Filt-Cgil - FAST FerroVie

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Filt-Cgil - FAST FerroVie
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Filt-Cgil PISA
ORARIO DI LAVORO
Del
Personale di scorta sui treni
Ottobre 2006
A cura di Domenico Loparco
[email protected]
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ORARIO DI LAVORO
(DPR n. 374/1983 – CCNL Attività Ferroviarie 2003 – Accordo di Confluenza FS – ecc.)
L’ orario di lavoro giornaliero comprende, oltre alle attività di scorta, tutte le prestazioni accessorie e
complementari.
L’orario giornaliero di lavoro è costituito da:
• SCORTA = Il tempo che intercorre tra l’ora di partenza programmata e l’ora di arrivo reale (nel
caso di arrivo in anticipo, si considera l’arrivo programmato): comprendente la marcia del treno,
le eventuali manovre e le soste durante la quali il personale è tenuto a presenziare il rotabile su
cui presta servizio.
• TEMPO ACCESSORIO = Tempo relativo alle operazioni da eseguire prima della partenza e
dopo l’arrivo con tutti i treni, se scortati in servizio.
• TEMPO SUPPLEMENTARE (accessorio) = Tempo relativo alle operazioni da compiere:
- in precedenza al primo servizio (sempre 5 minuti anche se col primo treno si parte fuori
servizio);
- dopo l’ultimo servizio (sempre 10 minuti, anche se con l’ultimo treno si rientra fuori
servizio)
• TEMPO INTERMEDIO = Tempo coincidente con l’intervallo esistente fra due servizi di scorta
o fra un servizio di scorta ed un viaggio fuori servizio o viceversa.
• VIAGGI FUORI SERVIZIO = Tempo impiegato negli spostamenti comandati da effettuare con i
treni (o con altri mezzi) non in servizio di scorta.
• VIA ORDINARIA COMANDATA = il tempo stabilito per lo spostamento comandato per
recarsi, anche con mezzi extra ferroviari, da un impianto ad un altro di una stessa località.
• SOSTA DI SERVIZIO = Tempo intercorrente fra due servizi di scorta di una giornata lavorativa
durante il quale il personale rimane a disposizione negli impianti.
• RISERVA = Tempo durante il quale il personale è presente nell’impianto a disposizione per
l’effettuazione di eventuali servizi.
LAVORO GIONALIERO
(Disciplina Speciale Personale di Bordo personale di Macchina)
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-
La prestazione giornaliera è di 10 ore massime per i servizi di andata e ritorno nella fascia oraria
diurna 5.00–24.00. (sono esclusi i servizi con più di 2 ore di scorta ad agente unico);
La prestazione giornaliera è di 8 ore massime Per i servizi di andata e ritorno effettuati, anche
per un solo minuto, nel periodo notturno 0.00–5.00;
La prestazione giornaliera è di 7 ore massime per i servizi sia di andata, prima del riposo fuori
residenza (RFR), che per quelli di ritorno, dopo la dormita: l’assenza dalla residenza
complessiva, determinata dal [servizio di andata + RFR+ servizio di ritorno] non deve essere
mai, in programmazione, superiore a 24 ore.
La prestazione giornaliera è di 7 ore massime per i servizi con più di 2 ore di scorta ad agente
unico, riguardanti treni del trasporto regionale, effettuati nella fascia oraria diurna 5.00–24.00; lo
stesso tipo di prestazione può essere elevata a 8 ore se la somma delle soste programmate supera
40 minuti, 15 dei quali continuativi (pausa).
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LIMITE MASSIMO DI LAVORO MENSILE
MESE di
ORARIO DI LAVORO
28 giorni
29 giorni
30 giorni
144 ore
149 ore 2 minuti
154 ore 26 minuti
31 giorni
159 ore 7 minuti
RIPOSO GIORNALIERO spettante dopo una prestazione lavorativa
In genere, dopo una prestazione lavorativa diurna (che si svolge interamente tra le 5.00- 24.00), il
riposo giornaliero minimo è di 16 ore.
Tuttavia, solo nel Trasporto Regionale, è riducibili al limite minimo di 11 ore dopo servizi diurni
svolti nella fascia 6.00-22.00.
Il riposo spettante dopo servizio notturno è il seguente:
Servizi che terminano in residenza nella fascia oraria 0.00 – 5.00
18 ore di riposo
19 ore di riposo
20 ore di riposo
21 ore di riposo
22 ore di riposo
servizi che terminano tra le ore 0.01-1.00
servizi che terminano tra le ore 1.01-2.00
servizi che terminano tra le ore 2.01-3.00
servizi che terminano tra le ore 3.01-4.00
servizi che terminano tra le ore 4.01-5.00
Servizio con inizio in residenza nelle fasce orarie 0.00 4.00
22 ore di riposo
22 ore di riposo
23 ore di riposo
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Servizi che iniziano nella fascia oraria 4.01-4.59
Servizi che iniziano nella fascia oraria 0.00-1.59
Servizi che iniziano nella fascia oraria 2.00-4.00
Nel caso di due servizi consecutivi entrambi interessanti la fascia oraria 0.00–5.00 il riposo
minimo giornaliero dopo il secondo servizio è di almeno 22 ore consecutive.
Qualora per effetto del ritardo treno si verifichi una riduzione del riposo giornaliero sotto il
minimo programmato è facoltà del lavoratore interessato riprendere il lavoro successivo
previsto dal turno sempre che vi siano almeno 11 ore di riposo continuativo (minimo legale).
A seguito di un servizio di turno per il personale di riserva, scorta o disponibile è attribuito il
riposo giornaliero previsto dal turno della giornata svolta, se il servizio precede il riposo
settimanale, il riposo minimo, comprensivo di quello giornaliero è di 58.
RIPOSO FUORI RESIDENZA (R.F.R.) è di:
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7 ore minime consecutive, comunque interessanti fascia 0.00–5.00, riducibili a 6 ore
quando il RFR è collocato almeno per 4 ore nella fascia 0.00–5.00
9 ore massime, elevabile a 11ore una sola volta al mese
Il riposo giornaliero a seguito di un riposo fuori residenza è di 16 ore minimo.
Il limite massimo dei RFR fra due riposi è di uno (con un massimo di 4 dormite mensili).
