Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto delle Condizioni

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Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto delle Condizioni
Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto delle Condizioni Definitive, applicabili agli strumenti
finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di
eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa
applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente
ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata
esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese
delle Condizioni Definitive redatte ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di seguito
definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa
sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le
informazioni contenute nelle menzionate Condizioni Definitive e nel Prospetto (come di seguito definito).
Il termine "Certificates" indica gli strumenti finanziari "certificates" come definiti ai sensi dell'Art. 2
comma g) del Regolamento Emittenti di CONSOB n. 11971/1999.
Condizioni Definitive datate 20 maggio 2013
UniCredit Bank AG
Emissione fino ad un massimo di 100.000.000
Credit Linked Certificates "Basket Italia – Obiettivo 4,50% (i "Titoli")
ai sensi del
Programma di Emissione di Titoli Credit Linked (Credit Linked Securities Programme for the issuance
of Credit Linked Notes and Credit Linked Certifcates)
di UniCredit Bank AG di Euro 10.000.000.000
(Euro 7.000.000.000 di Titoli Credit Linked da emettersi sulla base del prospetto di base di UniCredit Bank
AG ed Euro 3.000.000.000 di Titoli Credit Linked da emettersi sulla base del prospetto di base di UniCredit
Bank Austria AG) (il "Programma")
I termini usati di seguito saranno da intendersi come quelli nel Regolamento dei Certificates
("Regolamento") di cui al Comprehensive Programme Document datato 22 giugno 2012 (il "Prospetto") e
Prospetti Supplementari datati 22 agosto 2012 e 19 novembre 2012 che costituiscono insieme un prospetto
di base ai fini della Direttiva Prospetti (la Direttiva 2003/71/CE), (la "Direttiva Prospetti"). Il presente
documento rappresenta le Condizioni Definitive relative all'emissione dei Certificates qui di seguito
descritti ai fini dell'articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto
come integrato.
L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta dei Certificates può trarsi unicamente dalla lettura
congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto così come integrato. Il Prospetto, così come
integrato, è disponibile per la consultazione presso l'indirizzo dell'Emittente, UniCredit Bank AG, LCI4SS,
Arabellastrasse 12, 81925 Monaco, Germania e sul sito web www.investimenti.unicredit.it. Copie dello
stesso possono essere richieste, durante gli usuali orari di lavoro, all'Emittente all'indirizzo sopra
menzionato nonché presso la filiale di Milano in via Tommaso Grossi 10, 20121 Milano.
Il Regolamento consolidato è stato allegato al presente documento come Allegato 1 e completa e specifica
il Regolamento dei Certificates Credit Linked così come disciplinati nel Prospetto. Qualora il Regolamento
consolidato e le Condizioni Definitive contengano previsioni in conflitto tra di loro, il Regolamento
consolidato sarà vincolante.
Qualora delle disposizioni nelle presenti Condizioni Definitive non siano selezionate o cancellate, la prima
disposizione sarà considerata applicabile.
Tutti i riferimenti alle numerazioni dei paragrafi e sottoparagrafi nelle presenti Condizioni Definitive si
riferiscono ai paragrafi e sottoparagrafi del Regolamento.
PARTE A – REGOLAMENTO DEI TITOLI
Informazioni Generali
1.
Forma del Regolamento:
Consolidato.
2.
Emittente:
UniCredit Bank AG
3.
(i) Numero di Serie:
CLS157
(ii) Numero di Tranche:
1
4.
Tipo di Titoli:
Certificati Legati ad Eventi di credito / Credit Linked Certificates
5.
Divisa di Denominazione:
Euro (l'"EUR")
6.
Valore Nominale Complessivo:
(i) Serie:
Fino ad un massimo di EUR 100.000.000
(ii) Tranche:
Fino ad un massimo di EUR 100.000.000.
7.
Valore Nominale:
EUR 1.000.
8.
Prezzo di Emissione:
EUR 1.000 per Credit Linked Certificate
Per il Primo Periodo di Sottoscrizione la data di liquidazione del
Prezzo di Emissione è il 24 maggio 2013.
Per il Secondo Periodo di Sottoscrizione la data di liquidazione del
Prezzo di Emissione maggiorato del Rateo d’Interessi lordo è il 20
giugno 2013 .
Il Rateo di Interessi lordo equivale al Prezzo di Emissione
moltiplicato x 0.3328767%
9. Data di Emissione:
24 maggio 2013
10. Termine
Ultimo
di
Osservazione dell'Evento di
Credito ("Credit Event Cut-Off
Date")
20 giugno 2018
11. Data di Scadenza Prefissata
20 luglio 2018
2
12. Data di Scadenza:
Da determinarsi in base al §3 dell’Allegato 1
13. Condizione di Scadenza Differita:
Applicabile
Come definito al § 3 dell'Allegato 1.
14. Forma dei Titoli:
15. Nuova Forma di Titolo Globale
detenuta in modo tale da
consentire l'eleggibilità per
l'Eurosystem:
Non sarà emesso alcun documento cartaceo rappresentativo dei
Credit Linked Certificates. All'emissione i Credit Linked
Certificates saranno regolati a mezzo di scritture contabili presso
Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" ovvero il "Sistema di
Regolamento"). I Credit Linked Certificates saranno titoli al
portatore per conto del rilevante beneficiario effettivo sino alla loro
liquidazione e cancellazione.
Non Applicabile.
Distribuzione
70. Metodo di Distribuzione:
Non Sindacato
71. Se su base sindacata, nomi e
indirizzi
dei
Collocatori
(Managers) ed impegni di
sottoscrizione
e
dettagli
dell'eventuale
coordinatore
dell'offerta globale o di parti
della stessa:
Non Applicabile
72. Se non sindacata, nome e
indirizzo
dell'Intermediario
Collocatore (Dealer):
UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16, Roma,
Italia, distribuirà ai clienti delle proprie filiali UniCredit Banca,
UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia.
73. Commissioni Totali e Oneri:
Il Prezzo di Emissione comprende le seguenti commissioni: una
commissione di strutturazione destinata all'Emittente, UniCredit
Bank AG, pari allo 0,85 % del Valore Nominale, una commissione
di collocamento per il Collocatore pari al 2,50% del Valore
Nominale e altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato
per il mantenimento delle condizioni di offerta per l'Emittente pari
all'1% del Valore Nominale.
In altri termini, dato il Prezzo di Emissione di EUR 1.000 per
Credit Linked Certificate e il valore del Credit Linked Certificate
determinato alla data 5 aprile 2013, tale Prezzo di Emissione può
essere così scomposto:
Valore
del
3
Commiss Commiss
ione di
ione di
Altri
oneri
Prezzo di
Emissio-
Certifica Struttura Collocato
zione
mento
(A)
EUR
956,50
ne
(B)
(C)
(D)
(E=A+B+
C+D)
EUR 8,50
EUR 25
EUR 10
EUR
1,000
In caso di disinvestimento il giorno successivo alla Data di
Emissione, il valore presumibile al quale il Portatore dei Credit
Linked Certificates può liquidare tali Certificates è pari ad EUR
936,50 con le stesse condizioni di mercato alla data del 5 aprile
2013.
74. Restrizioni alla Vendita U.S.:
75. Notifica:
(i)
Reg. S
(ii)
TEFRA C
Applicabile
La BaFin ha fornito alle autorità competenti in Italia un certificato
di approvazione che attesta che il Prospetto è stato redatto in
conformità della Direttiva Prospetti.
76. Ulteriori Restrizioni alla
Vendita:
Non Applicabile
PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI
77. Quotazione:
(i) Quotazione:
Applicabile
Entro due mesi dalla Data di Emissione, sarà fatta richiesta per la
quotazione dei Credit Linked Certificates su EuroTLX® gestito da
EuroTLX SIM S.p.A.
(ii) Ammissione alla
negoziazione:
L'Emittente richiederà l'ammissione dei Credit Linked Certificates
alla negoziazione su EuroTLX ®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A..
L'Emittente (che ricopre anche il ruolo di "Market Maker") si
impegna a fornire liquidità attraverso prezzi denaro e prezzi lettera in
conformità alle regole di market making di EuroTLX®, dove sarà
richiesta l'ammissione alla negoziazione dei Credit Linked
Certificates. I relativi obblighi in qualità di Market Maker sono
regolati dal Regolamento di EuroTLX® e dalle relative istruzioni a
tali regolamenti.
Inoltre, l'Emittente si impegna ad applicare, in base a condizioni
normali di mercato, uno spread denaro/lettera non superiore al 2.0%.
4
(iii) Stima delle spese totali
connesse all'ammissione alla
negoziazione:
Non Applicabile
78. Ratings:
I Credit Linked Certificates “Basket Italia – Obiettivo 4,50%” non
saranno oggetto di rating.
79. Interessi di persone fisiche e
giuridiche coinvolte nell'offerta:
L'Emittente ed il Collocatore si trovano – rispetto al collocamento
stesso – in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dei
Portatori in ragione dell'appartenenza al medesimo Gruppo Bancario
UniCredit ed in ragione degli interessi di cui sia l'Emittente sia il
Collocatore hanno in relazione all'emissione e collocamento dei
Credit Linked Certificates. In particolare, l'Emittente opererà anche
in qualità di Strutturatore (arranger) e di Agente di Calcolo dei
Credit Linked Certificates. Inoltre l'Emittente agirà anche come
"Responsabile del Collocamento" (come definito dall'art 93-bis del
Decreto Legislativo 58/1998) dei Credit Linked Certificates.
Con riferimento alla negoziazione dei Credit Linked Certificates
l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi essendo
anche Market Maker sul Sistema Multilaterale di Negoziazione
(MTF) di EuroTLX®.; si segnala inoltre che il Sistema Multilaterale
di Negoziazione (MTF) EuroTLX® è gestito e organizzato da
EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A.,
società quest'ultima capogruppo di UniCredit Bank AG quale
Emittente.
Infine, il Collocatore percepirà dall'Emittente una commissione di
collocamento implicita compresa nel Prezzo di Emissione, nonché
l'Emittente percepirà una commissione implicita per la strutturazione
e altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il
mantenimento delle condizioni di offerta, anch'essi compresi nel
Prezzo di Emissione. Per una maggiore chiarezza, si veda il Par. 73
delle presenti Condizioni Definitive.
80. Ragioni dell'offerta/Proventi
netti stimati/Spese totali
stimate:
Applicabile
(i) Ragioni dell'offerta:
Si veda "General Information - Use of Proceeds and reasons for the
offer" nel Prospetto.
(ii) Proventi netti stimati:
Non Applicabile
(iii) Spese totali stimate:
Non Applicabile
81. Rendimento:
Non Applicabile
82. Restrizioni alla libera
trasferibilità dei Titoli:
Nessuna
83. Informazioni Operative
5
(i) ISIN:
DE000HV8AKN0
(ii) Codice Common:
Non Applicabile
(iii) Codice WKN:
HV8AKN
(iv) Altri codici rilevanti:
Non Applicabile
(v) New
Global
Note
da
depositarsi con modalità tali
da consentire l'eleggibilità nel
sistema dell'Euro:
No
(vi) Sistema/i di Regolamento:
Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli")
(vii)Consegna:
La consegna non prevede alcun pagamento.
(viii) Numero del Conto Titoli del
Collocatore/Responsabile del
Collocamento:
Conto Monte Titoli 63307 presso il Sistema di Regolamento.
84. Dettagli
relativi
pubblica:
all'offerta
Il Collocatore è incaricato del collocamento dei Credit Linked
Certificates.
L'Emittente è il "Responsabile del Collocamento", come definito
dall'art. 93-bis del Decreto Legilslativo 58/98 (come
successivamente modificato e integrato).
Le richieste di sottoscrizione sono irrevocabili e saranno accettate a
partire dal 2 maggio 2013 sino al 21 maggio 2013 (il " Primo
Periodo di Sottoscrizione ") e dal 22 maggio al 17 giugno 2013
(“Secondo Periodo di Sottoscrizione”) ( Primo periodo di
Sottoscrizone e Secondo Periodo di Sottoscrizione insieme formano
il “Periodo d’Offerta”) – salva chiusura anticipata senza preavviso
– e saranno soddisfatte nei limiti del numero massimo di Credit
Linked Certificates.
L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'offerta sino alla Data di
Emissione, a suo insindacabile giudizio, nel qual caso tutte le
prenotazioni di sottoscrizione dei Credit Linked Certificates saranno
ritenute nulle ed inefficaci e non si darà corso all'emissione dei
Credit Linked Certificates. L'Emittente si riserva altresì il diritto di
chiudere anticipatamente il Periodo d'Offerta, come definito sopra,
(cosicché non saranno accettate prenotazioni di sottoscrizioni
successive alla chiusura anticipata dell'offerta), anche laddove non
sia stato raggiunto l'importo massimo, ovvero di prorogare il Periodo
d'Offerta, il tutto a proprio insindacabile giudizio.
Il numero di Credit Linked Certificates oggetto dell'offerta è pari ad
un ammontare sino ad un massimo di 100.000 Certificates.
Non sono previsti specifici criteri di riparto. Le prenotazioni dei
Credit Linked Certificates saranno soddisfatte secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle schede di prenotazione entro i
limiti dell'importo massimo disponibile per la sottoscrizione.
6
L'offerta pubblica di sottoscrizione è esclusivamente rivolta a
soggetti residenti in Italia ed è effettuata esclusivamente in Italia.
85. Ulteriori Informazioni
Tassazione :
sulla
86. Ulteriori Fattori di Rischio:
Non Applicabile
Non Applicabile.
Ulteriori Informazioni
87. Ulteriori informazioni
Non Applicabile.
88. Ogni Collocatore e/o intermediario finanziario nominato da tale
Collocatore che collochi o successivamente rivenda i Titoli è
autorizzato ad usare e a fare
affidamento sul Prospetto. Il Prospetto potrà essere consegnato
solo a potenziali investitori
congiuntamente ad ogni supplemento pubblicato prima della
rispettiva data di consegna. Ogni
supplemento al Prospetto è
disponibile in formato elettronico
sul sito dell'Emittente. In caso di
utilizzo del Prospetto ogni
Collocatore
e/o
rilevante
intermediario finanziario dovrà
assicurarsi che sottostia ad ogni
norma o regolamentazione in
vigore a quel tempo.
Applicabile durante il Periodo di Offerta.
7
RESPONSABILITÀ
L'Emittente assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.
Le informazioni riportate nell'Allegato 3 ("Rendimento dei Certificates, descrizione degli effetti
sull'investimento e rischi associati") sono state tratte da Bloomberg L.P. e da Moody's Investors Service e
non sono necessariamente le più aggiornate informazioni disponibili. L'Emittente conferma che tali
informazioni sono state accuratamente riprodotte e che, per quanto a propria conoscenza, nessun fatto la cui
mancanza renderebbe le informazioni riprodotte non accurate o fuorvianti è stato omesso.
Monaco, 20 maggio 2013
UniCredit Bank AG
___________________________________
8
Allegato 1 - Regolamento
§1
(Serie, forma dei Titoli ed emissione di ulteriori Titoli)
(1)
La presente serie (la "Serie") di Credit Linked Certificates “Basket Italia - Obiettivo 4,50%” legati al
rischio di credito di 4 società italiane corporate (i "Titoli") di UniCredit Bank AG (l'"Emittente") sarà
emessa in Euro (l'"EUR") (la "Valuta di Emissione") il 24 maggio 2013 (la "Data di Emissione") come
titoli al portatore ai sensi del presente Regolamento (il "Regolamento") per un ammontare totale fino ad un
massimo di EUR 100.000.000 (il "Valore Nominale Complessivo") e diviso in 100.000 Titoli con un
valore nominale di EUR 1.000ciascuno (il "Valore Nominale").
