COMUNE DI SUBIACO

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COMUNE DI SUBIACO
COMUNE DI SUBIACO
(Prov. di Roma)
Regolamento dell’Ornato del Centro Storico
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. __ del _________________
TITOLO I
FINALITA’ E PROCEDURE
Art.1
Contenuti
del
regolamento.....................................................................................................
Art.
2
Attività
di
controllo...............................................................................................................
Art.
3
Opere
non
conformi
e
non
autorizzate,
sanzioni..................................................................
Art.
4
Procedure
e
modalità...........................................................................................................
Art.
5
–
Modulistica..........................................................................................................................
.
Art.
6
–
Incentivi...............................................................................................................................
TITOLO II
RIQUALIFICAZIONE FORMALE DELLE FACCIATE
Art. 7 - Trattamento delle superfici di fondo. Criteri per la gerarchizzazione dei
prospetti. Modalità di esecuzione delle superfici intonacate. Manutenzione e ripristino
delle
superfici
murarie
“a
facciavista”.....................................................................................................................
Art.8
Superfici
intonacate...............................................................................................................
Art.
9
Superfici
intonacate
“a
raso
sasso”....................................................................................
Art.
10
Superfici
“a
facciavista”.....................................................................................................
Art.
11
Incorniciatura
dei
vani
di
porte
e
finestre.........................................................................
Art.
12
Portali
e
porte
d’
ingresso.................................................................................................
Art.
13
Fasce
marcapiano
e
marcadavanzali................................................................................
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Art.
14
Basamenti
e
zoccoli............................................................................................................
Art.
15
Bugne
d’angolo,
lesene......................................................................................................
Art. 16 - Soglie delle finestre delle portefinestra e delle porte d'ingresso.
Imbotti..........................
Art.
17
Cornicioni
di
coronamento
e
fasce
sottotetto.....................................................................
Art.
18
–
Balconi..............................................................................................................................
Art.
19
Scale
esterne,
“vignani”
e
ballatoi....................................................................................
Art.
20
Tettoie
e
sporti
di
protezione
agli
ingressi.........................................................................
TITOLO III
LE COPERTURE
Art. 21 - I
tetti....................................................................................................................................
Art.
22
Sporgenza
di
gronda...........................................................................................................
Art.
23
Sporgenza
di
falda..............................................................................................................
Art. 24 - Affacci delle coperture a terrazzo e dei relativi manti di copertura
piani..........................
Art.
25
Canne
fumarie
e
comignoli................................................................................................
Art.
26
Gronde
e
discendenti...........................................................................................................
Art.
27
Trattamento
dei
volumi
pensili
quali
bagni
su
balconi.......................................................
TITOLO IV
GLI INFISSI ESTERNI
Art. 28 - Operazioni generali di
riordino..........................................................................................
Art.
29
–
Portoni................................................................................................................................
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Art.
30
Finestre
portefinestre......................................................................................................
Art.
31
Scuri
persiane..................................................................................................................
e
e
TITOLO V
LE OPERE IN FERRO
Art.
32
Ringhiere,
grate,
corrimano.................................................................................
cancelli,
TITOLO VI
IMPIANTI TECNOLOGICI DI FACCIATA ED ACCESSORI DI COPERTURA
Art. 33 - Condizionatori, caldaie, motori, cavi,
accessori.................................................................
TITOLO VII
ELIMINAZIONE DI ELEMENTI IMPROPRI E SUPERFETAZIONI
Art.
34
Volumi
precari
funzionali................................................................................
ed
elementi
TITOLO VIII
ALTRI ELEMENTI DI FACCIATA
Art.
35
Campanelli,
citofoni
e
videocitofoni...................................................................................
Art.
36
Cassette
postali....................................................................................................................
Art.
37
Targhe
di
arti,
mestieri
e
professioni..................................................................................
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TITOLO IX
APPARATI AEREI DI RICEZIONE E DI TRASMISSIONE RADIOTELEVISIVI
Art.
38
Antenne
di
ricezione
televisiva..........................................................
e
trasmissione
radio
TITOLO X
INTERVENTI SUI PROSPETTI DEI PIANI TERRA A CARATTERE
COMMERCIALE
Art.
39
Vetrine,
cancelli
insegne.....................................................................................................
Art.
40
Tende
frangisole..................................................................................................................
TITOLO XI
LA COLORITURA DEGLI EDIFICI
Art. 41 - Definizione dell'unita architettonica minime
d'intervento..................................................
Art. 42 - Progetto di coloritura dell’edificio e predisposizione di
campionature.............................
Art.
43
Materiali
per
la
coloritura
degli
intonaci...........................................................................
Art.
44
Coloritura
dei
legni.............................................................................................................
Art.
45
Coloritura
dei
ferri.............................................................................................................
TITOLO XII
ORTI MURATI, GIARDINI E AREE VERDI
Art.
46
–
Definizione..........................................................................................................................
Art.
47
–
Valorizzazione
Orti
Murati
e
Giardini...............................................................................
Art. 48 – Condizioni minime di decoro, igiene e salute pubblica nelle aree
verdi...........................
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TITOLO I
FINALITA’ E PROCEDURE
Art. 1 - Contenuti del regolamento
1 Il presente Regolamento di Ornato è lo strumento urbanistico legislativo, che
disciplina gli interventi di recupero ricadenti all'interno del perimetro di Centro
Storico – “zona A” così come individuato dal Piano Regolatore Generale Comunale
approvato con D.G.R. n° 6022 del 4/11/1982.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte alla conservazione
del patrimonio edilizio esistente al fine di tutelare e valorizzare:
- le singole unità immobiliari;
- l’impianto urbano e l’identità urbanistica unitaria degli spazi comuni di
relazione;
- l’identità culturale e paesaggistica del Centro Storico;
Art. 2- Attività di controllo
1 Il presente Regolamento viene redatto in accordo e con la supervisione degli uffici
periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MI.B.A.C.) per gli specifici
settori di competenza del paesaggio, architettonico, storico artistico ed
etnoantropologico, archeologico di seguito denominati Sovrintendenze, preposti al
controllo periodico di tutti gli interventi effettuati secondo la normativa vigente.
