ORDINANZA SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA` DI VENDITA AL
Transcript
ORDINANZA SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA` DI VENDITA AL
COMUNE DI ROZZANO Provincia di Milano DIREZIONE DI LINEA SPORTELLO UNICO AL CITTADINO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE ORDINANZA SUGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO E ASSIMILATE Ord. n.6262 del 27.10.2008 IL SINDACO VISTI I poteri conferitigli dall’Art.50, comma 7 della L.267/00; la L.R. 22/00 sugli orari dei negozi, come modificato dalla L.R. 30/07; la L.R. 30/03 sui pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le successive disposizioni e circolari applicative e segnatamente la DGR 8/6495 del 23 gennaio 2008; la delibera di indirizzi apportata dal Consiglio Comunale il 16.07.2008 n°48. i pareri delle associazioni di categoria dei consumatori, commercianti e lavoratori PREMESSO che la regolamentazione delle attività commerciali e assimilate, oltre a rispondere ad un preciso obbligo di legge, deve perseguire una serie di obiettivi di miglioramento della qualità della vita e della convivenza fra i cittadini, quali - consentire alle aziende di scegliere liberamente i propri giorni ed orari di attività all’interno della fascia più ampia possibile, in modo da rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della clientela - mettere a disposizione dei cittadini la massima possibilità di scelta degli orari di svolgimento degli acquisti, anche per consentire di conciliare al meglio le esigenze di acquisto con quelle del lavoro, dello studio, della vita di relazione e dell’attività di cura - consentire l’apertura contemporanea, per le massima fascia oraria possibile, dei negozi, degli esercizi pubblici e delle attività artigianali di servizio, in modo da mantenere la massima vitalità e mescolanza di funzioni nel tessuto cittadino - tutelare comunque le esigenze di quiete e sicurezza pubblica ed evitare situazioni di conflittualità tra residenti ed operatori economici - tutelare il diritto al riposo e alla qualità del lavoro degli addetti al settore ORDINA Gli orari delle attività aperte al pubblico ed assoggettate a regolamentazione comunale sono stabiliti come segue: COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 SEZIONE I – COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA Art.1 – Orario Base Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, indipendentemente dalla dimensione e dalla collocazione territoriale, salvo le più estese facoltà concesse agli esercizi di cui all’Art.2, hanno facoltà di scegliere il proprio orario di apertura entro il nastro orario compreso tra le ore 7 e le 22 per un massimo di 13 ore giornaliere. Entro tale limite possono essere effettuati uno o più intervalli di chiusura. Art.2 – Estensione generalizzata della fascia oraria Ai sensi del punto 3.a) dell’Art.5 bis della L.R.22/00 e s.m.i, la fascia oraria entro la quale gli esercenti possono determinare liberamente il proprio orario, fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere, è ampliata come segue: • Per i soli panifici e rivendite di pane, dalle 6 alle 22 di tutti i giorni in cui è consentita l’apertura, su tutto il territorio comunale. Art.3 – Estensione della fascia oraria su richiesta dell’esercente Ai sensi del punto 3.b) dell’Art.5 bis della L.R. 22/00 e s.m.i.., su richiesta dell’esercente, il Dirigente della Direzione di linea può autorizzare deroghe all’orario di apertura mattutino di cui all’art.3 alle seguenti condizioni: a) la deroga deve rispondere a dimostrate esigenze di servizio ai cittadini in generale o a particolari categorie di utenti b) la deroga non può essere concessa o, se concessa, può essere annullata, nel caso l’apertura in orari anticipati crei problemi di disturbo alla quiete pubblica. Per la valutazione delle problematiche di quiete e ordine pubblico andrà tenuta in considerazione non solo l’attività che si svolge nei locali di vendita, ma anche le problematiche derivanti dall’accesso e dallo stazionamento della clientela in prossimità dell’esercizio. Di conseguenza tale deroga non sarà concessa agli esercizi aventi accesso dall’interno di cortili di edifici a destinazione residenziale (anche non esclusiva) o siti in prossimità di ospedali, case di riposo o altri luoghi “sensibili” che necessitino di