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- ç;~~:: PROCURA GENERALEDELLA REPUBBLICA pressola CORTEDI CASSAZIONE IL PROCURATOREGENERALE N. 63-64-72/2.A/2003 Reg.P.G. J. J.> ? 8.{ 12.0\03R-~- Letti gli atti; ritenuto che, in data 12.3.2003,il P.M. presso il Tribunale di Roma avanzava richiesta, ai sensi dell'art. 54 bis c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze perché trasmettessero, per ragioni di competenza per connessione, ai sensi dell'art. 121ett. a) e c) c.p.p., all'ufficio del detto P.M. istante gli atti relativi ai procedimenti penali pendenti presso i sopra citati uffici dei P.M. richiesti, sul rilievo che la competenza ad indagare su tutti i fatti-reato doveva ritenersi appartenere alla Procura della Repubblica di Roma, che già procedeva nei confronti di indagati noti per l'attentato al prof. D'Antona (proc. peno n. 31499/2000) nonché nei confronti di Lioce Nadia Desdemona ed altri per il delitto di banda armata Brigate Rosse/PCC (proc. penon.18844/2002); . ritenuto che, con nota in data 1.4.2003 (seguita da ulteriore nota in data 3.4.2003),il P.M. presso il Tribunale di Roma, ribadendo, ai sensi degli arti. 121ett. a), b) e c) e 16 c.p.p., la l richiesta già sopra avanzata, faceva presente che, successivamente,la Lioce era stata iscritta nel registro degli indagati di quella Proc~aper concorsonell' attentato al prof. D'Antona ed altri reati contestati,con richiesta al GIP di emetterela relativa ordinanza di custodiacautelare; ritenuto che il P.M. presso la Procura della Repubblica di Firenze ha sollevato, con provvedimento pervenuto in data 21.3.2003,contrasto positivo di competenzaex art. 54/bis, co. 2, c.p.p., nel procedimento penale n. 3156/2003,a carico di LIOCE NADIA DESDEMONA, imputata di omicidio, tentato omicidio, rapina aggravata, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, con 1'aggravantedella finalità di terrorismo, nonché di o:ganizzazione e partecipazionead associazioneeversiva con finalità di terrorismo ed a banda armata,nei confronti dell'ufficio del P.M. della Procura della Repubblicadi Roma, che già procede,nel procedimentopenalen. 31499/2000,nei confronti di indagati noti per l'attentato al Prof. D'Antona, nonché nei confronti di Lioce Nadia Desdemonaed altri, per il delitto di banda armata Brigate rosse/PCC, procedimento penale,quest'ultimo, n. '1 18844/2002, nel quale la Lioce e il Galesi Mario risultavano destinatari di ordinanza di '~ custodia cautelarein carcereper il delitto di banda armata, in particolare per la Lioce, dal 1995 e con caratteri di permanenza; ritenuto che il P.M. presso la Procura della Repubblica di Bologna, con provvedimento pervenuto in data 21.3.2003,non intendendo aderire alla richiesta avanzata dal P.M. di Roma, sollevava anaJogo contrasto positivo di competenza, chiedendo che fosse determinata la competenza della Procura della Repubblica dì Bologna a procedere e a proseguire nelle ind?gi~ per l'attentato al prof. Biagi; I l-. I. , ", .. .- - . ~ I 2 considerato che, 54-bis, co. dei due da nella specie, c.p.p., o - fatti un dei ricorre tale soggetti indagati, di n.1787, del postula ad mera quindi, in estraneo a rv.: reato, nonché detta Sez. del ogni omologhi Cass. o VI, art. oggetto l'identità ipotesi seppure (Cfr. ex - fatto diversi, diversi, probatoria C.E.D., "proprio", del giudiziari storicamente connessione Prandini, positivo assoluta uffici rimanendo, e conflitto l'identità appartenenti ontologicamente rapporto l'ipotesi ipotesi penali, reato 17.7.1995, non giacché procedimenti soggetto di 1, Cc. altro caso caratterizzati 5.5.1995, dep. 202826); - 'a Che non ricorre neppure competenza a) per non p ricorre, .M. cui tra loro, Roma si in nella i contrasto vis la della riguardi del Repubblica per i e di Di della Repubblica pen. n. di 18844/2002), dall'altro nei nei 31499/2000), di per divenuta tale giacché la il solo processualmente solo fattispecie concorsuale compartecipi C.E.D., rv.: uni f risultando J affe:~~e ~elibe~ati .. essenzIale Roma, singoli reati va (omicidio acquisiti, che