capitolato d`oneri - Comune di Pistoia

Transcript

capitolato d`oneri - Comune di Pistoia
Comune di Pistoia
Servizio Segreteria e Affari Generali
U.O. Centro Unico Acquisti
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
DI GENERI DI RISTORO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PRESSO UFFICI DEL COMUNE DI PISTOIA E DEL TRIBUNALE DI PISTOIA
E PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO
Art. 1
Oggetto
La presente procedura ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di generi di
ristoro mediante installazione di distributori automatici presso uffici del Comune di Pistoia e del
Tribunale di Pistoia e presso alcune scuole del territorio.
Gli uffici dell’Amministrazione Comunale, del Tribunale e le scuole presso le quali si prevede la
collocazione di distributori automatici sono elencate nell’Allegato 1 al presente Capitolato, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale. Nel medesimo Allegato 1 sono altresì riportati il numero
e la tipologia dei distributori automatici da installare.
Art. 2
Durata
La concessione avrà durata di anni 6 (sei), a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Art. 3
Gestione del servizio- Obbligazioni del concessionario
Premesse tecniche
Secondo la norma tecnica CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”, un distributore automatico di
bevande viene individuato come apparecchio utilizzatore fisso, in quanto non è destinato ad
essere sorretto dalla mano durante il suo impiego ordinario, non deve essere spostato dall’utente
per il suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione, e non può essere spostato
facilmente in quanto la sua massa non è limitata e sicuramente superiore a 18 kg.
Pertanto la protezione contro i contatti diretti sull’utilizzatore dovrà essere garantita dalle
caratteristiche di costruzione dell’utilizzatore stesso, in quanto quest’ultimo dovrà essere provvisto
di adeguate protezioni come involucri e quant’altro necessario contro il contatto accidentale delle
parti attive dell’utilizzatore.
Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché
contro i contatti indiretti, il distributore automatico di generi di ristoro dovrà essere costruito in
classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione
in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a
terra dell’utilizzatore all’impianto elettrico a monte.
Ciascun distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore magneto-termico differenziale
di portata adeguata all’assorbimento elettrico dell’apparecchiatura e Idn=30mA comunemente
definito interruttore salvavita.
Norme per l’installazione
Il concessionario è tenuto a verificare la potenzialità dell’impianto elettrico esistente e la necessità
di apportare modifiche allo stesso per garantirne il regolare funzionamento a seguito delle nuove
installazioni; in maniera analoga procederà alla verifica dello stato e delle eventuali necessità
relative agli impianti di adduzione idrica e di scarico.
Qualsivoglia necessità di modifica dello stato dei luoghi e degli impianti esistenti resta totalmente a
carico del concessionario, che deve produrre e fornire ogni certificazione prevista dalle vigenti
normative, e deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dai tecnici dell’A.C..
Norme per le apparecchiature
Il concessionario è tenuto ad assicurare la distribuzione di generi di ristoro presso le strutture
indicate mediante apparecchiature automatiche, marcate CE, recanti il marchio IMQ o equivalente
tutte nuove, nessuna esclusa (comprese le macchinette a cialde) tali da garantire la piena
funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio.
Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli
impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma ai sensi del D.Lgs n. 81/08 e sue
successive modificazioni, del D.P.R. 459 del 24/07/96 (direttiva macchine), nonché rispettare i
parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.
Le apparecchiature devono rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 – Norme particolari per
distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita – (La presente norma si riferisce
all’igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti).
Di ogni apparecchiatura dovrà essere fornita all’Amministrazione Comunale la seguente
documentazione ai sensi del D.P.R. 459/1996:
• Dichiarazione di conformità;
• Manuale di istruzioni per l’uso.
Il concessionario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti applicabili alla
somministrazione di generi di ristoro attraverso distributori automatici. Il Comune è esente da ogni
responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme,
nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.
I distributori automatici per bevande fredde e alimenti devono contenere gas refrigeranti in regola
con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell’effetto serra (es.
Regolamento CE 29 giugno 2000, n. 2037 s.m.i., D.P.R. n. 147/06)
L’installazione dei distributori dovrà essere effettuata dal concessionario, previo:
• Parere positivo dell’ U.O. Impiantistica Prevenzione e Protezione di questa A.C. per quanto
riguarda gli uffici comunali e giudiziari.
• Parere positivo del Dirigente Scolastico per i plessi scolastici.
Il concessionario deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con
frequenza almeno settimanale, comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle
stesse.
