BD/B/MR/PL/P n. Verbale della seduta del 19 aprile 2 2 Presidenza

Transcript

BD/B/MR/PL/P n. Verbale della seduta del 19 aprile 2 2 Presidenza
BD/B/MR/PL/P
Q
9HUEDOHGHOODVHGXWD
GHODSULOH
Presidenza del Vicepresidente %RUWX]]R
indi
del Presidente 0DUWLQL
indi
del Vicepresidente %RUWX]]R
indi
del Presidente 0DUWLQL
indi
del Vicepresidente %RUWX]]R
===oooOooo===
(Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo)
La seduta inizia alle ore 10.05
- 2 -
Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 347a seduta
del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione
dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della
seduta n. 345 e che, se non saranno state sollevate
obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso
sarà considerato approvato.
Comunica, quindi, che hanno chiesto congedo, per
la seduta odierna, l’assessore Guerra ed i consiglieri
Brussa, Mattassi, Moretton e Staffieri.
(I congedi sono concessi).
Ottenuta la parola sull’ordine dei lavori,
consigliere ASQUINI chiede, motivandone le ragioni,
sospensione dei lavori per mezz’ora.
il
la
Il
consigliere
ZVECH
chiede,
in
termini
regolamentari, che la votazione per la richiesta di
sospensione
della
seduta
venga
effettuata
con
la
contestuale verifica del numero legale.
Dopo gli interventi del consigliere PETRIS (a
favore della sospensione proposta) e PUIATTI (contrario),
espletate le formalità di rito, il PRESIDENTE comunica che
risultano presenti in Aula 20 consiglieri YRWD]LRQHQ
SUHVHQWLULFKLHGHQWL e che, pertanto, il Consiglio
non è in numero legale.
Il
PRESIDENTE
sospende,
quindi,
la
seduta
per
un’ora.
La seduta è sospesa alle ore 10.10.
(Presidenza del Presidente Martini)
La seduta riprende alle ore 11.17.
Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta,
ricorda all’Aula le norme regolamentari relative alla
presentazione dei subemendamenti e passa, immediatamente,
all’esame del SXQWR Q GHOO¶RUGLQH GHO JLRUQR, che
prevede:
'LVFXVVLRQHVXOOR6WUDOFLR
«Costituito da un emendamento aggiuntivo di un articolo 8
bis (Provvedimenti urgenti in materia di programmazione)
- 3 -
stralciato dal disegno di legge n. 229 (Disposizioni per la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della
Regione - legge finanziaria 2002)»
(229-01)
(Relatore di maggioranza 02/,1$52)
(Relatori di minoranza 38,$77,3(75,6).
Il
consigliere
PETRIS,
ottenuta
la
parola
sull’ordine dei lavori, dichiara di ritenere insufficiente
il tempo previsto per l’esame del provvedimento in
discussione.
Il PRESIDENTE invita a rinviare tali valutazioni
in un momento successivo, a lavori iniziati.
Il
consigliere
TESINI,
ottenuta
la
parola
sull’ordine dei lavori, ricorda che già in sede di
Conferenza dei Capigruppo erano sorte perplessità sui tempi
assegnati.
Ora,
con
la
presentazione
di
numerosi
emendamenti, ritiene opportuno rivedere i tempi stabiliti.
Il
consigliere
ARIIS,
ottenuta
la
parola
sull’ordine dei lavori, dichiara che la maggioranza intende
accantonare alcuni articoli ed eventualmente decidere, in
un successivo momento, se aumentare i tempi previsti.
Il consigliere PUIATTI, ottenuta la parola
sull’ordine dei lavori, invita la Presidenza a farsi
garante del rispetto del Regolamento interno del Consiglio
regionale
e
del
calendario
dei
lavori
d’Aula
già
concordato. Lamenta, comunque, la ristrettezza dei tempi
per la discussione di articoli così ponderosi.
Il consigliere GOTTARDO, ottenuta la parola
sull’ordine dei lavori, dichiara di ritenere sufficiente il
tempo medio di 48 minuti previsto per l’esame di ogni
articolo del provvedimento in discussione. Ritiene che la
maggioranza stia rispettando gli accordi presi ed invita
l’opposizione a fare altrettanto.
Il consigliere ZOPPOLATO, ottenuta la parola
sull’ordine dei
lavori,
rivendica
il
diritto
della
maggioranza a governare.
Il
consigliere
TESINI,
ottenuta
la
parola
sull’ordine dei lavori, invita la Presidenza al rispetto
del calendario già approvato dall’Aula ed a farsi garante
di un tanto.
la
Il PRESIDENTE ricorda i criteri di buon senso che
Presidenza ha sempre applicato per garantire la
- 4 -
sostanziale correttezza dei lavori. Legge, quindi, all’Aula
una lettera, pervenutagli da parte della Giunta e della
maggioranza consiliare, in merito al calendari dei lavori
relativi al provvedimento in discussione. Ricorda che, per
la modifica di tale calendario, è necessario seguire la
procedura prevista dal Regolamento.
Il consigliere PUIATTI, ottenuta la parola
sull’ordine dei lavori, dichiara di ricordare che i
Capigruppo avevano concordato 16 ore complessive di
discussione, senza però garantire l’esame dell’intera
legge. Invita la Presidenza a non modificare, su impulso
della maggioranza, quanto già stabilito dall’Aula.
Il PRESIDENTE ricorda che la Presidenza ha sempre
applicato il Regolamento e che, quindi, anche per la
modifica del calendario è necessario seguire la procedura
ivi prevista.
Il
consigliere
TESINI,
ottenuta
la
parola
sull’ordine dei lavori, ribadisce che i Capigruppo avevano
concordato 16 ore di discussione, senza garantire l’esame
dell’intera legge. Invita, altresì, la maggioranza ad
indicare puntualmente gli articoli che intende stralciare.
Il consigliere TRAVANUT, ottenuta la parola sul
regolamento, dichiara di ritenere insufficiente il ruolo di
garanzia svolto dalla
Presidenza,
sempre
pronta
ad
assecondare i desideri della maggioranza.
Il consigliere ZOPPOLATO, ottenuta la parola
sull’ordine dei lavori, propone il prolungamento dei lavori
odierni sino alle ore 22 e la successiva convocazione del
Consiglio anche per sabato 20, domenica 21, lunedì 22 e
martedì 23 aprile.
Il PRESIDENTE dichiara di ritenere irricevibile
tale proposta, in quanto non conforme alla procedura
regolamentare per la modifica del calendario dei lavori.
A questo punto, il PRESIDENTE invita la Giunta a
pronunciarsi sull’Ordine del Giorno n. 1 (il cui testo è
già stato riportato nel verbale della seduta precedente).
L’assessore
ARDUINI,
a
nome
della
Giunta,
dichiara di accogliere l’Ordine del Giorno presentato.
Il consigliere TESINI richiede, in termini
regolamentari, la votazione dell’Aula sull’Ordine del
Giorno n. 1.
- 5 -
L’Ordine del Giorno n. 1, posto in votazione,
viene approvato YRWD]LRQH Q IDYRUHYROL DVWHQXWR
Si passa, quindi, all’esame degli articoli.