2 La corretta interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento onde
evitare arbitrarie interpretazioni degli articoli in esso contenuti, è demandata all’Area
Governo del Territorio o altro Ufficio comunale competente che sovrintenderà alla
corretta attuazione delle norme.
3 L’Area Governo del Territorio, anche per il tramite del Comando di Polizia Locale,
eseguirà controlli con una costante opera di accertamento al fine di garantire la tutela
e la salvaguardia dei beni ambientali, architettonici ed artistici presenti all’interno dei
limiti del tessuto urbano antico “zona A”.
Art. 3 - Opere non conformi e non autorizzate, sanzioni
1 Tutte le opere eseguite, le strutture installate, gli oggetti esposti senza autorizzazione
o la preventiva comunicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, saranno oggetto di sanzione secondo la vigente normativa edilizia e si
provvederà alla loro rimozione e al ripristino dei luoghi a spese del responsabile.
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2 Oltre alle sanzioni derivanti dalla violazione delle norme sull’attività edilizia e sulla
tutela dei beni storico, artistici ed architettonici, le violazioni del presente
Regolamento saranno soggette anche a sanzioni amministrative, da definire con
successiva Deliberazione di Giunta Comunale.
3 Tutte le strutture, manufatti, opere ed accessori realizzati prima dell’approvazione del
presente regolamento e non conformi alle disposizioni in esso contenute, anche se
precedentemente autorizzati, saranno tollerati in via transitoria fintantoché non venga
posto in essere un nuovo intervento di manutenzione che li riguardi.
4 Tutti gli interventi di manutenzione posti in essere su edifici ricadenti all'interno del
perimetro del Centro Storico, a partire dalla data entrata in vigore del presente
Regolamento dovranno conformarsi alle disposizioni in esso contenute.
5 Le opere eseguite su edifici sottoposti a vincolo da parte delle Sovrintendenze, senza
regolare autorizzazione, sono soggette a immediata denuncia alle autorità competenti.
Art. 4 - Procedure e modalità
1 Qualsiasi tipo d'intervento su immobili ricadenti nell’ambito di applicazione del
presente Regolamento è soggetto a D.I.A. (Denuncia Inizio Attività), S.C.I.A.
(Segnalazione Certificata Inizio Attività), C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata) o C.I.L. (Comunicazione Inizio Lavori). Il privato cittadino o l’ente
gestore che intenda effettuare interventi di manutenzione deve inoltrare richiesta
scritta al Dipartimento Servizio Urbanistica per mezzo della modulistica disponibile
presso l’Ufficio Tecnico competente.
2 Sono soggette a DIA, SCIA e CILA i seguenti interventi:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di facciate............................... (Titolo II)
- Manutenzione, rifacimento, o realizzazione di intonaci......................... (Titolo II)
- Sostituzione o realizzazione di tettoie e sporti di protezione d'ingressi...(Titolo II)
- Manutenzione su elementi architettonico-decorativi...............................(Titolo II)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di coperture............................(Titolo III)
- Trattamento di volumi pensili..................................................................(Titolo III)
- Sostituzione o realizzazione di canne fumarie e comignoli.....................(Titolo III)
- Sostituzione di infissi esterni: portoni, finestre, scuri e persiane............(Titolo IV)
- Rifacimento o realizzazione di opere in ferro, ringhiere, grate, cancelli e
corrimano................................................................................................(Titolo V)
- Installazione di impianti tecnologici.................................................. .(Titolo VI)
- Eliminazione di elementi impropri e superfetazioni................................(TitoloVII)
- Interventi legati a funzioni di tipo commerciale quali insegne pubblicitarie e tende
frangisole ..................................................................................................(Titolo X)
- Tinteggiatura superfici esterne.................................................................(Titolo XI)
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3 Per gli interventi oggetto di D.I.A., S.C.I.A. e C.I.L.A. all’atto della presentazione del
progetto, oltre a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, sono richieste ulteriori
specifiche grafiche ed esplicative atte a descrivere in maniera inequivocabile le
lavorazioni da effettuarsi; in particolare sono richiesti i seguenti documenti:
- Documentazione fotografica dello stato ante-operam di formato adeguato alla
comprensione visiva dei manufatti;
- Elaborati grafici in scala non inferiore a 1:100 dello stato ante- operam;
- Elaborati grafici di progetto in scala non inferiore a 1:100 con indicazione dei
particolari di tutti gli elementi architettonici e decorativi oggetto d'intervento in
scala 1:10 – 1:20 (se presenti);
- Relazione illustrativa di progetto con riferimento a materiali, forme,
dimensioni e caratteristiche architettoniche.
4 In base alla domanda presentata, l’ufficio tecnico comunale si riserva di effettuare
sopralluoghi per verificare la rispondenza del progetto alle opere in esecuzione e
disporre eventuali ulteriori specifiche o modifiche alla documentazione presentata.
5 I proprietari degli edifici situati all’interno del centro storico dovranno ottenere la
preventiva autorizzazione da parte delle Soprintendenze Architettonica, Archeologica,
Artistica secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
6 Sono soggette a C.I.L. i seguenti interventi:
- Sostituzione di soglie ed imbotti................................................................(Titolo II)
- Manutenzione o sostituzione canali di gronda, gronde e discendenti ….(Titolo III)
- Manutenzione di infissi esterni..................................................................(Titolo IV)
- Manutenzione di opere in ferro.................................................................(Titolo V)
- Sostituzione o installazione di campanelli, citofoni, videocitofoni, cassette postali,
targhe.........................................................................................................(Titolo VIII)
- Sostituzione o installazione di antenne e parabole...................................(Titolo IX)
- Coloritura di opere in legno......................................................................(Titolo XI)
- Coloritura di opere in ferro.......................................................................(Titolo XI)
7 Negli interventi soggetti a sola comunicazione dovranno essere specificati modelli e
materiali da impiegarsi come previsto dagli articoli di riferimento relativi ai singoli
interventi.