Se a causa del ritardo del treno in arrivo il personale non riesce a godere delle 6 ore minime
di RFR è facoltà dell’agente accettare o rifiutare il proseguimento del turno: se decide di non
effettuare il treno programmato deve presentarsi al Cpv distributore dopo aver goduto del
Riposo minimo previsto.
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M40 n°……./…….
Si da avviso al CPV distributore di……................... che il sottoscritto
………………….matricola………………… in servizio sul treno…….. arrivato in ritardo alle
ore……. Nella stazione di…………….. si darà presente alle ore…….. dopo aver goduto il
riposo fuori residenza, come previsto dall’ art. 22 del CCNL..
Firma
RIPOSO SETTIMANALE
Di norma il riposo settimana è fissato al 6° girono può essere spostato dal 4° al 7° giorno nella
programmazione dei turni e solo in caso di inderogabili e indifferibili esigenze di servizio in gestione
una volta al mese (Art. 24 1.2).
- Il riposo settimanale è di 48 ore minime consecutive comprendente una intera giornata
solare.
- Il riposo settimanale è di 58 ore medie: nella programmazione dei turni deve essere garantita
la fruizione di 3538 ore minime annue di riposo settimanale.
La ripresa del servizio non potrà essere pianificata prima delle 6.00 qualora il servizio precedente al
riposo settimanale termina tra le ore 22.00 e le ore 6.00
- Il riposo settimanale preceduto da almeno due assenze (di qualsiasi tipo, escluso la
malattia) ha la durata di 48 ore: il calcolo parte dall’ora di presentazione in servizio prevista
dopo il riposo giornaliero dell’ultima prestazione. Il rientro al lavoro non è
obbligatoriamente vincolato alla ripresa del turno.
- Il riposo settimanale preceduto da una sola assenza (di qualsiasi tipo, escluso la malattia)
ha una durata minima di “[32 ore + riposo giornaliero di turno] ≥ di 48 ore” purché
dopo il riposo sia garantita la ripesa turno: in questo caso il calcolo dell’assenza (24 ore)
parte dalla fine del servizio che la precede e poi si aggiungono le 48 ore minime di riposo
necessarie per la ripresa del turno.
- L’assenza per malattia assorbe il riposo, ma, al rientro, il riposo residuo va fruito come
previsto dal turno; se si è in posizione di scorta o riserva, il riposo termina alle ore 24.00
La durata minima del riposo settimanale per il personale in posizione di riserva scorta e
disponibilià è di 58 ore.
Per il personale di turno qualora, a causa del ritardo del treno, il riposo settimanale si riduca al di sotto
delle 48 ore deve essere fatta richiesta al CPV distributore delle 58 ore di riposo previste in questo caso.
ASSENZE E RIPRESA DEL SERVIZIO
(Accordo del 20 ottobre 2003)
Una giornata di assenza (escluso malattia e infortunio) equivale a 24 ore minime di libertà dal
servizio, l’inizio coincide con l’ora di presentazione della prima prestazione lavorativa cadente nel
periodo di libertà richiesto.
Recupero Festività lavorate:
Se si lavora nei giorni festivi si ha diritto al recupero di una giornata quando la prestazione
lavorativa supera 3 ore.
Si ha diritto al recupero di mezza giornata se la prestazione lavorativa è uguale o inferiore a 3 ore.
Tali riposi possono essere recuperati entro 90 giorni.
Il recupero avviene esclusivamente su richiesta del lavoratore.
Recupero festività coincidente con il riposo:
Si ha il diritto al recupero di una giornata qualora la festività coincida con la giornata solare del riposo
settimanale.
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Tali riposi possono essere recuperato entro 90 giorni
Il recupero avviene esclusivamente su richiesta del lavoratore.
Se non si richiede il recupero, il compenso economico viene accreditato automaticamente sulla
busta paga.
ASSENZA PER MALATTIA
Il lavoratore malato deve avvertire di norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di lavoro e
comunque entro il primo giorno di assenza, specificando il recapito del luogo in cui il si trova, se diverso
dalla propria abitazione.
Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve inviare all’azienda il certificato medico
attestante la malattia da cui risulti la data di inizio e la relativa prognosi.
L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro
il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da
successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla
scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda.
Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, deve avvisare
preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a
disposizione per gli eventuali controlli.
Infatti, il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti
fasce orarie giornaliere:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza
degli obblighi summenzionati comporta l’irrogazione a carico del lavoratore della sanzione disciplinare
prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del CCNL.
Il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto di 12 mesi
per i quali percepirà il 100% della retribuzione per i primi 9 mesi ed l’80% per i successivi 3 mesi.
Il periodo di comporto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco
temporale di 36 mesi consecutivi.
Sono previste condizioni più favorevoli in funzioni delle patologie e della loro gravità, nonché la
possibilità di ottenere periodi di aspettativa per la conservazione del posto (art. 26 CCNL).
Dall’ottavo giorno di malattia al lavoratore viene corrisposta anche l’indennità di utilizzazione
professionale.
ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente e comunque entro 24 ore, salvo casi
di forza maggiore, anche telefonica, al superiore diretto, al fine di provvedere alle dovute denunce
all’INAIL, come previsto dalla legge.
La denuncia scritta di infortunio dovrà essere sempre fatta dal lavoratore entro 24 ore dall’accaduto,
anche in caso di infortunio in itinere, cioè quando ci si infortuna durante il tragitto per recarsi al lavoro o
per tornare a casa dopo la prestazione lavorativa.
In caso di riapertura di precedente infortunio, il personale verrà inviato a cura dell’impianto,
all’Ufficio Sanitario per l’attestazione della temporanea inabilità e/o riammissione in servizio.
La retribuzione durante il periodo di infortunio è pari al 100% della media degli ultimi tre mesi (con
esclusione del lavoro straordinario e della trasferta).
RIPRESA DEL SERVIZIO DOPO LA MALATTIA O DOPO L’ INFORTUNIO
(circolare ES.E/222/d316 del 08/06/1992)
La ripresa del servizio dopo un periodo di malattia o infortunio è prevista dopo le ore 8.00 del
giorno successivo al termine dell’assenza: se il lavoratore capita di turno su una giornata che
comincia dopo le ore 8.00, riprendere il proprio turno.
