J Ritenuto che la formulazione delle tre fattispecie

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J Ritenuto che la formulazione delle tre fattispecie
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la CORTE DI CASSAZIONE
IL PROCURATORE GENERALE
Reg. P.G. nn.: 23 e 24/2B/2004
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Lette le richieste avanzate dagli Avv. Giovanni Ponti e Prof. OresteDominioni, difensori
di fiducia di FAUSTO TONNA e dagli Avv. Pro£. Luigi Stortoni e Avv. Aldo Meyer,
difensori di fiducia di DEL SOLDATO LUCIANO, ai sensidell'art. 54 - quater, 3° comma,
c.p.p., per conto e nell'interessedei loro assistiti, in relazione al procedimento penalen.
44206/2003R.G.N.R.,contro TANZI CALISTO + ALTRI, attualmente pendente avanti la
Procura della Repubblica pressoil Tribunale di Milano, per i reati: a) di cui agli artt. 81
cpv.,l10,.112.n.1.en. 2 c.p., 2637c.c.; b) di cui agli artt.81cpv., 110,112n. 1 e n. 2 c.p.,~63~
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c.c.; c) dI CUIagli arti. 81 cpv., 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624 co.l e 2 c.c.; d) dI CUI
agli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 7, 112 n. 1 e n. 2 c.p., 2624co. 1 e 2 c.c.; richieste dirette ad
ottenere da parte di questo ufficio la determinazionedella competenzaterritoriale della
Procura della Repubblica di Parma a procedere in ordine alle indagini preliminari
concernentiil procedimentodequa;
Assuntele informazioni necessarie,pervenutein data 19.02.2004
e 25.02.2004;
Visto il provvedimento emessodal P.M. pressola Procuradella Repubblicadi Milano, in
data 6.02.2004con il quale sono staterespinteanalogherichieste;
Ritenuto che la formulazionedelle tre fattispeciecriminosesocietarie- quale risulta
dall'invito a presentarsiex art. 375c.p.p. del 20.02.2004- oltre che a delimitare e definire,
per il delitto di aggiotaggio, il campo della contestazioneal solo profilo della condotta
consistente n~lla divulgazione di notizie false, configura condotte delittuo.se
ontologicamenteautonomee distinte rispetto ai fatti-reato di associazioneper delinqueree
di bancarottafraudolenta, oggetto del procedimento penale pendentepresso la Procura
della Repubblicadi Parma;
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Che, del resto, tale puntualizzazione delle imputazioni risponde alla esigenzafisiologica,
sottesaalla stessafase delle indagini preliminari, di pervenire ad una semprepiù esattae
precisa individuazione della notizia di reato e alla enucleazione di ben definite
contestazioni in funzione dell' esercizio dell' azione penale, che deve evitare
sovrapposizionidi reati da sottoporre alla cognizionedi autorità giudiziarie diverse;
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Che, perciò, dei reati societari (artt. 2637-2638-2624
c.c.) ascritti ai due sopra nominati
indagati, in concorsocon altri e diversi soggetti, il delitto di aggiotaggio (art. 2637c.c.)
risulta esserequello più grave, in quanto è punito più gravemente rispetto agli altri;
Che tale reato di pericolo concreto, contestato esclusivamente (,'edasi atto di invito ex art.
375 c.p.p. in data 20.02.2004)nella sua espressione del cosiddetto "aggiotaggio societario
informativo " (ipotesi prevista dal previgente art. 2628 c.c., che, però, presentava elementi
costitutivi diversi in punto di qualifica soggettiva E:di idoneità ad alterare il prezzo degli
strumenti finanziari), appare, allo stato degli atti e deIJe informazioni aSSlli"1te,essersi
consumato in Milano con la diffusione di notizie false, rivolte ad un numero indeterminato
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di persone, su circostanze o avvenimenti suscettibili di provocare concretamente una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;-quotati o non quotati, della Società
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.p.a. ;
Che tale "diffusione" è nozione che postula inderogabilmente per la sua stessa esistenza
una comunità indifferenziata ovvero un numero indeterminato di destinatari cui la
comunicazione sia finalizzata in modo diretto ed immediato, non essendo quindi
sufficiente una ristretta cerchia di destinatari, sia pure potenzialmente interessati a
prendere cognizione del contenuto della comunicazione. Ciò perché la connotazione della
condotta del reato di aggiotaggio societario c.d. informativo va rapportata all' ambito di
tutela dell'interesse protetto, che è rappresentato, come sottolinea la relazione al d. 19sn.
