Bollettino n. 8 anno 7° - settembre 2016

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Bollettino n. 8 anno 7° - settembre 2016
STIME – VALUTAZIONI – TENDENZE DEL MERCATO DEL LAVORO DI
MILANO
- economia territoriale in pilloleA cura del dipartimento mercato del lavoro
formazione ricerca della Camera del Lavoro
Metropolitana di Milano
Bollettino n. 8 anno 7° - settembre 2016 –
Premessa
Se è vero che gli esami non finiscono mai, le sorprese non fanno difetto, soprattutto quando l’attenzione è
concentrata sugli esiti del Jobs Act.
Qui sono i dettagli a fare la differenza, rispetto al diffuso clima propagandistico che rifiuta analisi e
approfondimenti , altrimenti utili al Paese.
Le loro descrizioni vengono rapidamente confuse, insabbiate e archiviate, così il Paese non si accorge della
china che sta prendendo e si va avanti così, almeno fino alle prossime elezioni, quando la responsabilità di
tutto sarà di qualcuno altro.
Solo che in mezzo ci sono i lavoratori, frastornati da cifre contraddittorie e da sensazioni che raramente
coincidono con le informazioni ufficiali. La dinamica degli avviati di questi ultimi due anni ha dimostrato
che, l’incremento degli avviamenti a tempo indeterminato non coincide con i valori occupazioni reali; quel
che rimaneva da verificare è se tale conclusione sia la stessa per i maschi e per le femmine, e qui arriva
un’altra sorpresa.
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maschi
femmine
Variazione % degli avviati nell’area metropolitana di Milano distinto per genere
Elaborazione su dati dell’osservatorio del mercato del lavoro dell’area metropolitana di Milano
1
Come indicato dal grafico, l’incremento degli avviati ha avuto la stessa dinamica per i maschi e per le
femmine fino all’entrata in vigore del Jobs Act: marzo 2015.
Anzi, verso la metà del 2014, l’occupazione femminile segnava un incremento leggermente più significativo
e per lo più ascrivibile al rafforzamento occupazionale sostenuto dai processi di innovazione e dal
conseguente trasferimento tecnologico.
Successivamente, il Jobs Act ha avuto un esito deprimente per l’occupazione femminile, ed è proprio a
partire dal marzo 2015 che il dato inizia a declinare, distinguendosi dall’esito maschile, in coincidenza con
gli effetti delle nuove norme.
A ulteriore precisazione, occorre ricordare che per finanziare gli sgravi del 2015, è stata abrogata la Legge
407/1990, che prevedeva incentivi mirati all’inserimento lavorativo a favore di determinate categorie e, tra
queste, le donne.
Esaurito il picco (tutto maschile) del dicembre 2015, la parabola discendente torna ad accomunare i due
generi , avvicinando sempre più il dato, fino a farlo coincidere con l’esito totale.
Si potrebbe concludere così: l’occupazione femminile trae vantaggio solo dai faticosi processi innovativi e
da performance di crescita dell’economia reale, diversamente la sua sensibilità a incentivi incrementali è
poco significativa, se non addirittura controproducente, come è stato il Jobs Act per le donne.
La Cassa Integrazione Guadagni.
La dinamica della Cassa Integrazione Guadagni non presenta variazioni degne di rilievo nelle ore autorizzate
durante i mesi estivi.
Il confronto con i mesi precedenti è sostanzialmente compatibile con l’andamento del periodo, significativo
è, invece, il calo che si apprezza nel confronto con lo stesso periodo del 2015.
5000000
4500000
4000000
3500000
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mar-16
apr-16
mag-16
giu-16
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ago-16
integrazione ordinaria
integrazione straordinaria
CIG DEROGA
integrazione totale
Lineare (integrazione totale)
Lineare (integrazione totale)
Totale delle ore di integrazione autorizzate nella provincia di Milano e suddivise per tipologia.
-fonte INPS –
Merita di essere segnalato un leggero incremento dell’intervento ordinario, in ragione del quadro
normativo, che può dirsi compiuto in seguito all’emanazione delle circolari che disciplinano l’operatività,
sostanzialmente mutata rispetto alla prassi precedente, quanto meno per l’abrogazione della commissioni
provinciali e il conseguente intervento esclusivo delle sedi territoriali INPS.
