documento - Agenzia Nazionale Giovani

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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE ALL’ARRIVO E DI
VALUTAZIONE INTERMEDIA DEI VOLONTARI PREVISTI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO VOLONTARIO
EUROPEO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+:GIOVENTU’ IN AZIONE – ANNUALITÀ
2016/2017 (FONDI COMUNITARI 2016-2017)
NUMERO GARA: 6277300
CIG Lotto 1: 652994269A
CIG Lotto 2: 6529950D32
Codice CUP: D53G15000820006
Risposte ai quesiti pervenuti
Q1: NEL CASO DI PARTECIPAZIONE A ENTRAMBI I LOTTI, MA IN RTI PER UNO E IN PROPRIO PER L'ALTRO,
COME SI DEVE PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA BUSTA A? E’ NECESSARIO PREVEDERE,
AL SUO INTERNO, UNA DOPPIA BUSTA PER CIASCUNO DEI LOTTI? OPPURE BISOGNA PRESENTARE DUE
CANDIDATURE DISTINTE?
R1: Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, ma in RTI per uno ed in proprio per l’altro, è necessario
presentare due candidature separate.
Q2: La presente per chiedere il seguente chiarimento:
- capacità tecnica e professionale: per servizi analoghi a quelli oggetto dei lotti per i quali si intende
presentare offerta si intende servizi di formazione generale?
R2: Per servizi analoghi a quelli del lotto per il quale si partecipa si intendono servizi della stessa natura
di quelli del lotto per il quale si partecipa, come descritti nel documento Disciplinare e Capitolato di Gara
pubblicato sul sito dell’ANG, all’art. 3.
Q3: Gentili, in riferimento all'oggetto si chiedono le seguenti informazioni:
a) Le Università non statali legalmente riconosciute in qualità di Ente pubblico non economico ha il
requisito per partecipare al predetto bando?
b) L'esperienza triennale, richiesta nel punto c) Capacità tecnica professionale, possa essere considerata la
nostra esperienza nei progetti Erasmus e Erasmus + che sono servizi offerti, da sempre, dall'Ateneo?
R3: a) E’ ammessa la partecipazione delle Università salvo verifica da parte dell’Amministrazione della
sussistenza dei requisiti in concreto posseduti dal concorrente, a cominciare dall’esercizio di attività di
impresa sia pure in forma non prevalente e dai requisiti economico-finanziari;
b) ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art.10, Busta A, punto II,
del Disciplinare di gara il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti indicati al succitato
punto. Ogni particolare circostanza relativa alla pertinenza delle attività dichiarate ai fini della prova del
requisito sarà valutata dalla Commissione in sede di gara.
Q4: Buongiorno,in merito alla capacità tecnica e professionale, rientrando i servizi richiesti dal bando,
quanto all'oggetto principale, all’interno dell’Allegato IIB, categoria 24, codifica 80500000-9 (servizi di
formazione) con la presente si chiede conferma che per entrambi i lotti i servizi analoghi sono
rappresentati dai servizi di formazione.
R4: L’affermazione riportata all’interno del bando, che i servizi relativi alle prestazioni inerenti il Lotto 1 e
quelle inerenti il Lotto 2 rientrano all’interno dell’Allegato IIB, categoria 24, codifica 80500000-9 del D.Lgs
163/2006, in quanto l’oggetto principale dei medesimi è l’attività di formazione, è resa per identificare le
attività nell’ambito del D.lgs 163/2006. Tuttavia per il completo inquadramento delle suddette
prestazioni occorre fare riferimento al dettaglio del contenuto dell’attività come descritto all’art. 3 del
documento “Disciplinare e Capitolato di Gara” . Pertanto la dimostrazione del requisito dovrà essere
fornita con riferimento a servizi analoghi a quelli del lotto per cui si partecipa, come indicato al
precedente quesito 2.
Q5: Gentilissimi, stiamo predisponendo un'offerta da presentare nell'ambito della Procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di formazione all'arrivo e di valutazione intermedia dei volontari previsti
nell'ambito del Servizio Volontario Europeo del programma comunitario Erasmus+: Gioventù in Azione Annualità 2016-2017 (Numero Gara: 6277300 - CIG Lotto 1: 652994269A - CIG Lotto 2: 6529950D32 - CUP:
D53G15000820006).
