J Ritenuto che la formulazione delle tre fattispecie
Transcript
J Ritenuto che la formulazione delle tre fattispecie
! .. PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE DI CASSAZIONE IL PROCURATORE GENERALE Reg. P.G. nn.: 23 e 24/2B/2004 o JJ. $t+ ( eS12-O4 12 ~- i Lette le richieste avanzate dagli Avv. Giovanni Ponti e Prof. OresteDominioni, difensori di fiducia di FAUSTO TONNA e dagli Avv. Pro£. Luigi Stortoni e Avv. Aldo Meyer, difensori di fiducia di DEL SOLDATO LUCIANO, ai sensidell'art. 54 - quater, 3° comma, c.p.p., per conto e nell'interessedei loro assistiti, in relazione al procedimento penalen. 44206/2003R.G.N.R.,contro TANZI CALISTO + ALTRI, attualmente pendente avanti la Procura della Repubblica pressoil Tribunale di Milano, per i reati: a) di cui agli artt. 81 cpv.,l10,.112.n.1.en. 2 c.p., 2637c.c.; b) di cui agli artt.81cpv., 110,112n. 1 e n. 2 c.p.,~63~ J c.c.; c) dI CUIagli arti. 81 cpv., 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624 co.l e 2 c.c.; d) dI CUI agli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624co. 1 e 2 c.c.; richieste dirette ad ottenere da parte di questo ufficio la determinazionedella competenzaterritoriale della Procura della Repubblica di Parma a procedere in ordine alle indagini preliminari concernentiil procedimentodequa; Assuntele informazioni necessarie,pervenutein data 19.02.2004 e 25.02.2004; Visto il provvedimento emessodal P.M. pressola Procuradella Repubblicadi Milano, in data 6.02.2004con il quale sono staterespinteanalogherichieste; Ritenuto che la formulazionedelle tre fattispeciecriminosesocietarie- quale risulta dall'invito a presentarsiex art. 375c.p.p. del 20.02.2004- oltre che a delimitare e definire, per il delitto di aggiotaggio, il campo della contestazioneal solo profilo della condotta consistente n~lla divulgazione di notizie false, configura condotte delittuo.se ontologicamenteautonomee distinte rispetto ai fatti-reato di associazioneper delinqueree di bancarottafraudolenta, oggetto del procedimento penale pendentepresso la Procura della Repubblicadi Parma; ~~. Che, del resto, tale puntualizzazione delle imputazioni risponde alla esigenzafisiologica, sottesaalla stessafase delle indagini preliminari, di pervenire ad una semprepiù esattae precisa individuazione della notizia di reato e alla enucleazione di ben definite contestazioni in funzione dell' esercizio dell' azione penale, che deve evitare sovrapposizionidi reati da sottoporre alla cognizionedi autorità giudiziarie diverse; ,r IO Che, perciò, dei reati societari (artt. 2637-2638-2624 c.c.) ascritti ai due sopra nominati indagati, in concorsocon altri e diversi soggetti, il delitto di aggiotaggio (art. 2637c.c.) risulta esserequello più grave, in quanto è punito più gravemente rispetto agli altri; Che tale reato di pericolo concreto, contestato esclusivamente (,'edasi atto di invito ex art. 375 c.p.p. in data 20.02.2004)nella sua espressione del cosiddetto "aggiotaggio societario informativo " (ipotesi prevista dal previgente art. 2628 c.c., che, però, presentava elementi costitutivi diversi in punto di qualifica soggettiva E:di idoneità ad alterare il prezzo degli strumenti finanziari), appare, allo stato degli atti e deIJe informazioni aSSlli"1te,essersi consumato in Milano con la diffusione di notizie false, rivolte ad un numero indeterminato è.~;j,.; .. 