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7000000
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2015
CIGO
CIGS
2016
CIG deroga
TOTALE
Raffronto luglio agosto 2016 con lo stesso periodo del 2015
di CIGO CIGS CIG in deroga
deroga e totale per: industria, edilizia, artigianato e commercio
-fonte: INPS –
L’incremento dell’intervento ordinario è ancora più evidente nel confronto con gli stessi mesi del 2015.
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mag-16
giu-16
METALMECCANICO
lug-16
TESSILE
ago-16
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CHIMICO
Ore autorizzate nella provincia di Milano: raffronto mensile tra
i comparti
mparti metalmeccanico, tessile, chimico/plastica
- fonte: INPS –
La figura relativa alla suddivisione compartimentale testimonia, a prima vista, il picco del mese di maggio e
la successiva diminuzione, in buona parte ascrivibile alle condizioni dei mesi estivi.
e
Purtuttavia, se si osserva il dato distinto per singoli comparti, emerge con chiarezza che, mentre il tessile e
il chimico, sebbene su valori marginali, mantiene le medesime cifre nei diversi mesi, il metalmeccanico
ridimensiona significativamente la richiesta di questi ammortizzatori.
E’ sicuramente prematuro tracciare un percorso strutturale dalla parzialità di queste informazioni, ma il
trend è ben percepibile, e merita un attento monitoraggio nei prossimi mesi.
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Gli avviamenti
Trova conferma il calo degli avviamenti a tempo indeterminato, che trascina da mesi la dinamica degli
avviati , molto più di quanto non accadeva quando la dinamica era espansiva.
avviamenti a tempo indeterminato
ago-16
lug-16
giu-16
mag-16
apr-16
mar-16
feb-16
gen-16
dic-15
nov-15
ott-15
set-15
ago-15
lug-15
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mag-15
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gen-15
dic-14
nov-14
ott-14
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ago-14
lug-14
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Avviamenti a tempo indeterminato nella provincia di Milano:
confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell’anno precedente.
- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano –
Avviamenti complessivi e aziende attive sul mercato del lavoro, seguono le condizioni determinate dalla
contrazione della domanda di lavoro, consegnando una situazione estremamente critica sotto il profilo
produttivo e per le condizioni del mercato del lavoro milanese.
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115
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avviamenti complessivi
ago-16
lug-16
giu-16
mag-16
apr-16
mar-16
feb-16
gen-16
dic-15
nov-15
ott-15
set-15
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lug-15
giu-15
mag-15
apr-15
mar-15
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dic-14
nov-14
ott-14
set-14
ago-14
lug-14
giu-14
mag-14
95
aziende con almeno 1 avviamento
Raffronto a partire dal mese di maggio 2014 fino a tutto il mese di giugno 2016: aziende attive sul
mercato del lavoro milanese e totale degli avviamenti nello stesso periodo.
- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano –
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Il fatto che il trend % confermi, ad agosto, lo stesso dato del maggio 2014, mostra il totale esaurimento
degli esiti del Jobs Act, con effetti marginali e deludenti, anche nella stessa percezione dei lavoratori.
avviati complessivi
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115
110
105
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ago-16
lug-16
giu-16
mag-16
apr-16
mar-16
feb-16
gen-16
dic-15
nov-15
ott-15
set-15
ago-15
lug-15
giu-15
mag-15
apr-15
mar-15
feb-15
gen-15
dic-14
nov-14
ott-14
set-14
ago-14
lug-14
giu-14
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Avviati complessivi nella provincia di Milano:
confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell’anno precedente.
- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano –
Percezione confermata dal dato relativo agli avviati, ormai stabilmente al di sotto del 100% a testimonianza
di una fase critica nelle condizioni economiche e nella prospettiva occupazionale dell’area metropolitana di
Milano.
Conclusioni
Si sta determinando una preoccupante combinazione di diversi fattori che, assieme, concorrono a rendere
critica la condizione occupazionale e la prospettiva produttiva del nostro territorio.