Art. 5 – Modulistica
1 Per tutti gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione del presente
Regolamento dovrà essere compilata a firma del proprietario la scheda notizie di
intervento predisposta dall’Ufficio competente, e con le specifiche grafiche previste
dall'art. 4 del Regolamento.
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2 La modulistica D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A. e C.I.L. presentata allo Sportello Unico
dovrà pertanto contenere la scheda notizie: Edifici ricadenti nell'ambito di
applicazione del Regolamento di Ornato.
Art. 6 - Incentivi
1 Il Comune di Subiaco al fine di dare attuazione alle previsioni del presente
Regolamento, s’impegna ad adottare tutte le politiche di defiscalizzazione ed
agevolazione economica nei confronti dei proprietari, ovvero occupanti degli
immobili che intendano procederne al recupero.
TITOLO II
RIQUALIFICAZIONE FORMALE DELLE FACCIATE
Art. 7 - Trattamento delle superfici di fondo. Criteri per la gerarchizzazione dei
prospetti. Modalità di esecuzione delle superfici intonacate. Manutenzione e ripristino
delle superfici murarie “a facciavista”
1 Gli interventi da attuarsi sulla superficie delle facciate discendono in prima istanza
dalla attenta disamina ed inquadramento tipologico dell’edificio contestualmente
alla valutazione del ruolo urbano da esso rivestito. Tale analisi va effettuata al fine
d'individuare il prospetto principale, solitamente caratterizzato dalla presenza della
porta di accesso ed i prospetti secondari. La distinzione tra fronti di affaccio urbano
principali e secondari conduce - secondo il principio canonico della
“gerarchizzazione” dei prospetti, applicabile generalmente a tutta l'edilizia
premoderna - a trattare differentemente i primi rispetto ai secondi.
2 Gli edifici concepiti secondo il principio di gerarchizzazione mostrano il prospetto
principale come un pannello architettonico maggiormente rifinito rispetto ai
prospetti secondari. Il trattamento riservato al prospetto principale deve interessare
anche le murature laterali limitatamente alla proiezione sul prospetto laterale dello
spessore del muro.
3 Tutti quegli edifici che risultano dotati di prospetti principali intonacati e dipinti e
prospetti laterali più rustici devono mantenere questa distinzione.
Conseguentemente, la muratura nuda, o rabboccata a raso - ove già esistente - sui
prospetti laterali, va preservata e riproposta.
4 La decorticazione non deve essere mai eseguita su quei prospetti che concorrono
con altri, tutti dipinti, a formare una cortina edilizia continua di affaccio urbano,
mentre la sua attuazione, da valutare attentamente caso per caso sulla scorta di una
accurata disamina progettuale delle ragioni storiche, tecniche ed estetiche può essere
riproposta al fine di ricreare l'aspetto rude e scabro tipico di molti antichi
aggregati urbani oppure marcare e distinguere proficuamente particolari elementi
costruttivi delle antiche fabbriche, in particolar modo riferibili a case fortificate, cinte
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murarie e speronature, realizzate queste ultime anche in funzione di consolidamento
antisismico. L'esposizione dei paramenti murari realizzati per ricevere un intonaco
non deve essere mai eseguita, a meno che non si riscontrino tracce che dimostrino la
presenza di paramenti murari omogenei o di interesse storico artistico, per cui si può
valutare - previo progetto di recupero - la rimozione dello stesso.
5 E' vietato procedere al parziale discoprimento di porzioni della muratura in quegli
edifici di cui si intenda mantenere l'intonaco di facciata ed alla formazione di aree di
distacco dell'intonaco artatamente procurate e/o alla evidenziazione di singoli conci
lapidei con presunte finalità estetiche.
6 Gli edifici frutto di trasformazioni susseguitesi nel tempo, potranno lasciare in
vista, privi di intonaco, eventuali elementi architettonici o decorativi in pietra o altro
materiale a faccia vista, purché si tratti di elementi compiuti e apprezzabili per
qualità, consistenza e significato.
7 Le buche pontaie, qualora presenti su prospetti a facciavista o a rasosasso vanno
conservate e mai otturate, in quanto costituiscono una preziosa testimonianza delle
tecniche costruttive antiche oltre che a rappresentare elementi concorrenti alla
definizione del carattere del prospetto.
8 La muratura “a facciavista” va mantenuta su quelle fabbriche collocate lungo il
margine esterno degli aggregati antichi al fine di valorizzare la bellezza del rapporto
materico che si istituisce tra il costruito, l'intorno naturalistico ed il substrato
roccioso e che si riverbera e proietta a scala paesaggistica.
Art. 8 - Superfici intonacate
1 Ogni intervento di ripristino, risanamento e restauro che interessi le superfici
intonacate di facciata dovrà attenersi alla conservazione del carattere e delle finiture
originarie dell'intonaco. Gli intonaci dei fondi e delle partizioni architettoniche a
base di grassello di calce devono essere mantenuti, reintegrati o ripristinati con il
medesimo materiale costitutivo fondamentale.
2 E’ prescritta la rimozione totale degli intonaci cementizi, incongruenti per ragioni di
ordine estetico e tecnico qualora si proceda al risanamento ex novo dell’intero
prospetto.
3 La ripresa degli intonaci, completa o parziale va attuata mediante intonaco
tradizionale, a base di malta di calce ed inerti selezionati (sabbia gialla e pozzolana
a varia granulometria), costituito da due o tre strati, steso previa realizzazione di
guide e fasce di preparazione, battuto con fratazzo di legno e portato
successivamente a finitura, sia liscia che ruvida a seconda dei contesti urbani.
4 La finitura degli intonaci va attuata mediante materiali e procedure riconducibili
alle tecniche di realizzazione originarie. Il confezionamento dell'intonachino va
realizzato con sabbia e pozzolana finemente vagliate, grassello di calce e polvere di
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marmo, steso omogeneamente con la cazzuola, spianato e lisciato, oppure battuto
con il fratazzo di legno. L'effetto di irregolarità della superficie va graduato in
funzione del grado di finitura che si intende raggiungere.