(2)
Non sarà emesso alcun documento cartaceo rappresentativo dei Titoli. All'emissione i Titoli saranno
regolati a mezzo di scritture contabili presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" ovvero il "Sistema di
Regolamento").
I Titoli saranno titoli al portatore per conto del rilevante beneficiario effettivo sino alla liquidazione e
cancellazione dei presenti.
(3)
L'Emittente potrà di volta in volta, senza il consenso dei Portatori, emettere ulteriori Titoli sotto i medesimi
termini ed alle medesime condizioni dei Titoli in maniera tale da formare un'unica serie di Titoli ed
aumentare il Valore Nominale Complessivo dei Titoli. In tal caso, qualsiasi riferimento ai "Titoli"
comprenderà anche gli ulteriori Titoli emessi.
§2
(Pagamenti Periodici)
(1)
II Titoli frutteranno Pagamenti Periodici in relazione al proprio Valore Nominale Circolante a partire dalla
Data di Emissione (la "Data di Decorrenza del Periodo dei Pagamenti Periodici ") compresa e fino alla
Data di Scadenza Prefissata (esclusa) nella misura del 4,50% l'anno (il "Tasso di Interesse").
"Periodo dei Pagamenti Periodici" significa ogni periodo a partire da (ed inclusa) una Data di Decorrenza
del Periodo dei Pagamenti Periodici fino alla Data Finale del primo Periodo dei Pagamenti Periodici (ma
esclusa), e da (ed inclusa) ogni Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici a (ma esclusa) la
successiva Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici. L'ultimo Periodo dei Pagamenti Periodici
finisce alla Data Finale dell'ultimo Periodo dei Pagamenti Periodici (esclusa). Al fine di determinare il
primo Periodo dei Pagamenti Periodici, soltanto il 24 maggio 2013 sarà una Data di Decorrenza del Periodo
dei Pagamenti Periodici. Al fine di della determinazione del primo Periodo dei Pagamenti Periodici soltanto
il 20 luglio 2013 non sarà una Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici.
"Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici " significa il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno
salvo ogni modifica di cui al § 2 (2) nel caso di cui al § (2) (2)(b). La Data Finale del primo Periodo dei
Pagamenti Periodici sarà il 20 gennaio 2014.
I Pagamenti Periodici saranno pagati ogni anno alla fine di ogni semestre alla Data Finale del Periodo dei
Pagamenti Periodici a meno di proroghe o rettifiche relative ai § 2 (3), § 7 e altre disposizioni di cui al
presente Regolamento (ciascuna "Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici ").
Il calcolo dei Pagamenti Periodici (i “Pagamenti Periodici ") dovuta rispetto a ciascun Periodo dei
Pagamenti Periodici avverrà applicando il Tasso di Interesse all'Importo di Riferimento dei Pagamenti
Periodici e sarà basato sulla Frazione Giornaliera.
"Frazione Giornaliera" (Day Count Fraction) significa in relazione al calcolo di un importo per i
Pagamenti Periodici rispetto ad un qualsiasi Titolo e ad un qualsiasi lasso di tempo (il "Periodo di
Calcolo") il numero attuale di giorni inclusi nel Periodo di Calcolo diviso per 365 (ovvero qualora una
parte di tale Periodo di Calcolo cada in un anno bisestile, la somma (A) del numero attuale di giorni inclusi
in tale parte diviso per 366 e (B) l'attuale numero di giorni inclusi in tale parte del Periodo di Calcolo non
incluso in anno bisestile diviso per 365.
9
(2)
Salvo quanto previsto al § 2 (4), qualora si sia verificato un Evento di Credito, si applicano le seguenti
disposizioni:
(a) Qualora l'Agente di Calcolo determini che si sia verificato un Evento di Credito o l'ISDA annunci
pubblicamente che la Commissione per la Determinazione di Derivati sul Credito ha Deliberato che un
evento costituisce un Evento di Credito rispetto ad una o più Entità di Riferimento e qualora le Condizioni
di Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso (ciascuna Entità di
Riferimento, l'"Entità di Riferimento Coinvolta"), allora salvo quanto disposto al § 2 (1), da ed
escludendo la rilevante Data di Determinazione dell'Evento, il Pagamento Periodico sarà pagabile sui Titoli
soltanto al rilevante Importo di Riferimento dei Pagamenti Periodici ed i Portatori non avranno alcun diritto
di ricevere alcun ulteriore pagamento come Pagamento Periodico rispetto all'importo di cui è stato ridotto il
Valore Nominale Circolante a seguito del verificarsi dell'Evento di Credito. Tale diritto non sarà ripristinato
in nessun caso, ivi compreso quello in cui le circostanze che hanno cagionato tale Evento di Credito ovvero
Eventi di Credito dovessero successivamente cessare di sussistere o fossero sanati.
(b) Qualora si sia verificato un Evento di Credito in rispetto a tutte le Entità di Riferimento e qualora le
Condizioni di Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso in relazione a
tutte le Entità di Riferimento, allora, dall'ultima Data di Determinazione dell'Evento (esclusa), non sarà
pagabile alcun Pagamento Periodico sui Titoli ed i Portatori non avranno alcun diritto di ricevere alcun
ulteriore pagamento come Pagamento Periodico. Tale diritto non sarà ripristinato in nessun caso, ivi
compreso quello in cui le circostanze che hanno cagionato tali Eventi di Credito dovessero successivamente
cessare di sussistere o fossero sanati. Per il Periodo dei Pagamenti Periodici che si conclude alla Data di
Determinazione dell'Evento, la Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici sarà la Data di Scadenza.
"Importo di Riferimento dei Pagamenti Periodici " significa in relazione a ciascun Titolo ogni importo
pari alla somma dei Valori Nominali Circolanti come da ogni giorno del rilevante Periodo dei Pagamenti
Periodici, diviso per il numero di giorni inclusi in tale Periodo dei Pagamenti Periodici.
(3)
L'Emittente può con ragionevole discrezionalità posticipare una Data di Pagamento della dei Pagamenti
Periodici alla Data di Pagamento Differita dei Pagamenti Periodici pubblicando un avviso conformemente
al § 12, assunto che una Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici sia soddisfatta prima della
Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici. Tale avviso deve essere spedito dall'Emittente entro 10
giorni di calendario precedenti una Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici e deve contenere una
descrizione della rilevante Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici.
"Data di Pagamento Differita dei Pagamenti Periodici " (Deferred Interest Payment Date) significa (i) la
Data di Regolamento pubblicata dall'Emittente nell'Avviso di Pagamento o (ii) la data così specificata
nell'avviso pubblicato dall'Emittente non appena sia ragionevolmente praticabile dopo che abbia
determinato che la Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici non esista più.
"Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici " significa in relazione al differimento di una Data
di Pagamento dei Pagamenti Periodici, che non ci sono più Richieste Pendenti.
"Data di Differimento dei Pagamenti Periodici " (Interest Deferral Date) significa il quinto Giorno
Lavorativo Bancario prima della Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici.
Ogni differimento degli Pagamenti Periodici in accordo con il presente § 2 (3) non permetterà a nessun
Portatore di dichiarare il Titolo rimborsabile secondo il § 6. Le previsioni del presente § 2 (3) non si
applicheranno alla Data di Scadenza, quando tutti i pagamenti differiti dei Pagamenti Periodici
diventeranno esigibili e pagabili.
(4)
Qualora a seguito del verificarsi di un Evento di Credito e della corrispondente Data di Determinazione
dell'Evento tale Data di Determinazione dell'Evento determinata dall'operato della Commissione per la
Determinazione dei Derivati sul Credito sia considerata (A) essersi verificata ad una data diversa dalla data
originariamente determinata come Data di Determinazione dell'Evento (includendo una data anteriore alla
precedente Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici) o (B) non essersi verificata nel caso di un Avviso
di Assenza di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito,
l'Agente di Calcolo determinerà la corrispondente rettifica, se del caso, per riflettere ogni necessaria
modifica agli ammontari precedentemente calcolati e/o pagati a causa di tale modifica al verificarsi della
Data di Determinazione dell'Evento e comunicherà all'Emittente che comunicherà ai Portatori quanto prima
dopo tale modifica. Tale rettifica, se del caso, sarà (i) pagabile dall'Emittente in aggiunta (in caso di
rettifica in favore del Portatore) o (ii) compensata o ridotta, come applicabile, (in caso di rettifica in favore
dell'Emittente) al pagamento (se del caso) del successivo Importo dei Pagamenti Periodici o degli importi
10
pagabili o consegnabili secondo il § 4 in prosieguo. Nessuna Pagamento Periodico sarà preso in
considerazione nel calcolare tale rettifica di pagamento o consegna. In caso di rettifica in favore
dell'Emittente, in aggiunta a, o eccedendo ogni qualsivoglia compensazione o riduzione di cui al presente §
2 (4), ai Portatori non sarà richiesto di fare nessun ulteriore pagamento all'Emittente.
(5)
L'Agente di Calcolo porrà in essere ogni determinazione e calcolo previsti dal presente § 2 e comunicherà
tempestivamente all'Emittente che a sua volta comunicherà ai Portatori e ai mercati su cui i Titoli sono
quotati, ed i cui regolamenti richiedono un avviso da parte del mercato ai sensi del § 12.
§3
(Regolamento, Scadenza)
(1)
Salva ogni altra disposizione del presente Regolamento (escluso il § 4 (1)), qualora si sia verificata una
Sospensione di Regolamento e tale Sospensione di Regolamento perduri, l'Emittente non è obbligato a né
ha il diritto di agire in relazione al regolamento dei Titoli. Qualora l'ISDA abbia annunciato pubblicamente
che il rilevante Comitato per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia Deliberato (i) se e quando si
sia verificato un Evento di Credito ovvero (ii) di non definire tali casi, tale regolamento precedentemente
sospeso sarà ripreso nel Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello del pubblico avviso da parte
dell'ISDA, avendo l'Emittente il beneficio di un giorno intero indipendentemente da quando sia iniziata la
sospensione.
(2)
Qualora sia previsto il Regolamento in Contanti come Metodo di Regolamento da applicarsi (nell'Allegato
2) e l'Agente di Calcolo determini che l'Evento di Credito si sia verificato o l'ISDA pubblicamente annunci
che il relativo Comitato per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia Deliberato che un evento
rappresenta un Evento di Credito in relazione ad un'Entità di Riferimento e qualora le Condizioni di
Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso, l'Emittente consegnerà un
Avviso di Regolamento ai Portatori almeno due Giorni Bancari antecedenti ad ogni regolamento parziale
riferito ai Titoli secondo quanto stabilito dal § 12 e liquiderà la parte rilevante dei Titoli alla Data di
Scadenza così come stabilito dal § 4.
(3)
Qualora l'Agente di Calcolo determini che l'Evento di Credito si sia verificato o l'ISDA pubblicamente
annunci che il relativo Comitato per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia Deliberato che un
evento rappresenta un Evento di Credito in relazione ad un'Entità di Riferimento e qualora le Condizioni di
Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso, l'Emittente o l'Agente di
Calcolo adempierà ai propri obblighi secondo quanto stabilito in base al Metodo di Regolamento.
Qualora al verificarsi di un Evento di Credito i requisiti perché si verifichi una Data di Determinazione
dell'Evento siano soddisfatti (eccetto il caso di consegna di un Avviso dell'Evento di Credito) durante il
Periodo di Consegna dell'Avviso, l'Emittente consegnerà un Avviso dell'Evento di Credito ai Portatori
secondo quanto stabilito al § 12, non appena possibile. Inoltre, l'Emittente consegnerà ai Portatori un
Avviso di Valutazione e/o un Avviso di Regolamento, come del caso, ai sensi del presente Regolamento.
(4)
"Regolamento in Contanti" si riferisce alla liquidazione di operazioni legate ai crediti in contanti laddove
l'ammontare dei contanti è determinato sulla base di un Importo di Recupero, come concordato ed applicato
in relazione ad un'Entità di Riferimento rispetto alla quale si sia verificato l'Evento di Credito e che, ai fini
del presente Regolamento, significa, secondo quanto esposto, il corrispondente regolamento dei Titoli
secondo quanto stabilito dal § 4.
(5)
La data di scadenza del Titolo (la "Data di Scadenza") è quella che tra le seguenti date cadrà per prima in
ordine temporale:
(i) La Data di Regolamento pubblicata dall'Emittente nell'Avviso di Regolamento riferito all'Evento di
Credito risultante nel Valore Nominale Circolante ridotto a zero; e
(ii) la Data di Scadenza Prefissata,
salvo qualora l'Emittente pubblichi un Avviso di Differimento della Scadenza, la Data di Scadenza Finale
sarà la Data di Scadenza.
"Data di Scadenza Prefissata" significa il 20 luglio 2018.
"Data di Scadenza Finale" significa (i) la Data di Regolamento pubblicata dall'Emittente nell'Avviso di
Regolamento o (ii) la data così specificata in un avviso pubblicato dall'Emittente appena possibile prima
che determini che la Condizione di Differimento della Scadenza non sussista più.
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"Avviso di Differimento della Scadenza" significa l'avviso che sospende la Data di Scadenza Prefissata
come Data di Scadenza, che può essere pubblicato dall'Emittente in qualsiasi giorno precedente alla o alla
Data di Scadenza Prefissata se sussiste una Condizione di Differimento della Scadenza.
"Condizione di Differimento della Scadenza" significa che
(i)
ci sono una o più Richieste Pendenti ovvero
(ii)
si sia verificata una Data di Determinazione dell'Evento e che ciò non sia ancora stato regolato.
§4
(Rimborso)
(1)
Qualora non si sia verificato alcun Evento di Credito i Titoli saranno rimborsati alla Data di
Scadenza al loro Valore Nominale.
(2)
Qualora l'Agente di Calcolo stabilisca che si è verificato un Evento di Credito o l'ISDA annunci
pubblicamente che la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito rilevante ha
Deliberato che un evento costituisca un Evento di Credito in relazione ad un'Entità di Riferimento
e qualora le Condizioni di Regolamento siano state soddisfatte, durante il Periodo di Consegna
dell'Avviso allora, il giorno successivo alla Data di Determinazione dell'Evento, al Valore
Nominale Circolante in relazione ai Titoli sarà detratto l'Importo di Riduzione.
Alla rispettiva Data di Regolamento l'Emittente rimborserà in parte i Titoli a ciascun Portatore
nell'ammontare pari all'Importo di Riduzione in relazione all'Entità di Riferimento Coinvolta,
tramite pagamento per ogni Titolo dell'Importo di Rimborso per Evento di Credito relativo a tale
Entità di Riferimento Coinvolta, salvo il pagamento del Pagamento Periodico per il rispettivo
Periodo dei Pagamenti Periodici ai sensi del § 2. I Portatori non avranno alcun ulteriore diritto nei
confronti dell'Emittente relativamente all'Importo di Riduzione.
(3)
Qualora il Valore Nominale Circolante in relazione ad ogni Titolo sia stato ridotto ai sensi del § 4
(2) di cui sopra e salvo il verificarsi di ulteriori Eventi di Credito nonché altre disposizioni di cui al
presente Regolamento, l'Emittente dovrà liquidare i Titoli al loro Valore Nominale Circolante alla
Data di Scadenza purché a seguito della detrazione dell'Importo di Riduzione di cui al § 4 (2)
sopra, il Valore Nominale Circolante in relazione a ciascun Titolo sia ridotto a zero, il Portatore
non avrà alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Emittente salvo il regolamento dell'Evento di
Credito ovvero degli Eventi di Credito ai sensi del § 4 (2).
