prestito chirografario partecipativo

Transcript

prestito chirografario partecipativo
FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
PRESTITO PARTECIPATIVO
INFORMAZIONI SULLA BANCA:
DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA
SEDE LEGALE
SEDE AMMINISTRATIVA
Nuova Banca delle Marche S.p.A.
Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma
Centro Direzionale di Fontedamo, Via Ghislieri, 6 - 60035 Jesi
Telefono: 0731/539.1
www.bancamarche.it
[email protected]
6055.8
Iscritta al N. 8047
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche
N.13615521005
INDIRIZZO TELEMATICO
E-MAIL
CODICE ABI
ALBO DELLE BANCHE
GRUPPO BANCARIO
N° DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI ROMA
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Da compilare solo in caso di “offerta fuori sede”
Generalità del soggetto che effettua l’offerta fuori sede (nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – n.tel.)
____________________________________________________________________________________________________________
Qualifica del soggetto sopra indicato ____________________________________________
Dati iscrizione albo __________________________________________ n. __________________ in data _______________________
Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato
____________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.
(firma del cliente) ___________________________________________
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a
quelli indicati nel presente foglio informativo
CHE COS’E’ IL PRESTITO
FINALITA’ DEL PRODOTTO E REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO
Con il contratto di prestito partecipativo la Banca eroga, in un’unica soluzione, all’impresa un finanziamento finalizzato a sostenere le necessità
connesse alla realizzazione di specifici programmi di investimento, sviluppo, ammodernamento, innovazione e ristrutturazione aziendale posti in
essere a seguito di un aumento di “capitale proprio” .
L’impresa, prima di sottoscrivere il finanziamento, deve aver assunto una decisione con la quale i soci hanno stabilito di aumentare il “capitale
proprio” attraverso versamenti annuali effettuati dai soci a partire dall’anno in cui è stato erogato il finanziamento.
Tale aumento di “capitale proprio” potrà avvenire:
· attraverso aumenti annuali di capitale sociale a pagamento a partire dall’anno in cui viene erogato il finanziamento. L’importo dell’aumento
annuale viene predeterminato dall’impresa fermo restando che l’aumento di capitale sociale previsto per il primo anno deve essere stato già
sottoscritto integralmente dai soci e dagli stessi versato, prima della stipula del finanziamento, nella misura non inferiore al 25% dell’aumento
stesso, come previsto dalla normativa vigente. Si precisa inoltre che non saranno considerati aumenti di capitale sociale quelli perfezionati
mediante la mera imputazione a capitale di poste del “capitale proprio” dell’impresa così come risultanti dalle più recenti scritture contabili
disponibili;
· attraverso l’impegno dei soci ad effettuare versamenti annuali in conto “capitale proprio” e a non prelevare gli stessi prima dell’estinzione del
finanziamento. A tal fine si precisa che sono considerati validi, ai fini dell’aumento del “capitale proprio”, i versamenti effettuati nella modalità di
“versamenti infruttiferi” e/o “versamenti in conto futuro aumento capitale” e/o “versamenti soci a fondo perduto” e/o “versamenti in conto
capitale” e/o “versamenti in conto aumento di capitale” e/o altre tipologie di versamenti previsti, tempo per tempo, dalla normativa vigente.
Per “capitale proprio” si intende: il “capitale versato” (comprensivo anche dei “versamenti infruttiferi”, “versamenti in conto futuro aumento
capitale”, “versamenti soci a fondo perduto”, “versamenti in conto capitale”, “versamenti in conto aumento di capitale” ed altre tipologie di
versamenti previsti, tempo per tempo, dalla normativa vigente) sommato alle “riserve”, agli utili portati a nuovo, al “risultato di bilancio”, al netto di
eventuali “crediti verso soci” e delle “perdite degli esercizi precedenti”.
Il prestito partecipativo è dedicato esclusivamente alle imprese che operano in regime di “contabilità ordinaria”.