I diversi elementi possono essere riassunti nell’esaurimento degli sgravi, nella demotivazione dei processi
innovativi che si stavano compiendo nel corso del 2014, nell’incertezza dei mercati internazionali che ha
fatto crollare l’export nel 2016 e nella continua assenza di politiche industriali e investimenti produttivi ,
nonché nel permanere di una domanda interna asfittica.
E’ un intreccio di fattori destinato ad accentuare l’incertezza sulla prospettiva occupazionale e sulle
condizioni di uscita dalla crisi; insicurezza che, dopo otto anni di deindustrializzazione, rischia di minare le
prospettive di crescita e la coesione sociale.
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Frammenti normativi
I richiami normativi qui elencati non hanno la pretesa di rappresentare
una guida completa alle novità di legge e alle circolari, ma hanno lo scopo
di richiamare l’attenzione su alcuni interventi che meritano interesse.
Ovviamente tutto questo non sostituisce l’attenzione che i gruppi
dirigenti devono quotidianamente alla produzione normativa che li riguarda,
ma vuole essere solo un utile contributo.
A questo proposito possono essere di estrema utilità anche le segnalazioni che perverranno
dai vari punti dell’organizzazione in modo da conferire a questo strumento un valore sempre più
significativo e meno
empirico.
CHIARITE DAL MINISTERO DEL LAVORO LE CONDIZIONI PER POTER FRUIRE DELLA CIGS IN CASO DI
FALLIMENTO.
Il Ministero del Lavoro, con propria circolare del 26 luglio 2016 n.24, ha definito, a chiarimento di alcuni
dubbi, le condizioni utili ad autorizzare la CIGS, nel caso in cui l’azienda in crisi sia sottoposta a procedura
fallimentare.
Come è noto, la legislazione vigente (decreto legislativo 148 / 2015) consente l’utilizzo di questo
ammortizzatore solo nel caso in cui vi siano concrete possibilità di continuità produttiva, anche di un ramo
d’azienda, con salvaguardia dei livelli occupazionali.
La circolare descrive, pertanto, le condizioni che caratterizzano questa circostanza, in modo da consentire
l’autorizzazione della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi, a favore dei lavoratori di
impresa, soggetta a fallimento con esercizio provvisorio volto alla cessione dell’attività, al fine di
mantenere integro il complesso aziendale, sia in termini dimensionali, sia in capacità di reddito.
A dimostrazione delle caratteristiche indicate, occorre che:
il giudice o l’autorità che esercita il controllo, autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa per
salvaguardare il complesso aziendale e per favorire, alle migliori condizioni, la cessione dell’attività;
nel programma di liquidazione di cui all’articolo 104-ter della legge fallimentare si dia conto delle
concrete ragioni per le quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda o di singoli rami, in
tempi compatibili con il godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi: 12
mesi;
il comitato dei creditori approvi la valutazione di cessione espresse dal curatore.
In questi casi, serve che l’impresa sottoposta a fallimento presenti, nell’ambito del programma di crisi
aziendale e che fa parte degli esiti dell’esame congiunto, un piano di risanamento orientato alla rapida
cessione dell’azienda o di parte di essa, con trasferimento dei lavoratori.
Stesso piano di risanamento deve essere presentato, mediante il programma di crisi, nel caso di concordato
con continuità aziendale.
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GLI APPRENDISTI SONO ESCLUSI DALLE INTEGRAZIONI PREVISTE PER IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
DIFENSIVO, PERTANTO NULLA OSTA ALLA LORO ASSUNZIONE, NELLE AZIENDE INTERESSATE DA TALI
PROVVEDIMENTI.
E’ l’orientamento del Ministero del Lavoro, intervenuto a seguito di istanza avanzata dall’ordine dei
consulenti del lavoro, per verificare la possibilità di assumere apprendisti durante lo svolgimento del
contratto di solidarietà difensivo.
Con interpello n. 21 del 11 agosto 2016, il Ministero del Lavoro ha assicurato tale possibilità, supportata dal
fatto che la normativa esclude gli apprendisti dall’indennizzo previsto per gli altri lavoratori interessati dal
contr6atto di solidarietà difensivo.
LE DISPOSIZIONI OPERATIVE SU CIGO, SECONDO INPS.