(4)
Qualsiasi ammontare pagabile in accordo con tale § 4 sarà soggetto al § 2 (4).
(5)
Qualora si verifichi una Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito, l'Agente di Calcolo
determinerà se un Evento di Credito si sia verificato o meno. L'Agente di Calcolo, in ogni caso,
non avrà alcun dovere o responsabilità nell'investigare o vagliare se detto Evento di Credito si è
mai verificato o sta continuando in ogni data e quindi, sarà autorizzato a considerare, in assenza di
una reale conoscenza in contrario da parte del personale dell'Agente di Calcolo direttamente
responsabile da questo momento in poi di porre in essere le valutazioni in oggetto, che nessun
Evento di Credito si è verificato o sta continuando.
(6)
Qualora l'Agente di Calcolo determini che si sia verificato un Evento di Credito, egli dovrà
avvisare tempestivamente l'Emittente e l'Agente Principale di Pagamento. La determinazione
dell'Agente di Calcolo del verificarsi di un Evento di Credito dovrà (in assenza di fatto doloso,
malafede od errore manifesto) essere conclusiva e vincolante per tutti i soggetti (inclusi, senza
ogni limite, i Portatori).
§ 4a
(Definizioni)
(1)
Ai termini utilizzati nel presente Regolamento saranno attribuiti i significati di seguito specificati.
Il Regolamento è stato formulato sostanzialmente in base alle disposizioni delle "2003 ISDA
Credit Derivatives Definitions" pubblicate dall'ISDA come integrate dal supplemento del 2009
Commissione per la determinazione dei Derivati sul Credito dell'ISDA, Regolamento secondo
Asta e Supplemento della Ristrutturazione relativo alle 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions,
tutti pubblicati dall'International Swaps and Derivatives Association Inc..
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(2)
Ai fini del presente Regolamento e salvo quanto previsto al sottoparagrafo (3) in prosieguo:
"Entità di Riferimento Coinvolta" ha il significato di cui al § 2 (2).
"Affiliato" significa, con riferimento a qualsiasi persona, qualsiasi soggetto controllato direttamente o
indirettamente da tale persona, qualsiasi soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, tale
persona o qualsiasi soggetto che sia soggetto insieme a tale persona ad un controllo comune. A tal
fine, il "controllo" di qualsiasi soggetto o persona significa la detenzione di una maggioranza dei
poteri di voto di tale persona.
"Valore Nominale Complessivo" ha il significato di cui al § 1 (1).
"Tutte le Garanzie" significa che tutte le Garanzie Qualificate (inclusa ogni Garanzia di un'Affiliata
Qualificata) sono applicabili per la definizione di Obbligazioni, Ristrutturazione e Obbligazione di
Riferimento Sostitutiva (Substitute Reference Obligation).
"Giorno Lavorativo Bancario" significa qualsiasi giorno (tranne il sabato e la domenica) nel quale (a) sia
il Sistema di Regolamento che il sistema TARGET 2 "Trans-European Automated Real-time
Gross settlement Express Transfer system" od ogni eventuale successore sono aperti al fine
condurre le proprie rispettive attività, e (b) banche commerciali e mercati di negoziazione delle
divise regolano pagamenti sulle piazze di Londra.
"Insolvenza" significa che l'Entità di Riferimento (a) è dissolta, cessa di esistere o comunque sia estinta
(salvo a seguito di consolidamento, fusione per incorporazione o fusione propria), (b) diviene insolvente, o
non è in grado di far fronte ai propri debiti, o ammette per iscritto nell'ambito di una comunicazione ad una
autorità giudiziaria, amministrativa o di vigilanza, o nel corso di un procedimento giudiziario,
amministrativo o di vigilanza, la propria incapacità di far fronte ai propri debiti con mezzi ordinari quando
questi sono dovuti; (c) addiviene ad un accordo o concordato generale o simile con i propri creditori o
comunque a beneficio di essi; (d) istituisce o diviene oggetto di istituzione di un processo finalizzato ad
ottenere un giudizio di fallimento, insolvenza o la concessione di qualsiasi tipo di beneficio ai sensi di una
qualsiasi legislazione fallimentare o simile che alteri o riduca i diritti dei creditori, o viene presentata una
istanza per il suo scioglimento o liquidazione e, nel caso tale procedimento o istanza venga presentata
contro di esso, (1) esso/a risulta in un giudizio di fallimento, insolvenza, ordinanza di protezione dai
creditori ai sensi di legge, o ordinanza di scioglimento o liquidazione o (2) esso/a non viene respinto/a,
rigettato/a o sospeso/a in ciascun caso entro 30 giorni di calendario a partire dalla sua istituzione o
presentazione; (e) ottiene che venga approvata una risoluzione per lo scioglimento, amministrazione
controllata o liquidazione (salvo che a seguito di consolidamento, amalgamazione o fusione); (f) richiede o
subisce la nomina di un amministratore giudiziario, liquidatore, curatore, commissario straordinario o
simile con autorità su tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni; (g) una terza parte, sulla base di un'ipoteca o
pegno di garanzia o simile, pignora o assume il possesso o istituisce un procedimento conservativo o altra
azione simile nei confronti di tutti o sostanzialmente tutti i beni dell'Entità di Riferimento, e tale terza parte
mantiene il possesso di detti beni per un periodo di 30 giorni di calendario, ovvero detto procedimento o
azione non viene respinto/a, rigettato/a o sospeso/a in ciascun caso entro trenta giorni di calendario a partire
dalla sua istituzione o presentazione; o (h) causa o è soggetto a qualsiasi evento il quale, ai termini delle
leggi in vigore in una qualsiasi giurisdizione, ha effetti analoghi a uno qualsiasi degli eventi specificati alle
clausole da (a) a (g) di cui sopra) (comprese).
"Migliori Informazioni Disponibili" significa:
(a)
Nel caso di un'Entità di Riferimento che deposita informazioni presso la propria autorità
finanziaria primaria o presso la propria borsa primaria, le quali informazioni contengono
informazioni finanziarie non consolidate, pro-forma e prevedono un presupposto che il relativo
Evento di Successione si sia verificato, o di un'Entità di Riferimento che fornisce tali informazioni
ai propri azionisti, ai propri creditori oppure ad altre persone il cui consenso all'Evento di
Successione è richiesto, tali informazioni finanziarie non-consolidate, pro forma e, se fornite dopo
la trasmissione delle informazioni finanziarie non-consolidate pro-forma ma prima della
determinazione da parte dell'Agente di Calcolo ai fini dell'individuazione di un Successore, oppure
altre informazioni rilevanti incluse all'interno di eventuali comunicazioni scritte fornite dall'Entità
di Riferimento alla propria autorità finanziaria primaria, alla propria borsa primaria, ai propri
azionisti, ai propri creditori oppure alle diverse persone il cui consenso all'Evento di Successione è
richiesto;
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(b)
nel caso di un'Entità di Riferimento che non deposita presso la propria autorità finanziaria primaria
o la propria borsa primaria, e che non fornisce ai propri azionisti, ai propri creditori o alle altre
persone il cui consenso all'Evento di Successione è richiesto, le informazioni di cui al precedente
punto (i), le migliori informazioni di dominio pubblico a disposizione dell'Agente di Calcolo al
fine di permettere a quest'ultimo di effettuare una determinazione al fine dell'individuazione di un
Successore.
Informazioni rese disponibili oltre quattordici giorni solari dalla data di efficacia legale del relativo Evento
di Successione non costituiranno le Migliori Informazioni Disponibili.
"BGB" significa il Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch/BGB).
"Bond" significa ogni obbligazione del tipo incluso nella Categoria dell'Obbligazione "Denaro Preso a
Prestito" (Borrowed Money) che è la forma di, o è rappresentato da, un'obbligazione, una note (diverse
dalle notes consegnate in base ai Finanziamenti), titoli di debito certificati o altri titoli di debito e non
includono ogni altro tipo di Denaro Preso a Prestito.
"Denaro Preso a Prestito" (Borrowed Money) significa ogni obbligazione (escludendo un'obbligazione in
relazione ad un accordo in base al quale non ci sono più ritiri con riferimento al valore nominale) per il
pagamento o il ripagamento di denaro preso a prestito (inclusi senza limitazione alcuna, depositi e obblighi
di rimborso derivanti da ritiri relativi lettere di credito).
"Agente di Calcolo" è l'entità specificata nel § 8.
"Periodo di Calcolo" ha il significato di cui al § 2 (1).
"Regolamento in Contanti" ha il significato di cui al § 3 (4).
"Sistema di Regolamento" ha il significato di cui al § 1 (2).
"Condizioni di Regolamento" saranno soddisfatte dall'occorrenza di una Data di Determinazione
dell'Evento, e tale Data di Determinazione dell'Evento non è successivamente disdetta prima della Data di
Regolamento o della Data di Scadenza, a seconda dei casi. Le Condizioni di Regolamento devono essere le
Condizioni di Regolamento applicabili alla rilevante Entità di Riferimento come specificato nell'Allegato 2.
Ai fini di chiarezza, le Condizioni di Regolamento saranno soddisfatte in relazione a ciascuna Entità di
Riferimento, incluso a seguito di un Evento di Credito per la Ristrutturazione.
"Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito" (Credit Derivatives Determinations
Committee) indica il comitato stabilito dall'ISDA al fine di arrivare a determinate Risoluzioni in oggetto a
transazioni di tipo "derivati sul credito".
"Evento di Credito" significa uno o più dei seguenti eventi: Insolvenza, Mancato Pagamento o
Ristrutturazione.
Qualora un evento costituisca comunque un Evento di Credito, indipendentemente dal fatto che tale evento
derivi o meno, direttamente o indirettamente, dalle seguenti fattispecie, oppure sia soggetto ad eventuali
difese basate sulle stesse, tale evento costituirà comunque un Evento di Credito:
(i)
l'eventuale mancanza o asserita mancanza di autorità o capacità da parte di un'Entità di
Riferimento per la sottoscrizione di un'Obbligazione ovvero qualora Tutte le Garanzie siano
specificate quali applicabili nell'Allegato 2, da parte dell'Obbligato Sottostante per la
sottoscrizione di un'Obbligazione Sottostante;
(ii)
l'eventuale inefficacia, illegalità, impossibilità o invalidità con riferimento a qualsiasi
Obbligazione o, se applicabile, qualsiasi Obbligazione Sottostante, indipendentemente dalla
descrizione della stessa;
(iii)
eventuali leggi, ordinanze, regolamenti, decreti o provvedimenti, indipendentemente dalla
descrizione degli stessi, o la promulgazione di, o eventuale modifica all'interpretazione da parte di
qualsiasi corte, tribunale, autorità di vigilanza o analogo ente amministrativo o giudiziario avente
competenza o apparente competenza, di qualsiasi legge, ordinanza, decreto, regolamento o
provvedimento, indipendentemente dalla descrizione dello stesso; ovvero
(iv)
l'imposizione di o la modifica di controlli sui cambi, di restrizioni sui capitali o di vincoli analoghi
imposti da qualsiasi autorità monetaria o da autorità diverse, oppure qualsiasi modifica agli stessi,
indipendentemente dalla descrizione degli stessi.
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Per evitare ogni dubbio, un Evento di Credito potrà verificarsi soltanto a partire dalla Data dell'Evento
Backstop (Credit Event Backstop Date) (inclusa) fino al Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di
Credito (Credit Event Cut-Off Date).
"Data dell'Evento di Credito Backstop" significa:
(a)
la successiva tra (i) la Data di Emissione o (ii) la data precedente di 60 giorni la Data di Richiesta
di Delibera dell'Evento di Credito ai fini di ogni evento che costituisca un Evento di Credito
rispetto alla rilevante Entità di Riferimento ovvero Obbligazione come determinato da
Deliberazione della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito (Credit
Derivatives Determinations Committee); ovvero
(b)
altrimenti la successiva tra (1) la Data di Emissione e (2) la prima data tra:
(i)
l'ottantesimo giorno di calendario precedente la prima data in cui sia l'Avviso dell'Evento di
Credito e, qualora l'Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia applicabile come
specificato nell'Allegato 2, siano stati pubblicati dall'Agente di Calcolo e siano effettivi
durante il Periodo di Consegna dell'Avviso; e
(ii)
il sessantesimo giorno di calendario precedente la Data della Richiesta di Delibera
dell'Evento di Credito in circostanze in cui:
(A)
le condizioni per la riunione di una Commissione per la Determinazione dei
Derivati sul Credito a Deliberare i casi di cui sub (a) e (b) relativi alla definizione
di "Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito";
(B)
la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito (Credit
Derivatives Determinations Committee) ha Deliberato di non deliberare su tali
casi; e
(C)
l'Avviso dell'Evento di Credito e, qualora l'Avviso di Informazioni Disponibili al
Pubblico sia applicabile come specificato nell'Allegato 2, siano stati pubblicati
dall'Agente di Calcolo e siano effettivi non oltre al ventunesimo giorno di
calendario successivo al giorno in cui ISDA comunichi pubblicamente che la
rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia
Deliberato di non deliberare su tali casi.
La Data dell'Evento di Credito Backstop non è soggetta a rettifiche ai sensi del § 7 (2).
"Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito" (Credit Event Cut-Off Date) è il 20 giugno
2018.
"Data dell'Evento di Credito" significa la data comunicata dall'Agente di Calcolo nell'Avviso di Evento di
Credito che sarà la data in cui un Evento di Credito si è verificato come Deliberato dalla Commissione per
la Determinazione dei Derivati sul Credito o dall'Agente di Calcolo secondo la sua ragionevole
discrezionalità (§ 315 BGB).
"Avviso di Evento di Credito" significa una comunicazione da parte dell'Agente di Calcolo che descrive
un Evento di Credito che si è verificato a partire dalle 12:01 (ora di Londra) (incluse) della Data dell'Evento
di Credito Backstop ed alle od entro le 23:59 (ora di Londra) della Data di Estensione e che specifichi la
Data di Regolamento nonché l'Importo di Rimborso per Evento di Credito. Un Avviso di Evento di Credito
deve contenere una descrizione dei fatti relativi alla determinazione del verificarsi di un Evento di Credito.
Qualora l'Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia applicabile come specificato nell'Allegato 2,
l'Avviso di Evento di Credito deve contenere un Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico. Non è
necessario che l'Evento di Credito oggetto dell'Avviso di Evento di Credito persista alla data di efficacia
dell'Avviso di Evento di Credito.
Ai fini di chiarezza, qualora un Evento di Credito si sia verificato in relazione ad o più di una Entità di
Riferimento, l'Emittente potrà determinare a propria discrezione quale Entità di Riferimento sia soggetta ad
un Avviso di Evento di Credito.
Un Avviso di Evento di Credito è soggetto alle disposizioni di cui alle comunicazioni ai sensi del § 12 del
presente Regolamento.
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"Importo di Rimborso per Evento di Credito" significa un importo pari all'Importo di Riduzione
moltiplicato per l'Importo di Recupero.
"Data di Richiesta di Risoluzione dell'Evento di Credito" significa, in relazione all'avviso indirizzato
all'ISDA di richiesta di convocazione della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito
per Deliberare:
(a)
se un evento che costituisce un Evento di Credito si è verificato all'Entità di Riferimento rilevante
o Obbligazioni della stessa, e
(b)
se la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito Delibera che tale
evento si è verificato, la data in cui si è verificato tale evento,
la data, come annunciato pubblicamente dall'ISDA, che la rilevante Commissione per la Determinazione
dei Derivati sul Credito ha Deliberato essere la prima data in cui tale avviso è effettivo e a cui la rilevante
Commissione per la determinazione dei Derivati sul Credito è stata in possesso delle Informazioni
Disponibili al Pubblico in relazione alle Risoluzioni a cui si riferiscono (a) e (b) sopra riportati.