5 Sono vietate le finiture graffiate, alla pezza, al fratazzo largo; l'esecuzione di
intonaci stampati; la finitura a sbruffo, eccezion fatta per il ripristino delle superfici
di prospetti già realizzati con tale tecnica tra la fine del XIX e gli inizi del XX
secolo.
6 Le operazioni complementari di profilatura architettonica, a seconda dei casi
individuati in sede progettuale, devono essere ottenute con la tecnica del graffito “a
punta di chiodo”, effettuato sulla superficie fresca dell'intonaco, oppure
plasticamente mediante l'utilizzo di profili sagomati.
Art. 9 - Superfici intonacate “a raso sasso”
1 Il restauro e/o parziale ripristino dell’intonaco “a raso”, qualora versi in situazioni di
degrado o di sfarinamento va attuato recuperando il più possibile le superfici
originarie, consentendone il mantenimento e preservazione mediante metodiche di
risanamento e consolidamento superficiale da associare ad azioni di rimozione e
rifacimento limitatamente alle parti più degradate o del tutto assenti.
2 L'intervento di recupero e/o rifacimento dell'intonaco a rasosasso deve essere
realizzato mediante l'utilizzo di malte a base di grassello di calce ed inerti
selezionati, sabbia gialla e pozzolana a varia granulometria assortiti in funzione del
tipo di finitura da ottenere. Dette malte saranno perciò stese a formare un solo
strato di intonaco lavorato a sigillare gli interstizi e i giunti tra le pietre e ad
omogeneizzare le superfici senza troppo lisciarle.
3 La finitura a raso pietra, al fine di riprodurre gli stessi effetti delle superfici
originarie, va attuata lavorando la malta rifluente dai giunti con la cazzuola e con
una sommaria lisciatura a fratazzo di legno, lasciando nel contempo leggibile
l’orditura del paramento e senza imprimere segni di lavorazione sulla superficie
dell'intonaco tali da conferire un carattere artificioso e falsato all'intervento.
4 La malta, qualora si intenda migliorarne l'accordo alla media cromatica del
paramento deve essere colorata in pasta evitando virature di colore accentuate o
comunque anomale rispetto al contesto con l’aiuto di terre colorate naturali e non di
ossidi, che producono toni sordi e spenti.
5 E' vietato ottenere la “mimetizzazione” delle reintegrazioni d'intonaco e delle
stilature mediante lo sbattimento su di esse di polveri, terra o graniglie di vario
genere.
6 E’ consentita la spicconatura e la rimozione degli intonaci cementizi modernamente
apposti sui prospetti secondari degli edifici, al fine di riproporre la tradizionale
finitura a rasopietra.
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Art. 10 - Superfici “a facciavista”
1 Sono superfici il cui paramento lapideo si presenta a vista con intento estetico.
Per tali superfici, qualora esse presentino elementi di degrado quali fessure, lesioni
o deterioramenti locali di vario genere, è necessario intervenire mediante metodiche
di recupero che si avvalgano di materiali uguali agli originari.
2 Sono ammessi perciò interventi di pulizia, protezione e ripresa dei giunti, nel
rispetto della originaria conformazione delle lavorazioni e dei materiali.
3 E' obbligatorio mantenere i giunti e le stilature “piene” originarie, è vietato
procedere ad interventi e ripristini anche parziali sulle murature mediante
l'attuazione di stilature dei giunti ricalate e non portate a compimento sullo stesso
piano del paramento.
4 E’ vietato l’utilizzo di malte cementizie e materiali non conformi agli originali
per granulometria e colore.
5 E’ vietato pulire i paramenti con spazzola metallica, con dischi diamantati o
con sostanze corrosive, che intaccando le superfici ne alterano la patinatura
originaria.
6 Si può procedere alla pulizia dei paramenti con acqua nebulizzata, impacchi
basici e microlavaggi a bassa pressione. Gli impacchi basici o di argille assorbenti
sono praticabili tenendo ben presente i tempi di azione e le caratteristiche chimicofisiche del materiale trattato, evitando gli effetti “candeggianti”e limitando gli
interventi a superfici di piccola estensione.
7 Le operazioni di ripristino della stuccatura e stilatura dei giunti devono essere
eseguite con malta di grassello di calce a sigillare appena ricalata rispetto al piano
del paramento, senza far apparire scarnificato il giunto, che non deve recare traccia
alcuna di lavorazione superficiale. L’impasto può essere realizzato miscelando
insieme alla calce e alla sabbia la polvere della stessa pietra del paramento, così da
ottenere con essa un accordo cromatico maggiormente omogeneo.
Art. 11 - Incorniciatura dei vani di porte e finestre
1 La tradizionale incorniciatura delle porte e delle finestre che è possibile riscontrare
In tutti gli edifici rustici del centro storico va mantenuta e riproposta secondo
Tradizione. Detta incorniciatura, liscia e piatta, non svasata verso l'interno, in
intonaco a finitura fina rispetto al fondo della facciata, deve girare attorno alle
finestre per la loro interezza, compreso il lato al di sotto del davanzale.
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2 L'apposizione delle cornici anche ad aperture che attualmente ne siano sprovviste
può essere generalmente attuata “ex-novo” su edifici che presentino una orditura di
facciata sufficientemente ordinata, mentre va presa in considerazione con maggiore
oculatezza, ed eventualmente limitata a qualche singolo elemento (se non eliminata
del tutto), su quei prospetti che presentino una disposizione delle bucature priva di
assi di simmetria o di linee ordinatrici sia in senso orizzontale che verticale.
3 L'incorniciatura dei vani può essere realizzata:
- in stucco. La finitura deve risultare più fine rispetto a quella delle superfici
di fondo e mai al contrario. Lo spessore rispetto al piano della facciata non
deve mai essere eccessivo e può attestarsi da un minimo determinato dalla
semplice sovrapposizione di un sottile strato di intonaco a maggior finitura
rispetto a quella dei fondi (opzione questa generalmente da privilegiare) sino
ad un massimo non superiore ai 2 cm.