Ogni distributore automatico dovrà riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del
concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di
necessità o di urgenza.
Prodotti da erogare
1) Il caffè deve essere di prima scelta con miscela di qualità arabica superiore al 50 % e
robusta nella rimanente quantità, macinato all’istante e contenente gr. 7 di prodotto per
ogni erogazione.
Il latte dovrà contenere minimo gr. 8 di prodotto in polvere per ogni erogazione.
Il cappuccino dovrà contenere almeno 10 gr. di latte in polvere per ogni erogazione.
Il thè dovrà contenere almeno gr. 14 di thè in polvere per ogni erogazione.
Il cioccolato dovrà contenere almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per ogni
erogazione.
Nei distributori di alimenti dovrà essere presente, a scelta, n. 1 vassoio dedicato all’offerta
di prodotti del commercio equo e solidale oppure n. 1 vassoio dedicato all’offerta di prodotti
biologici.
2) In tutti i distributori di alimenti dovranno essere presenti almeno un prodotto salato ed uno
dolce adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di
persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana
Celiachia (A.I.C.)
3) Sono ammesse le seguenti tipologie di prodotti:
a) Bevande calde:
• Caffè
•
•
•
•
•
•
Caffè decaffeinato
Caffè al ginseng
Cappuccino
Thè
Cioccolata
Orzo
b) Bevande fredde analcoliche:
• Acqua in PET da 0,5 litri naturale e frizzante
• Succhi frutta e bevande tradizionali in brik o PET
c) Prodotti alimentari preconfezionati a lunga conservazione:
• Salati
• Dolci
d)
•
•
•
•
•
•
•
Caffè e bevande calde a cialde:
Caffè
Caffè decaffeinato
Caffè al ginseng
Cappuccino
Thè
Cioccolata;
Orzo
L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte di
questa Amministrazione.
È vietata la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non specificato nel presente
Capitolato o non autorizzato dall’Amministrazione.
I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti,
contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi
Geneticamente Modificati) e da grassi vegetali idrogenati.
In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e
1830/2003) il concessionario dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità sottoscritta
dal legale rappresentante, che i prodotti forniti non contengono ingredienti di natura transgenica.
Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: REG. CE 2092/1991, CE 1535/92, Legge
294/1993, Legge 146/1994, Decreto Legislativo 220/1995.
Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno
caratteristiche previste dalla Mozione del
Parlamento Europeo del 02/07/1998 e dalla
Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999-COM 1999/619 sono
da intendersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale.
Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo-marca-tipo di ingredienti-tipo di
confezionamento-ecc.), come da disposizioni del D.Lgs n. 109 del 27 gennaio 1992 ed inseriti in
apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei prestabiliti siti.
Altresì, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà consegnare al Comune di PistoiaU.O. Centro Unico Acquisti, le schede tecniche di tutti i prodotti forniti, comprensive
dell’indicazione del prezzo praticato al pubblico.
L’Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi con relativi oneri a carico della Ditta
concessionaria, senza che la stessa possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto. Si riserva
inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali non ritenga
opportuna l’erogazione.
Ulteriori obbligazioni del concessionario
I distributori previsti per gli Uffici Comunali e Giudiziari dovranno:
- essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire dai € 0,05
- essere dotato di apparecchiatura rendi-resto
- garantire la possibilità di pagamento con strumenti cash-less (es: chiavetta magnetica)
I distributori dei Plessi Scolastici dovranno:
- Prevedere il pagamento esclusivamente con strumenti cash-less (es: chiavetta magnetica)
La distribuzione delle chiavette avverrà a cura del concessionario dietro il pagamento di una
cauzione massima di € 5,00. La cauzione dovrà essere restituita al momento della riconsegna
dello strumento: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dal concessionario. Tali strumenti
dovranno essere identici e funzionanti presso tutti i distributori automatici installati nell’ambito del
servizio.
Il concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti
dal sistema HACCP previsto dal D. Lgs. 25 maggio 1997 n. 155. In corrispondenza dell’avvio del
servizio la Ditta concessionaria dovrà consegnare copia del predetto manuale all’Amministrazione
Comunale.
Sono a carico del concessionario eventuali lavori e spese relative, occorrenti per garantire
l’allacciamento dei distributori alle prese di alimentazione elettrica.
Il Comune di Pistoia non risponde di furti o danni a carico delle apparecchiature installate.
Spetta al concessionario mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l’effettuazione
di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze
verificatesi nel corso dell’operatività, e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o
sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso.
