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Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri 83.81 Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri (approvata dalla Giunta comunale il 15 gennaio 2001 sulla base degli art. 1 e 34 dell’ordinanza sulla polizia del fuoco e il servizio pompieri nel Canton Grigioni, e dell’art. 69 delle disposizioni di attuazione dell’ordinanza sulla polizia del fuoco e il servizio pompieri) Art.1. La polizia del fuoco ed il servizio pompieri sono di pertinenza del comune, in quanto i compiti non rientrino nelle competenze di organi cantonali. Disposizioni generali Il Consiglio comunale può affidare parzialmente l’esecuzione allo Stato maggiore dei pompieri. La designazione di persone, funzioni e professioni, nel presente regolamento, si riferiscono per principio ad ambedue i sessi, in quanto ai sensi del regolamento non risulti altra interpretazione. Art. 2. Il presente regolamento stabilisce l’organizzazione ed i compiti del servizio antincendio nel Comune di Poschiavo. Art. 3. Le prescrizioni generalmente vincolanti dell’ordinanza cantonale sulla polizia del fuoco e il servizio pompieri, le relative disposizioni di attuazione, nonché tutte le prescrizioni e direttive cantonali in materia di polizia del fuoco e servizio antincendio, sono senz’altro valide, anche se non esplicitamene citate nel presente regolamento. Art. 4. Il corpo pompieri è corpo generale di difesa contro i sinistri. Esso lotta contro incendi, eventi di natura e sinistri che mettono in pericolo uomini, animali e beni materiali o che minacciano l’ambiente. Il corpo pompieri presta aiuto in caso di catastrofe ai sensi della legge cantonale sull’aiuto in caso di catastrofi. Esso può essere obbligato ad assumere ulteriori compiti. Compiti Art. 5. Di regola, uomini e donne residenti nel Comune di Poschiavo sono soggetti all’obbligo di servizio pompieri. Principio Dei coniugi conviventi, uno solo è tenuto a prestare servizio pompieri. In tal caso, la durata dell’obbligo si conforma all’età del coniuge con il reddito principale. Lo stesso principio vale per gli stranieri con diritto di residenza o permesso annuale. 15.01.2001 1 2 83.81 Durata del servizio Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri Art. 6. L’obbligo di servizio incomincia all’inizio dell’anno seguente al compimento del 21esimo anno di età e finisce con l’età di proscioglimento del servizio di protezione civile. Esso si effettua come segue: a) mediante la prestazione di servizio attivo per la durata minima di 20 anni; b) mediante il versamento di una tassa di esenzione per la durata minima di 20 anni. L’interruzione del servizio attivo non esclude il pagamento della tassa di riscatto e viceversa. Il Consiglio comunale ha la facoltà di adeguare l’inizio e la fine dell’obbligo al servizio a seconda delle necessità di personale. Idoneità Art. 7. Se a causa di infermità fisiche o psichiche sussistono dubbi in merito alla idoneità al servizio pompieri, è necessaria la certificazione del medico di fiducia designato dallo Stato maggiore dei pompieri. Incorporazione Art. 8. Nessuno ha il diritto di essere incorporato nel servizio pomieri attivo. Lo Stato maggiore dei pompieri stabilisce se chi è soggetto all’obbligo di servizio debba prestare servizio attivo o versare la tassa di esenzione. In merito a tale decisione vanno considerati il fabbisogno del corpo pompieri, l’idoneità personale e professionale ed il luogo di lavoro e di residenza del soggetto, nonché la reperibilità in caso di intervento. In caso di prestazioni di servizio insufficienti è possibile un trasferimento dell’obbligo dal servizio attivo al versamento della tassa di esenzione. Aggiornamento Art. 9. I membri del corpo pompieri possono essere obbligati a tenersi aggiornati e ad assumere cariche dirigenti. Essi devono frequentare i rispettivi corsi e le esercitazioni, devono prestare i servizi legati al grado o alla funzione. I gradi vengono rilasciati secondo ordinamento militare. Effettivi necessari Art. 10. Lo Stato maggiore dei pompieri stabilisce l’entità degli effettivi, necessaria dipendenza della valutazione dei compiti affidati ai pompieri nel comune e delle direttive dell’Ufficio di polizia del fuoco. 