sono allo già al stato per del la 10:0 aehtto soggetti ricordato tra i ed altro) di atti, d~ll' natura - assocIativo, ~ i i essere loro e erano stati progr,amIna di per la tra solo, non il di reato i in Firenze, . il associativo - non idonei ad (~ offilcidIarIa ; j tr: S1 individuati costituente " ancora crim':'?s~ previsti, - e giacché aZIone confIgura tutti pendenti, certi, terza . una ravvisabile episo.di criminoso~ se a soggetti sarebbe associati, singoli ad Acampora, e obiettivamente i occasionale) rileva comune Bologna e dagli elementi tra loro è c.p.p.) 1999, addirittura, N indagata, penali non tra ass.oc~azione ~eneric~ di e, omicidio in Peno o procedimenti P.M. di competenza, b), sia n. comunque, posti letto 21.8.1996, diversi che, delitti 1, nonché (proc. di criminoso dep. presso (proc. monosoggettiva questione, altri D'Antona co. della Repubblica positivo 12, di Procura altri, della Pro£. danno la ed . di vincolo neppure disegno dIstanzIati sua .autori gli degli ~omento cronologIcamente dai in riguardano inoltre continuazione caratterizza I di al nei Rosse/PCC Procura fattispecie 12.8.1996, caso Brigate contrasto del C.c. del presso Desdemona la nonché in forma la Repubblica omicidio armata ravvisare presso Biagi, inizialmente una l'identità VI, nel diversi, Ed della OlTllCIaI P.M. reati vincolo cui Sez. ad della di della pendente (art. riferibile mentre, il identificare. i Cass. 206293), presso sia in (cfr. concernenti ed se vista pendente tentato Nadia continuazione Repubblica senso Prof. sotto l'attentato Lioce, reato cooperazione di nel Procura di presso sollevato il determinato punto al la e Lioce al in dal cui della penale banda la in o c.p.p., penale per ultimo per la invocata caso Procure dal b), Petri pendente successivamente connessione letto minori, di pur hanno l'attentato di il le presso delitto c.p.p. concorso procedimento delitti noti quale- concernenti naturalistico; 12, di confronti indagati in sia procedimento penale confronti art. danno il a) presso per altri per procedimento Roma, I Roma, c.p.p., indipendenti pendente dal l, riguarda persone - Bologna, ed esercitata che diversi, del in Fronzo - più reato ex omicidio co. letto - storico penale di co.l, pendenti quello di reati continuazione - riguardi procedimento Portunato da nei 12, condotte penali connessione - 12, ~ da con fatti attTactiva Procura gli commesso da all'art. 12.3.2003 persone sia cui art. data procedimenti neppure Firenze, j stato più giuridica, una ex in concernono ricorre di connessione: connessione sia se giacché non ipotesi da richiesta ovvero qualificazione b) la procede l'evento, delle determinata infatti, di per alcuna territorio e element~ un rapporto dI .J J ;'1 f .'. ~ - ,\ - - -~'~ , c~ ~'""'"'.' J 3 connessione, determinato dalla continuazione,~che richiede, invece, l'esistenza di previ atti deliberativi e volitivi unitari (in tal senso, vedi, da ultimo, Cass.Sez. I, C.c. 15.2.2001,dep. 23.4.2001,n. 16620,Carannante, in C.E.D., rv.: 218772). Ciò perché - - \ come ribadisce con costante indirizzo la giurisprudenza di legittimità in tema ~ proprio di rapporto tra il reato associativo di banda armata e i singoli delitti commessi dagli associati - il reato associativo è caratterizzato da un programma , cC criminoso indeterminato, mentre il reato continuato si contraddistingue perche la concretezza e determinatezza dei reati costituenti il suo fine specifico,nel senso la continuazione richiede la conoscenza e la volizione fin dall'inizio di tutti i singoli fatti criminosi individuati nelle loro specifiche connotazioni essenziali, con la conseguenza che il suddetto vincolo della continuazione non potrà essere riconosciuto qualora la sua sussistenza venga postulata sulla base della loro riferibilità al generico programma criminoso dell'associazione (cfr. Cass. Sez. I, ud. 10.5.1993,dep. Il.12.1993 n. 11344, Algranati ed altri, in C.E.D., rv: 195757,che ha appunto escluso il vincolo della continuazione tra singoli delitti compiuti in attuazione del programma criminoso delle "Brigate