CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO

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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE
TRA:
Il
CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI con sede in ROMA
(RM), ROMA (RM) VIA DEL CASALE DI S. PIO 48, codice fiscale 08391590588, in
persona del Direttore
, di seguito denominata parte locatrice
E:
La/il
nato a
il
codice fiscale
, riconosciuta a mezzo
, di
seguito denominata parte conduttrice
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta,
l'immobile di sua proprietà sito in
, VIA
n.
, piano
con estremi catastali identificati da sezione urbana
, subalterno
particella numeratore
, , categoria
, foglio
, rendita catastale Euro
da adibirsi ad esclusivo uso commerciale, il tutto come risulta dalla planimetria
allegata al presente contratto.
Ogni diversa destinazione e' vietata pena la risoluzione del contratto. Ai fini
dell'indennità
prevista dall’art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le
parti dichiarano che l'attività
cui
deve
essere
adibito
l'immobile
comporta
contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.
2. La locazione avrà durata dal
al
ai sensi dell'art.27 della
legge n.392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà
di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29
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della legge n.392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto
previsto dall'articolo 37 della legge n.392/78.
3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro
annuali.
oltre
oneri accessori.
A decorrere dall'inizio del secondo anno il canone, come sopra definito, verrà'
aggiornato automaticamente di anno in anno, nella misura massima prevista dalla
legge, della variazione ISTAT famiglie e operai verificatasi nell’anno precedente
determinata utilizzando l'indice mensile del secondo mese anteriore a quello di
inizio della locazione.
Il canone deve essere pagato in n. 12 rate mensili anticipate, ciascuna di Euro (
) oltre oneri accessori fatta salva la decurtazione prevista al successivo art.4 da
versare entro il 10 di ogni mese presso la tesoreria del Centro Regionale locatore a
mezzo RID. E' tassativamente esclusa la possibilità di i diverse forme di pagamento
salvo autorizzazione scritta del locatore.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone pattuito entro 20 giorni dalla
data di scadenza di ciascuna rata produrrà ipso iure la risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile.
Il pagamento del canone di locazione o di quant'altro dovuto non potrà
essere
ritardato per nessun motivo od eccezione, qualunque ne sia il titolo; qualora la
parte conduttrice avesse da far valere delle eccezioni, dovrà
farlo separatamente,
senza potersi rivalere sul canone locatizio.
La permanenza del conduttore nell'immobile, oltre la scadenza del contratto, e'
considerata occupazione senza titolo anche nel silenzio del locatore e nonostante il
versamento di somme a qualsiasi titolo.
Sarà , pertanto, legittima da parte del locatore l’esercizio dell'azione di rilascio e
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corresponsione della relativa indennità
di occupazione.
A tal fine, si conviene che l'indennità
di occupazione nel periodo di ritardata
consegna dell'immobile concesso in locazione, e' pari all'ultimo importo
corrisposto a titolo di canone di locazione, maggiorato del 30%.
4. Il conduttore dichiara di aver preso visione, unitamente a tecnico di propria
fiducia, dell'immobile oggetto del presente contratto e trovarlo idoneo all'uso
convenuto e conseguentemente di accettare, incondizionatamente, la realizzazione
dei lavori di ristrutturazione di cui alle allegata "scheda lavori" (all. sub 1)
pertanto le Parti convengono quanto segue:
A
il Centro Regionale scomputerà
per i primi sei anni
mensilmente in quote fisse ed uguali pari ad Euro
di contratto l'importo dei lavori cosi
determinati dall'Agenzia del Territorio e cosi
sub 1
come indicati e
come cristallizzati nella allegata
"scheda lavori" che si intende non modificabile negli importi e che viene
espressamente accettata dal conduttore.
Il Centro Regionale, oltre l'importo di cui sopra, non effettuerà
e non riconoscerà
sotto alcuna forma alcun tipo di lavori e/o migliorie sull'immobile in questione il
quale viene espressamente accettato nello stato manutentivo di fatto e di diritto in
cui trovasi.
B
per l'esecuzione dei lavori di cui alla allegata "scheda lavori" (all. sub 1),
il Centro Regionale, oltre alla decurtazione di cui al precedente capoverso,
concede al conduttore, che accetta, di iniziare a corrispondere
il suddetto canone
di locazione a partire dal terzo mese dalla stipula del contratto (
seguito di verifica da parte dell'ufficio tecnico della regolare esecuzione dei
lavori suddetti. Il conduttore espressamente rinuncia a far valere qualsiasi
eccezione relativa all'effettivo inizio di utilizzo dell'immobile locato e
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) a
all’effettivo termine dei lavori pattiziamente concordati.
C
Al termine dei lavori, cosi
come sopra richiamati, il conduttore dovrà consegnare
tutta la documentazione tecnica comprovante l'effettiva realizzazione degli stessi
secondo la regola dell'arte ivi comprese le certificazioni di conformità
ove
richieste x legge.
Il conduttore sarà
considerato
unico
responsabile
relativamente
alla
esecuzione
delle opere che dovranno essere realizzate nel rispetto delle disposizioni di legge,
regolamenti e usi vigenti ed a tal riguardo manleva il Centro Regionale da qualsiasi
responsabilità
circa l'esecuzione dei lavori in deroga all’art. 2055 del C.C.
5. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo
37 della legge n. 392/78.
6.
La
parte
conduttrice
dichiara
di
trovare
l'immobile
adatto
all'uso
convenuto, ed esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo
utilizza e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si
trova,
impegnandosi
a
riconsegnarlo
alla
scadenza
del
contratto
nel
medesimo
stato, salvo il normale uso.
Il conduttore non potrà
apportare
alcuna
modifica,
innovazione,
miglioria
o
addizione ai locali locati, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti, senza
il preventivo consenso scritto del locatore.
7. Le eventuali migliorie ed addizioni che venissero, comunque, eseguite, anche
con la tolleranza del Locatore, resteranno a favore di quest’ultimo, a conclusione
del contratto, senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, a cui
il conduttore espressamente rinuncia sin da ora, in deroga agli artt. 1592 e 1593
del Codice Civile.
In caso contrario, il conduttore avrà
l’obbligo, a semplice richiesta del locatore,
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della remissione in pristino, senza spese.
8. E' fatto espresso divieto alla parte conduttrice di sublocare in tutto o in
parte, anche gratuitamente la cosa locata, di modificare, anche temporaneamente, la
destinazione contrattuale dell’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il
contratto, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C., fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 36 della citata legge n. 392/78.
9. Sono a carico della parte conduttrice le riparazioni di ordinaria manutenzione
di cui agli articoli 1576 e 1609 c.c. ed espressamente, fra esse, quelle relative
agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e alle chiavi, ai
cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi,
alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.
10. Come già
specificato all'art. 6 del presente contratto, e'
vietata
qualsiasi
modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto
dalla parte locatrice, fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi
comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà
ad
integrale
carico
della
parte
conduttrice
e
che
gli
eventuali
lavori,
o
le
innovazioni o modificazioni, ove richiesto dalla parte locatrice, verranno rimosse
al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice.
I
lavori
autorizzati
dovranno
eseguirsi
nel
pieno
rispetto
della
normativa
urbanistica ed edilizia vigente e solo a seguito delle prescritte autorizzazioni
tecnico
amministrative
che
dovranno
essere
consegnate,
anche
in
copia
conforme
all’originale, alla parte locatrice. In caso di adeguamento degli impianti tecnici
dovrà
essere consegnata alla parte locatrice copia dei certificati di conformità ,
pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile. Ogni aggiunta che
non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra
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innovazione, pur autorizzata, resterà
Sono
poste
per
intero
a
carico
acquisita alla proprietà
della
parte
conduttrice
a titolo gratuito.
tutti
gli
adeguamenti,
aggiunte e/o innovazioni che sopravvenute norme di legge o in corso di emanazione
dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività'
cui
e'
destinata
la
presente
locazione.
Il conduttore si impegna, altresì , ad eseguire, a sua esclusiva cura e spese, le
eventuali opere che dovessero essere richieste nel rispetto delle vigenti norme
tecnico
igienico
sanitarie,
anche
in
corso
di
emanazione,
in
relazione
all’attività' esercitata presso i locali oggetto della presente locazione, previa
autorizzazione del locatore.
11. La parte locatrice si riserva il diritto di visitare, o far visitare da un
tecnico di sua fiducia, con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata
ragione.
In
caso
di
messa
in
vendita
dell'immobile,
la
parte
conduttrice
si
impegna a consentire la visita dell’immobile almeno una volta la settimana in
orari da stabilire, previo preavviso.
12. La parte conduttrice e' costituita custode della cosa locata e ne risponderà
in
caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso.
Inoltre, esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità
diretti o indiretti che possano derivare a se
da
fatti
od
omissioni,
proprie,
dei
per
danni
o a terzi frequentatori dell’immobile
propri
dipendenti
e/o
collaboratori
a
qualsivoglia titolo, di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi,
impegnandosi a tenere indenne il locatore da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi
confronti
direttamente
o
indirettamente,
riconducibile,
anche,
a
opere
o
lavori
realizzati nell’immobile.
La parte conduttrice si obbliga, altresì , a osservare e far osservare le regole di
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buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i
locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità
e al decoro
dell'edificio, a non esporre all'esterno cartelli e/o insegne non autorizzati,
impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose
anche interposte, pulito in ogni sua parte.
Il conduttore e'
direttamente responsabile verso il locatore e/o eventuali terzi
dei danni causati per sua colpa da incendio, spandimento d'acqua, fughe di gas e da
ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa locata.
13. Qualsiasi modifica al presente contratto non potrà
avere luogo e non potrà
essere
provata se non per iscritto.
14.A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice
corrisponde alla parte locatrice, che con la firma del presente contratto ne rilascia
quietanza,la somma di Euro
a titolo di deposito cauzionale pari a tre
mensilità del canone, non imputabile in conto affitto. Il deposito cauzionale come sopra
costituito
sarà'restituito
al
termine
della
locazione
previa
verifica
dello
stato
dell'unita' immobiliare e sempre che la parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli
obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti. Il deposito sarà fruttifero di
interessi legali, che le parti concordano siano restituiti solo al termine del rapporto
di locazione.
15. Oltre al canone di locazione sono poste interamente a carico della parte conduttrice
anche le spese per oneri accessori, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge n.
392/78. Ed, in particolare, sono poste a carico del conduttore tutte le spese, in quanto
esistenti,
relative
al
servizio
di
pulizia,
fornitura
dell'acqua,
elettrica, del riscaldamento, dello spurgo pozzi neri e latrine.
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dell'energia
Sono, inoltre, poste interamente a carico del conduttore gli oneri inerenti la
tassa per l’asporto rifiuti e quella delle acque fognarie.
16.Le clausole nn. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16 del presente contratto hanno
carattere
essenziale,
sicchè
per
patto
espresso,
la
violazione
anche
di
una
soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi art. 1453 CC e
senza necessità di costituzione in mora.
17. Sono a carico della parte conduttrice l'imposta di bollo per il contratto e le
quietanze, l'imposta di registro se di obbligo nella misura del 50%.
Come già
recesso
espressamente indicato all’art. 23 del presente contratto, in caso di
anticipato
della
parte
conduttrice,
l'imposta
di
registro
per
la
risoluzione del contratto sarà a suo carico.
La registrazione del contratto verrà
eseguita
a
cura
della
parte
locatrice.
Rimarranno a carico della parte conduttrice tasse e imposte inerenti l'attività
da
esso esercitata nell'immobile locato, ivi compresa quella per l'asporto rifiuti.
Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del
Codice Civile.
18. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione secondo
quanto previsto dal codice della privacy di cui al D.lgs 30/06/2003 n.196.
19.La parte conduttrice ha diritto di prelazione in caso di vendita e di nuova
locazione dell'immobile da esercitarsi secondo quanto previsto dagli artt. 38, 39 e
40 della legge n. 392/78.
20.Il Conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile, che
dichiara di bene conoscere, soprattutto in relazione ai divieti ed alle limitazioni
d'uso. Si impegna, altresì , ad osservare, in caso di condominio, le deliberazioni
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dell'assemblea dei condomini.
In ogni caso, e'
fatto
divieto
al
conduttore
di
compiere
atti
e
tenere
comportamenti che possano arrecare molestia agli altri condomini.
21.E' onere esclusivo del conduttore l'ottenimento e/o il rinnovo delle prescritte
autorizzazione dell'esercizio dell’attività nell'immobile locato.
22.A tutti gli effetti del presente contratto, ivi compresa la notifica degli atti
esecutivi, nonché
ai fini della competenza a giudicare, la parte conduttrice
elegge domicilio presso l'immobile locato e, qualora, non lo occupi più o
non
lo
detenga, presso la Casa Comunale del Comune di Roma.
23. Il conduttore, laddove ricorrano gravi motivi, potrà
recedere
in
qualsiasi
momento dal contratto, dandone avviso al locatore con lettera raccomandata A/R,
almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà
altresì
,
a
corrispondere
la
relativa
imposta
di
esecuzione
registro
per
impegnandosi,
la
risoluzione
anticipata del contratto.
24.Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o
esecuzione del presente contratto, le parti ritengono esclusivamente competente il
foro di Roma, ai sensi dell'art. 28
c.p.c..
25.Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno
espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alla Legge 27/07/1978, n. 392,
nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
Letto, approvato e
sottoscritto. ROMA,
La parte locatrice
La parte conduttrice
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Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni
di cui sopra ed, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 2(
Durata
della locazione ), 3 (Canone di locazione),4 (Lavori di cui all'allegata scheda
lavori), 6 (Condizione dell™immobile e divieto di modifiche), 8
sublocazione e cessione del contratto) , 9(
(Divieto di
Manutenzione e riparazioni
ordinarie della cosa locata) , 10 (Innovazioni, migliorie ed opere di
manutenzione straordinaria) , 12 (Esonero da responsabilita' ), 14 (Garanzie),
15 (Oneri accessori),16 (Risoluzione di diritto) , 23 (Recesso anticipato) e
24 (Foro competente) del presente contratto, le cui clausole Πrilette ed
approvate Πvengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed, in
particolare, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice
Civile.
La parte locatrice
La parte conduttrice
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