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Tuttavia il lavoratore ha facoltà di anticipare la ripresa del servizio, comunque non prima delle ore
0.01 del giorno indicato.
Qualora il rientro capita in un posizione diversa da disponibile, riserva o scorta, il lavoratore ha
diritto al turno.
ƒ Se il giorno del rientro l’agente è di riposo, fruisce del riposo residuo e si riallaccia al turno.
ƒ Se il giorno del rientro l’agente è di riposo e il giorno successivo in posizione di riserva,
scorta o disponibile: in questo caso il rientro è previsto dopo le ore 8.00 del giorno successivo
al riposo.
SERVIZIO NOTTURNO
Una prestazione lavorativa è considerata notturna quando viene effettuata, anche per un solo
minuto, tra le ore 0.01-4.59.
Solo per il conteggio delle competenze economiche, vengono considerati notturni i servizi effettuati,
anche per un solo minuto tra le ore 22.00 – 6.00.
Il numero massimi di servizi notturni effettuabili sono:
ƒ non più di due tra due riposi settimanali;
ƒ non più di 11 in un mese;
ƒ non più di 350 ore annue
ƒ
Sono da conteggiare come servizi notturni effettuati anche quei servizi diurni che, a causa del
ritardo dei treni, terminano dopo le ore 24.00
PAUSE
Minimo 30 minuti di pausa consecutivi devono essere previsti nella programmazione dei turni per
fruizione del pasto per i servizi interessanti le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o 18.00 – 22.00 tale pause è
assorbita dall’ eventuale riposo fuori residenza qualora interessanti le fasce orarie 11.00 – 15.00 e/o
18.00 – 22.00.
In tutti i casi, quando la prestazione giornaliera supera le 6 ore, 15 minuti di pausa continuativi,
nella programmazione dei turni, considerando utili a tale fine le soste programmate, le vie ordinarie e i
viaggi fuori servizio.
Minimo 40 minuti complessivi di pausa nei servizi ad agente unico superiori a 7 ore (almeno 15
minuti di pausa devono essere continuativi).
TERMINE DEL SERVIZIO
Si ha facoltà di lasciare il servizio, previa comunicazione, trasmessa al referente dell’impresa
ferroviaria almeno 2 ore prima del termine della prestazione.
In particolare si ha facoltà di lasciare il servizio:
- al superamento di 1 ora del limite massimo della prestazione giornaliera ( 7-8-10 ore): in
questo caso, entro l’ora successiva deve essere garantito il rientro in residenza;
- al superamento di 2 ore successive alla fine della prestazione programmata.
PASTI AZIENDALI (ART. 46 – CCNL Attività Ferroviaria)
1. I lavoratori che si trovino nelle condizioni previste nei punti sotto elencati usufruiranno del
pasto aziendale, per le giornate in cui prestano servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi
o alternativi alla mensa aziendale:
A. Nelle fasce orarie dalle 12.00 alle 14.00 e/o dalle 19.00 alle 21.00:
1) lavoratori che effettuano l’orario di lavoro su prestazione unica giornaliera con
orario spezzato;
2) lavoratori addetti ai turni avvicendati.
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B. Nelle fasce orarie dalle 11.00 alle 15.00 e/o dalle 18.00 alle 22.00:
1) lavoratori addetti ai turni non cadenzati nelle 24 ore (ad es.: personale che
svolge attività di condotta o di assistenza a bordo);
2) lavoratori quando effettuano viaggi di sorveglianza e lavoratori addetti ai mezzi
speciali quando operano su tali mezzi.
2. Considerata la specificità del settore e la grande varietà di situazioni che rendono difficile
una regolamentazione generale dell'istituto, le parti convengono che a livello aziendale saranno
definite le modalità applicative del presente articolo.
PASTI AZIENDALI (ART. 19 – Contratto di Confluenza del Gruppo FS)
1. Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste nei punti sottoelencati fruirà
del pasto aziendale, limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nellemense aziendali o nei
servizi sostitutivi di mensa aziendale:
[…]
A) personale addetto alla condotta e scorta treni:
- quando è in riposo di servizio fuori residenza; in tal caso può consumare il pasto sia a pranzo che
a cena;
- quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza,
non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce
orario 11.00-15.00 e 18.00-22.00;
- quando abbia espletato la sua attività fuori della normale residenza di servizio o in sussidio
temporaneo presso altri impianti e non possa, a causa della distanza, rientrare in tempo utile nella
propria abitazione (dimora);
- quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11.30-14.30
e/o la fascia 18.30-21.30.
[…]
3. Le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali
convenzionati), erogheranno al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant
di valore pari a € 6,20.
AGENTI DI RISERVA SCORTA E DISPONIBILI
(Circolare M.OM.15/5.CC.80/74280 del 18 ottobre 1980)
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DI SCORTA IN POSIZIONE DI DISPONIBILITÀ
¾ Agenti resi disponibili per garantire la formazione della squadra minima di scorta ad
un treno.
Ai soli fini di ottenere la formazione di una squadra minima per la partenza di ogni treno, possono
essere distolti agenti dal rispettivo turno di lavoro purché il nuovo servizio non comporti un impegno
totale superiore ad un ora rispetto quello previsto dal turno (compreso l’eventuale riposo fuori residenza)
fermo restando i limiti previsti dalla normativa sull’orario di lavoro.
Il personale al quale è assegnato per tale motivo un servizio diverso, deve essere reinserito nel proprio
turno al compimento della diversa prestazione, in corrispondenza del servizio di turno immediatamente
successivo a quello del quale è stato distolto, nel rispetto della normativa sull’orario di lavoro.
Nei casi previsti dall’art. 6 del DpR 1372/71 (eventi eccezionali), il diverso servizio deve essere
notificato agli agenti con emissione di Mod. M40.
¾ Agenti disponibili per altre cause.
Il personale di scorta può trovarsi in condizione di non poter riprendere subito il proprio turno per
cause diverse da quelle indicate al precedente punto, ad esempio, per ritardo o soppressione non prevista
dall’orario dei treni, per rientro dalla malattia, festività, congedo od altra assenza. Anche in tali casi il
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CPV distributore deve curare che gli agenti siano assegnati ad altri servizi che, salvo materiale
impossibilità, consentono agli stessi la sollecitata ripresa del rispettivo turno. In caso ciò non risulti
possibile, gli agenti saranno utilizzati secondo le norme del seguente punto.
