Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto delle Condizioni
Transcript
Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto delle Condizioni
Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto delle Condizioni Definitive, applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese delle Condizioni Definitive redatte ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva sui Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nelle menzionate Condizioni Definitive e nel Prospetto (come di seguito definito). Il termine "Certificates" indica gli strumenti finanziari "certificates" come definiti ai sensi dell'Art. 2 comma g) del Regolamento Emittenti di CONSOB n. 11971/1999. Condizioni Definitive datate 20 maggio 2013 UniCredit Bank AG Emissione fino ad un massimo di 100.000.000 Credit Linked Certificates "Basket Italia – Obiettivo 4,50% (i "Titoli") ai sensi del Programma di Emissione di Titoli Credit Linked (Credit Linked Securities Programme for the issuance of Credit Linked Notes and Credit Linked Certifcates) di UniCredit Bank AG di Euro 10.000.000.000 (Euro 7.000.000.000 di Titoli Credit Linked da emettersi sulla base del prospetto di base di UniCredit Bank AG ed Euro 3.000.000.000 di Titoli Credit Linked da emettersi sulla base del prospetto di base di UniCredit Bank Austria AG) (il "Programma") I termini usati di seguito saranno da intendersi come quelli nel Regolamento dei Certificates ("Regolamento") di cui al Comprehensive Programme Document datato 22 giugno 2012 (il "Prospetto") e Prospetti Supplementari datati 22 agosto 2012 e 19 novembre 2012 che costituiscono insieme un prospetto di base ai fini della Direttiva Prospetti (la Direttiva 2003/71/CE), (la "Direttiva Prospetti"). Il presente documento rappresenta le Condizioni Definitive relative all'emissione dei Certificates qui di seguito descritti ai fini dell'articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto come integrato. L'informativa completa sull'Emittente e sull'offerta dei Certificates può trarsi unicamente dalla lettura congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto così come integrato. Il Prospetto, così come integrato, è disponibile per la consultazione presso l'indirizzo dell'Emittente, UniCredit Bank AG, LCI4SS, Arabellastrasse 12, 81925 Monaco, Germania e sul sito web www.investimenti.unicredit.it. Copie dello stesso possono essere richieste, durante gli usuali orari di lavoro, all'Emittente all'indirizzo sopra menzionato nonché presso la filiale di Milano in via Tommaso Grossi 10, 20121 Milano. Il Regolamento consolidato è stato allegato al presente documento come Allegato 1 e completa e specifica il Regolamento dei Certificates Credit Linked così come disciplinati nel Prospetto. Qualora il Regolamento consolidato e le Condizioni Definitive contengano previsioni in conflitto tra di loro, il Regolamento consolidato sarà vincolante. Qualora delle disposizioni nelle presenti Condizioni Definitive non siano selezionate o cancellate, la prima disposizione sarà considerata applicabile. Tutti i riferimenti alle numerazioni dei paragrafi e sottoparagrafi nelle presenti Condizioni Definitive si riferiscono ai paragrafi e sottoparagrafi del Regolamento. PARTE A – REGOLAMENTO DEI TITOLI Informazioni Generali 1. Forma del Regolamento: Consolidato. 2. Emittente: UniCredit Bank AG 3. (i) Numero di Serie: CLS157 (ii) Numero di Tranche: 1 4. Tipo di Titoli: Certificati Legati ad Eventi di credito / Credit Linked Certificates 5. Divisa di Denominazione: Euro (l'"EUR") 6. Valore Nominale Complessivo: (i) Serie: Fino ad un massimo di EUR 100.000.000 (ii) Tranche: Fino ad un massimo di EUR 100.000.000. 7. Valore Nominale: EUR 1.000. 8. Prezzo di Emissione: EUR 1.000 per Credit Linked Certificate Per il Primo Periodo di Sottoscrizione la data di liquidazione del Prezzo di Emissione è il 24 maggio 2013. Per il Secondo Periodo di Sottoscrizione la data di liquidazione del Prezzo di Emissione maggiorato del Rateo d’Interessi lordo è il 20 giugno 2013 . Il Rateo di Interessi lordo equivale al Prezzo di Emissione moltiplicato x 0.3328767% 9. Data di Emissione: 24 maggio 2013 10. Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito ("Credit Event Cut-Off Date") 20 giugno 2018 11. Data di Scadenza Prefissata 20 luglio 2018 2 12. Data di Scadenza: Da determinarsi in base al §3 dell’Allegato 1 13. Condizione di Scadenza Differita: Applicabile Come definito al § 3 dell'Allegato 1. 14. Forma dei Titoli: 15. Nuova Forma di Titolo Globale detenuta in modo tale da consentire l'eleggibilità per l'Eurosystem: Non sarà emesso alcun documento cartaceo rappresentativo dei Credit Linked Certificates. All'emissione i Credit Linked Certificates saranno regolati a mezzo di scritture contabili presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" ovvero il "Sistema di Regolamento"). I Credit Linked Certificates saranno titoli al portatore per conto del rilevante beneficiario effettivo sino alla loro liquidazione e cancellazione. Non Applicabile. Distribuzione 70. Metodo di Distribuzione: Non Sindacato 71. Se su base sindacata, nomi e indirizzi dei Collocatori (Managers) ed impegni di sottoscrizione e dettagli dell'eventuale coordinatore dell'offerta globale o di parti della stessa: Non Applicabile 72. Se non sindacata, nome e indirizzo dell'Intermediario Collocatore (Dealer): UniCredit S.p.A., con sede legale in Via A. Specchi 16, Roma, Italia, distribuirà ai clienti delle proprie filiali UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia. 73. Commissioni Totali e Oneri: Il Prezzo di Emissione comprende le seguenti commissioni: una commissione di strutturazione destinata all'Emittente, UniCredit Bank AG, pari allo 0,85 % del Valore Nominale, una commissione di collocamento per il Collocatore pari al 2,50% del Valore Nominale e altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta per l'Emittente pari all'1% del Valore Nominale. In altri termini, dato il Prezzo di Emissione di EUR 1.000 per Credit Linked Certificate e il valore del Credit Linked Certificate determinato alla data 5 aprile 2013, tale Prezzo di Emissione può essere così scomposto: Valore del 3 Commiss Commiss ione di ione di Altri oneri Prezzo di Emissio- Certifica Struttura Collocato zione mento (A) EUR 956,50 ne (B) (C) (D) (E=A+B+ C+D) EUR 8,50 EUR 25 EUR 10 EUR 1,000 In caso di disinvestimento il giorno successivo alla Data di Emissione, il valore presumibile al quale il Portatore dei Credit Linked Certificates può liquidare tali Certificates è pari ad EUR 936,50 con le stesse condizioni di mercato alla data del 5 aprile 2013. 74. Restrizioni alla Vendita U.S.: 75. Notifica: (i) Reg. S (ii) TEFRA C Applicabile La BaFin ha fornito alle autorità competenti in Italia un certificato di approvazione che attesta che il Prospetto è stato redatto in conformità della Direttiva Prospetti. 76. Ulteriori Restrizioni alla Vendita: Non Applicabile PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI 77. Quotazione: (i) Quotazione: Applicabile Entro due mesi dalla Data di Emissione, sarà fatta richiesta per la quotazione dei Credit Linked Certificates su EuroTLX® gestito da EuroTLX SIM S.p.A. (ii) Ammissione alla negoziazione: L'Emittente richiederà l'ammissione dei Credit Linked Certificates alla negoziazione su EuroTLX ®, gestito da EuroTLX SIM S.p.A.. L'Emittente (che ricopre anche il ruolo di "Market Maker") si impegna a fornire liquidità attraverso prezzi denaro e prezzi lettera in conformità alle regole di market making di EuroTLX®, dove sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione dei Credit Linked Certificates. I relativi obblighi in qualità di Market Maker sono regolati dal Regolamento di EuroTLX® e dalle relative istruzioni a tali regolamenti. Inoltre, l'Emittente si impegna ad applicare, in base a condizioni normali di mercato, uno spread denaro/lettera non superiore al 2.0%. 4 (iii) Stima delle spese totali connesse all'ammissione alla negoziazione: Non Applicabile 78. Ratings: I Credit Linked Certificates “Basket Italia – Obiettivo 4,50%” non saranno oggetto di rating. 79. Interessi di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'offerta: L'Emittente ed il Collocatore si trovano – rispetto al collocamento stesso – in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dei Portatori in ragione dell'appartenenza al medesimo Gruppo Bancario UniCredit ed in ragione degli interessi di cui sia l'Emittente sia il Collocatore hanno in relazione all'emissione e collocamento dei Credit Linked Certificates. In particolare, l'Emittente opererà anche in qualità di Strutturatore (arranger) e di Agente di Calcolo dei Credit Linked Certificates. Inoltre l'Emittente agirà anche come "Responsabile del Collocamento" (come definito dall'art 93-bis del Decreto Legislativo 58/1998) dei Credit Linked Certificates. Con riferimento alla negoziazione dei Credit Linked Certificates l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi essendo anche Market Maker sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) di EuroTLX®.; si segnala inoltre che il Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) EuroTLX® è gestito e organizzato da EuroTLX SIM S.p.A., società partecipata da UniCredit S.p.A., società quest'ultima capogruppo di UniCredit Bank AG quale Emittente. Infine, il Collocatore percepirà dall'Emittente una commissione di collocamento implicita compresa nel Prezzo di Emissione, nonché l'Emittente percepirà una commissione implicita per la strutturazione e altri oneri relativi alla gestione del rischio di mercato per il mantenimento delle condizioni di offerta, anch'essi compresi nel Prezzo di Emissione. Per una maggiore chiarezza, si veda il Par. 73 delle presenti Condizioni Definitive. 80. Ragioni dell'offerta/Proventi netti stimati/Spese totali stimate: Applicabile (i) Ragioni dell'offerta: Si veda "General Information - Use of Proceeds and reasons for the offer" nel Prospetto. (ii) Proventi netti stimati: Non Applicabile (iii) Spese totali stimate: Non Applicabile 81. Rendimento: Non Applicabile 82. Restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli: Nessuna 83. Informazioni Operative 5 (i) ISIN: DE000HV8AKN0 (ii) Codice Common: Non Applicabile (iii) Codice WKN: HV8AKN (iv) Altri codici rilevanti: Non Applicabile (v) New Global Note da depositarsi con modalità tali da consentire l'eleggibilità nel sistema dell'Euro: No (vi) Sistema/i di Regolamento: Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") (vii)Consegna: La consegna non prevede alcun pagamento. (viii) Numero del Conto Titoli del Collocatore/Responsabile del Collocamento: Conto Monte Titoli 63307 presso il Sistema di Regolamento. 84. Dettagli relativi pubblica: all'offerta Il Collocatore è incaricato del collocamento dei Credit Linked Certificates. L'Emittente è il "Responsabile del Collocamento", come definito dall'art. 93-bis del Decreto Legilslativo 58/98 (come successivamente modificato e integrato). Le richieste di sottoscrizione sono irrevocabili e saranno accettate a partire dal 2 maggio 2013 sino al 21 maggio 2013 (il " Primo Periodo di Sottoscrizione ") e dal 22 maggio al 17 giugno 2013 (“Secondo Periodo di Sottoscrizione”) ( Primo periodo di Sottoscrizone e Secondo Periodo di Sottoscrizione insieme formano il “Periodo d’Offerta”) – salva chiusura anticipata senza preavviso – e saranno soddisfatte nei limiti del numero massimo di Credit Linked Certificates. L'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'offerta sino alla Data di Emissione, a suo insindacabile giudizio, nel qual caso tutte le prenotazioni di sottoscrizione dei Credit Linked Certificates saranno ritenute nulle ed inefficaci e non si darà corso all'emissione dei Credit Linked Certificates. L'Emittente si riserva altresì il diritto di chiudere anticipatamente il Periodo d'Offerta, come definito sopra, (cosicché non saranno accettate prenotazioni di sottoscrizioni successive alla chiusura anticipata dell'offerta), anche laddove non sia stato raggiunto l'importo massimo, ovvero di prorogare il Periodo d'Offerta, il tutto a proprio insindacabile giudizio. Il numero di Credit Linked Certificates oggetto dell'offerta è pari ad un ammontare sino ad un massimo di 100.000 Certificates. Non sono previsti specifici criteri di riparto. Le prenotazioni dei Credit Linked Certificates saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle schede di prenotazione entro i limiti dell'importo massimo disponibile per la sottoscrizione. 6 L'offerta pubblica di sottoscrizione è esclusivamente rivolta a soggetti residenti in Italia ed è effettuata esclusivamente in Italia. 85. Ulteriori Informazioni Tassazione : sulla 86. Ulteriori Fattori di Rischio: Non Applicabile Non Applicabile. Ulteriori Informazioni 87. Ulteriori informazioni Non Applicabile. 88. Ogni Collocatore e/o intermediario finanziario nominato da tale Collocatore che collochi o successivamente rivenda i Titoli è autorizzato ad usare e a fare affidamento sul Prospetto. Il Prospetto potrà essere consegnato solo a potenziali investitori congiuntamente ad ogni supplemento pubblicato prima della rispettiva data di consegna. Ogni supplemento al Prospetto è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Emittente. In caso di utilizzo del Prospetto ogni Collocatore e/o rilevante intermediario finanziario dovrà assicurarsi che sottostia ad ogni norma o regolamentazione in vigore a quel tempo. Applicabile durante il Periodo di Offerta. 