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Ordinanza sul corpo ed il servizio dei pompieri
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Ordinanza sul corpo ed il servizio
dei pompieri
(approvata dalla Giunta comunale il 15 gennaio 2001 sulla base degli art. 1
e 34 dell’ordinanza sulla polizia del fuoco e il servizio pompieri nel Canton
Grigioni, e dell’art. 69 delle disposizioni di attuazione dell’ordinanza sulla
polizia del fuoco e il servizio pompieri)
Art.1. La polizia del fuoco ed il servizio pompieri sono di pertinenza del comune, in quanto i compiti non rientrino nelle competenze di organi cantonali.
Disposizioni
generali
Il Consiglio comunale può affidare parzialmente l’esecuzione allo
Stato maggiore dei pompieri.
La designazione di persone, funzioni e professioni, nel presente
regolamento, si riferiscono per principio ad ambedue i sessi, in
quanto ai sensi del regolamento non risulti altra interpretazione.
Art. 2. Il presente regolamento stabilisce l’organizzazione ed i
compiti del servizio antincendio nel Comune di Poschiavo.
Art. 3. Le prescrizioni generalmente vincolanti dell’ordinanza
cantonale sulla polizia del fuoco e il servizio pompieri, le relative
disposizioni di attuazione, nonché tutte le prescrizioni e direttive
cantonali in materia di polizia del fuoco e servizio antincendio,
sono senz’altro valide, anche se non esplicitamene citate nel presente regolamento.
Art. 4. Il corpo pompieri è corpo generale di difesa contro i
sinistri. Esso lotta contro incendi, eventi di natura e sinistri che
mettono in pericolo uomini, animali e beni materiali o che minacciano l’ambiente. Il corpo pompieri presta aiuto in caso di catastrofe ai sensi della legge cantonale sull’aiuto in caso di catastrofi. Esso può essere obbligato ad assumere ulteriori compiti.
Compiti
Art. 5. Di regola, uomini e donne residenti nel Comune di
Poschiavo sono soggetti all’obbligo di servizio pompieri.
Principio
Dei coniugi conviventi, uno solo è tenuto a prestare servizio pompieri.
In tal caso, la durata dell’obbligo si conforma all’età del coniuge con il reddito principale. Lo stesso principio vale per gli
stranieri con diritto di residenza o permesso annuale.
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Durata del
servizio
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Art. 6. L’obbligo di servizio incomincia all’inizio dell’anno seguente al compimento del 21esimo anno di età e finisce con l’età
di proscioglimento del servizio di protezione civile.
Esso si effettua come segue:
a) mediante la prestazione di servizio attivo per la durata minima
di 20 anni;
b) mediante il versamento di una tassa di esenzione per la durata
minima di 20 anni.
L’interruzione del servizio attivo non esclude il pagamento della
tassa di riscatto e viceversa. Il Consiglio comunale ha la facoltà
di adeguare l’inizio e la fine dell’obbligo al servizio a seconda
delle necessità di personale.
Idoneità
Art. 7. Se a causa di infermità fisiche o psichiche sussistono
dubbi in merito alla idoneità al servizio pompieri, è necessaria la
certificazione del medico di fiducia designato dallo Stato maggiore dei pompieri.
Incorporazione
Art. 8. Nessuno ha il diritto di essere incorporato nel servizio
pomieri attivo. Lo Stato maggiore dei pompieri stabilisce se chi è
soggetto all’obbligo di servizio debba prestare servizio attivo o
versare la tassa di esenzione. In merito a tale decisione vanno
considerati il fabbisogno del corpo pompieri, l’idoneità personale e professionale ed il luogo di lavoro e di residenza del soggetto, nonché la reperibilità in caso di intervento. In caso di prestazioni di servizio insufficienti è possibile un trasferimento dell’obbligo dal servizio attivo al versamento della tassa di esenzione.
Aggiornamento
Art. 9. I membri del corpo pompieri possono essere obbligati a
tenersi aggiornati e ad assumere cariche dirigenti.
Essi devono frequentare i rispettivi corsi e le esercitazioni,
devono prestare i servizi legati al grado o alla funzione. I gradi
vengono rilasciati secondo ordinamento militare.
Effettivi necessari
Art. 10. Lo Stato maggiore dei pompieri stabilisce l’entità degli
effettivi, necessaria dipendenza della valutazione dei compiti affidati ai pompieri nel comune e delle direttive dell’Ufficio di polizia del fuoco.
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Di regola i militi attivi non devono superare le 70 unità.
Art. 11. Sono esonerati dal servizio attivo:
Esonero dal
servizio attivo
- tutte le persone che svolgono funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri;
- persone affette da riprovate infermità fisiche o psichiche;
- genitori singoli di bambini in età scolastica o prescolastica;
- gestanti e madri che allattano;
- persone membri di un corpo pompieri aziendale riconosciuto
a livello cantonale.