"Frazione Giornaliera" (Day Count Fraction) ha il significato dato dal § 2 (1).
"Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul
Credito " significa, relativamente ad un'Entità di Riferimento, un avviso pubblico da parte dell'ISDA che la
rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato che (a) si è verificato
un evento che costituisce un Evento di Credito rispetto alla rilevante Entità di Riferimento (o un
Obbligazione della stessa) e (b) tale evento si è verificato prima della o alla Data dell'Evento di Credito
Backstop e prima della o alla Data di Estensione. Un Avviso di Evento di Credito da parte della
Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito sarà considerato non avvenuto in relazione ad
un'Entità di Riferimento a meno che (i) la Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito non si sia
verificata prima del o nell'ultimo giorno del Periodo di Consegna dell'Avviso e (ii) la Data di Emissione sia
alla o prima della Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito.
"Data di Avviso dell'Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei
Derivati sul Credito " significa il giorno in cui avviene l'Avviso di Evento di Credito da parte della
Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito.
"Avviso di Assenza di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei
Derivati sul Credito " significa, relativamente ad un Entità di Riferimento, un avviso pubblico da parte
dell'ISDA che la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato che,
in seguito ad una Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito, che l'evento oggetto dell'avviso
all'ISDA risultante dal fatto che ci sia stata tale Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito non
costituisce un Evento di Credito in relazione a tale Entità di Riferimento.
"Requisito in Caso di Inadempimento" significa un ammontare pari a USD 10.000.000.
"Affiliata Controllata" ("Downstream Affiliate") significa un soggetto le cui Azioni con Diritto di Voto
sono detenute per oltre il 50 per cento, direttamente o indirettamente, dall'Entità di Riferimento alla data di
emissione della Garanzia Qualificata.
"Data di Determinazione dell'Evento" significa la data comunicata dall'Agente di Calcolo, che sarà in
relazione a un Evento di Credito:
(a)
soggetta al sottoparagrafo (b) qualora se non sia avvenuto né un Avviso di Evento di Credito da
parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito né un Avviso di Assenza
di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito , il
primo giorno in cui l'Agente di Calcolo pubblica un Avviso di Evento di Credito e qualora un
Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia applicabile come specificato nell'Allegato 2, un
Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia consegnato e sia effettivo durante o:
(A)
il Periodo di Consegna dell'Avviso; o
(B)
il periodo (I) dalla data (inclusa) in cui l'ISDA annuncia pubblicamente che la rilevante
Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato di non
determinare che un Evento di Credito si è verificato (II) alla data (inclusa) che
corrisponda al 21esimo giorno di calendario successivo (purché la Data di Richiesta di
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Delibera dell'Evento di Credito sia avvenuta prima della o alla fine dell'ultimo giorno del
Periodo di Consegna dell'Avviso); o
(b)
salvo quanto riportato nel sottoparagrafo (a), se c'è stato un Avviso di Evento di Credito da parte
della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito:
(A)
la Data di Richiesta di Risoluzione dell'Evento di Credito qualora la Data di Emissione
cada prima dell' o all'Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la
Determinazione dei Derivati sul Credito, l'Agente di Calcolo abbia pubblicato l'Avviso di
Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul
Credito e l'Avviso di Evento di Credito abbia validità durante (i) il Periodo di Consegna
dell'Avviso o (ii) entro il 21esimo giorno di calendario successivo alla Data di Avviso di
Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul
Credito;
o
(B)
la prima data in cui l'Avviso di Evento di Credito è stato pubblicato dall'Agente di
Calcolo ed è effettivo durante (I) il Periodo di Consegna dell'Avviso o (II) entro il
21esimo giorno di calendario successivo alla Data di Avviso di Evento di Credito da parte
della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito (purché la rilevante
Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito si sia verificata alla fine dell'ultimo
giorno del Periodo di Consegna dell'Avviso);
purché nel caso del sottoparagrafo (b):
(1)
non ci sia stata nessuna Data di Regolamento relativamente all'Entità di Riferimento
prima della o alla Data di Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la
Determinazione dei Derivati sul Credito;
e
(2)
l'Agente di Calcolo non abbia precedentemente pubblicato un Avviso di Evento di
Credito specificando come unico Evento di Credito la Ristrutturazione, a meno che la
Ristrutturazione specificata in tale Avviso di Evento di Credito sia anche l'oggetto della
comunicazione all'ISDA che ha portato al verificarsi della Data di Richiesta di Delibera
dell'Evento di Credito.
(c)
Non si avrà una Data di Determinazione dell'Evento e nessuna Data di Determinazione dell'Evento
precedentemente determinata in relazione a un evento sarà considerata come non avvenuta in
relazione alla rilevante Entità di Riferimento, qualora prima della Data di Regolamento o della
Data di Scadenza una data di Avviso di Assenza di Evento di Credito da parte della Commissione
per la Determinazione dei Derivati sul Credito si verifichi in relazione all'Entità di Riferimento
rilevante o un'Obbligazione della stessa.
(d)
Viene richiesto all'Emittente di pubblicare la Data di Determinazione dell'Evento ai sensi del § 12.
"Data di Estensione" significa il Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito (Cut-Off Date).
"Mancato Pagamento" significa, dopo la scadenza del relativo Periodo di Grazia (dopo la soddisfazione di
eventuali condizioni sospensive alle quali l'inizio di tale Periodo di Grazia sia soggetto), il mancato
pagamento da parte di un'Entità di Riferimento, quando e dove dovuto, di un importo complessivo non
inferiore al Requisito di Pagamento (Payment Requirement) ai sensi di uno o più Obbligazioni ai sensi dei
termini di tali Obbligazioni al momento di tale mancato pagamento.
"Data di Scadenza Finale" ha il significato dato dal § 3.
"Importo di Recupero" (Fixed Recovery) significa 0%.
"Autorità Governativa" significa qualsiasi governo (o agenzia, organo, ministero o dipartimento dello
stesso), corte, tribunale, autorità amministrativa o governativa o altro ente (private o pubblico), de facto o
de jure, competente ai fini della vigilanza/regolamentazione dei mercati finanziari (ivi compresa la banca
centrale) di un'Entità di Riferimento oppure della giurisdizione di costituzione di un'Entità di Riferimento.
"Periodo di Grazia" (Grace Period) significa:
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(a)
fermo restando quanto disposto nel paragrafo (b), il periodo di grazia applicabile con riferimento
ai pagamenti ai sensi della relativa Obbligazione ai sensi dei termini di tale Obbligazione in essere
alla data successiva tra la Data di Emissione e la data in cui tale Obbligazione venga
rilasciata/emessa o adempiuta/contratta;
(b)
qualora, alla data in cui un'Obbligazione venga rilasciata/emessa, nessun periodo di grazia relativo
ai pagamenti o periodo di grazia relativo a pagamenti avente una durata inferiore a tre Giorni
Lavorativi Bancari ai fini del Periodo di Grazia troverà applicazione ai sensi di tale Obbligazione,
un Periodo di Grazia di tre Giorni Lavorativi Bancari ai fini del Periodo di Grazia troverà
applicazione a tale Obbligazione, purché qualora tale Estensione del Periodo di Grazia non sia
specificato come applicabile nell'Allegato 2, tale Periodo di Grazia finirà non più tardi della
Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito.
"Giorno Lavorativo Bancario ai fini del Periodo di Grazia" significa un giorno in cui le banche
commerciali e i mercati stranieri di negoziazione delle divise siano aperti per il regolamento dei pagamenti
nel luogo o luoghi e nei giorni specificati a tal fine nella rilevante Obbligazione, qualora il luogo o i luoghi
non siano così specificati nella giurisdizione della Valuta dell'Obbligazione.
"Portatore" ha il significato dato dal § 1 (2).
"Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1).
"Data di Decorrenza del Periodo dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1).
"Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (3).
"Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1).
"Periodo dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1).
"Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1).
"Tasso di Interesse" ha il significato dato dal § 2 (1).
"ISDA" significa la International Swaps and Derivatives Association, Inc.
"Valuta di Emissione" ha il significato di cui al § 1(1).
"Data di Emissione" ha il significato dato dal § 1 (1).
"Prezzo di Emissione" significa EUR 1,000 per Certificate.
"Emittente" ha il significato dato dal § 1 (1).
"Finanziamento" significa ogni obbligazione del tipo inclusa nella Categoria di Obbligazione di "Denaro
Preso a Prestito" che sia documentata da un accordo di finanziamento, o altri accordi di credito similari e
non includa ogni altro tipo di Denaro Preso a Prestito.
"Data di Scadenza" ha il significato dato dal § 3.
"Condizione di Differimento della Scadenza" ha il significato dato dal § 3.
"Avviso di Differimento della Scadenza" ha il significato dato dal § 3.
"Monte Titoli" ha il significato di cui al § 1 (2).
"Obbligazione in capo a Molteplici Titolari" significa un'Obbligazione che (i) al momento dell'evento
che costituisce un Evento di Credito per la Ristrutturazione sia detenuta da oltre tre portatori che non siano
Affiliate tra loro e (ii) rispetto alle Obbligazioni che non sono Bonds che hanno una percentuale di portatori
(determinata ai sensi dell'Obbligazione in vigore alla data di tale evento) pari ad almeno sessantasei e due
terzi sia richiesta per l'approvazione di un evento che costituisce un Evento di Credito per la
Ristrutturazione.
"Nuovo Emittente" ha il significato dato dal § 12 (1).
"Periodo di Consegna dell'Avviso" significa il periodo a partire da (ed ivi compresa) la Data di Emissione
fino a (ed ivi compresa) la Data di Scadenza Prefissata, a meno che l'Emittente non pubblichi un Avviso di
Differimento della Scadenza, nel qual caso il Periodo di Consegna dell'Avviso sarà differito fino alla Data
di Scadenza Finale (esclusa).
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"Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico" significa una pubblicazione ai sensi del § 12 delle
presente Regolamento da parte dell'Agente di Calcolo che cita le Informazioni Disponibili al Pubblico
recanti una conferma del verificarsi dell'Evento di Credito descritto nell'Avviso di Evento di Credito.
L'avviso deve contenere una descrizione ragionevolmente dettagliata delle Informazioni Disponibili al
Pubblico. Qualora un Avviso di Evento di Credito contenga delle Informazioni Disponibili al Pubblico,
anche tale Avviso di Evento di Credito sarà ritenuto un Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico.
Qualora l'ISDA annunci pubblicamente entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Consegna
dell'Avviso che la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato che un evento
che costituisce un Evento di Credito si è verificato rispetto ad un'Entità di Riferimento, l'Avviso di
Informazioni Disponibili al Pubblico sarà ritenuto anch'esso pubblicato.
"Entità che Rilascia un Avviso" significa l'Emittente.
"Obbligazione" significa (a) qualsiasi obbligazione di un'Entità di Riferimento (sia direttamente in qualità
di soggetto/garante che rilascia una Garanzia di Affiliata Qualificata ovvero qualora Tutte le Obbligazioni
siano applicabili come indicato nell'Allegato 2, di soggetto/garante che rilascia qualsiasi Garanzia
Qualificata) descritto dalla Categoria dell'Obbligazione e avente le Caratteristiche dell'Obbligazione
indicate nell'Allegato 2 alla Data dell'Evento di Credito e (b) ogni Obbligazione di Riferimento.
"Categoria dell'Obbligazione" significa ogni Pagamento, Denaro Preso a Prestito, Sole Obbligazioni di
Riferimento, Bond, Finanziamento, Bond o Finanziamento come specificato nell'Allegato 2.
"Caratteristiche dell'Obbligazione" non sono applicabili.
"Valuta dell'Obbligazione" significa la valuta o le valute in cui un'Obbligazione sia denominata.
"Agente di Pagamento" ha il significato di cui al § 8.
"Pagamento" significa ogni obbligo (presente o futuro, contingente o altro) di pagamento o ripagamento di
danaro, incluso senza ogni limite, Denaro Preso a Prestito.
"Valore Nominale Circolante" significa rispetto ad ogni Titolo, il Valore Nominale con riferimento alla
Data di Emissione e con riferimento ad ogni altra data successiva alla Data di Emissione, la differenza tra il
Valore Nominale dei Titoli e tutti gli importi di riduzione relativi fino a tale data, inclusa, ai sensi del § 4
del presente Regolamento (se del caso) salvo un minimo di zero.
"Data di Pagamento" ha il significato di cui al §7 (2).
"Requisito di Pagamento" significa l'importo di USD 1.000.000 (oppure un importo equivalente nella
relativa Valuta dell'Obbligazione) a seconda dei casi, al verificarsi del relativo Mancato Pagamento.
"Richiesta Pendente" significa una Richiesta che non è stata Deliberata dalla rilevante Commissione per la
Determinazione dei Derivati sul Credito.
"Valore Nominale" ha il significato di cui al § 1 (1).
"Agente Principale di Pagamento" ha il significato di cui al § 8 (1).
"Fonte Pubblica" significa Bloomberg Service, Dow Jones Telerate Service, Reuter Monitor Money Rates
Services, Dow Jones News Wire, Wall Street Journal, New York Times, Nihon Keizei Shinbun, Asahi
Shinbun, Yomiuiri Shibun, Financial Times, La Tribune, Les Echos, The Australian Financial Review, the
Frankfurter Allgemeine Zeitung, the Börsen-Zeitung (ed eventuali successori), la(e) fonte(i) principale(i)
delle informazioni finanziarie/commerciali nel paese di costituzione dell'Entità di Riferimento ed eventuali
altre fonti di informazioni finanziarie/commerciali riconosciute, pubblicate o rilevate elettronicamente al
livello internazionale.
"Informazioni Disponibili al Pubblico" significa
(a) informazioni che confermano ragionevolmente qualunque fatto relativo alla determinazione che
l'Evento di Credito descritto nell'Avviso di Evento di Credito si sia verificato e che (i) siano state
pubblicate in o su non meno di due Fonti Pubbliche, indipendentemente dal fatto che il lettore o utilizzatore
della stessa paghi o meno un compenso per poter ottenere tali informazioni; fermo restando che, qualora o
l'Emittente o qualunque delle proprie Affiliate sia citata quale l'unica fonte di tali informazioni, allora tali
informazioni non saranno ritenute Informazioni a Disposizione del Pubblico a meno che l'Emittente oppure
la propria Affiliata non agisca in qualità di fiduciario (trustee), agente fiscale, agente amministrativo,
agente di regolamento, o agente di pagamento, agente di facilitazione o banca agente con riferimento ad
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un'Obbligazione, (ii) siano informazioni ricevute da o pubblicate da (A) un'Entità di Riferimento (oppure
un'Agenzia Sovrana con riferimento ad un'Entità di Riferimento che sia un Soggetto Sovrano) o (B) un
trustee, agente fiscale, agente amministrativo, agente per il regolamento, o agente per il pagamento con
riferimento ad un'Obbligazione, (iii) siano informazioni contenute in qualsiasi petizione o deposito che
istituisca un procedimento di cui al paragrafo (d) della definizione di "Insolvenza" nei confronti di o da
parte di un'Entità di Riferimento oppure (iv) siano informazioni contenute in qualsiasi ordinanza, decreto,
avviso o deposito, indipendentemente dalla descrizione delle stesse, di o depositate presso una corte,
tribunale, mercato, autorità di vigilanza o simile ente amministrativo, regolamentare o giudiziario.