UTILIZZAZIONE DEGLI AGENTI IN POSIZIONE DI RESERVA O SCORTA
¾ Precomando dei servizi.
Di regola a ciascun agente di riserva o di scorta il servizio da effettuare deve essere precomandato al
termine del sevizio precedente, secondo l’ordine determinato dall’ora di scadenza del riposo spettante.
Nel caso in cui, al momento della presentazione dell’agente al termine del servizio, non vi fossero
servizi precomandabili entro le 24 ore successive oppure, anche sussistendo la possibilità del
precomando, il CPV distributore (in relazione alle esigenze del servizio) non ritenga opportuno
preordinarlo, all’agente dovrà essere indicata un’ora di presentazione in servizio.
Agli agenti che si trovano in posizione di ultima riserva o scorta del gruppo cui appartengono
dovranno possibilmente attribuirsi, anche modificando l’ordine cronologico di assegnazione, quei servizi
che consentano la ripresa del proprio turno.
¾ Rinvio
E’ ammesso anche il rinvio della presentazione.
Tale rinvio deve, tuttavia, costituire un provvedimento di carattere eccezionale, da adottarsi quando le
esigenze del servizio lo rendano indispensabile.
Il tempo materiale strettamente necessario alla comunicazione del rinvio non si considera lavoro.
L’ agente non precomandato ad un servizio prima della presentazione può mettersi preventivamente in
comunicazione telefonica con il CPV distributore al fine di avere conferma o meno dell’ora di
presentazione in deposito, assegnata prima dell’inizio del riposo. Durante tale comunicazione, il CPV
distributore può assegnare all’agente un determinato servizio oppure fissargli una nuova ora di
presentazione.
L’ agente che non si sia messo tempestivamente in contatto con il CPV distributore, come sopra detto,
ha l’obbligo di presentarsi in deposito all’ora assegnata al termine del servizio precedente.
All’ atto della presentazione, se il CPV distributore rileva che non è possibile alcuna conveniente
utilizzazione dell’ agente, può rinviarlo, (rinvio in deposito). In tale caso, il rinvio deve essere disposto e
comunicato immediatamente.
La durata di tale rinvio non deve essere inferiore a 8 ore; però l’agente ha facoltà di accettare un
rinvio inferiore. Anche in questo caso il rinvio può avvenire sia fissando all’agente una nuova ora di
presentazione che assegnandogli direttamente un servizio. Tuttavia il CPV distributore all’atto della
prima presentazione, può accordare direttamente un secondo riposo giornaliero della durata di 18 ore
qualora preveda che entro tale intervallo l’agente non posa essere utilizzato.
Il rinvio in deposito non è consentito durante il periodo dalle ore0.00–6.00.
L’ agente che dopo un rinvio a domicilio o in deposito, non possa comunque essere utilizzato ha diritto
ad un riposo di 18 ore.
Dal momento in cui un agente si presenta in deposito e non viene rinviato oppure non gli viene
concesso subito un ulteriore riposo mini di 18 ore, ha inizio la sua presentazione giornaliera e dovrà
pertanto essergli accreditato come lavoro il tempo che da quel momento stesso egli trascorrerà a
disposizione negli impianti dell’azienda.
COMANDO DEL SERVIZIO - RISERVA
Al momento del comando del servizio devono essere fissati tutti i limiti di prestazione. Al personale
deve essere comunicato preventivamente il tipo di servizio da svolgere e la sua durata.
In caso di necessità, al personale di riserva può essere comandato un qualunque servizio nel rispetto
di tutti i vincoli normativi, comprendendovi, ovviamente, la prestazione eventualmente già svolta.
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TABELLA DEI TEMPI ACCESSORI DEL PERSONALE DI SCORTA
a) In Partenza per i treni in servizio
da stazioni di origine corsa:
Treni viaggiatori, escluso locali, composti di materiale ordinario 30 minuti
Treni viaggiatori locali composti di materiale ordinario
20 minuti
Treni viaggiatori non locali composti di materiale leggero
20 minuti
Treni viaggiatori locali composti di materiale leggero
15 minuti
Treni merci
30 minuti
Gli accessori per i treni in transito sono sempre di
10 minuti
b) In arrivo per tutti i treni scortati in servizio: 10 minuti
Maggiorazioni dei tempi accessori di 10 minuti.
ƒ Treni a prenotazione obbligatoria, in partenza da stazioni origine di corsa, per tutto il personale
di scorta;
ƒ Treni locali composti con materiale ordinario quando il Capotreno deve eseguire la prova
completa del freno. La maggiorazione va attribuita a tutto il personale di scorta.
ƒ Relativamente al servizio regionale toscano, se si devono ritirare o compilare le prescrizioni
relative al treno (per i treni leggeri solo 5 minuti)
Treni con servizio di vetture cuccette, già predisposte in posizione di notte, in partenza da stazioni
origine di corsa, per il personale addetto all'accudienza delle carrozze cuccette: maggiorazione di 30
minuti.
Tempi supplementari per il PdB
Il personale di bordo vengono assegnati dei tempi supplementari per lo svolgimento di operazioni
prescritte prima dell'inizio del periodo lavorativo o alla fine dello stesso (ritiro moduli di controlleria,
versamento incassi, ecc.) così stabiliti:
• all'inizio del periodo lavorativo all'impianto di appartenenza:
5'
• al termine del periodo lavorativo all'impianto di appartenenza: 10'
Questi tempi vanno attribuiti anche quando trattasi di viaggi fuori servizio; non vanno attribuiti se il
periodo lavorativo inizia o termina con un periodo di riserva o disponibilità presenziata.
Tempi intermedi per il PdB
Nei turni di servizio del personale di scorta dovranno prevedersi quando necessario, tempi intermedi
non inferiori a quelli denominati tempi accessori (e relative eventuali maggiorazioni).
Per i treni composti con lo stesso materiale e scortati dallo stesso personale del treno precedente, i
tempi intermedi sono riducibili alla sosta di fatto.
In sede di formazione dei turni, quando le condizioni di esercizio lo consentono può essere previsto lo
scambio dei treni, nelle Stazioni intermedie del loro percorso fra squadre di scorta.
Anche in tale caso i tempi intermedi sono riducibili alla sosta di fatto.
