TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI ATTI DI CARRIERA
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TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI ATTI DI CARRIERA
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI ATTI DI CARRIERA SCOLASTICA DIVERSI DAGLI ESAMI DI PROFITTO Capo I - Norme generali Art. 26 Campo di applicazione 26.1 Le disposizioni del presente titolo si applicano: a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario; b) agli studenti iscritti ai corsi ed alle scuole di specializzazione per quanto compatibili con le disposizioni speciali previste per tali scuole. c) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in quanto compatibili con le speciali disposizioni previste per tali corsi. d) agli studenti iscritti ad altri tipi di corsi menzionati dalla normativa vigente e dallo Statuto ove non contrastino con le disposizioni contenute negli atti istitutivi dei corsi stessi; Art. 27 Qualifica di studente 27.1 La qualifica di studente si ottiene con l’iscrizione ai corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca. 27.2 Sono equiparati agli studenti coloro che ottengano l’iscrizione a singoli insegnamenti ed agli altri corsi di cui all’articolo 26.1, lettera d), fatta eccezione per le attività formative autogestite dagli studenti. 27.3 Sono altresì equiparati agli studenti iscritti, gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio di perfezionamento e i laureati che svolgono attività di tirocinio, limitatamente al periodo della loro permanenza, nell’ambito di programmi dell’Unione Europea e di accordi bilaterali tra università. 27.4 Gli studenti equiparati di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. 27.5 Il Regolamento attuativo, con riferimento ai Regolamenti dei corsi di studio, definisce le condizioni che comportano la qualifica di studente regolare, nonchè le condizioni che comportano eventuali altre qualifiche. Art. 28 Tassa di iscrizione e contributi universitari 28.1 Il Consiglio di amministrazione, per tutte le attività formative, stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti, l’entità della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie nonchè i criteri per la concessione dell’esonero parziale o totale dalla tassa di iscrizione e/o dai contributi universitari, sentito il Senato accademico. Art. 29 Istanze e ricorsi degli studenti 29.1 In merito alle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvedono le competenti autorità accademiche. 29.2 Tutte le istanze ed i ricorsi devono essere rivolti al Rettore. 29.3 Il Rettore, udito l’organo accademico competente, e/o la Commissione delegata a ciò, decide con provvedimento definitivo, ai sensi della legislazione vigente. Art. 30 Accesso ai corsi di studio 30.1 Le procedure per l’accesso ai corsi di studio sono disciplinate dal Senato accademico nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente, anche in tema di sicurezza delle persone. Capo II - Immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio Art. 31 Immatricolazione 31.1 Per ogni anno accademico il termine di presentazione delle domande di immatricolazione, così come le procedure di preiscrizione e di perfezionamento delle immatricolazioni, sono stabiliti dal Senato accademico. 31.2 L’immatricolazione si intende comunque perfezionata col pagamento della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie. 31.3 Il Rettore può accogliere domande di immatricolazione per gravi e giustificati motivi presentate in ritardo. Art. 32 Iscrizione agli anni accademici successivi a quello di immatricolazione 32.1 Ai fini di avere la possibilità di iscriversi al Politecnico negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione nei diversi corsi di studio, dovrà essere rispettato il vincolo del conseguimento di almeno una valutazione finale positiva in un esame di profitto nel corso del biennio di studio precedente. Tale regola si applica anche ai richiedenti il trasferimento da altro Ateneo. 32.2 Il Senato accademico norma i criteri e le eventuali sanzioni dei periodi di interruzione e/o di sospensione degli studi, visto il presente Regolamento didattico e nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto. 32.3 Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio esclusivamente mediante il versamento della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie. 32.4 L’adempimento di cui al precedente capoverso, deve essere compiuto dallo studente entro il termine stabilito per ogni anno accademico dal Senato accademico e pubblicato nei Regolamenti dei corsi di studio. 