(b) qualora l'Emittente sia (i) l'unica fonte di informazioni nella sua veste di trustee, agente fiscale, agente
di regolamento o agente di pagamento, agente di facilitazione o banca agente con riferimento ad
un'Obbligazione rispetto alla quale si sia verificato un Evento di Credito e (ii) un titolare di tale
Obbligazione, l'Agente di Calcolo avrà l'obbligo di pubblicare, ai sensi del § 12 un certificato sottoscritto
da un Amministratore Delegato (o dal soggetto sostanzialmente equivalente) dell'Emittente, il quale dovrà
certificare il verificarsi di un Evento di Credito con riferimento a tale Obbligazione.
(c) con riferimento a qualsiasi informazione del tipo descritto in paragrafi (a)(ii), (iii) e (iv) di cui sopra,
l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo potranno/potrà presumere che tali informazioni siano state divulgate a
loro senza la violazione di qualsiasi disposizione di legge, contratto o accordo relativo alla riservatezza di
tali informazioni e che la parte che fornisce tali informazioni non abbia intrapreso alcuna azione o stipulato
alcun contratto o accordo con l'Entità di Riferimento oppure qualsiasi Affiliata dell'Entità di Riferimento
che risulterebbe violato, o potrebbe prevenire, la divulgazione di tali informazioni a terzi.
(d) Le Informazioni Disponibili al Pubblico non devono statuire (i) in relazione alla definizione di
"Affiliata Controllata" (Downstream Affiliate) la percentuale di Azioni con Diritto di Voto possedute,
direttamente o indirettamente, da parte dell'Entità di Riferimento e (ii) che tale avvenimento (A) ha
raggiunto il Requisito di Pagamento o il Requisito in Caso di Inadempimento (B) è il risultato dello
superamento di qualsiasi Periodo di Grazia o (C) ha raggiunto i criteri soggettivi specificati in alcuni Eventi
di Credito.
"Garanzia Qualificata di un'Affiliata" significa una Garanzia Qualificata rilasciata da un'Entità di
Riferimento con riferimento ad un'Obbligazione Sottostante di un'Affiliata Controllata (Downstream
Affiliate) di tale Entità di Riferimento.
"Garanzia Qualificata" significa un accordo formalizzato per iscritto ai sensi del quale un'Entità di
Riferimento si impegna irrevocabilmente (con la garanzia di pagamento oppure con un accordo legale
equivalente) a pagare ogni importo dovuto ai sensi di un'obbligazione (l'"Obbligazione Sottostante") per il
quale un altro soggetto sia l'obbligato (l'"Obbligato Sottostante"). Le Garanzie Qualificate dovranno
escludere qualsiasi accordo (i) strutturato in forma di obbligazione di garanzia (surety bond), polizza
assicurativa di garanzia finanziaria (financial guarantee insurance policy), lettera di credito o accordo
legale analogo o (ii) ai sensi dei termini della quale gli obblighi di pagamento dell'Entità di Riferimento
potranno essere esonerati, ridotti o ceduti (in casi diversi da quelli per effetto di legge) a causa del
verificarsi o mancato verificarsi di un evento o circostanza (diverso dal pagamento). Il beneficio di una
Garanzia Qualificata deve essere idoneo ad essere consegnato unitamente alla consegna dell'Obbligazione
Sottostante.
"Importo di Riduzione" indica, per ciascun Titolo rispetto a ciascuna Entità di Riferimento Coinvolta
dall'Evento di Credito (come di seguito definita), un importo pari all'Importo Nozionale per Entità di
Riferimento dell'Entità di Riferimento Coinvolta dall'Evento di Credito.
"Entità di Riferimento" significa ciascuna delle entità specificate nell'Allegato 2 ovvero tali altre entità
specificate quali Entità di Riferimento e qualsiasi Successore della stessa sia (a) identificato dall'Agente di
Calcolo secondo la definizione di "Successore" o (b) con riferimento al quale l'ISDA pubblicamente
annuncia alla o successivamente alla Data di Emissione che il relativo Comitato per la Determinazione dei
Derivati sul Credito ha Deliberato, con riferimento alla Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di
Successione, un Successore.
"Importo Nozionale dell'Entità di Riferimento" significa l'importo indicato nell'Allegato 2 per l'Entità di
Riferimento.
"Obbligazione di Riferimento" significa rispetto a ciascuna 'Entità di Riferimento:
(a)
l'obbligazione/le obbligazioni , se del caso, specificate nell'Allegato 2 ovvero
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(b)
ogni Obbligazione di Riferimento Sostitutiva di tale obbligazione.
"Centro Economico Regionale" significa Londra.
"Centro Economico Rilevante" significa Londra.
"Obbligazioni Rilevanti" significa ogni obbligazione costituente Bonds e Finanziamenti dell'Entità di
Riferimento che sia non pagata immediatamente prima della data di efficacia dell'Evento di Successione,
esclusi eventuali debiti non pagati tra l'Entità di Riferimento e qualunque delle proprie Affiliate, secondo la
determinazione dell'Agente di Calcolo. L'Agente di Calcolo dovrà determinare quale ente subentrerà in tali
Obblighi Rilevanti in base alle Migliori Informazioni Disponibili. Qualora la data in cui le Migliori
Informazioni Disponibili diventino disponibili o siano depositate preceda la data di efficacia legale del
relativo Evento di Successione, eventuali presupposti in merito alla ripartizione degli obblighi tra soggetti
indicata nelle Migliori Informazioni Disponibili saranno ritenuti soddisfatti o in essere alla data di efficacia
legale dell'Evento di Successione, anche se di fatto ciò non corrisponde al vero.
"Richiesta" significa una comunicazione all'ISDA, consegnata ai sensi del regolamento vigente, con la
quale si richiede che una Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito sia riunita per
determinare se un evento che costituisce un Evento di Credito si sia o meno verificato con riferimento ad
un'Entità di Riferimento od una propria Obbligazione.
"Deliberare o Deliberazione" significa una determinazione fatta o da farsi dalla rilevante Commissione
per la Determinazione dei Derivati sul Credito in seguito a una decisione di revisori esterni.
"Ristrutturazione" significa
(a)
che, con riferimento ad una o più Obbligazioni ed in relazione ad un importo complessivo non
inferiore al Requisito in Caso di Inadempimento, qualsiasi dei seguenti eventi si verifica in una
forma vincolante nei confronti di tutti i titolari di tale Obbligazione, viene concordato tra l' Entità
di Riferimento o un'Autorità Governativa ed un numero sufficiente di titolari di tale Obbligazione
o viene annunciato (o comunque dichiarato) da un'Entità di Riferimento oppure da un'Autorità
Governativa in una forma vincolante nei confronti di tutti i titolari di tale Obbligazione, e tale
evento non è espressamente previsto ai sensi dei termini di tale Obbligazione in essere alla data
successiva tra (x) la Data dell'Evento Backstop e (y) la data in cui tale Obbligazione viene
rilasciata o si verifichi:
(i)
una riduzione nel tasso di interesse o nell'importo di interessi dovuto oppure nell'importo
di cedole maturate;
(ii)
una riduzione nell'importo di capitale o nel premio dovuto a scadenza o in date di
rimborso prefissate;
(iii)
un posticipo o differimento di una data o date in cui dovrebbe/ro aver luogo, in
alternativa, o (A) il pagamento di interessi maturati oppure (B) il pagamento di capitale o
di un premio;
(iv)
un cambiamento nell'ordine di priorità del pagamento di qualsiasi Obbligazione, risultante
nella Subordinazione di tale Obbligazione rispetto a qualsiasi altra Obbligazione;
oppure
(v)
qualsiasi cambiamento nella valuta oppure nella composizione di qualsiasi pagamento di
interessi o di capitale in qualsiasi valuta che non sia una Valuta Permessa.
"Valuta Permessa" significa (1) la valuta legale di qualsiasi paese membro del Gruppo di
7 (oppure di qualsiasi paese che diventi un paese membro del Gruppo dei 7 qualora tale
Gruppo dei 7 dovesse espandersi) oppure (2) la valuta legale di qualsiasi paese che, alla
data in cui avviene tale cambiamento, sia membro dell'Organisation for Economic
Cooperation and Development ed abbia un rating per indebitamento a lungo termine o di
almeno AAA assegnato dalla Standard & Poor's, una divisione di McGraw-Hill
Companies, Inc. o da qualsiasi successore di tale agenzia di rating, oppure un rating di
almeno Aaa assegnato dalla Moody's Investors Service, Inc. o da qualsiasi successore al
servizio di rating della stessa, oppure di almeno AAA assegnato dalla Fitch Ratings o da
qualsiasi successore al servizio di rating della stessa.
21
(b)
Salvo quanto previsto sub (a), nessuno dei seguenti eventi sarà ritenuto una Ristrutturazione:
(i)
il pagamento in euro di Pagamenti Periodici o quote di capitale in relazione ad una
Obbligazione denominato nella valuta di uno Stato Membro dell'Unione Europa che
adotta o ha adottato la valuta unica ai sensi del Trattato che costituisce la Comunità
Europea, come modificato dal Trattato sull'Unione Europea;
(ii)
il verificarsi di, oppure un accordo o avviso relativo a, qualsiasi degli eventi descritti sub
(a) (i) fino a (v) a causa di una rettifica amministrativa, una rettifica contabile o una
rettifica fiscale, o altra rettifica di natura tecnica che avviene nel corso dell'ordinario
esercizio delle attività; e
(iii)
il verificarsi di, oppure un accordo o avviso relativo a, qualsiasi degli eventi descritti sub
(a) (i) fino a (v) in circostanze in cui tale evento non derivi direttamente o indirettamente
dal deterioramento e dalla situazione finanziaria di qualsiasi Entità di Riferimento.
(c)
Ai fini dei precedenti paragrafi (a) e (b) e della definizione di "Obbligazioni in capo a Molteplici
Titolari" ai sensi del presente Regolamento, il termine "Obbligazione" includerà un riferimento a
tutte le Obbligazioni Sottostanti per le quali l'Entità di Riferimento agisce in qualità di soggetto
che rilascia una Garanzia di una Affiliata Qualificata oppure di soggetto che rilascia una Garanzia
Qualificata. Nel caso di una Garanzia Qualificata e un'Obbligazione Sottostante, i riferimenti
all'Entità di Riferimento nel precedente paragrafo (a) includeranno un riferimento all'Obbligato
Sottostante ed i riferimenti al Entità di Riferimento nel precedente paragrafo (b) continuerà a fare
riferimento all'Entità di Riferimento.
(d)
Salvo quanto sopra previsto, il verificarsi di, oppure un accordo o avviso relativo a, qualsiasi degli
eventi descritti sub (a) (i) fino a (v) non costituirà una Ristrutturazione qualora l'Obbligazione alla
quale tali eventi corrispondono non costituisca un'Obbligazione in capo a Molteplici Titolari.
"Data di Scadenza Prefissata" ha il significato di cui al § 3 (5).
"Titoli" ha il significato di cui al § 1 (1).
"Serie" ha il significato di cui al § 1 (1).
"Data di Regolamento" significa, soggetta ad ogni applicabile Sospensione di Regolamento, la data
indicata nell'Avviso di Regolamento e che corrisponda alla data che sia 5 Giorni Lavorativi Bancari
successivi alla pubblicazione dell'Avviso di Evento di Credito.
"Metodo di Regolamento" significa "Regolamento in Contanti".
"Avviso di Regolamento" significa una comunicazione irrevocabile pubblicata dall'Emittente, appena
ragionevolmente praticabile ma non oltre il quinto Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di
Determinazione dell'Evento da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito con
l'indicazione della Data di Regolamento e dell'Importo di Rimborso per Evento di Credito L'Avviso di
Regolamento sarà soggetto alle disposizioni sulle comunicazioni di cui al § 12.
"Sospensione di Regolamento" significa, a seguito della determinazione della Data di Determinazione
dell'Evento ma prima della Data di Regolamento, se l'ISDA annuncia pubblicamente che le condizioni per
riunire la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito per Deliberare se e quando un
Evento di Credito si è verificato in relazione ad un'Entità di Riferimento, la sospensione di ogni
regolamento e tale regolamento rimarrà sospeso fino a quando l'ISDA annuncerà pubblicamente che la
rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato (a) che un evento
costituisce un Evento di Credito verificatosi in relazione al Entità di Riferimento o (b) non ha determinato
tali condizioni.
"Soggetto Sovrano" significa qualsiasi stato, suddivisione politica o governo, oppure qualsiasi agenzia,
divisione, ministero, dipartimento o altra autorità (ivi compresa, senza limitare quanto precede, la banca
centrale) dello stesso.
"Divisa di Denominazione" significa un obbligo di pagamento in valuta o valute specificate quali tali
nell'Allegato 2 e qualora non sia specificata alcuna valuta, una delle valute aventi corso legale in Canada,
Giappone, Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America nonché l'euro (ed ogni valuta sostitutiva di
ciascuna di tali valute). Tali valute potranno essere definite congiuntamente quali "Correnti Divise di
Denominazione Specifiche".
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"Valore Nominale" ha il significato di cui al § 1 (1).
"Obbligazione di Riferimento Sostitutiva" significa una o più obbligazioni dell'Entità di Riferimento (sia
direttamente oppure in qualità di soggetto che rilascia una Garanzia di Affiliata Qualificata ovvero qualora
Tutte le Garanzie siano applicabili ai sensi dell'Allegato 2, di soggetto che rilascia qualsiasi Garanzia
Qualificata) che andrà a sostituire una o più Obbligazioni di Riferimento, individuate dall'Agente di
Calcolo in conformità alle seguenti procedure:
(a)
qualora (i) un'Obbligazione di Riferimento sia rimborsata in tutto oppure (ii) secondo il giudizio
dell'Agente di Calcolo (A) gli importi complessivi dovuti ai sensi di qualsiasi Obbligazione di
Riferimento siano stati sostanzialmente ridotti tramite un rimborso o in altra maniera (salvo quelli
derivanti da rimborsi, ammortamenti o pre-pagamenti prestabiliti), (B) qualsiasi Obbligazione di
Riferimento sia un'Obbligazione Sottostante con una Garanzia Qualificata di un'Entità di
Riferimento e, salvo a causa dell'esistenza o il verificarsi di un Evento di Credito, la Garanzia
Qualificata non sia più un obbligo efficace e vincolante di tale Entità di Riferimento, esecutiva ai
sensi dei termini della stessa, oppure (C) per qualsiasi altro motivo, salvo dove dovuto all'esistenza
o al verificarsi di un Evento di Credito, qualsiasi Obbligazione di Riferimento non sia più un
obbligo di un'Entità di Riferimento, l'Agente di Calcolo dovrà, secondo suo ragionevole giudizio
(§ 315 BGB), individuare uno o più Obbligazioni che andranno a sostituire tale Obbligazione di
Riferimento.
(b)
Qualsiasi Obbligazione di Riferimento Sostitutiva ovvero Obbligazioni di Riferimento Sostitutive
sarà un'Obbligazione che (1) sarà classificata pari passu nell'ordine di priorità del pagamento di
tale Obbligazione di Riferimento (con la determinazione dell'ordine di priorità del pagamento di
tale Obbligazione di Riferimento alla data in cui tale Obbligazione di Riferimento è stata
emessa/rilasciata o sostenuta senza riflettere alcun cambiamento a tale ordine di priorità del
pagamento verificatosi dopo tale data), (2) preserverà l'equivalenza economica, il più possibile,
degli obblighi dell'Emittente ai sensi dei Titoli e (3) sarà un obbligo della rilevante 'Entità di
Riferimento (sia direttamente oppure in qualità di soggetto che rilascia una Garanzia di Affiliata
Qualificata, ovvero qualora Tutte le Garanzie siano applicabili ai sensi dell'Allegato 2, di un
soggetto che rilascia una Garanzia Qualificata). L'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva oppure
le Obbligazioni di Riferimento Sostitutive individuate dall'Agente di Calcolo dovranno, senza
l'esigenza di ulteriori azioni, sostituire tale Obbligazione di Riferimento o tali Obbligazioni di
Riferimento.