All’articolo
emendamento:
1
è
stato
presentato
il
seguente
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 1)
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
<<5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2,
nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.2.7.2.10
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per
l’anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita:
“Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per
opere ed infrastrutture nell’ambito di speciali accordi di
programma
da
stipularsi
con
le
province
ai
sensi
dell’articolo
6
della
legge
regionale
7/1981
come
sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 2291/2002.”.>>.
L’assessore ARDUINI illustra tale emendamento.
Contrario il Relatore di minoranza PUIATTI e
favorevole
il
Relatore
di
maggioranza
MOLINARO,
l’emendamento di pagina 1, posto in votazione, viene
approvato.
L’articolo 1, così
votazione, viene approvato.
come
E’ stato presentato
istitutivo dell’articolo 1 bis:
il
emendato,
seguente
posto
in
emendamento,
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 2)
Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente:
<<Art. 1 bis
1RUPHLQPDWHULDGLUHJRODPHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWD
VHVVXDOH
- 6 -
1. La Regione, in attesa che lo Stato riveda l’attuale
configurazione del reato di favoreggiamento, disciplina le
modalità dell’offerta delle prestazioni sessuali sul
territorio regionale con lo scopo di contrastare lo
sfruttamento della prostituzione, migliorare l’attività di
prevenzione sanitaria nonché di prevenire problemi di
ordine pubblico e mediare i conflitti sociali.
2. A tal fine i Comuni possono individuare nel proprio
P.R.G.C. le aree destinate all’offerta di prestazioni
sessuali; a tal fine alla legge regionale 19 novembre 1991,
n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
lettera:
1
dell’articolo
<<l) le aree nelle quali
prestazioni sessuali;>>.
b) al comma 5
lettera:
dell’articolo
30
è
30
è
aggiunta
consentita
è
aggiunta
la
seguente
l’offerta
la
di
seguente
<<c) relazione motivata con la quale il Comune individua le
aree di cui alla lettera h) del comma 1, con particolare
riferimento ai motivi di ordine pubblico, ai servizi in
grado di consentire la migliore fruizione delle funzioni ed
alle ulteriori linee di intervento previste in materia.>>.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge l’Amministrazione regionale provvede, ai sensi
dell’articolo 124 della legge regionale 19 novembre 1991,
n. 52, all’individuazione degli indirizzi e criteri
metodologici per gli standard urbanistici da osservarsi
nelle aree di cui alla lettera l) del comma 1 dell’articolo
30.
4. I Comuni che provvederanno all’individuazione delle aree
di cui al comma 2 avranno priorità nell’assegnazione di
fondi statali e regionali finalizzati alle politiche di
riduzione del disagio sociale.>>.
Il Relatore di minoranza PUIATTI illustra tale
emendamento.
A questo punto, il PRESIDENTE comunica all’Aula
che è appena stato presentato il seguente subemendamento
all’emendamento di pagina 2:
- 7 -
PETRIS–DOLCHER-GHERGHETTA
Subemendamento modificativo (pagina 1.1)
<<Art. 1 bis
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, secondo i principi
sanciti dall’art. 3 della Costituzione, promuove ogni
iniziativa diretta a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che, nella pratica della
prostituzione, possono intervenire a condizionare la libera
e responsabile autodeterminazione della persona.
2. La Regione promuove e coordina interventi mirati a
contrastare le cause che inducono alla prostituzione coatta
aiutando chi manifesta concreta volontà di cessazione
dell’attività della prostituzione stessa e favorisce
iniziative utili alla sua prevenzione.
3. La Regione per le finalità di cui al precedente comma
promuove interventi di rete da parte dei Servizi sanitari e
socio assistenziali territoriali, degli Enti locali, delle
associazioni di volontariato e delle cooperative sociali
anche in regime di convenzione.
4. Per le finalità citate la Regione riconosce e valorizza
progetti e attività territoriali inseriti nei programmi
della Comunità europea avvalendosi delle esperienze delle
associazioni operanti sul territorio.
5. L’Amministrazione regionale, per le finalità di cui al
primo comma, finanzia attività e progetti anche in
applicazione e con riferimento alle attività di assistenza
e di protezione sociale disciplinate dall’art. 18 del T.U.
delle
disposizioni
concernenti
la
disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
emanato con Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286.
6. Tali attività e progetti possono essere presentati:
a) da enti locali singoli o associati;
b) da associazioni di volontariato e cooperative sociali
anche in regime di convenzione con le strutture e gli enti
pubblici;
c) dai servizi sanitari e socio assistenziali.
7. Le attività e i progetti possono prevedere:
a) la diffusione nei confronti dell’intera collettività di
ogni informazione utile alla prevenzione delle malattie a
trasmissione
sessuale
ed
in
particolare
verso
la
- 8 -
popolazione dedita alla prostituzione per la riduzione del
danno sanitario e sociale e per favorire l’accesso ai
servizi socio sanitari;
b) attività di studio e di conoscenza sulla situazione
relativa alla pratica della prostituzione in Regione anche
al fine di sensibilizzare la società civile nei confronti
del fenomeno dello sfruttamento sessuale e della tratta di
esseri umani;
c) progetti di protezione sociale al fine di favorire
processi di autodeterminazione, di formazione professionale
e di sostegno per l’avviamento al lavoro per coloro che
chiedono di uscire da situazioni di schiavitù e di
sfruttamento sessuale.
8. La Regione promuove interventi di formazione per gli
operatori pubblici a contatto con la prostituzione e di
informazione degli stessi sui sistemi di prevenzione e
riduzione del danno sanitario e sociale connesso al
fenomeno della prostituzione. Gli interventi sono promossi
dalla Regione mediante l’utilizzo in rete di servizi
sociali, del lavoro, della formazione e sanitari.
9. Le Aziende per i servizi sanitari svolgono funzioni di
prevenzione e di tutela della salute nell’ambito delle
patologie a trasmissione sessuale.
10. Nell’ambito del dipartimento di prevenzione è istituito
il servizio di prevenzione e cura delle patologie a
trasmissione sessuale. Chiunque può accedere ai servizi
volontariamente e con la garanzia dell’anonimato.
11. Gli Enti locali, singoli o associati, possono stipulare
convenzioni con associazioni di volontariato o cooperative
sociali per la realizzazione di progetti informativi, per
attività di studio e per progetti di protezione sociale.>>.
La
consigliera
subemendamento.
Nel
successivo
consiglieri FONTANELLI,
DOLCHER
dibattito
illustra
intervengono
tale
i
(Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo)
DEGANO e DE GIOIA, a cui replicano i Relatori di minoranza
PETRIS (favorevole al subemendamento di pagina 1.1 e
contrario all’emendamento di pagina 2) e PUIATTI (contrario
- 9 -
al
subemendamento
di
pagina
1.1
e
favorevole
all’emendamento di pagina 2), il Relatore di maggioranza
MOLINARO (contrario al subemendamento di pagina 1.1 ed
all’emendamento di pagina 2) e, per la Giunta, l’assessore
ARDUINI (contrario al subemendamento di pagina 1.1, si
rimette alla valutazione dell’Aula sull’emendamento di
pagina 2).
Il Relatore di minoranza PUIATTI chiede, in
termini regolamentari, la votazione per appello nominale
dei due emendamenti presentati.