2 .. di persone, su circostanze o avvenimenti suscettibili di provocare concretamente una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;-quotati o non quotati, della Società .. S " " Parmal at F.InanzIar1a .p.a. ; Che tale "diffusione" è nozione che postula inderogabilmente per la sua stessa esistenza una comunità indifferenziata ovvero un numero indeterminato di destinatari cui la comunicazione sia finalizzata in modo diretto ed immediato, non essendo quindi sufficiente una ristretta cerchia di destinatari, sia pure potenzialmente interessati a prendere cognizione del contenuto della comunicazione. Ciò perché la connotazione della condotta del reato di aggiotaggio societario c.d. informativo va rapportata all' ambito di tutela dell'interesse protetto, che è rappresentato, come sottolinea la relazione al d. 19sn. - 61/2002, dalla "economia pubblica" ed in particolare dal "regolare funzionamento del mercato", e quindi oltre l'ambito di tutela dei soci e dei creditori entro il qualerimangono - confinati i reati previsti dagli arti. 2621e 2622 c.c.; Che, nel caso in esame, la divulgazione di notizie non rispondenti a verità è avvenuta attraverso modalità diverse della condotta tenuta dai responsabili della predetta Società nella sede amministrativa sita in Milano, nella quale - secondo le dichiarazioni del Del Soldato - il dirigente Petrucci A. "teneva stabilmente i rapporti con la Consob e con il mercato" ed aveva l'incarico di "diffondere" ogni informazione, che gli veniva spedita dai ;, massimi responsabili del gruppo, così come in Milano l'altro dirigente Ferraris era d,.:::::r~ deputato "a tenere i contatti con la comunità finanziaria" e i "comunicati al mercato ~~ lEI :. .avve~vano.~tti. a Milano'~ (comu.mca.ti s.tamp~,~res~ntazioni.uf~iciali,conferenzeed " iY mcontrI-tenuti m PIazza affarI, comunIcazIOnI uffIcialI ed informazIOnI al mercato emanate !\.~ sempre dal sito internet in Milano della Società, rapporti tenuti con la CONSOB e con la sede della Borsa); Che, pertanto, la competenza territoriale in ordine ai sopra nominati ed ipotizzati reati si è legittimamente radicata in Milano con la conseguente attribuzione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del potere - dovere di svolgere le relative , indagini preliminari; Che tale competenzaè statariconosciutasia dal G.I.P.pressoil Tribunale di Milano, cheha emessoordinanza di custodia cautelare in carcere,in data 28.12.2003,nei confronti di Calisto Tanzi, proprio reati di2624 cui agli artt.110, 81 cpv.,112 n.lil riesame e 2 c.p.,2637 c.c.e agli arti. 110, 81cpv., 112n.per 1 ei 2 c.p., c~c., sia dal Tribunale per di Milano che I J i , 1 . ha confermato,con provvedimento depositatoin data 19.01.2004,la predettaordinanza. E ciò è tanto più significativo se si considerache la competenza- territoriale, per materia e funzionale - degli uffici del pubblico ministero è una competenza di carattere derivato, nel senso che essa è connessa a quella del giudice presso il quale il P.M. è costituito, con la :- conseguenzache il P.M. può esercitarele proprie funzioni solo nei procedimenti che la & legge demanda al giudice con il quale è collegato da detto rapporto (Cass.Sez. I, C.c. 9.11.1993,dep. 3.2.1994,n. 4753,Chierà, in C.E.D.rv.: 196356;Cass.Sez.I, C.c. 2.10.1996, dep.16.11.1996,n. 4878,Lombardi, in C.E.D.,rv.: 205949); -1 \ t , è: ,c ,~'C :~~i;;: ~ ::;Cf" - - .. . 