particolari condizioni di quiete e silenziosità. c) la deroga può essere concessa a titolo temporaneo o permanente d) in caso di particolari manifestazioni, festività, ricorrenze o emergenze di carattere generale la deroga (solo di tipo temporaneo) può essere concessa automaticamente a tutti gli esercenti dell’area interessata, senza bisogno di richieste individuali, con un unico provvedimento concordato con le associazioni di categoria. e) La deroga può essere concessa su tutto il territorio comunale Ai sensi dell’Art 14 della L.R. 22/00 e s.m.i.., su richiesta dell’esercente, il Dirigente della Direzione di linea può autorizzare l’esercizio dell’attività notturna (cioè la chiusura oltre le ore 24) alle stesse condizioni del comma precedente, esclusivamente ad esercizi di vicinato. COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 L’autorizzazione può essere rilasciata solo ad un limitato numero di esercizi, e di conseguenza, per ognuna delle zone di cui all’art. 49 della delibera C.C. n. 47 del 16.7.2008 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi”, non più del 10% degli esercizi contemporaneamente, garantendo comunque, se richiesta, almeno 1 autorizzazione per zona. In via del tutto eccezionale, nel caso di particolari manifestazioni, festività, ricorrenze o iniziative di carattere generale (es:: “notti bianche” o simili) tale autorizzazione può essere rilasciata in via generalizzata a tutti gli esercizi del territorio comunale o di talune vie o zone direttamente interessate.. In tutti i casi, tranne quelli di cui al punto precedente, non possono essere superate le 13 ore di apertura giornaliera. Art. 4 Chiusure infrasettimanali – differenziazione degli orari E’ facoltà dell’esercente di osservare orari differenziati nell’arco della settimana o nei diversi periodi dell’anno, e di effettuare chiusure infrasettimanali, anche per l’intera giornata. L’effettuazione di chiusure infrasettimanali non consente comunque di prolungare l’apertura giornaliera oltre le 13 ore. Art. 5 – Aperture domenicali e festive In linea generale, gli esercizi debbono osservare la chiusura nelle giornate domenicali e festive, con le eccezioni individuate nei punti seguenti: - ai sensi del comma 5 dell’art.5 bis L.R. 22/00 e s.m.i , è autorizzata l’apertura (facoltativa) al pubblico nelle seguenti giornate, ammesso che non cadano in una delle date escluse ai sensi del successivo Art. 6 gennaio: prima domenica febbraio: prima domenica marzo: prima domenica aprile: prima domenica maggio: prima ed ultima domenica giugno: prima domenica luglio: prima domenica agosto: prima ed ultima domenica settembre: prima domenica ottobre: prima domenica novembre: prima ed ultima domenica dicembre: tutti i giorni festivi - le ulteriori tre giornate di apertura a scelta del comune per l’anno 2008 sono individuate come segue: - 1) 12 ottobre 2) 1 novembre 3) 23 novembre COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 Per gli anni successivi, le associazioni di categoria dei consumatori, delle imprese del settore e dei lavoratori dipendenti del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale presenteranno al comune eventuali proposte di modifica entro il 30 Settembre di ogni anno. Il Dirigente della Direzione di linea provvederà alle necessarie consultazioni in modo da emettere, con proprio provvedimento, l’aggiornamento per l’anno successivo entro il 30 novembre. In mancanza di tale aggiornamento si intenderà confermato il calendario dell’anno precedente. Gli esercizi aventi superficie di vendita fino a 250 mq. non sono tenuti alla chiusura domenicale e festiva salvo quanto previsto al successivo Art.6 Nelle giornate festive in cui è consentita l’apertura, si applicheranno i limiti orari previsti nei precedenti articoli. Art. 6 – Giornate in cui non è possibile l’apertura Nelle seguenti giornate, anche se venissero a coincidere con le date di apertura consentite dall’Art.5, non è comunque possibile l’apertura degli esercizi: - 1 gennaio Pasqua 25 aprile 1 maggio 15 agosto 25 dicembre pomeriggio 26 dicembre Art. 7 – Attività commerciali ad apertura libera I limiti di orario e di giorni di apertura non si applicano alle sottonotate categorie di esercizi, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l’80 per cento della superficie di vendita dell’esercizio (anche computata per