7 RESPONSABILITÀ L'Emittente assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Le informazioni riportate nell'Allegato 3 ("Rendimento dei Certificates, descrizione degli effetti sull'investimento e rischi associati") sono state tratte da Bloomberg L.P. e da Moody's Investors Service e non sono necessariamente le più aggiornate informazioni disponibili. L'Emittente conferma che tali informazioni sono state accuratamente riprodotte e che, per quanto a propria conoscenza, nessun fatto la cui mancanza renderebbe le informazioni riprodotte non accurate o fuorvianti è stato omesso. Monaco, 20 maggio 2013 UniCredit Bank AG ___________________________________ 8 Allegato 1 - Regolamento §1 (Serie, forma dei Titoli ed emissione di ulteriori Titoli) (1) La presente serie (la "Serie") di Credit Linked Certificates “Basket Italia - Obiettivo 4,50%” legati al rischio di credito di 4 società italiane corporate (i "Titoli") di UniCredit Bank AG (l'"Emittente") sarà emessa in Euro (l'"EUR") (la "Valuta di Emissione") il 24 maggio 2013 (la "Data di Emissione") come titoli al portatore ai sensi del presente Regolamento (il "Regolamento") per un ammontare totale fino ad un massimo di EUR 100.000.000 (il "Valore Nominale Complessivo") e diviso in 100.000 Titoli con un valore nominale di EUR 1.000ciascuno (il "Valore Nominale"). (2) Non sarà emesso alcun documento cartaceo rappresentativo dei Titoli. All'emissione i Titoli saranno regolati a mezzo di scritture contabili presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli" ovvero il "Sistema di Regolamento"). I Titoli saranno titoli al portatore per conto del rilevante beneficiario effettivo sino alla liquidazione e cancellazione dei presenti. (3) L'Emittente potrà di volta in volta, senza il consenso dei Portatori, emettere ulteriori Titoli sotto i medesimi termini ed alle medesime condizioni dei Titoli in maniera tale da formare un'unica serie di Titoli ed aumentare il Valore Nominale Complessivo dei Titoli. In tal caso, qualsiasi riferimento ai "Titoli" comprenderà anche gli ulteriori Titoli emessi. §2 (Pagamenti Periodici) (1) II Titoli frutteranno Pagamenti Periodici in relazione al proprio Valore Nominale Circolante a partire dalla Data di Emissione (la "Data di Decorrenza del Periodo dei Pagamenti Periodici ") compresa e fino alla Data di Scadenza Prefissata (esclusa) nella misura del 4,50% l'anno (il "Tasso di Interesse"). "Periodo dei Pagamenti Periodici" significa ogni periodo a partire da (ed inclusa) una Data di Decorrenza del Periodo dei Pagamenti Periodici fino alla Data Finale del primo Periodo dei Pagamenti Periodici (ma esclusa), e da (ed inclusa) ogni Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici a (ma esclusa) la successiva Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici. L'ultimo Periodo dei Pagamenti Periodici finisce alla Data Finale dell'ultimo Periodo dei Pagamenti Periodici (esclusa). Al fine di determinare il primo Periodo dei Pagamenti Periodici, soltanto il 24 maggio 2013 sarà una Data di Decorrenza del Periodo dei Pagamenti Periodici. Al fine di della determinazione del primo Periodo dei Pagamenti Periodici soltanto il 20 luglio 2013 non sarà una Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici. "Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici " significa il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno salvo ogni modifica di cui al § 2 (2) nel caso di cui al § (2) (2)(b). La Data Finale del primo Periodo dei Pagamenti Periodici sarà il 20 gennaio 2014. I Pagamenti Periodici saranno pagati ogni anno alla fine di ogni semestre alla Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici a meno di proroghe o rettifiche relative ai § 2 (3), § 7 e altre disposizioni di cui al presente Regolamento (ciascuna "Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici "). Il calcolo dei Pagamenti Periodici (i “Pagamenti Periodici ") dovuta rispetto a ciascun Periodo dei Pagamenti Periodici avverrà applicando il Tasso di Interesse all'Importo di Riferimento dei Pagamenti Periodici e sarà basato sulla Frazione Giornaliera. "Frazione Giornaliera" (Day Count Fraction) significa in relazione al calcolo di un importo per i Pagamenti Periodici rispetto ad un qualsiasi Titolo e ad un qualsiasi lasso di tempo (il "Periodo di Calcolo") il numero attuale di giorni inclusi nel Periodo di Calcolo diviso per 365 (ovvero qualora una parte di tale Periodo di Calcolo cada in un anno bisestile, la somma (A) del numero attuale di giorni inclusi in tale parte diviso per 366 e (B) l'attuale numero di giorni inclusi in tale parte del Periodo di Calcolo non incluso in anno bisestile diviso per 365. 9 (2) Salvo quanto previsto al § 2 (4), qualora si sia verificato un Evento di Credito, si applicano le seguenti disposizioni: (a) Qualora l'Agente di Calcolo determini che si sia verificato un Evento di Credito o l'ISDA annunci pubblicamente che la Commissione per la Determinazione di Derivati sul Credito ha Deliberato che un evento costituisce un Evento di Credito rispetto ad una o più Entità di Riferimento e qualora le Condizioni di Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso (ciascuna Entità di Riferimento, l'"Entità di Riferimento Coinvolta"), allora salvo quanto disposto al § 2 (1), da ed escludendo la rilevante Data di Determinazione dell'Evento, il Pagamento Periodico sarà pagabile sui Titoli soltanto al rilevante Importo di Riferimento dei Pagamenti Periodici ed i Portatori non avranno alcun diritto di ricevere alcun ulteriore pagamento come Pagamento Periodico rispetto all'importo di cui è stato ridotto il Valore Nominale Circolante a seguito del verificarsi dell'Evento di Credito. Tale diritto non sarà ripristinato in nessun caso, ivi compreso quello in cui le circostanze che hanno cagionato tale Evento di Credito ovvero Eventi di Credito dovessero successivamente cessare di sussistere o fossero sanati. (b) Qualora si sia verificato un Evento di Credito in rispetto a tutte le Entità di Riferimento e qualora le Condizioni di Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso in relazione a tutte le Entità di Riferimento, allora, dall'ultima Data di Determinazione dell'Evento (esclusa), non sarà pagabile alcun Pagamento Periodico sui Titoli ed i Portatori non avranno alcun diritto di ricevere alcun ulteriore pagamento come Pagamento Periodico. Tale diritto non sarà ripristinato in nessun caso, ivi compreso quello in cui le circostanze che hanno cagionato tali Eventi di Credito dovessero successivamente cessare di sussistere o fossero sanati. Per il Periodo dei Pagamenti Periodici che si conclude alla Data di Determinazione dell'Evento, la Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici sarà la Data di Scadenza. "Importo di Riferimento dei Pagamenti Periodici " significa in relazione a ciascun Titolo ogni importo pari alla somma dei Valori Nominali Circolanti come da ogni giorno del rilevante Periodo dei Pagamenti Periodici, diviso per il numero di giorni inclusi in tale Periodo dei Pagamenti Periodici. (3) L'Emittente può con ragionevole discrezionalità posticipare una Data di Pagamento della dei Pagamenti Periodici alla Data di Pagamento Differita dei Pagamenti Periodici pubblicando un avviso conformemente al § 12, assunto che una Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici sia soddisfatta prima della Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici. Tale avviso deve essere spedito dall'Emittente entro 10 giorni di calendario precedenti una Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici e deve contenere una descrizione della rilevante Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici. "Data di Pagamento Differita dei Pagamenti Periodici " (Deferred Interest Payment Date) significa (i) la Data di Regolamento pubblicata dall'Emittente nell'Avviso di Pagamento o (ii) la data così specificata nell'avviso pubblicato dall'Emittente non appena sia ragionevolmente praticabile dopo che abbia determinato che la Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici non esista più. "Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici " significa in relazione al differimento di una Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici, che non ci sono più Richieste Pendenti. "Data di Differimento dei Pagamenti Periodici " (Interest Deferral Date) significa il quinto Giorno Lavorativo Bancario prima della Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici. Ogni differimento degli Pagamenti Periodici in accordo con il presente § 2 (3) non permetterà a nessun Portatore di dichiarare il Titolo rimborsabile secondo il § 6. Le previsioni del presente § 2 (3) non si applicheranno alla Data di Scadenza, quando tutti i pagamenti differiti dei Pagamenti Periodici diventeranno esigibili e pagabili. (4) Qualora a seguito del verificarsi di un Evento di Credito e della corrispondente Data di Determinazione dell'Evento tale Data di Determinazione dell'Evento determinata dall'operato della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito sia considerata (A) essersi verificata ad una data diversa dalla data originariamente determinata come Data di Determinazione dell'Evento (includendo una data anteriore alla precedente Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici) o (B) non essersi verificata nel caso di un Avviso di Assenza di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito, l'Agente di Calcolo determinerà la corrispondente rettifica, se del caso, per riflettere ogni necessaria modifica agli ammontari precedentemente calcolati e/o pagati a causa di tale modifica al verificarsi della Data di Determinazione dell'Evento e comunicherà all'Emittente che comunicherà ai Portatori quanto prima dopo tale modifica. Tale rettifica, se del caso, sarà (i) pagabile dall'Emittente in aggiunta (in caso di rettifica in favore del Portatore) o (ii) compensata o ridotta, come applicabile, (in caso di rettifica in favore dell'Emittente) al pagamento (se del caso) del successivo Importo dei Pagamenti Periodici o degli importi 10 pagabili o consegnabili secondo il § 4 in prosieguo. Nessuna Pagamento Periodico sarà preso in considerazione nel calcolare tale rettifica di pagamento o consegna. In caso di rettifica in favore dell'Emittente, in aggiunta a, o eccedendo ogni qualsivoglia compensazione o riduzione di cui al presente § 2 (4), ai Portatori non sarà richiesto di fare nessun ulteriore pagamento all'Emittente. (5) L'Agente di Calcolo porrà in essere ogni determinazione e calcolo previsti dal presente § 2 e comunicherà tempestivamente all'Emittente che a sua volta comunicherà ai Portatori e ai mercati su cui i Titoli sono quotati, ed i cui regolamenti richiedono un avviso da parte del mercato ai sensi del § 12. §3 (Regolamento, Scadenza) (1) Salva ogni altra disposizione del presente Regolamento (escluso il § 4 (1)), qualora si sia verificata una Sospensione di Regolamento e tale Sospensione di Regolamento perduri, l'Emittente non è obbligato a né ha il diritto di agire in relazione al regolamento dei Titoli. Qualora l'ISDA abbia annunciato pubblicamente che il rilevante Comitato per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia Deliberato (i) se e quando si sia verificato un Evento di Credito ovvero (ii) di non definire tali casi, tale regolamento precedentemente sospeso sarà ripreso nel Giorno Lavorativo Bancario successivo a quello del pubblico avviso da parte dell'ISDA, avendo l'Emittente il beneficio di un giorno intero indipendentemente da quando sia iniziata la sospensione. (2) Qualora sia previsto il Regolamento in Contanti come Metodo di Regolamento da applicarsi (nell'Allegato 2) e l'Agente di Calcolo determini che l'Evento di Credito si sia verificato o l'ISDA pubblicamente annunci che il relativo Comitato per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia Deliberato che un evento rappresenta un Evento di Credito in relazione ad un'Entità di Riferimento e qualora le Condizioni di Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso, l'Emittente consegnerà un Avviso di Regolamento ai Portatori almeno due Giorni Bancari antecedenti ad ogni regolamento parziale riferito ai Titoli secondo quanto stabilito dal § 12 e liquiderà la parte rilevante dei Titoli alla Data di Scadenza così come stabilito dal § 4. (3) Qualora l'Agente di Calcolo determini che l'Evento di Credito si sia verificato o l'ISDA pubblicamente annunci che il relativo Comitato per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia Deliberato che un evento rappresenta un Evento di Credito in relazione ad un'Entità di Riferimento e qualora le Condizioni di Regolamento siano state soddisfatte durante il Periodo di Consegna dell'Avviso, l'Emittente o l'Agente di Calcolo adempierà ai propri obblighi secondo quanto stabilito in base al Metodo di Regolamento. Qualora al verificarsi di un Evento di Credito i requisiti perché si verifichi una Data di Determinazione dell'Evento siano soddisfatti (eccetto il caso di consegna di un Avviso dell'Evento di Credito) durante il Periodo di Consegna dell'Avviso, l'Emittente consegnerà un Avviso dell'Evento di Credito ai Portatori secondo quanto stabilito al § 12, non appena possibile. Inoltre, l'Emittente consegnerà ai Portatori un Avviso di Valutazione e/o un Avviso di Regolamento, come del caso, ai sensi del presente Regolamento. (4) "Regolamento in Contanti" si riferisce alla liquidazione di operazioni legate ai crediti in contanti laddove l'ammontare dei contanti è determinato sulla base di un Importo di Recupero, come concordato ed applicato in relazione ad un'Entità di Riferimento rispetto alla quale si sia verificato l'Evento di Credito e che, ai fini del presente Regolamento, significa, secondo quanto esposto, il corrispondente regolamento dei Titoli secondo quanto stabilito dal § 4. (5) La data di scadenza del Titolo (la "Data di Scadenza") è quella che tra le seguenti date cadrà per prima in ordine temporale: (i) La Data di Regolamento pubblicata dall'Emittente nell'Avviso di Regolamento riferito all'Evento di Credito risultante nel Valore Nominale Circolante ridotto a zero; e (ii) la Data di Scadenza Prefissata, salvo qualora l'Emittente pubblichi un Avviso di Differimento della Scadenza, la Data di Scadenza Finale sarà la Data di Scadenza. "Data di Scadenza Prefissata" significa il 20 luglio 2018. "Data di Scadenza Finale" significa (i) la Data di Regolamento pubblicata dall'Emittente nell'Avviso di Regolamento o (ii) la data così specificata in un avviso pubblicato dall'Emittente appena possibile prima che determini che la Condizione di Differimento della Scadenza non sussista più. 11 "Avviso di Differimento della Scadenza" significa l'avviso che sospende la Data di Scadenza Prefissata come Data di Scadenza, che può essere pubblicato dall'Emittente in qualsiasi giorno precedente alla o alla Data di Scadenza Prefissata se sussiste una Condizione di Differimento della Scadenza. "Condizione di Differimento della Scadenza" significa che (i) ci sono una o più Richieste Pendenti ovvero (ii) si sia verificata una Data di Determinazione dell'Evento e che ciò non sia ancora stato regolato. §4 (Rimborso) (1) Qualora non si sia verificato alcun Evento di Credito i Titoli saranno rimborsati alla Data di Scadenza al loro Valore Nominale. (2) Qualora l'Agente di Calcolo stabilisca che si è verificato un Evento di Credito o l'ISDA annunci pubblicamente che la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito rilevante ha Deliberato che un evento costituisca un Evento di Credito in relazione ad un'Entità di Riferimento e qualora le Condizioni di Regolamento siano state soddisfatte, durante il Periodo di Consegna dell'Avviso allora, il giorno successivo alla Data di Determinazione dell'Evento, al Valore Nominale Circolante in relazione ai Titoli sarà detratto l'Importo di Riduzione. Alla rispettiva Data di Regolamento l'Emittente rimborserà in parte i Titoli a ciascun Portatore nell'ammontare pari all'Importo di Riduzione in relazione all'Entità di Riferimento Coinvolta, tramite pagamento per ogni Titolo dell'Importo di Rimborso per Evento di Credito relativo a tale Entità di Riferimento Coinvolta, salvo il pagamento del Pagamento Periodico per il rispettivo Periodo dei Pagamenti Periodici ai sensi del § 2. I Portatori non avranno alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Emittente relativamente all'Importo di Riduzione. (3) Qualora il Valore Nominale Circolante in relazione ad ogni Titolo sia stato ridotto ai sensi del § 4 (2) di cui sopra e salvo il verificarsi di ulteriori Eventi di Credito nonché altre disposizioni di cui al presente Regolamento, l'Emittente dovrà liquidare i Titoli al loro Valore Nominale Circolante alla Data di Scadenza purché a seguito della detrazione dell'Importo di Riduzione di cui al § 4 (2) sopra, il Valore Nominale Circolante in relazione a ciascun Titolo sia ridotto a zero, il Portatore non avrà alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Emittente salvo il regolamento dell'Evento di Credito ovvero degli Eventi di Credito ai sensi del § 4 (2). (4) Qualsiasi ammontare pagabile in accordo con