L’offerta sarà presentata da un RTI costituendo tra la nostra agenzia (XXXXXXXXXXX X XXX) e XXXXX.In
relazione a questo, con esplicito riferimento ai seguenti Articoli del Disciplinare e Capitolato di Gara:
Art. 10 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA - Busta A - documentazione
amministrativa - Punto II - Capacità economico finanziaria - Lettera b) "possesso di un fatturato globale
d'impresa riferito agli esercizi 2012-2013-2014 non inferiore all'importo totale del presente bando"
Art. 18 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - Capacità economico finanziaria - "a) il requisito deve
essere posseduto dal RTI nel suo complesso; b) il requisito di fatturato è cumulabile e deve essere
posseduto dal RTI, costituito o costituendo, nel suo complesso, purché in capo alla mandataria in
misura prevalente",
considerando che:
XXXXXXXXXX X XXX ha un fatturato globale riferito agli esercizi 2012-2013-2014 pari ad €
1.9XX.XXX,XX
XXXXX ha un fatturato globale riferito agli esercizi 2012-2013-2014 pari ad € 1.6XXXXX,XX
siamo a chiedervi con la presente quale dei due soggetti è corretto sia il soggetto mandatario e quale il
mandante.
R5:Gli articoli sopra richiamati devono essere interpretati nel senso che il Raggruppamento Temporaneo
di Impresa nel suo complesso deve soddisfare il requisito del fatturato globale di impresa riferito agli
esercizi 2012-2013-2014 indicato nel disciplinare di gara e che, ai fini del raggiungimento del possesso
del requisito, è possibile cumulare i fatturati conseguiti dalle imprese facenti parte del RTI. Nel caso in cui
per raggiungere il possesso del requisito è necessaria la somma dai fatturati conseguiti dai soggetti
facenti parte del RTI, è necessario, a garanzia della stazione appaltante, che la mandataria sia il soggetto
che possiede il requisito in maniera prevalente.
Nella fattispecie descritta da codesta Agenzia entrambi gli operatori posseggono il requisito, pertanto
possono declinare i rapporti di rappresentanza all’interno del RTI secondo le esigenze più confacenti alla
partecipazione alla gara ed all’esecuzione del servizio.
Q6: Gentile Responsabile del Procedimento,
in riferimento alla procedura di Gara “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di formazione all’arrivo
e di valutazione intermedia dei volontari previsti nell’ambito del servizio volontario europeo del
programma comunitario Erasmus+:Gioventu’ in azione – annualità 2016/2017 (fondi comunitari 20162017)” siamo a richiedere chiarimenti in merito all'ART.8 SOGGETTI AMMESSI che recita come segue: "Sono
ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 in
possesso dei requisiti specifici indicati al successivo art. 10. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni
normative contenute agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006".
Il Comma 1 dell’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - "Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE") cita:
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i
limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909,
n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e
lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.
L'Associazione XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX è un Ente Nazionale di Promozione Sociale, facente riferimento
alla legge n.383 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), iscritta, altresì,
all'Anagrafe Unica delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.
In riferimento all'ART. 8 SOGGETTI AMMESSI del Disciplinare e Capitolato sopra citato, si sottolinea che, da
giurisprudenza consolidata, il Consiglio di Stato ha più volte affermato, sia per le Associazioni di
Promozione Sociali, che per le Associazioni di Volontariato, che dette associazioni possono essere ammesse
alle gare pubbliche quali “imprese sociali”, alle quali il d.lgs 24 marzo 2006, n. 155, ha riconosciuto la
legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e
lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se
non lucrativa. (Cons. St., Sez. VI, n. 387 del 23 gennaio 2013; n. 185 del 25 gennaio 2008; n. 3897 del 16
giugno 2009; Sez. III, n. 5882 del 20 novembre 2012; Sez. V, n. 1128 del 25 febbraio 2009).