(c)
Qualora un qualunque evento di cui al precedente paragrafo (a) si sia verificato con riferimento ad
una o più ma non tutte le Obbligazioni di Riferimento e l'Agente di Calcolo determini che nessuna
Obbligazione di Riferimento Sostitutiva sia disponibile per una o più Obbligazioni di Riferimento,
allora ciascuna Obbligazione di Riferimento per cui non sarà disponibile un'Obbligazione di
Riferimento Sostitutiva cesserà di essere un'Obbligazione di Riferimento.
(d)
Qualora un qualunque evento di cui al precedente paragrafo (a) si sia verificato con riferimento a
tutte le Obbligazioni di Riferimento e l'Agente di Calcolo determini che almeno un'Obbligazione
di Riferimento Sostitutiva sia disponibile per una tale Obbligazioni di Riferimento, allora ciascuna
Obbligazione di Riferimento sarà sostituita da un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva e
ciascuna Obbligazione di Riferimento per cui non sarà disponibile un'Obbligazione di Riferimento
Sostitutiva cesserà di essere un'Obbligazione di Riferimento.
(e)
Qualora un qualunque evento di cui al precedente paragrafo (a) si sia verificato con riferimento
tutte le Obbligazioni di Riferimento e l'Agente di Calcolo determini che nessuna Obbligazione di
Riferimento Sostitutiva sia disponibile per una tale Obbligazioni di Riferimento, allora l'Agente di
Calcolo dovrà continuare nel tentativo di individuare un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva
fino alla Data di Estensione. Qualora alla o entro tale data l'Agente di Calcolo non sia stato in
grado di individuare un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva in conformità alle procedure di
cui sopra, in tale data l'Agente di Calcolo selezionerà un'obbligazione quale Obbligazione di
Riferimento Sostitutiva un'obbligazione che preservi per quanto possibile l'equivalenza economica
degli obblighi dell'Emittente ai sensi di Titoli. Al fine di identificare un'Obbligazione di
Riferimento, ogni modifica relativa al numero ISIN o CUSIP dell'Obbligazione di Riferimento o
simili non convertirà, per sé, tale Obbligazione di Riferimento in una diversa Obbligazione.
"Evento di Successione" significa un evento quale una fusione, un consolidamento, una fusione per
incorporazione, un trasferimento di attività o passività, scorporo, scissione o evento analogo in cui un
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soggetto subentra agli obblighi di un altro soggetto sia ai sensi di legge sia di contratto. Salvo quanto
precede, un "Evento di Successione" non dovrà includere un evento (A) in cui i portatori di obbligazioni
dell'Entità di Riferimento scambino tali obblighi con gli obblighi di un altro soggetto, salvo dove tale
scambio avvenga nel contesto di una fusione, consolidamento, fusione per incorporazione, trasferimento di
attività e passività, scorporo, scissione o evento analogo o (B) nel cui rispetto la data legalmente valida si è
verificata prima della Data Backstop dell'Evento di Successione.
"Data Backstop dell'Evento di Successione" significa
(a)
la data successiva tra: (i) la Data di Emissione e (ii) ai fini di ogni evento che costituisce un Evento
di Successione così come determinato dalla Risoluzione, la data di 90 giorni di calendario prima
della Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito o
(b)
altrimenti, l'ultima delle seguenti date: (i) la Data di Emissione e (ii) la data che cade prima tra (A)
110 giorni di calendario prima della data nella quale l'Avviso dell'Evento di Successione ha
validità e (B) 90 giorni di calendario prima della Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di
Successione nelle circostanze in cui (I) le condizioni per convocare una Commissione per la
Determinazione dei Derivati sul Credito a Deliberare sulle questioni descritte al sottoparagrafo (1)
e (2) della definizione di "Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Successione" sono
soddisfatte, (II) la relativa Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha
Deliberato di non determinare dette questioni e (III) l'Avviso dell'Evento di Successione è
consegnato da una parte all'altra non oltre 21 giorni di calendario successivi al giorno in cui
l'ISDA ha pubblicamente annunciato che la relativa Commissione per la Determinazione dei
Derivati sul Credito ha Deliberato di non decidere su tali questioni. La Data Backstop dell'Evento
di Successione non sarà sottoposta a rettifiche a seconda di ogni Convenzione sul Giorno
Lavorativo.
"Avviso dell'Evento di Successione" significa una pubblicazione da parte dell'Agente di Calcolo che
descrive l'Evento di Successione che si è verificato prima o durante la Data Backstop dell'Evento di
Successione. L'Avviso dell'Evento di Successione deve contenere una descrizione ragionevolmente
dettagliata dei fatti rilevanti per la determinazione, in base alla definizione di "Successore", di (i) se un
Evento di Successione si è verificato e (ii) se rilevante, l'identità di un Successore ovvero Successori). Un
Avviso dell'Evento di Successione sarà soggetto ai requisiti richiesti dalle comunicazioni così come
previsto dal § 12.
"Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Successione" significa in riferimento ad un valido avviso
dell'ISDA, posto che una Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito sia riunita e
Deliberi:
(a)
se un evento che costituisce un Evento di Successione si sia verificato con riferimento alla
rilevante Entità di Riferimento; e
(b)
se la relativa Commissione per la Determinazione degli Derivati sul Credito Deliberi che l'evento
si è verificato la data legale effettiva di detto evento,
la data pubblicamente comunicata dall'ISDA, che la relativa Commissione per la Determinazione dei
Derivati sul Credito Deliberi che si tratti della data nella quale tale avviso sia effettivo.
"Successore" significa, con riferimento ad un'Entità di Riferimento che non sia un Soggetto Sovrano, il
successore legale dell'Entità di Riferimento determinato secondo le seguenti previsioni:
(a)
se un soggetto consegue direttamente o indirettamente il 75% od oltre delle Obbligazioni Rilevanti
di un'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione, allora tale successore legale sarà
il solo Successore
(b)
se solo un soggetto consegue direttamente o indirettamente più del 25% ma meno del 75% delle
Obbligazioni Rilevanti di un'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione, e non oltre
il 25% delle Obblighi Rilevanti rimangono in capo alla rispettiva Entità di Riferimento, allora il
soggetto che consegue non oltre il 25% delle Obbligazioni Rilevanti sarà il solo Successore
(c)
se più di un soggetto consegue direttamente od indirettamente più del 25% delle Obbligazioni
Rilevanti di un'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione e, se non oltre il 25%
delle Obbligazioni Rilevanti restano in capo alla rispettiva Entità di Riferimento, allora i soggetti
che conseguono più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti saranno ognuno Successore.
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(d)
se più di un soggetto ciascuno per proprio conto consegue direttamente od indirettamente più del
25% delle Obbligazioni Rilevanti del Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione e
ciononostante più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti restano in capo all'Entità di Riferimento,
allora ognuno di questi soggetti legali e l'Entità di Riferimento saranno ciascuno un Successore;
(e)
se uno o più soggetti ciascuno per proprio conto consegue direttamente od indirettamente una
porzione delle Obbligazioni Rilevanti di un Entità di Riferimento a causa di un Evento di
Successione, ma non uno di questi soggetti legali consegue più del 25% delle Obbligazioni
Rilevanti dell'Entità di Riferimento e la relativa Entità di Riferimento continua ad esistere, allora
non ci sarà un Successore e l'Entità di Riferimento non cambierà in nessun modo quale risultato
dell'Evento di Successione;
(f)
se uno o più soggetti consegue direttamente od indirettamente una porzione delle Obbligazioni
Rilevanti dell'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione, ma nessun soggetto
subentra per più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti della relativa Entità di Riferimento e l'Entità
di Riferimento cessa di esistere, il soggetto che succede per la percentuale più rilevante delle
Obbligazioni Rilevanti (o se due o più soggetti legali succedono per un'uguale percentuale delle
Obbligazioni Rilevanti, il soggetto che subentra tra quei soggetti per una percentuale più rilevante
delle Obbligazioni dell'Entità di Riferimento) sarà il solo Successore.
Una volta che l'Agente di Calcolo sia a conoscenza di un eventuale Evento di Successione, l'Agente di
Calcolo dovrà determinare non appena ragionevolmente praticabile (ma in ogni caso non prima di 14 giorni
solari dalla data di efficacia legale dell'Evento di Successione), e con efficacia a partire dalla data in cui
l'Evento di Successione si sia verificato, qualora la relativa soglia percentuale come evidenziata sopra nei
paragrafi da (a) ad (e) è stata raggiunta o come applicabile, quale successore legale sarà il Successore ai
sensi del paragrafo (f) di cui sopra, posto che l'Agente di Calcolo non eseguirà tale determinazione se a
detto tempo o (A) l'ISDA ha annunciato pubblicamente che le condizioni di riunione di una Commissione
per la Determinazione dei Derivati sul Credito per Deliberare le questioni descritte nella definizione di
"Successore", e nei sottoparagrafi (a) e (b) della definizione di "Data di Richiesta di Risoluzione
dell'Evento di Successione" sono soddisfatte (fino al momento in cui l'ISDA annuncia pubblicamente che
la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito rilevante ha Deliberato di non determinare
un Successore) o (B) l'ISDA ha annunciato pubblicamente che la Commissione per la Determinazione dei
Derivati sul Credito rilevante ha Deliberato che non si è verificato nessun evento che costituisce un Evento
di Successione. Nel calcolo della percentuale utilizzata per determinare se la soglia percentuale di cui sopra
è stata raggiunta o se applicabile quale soggetto legale sarà il Successore ai sensi del paragrafo (f). l'Agente
di Calcolo utilizzerà come base in relazione ad ogni Obbligazione Rilevante inclusa in tale calcolo,
l'ammontare passivo relativo a tale Obbligazione Rilevante elencata nelle Migliori Informazioni
Disponibili. L'Agente di Calcolo dovrà pubblicare ogni Evento di Successione in base al § 12 del presente
Regolamento.
Qualora l'ISDA o l'Agente di Calcolo comunichi pubblicamente alla o successivamente alla Data di
Emissione che esistano uno o più successori rispetto ad un'Entità di Riferimento (inclusa ogni Entità di
Riferimento che sia un Soggetto Sovrano), ogni tale entità che succederà sarà considerata come un
Successore ai fini del presente paragrafo.
Qualora uno o più Successori siano stati identificati, si applicheranno le seguenti disposizioni con effetto
dalla data in cui l'Evento di Successione sia entrato in vigore in relazione ai Titoli:
(a)
ciascun Successore sarà un'Entità di Riferimento ai fini del presente Regolamento;
(b) il Valore Nominale di ciascun Successore corrisponderà al Valore Nominale dell'Entità di
Riferimento a cui il Successore si riferisce, divisa per il numero di Successori (inclusa l'Entità di
Riferimento originaria se applicabile) di tale Entità di Riferimento, purché qualora ciascun
Successore sia stato un'Entità di Riferimento immediatamente prima del rilevante Evento di
Successione, il Valore Nominale determinato in conformità alla frase precedente sia sommato al
Valore Nominale esistente di tale Entità di Riferimento.
"TARGET" ha il significato dato dalla definizione di "Giorno Lavorativo Bancario".
"Importo di Risoluzione" ha il significato di cui al § 6 (3).
"Regolamento" ha il significato dato dal § 1 (1).
25
"USD" significa la valuta legale degli Stati uniti d'America.
"Obbligato Sottostante" ha il significato dato a tale termine dalla definizione di Garanzia Qualificata.
"Obbligazione Sottostante" ha il significato dato a tale termine dalla definizione di Garanzia Qualificata.
"Azioni con Diritto di Voto" significa le azioni o altri titoli che abbiano il potere di eleggere i membri di
un consiglio di amministrazione o analogo organo governativo/amministrativo di un soggetto.
"Ritenute alla Fonte" hanno il significato di cui al § 9 (1).
(3)
Interpretazione
In caso in cui un'Obbligazione sia una Garanzia Qualificata si applicheranno le seguenti disposizioni:
Ai sensi dell'applicazione della Categoria dell'Obbligazione la Garanzia Qualificata sarà ritenuta capace di
soddisfare la medesima categoria o categorie come quelle che descrivono l'Obbligazione Sottostante.
§5
(Riacquisto)
L'Emittente avrà la facoltà in qualsiasi momento di riacquistare i Titoli sul mercato o altrove a qualsiasi
prezzo. I Titoli riacquistati dall'Emittente potranno, a discrezione dell'Emittente, essere detenuti
dall'Emittente, rivenduti o presentati all'Agente Principale di Pagamento affinché essi vengano cancellati.
§6
(Eventi di Inadempimento)
(1)
Ogni Portatore avrà facoltà di dichiarare i propri Titoli immediatamente dovuti e richiederne il
rimborso all'Importo di Risoluzione come definito sotto, nel caso in cui:
(a)
un ammontare liquido ed esigibile ai sensi die Titoli non sia pagato entro 30 giorni dalla
corrispondente data di liquidità o
(b)
l'Emittente manchi di onorare qualsiasi altro obbligo che gli compete ai sensi dei Titoli, e
tale mancanza sussiste per oltre 60 giorni a partire dal giorno in cui l'Emittente ne ha
ricevuto avviso da un Portatore, o
(c)
l'Emittente cessi in generale di effettuare pagamenti, o
(d)
un'autorità giudiziaria del paese di residenza dell'Emittente apra un procedura di
insolvenza o simile nei confronti dell'Emittente, o l'Emittente richieda che una tale
procedura sia aperta, o offre un concordato extragiudiziale ai fini di evitare che si dia
luogo ad una procedura di insolvenza o simile, o
(e)
l'Emittente viene posto in liquidazione, salvo che ciò non si verifichi in conseguenza di
una fusione od altra forma di riorganizzazione, e la società così riorganizzata non assuma
ogni obbligo dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento.
(2)
Qualsiasi comunicazione che dichiara i Titoli dovuti ai sensi del § 6 (1) deve essere consegnata dal
Portatore all'Agente Principale di Pagamento a mano o a mezzo raccomandata A/R, assieme a prova
ritenuta soddisfacente dall'Agente Principale di Pagamento che tale Portatore è al momento della
consegna dell'avviso il Portatore dei Titoli interessati. I Titoli diverranno dovuti all'atto della
consegna dell'avviso all'Agente Principale di Pagamento. L'Agente Principale di Pagamento inoltrerà
sollecitamente l'avviso all'Emittente senza obbligo di esaminarlo ulteriormente.
(3)
L'"Importo di Risoluzione" per Titolo corrisponderà al suo valore di mercato a cui saranno sottratti
i costi delle perdite di finanziamento applicabili, assieme ai Pagamenti Periodici maturati alla data
fissata per la risoluzione (tale data esclusa)..
26
§7
(Pagamenti)
(1)
L'Emittente si impegna a corrispondere ogni importo dovuto ai sensi del presente Regolamento
nella Valuta di Emissione entro cinque Giorni Lavorativi Bancari successivi alla Data di Scadenza
Prefissata o alla Data di Scadenza, a seconda del caso, o se del caso, la corrispondente Data di
Pagamento dei Pagamenti Periodici o Data di Regolamento. Ogni importo dovuto sarà arrotondato
per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino, e si precisa che 0.005 Euro verrà
arrotondato per eccesso.
(2)
Qualora la data alla quale il pagamento di un importo dovuto dal Titolo non sia un Giorno
Lavorativo Bancario (la "Data di Regolamento"), i Portatori non avranno diritto a ricevere tale
importo fino al successivo Giorno Lavorativo Bancario. I Portatori non avranno diritto ad ulteriori
Pagamenti Periodici né ulteriori pagamenti in relazione a tale ritardo.
