ORDINANZA SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA` DI VENDITA AL

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ORDINANZA SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA` DI VENDITA AL
COMUNE DI ROZZANO
Provincia di Milano
DIREZIONE DI LINEA SPORTELLO UNICO AL CITTADINO
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
ORDINANZA SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO E
ASSIMILATE
Ord. n.6262 del 27.10.2008
IL SINDACO
VISTI
I poteri conferitigli dall’Art.50, comma 7 della L.267/00;
la L.R. 22/00 sugli orari dei negozi, come modificato dalla L.R. 30/07;
la L.R. 30/03 sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le successive
disposizioni e circolari applicative e segnatamente la DGR 8/6495 del 23 gennaio 2008;
la delibera di indirizzi apportata dal Consiglio Comunale il 16.07.2008 n°48.
i pareri delle associazioni di categoria dei consumatori, commercianti e lavoratori
PREMESSO
che la regolamentazione delle attività commerciali e assimilate, oltre a rispondere ad un preciso
obbligo di legge, deve perseguire una serie di obiettivi di miglioramento della qualità della vita e
della convivenza fra i cittadini, quali
- consentire alle aziende di scegliere liberamente i propri giorni ed orari di attività all’interno
della fascia più ampia possibile, in modo da rispondere nel miglior modo possibile alle
esigenze della clientela
- mettere a disposizione dei cittadini la massima possibilità di scelta degli orari di
svolgimento degli acquisti, anche per consentire di conciliare al meglio le esigenze di
acquisto con quelle del lavoro, dello studio, della vita di relazione e dell’attività di cura
- consentire l’apertura contemporanea, per le massima fascia oraria possibile, dei negozi,
degli esercizi pubblici e delle attività artigianali di servizio, in modo da mantenere la
massima vitalità e mescolanza di funzioni nel tessuto cittadino
- tutelare comunque le esigenze di quiete e sicurezza pubblica ed evitare situazioni di
conflittualità tra residenti ed operatori economici
- tutelare il diritto al riposo e alla qualità del lavoro degli addetti al settore
ORDINA
Gli orari delle attività aperte al pubblico ed assoggettate a regolamentazione comunale sono stabiliti
come segue:
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
SEZIONE I – COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
Art.1 – Orario Base
Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, indipendentemente dalla dimensione e dalla
collocazione territoriale, salvo le più estese facoltà concesse agli esercizi di cui all’Art.2, hanno
facoltà di scegliere il proprio orario di apertura entro il nastro orario compreso tra le ore 7 e le 22
per un massimo di 13 ore giornaliere.
Entro tale limite possono essere effettuati uno o più intervalli di chiusura.
Art.2 – Estensione generalizzata della fascia oraria
Ai sensi del punto 3.a) dell’Art.5 bis della L.R.22/00 e s.m.i, la fascia oraria entro la quale gli
esercenti possono determinare liberamente il proprio orario, fermo restando il limite massimo di 13
ore giornaliere, è ampliata come segue:
•
Per i soli panifici e rivendite di pane, dalle 6 alle 22 di tutti i giorni in cui è consentita
l’apertura, su tutto il territorio comunale.
Art.3 – Estensione della fascia oraria su richiesta dell’esercente
Ai sensi del punto 3.b) dell’Art.5 bis della L.R. 22/00 e s.m.i.., su richiesta dell’esercente, il
Dirigente della Direzione di linea può autorizzare deroghe all’orario di apertura mattutino di cui
all’art.3 alle seguenti condizioni:
a) la deroga deve rispondere a dimostrate esigenze di servizio ai cittadini in generale o a
particolari categorie di utenti
b) la deroga non può essere concessa o, se concessa, può essere annullata, nel caso l’apertura in
orari anticipati crei problemi di disturbo alla quiete pubblica. Per la valutazione delle
problematiche di quiete e ordine pubblico andrà tenuta in considerazione non solo l’attività
che si svolge nei locali di vendita, ma anche le problematiche derivanti dall’accesso e dallo
stazionamento della clientela in prossimità dell’esercizio. Di conseguenza tale deroga non
sarà concessa agli esercizi aventi accesso dall’interno di cortili di edifici a destinazione
residenziale (anche non esclusiva) o siti in prossimità di ospedali, case di riposo o altri
luoghi “sensibili” che necessitino di particolari condizioni di quiete e silenziosità.