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RIEPILOGO DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DI BORDO
NORMATIVA PREVISTA
DAL CONTRATTO
LAVORO
medio settimanale
36 ore medie
LAVORO GIORNALIERO
servivi con andata e ritorno
10 ore massime in fascia
oraria 5.00-24.00
LAVORO GIORNALIERO
con riposo fuori residenza
7 ore massime di lavoro sia
prima che dopo il riposo
LAVORO GIORNALIERO
notturno con andata e rit.
8 ore se l’orario tocca la
fascia dalle ore 24.00 alle
ore 5.00
7 ore massime in fasce
diurne (dalle ore 5.00 alle
24.00). Elevabili a 8 ore se
la somma della sosta
programmata non è inferiore
a 40 minuti (dei quali
almeno 15 continuativi)
Mese di 28 giorni: 144 ore
Mese di 29 giorni: 149.02
Mese di 30 giorni: 154.26
Mese di 31 giorni: 159.07
LAVORO GIORNALIERO
ad agente unico (almeno
due ore di lavoro AU
compreso gli accessori)
LIMITI DI LAVORO
Massimi mensili
Se si superano tali limiti le
ore vengono messe a
pagamento (straordinario)
oppure possono essere
recuperate a richiesta.
RIPOSO GIORNALIERO
in residenza
RIPOSO GIORNALIERO
in residenza dopo servizi
con ritorno in fascia
notturna
RIPOSO GIORNALIERO
in residenza dopo servizi
con partenza notturna
RIPOSO GIORNALIERO
minimo fuori residenza
RIPOSO GIORNALIERO
massimo fuori residenza
RIPOSO SETTIMANALE
Comprende una giornata
solare + il riposo giornaliero
relativo all’ultima
prestazione lavorativa.
Possibili deroghe (in turno,
da contrattare con le O.S.)
Compensi per
deroghe
(se contrattate)
Prolungamento a 10 ore in fascia oraria
con inizio tra le ore 4.00-5.00 oppure con
fine dalle ore 24.00 -1.00
8 ore massime solo per viaggio di andata
dei treni a media e lunga percorrenza con
termine entro le ore 1.00
Euro 12,00
8 ore massime se tocca la fascia oraria
4.00-5.00 oppure la fascia 24.00-1.00
Euro 10,00
16 ore riducibili fino al
minimo di 11 ore (solo per
il trasporto regionale dopo
servizi svolti nella fascia
oraria 6.00-22.00)
Arrivo 0.00-1.00=18 ore
Arrivo 1.01-2.00=19 ore
Arrivo 2.01-3.00=20 ore
Arrivo 3.01-4.00=21 ore
Arrivo 4.01-5.00=22 ore
tra le 0.00-1.59=22 ore
tra le 2.00-4.00=23 ore
tra le 4.00-5.00=22 ore
Meno di 16 ore (per servizi che
cominciano tra le ore 5.00-6.00 o che
finiscono tra le ore 22.00-24.00)
Euro 12,00
7 ore tra le 0.00-5.00
riducibili a 6 ore minime se
almeno 4 ore sono collocate
tra le 0.00-5.00
9 ore (elevabili a 11 ore
massimo 1 volte al mese)
6 ore nel caso in cui la prestazione prima
del riposo e quella dopo sono collocate tra
le ore 5.00-24.00
Medio settimanale = 58 ore
Minimo =48 ore
Ripresa del servizio dopo le
ore 6.00 se l’ultima
prestazione prima del riposo
termina tra le 22.00-6.00
In gestione:
Il personale disponibile, di riserva o di scorta ha diritto
sempre a 58 ore di riposo settimanale.
Di regola è fissato ogni 6 giorni ma può essere spostato
sia al 4° che al 5° o al 7° giorno.
11 ore (max 2 volte al mese) RFR diurno
11 ore (max 2 volte al mese) RFR di notte
Euro 8,00
Euro 8,00
Euro 10,00
11
SERVIZI MINIMI DURANTE LO SCIOPERO
L’obbligo di presentarsi al lavoro è collegato all’effettuazione dei servizi minimi.
Per il trasporto regionale, se lo sciopero è nei giorni festivi o se nei giorni feriali non interessa le
fasce oraria 6-9 e 18-21, non ci sono servizi da garantire.
- I treni da garantire sono indicati anche nell’orario ufficiale.
Il personale comandato ai servizi minimi, all’atto della presentazione, può chiedere di essere sostituito
da personale non scioperante. In ogni caso effettuerà solo i treni da garantire. Lo spostamento di andata
o di ritorno per effettuare i treni garantiti dovrà essere programmato dall’Ufficio F.S. interessato.
Ripresa del servizio dopo lo sciopero
Il personale che aderisce ad uno sciopero, se al termine dello sciopero stesso non doveva essere in
servizio, proseguirà il proprio turno riprendendo il lavoro al servizio di turno seguente.
Prima di uno sciopero, al personale disponibile deve essere preventivamente assegnata una
prestazione. In assenza di tale indicazione, al termine del periodo di riposo spettante, il PdB ha l’obbligo
di presentarsi. Diversamente è ritenuto scioperante ed al medesimo si applicano le disposizioni del
personale in turno. A tal fine si deve considerare una prestazione teorica di 8 ore. Qualora la
prestazione “teorica” rientri interamente nello sciopero il personale disponibile ha diritto al riposo
giornaliero minimo (coerente con la prestazione per la quale si è astenuto) la cui durata decorrerà dal
termine della prestazione teorica.
Il PdB, se al termine dello sciopero non ha ancora concluso la prestazione prevista dal turno o
comandata, nonché quella “teorica” (disponibile non comandato preventivamente) è tenuto a presentarsi
per completare la prestazione.
In tal caso, ai fini del comando di un eventuale servizio, la durata dello sciopero è valida agli effetti
della prestazione massima e del termine del servizio.
Ai fini economici, lo sciopero non concorre per la determinazione di eventuale supero lavoro
giornaliero.
CONTEGGIO FERIE
Con l’eccezione del personale in turno che fruisce di un solo giorno di ferie in precedenza al
riposo settimanale, il calcolo delle ferie si realizza aggiungendo, al termine del periodo di libertà
spettante, un periodo di 24 ore per ogni giorno di ferie e di 48 per ogni riposo settimanale.
