J.> ? 8.{ 12.0\03 R-~- l - Distretto della Corte di Appello di Roma

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-
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PROCURA GENERALEDELLA REPUBBLICA
pressola CORTEDI CASSAZIONE
IL PROCURATOREGENERALE
N. 63-64-72/2.A/2003
Reg.P.G.
J.
J.> ?
8.{ 12.0\03R-~-
Letti gli atti;
ritenuto che, in data 12.3.2003,il P.M. presso il Tribunale di Roma avanzava richiesta, ai
sensi dell'art. 54 bis c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e
al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze perché trasmettessero, per
ragioni di competenza per connessione, ai sensi dell'art. 121ett. a) e c) c.p.p., all'ufficio del
detto P.M. istante gli atti relativi ai procedimenti penali pendenti presso i sopra citati uffici
dei P.M. richiesti, sul rilievo che la competenza ad indagare su tutti i fatti-reato doveva
ritenersi appartenere alla Procura della Repubblica di Roma, che già procedeva nei
confronti di indagati noti per l'attentato al prof. D'Antona (proc. peno n. 31499/2000)
nonché nei confronti di Lioce Nadia Desdemona ed altri per il delitto di banda armata
Brigate Rosse/PCC (proc. penon.18844/2002);
.
ritenuto che, con nota in data 1.4.2003 (seguita da ulteriore nota in data 3.4.2003),il P.M.
presso il Tribunale di Roma, ribadendo, ai sensi degli arti. 121ett. a), b) e c) e 16 c.p.p., la
l
richiesta già sopra avanzata, faceva presente che, successivamente,la Lioce era stata
iscritta nel registro degli indagati di quella Proc~aper concorsonell' attentato al prof.
D'Antona ed altri reati contestati,con richiesta al GIP di emetterela relativa ordinanza di
custodiacautelare;
ritenuto che il P.M. presso la Procura della Repubblica di Firenze ha sollevato, con
provvedimento pervenuto in data 21.3.2003,contrasto positivo di competenzaex art.
54/bis, co. 2, c.p.p., nel procedimento penale n. 3156/2003,a carico di LIOCE NADIA
DESDEMONA, imputata di omicidio, tentato omicidio, rapina aggravata, resistenza
aggravata a pubblico ufficiale, con 1'aggravantedella finalità di terrorismo, nonché di
o:ganizzazione e partecipazionead associazioneeversiva con finalità di terrorismo ed a
banda armata,nei confronti dell'ufficio del P.M. della Procura della Repubblicadi Roma,
che già procede,nel procedimentopenalen. 31499/2000,nei confronti di indagati noti per
l'attentato al Prof. D'Antona, nonché nei confronti di Lioce Nadia Desdemonaed altri,
per il delitto di banda armata Brigate rosse/PCC, procedimento penale,quest'ultimo, n.
'1
18844/2002, nel quale la Lioce e il Galesi Mario risultavano destinatari di ordinanza di
'~
custodia cautelarein carcereper il delitto di banda armata, in particolare per la Lioce, dal
1995 e con caratteri di permanenza;
ritenuto che il P.M. presso la Procura della Repubblica di Bologna, con provvedimento
pervenuto in data 21.3.2003,non intendendo aderire alla richiesta avanzata dal P.M. di
Roma, sollevava anaJogo contrasto positivo di competenza, chiedendo che fosse
determinata la competenza della Procura della Repubblica dì Bologna a procedere e a
proseguire nelle ind?gi~ per l'attentato al prof. Biagi;
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2
considerato
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o
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un
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ricorre
tale
soggetti
indagati,
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n.1787,
del
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quindi,
in
estraneo
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reato,
nonché
detta
Sez.
del
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Cass.
o
VI,
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oggetto
l'identità
ipotesi
seppure
(Cfr.
ex
-
fatto
diversi,
diversi,
probatoria
C.E.D.,
"proprio",
del
giudiziari
storicamente
connessione
Prandini,
positivo
assoluta
uffici
rimanendo,
e
conflitto
l'identità
appartenenti
ontologicamente
rapporto
l'ipotesi
ipotesi
penali,
reato
17.7.1995,
non
giacché
procedimenti
soggetto
di
1,
Cc.
altro
caso
caratterizzati
5.5.1995,
dep.
202826);
-
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Che
non
ricorre
neppure
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cui
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e
di
Di
della
Repubblica
pen.
n.
di
18844/2002),
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nei
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31499/2000),
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giacché
la
il
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processualmente
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C.E.D.,
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Roma,
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ricordato
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-
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"
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-
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.
una
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se
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soggetti
sarebbe
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singoli
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Acampora,
e
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i
occasionale)
rileva
comune
Bologna
e
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tra
loro
è
c.p.p.)