PRESTITO PARTECIPATIVO - PRESTITI CHIROGRAFARIO - I157 Versione del: 01/02/2017
Pagina: 1 di 6
FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
L’impresa si impegna a restituire la somma finanziata secondo un piano di ammortamento a tasso fisso o a tasso variabile. Ciascuna rata è
composta da una quota costante di capitale determinata dividendo il capitale finanziato per il numero di rate contrattualmente pattuite e da una
quota di interessi computati sulla somma di capitale gradualmente residua (Piano di ammortamento italiano).
Il rimborso rateale del finanziamento da parte dell’impresa è correlato ad un processo di graduale ricapitalizzazione dell’impresa stessa da
realizzare attraverso l’obbligo dei soci a reintegrare, a scadenze prefissate, le somme pagate dall’impresa per il rimborso del capitale finanziato.
La Banca potrà richiedere l’acquisizione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per PMI ai sensi della Legge 662/96 e successive
modifiche. Per le modalità di accesso alla garanzia, l’esatta definizione di PMI, i settori economici ammissibili alla garanzia, le limitazioni agli
investimenti, l’importo massimo garantibile e per le altre particolarità tempo per tempo previste, si rimanda al Regolamento del suddetto Fondo
disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)
Rischio tasso
Per tutta la durata del finanziamento il cliente resta esposto ai rischi di fluttuazione dei tassi. Pertanto, se il finanziamento è stato concesso con
piano di ammortamento a tasso fisso il cliente non potrà beneficiare di eventuali fluttuazione dei tassi al ribasso. Di contro se il finanziamento è
stato concesso con piano di ammortamento a tasso variabile il cliente subirà gli eventuali aumenti del mercato con particolare riferimento allo
specifico parametro contrattualizzato.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
FORME TECNICHE DISPONIBILI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prestito chirografario e mutuo fondiario/ipotecario
DURATA MASSIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 mesi
IMPORTO MASSIMO EROGABILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pari all’importo dell’aumento di “capitale proprio” deciso dai soci
AMMORTAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quote capitale costanti (piano ammortamento italiano)
TASSO FISSO (*)
TASSO DI INTERESSE
- tasso di ammortamento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRS di durata pari a quella del finanziamento + Spread 10,000%
per operazioni perfezionate in data 02/02/2017 nel caso di durata di 6 anni, il tasso finito è pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,344%
[#06055_13450|Definizione
tassi
negativi](ERRORE
NEL
RIFERIMENTO)
TAEG: sulla base di un esempio costituito da: importo del prestito € 100.000, durata 6 anni, rata mensile, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
calcolato sulla base dell’anno civile, comprensivo delle spese di istruttoria, delle spese per l’imposta sostitutiva o bolli e delle spese di incasso rata per
operazioni perfezionate in data 02/02/2017 è pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,999%
(*) Il tasso finito sarà calcolato prendendo a riferimento il parametro IRS di pari durata del finanziamento, rilevato da fonte
“Reuters”, il terzo giorno lavorativo precedente la data di perfezionamento dell’operazione di finanziamento.
TASSO VARIABILE
TASSO DI INTERESSE
- tasso di ammortamento: . . . . . . . . . . . . . . . EURIBOR 6 mesi (div. 360 - media mese precedente) + Spread 9,000%
per il mese di Febbraio 2017 pari a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,000%
Qualora il parametro di indicizzazione fissato in contratto abbia o assuma segno negativo, il tasso d'interesse applicato sarà pari allo
spread.
TAEG: s sulla base di un esempio costituito da: importo del prestito di € 100.000,00, durata 6 anni, rata mensile, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
calcolato sulla base dell’anno civile, comprensivo delle spese di istruttoria, delle spese per l’imposta sostitutiva o bolli e delle spese di incasso rata per
operazioni perfezionate nel mese di Febbraio 2017 è pari a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,491%
PERIODICITA’ AGGIORNAMENTO TASSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mensile
VALUTE
- accredito importo erogazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data erogazione
- addebito rate sul conto corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . data operazione
PIANO DI AMMORTAMENTO
La clientela può ottenere, a richiesta, il rilascio della stampa di un piano di ammortamento, ai tassi aggiornati, su cifra esemplificativa (1.000 euro)
o per importi specifici.