- mediante differenziazione cromatica. In tal caso sarà un semplice segno
tracciato “a punta di chiodo” nell’intonaco in fase di presa a marcare il
confine tra distinti campi cromatici.
4 La larghezza della cornice non può mai scendere al di sotto di un minimo di 16-17
cm in quanto dipende dalle dimensioni del vano e va proporzionata ad esso
riproducendo le dimensioni che assumerebbero gli elementi lapidei conformanti un
sistema trilitico tradizionale.
5 E' vietato formare l'incorniciatura mediante il placcaggio di materiali diversi quali:
laterizi, pietra in sfoglie, crosta di cardellino, o ad intonaco con finitura arricciata o
grossolana.
Art. 12 - Portali e porte d’ ingresso
1 Sono ammessi gli interventi di restauro finalizzati:
- al ripristino delle parti lapidee danneggiate o deteriorate con materiali,
lavorazioni e finiture del tutto simili alle originarie;
- alla pulizia delle superfici lapidee con prodotti basici non aggressivi o con
idrolavaggio a bassa pressione;
- alla protezione delle superfici lapidee con l'uso di protettivi organsilicati in
dispersione acquosa.
2 Qualora la valorizzazione della porta d'ingresso debba essere attuata mediante
l'apposizione di una incorniciatura in intonaco, onde marcare la maggiore
importanza da essa rivestita rispetto alle altre aperture presenti in facciata e tenendo
conto anche delle dimensioni maggiori di essa, occorre che le dimensioni di detta
incorniciatura siano superiori a quelle delle restanti bucature di facciata.
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3 Se effettivamente originarie è vietato procedere alla sostituzione o alterazione di
tutte le parti costitutive: il portone, le ferramenta, gli stipiti, l'archivolto o
piattabanda superiore al fine di mantenerne inalterato sia il valore rappresentativo e
simbolico quale elemento di maggior rilievo del prospetto principale. Esso, secondo
il principio di graduazione dei materiali, che riserva quelli più nobili e durevoli alle
parti dell'edificio più rappresentative, risulta frequentemente realizzato in pietra
massello.
Art. 13 - Fasce marcapiano e marcadavanzali
1 Il restauro delle fasce marcapiano e marcadavanzali va attuato mediante il ripristino
delle parti danneggiate o deteriorate con materiali, lavorazioni e finiture del tutto
simili alle originarie;
2 La nuova apposizione è ammessa solo su facciate poste in adiacenza con altre di
carattere simile e comunque inserite in contesti urbani caratterizzati da una
prevalenza di edilizia otto-novecentesca. La realizzazione ex novo va attuata secondo
modalità e prescrizioni pari alle incorniciature dei vani di porte e finestre.
Art. 14 - Basamenti e zoccoli
1 Le ordinarie operazioni di manutenzione e restauro sono ammesse solo su zoccoli o
basamenti originari, che hanno un evidente intento decorativo della facciata.
2 Ogni genere di rivestimento posticcio realizzato con i materiali più disparati
nell'intento di proteggere la porzione basamentale dell’edificio va eliminato, o
almeno ridotto al minimo indispensabile in quanto ogni tipo di zoccolatura, oltreché
risultare antiestetica e tipologicamente non congruente, in luogo di proteggere
l’edificio determina sempre l'innalzamento della quota di risalita dell’umidità
capillare.
3 E' ammessa, previa valutazione progettuale, l'apposizione di una fascia di
protezione di limitate dimensioni, ad intonaco lievemente aggettante o in lastre di
pietra assimilabile a quella locale. La muratura va risanata fino al piede dell’edificio
e la nuova fascia è da intendersi esclusivamente come una superficie di sacrificio, di
colore diverso ma non in contrasto con quello dell’intera facciata, facilmente
rinnovabile nel tempo.
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Art. 15 - Bugne d’angolo, lesene
1 Il ripristino delle bugne d'angolo e delle lesene va attuato mediante l'uso dei
materiali e delle procedure riconducibili alle tecniche di realizzazione originarie. In
particolare il recupero di quelle in intonaco va realizzato con sabbia e pozzolana
finemente vagliate, grassello di calce e polvere di marmo. L'intonaco deve essere
steso omogeneamente con la cazzuola, spianato e lisciato per poi essere conformato
secondo il disegno ed il tipo di finitura originario.
2 E' vietato porre in vista nelle facciate con superficie intonacata la sottostante
semplice ammorsatura delle pietre d’angolo in quanto essa rappresenta un mero
fatto costruttivo, da riferire all'aspetto tecnico realizzativo dell'apparecchio murario
ed in quanto tale non può essere esposta con intenzione estetica.
3 E' ammessa, previa valutazione progettuale, la realizzazione ex novo di bugne
d'angolo e lesene nell'ambito di interventi di ricomposizione architettonica, da
realizzarsi su predisposto disegno in intonaco a rilievo o mediante graffito “a punta
di chiodo” effettuato sulla superficie fresca dell'intonaco.
Art. 16 - Soglie delle finestre, delle portefinestra e delle porte d'ingresso.
Imbotti
1 Qualora nell’edificio siano presenti elementi tradizionali che costituiscano specifico
riferimento tipologico, detti elementi devono essere replicati nella forma e nel
materiale.
2 Le soglie delle porte d’ingresso devono essere realizzate in pietra calcarea affine a
quella tradizionalmente cavata a Subiaco più o meno rifinita a secondo del contesto
di appartenenza. Dette soglie possono essere realizzate in pietra massello a forte
spessore al fine di valorizzare l'accesso principale dell'abitazione, con finitura delle
parti in vista non condotta a lucidatura.
3 Nei contesti edilizi più rustici le soglie d'ingresso possono essere realizzate in
alternativa in accoltellato di mattoni nei casi più semplici, o in blocchi di pietra a
forte spessore.