1999,
addirittura,
N
indagata,
penali
non
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ass.oc~azione
~eneric~
di
e,
omicidio
in
Peno
o
procedimenti
P.M.
di
competenza,
b),
sia
n.
comunque,
posti
letto
21.8.1996,
diversi
che,
delitti
1,
nonché
(proc.
di
criminoso
dep.
presso
(proc.
monosoggettiva
questione,
altri
D'Antona
co.
della
Repubblica
positivo
12,
di
Procura
altri,
della
Pro£.
danno
la
ed
.
di
vincolo
neppure
disegno
dIstanzIati
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gli
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~omento
cronologIcamente
dai
in
riguardano
inoltre
continuazione
caratterizza
I
di
al
nei
Rosse/PCC
Procura
fattispecie
12.8.1996,
caso
Brigate
contrasto
del
C.c.
del
presso
Desdemona
la
nonché
in
forma
la
Repubblica
omicidio
armata
ravvisare
presso
Biagi,
inizialmente
una
l'identità
VI,
nel
diversi,
Ed
della
OlTllCIaI
P.M.
reati
vincolo
cui
Sez.
ad
della
di
della
pendente
(art.
riferibile
mentre,
il
identificare.
i
Cass.
206293),
presso
sia
in
(cfr.
concernenti
ed
se
vista
pendente
tentato
Nadia
continuazione
Repubblica
senso
Prof.
sotto
l'attentato
Lioce,
reato
cooperazione
di
nel
Procura
di
presso
sollevato
il
determinato
punto
al
la
e
Lioce
al
in
dal
cui
della
penale
banda
la
in
o
c.p.p.,
penale
per
ultimo
per
la
invocata
caso
Procure
dal
b),
Petri
pendente
successivamente
connessione
letto
minori,
di
pur
hanno
l'attentato
di
il
le
presso
delitto
c.p.p.
concorso
procedimento
delitti
noti
quale-
concernenti
naturalistico;
12,
di
confronti
indagati
in
sia
procedimento
penale
confronti
art.
danno
il
a)
presso
per
altri
per
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Roma,
I
Roma,
c.p.p.,
indipendenti
pendente
dal
l,
riguarda
persone
-
Bologna,
ed
esercitata
che
diversi,
del
in
Fronzo
-
più
reato
ex
omicidio
co.
letto
-
storico
penale
di
co.l,
pendenti
quello
di
reati
continuazione
-
riguardi
procedimento
Portunato
da
nei
12,
condotte
penali
connessione
-
12,
~
da
con
fatti
attTactiva
Procura
gli
commesso
da
all'art.
12.3.2003
persone
sia
cui
art.
data
procedimenti
neppure
Firenze,
j
stato
più
giuridica,
una
ex
in
concernono
ricorre
di
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connessione
sia
se
giacché
non
ipotesi
da
richiesta
ovvero
qualificazione
b)
la
procede
l'evento,
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per
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e
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un
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connessione, determinato dalla continuazione,~che richiede, invece, l'esistenza di
previ atti deliberativi e volitivi unitari (in tal senso, vedi, da ultimo, Cass.Sez. I, C.c.
15.2.2001,dep. 23.4.2001,n. 16620,Carannante, in C.E.D., rv.: 218772). Ciò perché -
-
\
come ribadisce con costante indirizzo la giurisprudenza di legittimità in tema
~
proprio di rapporto tra il reato associativo di banda armata e i singoli delitti
commessi dagli associati - il reato associativo è caratterizzato da un programma
,
cC
criminoso
indeterminato,
mentre
il reato
continuato
si contraddistingue
perche
la
concretezza
e determinatezza
dei reati
costituenti
il suo fine
specifico,nel senso
la continuazione richiede la conoscenza e la volizione fin dall'inizio di tutti i singoli
fatti criminosi individuati nelle loro specifiche connotazioni essenziali, con la
conseguenza che il suddetto vincolo della continuazione non potrà essere
riconosciuto qualora la sua sussistenza venga postulata sulla base della loro
riferibilità al generico programma criminoso dell'associazione (cfr. Cass. Sez. I, ud.