Alla luce di detta giurisprudenza, pertanto, l'assenza dello scopo di lucro non esclude, che tali soggetti
possano esercitare un'attività economica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici", potendo
soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di
servizio".
Invero, secondo l'art. 1, par. 8, della direttiva n. 2004/18/CE, i termini "imprenditore", "fornitore" e
"prestatore di servizi" designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di
tali persone e/o enti che offrano sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti
o servizi. Conformemente, ai sensi degli artt. 3, commi 19 e 22, e 34, comma 1, lett. a), del codice dei
contratti, l'imprenditore, fornitore o prestatore di servizi (tutti rientranti nella definizione di "operatore
economico") sono "una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica (...),
che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi" e sono abilitati a partecipare alla procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons. St., Sez.
III, n. 5882 del 23 gennaio 2013; Sez. V, n. 5815 del 18 agosto 2010; n. 5956 del 26 agosto 2010).
Pertanto, sulla base di quanto sin qui esposto, si chiede a codesta Stazione Appaltante di poter ricevere
conferma rispetto alla partecipazione dell'Associazione XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX al bando di gara de quo.
R6: L'art. 8 del bando (soggetti ammessi) prevede che possono partecipare alla presente procedura tutti i
soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti specifici indicati al successivo art.
10. Alla luce di consolidata giurisprudenza europea e interna, richiamata anche nel testo del quesito,
l'art. 34 del Codice dei Contratti va interpretato nel senso che lo stesso, in linea di principio, non può
impedire la partecipazione alle gare anche di soggetti no profit e del volontariato. Le dichiarazioni
previste dal disciplinare di gara a pena di esclusione, qualora di stretta applicazione ai soggetti aventi
forma di impresa, sono rese dalle Associazioni di promozione Sociale in quanto applicabili.
Q7: in riferimento alla procedura di Gara “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di formazione
all’arrivo e di valutazione intermedia dei volontari previsti nell’ambito del servizio volontario europeo del
programma comunitario Erasmus+:Gioventu’ in azione – annualità 2016/2017 (fondi comunitari 20162017)” siamo a richiedere chiarimenti in merito all' ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA - Busta B Offerta Tecnica Lotto 2, nel quale viene riportato quanto segue "il concorrente
dovrà presentare una relazione dettagliata sul programma delle attività di valutazione che si propone di
erogare, sulla metodologia adottata, nonché sulle capacità organizzative e sulla logistica che si propone per
lo svolgimento delle attività e per la residenzialità dei volontari. Dovrà essere inserita, all’interno
dell’offerta, documentazione attestante la conoscenza di lingue straniere, l’esperienza nel settore della
formazione non formale in ambito giovanile e l’esperienza nell’ambito della gestione dei progetti europei in
favore dei giovani, da parte del personale impiegato nell’adempimento della prestazione. Al riguardo,
vanno altresì inseriti i curriculum vitae, con indicazione dei titoli di studio (comprensivi delle competenze
linguistiche certificate) e professionali, dei formatori dell’equipe di progetto, distinguendone i ruoli. Fermo
restando quanto indicato al precedente art. 4, si segnala l’opportunità di valutare che almeno una delle sedi
delle attività di cui al Lotto 2 sia nella Provincia di Roma".Si richiede di esplicitare cosa si intende per
"documentazione attestante la conoscenza di lingue straniere, l’esperienza nel settore della formazione
non formale in ambito giovanile e l’esperienza nell’ ambito della gestione dei progetti europei in favore dei
giovani, da parte del personale impiegato nell’ adempimento della prestazione". E' esaustivo l'inserimento
dei Curriculum Vitae del personale impiegato nell'adempimento della prestazione come previsto per i
formatori?
R7: Il CV è un mezzo idoneo ad attestare le competenze del personale impiegato nell’adempimento della
prestazione purché, ai fini della valutazione delle competenze dell’equipe di progetto, dallo stesso risulti
chiaramente quanto richiesto dal disciplinare di gara relativamente alla conoscenza di lingue straniere,
l’esperienza nel settore della formazione non formale in ambito giovanile e l’esperienza nell’ambito della
gestione dei progetti europei in favore dei giovani.