Il PdB senza turno assegnato andrà disponibile all’ora derivante da tale conteggio.
In tutti gli altri casi esercita il diritto alla ripresa del turno. In tale evenienza, se il termine del periodo
di libertà, calcolato come sopra, precede l’ora di inizio del turno, il PdB riprenderà il proprio turno. Se il
termine del periodo di libertà è successivo (nell’ambito della stessa giornata solare), il PdB può optare se
rimanere disponibile al termine del periodo di libertà (riprenderà il turno alla prima occasione favorevole
e comunque al primo servizio dopo il riposo settimanale) oppure se riprendere il turno rinunciando al
corrispondente periodo di libertà. In questo ultimo caso si applica quanto previsto dalla circolare 24/5/85
che, in sintesi prevede tre condizioni:
1)
una semplice rinuncia se il periodo è inferiore o uguale a 6 ore
2)
il computo di mezza giornata di ferie in meno se il periodo di rinuncia è superiore a 6 ore e fino a
18 ore;
3)
il computo di un giorno di ferie in meno se il periodo di rinuncia è superiore a 18 ore.
•
•
•
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Norme di comportamento in caso di contestazione dei fatti
Il lavoratore dovrà essere informato dall’Azienda per iscritto entro 30 giorni del fatto addebitato
o dalla fine dell’eventuale inchiesta tecnica effettuata.
La contestazione deve essere chiara e corretta.
Dal momento del ricevimento della contestazione il lavoratore ha 10 giorni disponibili per
produrre giustificazioni.
12
•
Entro 10 giorni dall’ultimo giorno utile per produrre giustificazione l’azienda deve emanare la
sanzione, pena la decadenza del procedimento.
• Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della sanzione, il lavoratore ha 20 giorni di tempo
per richiedere l’attivazione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
Anziché inviare giustifica scritta si può richiedere, sempre entro 10 giorni, di essere ascoltai da chi
emana la contestazione, in presenza di un rappresentante sindacale di fiducia, scelto dal lavoratore
(la sanzione non può essere erogata prima dell’audizione).
PORTE FUORI SERVIZIO e sicurezza del viaggio
Art. 91 Ter. tabella 44 bis nota 2delle PGOS: “in una carrozza possono essere messe fuori servizio
non più di una porta per lato; le porte fuori servizio devono essere chiuse con chiavistello a chiave
quadra, o, se ne sono prive, con mezzi di circostanza da parte del macchinista. Devono in oltre essere
segnalate con etichetta mod. M60 trilingue”.
Circolare Barni Ascoli del 15/12/2002: “In linea di principio conseguentemente con avarie sul lato
comfort (condizionamento, illuminazione, ritirate, porte) dovranno essere mantenute in composizione,
eventualmente fuori servizio, curando la sistemazione dei viaggiatori, fino al rientro all’impianto
manutentivo assegnatario.
Circolare Barni Porte Fuori Servizio del 03/02/2006: RFI con nota del 30 gennaio richiama
l’attenzione sul fenomeno delle porte fuori servizio delle carrozze ferroviarie. La normativa vigente
prescrive che non possono essere messe fuori servizio più di una porta per lato.
Alla luce di quanto sopra esposto si invitano le Strutture:
• a sensibilizzare il personale di scorta al rigoroso rispetto della normativa vigente. L’utilizzazione
di una carrozza con le quattro porte fuori servizio in caso di incidente può causare gravi
conseguenze alla clientela.
[…]
Quanto esposto da queste tre norme ci suggerisce come comportarci in caso di due porte
consecutive guaste:
ƒ se la vettura è in testa o in coda al treno, bisogna escluderla dal servizio;
ƒ se la vettura è intercalata, bisogna invitare i viaggiatori a spostarsi, quindi escluderla dal servizio;
ƒ quando non è possibile spostare i clienti, si deve chiedere l’adeguamento della squadra di scorta.
Esempio 1: Vettura con compartimenti (intercalata), con quattro porte fuori servizio:
ƒ Si possono spostare le persone: Il personale si attiverà per svuotare la vettura e la escluderà dal
servizio viaggiatori chiudendo tutti i compartimenti e lasciando la vettura solo per il transito.
ƒ Non si possono spostare i viaggiatori: verificata l’impossibilità di spostare i viaggiatori. Il
capotreno richiederà l’adeguamento della squadra di scorta al CPV competente e farà presenziare
la vettura da un agente.
Esempio 2: Vettura Salone (intercalata) con quattro porte guaste:
ƒ In ogni caso bisogna richiedere l’adeguamento della squadra di scorta, poiché la vettura, anche se
posta fuori servizio, può essere occupata involontariamente dai viaggiatori, anche se posta fuori
servizio.
M40 N°…./……
Si da avviso al CPV Distributore dell’IDR……..che il treno……..presenta alla vettura
n°……………. …..quattro porte fuori servizio pertanto si richiede l’adeguamento alla squadra di scorta.
13
DOVERI, POTERI E RESPONSABILITÀ degli agenti FS (a cura di Giuseppe Pinto)
Agenti FS designati all’accertamento delle infrazioni (art. 71 DPR 753/80).
La Legge 210/1985 ha trasformato il rapporto di impiego dei dipendenti FS da pubblico a privato, ma non ha
abrogato quel complesso di poteri e funzioni amministrativo - penalistiche che il Regolamento di Polizia
Ferroviaria affida ai medesimi in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie. Tali poteri
(1) possono essere esercitati dai soli sotto elencati agenti di cui alla Comunicazione Organizzativa n. 190/AD del
27/05/2000 durante l’espletamento del loro servizio e solo in ambito FS.
I nuovi inquadramenti previsti dal Contratto Aziendale di Gruppo Ferrovie dello Stato e Accordo di Confluenza
delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, sono quelli riportati a destra della tabella.