32.5 Non sono consentiti anni complessivi di ripetenza o di fuori corso in numero superiore agli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi. 32.6 Il Regolamento attuativo determina il numero massimo di anni di fuori corso o di ripetenza consentiti per ogni anno di corso. 32.7 E’ consentito chiedere una deroga, per gravi giustificati motivi, ai termini di cui ai commi 1, 5, 6, del presente articolo, mediante istanza rivolta al Rettore. Art. 33 Libretto di iscrizione 33.1 Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto di iscrizione corredato da fotografia, valido per tutta la durata della sua permanenza nel Politecnico in qualità di studente, come documento di riconoscimento all’interno dell’Ateneo e nei rapporti con le strutture e gli uffici dell’ente regionale per il diritto allo studio universitario, e come documento contenente i principali dati relativi alla carriera scolastica. 33.2 Fatti salvi gli usi di cui al precedente comma 1, il libretto di iscrizione non è valido come documento comprovante l’iscrizione all’Ateneo e gli esami di profitto sostenuti. 33.3 Ulteriori norme circa gli usi consentiti del libretto, nonchè di altri documenti di riconoscimento, possono essere disposte con deliberazione del Senato accademico e rese note annualmente nella guida dello studente. Art. 34 Nullità degli atti scolastici compiuti in difetto di iscrizione od immatricolazione 34.1 Lo studente che non abbia ancora ottenuto l’immatricolazione ovvero che non abbia rinnovato od ottenuto l’iscrizione ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, non può compiere alcun atto di carriera scolastica. 34.2 Gli atti di carriera scolastica compiuti in difetto di iscrizione e/o di immatricolazione sono nulli, e ne viene data comunicazione scritta all’interessato. 34.3 E’ consentito chiedere una deroga, per gravi giustificati motivi, ai termini di cui a tutti i commi del presente articolo, mediante istanza rivolta al Rettore. Art. 35 Rilascio dei titoli universitari 35.1 Il Diploma universitario, il Diploma di laurea, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca ed ogni altro titolo di studio previsto nel presente regolamento, sono rilasciati secondo la normativa vigente, ivi compresi gli eventuali duplicati. 35.2 Le modalità di rilascio dei titoli universitari e di loro eventuali duplicati sono normate dal Senato accademico, visto il presente Regolamento didattico e nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto. Capo III - Casi speciali di immatricolazione ai corsi Art. 36 Immatricolazione e iscrizione in base a titolo di studio straniero 36.1 Nel rispetto delle normative vigenti, per l’ammissione agli studi universitari dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, è richiesto il possesso di titolo di studio ritenuto idoneo dall’Ateneo. 36.2 Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il Senato accademico: a) determina per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle singole Facoltà, i criteri e il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al primo anno di corso ed agli anni successivi al primo, nonchè le modalità e le date di svolgimento delle prove attitudinali. b) emana ogni altra disposizione per l’attuazione delle direttive europee e nazionali in materia. 36.3 Il Rettore può accogliere richieste di deroga, per gravi giustificati motivi, ai termini di cui al comma 2 del presente articolo. Art. 37 Immatricolazione e iscrizione in base a titolo di studio conseguito in Italia 37.1 Le condizioni alle quali chi è già in possesso di una laurea o di un diploma universitario conseguiti in Italia può ottenere l’iscrizione al corso di studi per il conseguimento di altra laurea o diploma sono definite nel Regolamento attuativo all’interno dei criteri generali stabiliti dal Senato accademico e nel rispetto della normativa vigente. Art. 38 Corsi singoli 38.1 I cittadini italiani ed esteri, che intendano frequentare uno o più insegnamenti presso il Politecnico, possono essere ammessi a frequentare insegnamenti singoli. 38.2 Il Regolamento attuativo definirà le modalità di iscrizione a singoli insegnamenti, le condizioni di frequenza, nonchè quelle di rilascio dei certificati di frequenza e di profitto. Capo IV - Piani di studio e curriculum Art. 39 Piano degli studi 39.1 I criteri di predisposizione e di approvazione del piano degli studi sono stabiliti dal Regolamento attuativo. 39.2 I piani di studio devono includere le aree disciplinari e gli insegnamenti e ogni altra attività formativa necessari al raggiungimento degli obiettivi didattico - formativi propri del corso di studi, nonchè quelli che consentono l’esercizio delle professioni anche nell’ambito europeo e l’accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego. Lo studente deve seguire il piano degli studi del Corso di laurea o di Diploma cui è iscritto. 