3 Che infondato appare anche l'assunto difensivo volto ad ottenere lo spostamento della competenza territoriale dalla Autorità Giudiziaria di M'llano a quella di Parma, in ragione della connessione tra i reati societari innanzi citati del presente procedimento e quelli (artt. 110, 416 c.p.; 110 c.p., 223 cpv. n. 1,219 R.D. n. 267/1942; 110 c.p., 216-223cpv. n. 1- 219 R.D. n. 267/1942; 81 cpv. e 2622, co. 1 e 3 c.c., oltre che, soltanto per Tanzi e Zini, artt. 110 e 368 c.p.) per i quali sta procedendo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, a carico di Calisto Tanzi e di altri soggetti tra cui i due indagati sopra citati; Che, invero, nella specie, non ricorrono le condizioni di alcuna delle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 c.p.p., sia perché non è ravvisabile la connessione ex art. 12, comma l, letto a), c.p.p., in quanto i procedimenti penali pendenti presso le Procure della Repubblica di Milano e di Parma concernono fatti - reato diversi, sia dal punto di vista della qualificazionegiuridica, sia da quello ontologico della condotta, sia perché non è ravvisabileneppurela connessione per continuazione(art.12,commal, lettob), c.p.p.)né " " quellateleologica {art. 12, comma l,lett. c), c.p.p.), in quanto entrambe le ipotesi postulano la condizione imprescindibile che i reati siano stati realizzati dalle stesse persone (in tal senso v.: Cass. Sez. I, C.c. 16.10.1991,dep. 10.01.1992,n. 3799, Barretta ed altri, in C.E.D., TV.: 188844; Cass. Sez. I, ud. 09.03.1995,dep. 28.03.1995,n. 3385, Pischedda ed altri, in C..E.D., rv.: 200701; Cass. Sez. I, C.c. 28.03.1996,dep. 07.05.1996,n. 2022, Coluccio, in ~ C.E.D., rv.: 204534;Cass.Sez. I, C.c. 18.12.1996,dep. 25.01.1997,n. 6908, letto, in C.E.D., rv.: ~')~, 206560;Cass. Sez. I, C.c. 25.03.1998,dep. 17.04.1998,n. 1783, Apre~a,.in C.E.D., rv..: 210418: .,).(vl Cass. Sez. I, C.c. 08.06.1998,dep. 26.6.1998,n. 3357, Sama ed altrI, m C.E.D., rv.. 210882, ~ Cass. Sez. I, ud. 02.12.1998,dep. 05.02.1999,n. 1495, Archinà, in C.E.D., rv.: 212270;Cass. Sez. I, C.c. 12..11.1999,dep. 07.12.1999,n. 6226, Zagaria ed altri, in C.E.D., rv.: 214834;Cass. Sez. III, ud. 26.11.1999,dep. 09.03.2000,n. 495, Consoli, in C.E.D., TV.:216498),mentre, nel caso in questione, non vi è identità soggettiva tra gli imputati nei due procedimenti penali pendenti presso le autorità giudiziarie di Parma e di Milano, come riscontrabile nelle ~ informazioni assunte e negli atti acquisiti; " P.Q.M. DETERMINA Che, allo stato degli atti, deve procedere il P.M. presso il Tribunale di Milano in ordine alle indagini preliminari a carico degli indagati richiedenti nonché degli altri soggetti per i reati societari sopra specificati; DISPONE Che il presente prov'""\'edimentosia comunicato al P.M. presso il Tribunale di Milano ed alle parti istanti; ; ORDINA .. Che i presenti atti sia..ìo trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Milano, per il corso ulteriore. Roma, li 01. 03. 2004 lepositato ' SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE -in Segreter1a~~:'"';";è'~ ~.~:';~:i., (Dott. Guglig.lrno Pas~acant~.,.I." oc il ""~:~I7:~~! ~ - Os "<.o:>t... ~~D~ -f!:.Cl ".. ~'- r t IL CANC I UERE 83 t$\ ~~~iJi~,) ~~ Lorstta fjçci "',\. '-';"" ~'~~.'« "':'r:::~~~" \:, JJJJ~(MtN1I~.4t., ~ ~IV ~ ~ ... ERAI_t:... ' O ('" ~",~ r ' '-~ ~ pr9~O t~ Corre Supre~\ '-' , di C ssazlone GiCìvar,pjfP~~J!1Jbarjni '