Rosse", qualificata come banda armata e associazione terroristica eversiva, ai sensi rispettivamente dell' art. 306 e dell'à.rt. 270 bis c.p.). c) Parimenti non configurabile tra i reati oggetto dei procedimenti penali, pendenti presso la Procura della Repubblica di Roma e quelli oggetto dei procedimenti penali pendenti presso le Procure della Repubblica di Bologna e di Firenze, appare, nel caso in esame, anche la connessione prevista dall'art. 12, co. 1, letto c), c.p.p., (come ridotta dall' art. 1, co. 1, legge n. 63/2001,che è ispirata al lavar separationis e' cheha soppressole parole "0 in occasionedi questi ovveroper conseguirneo assicurarneal colpevoleo ad altri il profitto, il prezzo,il prodotto o l'impunità"), giacché, non soltanto non ricorre - come già sopra osservato - la condizione richiesta che i reati - che si assumono teleologicamente connessi - siano stati realizzati dalle stesse persone (in tal senso v. Cass. Sez. I, C.c. 16.10.1991,dep. 10.1.1992,n. 3799, Barreta; Cass. Sez. III, ud. 26.11.1999,dep. 7.3.2000,n. 2731, Bonassisa,in C.E.D., rv.: 215762),ma anche perché non può sostenersi né che i delitti di omicidio (ed altri reati minori) siano stati consumati "per eseguire" il delitto associativo, in quanto tale ultimo reato ha natura permanente ed è preesistente ai fatti di omicidio (cfr. Cass. Sez. V, C.c., 1 25.1.2000, dep. 9.3.2000,n. 495,Consoli,in C.E.D.,rv.: 216498),né, al contrario, cheil j reato associativo - come reato/ mezzo - sia realizzato in funzione della co~s~ione. dei singoli delitti da parte de~l~ a~sociati, in q~~to"il delitt~ assoc1ativo S1 commette al momento dell' afffi1az10ne al sodal1z10, mentre 1 reati! fine vengono ideati ed att'l.lati successivamente, senza il vincolo rigidamente 1 previsto ~ f ~ 1 21.12.1999, ,. t I . , f ): l dall'art. dep. 12, co. Il.2.2000, 1, letto c), c.p.p." n. 6237, Formica, (in tal in C.E.D., senso rv.: v. Cass. 216244), Sez. V., C.c. ed, inoltre, "la connessioneteleologica opera solo quando la volontà di perpetrare il reato/fine ricorre già al momento della continuazione del reato/mezzo" (Cass. Sez. VI, C.c. 13.1.1997,dep. 13.3.1997,n. 43, Comandé,in C.E.D.,rv.: 207161):il che non può afferrrLarsinel casodi specie. cl) E neppure è configurabile, nel contrasto positivo tra gli uffici del pubblico ministero di Roma e di FirerLZe,la previsione - invocata dal P.M. di Firenze- della ' t ~ . - -, ~:' 4 connessione teleologica ex art. 12, co. l, letto c, c.p.p., sotto il proffio della commissione dei delitti contestati dal G.I.P. del Tribunale di Firenze alla Lioce, al fine di occultare il delitto di partecipazione a banda armata, procedimento penale, quest'ultimo, pendente anche a carico della predetta Lioce presso-la Procura della Repubblica di Roma, giacché a ciò risulta ostativa la mancanza di un'unica e predeterminata volontà deliberativa, che deve legare i reati che si assumono. teleologicamente connessi, ai sensi dell'art. 12, cO.l,lett. c), c.p.p., mentre i reati non associativi, oggetto del procedimento penale a carico della Lioce, pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze, risultano di natura occasionale e, comunque, J - non tali da poter essereconsiderati parte integrante di un unico processovolitivo, comprensivo sia del delitto associativo, il cui procedimento penale è pendente presso la Procura della Repubblica di Roma a carico della Uoce, sia dei singoli reati (omicidio, tentato omicidio ed altro) commessi dalla medesima Lioce in Arezzo ed il cui procedimento penale è pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze. Ed, inoltre, va sottolineato trattandosi di un' esplicita pronuncia proveniente da un' autorità giurisdizionale deputata a dirimere anche questioni di competenzaterritoriale (nella specieil G.I.P. pressoil Tribunale di Firenze) che l'insussistenza di ogni ipotesi di connessione tra i reati associativi (artt. 270/bis c.p. e 306 c.p.), contestati alla Lioce nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Roma, ed i reati addebitati alla medesima indagata nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze (tra - - aggravato) è stata espressamente ritenuta ed . affermata, con provvedimento in data 14.3.2003,dal G.I.P. _pressoil Tribunale di " cui il delitto più grave di omicidio I , Firenze, sull' esplicito rilievo che i reati di omicidio in danno di Petri e di tentato omicidio in danno di Fortunato e di Di Fronzo, sia pure aggravati dalla finalità di terrorismo (art. l, legge n. 15/1980), non costituiscono delitti di attentato terroristico, bensi reati estemporanei, maturati in una "occasione terroristica", commessi dai latitanti Lioce e Galesi allo scopo immediato di sottrarsi al riconoscimento ed alla cattura e, quindi, non qualificabili come reati realizzati per l'eseguire" o per "occultare" i reati associativi (artt. 270jbis e 306 c.p.) e, come tali, non connessi con questi ultimi, ai sensi dell' art. 12, co.l, letto c), c.p.p.. e) Deve, dunque, affermarsi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che non i f rico~ro~o,al~ostato degl~a~, i ~resuppo~ti.perla d~te.r~ione della competenza terrItorIale m forza del crIterI normativI che discIplmano la competenza per l , connessione (artt. 12 e 16 c.p.p.), onde ciascuna Procura della Repubblica in contrasto rimane competente in relazione ai procedimenti penali già pendenti pressoi rispe~vi ~ci per le ipotesi delittuose formulate nei confronti dei soggetti, f al momento, rndagati. I ! 1 - - . f) Il difett? delle condizi~ni di applicabilità della normativa s~lla c.o~pete~~ pe.r conneSSIone - almeno m questa fase preprocessualedelle mdagInl preliminarI, ancora in evoluzione, specie dopo il recente arresto della Lioce - non può che suggerire ai diversi uffici del pubblico ministero di utilizzare, nel modo più appropriato, lo strumento - altrettanto necessario ed incisivo - del coordinamento J f delle indagini collegate,previsto dall'art. 371c.p.p.,che può soddisfarepienamente i t ; i 1-.-:., 5 ! ,1 1'esigenza di "speditezza, economia ed efficacia" delle indagini, anche particolarmente complesse, quali quelle riguardanti la criminalità organizzata. I , I J i g) Peraltro, il presente decreto risolutivo del contrasto di competenzatra gli organi dell' accusa viene adottato, da un lato, allo stato attuale delle risultanze emerse dalle ! ... - indagini preliminari, e, quindi, suscettibiledi modifica, a seguito dell' acquisizione di elementi nuovi, concreti, obbiettivi ed idonei a supportare, nel prosieguo, 1 eventuali determinazioni diverse (cfr.: Cass. Sez. I, C.c. 19.2.1990,dep. 14.3.1990,n. 406, Facchineri), e, dall' altro, nell' ambito dei poteri organizzatori spettanti ad un organo dell' accusa sovraordinato gerarchicamente, privo, però, di poteri giurisdizionali, e, quindi, incapace di conferire ai propri provvedimenti l'attitudine ad interferire con i provvedimenti giurisdizionali (cfr.: Cass. Sez. I, C.c. 13.11.2000, dep. 31.1.2001,n. 6456, Stara, in Cass. pen., 2001, p. 3129,m. 1507; Cass.Sez. II, C.c. 5.2.2001,dep. 9.4.2001,n.14787,Gelmini, in Cass.pen.,2002,p. 725,m.191). I I P.Q.M. visto l'art. 54bis c.p.p.; DETERMINA t che, allo stato degli atti, gli uffici. della Proc.ura.della Re~ubblicapresso il Tribunale di 1 Roma, della Procura della Repubblica presso il Tnbunale dI Bologna e della Procura della ,.I Repubblicapressoil Tribunale di Firenze debbonoprocedere,per competenzaterritoriale, ciascuno in ordine ai rispettivi procedimenti penali già pendenti presso detti uffici del P.M.; 1 DISPONE ., II i i I cheil presenteprovvedimento-sia comunicatoal P.M.pressoil Tribunaledi Roma,al P.M. j pressoil Tribunale di Bolognae al P.M. pressoil Tribunale di Firenze; . , /. ORDINA .i ! , t i , , l' t; ti- : che gli atti siano ritrasmessi,per il corsoulteriore, a ciascunodegli uffici del P.M. cheli ha inviati a questaProcuraGeneraleper la risoluzione del contrastopositivo. Roma,li 10. 04.2003 (Dr. Guglie i l: I f: fJ , ' ;, fi ~ IL SOSTITUTO PRO ~'j\epo.i~i,Oin ?S~~!"eteri 1unPR. "OUJ li ILC.AJ46Ehu iRE 83 Lorstta) '11 I !I~ .eP:s-8UCCi '. \ V I,.... .- $JJ RA RE GENERALE o E ssacantando)