rischiare” verso quel tal cliente; in ca è un affidamento vero altri termini, l’azienda fa da banca ai propri clienti. e proprio concesso al • Tale situazione va a danno delle disponibilità liquide, com- cliente richiedente tale portando l’esigenza di procurarsi la provvista di denaro smobilizzo. per far fronte alle necessità gestionali, anticipatamente rispetto alle scadenze previste dei crediti commerciali. • I crediti anticipati sono monitorati con molta attenzione dalla banca per l’eventuale ritorno d’insoluti, che si verificano quando i clienti non pagano. • L’ammontare percentuale dei crediti insoluti sul totale degli anticipi contribuisce alla definizione dell’andamento del rapporto, vale a dire che un’elevata percentuale d’insoluti potrebbe pregiudicare il Attenzione rapporto. Infatti, per la banca potrebbe significare o una scarsa attenzione del cliente nella gestione delle proprie vendite e del “parco” clienti, oppure la creazione fittizia di crediti per procurarsi liquidità. • Ecco perché è importante che i crediti insoluti e successivamente riscossi transitino sempre dalla stessa banca che li ha anticipati, opportunamente segnalandole l’avvenuto incasso. • Sotto il profilo tecnico l’anticipo su effetti salvo buon fine è una forma di finanziamento (castelletto sbf), a fronte della presentazione da parte dell’impresa del proprio portafoglio commerciale a breve scadenza (il periodo massimo accettato sono 120 giorni ma qualche banca accetta anche 150/180 giorni, chiamati in gergo tecnico “giorni bancabili”). • L’accredito in conto è pari all’ammontare degli effetti/disposizioni elettroniche presentati, detratte le commissioni d’incasso, ed avviene con la clausola del salvo buon fine: la banca ne cura l’incasso e se il debitore non paga l’importo insoluto (comprensivo delle relative commissioni) è addebitato nel conto del cliente, che provvederà ad incassarlo direttamente. Nota bene L’operazione di cessione sbf di effetti o ri.ba. non va confusa con lo sconto e neppure con la cessione di effetti al “dopo incasso”. Nel caso dello sconto, utilizzabile solo per gli effetti cambiari (pagherò e tratte accettate o non accettate), l’importo accreditato in conto è dato dal valore facciale al netto degli interessi di sconto e delle commissioni. La cessione di effetti al “dopo incasso” è un servizio fornito dalla banca per l’incasso di effetti. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 31 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo PROCEDURE DI SMOBILIZZO DEI CREDITI • Conto anticipi • L’importo della presentazione degli effetti/disposizioni elettroniche transita su un conto specifico, il c/anticipi, che deve trovare riscontro anche nella contabilità aziendale, prima con segno dare (a credito) e subito dopo con segno avere (a debito), perché reso disponibile con giroconto sul conto corrente di corrispondenza. • Gli interessi passivi maturano sul c/anticipi e subito dopo sono addebitati sul conto corrente, generalmente con cadenza trimestrale; le commissioni d’incasso e di distinta sono invece addebitati al momento della presentazione. • Le partite di effetti/disposizioni elettroniche sono raggruppate per date di scadenza; una volta raggiunta la scadenza, la banca, dopo avere conteggiato i cosiddetti giorni banca variabili da banca a banca, tra i 4 e gli 8 giorni, “scarica” la partita dal conto anticipi. I giorni banca non sono altro che giorni valuta aggiunti al termine di scadenza della partita di sbf, e che incidono sull’ammontare degli interessi da pagare. Nota bene Esempio n. 4 L’azienda deve tenere costantemente traccia delle diverse partite presentate per gli anticipi sbf e delle relative scadenze, perché trattandosi di un fido accordato, raggiunto il suo limite la banca potrebbe rifiutarsi di accettare altre partite da anticipare, fino a quando quelle scadute non siano state “scaricate”. Smobilizzo dei crediti in conto anticipi Descrizione Importi Castelletto sbf (importo fido accordato) € 100.000,00 Già impegnato (3 partite in corso al 31.07 presentate il 30.06 per l’anticipo) € 50.000,00 Disponibilità castelletto sbf (per altre presentazioni) al 31.07 € 50.000,00 Giorni banca (giorni valuta applicati oltre la data di scadenza) Date/Scadenze 5 gg Scadenza prima partita 31.08 + 5 gg banca € 20.000,00 5.09 Scadenza seconda partita 30.09 + 5 gg banca € 15.000,00 5.10 Scadenza terza partita 31.10 + 5 gg banca € 15.000,00 5.11 Presentazione di ulteriore distinta il 31.07 per anticipo sbf € 70.000,00 La banca accetta di anticipare partite fino all’importo disponibile € 50.000,00 L’ulteriore partita di € 20.000,00 potrà essere accettata dopo il 5.09 € 20.000,00 • Alla data del 31.07, a fronte di un castelletto sbf accordato per € 100.000 ed impegnato per € 50.000, l’azienda ha disponibili, per ulteriori anticipi, ancora € 50.000. La richiesta di anticipo per € 70.000 non