16.25 Adempimenti CONAI

Transcript

16.25 Adempimenti CONAI
S
E
A
V
Bergamo, novembre 2016
CIRCOLARE N. 25/Consulenza aziendale
OGGETTO: ADEMPIMENTI CONAI
La gestione degli imballaggi prevede l’assolvimento di specifici obblighi che si differenziano a
seconda che i soggetti interessati siano produttori oppure utilizzatori. Il Contributo Ambientale
viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato ‘prima
cessione’. All’interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione.
Obbiettivo della presente circolare è quello di fornire un quadro di massima della questione.
SOGGETTI OBBLIGATI
I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono definiti come segue:
• produttori di imballaggi:
1) produttore/importatore di materie prime/semilavorati per imballaggi – è l’impresa che
producendo/importando materie prime/semilavorati destinati a imballaggi, si trova a monte dei
diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Alla
prima cessione all’autoproduttore espone in fattura il Contributo Ambientale, presenta la
Dichiarazione Periodica (modulo 6.1) e ne effettua il versamento. A sua volta l’autoproduttore
acquirente effettua una specifica dichiarazione al CONAI (modulo 6.4), paga al
produttore/importatore il Contributo Ambientale esposto nella fattura da lui ricevuta, e integra
la propria fattura di vendita a utilizzatori/distributori con la dicitura prevista.
2) produttore/importatore di imballaggi vuoti – è l’impresa che fabbrica/importa gli imballaggi
finiti pronti a contenere la merce. Alla prima cessione all’utilizzatore o al commerciante
espone in fattura il Contributo Ambientale, presenta la Dichiarazione Periodica e ne effettua il
versamento. A sua volta l’utilizzatore acquirente paga al produttore/importatore il Contributo
Ambientale esposto in fattura e integra la propria fattura di vendita a commercianti/distributori
con la dicitura prevista.
• utilizzatori di imballaggi:
1) acquirente riempitore di imballaggi vuoti – è l’impresa che acquista imballaggi vuoti e li
riempie con le merci oggetto della propria attività. Dopo aver pagato il Contributo Ambientale
esposto nella fattura ricevuta dal produttore/importatore, integra la propria fattura di vendita
degli imballaggi riempiti con la dicitura prevista.
2) commerciante di imballaggi pieni – è l’operatore che acquista in Italia merci imballate e
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] pec: [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
www.studiocom.it
S
E
A
V
le rivende, operando una semplice intermediazione commerciale. Stessi adempimenti
dell’acquirente riempitore.
3) importatore di imballaggi pieni – è l’operatore che acquista dall’estero merci imballate e le
rivende in Italia, immettendo quindi per la prima volta sul territorio nazionale gli imballaggi
che contengono le merci, realizzando una prima cessione. Gli utilizzatori importatori di
imballaggi pieni che rivendono ad altri utilizzatori svolgono un ruolo simile a quello dei
produttori, con tutti gli adempimenti conseguenti (vedi gli obblighi dei produttori di cui sopra).
4) commerciante di imballaggi vuoti – è l’operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel
territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando
una semplice intermediazione commerciale. Stessi adempimenti dell’acquirente riempitore.
5) autoproduttore – è l’impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre/riparare
imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte. Effettua una specifica
dichiarazione CONAI (modulo 6.4) per mettere a conoscenza CONAI e i propri fornitori dello
status di ‘autoproduttore’. Integra le proprie fatture di vendita con la dicitura prevista.
Il fornitore ‘produttore’ delle materie prime assolve ai propri obblighi di applicazione del
Contributo Ambientale CONAI, con riferimento alla dichiarazione dell’autoproduttore.
Non sono interessati dagli adempimenti CONAI:
• le imprese che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio
che mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi.
• Gli utenti finali degli imballaggi che acquistano merce imballata da utilizzare nella
propria attività senza commercializzazione successiva. Nel caso questa tipologia di
utenti effettui acquisti di prodotti imballati da rivendere / acquisti di prodotti imballati
direttamente dall’estero / acquisti di imballaggi vuoti sul territorio nazionale, torna
l’obbligo di adesione al CONAI.
ADESIONE E OBBLIGHI DICHIARATIVI
Tutti gli utilizzatori diversi dai produttori e importatori di imballaggi hanno l’obbligo di iscriversi al
CONAI con le modalità previste al sottostante punto 1) e di integrare le proprie fatture emesse
comprendenti imballaggi con le diciture previste.
L’autoproduttore si comporta come gli utilizzatori, aggiungendo l’obbligo della dichiarazione
specifica CONAI modello 6.4, senza assolvere il Contributo Ambientale CONAI.