Il subemendamento di pagina 1.1, posto in
votazione
mediante
procedimento
elettronico
con
registrazione dei nomi, non viene approvato YRWD]LRQH Q
IDYRUHYROLFRQWUDULDVWHQXWL
L’emendamento di pagina 2, posto in votazione
mediante procedimento elettronico con registrazione dei
nomi, non viene approvato YRWD]LRQH Q IDYRUHYROL FRQWUDULDVWHQXWL
All’articolo 2 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 3)
Aggiungere il seguente comma:
<<13 bis. Al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato regolato dal Contratto nazionale collettivo per
dirigenti di aziende industriali, di cui all’articolo 3
della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, si applicano,
con riferimento agli istituti premiali, le disposizioni
previste per il personale del ruolo unico regionale con
qualifica di dirigente.>>.
PETRIS – RITOSSA – VIOLINO – MOLINARO - ARIIS
Emendamento modificativo (pagina 4)
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
<<13 bis. Il personale assunto in posizione di comando
presso l’Amministrazione regionale è inquadrato, nel ruolo
unico regionale, nelle qualifiche funzionali rispondenti
alle qualifiche o categorie o livelli formalmente rivestiti
presso l’ente di provenienza purché in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge. Il personale
inquadrato conserva l’anzianità giuridica maturata nelle
- 10 -
corrispondenti qualifiche, categorie o livelli rivestiti
presso l’amministrazione di provenienza e negli eventuali
livelli o qualifiche inferiori.
13 ter.
Il personale assunto in posizione di comando ai
sensi
dell’art.
10
della
legge
regionale
31/1997,
appartenente nell’ente di provenienza a qualifiche o
categorie o livelli corrispondenti a quella di dirigente
dell’Amministrazione regionale e che sia in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, è
inquadrato, nel ruolo unico regionale, nella qualifica
dirigenziale, conservando l’anzianità giuridica maturata
nelle qualifiche rivestite presso l’ente di provenienza.
13 quater.
Il personale assunto con contratto di lavoro
a tempo determinato ai sensi degli articoli: 5 comma 2 bis
della legge regionale 28 ottobre 1980 n. 52; 8 della legge
regionale 7 maggio 1996 n. 8 così come modificato
dall’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000 n.
4; 13 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31; 9 e 14
della legge regionale 17 aprile 2000 n. 8; 18 comma 6 della
legge regionale 26 giugno 2001 n. 16 e loro successive
modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge e che negli ultimi 5
anni sia stato per lo meno per 180 giorni consecutivi
dipendente
con
contratto
a
tempo
determinato
dell’Amministrazione regionale è inquadrato nel ruolo unico
regionale previo superamento di un corso concorso riservato
che dovrà essere espletato entro il 31 dicembre 2002
secondo modalità definite con apposita deliberazione della
Giunta regionale.
13 quinquies. Il personale di cui al comma 13 bis, 13 ter e
13 quater è inquadrato nel ruolo unico regionale nella
qualifica funzionale corrispondente a quella in cui presta
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge
e
con
il
relativo
trattamento
economico.
Conseguentemente
la
pianta
organica
del
personale
dipendente dall’Amministrazione regionale, con successivo
provvedimento
ricognitivo
verrà
incrementata,
se
necessario, nelle singole qualifiche professionali, a
seconda delle unità che chiederanno, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
essere inquadrate ai sensi dei precedenti commi 13 bis e 13
ter o che supereranno il corso concorso di cui al
precedente comma 13 quater.>>.
Il Relatore di maggioranza MOLINARO propone,
motivandone le ragioni, l’accantonamento dell’articolo 2
con i relativi emendamenti.
- 11 -
Dopo
l’intervento
del
consigliere
ZOPPOLATO
(favorevole), la proposta di accantonamento formulata dal
consigliere Molinaro, posta in votazione, viene approvata
YRWD]LRQHQIDYRUHYROLDVWHQXWL.
All’articolo 3 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
PUIATTI – PETRIS - BAIUTTI
Emendamento modificativo (pagina 5)
Prima del comma 1, inserire il seguente:
<<1 ante. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è aggiunto il seguente
comma:
4 bis.
Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l’anno 2002, nella
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, gli obiettivi del
Patto di Stabilità Interno si intendono raggiunti qualora
il disavanzo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune, con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, non superi quello
dell’anno 2000, aumentato del 2,5 per cento.
Detto disavanzo è calcolato ai sensi del comma 1
dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni.>>.
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 6)
Al comma 6, sostituire la locuzione <<4.1.****>> con la
locuzione <<4.1.1911>>.
TESINI – PETRIS – BAIUTTI
Subemendamento all’emendamento di pagina 7 (pagina 6.1)
L’emendamento di pagina 7 è così modificato:
Al comma 8, lettera b), dopo la parola <<e le Province>>
aggiungere la seguente frase: <<Il regolamento attuativo
del fondo di cui alla lettera i) del comma 3 dell’articolo
3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, dovrà
prevedere un contributo a favore dei Comuni che ospitano in
immobili di propria proprietà o requisiti in locazione le
Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego.>>.
- 12 -
PETRIS, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 7)
Al comma 8 sopprimere la lettera b).
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 8)
Al comma 9, dopo le parole <<enti pubblici>>, aggiungere le
seguenti: <<soci della società medesima>>.
CASTALDO – MOLINARO
Emendamento modificativo (pagina 9)
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
<<17 bis. Dopo il comma 23 della legge regionale 3/2002, è
aggiunto il seguente:
23 bis.
Limitatamente agli immobili di proprietà delle
Aziende per i servizi sanitari, i Comuni sul cui territorio
sono situati i beni oggetto del trasferimento possono
esercitare diritto di prelazione ai fini dell’acquisto
ovvero, subordinatamente all’utilizzo per finalità socioassistenziali, ai fini della concessione in comodato d’uso.
Il
diritto
di
prelazione
si
esercita
mediante
l’approvazione di una delibera consiliare con cui, entro 30
giorni dall’approvazione della delibera di cui al comma 24,
si dispone di procedere all’acquisto dell’immobile ovvero
al
suo
utilizzo
per
finalità
esclusivamente
socioassistenziali.>>.
Il
Relatore
di
l’emendamento di pagina 5.
minoranza
PUIATTI
illustra
L’assessore ARDUINI illustra gli emendamenti di
cui è firmatario.
Il consigliere TESINI illustra l’emendamento di
pagina 6.1.
A questo punto, dopo l’intervento interlocutorio
del
Relatore
di
minoranza
PETRIS,
il
Relatore
di
maggioranza
MOLINARO
propone
di
trasferire
l’esame
dell’emendamento di pagina 9 nell’ambito dell’articolo 12.
Poiché
stabilito.
nessuno
solleva
obiezioni,
così
rimane
- 13 -
Dopo il nuovo intervento interlocutorio del
Relatore di minoranza PETRIS, in sede di replica prendono
la parola i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si
dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 5, 6.1 e 8,
mentre
si
rimette
alle
valutazioni
dell’Aula
per
l’emendamento di pagina 6) e PUIATTI, il Relatore di
maggioranza MOLINARO (il quale si dichiara favorevole agli
emendamenti di pagina 6 e 8, contrario agli emendamenti di
pagina 6.1 e 7, e, nel contempo, invita il presentatore a
ritirare l’emendamento di pagina 5) e, per la Giunta,
l’assessore ARDUINI (il quale invita i presentatori a
ritirare gli emendamenti di pagina 5 e 6.1).
