nota informativa nota informativa predisposta ai sensi dell`art. 123
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Modello 09370 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA Il contratto è concluso con la Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano. La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO LEGGE APPLICABILE Ai sensi dell'Art. 122 del D. LGS. N. 175/95 le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: [email protected] Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana e l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l' I.S.V.A.P. faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e l'Assicurato. Pag. 1 di 21 Modello 09370 TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELL' ASSICURATO SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Pag. 2 di 21 Modello 09370 INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; c. eventuale informazione e promozione commerciale dei servizi del Gruppo Europ Assistance e rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi; 2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); c. facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e promozione commercia ledi servizi e della rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (1.c); 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari: a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a, 1.b e 1.c, altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili. I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. [email protected] Pag. 3 di 21 Modello 09370 CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Contraente: il soggetto, proprietario di un veicolo di marca Harley Davidson e Buell, che sottoscrive entro il ventiquattresimo mese dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso la Polizza di Assicurazione e ne assume i relativi oneri. Europ Assistance: Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale: la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare le prestazioni e le garanzie previste. Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato, riportante le prestazioni e le garanzie scelte nonché i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante. Polizza: il documento, complessivamente considerato, sottoscritto da Europ Assistance e dal Contraente. Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance. Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione. Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Service SpA - P.zza Trento, 8 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA. Veicolo: il motoveicolo nuovo di marca Harley Davidson e Buell, immatricolato in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), con targa italiana, venduto tramite la rete ufficiale del Costruttore. Pag. 4 di 21 Modello 09370 COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE IN CASO DI ASSISTENZA Non prenda iniziative senza avere prima interpellato la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o La autorizzerà espressamente. Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Dall’Italia 800 – XX.XX.XX e dall’Estero 02 – 58. XX.XX.XX In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1) il tipo di assistenza di cui necessita 2) nome e cognome 3) targa del veicolo 4) indirizzo del luogo in cui si trova 5) il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza. Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58XXXXXX oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO IN CASO DI GUASTO DEL VEICOLO In caso di guasto, prima di far eseguire eventuali riparazioni, Lei dovrà sempre contattare Europ Assistance al numero in funzione dalle ore 8.30 alle ore 17.30 da lunedì al venerdì e dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al sabato: 800 – XX.XX.XX e 02 – 58.XX.XX.XX Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata. Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.58.38.41 Pag. 5 di 21 Modello 09370 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI Ai di sensi quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l’inadempimento quale omissione dolosa. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l’intervento di un’altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione. Art. 3. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto ad Europ Assistance ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati e non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza, nonché la cessazione delle garanzie previste in Polizza, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Art. 4. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5. DIRITTO DI VERIFICA Europ Assistance ha la facoltà di effettuare verifiche e controlli presso il Contraente/Assicurato, che sarà tenuto a prestare la necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle obbligazioni previste dalla presente Polizza. Pag. 6 di 21 Modello 09370 Art. 6. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Art. 7. PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E DURATA E PROROGA L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza. Tra le parti si conviene che, in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata A.R. inviata all’altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno. Se il Contraente non paga il premio annuale, le prestazioni e le garanzie della Polizza restano sospese dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e riprendono vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’Art. 1901 C.C. e ferme restando le scadenze inizialmente stabilite ed il diritto di Europ Assistance al pagamento dei premi scaduti. I premi devono essere pagati all’Agente (Parodi & Tigani) tramite bonifico bancario come meglio specificato nella Proposta di Polizza. Art. 8. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente. Art. 9. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE Se non diversamente indicato dal Contraente nel Modulo di Polizza, la Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Pag. 7 di 21 Modello 09370 Art. 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del Contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti. Art. 11. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 12. TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Art. 13. VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese. Art. 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. Art. 15. STIPULAZIONE E/O COESISTENZA CON ALTRE POLIZZE L’Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance. Pag. 8 di 21 Modello 09370 Art. 16. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO L’Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. Art. 17. SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre novanta giorni, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti novanta giorni non sono dovute. SEZIONE I – ASSICURAZIONE GUASTI MECCANICI DEFINIZIONI Copertura guasti Meccanici: la copertura assicurativa per i danni materiali subiti dagli organi meglio specificati in seguito, in conseguenza di guasto meccanico che ne determini la rottura o il disfunzionamento, per cui necessita la loro riparazione o sostituzione. Franchigia: l'importo minimo che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato. Garanzia: l’assicurazione che non rientra nell’assicurazione assistenza per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede all’indennizzo del danno subito dall’Assicurato. Guasto Meccanico: il danno subito da uno o più componenti del veicolo – vedi art. ”Oggetto dell’assicurazione” delle “Condizioni particolari” - in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento tale da rendere impossibile l’utilizzo del veicolo in condizioni normali e di sicurezza. Manutenzione: tutte le manutenzioni programmate previste nel “Libretto di uso Manutenzione” redatto dalla Casa Costruttrice; l’Acquirente del veicolo è responsabile dell’effettiva manutenzione del veicolo stesso e ciascuna prova del servizio di manutenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto. Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o ad eseguire la prestazione prevista. Pag. 9 di 21 Modello 09370 Normale Usura: l’usura normale si individua tramite il confronto da una parte dello stato constatato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio e il loro tempo d’uso e, dall’altra parte, della potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita ad un perito. Riparatore: la rete ufficiale della Casa Costruttrice. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza del Contraente o la presa a carico del guasto meccanico a termini di Polizza. Art. 18. SOGGETTI ASSICURATI E’ assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero il Contraente del Modulo di Polizza, proprietario del veicolo indicato sul Modulo stesso. Art. 19. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Europ Assistance si impegna, entro i massimali e con i limiti previsti in polizza, alla presa in carico, IVA inclusa, delle spese sostenute a seguito di danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici ed elettrici del Veicolo, in conseguenza di guasto meccanico che ne determini la rottura o il disfunzionamento, per cui necessita la loro riparazione o sostituzione. Vengono escluse tutte le operazioni di manutenzione, regolazione e messa a punto del veicolo e tutto quanto previsto all’art. “Esclusioni”. Europ Assistance si riserva la insindacabile decisione di sostituire o riparare l’organo difettoso nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della riparazione stessa. L’assicurazione vale a condizione che: a. il veicolo sia stato utilizzato e abbia subito la manutenzione ordinaria secondo le raccomandazioni del Manuale di Uso e Manutenzione; b. dopo la vendita siano eseguiti sul veicolo i tagliandi di manutenzione previsti - con timbro e firma dell’esecutore – sull’apposito Libretto di Garanzia; il Contraente è responsabile dell’effettiva manutenzione del veicolo stesso e ciascuna prova del servizio di manutenzione deve essere supportata dalla relativa fattura originale che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto. Pag. 10 di 21 Modello 09370 c. per la riparazione del guasto meccanico in garanzia siano state utilizzate parti di ricambio originali della Casa Costruttrice o di qualità equivalente. La Garanzia garantisce la sostituzione o la riparazione di tutti gli elementi meccanici o elettrici degli organi di seguito indicati, inclusa la mano d’opera, con esclusione di quanto espressamente indicato nell’Art. “Esclusioni”. Art. 20. PARTI ASSICURATE Per il motore: GRUPPO TERMICO – testa, cilindro, pistone e fasce. BASAMENTO – carter motore, albero motore, bielle, pompa olio, distribuzione. COLLETTORI – collettori di scarico ed aspirazione, valvola parzializzatrice con attuatore. Per il cambio manuale e trasmissione: TRASMISSIONE PRIMARIA – catena, ingranaggi, tenditore, carter. TRASMISSIONE SECONDARIA – alberi, ingranaggi, forchette, carter, albero desmodronico. TRASMISSIONE FINALE – puleggia di trasmissione. Per l’impianto di ricarica: statore, rotore, raddrizzatore/regolatore. Per l’avviamento: ruota libera, motorino, solenoide. Per il sistema di raffreddamento: AD ACQUA - radiatore, ventole, manicotti rigidi metallici, pompa, termostato. AD OLIO – radiatore, termostato, valvola di non ritorno, tubazione rigida. AD ARIA – ventola. Per il sistema di alimentazione: gruppo pompa benzina, linea di alimentazione (rail), iniettore, gruppo farfallato, by-pass regolazione minimo, scatola di aspirazione, valvola A.I.C. (active intake control). Per l’avantreno: cuscinetto ruota, cuscinetti sterzo. Per il retrotreno: cuscinetto forcellone, cuscinetto ruota. Per il telaio: ganci borse, registri asse motore. Per l’impianto elettrico: cablaggio principale. Pag. 11 di 21 Modello 09370 Per l’impianto elettronico: centralina ECM, centralina TSSM, contachilometri, acceleratore elettronico, centralina ABS. Sono escluse dalla copertura le seguenti parti: Cinghia trasmissione, Candele, Dischi frizione, Filtro olio, Dischi freno, Pastiglie freno, Pinze freno e Pompa freno. Sono esclusi dalla garanzia tutti gli organi meccanici, elettrici ed elettronici soggetti a normale usura oltrechè i paraoli, le perdite d'olio, la cinghia di trasmissione ed il catalizzatore. Sono inoltre esclusi tutti i lavori di ordinaria manutenzione, i guasti o i difetti di tutte le componenti della carrozzeria e di tutte le sue parti accessorie, le guarnizioni, i rivestimenti, così come la selleria, le imbottiture e le cromature. La copertura Guasti comprende le spese delle parti di ricambio in base al listino in vigore del Costruttore, la mano d’opera in base al tempario in vigore del Costruttore. Il prezzo della mano d’opera rimborsato sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il Rivenditore e/o con il Riparatore e non potrà essere superiore alla tariffa applicata alla Clientela al netto di IVA. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, accertato da un Tecnico d’officina, si dovrà arrestare immediatamente il funzionamento del veicolo, quando ciò permetta di scongiurare l’aggravamento dell’entità del danno iniziale ed eviti di compromettere la sicurezza e l’incolumità propria ed altrui nell’utilizzo di un veicolo non in perfetta efficienza. Qualora il mancato rispetto di questa regola comporti un danno, la copertura non sarà attiva nei confronti dei componenti coinvolti da tale comportamento. Sono altresì da ritenersi esclusi tutti i difetti provocati dalla manomissione degli organi sopra citati. Tutta la documentazione ed i materiali sostituiti devono essere a disposizione del Personale preposto da Europ Assistance per un periodo di 15 giorni lavorativi per verifiche Peritali o prove Tecniche finalizzate a stabilirne le cause e la difettosità denunciata dal Riparatore. La garanzia decadrà e si annullerà con effetto immediato su qualsiasi veicolo il cui contachilometri/contamiglia sia stato scollegato o manomesso in modo tale che non sia possibile accertare la reale percorrenza del veicolo stesso. Pag. 12 di 21 Modello 09370 La sostituzione di una o più parti del veicolo, durante il periodo di copertura guasti, non implica un prolungamento di durata della copertura stessa, né con riferimento al Veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita. Art. 21. MASSIMALE L'ammontare delle riparazioni rimborsabili nell’intero periodo di validità della garanzia non può essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento dell’evento (valore valutato all’occorrenza da un perito tecnico alla data del guasto). Art. 22. COMUNICAZIONE DEI GUASTI DA PARTE DEL CONTRAENTE La comunicazione del guasto deve sempre essere data telefonicamente a Europ Assistance da parte del Contraente. Europ Assistance provvederà a fornire al Contraente indicazione del Concessionario e/o riparatore convenzionato della Casa Costruttrice più vicino al luogo del sinistro ove dovrà essere portato il veicolo. Il Contraente a seguito della valutazione tecnica del guasto da parte del Concessionario e/o riparatore comunicherà telefonicamente il preventivo relativo ai lavori da effettuare ad Europ Assistance. Europ Assistance dopo le opportune verifiche comunicherà l’autorizzazione ai lavori o la reiezione della richiesta ed informerà il Contraente mediante apposito modulo inviato via fax. Art. 23. RIPARAZIONE DEL GUASTO ALL'ESTERO In caso di guasto in uno dei Paesi esteri nei quali è prevista la presente copertura assicurativa, Europ Assistance rimborserà, a condizione che si contatti comunque la stessa, dietro presentazione di regolare giustificativo contenente l'elencazione dettagliata delle riparazioni effettuate, le spese ammissibili all’indennizzo in base alla presente polizza. Ove possibile le riparazioni dovranno essere effettuate presso i punti di assistenza autorizzati dalla stessa Casa Costruttrice del veicolo. L’importo della riparazione, sarà saldato, in prima istanza, direttamente dal Cliente che successivamente otterrà il rimborso sulla base degli importi ammissibili all’indennizzo di cui alla presente polizza, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta da effettuarsi mediante contatto telefonico seguendo la procedura prevista al precedente art. “COMUNICAZIONE DEI GUASTI DA PARTE DEL CONTRAENTE”. Pag. 13 di 21 Modello 09370 Art. 24. AMMONTARE E DETERMINAZIONE DEL DANNO In caso di guasto il Concessionario e/o Riparatore convenzionato della Casa Costruttrice, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ed aver provveduto alle riparazioni deve emettere ricevuta fiscale o fattura, intestata