c) la deroga può essere concessa a titolo temporaneo o permanente
d) in caso di particolari manifestazioni, festività, ricorrenze o emergenze di carattere generale
la deroga (solo di tipo temporaneo) può essere concessa automaticamente a tutti gli esercenti
dell’area interessata, senza bisogno di richieste individuali, con un unico provvedimento
concordato con le associazioni di categoria.
e) La deroga può essere concessa su tutto il territorio comunale
Ai sensi dell’Art 14 della L.R. 22/00 e s.m.i.., su richiesta dell’esercente, il Dirigente della
Direzione di linea può autorizzare l’esercizio dell’attività notturna (cioè la chiusura oltre le ore 24)
alle stesse condizioni del comma precedente, esclusivamente ad esercizi di vicinato.
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L’autorizzazione può essere rilasciata solo ad un limitato numero di esercizi, e di conseguenza, per
ognuna delle zone di cui all’art. 49 della delibera C.C. n. 47 del 16.7.2008 “Criteri per il rilascio
delle autorizzazioni dei pubblici esercizi”, non più del 10% degli esercizi contemporaneamente,
garantendo comunque, se richiesta, almeno 1 autorizzazione per zona.
In via del tutto eccezionale, nel caso di particolari manifestazioni, festività, ricorrenze o iniziative di
carattere generale (es:: “notti bianche” o simili) tale autorizzazione può essere rilasciata in via
generalizzata a tutti gli esercizi del territorio comunale o di talune vie o zone direttamente
interessate..
In tutti i casi, tranne quelli di cui al punto precedente, non possono essere superate le 13 ore di
apertura giornaliera.
Art. 4 Chiusure infrasettimanali – differenziazione degli orari
E’ facoltà dell’esercente di osservare orari differenziati nell’arco della settimana o nei diversi
periodi dell’anno, e di effettuare chiusure infrasettimanali, anche per l’intera giornata.
L’effettuazione di chiusure infrasettimanali non consente comunque di prolungare l’apertura
giornaliera oltre le 13 ore.
Art. 5 – Aperture domenicali e festive
In linea generale, gli esercizi debbono osservare la chiusura nelle giornate domenicali e festive, con
le eccezioni individuate nei punti seguenti:
- ai sensi del comma 5 dell’art.5 bis L.R. 22/00 e s.m.i , è autorizzata l’apertura (facoltativa)
al pubblico nelle seguenti giornate, ammesso che non cadano in una delle date escluse ai
sensi del successivo Art. 6
 gennaio: prima domenica
 febbraio: prima domenica
 marzo: prima domenica
 aprile: prima domenica
 maggio: prima ed ultima domenica
 giugno: prima domenica
 luglio: prima domenica
 agosto: prima ed ultima domenica
 settembre: prima domenica
 ottobre: prima domenica
 novembre: prima ed ultima domenica
 dicembre: tutti i giorni festivi
-
le ulteriori tre giornate di apertura a scelta del comune per l’anno 2008 sono individuate
come segue:
-
1) 12 ottobre
2) 1 novembre
3) 23 novembre
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Per gli anni successivi, le associazioni di categoria dei consumatori, delle imprese del settore e dei
lavoratori dipendenti del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale
presenteranno al comune eventuali proposte di modifica entro il 30 Settembre di ogni anno.
Il Dirigente della Direzione di linea provvederà alle necessarie consultazioni in modo da emettere,
con proprio provvedimento, l’aggiornamento per l’anno successivo entro il 30 novembre.