15.01.2001 Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri 83.81 Di regola i militi attivi non devono superare le 70 unità. Art. 11. Sono esonerati dal servizio attivo: Esonero dal servizio attivo - tutte le persone che svolgono funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri; - persone affette da riprovate infermità fisiche o psichiche; - genitori singoli di bambini in età scolastica o prescolastica; - gestanti e madri che allattano; - persone membri di un corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale. Tassa di esenzione Art. 12. Le persone soggette al servizio pompieri che non prestano servizio attivo nel comune o in corpo pompieri aziendale riconosciuto a livello cantonale devono versare una tassa annua di esenzione. Principio L’assenza non scusata da più di due esercitazioni viene punita, oltre che con la multa, con l’imposizione della tassa completa di esenzione. Art. 13. Sono esonerati dalla tassa: - il Podestà; i sacerdoti e i membri di ordini religiosi; i membri della polizia cantonale; le persone affette da riprovate infermità fisiche o psichiche; i genitori singoli di bambini in età scolastica o prescolastica; le gestanti e le madri che allattano; apprendisti e studenti; le persone che prestano servizio attivo in un corpo aziendale riconosciuto a livello cantonale; - le persone che fanno parte del corpo dei volontari del servizio ambulanza; - tutte le persone che svolgono funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri. Il Consiglio comunale può esonerare altre persone dalla tassa di riscatto. 15.01.2001 Esonero dalla tassa di esenzione 3 4 83.81 Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri Organizzazione Nomina del comandante Art. 14. Il Consiglio comunale nomina per un periodo di 4 anni: - un comandante - due vicecomandanti Sono eleggibili soltanto graduati del corpo pompieri, che hanno frequentato i corsi cantonali d’istruzione. Stato maggiore Art.15. Lo Stato maggiore del corpo pompieri si compone: a) del capo dipartimento b) del presidente della commissione del fuoco c) del comandante comunale d) dei due vicecomandanti comunali e) di due ufficiali f) del sergente maggiore g) del furiere Compiti e competenza dello Stato maggiore Art. 16. Allo Stato maggiore dei pompieri compete in particolare: 1. stabilire gli effettivi necessari del corpo pompieri a norma dell’art. 10; 2. nominare gli ufficiali e i capigruppi; 3. nominare il sergente maggiore e il furiere; 4. proporre al Consiglio comunale la nomina del comandante e dei vicecomandanti; 5. nominare, promuovere, trasferire o licenziare gli ufficiali, il sergente maggiore, il furiere e i sottoufficiali del corpo pompieri; 6. approvare il programma di addestramento allestito dal comandante comunale; 7. trasferire e licenziare i membri del corpo pompieri non idonei; 8. allestire il preventivo a mano del Consiglio comunale; 9. provvedere agli acquisti e alle riparazioni urgenti escluse dal preventivo, fino a fr. 1000.- all’anno; 10.evadere le multe disciplinari a norma dell’art. 39 fino a fr. 500.-; 11.evadere le opposizioni inoltrate contro le decisioni del comandante dei pompieri; 12.evadere le pretese avanzate in merito a spese di interventi in seguito ad azioni premeditate, di grave negligenza o di infrazione; 15.01.2001 Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri 83.81 5 13. sorvegliare la preparazione al servizio e l’efficenza operativa del corpo pompieri; 14. designare le persone per la frequenza di corsi e manifestazioni dei pompieri; 15. esonerare i membri del corpo pomieri dal servizio attivo a norma dell’art. 11. Art. 17.Al comandante competono: 1. la guida del corpo pompieri nel servizio di addestramento e in caso di emergenza; 2. la proposta allo Stato maggiore per la nomina degli ufficiali e dei sotto ufficiali; 3. l’allestimento del programma annuo di esercitazioni e di lavoro; 4. l’addestramento dei quadri e la preparazione della milizia (attiva); 5. il controllo della lista delle presenze; 6. la sorveglianza sulla manutenzione del materiale, dei mezzi di spegnimento, sull’organizzazione del servizio d’allarme e sull’addestramento delle persone addette a tale servizio; 7. la proposta al Consiglio comunale per l’acquisto di materiale nuovo e l’ordinazione di lavori di riparazione; 8. la convocazione ai servizi di guardia, ai rapporti e altri servizi; 9. la rappresentanza del corpo dei pompieri verso l’esterno; 10. la cura dei contatti con le istituzioni cantonali dei pompieri. Compiti e competenze del comandante Art. 18. I vicecomandanti sono i sostituti del comandante. Vicecomandanti dei pompieri Art. 19. I graduati di ogni categoria provvedono, in qualità di capi delle loro sezioni, ad una buona