(3)
Tutti i pagamenti saranno effettuati all'Agente Principale di Pagamento (come definito al § 8).
L'Agente Principale di Pagamento verserà gli importi dovuti al Sistema di Regolamento a
beneficio dei rispettivi conti della banca depositaria ai fini del trasferimento ai Portatori. Il
versamento degli importi al Sistema di Regolamento libererà l'Emittente da ogni obbligo di
pagamento ai sensi dei Titoli in relazione all'ammontare di tali importi.
(4)
Qualora l'Emittente manchi di effettuare un pagamento dovuto ai sensi dei Titoli, interessi al tasso
di recupero in caso di inadempimento sul tasso di interessi (default rate of interest) come stabilito
dalla legge saranno dovuti sull'ammontare di tale pagamento. Tali interessi maturano a partire
dalla data alla quale il pagamento era dovuto, e cessano di maturare alla fine del giorno precedente
a quello in cui il pagamento viene effettivamente effettuato.
§8
(Agente Principale di Pagamento, Agente di Calcolo, Agente di Pagamento)
(1)
L'Agente Principale di Pagamento è UniCredit Bank AG, Monaco di Baviera (l'"Agente
Principale di Pagamento"). L'Emittente potrà nominare altri agenti di pagamento (gli "Agenti di
Pagamento") e successivamente revocare tali nomine. Ogni nomina e revoca sarà eseguita
secondo le modalità di cui al § 12.
(2)
L'Agente di Calcolo è UniCredit Bank AG, Monaco (l'"Agente di Calcolo").
(3)
Qualora l'Agente Principale di Pagamento o l'Agente di Calcolo non siano più in grado di svolgere
le proprie funzioni di Agente Principale di Pagamento o Agente di Calcolo, l'Emittente potrà
immediatamente nominare un'altra banca di reputazione internazionale quale Agente Principale di
Pagamento o un'altra persona o istituzione provvista delle necessarie capacità quale Agente di
Calcolo. L'Emittente provvederà tempestivamente a pubblicare un avviso ai sensi del § 12 qualora
siano così trasferite le funzioni di Agente Principale di Pagamento o di Agente di Calcolo.
(4)
In relazione ai Titoli, l'Agente Principale di Pagamento e l'Agente di Calcolo agiscono solamente
come agenti dell'Emittente e non assumono obblighi nei confronti o in relazione ad agenzie o trust
per o con nessun Portatore. L'Agente Principale di Pagamento è esente da ogni restrizione di cui al
§ 181 BGB.
(5)
Ogni calcolo e determinazione dell'Agente Principale di Pagamento o dell'Agente di Calcolo
saranno, in assenza di manifesti errori, conclusivi e vincolanti per l'Emittente e i Portatori. Quando
applicando il presente Regolamento così come usando la proprio discrezionalità l'Agente
Principale di Pagamento e l'Agente di Calcolo potranno considerare qualsiasi comunicazione,
protocollo e istruzioni interpretative concordati tra ISDA e i partecipanti nel mercato e risoluzioni
di qualsiasi commissione di determinazione istituita dall'ISDA e potranno applicare o meno nella
loro ragionevole discrezionalità qualsiasi comunicazione, protocollo, istruzione interpretativa o
risoluzioni de commissioni in relazione ai Titoli.
27
§9
(Tassazione)
Gli importi dovuti ai sensi dei Titoli saranno versati dopo aver dedotto ogni tassa, ritenuta o imposta
governativa presente e futura, a prescindere dalla loro natura, che vengano imposte, richieste od esatte (le
"Tasse") nell'ambito di qualsiasi sistema legale applicabile o in qualsiasi paese che dichiari di avere
giurisdizione fiscale, o per conto di qualsiasi suddivisione politica dello stesso o agenzia governativa ivi
autorizzata ad imporre tasse, nei limiti entro i quali tale deduzione è richiesta dalle leggi vigenti.
L'Emittente informerà le autorità governative competenti in merito alle tasse così dedotte o ritenute.
§ 10
(Status)
Gli obblighi derivanti dai Titoli costituiscono obblighi diretti, incondizionati e senza garanzie in capo
all'Emittente e, nei limiti di quanto non espressamente previsto dalle leggi vigenti, hanno almeno il
medesimo rango di tutti gli altri obblighi senza garanzie e non-subordinati in capo all'Emittente.
§ 11
(Sostituzione dell'Emittente)
(1)
Qualora l'Emittente non vi sia inadempimento in relazione ad alcun obbligo di pagamento riferito
ad alcun Titolo, l'Emittente potrà senza il consenso dei Portatori sostituire l'Emittente di una
Società Affiliata quale debitore principale nei confronti degli obblighi in capo all'Emittente
derivanti dai Titoli (il "Nuovo Emittente"), purché:
(a)
il Nuovo Emittente assuma tutti gli obblighi in capo all'Emittente ai Titoli;
(b)
l'Emittente ed il Nuovo Emittente abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e
possano trasferire all'Agente Principale di Pagamento tutti gli importi richiesti per
l'adempimento degli obblighi di pagamento nascenti dai Titoli nella valuta richiesta,
senza alcuna deduzione di ritenute alla fonte o altre tasse di qualsiasi natura esatte nella
giurisdizione nella quale il Nuovo Emittente o l'Emittente ha il proprio domicilio o nella
quale è considerato residente ai fini fiscali;
(c)
il Nuovo Emittente si è impegnato a manlevare i Portatori nei confronti di ogni tassa,
ritenuta o altra imposta governativa che viene imposta a tale Portatore in conseguenza
della sostituzione;
(d)
l'Emittente garantisce il pagamento degli importi dovuti ai termini del presente
Regolamento.
Ai fini del presente § 11, "Società Affiliata" significa una società affiliata ai sensi del § 15 della
Legge sulle Società per Azioni Tedesche (Aktiengesetz).
(2)
Ogni sostituzione dell'Emittente sarà comunicata secondo le modalità di cui al § 12.
(3)
In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente ivi contenute sarà interpretato
come un riferimento al Nuovo Emittente. Inoltre, ogni riferimento alla giurisdizione nella quale
l'Emittente ha il proprio domicilio o nella quale esso è considerato residente ai fini fiscali diverrà
un riferimento alla giurisdizione nella quale il Nuovo Emittente ha il proprio domicilio.
§ 12
(Comunicazioni)
Nella misura in cui il presente Regolamento preveda delle comunicazioni ai sensi del presente § 12, tali
comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet www.unicredit.investimenti.it (ovvero su un altro sito
internet comunicato dall'Emittente almeno con sei settimane d'anticipo ai sensi delle presenti disposizioni)
28
e diventeranno efficaci nei confronti dei Portatori tramite la loro pubblicazione salvo che tali
comunicazioni non prevedano una successiva data di efficacia. Qualora e nella misura in cui disposizioni
vincolanti di legge o relative ai mercati di borsa prevedano ulteriori forme di pubblicazione, tali
pubblicazioni dovranno essere inoltre fatte in conformità a quanto richiesto.
§ 13
(Prescrizione)
Il periodo di prescrizione previsto dal § 801 1prima frase BGB viene abbreviato alla durata di anni dieci in
relazione ai Titoli.
§ 14
(Nullità Parziale, Correzioni)
(1)
Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento sia o divenga nulla o inefficace in tutto o
in parte, ciò non avrà conseguenza alcuna sulle rimanenti disposizioni. Qualsiasi lacuna causata
dalla nullità o inefficacia del presente Regolamento sarà colmata da una disposizione
corrispondente nella ratio del presente Regolamento e nell'interesse delle parti.
(2)
Errori evidenti di redazione o di calcolo o altre inesattezze manifeste nel presente Regolamento
creano un diritto di contestazione dell'Emittente nei confronti dei Titolari. La contestazione deve
essere dichiarata tempestivamente e contestualmente all'avvenuta conoscenza della causa di tale
contestazione ai sensi del § 12. A seguito di tale contestazione da parte dell'Emittente, il Portatore
potrà ordinare alla propria banca depositaria di presentare una dichiarazione di regolamento
dovutamente compilata all'Agente Principale di Pagamento tramite facsimile ivi disponibile e
fornendo tutte le informazioni e dichiarazioni richieste in tale facsimile (la "Dichiarazione di
Disdetta") e richiedere il risarcimento del Prezzo di Acquisto contro trasferimento dei Titoli
presso il conto dell'Agente Principale di Pagamento con il Sistema di Regolamento. Entro 30
giorni dal ricevimento della Dichiarazione di Disdetta nonché dei Titoli da parte dell'Agente
Principale di Pagamento (qualunque sia la data successiva), l'Emittente metterà a disposizione
dell'Agente Principale di Pagamento il Prezzo di Acquisto che lo trasferirà al conto di cui alla
Dichiarazione di Disdetta. Tramite pagamento del Prezzo di Acquisto ogni diritto nascente dai
Titoli in questione verrà meno.
(3)
L'Emittente potrà unire la Dichiarazione di Disdetta in conformità al sottoparagrafo (2) di cui
sopra con un'offerta a non disdettare i Titoli secondo un Regolamento modificato. I Portatori
saranno informati di tale offerta nonché delle disposizioni modificate ai sensi del § 12. Tale offerta
sarà da considerarsi accettata dai Portatori (con l'effetto che le conseguenze della contestazione
non diventeranno efficaci) qualora, entro quattro settimane dall'efficacia dell'offerta, il Portatore
non richieda il pagamento del Prezzo di Acquisto ai sensi del § 12 trasmettendo all'Agente
Principale di Pagamento una Dichiarazione di Disdetta dovutamente compilata a mezzo della
propria banca depositaria e trasferendo i Titoli sul conto dell'Agente Principale di Pagamento con
il sistema di Regolamento i sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra.
(4)
Come nei sottoparagrafi (2) e (3) di cui sopra, il Prezzo di Acquisto corrisponde all'attuale prezzo
di acquisto corrisposto a ciascun Portatore (come indicato e confermato nella Dichiarazione di
Disdetta) ovvero la somma aritmetica dei prezzi di negoziazione dei Titoli così come determinata
dall'Emittente a sua ragionevole discrezione (§ 315 BGB), il Giorno Lavorativo Bancario
precedente la dichiarazione di contestazione ai sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra,
rispettivamente, a seconda di quale di tali ammontari sia il maggiore. Qualora si verifichi uno
Sconvolgimento di Mercato ai sensi del § 7 il Giorno Lavorativo Bancario precedente la
dichiarazione di contestazione ai sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra, l'ultimo Giorno
Bancario precedente la dichiarazione di contestazione ai sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra,
in cui non si verifichi alcuno Sconvolgimento di Mercato sarà considerato decisivo per la
determinazione del prezzo ai sensi della frase precedente.
(5)
Inoltre, l'Emittente è autorizzato a correggere o integrare disposizioni incomplete nel presente
Regolamento a propria ragionevole discrezione (§ 315 BGB). Saranno ammesse solo modifiche e
29
integrazioni ragionevolmente ammissibili secondo l'interesse dell'Emittente e dei Portatori e che in
particolare non danneggino materialmente la situazione legale e finanziaria dei Portatori. I
Portatori saranno informati di tali rettifiche ed integrazioni ai sensi del § 12.
(6)
Qualora il Portatore sia stato a conoscenza degli errori di redazione o di calcolo o altre inesattezze
manifeste nel presente Regolamento al momento dell'acquisto dei Titoli, l'Emittente potrà
mantenere il presente Regolamento concordemente modificato a prescindere dai sottoparagrafi (2)(5) di cui sopra.
§ 15
(Varie)
(1)
La forma e il contenuto dei Titoli ed ogni diritto e obbligo dell'Emittente e dei Portatori saranno
soggetti alle leggi della Repubblica Federale Tedesca.
(2)
Luogo di adempimento è Monaco di Baviera.
(3)
Nei limiti di legge, per qualsiasi controversia in merito alle materie disciplinate dal presente
Regolamento sarà competente il foro di Monaco di Baviera.
(4)
Il presente Regolamento è redatto esclusivamente in lingua inglese. Si allega una traduzione
italiana. La versione inglese è vincolante. La versione italiana si allega soltanto per cortesia.
§ 16
(Negoziazione su mercati regolamentati e non regolamentati in Italia)
(1)
Ciascun Portatore potrà rinunciare al Rimborso dei Titoli rilevanti da lui detenuti come in
prosieguo. In tal caso, una dichiarazione di esercizio (una "Dichiarazione di Rinuncia
all'Esercizio") dovutamente compilata dovrà essere effettuata tramite fax all'Agente Principale di
Pagamento entro le ore 10:00 del primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di
Scadenza al numero di fax di cui al facsimile di Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio allegato
alle presenti Condizioni Definitive. Il Portatore dovrà trasmette la Dichiarazione di Rinuncia
all'Esercizio dovutamente compilata alla propria banca depositaria affinché sia trasmessa tramite
fax all'Agente Principale di Pagamento.
Qualora un Portatore sia inadempiente e spedisca, laddove applicabile, una Dichiarazione di
Rinuncia all'Esercizio dovutamente compilata ai sensi delle presenti disposizioni, tali Titoli
saranno esercitati automaticamente e saranno regolati come ivi stabilito e l'Emittente sarà
manlevato dai propri obblighi in relazione a tali Titoli e nessuna responsabilità rispetto ad essi sarà
in capo all'Emittente.
Il numero minimo di Titoli specificato nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio deve essere un
multiplo di 1, altrimenti tale numero di Titoli così indicato sarà arrotondato per difetto al
precedente multiplo di 1 Certificate e la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio non sarà valida in
relazione ai Titoli eccedenti tale numero arrotondato di Titoli.
Il numero minimo di Titoli indicato nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio deve essere pari
a 1 Certificate, altrimenti la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio non avrà validità alcuna.
L'Agente Principale di Pagamento determinerà, a sua ragionevole discrezione, se siano soddisfatte
le condizioni di cui sopra ed la sua determinazione sarà finale e vincolante in relazione
all'Emittente e ai Portatori.
La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio è irrevocabile.
30
Allegato 2 – Informazioni sulle Entità di Riferimento
Entità di
Riferimento
Obbligazione
di Riferimento
Metodo
di
Regolamento
Importo
Nozionale
dell'Entità di
Riferimento
(in relazione
al Valore
Nominale)
Tutte le
Garanzie
Categoria
dell'Obbligazione
Condizioni
di
Regolamen
to
Pagina
Bloomberg
CDS
Ratings
Moody'
s al 5
aprile
2013
Enel
S.p.A.
Obbligato:
Enel S.p.A.
Valuta:
EUR
Volume di
Emissione:
EUR
750.000.000
Scadenza:
12 giugno 2018
Tasso di
Interesse:
4,75% p.a.
ISIN:
XS0170343247
Obbligato:
Fiat Industrial
Finance Europe
S.A.
Garante:
Fiat Industrial
S.p.A.
Valuta:
EUR
Volume di
Emissione:
EUR
1.200.000.000
Scadenza:
9 marzo 2018
Tasso di
Interesse:
6,25% p.a.
ISIN:
XS0604641034
Obbligato:
Finmeccanica
Finance S.p.A.
Garante:
Finmeccanica
S.p.A.
Valuta:
EUR
Volume di
Emissione:
EUR
500.000.000
Scadenza:
12 dicembre
2018
Tasso di
Interesse:
5,75% p.a.
ISIN:
XS0182242247
Obbligato:
Telecom Italia
S.p.A.