tale § 4 sarà soggetto al § 2 (4). (5) Qualora si verifichi una Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito, l'Agente di Calcolo determinerà se un Evento di Credito si sia verificato o meno. L'Agente di Calcolo, in ogni caso, non avrà alcun dovere o responsabilità nell'investigare o vagliare se detto Evento di Credito si è mai verificato o sta continuando in ogni data e quindi, sarà autorizzato a considerare, in assenza di una reale conoscenza in contrario da parte del personale dell'Agente di Calcolo direttamente responsabile da questo momento in poi di porre in essere le valutazioni in oggetto, che nessun Evento di Credito si è verificato o sta continuando. (6) Qualora l'Agente di Calcolo determini che si sia verificato un Evento di Credito, egli dovrà avvisare tempestivamente l'Emittente e l'Agente Principale di Pagamento. La determinazione dell'Agente di Calcolo del verificarsi di un Evento di Credito dovrà (in assenza di fatto doloso, malafede od errore manifesto) essere conclusiva e vincolante per tutti i soggetti (inclusi, senza ogni limite, i Portatori). § 4a (Definizioni) (1) Ai termini utilizzati nel presente Regolamento saranno attribuiti i significati di seguito specificati. Il Regolamento è stato formulato sostanzialmente in base alle disposizioni delle "2003 ISDA Credit Derivatives Definitions" pubblicate dall'ISDA come integrate dal supplemento del 2009 Commissione per la determinazione dei Derivati sul Credito dell'ISDA, Regolamento secondo Asta e Supplemento della Ristrutturazione relativo alle 2003 ISDA Credit Derivatives Definitions, tutti pubblicati dall'International Swaps and Derivatives Association Inc.. 12 (2) Ai fini del presente Regolamento e salvo quanto previsto al sottoparagrafo (3) in prosieguo: "Entità di Riferimento Coinvolta" ha il significato di cui al § 2 (2). "Affiliato" significa, con riferimento a qualsiasi persona, qualsiasi soggetto controllato direttamente o indirettamente da tale persona, qualsiasi soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, tale persona o qualsiasi soggetto che sia soggetto insieme a tale persona ad un controllo comune. A tal fine, il "controllo" di qualsiasi soggetto o persona significa la detenzione di una maggioranza dei poteri di voto di tale persona. "Valore Nominale Complessivo" ha il significato di cui al § 1 (1). "Tutte le Garanzie" significa che tutte le Garanzie Qualificate (inclusa ogni Garanzia di un'Affiliata Qualificata) sono applicabili per la definizione di Obbligazioni, Ristrutturazione e Obbligazione di Riferimento Sostitutiva (Substitute Reference Obligation). "Giorno Lavorativo Bancario" significa qualsiasi giorno (tranne il sabato e la domenica) nel quale (a) sia il Sistema di Regolamento che il sistema TARGET 2 "Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system" od ogni eventuale successore sono aperti al fine condurre le proprie rispettive attività, e (b) banche commerciali e mercati di negoziazione delle divise regolano pagamenti sulle piazze di Londra. "Insolvenza" significa che l'Entità di Riferimento (a) è dissolta, cessa di esistere o comunque sia estinta (salvo a seguito di consolidamento, fusione per incorporazione o fusione propria), (b) diviene insolvente, o non è in grado di far fronte ai propri debiti, o ammette per iscritto nell'ambito di una comunicazione ad una autorità giudiziaria, amministrativa o di vigilanza, o nel corso di un procedimento giudiziario, amministrativo o di vigilanza, la propria incapacità di far fronte ai propri debiti con mezzi ordinari quando questi sono dovuti; (c) addiviene ad un accordo o concordato generale o simile con i propri creditori o comunque a beneficio di essi; (d) istituisce o diviene oggetto di istituzione di un processo finalizzato ad ottenere un giudizio di fallimento, insolvenza o la concessione di qualsiasi tipo di beneficio ai sensi di una qualsiasi legislazione fallimentare o simile che alteri o riduca i diritti dei creditori, o viene presentata una istanza per il suo scioglimento o liquidazione e, nel caso tale procedimento o istanza venga presentata contro di esso, (1) esso/a risulta in un giudizio di fallimento, insolvenza, ordinanza di protezione dai creditori ai sensi di legge, o ordinanza di scioglimento o liquidazione o (2) esso/a non viene respinto/a, rigettato/a o sospeso/a in ciascun caso entro 30 giorni di calendario a partire dalla sua istituzione o presentazione; (e) ottiene che venga approvata una risoluzione per lo scioglimento, amministrazione controllata o liquidazione (salvo che a seguito di consolidamento, amalgamazione o fusione); (f) richiede o subisce la nomina di un amministratore giudiziario, liquidatore, curatore, commissario straordinario o simile con autorità su tutti o sostanzialmente tutti i suoi beni; (g) una terza parte, sulla base di un'ipoteca o pegno di garanzia o simile, pignora o assume il possesso o istituisce un procedimento conservativo o altra azione simile nei confronti di tutti o sostanzialmente tutti i beni dell'Entità di Riferimento, e tale terza parte mantiene il possesso di detti beni per un periodo di 30 giorni di calendario, ovvero detto procedimento o azione non viene respinto/a, rigettato/a o sospeso/a in ciascun caso entro trenta giorni di calendario a partire dalla sua istituzione o presentazione; o (h) causa o è soggetto a qualsiasi evento il quale, ai termini delle leggi in vigore in una qualsiasi giurisdizione, ha effetti analoghi a uno qualsiasi degli eventi specificati alle clausole da (a) a (g) di cui sopra) (comprese). "Migliori Informazioni Disponibili" significa: (a) Nel caso di un'Entità di Riferimento che deposita informazioni presso la propria autorità finanziaria primaria o presso la propria borsa primaria, le quali informazioni contengono informazioni finanziarie non consolidate, pro-forma e prevedono un presupposto che il relativo Evento di Successione si sia verificato, o di un'Entità di Riferimento che fornisce tali informazioni ai propri azionisti, ai propri creditori oppure ad altre persone il cui consenso all'Evento di Successione è richiesto, tali informazioni finanziarie non-consolidate, pro forma e, se fornite dopo la trasmissione delle informazioni finanziarie non-consolidate pro-forma ma prima della determinazione da parte dell'Agente di Calcolo ai fini dell'individuazione di un Successore, oppure altre informazioni rilevanti incluse all'interno di eventuali comunicazioni scritte fornite dall'Entità di Riferimento alla propria autorità finanziaria primaria, alla propria borsa primaria, ai propri azionisti, ai propri creditori oppure alle diverse persone il cui consenso all'Evento di Successione è richiesto; 13 (b) nel caso di un'Entità di Riferimento che non deposita presso la propria autorità finanziaria primaria o la propria borsa primaria, e che non fornisce ai propri azionisti, ai propri creditori o alle altre persone il cui consenso all'Evento di Successione è richiesto, le informazioni di cui al precedente punto (i), le migliori informazioni di dominio pubblico a disposizione dell'Agente di Calcolo al fine di permettere a quest'ultimo di effettuare una determinazione al fine dell'individuazione di un Successore. Informazioni rese disponibili oltre quattordici giorni solari dalla data di efficacia legale del relativo Evento di Successione non costituiranno le Migliori Informazioni Disponibili. "BGB" significa il Codice Civile Tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch/BGB). "Bond" significa ogni obbligazione del tipo incluso nella Categoria dell'Obbligazione "Denaro Preso a Prestito" (Borrowed Money) che è la forma di, o è rappresentato da, un'obbligazione, una note (diverse dalle notes consegnate in base ai Finanziamenti), titoli di debito certificati o altri titoli di debito e non includono ogni altro tipo di Denaro Preso a Prestito. "Denaro Preso a Prestito" (Borrowed Money) significa ogni obbligazione (escludendo un'obbligazione in relazione ad un accordo in base al quale non ci sono più ritiri con riferimento al valore nominale) per il pagamento o il ripagamento di denaro preso a prestito (inclusi senza limitazione alcuna, depositi e obblighi di rimborso derivanti da ritiri relativi lettere di credito). "Agente di Calcolo" è l'entità specificata nel § 8. "Periodo di Calcolo" ha il significato di cui al § 2 (1). "Regolamento in Contanti" ha il significato di cui al § 3 (4). "Sistema di Regolamento" ha il significato di cui al § 1 (2). "Condizioni di Regolamento" saranno soddisfatte dall'occorrenza di una Data di Determinazione dell'Evento, e tale Data di Determinazione dell'Evento non è successivamente disdetta prima della Data di Regolamento o della Data di Scadenza, a seconda dei casi. Le Condizioni di Regolamento devono essere le Condizioni di Regolamento applicabili alla rilevante Entità di Riferimento come specificato nell'Allegato 2. Ai fini di chiarezza, le Condizioni di Regolamento saranno soddisfatte in relazione a ciascuna Entità di Riferimento, incluso a seguito di un Evento di Credito per la Ristrutturazione. "Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito" (Credit Derivatives Determinations Committee) indica il comitato stabilito dall'ISDA al fine di arrivare a determinate Risoluzioni in oggetto a transazioni di tipo "derivati sul credito". "Evento di Credito" significa uno o più dei seguenti eventi: Insolvenza, Mancato Pagamento o Ristrutturazione. Qualora un evento costituisca comunque un Evento di Credito, indipendentemente dal fatto che tale evento derivi o meno, direttamente o indirettamente, dalle seguenti fattispecie, oppure sia soggetto ad eventuali difese basate sulle stesse, tale evento costituirà comunque un Evento di Credito: (i) l'eventuale mancanza o asserita mancanza di autorità o capacità da parte di un'Entità di Riferimento per la sottoscrizione di un'Obbligazione ovvero qualora Tutte le Garanzie siano specificate quali applicabili nell'Allegato 2, da parte dell'Obbligato Sottostante per la sottoscrizione di un'Obbligazione Sottostante; (ii) l'eventuale inefficacia, illegalità, impossibilità o invalidità con riferimento a qualsiasi Obbligazione o, se applicabile, qualsiasi Obbligazione Sottostante, indipendentemente dalla descrizione della stessa; (iii) eventuali leggi, ordinanze, regolamenti, decreti o provvedimenti, indipendentemente dalla descrizione degli stessi, o la promulgazione di, o eventuale modifica all'interpretazione da parte di qualsiasi corte, tribunale, autorità di vigilanza o analogo ente amministrativo o giudiziario avente competenza o apparente competenza, di qualsiasi legge, ordinanza, decreto, regolamento o provvedimento, indipendentemente dalla descrizione dello stesso; ovvero (iv) l'imposizione di o la modifica di controlli sui cambi, di restrizioni sui capitali o di vincoli analoghi imposti da qualsiasi autorità monetaria o da autorità diverse, oppure qualsiasi modifica agli stessi, indipendentemente dalla descrizione degli stessi. 14 Per evitare ogni dubbio, un Evento di Credito potrà verificarsi soltanto a partire dalla Data dell'Evento Backstop (Credit Event Backstop Date) (inclusa) fino al Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito (Credit Event Cut-Off Date). "Data dell'Evento di Credito Backstop" significa: (a) la successiva tra (i) la Data di Emissione o (ii) la data precedente di 60 giorni la Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito ai fini di ogni evento che costituisca un Evento di Credito rispetto alla rilevante Entità di Riferimento ovvero Obbligazione come determinato da Deliberazione della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito (Credit Derivatives Determinations Committee); ovvero (b) altrimenti la successiva tra (1) la Data di Emissione e (2) la prima data tra: (i) l'ottantesimo giorno di calendario precedente la prima data in cui sia l'Avviso dell'Evento di Credito e, qualora l'Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia applicabile come specificato nell'Allegato 2, siano stati pubblicati dall'Agente di Calcolo e siano effettivi durante il Periodo di Consegna dell'Avviso; e (ii) il sessantesimo giorno di calendario precedente la Data della Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito in circostanze in cui: (A) le condizioni per la riunione di una Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito a Deliberare i casi di cui sub (a) e (b) relativi alla definizione di "Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito"; (B) la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito (Credit Derivatives Determinations Committee) ha Deliberato di non deliberare su tali casi; e (C) l'Avviso dell'Evento di Credito e, qualora l'Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia applicabile come specificato nell'Allegato 2, siano stati pubblicati dall'Agente di Calcolo e siano effettivi non oltre al ventunesimo giorno di calendario successivo al giorno in cui ISDA comunichi pubblicamente che la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito abbia Deliberato di non deliberare su tali casi. La Data dell'Evento di Credito Backstop non è soggetta a rettifiche ai sensi del § 7 (2). "Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito" (Credit Event Cut-Off Date) è il 20 giugno 2018. "Data dell'Evento di Credito" significa la data comunicata dall'Agente di Calcolo nell'Avviso di Evento di Credito che sarà la data in cui un Evento di Credito si è verificato come Deliberato dalla Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito o dall'Agente di Calcolo secondo la sua ragionevole discrezionalità (§ 315 BGB). "Avviso di Evento di Credito" significa una comunicazione da parte dell'Agente di Calcolo che descrive un Evento di Credito che si è verificato a partire dalle 12:01 (ora di Londra) (incluse) della Data dell'Evento di Credito Backstop ed alle od entro le 23:59 (ora di Londra) della Data di Estensione e che specifichi la Data di Regolamento nonché l'Importo di Rimborso per Evento di Credito. Un Avviso di Evento di Credito deve contenere una descrizione dei fatti relativi alla determinazione del verificarsi di un Evento di Credito. Qualora l'Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia applicabile come specificato nell'Allegato 2, l'Avviso di Evento di Credito deve contenere un Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico. Non è necessario che l'Evento di Credito oggetto dell'Avviso di Evento di Credito persista alla data di efficacia dell'Avviso di Evento di Credito. Ai fini di chiarezza, qualora un Evento di Credito si sia verificato in relazione ad o più di una Entità di Riferimento, l'Emittente potrà determinare a propria discrezione quale Entità di Riferimento sia soggetta ad un Avviso di Evento di Credito. Un Avviso di Evento di Credito è soggetto alle disposizioni di cui alle comunicazioni ai sensi del § 12 del presente Regolamento. 