4 Le soglie delle finestre e portefinestra di nuova apposizione devono essere
realizzate in pietra calcarea affine a quella tradizionalmente cavata a Subiaco (pietra
del monte Affilano), ridotta in lastre di almeno 3-3,5 cm di spessore, con finitura
delle parti in vista non condotta a lucidatura.
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5 Nei contesti urbani caratterizzati da edilizia d'impronta rustica, qualora si debba
addivenire alla sostituzione delle soglie di moderna fattura, generalmente realizzate
in sottili lastre di travertino, marmo o simili, si può fare proficuamente ricorso –
limitatamente alla parte esterna al piano dell'infisso di finestra - all’utilizzo di
pianelle di laterizio, a uno o più ricorsi.
6 Ogni forma di rivestimento degli imbotti realizzata frequentemente in tempi recenti
con lastre in pietra deve essere eliminata, sostituendo queste ultime con il semplice
intonaco dipinto, se non espressamente pertinenti al carattere architettonico
dell'edificio.
Art. 17 - Cornicioni di coronamento e fasce sottotetto
1 I cornicioni devono essere conservati e restaurati mediante l'uso dei materiali e delle
procedure riconducibili alle tecniche di realizzazione originarie.
2 I cornicioni possono essere - previa valutazione progettuale - realizzati ex novo sia
in stucco che mediante ricorsi di mattoni al fine di mimetizzare sporgenze di
gronda moderne in cemento.
3 La tinteggiatura dei prospetti caratterizzati dalla presenza di apparati decorativi
modanati in stucco, o a punta di chiodo, deve sempre differenziare cromaticamente i
fondi dalle membrature architettoniche. A tal proposito va evitato l'errore, assai
ricorrente, di non distinguere debitamente gli elementi che concorrono nel loro
insieme a formare le parti costitutive degli apparati decorativi di facciata.
Art. 18 - Balconi
1 I balconi originari , caratterizzati per motivi statici e costruttivi da dimensioni molto
contenute, devono essere conservati e recuperati nei loro elementi costitutivi
originari (sostegni a mensola in ferro, elementi lapidei e ringhiera di protezione)
2 I balconi di recente realizzazione costruiti su edifici che precedentemente ne erano
sprovvisti vanno eliminati del tutto qualora deturpino strutture o spazi di rilevante
qualità ambientale o monumentale e conseguentemente non è possibile attuare
alcuna integrazione dell'elemento in oggetto con la facciata.
3 I balconi di recente realizzazione posti su prospetti secondari e/o in posizione
defilata possono essere sottoposti a mitigazione dell'impatto visivo mediante la
riduzione di superficie associata ad interventi di ricomposizione figurativostrutturale.
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4 La riqualificazione dei balconi riguarda le dimensioni, la qualità, e la forma, che va
resa coerente con il linguaggio architettonico dell'edificio di appartenenza, dotando
le strutture di mensole di sostegno in ferro, in pietra o altro materiale idoneo
staticamente e rifinito in stucco in analogia al resto dell'edificio. Gli interventi
riguardano particolarmente i balconi in cemento armato e quelli in travi di ferro e
laterizi, resi goffi dallo spessore spropositato e dall'assenza dei tradizionali sostegni
a mensola, aspetti deteriori che pongono queste strutture in forte contrasto con i
sistemi costruttivi tradizionali che contemplavano esclusivamente l'adozione di lastre
in pietra a forte spessore sostenute e rese solidali da elementi in ferro battuto. Lo
spessore della struttura portante del balcone può essere mitigato visivamente
mediante la realizzazione di semplici motivi scorniciati lungo il perimetro in aggetto.
Le ringhiere a carattere industriale moderno vanno sostituite con un modello di tipo
Molto semplice, senza ornati, preferibilmente in ferro battuto a tubi verticali pieni a
sezione circolare di diametro non superiore ai 10 mm, posti ad una distanza di 8 cm
l’uno dall’altro, fissati su piattine e chiusi dal corrimano a mezza mandorla.
Art. 19 - Scale esterne, “vignani” e ballatoi
1 Le scale esterne di accesso alle abitazioni localmente dette “vignani” devono essere
conservate e recuperate nei loro elementi costitutivi originari (strutture murarie,
parti voltate, elementi lapidei ed eventuali ringhiere di protezione).
2 Le ringhiere moderne poste a protezione degli affacci dei vignani vanno rimosse e
contestualmente vanno ripristinati i tradizionali parapetti in muratura, intonacati o
meno in forme congruenti con le adiacenti murature di attacco e rifiniti con una
copertura a malta baulettata, a masselli di pietra sbozzata, o a pianelle di laterizio.
3 I ballatoi di accesso esterni e le scale che a questi conducono vanno conservati e
recuperati prendendo a modello molti esempi che ancora, sia pure in forma
frammentaria, si conservano. I due elementi costitutivi, il balcone e la scala che ad
esso conduce, vanno ripristinati con gli stessi materiali utilizzati in antico, ovvero
blocchi massello di pietra locale, squadrata o più o meno sbozzata, con superficie non
levigata, in luogo delle sottili lastre di travertino o altri materiali lapidei e con il piano
di pedata a ciottoli o mattoni o della stessa pietra. E' possibile utilizzare il massello a
forte spessore per la sola alzata oppure realizzare sia l'alzata che la pedata in mattoni,
posti in piano o in accoltellato.
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Art. 20 - Tettoie e sporti di protezione agli ingressi
1 Vanno rimosse e sostituite tutte le tettoie di protezione agli ingressi, realizzate in
forme estranee alla tradizione locale seppur costruite in legno secondo caratteristiche
in contrasto con la semplicità formale dell'architettura tradizionale per il prevalente
aspetto voluminoso ed ingombrante che ingoffa i portoni e le facciate. La funzione di
protezione degli accessi può essere espletata, previa rimozione e sostituzione, da
altre, disegnate secondo modelli il più possibile semplificati nella forma e nella
struttura, in legno o metallo. A tal proposito è utile riferirsi ai rari tipi conservati o a
quelli desumibili dai repertori iconografici locali, quali dipinti e foto d'epoca.