Il Relatore di minoranza PUIATTI, motivandone le
ragioni, ritira l’emendamento di pagina 5.
A questo punto, il PRESIDENTE, constatato il
malfunzionamento del sistema elettronico di voto, propone
di passare subito alla votazione per alzata di mano degli
emendamenti in esame.
L’emendamento di pagina 6, posto in votazione,
viene approvato.
Il
pagina 6.1.
consigliere
TESINI
ritira
l’emendamento
di
L’emendamento di pagina 7, posto in votazione,
non viene approvato.
Dopo l’intervento di carattere procedurale del
Relatore di minoranza PUIATTI, a cui replica il PRESIDENTE,
lo
stesso
Relatore
di
minoranza
PUIATTI,
ottenuta
nuovamente la parola, chiede, in termini regolamentari, la
votazione per appello nominale dell’emendamento di pagina
8.
A questo punto, il PRESIDENTE, constatato il
perdurare del malfunzionamento del sistema elettronico di
voto e vista la confusione venutasi a creare in Aula,
decide di sospendere brevemente la seduta.
La seduta viene sospesa alle ore 13.07.
La seduta riprende alle ore 13.18.
Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta,
pone subito in votazione, mediante procedimento elettronico
con registrazione dei nomi, l’emendamento di pagina 8, che
viene approvato IDYRUHYROLFRQWUDULDVWHQXWL.
- 14 -
L’articolo 3, posto
emendato, viene approvato.
in
votazione
nel
testo
Dopo l’intervento del Relatore di minoranza
PETRIS sull’ordine dei lavori, il PRESIDENTE comunica che
all’articolo
4
sono
stati
presentati
i
seguenti
emendamenti:
GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 10
(pagina 9.1)
Sostituire l’emendamento nel seguente modo:
1.
All’articolo 1, comma 20 della legge regionale 3
luglio 2000, n. 13, dopo la lettera b) aggiungere le
seguente:
<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per
ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate
esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del
territorio comunale, purché non comporti trasferimento di
popolazione tra i comuni interessati, quando sussista
accordo tra i comuni medesimi, deliberato a maggioranza
assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio
comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione
recepisce tale accordo.>>.
MORETTON – DEGANO
Emendamento modificativo (pagina 10)
Sopprimere il comma 1.
DOLCHER – TESINI – ZORZINI
Emendamento modificativo (pagina 11)
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
<<2 bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 bis della legge
regionale 9 marzo 1995, n. 14 viene aggiunto il seguente:
<<3 bis. Nei comuni con popolazione non superiore a 3.000
abitanti, a pena di ricusazione, nelle liste dei candidati
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere; nei
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non
superiore a 15.000 abitanti in ogni lista, a pena di
ricusazione, lo scarto tra il numero dei candidati di
- 15 -
ciascun sesso non può essere superiore ad uno. Tra i primi
sei candidati dell’ordine di presentazione è compreso un
numero uguale di candidati di ciascun sesso.>>.
2 ter.
Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge
regionale 9 marzo 1995, n. 14 viene aggiunto il seguente:
<<1 bis. In ogni lista, a pena di ricusazione, lo scarto
tra il numero dei candidati di ciascun sesso non può essere
superiore a uno. Tra i primi sei candidati nell’ordine di
presentazione è compreso un numero uguale di candidati di
ciascun sesso.>>.
2 quater. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 10 viene aggiunto il seguente:
<<1 bis. In
ogni
gruppo
di
candidati,
a
pena
la
ricusazione, lo scarto del numero dei candidati di ciascun
sesso non può essere superiore a uno.>>.
MORETTON – DEGANO
Emendamento modificativo (pagina 12)
Sopprimere il comma 3.
GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 13
(pagina 12.1)
Sostituire il comma 3 con il seguente:
“3. L’articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991,
n. 49, come sostituito dall’articolo 24 della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 23, è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
(VDPHGHOOHGHOLEHUD]LRQLGHJOL(QWLORFDOL
1.
Le deliberazioni degli Enti locali non sono soggette
al controllo necessario di legittimità.
2.
Le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad
esame di legittimità, se lo richiedono gli organi
collegiali deliberanti.
3.
Sono, altresì, soggette ad esame le deliberazioni di
cui al comma 2, qualora un quinto dei consiglieri assegnati
a ciascun Ente ne faccia richiesta scritta e motivata,
entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio,
ritenendole assunte in violazione di legge. Tale richiesta
- 16 -
è presentata all’Ente stesso, che provvede all’inoltro al
Comitato
regionale
di
controllo
al
termine
della
pubblicazione, senza sospensione dell’esecutività degli
atti.
4.
L’esame degli atti di cui al comma 3 è limitato alle
sole illegittimità denunciate.
5.
Contestualmente
all’affissione
all’albo,
deliberazioni suscettibili di esame sono comunicate
capigruppo consiliari.
le
ai
6.
La richiesta di esame, di cui al comma 2, è trasmessa
al Comitato regionale di controllo, unitamente alla
deliberazione, entro cinque giorni dalla sua adozione e non
sospende i termini di esecutività, salvo espressa decisione
dell’organo deliberante.
7.
Entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di
cui ai commi 2 e 3, il Comitato regionale di controllo,
qualora riscontri vizi di legittimità, esprime all’Ente le
proprie osservazioni.
8.
Gli Enti locali informano il Comitato regionale di
controllo dell’avvenuta adozione del bilancio preventivo,
del rendiconto della gestione e dell’accertamento degli
equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di
adozione delle relative deliberazioni.
9.
Rimangono soggette al controllo preventivo necessario
di legittimità le deliberazioni delle Istituzioni Pubbliche
di Assistenza e Beneficenza concernenti i bilanci, le
relative variazioni ed i rendiconti della gestione.>>.”
ALZETTA – PETRIS
Emendamento modificativo (pagina 13)
Sopprimere il comma 3.
BAIUTTI
Emendamento modificativo (pagina 14)
Sopprimere il comma 9.
MORETTON – DEGANO
Emendamento modificativo (pagina 15)
Sopprimere il comma 10.
- 17 -
MOLINARO, Relatore di maggioranza
Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 16
(pagina 15.1)
Al termine, aggiungere i seguenti commi:
<<1. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3
dell’articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, e
successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nei
casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria,
ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977,
n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive
modifiche ed integrazioni, e non ultimati entro il termine,
anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia,
ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da
intervenute
contestazioni
circa
l’esecuzione
dell’intervento assistito dai contributi non avendo lo
stesso garantito e mantenuto l’assetto della proprietà
esistente alla data del 6 maggio 1976.
2.
In tale ipotesi il Comune interessato provvede a
liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base
alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre
1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni,
sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i
contributi
concessi
possono
essere
utilizzati
per
realizzare le opere residue relative alla sola porzione
immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le
opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle
disposizioni
contenute
nell’articolo
39
della
legge
regionale n. 50/1990 per quanto riguarda le conseguenze del
mancato
rispetto
del
termine
fissato
nella
nuova
concessione
edilizia
rilasciata
dal
Comune
per
la
realizzazione delle opere medesime.
3.