15 "Importo di Rimborso per Evento di Credito" significa un importo pari all'Importo di Riduzione moltiplicato per l'Importo di Recupero. "Data di Richiesta di Risoluzione dell'Evento di Credito" significa, in relazione all'avviso indirizzato all'ISDA di richiesta di convocazione della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito per Deliberare: (a) se un evento che costituisce un Evento di Credito si è verificato all'Entità di Riferimento rilevante o Obbligazioni della stessa, e (b) se la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito Delibera che tale evento si è verificato, la data in cui si è verificato tale evento, la data, come annunciato pubblicamente dall'ISDA, che la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato essere la prima data in cui tale avviso è effettivo e a cui la rilevante Commissione per la determinazione dei Derivati sul Credito è stata in possesso delle Informazioni Disponibili al Pubblico in relazione alle Risoluzioni a cui si riferiscono (a) e (b) sopra riportati. "Frazione Giornaliera" (Day Count Fraction) ha il significato dato dal § 2 (1). "Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito " significa, relativamente ad un'Entità di Riferimento, un avviso pubblico da parte dell'ISDA che la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato che (a) si è verificato un evento che costituisce un Evento di Credito rispetto alla rilevante Entità di Riferimento (o un Obbligazione della stessa) e (b) tale evento si è verificato prima della o alla Data dell'Evento di Credito Backstop e prima della o alla Data di Estensione. Un Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito sarà considerato non avvenuto in relazione ad un'Entità di Riferimento a meno che (i) la Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito non si sia verificata prima del o nell'ultimo giorno del Periodo di Consegna dell'Avviso e (ii) la Data di Emissione sia alla o prima della Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito. "Data di Avviso dell'Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito " significa il giorno in cui avviene l'Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito. "Avviso di Assenza di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito " significa, relativamente ad un Entità di Riferimento, un avviso pubblico da parte dell'ISDA che la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato che, in seguito ad una Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito, che l'evento oggetto dell'avviso all'ISDA risultante dal fatto che ci sia stata tale Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito non costituisce un Evento di Credito in relazione a tale Entità di Riferimento. "Requisito in Caso di Inadempimento" significa un ammontare pari a USD 10.000.000. "Affiliata Controllata" ("Downstream Affiliate") significa un soggetto le cui Azioni con Diritto di Voto sono detenute per oltre il 50 per cento, direttamente o indirettamente, dall'Entità di Riferimento alla data di emissione della Garanzia Qualificata. "Data di Determinazione dell'Evento" significa la data comunicata dall'Agente di Calcolo, che sarà in relazione a un Evento di Credito: (a) soggetta al sottoparagrafo (b) qualora se non sia avvenuto né un Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito né un Avviso di Assenza di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito , il primo giorno in cui l'Agente di Calcolo pubblica un Avviso di Evento di Credito e qualora un Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia applicabile come specificato nell'Allegato 2, un Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sia consegnato e sia effettivo durante o: (A) il Periodo di Consegna dell'Avviso; o (B) il periodo (I) dalla data (inclusa) in cui l'ISDA annuncia pubblicamente che la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato di non determinare che un Evento di Credito si è verificato (II) alla data (inclusa) che corrisponda al 21esimo giorno di calendario successivo (purché la Data di Richiesta di 16 Delibera dell'Evento di Credito sia avvenuta prima della o alla fine dell'ultimo giorno del Periodo di Consegna dell'Avviso); o (b) salvo quanto riportato nel sottoparagrafo (a), se c'è stato un Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito: (A) la Data di Richiesta di Risoluzione dell'Evento di Credito qualora la Data di Emissione cada prima dell' o all'Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito, l'Agente di Calcolo abbia pubblicato l'Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito e l'Avviso di Evento di Credito abbia validità durante (i) il Periodo di Consegna dell'Avviso o (ii) entro il 21esimo giorno di calendario successivo alla Data di Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito; o (B) la prima data in cui l'Avviso di Evento di Credito è stato pubblicato dall'Agente di Calcolo ed è effettivo durante (I) il Periodo di Consegna dell'Avviso o (II) entro il 21esimo giorno di calendario successivo alla Data di Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito (purché la rilevante Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito si sia verificata alla fine dell'ultimo giorno del Periodo di Consegna dell'Avviso); purché nel caso del sottoparagrafo (b): (1) non ci sia stata nessuna Data di Regolamento relativamente all'Entità di Riferimento prima della o alla Data di Avviso di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito; e (2) l'Agente di Calcolo non abbia precedentemente pubblicato un Avviso di Evento di Credito specificando come unico Evento di Credito la Ristrutturazione, a meno che la Ristrutturazione specificata in tale Avviso di Evento di Credito sia anche l'oggetto della comunicazione all'ISDA che ha portato al verificarsi della Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito. (c) Non si avrà una Data di Determinazione dell'Evento e nessuna Data di Determinazione dell'Evento precedentemente determinata in relazione a un evento sarà considerata come non avvenuta in relazione alla rilevante Entità di Riferimento, qualora prima della Data di Regolamento o della Data di Scadenza una data di Avviso di Assenza di Evento di Credito da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito si verifichi in relazione all'Entità di Riferimento rilevante o un'Obbligazione della stessa. (d) Viene richiesto all'Emittente di pubblicare la Data di Determinazione dell'Evento ai sensi del § 12. "Data di Estensione" significa il Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito (Cut-Off Date). "Mancato Pagamento" significa, dopo la scadenza del relativo Periodo di Grazia (dopo la soddisfazione di eventuali condizioni sospensive alle quali l'inizio di tale Periodo di Grazia sia soggetto), il mancato pagamento da parte di un'Entità di Riferimento, quando e dove dovuto, di un importo complessivo non inferiore al Requisito di Pagamento (Payment Requirement) ai sensi di uno o più Obbligazioni ai sensi dei termini di tali Obbligazioni al momento di tale mancato pagamento. "Data di Scadenza Finale" ha il significato dato dal § 3. "Importo di Recupero" (Fixed Recovery) significa 0%. "Autorità Governativa" significa qualsiasi governo (o agenzia, organo, ministero o dipartimento dello stesso), corte, tribunale, autorità amministrativa o governativa o altro ente (private o pubblico), de facto o de jure, competente ai fini della vigilanza/regolamentazione dei mercati finanziari (ivi compresa la banca centrale) di un'Entità di Riferimento oppure della giurisdizione di costituzione di un'Entità di Riferimento. "Periodo di Grazia" (Grace Period) significa: 17 (a) fermo restando quanto disposto nel paragrafo (b), il periodo di grazia applicabile con riferimento ai pagamenti ai sensi della relativa Obbligazione ai sensi dei termini di tale Obbligazione in essere alla data successiva tra la Data di Emissione e la data in cui tale Obbligazione venga rilasciata/emessa o adempiuta/contratta; (b) qualora, alla data in cui un'Obbligazione venga rilasciata/emessa, nessun periodo di grazia relativo ai pagamenti o periodo di grazia relativo a pagamenti avente una durata inferiore a tre Giorni Lavorativi Bancari ai fini del Periodo di Grazia troverà applicazione ai sensi di tale Obbligazione, un Periodo di Grazia di tre Giorni Lavorativi Bancari ai fini del Periodo di Grazia troverà applicazione a tale Obbligazione, purché qualora tale Estensione del Periodo di Grazia non sia specificato come applicabile nell'Allegato 2, tale Periodo di Grazia finirà non più tardi della Termine Ultimo di Osservazione dell'Evento di Credito. "Giorno Lavorativo Bancario ai fini del Periodo di Grazia" significa un giorno in cui le banche commerciali e i mercati stranieri di negoziazione delle divise siano aperti per il regolamento dei pagamenti nel luogo o luoghi e nei giorni specificati a tal fine nella rilevante Obbligazione, qualora il luogo o i luoghi non siano così specificati nella giurisdizione della Valuta dell'Obbligazione. "Portatore" ha il significato dato dal § 1 (2). "Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1). "Data di Decorrenza del Periodo dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1). "Condizione di Differimento dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (3). "Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1). "Periodo dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1). "Data Finale del Periodo dei Pagamenti Periodici " ha il significato dato dal § 2 (1). "Tasso di Interesse" ha il significato dato dal § 2 (1). "ISDA" significa la International Swaps and Derivatives Association, Inc. "Valuta di Emissione" ha il significato di cui al § 1(1). "Data di Emissione" ha il significato dato dal § 1 (1). "Prezzo di Emissione" significa EUR 1,000 per Certificate. "Emittente" ha il significato dato dal § 1 (1). "Finanziamento" significa ogni obbligazione del tipo inclusa nella Categoria di Obbligazione di "Denaro Preso a Prestito" che sia documentata da un accordo di finanziamento, o altri accordi di credito similari e non includa ogni altro tipo di Denaro Preso a Prestito. "Data di Scadenza" ha il significato dato dal § 3. "Condizione di Differimento della Scadenza" ha il significato dato dal § 3. "Avviso di Differimento della Scadenza" ha il significato dato dal § 3. "Monte Titoli" ha il significato di cui al § 1 (2). "Obbligazione in capo a Molteplici Titolari" significa un'Obbligazione che (i) al momento dell'evento che costituisce un Evento di Credito per la Ristrutturazione sia detenuta da oltre tre portatori che non siano Affiliate tra loro e (ii) rispetto alle Obbligazioni che non sono Bonds che hanno una percentuale di portatori (determinata ai sensi dell'Obbligazione in vigore alla data di tale evento) pari ad almeno sessantasei e due terzi sia richiesta per l'approvazione di un evento che costituisce un Evento di Credito per la Ristrutturazione. "Nuovo Emittente" ha il significato dato dal § 12 (1). "Periodo di Consegna dell'Avviso" significa il periodo a partire da (ed ivi compresa) la Data di Emissione fino a (ed ivi compresa) la Data di Scadenza Prefissata, a meno che l'Emittente non pubblichi un Avviso di Differimento della Scadenza, nel qual caso il Periodo di Consegna dell'Avviso sarà differito fino alla Data di Scadenza Finale (esclusa). 18 "Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico" significa una pubblicazione ai sensi del § 12 delle presente Regolamento da parte dell'Agente di Calcolo che cita le Informazioni Disponibili al Pubblico recanti una conferma del verificarsi dell'Evento di Credito descritto nell'Avviso di Evento di Credito. L'avviso deve contenere una descrizione ragionevolmente dettagliata delle Informazioni Disponibili al Pubblico. Qualora un Avviso di Evento di Credito contenga delle Informazioni Disponibili al Pubblico, anche tale Avviso di Evento di Credito sarà ritenuto un Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico. Qualora l'ISDA annunci pubblicamente entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Consegna dell'Avviso che la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato che un evento che costituisce un Evento di Credito si è verificato rispetto ad un'Entità di Riferimento, l'Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico sarà ritenuto anch'esso pubblicato. "Entità che Rilascia un Avviso" significa l'Emittente. "Obbligazione" significa (a) qualsiasi obbligazione di un'Entità di Riferimento (sia direttamente in qualità di soggetto/garante che rilascia una Garanzia di Affiliata Qualificata ovvero qualora Tutte le Obbligazioni siano applicabili come indicato nell'Allegato 2, di soggetto/garante che rilascia qualsiasi Garanzia Qualificata) descritto dalla Categoria dell'Obbligazione e avente le Caratteristiche dell'Obbligazione indicate nell'Allegato 2 alla Data dell'Evento di Credito e (b) ogni Obbligazione di Riferimento. "Categoria dell'Obbligazione" significa ogni Pagamento, Denaro Preso a Prestito, Sole Obbligazioni di Riferimento, Bond, Finanziamento, Bond o Finanziamento come specificato nell'Allegato 2. "Caratteristiche dell'Obbligazione" non sono applicabili. "Valuta dell'Obbligazione" significa la valuta o le valute in cui un'Obbligazione sia denominata. "Agente di Pagamento" ha il significato di cui al § 8. "Pagamento" significa ogni obbligo (presente o futuro, contingente o altro) di pagamento o ripagamento di danaro, incluso senza ogni limite, Denaro Preso a Prestito. "Valore Nominale Circolante" significa rispetto ad ogni Titolo, il Valore Nominale con riferimento alla Data di Emissione e con riferimento ad ogni altra data successiva alla Data di Emissione, la differenza tra il Valore Nominale dei Titoli e tutti gli importi di riduzione relativi fino a tale data, inclusa, ai sensi del § 4 del presente Regolamento (se del caso) salvo un minimo di zero. "Data di Pagamento" ha il significato di cui al §7 (2). "Requisito di Pagamento" significa l'importo di USD 1.000.000 (oppure un importo equivalente nella relativa Valuta dell'Obbligazione) a seconda dei casi, al verificarsi del relativo Mancato Pagamento. "Richiesta Pendente" significa una Richiesta che non è stata Deliberata dalla rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito. "Valore Nominale" ha il significato di cui al § 1 (1). "Agente Principale di Pagamento" ha il significato di cui al § 8 (1). "Fonte Pubblica" significa Bloomberg Service, Dow Jones Telerate Service, Reuter Monitor Money Rates Services, Dow Jones News Wire, Wall Street Journal, New York Times, Nihon Keizei Shinbun, Asahi Shinbun, Yomiuiri Shibun, Financial Times, La Tribune, Les Echos, The Australian Financial Review, the Frankfurter Allgemeine Zeitung, the Börsen-Zeitung (ed eventuali successori), la(e) fonte(i) principale(i) delle informazioni finanziarie/commerciali nel paese di costituzione dell'Entità di Riferimento ed eventuali altre fonti di informazioni finanziarie/commerciali riconosciute, pubblicate o rilevate elettronicamente al livello internazionale. "Informazioni Disponibili al Pubblico" significa (a) informazioni che confermano ragionevolmente qualunque fatto relativo alla determinazione che l'Evento di Credito descritto nell'Avviso di Evento di Credito si sia verificato e che (i) siano state pubblicate in o su non meno di due Fonti Pubbliche, indipendentemente dal fatto che il lettore o utilizzatore della stessa paghi o meno un compenso per poter ottenere tali informazioni; fermo restando che, qualora o l'Emittente o qualunque delle proprie Affiliate sia citata quale l'unica fonte di tali informazioni, allora tali informazioni non saranno ritenute Informazioni a Disposizione del Pubblico a meno che l'Emittente