In mancanza di tale aggiornamento si intenderà confermato il calendario dell’anno precedente.
Gli esercizi aventi superficie di vendita fino a 250 mq. non sono tenuti alla chiusura domenicale e
festiva salvo quanto previsto al successivo Art.6
Nelle giornate festive in cui è consentita l’apertura, si applicheranno i limiti orari previsti nei
precedenti articoli.
Art. 6 – Giornate in cui non è possibile l’apertura
Nelle seguenti giornate, anche se venissero a coincidere con le date di apertura consentite
dall’Art.5, non è comunque possibile l’apertura degli esercizi:
-
1 gennaio
Pasqua
25 aprile
1 maggio
15 agosto
25 dicembre pomeriggio
26 dicembre
Art. 7 – Attività commerciali ad apertura libera
I limiti di orario e di giorni di apertura non si applicano alle sottonotate categorie di esercizi, purché
esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80 per cento della superficie di vendita
dell’esercizio (anche computata per somma delle merceologie di cui alla lettera e).
Tali esercizi possono di conseguenza operare liberamente senza alcun limite circa i giorni e alle ore
di attività, fermo restando soltanto l’obbligo di comunicazione degli orari adottati, ai sensi del
successivo Art. 9
a) rivendite di generi di monopolio;
b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri,
dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe,
cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed
alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.
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Art. 8 - Vendite dirette da parte degli artigiani.
Gli artigiani che vendono al pubblico i loro prodotti direttamente nei locali di produzione o in altri
ad essi adiacenti sono tenuti al rispetto degli stessi orari previsti gli esercizi di vendita al dettaglio
che trattano gli stessi prodotti.
A tali esercizi possono essere concesse le deroghe di cui all’Art.3 comma 1, ma non le aperture
notturne, salvo i casi eccezionali di cui all’ultimo capoverso dell’Art.3
Art. 9 - Comunicazione e modificazione degli orari
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico gli orari di attività effettivamente praticati mediante
appositi cartelli, che debbono essere esposti all’esterno dell’esercizio in maniera ben visibile anche
durante la chiusura dell’esercizio.
In alternativa al cartello a stampa possono essere utilizzati altri strumenti quali video o pannelli a
messaggio luminoso, purché chiaramente visibili dall’esterno anche durante l’orario di chiusura.
L’orario va preliminarmente comunicato al Comune all’atto dell’attivazione dell’esercizio o di ogni
modifica non occasionale (intendendosi per tali le chiusure per lutto, malattia o impegni improvvisi,
che comunque non comportino una modifica permanente degli orari).
Le modifiche di orario che non richiedono autorizzazione preventiva potranno essere osservate
trascorsi 3 giorni lavorativi dalla comunicazione.
Le modifiche di orari che richiedano autorizzazione preventiva (deroghe di cui all’Art.3) vanno
richieste al Comune con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo, e si intendono assentite qualora
entro tale periodo non venga comunicato al richiedente il diniego o una sospensione per
approfondimento dell’istruttoria.
Art. 10 - Ferie estive
Al fine di garantire, durante le ferie del mese di agosto, sufficienti servizi di approvigionamento per
i consumatori, saranno promosse intese con le organizzazioni di categoria per assicurare l’apertura,
anche mediante idonei avvicendamenti di un adeguato numero di negozi abilitati alla vendita di
prodotti di largo e generale consumo.
Gli esercenti che intendono usufruire della chiusura estiva per ferie o della riduzione degli orari di
apertura, devono comunicarlo all'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ogni anno ; la
mancata comunicazione sottointende la regolare apertura dell'esercizio.
Art. 11 - Sanzioni
Per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusure domenicali o festive si
applicano le sanzioni di cui all’Art. 5 ter della L.R.22/00 e s.m.i.
Per le altre violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni di cui
all’Art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.
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SEZIONE II –PUBBLICI ESERCIZI
Art. 1 – Orario Base
Gli esercizi che svolgono la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono
liberamente scegliere il proprio orario di attività sull’arco di 7 giorni alla settimana, entro i limiti
indicati nella presente ordinanza, in rapporto alla zona di collocazione dell’esercizio e alla
denominazione di cui all’Art.6 della DGR 8/6495 del 23.1.2008
All’interno di tale nastro orario è facoltà dell’esercente di effettuare un intervallo di durata
discrezionale. L’orario può essere differenziato dall’esercente per giorni della settimana o periodi
dell’anno.
Art. 2 – Modificazione dell’orario di chiusura a richiesta dell’esercente
L’orario di chiusura degli esercizi in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande risulta
esclusiva o prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte nell’esercizio, può essere
posticipato con provvedimento del Dirigente della Direzione di linea, su richiesta dell’esercente, a
condizione che lo stesso si impegni a non arrecare disturbo alla quiete pubblica mettendo in atto
idonei provvedimenti di mitigazione relativi anche al decoro urbano dell’area adiacente
all’esercizio.
Le misure di mitigazione debbono tenere conto non solo dell’emissione di rumori, odori e
vibrazioni percepibili all’esterno dell’esercizio, ma anche dei problemi generati dall’accesso e dallo
stazionamento degli avventori all’esterno del locale, della tipologia dell’esercizio e delle
caratteristiche delle aree circostanti.
A tale scopo possono essere sottoscritte convenzioni tra il comune e gli esercenti di determinate
aree, con l’accordo delle associazioni di categoria, per la gestione collettiva di servizi di steward
che assicurino all’esterno dei locali la dissuasione da comportamenti di disturbo alla pubblica quiete
e sicurezza e la sollecita rimozione dei rifiuti.
Il provvedimento autorizzativo potrà essere emesso solo previo accertamento della effettiva
predisposizione dei meccanismi di mitigazione concordati e può essere sospeso o revocato in caso
di mancato rispetto degli impegni assunti.
Art. 3 – Modificazione dell’orario di apertura a richiesta dell’esercente
L’orario di apertura degli esercizi ricadenti nelle denominazioni da a) ad h) dell’Art.6 della DGR
8/6495 del 23.1.2008, può essere anticipato con provvedimento del Dirigente della Direzione di
linea, su richiesta motivata del singolo esercente.
La richiesta deve essere motivata da esigenze di servizio ai cittadini specificamente individuate,
eventualmente limitata a specifiche giornate o periodi dell’anno in cui tali esigenze si verificano.
Dovrà comunque essere garantita una fascia di chiusura notturna minima di 4 ore.
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Art. 4 – Modificazione dell’orario di chiusura dei locali che svolgono prevalentemente attività
di trattenimento
L’orario di chiusura degli esercizi ricadenti nella denominazione di cui alle lettera j) dell’Art.6 della
DGR 8/6495 del 23.1.2008 (locali di somministrazione abbinati ad attività prevalenti di
trattenimento) può essere posticipata con provvedimento del Dirigente della Direzione di Linea su
richiesta dell’interessato. L’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che non determini
problemi di quiete ed ordine pubblico.
Art. 5 - Chiusure infrasettimanali – differenziazione degli orari
E’ facoltà dell’esercente osservare orari differenziati nell’arco della settimana o nei diversi periodi
dell’anno e di effettuare chiusure infrasettimanali, anche per l’intera giornata.
L’effettuazione di chiusure infrasettimanali non consente comunque di prolungare l’apertura
giornaliera oltre gli orari massimi autorizzati.
Art. 6 - Comunicazione e modificazione degli orari
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico gli orari di attività effettivamente praticati (inclusi
gli intervalli giornalieri e l’eventuale chiusura infrasettimanale) che debbono essere esposti
all’interno e all’esterno dell’esercizio in maniera ben visibile anche durante la chiusura
dell’esercizio.
In alternativa al cartello a stampa possono essere utilizzati altri strumenti quali video o pannelli a
messaggio luminoso, purché chiaramente visibili dall’esterno anche durante l’orario di chiusura.
L’orario va preliminarmente comunicato al Comune all’atto dell’attivazione dell’esercizio, dei
subingressi o trasferimenti o di ogni modifica non occasionale (intendendosi per tali le chiusure per
lutto, malattia o impegni improvvisi, che comunque non comportino una modifica permanente degli
orari).
Le modifiche di orario che non richiedono autorizzazione preventiva potranno essere osservate
trascorsi 2 giorni dalla comunicazione.
Le modifiche di orari che richiedano autorizzazione preventiva (deroghe di cui agli Artt.3 e 4)
vanno richieste al Comune con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, e si intendono assentite
qualora entro tale periodo non venga comunicato al richiedente il diniego o una sospensione per
approfondimento dell’istruttoria.
L’esercente è tenuto al rispetto dell’orario scelto fino alla eventuale comunicazione e/o
autorizzazione delle successive modifiche.
La chiusura superiore ai trenta giorni, anche per giustificati motivi, va comunque comunicata al
Comune.
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Art. 7 - Chiusura per ferie
Per il periodo estivo o in altre particolari situazioni documentate, il Sindaco, entro il 30 maggio di
ogni anno, adotterà con propria ordinanza programmi di apertura obbligatoria per turno al fine di
garantire un adeguato servizio all’utenza.
A tale scopo, gli esercenti dovranno proporre, entro il 30 marzo di ogni anno, il periodo di chiusura
che intendono osservare.
Art. 8 – Deroghe per festività
Nei giorni di carnevale, nei giorni dal 24 al 26 e 31 dicembre di ogni anno tutti gli esercenti
possono chiudere gli esercizi alle ore 5 antimeridiane.
In occasione di fiere, feste patronali o altre speciali manifestazioni locali, analoga deroga può essere
stabilita con provvedimento del Dirignte della Direzione di Linea.
Art. 9 - Esclusione della disciplina sugli orari
Sono esclusi dall’osservanza del presente provvedimento gli esercizi di somministrazione :
- annessi alle attività ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) che somministrano cibi e bevande ai soli
alloggiati ;
- siti nelle aree di servizio autostradali
Art. 10 - Sanzioni
Per le violazioni alle disposizioni sugli orari previste dalla legge si applicano le sanzioni di cui
dall’Art.17 bis, comma 3 del R.D. 773/1931
Per le altre violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni di cui
all’Art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.
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ALLEGATO
ORARI MASSIMI DI ATTIVITA’
Gli orari massimi di attività sono differenziate in funzione del livello di potenziale criticità delle
singole zone in termini di vivibilità, quiete ed ordine pubblico.
Per zone si intendono quelle individuate in sede di delibera di criteri per le autorizzazioni dei
pubblici esercizi (Del. C.C. n°47 del 16.7.2008)
ZONE NON CRITICHE: Zona 7 (MILANOFIORI/EST NAVIGLIO) e Zona 8 (Servizi
Commerciali Sovracomunali (FIORDALISO))
Denominazioni di esercizio
Orario MINIMO di
apertura (l’apertura non
può avvenire prima
dell’orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria Ore 5
con cucina e simili: esercizi
in cui è prevalente la
somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina
con menù che include una
sufficiente varietà di piatti e
dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con cucina tipica Ore 5
lombarda: ristorante, trattoria,
osteria in cui è prevalente
l’utilizzo di alimenti e
bevande tipici della
tradizione locale o regionale;
Orario MASSIMO di chiusura
(la chiusura non può avvenire
oltre l’orario indicato)
c) tavole calde, self service,
fast food e simili: esercizi in
cui è prevalente la
somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina
ma privi di servizio al tavolo
d) pizzerie e simili: esercizi
della ristorazione, con
servizio al tavolo, in cui è
prevalente la preparazione e
la somministrazione del
prodotto “pizza”;
Ore 5
Ore 2 del giorno successivo
Ore 5
Ore 2 del giorno successivo
Ore 2 del giorno successivo
Ore 2 del giorno successivo
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
e) bar gastronomici e simili:
esercizi in cui si somministrano
alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia
preconfezionati o precotti usati a
freddo ed in cui la manipolazione
dell’esercente riguarda
l’assemblaggio, il riscaldamento, la
farcitura e tutte quelle operazioni
che non equivalgono né alla
produzione né alla cottura;
Ore 5
Ore 2 del giorno successivo
f) bar-caffe e simili: esercizi Ore 5
in cui è prevalente la
somministrazione di bevande,
comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché
di dolciumi e spuntini;
Ore 2 del giorno successivo
g) bar pasticceria, bar
Ore 5
gelateria, cremeria, creperia e
simili: bar–caffè caratterizzati
dalla somministrazione di
una vasta varietà di prodotti
di pasticceria, gelateria e
dolciari in genere;
Ore 2 del giorno successivo
h) wine bar, birrerie, pub,
Ore 7
enoteche, caffetterie, sala da
the e simili: esercizi
prevalentemente specializzati
nella somministrazione di
specifiche tipologie di
bevande eventualmente
accompagnate da
somministrazione di spuntini,
pasti e/o piccoli servizi di
cucina;
Ore 2 o 3 del giorno successivo
i) disco-bar, piano bar,
Ore 7
american-bar, locali serali e
simili: esercizi in cui la
somministrazione di alimenti
e bevande è accompagnata a
servizi di intrattenimento che
ne caratterizzano l’attività;
Ore 3 del giorno successivo
l) discoteche, sale da ballo,
locali notturni: esercizi nei quali
la somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande viene
svolta congiuntamente ad
attività di trattenimento, ma
quest’ultima è prevalente
Ore 7
rispetto alla prima;
Ore 3 del giorno successivo
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
m) stabilimenti balneari ed
Ore 7
impianti sportivi con
somministrazione: esercizi in
cui la somministrazione al
pubblico di alimenti e
bevande viene svolta
congiuntamente all’attività di
svago, ma quest’ultima è
prevalente rispetto alla prima.
Ore 3 del giorno successivo
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
ZONE MODERATAMENTE CRITICHE: Zona 3 (CASSINO SCANASIO), Zona 4
(VALLEAMBROSIA), Zona 4.1 (Valleambrosia Sud), Zona 5 (QUINTO DE’STAMPI), Zona
5.1 (Aree Produttive Nord)
Denominazioni di esercizio
Orario MINIMO di
apertura (l’apertura non
può avvenire prima
dell’orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria Ore 7
con cucina e simili: esercizi
in cui è prevalente la
somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina
con menù che include una
sufficiente varietà di piatti e
dotati di servizio al tavolo;
Orario MASSIMO di chiusura
(la chiusura non può avvenire
oltre l’orario indicato)
b) esercizi con cucina tipica Ore 7
lombarda: ristorante, trattoria,
osteria in cui è prevalente
l’utilizzo di alimenti e
bevande tipici della
tradizione locale o regionale;
Ore 1 del giorno successivo
c) tavole calde, self service,
fast food e simili: esercizi in
cui è prevalente la
somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina
ma privi di servizio al tavolo
d) pizzerie e simili: esercizi
della ristorazione, con
servizio al tavolo, in cui è
prevalente la preparazione e
la somministrazione del
prodotto “pizza”;
Ore 7
Ore 1 del giorno successivo
Ore 7
Ore 1 del giorno successivo
e) bar gastronomici e simili:
Ore 7
Ore 1 del giorno successivo
Ore 5.30
Ore 1del giorno successivo
Ore 1 del giorno successivo
esercizi in cui si somministrano
alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia
preconfezionati o precotti usati a
freddo ed in cui la manipolazione
dell’esercente riguarda
l’assemblaggio, il riscaldamento, la
farcitura e tutte quelle operazioni
che non equivalgono né alla
produzione né alla cottura;
f) bar-caffe e simili: esercizi in cui
è prevalente la somministrazione di
bevande, comprese quelle alcoliche
di qualsiasi gradazione, nonché di
dolciumi e spuntini;
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
g) bar pasticceria, bar
Ore 6
gelateria, cremeria, creperia e
simili: bar–caffè caratterizzati
dalla somministrazione di
una vasta varietà di prodotti
di pasticceria, gelateria e
dolciari in genere;
Ore 1 del giorno successivo
h) wine bar, birrerie, pub,
7
enoteche, caffetterie, sala da
the e simili: esercizi
prevalentemente specializzati
nella somministrazione di
specifiche tipologie di
bevande eventualmente
accompagnate da
somministrazione di spuntini,
pasti e/o piccoli servizi di
cucina;
Ore 1
i) disco-bar, piano bar,
Ore 9
american-bar, locali serali e
simili: esercizi in cui la
somministrazione di alimenti
e bevande è accompagnata a
servizi di intrattenimento che
ne caratterizzano l’attività;
Ore 2 del giorno successivo
l) discoteche, sale da ballo,
Ore 10
locali notturni: esercizi nei
quali la somministrazione al
pubblico di alimenti e
bevande viene svolta
congiuntamente ad attività di
trattenimento, ma
quest’ultima è prevalente
rispetto alla prima;
Ore 2 del giorno successivo
m) stabilimenti balneari ed
Ore 8
impianti sportivi con
somministrazione: esercizi in
cui la somministrazione al
pubblico di alimenti e
bevande viene svolta
congiuntamente all’attività di
svago, ma quest’ultima è
prevalente rispetto alla prima.
Ore 1 del giorno successivo
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
ZONE CRITICHE: Zona 1 (ROZZANO VECCHIA), Zona 2 (ROZZANO CENTRO –
Quartiere Aler), Zona 6 (PONTESESTO) E Zona 6.1 (Aree Produttive)
Denominazioni di esercizio
Orario MINIMO di
apertura (l’apertura non
può avvenire prima
dell’orario indicato)
a) ristorante, trattoria, osteria Ore 7
con cucina e simili: esercizi
in cui è prevalente la
somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina
con menù che include una
sufficiente varietà di piatti e
dotati di servizio al tavolo;
Orario MASSIMO di chiusura
(la chiusura non può avvenire
oltre l’orario indicato)
b) esercizi con cucina tipica Ore 7
lombarda: ristorante, trattoria,
osteria in cui è prevalente
l’utilizzo di alimenti e
bevande tipici della
tradizione locale o regionale;
Ore 24
c) tavole calde, self service,
fast food e simili: esercizi in
cui è prevalente la
somministrazione di pasti
preparati in apposita cucina
ma privi di servizio al tavolo
d) pizzerie e simili: esercizi
della ristorazione, con
servizio al tavolo, in cui è
prevalente la preparazione e
la somministrazione del
prodotto “pizza”;
Ore 9
Ore 22
Ore 7
Ore 24
e) bar gastronomici e simili:
esercizi in cui si somministrano
alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia
preconfezionati o precotti usati a
freddo ed in cui la manipolazione
dell’esercente riguarda
l’assemblaggio, il riscaldamento, la
farcitura e tutte quelle operazioni
che non equivalgono né alla
produzione né alla cottura;
Ore 6.30