I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai
benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 39 della legge regionale n. 50/1990,
nei casi indicati al comma 1, sono annullati. Per effetto
dell’annullamento, le somme eventualmente versate dagli
interessati
sono
loro
restituite
al
termine
dell’intervento. A tal fine l’Amministrazione regionale è
autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei
Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme
vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di
importo.
4.
Le
spese
eventualmente
sostenute
a
titolo
di
contributo prima dell’entrata in vigore della presente
legge, sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente
- 18 -
alla porzione immobiliare assoggettata ad intervento
pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.
5.
Le disposizioni previste dai commi dall’1 al 4 si
applicano
limitatamente
ai
casi,
verificatisi
prima
dell’entrata in vigore della presente legge, di lavori non
ultimati nei termini.
6.
Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3
fanno carico all’unità previsionale di base 5.4.24.1.640
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per
l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7.
I termini per la presentazione delle domande di cui
agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono
riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati
acquistati
dai
Comuni
dopo
il
termine
previsto
dall’articolo
15
della
legge
regionale
40/1996
e
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
regionale 13/1998.
8.
In deroga all’articolo 30, comma 4, della legge
regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni, i
Comuni terremotati sono autorizzati ad introitare nei
bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità
immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del
diritto di prelazione o per altra causa, qualora i
corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento,
ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei
Comuni medesimi.
9.
I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i
corrispettivi
indicati
al
comma
8
devono
darne
comunicazione alla Direzione regionale dell’edilizia e dei
servizi tecnici – Servizio degli affari amministrativi,
contabili e della consulenza.
10. La scelta di introitare al bilancio comunale di
cessione indicati al comma 8, preclude la possibilità di
accedere ai finanziamenti a carico del fondo indicato
dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.>>.
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 16)
Al comma 10, dopo la parola <<Comuni>> aggiungere le parole
<<che non siano capoluogo di provincia>>.
- 19 -
MORETTON – DEGANO
Emendamento modificativo (pagina 17)
Sopprimere il comma 13.
ALZETTA – PETRIS
Emendamento modificativo (pagina 18)
Sopprimere il comma 13.
MOLINARO, Relatore di maggioranza
Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 18.1
(pagina 18.0.1)
<<13 bis 1.
Le disposizioni di cui al comma 13 bis
trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2003. A far
tempo da tale data sono soppresse le norme di cui alla
legge regionale 11 novembre 1996 n. 46 e successive
modificazioni ed integrazioni.>>.
GIUNTA REGIONALE
Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 19
(pagina 18.1)
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
<<13 bis. La misura delle indennità e dei gettoni di
presenza
degli
amministratori
degli
Enti
locali
è
determinata con deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore per le autonomie locali, d’intesa
con l’Assemblea delle Autonomie Locali.
13 ter.
Le
caratteristiche
delle
uniformi
e
dei
distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai
servizi di polizia municipale nel territorio della regione
Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d’uso, nonché
le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale,
proposta dall’Assessore regionale per le Autonomie locali.
Fino all’entrata in vigore del predetto regolamento
continua a trovare applicazione quanto previsto, in ordine
alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della
polizia municipale, dalla legge regionale 10 dicembre 1991,
n. 60.>>.
- 20 -
ALZETTA – PETRIS
Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 19
(pagina 18.2)
Il comma 13, così come modificato con l’emendamento di
pagina 19, viene modificato con la introduzione delle
parole <<e dei Comuni>> dopo la parola <<Province>>.
PETRIS - DEGANO
Subemendamento all’emendamento di pagina 19 (pagina 18.3)
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
<<13 quater.
All’articolo 4 della legge regionale 46/1996
le parole <<indennità giornaliera di presenza>> sono
sostituite da <<gettone di presenza>>.
All’articolo 15 della legge regionale 46/1996 il comma 2 è
soppresso.>>.
MOLINARO – PETRIS – MORETTON – RITOSSA – VIOLINO - ANTONAZ
– ARIIS – VISINTIN – DE GIOIA – POZZO - FONTANELLI
Emendamento modificativo (pagina 19)
Sostituire il comma 13 con il seguente:
<<13.
Gli Statuti ed i regolamenti delle Province
possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta,
la trasformazione del gettone di presenza in una indennità
di funzione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo
82 del decreto legislativo n. 267 del 18 aprile 2000 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).>>.
Il PRESIDENTE informa l’Aula che l’emendamento di
pagina 15.1 è da esaminarsi nell’ambito dell’articolo 15.
L’assessore CIRIANI illustra gli emendamenti di
pagina 9.1, 12.1 e 18.1.
(Presidenza del Presidente Martini)
Il consigliere DEGANO illustra gli emendamenti di
pagina 10 e 12.
La consigliera DOLCHER illustra l’emendamento di
pagina 11.
- 21 -
Il consigliere ALZETTA illustra gli emendamenti
di pagina 13 e 18 e, vista l’assenza, in Aula, del
consigliere Baiutti, dichiara di fare proprio l’emendamento
di pagina 14.
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che il
subemendamento di pagina 15.1 è stato ricollocato e
rinumerato come emendamento di pagina 76.1.
Nel
successivo
dibattito
intervengono,
nell’ordine, i consiglieri VIO, SALVADOR, ZOPPOLATO e
GOTTARDO, nonché i Relatori di minoranza PUIATTI (il quale
si dichiara contrario agli emendamenti di pagina 18.2 e 19)
e PETRIS.
Prendono quindi la parola, per le rispettive
repliche, i Relatori di minoranza PETRIS e PUIATTI (il
quale si dichiara contrario agli emendamenti di pagina 11 e
19 e favorevole a quello di pagina 12.1), il Relatore di
maggioranza MOLINARO (il quale, dopo essersi dichiarato
favorevole agli emendamenti di pagina 9.1, 12.1, 16, 18.1,
18.2 e 19 e contrario a quelli di pagina 11, 12, 15 e 18.3,
precisa che l’approvazione degli emendamenti di pagina 9.1
e 12.1 comporta la decadenza, rispettivamente, di quelli di
pagina
10
e
13,
invita
la
Giunta
ad
accogliere
l’emendamento di pagina 14 ed invita i presentatori a
ritirare l’emendamento di pagina 17.1) e, per la Giunta,
l’assessore CIRIANI (il quale dichiara di rimettersi alle
valutazioni del Relatore di maggioranza Molinaro).
(Presidenza del Vicepresidente Bortuzzo)
Il subemendamento
votazione, viene approvato.
di
pagina
9.1,
posto
in
Il PRESIDENTE, quindi, comunica che l’emendamento
di pagina 10 risulta assorbito da quello, testé approvato,
di pagina 9.1.
Gli emendamenti
votazione
singolarmente
approvati.
di
e
Il subemendamento
votazione, viene approvato.
pagina 11 e
nell’ordine,
di
pagina
12, posti in
non
vengono
12.1,
posto
in
Decade, quindi, l’emendamento di pagina 13.
L’emendamento di pagina 14, posto in votazione,
viene approvato.
- 22 -
L’emendamento di pagina 15, posto in votazione,
non viene approvato.
L’emendamento di pagina 16, posto in votazione,
viene approvato.
Gli emendamenti di pagina 17 e 18, posti in
votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto,
non vengono approvati.
Il subemendamento di pagina 18.0.1,
votazione, viene approvato all’unanimità.