Oltre che nella fase dei periodici controlli, l’approvvigionamento dei distributori, nonché la gestione
di eventuali guasti, dovranno comunque essere garantiti entro le 24 ore successive alla
segnalazione, escluso i giorni festivi.
Il concessionario dovrà altresì comunicare all’Autorità sanitaria e/o ad altro soggetto competente,
l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il
rilascio del nulla-osta all’installazione delle apparecchiature.
Il concessionario dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo
spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute
esigenze dell’Amministrazione.
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze
alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di
cui all’art. 34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile
1962 n. 283 e s.m.i – o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in possesso del libretto di
idoneità sanitaria di cui all’art. 37 del D.P.R. citato.
Il personale del concessionario dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la
denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia.
Il concessionario dovrà installare recipienti portarifiuti per la raccolta differenziata a seconda della
tipologia del rifiuto dei prodotti previsti nel distributore (es: plastica, compost, carta ecc…).
Per la collocazione dei distributori automatici dovrà essere rilasciato parere positivo:
• Del Dirigente Scolastico per i Plessi Scolastici;
• Dell’U.O. Impiantistica, Prevenzione e Protezione per gli Uffici Comunali e Giudiziari.
Art. 4
Canone per il servizio
Il canone annuo soggetto ad offerta in aumento, è il seguente:
Tipologia
distributore
Bevande calde
Numero
Importo unitario a
base d’asta annuo
(IVA esclusa)
Totale annuo (IVA
esclusa)
18
144,00
2.592,00
Bevande fredde/snack
12
Caffè e bevande calde
7
a cialde
Importo complessivo canone ANNUO a base d’asta
120,00
1.440,00
96,00
672,00
Importo complessivo canone a base d’asta per n. 6 anni
4.704,00
28.224,00
Il Comune di Pistoia si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o
diminuire il numero delle macchine senza che il concessionario possa vantare nessun compenso o
diritto.
Art. 5
Pagamento del canone
La ditta aggiudicataria si obbliga a corrispondere il corrispettivo annuo in due rate semestrali
posticipate, previa emissione di fattura da parte del Servizio Finanziario di questo Ente. Il
pagamento dovrà essere effettuato entro 60 gg dalla data della fattura sul conto corrente postale
11434511 o tramite bonifico bancario presso Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – Sede di
Pistoia – via Roma ABI: 06260 CAB: 13800 CIN: R C/C n° 101/01.
Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, si provvederà a iniziare la procedura per il recupero
del credito secondo il Regolamento delle Entrate di questo Ente con l’applicazione di interessi
legali e di mora.
In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori automatici, il canone da
corrispondere o da detrarre per ciascuna macchina (sulla base dell’importo offerto in sede di gara)
verrà calcolato in dodicesimi di anno ed applicato al periodo di riferimento.
Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal 2° anno di concessione nella
misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.
Art. 6
Adeguamento dei prezzi
I prezzi di aggiudicazione dei prodotti e quelli dichiarati al momento della stipula del contratto si
intendono invariabili ed in nessun caso suscettibili di revisione nel corso dei primi due anni di
validità del contratto.
Con l’inizio del terzo anno di vigenza contrattuale, i prezzi di aggiudicazione e quelli dichiarati al
momento della stipula del contratto potranno essere aggiornati, dietro richiesta del concessionario.
L’eventuale aggiornamento verrà operato sulla base di un’istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs 12 aprile
2006 n. 163 ss.mm.ii.
Art. 7
Tempi di installazione/disinstallazione
Entro e non oltre 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’ aggiudicazione definitiva il
concessionario è tenuto ad installare i distributori indicati nell’Elenco (Allegato 1).
Il concessionario si impegna ad installare o disinstallare entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla
richiesta dell’U.O. Centro Unico Acquisti eventuali nuovi distributori o distributori già esistenti. Al
termine del contratto il concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature entro il termine
di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, provvedendo ai necessari ripristini.
Art. 8
Utenze
Il Comune di Pistoia si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il
funzionamento dei distributori automatici.
Art. 9
Sopralluogo
Ciascuna impresa concorrente – preliminarmente alla presentazione della propria offerta – dovrà
obbligatoriamente prendere visione dei Plessi Scolastici e degli Uffici Giudiziari presso i
quali verrà eseguito il servizio, mentre per gli altri Uffici Comunali il sopralluogo sarà facoltativo. A
tal fine sono stabilite le seguenti date:
- 1settembre 2009 o 8 settembre 2009, ore 9,30 presso il Centro Unico Acquisti- Via Tomba di
Catilina, 13 – 2° piano – Pistoia.