potrà essere accettata per intero; infatti la prima partita di € 20.000 scade il 31.08 e sarà “scaricata” dal c/anticipi con data valuta il 5.09 (per effetto dei giorni banca). A questa data la disponibilità di castelletto sbf sarà di € 20.000, infatti risulterà impegnato per € 80.000 (100.000 - 20.000). Quindi la banca accetterà i residui € 20.000: rimasti esclusi dalla distinta di € 70.000. • Nell’esempio fatto, per le partite in corso, gli interessi saranno così calcolati dalla data di presentazione/anticipo (il 30/06) fino al, rispettivamente, 5.09, 5.10 e 5.11. Analogamente avverrà per tutte le altre presentazioni/anticipi. Gli eventuali insoluti, unitamente alle commissioni, sono direttamente addebitati sul conto corrente. 32 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo PROCEDURE DI SMOBILIZZO DEI CREDITI (segue) • Conto unico Esempio n. 5 • Con questa procedura l’importo degli effetti/disposizioni elettroniche è accreditato direttamente sul conto corrente al momento della presentazione, con valuta futura più i giorni valuta. • L’impresa ha facoltà di utilizzo totale o parziale della somma disponibile sul conto corrente. • Gli interessi sono applicati in base alle somme effettivamente utilizzate in c/c ed addebitati in via posticipata trimestralmente. • Questa procedura presenta il rischio di utilizzare il fido di cassa quando sono esaurite le somme anticipate; in altri termini, una volta che le somme anticipate sono state tutte utilizzate, se non si presta attenzione e si procede con ulteriori pagamenti, scatta il fido di cassa, se concesso, che ovviamente è più costoso dell’anticipo sbf. Smobilizzo di crediti con le procedure del conto unico Fido di cassa (tasso 9%) Anticipo Sbf (tasso 5,75%) € 15.000,00 € 20.000,00 Disponibilità complessiva Fino alla concorrenza di € 20.000,00 utilizzando l’anticipo sbf il tasso sarà € 35.000,00 5,75% Per gli ulteriori addebiti utilizzando il fido di cassa il tasso sarà PROCEDURE DI SMOBILIZZO DEI CREDITI (segue) • Scoperto di c/c fronteggiato dal c/effetti 9% • L’importo degli effetti è accreditato con valuta maturata direttamente sul c/c, ma la banca gestisce un conto effetti sul quale sono registrate le movimentazioni di portafoglio; l’impresa potrà utilizzare lo scoperto di c/c al tasso concordato per il sbf nell’ambito del saldo attivo generato dai crediti presenti sul c/effetti. • Le tre opzioni indicate non rientrano nelle facoltà di scelta dell’impresa, dipendono dalle procedure operative adottate dalla banca; pertanto può verificarsi che, operando con più istituti di credito, ci si debba confrontare con due o più modalità operative differenti. In ogni caso, spetta all’impresa mantenere adeguate le procedure contabili interne per seguire le diverse modalità operative. Operazione n. 1 Procedura del conto anticipi SBF Importo della distinta di presentazione € 100.000,00 Commissioni distinta più commissioni effetti/disposizioni elettroniche Importo ri.ba già anticipata e resa insoluta € 85,00 € 1.500,00 Spese per insoluto € 4,50 15.10.2009 P C II 1 P D4 CLIENTI C/RI.BA (O EFFETTI IN PORTAFOGLIO) PD4 P C II 1 C/ANTICIPI SBF BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) a CLIENTE A 100.000,00 CLIENTI C/RI.BA (O EFFETTI IN PORTAFOGLIO) 100.000,00 C/ANTICIPI SBF BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) 100.000,00 15.10.2009 a 16.10.2009 P C IV 1 P C IV 1 C/C BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) a 16.10.2009 E C 17 P C IV 1 COMMISSIONE BANCARIE a C/C BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) 85,00 • Gli interessi saranno addebitati prima sul c/anticipi e subito dopo “girocontati” sul conto corrente. • Le diverse contropartite contabili interessate dovrebbero essere chiare: il conto clienti c/ri.ba. (o effetti in portafoglio) può essere chiuso al momento della presentazione della distinta in banca, oppure alla ricezione della lettera contabile di accredito sul c/anticipi. • Poiché contabilmente il c/anticipi tende ad azzerarsi mano a mano che le diverse partite anticipate sono girate sul conto corrente, non è possibile conoscere attraverso di esso l’esatto ammontare di utilizzo del castelletto sbf, per essere costantemente aggiornati su tale utilizzo, nel caso non si ricorra all’internet banking, è consigliabile tenere una scheda extracontabile nella quale riportare le partite che via via transitano in entrata e uscita sul c/anticipi. RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 33 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo Operazione n. 2 Procedura del conto unico 15.10.2009 P C II 1 P C II 1 CLIENTI C/RI.BA (O EFFETTI IN PORTAFOGLIO) P C IV 1 P C II 1 C/C BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) a CLIENTE A 100.000,00 CLIENTI C/RI.BA (O EFFETTI IN PORTAFOGLIO) 100.000,00 15.10.2009 a 16.10.2009 P C 17 P C IV 1 COMMISSIONI BANCARIE a C/C BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) 85,00 • Gli interessi saranno addebitati direttamente sul conto corrente. • Alla ricezione della contabile della banca di accredito sul conto corrente dell’anticipo il conto clienti c/ri.ba. (o effetti in portafoglio) si chiude. • Per tenere costantemente traccia dell’ammontare di utilizzo del castelletto sbf vale quanto segnalato prima. Operazione n. 3 Procedura dello scoperto di c/c fronteggiato dal c/effetti 15.10.2009 P C II 1 P C II 1 CLIENTI C/RI.BA (O EFFETTI IN PORTAFOGLIO) PD4 P C II 1 C/EFFETTI TRANSITORIO BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) P C IV 1 PD4 C/C BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) E C 17 P C IV 1 COMMISSIONI BANCARIE a CLIENTE A 100.000,00 CLIENTI C/RI.BA (O EFFETTI IN PORTAFOGLIO) 100.000,00 C/EFFETTI TRANSITORIO BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) 100.000,00 C/C BANCA X (UNO PER OGNI BANCA) 85,00 16.10.2009 a 16.10.2009 a 16.10.2009 a Anche in questo caso gli interessi sono addebitati direttamente sul conto corrente, ed è possibile controllare l’ammontare d’utilizzo del castelletto sbf con le modalità sopra indicate. Le contropartite contabili funzionano con le stesse modalità viste nell’operazione. Operazione n. 4 Ri.ba anticipata e resa della banca insoluta 15.10.2009 P C IV 1 a CLIENTE A C/C BANCA X 1.504,50 Se le spese per insoluto restano a carico del cliente 16.10.2009 C/C BANCA X a 1.504,50 1.500,00 P C II 1 E C 17 4,50 • La ri.ba. già anticipata e resa insoluta è addebitata dalla banca sul conto corrente, unitamente alle spese per insoluto, alla ricezione della contabile di addebito l’impresa “riapre” (a credito) la posizione del cliente che non ha pagato, che successivamente si chiuderà con la riscossione dell’importo. • Se il cliente non vuole pagare le spese per insoluto oppure l’impresa non vuole chiederne il rimborso, queste resteranno a carico della stessa. • Nell’ipotesi di addebito al cliente degli interessi di mora, la procedura contabile è la stessa delle operazioni di vendita. DIVERSI CLIENTE A COMMISSIONI BANCARIE 34 RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 MONOGRAFIA pianificazione, programmazione e controllo COSTO EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE DI SMOBILIZZO CREDITI • Il tasso d’interesse per l’anticipo sbf non è il solo elemento da considerare per valutare il costo effettivo dell’operazione; infatti altre componenti contribuiscono alla formazione di tale costo: S .. costo della distinta di presentazione • Già da tempo più che la presentazione cartacea, possibile ma raramente usata, le imprese, utilizzando il corporate banking, inviano direttamente alla banca i flussi telematici relativi alle presentazioni effetti/disposizioni elettroniche da anticipare; ciò, oltre a velocizzare la procedura, comporta minori costi in termini di tempo e denaro, perché si muovono meno carte. .. numero di effetti che compongono la partita presentata • Per ciascuno di essi si paga una commissione, minore se si utilizza il flusso telematico al posto della presentazione cartacea. • Da non trascurare che se si tratta di effetti/disposizioni elettroniche “brucianti”, ossia con data di scadenza molto vicina a quella di presentazione: la banca potrebbe anche chiedere i cosiddetti diritti d’urgenza. .. durata in giorni degli effetti • Più breve è il periodo intercorrente tra la data di anticipo e la data di scadenza, minore sarà l’importo degli interessi da pagare. .. giorni valuta applicati dalla banca • Come visto in precedenza questi entrano nel calcolo degli interessi; infatti sono aggiunti alla data di scadenza, accorciando variamente, in relazione alla loro quantità, il tempo di creazione di ulteriore disponibilità per altri anticipi. .. le spese per insoluti • L’impresa dovrebbe comunque poterle recuperare direttamente dal cliente le spese per insoluti. .. commissioni esito • Riguardano tre diverse situazioni possibili: .. l’esito di pagato se esplicitamente richiesto al momento della presentazione; .. i “richiami”, quando il presentatore intende ritirare un effetto/ disposizione presentata; .. la segnalazione di storno o di impagato. oluzioni oftware Finalmente ho l’azienda soƩo controllo con i SoŌware Soluzioni PraƟci applicaƟvi per la gesƟone e l’organizzazione aziendale GesƟone ammortamenƟ NEW Prime Check Analisi coerenza rimanenze finali* Ratei e RisconƟ* Fiscalità immobili* Conteggio mutuo* Budget* Leasing* Documento ProgrammaƟco sulla Sicurezza Calcolo competenza leasing GesƟone progeƫ Calcolo ammortamenƟ Check up aziendale Previsione di liquidità Diario Basilea2 * GraƟs per gli AbbonaƟ al periodico on line Soluzioni per la gesƟone d’impresa Sistema Centro Studi Castelli Visita il sito www.raƟo.it/soluzionisoŌware per accedere al catalogo e visionare le demo gratuite RATIOSoluzioni N . 3 / 2 0 0 9 - 7 0 3 4 35