Tutti i produttori e gli importatori di imballaggi che effettuano la prima cessione, sono tenuti a:
1) iscriversi al CONAI nella categoria “produttori” o “utilizzatori”, pagando una quota di
adesione pari a:
A) importo fisso € 5,16, se l’azienda nell’anno precedente ha avuto ricavi fino a Euro
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] pec: [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
www.studiocom.it
S
E
A
V
500.000,00;
B) importo fisso € 5,16 + importo variabile da 0,015% a 0,025% dei ricavi per produttori e
commercianti e dei costi sostenuti per l’acquisto in Italia e all’estero di imballaggi vuoti e/o pieni,
se l’azienda nell’anno precedente ha avuto ricavi superiori a Euro 500.000,00;
2) redigere una Dichiarazione Periodica: si tratta di un’apposita dichiarazione da presentare
esclusivamente online con modalità ordinaria o semplificata (ammessa solo per gli importatori di
imballaggi pieni) entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile,
trimestrale o annuale), determinato in base all’entità del contributo dovuto per l’anno precedente; in
caso di prima adesione, per il primo anno la dichiarazione si deve presentare trimestralmente.
La periodicità in caso di dichiarazione ordinaria è stabilita come segue:
- annuale qualora nell’anno precedente non sia stata superata la soglia di 1.000,00 Euro per singolo
materiale;
- trimestrale qualora nell’anno precedente non sia stata superata la soglia di 31.000,00 Euro per
singolo materiale;
- mensile qualora nell’anno precedente sia stata superata la soglia di 31.000,00 Euro per singolo
materiale.
Non è dovuto alcun contributo e non è necessaria alcuna dichiarazione, se il contributo dovuto
annualmente con modalità ordinaria non supera i 50 Euro per singolo materiale (dal 2016);
La periodicità in caso di dichiarazione semplificata (importatori di imballaggi pieni) è stabilita
come segue:
- annuale qualora nell’anno precedente non sia stata superata la soglia complessiva di 1.000,00
Euro;
- trimestrale qualora nell’anno precedente non sia stata superata la soglia complessiva di 31.000,00
Euro;
- mensile qualora nell’anno precedente sia stata superata la soglia complessiva di 31.000,00 Euro.
Non è dovuto alcun contributo e non è necessaria alcuna dichiarazione, se il contributo dovuto
annualmente con modalità semplificata non supera i 100 Euro complessivi (dal 2016).
Al superamento della soglia di esenzione, il versamento del contributo e la redazione della
dichiarazione da parte dell’importatore sono obbligatori sia che questo acquisti merci imballate per
uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti, sia che le acquisti per la
successiva commercializzazione, immettendo l’imballaggio al consumo insieme alle merci.
3) versare il contributo ambientale comunicato con la Dichiarazione Periodica; una volta
ricevuta la dichiarazione periodica, CONAI invia la relativa fattura al consorziato. Il pagamento
verrà effettuato solo dopo la ricezione della fattura.
Il contributo dovuto con il metodo ordinario è pari al peso dell’imballaggio espresso in tonnellate
moltiplicato per l’importo per tonnellata stabilito dal Conai per ciascuna tipologia di imballaggio
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] pec: [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
www.studiocom.it
S
E
A
V
(acciaio, carta, vetro, plastica ecc). Al fine di agevolare la procedura è prevista la possibilità di
predisporre una dichiarazione semplificata che consiste nell’applicazione di una determinata
percentuale (le percentuali per l’esercizio 2016 si applicato ai prodotti alimentari ai prodotti non
alimentari rispettivamente per lo 0,13% e lo 0,06%) commisurata al valore complessivo di acquisto
della merce importata.
L’ultima alternativa semplificata è l’applicazione di un determinato importo espresso in Euro sul
peso complessivo in tonnellate degli imballaggi, indistintamente considerati. Per l’anno 2016 tale
importo è pari a 49 Euro / Tonnellata.
Operatore che importa ed esporta
Nel caso in cui parte del materiale importato sia rivenduto all’estero, senza che intercorra alcuna
variazione/modifica/lavorazione del prodotto, nella dichiarazione Conai va indicato e assoggettato a
contributo solamente il valore netto della merce rimasta in Italia.
ESPOSIZIONE IN FATTURA
Le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale CONAI variano a seconda dei
soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti.
La fattura relativa alla prima cessione dei produttori di imballaggi deve evidenziare per ogni
materiale degli imballaggi forniti il peso unitario e il Contributo Ambientale applicato. Tale
contributo è un prestazione accessoria alla vendita ed è pertanto soggetto IVA.
Il contributo ambientale deve essere indicato anche nelle fatture di vendita dell’importatore
(importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima
cessione (gli utilizzatori commercianti / distributori per i materiali acquistati in Italia). In
alternativa a quanto sopra, il cedente può utilizzare la dicitura
‘Contributo Ambientale CONAI assolto’
N.B.: stante la particolare articolazione della problematica per una più esaustiva
applicazione ai casi particolari di ogni impresa si invita:
- a consultare il sito www.conai.org sul quale sono disponibili la guida completa agli
adempimenti e la relativa modulistica ovvero, in alternativa
- a rivolgersi ad un professionista. A tal proposito segnaliamo che lo studio ha stipulato un
accordo di collaborazione con l’ing. Gianluca Fretti cell. 349/55.80.447 mail
[email protected] in grado di fornire consulenza sia in materia di imballaggi che di
smaltimento rifiuti.
Le condizioni operative ed economiche sono da concordarsi direttamente con il suddetto
professionista.
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] pec: [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
www.studiocom.it