TITOLO III
LE COPERTURE
Art. 21 - I tetti
1 Tutti gli edifici coperti a tetto con struttura portante ed impalcati in legno (due falde
per gli edifici maggiori, una falda per quelli di minori dimensioni e padiglione negli
edifici di maggiore importanza), devono conservare la conformazione originaria.
2 Il ripristino delle coperture a tetto deve essere attuato senza modificazioni
riguardanti i materiali, la configurazione geometrica delle falde, i raccordi, le
pendenze e le quote d'imposta, elementi questi che ne determinano il carattere
architettonico esteriore unitamente ai materiali costitutivi dei quali non è ammessa la
sostituzione con altri di diversa natura.
3 E' vietato lasciar fuoriuscire dal perimetro dell'edificio le strutture portanti primarie
in legno del tetto. I soli elementi lignei preposti al sostegno degli sporti sono i
muraletti , la cui sezione deve essere contenuta entro gli 8-10 cm.
4 I manti di copertura tradizionali vanno mantenuti, sia quelli realizzati in coppi
montati secondo la configurazione a “coppi e controcoppi”, sia “alla romana”, a
coppi e canali. Tali materiale costitutivi caratterizzano le coperture più antiche, di uso
generalizzato fino alla fine del XIX secolo e devono essere reintegrati e ripristinati
esclusivamente mediante l'utilizzo dello stesso materiale, conforme a quello originale
per forma, colore e fattura.
5 I tetti coperti con tegole “alla marsigliese” , utilizzate fino alla metà del XX secolo,
limitatamente all'ambito del loro originario utilizzo devono essere reintegrati e
ripristinati mediante l'utilizzo dello stesso materiale, conforme a quello originale per
forma e colore.
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6 L'utilizzo delle tegole a carattere industriale, quali quelle che simulano l'effetto di
accoppiare coppo e canale (cosiddette “alla portoghese”) è consentito
esclusivamente nelle fabbriche di recente realizzazione e limitatamente alle
operazioni di revisione del manto di copertura.
7 L'uso di coppi di fattura industriale moderna è ammesso limitatamente alla
sostituzione del controcoppo nelle operazioni di revisione dei tetti.
8 La realizzazione di nuovi manti di copertura sulle fabbriche storicizzate va
effettuata esclusivamente mediante l'utilizzo di tegole di fattura artigianale, a cottura
rosaceo-paglierina, escludendo le cotture marcatamente rosse.
9 Le sporgenze laterali di falda, solitamente del tutto assenti nell'edilizia antica,
devono limitarsi alla semplice sporgenza del fianco della tegola. E' vietata perciò la
modifica delle sporgenze laterali di falda. Le sporgenze impropriamente realizzate
in passato su edifici che ne erano sprovvisti, vanno rimosse in quanto tali elementi
formali sono del tutto estranei alla tradizione locale.
10 La sporgenza frontale, quando non è affidata al cornicione deve essere limitata
nell'aggetto, che di norma non deve superare i 40/50 cm. (canala esclusa) e deve
essere costituita da sottili elementi di legno, i cosiddetti “palombelli”, di sezione
non eccedente 8/10 cm, collocati ad interasse regolare compreso tra 40 e 60 cm a
sostegno del piano di tavolato di legno o di pianelle e dei soprastanti coppi.
11 Sono ammesse - previa dimostrazione progettuale della sussistenza di reali
esigenze funzionali - modeste modifiche alle coperture, quali: costruzione,
spostamento o variazione dimensionale di nuovi abbaini, lucernari o simili. La
modifica è ammessa purché non alteri significativamente l'originaria conformazione
e geometria delle strutture e non ne pregiudichi il carattere tradizionale riguardo a:
dimensione, ubicazione e conformazione e purché la progettazione dimostri la
compatibilità della trasformazione nell'ambito del contesto ambientale di
appartenenza.
12 E' vietata l'apposizione lungo gli sporti del tetto di scossaline metalliche in quanto
non pertinente alla tradizione edilizia locale e del tutto ingiustificata dal punto di
vista tecnologico e funzionale .
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Art. 22 - Sporgenza di gronda
1 La sporgenze di gronda, tradizionalmente realizzata a muraletti e pianelle laterizie o
tavolato, deve essere mantenuta tal quale. La lunghezza dei muraletti determina la
profondità dello sporto, tradizionalmente assai contenuto, che non deve superare i 50
cm, anche nel caso di edifici di rilevanti dimensioni. La terminazione dei muraletti
deve ricevere la tradizionale lavorazione “a palombello”, da eseguire preferibilmente
secondo una sagomatura ad “s”, con gola e controgola debolmente incurvate.
2 I tetti di recente rifacimento, con sporto in C.A., devono essere ricondotti alle
caratteristiche proprie delle sporgenze di gronda tradizionali facendo ricorso a
diverse procedure d'intervento, nell'ambito delle quali quella da preferire consiste nel
taglio della sporgenza e nel suo rifacimento in legno, muraletti e tavolato o pianelle
laterizie. In subordine si può procedere al mascheramento della sporgenza mediante il
placcaggio di palombelli e tavolato, avendo cura di minimizzare, con un opportuno
posizionamento delle gronde, lo spessore frontale della soletta.
3 E' consentita la realizzazione di cornicioni posticci a mattoni o in stucco in aderenza
ed al disotto di quegli sporti di cemento che si intende mascherare. L'operazione
deve essere condotta coerentemente con l'apparato di facciata dell'edificio e risulta
perciò adatta solamente a quelli che presentano una sufficiente regolarità
nell'orditura di facciata.
Art. 23 - Sporgenza di falda
1 La sporgenza inclinata di falda deve essere limitata, come da tradizione, allo sporto
delle tegole, o, al massimo, delle tegole e delle sottostanti pianelle.