10.5.1993,dep. Il.12.1993 n. 11344, Algranati ed altri, in C.E.D., rv: 195757,che ha
appunto escluso il vincolo della continuazione tra singoli delitti compiuti in
attuazione del programma criminoso delle "Brigate Rosse", qualificata come banda
armata e associazione terroristica eversiva, ai sensi rispettivamente dell' art. 306 e
dell'à.rt. 270 bis c.p.).
c) Parimenti non configurabile tra i reati oggetto dei procedimenti penali, pendenti
presso la Procura della Repubblica di Roma e quelli oggetto dei procedimenti
penali pendenti presso le Procure della Repubblica di Bologna e di Firenze, appare,
nel caso in esame, anche la connessione prevista dall'art. 12, co. 1, letto c), c.p.p.,
(come ridotta dall' art. 1, co. 1, legge n. 63/2001,che è ispirata al lavar separationis e'
cheha soppressole parole "0 in occasionedi questi ovveroper conseguirneo assicurarneal
colpevoleo ad altri il profitto, il prezzo,il prodotto o l'impunità"), giacché, non soltanto
non ricorre - come già sopra osservato - la condizione richiesta che i reati - che si
assumono teleologicamente
connessi
-
siano stati realizzati dalle stesse persone (in
tal senso v. Cass. Sez. I, C.c. 16.10.1991,dep. 10.1.1992,n. 3799, Barreta; Cass. Sez.
III, ud. 26.11.1999,dep. 7.3.2000,n. 2731, Bonassisa,in C.E.D., rv.: 215762),ma anche
perché non può sostenersi né che i delitti di omicidio (ed altri reati minori) siano
stati consumati "per eseguire" il delitto associativo, in quanto tale ultimo reato ha
natura permanente ed è preesistente ai fatti di omicidio (cfr. Cass. Sez. V, C.c.,
1
25.1.2000,
dep. 9.3.2000,n. 495,Consoli,in C.E.D.,rv.: 216498),né, al contrario, cheil
j
reato associativo - come reato/ mezzo - sia realizzato in funzione della
co~s~ione.
dei singoli delitti da parte de~l~ a~sociati, in q~~to"il
delitt~
assoc1ativo S1 commette al momento dell' afffi1az10ne al sodal1z10, mentre 1
reati! fine vengono ideati ed att'l.lati successivamente, senza il vincolo rigidamente
1
previsto
~
f
~
1
21.12.1999,
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I
.
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l
dall'art.
dep.
12,
co.
Il.2.2000,
1, letto
c),
c.p.p."
n. 6237, Formica,
(in
tal
in C.E.D.,
senso
rv.:
v.
Cass.
216244),
Sez.
V.,
C.c.
ed, inoltre,
"la
connessioneteleologica opera solo quando la volontà di perpetrare il reato/fine
ricorre già al momento della continuazione del reato/mezzo" (Cass. Sez. VI, C.c.
13.1.1997,dep. 13.3.1997,n. 43, Comandé,in C.E.D.,rv.: 207161):il che non può
afferrrLarsinel casodi specie.
cl) E neppure è configurabile, nel contrasto positivo tra gli uffici del pubblico
ministero di Roma e di FirerLZe,la previsione - invocata dal P.M. di Firenze- della
'
t
~
.
-
-,
~:'
4
connessione teleologica ex art. 12, co. l, letto c, c.p.p., sotto il proffio della
commissione dei delitti contestati dal G.I.P. del Tribunale di Firenze alla Lioce, al
fine di occultare il delitto di partecipazione a banda armata, procedimento penale,
quest'ultimo, pendente anche a carico della predetta Lioce presso-la Procura della
Repubblica di Roma, giacché a ciò risulta ostativa la mancanza di un'unica e
predeterminata volontà deliberativa, che deve legare i reati che si assumono.
teleologicamente connessi, ai sensi dell'art. 12, cO.l,lett. c), c.p.p., mentre i reati non
associativi, oggetto del procedimento penale a carico della Lioce, pendente presso la
Procura della Repubblica di Firenze, risultano di natura occasionale e, comunque,
J
-
non tali da poter essereconsiderati parte integrante di un unico processovolitivo,
comprensivo sia del delitto associativo, il cui procedimento penale è pendente
presso la Procura della Repubblica di Roma a carico della Uoce, sia dei singoli reati
(omicidio, tentato omicidio ed altro) commessi dalla medesima Lioce in Arezzo ed
il cui procedimento penale è pendente presso la Procura della Repubblica di
Firenze. Ed, inoltre, va sottolineato
trattandosi di un' esplicita pronuncia
proveniente da un' autorità giurisdizionale deputata a dirimere anche questioni di
competenzaterritoriale (nella specieil G.I.P. pressoil Tribunale di Firenze) che
l'insussistenza di ogni ipotesi di connessione tra i reati associativi (artt. 270/bis c.p.
e 306 c.p.), contestati alla Lioce nel procedimento penale pendente presso la Procura
della Repubblica di Roma, ed i reati addebitati alla medesima indagata nel
procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze (tra
-
-
aggravato) è stata espressamente ritenuta ed
.