disciplina e sono responsabili per la preparazione dei loro subalterni. Essi annunciano immediatamente al capo del materiale eventuali difetti agli attrezzi e agli equipaggiamenti. Essi appoggiano il comandante in tutto ciò che concerne la preparazione e gli sono a fianco in casi di emergenza. Compiti dei graduati Art. 20. Il sergente maggiore è responsabile della manutenzione degli attrezzi e degli equipaggiamenti. Egli provvede, d’intesa con il comandante comunale, ai lavori di riparazione necessari; inoltre tiene ed aggiorna l’inventario del materiale. Compiti del sergente maggiore Per l’esecuzione di questi compiti può avvalersi della collaborazione di tutti gli addetti al servizio. 15.01.2001 6 83.81 Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri Compiti del furiere Art. 21. Il furiere sbriga i lavori amministrativi in collaborazione con il comandante, tiene l’elenco degli incorporati e redige gli elenchi del soldo. Egli redige inoltre i protocolli delle sedute dello Stato maggiore dei pompieri e quelli relativi agli interventi prolungati del corpo. Personale comunale Art. 22. In caso di sinistro, il responsabile del servizio idrico comunale deve presentarsi al comandante sul luogo del sinistro. Il capo del servizio idrico informa i pompieri in merito alla situazione dell’approvigionamento idrico nel comune. Egli informa il comandante su eventuali carenze d’acqua e provvede, se necessario, al collegamento con gli altri serbatoi. Di regola tutti gli impiegati comunali, vengono incorporati nel servizio attivo e vengono chiamati per primi in servizio d’intervento e di picchetto. Il servizio diurno sia per istruzione che per intervento viene retribuito come tempo di lavoro. Prescrizioni generali Prescrizioni di servizio Art. 23. In merito al comportamento nel corpo pompieri vigono le seguenti prescrizioni di servizio: 1. obbligo di frequentare esercitazioni e corsi; 2. obbligo di prestare servizio in caso di allarme; 3. comportamento disciplinato; 4. puntualità immediata e rapidità nel presentarsi in caso di sinistro; 5. esecuzione immediata e precisa degli ordini e delle disposizioni dei superiori; 6. uso corretto del materiale dei pompieri e della proprietà di terzi. Divieti Art. 24. È vietato: 1. allontanare oggetti senza l’esplicito ordine del capo intervento locale; 2. abbandonare i posti assegnati, ad eccezzione dei casi di assoluta emergenza; 3. fumare e consumare alcolici durante il servizio; 4. portare l’uniforme fuori servizio. 15.01.2001 Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri 83.81 Art. 25. L’ufficiale ha il diritto di espellere dal luogo del sinistro o dell’esercitazione i militi che si comportano in modo scorretto, con immediata denuncia del fatto al comandante. Provvedimenti disciplinari Art. 26. Ogni incorporato è responsabile per l’equipaggiamento ricevuto e la rispettiva cura. In caso di trasferimento ad altro domicilio o licenziamento dal servizio attivo, l’equipaggiamento deve essere consegnato al sergente maggiore in buono stato e pulito. Gli oggetti smarriti al di fuori del servizio pompieri vanno rimborsati. Equipaggiamento personale Art. 27. Il materiale viene depositato e mantenuto in modo adeguato secondo le indicazioni del comandante e del sergentemaggiore. Materiale di corpo 7 Servizio di esercitazione e d’intervento Art. 28. Il servizio di esercitazione avviene conformemente alle vigenti direttive dell’Ufficio cantonale di polizia del fuoco. A seconda del fabbisogno lo Stato maggiore può ordinare ulteriori esercitazioni. Servizio di esercitazione Art. 29. Ogni incorporato che presta servizio attivo riceve un piano di esercitazione all’inizio dell’anno d’esercizio. Il piano d’esercitazione vale quale chiamata. Esso viene pubblicato sull’organo ufficiale del Comune. Piano di esercitazione Art. 30. I proprietari, risp. gli inquilini, sono tenuti a permettere le esercitazioni dei pompieri nel o al loro immobile ed a garantire l’accesso fino alle ore 21.30. Essi vanno avvertiti in tempo utile. Oggetto di esercitazione Gli oggetti di esercitazione o componenti degli stessi devono essere utilizzati con la massima cura. In merito alla scelta degli oggetti occorre informare tempestivamente i proprietari, risp. gli inquilini. Vanno tenuti in considerazione eventuali casi di malattia o altre situazioni particolari. Art. 31. Chi scopre un sinistro è tenuto ad allarmare i pompieri tramite la chiamata di emergenza numero 118. Obbligo di allarme Art. 32. L’allarme