CAPO SETTORE STAZIONI
RESP. STRUTTURA OPERATIVA / PROFESSIONAL SENIOR
CAPO STAZIONE SOVRINTENDENTE
RESP. DI LINEA OPERATIVA – TECNICA / PROFESSIONAL
CAPO STAZIONE SUPERIORE
TECNICO SPECIALIZZATO OPERATIVO
CAPO STAZIONE
TECNICO SPECIALIZZATO OPERATIVO
PRIMO TECNICO DI STAZIONE
TECNICO OPERATIVO – TECNICO FORMAZIONE TRENO
TECNICO DI STAZIONE
OPERATORE SPECIALIZZATO CIRCOLAZIONE
ASSISTENTE DI STAZIONE
OPERATORE SPECIALIZZATO CIRCOLAZIONE
PRIMO TECNICO DEVIATORE
TECNICO OPERATIVO - TECNICO CIRCOLAZIONE
DEVIATORE
OPERATORE SPECIALIZZATO CIRCOLAZIONE
DEVIATORE CAPO
OPERATORE SPECIALIZZATO CIRCOLAZIONE
OPERATORE DELLA CIRCOLAZIONE
OPERATORE SPECIALIZZATO CIRCOLAZIONE
AUSILIARIO DI STAZIONE
OPERATORE QUALIFICATO - AUSILIARIO
MANOVRATORE
OPERATORE SPECIALIZZATO CIRCOLAZIONE
MANOVRATORE CAPO
OPERATORE SPECIALIZZATO CIRCOLAZIONE
CAPO SETTORE TECNICO
RESP. STRUTTURA OPERATIVA / PROFESSIONAL SENIOR
CAPO TECNICO SOVRINTENDENTE
RESP. DI LINEA OPERATIVA – TECNICA / PROFESSIONAL
CAPO TECNICO SUPERIORE
TECNICO SPECIALIZZATO OPERATIVO
CAPO TECNICO
TECNICO SPECIALIZZATO OPERATIVO
PRIMO TECNICO DI MANUTENZIONE
TECNICO OPERATIVO – TECNICO FORMAZIONE TRENO
OPERATORE DELLA MANUTENZIONE
OPERATORE SPECIALIZZATO MANUTENZIONE
OPERAIO QUALIFICATO
OPERATORE SPECIALIZZATO MANUTENZIONE
TECNICO
OPERATORE SPECIALIZZATO MANUTENZIONE
AUSILIARIO
OPERATORE QUALIFICATO - AUSILIARIO
ASSISTENTE DI MAGAZZINO
OPERATORE SPECIALIZZATO MANUTENZIONE
CAPO SETTORE GESTIONI
RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA
CAPO GESTIONE SOVRINTENDENTE
RESPONSABILE DI LINEA OPERATIVA - TECNICA
CAPO GESTIONE SUPERIORE
TECN. SPECIALISTA AMM.VO COMM.LE – COMM.LE OP.VO
CAPO GESTIONE
TECN. SPECIALISTA AMM.VO COMM.LE – COMM.LE OP.VO
CAPO SETTORE VIAGGIANTE
RESP. STRUTTURA OPERATIVA / PROFESSIONAL SENIOR
CAPO PERSONALE VIAGGIANTE SOVRINTENDENTE
RESP. DI LINEA OPERATIVA – TECNICA / PROFESSIONAL
CAPO PERSONALE VIAGGIANTE SUPERIORE
PROFESSIONAL
CAPO PERSONALE VIAGGIANTE
PROFESSIONAL
CAPO SETTORE CONTROLLORI
RESP. STRUTTURA OPERATIVA / PROFESSIONAL SENIOR
CONTROLLORE VIAGGIANTE SOVRINTENDENTE
RESP. DI LINEA OPERATIVA – TECNICA / PROFESSIONAL
CONTROLLORE VIAGGIANTE SUPERIORE
PROFESSIONAL
CONTROLLORE VIAGGIANTE
PROFESSIONAL
CAPO SERVIZIO TRENO
TECN. SPECIALISTA AMM.VO COMM.LE – COMM.LE OP.VO
CAPO TRENO
TECN. SPECIALISTA AMM.VO COMM.LE – COMM.LE OP.VO
CONDUTTORE
OPER. SPEC. AMM.VO E COMM.LE - OP. SPEC. DI BORDO
(1) Con l’entrata in vigore della Legge 689/81, la funzione di accertamento delle infrazioni attribuita agli Agenti FS è
da considerare sussidiaria rispetto a quella spettante agli organi di polizia. Infatti secondo l’art. 13 della predetta
legge, l’accertamento delle violazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro, spetta in prima istanza agli organi addetti al controllo dell’osservanza delle disposizioni.
All’accertamento di tali violazioni possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che
conservano preminenza per le violazioni per cui siano previste sanzioni penali.
14
Gli agenti FS di cui sopra devono, in assenza degli altri soggetti, procedere all’attività di prevenzione e di
accertamento delle infrazioni, in quanto, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono a tutti gli effetti Pubblici
Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio e, quando si trovino ad accertare reati, hanno gli obblighi attribuiti loro
dall’art. 331 del Codice di Procedura Penale che, per ogni buon fine, si riporta integralmente:
“Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio”.
1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio,
devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un
reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico
ministero.
Autorevole parere giuridico sull’inquadramento del profilo del Capo Treno.
In relazione alla attribuzione della veste giuridica in cui configurare il personale ferroviario cui compete
l’accertamento delle infrazioni, mancando un univoco riferimento legislativo e con l’intento di fugare incertezze e
perplessità, si può fare riferimento a numerose Sentenze della Suprema Corte di Cassazione degli ultimi anni, oltre
che ad un autorevole parere che si riporta integralmente in calce.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura Generale della Repubblica - Corte d'Appello di
Venezia - Dott. Luigi Delpino, ha cercato di inquadrare sotto i profili generali gli aspetti penalistici che interessano
maggiormente il Personale di Bordo, fornendo soprattutto gli strumenti adeguati.
Il capotreno è un pubblico ufficiale?
L'argomento riguarda tutto il personale delle FS. Ha radici lontanissime: tre leggi diverse (una del 1905, una del
1907 e l'ultima del 1912), rimaste in vigore fino al 1985, fissavano, come principio generale, che tutti i dipendenti delle
Ferrovie dello Stato, indipendentemente dalle mansioni, erano pubblici ufficiali (in particolare la legge del 1907. che
diede origine alle Ferrovie dello Stato e riservò allo Stato stesso la gestione del servizio ferroviario, prevedendo il
regime delle concessioni per il passaggio ai privati della gestione di particolari rami del servizio).