Il PRESIDENTE precisa che tale
verrà
posto
nella
giusta
collocazione
coordinamento.
Il subemendamento
votazione, viene approvato.
posto
in
subemendamento
in
sede
di
di
pagina
18.1,
posto
in
Il subemendamento di
votazione, non viene approvato.
pagina
18.2,
posto
in
A questo punto, il Relatore di minoranza PUIATTI,
ottenuta la parola, esprime alcune considerazioni critiche
in merito alla numerazione degli emendamenti ora in esame e
all’ordine in cui sono stati posti in votazione.
Dopo le precisazioni del PRESIDENTE (il quale
replica al precedente intervento del Relatore di minoranza
Puiatti), il subemendamento di pagina 18.3, posto in
votazione, non viene approvato.
L’emendamento di pagina 19, posto in votazione
nel testo emendato, viene approvato.
L’articolo 4, posto
emendato, viene approvato.
in
votazione
nel
testo
All’articolo 5 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
LONDERO-BORTUZZO-CRUDER-BARITUSSIO
Emendamento soppressivo (pagina 20)
Sopprimere l’articolo.
- 23 -
MORETTON-DEGANO
Emendamento modificativo (pagina 21)
Sopprimere il comma 2.
PETRIS, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 22)
Al comma 2, sostitutivo del comma 9 dell’articolo 3 della
legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, la cifra <<310 euro>>
è sostituita con la cifra <<517 euro>> e la cifra <<10330
euro>> è sostituita con la cifra <<15.000 euro>>.
PETRIS, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 23)
Al comma 2, sostituito dal comma 9 dell’articolo 3 della
legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, le parole <<e di 207
euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il
nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo compreso
tra i 10.330,01 euro e 20.659 euro>> sono soppresse.
La consigliera LONDERO illustra l’emendamento di
pagina 20.
Il consigliere DEGANO illustra l’emendamento di
pagina 21.
Il Relatore di minoranza PETRIS, dopo aver
illustrato gli emendamenti di pagina 22 e 23, chiede alla
Giunta alcune precisazioni in merito all’articolo in
discussione, subito fornite dall’assessore ARDUINI.
Poiché
nessuno
chiede
di
intervenire
nel
successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive
repliche, i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si
dichiara contrario agli emendamenti di pagina 20 e 21 e
favorevole a quelli di pagina 22 e 23) e PUIATTI (il quale
si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti).
A questo punto, il consigliere VIOLINO, ottenuta
la parola sull’ordine dei lavori, chiede l’immediata
convocazione della Conferenza dei Capigruppo.
Il Relatore di maggioranza MOLINARO, in sede di
replica, si dichiara contrario a tutti gli emendamenti.
- 24 -
Gli emendamenti di pagina 20, 21, 22 e 23, posti
in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono
approvati.
L’articolo
approvato.
5,
posto
in
votazione,
viene
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che, ai
sensi dell’articolo 11 del Regolamento interno, intende
convocare la Conferenza dei Capigruppo al termine della
seduta in corso.
Il consigliere GOTTARDO, ottenuta la parola
sull’ordine dei lavori, chiede, con mozione d’ordine, che
la seduta in corso prosegua fino alle ore 16, anziché, come
precedentemente stabilito in sede di Conferenza dei
Capigruppo, fino alle ore 15.
Il consigliere ZOPPOLATO, intervenendo su tale
mozione, sottolinea la necessità che la Conferenza dei
Capigruppo sia convocata prima della fine della seduta in
corso.
Il PRESIDENTE precisa al consigliere Gottardo che
il calendario dei lavori d’Aula può essere modificato solo
in sede di Conferenza dei Capigruppo.
Il Relatore di minoranza PUIATTI, ottenuta la
parola sulla mozione del consigliere Gottardo, dopo aver
espresso alcune considerazioni critiche, sottolinea che
l’Assemblea può decidere di modificare il calendario dei
lavori solo all’unanimità.
Il PRESIDENTE, quindi, precisa che, se nessuno
solleva obiezioni, la proposta del consigliere Gottardo si
intende approvata.
Poiché il consigliere SERPI, motivandone le
ragioni, si oppone, il PRESIDENTE comunica che la mozione
d’ordine del consigliere Gottardo non può essere accolta.
Il PRESIDENTE, quindi, decide di sospendere
brevemente la seduta e convoca immediatamente la Conferenza
dei Capigruppo.
La seduta viene sospesa alle ore 15.06.
La seduta riprende alle ore 15.24.
- 25 -
Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta,
comunica che la Conferenza dei Capigruppo, all’unanimità,
ha stabilito di proseguire la seduta in corso fino alle ore
16.30 e che i lavori d’Aula continueranno nella seduta di
martedì 23 aprile, per la durata di 11 ore effettive, con
inizio alle ore 10.00.
Il consigliere TESINI (fuori microfono) precisa
altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha concordato di
non effettuare la seduta d’Aula già prevista per il giorno
24 aprile.
Dopo l’intervento del PRESIDENTE, si passa
all’esame dell’articolo 6, a cui è stato presentato il
seguente emendamento:
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 24)
Sostituire il comma 4 con il seguente:
<<4. In relazione al disposto di cui al comma 3,
nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.58
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per
l’anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata
in “Spese per l’organizzazione di attività promozionali
all’estero nelle materie di competenza regionale promosse
sul territorio regionale, nazionale ed estero.”.>>
L’assessore
emendamento.
ARDUINI
dà
per
illustrato
tale
Poiché
nessuno
chiede
di
intervenire
nel
successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive
repliche, i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si
dichiara
contrario
all’emendamento
di
pagina
24
e
all’intero
articolo
6)
e
PUIATTI,
il
Relatore
di
maggioranza MOLINARO (favorevole) e, per la Giunta,
l’assessore ARDUINI (il quale, dopo essersi dichiarato
favorevole all’emendamento di pagina 24, replica al
precedente intervento del Relatore di minoranza Petris).
L’emendamento di pagina 24, posto in votazione,
viene approvato all’unanimità.
L’articolo 6, posto
emendato, viene approvato.
in
votazione
nel
testo
- 26 -
All’articolo 7 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 25)
Prima del comma 1, inserire i seguenti:
<<01. L’amministrazione regionale predispone entro dodici
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il
Piano regionale territoriale di azione e di e-government
allo scopo di promuovere una coerente politica di
innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e
della pubblica amministrazione. L’Amministrazione regionale
approva, ed aggiorna annualmente, il Piano (PRTAEG) previo
parere della competente commissione consiliare che si
intende favorevole qualora non venga reso entro trenta
giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
02.
L’amministrazione
regionale,
nelle
more
della
predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15
maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di
indirizzo per la promozione di una coerente politica di
innovazione al servizio cittadino, delle imprese e della
pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.>>
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 26)
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
<<1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai componenti,
eletti
dal
Consiglio
regionale,
della
Commissione
paritetica
prevista
dall’articolo
65
dello
Statuto,
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
spetta una indennità annuale di 16.000 euro.
1.2. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per
partecipare alle sedute della Commissione, il rimborso
delle spese sostenute nella misura prevista per i
dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
1.3. L’indennità di cui al comma 1 non spetta ai componenti
che siano consiglieri o dipendenti regionali.