Con la circolare INPS n. 139 del 1 agosto 2016, si completa il corredo utile a supportare l’azione delle sedi
territoriali, titolari, come è noto, della procedura di autorizzazione della cassa integrazione ordinaria, in via
esclusiva a seguito della soppressione delle commissioni provinciali.
Si sintetizzano, di seguito, le innovazioni più significative.
Prima fra tutte è la relazione tecnica dettagliata da allegare ad ogni richiesta e ad ogni proroga, necessaria a
fornire tutti gli elementi indispensabili alla concessione della CIGO, con particolare riferimento alle ragioni
che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva
interessata, a dimostrazione che la stessa continuerà ad operare sul mercato, documentando, ad esempio,
la solidità finanziaria dell’impresa o, a riscontro della situazione di crisi, le nuove acquisizioni di ordini o la
partecipazione a gare d’appalto.
Anche le modalità di verifica della transitorietà dell’evento sono molto più rigorose che in passato.
Fanno riferimento alla durata temporale dello stesso e la sua eventuale ciclica riproposizione, escludendo
l’integrazione salariale qualora la ciclicità richiami un’attività stagionale o sia sintomo di una non ottimale
organizzazione aziendale.
La ripresa dell’attività lavorativa deve essere dimostrata nella relazione tecnica e deve fare riferimento alle
condizioni aziendali presenti al momento dell’istanza, senza con ciò escludere variazioni significative alla
base delle successive proroghe o l’eventuale passaggio alla CIGS per crisi o ristrutturazione, sebbene le
motivazioni a supporto della CIGO e della CIGS, fondino su presupporti differenti e su distinte causalità.
E’ prevista la possibilità che, esaurite le prime 52 settimane di CIGO nel biennio mobile, successive 52
settimane di contratto di solidarietà siano computate quale ripresa dell’attività, consentendo il possibile
ricorso di un ulteriore periodo di CIGO allo scadere del contratto di solidarietà.
La CIGO può coesistere con il contratto di solidarietà per brevi periodi, non oltre tre mesi e a condizione che
si riferisca a lavoratori distinti.
Il cumulo tra CIGO e CIGS è consentito a condizione che si riferisca a lavoratori diversi fin dall’inizio della
sospensione o riduzione dell’attività.
Trova conferma la possibilità di ricorrere al pagamento diretto da INPS, previo inoltro del modello SR41,
solo nel caso in cui siano provate difficoltà finanziarie dell’impresa, mediante la presentazione obbligatoria
della documentazione attestante gli impedimenti finanziari al pagamento anticipato che rappresenta la
normale corresponsione dell’indennità.
Il comparto edile può fruire della CIGO per fine cantiere o fine lavoro solo per brevi periodi di sospensione
tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro e, comunque, non superiore ai tre mesi.
Si conferma, infine, la procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto.
A tale scopo, l’azienda deve allegare alla richiesta di CIGO, pena l’inammissibilità, copia della comunicazione
inviata alle OO.SS., nonché copia dell’eventuale verbale di consultazione, qualora sia stato richiesto
l’esame congiunto.
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Tale obbligo, per il solo comparto edile, è previsto per le richieste di proroga, oltre le prime 13 settimane.
E’ conferma la non obbligatorietà dell’accordo.
Infine, il contributo addizionale non è dovuto nei casi di “evento oggettivamente non evitabile” , come gli
eventi meteo, incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali, anche
per ordine dell’autorità pubblica o sospensione dell’attività per ordine della pubblica autorità, per cause
non imputabili all’azienda o ai lavoratori.
Tali eventi, fatta eccezione per il comparto edile, non concorrono al calcolo delle 52 settimane nelle ultime
104, mentre hanno efficacia nel limite massimo dei 24 mesi complessivi nel quinquennio mobile.
Viene precisato che il limite massimo autorizzabile di 1/3 delle ore lavorabili, si riferisce alle ore
effettivamente fruite e documentate mediante autocertificazione da parte dei datori di lavoro.
INPS FORNISCE LE ISTRUZIONI NECESSARIE AD EROGARE IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
PREVISTO DAL DECRETO 148 /2015 IN SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA E DEL
CONTRATTO DI SOLIDARITA’ DI TIPO B.