Sotto il profilo attivo, il pubblico ufficiale può commettere reati propri, particolari, diversi se non nella fattispecie
nella gravita da quelli che può commettere il cittadino comune (come il peculato che è una forma particolare di
appropriazione indebita, l'omissione d'atti d'ufficio che è una forma particolare che vale solo per i pubblici ufficiali e
per le persone incaricate di pubblico servizio); questi reati sono gravati da una particolare e più specifica osservanza delle
norme penali.
Sotto il profilo passivo si aveva quella tutela garantita al pubblico ufficiale, che è stata relativamente
attenuata, ma solo formalmente, con la legge del 28/06/1999 che ha depenalizzato i reati di oltraggio; ma non per
questo l'offesa a pubblico ufficiale non è reato: è rimasta come ingiuria aggravata dalle qualità pubbliche della persona
offesa; l'unica differenza è che mentre prima il pubblico ufficiale faceva una denuncia dell'offesa ricevuta, oggi deve fare
una querela, ma la sostanza non cambia. Quindi la qualità di pubblico ufficiale comporta aspetti positivi come godere
di una particolare tutela, e aspetti negativi come quelli di dover rispondere di determinati reati che sono previsti
esclusivamente per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio.
Tutto questo cambia nel 1985, ma già nel 1981 entra in vigore il nuovo regolamento ferroviario che modifica
sostanzialmente le norme di quello vecchio, depenalizzandone in parte le violazioni. Di conseguenza sono state abrogate
anche quelle norme che attribuivano a tutti i dipendenti delle Ferrovie dello Stato la qualità di pubblico ufficiale.
Il problema, quindi, va risolto non sulla base di una legge, ma secondo i principi generali che vengono dettati
dall'Art. 357 del Codice Penale: "Pubblico Ufficiale è quel soggetto il quale esercita funzioni legislative, giurisdizionali o
amministrative". Al capotreno interessano le funzioni amministrative. Il secondo comma dell'Art. 357 precisa che, tra
coloro che esercitano funzioni amministrative, sono pubblici ufficiali quei soggetti i quali o concorrono a formare o a
manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, oppure agiscono con poteri particolari, ossia hanno potestà
autoritativa, certificativa o ricognitiva, cioè hanno la possibilità di emettere atti dotati di una particolare
caratteristica che in Diritto Amministrativo si chiama esecutorietà. Questi sono i soggetti ai quali, in linea generale, il
15
nostro ordinamento riconosce la qualità di pubblico ufficiale. Venuta meno l'attribuzione generale, il problema non si
pone più per coloro che non esercitano funzioni amministrative in senso stretto, e quindi tutti i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato che hanno soltanto mansioni puramente esecutive o d'ordine non hanno più qualità di pubblico ufficiale.
Il problema si pone, invece, con quei soggetti che in certi casi, nell'esercizio di determinate mansioni, possono
svolgere funzioni che rientrano in quelle a cui la legge riconosce un particolare potere, una particolare forza, cioè
quella di essere autoritativo e certificativo, cioè quelli che possono emettere provvedimenti autorizzativi. quindi che
hanno l'effetto di ampliare la sfera dei destinatari del provvedimento stesso oppure che possono emettere quei
provvedimenti che hanno quella particolare forza che è la forza di certificazione, cioè possono fare certificati, possono
fare atti con presunzione di certezza, atti ai quali l'ordinamento riconosce una certezza legale privilegiata, ossia hanno
per l'ordinamento una credibilità maggiore rispetto agli atti compiuti dagli altri soggetti.
Come detto prima, nel 1981 il legislatore modificò il regolamento di polizia ferroviaria e, in particolare, modificò
tutta la parte che riguardava la disciplina degli illeciti: molti di quelli che prima erano veri e propri reati (sporcare i
sedili, non esibire il biglietto e rifiutarsi di pagarlo...) vennero depenalizzati e divennero illeciti amministrativi. Ci
vuole quindi un soggetto che accerti il compimento dell'illecito, e quell'attività di accertamento ha proprio quella
certezza legale privilegiata di cui si parlava prima, ha quella forza particolare di essere creduta a maggior ragione
rispetto a quella di chi non ha potere di accertamento. Ai soggetti ai quali, in attuazione del regolamento del 1981, fu
attribuita la potestà di accertare e contestare gli illeciti amministrativi, va riconosciuta, nell'esercizio di quella
funzione, la qualità di pubblico ufficiale, il capotreno può accertare la violazione delle norme in materia di
regolamento ferroviario e gli illeciti amministrativi che riguardano la materia ferroviaria, pertanto, quando svolge
quell'attività di accertamento, è un pubblico ufficiale.
Al di fuori di quella ipotesi, il capotreno non ha funzioni di amministrazione attiva, non emette né atti
autoritativi né atti certifìcativi, ossia i suoi atti non sono dotati di quella particolare caratteristica che l'Art. 357 del
Codice Penale richiede per riconoscere la qualità di pubblico ufficiale, perciò, in tali casi, non è un pubblico ufficiale,
ma resta pur sempre un incaricato di pubblico servizio: è un soggetto che svolge un pubblico servizio e quindi, sotto il
profilo della possibile responsabilità, entra in quella categoria di reati dei pubblici ufficiali e degli esercenti di
pubblici servizi come possibile soggetto attivo di quei determinati reati. Ovviamente, dal lato passivo, ossia come
vittima del reato, gode di quelle stesse garanzie che l'ordinamento riconosce al soggetto che, appunto, esercita un
pubblico servizio. Questo vale sia per il capotreno che per gli altri addetti al servizio che hanno funzioni attive, non di
mera esecuzione di attività materiali.
(FONTE: Alpebo – Associazione Legale Personale di Bordo – Venezia)
Per completezza di informazione, si riportano di seguito gli artt. 357 e 358 del Codice Penale.
“Art. 357. Nozione di pubblico ufficiale.”
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione
o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
“Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.”
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici
mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Sulla base della menzionata Comunicazione Organizzativa (n. 190/AD del 27/05/2000) e per effetto del DPR n.
288 del 03/07/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 06/09/1997, gli Agenti assunti dopo l’entrata in vigore di
tale DPR (21/09/1997) devono prestare giuramento davanti al Sindaco o a un Suo delegato (D. L.vo n. 51/98) del
luogo ove ha sede la Direzione dalla quale l’Agente stesso dipende.