1.4. L’articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1997, n.
23 è abrogato.
1.5. Le spese derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2
fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663
dello stato di previsione della spesa del Bilancio per gli
- 27 -
anni 2002-2004 e del Bilancio per l’anno 2002 con
riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato
ai Bilanci medesimi.>>.
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 27)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
<<3 bis. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui
all’articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 4 luglio
1997, n. 23, come inserito dal comma 3, fanno carico
all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con
riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi.>>.
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 28)
Sopprimere il comma 6.
POZZO-CRUDER-CASTALDO
Emendamento modificativo(pagina 29)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
<<10 bis. All’articolo 9 della legge regionale 25 gennaio
2002, n. 3, il comma 20 è sostituito dal seguente:
“20. Le modalità di erogazione del contributo di cui al
comma 18 sono determinate con deliberazione della Giunta
regionale, previo parere del Co.Re.Com del Friuli Venezia
Giulia”.>>.
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 30)
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
<<10.1.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della
legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, è sostituita dalla
seguente:
“a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori
delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con
popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i
- 28 -
quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi
precedenti a quello in cui avviene l’elezione o la
nomina;”.>>
ARIIS-VIOLINO-SASCO-POZZO
Emendamento modificativo (pagina 31)
Aggiungere, al termine, il seguente comma:
<<1. All’articolo 11 della legge regionale 13.9.95, n. 38,
le parole <<trenta mesi>> sono sostituite dalle parole
<<dodici mesi>>.>>
L’assessore ARDUINI illustra gli emendamenti di
pagina 25, 26, 27, 28 e 30.
Il consigliere CRUDER illustra l’emendamento di
pagina 29.
Il consigliere ARIIS illustra l’emendamento di
pagina 31.
Nel
successivo
dibattito
intervengono,
nell’ordine, il Relatore di minoranza PUIATTI (il quale
esprime
alcune
considerazioni
critiche
in
merito
all’emendamento di pagina 31), il consigliere ARIIS (il
quale, motivandone le ragioni, ritira l’emendamento di
pagina 31) ed il consigliere STEFANONI.
Prendono quindi la parola, per le rispettive
repliche, i Relatori di minoranza PETRIS (il quale si
dichiara favorevole all’emendamento di pagina 28) e PUIATTI
(il
quale
dichiara
di
rimettersi
alle
valutazioni
dell’Aula), il Relatore di maggioranza MOLINARO (il quale,
dopo essersi dichiarato favorevole a tutti gli emendamenti,
invita la Giunta ad accogliere l’emendamento di pagina 29)
e, per la Giunta, l’assessore ARDUINI (il quale dichiara di
rimettersi alle valutazioni del Relatore di maggioranza
Molinaro).
Gli emendamenti di pagina 25, 26, 27, 28 e 29,
posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono
approvati all’unanimità.
L’emendamento di pagina 30, posto in votazione,
viene approvato.
- 29 -
L’emendamento
precedentemente ritirato.
di
L’articolo 7, posto
emendato, viene approvato.
pagina
in
31
votazione
è
stato
nel
testo
All’articolo 8 sono stati presentati i seguenti
emendamenti:
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 32)
Prima del comma 1, aggiungere i seguenti:
<<1 ante. La coltivazione delle varietà di canapa (Cannabis
sativa L.) a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC)
comprese nel Regolamento CEE n. 2860/2000 del 27 dicembre
2000 (allegato XII, elenco 2a e 2b) è libera su tutto il
territorio regionale.
1 ante bis.
Il produttore agricolo può destinare la
coltura alla produzione di tutti i derivati ottenibili
dalla canapa: fibra, carta, seme, foglie, olio essenziale,
mangime, biocombustibile, cannabinoidi non psicotropi,
terpeni
e
quant’altro
possa
essere
di
interesse
dell’agricoltore, nel rispetto delle norme vigenti.
1 ante ter.
Al fine di disciplinare la produzione di
canapa e prevedere i controlli necessari per evitare abusi,
il produttore è tenuto a denunciare alla Direzione
regionale dell’Agricoltura le coltivazioni di canapa.
Nella denuncia deve essere indicato: il nome della varietà
di canapa utilizzata e copia del o dei cartellini emessi
dall’ente certificatore, la quantità di seme utilizzata per
ettaro, la superficie seminata, la localizzazione della/e
parcella/e catastali ed i relativi mappali, la data
prevista della semina, la prevedibile destinazione della
produzione e l’eventuale trasformatore cui il prodotto sarà
ceduto,
salvo
il
caso
in
cui
la
produzione
sia
autoconsumata.
La denuncia deve essere presentata prima o entro due
settimane dalla data di semina. Il produttore è tenuto a
conservare per tre anni le denunce riguardanti le
coltivazioni della canapa ed è obbligato a mostrarle ai
pubblici ufficiali che ne richiedessero il controllo. La
mancata presentazione della denuncia o la fraudolenta
compilazione della stessa comporta la condanna al pagamento
di una sanzione minima di 500 euro e massima di 2.000
euro.>>
- 30 -
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 33)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
<<1 bis. In relazione al disposto di cui al comma 1,
nell’ambito dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.820
dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per
l’anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata
con l’aggiunta della locuzione <<in aziende prescelte>>
dopo la locuzione <<per l’attuazione>>.>>
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 34)
Apportare le seguenti modifiche:
-
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
“4 bis.
All’articolo 2 della legge regionale
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
25/1996,
<<4 bis. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali
quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18
luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 21 agosto
2000, n. 194 – Supplemento ordinario, e successive
modifiche
e
integrazioni,
e
quelli
certificati
con
attestazione
di
specificità
riconosciuta
dall’Amministrazione regionale.>>.”
-
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. All’articolo 2, comma 4, lettera b), della legge
regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole
<<nonché alle aziende ittituristiche>>.”
-
Il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. All’articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il
comma 7, è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Si considerano altresì di produzione aziendale i
prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati
dalle cooperative presso le quali sono state conferite o
vendute le materie prime oggetto di trasformazione nel
- 31 -
limite del quantitativo conferito o venduto. La presente
disposizione non si applica alle produzioni vinicole.>>”.
Al comma
seguente:
<<c bis) Abbia
sospensione;>>.
9,
le
lettera
subito
il
c
bis)
terzo
è
sostituita
provvedimento
dalla
di
GIUNTA REGIONALE
Emendamento modificativo (pagina 35)
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
<<18 bis. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui
all’articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 33/1996,
come inserito dal comma 18, fanno carico all’unità
previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004
e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo
150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.>>.
PETRIS, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 36)
Sopprimere il comma 19.
PETRIS, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 37)
Sopprimere il comma 20.
VANIN-DI NATALE-STEFANONI
Emendamento modificativo (pagina 38)
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
<<23 bis. In attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 112, articolo 163, terzo comma, lettera b), il
riconoscimento della nomina di guardie giurate particolari
addette alla vigilanza nelle acque interne e marittime di
cui all’articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.
1604 e dell’articolo 22 della Legge 14 luglio 1965, n. 963,
viene attribuito alla Regione, che lo esercita con atto del
Presidente dell’Ente Tutela e Pesca del Friuli Venezia
Giulia.>>.