Ore 24
Ore 5.30
Ore 24
Ore 24
f) bar-caffe e simili: esercizi in cui
è prevalente la somministrazione di
bevande, comprese quelle alcoliche
di qualsiasi gradazione, nonché di
dolciumi e spuntini;
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
g) bar pasticceria, bar
Ore 7
gelateria, cremeria, creperia e
simili: bar–caffè caratterizzati
dalla somministrazione di
una vasta varietà di prodotti
di pasticceria, gelateria e
dolciari in genere;
Ore 24
h) wine bar, birrerie, pub,
Ore 10
enoteche, caffetterie, sala da
the e simili: esercizi
prevalentemente specializzati
nella somministrazione di
specifiche tipologie di
bevande eventualmente
accompagnate da
somministrazione di spuntini,
pasti e/o piccoli servizi di
cucina;
Ore 24
i) disco-bar, piano bar,
Ore 10
american-bar, locali serali e
simili: esercizi in cui la
somministrazione di alimenti
e bevande è accompagnata a
servizi di intrattenimento che
ne caratterizzano l’attività;
Ore 1 del giorno successivo
l) discoteche, sale da ballo,
Ore 14
locali notturni: esercizi nei
quali la somministrazione al
pubblico di alimenti e
bevande viene svolta
congiuntamente ad attività di
trattenimento, ma
quest’ultima è prevalente
rispetto alla prima;
Ore 24 del giorno successivo
m) stabilimenti balneari ed
Ore 7
impianti sportivi con
somministrazione: esercizi in
cui la somministrazione al
pubblico di alimenti e
bevande viene svolta
congiuntamente all’attività di
svago, ma quest’ultima è
prevalente rispetto alla prima.
Ore 23
COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158
SEZIONE III – ACCONCIATORI E ASSIMILATI
L'orario di apertura degli esercizi di barbiere, parrucchiere per Uomo e Donna ed estetista è
determinato come segue:
Art.1 – Orario Base
- Apertura: non prima delle ore 8,00
- Chiusura: non oltre le ore 22,30
Entro il suddetto intervallo è facoltà dell'esercente articolare gli orari di attività secondo le proprie
esigenze aziendali e quelle della clientela, con facoltà di effettuare o meno un intervallo.
Art.2 – Giornate di Chiusura
La giornata di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale è facoltativa.
E' facoltà dell'esercente di non effettuare la chiusura, domenicale, festiva o infrasettimanale in tutti i
casi in cui è consentita la sospensione della chiusura per i negozi di generi non alimentari
Non è comunque possibile l’apertura nelle giornate sotto indicate:
- 1 gennaio
- Pasqua
- 25 aprile
- 1 maggio
- 15 agosto
- 25 dicembre pomeriggio
- 26 dicembre
Art.3 – Pubblicità degli Orari
L'orario di apertura e la giornata di chiusura praticata dall'esercente devono essere comunicati al
Comune ed indicati al pubblico tramite l'esposizione di apposito cartello
Ogni variazione deve essere comunicata al Comune con almeno 15 giorni di anticipo.
Le chiusure per periodi di ferie superiori a sette giorni devono essere comunicate al Comune con il
maggior anticipo possibile, e comunque almeno un mese prima.
Art.4 – Deroghe per Attività Particolari
Se l'attività è svolta in abbinamento ad esercizi di vendita al dettaglio, l'orario di apertura deve
essere limitato a quello previsto per il negozio, a meno che l'attività di parrucchiere o estetista non
disponga di ingresso autonomo.
In ogni caso, negli orari eccedenti quelli del negozio, l'attività di vendita deve essere sospesa.
Agli esercizi che svolgono esclusivamente l'attività di centro di abbronzatura è consentita l'apertura
domenicale per un massimo di 4 ore consecutive.
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Art. 5 – Disposizioni finali
Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ed annullano ogni altro atto emanato in
passato in materia di disciplina degli orari relativamente alle attività degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e delle attività di acconciatore ed estetista.
Copia della presente ordinanza viene notificata al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione
Carabinieri di Rozzano
Il Sindaco
Massimo D’Avolio
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