oppure la propria Affiliata non agisca in qualità di fiduciario (trustee), agente fiscale, agente amministrativo, agente di regolamento, o agente di pagamento, agente di facilitazione o banca agente con riferimento ad 19 un'Obbligazione, (ii) siano informazioni ricevute da o pubblicate da (A) un'Entità di Riferimento (oppure un'Agenzia Sovrana con riferimento ad un'Entità di Riferimento che sia un Soggetto Sovrano) o (B) un trustee, agente fiscale, agente amministrativo, agente per il regolamento, o agente per il pagamento con riferimento ad un'Obbligazione, (iii) siano informazioni contenute in qualsiasi petizione o deposito che istituisca un procedimento di cui al paragrafo (d) della definizione di "Insolvenza" nei confronti di o da parte di un'Entità di Riferimento oppure (iv) siano informazioni contenute in qualsiasi ordinanza, decreto, avviso o deposito, indipendentemente dalla descrizione delle stesse, di o depositate presso una corte, tribunale, mercato, autorità di vigilanza o simile ente amministrativo, regolamentare o giudiziario. (b) qualora l'Emittente sia (i) l'unica fonte di informazioni nella sua veste di trustee, agente fiscale, agente di regolamento o agente di pagamento, agente di facilitazione o banca agente con riferimento ad un'Obbligazione rispetto alla quale si sia verificato un Evento di Credito e (ii) un titolare di tale Obbligazione, l'Agente di Calcolo avrà l'obbligo di pubblicare, ai sensi del § 12 un certificato sottoscritto da un Amministratore Delegato (o dal soggetto sostanzialmente equivalente) dell'Emittente, il quale dovrà certificare il verificarsi di un Evento di Credito con riferimento a tale Obbligazione. (c) con riferimento a qualsiasi informazione del tipo descritto in paragrafi (a)(ii), (iii) e (iv) di cui sopra, l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo potranno/potrà presumere che tali informazioni siano state divulgate a loro senza la violazione di qualsiasi disposizione di legge, contratto o accordo relativo alla riservatezza di tali informazioni e che la parte che fornisce tali informazioni non abbia intrapreso alcuna azione o stipulato alcun contratto o accordo con l'Entità di Riferimento oppure qualsiasi Affiliata dell'Entità di Riferimento che risulterebbe violato, o potrebbe prevenire, la divulgazione di tali informazioni a terzi. (d) Le Informazioni Disponibili al Pubblico non devono statuire (i) in relazione alla definizione di "Affiliata Controllata" (Downstream Affiliate) la percentuale di Azioni con Diritto di Voto possedute, direttamente o indirettamente, da parte dell'Entità di Riferimento e (ii) che tale avvenimento (A) ha raggiunto il Requisito di Pagamento o il Requisito in Caso di Inadempimento (B) è il risultato dello superamento di qualsiasi Periodo di Grazia o (C) ha raggiunto i criteri soggettivi specificati in alcuni Eventi di Credito. "Garanzia Qualificata di un'Affiliata" significa una Garanzia Qualificata rilasciata da un'Entità di Riferimento con riferimento ad un'Obbligazione Sottostante di un'Affiliata Controllata (Downstream Affiliate) di tale Entità di Riferimento. "Garanzia Qualificata" significa un accordo formalizzato per iscritto ai sensi del quale un'Entità di Riferimento si impegna irrevocabilmente (con la garanzia di pagamento oppure con un accordo legale equivalente) a pagare ogni importo dovuto ai sensi di un'obbligazione (l'"Obbligazione Sottostante") per il quale un altro soggetto sia l'obbligato (l'"Obbligato Sottostante"). Le Garanzie Qualificate dovranno escludere qualsiasi accordo (i) strutturato in forma di obbligazione di garanzia (surety bond), polizza assicurativa di garanzia finanziaria (financial guarantee insurance policy), lettera di credito o accordo legale analogo o (ii) ai sensi dei termini della quale gli obblighi di pagamento dell'Entità di Riferimento potranno essere esonerati, ridotti o ceduti (in casi diversi da quelli per effetto di legge) a causa del verificarsi o mancato verificarsi di un evento o circostanza (diverso dal pagamento). Il beneficio di una Garanzia Qualificata deve essere idoneo ad essere consegnato unitamente alla consegna dell'Obbligazione Sottostante. "Importo di Riduzione" indica, per ciascun Titolo rispetto a ciascuna Entità di Riferimento Coinvolta dall'Evento di Credito (come di seguito definita), un importo pari all'Importo Nozionale per Entità di Riferimento dell'Entità di Riferimento Coinvolta dall'Evento di Credito. "Entità di Riferimento" significa ciascuna delle entità specificate nell'Allegato 2 ovvero tali altre entità specificate quali Entità di Riferimento e qualsiasi Successore della stessa sia (a) identificato dall'Agente di Calcolo secondo la definizione di "Successore" o (b) con riferimento al quale l'ISDA pubblicamente annuncia alla o successivamente alla Data di Emissione che il relativo Comitato per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato, con riferimento alla Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Successione, un Successore. "Importo Nozionale dell'Entità di Riferimento" significa l'importo indicato nell'Allegato 2 per l'Entità di Riferimento. "Obbligazione di Riferimento" significa rispetto a ciascuna 'Entità di Riferimento: (a) l'obbligazione/le obbligazioni , se del caso, specificate nell'Allegato 2 ovvero 20 (b) ogni Obbligazione di Riferimento Sostitutiva di tale obbligazione. "Centro Economico Regionale" significa Londra. "Centro Economico Rilevante" significa Londra. "Obbligazioni Rilevanti" significa ogni obbligazione costituente Bonds e Finanziamenti dell'Entità di Riferimento che sia non pagata immediatamente prima della data di efficacia dell'Evento di Successione, esclusi eventuali debiti non pagati tra l'Entità di Riferimento e qualunque delle proprie Affiliate, secondo la determinazione dell'Agente di Calcolo. L'Agente di Calcolo dovrà determinare quale ente subentrerà in tali Obblighi Rilevanti in base alle Migliori Informazioni Disponibili. Qualora la data in cui le Migliori Informazioni Disponibili diventino disponibili o siano depositate preceda la data di efficacia legale del relativo Evento di Successione, eventuali presupposti in merito alla ripartizione degli obblighi tra soggetti indicata nelle Migliori Informazioni Disponibili saranno ritenuti soddisfatti o in essere alla data di efficacia legale dell'Evento di Successione, anche se di fatto ciò non corrisponde al vero. "Richiesta" significa una comunicazione all'ISDA, consegnata ai sensi del regolamento vigente, con la quale si richiede che una Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito sia riunita per determinare se un evento che costituisce un Evento di Credito si sia o meno verificato con riferimento ad un'Entità di Riferimento od una propria Obbligazione. "Deliberare o Deliberazione" significa una determinazione fatta o da farsi dalla rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito in seguito a una decisione di revisori esterni. "Ristrutturazione" significa (a) che, con riferimento ad una o più Obbligazioni ed in relazione ad un importo complessivo non inferiore al Requisito in Caso di Inadempimento, qualsiasi dei seguenti eventi si verifica in una forma vincolante nei confronti di tutti i titolari di tale Obbligazione, viene concordato tra l' Entità di Riferimento o un'Autorità Governativa ed un numero sufficiente di titolari di tale Obbligazione o viene annunciato (o comunque dichiarato) da un'Entità di Riferimento oppure da un'Autorità Governativa in una forma vincolante nei confronti di tutti i titolari di tale Obbligazione, e tale evento non è espressamente previsto ai sensi dei termini di tale Obbligazione in essere alla data successiva tra (x) la Data dell'Evento Backstop e (y) la data in cui tale Obbligazione viene rilasciata o si verifichi: (i) una riduzione nel tasso di interesse o nell'importo di interessi dovuto oppure nell'importo di cedole maturate; (ii) una riduzione nell'importo di capitale o nel premio dovuto a scadenza o in date di rimborso prefissate; (iii) un posticipo o differimento di una data o date in cui dovrebbe/ro aver luogo, in alternativa, o (A) il pagamento di interessi maturati oppure (B) il pagamento di capitale o di un premio; (iv) un cambiamento nell'ordine di priorità del pagamento di qualsiasi Obbligazione, risultante nella Subordinazione di tale Obbligazione rispetto a qualsiasi altra Obbligazione; oppure (v) qualsiasi cambiamento nella valuta oppure nella composizione di qualsiasi pagamento di interessi o di capitale in qualsiasi valuta che non sia una Valuta Permessa. "Valuta Permessa" significa (1) la valuta legale di qualsiasi paese membro del Gruppo di 7 (oppure di qualsiasi paese che diventi un paese membro del Gruppo dei 7 qualora tale Gruppo dei 7 dovesse espandersi) oppure (2) la valuta legale di qualsiasi paese che, alla data in cui avviene tale cambiamento, sia membro dell'Organisation for Economic Cooperation and Development ed abbia un rating per indebitamento a lungo termine o di almeno AAA assegnato dalla Standard & Poor's, una divisione di McGraw-Hill Companies, Inc. o da qualsiasi successore di tale agenzia di rating, oppure un rating di almeno Aaa assegnato dalla Moody's Investors Service, Inc. o da qualsiasi successore al servizio di rating della stessa, oppure di almeno AAA assegnato dalla Fitch Ratings o da qualsiasi successore al servizio di rating della stessa. 21 (b) Salvo quanto previsto sub (a), nessuno dei seguenti eventi sarà ritenuto una Ristrutturazione: (i) il pagamento in euro di Pagamenti Periodici o quote di capitale in relazione ad una Obbligazione denominato nella valuta di uno Stato Membro dell'Unione Europa che adotta o ha adottato la valuta unica ai sensi del Trattato che costituisce la Comunità Europea, come modificato dal Trattato sull'Unione Europea; (ii) il verificarsi di, oppure un accordo o avviso relativo a, qualsiasi degli eventi descritti sub (a) (i) fino a (v) a causa di una rettifica amministrativa, una rettifica contabile o una rettifica fiscale, o altra rettifica di natura tecnica che avviene nel corso dell'ordinario esercizio delle attività; e (iii) il verificarsi di, oppure un accordo o avviso relativo a, qualsiasi degli eventi descritti sub (a) (i) fino a (v) in circostanze in cui tale evento non derivi direttamente o indirettamente dal deterioramento e dalla situazione finanziaria di qualsiasi Entità di Riferimento. (c) Ai fini dei precedenti paragrafi (a) e (b) e della definizione di "Obbligazioni in capo a Molteplici Titolari" ai sensi del presente Regolamento, il termine "Obbligazione" includerà un riferimento a tutte le Obbligazioni Sottostanti per le quali l'Entità di Riferimento agisce in qualità di soggetto che rilascia una Garanzia di una Affiliata Qualificata oppure di soggetto che rilascia una Garanzia Qualificata. Nel caso di una Garanzia Qualificata e un'Obbligazione Sottostante, i riferimenti all'Entità di Riferimento nel precedente paragrafo (a) includeranno un riferimento all'Obbligato Sottostante ed i riferimenti al Entità di Riferimento nel precedente paragrafo (b) continuerà a fare riferimento all'Entità di Riferimento. (d) Salvo quanto sopra previsto, il verificarsi di, oppure un accordo o avviso relativo a, qualsiasi degli eventi descritti sub (a) (i) fino a (v) non costituirà una Ristrutturazione qualora l'Obbligazione alla quale tali eventi corrispondono non costituisca un'Obbligazione in capo a Molteplici Titolari. "Data di Scadenza Prefissata" ha il significato di cui al § 3 (5). "Titoli" ha il significato di cui al § 1 (1). "Serie" ha il significato di cui al § 1 (1). "Data di Regolamento" significa, soggetta ad ogni applicabile Sospensione di Regolamento, la data indicata nell'Avviso di Regolamento e che corrisponda alla data che sia 5 Giorni Lavorativi Bancari successivi alla pubblicazione dell'Avviso di Evento di Credito. "Metodo di Regolamento" significa "Regolamento in Contanti". "Avviso di Regolamento" significa una comunicazione irrevocabile pubblicata dall'Emittente, appena ragionevolmente praticabile ma non oltre il quinto Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Determinazione dell'Evento da parte della Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito con l'indicazione della Data di Regolamento e dell'Importo di Rimborso per Evento di Credito L'Avviso di Regolamento sarà soggetto alle disposizioni sulle comunicazioni di cui al § 12. "Sospensione di Regolamento" significa, a seguito della determinazione della Data di Determinazione dell'Evento ma prima della Data di Regolamento, se l'ISDA annuncia pubblicamente che le condizioni per riunire la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito per Deliberare se e quando un Evento di Credito si è verificato in relazione ad un'Entità di Riferimento, la sospensione di ogni regolamento e tale regolamento rimarrà sospeso fino a quando l'ISDA annuncerà pubblicamente che la rilevante Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato (a) che un evento costituisce un Evento di Credito verificatosi in relazione al Entità di Riferimento o (b) non ha determinato tali condizioni. "Soggetto Sovrano" significa qualsiasi stato, suddivisione politica o governo, oppure qualsiasi agenzia, divisione, ministero, dipartimento o altra autorità (ivi compresa, senza limitare quanto precede, la banca centrale) dello stesso. "Divisa di Denominazione" significa un obbligo di pagamento in valuta o valute specificate quali tali nell'Allegato 2 e qualora non sia specificata alcuna valuta, una delle valute aventi corso legale in Canada, Giappone, Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America nonché l'euro (ed ogni valuta sostitutiva di ciascuna di tali valute). Tali valute potranno essere definite congiuntamente quali "Correnti Divise di Denominazione Specifiche". 