INPS, con propria circolare del 9 settembre 2016, n. 176, rende note le istruzioni utili all’erogazione delle
prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale, previsto dalla normativa vigente, che possono,
pertanto, essere autorizzate dal Direttore della sede territoriale INPS competente in relazione all’unità
produttiva.
De seguito si sintetizzano i passaggi più significativi.
Contribuzione e aziende destinatarie del FIS
Si ricorda che la contribuzione è, in ogni caso, dovuta obbligatoriamente per legge, a partire dal 1 gennaio
2015, a carico di tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, esclusi degli ammortizzatori ordinari e
straordinari, o privi di accordo collettivo previsto per i fondi bilaterali, con le seguenti modalità:
0,45% per le aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti (media sul semestre precedente);
0,65% per le aziende che occupano più di 15 dipendenti (media sul semestre precedente),
ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro.
Sono, pertanto, escluse, dall’ambito di applicazione del FIS e dal relativo pagamento del contributo,
i settori nell’ambito dei quali sia già stato istituito un fondo di solidarietà bilaterale o siano previsti gli
ammortizzatori ordinari, allo scopo di assicurare adeguata copertura in caso di sospensione o riduzione
dell’attività, come:
• settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza:
• settore del personale dipendente da Poste Italiane o da società del gruppo Poste Italiane;
• settore del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
• settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
• personale dipendente da aziende del settore del credito;
• settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
• settore marittimo – SOLEMARE;
• settore trasporto pubblico;
• settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani;
• settore dell’artigianato;
• settore della somministrazione di lavoro,
• imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO e della CIGS;
• operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti nell’elenco dei coltivatori diretti.
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In considerazione del mutato requisito dimensionale, le aziende dei seguenti settori:
• ausiliari dei servizi ferroviari,
• imprese appaltatrici dei servizi di mensa;
• imprese di vigilanza;
• imprese appaltatrici dei servizi di pulizia,
che occupano più di 5 dipendenti, devono essere incluse nel FIS.
La soglia dimensionale, calcolata sul semestre precedente, deve essere aggiornata ogni mese.
Il requisito occupazionale comprende tutti gli occupati di qualunque qualifica (indipendentemente dal
diritto di fruizione degli assegni) come, lavoratori a domicilio, apprendisti, dirigenti ecc.; sono altresì
compresi i lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza o puerperio, a condizione che non siano
sostituiti, poiché in questo caso, vengono compresi i soli lavoratori chiamati a sostituire.
Lavoratori destinatari del FIS.
Il FIS è destinato a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato , compresi gli apprendisti con
contratto professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Il requisito individuale è di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità operativa interessata dalla riduzione o
sospensione.
Oltre all’effettiva presenza al lavoro, sono compresi nei 90 gg. di anzianità:
• ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità;
• la giornata del sabato, qualora l’orario di lavoro sia articolato nei 5 gg.;
• in caso di cambio di qualifica, presso la stessa unità produttiva, si considera anche il periodo
antecedente;
• in caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. l’anzianità comprende anche il periodo
lavorato presso l’azienda alienante.
Purtuttavia, i 90 gg. di anzianità aziendale non sono richiesti in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Le prestazioni.
Le prestazioni previste dal FIS sono:
• l’assegno di solidarietà, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende che occupano mediamente
più di 5 dipendenti;
• l’assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende che occupano mediamente più di
15 dipendenti.
Poiché le prestazioni saranno erogate fino alla disponibilità delle risorse e allo scopo di evitare
autorizzazioni prive di copertura, sono previsti dei tetti aziendali che a regime, cioè a partire dal 2022, non
possono superare quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.
In via transitoria, e fino al 2022, è prevista una mitigazione del limite descritto allo scopo di favorire
l’erogazione delle prestazioni.
La fase transitoria è così definita:
• nessun tetto per gli eventi che si determinano entro il 2016;
• per l’anno 2017, 10 volte l’ ammontare della contribuzione dovuta;
• per l’anno 2018, 8 volte l’ ammontare della contribuzione dovuta;
• per l’anno 2019, 7 volte l’ ammontare della contribuzione dovuta;
• per l’anno 2020, 6 volte l’ ammontare della contribuzione dovuta;
• per l’anno 2021, 5 volte l’ ammontare della contribuzione dovuta.