Valuta:
EUR
Volume di
Emissione:
Regolamento in
Contanti
EUR 250
Applicabile
Denaro Preso
a Prestito
(Borrowed
Money)
Avviso di
Evento di
Credito
Avviso di
Informazioni
Disponibili
al Pubblico
CENEL1E5
Baa2
Regolamento in
Contanti
EUR 250
Applicabile
Denaro Preso
a Prestito
(Borrowed
Money)
Avviso di
Evento di
Credito
Avviso di
Informazioni
Disponibili
al Pubblico
CY079380
Ba1
Regolamento in
Contanti
EUR 250
Applicabile
Denaro Preso
a Prestito
(Borrowed
Money)
Avviso di
Evento di
Credito
Avviso di
Informazioni
Disponibili
al Pubblico
CFMECC1E5
Baa3
Regolamento in
Contanti
EUR 250
Applicabile
Denaro Preso
a Prestito
(Borrowed
Money)
Avviso di
Evento di
Credito
Avviso di
Informazioni
Disponibili
CTIIM1E5
Baa3
Fiat
Industria
l S.p.A.
Finmeccanica
S.p.A.
Telecom
Italia
S.p.A.
31
EUR
1.250.000.000
Scadenza:
29 gennaio
2019
Tasso di
Interesse:
5,375% p.a.
ISIN:
XS0184373925
al Pubblico
32
Allegato 3
Rendimento dei Certificates, descrizione degli effetti sull'investimento
e rischi associati
1. Illustrazione di come il valore dell'investimento è influenzato dalle Entità di Riferimento e
situazioni di rischio più evidenti
L'analisi che segue è stata prodotta utilizzando dati di mercato alla data del5 aprile 2013.
(a) I Certificates pagano un tasso di interesse fisso. Il loro valore risente pertanto dei cambiamenti nei
livelli di mercato dei tassi di interesse. Il tasso di riferimento più rilevante al fine di determinare tale livello
di mercato è il tasso EUR SWAP quotato quali pagamenti annuali fissi contro l'EURIBOR a tre mesi e con
una scadenza di cinque anni (il "Tasso di Riferimento"), così come pubblicato da Bloomberg alla pagina
"EUSW5V3 Index". Il valore del Tasso di Riferimento alla data del 5 aprile 2013 era del 0,677 %.
Effetto stimato sul prezzo dei Certificates di una variazione del Tasso di Riferimento:
Variazione bps
Prezzo Certificate
Variazione %
+50
EUR 978
-2,22%
-
EUR 100
-
-50
EUR 1.022
2,23%
(b) L'Importo di Liquidazione dei Certificates è legato al verificarsi o meno di un Evento di Credito in
relazione ad una o più Entità di -Riferimento. Il valore dei Certificates risentirà pertanto dei cambiamenti
nel merito di credito percepito dalle Entità di Riferimento e nella corrispondente stima di mercato della sua
probabilità di insolvenza nell'arco della durata dei Certificates. A seguito di specifiche caratteristiche dei
Certificates, dipendenti da certe approssimazioni ed entro certi limiti di prezzo, il riferimento più
importante per determinare tale probabilità di insolvenza presunta dal mercato è lo spread quotato sul
contratto Credit Default Swap su ciascuna delle Entità di Riferimento con una scadenza di 5 anni (lo
"Spread di Riferimento"), così come pubblicato da Bloomberg per ciascuna Entità di Riferimento di cui
all'Allegato 2 in corrispondenza di ciascuna Entità di Riferimento (lo "Spread Medio di Riferimento). Il
valore dello Spread Medio di Riferimento alla data del 5 aprile 2013 era di 313 punti base ("bps").
Effetto stimato sul prezzo dei Certificates di una variazione dello Spread di Riferimento
Variazione bps
Prezzo Certificates
Variazione %
+50
EUR 969
-3,10%
-
EUR 100
-
-50
EUR 1.026
+ 2,64%
33
(c) Ferme tutte le altre condizioni, il prezzo dei Certificates varierà nel tempo all'avvicinarsi alla Data di
Scadenza Prefissata. L'ampiezza stimata di tale effetto è sintetizzata nella tabella che segue:
Effetto stimato sul prezzo dei Certificates del passare del tempo (assumendo che la curva del tasso di
interesse dell'EURO ed il rischio di insolvenza associato a ciascuna Entità di Riferimento non cambi nel
tempo):
2.
Anni alla Data di
Scadenza
Prezzo Certificates
Variazione %
5
EUR 1.000
-
3
EUR 1.059
+ 5,89%
1
EUR 1.040
+ 3,99%
Scenari relativi all'Importo digitale di Regolamento, Pagamenti Periodici
Le seguenti tabelle riassumono i Pagamenti Periodici, gli Importi Aggiuntivi e di Regolamento ricevuti da
un Portatore a seconda di un numero di scenari relativi al verificarsi di Eventi di Credito nel paniere delle
Entità di Riferimento. A fini semplificativi di calcolo, nella presente sezione si presume che non si sia
verificato alcun Evento di Successione durante la vita dei Certificates. I Pagamenti Periodici sono pagabili
ad ogni corrispondente Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici (ovvero Data di Pagamento Differita
dei Pagamenti Periodici se del caso). Il Valore Nominale Circolante sarà pagato alla Data di Scadenza, cosa
che in certi casi potrà avvenire successivamente alla Data finale di Pagamento dei Pagamenti Periodici. Per
regioni semplificative, le tabelle in prosieguo non indicano tale scheda dettagliata per i vari pagamenti.
Tutti gli importi indicati in prosieguo sono approssimativi e tutti gli scenari sono ipotetici. Non vi è alcuna
garanzia che uno scenario si verifichi realmente. Anche qualora eventi avvenuti corrispondano ad uno o più
scenari in prosieguo, l'attuale flusso di cassa da pagarsi ai sensi del Certificate dipenderà dalla specifica
circostanza relativa a tali eventi e potrà, pertanto, differire da quanto indicato nella corrispondente tabella in
prosieguo.
L'Importo di Recupero per ogni Entità di Riferimento è fissato a 0,00%. Così, gli Importi di Rimborso per
Evento di Credito rispetto ad un'Entità di Riferimento Coinvolta corrisponderà a 0. Tali Importi di
Rimborso non sono in alcun modo collegati o basati sui prevalenti valori di mercato di uno specifico titolo
emesso da un'Entità di Riferimento e di un'Obbligazione di Riferimento in particolare. È probabile che tali
valori di mercato siano maggiori dell'Importo di Rimborso per Evento di Credito fissato per i Certificates.
Qualora si verifichino uno o più Eventi di Credito, è probabile che la conseguente riduzione complessiva
del Valore Nominale Circolante in relazione ai Certificates sia maggiore della perdita subita nelle
medesime circostanze da un portatore di un importo nozionale comparabile (come proporzione dell'intero
paniere) di titoli specifici emessi dalle Entità di Riferimento Coinvolte.
34
(a) Nessun Evento di Credito
Supponendo che non si verifichi alcun Evento di Credito rispetto a ciascuna delle Entità di Riferimento, tra
la Data di Emissione e la Data di Scadenza Prefissata, i Certificates corrisponderanno gli importi seguenti:
Data di Pagamento del
Pagamento Periodico
(soggetta ai Pagamenti di
cui al § 7 (Pagamenti))
Eventi di Credito
durante il Periodo dei
Pagamenti Periodici
Pagamento
Periodico lordo in
EUR
20-gen-14
29,71
20-lug-14
22,32
20-gen-15
22,68
20-lug-15
22,32
20-gen-16
22,68
20-lug-16
22,38
20-gen-17
22,63
20-lug-17
22,32
20-gen-18
22,68
20-lug-18
22,32
Complessivo:
0
232,03
Importo di
Regolamento in EUR
1.000
(b) Evento di Credito anticipato
In tale scenario si verifica un Evento di Credito nel primo anniversario della Data di Emissione:
Data di Pagamento del
Pagamento Periodico
(soggetta ai Pagamenti di
cui al § 7 (Pagamenti))
Eventi di Credito
durante il Periodo dei
Pagamenti Periodici
20-gen-14
20-lug-14
Pagamento
periodico lordo in
EUR
29,71
24-mag-14
20,59
20-gen-15
17,01
20-lug-15
16,74
20-gen-16
17,01
20-lug-16
16,78
20-gen-17
16,97
20-lug-17
16,74
35
Importo di
Regolamento in EUR
20-gen-18
17,01
20-lug-18
16,74
Complessivo:
1
185,31
750
(c) Verificarsi di 2 Eventi di Credito entro i primi 2 anni
In tale scenario si verificano due Eventi di Credito nel primo e secondo anniversario della Data di
Emissione. Comparato allo scenario precedente i Pagamenti Periodici complessivi sono inferiori:
Data di Pagamento del
Pagamento Periodico
(soggetta ai Pagamenti di
cui al § 7 (Pagamenti))
Eventi di Credito
durante il Periodo dei
Pagamenti Periodici
Pagamento
periodico lordo in
EUR
20-gen-14
20-lug-14
29,71
24-mag-14
20,59
20-gen-15
20-lug-15
17,01
24-mag-15
15,01
20-gen-16
11,34
20-lug-16
11,19
20-gen-17
11,31
20-lug-17
11,16
20-gen-18
11,34
20-lug-18
11,16
Complessivo:
Importo di
Regolamento in EUR
2
149,83
500
(d) Verificarsi di 3 Eventi di Credito entro i primi 3 anni
In tale scenario si verificano tre Eventi di Credito nel primo, secondo e terzo anniversario della Data di
Emissione. Sia il capitale che gli Pagamenti Periodici sono significativamente colpiti:
Data di Pagamento del
Pagamento Periodico
(soggetta ai Pagamenti di
cui al § 7 (Pagamenti))
Eventi di Credito
durante il Periodo dei
Pagamenti Periodici
20-gen-14
20-lug-14
29,71
24-mag-14
20,59
20-gen-15
20-lug-15
Pagamento
periodico lordo in
EUR
17,01
24-mag-15
15,01
36
Importo di
Regolamento in EUR
20-gen-16
11,34
20-lug-16
24-mag-16
9,47
20-gen-17
5,66
20-lug-17
5,58
20-gen-18
5,67
20-lug-18
5,58
Complessivo:
3
125,63
250
3. Eventi di Credito
L'andamento dei Certificates è collegato al verificarsi di Eventi di Credito rispetto alle Entità di
Riferimento. Un Evento di Credito corrisponde a quanto segue:
(i) Insolvenza;
(ii) Mancato Pagamento;
(iii) Ristrutturazione.
Ciascuno di tali eventi è definito al § 4a del Regolamento allegato nell'Allegato 1.
4. Dati storici relativi all'insolvenza di Entità di Riferimento Corporate
-
I Rating a lungo termine di ciascuna Entità di Riferimento da parte di Moody's sono indicate
nell'Allegato 2;
-
Data di Emissione: 24 maggio 2013
-
Data di Emissione Prefissata: 20 luglio 2018
-
Media cumulativa Emittente – Weighted Global Default Rates by Letter Rating, 1970 - 2012
(tratta da dati storici di Moody's come da rapporto della stessa "Corporate Default and Recovery
Rates, 1920-2012" pubblicato nel febbraio 2013):
Rating:
Anno 1
Anno 2
Anno 3
Anno 4
Anno 5
Anno 6
Anno 7
Anno 8
Anno 9
Aaa
0,00%
0,01%
0,01%
0,04%
0,11%
0,17%
0,25%
0,33%
0,41%
Aa
0,02%
0,07%
0,14%
0,26%
0,38%
0,51%
0,62%
0,73%
0,82%
A
0,06%
0,20%
0,41%
0,63%
0,87%
1,14%
1,44%
1,79%
2,14%
Baa
0,18%
0,50%
0,89%
1,37%
1,88%
2,41%
2,93%
3,46%
4,06%
Ba
1,11%
3,08%
5,42%
7,93%
10.19%
12,29%
14,12%
15,95%
17,80%
B
4,05%
9,61%
15,22%
20,13%
24,61%
28,81%
32,75%
36,10%
39,16%
16,45%
27,87%
36,91%
44,13%
50,37%
54,85%
58,30%
62,10%
66,10%
Caa-C
Usando la tabella di cui sopra con il rating indicato nell'Allegato 2 ed interpolando per la reale lunghezza
del periodo di vita del Certificate (5 anni e 57 giorni dalla Data di Emissione), si possono ricavare dalla
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tabella sopra riportata gli importi di insolvenza storica per entità aventi rating comparabili con quelli delle
Entità di Riferimento indicate nell'Allegato 2.
Usando le misure standard conosciute come "Media dei Fattori di Rating" (Weighted Average Rating
Factor) si può determinare dai rating indicati nell'Allegato 2 che i risultati del paniere complessivo
(soggetti a certe presunzioni) su base statistica abbiano un andamento simile a quello di un'entità con un
rating Baa3. Dalla tabella di cui sopra si può inoltre interpolare che, su base storica, gli ammontari attesi
degli Importi di Regolamento e degli Importi Aggiuntivi pagabili in relazione ai Certificates corrispondano
a:

EUR 1.000 con una probabilità del 98,039%

EUR 0,00 con una probabilità del 1,961%
Tutti gli scenari e gli esempi, compresa la tabella di insolvenza storica, sono a scopo meramente
illustrativo e informativo e non esaustivo e non anticipano né danno garanzie di rendimento per il futuro.
Tutti gli importi ipotetici sono stati calcolati al lordo della relativa ritenuta fiscale.
38
Allegato 4
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE)
(da compilarsi su carta intestata)
A:
UniCredit Bank AG
Fax:
0049 89 378 15262 - 02/88623311
Tel:
02/8862.2746 - 02/8862.2736
Email: [email protected]
Certificates su ………….. emessi da UniCredit Bank AG (i "Certificates")
L'intermediario
__________________________________________,
che detiene in custodia i Certificates per conto della propria clientela, con la presente comunica, in nome
proprio e per conto della suddetta propria clientela, la volontà di rinuncia all'esercizio dei diritti garantiti dai
Certificates come da indicazione contenuta nel Regolamento dei Certificates.
Codice ISIN dei Certificates per i quali rinuncia, per conto della propria clientela, all'esercizio dei
Certificates:
__________________________________________
Numero di Certificates per i quali rinuncia, per conto della propria clientela, all'esercizio dei Certificates a
scadenza:
__________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione di rinuncia all'esercizio non è valida qualora non
siano rispettati i requisiti indicati nel Regolamento dei Certificates. Questo vale anche qualora la
dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a UniCredit Bank AG.
__________________________________________
Luogo Data
__________________________________________
Firma (firme) del legale rappresentante dell'intermediario
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DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE)
A:
Intermediario
_____________
Responsabile ufficio titoli
_____________________
Fax:
_____________________
Tel.:
______________________
Copia a: UniCredit Bank AG
Fax 0049 89 378 15262 - 02/88623311
Tel 02/8862.2746 - 02/8862.2736
Email: [email protected]
La presente dichiarazione, che deve essere compilata a cura del Portatore dei Certificates, ha ad oggetto:
Certificates su ………….. emessi da UniCredit Bank AG (i "Certificates")
Con la presente comunica la volontà di rinuncia all'esercizio dei diritti garantiti dai Certificates come da
indicazione contenuta nel Regolamento dei Certificates.
Codice ISIN dei Certificates per i quali rinuncia all'esercizio dei Certificates a scadenza:
__________________________________________
Numero di Certificates per i quali rinuncia all'esercizio dei Certificates a scadenza:
__________________________________________
Il Portatore
___________________________________________________
Cognome e nome o ragione/denominazione sociale
__________________________________________
40
Luogo e Data
__________________________________________
Firma (firme) del Portatore
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