viene dato mediante allarme silenzioso SMT e pager. Allarme 15.01.2001 8 83.81 Richiesta d’aiuto esterno Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri Art. 33. Se in caso di sinistro il proprio corpo pompieri non riesce a far fronte da solo all’evento, il comandante sul luogo del sinistro deve richiedere per tempo l’aiuto delle ulteriori forze necessarie. Le forze di aiuto esterne vanno licenziate non appena la situazione sul luogo del sinistro lo permette. Prestazioni d’aiuto esterne Art. 34. In caso di richiesta d’aiuto da parte di altri comuni, il rispettivo comandante dei pompieri stabilisce la squadra e l’equipaggiamento dei reparti convocati. L’efficienza operativa del proprio corpo comunale o aziendale deve rimanere garantita. Le spese vengono fatturate al comune richiedente l’aiuto. Comando Art. 35. Sul luogo del sinistro, il comando è compito del comandante del corpo pompieri, in caso di impedimento, dei vicecomandanti. Se sono impediti anche i vicecomandanti, il comando viene assunto dall’ufficiale arrivato per primo sul luogo del sinistro. Assicurazione Art. 36. I pompieri vengono assicurati-secondo gli statuti della cassa di soccorso delle federazione Svizzera-contro gli infortuni, le malattie e la perdita di guadagno causati dal servizio, secondo gli statuti della stessa. Gli infortuni e le malattie causate dal servizio vanno annunciati immediatamente al Comandante. Il mancato annuncio estingue di diritto dell’indennizzo. Le persone non membri del corpo pompieri che prestano aiuto in caso di sinistro, sono assicurate presso la Cassa di soccorso della Federazione svizzera dei pompieri tramite l’Ufficio di polizia del fuoco. Retribuzioni Art. 37. I membri del corpo pompieri vengono retribuiti per le loro prestazioni. L’indennizzo per il servizio di esercitazione e per interventi, nonché per la presenza ai corsi cantonali ed alle giornate di perfezionamento, viene stabilito dal Consiglio comunale su proposta dello Stato maggiore dei pompieri. Multe disciplinari Art. 38. Lo stato maggiore dei pompieri, su proposta del Consiglio comunale, può punire con multe fino a fr. 500.-: 1. chi non da seguito ad una chiamata; 2. chi si oppone ad un ordine; 3. chi infrange un divieto a norma dell’art. 24. 15.01.2001 Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri 83.81 9 Le multe in relazione a omissione, ritardo, allontanamento anzitempo, assenza a corsi e giornate di perfezione vengono stabilite in un regolamento di retribuzione e multe, elaborato dal Consiglio comunale. Art. 39. Quali giustificazioni per l’assenza dagli esercizi valgono: Giustificazioni a) malattia; b) grave malattia o decessi familiari; c) servizio militare e servizio protezione civile fino al rientro dopo il licenziamento; d) prolungato soggiorno fuori dal Comune di Poschiavo; e) altri motivi fondati secondo decisione dello Stato maggiore. Art. 40. Se possibile le giustificazioni vanno presentate per iscritto al comandante o al sergente maggiore, almeno un giorno prima delle esercitazioni; esse devono essere corredate da attestato medico o dalla dichiarazione del datore di lavoro. Le giustificazioni per assenze imprevedibili devono essere inoltrate al più tardi entro tre giorni. Formalità Art. 41. Contro le decisioni dello Stato maggiore dei pompieri a norma dell’art. 38 può essere interposta opposizione scritta e motivata presso il Consiglio comunale entro 10 giorni. Multe Art. 42. Contro le decisioni del comandante inerenti alle giustificazioni a norma dell’art. 17 può essere interposta opposizione presso lo Stato maggiore dei pompieri entro 10 giorni. Giustificazioni Art. 43. Le persone soggette all’obbligo di servizio pompieri che non prestano servizio nel corpo pompieri comunale o in un corpo di stabilimento riconosciuto a livello cantonale, devono pagare una tassa annua di esenzione nel Comune di domicilio. Tassa di esenzione La tassa di esenzione ammonta a fr. 300.- e può essere aggiornata, di regola, qualora l’indice dei costi supera i 150 punti. Le persone che durante l’anno prendono domicilio nel Comune, pagano una tassa di esenzione pro rata. Art. 44. I proventi dalle tasse di esenzione e dalle multe vengono utilizzate esclusivamente a beneficio del servizio pompieri. Utilizzo delle tasse Art. 45. La presente ordinanza entra in vigore in seguito all’accettazione da parte della Giunta comunale ed all’approvazione del Dipartimento costruzioni trasporti e foreste dei Grigioni. Messa in vigore 15.01.2001