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61/2002, dalla "economia pubblica" ed in particolare dal "regolare funzionamento del
mercato", e quindi oltre l'ambito di tutela dei soci e dei creditori entro il qualerimangono
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confinati i reati previsti dagli arti. 2621e 2622 c.c.;
Che, nel caso in esame, la divulgazione di notizie non rispondenti a verità è avvenuta
attraverso modalità diverse della condotta tenuta dai responsabili della predetta Società
nella sede amministrativa sita in Milano, nella quale - secondo le dichiarazioni del Del
Soldato - il dirigente Petrucci A. "teneva stabilmente i rapporti con la Consob e con il
mercato" ed aveva l'incarico di "diffondere" ogni informazione, che gli veniva spedita dai
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massimi responsabili del gruppo, così come in Milano l'altro dirigente Ferraris era
d,.:::::r~ deputato "a tenere i contatti con la comunità finanziaria" e i "comunicati al mercato
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s.tamp~,~res~ntazioni.uf~iciali,conferenzeed
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mcontrI-tenuti m PIazza affarI, comunIcazIOnI uffIcialI ed informazIOnI al mercato emanate
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sempre dal sito internet in Milano della Società, rapporti tenuti con la CONSOB e con la
sede della Borsa);
Che, pertanto, la competenza territoriale in ordine ai sopra nominati ed ipotizzati reati si è
legittimamente radicata in Milano con la conseguente attribuzione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Milano del potere - dovere di svolgere le relative
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indagini preliminari;
Che tale competenzaè statariconosciutasia dal G.I.P.pressoil Tribunale di Milano, cheha
emessoordinanza di custodia cautelare in carcere,in data 28.12.2003,nei confronti di
Calisto
Tanzi,
proprio
reati
di2624
cui agli
artt.110,
81 cpv.,112
n.lil riesame
e 2 c.p.,2637
c.c.e agli
arti. 110,
81cpv.,
112n.per
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c.p.,
c~c.,
sia dal Tribunale
per
di Milano
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ha confermato,con provvedimento depositatoin data 19.01.2004,la predettaordinanza. E
ciò è tanto più significativo se si considerache la competenza- territoriale, per materia e
funzionale - degli uffici del pubblico ministero è una competenza di carattere derivato, nel
senso che essa è connessa a quella del giudice presso il quale il P.M. è costituito, con la
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conseguenzache il P.M. può esercitarele proprie funzioni solo nei procedimenti che la
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legge demanda al giudice con il quale è collegato da detto rapporto (Cass.Sez. I, C.c.
9.11.1993,dep. 3.2.1994,n. 4753,Chierà, in C.E.D.rv.: 196356;Cass.Sez.I, C.c. 2.10.1996,
dep.16.11.1996,n. 4878,Lombardi, in C.E.D.,rv.: 205949);
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Che infondato appare anche l'assunto difensivo volto ad ottenere lo spostamento della
competenza territoriale dalla Autorità Giudiziaria di M'llano a quella di Parma, in ragione
della connessione tra i reati societari innanzi citati del presente procedimento e quelli (artt.
110, 416 c.p.; 110 c.p., 223 cpv. n. 1,219 R.D. n. 267/1942; 110 c.p., 216-223cpv. n. 1- 219
R.D. n. 267/1942; 81 cpv. e 2622, co. 1 e 3 c.c., oltre che, soltanto per Tanzi e Zini, artt. 110 e
368 c.p.) per i quali sta procedendo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Parma, a carico di Calisto Tanzi e di altri soggetti tra cui i due indagati sopra citati;
Che, invero, nella specie, non ricorrono le condizioni di alcuna delle ipotesi di connessione
di cui all'art. 12 c.p.p., sia perché non è ravvisabile la connessione ex art. 12, comma l, letto
a), c.p.p., in quanto i procedimenti penali pendenti presso le Procure della Repubblica di
Milano e di Parma concernono fatti - reato diversi, sia dal punto di vista della
qualificazionegiuridica, sia da quello ontologico della condotta, sia perché non è
ravvisabileneppurela connessione
per continuazione(art.12,commal, lettob), c.p.p.)né
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quellateleologica {art. 12, comma l,lett. c), c.p.p.), in quanto entrambe le ipotesi postulano
la condizione imprescindibile che i reati siano stati realizzati dalle stesse persone (in tal
senso v.: Cass. Sez. I, C.c. 16.10.1991,dep. 10.01.1992,n. 3799, Barretta ed altri, in C.E.D.,
TV.: 188844; Cass. Sez. I, ud. 09.03.1995,dep. 28.03.1995,n. 3385, Pischedda ed altri, in
C..E.D., rv.: 200701; Cass. Sez. I, C.c. 28.03.1996,dep. 07.05.1996,n. 2022, Coluccio, in
~
C.E.D., rv.: 204534;Cass.Sez. I, C.c. 18.12.1996,dep. 25.01.1997,n. 6908, letto, in C.E.D., rv.:
~')~, 206560;Cass. Sez. I, C.c. 25.03.1998,dep. 17.04.1998,n. 1783, Apre~a,.in C.E.D., rv..: 210418:
.,).(vl Cass. Sez. I, C.c. 08.06.1998,dep. 26.6.1998,n. 3357, Sama ed altrI, m C.E.D., rv.. 210882,
~
Cass. Sez. I, ud. 02.12.1998,dep. 05.02.1999,n. 1495, Archinà, in C.E.D., rv.: 212270;Cass.
Sez. I, C.c. 12..11.1999,dep. 07.12.1999,n. 6226, Zagaria ed altri, in C.E.D., rv.: 214834;Cass.
Sez. III, ud. 26.11.1999,dep. 09.03.2000,n. 495, Consoli, in C.E.D., TV.:216498),mentre, nel
caso in questione, non vi è identità soggettiva tra gli imputati nei due procedimenti penali
pendenti presso le autorità giudiziarie di Parma e di Milano, come riscontrabile nelle
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informazioni assunte e negli atti acquisiti;
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P.Q.M.
DETERMINA
Che, allo stato degli atti, deve procedere il P.M. presso il Tribunale di Milano in ordine alle
indagini preliminari a carico degli indagati richiedenti nonché degli altri soggetti per i
reati societari sopra specificati;
DISPONE
Che il presente prov'""\'edimentosia comunicato al P.M. presso il Tribunale di Milano ed
alle parti istanti;
;
ORDINA
..
Che i presenti atti sia..ìo trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Milano, per il corso
ulteriore.
Roma, li 01. 03. 2004
lepositato
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SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
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