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L’assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito destinata ai lavoratori al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale, mediante una riduzione generalizzata a tutti i lavoratori secondo quanto
disciplinato da un accordo collettivo1.
L’assegno di solidarietà può essere concesso per la durata massima di 12 mesi nel biennio mobile e alle
condizioni previste per i contratti di solidarietà2.
Il provvedimento può essere erogato:
• a partire dal 1 gennaio 2016 per le aziende che superano i 15 dipendenti;
• a partire dal 1 luglio 2016 per le aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
L’importo dell’assegno è pari all’indennizzo previsto per la CIGO e la CIGS.
Normalmente il pagamento dell’assegno di solidarietà viene anticipato dall’impresa e conguagliato dal
datore di lavoro nel suo rapporto con INPS; tuttavia, nella fase di prima applicazione, l’indennizzo avverrà
mediante pagamento diretto.
L’assegno ordinario.
E’ una prestazione di sostegno del reddito che il fondo garantisce, assieme all’assegno di solidarietà, ai
dipendenti di datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti , per le seguenti
causalità:
• eventi transitori non imputabili all’impresa, esclude le intemperie stagionali;
• situazioni temporanee di mercato;
• riorganizzazione aziendale;
• crisi aziendale con l’esclusione della cessazione.
L’importo è pari a quello previsto per la CIGO e la CIGS, la sua durata non può superare le 26 settimane nel
biennio mobile (nel senso che, utilizzate 26 settimane, devono trascorrere almeno 78 settimane di
normale attività prima di accedere ad un nuovo periodo di 26 settimane).
Come nella CIGO, nel corso dell’assegno ordinario non possono essere autorizzate ore di integrazione
eccedenti il limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio.
Gli eventi oggettivamente non evitabili non sono compresi nel calcolo del limite massimo delle 26
settimane, fatto salvo il settore edile.
Va rilevato che, come per tutti gli ammortizzatori, il limite massimo di fruibilità, è di 24 mesi nel biennio
mobile, tenendo altresì conto del calcolo pari al 50% della durata corrispondente all’assegno di solidarietà.
Normalmente il pagamento dell’assegno ordinario viene anticipato dall’impresa e conguagliato dal datore
di lavoro nel suo rapporto con INPS; tuttavia, nella fase di prima applicazione, l’indennizzo avverrà
mediante pagamento diretto.
Contribuzione figurativa.
INPS precisa che il FIS dovrà garantire il versamento della contribuzione correlata alla prestazione
autorizzata, pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo è pari all’importo della normale
retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca
l’evento.
1
In questo caso, unico nella disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la stipula di un
accordo aziendale è imprescindibile nella definizione dell’assegno di solidarietà come i i contratti di solidarietà.
2
Il riferimento è al tetto massimo complessivo di riduzione, al principio di congruità, alle eventuali clausole flessibili.
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Modalità operative.
La prestazione viene erogata, previa richiesta inoltrata dal datore di lavoro, al termine della normale
procedura di informazione /consultazione sindacale, prevista dalla normativa ordinaria.
Successivamente, l’istanza può essere trasmessa , in via telematica, entro:
• 15 giorni dall’inizio della sospensione, ma non prima di 30 giorni, nel caso sia richiesto l’assegno
ordinario;
• 7 giorni successivi la conclusione dell’accordo collettivo, purché la riduzione dell’attività lavorativa
avvenga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, nel caso di assegno di solidarietà.
Per approfondimenti, chiarimenti o ulteriori informazioni,
rivolgersi a:
Antonio Verona
Responsabile Dipartimento Mercato del Lavoro
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
C.so di Porta Vittoria 43 -20122 Milano
tel. 02 55025 414
fax 02 55025 294
cell. 334 6562630
[email protected]
Al medesimo recapito è possibile richiedere i testi delle norme descritte
nell’appendice normativa di questo bollettino.
Per visionare e scaricare i numeri arretrati di questo bollettino:
http://www.cgil.milano.it/dipartimento/mercato-del-lavoro/
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