R. La detrazione spetta al soggetto intestatario del

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R. La detrazione spetta al soggetto intestatario del
QUESITO: DETRAZIONE PER I CANONI DI LOCAZIONE
D. Può un genitore godere della detrazione per canone di locazione se il contratto di fitto
della casa dove risiede è intestato alla propria figlia fiscalmente a carico?
R. La detrazione spetta al soggetto intestatario del contratto di locazione e non è prevista
la possibilità di detrarre la quota del familiare fiscalmente a carico da parte del genitore.
La Detrazione per i Canoni di locazione o di affitto sostenuti dal contribuente per l’abitazione
principale, spetta tenendo conto di alcuni requisiti principali legati alla redditività del contribuente,
che deve essere innanzitutto un lavoratore dipendente e non deve percepire altri redditi diversi, deve
aver un contratto di locazione registrato, i cui dati identificativi verranno descritti nella domanda di
richiesta, inoltre va individuato il tempo (in mesi) che l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale.
Possono usufruire di questa detrazione:
Contratti di locazione ai sensi della legge 431/1998
•
La detrazione spetta a chi ha abita in un appartamento in forza di un qualsiasi contratto di
locazione stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/1998, quindi sia i contratti a canone
libero (di durata minima 4 anni + 4 di rinnovo automatico) sia quelli “concordati” o
“convenzionali” sia ancora quelli di durata transitoria, l’importo da detrarre va da 150 ai 300
euro in base al reddito.
Contratti di locazione “concordati”
•
La detrazione è riconosciuta agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione
principale in forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti a livello
locale tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (locazioni a canone
“convenzionale” o “concordato”); l’importo da detrarre va da 247,90 a 495,80 euro in base
al reddito.
Inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni
•
La detrazione spetta ai giovani inquilini tra i 20 e i 30 anni, con reddito complessivo non
superiore a 15.493,71 euro, che a partire dal 2007 hanno stipulato, un qualsiasi contratto ai
sensi della legge 431/1998 per l’immobile da destinare a propria abitazione principale. La
casa presa in locazione, però, non deve rappresentare l’abitazione principale anche dei
genitori o delle persone cui i giovani sono stati affidati, l’importo da detrarre è di euro
991,60 per tre anni
Dipendenti trasferiti per motivi di lavoro
•
Per i soli lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la loro residenza per
motivi di lavoro, prendendo in locazione, come abitazione principale, un immobile situato
nel nuovo comune di lavoro (o in uno limitrofo), è prevista una detrazione per i primi tre
anni dalla data di trasferimento della residenza. Il nuovo comune deve distare almeno 100
chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un’altra regione. Il beneficio spetta
anche ai neoassunti, cioè ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza a seguito di
un contratto di lavoro appena stipulato. L’importo della detrazione va da 495,80 a 991,60
euro in base al reddito.
La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34, punto
10.2).