al Contraente, che dovrà essere controfirmata dallo stesso con l'indicazione dettagliata della manodopera e dei materiali e ricambi impiegati, allegando foglio anagrafica, foglio preventivo, copia ordine di lavoro firmata dal Contraente, fotocopia libretto di circolazione fronte/retro, fotocopia dei tagliandi di manutenzione. Il Contraente, prima di ritirare il veicolo riparato, verserà al Riparatore e/o Concessionario convenzionato quanto non coperto dalla copertura ed Europ Assistance salderà il rimanente direttamente al Riparatore e/o Concessionario convenzionato stesso. La somma del pagamento non potrà eccedere il limite (somma autorizzata) fornito da Europ Assistance. La liquidazione dei sinistri autorizzati avverrà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra inviata dai Concessionari, via fax al numero indicato sul Modulo di autorizzazione mediante accredito in favore degli stessi. Nel caso in cui il Contraente facesse eseguire l’intervento in copertura senza la preventiva Autorizzazione di Europ Assistance, ovvero eccedendo i limiti dell’Autorizzazione stessa, le relative spese ed oneri rimarranno a suo esclusivo carico integralmente, ovvero, nei limiti della quota-parte di intervento non autorizzata. Il danno viene liquidato da Europ Assistance sulla base della Autorizzazione fornita. Per le riparazioni si applicheranno i prezziari dei particolari di ricambio ufficiali della Casa Costruttrice, la mano d’opera in base al tempario in vigore del Costruttore. In caso di disaccordo le parti potranno demandare a un perito, scelto di comune accordo tra le parti, ogni decisione circa l’indennizzabilità del guasto o sulla misura dell’indennizzo. Art. 25. ESTENSIONE TERRITORIALE La garanzia Guasti Meccanici avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Art. 26. ESCLUSIONI Per la presente copertura non sono coperti i veicoli utilizzati in attività di noleggio a breve termine, mototaxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze. E’ inoltre escluso dalla presente copertura tutto quanto non previsto all’articolo ”Oggetto dell’Assicurazione” e nello specifico: Pag. 14 di 21 Modello 09370 sono esclusi dalla garanzia i difetti riconducibili al montaggio e all’utilizzo di ricambi non originali o di qualità equivalente e/o montati in after-market; le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o insufficiente manutenzione dovute ad un uso di: carburante, olii lubrificanti differenti da quelli specificati e consigliati dal Costruttore e riportati nel manuale di uso e manutenzione; i servizi di normale manutenzione, a titolo esemplificativo: messa a punto motore, pulizia, regolazioni dei fari, registrazione accensione / iniezione, registrazione freni e frizione, regolazione angoli caratteristici, bilanciatura ruote, registrazione portiere e cofani, lubrificazione, sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili. Non sono considerati guasti gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici da parte del Costruttore (campagne di richiamo inerenti alla sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria/meccanica determinati da usura. E’ escluso dalla copertura ogni risarcimento per perdita di guadagno economico conseguente al malfunzionamento del veicolo o altre conseguenze onerose del guasto stesso. Si precisa che nel caso in cui un guasto sia già coperto da garanzie di precedenti riparatori, la copertura di Europ Assistance non coprirà detti guasti, pur eventualmente avendone Europ Assistance ricevuto una Richiesta di Autorizzazione ed avendo dato le opportune indicazioni. Europ Assistance si riserva la facoltà di non accettare in rischio i veicoli che non abbiano i requisiti tecnici previsti nella presente polizza. Art. 27. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro/guasto meccanico il Contraente deve prendere immediatamente contatto con Europ Assistance, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso dovrà dare avviso del sinistro non appena possibile e comunque prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. In caso di sinistro Guasto meccanico il Contraente, ad avvenuto ricovero del motoveicolo, procede a far effettuare la valutazione e la stima tecnica del guasto dal concessionario e/o riparatore convenzionato della Casa Costruttrice e successivamente a far comunicare il preventivo relativo ai lavori da effettuare ad Europ Assistance. Pag. 15 di 21 Modello 09370 Europ Assistance, dopo le opportune verifiche, comunicherà l’autorizzazione ai lavori o la reiezione della richiesta ed informerà il Contraente in relazione agli importi ammissibili all’indennizzo in base alla presente polizza. La gestione del Sinistro è una attività interamente a carico di Europ Assistance. Ogni riparazione effettuata prima di una Richiesta di Autorizzazione non potrà essere presa in carico da Europ Assistance; altrettanto s’intende per ogni riparazione che venga effettuata prima di una Autorizzazione, ovverosia prima che Europ Assistance abbia potuto rendersi conto e stimare l’origine del guasto e la natura delle riparazioni da effettuare. Una volta rilasciata l’Autorizzazione da parte di Europ Assistance, la riparazione dovrà intendersi come definitivamente presa in carico dalla stessa. SEZIONE II – ASSICURAZIONE ASSISTENZA (Valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Polizza e pagato il relativo premio) DEFINIZIONI Guasto: il danno subito dal veicolo per difetto, rottura, mancato funzionamento tali da rendere impossibile per il Contraente l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Prestazioni: sono le assistenze prestate da Europ Assistance, per mezzo della Struttura Organizzativa, ai Contraenti in caso di sinistro. Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante dal certificato anagrafico o documento internazionale equivalente. Riparatore: la rete della marca della Casa Costruttrice. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Art. 28. SOGGETTI ASSICURATI E’ assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, ovvero il Contraente del Modulo di Polizza, proprietario del veicolo indicato sul Modulo stesso, nonché i terzi trasportati. Pag. 16 di 21 Modello 09370 Art. 29. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza e sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risulta dalla carta di Circolazione ad esclusione delle prestazioni Soccorso Stradale e Depannage. PRESTAZIONI SOCCORSO STRADALE Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente,tentato furto, furto parziale, smarrimento o rottura delle chiavi, foratura pneumatico o mancato rifornimento, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o al Rivenditore, in base all’esigenza dell’Assicurato e senza limiti chilometrici. Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale: - fino al punto di assistenza per sinistro avvenuto in Italia, - fino ad un importo massimo di Euro 300,00 per sinistro avvenuto all’Estero. Sono escluse dalla prestazione: - le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; - le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo; - le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada). DEPANNAGE Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. Pag. 17 di 21 Modello 09370 Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”. Sono escluse dalla prestazione: - le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione; - le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali; - le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada) RECUPERO FUORISTRADA DEL VEICOLO Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada. Massimale: Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 300,00. Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando i massimali sopra indicati. Sono escluse dalla prestazione: - i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata PRENOTAZIONE AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE Qualora l’Assicurato ne avesse bisogno, potrà chiedere alla Struttura Organizzativa la prenotazione di un’autovettura, senza autista, presso uno dei centri convenzionati Europ Assistance. Massimale: I relativi costi rimarranno a carico dell’Assistito. SPESE D’ALBERGO Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, per i quali fosse necessaria una sosta di una o più notti per la riparazione che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo. Pag. 18 di 21 Modello 09370 Massimale: Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e/o incidente, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura. Massimale: Europ Assistance tiene a proprio carico: - il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 200,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia; - il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 500,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero; - il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni; - il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto. Sono escluse dalla prestazione: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.); - le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie; - le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assicurato; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa; - il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo. Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione. Pag. 19 di 21 Modello 09370 RECUPERO DEL VEICOLO O RITROVATO DOPO FURTO O RAPINA Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina,senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo. Massimale: Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero. Art. 30. ESTENSIONE TERRITORIALE Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria. Art. 31. ESCLUSIONI Non sono coperti i veicoli utilizzati in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, per attività sportive e per emergenze. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: * non abilitazione del Contraente alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore; * uso improprio del veicolo; * gare automobilistiche e relative prove e allenamenti; * guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; * scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; * dolo o colpa grave dell’acquirente del veicolo; * frode o possesso illegale del veicolo; * abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni; * tentato suicidio o suicidio; Pag. 20 di 21 Modello 09370 Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Sono considerati tali i Paesi con grado di rischio uguale o superiore a 4.0 così come riportato nel sito www.exclusive- analysis.com/lists/cargo. Art. 32. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di Sinistro il Contraente, in caso di attivazione della Copertura Assistenza, deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata ed oggettiva impossibilità. Al Contraente saranno fornite le Prestazioni di assistenza stradale previste in conformità alla situazione in atto, al ricovero del Veicolo immobilizzato o marciante presso il Rivenditore e/o Riparatore. Pag. 21 di 21