Tassa di esenzione
Art. 12. Le persone soggette al servizio pompieri che non prestano servizio attivo nel comune o in corpo pompieri aziendale
riconosciuto a livello cantonale devono versare una tassa annua
di esenzione.
Principio
L’assenza non scusata da più di due esercitazioni viene punita,
oltre che con la multa, con l’imposizione della tassa completa di
esenzione.
Art. 13. Sono esonerati dalla tassa:
-
il Podestà;
i sacerdoti e i membri di ordini religiosi;
i membri della polizia cantonale;
le persone affette da riprovate infermità fisiche o psichiche;
i genitori singoli di bambini in età scolastica o prescolastica;
le gestanti e le madri che allattano;
apprendisti e studenti;
le persone che prestano servizio attivo in un corpo aziendale
riconosciuto a livello cantonale;
- le persone che fanno parte del corpo dei volontari del servizio
ambulanza;
- tutte le persone che svolgono funzioni ufficiali non compatibili con il servizio pompieri.
Il Consiglio comunale può esonerare altre persone dalla tassa di
riscatto.
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Esonero dalla
tassa di esenzione
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Organizzazione
Nomina del
comandante
Art. 14. Il Consiglio comunale nomina per un periodo di 4 anni:
- un comandante
- due vicecomandanti
Sono eleggibili soltanto graduati del corpo pompieri, che hanno
frequentato i corsi cantonali d’istruzione.
Stato maggiore
Art.15. Lo Stato maggiore del corpo pompieri si compone:
a) del capo dipartimento
b) del presidente della commissione del fuoco
c) del comandante comunale
d) dei due vicecomandanti comunali
e) di due ufficiali
f) del sergente maggiore
g) del furiere
Compiti e competenza dello
Stato maggiore
Art. 16. Allo Stato maggiore dei pompieri compete in particolare:
1. stabilire gli effettivi necessari del corpo pompieri a norma
dell’art. 10;
2. nominare gli ufficiali e i capigruppi;
3. nominare il sergente maggiore e il furiere;
4. proporre al Consiglio comunale la nomina del comandante e
dei vicecomandanti;
5. nominare, promuovere, trasferire o licenziare gli ufficiali, il
sergente maggiore, il furiere e i sottoufficiali del corpo
pompieri;
6. approvare il programma di addestramento allestito dal
comandante comunale;
7. trasferire e licenziare i membri del corpo pompieri non idonei;
8. allestire il preventivo a mano del Consiglio comunale;
9. provvedere agli acquisti e alle riparazioni urgenti escluse dal
preventivo, fino a fr. 1000.- all’anno;
10.evadere le multe disciplinari a norma dell’art. 39 fino a fr.
500.-;
11.evadere le opposizioni inoltrate contro le decisioni del
comandante dei pompieri;
12.evadere le pretese avanzate in merito a spese di interventi in
seguito ad azioni premeditate, di grave negligenza o di
infrazione;
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13. sorvegliare la preparazione al servizio e l’efficenza operativa
del corpo pompieri;
14. designare le persone per la frequenza di corsi e manifestazioni
dei pompieri;
15. esonerare i membri del corpo pomieri dal servizio attivo a
norma dell’art. 11.
Art. 17.Al comandante competono:
1. la guida del corpo pompieri nel servizio di addestramento e
in caso di emergenza;
2. la proposta allo Stato maggiore per la nomina degli ufficiali e
dei sotto ufficiali;
3. l’allestimento del programma annuo di esercitazioni e di lavoro;
4. l’addestramento dei quadri e la preparazione della milizia
(attiva);
5. il controllo della lista delle presenze;
6. la sorveglianza sulla manutenzione del materiale, dei mezzi di
spegnimento, sull’organizzazione del servizio d’allarme e
sull’addestramento delle persone addette a tale servizio;
7. la proposta al Consiglio comunale per l’acquisto di materiale
nuovo e l’ordinazione di lavori di riparazione;
8. la convocazione ai servizi di guardia, ai rapporti e altri servizi;
9. la rappresentanza del corpo dei pompieri verso l’esterno;
10. la cura dei contatti con le istituzioni cantonali dei pompieri.
Compiti e competenze del
comandante
Art. 18. I vicecomandanti sono i sostituti del comandante.
Vicecomandanti
dei pompieri
Art. 19. I graduati di ogni categoria provvedono, in qualità di
capi delle loro sezioni, ad una buona disciplina e sono responsabili
per la preparazione dei loro subalterni. Essi annunciano
immediatamente al capo del materiale eventuali difetti agli attrezzi
e agli equipaggiamenti. Essi appoggiano il comandante in tutto
ciò che concerne la preparazione e gli sono a fianco in casi di
emergenza.