PRESTITO PARTECIPATIVO - PRESTITI CHIROGRAFARIO - I157 Versione del: 01/02/2017
Pagina: 2 di 6
FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
PERIODICITA’ RATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mensile, trimestrale, semestrale e a cadenza fissa al 30/06 e al 31/12
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
RINEGOZIAZIONE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 % con min. 500 euro
Calcolata, per ciascuna richiesta, sul debito residuo in essere all'ultima rata pagata. Non applicabile ai casi di rinegoziazione previsti dalla legge o
da accordi istituzionali a cui la Banca ha aderito, per i quali saranno applicabili le regole ivi previste
ALTRE SPESE
CALCOLO INTERESSI - per interessi di ammortamento e preammortamento tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anno comm.le
- per interessi di mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anno civile
PERIODI DI FRANCHIGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 giorni fissi
SPESE DI ISTRUTTORIA
- per finanziamenti d’importo pari o inferiore a € 8.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0000% dell’importo concesso
- per finanziamenti d’importo superiore a € 8.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0000% dell’importo concesso con min. 400 euro
COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE (non ammessa estinzione parziale)
applicata sul debito residuo nel caso di estinzione anticipata del finanziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2500% del debito residuo
(misura da intendersi omnicomprensiva senza applicazione, cioè, di altri oneri)
TASSO MASSIMO DI PREAMMORTAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stesso tasso applicato al periodo di ammortamento
INTERESSI DI MORA
Tasso fisso: pari al tasso contrattuale maggiorato di 2,0000 punti percentuali, fermo restando il rispetto del limite del tasso soglia vigente, stabilito
ai sensi della Legge 108/1996.
Tasso variabile: pari al tasso applicato al momento della scadenza della rata in mora maggiorato di 2,0000 punti percentuali, fermo restando il
rispetto del limite del tasso soglia vigente, stabilito ai sensi della Legge 108/1996.
DIRITTI DI SEGRETERIA SU RINEGOZIAZIONE DI TASSO e/o delle altre modalità che regolano il piano di ammortamento, non comportante
accensione di un nuovo prestito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,29 euro
PERIODICITA’ RATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mensile, trimestrale, semestrale e a cadenza fissa al 30/06 e al 31/12
CALCOLO INTERESSI
- per interessi di ammortamento e preammortamento tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anno comm.le
- per interessi di mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anno civile
PERIODI DI FRANCHIGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 giorni fissi
RECUPERO SPESE INCASSO RATE
- incasso rate con disposizione permanente in c/c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 euro per ciascuna rata
- avviso di scadenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 euro per ciascuna rata
- incasso rate su altri Istituti a mezzo procedura SDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 euro per ciascuna rata
RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA
Applicata in percentuale sull'importo erogato, per i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi, nella misura prevista dalle disposizioni legislative
tempo per tempo vigenti (attualmente pari allo 0,25%, ovvero al 2% relativamente alle forme di impiego destinate all'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla "prima casa")
RECUPERI IMPOSTE E TASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nella misura tempo per tempo vigente
COSTO DELLA GARANZIA DEL FONDO L.662/96
Nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, è prevista l'applicazione di una commissione con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3,00%
dell'importo garantito, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dal suddetto Regolamento. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.fondidigaranzia.it
PRESTITO PARTECIPATIVO - PRESTITI CHIROGRAFARIO - I157 Versione del: 01/02/2017
Pagina: 3 di 6
FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
PRESTITO PARTECIPATIVO - PRESTITI CHIROGRAFARIO - I157 Versione del: 01/02/2017
Pagina: 4 di 6
FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI
Estinzione anticipata
L’estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento è ammessa con contestuale applicazione a carico dell’impresa finanziata di una penale
calcolata sul debito residuo in linea capitale anticipatamente restituito.
In caso di prestito chirografario non è consentita l’estinzione parziale del debito.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Chiusura immediata o 5 giorni lavorativi dall’estinzione in caso di estinzione anticipata.
Risoluzione del contratto
Il presente contratto si risolverà di diritto, con decadenza dal beneficio del termine e senza necessità di alcuna preventiva formalità, diffida, messa
in mora o domanda giudiziale, con l’obbligo, per l’impresa finanziata e per i suoi garanti, dell’immediata restituzione del capitale residuo, delle rate
scadute e non pagate, degli interessi di mora, nonché delle spese e di quanto dovuto in dipendenza del finanziamento, nei seguenti casi:
a) mancato pagamento, alle scadenze convenute, anche di una sola delle predette rate;
b) nel caso in cui l’impresa o uno dei garanti subiscano protesti, procedimenti concorsuali, procedimenti conservativi o esecutivi ovvero iscrizioni
ipotecarie e trascrizioni comunque pregiudizievoli o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica;
c) nel caso di inosservanza degli obblighi relativi alla destinazione del finanziamento;
d) nel caso in cui l’aumento di “capitale proprio” statuito dall’impresa non venga versato in conformità della decisione dei soci indicata in
premessa al presente contratto;
e) nel caso in cui l’impresa non mantenga per tutta la durata del finanziamento il regime di “contabilità ordinaria”;
f) nel caso in cui, verificatasi una riduzione del “capitale proprio” dell’impresa al di sotto del valore indicato nel contratto, detto “capitale proprio”
non venga reintegrato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si è verificata la riduzione, e comunque prima
dell’approvazione del relativo bilancio, che dovrà contenere adeguata informativa al riguardo;
g) nel caso in cui, in ipotesi di aumento di “capitale proprio” effettuato attraverso versamenti dei soci, questi ultimi prelevino i versamenti stessi
prima dell’estinzione del finanziamento e ciò anche indipendentemente da quanto previsto sotto la precedente lettera f).
In ogni caso, l’impresa si impegna, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., a consegnare alla Banca, per tutta la durata del presente
finanziamento, copia dei propri bilanci entro 30 giorni dalla loro approvazione
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo: Nuova Banca delle Marche
S.p.A., Ufficio Reclami, Via Ghislieri 6, 60035 Jesi (AN) o all’indirizzo e-mail: [email protected]. L’intermediario deve rispondere entro 30
giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere
-
presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’intermediario.
Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere all’intermediario.
LEGENDA
Può essere:
- fisso: non varia per tutta la durata del finanziamento (l’ammontare degli interessi viene determinata all’inizio).
- variabile: varia in funzione dell’andamento di un parametro di indicizzazione generalmente del mercato monetario
interbancario (tipicamente il tasso Euribor); pertanto il mutua-tario/cliente pagherà minori o maggiori interessi in
caso di discesa o aumento dei tassi.
Tasso Euribor (European E’ il tasso “lettera” cioè offerto (offered) prevalente sul mercato dei depositi interbancari, con scadenza da 1 a 3
Interbank Offered Rate)
settimane e da 1 a 12 mesi, nell’area Euro. Il tasso Euribor 6 mesi, media semplice mese precedente,
generalmente costituisce il parametro di indicizzazione per i mutui a tasso variabile (tale tasso costituisce la media
semplice delle quotazioni registrate in tutti i giorni lavorativi di un determinato mese). Tale tasso viene pubblicato
dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”.
Giorni di franchigia
Dilazione di pagamento, espressa in giorni fissi di calendario, concessa dalla Banca per il pagamento della rata.
Oltre tale periodo la rata è considerata “in mora” e risulta pertanto soggetta alla maggiorazione di tasso prevista
contrattualmente.
Tasso Effettivo Globale Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
Medio (TEGM)
pubblicati, il TEGM dei “mutui a tasso fisso o variabile” o alternativamente “Altri Finanziamenti a Imprese e
Famiglie”. Il tasso soglia viene determinato aumentando il TEGM di un quarto cui si aggiunge un margine di
ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il TEGM non può essere superiore a otto punti
percentuali.
Tasso
Tasso
Annuo
Effettivo
PRESTITO PARTECIPATIVO - PRESTITI CHIROGRAFARIO - I157 Versione del: 01/02/2017
Pagina: 5 di 6
FOGLIO INFORMATIVO
(trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 –
Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia 29/7/2009)
Tasso Annuo
Globale (TAEG)
Effettivo Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento
concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di
riscossione della rata.
Interessi di mora
Sono quegli interessi che vengono conteggiati al mutuatario/cliente in caso di ritardo (oltre il periodo di franchigia)
nel pagamento della rata.
Essi sono però computabili dalla data di scadenza della rata.
Commissione
di Nel caso in cui l’impresa finanziata volesse rimborsare (totalmente o, se previsto, parzialmente), prima della
anticipata estinzione
scadenza, il debito residuo, allo stesso verrebbe addebitata, ove prevista nel contratto, una commissione calcolata
in percentuale del debito rimborsato anticipatamente (misura da intendersi onnicomprensiva ovvero senza
applicazione di altri oneri).
Rinegoziazione
Variazione delle condizioni economiche e/o contrattuali a seguito della richiesta del cliente. Ogni richiesta di
rinegoziazione è soggetta ad autonoma valutazione da parte della Banca.
Sepa Direct Debit (SDD)
Strumento di pagamento in euro all'interno dell'Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA) che consente al
creditore di addebitare in modo automatico il conto del debitore, sulla base di un accordo preliminare
(mandato) tra creditore e debitore (per esempio: le domiciliazioni delle bollette domestiche per la fornitura
del gas, dell'energia elettrica o delle utenze telefoniche).
Rata
Ammortamento
Preammortamento
Piano di ammortamento
Capitale proprio
Aumento di capitale
Imprese che operano in
regime di contabilità
ordinaria
Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite
contrattualmente (piano di ammortamento).
La rata è composta da:
-una quota capitale (a titolo di rimborso dell'importo prestato);
-una quota interesse (a titolo di interesse dovuto alla Banca per il mutuo);
oppure: sola quota interessi come nel caso di preammortamento.
Le rate vanno versate ad intervalli determinati: rate mensili, trimestrali e semestrali.
Il puntuale pagamento della rata e' un momento importante nella vita del mutuo, perché il ritardato o il mancato
pagamento fa scattare l'applicazione degli "interessi di mora"; non solo, ma la Banca, se previsto nel contratto, può
invocare il ritardato pagamento come causa di risoluzione dello stesso.
Procedimento di estinzione graduale di un mutuo mediante il rimborso periodico di una rata comprendente una
quota di capitale e una quota in conto interessi secondo un piano detto appunto “piano di ammortamento”.
Periodo iniziale del mutuo che precede l’inizio dell’ammortamento del capitale.
Nel periodo di preammortamento non vi è quindi nessun pagamento in conto capitale; possono invece esservi
pagamenti, rateali o in unica soluzione all’inizio o alla fine del periodo, in conto interessi.
Prospetto nel quale sono indicate le modalità e gli importi da versare per giungere al rimborso del mutuo. Tale
prospetto è parte integrante del contratto di mutuo ed è determinato in funzione dell’importo del finanziamento,
della periodicità stabilita delle rate, della durata e del tasso iniziale. Nel caso di mutui a tasso variabile il piano di
ammortamento viene determinato ipotizzando che il tasso iniziale rimanga costante per l’intera durata del
finanziamento.
Per “capitale proprio” si intende: il “capitale versato” (comprensivo anche dei “versamenti infruttiferi”, “versamenti in
conto futuro aumento capitale”, “versamenti soci a fondo perduto”, “versamenti in conto capitale”, “versamenti in
conto aumento di capitale” ed altre tipologie di versamenti previsti, tempo per tempo, dalla normativa vigente)
sommato alle “riserve”, agli utili portati a nuovo, al “risultato di bilancio”, al netto di eventuali “crediti verso soci” e
delle “perdite degli esercizi precedenti”.
L'aumento di capitale è un atto di carattere straordinario dell’impresa che si realizza o con la modifica del
patrimonio netto (aumento a pagamento) o con la semplice imputazione di riserve o fondi di bilancio (aumento
gratuito). In entrambi i casi l'aumento può aver luogo con l'emissione di nuovi titoli o con l'incremento del valore
nominale delle vecchie azioni.
Le imprese che operano in regime di contabilità ordinaria:
- le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata,
società cooperative);
- le società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice) che nell’anno solare
precedente hanno conseguito un volume di affari superiore a:
· € 309.874,14 per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
· € 516.456,90 per le imprese aventi per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
PRESTITO PARTECIPATIVO - PRESTITI CHIROGRAFARIO - I157 Versione del: 01/02/2017
Pagina: 6 di 6