39.3 Nei limiti fissati dal Regolamento attuativo, lo studente è autorizzato ad inserire nel proprio piano degli studi insegnamenti di altre Facoltà dell’Ateneo o di altri Atenei, anche stranieri, fatta salva la verifica di effettiva fruibilità dell’insegnamento. La Facoltà indica le aree disciplinari in cui tali insegnamenti si collocano. 39.4 Le Facoltà dell’Ateneo offrono, in base ad accordi bilaterali, anche singoli insegnamenti, inseribili nei piani degli studi di altri Atenei, anche stranieri. 39.5 Gli insegnamenti mutuabili tra le Facoltà dell’Ateneo, devono essere preventivamente approvati dalle Facoltà interessate. Si applicheranno nei rapporti con gli studenti di altre Facoltà le stesse regole utilizzate nei rapporti con i propri studenti, fatte salve eventuali forme di limitazioni numeriche. Art. 40 Regolamento dei Corsi di laurea e dei Corsi di diploma universitario 40.1 Nel rispetto dei criteri dettati dal presente regolamento nonché di quelli contenuti nel Regolamento attuativo, i Consigli di Facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di studio, approvano il rispettivo Regolamento formulato con riferimento all’intero corso di studi. 40.2 Il Regolamento dei Corsi di laurea e dei Corsi di diploma universitario è reso pubblico prima della data d’inizio delle iscrizioni. Eventuali modifiche devono essere approvate, su proposta della Facoltà, dal Senato accademico. 40.3 Ulteriori disposizioni riguardanti i Piani di studio della Facoltà nonchè le modalità e le scadenze per la compilazione dei piani di studio da parte degli studenti e i criteri di approvazione saranno contenute nel Regolamento attuativo. Art. 41 Piano di studio individuale 41.1 Gli studenti possono presentare proposte di Piani di studio individuali, anche prevedendo un arco temporale di completamento del corso diverso dalla durata legale del Corso degli studi (durata contrattuale). In tal caso le condizioni di cui all’articolo 32.5 si applicano alla durata contrattuale. 41.2 Il Regolamento attuativo conterrà le disposizioni riguardanti le proposte, da parte dello studente, dei Piani di studio individuali, le procedure da adottare, i criteri e i limiti da rispettare, i diritti e i doveri. Art. 42 Cambiamenti del piano nel corso degli studi 42.1 Compatibilmente con l’evoluzione intervenuta nel quadro delle offerte didattiche e dei regolamenti didattici delle Facoltà e dei Corsi di studio, il Regolamento attuativo conterrà le modalità, i diritti e le limitazioni relative al cambiamento, da parte dello studente, del Piano degli studi. Art. 43 Corsi in soprannumero 43.1 Il Regolamento attuativo conterrà le modalità di iscrizione a corsi in soprannumero e al superamento dei relativi esami, nonchè la validità degli stessi ai fini del Piano degli studi. 43.2 Il Regolamento attuativo normerà altresi la possibilità di conseguire, per ciascun corso di studi, un numero maggiore di crediti di quello previsto, anche per un eventuale utilizzo in altro corso di studi. Art. 44 Frequenza ai corsi 44.1 L’Ateneo, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo. 44.2 Lo studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal Corso di Studio cui è iscritto. 44.3 Il docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento solo nel caso in cui l’ordinamento didattico del corso preveda l’obbligatorietà dell’attestazione di frequenza. 44.4 La Facoltà può prevedere nel proprio regolamento criteri e modalità di accertamento della frequenza che agevolino il compito del docente senza incidere in alcun modo sulla libertà di insegnamento e sull’ordinato e regolare svolgimento dell’attività didattica. 44.5 Il Regolamento di cui al comma precedente normerà altresì le disposizioni relative al diritto/dovere degli studenti di frequentare i Corsi di studio e le conseguenze nel caso di difetto di attestazione di frequenza agli insegnamenti, ove questa sia obbligatoria. Normerà inoltre le modalità di accertamento della frequenza anche non obbligatoria anche ai fini del rilascio di attestazione di frequenza richiesto dallo studente. Capo V - Sistema dei crediti formativi universitari Art. 45 Finalità e criteri applicativi 45.1 Il Politecnico, sentite le Facoltà e su delibera del Senato accademico, adotta il sistema dei crediti formativi universitari, nei tempi di cui all’art. 64 delle norme transitorie. 45.2 I crediti misurano il lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio, ivi compreso lo studio individuale. 