22 "Valore Nominale" ha il significato di cui al § 1 (1). "Obbligazione di Riferimento Sostitutiva" significa una o più obbligazioni dell'Entità di Riferimento (sia direttamente oppure in qualità di soggetto che rilascia una Garanzia di Affiliata Qualificata ovvero qualora Tutte le Garanzie siano applicabili ai sensi dell'Allegato 2, di soggetto che rilascia qualsiasi Garanzia Qualificata) che andrà a sostituire una o più Obbligazioni di Riferimento, individuate dall'Agente di Calcolo in conformità alle seguenti procedure: (a) qualora (i) un'Obbligazione di Riferimento sia rimborsata in tutto oppure (ii) secondo il giudizio dell'Agente di Calcolo (A) gli importi complessivi dovuti ai sensi di qualsiasi Obbligazione di Riferimento siano stati sostanzialmente ridotti tramite un rimborso o in altra maniera (salvo quelli derivanti da rimborsi, ammortamenti o pre-pagamenti prestabiliti), (B) qualsiasi Obbligazione di Riferimento sia un'Obbligazione Sottostante con una Garanzia Qualificata di un'Entità di Riferimento e, salvo a causa dell'esistenza o il verificarsi di un Evento di Credito, la Garanzia Qualificata non sia più un obbligo efficace e vincolante di tale Entità di Riferimento, esecutiva ai sensi dei termini della stessa, oppure (C) per qualsiasi altro motivo, salvo dove dovuto all'esistenza o al verificarsi di un Evento di Credito, qualsiasi Obbligazione di Riferimento non sia più un obbligo di un'Entità di Riferimento, l'Agente di Calcolo dovrà, secondo suo ragionevole giudizio (§ 315 BGB), individuare uno o più Obbligazioni che andranno a sostituire tale Obbligazione di Riferimento. (b) Qualsiasi Obbligazione di Riferimento Sostitutiva ovvero Obbligazioni di Riferimento Sostitutive sarà un'Obbligazione che (1) sarà classificata pari passu nell'ordine di priorità del pagamento di tale Obbligazione di Riferimento (con la determinazione dell'ordine di priorità del pagamento di tale Obbligazione di Riferimento alla data in cui tale Obbligazione di Riferimento è stata emessa/rilasciata o sostenuta senza riflettere alcun cambiamento a tale ordine di priorità del pagamento verificatosi dopo tale data), (2) preserverà l'equivalenza economica, il più possibile, degli obblighi dell'Emittente ai sensi dei Titoli e (3) sarà un obbligo della rilevante 'Entità di Riferimento (sia direttamente oppure in qualità di soggetto che rilascia una Garanzia di Affiliata Qualificata, ovvero qualora Tutte le Garanzie siano applicabili ai sensi dell'Allegato 2, di un soggetto che rilascia una Garanzia Qualificata). L'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva oppure le Obbligazioni di Riferimento Sostitutive individuate dall'Agente di Calcolo dovranno, senza l'esigenza di ulteriori azioni, sostituire tale Obbligazione di Riferimento o tali Obbligazioni di Riferimento. (c) Qualora un qualunque evento di cui al precedente paragrafo (a) si sia verificato con riferimento ad una o più ma non tutte le Obbligazioni di Riferimento e l'Agente di Calcolo determini che nessuna Obbligazione di Riferimento Sostitutiva sia disponibile per una o più Obbligazioni di Riferimento, allora ciascuna Obbligazione di Riferimento per cui non sarà disponibile un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva cesserà di essere un'Obbligazione di Riferimento. (d) Qualora un qualunque evento di cui al precedente paragrafo (a) si sia verificato con riferimento a tutte le Obbligazioni di Riferimento e l'Agente di Calcolo determini che almeno un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva sia disponibile per una tale Obbligazioni di Riferimento, allora ciascuna Obbligazione di Riferimento sarà sostituita da un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva e ciascuna Obbligazione di Riferimento per cui non sarà disponibile un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva cesserà di essere un'Obbligazione di Riferimento. (e) Qualora un qualunque evento di cui al precedente paragrafo (a) si sia verificato con riferimento tutte le Obbligazioni di Riferimento e l'Agente di Calcolo determini che nessuna Obbligazione di Riferimento Sostitutiva sia disponibile per una tale Obbligazioni di Riferimento, allora l'Agente di Calcolo dovrà continuare nel tentativo di individuare un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva fino alla Data di Estensione. Qualora alla o entro tale data l'Agente di Calcolo non sia stato in grado di individuare un'Obbligazione di Riferimento Sostitutiva in conformità alle procedure di cui sopra, in tale data l'Agente di Calcolo selezionerà un'obbligazione quale Obbligazione di Riferimento Sostitutiva un'obbligazione che preservi per quanto possibile l'equivalenza economica degli obblighi dell'Emittente ai sensi di Titoli. Al fine di identificare un'Obbligazione di Riferimento, ogni modifica relativa al numero ISIN o CUSIP dell'Obbligazione di Riferimento o simili non convertirà, per sé, tale Obbligazione di Riferimento in una diversa Obbligazione. "Evento di Successione" significa un evento quale una fusione, un consolidamento, una fusione per incorporazione, un trasferimento di attività o passività, scorporo, scissione o evento analogo in cui un 23 soggetto subentra agli obblighi di un altro soggetto sia ai sensi di legge sia di contratto. Salvo quanto precede, un "Evento di Successione" non dovrà includere un evento (A) in cui i portatori di obbligazioni dell'Entità di Riferimento scambino tali obblighi con gli obblighi di un altro soggetto, salvo dove tale scambio avvenga nel contesto di una fusione, consolidamento, fusione per incorporazione, trasferimento di attività e passività, scorporo, scissione o evento analogo o (B) nel cui rispetto la data legalmente valida si è verificata prima della Data Backstop dell'Evento di Successione. "Data Backstop dell'Evento di Successione" significa (a) la data successiva tra: (i) la Data di Emissione e (ii) ai fini di ogni evento che costituisce un Evento di Successione così come determinato dalla Risoluzione, la data di 90 giorni di calendario prima della Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito o (b) altrimenti, l'ultima delle seguenti date: (i) la Data di Emissione e (ii) la data che cade prima tra (A) 110 giorni di calendario prima della data nella quale l'Avviso dell'Evento di Successione ha validità e (B) 90 giorni di calendario prima della Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Successione nelle circostanze in cui (I) le condizioni per convocare una Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito a Deliberare sulle questioni descritte al sottoparagrafo (1) e (2) della definizione di "Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Successione" sono soddisfatte, (II) la relativa Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato di non determinare dette questioni e (III) l'Avviso dell'Evento di Successione è consegnato da una parte all'altra non oltre 21 giorni di calendario successivi al giorno in cui l'ISDA ha pubblicamente annunciato che la relativa Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito ha Deliberato di non decidere su tali questioni. La Data Backstop dell'Evento di Successione non sarà sottoposta a rettifiche a seconda di ogni Convenzione sul Giorno Lavorativo. "Avviso dell'Evento di Successione" significa una pubblicazione da parte dell'Agente di Calcolo che descrive l'Evento di Successione che si è verificato prima o durante la Data Backstop dell'Evento di Successione. L'Avviso dell'Evento di Successione deve contenere una descrizione ragionevolmente dettagliata dei fatti rilevanti per la determinazione, in base alla definizione di "Successore", di (i) se un Evento di Successione si è verificato e (ii) se rilevante, l'identità di un Successore ovvero Successori). Un Avviso dell'Evento di Successione sarà soggetto ai requisiti richiesti dalle comunicazioni così come previsto dal § 12. "Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Successione" significa in riferimento ad un valido avviso dell'ISDA, posto che una Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito sia riunita e Deliberi: (a) se un evento che costituisce un Evento di Successione si sia verificato con riferimento alla rilevante Entità di Riferimento; e (b) se la relativa Commissione per la Determinazione degli Derivati sul Credito Deliberi che l'evento si è verificato la data legale effettiva di detto evento, la data pubblicamente comunicata dall'ISDA, che la relativa Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito Deliberi che si tratti della data nella quale tale avviso sia effettivo. "Successore" significa, con riferimento ad un'Entità di Riferimento che non sia un Soggetto Sovrano, il successore legale dell'Entità di Riferimento determinato secondo le seguenti previsioni: (a) se un soggetto consegue direttamente o indirettamente il 75% od oltre delle Obbligazioni Rilevanti di un'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione, allora tale successore legale sarà il solo Successore (b) se solo un soggetto consegue direttamente o indirettamente più del 25% ma meno del 75% delle Obbligazioni Rilevanti di un'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione, e non oltre il 25% delle Obblighi Rilevanti rimangono in capo alla rispettiva Entità di Riferimento, allora il soggetto che consegue non oltre il 25% delle Obbligazioni Rilevanti sarà il solo Successore (c) se più di un soggetto consegue direttamente od indirettamente più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti di un'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione e, se non oltre il 25% delle Obbligazioni Rilevanti restano in capo alla rispettiva Entità di Riferimento, allora i soggetti che conseguono più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti saranno ognuno Successore. 24 (d) se più di un soggetto ciascuno per proprio conto consegue direttamente od indirettamente più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti del Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione e ciononostante più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti restano in capo all'Entità di Riferimento, allora ognuno di questi soggetti legali e l'Entità di Riferimento saranno ciascuno un Successore; (e) se uno o più soggetti ciascuno per proprio conto consegue direttamente od indirettamente una porzione delle Obbligazioni Rilevanti di un Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione, ma non uno di questi soggetti legali consegue più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti dell'Entità di Riferimento e la relativa Entità di Riferimento continua ad esistere, allora non ci sarà un Successore e l'Entità di Riferimento non cambierà in nessun modo quale risultato dell'Evento di Successione; (f) se uno o più soggetti consegue direttamente od indirettamente una porzione delle Obbligazioni Rilevanti dell'Entità di Riferimento a causa di un Evento di Successione, ma nessun soggetto subentra per più del 25% delle Obbligazioni Rilevanti della relativa Entità di Riferimento e l'Entità di Riferimento cessa di esistere, il soggetto che succede per la percentuale più rilevante delle Obbligazioni Rilevanti (o se due o più soggetti legali succedono per un'uguale percentuale delle Obbligazioni Rilevanti, il soggetto che subentra tra quei soggetti per una percentuale più rilevante delle Obbligazioni dell'Entità di Riferimento) sarà il solo Successore. Una volta che l'Agente di Calcolo sia a conoscenza di un eventuale Evento di Successione, l'Agente di Calcolo dovrà determinare non appena ragionevolmente praticabile (ma in ogni caso non prima di 14 giorni solari dalla data di efficacia legale dell'Evento di Successione), e con efficacia a partire dalla data in cui l'Evento di Successione si sia verificato, qualora la relativa soglia percentuale come evidenziata sopra nei paragrafi da (a) ad (e) è stata raggiunta o come applicabile, quale successore legale sarà il Successore ai sensi del paragrafo (f) di cui sopra, posto che l'Agente di Calcolo non eseguirà tale determinazione se a detto tempo o (A) l'ISDA ha annunciato pubblicamente che le condizioni di riunione di una Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito per Deliberare le questioni descritte nella definizione di "Successore", e nei sottoparagrafi (a) e (b) della definizione di "Data di Richiesta di Risoluzione dell'Evento di Successione" sono soddisfatte (fino al momento in cui l'ISDA annuncia pubblicamente che la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito rilevante ha Deliberato di non determinare un Successore) o (B) l'ISDA ha annunciato pubblicamente che la Commissione per la Determinazione dei Derivati sul Credito rilevante ha Deliberato che non si è verificato nessun evento che costituisce un Evento di Successione. Nel calcolo della percentuale utilizzata per determinare se la soglia percentuale di cui sopra è stata raggiunta o se applicabile quale soggetto legale sarà il Successore ai sensi del paragrafo (f). l'Agente di Calcolo utilizzerà come base in relazione ad ogni Obbligazione Rilevante inclusa in tale calcolo, l'ammontare passivo relativo a tale Obbligazione Rilevante elencata nelle Migliori Informazioni Disponibili. L'Agente di Calcolo dovrà pubblicare ogni Evento di Successione in base al § 12 del presente Regolamento. Qualora l'ISDA o l'Agente di Calcolo comunichi pubblicamente alla o successivamente alla Data di Emissione che esistano uno o più successori rispetto ad un'Entità di Riferimento (inclusa ogni Entità di Riferimento che sia un Soggetto Sovrano), ogni tale entità che succederà sarà considerata come un Successore ai fini del presente paragrafo. Qualora uno o più Successori siano stati identificati, si applicheranno le seguenti disposizioni con effetto dalla data in cui l'Evento di Successione sia entrato in vigore in relazione ai Titoli: (a) ciascun Successore sarà un'Entità di Riferimento ai fini del presente Regolamento; (b) il Valore Nominale di ciascun Successore corrisponderà al Valore Nominale dell'Entità di Riferimento a cui il Successore si riferisce, divisa per il numero di Successori (inclusa l'Entità di Riferimento originaria se applicabile) di tale Entità di Riferimento, purché qualora ciascun Successore sia stato un'Entità di Riferimento immediatamente prima del rilevante Evento di Successione, il Valore Nominale determinato in conformità alla frase precedente sia sommato al Valore Nominale esistente di tale Entità di Riferimento. "TARGET" ha il significato dato dalla definizione di "Giorno Lavorativo Bancario". "Importo di Risoluzione" ha il significato di cui al § 6 (3). "Regolamento" ha il significato dato dal § 1 (1). 25 "USD" significa la valuta legale degli Stati uniti d'America. "Obbligato Sottostante" ha il significato dato a tale termine dalla definizione di Garanzia Qualificata. "Obbligazione Sottostante" ha il significato dato a tale termine dalla definizione di Garanzia Qualificata. "Azioni con Diritto di Voto" significa le azioni o altri titoli che abbiano il potere di eleggere i membri di un consiglio di amministrazione o analogo organo governativo/amministrativo di un soggetto. "Ritenute alla Fonte" hanno il significato di cui al § 9 (1). (3) Interpretazione In caso in cui un'Obbligazione sia una Garanzia Qualificata si applicheranno le seguenti disposizioni: Ai sensi dell'applicazione della Categoria dell'Obbligazione la Garanzia Qualificata sarà ritenuta capace di soddisfare la medesima categoria o categorie come quelle che descrivono l'Obbligazione Sottostante. §5 (Riacquisto) L'Emittente avrà la facoltà in qualsiasi momento di riacquistare i Titoli sul mercato o altrove a qualsiasi prezzo. I Titoli riacquistati dall'Emittente potranno, a discrezione dell'Emittente, essere detenuti dall'Emittente, rivenduti o presentati all'Agente Principale di Pagamento affinché essi vengano cancellati. §6 (Eventi di Inadempimento) (1) Ogni Portatore avrà facoltà di dichiarare i propri Titoli immediatamente dovuti e richiederne il rimborso all'Importo di Risoluzione come definito sotto, nel caso in cui: (a) un ammontare liquido ed esigibile ai sensi die Titoli non sia pagato entro 30 giorni dalla corrispondente data di liquidità o (b) l'Emittente manchi di onorare qualsiasi altro obbligo che gli compete ai sensi dei Titoli, e tale mancanza sussiste per oltre 60 giorni a partire dal giorno in cui l'Emittente ne ha ricevuto avviso da un Portatore, o (c) l'Emittente cessi in generale di effettuare pagamenti, o (d) un'autorità giudiziaria del paese di residenza dell'Emittente apra un procedura di insolvenza o simile nei confronti dell'Emittente, o l'Emittente richieda che una tale procedura sia aperta, o offre un concordato extragiudiziale ai fini di evitare che si dia luogo ad una procedura di insolvenza o simile, o (e) l'Emittente viene posto in liquidazione, salvo che ciò non si verifichi in conseguenza di una fusione od altra forma di riorganizzazione, e la società così riorganizzata non assuma ogni obbligo dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento. (2) Qualsiasi comunicazione che dichiara i Titoli dovuti ai sensi del § 6 (1) deve essere consegnata dal Portatore all'Agente Principale di Pagamento a mano o a mezzo raccomandata A/R, assieme a prova ritenuta soddisfacente dall'Agente Principale di Pagamento che tale Portatore è al momento della consegna dell'avviso il Portatore dei Titoli interessati. I Titoli diverranno dovuti all'atto della consegna dell'avviso all'Agente Principale di Pagamento. L'Agente Principale di Pagamento inoltrerà sollecitamente l'avviso all'Emittente senza obbligo di esaminarlo ulteriormente. (3) L'"Importo di Risoluzione" per Titolo corrisponderà al suo valore di mercato a cui saranno sottratti i costi delle perdite di finanziamento applicabili, assieme ai Pagamenti Periodici maturati alla data fissata per la risoluzione (tale data esclusa).. 