- 32 -
PUIATTI, Relatore di minoranza
Emendamento modificativo (pagina 39)
Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:
<<24. Al
fine
di
perseguire
obiettivi
di
sviluppo
dell’economia agricola e di crescita dell’occupazione,
l’Amministrazione regionale incentiva il ricorso al lavoro
occasionale per la raccolta dei prodotti agricoli e per
altre operazioni colturali.
25. E’ considerato lavoro occasionale quello prestato per
un periodo massimo di quaranta giorni all’anno alle
dipendenze di imprenditori agricoli iscritti nel Registro
delle imprese, istituito ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
26. I datori di lavoro agricolo
manodopera occasionale anche tra
studenti, casalinghe.
possono reperire la
persone pensionate,
27
I datori di lavoro agricolo titolari di aziende
agricole nel Friuli Venezia Giulia possono reperire la
manodopera occasionale anche fra i cittadini della vicina
Repubblica di Slovenia della fascia transfrontaliera
identificata dall’accordo tra la Repubblica italiana e la
repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il
regolamento del traffico delle persone e dei trasporti
terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici
allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio
1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, purché in
possesso del lasciapassare di cui all’articolo 6 del
medesimo
accordo,
rispettando
la
normativa
per
il
collocamento della manodopera italiana senza ulteriori
incombenze burocratiche.
28. I datori di lavoro agricolo hanno l’onere di stipulare
preventivamente una polizza di responsabilità civile per le
ipotesi di infortunio e morte secondo massimali individuati
a livello regionale dall’INAIL e di trasmetterne copia al
suddetto ente e sono tenuti ad osservare le norme relative
alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito
in termini di regolamentazione degli orari di lavoro.
29. Ai fini previdenziali è introdotta una aliquota del 10
per cento; è inoltre introdotta una trattenuta del 10 per
cento a fini fiscali. I datori di lavoro sono esonerati da
ogni altro adempimento nei confronti della pubblica
amministrazione.
- 33 -
30. I
datori
di
lavoro
agricolo
riconosceranno
ai
dipendenti una retribuzione, da stabilire, sulla base dei
contratti sottoscritti a livello provinciale o regionale
con
le
organizzazioni
di
categoria.
Altresì
viene
consentito un orario di lavoro flessibile come concordato
con le organizzazioni sindacali e di categoria.
31.
Le Province provvedono:
a)
ad istituire degli elenchi di lavoratori occasionali
agricoli per le campagne di raccolta;
b)
al rilascio di un unico documento retributivo, valido
anche ai fini fiscali, sostitutivo della busta paga e del
modello CUD;
c)
ad attuare procedure di assunzione per l’avvio della
manodopera stagionale attraverso l’utilizzo del solo
modello di assunzione, escludendo così l’esigenza del
libretto di lavoro.
32. Per le aziende agricole, che nei periodi di raccolta
si avvalgono della collaborazione non retribuita di parenti
fino al quarto grado, è prevista la non applicazione delle
norme sul collocamento e previdenziali, salvo comunque
l’obbligo dell’assicurazione infortunistica.>>
Il Relatore di minoranza
emendamenti di pagina 32 e 39.
PUIATTI
illustra
gli
L’assessore NARDUZZI, dati per illustrati gli
emendamenti di pagina 33, 34 e 35, si dichiara contrario
all’emendamento di pagina 39 e si rimette alle valutazioni
dell’Aula in merito a quello di pagina 32.
Il Relatore di minoranza
emendamenti di pagina 36 e 37.
PETRIS
illustra
gli
Il consigliere VANIN chiede che l’emendamento di
pagina 38 venga ricollocato all’articolo 18.
(Poiché nessuno solleva obiezioni, così rimane
stabilito.)
Intervengono,
nel
successivo
dibattito,
i
consiglieri DEGRASSI (il quale si dichiara favorevole agli
emendamenti di pagina 32 e 39), VIO e DOLCHER, nonché
l’assessore ARDUINI.
- 34 -
Prendono quindi la parola, in sede di replica, i
Relatori di minoranza PETRIS (il quale, dopo essersi
dichiarato favorevole agli emendamenti di pagina 32, 36 e
37, preannuncia l’astensione del Gruppo dei DS sugli
emendamenti di pagina 34 e 35 ed esprime alcune perplessità
in merito all’emendamento di pagina 39) e PUIATTI (il quale
si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 32 e 39).
A
questo
punto,
il
consigliere
ZOPPOLATO,
ottenuta la parola, motivandone le ragioni, propone al
Relatore di minoranza Puiatti di chiedere alla Presidenza
lo stralcio dell’emendamento di pagina 39.
Prendono quindi la parola, sempre in sede di
replica, il Relatore di maggioranza MOLINARO (il quale,
dopo essersi dichiarato favorevole agli emendamenti di
pagina 33, 34 e 35 e contrario a quelli di pagina 36 e 37,
si rimette alle valutazioni della Giunta in merito agli
emendamenti di pagina 32 e 39) e l’assessore NARDUZZI
(favorevole agli emendamenti di pagina 33, 34 e 35,
contrario a quelli di pagina 36 e 37, dichiara di
rimettersi alle valutazioni dell’Aula in merito a quelli di
pagina 32 e 39).
A questo punto, Il consigliere ASQUINI chiede
formalmente lo stralcio dell’emendamento di pagina 39.
Su tale proposta intervengono i consiglieri
ZOPPOLATO (favorevole allo stralcio) ed il Relatore di
minoranza PUIATTI (contrario).
Dopo gli interventi del Relatore di minoranza
PETRIS (contrario), del Relatore di maggioranza MOLINARO
(il
quale
dichiara
di
rimettersi
alle
valutazioni
dell’Aula) e dell’assessore NARDUZZI (favorevole), il
PRESIDENTE pone in votazione lo stralcio dell’emendamento
di pagina 39, che viene approvato YRWD]LRQH Q IDYRUHYROLFRQWUDUL.
L’emendamento di pagina 32, posto in votazione,
non viene approvato.
Gli emendamenti di pagina 33, 34 e 35, posti in
votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati.
Gli emendamenti
votazione
singolarmente
approvati.
di
e
pagina 36 e
nell’ordine,
L’articolo 8, posto
emendato, viene approvato.
in
37, posti in
non
vengono
votazione
nel
testo
- 35 -
A questo punto, il PRESIDENTE comunica che sono
pervenute alla Presidenza le seguenti LQWHUURJD]LRQL D
ULVSRVWDRUDOH
6WDIILHUL
³Sulla situazione della Direzione regionale
delle Entrate per la Regione Friuli Venezia
Giulia, con sede a Trieste” 0RUHWWRQ $O]HWWD %DLXWWL )RQWDQHOOL ³Quando sarà fatta
chiarezza
sulla
situazione
delle
Comunità
montane?” 'DO
0DV 6WHIDQRQL
“Sul
Fondo
regionale
per
il
miglioramento ambientale e per la copertura
rischi” .
Il PRESIDENTE, quindi, nel ricordare che il
Consiglio è convocato per il giorno 23 aprile, alle ore 10,
dichiara chiusa la seduta.
Poiché non ci sono state osservazioni sul
processo verbale della seduta n. 345, del 18 aprile 2002,
lo stesso si intende approvato.
La seduta termina alle ore 16.36.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO