Il modello Unico Il modello Unico
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Il modello Unico Novità e principali aspetti operativi Il modello Unico Presentazione dichiarazione, versamenti, modelli da utilizzare, integrazioni A cura di Maurizio Tozzi Presentazione società di persone Presentazione società di capitali Scioglimento e trasformazione Scioglimento agevolato e Trasformazione in S.S. 25% 10% Scioglimento e trasformazione Non è necessario che la procedura di trasformazione o liquidazione evidenzi un risultato imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva L’imposta è del 10% sulla differenza tra valore normale dei beni e valore fiscale, ovvero per i saldi attivi di rivalutazione è del 5% Non è preclusiva la presentazione di una istanza di disapplicazione e non rilevano le nuove cause di esclusione o disapplicazione Si avvalgono della norma le società non operative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 o che si trovano nel primo periodo d’imposta, soltanto se deliberano la messa in liquidazione o la trasformazione in società semplice a partire dal 1° gennaio 2008, entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta Scioglimento e trasformazione Condizioni: • Cancellazione dal registro imprese entro un anno dalla delibera; • Tutti soci persone fisiche (anche società semplici, risoluz. 103 del 2007), verificando il libro soci al 1° gennaio 2008 o l’atto di trasferimento con data certa anteriore al 1° novembre 2007. Per le società di persone serve altro atto di data certa che dimostri i soci al 1° gennaio; • Detenzione delle partecipazioni al di fuori del regime d’impresa Scioglimento Trasformazione Le assegnazioni dei beni ai soci non sono considerate cessioni ai fini IVA È necessaria la rettifica della detrazione a sensi dell’art. 19-bis2 del DPR 633/72 È dovuta l’imposta di registro nella misura dell’1% e nel caso di beni immobili l’imposta fissa ipotecaria e catastale di 168 euro Gli immobili assumono valore catastale se richiesto dall’assegnatario Nella trasformazione, atteso il passaggio ad un regime “fuori” dal reddito d’impresa, si realizza la destinazione a finalità estranee con conseguente: • Realizzazione di componenti positivi di reddito; • Cessione di beni rilevante ai fini IVA (peraltro non è possibile l’assegnazione sulla base del valore catastale degli immobili) Modelli da utilizzare Modelli da utilizzare Esempio: scioglimento deliberato a maggio 2007 e concluso entro il 30 dicembre 2007: Periodo ante delibera: unico 2007 e non compilo RQ Periodo di liquidazione: unico 2007 e compilo RQ Aliquota 25% Esempio: scioglimento deliberato a maggio 2007 e concluso nel 2008: Periodo ante delibera: unico 2007 e non compilo RQ Periodo di liquidazione (anche a cavallo di anno con un solo modello – circ. 25/07): unico 2008 e compilo RQ Aliquota 25% Modelli da utilizzare Modelli da utilizzare Esempio: scioglimento deliberato a maggio 2008 e concluso entro il 2008: Periodo ante delibera: unico 2008 e non compilo RQ Periodo di liquidazione: unico 2008 e compilo RQ Aliquota 10% Esempio: scioglimento deliberato a maggio 2008 e concluso nel 2009: Periodo ante delibera: unico 2008 e non compilo RQ Periodo di liquidazione (anche a cavallo di anno con un solo modello – circ. 25/07): unico 2009 e compilo RQ Aliquota 10% Versamenti saldi e acconti Dal 16 giugno al 16 luglio tenendo presente che: • se si fruisce della detrazione per le TV digitali, il relativo importo non deve essere considerato; • se si sostengono costi per le auto aziendali, si può conteggiare l’acconto sulla base delle vecchie disposizioni; • se i titolari del reddito d’impresa fruiscono della detrazione per interventi di efficienza energetica nell’illuminazione, tale importo non deve essere considerato. ATTENZIONE Alla scadenza del versamento del saldo IVA, deve essere versato anche l’importo della rettifica IVA (o la prima rata) dovuta dai soggetti che aderiscono al regime dei minimi. Secondo l’agenzia entrate, non è possibile rateizzare. È ammesso però il ravvedimento operoso Le rettifiche devono essere effettuate in unica soluzione e riguardano tutti i beni esistenti nell’impresa, a prescindere dall’effettivo impiego degli stessi La rettifica deve essere effettuata: •beni di costo non superiore a 516,46 euro; •beni con coefficiente di amm.to superiore al 25%. Se ancora non utilizzati o ammortizzati. Occorre predisporre apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni Rettifica della detrazione Attenzione agli acquisti di immobili o beni strumentali per i quali di è fruito della detrazione e si è ancora nel periodo di monitoraggio (4 anni dall’entrata in funzione ovvero dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o loro porzioni) Rettifica IVA per i minimi Componenti reddituali rinviati da precedenti periodi d’imposta Concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta che precede la decorrenza del nuovo regime dei contribuenti minimi Componenti quali ad esempio: • Plusvalenze rateizzate • spese di rappresentanza X 500 ESEMPIO se positiva, per la parte che eccede Euro 5.000 se negativa, in misura integrale Variazione per il regime dei minimi Plusvalenza con residuo al 31.12.2007 di Spese rappresentanza con residuo al 31.12.2007 di 8.000 euro 2.000 euro Somma algebrica componenti residue 8.000 – 2.000 = 6.000 5.000 = franchigia La somma algebrica dei predetti componenti concorre a formare il reddito 1.000 = tassato nel 2007 Variazione in aumento: contabilità ordinaria: RF25, codice 9; Contabilità semplificata: RG9 Variazione in diminuzione: Contabilità ordinaria RF40, codice 10; Contabilità semplificata, RG21 Unico termini correttiva nei Unico integrativo (entro la data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo) Correzione con unico Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (solo se a sfavore) Integrativa a favore ATTENZIONE – RISOLUZIONE N. 24 DEL 2007 – INTEGRATIVA A FAVORE NON POSSIBILE UTILIZZO DELL’ART. 38 DEL DPR 602/73 L'orientamento della Cassazione di emendare la dichiarazione nel più ampio termine previsto per la presentazione dell'istanza di rimborso riguarda le ipotesi in cui non esistano specifiche norme che disciplinano i tempi e le modalità della rettifica della dichiarazione e, nello specifico, trova applicazione per il periodo antecedente il 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore il comma 8-bis dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998. A conferma, Corte di Cassazione sentenza n. 4238 del 2 marzo 2004, e sentenza 19480 del 29 settembre 2004 Integrativa a favore – scorporo terreni Fabbricato industriale = € 1.000.000,00 Valore in bilancio senza separata indicazione Terreno: € 1.000.000,00 x 30% = € 300.000,00 Fabbricato: € 700.000,00 Fondo ammortamento al 31/12/2005: € 700.000,00 X Interpretazione ante Finanziaria per il 2008 Fabbricato: € 700.000,00 Fondo ammortamento al 31/12/2005: € 700.000,00 Residuo da ammortizzare: € 0 Il Integrativa a favore – scorporo terreni Interpretazione post Finanziaria per il 2008 Fabbricato: € 700.000,00 Fondo ammortamento al 31/12/2005: € 700.000,00 Fondo ammortamento riferibile al fabbricato al 31/12/2005: € (€ 700.000,00 x 70% = 490.000,00 Prospetto segnaletico Residuo da ammortizzare € 700.000,00 -490.000,00 = € 210.000,00 DUNQUE RECUPERO AMMORTAMENTO PER IL 2006 Integrativa a favore – interessi finanziamento immobili Potrebbe essere necessario modificare i dati dello scorso Unico se acquisito o ceduto fabbricati strumentali nel 2007 Esempio immobili • Locazione percepita 10.000 euro; • Spese ordinarie 2.000 euro; • Interessi passivi di finanziamento 3.000 euro; VECCHIA COMPILAZIONE Non indicare (più) gli interessi passivi su mutui relativi a Immobili patrimonio 8.500 5.000 NECESSARIO IL RECUPERO PER IL 2006 10.000 Rinegoziazione mutui – risoluz. 390 del 2007 e circ. 34 del 2008 Esempio immobili • Locazione percepita 10.000 euro; • Spese ordinarie 2.000 euro; • Interessi passivi di finanziamento 3.000 euro; NUOVA COMPILAZIONE 8.500 2.000 10.000 • L’importo del mutuo può anche superare il residuo del precedente che si intende rinegoziare. In questo caso si applica una proporzione; • La proporzione è: X = 100 x residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati / importo del secondo mutuo; • In tal modo si individua la quota di mutuo destinata alla rinegoziazione, che origina interessi detraibili, ferma restando la regola dell’effettivo utilizzo del mutuo; • Tale interpretazione si applica anche ai mutui del passato Correggere come sopra Unico 2007 Rinegoziazione – risoluz. 390 del 2007 esempio • • • • • • • Vecchio mutuo e spese correlate = 98.000 Nuovo mutuo: 100.000 Importo “utile”= 98% Ammontare di vecchio mutuo utilizzato: 65% Interessi su nuovo mutuo: 4.000 Importo di riferimento: 4.000 x 98% = 3.920 Importo da indicare in dichiarazione: • 3.920 x 65% = 2.548 BISOGNA RECUPERARE IL 2006 Attenzione a risoluzione n. 325 del 2002 Dalle ipotesi di errore a proprio danno devono essere distinti i meri “ripensamenti”. Il caso riguarda l’imputazione di plusvalenze per intero e non rateizzate. Non può usarsi la dichiarazione integrativa a favore. La sola soluzione è la correttiva nei termini di presentazione della dichiarazione. Sono considerate valide, altresì, le correzioni entro i 90 gg dal termine di presentazione esempio Unico integrativo nelle caselle relative ai quadri compilati, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici: • "1", quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche; • "2 quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria; • "3", quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa. Integrazione di unico con nuova compilazione del quadro E, eliminazione del quadro G, applicazione degli studi di settore ed eliminazione dei parametri X 2 3 X 1 2 2 3 Detrazione per redditi Il modello Unico Reddito complessivo Fino a 4.800 euro oltre 4.800 fino a 55.000 euro Oltre 55.000 Unico persone fisiche Detrazione spettante 1.104 euro 1.104 x 55.000 – reddito complessivo 50.200 0 - Redditi assimilati (art. 50): attività intramuraria (e), indennità per pubbliche funzioni (f), indennità e assegni parlamentari (g), rendite vitalizie (h), assegni periodici (i) - Redditi di impresa in contabilità semplificata (art.66) - Redditi di lavoro autonomo (art. 53) - Redditi diversi (attività commerciale occasionale, lavoro autonomo occasionale) (art. 67, c.1, lett. i) e l) DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA- 2007 Quadro RP scontrini parlanti RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI FRA I GENITORI ACQUISTO MEDICINALI: INDICAZIONE NATURA, QUALITA’ E QUANTITA’ DEL BENE C.F.DEL BENEFICIARIO RIPARTIZIONE AL 50% GENITORI NON SEPARATI GENITORI SEPARATI OVVERO PREVIO ACCORDO AL GENITORE CON IL REDDITO COMPLESSIVO PIU’ ELEVATO Affidato ad 1 genitore Affidamento congiunto o condiviso AL GENITORE AFFIDATARIO FINO AL 30 GIUGNO 2007 In Mancanza Di accordo RIPARTIZIONE AL 50% DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2007 C.F. RIPORTATO A MANO NESSUN OBBLIGO SU SCONTRINO Se uno dei due genitori è incapiente l’intera detrazione è attribuita all’altro. Quest’ultimo, salvo diverso accordo, riversa l’importo o il 50 % se affidamento congiunto Attenzione: risoluzione 157/07 e comunicato del 28 giugno 2007 la norma oltre all'indicazione della natura del bene, richiede che lo scontrino indichi anche la qualità del prodotto. Pertanto, si ritiene che debba essere riportata anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato. l'attestazione potra' avvenire anche con un documento rilasciato dal farmacista contestualmente allo scontrino fiscale nel quale andranno specificate la natura, qualita' e quantita' dei farmaci venduti. Attenzione: circolare n. 30 del 2008 Viste le oggettive difficoltà, è possibile, relativamente agli scontrini del periodo 1° luglio-31 dicembre 2007, che il contribuente effettui l’indicazione, anche su foglio aggiunto, del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. Contributi: Risoluzione 77 del 2007 Pagamento dei contributi mediante carta di credito. Addebito sul conto corrente nel mese successivo (caso particolare con addebito al 15 gennaio). Nel caso in cui una banca dovesse lanciare sul mercato il servizio di versamento on-line dei contributi previdenziali con l’utilizzo della carta di credito, i professionisti possono dedurre l’onere sostenuto nell’anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta di credito, a prescindere dal momento in cui verrà addebitato sul conto corrente del professionista l’importo versato. RISPARMIO ENERGETICO - CARATTERISTICHE RIQUALIF. ENERGETICA EDIFICI COMMA 344 SPESA MASSIMA PERCENTUALE DETRAZIONE DETRAZIONE MASSIMA 181.818,18 55% 100.000 EDIFICI SUI QUALI EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO RIPARTIZIONE DETRAZIONE 3 quote annuali EDIFICI ESISTENTI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI COMMA 345 109.090,90 INSTALL. PANNELLI SOLARI COMMA 346 109.090,90 SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZ. INVERNALE COMMA 347 55% 60.000 3 E/O quote annuali PARTI DI EDIFICI ESISTENTI 55% 60.000 DI QUALSIASI CATEGORIA CATASTALE ANCHE RURALI UNITA’ IMMOBILIARI ESISTENTI 3 quote annuali POSSEDUTI O DETENUTI, ANCHE IN LOCAZIONE FINANZIARIA 54.545,45 55% 30.000 3 quote annuali NON CUMULABILI CON ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI SULLE STESSE SPESE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE Pannelli solari SPESE PER INTERVENTI CHE COMPORTANO UNA RIDUZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA U DEGLI ELEMENTI OPACHI COSTITUENTI L’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO Per le spese sostenute per il risparmio energetico mediante interventi sull’involucro degli edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari, con efficacia sin dal 1° gennaio 2007, rientrano anche gli interventi effettuati sulle strutture opache orizzontali, facendo salvi anche gli interventi già eseguiti. IL DECRETO ATTUATIVO HA STABILITO CHE LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE FATTA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dall’art. 8 del decreto attuativo il quale richiede: •un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici); •che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione – attenzione risol. 244 del 2007 ADEMPIMENTI ADEMPIMENTI SOGGETTI NON TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO CIRCA LA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OVVERO, ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA CONSERVARE PER IL PERIODO IN CUI PUÒ ESSERE ESPERITA L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO. SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI SECONDO LO SCHEMA DI CUI ALL’ALLEGATO E DEL DECRETO ASSEVERAZIONE DI UN TECNICO ABILITATO CIRCA LA RISPONDENZA DEGLI INTERVENTI AI REQUISITI RICHIESTI DAL DECRETO TRASMESSI A ENEA A MEZZO RACCOMANDATA O VIA INTERNET, OTTENENDO RICEVUTA INFORMATICA PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO O POSTALE FATTURE E RICEVUTE FISCALI COMPROVANTI LE SPESE CONSERVARE PER IL PERIODO IN CUI PUÒ ESSERE ESPERITA L’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OVVERO, ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA SCHEDA INFORMATIVA SUGLI INTERVENTI SECONDO LO SCHEMA DI CUI ALL’ALLEGATO E DEL DECRETO TRASMESSI A ENEA A MEZZO RACCOMANDATA O VIA INTERNET, OTTENENDO RICEVUTA INFORMATICA FATTURE E RICEVUTE FISCALI COMPROVANTI LE SPESE DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI NON OCCORRE ALCUNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA NON OCCORRE ALCUNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA Attenzione: risol. 244/07 Attenzione Obbligo di acquisizione e trasmissione della documentazione all’Enea, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 Circa l’individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’ENEA, lo stesso deve essere individuato nel giorno del c.d. “collaudo” dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti. Peraltro, il termine dei 60 giorni è da considerare come ordinatorio e, conseguentemente, è possibile fruire dell’agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008. VALGONO LE STESSE REGOLE DEL 36% IN ORDINE A: - COSTO MANODOPERA; - LIMITE DI SPESA PER IMMOBILE; - PROSECUZIONE DEI LAVORI; - PASSAGGI DI PROPRIETA’; - EREDITA’ Il risparmio energetico in Unico SC Il risparmio energetico in Unico SP Imputazione al socio Il risparmio energetico nelle società trasparenti Utilizzo in TN11, col. 2, di appositi codici Righi da RM3 a RM7, colonna 1: lettera riferita alla tipologia di reddito conseguito. Tra le altre, si segnalano: -le plusvalenze riferite a terreni (lett B), determinate tenendo conto delle rivalutazioni effettuate; - le indennità di esproprio (lett. C) di cui all’art. 11 della L. 413 del 91, rispetto alle quali potrebbe essere utile ricorrere alla tassazione ordinaria se il valore fiscale (magari per la rivalutazione) è elevato, - la lettera H, riferita ai redditi percepiti dai professionisti per la cessione della clientela, solo se la percezione è in unica soluzione Quadro RM – cosa ricordare Risoluzione n. 142 del 2008: in tali righi, con la lettera F, è possibile includere anche le indennità da recesso ricevute da una associazione professionale Riduzione aliquote # incremento basi imponibili Unico società di capitali IRES : 2007 (33%) IRES : 2008 (27,5%) IRAP: 2007 (4,25%) IRAP: 2008 (3,9%) Occorre adeguare le imposte differite e anticipate stanziate in bilancio; per entrambe occorre ridurne l'entità La fiscalità differita DIFFERENZE TEMPORANEE RF8 RF8 Componenti Componentinegativi negativi TASSABILI DEDUCIBILI Variazione in diminuzione nel modello UNICO Variazione in aumento nel modello UNICO Imposte correnti minori delle imposte di competenza Imposte correnti maggiori delle imposte di competenza IMPOSTE DIFFERITE IMPOSTE ANTICIPATE RF9 RF9 Componenti Componentipositivi positivi Modello Modello UNICO UNICO 2008 2008 SC SC RF10 RF10 Quote Quotecostanti costantidelle delleplusvalenze plusvalenzeee sopravvenienze sopravvenienzeattive attive RF11 RF11 Quote Quotecostanti costantidei deicontributi contributiooliberalità liberalità costituenti costituentisopravvenienze sopravvenienze RF18 RF18 Compensi Compensispettanti spettantiagli agliamministratori amministratori ma non ma noncorrisposti corrisposti RF20 RF20 Imposte Imposteindeducibili indeducibilioonon nonpagate pagate Risoluzione n. 379 del 2007: interpretazione del comma 4 dell’articolo 86, secondo cui “le plusvalenza realizzate (…) concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (…) in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. Al riguardo, è rilevante - ai fini della verifica del possesso triennale- non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà ma anche quello in cui la detenzione derivi da un contratto di locazione finanziaria. Rigo RF10 Valutare la convenienza della rateazione in funzione delle nuove aliquote dal 2008, oltre che dei risultati conseguiti Se sono calcolate altre imposte differite relative a valori del 2007, ad esempio pari a 500, nel rigo RF20, imposte indeducibili o non pagate, devono confluire anche le imposte differite, in particolare in base alla differenza tra 500 del periodo e la rettifica di 165 riferita agli anni precedenti, per un totale di 335 esempio Se invece non vi sono imposte differite del periodo, la rettifica di 165 riferita agli anni precedenti deve essere indicata nel rigo RF47, “imposte anticipate”, come variazione in diminuzione esempio Plus. Anno 2004 Le differenze temporanee tassabili €. 15.000 : 5 = 3.000 Esercizio 2007 (IRES) Fine rateizzazione: 2008 Calcolo originario imposte differite IRES 2008: € 3.000,00 x 33% = € 990,00 Nuovo calcolo imposte differite IRES 2008: € 3.000,00 x 27,5% = € 825,00 Rettifica da contabilizzare: € 990,00 - € 825,00 = € 165,00 Rettifica delle imposte differite eccedenti _______________________ ____________________ Fondo imposte differite (B.2) a Imposte differite (22) IRES 165,00 RF23 – perdite su crediti Cessione pro-soluto •La Cassazione, con le sentenze n. 7555 del 23.5.02, n. 14568 del 20.11.01, n. 15563 del 11.12.00, n. 13916 del 20.10.00 e n. 13181 del 4.10.00 ha stabilito che per dedurre fiscalmente la perdita a seguito della cessione del credito pro soluto occorre che si possa dimostrare, con l’ausilio di elementi certi e precisi, l’effettiva inesigibilità del credito al momento della sua cessione e la convenienza a cedere lo stesso. (da ultimo, sentenza CTR Piemonte 30/33/2007) Risoluzione 70 del 2008 rispetta la soluzione della cassaione crediti Elementi certi e precisi Perdite su crediti Perdite per procedure concorsuali Si controlla la documentazione, l’ammontare dei crediti riferiti al debitore, la procedura, etc. Perdite per inesigibilità Si verifica, di fatto, se la perdita risulta da elementi certi e precisi Sentenze cassazione 12831 del 2002 e 16330 del 2005 •è necessario far risultare la perdita da elementi certi e precisi (R.M. n. 9/124 del 1976) e che la stessa sia definitiva (C.M. n. 39 del 2002), dimostrando di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza (ad esempio, infruttuosa attuazione di azioni legali per il recupero del credito, esito negativo del pignoramento etc). Se il credito è di importo significativo, è sempre opportuno l'intervento di un legale; •per i crediti di modesto importo, nozione che varia in base alle dimensioni dell’azienda e secondo il tipo di attività esercitata (Ris. Min. 9/124 del 6.8.1976), si può procedere con minor rigidità, ad esempio evidenziando la costosità di una azione di recupero. Una raccomandata di sollecito non dovrebbe mai mancare (R.M. 9/124 del 6.8.76). Elementi certi e precisi • La rinuncia (art. 1236 c.c.) è deducibile a condizione che realizzi una scelta di convenienza per l'imprenditore (R.M. 9/557 del 9.4.80 e R.M. 9/517 del 6.9.80). Con sent. 11329 del 2001 la Cass. richiede che la rinuncia sia deliberata dal C.d.A. (se esistente) e che la decisione sia presa in seguito ad una valutazione attenta delle condizioni economiche del cliente; • riduzioni parziali di credito quali la transazione (atto registrato), la conciliazione giudiziaria o una sentenza che accerti un minor credito, costituiscono perdite fiscalmente deducibili; • per i crediti assistiti da polizza assicurativa a copertura di eventuali perdite, la deduzione dell'eventuale perdita non è consentita (Ris. Min. 19/4/1979 n. 9/217); •per i crediti verso debitori esteri la dichiarazione di fallimento, o procedura analoga prevista dalla legge dello stato del debitore (ma non le procedure di riorganizzazione), rende deducibile la perdita (C.M. n. 39 del 10.5.02; Ris. n. 355 del 14.11.02). La fiscalità differita RF25 RF25 Ammortamenti Ammortamentinon nondeducibili deducibili RF27 RF27 Spese Speserelative relativeaapiù piùesercizi esercizinon non deducibili in deducibili intutto tuttoooininparte parte Modello Modello UNICO UNICO 2008 2008 SC SC RF28 RF28 Spese Spesedidimanutenzione, manutenzione,… …eccedenti eccedenti lalaquota quotadeducibile deducibile RF29 RF29 Svalutazioni Svalutazionieeaccantonamenti accantonamentinon non deducibili in deducibili intutto tuttoooininparte parte RF31 RF31 Spese Speseeealtri altricomponenti componentinegativi negativi eccedenti eccedentilalaquota quotadeducibile deducibile RF35 RF35 Altre Altrevariazioni variazioniininaumento aumento Novità Per gli autoveicoli, fare attenzione all’eventuale presentazione dell’istanza di rimborso IVA, in quanto il ricalcolo degli ammortamenti deve avvenire sul nuovo valore ammortizzabile del bene, ossia al netto dell’IVA chiesta a rimborso Rigo RF 25 – ammortamento auto La circolare n. 12 del 2008 ha precisato che per determinare l’ammortamento i nuovi limiti di deducibilità non si applicano sul costo deducibile, ma esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni La risoluzione n. 104 del 2007 ha precisato che sono compresi, oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software), utilizzati per la connessione telefonica, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche. Rientrano, dunque, nell'ambito applicativo della norma in esame le spese sostenute per l'acquisto del modem ovvero del router ADSL (ed eventualmente per l'acquisto del software specifico), mentre i costi relativi al personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d'impresa o professionale. Le differenze temporanee deducibili La fiscalità differita RF38 RF38 Contributi Contributiooliberalità liberalitàda daacquisire acquisireaa tassazione in tassazione inquote quotecostanti costanti RF43 RF43 Utili Utilispettanti spettantiaiailavoratori lavoratori… …e,e,se secorrispocorrisposti, compensi spettanti sti, compensi spettantiagli agliamministratori amministratori RF47 RF47 Imposte Imposteanticipate anticipate RF58 RF58 Altre Altrevariazioni variazioniinindiminuzione diminuzione RF58 RF58 Es.: Es.:quota quotaannuale annualedelle dellemanutenzioni manutenzioni eccedenti eccedentiilil5% 5% 2^ esempio Compenso amm.re co.co.co Anno 2006 €. 40.000 Esercizio 2006 CE: contabilizzazione di € 40.000,00 (compenso) Modello UNICO 2007 SC: variazione in aumento di € 40.000,00 Rilevazione del compenso _________________________ __________________ Compenso amministratore (B.7) a Altri debiti (D.14) 40.000,00 RF37 RF37 Plusvalenze Plusvalenzeeesopravvenienze sopravvenienzeattive attiveda da acquisire acquisireaatassazione tassazioneininquote quotecostanti costanti Modello Modello UNICO UNICO 2008 2008 SC SC Rigo RF 25 – costi telefonici Novità Calcolo delle imposte anticipate: € 40.000,00 x 33% (IRES) Rilevazione delle imposte anticipate _________________________ ___________________ Imposte anticipate (C.II.4-ter) a Imposte anticipate (22) 13.200,00 IRES Compenso amm.re Non pagato Compenso amm.re Non pagato Le differenze temporanee deducibili Le differenze temporanee deducibili Esercizio 2007 La società continua a NON pagare l’amministratore Calcolo originario imposte differite IRES 2008: € 40.000,00x 33% = € 13.200 Nuovo calcolo imposte differite IRES 2008: € 40.000,00x 27,5% = € 11.000 Rettifica da contabilizzare: € 13.200- € 11.000 = € 2.200 40.000 Rettifica imposte anticipate ___________________ ___________________ Imposte anticipate (22) a Crediti Imposte anticipate (C.II.4-ter) 2.200,00 IRES Comprese imposte anticipate Compenso Per l’amministratore tassazione per cassa Il compenso all’amministratore Per la società deducibilità per cassa Cassazione Sentenza n. 1915 del 29 gennaio 2008 In aumento In diminuzione L’articolo 2389 cc prevede come oneroso il mandato di amministratore di società. Dunque in caso di mandato gratuito sussistono i presupposti per fare ricorso all’accertamento induttivo, stante la manifesta irragionevolezza, e/o comunque l’eccezionalità, dell’espletamento gratuito di attività, complesse, impegnative e di responsabilità e, quindi, la relativa antieconomicità". Redditometro in capo ai soci Cass. sent. 1908 del 2007 La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1908 del 2007 ha riconosciuto come legittimo un avviso di accertamento fondato sul metodo sintetico, nei confronti di un contribuente che, pur dichiarando modesti redditi, continuava a finanziare le proprie imprese. Cass. sent. 703 del 2007 L'attribuzione di efficacia probatoria alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà… trova, con specifico riguardo al contenzioso tributario, ostacolo invalicabile Ricostruzione dei ricavi Il giudice può basarsi anche sulla ricostruzione induttiva dei ricavi derivata da un’indagine dei dati del contribuente (prezzi praticati, acquisti, magazzino medie ponderate) e servono concrete prove contrarie (cassazione, n. 5786 del 6 febbraio 2008) ANALISI DA REDDITOMETRO Previsti 60 mila avvisi basati sul redditometro nel corso del 2008 – attenzione ai soci INDAGINI FINANZIARIE Previste 400 mila verifiche nel triennio 2008/2010, con maggiore ricorso alle indagini finanziarie Problema delle sottocapitalizzate con blocco interessi In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento induttivo – CASS. N. 1821 DEL 2000 Sentenze della cassazione Il comportamento assolutamente antieconomico dell’imprenditore legittima l’accertamento induttivo – CASS. N. 11645 DEL 2001 Da ultimo, sent. n. 417, 418 e 1915 del 2008 ATTENZIONE: NOTA AGENZIA 55440/2008 RF17 e RF57 Opere e servizi pluriennali – risoluzione n. 129 del 2008 non più ammessa la facoltà di valutazione al costo, essendo possibile solo la valutazione al corrispettivo pattuito. La modifica riguarda solo le commesse iniziate dal 2007. possibile conservare il vecchio metodo se si rispettano i principi civilistici di valutare al costo tutte le opere pluriennali Necessario effettuare variazioni in dichiarazione laddove per conservare il metodo di valutazione al costo si estenda tale criterio anche alle commesse iniziate dal 2007, che per legge devono essere obbligatoriamente valutate al corrispettivo pattuito risoluzione. N. 145 del 2008 risoluzione. N. 64 del 2008 Contratto di associazione in partecipazione Recesso del socio di una SNC L’assunzione di obblighi da parte dell’associato di corrispondere denaro conferisce al contratto in natura di contratto di associazione in partecipazione con apporto di servizi e capitale (apporto misto) a prescindere delle qualificazioni testuali indicate dalle parti. La circostanza, infatti, che la descritta corresponsione in denaro venga contrattualmente definita come apporto a garanzia della merce in magazzino non muta la qualificazione fiscale della fattispecie in esame. Il versamento di tale somma concretizza, infatti, un apporto di capitale assunto dall’associato Le remunerazioni periodiche all’associato sono utile per quest’ultimo e rappresentano importi non deducibili per la società risoluzione. N. 176 del 2008 Liquidazione di un familiare nell’impresa familiare la liquidazione al coniuge del diritto di partecipazione all'impresa familiare afferisce alla sfera personale dei soggetti del rapporto in questione e pertanto non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal TUIR; l'importo attribuito non va pertanto assoggettato ad IRPEF in capo al soggetto percipiente. Come ulteriore conseguenza discende che la somma in questione non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito d'impresa, non ricorrendo il requisito dell'inerenza previsto dall'art. 109, comma 5 del TUIR riconoscimento dell’eventuale maggior valore economico del complesso aziendale alla data dello scioglimento del rapporto sociale rispetto ai valori contabili del patrimonio - cosiddetta “differenza da recesso”. La quota corrisposta a titolo di differenza da recesso è deducibile dal reddito della società nell’esercizio in cui matura il diritto alla liquidazione La disciplina delle auto aziendali Agenzia delle Entrate Individuazione dei beni strumentali Conferma circolare n. 48 del 1998: sono da intendersi tali quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata. Circolare n. 1/2007 I falsi autocarri – provv. 6/12/06 Le auto aziendali – La deducibilità parziale – Le aliquote AUTOVETTURA O FALSO AUTOCARRO REGOLE VIGENTI NEL 2006 REGOLE 2006 MODIFICA REGOLE DAL 2007 0% 40% PROFESSIONISTI 25% 20% 30% USO PROMISCUO limite del benefit 65% 90% 80% 80% 80% IMPRESE AGENTI DI COMMERCIO Esempi “autocarri” 40% Sono indeducibili (ai fini delle imposte sui redditi) se: • Immatricolati N1 (ovvero, veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate) • Carrozzeria F0 (effe zero) • Con 4 o più posti • Rapporto di potenza superiore a 180 kW a tonnellata (di portata effettiva) Pt (kW) I = ------------------------- > o = a 180 Mc – T(t) Esempi “autocarri” Le auto aziendali – L'IVA Ai fini IVA, per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. L'IVA è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente? Esempi Autovetture QUANTIFICAZIONE DEL BENEFIT 30% DELLA TARIFFA ACI CORRISPONDENTE AD UNA PERCORRENZA CONVENZIONALE (FISSA) DI 15.000 KM SI DETRAGGONO LE SOMME EVENTUALMENTE TRATTENUTE AL COLLABORATORE PER UTILIZZO PERSONALE (IVA COMPRESA) REDDITO PER DIPENDENTE O AMM.RE Autocarri Dipendente e Amministratore collaboratore €. 5.000 Detrazione integrale con onere di provare l'inerenza esclusiva del veicolo Effetti sul reddito d’impresa Art. 164 Tuir Deducibilità 90% dei costi dei veicoli nel caso di uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta €. 2.000+ 400 =2.400 5.000-2.400= €. 2.600 La norma richiama esclusivamente i lavoratori dipendenti (CFR. C.M. n. 5/E del 26.01.2001, p. 10) Esempio: uso promiscuo auto aziendale per collaboratore Anno 2007: spese per auto concessa in uso promiscuo all’Amministratore per €. 12.750, così suddivise: •Ammortamento : 7.750 (ma fiscalmente rilevante per 18.075 x 25% = 4.518) •Carburante : 3.000 •Manutenzioni : 2.200 Recupero costi Auto 2006 20% Spese fiscalmente rilevanti: 9.718 (4.518 + 3.000 + 2.200) Cod. Reddito in capo all’amministratore: Tariffa ACI x 4.500 km: Euro 5.000 Ammortamenti (su massimo €. 18.076); noleggio, leasing manutenzioni; riparazioni; bollo; assicurazione; carburante 99 Cosa deduce la società Spese fiscalmente rilevanti : 9.718 Fringe all’amministratore : 5.000 (tutto deducibile per società) Eccedenza di spese : 4.718 (deducibile per il 40%, ossia per 1.887) In conclusione, la società deduce: 5.000 + 1.887 = 6.887 65% costi auto in uso a dipendenti Recupero 2006 Recupero 2006 Ammortamenti (su massimo €. 18.076); noleggio, leasing, manutenzioni; riparazioni; bollo; assicurazione; carburante 65% costi auto in uso a dipendenti 20% 5% Cod. Ammortamenti (su massimo €. 18.076); noleggio, leasing, manutenzioni; riparazioni; bollo; assicurazione; carburante 99 65% costi auto in uso a dipendenti Recupero 2006 Recupero 2006 Ammortamenti (su massimo €. 18.076); noleggio, leasing, manutenzioni; riparazioni; bollo; assicurazione; carburante 20% 20% Cod. Ammortamenti (su massimo €. 18.076); noleggio, leasing, manutenzioni; riparazioni; bollo; assicurazione; carburante 99 65% costi auto in uso a dipendenti 65% costi auto in uso a dipendenti Recupero 2006 Ammortamenti (su massimo €. 18.076); noleggio, leasing, manutenzioni; riparazioni; bollo; assicurazione; carburante 65% costi auto in uso a dipendenti 20% Per gli autoveicoli ceduti, fare attenzione all’eventuale rideterminazione della plus/minusvalenza, in quanto il recupero della quota di costo deducibile per il 2006 riduce il valore fiscale residuale del veicolo. Si ricorda che le plus/minus rilevano nella stessa proporzione degli ammortamenti fiscali rispetto ai civilistici Veicoli ceduti e recupero quota del 2006 In sostanza, auto di 10 mila euro ammortizzata per 5.000 euro nel 2005 e nel 2006. Fiscalmente, deduzione di solo 2.500 euro nel 2005. Cessione veicolo con plus di 1.000 euro nel 2007. Recupero rata fiscale 2006 pari a 1.000 euro. Rapporto tra ammortamenti fiscali (3.500) e civilistici (10 mila). La plus rileva per il 35%, ossia 350 euro. Deduzioni extracontabili - soppressione L’ELIMINAZIONE DEL VINCOLO SULLE RISERVE CHE NON COPRONO I DISALLINEAMENTI Eliminazione Deduzioni extracontabili Vincolo sulle riserve • Imposta sostitutiva 1% • Versamento entro saldo imposte anno 2007 PERIODO TRANSITORIO Possibilità di svincolarsi 100.000 31.400 60.000 (100.000 – 31.400) = 68.600,00 68.600 x 1% = 686 Affrancamento a pagamento I riallineamenti possono essere parziali Ma…. PER C L A S S I Pagamento in Unica soluzione 68.600 686 O M O G E N E E esempio esempio Acquisto di un macchinario Data di acquisto del bene: 3 gennaio 2005 Costo d'acquisto del bene: 30.000,00 Aliquota di ammortamento D.M. 31/12/1988: 20% (primo anno aliquota ridotta al 50%, ossia 10%) esempio Piano di ammortamento Esercizio Ammortamento civilistico Ammortamento fiscale Ordinario Anticipato Totale 2005 6.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 2006 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 2007 6.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 2008 6.000,00 2009 6.000,00 Riallineamento valori a pagamento 6.000 6.000 12.000 0 6.000 6.000 12.000 0 I disallineamenti quadro EC possono essere affrancati con pagamento di sostitutiva IRES (o Irpef) e Irap Aliquote per classi di valori (milioni di €.) Fino a €. 5 : 12% Oltre 5 e fino a 10: 14% Oltre 10: 16% Esempio calcolo interessi Riallineamento valori a pagamento Riallineando i valori, si riacquista una “capienza” fiscale del bene pari a 12.000 euro per poter nuovamente ammortizzare. In sostanza, sul piano fiscale è come se il bene avesse un valore di 42.000 euro. Termini di versamento 1^ rata (30%) = 16/6/2008 Il costo dell’operazione è pari a 12.000 x 12% = 1.440 euro; Il risparmio fiscale futuro è pari a 12.000 x (27,5+3,9)% = 12.000 x 31,4%= 3.768 euro 2^ rata (40%) = 16/6/2009 Interessi 2,5% Interessi 2,5% 3^ rata (30%) = 16/6/2010 Società di comodo 1) Obbligo costituirsi soc. di cap; 2) 1^ periodo d’imposta; 3) Amm.ne straord. o controll.; 4) Gruppo quotato in borsa; 5) Trasporto pubblico; 6) Soci non > di 50; 7) Mai meno di 10 dipendenti 8) fallimento, liq. Giudiz., liq. Coatta e concord. Prev.; 9) Voce A di CE > di Attivo SP; 10) Soc. pubbliche almeno al 20%; 11) Congrue e coerenti agli studi di settore Sez. I Sez. II Sez. III Aliquota 12%; 14%; 16% Rata 30% Circ. 9 del 2008 Circ. 9 del 2008 Soci non inferiori a 50 Il requisito deve sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta. Valore della produzione superiore al totale attivo dello stato patrimoniale Numero dipendenti non inferiore a 10 Il requisito deve sussistere per tutti i giorni dei due anni precedenti Si considerano solo i dipendenti subordinati, mentre sono esclusi i redditi assimilati Valore del raggruppamento A del conto economico col totale attivo dello schema di stato patrimoniale Le società in contabilità semplificata devono evidenziare i valori in apposito prospetto Circ. 9 del 2008 Società congrue e coerenti agli studi di settore • Congruità anche in considerazione degli indicatori di normalità economica • Coerenza per tutti gli indici • Non rilevano i parametri Ulteriori casi di esclusione da Provv. Direttore Ag. E. del 14/2/2008 20) ; Esercizio ante fallimento, liq. Giud., Liq. Coatta, Conc. prev., Amm. straordinaria 30) Società sottoposte a sequestro penale o confisca 40) Immobili concessi in locazione a enti pubblici o a canone vincolato L. 431/98; 50) Società che partecipano in soggetti non di comodo; 60) Società che hanno ottenuto lo scorso anno interpello favorevole se proseguono le condizioni 70) Società del punto precedente che non devono fare il test 99) Società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi “Casi particolari”. Si utilizzano i codici: 1, nell’ipotesi in cui il dichiarante, nell’esercizio e nei due precedenti (ossia il triennio utile ai fini del test) non ha posseduto alcun bene indicato nei righi da RF79 a RF84 ed in tal caso il prospetto non va compilato; 2, nell’ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all’esercizio oggetto della dichiarazione, non ha posseduto alcun bene indicati nei righi da RF79 a RF84. In tal caso non devono essere compilate le colonne 4 e 5 dei righi da RF79 a RF85. caselle relative agli esiti dell’istanza di disapplicazione da compilarsi a seconda che l’accoglimento dell’istanza abbia riguardato, congiuntamente o meno, l’Ires, l’IVA e l’Irap. Qualora risultino barrate contemporaneamente le tre caselle il resto del prospetto non va compilato. Istanza di disapplicazione Circ. 25 del 2007 Secondo l’amministrazione finanziaria: 1) In caso di risposta negativa, può farsi ricorso contro l’eventuale futuro accertamento se non si effettua l’adeguamento; 2) In caso di mancata presentazione dell’istanza, non si può procedere al ricorso tributario Situazioni oggettive riguardanti solo alcuni asset È cura del contribuente neutralizzare l’effetto di tali condizioni eliminando nei calcoli il valore degli asset interessati Società escluse dalla disciplina società di comodo Circolare n. 44/2007, punto Fattispecie rappresentata dalla società Soluzione 2.1 Ha iscritti in bilancio immobili parzialmente utilizzati (inagibili e non ancora ristrutturati) •Presenta l’istanza di interpello •Può ottenere un provvedimento di “disapplicazione parziale”, quando il contribuente riferisca le oggettive situazioni specificatamente ad alcuni beni aziendali autonomamente individuabili •Non tiene conto, ai fini dei calcoli, degli specifici elementi patrimoniali relativamente ai quali è stata concessa la disapplicazione 2.2 E’ proprietaria beni immobili in attesa di autorizzazioni amministrative (per edificare/ristrutturare 2.3 Ha contratti di locazione a canoni vincolati •Presenta l’istanza di interpello •Il provvedimento di disapplicazione potrà essere “parziale” o “integrale Società escluse dalla disciplina società di comodo Circolare n. 44/2007, punto Fattispecie rappresentata dalla società Soluzione 2.4 E’ società immobiliare con terreno agricolo incolto Non è di per sé sufficiente ad integrare i presupposti di disapplicazione della disciplina 2.5 La società subentra in un contratto di locazione Canoni di locazione INFERIORI ai prezzi di mercato L’istanza di interpello può essere accolta in quanto la determinazione del canone pattuito non è riconducibile alla volontà del contribuente. Salvo eventuali profili ELUSIVI 2.6 Con vecchio canone di locazione congruo che •non supera il test •non può modificare il canone in corso L’istanza può essere accolta SOLO se la società dimostra la congruità del canone in relazione all’anno in cui ha stipulato il contratto di locazione In caso di locazione ad un soggetto pubblico – con parere di congruità da parte dell’Agenzia del territorio (ex UTE) – sussistono i presupposti di accoglimento dell’istanza di interpello Società escluse dalla disciplina società di comodo Circolare n. 44/2007, punto 2.7 2.8 Fattispecie rappresentata dalla società Con canone di locazione rinnovato Soluzione L’istanza può essere accolta in quanto i canoni di locazione a suo tempo pattuiti devono ritenersi congrui per l’intera durata del contratto ove risultino congrui rispetto ai canoni di mercato vigenti nel primo anno di locazione. Più precisamente, si dovrà confrontare l’ammontare dei ricavi presunti non con la media del triennio, ma con l’ammontare dei canoni previsto Con contratto di locazione tra società con identica compagine societaria A canoni di locazione INFERIORI ai prezzi di mercato L’istanza NON può essere accolta, attesa la non oggettiva impossibilità di modificare il contratto di locazione considerata la sostanziale coincidenza tra le compagini sociali delle due società coinvolte nel contratto di locazione) 2.9 “Blocco edificatorio” manifestatosi successivamente all’acquisizione Parere favorevole 2.9 “Blocco edificatorio” manifestatosi anteriormente all’acquisizione Parere negativo Società escluse dalla disciplina società di comodo Circolare n. 44/2007, punto Fattispecie rappresentata dalla società Soluzione 4.3 Riserve di utili distribuibili. Copertura perdita e riserve in sospensione L’istanza può essere accolta in quanto non si può imputare al contribuente la mancata distribuzione di utili e conseguente obbligo di rinunciare a benefici fiscali sulle riserve in sospensione 6.3 Bene strumentale in corso di completamento e attesa di autorizzazione a utilizzo L’istanza può essere accolta, attesa la oggettiva impossibilità di operare in assenza della licenza di navigazione 6.4 Attesa di contributi pubblici Parere favorevole, se si dimostra che i contributi siano indispensabili, siano stati tempestivamente richiesti e la mancata erogazione non dipenda da cause imputabili alla società 6.5 Attesa di autorizzazione del s.s.n Parere negativo. Nel caso affrontato, le autorizzazioni riguardano una ulteriore attività. Diversa è la situazione circa soggetti creati solo per operare in convenzione 6.6 Società trasformata La srl che risulta dalla trasformazione effettuerà il test di operatività, nell’esercizio di costituzione, solo con riferimento ai valori di tale frazione di anno Studi di settore L’intervallo di “confidenza” Circolare n. 5/2008 Naturale Coloro che si collocano “naturalmente” all’interno dell’intervallo di confidenza, devono “considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all’interno del predetto “intervallo” hanno un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un’attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore”. In Unico L’adeguamento alle risultanze degli studi di settore deve effettuarsi al valore puntuale di riferimento. Tuttavia, in caso di adeguamento all'interno del c.d. intervallo di confidenza, tale ricavo o compenso può essere accettabile ferma restando la facoltà dell’Ufficio di chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi avesse ritenuto di adeguarsi ad un livello di ricavi o compenso inferiore a quello di riferimento puntuale. La portata probatoria degli studi di settore: gli indicatori del 2006 Legge n. 296/07 art. 1 (commi aggiunti dalla Finanziaria per il 2008) Comma 14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici. Comma 14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati. Vecchia congruità: obblighi dell’ufficio Come combattere la non congruità dovuta a Vecchia congruità Se il contribuente in sede di contraddittorio fornisce elementi per dimostrare la non applicabilità dello Studio al suo caso è l’Ufficio che deve dare prova della inconsistenza delle argomentazioni del contribuente Indicatori 2006 E’ l’Ufficio che deve necessariamente reperire ulteriori elementi a supporto della circostanza che i nuovi indicatori sono effettivamente espressivi della realtà economica del contribuente. Circolare n. 5/E L’Ufficio deve sempre enucleare gli esiti delle valutazioni effettuate, con particolare riguardo ai seguenti profili: 1. assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima; 2. correttezza della imputazione al "cluster" di riferimento; 3. mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell'attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità. 4. qualora il contribuente abbia formulato eccezioni, con riguardo ad uno o più dei predetti profili, la motivazione dovrà ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni addotte.” Indicazioni agli Uffici per attività di accertamento anno 2008 (circ. n. 6/2008) Controlli verso soggetti che risultano notevolmente non allineati ai ricavi o compensi determinati dagli INE. Controlli verso soggetti che pur risultando congrui e coerenti presentano “trend” di ricavi o compensi “appiattiti”, ossia sostanzialmente immutati nel tempo in ordine alle quantità impiegate e alle modalità di svolgimento dell’attività Studi di settore per Unico 2008 Nuovi codici Atecofin 2007 (sono significativi per i soli studi approvati o evoluti con provvedimenti post 1/1/08) Studi Non approvati o NON evoluti post 1/1/08 La nuova classificazione non è valida. Utilizzare i vecchi codici!! I risultati della Commissione Rey Febbraio 2008 Spunti per contenzioso 1. Non completa attendibilità dei dati originali in base alla quale viene costruita la stima di Gerico, anche a causa di errori di compilazione dei modelli di raccolta dati. 2. Adozione di talune scelte non giustificate dal punto di vista statistico ed economico; 3. Scarsa dinamicità della revisione periodica e dei modelli; 4. Individuati di campioni di aziende ritenute “ordinarie” in realtà non rappresentative. 5. Eccessiva frammentazione dei singoli settori economici con cluster che si rilevano inadeguati e in taluni casi non giustificati Studi di settore per Unico 2008 Studi Non approvati o NON evoluti post 1/1/08 Effetti del cambio codice *** No studi e No parametri ……..a Studio X Da studio X ……..a No studi e No parametri Da Studio X …………..a Studio Y Da parametri …………..a Studio X Da studio X …………..a parametri Disinteressarsi e utilizzare il vecchio codice ATECOFIN Studi di settore per Unico 2008 Studi Non approvati o NON evoluti post 1/1/08 Effetti del cambio codice Studi di settore per Unico 2008 Contribuenti soggetti a parametri nel 2006 Si ritrovano in un codice soggetto a Studi Quadri RF, RG e RE Indicare il nuovo codice ATECO 2007 Quadro Studio di settore – indicare il codice collegato al vecchio Studio di settore (ATECOFIN 2004) Quadri RF, RG e RE Indicare il nuovo codice ATECO 2007 Resta Soggetto a.. Barrare: causa di inapplicabilità Studi di settore - Multipunto/Multiatttività Dal 2007 Multiattività (2007: periodo transitorio) Eliminato l’obbligo di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi Gli esiti degli studi servono solo per indirizzare i controlli Se attività non prevalente > del 20% del totale attività Studi di settore - Multipunto/Multiatttività esempi TD47U 300.000 (54%) Parametri 250.000 (46%) Fa lo studio TD47U e indica nello stesso i dati di tutta l’impresa TM21E – attività “X” 150.000 (23%) TM21E – attività “Y” 200.000 (31%) Parametri 300.000 (46%) Fa lo studio TM21E perché (23%+31%) > di 46% L’ANALISI DELLA NORMALITÀ ECONOMICA I NUOVI INDICATORI DI NORMALITÀ ECONOMICA: Incidenza dei costi di disponibilità di beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi Controlla i dati dichiarati e segnala valori non normali dei beni strumentali indicati negli studi di settore. Durata delle scorte (in giorni) Esamina la gestione del magazzino e segnala gli anomali incrementi delle rimanenze finali. Incidenza dei costi residuali sui ricavi Analizza la struttura del conto economico e segnala i valori non normali dei costi residuali che non concorrono alla stima dei ricavi (oneri diversi di gestione ed altre componenti negative). Le novità degli Studi di Settore 2007 NUOVI INDICATORI TERRITORIALI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IL LIVELLO DI CONCORRENZA NEL SETTORE è stato misurato con un indicatore sintetico del mercato potenziale, dato dal numero di abitanti per impresa. IL LIVELLO DI CONCORRENZA CON LA GDO è stato considerato sulla base delle superfici dei grandi magazzini e dei supermercati alimentari. IL LIVELLO DEGLI AFFITTI DEGLI IMMOBILI commerciali rappresenta il più importante elemento di “costo fisso” per le imprese del settore. Gli indicatori sono definiti a livello comunale, provinciale e regionale