GUIDA POZZI DOMESTICI RD 1775 DEL 1933

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GUIDA POZZI DOMESTICI RD 1775 DEL 1933
GUIDA PER LA RICHIESTA DI PERFORAZIONE DEI POZZI
DOMESTICI
RIF. NORMATIVO - RD n. 1775 dell'11 dicembre 1933
Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici
G.U. 8 gennaio 1934 n.5
Articolo 93
Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a
norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente,
anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le
cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti
inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.
Si può perforare un pozzo domestico ?
L'acqua per gli usi domestici può essere utilizzata liberamente, senza il pagamento di alcun canone
per il prelievo, dal proprietario od utilizzatore del terreno da cui viene estratta. Ne consegue che il
proprietario di un terreno può liberamente perforare un pozzo purché utilizzi l'acqua estratta per i
soli usi domestici. Tuttavia, poiché la perforazione dei pozzi deve comunque rispettare le distanze
dai confini, non compromettere le risorse idriche sotterranee ed in particolare preservarle
dall'inquinamento, non costituire un pericolo di cadute accidentali, si può sempre perforare un
pozzo domestico, ma è necessario realizzarlo rispettando alcune prescrizioni e norme tecniche.
Cosa è necessario fare prima di perforare un pozzo domestico ?
Prima di perforare un pozzo ad uso domestico è necessario comunicare questa intenzione al Settore
Ecologia e Ambiente Ufficio risorse idriche della Provincia di Latina in Via Costa n. 1, 04100
Latina, presentando una comunicazione come da modello presente sul sito Internet (comunicazione
per la perforazione di pozzi domestici). L'Ufficio risorse idriche stabilirà se l'acqua estratta verrà
utilizzata per usi che rientrino fra quelli domestici e darà le prescrizioni necessarie per la tutela delle
risorse idriche sotterranee.
Inoltre il titolare, prima dell’escavazione, è tenuto ad acquisire ogni altro parere o assenso o
permesso, comunque denominato, previsto dalle normative vigenti in ragione del regime
urbanistico, edilizio e di tutela dei vincoli sussistenti sull’area oggetto di intervento;
IMPORTANTE!
E' sempre possibile perforare un pozzo domestico, ma è necessario farlo In modo da tutelare le
acque sotterranee e rispettare tutte le norme vigenti.
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Una volta presentata la comunicazione, se il pozzo non supera la profondità di 30 ml e se non ricade
in zone di tutela, l'interessato potrà quindi procedere alla perforazione.
Entro 30 giorni dalla fine lavori di escavazione, il titolare è tenuto a presentare modello della
denuncia del pozzo (mod. B) e il modello schema pozzo, compilati e firmati dal titolare e dalla ditta
esecutrice al Settore Ecologia della Provincia di Latina allegando copia del documento di identità
del dichiarante e copia del titolo di proprietà del terreno oggetto di intervento.
Nel caso di pozzi destinati all'uso potabile l'interessato dovrà anche trasmettere, insieme alla scheda
tecnica, il certificato dell'Unità Sanitaria Locale contenente il "Giudizio di potabilità dell'acqua".
Nel caso di perforazione oltre i 30 metri di profondità dovrà anche trasmettere le comunicazioni al
Servizio Geologico Nazionale dovute ai sensi della Legge 4/8/84 N. 464 secondo la modulistica
utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica reperibile del sito internet www.apat.gov.it ,
trasmettere all’APAT – Servizio Geologica d’Italia – Dipartimento Difesa del Suolo – Geologia
Applicata – Via Vitaliano Brancati, 48 – 000144 Roma, comunicazione di inizio (Mod. 1), eventuali
sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod. 3), e fine indagine (Mod.4 e 4 bis) .
L’inosservanza della soprocitata legge 464/84 è sanzionabile con ammenda da 258,23 ad
2,582,28 .
IMPORTANTE!
Non sono le caratteristiche costruttive, ma il solo uso dell'acqua che definiscono un pozzo come
domestico. Il pozzo domestico è quindi qualunque pozzo la cui acqua viene utilizzata per i piccoli
fabbisogni del proprietario e della sua famiglia.
Si può denunciare un pozzo domestico già realizzato ?
Un pozzo ad uso domestico come richiamato dall’art. 93 del RD 1775/33, realizzato e per il quale
non è stata mai data comunicazione alla Provincia di Latina o alla Regione Lazio, può essere
sempre denunciato trasmettendo modello di denuncia (modello C) presente sul sito Internet della
Provincia.
Il titolare dovrà in ogni caso acquisire ogni altro parere o assenso o permesso (in sanatoria),
comunque denominato, previsto dalle normative vigenti in ragione del regime urbanistico,
edilizio e di tutela dei vincoli sussistenti sull’area oggetto di intervento;
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