somma delle merceologie di cui alla lettera e). Tali esercizi possono di conseguenza operare liberamente senza alcun limite circa i giorni e alle ore di attività, fermo restando soltanto l’obbligo di comunicazione degli orari adottati, ai sensi del successivo Art. 9 a) rivendite di generi di monopolio; b) rivendite di giornali, riviste e periodici; c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale; e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali. COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 Art. 8 - Vendite dirette da parte degli artigiani. Gli artigiani che vendono al pubblico i loro prodotti direttamente nei locali di produzione o in altri ad essi adiacenti sono tenuti al rispetto degli stessi orari previsti gli esercizi di vendita al dettaglio che trattano gli stessi prodotti. A tali esercizi possono essere concesse le deroghe di cui all’Art.3 comma 1, ma non le aperture notturne, salvo i casi eccezionali di cui all’ultimo capoverso dell’Art.3 Art. 9 - Comunicazione e modificazione degli orari L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico gli orari di attività effettivamente praticati mediante appositi cartelli, che debbono essere esposti all’esterno dell’esercizio in maniera ben visibile anche durante la chiusura dell’esercizio. In alternativa al cartello a stampa possono essere utilizzati altri strumenti quali video o pannelli a messaggio luminoso, purché chiaramente visibili dall’esterno anche durante l’orario di chiusura. L’orario va preliminarmente comunicato al Comune all’atto dell’attivazione dell’esercizio o di ogni modifica non occasionale (intendendosi per tali le chiusure per lutto, malattia o impegni improvvisi, che comunque non comportino una modifica permanente degli orari). Le modifiche di orario che non richiedono autorizzazione preventiva potranno essere osservate trascorsi 3 giorni lavorativi dalla comunicazione. Le modifiche di orari che richiedano autorizzazione preventiva (deroghe di cui all’Art.3) vanno richieste al Comune con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo, e si intendono assentite qualora entro tale periodo non venga comunicato al richiedente il diniego o una sospensione per approfondimento dell’istruttoria. Art. 10 - Ferie estive Al fine di garantire, durante le ferie del mese di agosto, sufficienti servizi di approvigionamento per i consumatori, saranno promosse intese con le organizzazioni di categoria per assicurare l’apertura, anche mediante idonei avvicendamenti di un adeguato numero di negozi abilitati alla vendita di prodotti di largo e generale consumo. Gli esercenti che intendono usufruire della chiusura estiva per ferie o della riduzione degli orari di apertura, devono comunicarlo all'Amministrazione Comunale entro il 31 maggio di ogni anno ; la mancata comunicazione sottointende la regolare apertura dell'esercizio. Art. 11 - Sanzioni Per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusure domenicali o festive si applicano le sanzioni di cui all’Art. 5 ter della L.R.22/00 e s.m.i. Per le altre violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni di cui all’Art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267. COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 SEZIONE II –PUBBLICI ESERCIZI Art. 1 – Orario Base Gli esercizi che svolgono la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono liberamente scegliere il proprio orario di attività sull’arco di 7 giorni alla settimana, entro i limiti indicati nella presente ordinanza, in rapporto alla zona di collocazione dell’esercizio e alla denominazione di cui all’Art.6 della DGR 8/6495 del 23.1.2008 All’interno di tale nastro orario è facoltà dell’esercente di effettuare un intervallo di durata discrezionale. L’orario può essere differenziato dall’esercente per giorni della settimana o periodi dell’anno. Art. 2 – Modificazione dell’orario di chiusura a richiesta dell’esercente L’orario di chiusura degli esercizi in cui l’attività di somministrazione di alimenti e bevande risulta esclusiva o prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte nell’esercizio, può essere posticipato con provvedimento del Dirigente della Direzione di linea, su richiesta dell’esercente, a condizione che lo stesso si impegni a non arrecare disturbo alla quiete pubblica mettendo in atto idonei provvedimenti