Assegno di maternità (art. 74 del d.lgs. 151/2001)
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Assegno di maternità (art. 74 del d.lgs. 151/2001)
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L.448/98). È l'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori concesso dal Comune ma pagato dall'INPS. Per ottenerlo è necessario avere un valore ISE non superiore, per il 2012, a € 24.377,39. L'importo dell'assegno e dei requisiti economici sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Esso non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'Inps. Va richiesto entro il 31 GENNAIO dell’anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo. Approfondimento alla pagina dedicata del sito INPS Assegno di maternità (art. 74 del d.lgs. 151/2001) È un beneficio economico concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS in presenza di determinati requisiti reddituali. Destinatarie sono le donne (residenti, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo) che si trovino in una delle seguenti situazioni: madri non lavoratrici (disoccupate, casalinghe, studentesse, ecc…) • • madri lavoratrici non aventi diritto ad alcuna tutela economica per la maternità; madri lavoratrici aventi diritto ad una tutela economica per la maternità complessivamente inferiore rispetto al valore dell'assegno. Va richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino al Comune di residenza e viene poi erogato dall'INPS. Per beneficiare dell'assegno è necessario possedere determinati requisiti (non avere copertura previdenziale o avere una copertura inferiore a un determinato importo; non beneficiare dell'indennità di maternità dell'INPS...) e avere un reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore della situazione economica ISE richiesto dalla legge e rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Presso il proprio comune di residenza può essere richiesto il modello per presentare la richiesta dell'assegno. L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall'ISTAT. È necessario avere un valore ISE non superiore, per il 2012, a € 33.857,51. Approfondimento alla pagina dedicata del sito INPS SPORTELLO CAAF ACLI A CAMPODORO Il Comune di Campodoro, per agevolare i cittadini ha approvato con D.G.C. n. 31 del 17/03/2012 una convenzione con la BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO e il CAAF ACLI per lo svolgimento dei servizi (ricezione e trasmissione domande e redazione certificazione ISE) relativi alle domande di contributo da parte del CAAF presso uno “sportello” appositamente aperto presso la filiale della Banca di Campodoro. Lo sportello è aperto a tutti ogni venerdì mattina. Pubblicato nella GU n. 39 del 16-02-2012 L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno al nucleo familiare numeroso) e dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità) e' pari allo 2,7 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2012). Pertanto: a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012, se spettante nella misura intera, e' pari a € 135,43; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti e' pari a € 24.377,39 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma l, art. 65, legge n. 448/1998); b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2012, per le nascite, gli affidamenti pre-adottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari a € 324,79; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, e' pari a € 33.857,51.