Per l’eventuale sopralluogo dei rimanenti Uffici Comunali l’impresa concorrente dovrà contattare il
Centro Unico Acquisti – Alessandro Balloni tel. 0573/371484 oppure
Marta Tempestini tel.
0573/371497
Art. 10
Obbligazioni generali del concessionario
1) Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo dei prodotti
venduti a mezzo distributori automatici, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione
oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente
Capitolato, ivi compresi quelli relativi a spese di imballaggio, di trasporto , di viaggio e di missione
per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2) Il concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto
delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel
presente capitolato.
3) In ogni caso la ditta concessionaria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della
presentazione dell’offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad
esclusivo carico della ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con i proventi dei
distributori automatici e il concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale
titolo, nei confronti dell’Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.
4) Il concessionario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione
comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Art. 11
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o
beni, (anche di terzi) in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il concessionario dovrà stipulare una polizza
assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo
svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato. In particolare, detta polizza tiene
indenne l’Amministrazione comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi
per qualsiasi danno il concessionario possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e
collaboratori, nonché a terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato, anche
con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali, ecc…
Il massimale della polizza assicurativa, minimo richiesto € 1.000.000,00 si intende per ogni
evento dannoso o sinistro, purché reclamato, in riferimento alla R.C. causato, fino a 6 mesi
successivi alla cessazione delle attività contrattuali. La polizza deve prevedere la rinuncia
dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con particolare
riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze,
in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. Resta inteso che l’esistenza e,
quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione
essenziale per la stipulazione del contratto al quale dovrà esserne allegata copia.
Si precisa che la predetta polizza dovrà contenere anche la clausola RCT smercio prodotti.
Art. 12
Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
Questa stazione appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123,
ha redatto un documento unico di valutazione dei rischi, DUVRI, che potrà essere aggiornato in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di
realizzazione dell’appalto; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta
dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed in seguito ad una
valutazione di questa stazione appaltante. Il DUVRI verrà allegato al contratto di fornitura stipulato
con l’aggiudicatario.
Art. 13
Penalità
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali
stabilite nel presente capitolato, saranno contestati al concessionario per iscritto e trasmessi via
fax.
Il concessionario, sempre per iscritto, dovrà comunicare all’Amministrazione comunale le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero,
pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione,
a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato.
L’Amministrazione potrà compensare i crediti avvalendosi della cauzione, senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere
l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Amministrazione comunale potrà applicare le penali di seguito indicate:
a) € 10,00 per ogni giorno di ritardo per l’installazione/disinstallazione delle
macchine di cui all’art. 7 del presente capitolato;
b) € 15,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto alle 24 ore indicate a seguito di
segnalazione per richiesta di intervento di cui all’art. 3 del presente capitolato;
c) € 100,00 per ogni infrazione accertata per insufficiente pulizia ed igienizzazione
dei distributori automatici di cui all’art. 3 del presente capitolato;
d) € 100,00 per ogni infrazione accertata per l’aumento non autorizzato dei prezzi
dei prodotti di cui all’art. 6 del presente capitolato;
In caso di applicazione di tre penali, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C.,
salvo il risarcimento del danno.
Art. 14
Subappalto e cessione del contratto
E’ vietato il subappalto nonché la cessione totale o parziale del contratto. L’inosservanza di tale
divieto è causa di risoluzione contrattuale.
Art. 15
Cambio di ragione sociale, trasformazione, fusione ecc. del concessionario
Le imprese che cambieranno ragione sociale, ovvero in caso di trasformazione, fusione,
incorporazione e cessione di società, dovranno documentare con copia autentica degli atti
originali il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la
fusione, l’incorporazione o la cessione. L’Amministrazione comunale non potrà dare corso ai
pagamenti delle fatture fino alla presa d’atto di tali variazioni.
Nei casi di trasformazione, fusione, incorporazione e cessione d’azienda l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui il nuovo soggetto non sia
in possesso di tutti i requisiti previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Art. 16
Riservatezza
1. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso
e,comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all’esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del
rapporto contrattuale.
2. Il concessionario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto 1.
3. Il concessionario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò
fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.
4. Fermo restando quanto previsto all’art. 22 “Trattamento dei dati personali”, il
concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice
della Privacy).