affermata, con provvedimento in data 14.3.2003,dal G.I.P. _pressoil Tribunale di
"
cui il delitto più grave di omicidio
I
,
Firenze, sull' esplicito rilievo che i reati di omicidio in danno di Petri e di tentato
omicidio in danno di Fortunato e di Di Fronzo, sia pure aggravati dalla finalità di
terrorismo (art. l, legge n. 15/1980), non costituiscono delitti di attentato
terroristico, bensi reati estemporanei, maturati in una "occasione terroristica",
commessi dai latitanti Lioce e Galesi allo scopo immediato di sottrarsi al
riconoscimento ed alla cattura e, quindi, non qualificabili come reati realizzati per
l'eseguire" o per "occultare" i reati associativi (artt. 270jbis e 306 c.p.) e, come tali,
non connessi con questi ultimi, ai sensi dell' art. 12, co.l, letto c), c.p.p..
e) Deve, dunque, affermarsi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che non
i
f
rico~ro~o,al~ostato degl~a~, i ~resuppo~ti.perla d~te.r~ione
della competenza
terrItorIale m forza del crIterI normativI che discIplmano la competenza per
l
,
connessione (artt. 12 e 16 c.p.p.), onde ciascuna Procura della Repubblica in
contrasto rimane competente in relazione ai procedimenti penali già pendenti
pressoi rispe~vi ~ci per le ipotesi delittuose formulate nei confronti dei soggetti,
f
al momento, rndagati.
I
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1
-
-
.
f) Il difett? delle condizi~ni di applicabilità della normativa s~lla c.o~pete~~ pe.r
conneSSIone
- almeno m questa fase preprocessualedelle mdagInl preliminarI,
ancora in evoluzione, specie dopo il recente arresto della Lioce - non può che
suggerire ai diversi uffici del pubblico ministero di utilizzare, nel modo più
appropriato, lo strumento - altrettanto necessario ed incisivo - del coordinamento
J
f
delle indagini collegate,previsto dall'art. 371c.p.p.,che può soddisfarepienamente
i
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i
1-.-:.,
5
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1'esigenza di "speditezza, economia ed efficacia" delle indagini, anche
particolarmente complesse, quali quelle riguardanti la criminalità organizzata.
I
,
I
J
i
g) Peraltro, il presente decreto risolutivo del contrasto di competenzatra gli organi
dell' accusa viene adottato, da un lato, allo stato attuale delle risultanze emerse dalle
!
...
-
indagini preliminari, e, quindi, suscettibiledi modifica, a seguito dell' acquisizione
di elementi nuovi, concreti, obbiettivi ed idonei a supportare, nel prosieguo,
1
eventuali determinazioni diverse (cfr.: Cass. Sez. I, C.c. 19.2.1990,dep. 14.3.1990,n.
406, Facchineri), e, dall' altro, nell' ambito dei poteri organizzatori spettanti ad un
organo dell' accusa sovraordinato gerarchicamente, privo, però, di poteri
giurisdizionali, e, quindi, incapace di conferire ai propri provvedimenti l'attitudine
ad interferire con i provvedimenti giurisdizionali (cfr.: Cass. Sez. I, C.c. 13.11.2000,
dep. 31.1.2001,n. 6456, Stara, in Cass. pen., 2001, p. 3129,m. 1507; Cass.Sez. II, C.c.
5.2.2001,dep. 9.4.2001,n.14787,Gelmini, in Cass.pen.,2002,p. 725,m.191).
I
I
P.Q.M.
visto l'art. 54bis c.p.p.;
DETERMINA
t
che, allo stato degli atti, gli uffici. della Proc.ura.della Re~ubblicapresso il Tribunale di
1
Roma, della Procura della Repubblica presso il Tnbunale dI Bologna e della Procura della
,.I
Repubblicapressoil Tribunale di Firenze debbonoprocedere,per competenzaterritoriale,
ciascuno in ordine ai rispettivi procedimenti penali già pendenti presso detti uffici del
P.M.;
1
DISPONE
., II
i
i
I
cheil presenteprovvedimento-sia
comunicatoal P.M.pressoil Tribunaledi Roma,al P.M.
j
pressoil Tribunale di Bolognae al P.M. pressoil Tribunale di Firenze;
.
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/.
ORDINA
.i
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i
,
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l'
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ti- :
che gli atti siano ritrasmessi,per il corsoulteriore, a ciascunodegli uffici del P.M. cheli ha
inviati a questaProcuraGeneraleper la risoluzione del contrastopositivo.
Roma,li 10. 04.2003
(Dr. Guglie
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