Compiti dei
graduati
Art. 20. Il sergente maggiore è responsabile della manutenzione
degli attrezzi e degli equipaggiamenti. Egli provvede, d’intesa con
il comandante comunale, ai lavori di riparazione necessari; inoltre
tiene ed aggiorna l’inventario del materiale.
Compiti del
sergente maggiore
Per l’esecuzione di questi compiti può avvalersi della
collaborazione di tutti gli addetti al servizio.
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Compiti del
furiere
Art. 21. Il furiere sbriga i lavori amministrativi in collaborazione
con il comandante, tiene l’elenco degli incorporati e redige gli
elenchi del soldo. Egli redige inoltre i protocolli delle sedute dello
Stato maggiore dei pompieri e quelli relativi agli interventi
prolungati del corpo.
Personale
comunale
Art. 22. In caso di sinistro, il responsabile del servizio idrico
comunale deve presentarsi al comandante sul luogo del sinistro.
Il capo del servizio idrico informa i pompieri in merito alla
situazione dell’approvigionamento idrico nel comune. Egli informa
il comandante su eventuali carenze d’acqua e provvede, se
necessario, al collegamento con gli altri serbatoi.
Di regola tutti gli impiegati comunali, vengono incorporati nel
servizio attivo e vengono chiamati per primi in servizio d’intervento
e di picchetto.
Il servizio diurno sia per istruzione che per intervento viene
retribuito come tempo di lavoro.
Prescrizioni generali
Prescrizioni di
servizio
Art. 23. In merito al comportamento nel corpo pompieri vigono
le seguenti prescrizioni di servizio:
1. obbligo di frequentare esercitazioni e corsi;
2. obbligo di prestare servizio in caso di allarme;
3. comportamento disciplinato;
4. puntualità immediata e rapidità nel presentarsi in caso di sinistro;
5. esecuzione immediata e precisa degli ordini e delle disposizioni
dei superiori;
6. uso corretto del materiale dei pompieri e della proprietà di
terzi.
Divieti
Art. 24. È vietato:
1. allontanare oggetti senza l’esplicito ordine del capo intervento
locale;
2. abbandonare i posti assegnati, ad eccezzione dei casi di
assoluta emergenza;
3. fumare e consumare alcolici durante il servizio;
4. portare l’uniforme fuori servizio.
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Art. 25. L’ufficiale ha il diritto di espellere dal luogo del sinistro o
dell’esercitazione i militi che si comportano in modo scorretto,
con immediata denuncia del fatto al comandante.
Provvedimenti
disciplinari
Art. 26. Ogni incorporato è responsabile per l’equipaggiamento
ricevuto e la rispettiva cura. In caso di trasferimento ad altro
domicilio o licenziamento dal servizio attivo, l’equipaggiamento
deve essere consegnato al sergente maggiore in buono stato e
pulito. Gli oggetti smarriti al di fuori del servizio pompieri vanno
rimborsati.
Equipaggiamento personale
Art. 27. Il materiale viene depositato e mantenuto in modo
adeguato secondo le indicazioni del comandante e del sergentemaggiore.
Materiale di
corpo
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Servizio di esercitazione e d’intervento
Art. 28. Il servizio di esercitazione avviene conformemente alle
vigenti direttive dell’Ufficio cantonale di polizia del fuoco. A
seconda del fabbisogno lo Stato maggiore può ordinare ulteriori
esercitazioni.
Servizio di
esercitazione
Art. 29. Ogni incorporato che presta servizio attivo riceve un
piano di esercitazione all’inizio dell’anno d’esercizio. Il piano
d’esercitazione vale quale chiamata. Esso viene pubblicato
sull’organo ufficiale del Comune.
Piano di esercitazione
Art. 30. I proprietari, risp. gli inquilini, sono tenuti a permettere le
esercitazioni dei pompieri nel o al loro immobile ed a garantire
l’accesso fino alle ore 21.30. Essi vanno avvertiti in tempo utile.
Oggetto di
esercitazione
Gli oggetti di esercitazione o componenti degli stessi devono
essere utilizzati con la massima cura. In merito alla scelta degli
oggetti occorre informare tempestivamente i proprietari, risp. gli
inquilini. Vanno tenuti in considerazione eventuali casi di malattia
o altre situazioni particolari.
Art. 31. Chi scopre un sinistro è tenuto ad allarmare i pompieri
tramite la chiamata di emergenza numero 118.
Obbligo di
allarme
Art. 32. L’allarme viene dato mediante allarme silenzioso SMT e
pager.