26 §7 (Pagamenti) (1) L'Emittente si impegna a corrispondere ogni importo dovuto ai sensi del presente Regolamento nella Valuta di Emissione entro cinque Giorni Lavorativi Bancari successivi alla Data di Scadenza Prefissata o alla Data di Scadenza, a seconda del caso, o se del caso, la corrispondente Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici o Data di Regolamento. Ogni importo dovuto sarà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino, e si precisa che 0.005 Euro verrà arrotondato per eccesso. (2) Qualora la data alla quale il pagamento di un importo dovuto dal Titolo non sia un Giorno Lavorativo Bancario (la "Data di Regolamento"), i Portatori non avranno diritto a ricevere tale importo fino al successivo Giorno Lavorativo Bancario. I Portatori non avranno diritto ad ulteriori Pagamenti Periodici né ulteriori pagamenti in relazione a tale ritardo. (3) Tutti i pagamenti saranno effettuati all'Agente Principale di Pagamento (come definito al § 8). L'Agente Principale di Pagamento verserà gli importi dovuti al Sistema di Regolamento a beneficio dei rispettivi conti della banca depositaria ai fini del trasferimento ai Portatori. Il versamento degli importi al Sistema di Regolamento libererà l'Emittente da ogni obbligo di pagamento ai sensi dei Titoli in relazione all'ammontare di tali importi. (4) Qualora l'Emittente manchi di effettuare un pagamento dovuto ai sensi dei Titoli, interessi al tasso di recupero in caso di inadempimento sul tasso di interessi (default rate of interest) come stabilito dalla legge saranno dovuti sull'ammontare di tale pagamento. Tali interessi maturano a partire dalla data alla quale il pagamento era dovuto, e cessano di maturare alla fine del giorno precedente a quello in cui il pagamento viene effettivamente effettuato. §8 (Agente Principale di Pagamento, Agente di Calcolo, Agente di Pagamento) (1) L'Agente Principale di Pagamento è UniCredit Bank AG, Monaco di Baviera (l'"Agente Principale di Pagamento"). L'Emittente potrà nominare altri agenti di pagamento (gli "Agenti di Pagamento") e successivamente revocare tali nomine. Ogni nomina e revoca sarà eseguita secondo le modalità di cui al § 12. (2) L'Agente di Calcolo è UniCredit Bank AG, Monaco (l'"Agente di Calcolo"). (3) Qualora l'Agente Principale di Pagamento o l'Agente di Calcolo non siano più in grado di svolgere le proprie funzioni di Agente Principale di Pagamento o Agente di Calcolo, l'Emittente potrà immediatamente nominare un'altra banca di reputazione internazionale quale Agente Principale di Pagamento o un'altra persona o istituzione provvista delle necessarie capacità quale Agente di Calcolo. L'Emittente provvederà tempestivamente a pubblicare un avviso ai sensi del § 12 qualora siano così trasferite le funzioni di Agente Principale di Pagamento o di Agente di Calcolo. (4) In relazione ai Titoli, l'Agente Principale di Pagamento e l'Agente di Calcolo agiscono solamente come agenti dell'Emittente e non assumono obblighi nei confronti o in relazione ad agenzie o trust per o con nessun Portatore. L'Agente Principale di Pagamento è esente da ogni restrizione di cui al § 181 BGB. (5) Ogni calcolo e determinazione dell'Agente Principale di Pagamento o dell'Agente di Calcolo saranno, in assenza di manifesti errori, conclusivi e vincolanti per l'Emittente e i Portatori. Quando applicando il presente Regolamento così come usando la proprio discrezionalità l'Agente Principale di Pagamento e l'Agente di Calcolo potranno considerare qualsiasi comunicazione, protocollo e istruzioni interpretative concordati tra ISDA e i partecipanti nel mercato e risoluzioni di qualsiasi commissione di determinazione istituita dall'ISDA e potranno applicare o meno nella loro ragionevole discrezionalità qualsiasi comunicazione, protocollo, istruzione interpretativa o risoluzioni de commissioni in relazione ai Titoli. 27 §9 (Tassazione) Gli importi dovuti ai sensi dei Titoli saranno versati dopo aver dedotto ogni tassa, ritenuta o imposta governativa presente e futura, a prescindere dalla loro natura, che vengano imposte, richieste od esatte (le "Tasse") nell'ambito di qualsiasi sistema legale applicabile o in qualsiasi paese che dichiari di avere giurisdizione fiscale, o per conto di qualsiasi suddivisione politica dello stesso o agenzia governativa ivi autorizzata ad imporre tasse, nei limiti entro i quali tale deduzione è richiesta dalle leggi vigenti. L'Emittente informerà le autorità governative competenti in merito alle tasse così dedotte o ritenute. § 10 (Status) Gli obblighi derivanti dai Titoli costituiscono obblighi diretti, incondizionati e senza garanzie in capo all'Emittente e, nei limiti di quanto non espressamente previsto dalle leggi vigenti, hanno almeno il medesimo rango di tutti gli altri obblighi senza garanzie e non-subordinati in capo all'Emittente. § 11 (Sostituzione dell'Emittente) (1) Qualora l'Emittente non vi sia inadempimento in relazione ad alcun obbligo di pagamento riferito ad alcun Titolo, l'Emittente potrà senza il consenso dei Portatori sostituire l'Emittente di una Società Affiliata quale debitore principale nei confronti degli obblighi in capo all'Emittente derivanti dai Titoli (il "Nuovo Emittente"), purché: (a) il Nuovo Emittente assuma tutti gli obblighi in capo all'Emittente ai Titoli; (b) l'Emittente ed il Nuovo Emittente abbiano ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e possano trasferire all'Agente Principale di Pagamento tutti gli importi richiesti per l'adempimento degli obblighi di pagamento nascenti dai Titoli nella valuta richiesta, senza alcuna deduzione di ritenute alla fonte o altre tasse di qualsiasi natura esatte nella giurisdizione nella quale il Nuovo Emittente o l'Emittente ha il proprio domicilio o nella quale è considerato residente ai fini fiscali; (c) il Nuovo Emittente si è impegnato a manlevare i Portatori nei confronti di ogni tassa, ritenuta o altra imposta governativa che viene imposta a tale Portatore in conseguenza della sostituzione; (d) l'Emittente garantisce il pagamento degli importi dovuti ai termini del presente Regolamento. Ai fini del presente § 11, "Società Affiliata" significa una società affiliata ai sensi del § 15 della Legge sulle Società per Azioni Tedesche (Aktiengesetz). (2) Ogni sostituzione dell'Emittente sarà comunicata secondo le modalità di cui al § 12. (3) In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente ivi contenute sarà interpretato come un riferimento al Nuovo Emittente. Inoltre, ogni riferimento alla giurisdizione nella quale l'Emittente ha il proprio domicilio o nella quale esso è considerato residente ai fini fiscali diverrà un riferimento alla giurisdizione nella quale il Nuovo Emittente ha il proprio domicilio. § 12 (Comunicazioni) Nella misura in cui il presente Regolamento preveda delle comunicazioni ai sensi del presente § 12, tali comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet www.unicredit.investimenti.it (ovvero su un altro sito internet comunicato dall'Emittente almeno con sei settimane d'anticipo ai sensi delle presenti disposizioni) 28 e diventeranno efficaci nei confronti dei Portatori tramite la loro pubblicazione salvo che tali comunicazioni non prevedano una successiva data di efficacia. Qualora e nella misura in cui disposizioni vincolanti di legge o relative ai mercati di borsa prevedano ulteriori forme di pubblicazione, tali pubblicazioni dovranno essere inoltre fatte in conformità a quanto richiesto. § 13 (Prescrizione) Il periodo di prescrizione previsto dal § 801 1prima frase BGB viene abbreviato alla durata di anni dieci in relazione ai Titoli. § 14 (Nullità Parziale, Correzioni) (1) Qualora una delle disposizioni del presente Regolamento sia o divenga nulla o inefficace in tutto o in parte, ciò non avrà conseguenza alcuna sulle rimanenti disposizioni. Qualsiasi lacuna causata dalla nullità o inefficacia del presente Regolamento sarà colmata da una disposizione corrispondente nella ratio del presente Regolamento e nell'interesse delle parti. (2) Errori evidenti di redazione o di calcolo o altre inesattezze manifeste nel presente Regolamento creano un diritto di contestazione dell'Emittente nei confronti dei Titolari. La contestazione deve essere dichiarata tempestivamente e contestualmente all'avvenuta conoscenza della causa di tale contestazione ai sensi del § 12. A seguito di tale contestazione da parte dell'Emittente, il Portatore potrà ordinare alla propria banca depositaria di presentare una dichiarazione di regolamento dovutamente compilata all'Agente Principale di Pagamento tramite facsimile ivi disponibile e fornendo tutte le informazioni e dichiarazioni richieste in tale facsimile (la "Dichiarazione di Disdetta") e richiedere il risarcimento del Prezzo di Acquisto contro trasferimento dei Titoli presso il conto dell'Agente Principale di Pagamento con il Sistema di Regolamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della Dichiarazione di Disdetta nonché dei Titoli da parte dell'Agente Principale di Pagamento (qualunque sia la data successiva), l'Emittente metterà a disposizione dell'Agente Principale di Pagamento il Prezzo di Acquisto che lo trasferirà al conto di cui alla Dichiarazione di Disdetta. Tramite pagamento del Prezzo di Acquisto ogni diritto nascente dai Titoli in questione verrà meno. (3) L'Emittente potrà unire la Dichiarazione di Disdetta in conformità al sottoparagrafo (2) di cui sopra con un'offerta a non disdettare i Titoli secondo un Regolamento modificato. I Portatori saranno informati di tale offerta nonché delle disposizioni modificate ai sensi del § 12. Tale offerta sarà da considerarsi accettata dai Portatori (con l'effetto che le conseguenze della contestazione non diventeranno efficaci) qualora, entro quattro settimane dall'efficacia dell'offerta, il Portatore non richieda il pagamento del Prezzo di Acquisto ai sensi del § 12 trasmettendo all'Agente Principale di Pagamento una Dichiarazione di Disdetta dovutamente compilata a mezzo della propria banca depositaria e trasferendo i Titoli sul conto dell'Agente Principale di Pagamento con il sistema di Regolamento i sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra. (4) Come nei sottoparagrafi (2) e (3) di cui sopra, il Prezzo di Acquisto corrisponde all'attuale prezzo di acquisto corrisposto a ciascun Portatore (come indicato e confermato nella Dichiarazione di Disdetta) ovvero la somma aritmetica dei prezzi di negoziazione dei Titoli così come determinata dall'Emittente a sua ragionevole discrezione (§ 315 BGB), il Giorno Lavorativo Bancario precedente la dichiarazione di contestazione ai sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra, rispettivamente, a seconda di quale di tali ammontari sia il maggiore. Qualora si verifichi uno Sconvolgimento di Mercato ai sensi del § 7 il Giorno Lavorativo Bancario precedente la dichiarazione di contestazione ai sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra, l'ultimo Giorno Bancario precedente la dichiarazione di contestazione ai sensi del sottoparagrafo (2) di cui sopra, in cui non si verifichi alcuno Sconvolgimento di Mercato sarà considerato decisivo per la determinazione del prezzo ai sensi della frase precedente. (5) Inoltre, l'Emittente è autorizzato a correggere o integrare disposizioni incomplete nel presente Regolamento a propria ragionevole discrezione (§ 315 BGB). Saranno ammesse solo modifiche e 29 integrazioni ragionevolmente ammissibili secondo l'interesse dell'Emittente e dei Portatori e che in particolare non danneggino materialmente la situazione legale e finanziaria dei Portatori. I Portatori saranno informati di tali rettifiche ed integrazioni ai sensi del § 12. (6) Qualora il Portatore sia stato a conoscenza degli errori di redazione o di calcolo o altre inesattezze manifeste nel presente Regolamento al momento dell'acquisto dei Titoli, l'Emittente potrà mantenere il presente Regolamento concordemente modificato a prescindere dai sottoparagrafi (2)(5) di cui sopra. § 15 (Varie) (1) La forma e il contenuto dei Titoli ed ogni diritto e obbligo dell'Emittente e dei Portatori saranno soggetti alle leggi della Repubblica Federale Tedesca. (2) Luogo di adempimento è Monaco di Baviera. (3) Nei limiti di legge, per qualsiasi controversia in merito alle materie disciplinate dal presente Regolamento sarà competente il foro di Monaco di Baviera. (4) Il presente Regolamento è redatto esclusivamente in lingua inglese. Si allega una traduzione italiana. La versione inglese è vincolante. La versione italiana si allega soltanto per cortesia. § 16 (Negoziazione su mercati regolamentati e non regolamentati in Italia) (1) Ciascun Portatore potrà rinunciare al Rimborso dei Titoli rilevanti da lui detenuti come in prosieguo. In tal caso, una dichiarazione di esercizio (una "Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio") dovutamente compilata dovrà essere effettuata tramite fax all'Agente Principale di Pagamento entro le ore 10:00 del primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Scadenza al numero di fax di cui al facsimile di Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio allegato alle presenti Condizioni Definitive. Il Portatore dovrà trasmette la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio dovutamente compilata alla propria banca depositaria affinché sia trasmessa tramite fax all'Agente Principale di Pagamento. Qualora un Portatore sia inadempiente e spedisca, laddove applicabile, una Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio dovutamente compilata ai sensi delle presenti disposizioni, tali Titoli saranno esercitati automaticamente e saranno regolati come ivi stabilito e l'Emittente sarà manlevato dai propri obblighi in relazione a tali Titoli e nessuna responsabilità rispetto ad essi sarà in capo all'Emittente. Il numero minimo di Titoli specificato nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio deve essere un multiplo di 1, altrimenti tale numero di Titoli così indicato sarà arrotondato per difetto al precedente multiplo di 1 Certificate e la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio non sarà valida in relazione ai Titoli eccedenti tale numero arrotondato di Titoli. Il numero minimo di Titoli indicato nella Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio deve essere pari a 1 Certificate, altrimenti la Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio non avrà validità alcuna. L'Agente Principale di Pagamento determinerà, a sua ragionevole discrezione, se siano soddisfatte le condizioni di cui sopra ed la sua determinazione sarà finale e vincolante in relazione all'Emittente e ai Portatori. La Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio è irrevocabile. 