di mitigazione relativi anche al decoro urbano dell’area adiacente all’esercizio. Le misure di mitigazione debbono tenere conto non solo dell’emissione di rumori, odori e vibrazioni percepibili all’esterno dell’esercizio, ma anche dei problemi generati dall’accesso e dallo stazionamento degli avventori all’esterno del locale, della tipologia dell’esercizio e delle caratteristiche delle aree circostanti. A tale scopo possono essere sottoscritte convenzioni tra il comune e gli esercenti di determinate aree, con l’accordo delle associazioni di categoria, per la gestione collettiva di servizi di steward che assicurino all’esterno dei locali la dissuasione da comportamenti di disturbo alla pubblica quiete e sicurezza e la sollecita rimozione dei rifiuti. Il provvedimento autorizzativo potrà essere emesso solo previo accertamento della effettiva predisposizione dei meccanismi di mitigazione concordati e può essere sospeso o revocato in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Art. 3 – Modificazione dell’orario di apertura a richiesta dell’esercente L’orario di apertura degli esercizi ricadenti nelle denominazioni da a) ad h) dell’Art.6 della DGR 8/6495 del 23.1.2008, può essere anticipato con provvedimento del Dirigente della Direzione di linea, su richiesta motivata del singolo esercente. La richiesta deve essere motivata da esigenze di servizio ai cittadini specificamente individuate, eventualmente limitata a specifiche giornate o periodi dell’anno in cui tali esigenze si verificano. Dovrà comunque essere garantita una fascia di chiusura notturna minima di 4 ore. COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 Art. 4 – Modificazione dell’orario di chiusura dei locali che svolgono prevalentemente attività di trattenimento L’orario di chiusura degli esercizi ricadenti nella denominazione di cui alle lettera j) dell’Art.6 della DGR 8/6495 del 23.1.2008 (locali di somministrazione abbinati ad attività prevalenti di trattenimento) può essere posticipata con provvedimento del Dirigente della Direzione di Linea su richiesta dell’interessato. L’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che non determini problemi di quiete ed ordine pubblico. Art. 5 - Chiusure infrasettimanali – differenziazione degli orari E’ facoltà dell’esercente osservare orari differenziati nell’arco della settimana o nei diversi periodi dell’anno e di effettuare chiusure infrasettimanali, anche per l’intera giornata. L’effettuazione di chiusure infrasettimanali non consente comunque di prolungare l’apertura giornaliera oltre gli orari massimi autorizzati. Art. 6 - Comunicazione e modificazione degli orari L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico gli orari di attività effettivamente praticati (inclusi gli intervalli giornalieri e l’eventuale chiusura infrasettimanale) che debbono essere esposti all’interno e all’esterno dell’esercizio in maniera ben visibile anche durante la chiusura dell’esercizio. In alternativa al cartello a stampa possono essere utilizzati altri strumenti quali video o pannelli a messaggio luminoso, purché chiaramente visibili dall’esterno anche durante l’orario di chiusura. L’orario va preliminarmente comunicato al Comune all’atto dell’attivazione dell’esercizio, dei subingressi o trasferimenti o di ogni modifica non occasionale (intendendosi per tali le chiusure per lutto, malattia o impegni improvvisi, che comunque non comportino una modifica permanente degli orari). Le modifiche di orario che non richiedono autorizzazione preventiva potranno essere osservate trascorsi 2 giorni dalla comunicazione. Le modifiche di orari che richiedano autorizzazione preventiva (deroghe di cui agli Artt.3 e 4) vanno richieste al Comune con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, e si intendono assentite qualora entro tale periodo non venga comunicato al richiedente il diniego o una sospensione per approfondimento dell’istruttoria. L’esercente è tenuto al rispetto dell’orario scelto fino alla eventuale comunicazione e/o autorizzazione delle successive modifiche. La chiusura superiore ai trenta giorni, anche per giustificati motivi, va comunque comunicata al Comune. COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 Art. 7 - Chiusura per ferie Per il periodo estivo o in altre particolari situazioni documentate, il Sindaco, entro il 30 