45.3 La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente, impegnato a tempo pieno negli studi universitari e in possesso di adeguata preparazione iniziale, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. 45.4 I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto. Capo VI - Mobilità studentesca Art. 46 Trasferimenti da e ad altre Università 46.1 Lo studente può presentare al Rettore domanda di trasferimento da e ad altra Università in qualunque periodo dell’anno accademico. 46.2 Le disposizioni relative ai trasferimenti da e ad altre Università, con particolare riguardo ai requisiti richiesti, alle scadenze, ai limiti e alle modalità di accoglimento, sono deliberate dal Senato accademico, tenuto conto delle normative vigenti e delle proposte delle Facoltà. Le disposizioni sono contenute nel Regolamento attuativo. Art. 47 Trasferimenti interni 47.1 Lo studente può presentare al Rettore domanda di trasferimento ad altro corso di laurea o di diploma della stessa o di altra Facoltà. 47.2 Tenuto conto dei disposti dell’articolo 32, le domande potranno essere accolte secondo le disposizioni e nei limiti degli appositi contingenti approvati dal Senato accademico, su proposta dei singoli Consigli di facoltà. Le disposizioni sono contenute nel Regolamento attuativo. Art. 48 Disposizioni comuni ai trasferimenti 48.1 Dal primo appello d’esame successivo a quello in cui il consiglio della competente struttura didattica ha deliberato in merito all’istanza di trasferimento, è consentito allo studente trasferito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza; Art. 49 Riconoscimento degli studi pregressi 49.1 Il Politecnico valuta gli studi universitari già compiuti in Italia e all’estero al fine di concederne il riconoscimento, secondo le disposizioni del Regolamento attuativo. 49.2 Lo studente che, provenendo da altra sede o corso di studio ovvero, essendo già in possesso di diploma di laurea o di diploma universitario, intende proseguire o intraprendere gli studi presso il Politecnico, può chiedere preventivamente al Rettore come gli studi pregressi gli verranno riconosciuti. Capo VII - Cessazione dalla qualifica di studente Art. 50 Rinuncia agli studi 50.1 Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi. 50.2 La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l’apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l’efficacia. 50.3 La rinuncia è irrevocabile e comporta la cancellazione agli effetti interni di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. 50.4 Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa. Art. 51 Decadenza dalla qualifica di studente 51.1 Gli studenti che non riescano a soddisfare i requisiti necessari per l’iscrizione al Politecnico di Milano elencati negli articoli 31 e 32, decadono dallo stato di studente del Politecnico. 51.2 La decadenza dallo stato di studente del Politecnico comporta la cancellazione agli effetti interni di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti. Tali certificati devono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente. 51.3 La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente dell’esame finale di laurea o di diploma. 51.4 Il presente articolo si applica agli studenti che si immatricolano dall’anno accademico in cui entra in vigore il presente Regolamento. Agli studenti che nell’anno accademico in cui entra in vigore il presente Regolamento risultino già iscritti, continuano ad applicarsi le leggi vigenti sull’istruzione superiore. Art. 52 Restituzione del titolo di studi 52.1 Il titolo originale di studi medi non potrà essere restituito prima della fine del corso di studio universitario, salvo che nei casi di rinuncia agli studi o di decadenza dalla qualifica di studente. In casi eccezionali di comprovata gravità, previa autorizzazione del Rettore, è consentita la restituzione provvisoria del titolo di studi contestualmente alla indicazione del termine ultimo entro cui deve avvenire la riconsegna. Capo VIII - Sanzioni disciplinari a carico degli studenti Art. 53 Principi generali 53.1 La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore che si avvale di apposita Commissione di disciplina. 53.2 La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo status di studente universitario e siano lesivi della dignità e dell'onore del Politecnico e dell’istituzione universitaria nel suo complesso, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. 53.3 Le sanzioni, che la Commissione di disciplina può proporre al fine di salvaguardare la dignità dell’istituzione, sono quelle previste dalla legislazione vigente.