30 Allegato 2 – Informazioni sulle Entità di Riferimento Entità di Riferimento Obbligazione di Riferimento Metodo di Regolamento Importo Nozionale dell'Entità di Riferimento (in relazione al Valore Nominale) Tutte le Garanzie Categoria dell'Obbligazione Condizioni di Regolamen to Pagina Bloomberg CDS Ratings Moody' s al 5 aprile 2013 Enel S.p.A. Obbligato: Enel S.p.A. Valuta: EUR Volume di Emissione: EUR 750.000.000 Scadenza: 12 giugno 2018 Tasso di Interesse: 4,75% p.a. ISIN: XS0170343247 Obbligato: Fiat Industrial Finance Europe S.A. Garante: Fiat Industrial S.p.A. Valuta: EUR Volume di Emissione: EUR 1.200.000.000 Scadenza: 9 marzo 2018 Tasso di Interesse: 6,25% p.a. ISIN: XS0604641034 Obbligato: Finmeccanica Finance S.p.A. Garante: Finmeccanica S.p.A. Valuta: EUR Volume di Emissione: EUR 500.000.000 Scadenza: 12 dicembre 2018 Tasso di Interesse: 5,75% p.a. ISIN: XS0182242247 Obbligato: Telecom Italia S.p.A. Valuta: EUR Volume di Emissione: Regolamento in Contanti EUR 250 Applicabile Denaro Preso a Prestito (Borrowed Money) Avviso di Evento di Credito Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico CENEL1E5 Baa2 Regolamento in Contanti EUR 250 Applicabile Denaro Preso a Prestito (Borrowed Money) Avviso di Evento di Credito Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico CY079380 Ba1 Regolamento in Contanti EUR 250 Applicabile Denaro Preso a Prestito (Borrowed Money) Avviso di Evento di Credito Avviso di Informazioni Disponibili al Pubblico CFMECC1E5 Baa3 Regolamento in Contanti EUR 250 Applicabile Denaro Preso a Prestito (Borrowed Money) Avviso di Evento di Credito Avviso di Informazioni Disponibili CTIIM1E5 Baa3 Fiat Industria l S.p.A. Finmeccanica S.p.A. Telecom Italia S.p.A. 31 EUR 1.250.000.000 Scadenza: 29 gennaio 2019 Tasso di Interesse: 5,375% p.a. ISIN: XS0184373925 al Pubblico 32 Allegato 3 Rendimento dei Certificates, descrizione degli effetti sull'investimento e rischi associati 1. Illustrazione di come il valore dell'investimento è influenzato dalle Entità di Riferimento e situazioni di rischio più evidenti L'analisi che segue è stata prodotta utilizzando dati di mercato alla data del5 aprile 2013. (a) I Certificates pagano un tasso di interesse fisso. Il loro valore risente pertanto dei cambiamenti nei livelli di mercato dei tassi di interesse. Il tasso di riferimento più rilevante al fine di determinare tale livello di mercato è il tasso EUR SWAP quotato quali pagamenti annuali fissi contro l'EURIBOR a tre mesi e con una scadenza di cinque anni (il "Tasso di Riferimento"), così come pubblicato da Bloomberg alla pagina "EUSW5V3 Index". Il valore del Tasso di Riferimento alla data del 5 aprile 2013 era del 0,677 %. Effetto stimato sul prezzo dei Certificates di una variazione del Tasso di Riferimento: Variazione bps Prezzo Certificate Variazione % +50 EUR 978 -2,22% - EUR 100 - -50 EUR 1.022 2,23% (b) L'Importo di Liquidazione dei Certificates è legato al verificarsi o meno di un Evento di Credito in relazione ad una o più Entità di -Riferimento. Il valore dei Certificates risentirà pertanto dei cambiamenti nel merito di credito percepito dalle Entità di Riferimento e nella corrispondente stima di mercato della sua probabilità di insolvenza nell'arco della durata dei Certificates. A seguito di specifiche caratteristiche dei Certificates, dipendenti da certe approssimazioni ed entro certi limiti di prezzo, il riferimento più importante per determinare tale probabilità di insolvenza presunta dal mercato è lo spread quotato sul contratto Credit Default Swap su ciascuna delle Entità di Riferimento con una scadenza di 5 anni (lo "Spread di Riferimento"), così come pubblicato da Bloomberg per ciascuna Entità di Riferimento di cui all'Allegato 2 in corrispondenza di ciascuna Entità di Riferimento (lo "Spread Medio di Riferimento). Il valore dello Spread Medio di Riferimento alla data del 5 aprile 2013 era di 313 punti base ("bps"). Effetto stimato sul prezzo dei Certificates di una variazione dello Spread di Riferimento Variazione bps Prezzo Certificates Variazione % +50 EUR 969 -3,10% - EUR 100 - -50 EUR 1.026 + 2,64% 33 (c) Ferme tutte le altre condizioni, il prezzo dei Certificates varierà nel tempo all'avvicinarsi alla Data di Scadenza Prefissata. L'ampiezza stimata di tale effetto è sintetizzata nella tabella che segue: Effetto stimato sul prezzo dei Certificates del passare del tempo (assumendo che la curva del tasso di interesse dell'EURO ed il rischio di insolvenza associato a ciascuna Entità di Riferimento non cambi nel tempo): 2. Anni alla Data di Scadenza Prezzo Certificates Variazione % 5 EUR 1.000 - 3 EUR 1.059 + 5,89% 1 EUR 1.040 + 3,99% Scenari relativi all'Importo digitale di Regolamento, Pagamenti Periodici Le seguenti tabelle riassumono i Pagamenti Periodici, gli Importi Aggiuntivi e di Regolamento ricevuti da un Portatore a seconda di un numero di scenari relativi al verificarsi di Eventi di Credito nel paniere delle Entità di Riferimento. A fini semplificativi di calcolo, nella presente sezione si presume che non si sia verificato alcun Evento di Successione durante la vita dei Certificates. I Pagamenti Periodici sono pagabili ad ogni corrispondente Data di Pagamento dei Pagamenti Periodici (ovvero Data di Pagamento Differita dei Pagamenti Periodici se del caso). Il Valore Nominale Circolante sarà pagato alla Data di Scadenza, cosa che in certi casi potrà avvenire successivamente alla Data finale di Pagamento dei Pagamenti Periodici. Per regioni semplificative, le tabelle in prosieguo non indicano tale scheda dettagliata per i vari pagamenti. Tutti gli importi indicati in prosieguo sono approssimativi e tutti gli scenari sono ipotetici. Non vi è alcuna garanzia che uno scenario si verifichi realmente. Anche qualora eventi avvenuti corrispondano ad uno o più scenari in prosieguo, l'attuale flusso di cassa da pagarsi ai sensi del Certificate dipenderà dalla specifica circostanza relativa a tali eventi e potrà, pertanto, differire da quanto indicato nella corrispondente tabella in prosieguo. L'Importo di Recupero per ogni Entità di Riferimento è fissato a 0,00%. Così, gli Importi di Rimborso per Evento di Credito rispetto ad un'Entità di Riferimento Coinvolta corrisponderà a 0. Tali Importi di Rimborso non sono in alcun modo collegati o basati sui prevalenti valori di mercato di uno specifico titolo emesso da un'Entità di Riferimento e di un'Obbligazione di Riferimento in particolare. È probabile che tali valori di mercato siano maggiori dell'Importo di Rimborso per Evento di Credito fissato per i Certificates. Qualora si verifichino uno o più Eventi di Credito, è probabile che la conseguente riduzione complessiva del Valore Nominale Circolante in relazione ai Certificates sia maggiore della perdita subita nelle medesime circostanze da un portatore di un importo nozionale comparabile (come proporzione dell'intero paniere) di titoli specifici emessi dalle Entità di Riferimento Coinvolte. 34 (a) Nessun Evento di Credito Supponendo che non si verifichi alcun Evento di Credito rispetto a ciascuna delle Entità di Riferimento, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza Prefissata, i Certificates corrisponderanno gli importi seguenti: Data di Pagamento del Pagamento Periodico (soggetta ai Pagamenti di cui al § 7 (Pagamenti)) Eventi di Credito durante il Periodo dei Pagamenti Periodici Pagamento Periodico lordo in EUR 20-gen-14 29,71 20-lug-14 22,32 20-gen-15 22,68 20-lug-15 22,32 20-gen-16 22,68 20-lug-16 22,38 20-gen-17 22,63 20-lug-17 22,32 20-gen-18 22,68 20-lug-18 22,32 Complessivo: 0 232,03 Importo di Regolamento in EUR 1.000 (b) Evento di Credito anticipato In tale scenario si verifica un Evento di Credito nel primo anniversario della Data di Emissione: Data di Pagamento del Pagamento Periodico (soggetta ai Pagamenti di cui al § 7 (Pagamenti)) Eventi di Credito durante il Periodo dei Pagamenti Periodici 20-gen-14 20-lug-14 Pagamento periodico lordo in EUR 29,71 24-mag-14 20,59 20-gen-15 17,01 20-lug-15 16,74 20-gen-16 17,01 20-lug-16 16,78 20-gen-17 16,97 20-lug-17 16,74 35 Importo di Regolamento in EUR 20-gen-18 17,01 20-lug-18 16,74 Complessivo: 1 185,31 750 (c) Verificarsi di 2 Eventi di Credito entro i primi 2 anni In tale scenario si verificano due Eventi di Credito nel primo e secondo anniversario della Data di Emissione. Comparato allo scenario precedente i Pagamenti Periodici complessivi sono inferiori: Data di Pagamento del Pagamento Periodico (soggetta ai Pagamenti di cui al § 7 (Pagamenti)) Eventi di Credito durante il Periodo dei Pagamenti Periodici Pagamento periodico lordo in EUR 20-gen-14 20-lug-14 29,71 24-mag-14 20,59 20-gen-15 20-lug-15 17,01 24-mag-15 15,01 20-gen-16 11,34 20-lug-16 11,19 20-gen-17 11,31 20-lug-17 11,16 20-gen-18 11,34 20-lug-18 11,16 Complessivo: Importo di Regolamento in EUR 2 149,83 500 (d) Verificarsi di 3 Eventi di Credito entro i primi 3 anni In tale scenario si verificano tre Eventi di Credito nel primo, secondo e terzo anniversario della Data di Emissione. Sia il capitale che gli Pagamenti Periodici sono significativamente colpiti: Data di Pagamento del Pagamento Periodico (soggetta ai Pagamenti di cui al § 7 (Pagamenti)) Eventi di Credito durante il Periodo dei Pagamenti Periodici 20-gen-14 20-lug-14 29,71 24-mag-14 20,59 20-gen-15 20-lug-15 Pagamento periodico lordo in EUR 17,01 24-mag-15 15,01 36 Importo di Regolamento in EUR 20-gen-16 11,34 20-lug-16 24-mag-16 9,47 20-gen-17 5,66 20-lug-17 5,58 20-gen-18 5,67 20-lug-18 5,58 Complessivo: 3 125,63 250 3. Eventi di Credito L'andamento dei Certificates è collegato al verificarsi di Eventi di Credito rispetto alle Entità di Riferimento. Un Evento di Credito corrisponde a quanto segue: (i) Insolvenza; (ii) Mancato Pagamento; (iii) Ristrutturazione. Ciascuno di tali eventi è definito al § 4a del Regolamento allegato nell'Allegato 1. 4. Dati storici relativi all'insolvenza di Entità di Riferimento Corporate - I Rating a lungo termine di ciascuna Entità di Riferimento da parte di Moody's sono indicate nell'Allegato 2; - Data di Emissione: 24 maggio 2013 - Data di Emissione Prefissata: 20 luglio 2018 - Media cumulativa Emittente – Weighted Global Default Rates by Letter Rating, 1970 - 2012 (tratta da dati storici di Moody's come da rapporto della stessa "Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2012" pubblicato nel febbraio 2013): Rating: Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6 Anno 7 Anno 8 Anno 9 Aaa 0,00% 0,01% 0,01% 0,04% 0,11% 0,17% 0,25% 0,33% 0,41% Aa 0,02% 0,07% 0,14% 0,26% 0,38% 0,51% 0,62% 0,73% 0,82% A 0,06% 0,20% 0,41% 0,63% 0,87% 1,14% 1,44% 1,79% 2,14% Baa 0,18% 0,50% 0,89% 1,37% 1,88% 2,41% 2,93% 3,46% 4,06% Ba 1,11% 3,08% 5,42% 7,93% 10.19% 12,29% 14,12% 15,95% 17,80% B 4,05% 9,61% 15,22% 20,13% 24,61% 28,81% 32,75% 36,10% 39,16% 16,45% 27,87% 36,91% 44,13% 50,37% 54,85% 58,30% 62,10% 66,10% Caa-C Usando la tabella di cui sopra con il rating indicato nell'Allegato 2 ed interpolando per la reale lunghezza del periodo di vita del Certificate (5 anni e 57 giorni dalla Data di Emissione), si possono ricavare dalla 37 tabella sopra riportata gli importi di insolvenza storica per entità aventi rating comparabili con quelli delle Entità di Riferimento indicate nell'Allegato 2. Usando le misure standard conosciute come "Media dei Fattori di Rating" (Weighted Average Rating Factor) si può determinare dai rating indicati nell'Allegato 2 che i risultati del paniere complessivo (soggetti a certe presunzioni) su base statistica abbiano un andamento simile a quello di un'entità con un rating Baa3. Dalla tabella di cui sopra si può inoltre interpolare che, su base storica, gli ammontari attesi degli Importi di Regolamento e degli Importi Aggiuntivi pagabili in relazione ai Certificates corrispondano a: EUR 1.000 con una probabilità del 98,039% EUR 0,00 con una probabilità del 1,961% Tutti gli scenari e gli esempi, compresa la tabella di insolvenza storica, sono a scopo meramente illustrativo e informativo e non esaustivo e non anticipano né danno garanzie di rendimento per il futuro. Tutti gli importi ipotetici sono stati calcolati al lordo della relativa ritenuta fiscale. 38 Allegato 4 DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE) (da compilarsi su carta intestata) A: UniCredit Bank AG Fax: 0049 89 378 15262 - 02/88623311 Tel: 02/8862.2746 - 02/8862.2736 Email: [email protected] Certificates su ………….. emessi da UniCredit Bank AG (i "Certificates") L'intermediario __________________________________________, che detiene in custodia i Certificates per conto della propria clientela, con la presente comunica, in nome proprio e per conto della suddetta propria clientela, la volontà di rinuncia all'esercizio dei diritti garantiti dai Certificates come da indicazione contenuta nel Regolamento dei Certificates. Codice ISIN dei Certificates per i quali rinuncia, per conto della propria clientela, all'esercizio dei Certificates: __________________________________________ Numero di Certificates per i quali rinuncia, per conto della propria clientela, all'esercizio dei Certificates a scadenza: __________________________________________ Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione di rinuncia all'esercizio non è valida qualora non siano rispettati i requisiti indicati nel Regolamento dei Certificates. Questo vale anche qualora la dichiarazione non dovesse essere consegnata in tempo utile a UniCredit Bank AG. __________________________________________ Luogo Data __________________________________________ Firma (firme) del legale rappresentante dell'intermediario 39 DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALL'ESERCIZIO (FACSIMILE) A: Intermediario _____________ Responsabile ufficio titoli _____________________ Fax: _____________________ Tel.: ______________________ Copia a: UniCredit Bank AG Fax 0049 89 378 15262 - 02/88623311 Tel 02/8862.2746 - 02/8862.2736 Email: [email protected] La presente dichiarazione, che deve essere compilata a cura del Portatore dei Certificates, ha ad oggetto: Certificates su ………….. emessi da UniCredit Bank AG (i "Certificates") Con la presente comunica la volontà di rinuncia all'esercizio dei diritti garantiti dai Certificates come da indicazione contenuta nel Regolamento dei Certificates. Codice ISIN dei Certificates per i quali rinuncia all'esercizio dei Certificates a scadenza: __________________________________________ Numero di Certificates per i quali rinuncia all'esercizio dei Certificates a scadenza: __________________________________________ Il Portatore ___________________________________________________ Cognome e nome o ragione/denominazione sociale __________________________________________ 40 Luogo e Data __________________________________________ Firma (firme) del Portatore 41