maggio di ogni anno, adotterà con propria ordinanza programmi di apertura obbligatoria per turno al fine di garantire un adeguato servizio all’utenza. A tale scopo, gli esercenti dovranno proporre, entro il 30 marzo di ogni anno, il periodo di chiusura che intendono osservare. Art. 8 – Deroghe per festività Nei giorni di carnevale, nei giorni dal 24 al 26 e 31 dicembre di ogni anno tutti gli esercenti possono chiudere gli esercizi alle ore 5 antimeridiane. In occasione di fiere, feste patronali o altre speciali manifestazioni locali, analoga deroga può essere stabilita con provvedimento del Dirignte della Direzione di Linea. Art. 9 - Esclusione della disciplina sugli orari Sono esclusi dall’osservanza del presente provvedimento gli esercizi di somministrazione : - annessi alle attività ricettive (alberghi, pensioni, ecc.) che somministrano cibi e bevande ai soli alloggiati ; - siti nelle aree di servizio autostradali Art. 10 - Sanzioni Per le violazioni alle disposizioni sugli orari previste dalla legge si applicano le sanzioni di cui dall’Art.17 bis, comma 3 del R.D. 773/1931 Per le altre violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni di cui all’Art.7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267. COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 ALLEGATO ORARI MASSIMI DI ATTIVITA’ Gli orari massimi di attività sono differenziate in funzione del livello di potenziale criticità delle singole zone in termini di vivibilità, quiete ed ordine pubblico. Per zone si intendono quelle individuate in sede di delibera di criteri per le autorizzazioni dei pubblici esercizi (Del. C.C. n°47 del 16.7.2008) ZONE NON CRITICHE: Zona 7 (MILANOFIORI/EST NAVIGLIO) e Zona 8 (Servizi Commerciali Sovracomunali (FIORDALISO)) Denominazioni di esercizio Orario MINIMO di apertura (l’apertura non può avvenire prima dell’orario indicato) a) ristorante, trattoria, osteria Ore 5 con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; b) esercizi con cucina tipica Ore 5 lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; Orario MASSIMO di chiusura (la chiusura non può avvenire oltre l’orario indicato) c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; Ore 5 Ore 2 del giorno successivo Ore 5 Ore 2 del giorno successivo Ore 2 del giorno successivo Ore 2 del giorno successivo COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; Ore 5 Ore 2 del giorno successivo f) bar-caffe e simili: esercizi Ore 5 in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; Ore 2 del giorno successivo g) bar pasticceria, bar Ore 5 gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; Ore 2 del giorno successivo h) wine bar, birrerie, pub, Ore 7 enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; Ore 2 o 3 del giorno successivo i) disco-bar, piano bar, Ore 7 american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; Ore 3 del giorno successivo l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente Ore 7 rispetto alla prima; Ore 3 del giorno successivo COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 m) stabilimenti balneari ed Ore 7 impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima. Ore 3 del giorno successivo COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 ZONE MODERATAMENTE CRITICHE: Zona 3 (CASSINO SCANASIO), Zona 4 (VALLEAMBROSIA), Zona 4.1 (Valleambrosia Sud), Zona 5 (QUINTO DE’STAMPI), Zona 5.1 (Aree Produttive Nord) Denominazioni di esercizio Orario MINIMO di apertura (l’apertura non può avvenire prima dell’orario indicato) a) ristorante, trattoria, osteria Ore 7 con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; Orario MASSIMO di chiusura (la chiusura non può avvenire oltre l’orario indicato) b) esercizi con cucina tipica Ore 7 lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; Ore 1 del giorno successivo c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; Ore 7 Ore 1 del giorno successivo Ore 7 Ore 1 del giorno successivo e) bar gastronomici e simili: Ore 7 Ore 1 del giorno successivo Ore 5.30 Ore 1del giorno successivo Ore 1 del giorno successivo esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 g) bar pasticceria, bar Ore 6 gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; Ore 1 del giorno successivo h) wine bar, birrerie, pub, 7 enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; Ore 1 i) disco-bar, piano