Allarme
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Richiesta d’aiuto esterno
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Art. 33. Se in caso di sinistro il proprio corpo pompieri non
riesce a far fronte da solo all’evento, il comandante sul luogo del
sinistro deve richiedere per tempo l’aiuto delle ulteriori forze
necessarie.
Le forze di aiuto esterne vanno licenziate non appena la situazione
sul luogo del sinistro lo permette.
Prestazioni
d’aiuto esterne
Art. 34. In caso di richiesta d’aiuto da parte di altri comuni, il
rispettivo comandante dei pompieri stabilisce la squadra e
l’equipaggiamento dei reparti convocati. L’efficienza operativa
del proprio corpo comunale o aziendale deve rimanere garantita.
Le spese vengono fatturate al comune richiedente l’aiuto.
Comando
Art. 35. Sul luogo del sinistro, il comando è compito del
comandante del corpo pompieri, in caso di impedimento, dei
vicecomandanti. Se sono impediti anche i vicecomandanti, il
comando viene assunto dall’ufficiale arrivato per primo sul luogo
del sinistro.
Assicurazione
Art. 36. I pompieri vengono assicurati-secondo gli statuti della
cassa di soccorso delle federazione Svizzera-contro gli infortuni,
le malattie e la perdita di guadagno causati dal servizio, secondo
gli statuti della stessa.
Gli infortuni e le malattie causate dal servizio vanno annunciati
immediatamente al Comandante. Il mancato annuncio estingue di
diritto dell’indennizzo. Le persone non membri del corpo pompieri
che prestano aiuto in caso di sinistro, sono assicurate presso la
Cassa di soccorso della Federazione svizzera dei pompieri tramite
l’Ufficio di polizia del fuoco.
Retribuzioni
Art. 37. I membri del corpo pompieri vengono retribuiti per le
loro prestazioni. L’indennizzo per il servizio di esercitazione e
per interventi, nonché per la presenza ai corsi cantonali ed alle
giornate di perfezionamento, viene stabilito dal Consiglio comunale
su proposta dello Stato maggiore dei pompieri.
Multe disciplinari
Art. 38. Lo stato maggiore dei pompieri, su proposta del
Consiglio comunale, può punire con multe fino a fr. 500.-:
1. chi non da seguito ad una chiamata;
2. chi si oppone ad un ordine;
3. chi infrange un divieto a norma dell’art. 24.
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Le multe in relazione a omissione, ritardo, allontanamento
anzitempo, assenza a corsi e giornate di perfezione vengono
stabilite in un regolamento di retribuzione e multe, elaborato dal
Consiglio comunale.
Art. 39. Quali giustificazioni per l’assenza dagli esercizi valgono:
Giustificazioni
a) malattia;
b) grave malattia o decessi familiari;
c) servizio militare e servizio protezione civile fino al rientro dopo
il licenziamento;
d) prolungato soggiorno fuori dal Comune di Poschiavo;
e) altri motivi fondati secondo decisione dello Stato maggiore.
Art. 40. Se possibile le giustificazioni vanno presentate per iscritto
al comandante o al sergente maggiore, almeno un giorno prima
delle esercitazioni; esse devono essere corredate da attestato
medico o dalla dichiarazione del datore di lavoro.
Le giustificazioni per assenze imprevedibili devono essere inoltrate
al più tardi entro tre giorni.
Formalità
Art. 41. Contro le decisioni dello Stato maggiore dei pompieri a
norma dell’art. 38 può essere interposta opposizione scritta e
motivata presso il Consiglio comunale entro 10 giorni.
Multe
Art. 42. Contro le decisioni del comandante inerenti alle
giustificazioni a norma dell’art. 17 può essere interposta
opposizione presso lo Stato maggiore dei pompieri entro 10 giorni.
Giustificazioni
Art. 43. Le persone soggette all’obbligo di servizio pompieri che
non prestano servizio nel corpo pompieri comunale o in un corpo
di stabilimento riconosciuto a livello cantonale, devono pagare
una tassa annua di esenzione nel Comune di domicilio.
Tassa di esenzione
La tassa di esenzione ammonta a fr. 300.- e può essere aggiornata,
di regola, qualora l’indice dei costi supera i 150 punti. Le persone
che durante l’anno prendono domicilio nel Comune, pagano una
tassa di esenzione pro rata.
Art. 44. I proventi dalle tasse di esenzione e dalle multe vengono
utilizzate esclusivamente a beneficio del servizio pompieri.
Utilizzo delle
tasse
Art. 45. La presente ordinanza entra in vigore in seguito
all’accettazione da parte della Giunta comunale ed
all’approvazione del Dipartimento costruzioni trasporti e foreste
dei Grigioni.
Messa in vigore
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