Art. 17
Risoluzione del contratto per inadempimento
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per
inadempimento ex art. 1453 del Cod. Civile, previa diffida ad adempiere (art.1454 Cod. civ.), in
caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario con la stipula del contratto
relativo al servizio oggetto del presente capitolato.
L’Amministrazione comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 Cod. civ. (Clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
a) addebito di almeno tre penalità ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato;
b) per il venir meno di anche un solo requisito previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
c) Nei casi di violazione delle obbligazioni di cui agli articoli:3 (Gesione del Servizio-Obbligazioni
del concessionario), 11 (Danni, responsabilità civile, polizza assicurativa), 14 (Subappalto e
cessione del contratto), 15 (Cambio ragione sociale, trasformazione, fusione ecc.), 20
(Trasparenza), 21 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 23 (Obblighi derivanti dal rapporto di
lavoro).
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) mancato pagamento del canone nei termini prescritti dal presente capitolato in numero
superiore a tre volte nel corso della concessione.
In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione prestata,
restando fermo il diritto della medesima ad intentare azioni per il risarcimento dell’eventuale danno.
Art. 18
Graduatoria
In caso di risoluzione anticipata del contratto con il concessionario o di mancata stipula del
contratto con la ditta risultata aggiudicataria, l’ Amministrazione si riserva la facoltà di scegliere se
procedere a concedere il servizio al concorrente che segue in graduatoria oppure se procedere ad
indizione di nuova gara.
Art. 19
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, nessuna esclusa,
comprese quelle per l’imposta di registro.
Nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula del contratto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere l’inizio del servizio al concessionario.
Art. 20
Trasparenza
Il concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della
gara di cui al presente capitolato;
b) si obbliga ad informare immediatamente l’Amministrazione comunale di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di
condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità
finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione del presente servizio, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa
applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della
Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta
normativa.
Qualora non risultasse veritiera anche una sola della dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e
d) ovvero il concessionario non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi
di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del Cod. Civile per fatto o colpa del concessionario, con facoltà dell’Amministrazione
comunale di incamerare la cauzione prestata.
Art. 21
Brevetti industriali e diritti d’autore
1.Il concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa
altrui; il concessionario, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi
dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.
2.Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei
confronti dell’Amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel
caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del
contratto.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:
a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura in oggetto;
b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;
c. la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione
dalla partecipazione alla presente procedura;
d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale
dell’ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3)
ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
e. Il Comune di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti
che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del
trattamento.
In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie
informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di
richiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati
trattati.
f. soggetto attivo del trattamento dati è il Dirigente del Servizio, Dr. Stefano Tognozzi.
Art. 23
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica nonché in materia di superamento dei
tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale ai sensi dell’art. 5 della legge 123/2007
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il concessionario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività
lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il concessionario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il
concessionario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad
essa segnalata dall’ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta
ed anche all’ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata, e procederà alla
sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non
sarà effettuato sino a quando dall’ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione
appaltante a titolo di risarcimento danni.
In caso di inadempimenti della ditta concessionaria degli obblighi di legge e /o contrattuali nei
confronti del personale dipendente, a qualsiasi titolo, l’Amministrazione comunale potrà procedere
alla risoluzione immediata del contratto.
Art. 24
Sicurezza del lavoro
L’Amministrazione comunale prima dell’aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il
rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria (concessionario) dei seguenti adempimenti, previsti
dal D. Lgs. n. 81/2008
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
b) la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute
Art. 25
Domicilio legale
A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Pistoia, nel Palazzo
Comunale avente sede in Piazza del Duomo.
Art. 26
Garanzie di esecuzione
L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione come
prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Tale garanzia potrà consistere in una fideiussione
bancaria o in una polizza assicurativa e la stessa dovrà avere validità per almeno 60 giorni dalla
data di cessazione dell’appalto.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
scritta del Comune, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione estesa a tutti gli accessori
del debito principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Cod. civ.
La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte
dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che
l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta
esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata a seguito della
piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Qualora l’ammontare della garanzia
prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il
concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La garanzia verrà svincolata entro 90 giorni dal termine del contratto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la revoca della
concessione e l’acquisizione della garanzia di cui all’articolo precedente.
Art. 27
Controversie
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del
presente capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.
Art. 28
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dr. Stefano Tognozzi, Dirigente dell’Amministrazione
comunale di Pistoia.
Art. 29
Rinvio a norme di legge vigenti
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti nazionali e
comunitari in vigore.