Misure di tutela delle api in Italia (documento Coldiretti, novembre

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Misure di tutela delle api in Italia (documento Coldiretti, novembre
Le misure adottate in Italia a tutela delle api
1.Set aside ecompatibile con varietà attraenti per gli insetti impollinatori
Nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale alcune Regioni hanno attuato, nell’ambito della misura
214, l’azione del set aside ecompatibile contribuendo alla tutela degli habitat che costituiscono
importanti aree di biodiversità vegetale, importanti per la sopravvivenza e la riproduzione degli
insetti impollinatori sulla base delle indicazioni del progetto Operation Pollinator (v. in Internet:
www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Ogm/Documents/pollinator.pdf).
Si porta l’esempio della Regione Umbria che nel PSR 2007/2014 ha previsto che tali aree devono
essere seminate con varietà vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della
vegetazione e della fioritura, al fine di favorire, rispettivamente, la funzione di rifugio della fauna e
avifauna selvatica e l’attività dell’entomofauna utile, alla fecondazione gamica delle specie vegetali,
quali gli insetti impollinatori. Tale azione sarà reinserita nel PSR di programmazione 2014-2020
Sono ammissibili agli aiuti previsti da tale tipologia di azione, gli interventi volti alla realizzazione di
set-aside ecocompatibile”. Per accedere ai benefici previsti il richiedente deve sottoscrivere le
dichiarazioni relative al soddisfacimento dei seguenti impegni:
a) destinare almeno il 10 % dei seminativi ad impegno a set-aside ecocompatibile suddivisi in lotti
non contigui di superficie non superiore a 0,4 ettari cadauno. Tali lotti non potranno essere
cambiati di ubicazione nel periodo vincolativo quinquennale;
b) seminare nei lotti destinati a set-aside ecocompatibile e a mantenere in campo fino al 30
novembre di ciascun anno d’impegno le seguenti essenze vegetali considerate attraenti dagli
insetti impollinatori (api e bombi):
- il colza (Brassica napus L. v. oleifera DC.) a fioritura precoce su una superficie pari ad 1/3;
- un miscuglio di trifogli (Trifolium repens, Trifolium spp.) erba medica (Medicago sativa L.),
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.), ginestrino (Lotus corniculatus L.) e sulla (Hedysarum
coronarium L.) nella restante superficie (2/3);
c) sfalciare e interrare nella superficie ad impegno non investita a set-aside, le essenze
leguminose nel mese di luglio;
d) sfalciare le produzioni ottenute sulle superfici investite a set-aside ed interrarle nelle altre
superfici ad impegno alla fine del ciclo annuale di vegetazione (dopo il 30 novembre);
e) eseguire meccanicamente e/o manualmente la eliminazione delle piante infestanti con
esclusione, pertanto, dell’utilizzo di diserbanti chimici nei lotti destinati a setaside ecocompatibile;
f) impegno a non scambiare le parcelle che beneficiano del sostegno durante il periodo vincolativo
quinquennale (art. 10 comma 4 del reg. CE 65/2011).
L’aiuto ammonta a 127,00 €/ha ed è corrisposto sulla base degli ettari oggetto di impegno. Qualora
l’azienda partecipi ad un progetto collettivo di area l’aiuto è maggiorato di 12,00 €/ha.
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Ai fini dell’accesso agli aiuti è data priorità alle Aziende con superficie soggetta ad impegno
ricadente in prevalenza (51%) in zone vulnerabili da nitrati (ZVN), alle aziende con superficie
soggetta ad impegno ricadente in prevalenza (51%) in aree natura 2000, nonché alle aziende che
partecipano ad un progetto collettivo d’area.
2. Divieti di trattamenti fitosanitari nei periodi di fioritura
In Italia, l a Legge 24 dicembre 2004 n. 313 “Disciplina dell’apicoltura” (GU n. 306 del 31/12/2004),
all’art. 4 (Disciplina dell’uso dei fitofarmaci) stabilisce che “Al fine di salvaguardare l’azione
pronuba delle api, le Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del
documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i
trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree,
erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.”
Tra i prodotti fitosanitari in commercio in Italia, quelli individuati come a più alto indice di
pericolosità per le api sono Abamectina, Carbendazim, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl,
Cyfluthrin, Dimethoate, Phosmet. Con indice medio di pericolosità sono individuati invece.
Alphamethrin, Bromoxynil, Chlorntraniliprole, Cypermethrin, Cyhexatin, Deltamethrin, Emamectina,
Etofenprox, Formetanato, Iprodione, Lambda-cyhalothrin, Oxydemeton methyl, Procloraz,
Pyridaben, Spirodiclonifen, Spirotetramat.
In applicazione al Decreto 21 luglio 2004 sono state inserite nelle etichette dei formulati
commerciali specifiche indicazioni di prudenza per la salvaguardia delle api riconducibili alla sigla
SPe 8 che possono indicare:
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Pericoloso per le api.
Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare
alle colture al momento della fioritura.
Non utilizzare in presenza di api.
Rimuovere o coprire gli alveari durante l'applicazione e per un periodo X dopo il
trattamento.
Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore.
Eliminare le piante infestanti prima della fioritura.
Non applicare prima di (indicare il periodo).
Sulla base di tale sistema di etichettatura dei fitofarmaci gli agricoltori possono scegliere, In
funzione del tipo di impiego del prodotto fitosanitario e sulla base di altre pertinenti disposizioni
regolamentari nazionali, la formulazione più appropriata per limitare i rischi relativi alle api e agli
altri insetti impollinatori e alle loro covate.
Pertanto, tutte le Regioni hanno emanato provvedimenti che vietano durante il periodo della
fioritura i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api in quanto è generalmente possibile
posizionare efficacemente gli interventi di difesa contro gli insetti nocivi, gli acari fitofagi nonché di
controllo delle malerbe in momenti diversi da quelli coincidenti con la fioritura delle coltivazioni.
Il periodo di fioritura è fenologicamente definito come il momento che va dall’apertura del primo
fiore e fino a completata caduta petali. In tale fase è fatto divieto di intervenire con trattamenti di
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difesa con insetticidi (fatta eccezione per quelli a base esclusivamente di Bacillus thuringiensis) ed
acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l’utilizzo di erbicidi.
Nel medesimo periodo della fioritura, gli interventi per il controllo di avversità crittogamiche o
batteriche delle colture agrarie ed ornamentali possono essere effettuati utilizzando
esclusivamente prodotti fitosanitari ad attività fungicida o batteriostatica che non riportino in
etichetta la frase di rischio “R57 - Tossico per le api” o altra specifica indicazione di pericolosità per
le api ed i pronubi in genere.
In ogni fase fenologica delle colture, prima dell’effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed
erbicidi nonché prima dell’utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di
selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle
erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.
Gli agricoltori ricevono informazioni sul corretto uso dei fitofarmaci al fine di evitare fenomeni di
moria delle api, nell’ambito dei corsi di formazione che sono obbligatori per ottenere
l’autorizzazione all’acquisto ed all’impiego dei prodotti fitosanitari.
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