bar, Ore 9 american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; Ore 2 del giorno successivo l) discoteche, sale da ballo, Ore 10 locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima; Ore 2 del giorno successivo m) stabilimenti balneari ed Ore 8 impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima. Ore 1 del giorno successivo COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 ZONE CRITICHE: Zona 1 (ROZZANO VECCHIA), Zona 2 (ROZZANO CENTRO – Quartiere Aler), Zona 6 (PONTESESTO) E Zona 6.1 (Aree Produttive) Denominazioni di esercizio Orario MINIMO di apertura (l’apertura non può avvenire prima dell’orario indicato) a) ristorante, trattoria, osteria Ore 7 con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo; Orario MASSIMO di chiusura (la chiusura non può avvenire oltre l’orario indicato) b) esercizi con cucina tipica Ore 7 lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; Ore 24 c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; Ore 9 Ore 22 Ore 7 Ore 24 e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura; Ore 6.30 Ore 24 Ore 5.30 Ore 24 Ore 24 f) bar-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 g) bar pasticceria, bar Ore 7 gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; Ore 24 h) wine bar, birrerie, pub, Ore 10 enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina; Ore 24 i) disco-bar, piano bar, Ore 10 american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; Ore 1 del giorno successivo l) discoteche, sale da ballo, Ore 14 locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima; Ore 24 del giorno successivo m) stabilimenti balneari ed Ore 7 impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima è prevalente rispetto alla prima. Ore 23 COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 SEZIONE III – ACCONCIATORI E ASSIMILATI L'orario di apertura degli esercizi di barbiere, parrucchiere per Uomo e Donna ed estetista è determinato come segue: Art.1 – Orario Base - Apertura: non prima delle ore 8,00 - Chiusura: non oltre le ore 22,30 Entro il suddetto intervallo è facoltà dell'esercente articolare gli orari di attività secondo le proprie esigenze aziendali e quelle della clientela, con facoltà di effettuare o meno un intervallo. Art.2 – Giornate di Chiusura La giornata di chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale è facoltativa. E' facoltà dell'esercente di non effettuare la chiusura, domenicale, festiva o infrasettimanale in tutti i casi in cui è consentita la sospensione della chiusura per i negozi di generi non alimentari Non è comunque possibile l’apertura nelle giornate sotto indicate: - 1 gennaio - Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 15 agosto - 25 dicembre pomeriggio - 26 dicembre Art.3 – Pubblicità degli Orari L'orario di apertura e la giornata di chiusura praticata dall'esercente devono essere comunicati al Comune ed indicati al pubblico tramite l'esposizione di apposito cartello Ogni variazione deve essere comunicata al Comune con almeno 15 giorni di anticipo. Le chiusure per periodi di ferie superiori a sette giorni devono essere comunicate al Comune con il maggior anticipo possibile, e comunque almeno un mese prima. Art.4 – Deroghe per Attività Particolari Se l'attività è svolta in abbinamento ad esercizi di vendita al dettaglio, l'orario di apertura deve essere limitato a quello previsto per il negozio, a meno che l'attività di parrucchiere o estetista non disponga di ingresso autonomo. In ogni caso, negli orari eccedenti quelli del negozio, l'attività di vendita deve essere sospesa. Agli esercizi che svolgono esclusivamente l'attività di centro di abbronzatura è consentita l'apertura domenicale per un massimo di 4 ore consecutive. COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158 Art. 5 – Disposizioni finali Le disposizioni del presente provvedimento sostituiscono ed annullano ogni altro atto emanato in passato in materia di disciplina degli orari relativamente alle attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e delle attività di acconciatore ed estetista. Copia della presente ordinanza viene notificata al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Rozzano Il Sindaco Massimo D’Avolio COMUNE DI ROZZANO - Piazza G. Foglia, 1 - 20089 ROZZANO (MI) - Tel. 02/82261 - Fax. 02/89200788 - P.I. 01743420158