R. La detrazione spetta al soggetto intestatario del
Transcript
R. La detrazione spetta al soggetto intestatario del
QUESITO: DETRAZIONE PER I CANONI DI LOCAZIONE D. Può un genitore godere della detrazione per canone di locazione se il contratto di fitto della casa dove risiede è intestato alla propria figlia fiscalmente a carico? R. La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di locazione e non è prevista la possibilità di detrarre la quota del familiare fiscalmente a carico da parte del genitore. La Detrazione per i Canoni di locazione o di affitto sostenuti dal contribuente per l’abitazione principale, spetta tenendo conto di alcuni requisiti principali legati alla redditività del contribuente, che deve essere innanzitutto un lavoratore dipendente e non deve percepire altri redditi diversi, deve aver un contratto di locazione registrato, i cui dati identificativi verranno descritti nella domanda di richiesta, inoltre va individuato il tempo (in mesi) che l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. Possono usufruire di questa detrazione: Contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998 • La detrazione spetta a chi ha abita in un appartamento in forza di un qualsiasi contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998, quindi sia i contratti a canone libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico) sia quelli “concordati” o “convenzionali” sia ancora quelli di durata transitoria, l’importo da detrarre va da 150 ai 300 euro in base al reddito. Contratti di locazione “concordati” • La detrazione è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (locazioni a canone “convenzionale” o “concordato”); l’importo da detrarre va da 247,90 a 495,80 euro in base al reddito. Inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni • La detrazione spetta ai giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che a partire dal 2007 hanno stipulato, un qualsiasi contratto ai sensi della legge 431/1998 per l’immobile da destinare a propria abitazione principale. La casa presa in locazione, però, non deve rappresentare l’abitazione principale anche dei genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati, l’importo da detrarre è di euro 991,60 per tre anni Dipendenti trasferiti per motivi di lavoro • Per i soli lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la loro residenza per motivi di lavoro, prendendo in locazione, come abitazione principale, un immobile situato nel nuovo comune di lavoro (o in uno limitrofo), è prevista una detrazione per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza. Il nuovo comune deve distare almeno 100 chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un’altra regione. Il beneficio spetta anche ai neoassunti, cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di lavoro appena stipulato. L’importo della detrazione va da 495,80 a 991,60 euro in base al reddito. La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34, punto 10.2).