2 I tetti realizzati in cemento armato aggettante devono essere ricondotti alla
configurazione minima dettata dalla tradizione mediante il taglio della porzione
eccedente il filo della parete. Tale necessità è dettate da specifiche circostanze
ambientali quali l'appartenenza ai contesti di maggiore impatto percettivo. E' il caso
di prospetti che affacciano su spazi pubblici o che siano pertinenti ad edifici di una
qualche rilevanza architettonica o storico – monumentale.
Art. 24 - Affacci delle coperture a terrazzo e dei relativi manti di copertura
piani
1 L'intervento sugli edifici dotati sin dall'origine di copertura a terrazzo deve
consistere nella semplice manutenzione degli elementi costitutivi originari, attuata –
previa sostituzione delle parti modificate nel tempo con materiali e forme inidonee –
con gli stessi materiali originari sul cornicione di coronamento del prospetto, sui
parapetti, sulle balaustre e sui pilastrini e ringhiere ad essi collegate.
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2 Le coperture a terrazzo che risultino prive di una adeguata configurazione
architettonica (come accade quando la presenza del terrazzo consegue o alla
eliminazione dell'originaria copertura a tetto o ad una soprelevazione) devono
ricevere una sistemazione del fronte di affaccio consistente o nella semplificazione
volumetrica affidata alla eliminazione di ogni sporgenza o nella ricomposizione
architettonica di tutti gli elementi costitutivi.
3 La semplificazione volumetrica può essere attuata proficuamente quale intervento di
reintegrazione ambientale nei contesti che necessitino della riproposizione di
volumi a carattere turriforme.
4 La sistemazione del fronte di affaccio può essere perseguita componendo su tutta
l'ampiezza della facciata una prima porzione di tetto, coperta da un manto a coppi e
controcoppi o a coppi e tegole, che risolva la sporgenza di gronda con l'aggiunta di
una copertina cui affidare la protezione del coronamento del muro.
5 La pavimentazione delle terrazze e le copertine poste a protezione delle murature
d'ambito, in occasione della loro manutenzione, devono essere realizzate con i
materiali e le soluzioni tecniche loro proprie, utilizzando materiali intonati
cromaticamente alle circostanti coperture inclinate in cotto.
Art. 25 - Canne fumarie e comignoli
1 La realizzazione di nuovi comignoli o il rinnovamento di quelli esistenti deve
essere attuata mediante l'adozione di tipologie afferenti alla tradizione costruttiva di
Subiaco sia per quanto riguarda i materiali (copertura con elementi in cotto, fusto in
muratura intonacata) che la configurazione complessiva (ai due venti o ai quattro
venti; camera di diffusione dei fumi in muratura intonacata di forma trapezia o a
capanna; fusto in muratura rialzato o ribassato).
2 E' vietato l'impiego di elementi prefabbricati quali shunt, mitrie in cemento,
fibrocemento prefabbricati, tubi in acciaio, in rame o altro materiale estraneo alla
tradizione sublacense.
3 E' consentita l'installazione di dispositivi per il miglioramento del tiraggio del
camino, quali mitrie rotanti o terminali girevoli, solo in casi estremi di comprovata
necessità e solo se realizzati in rame.
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4 Le canne fumarie esterne preesistenti, ad eccezione di quelle originarie in muratura
– ove possibile – vanno rimosse e – se proprio necessario - ripristinate in
muratura, apprestando un condotto esterno a sezione rettangolare,
tendenzialmente schiacciato addosso alla parete, che va prolungato a formare il
fusto del comignolo al di fuori del manto di copertura. Lo sporto può essere
sostenuto alla partenza da mensole in pietra o mattoni. In alternativa il condotto
può essere efficacemente raccordato alla parete creando al di sotto di esso un
piano inclinato verso di essa di ca. 25°. L'intonaco di finitura può essere di grana
più grossolana rispetto a quello di facciata, e la sua coloritura va attuata sottotono
rispetto a quella di facciata.
5 Le nuove canne fumarie devono essere posizionate quanto più possibile all’interno
di cavedii, piccoli vani chiusi o chiostrine, qualora previo sopralluogo del
competente Ufficio Tecnico comunale, sia certificata l’impossibilità di tale
posizionamento, queste potranno essere addossate alle pareti esterne, rispettando le
prescrizioni per il ripristino e recupero di quelle esistenti
Art. 26 - Gronde e discendenti
1 Le gronde ed i discendenti dovranno essere realizzati preferibilmente in rame, a
sezione circolare. E' tollerata la lamiera zincata che può essere verniciata, previa
stesura di un sottofondo di ancoraggio, con smalto opaco bruno.
2 E' vietato l'utilizzo di gronde e discendenti in materiale plastico, in alluminio (anche
se anodizzato ad imitazione del rame), o in acciaio inox.
3 I pluviali costituendo un “ornamento integrativo” del prospetto quale elemento di
valorizzazione e sottolineatura del suo carattere architettonico vanno collocati
ordinatamente, evitando raggruppamenti caotici. La disposizione delle parti deve
essere integrata all'interno dell'organizzazione architettonica del prospetto mediante
il corretto posizionamento delle linee di discesa, che devono essere sempre verticali
e poste alle estremità della facciata.
4 I terminali dei pluviali possono essere in ghisa. Ove risulti possibile, le acque
devono essere convogliate tramite pozzetto nella rete di raccolta delle acque
meteoriche.
Art. 27 - Trattamento dei volumi pensili quali bagni su balconi
1 Occorre sempre procedere alla rimozione dei volumi aggiuntivi, di qualunque
genere e natura essi siano quando ad essere stato gravato dalle superfetazioni è il
prospetto principale dell'edificio.
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2 All'interno delle aree omogenee di sviluppo e crescita della città databili a partire
dal XIX secolo, tenendo conto dell'avvenuta storicizzazione dei bagni pensili
sopraggiunta, è possibile attuare la modifica e ricomposizione architettonica di
balconi e blocchi a sbalzo contenenti servizi igienici, limitatamente a quelli gravanti
sui prospetti secondari o posti in posizione defilata rispetto alle visuali principali
dalla strada.
3 I bagni pensili o altri volumi a questi assimilabili devono essere ricomposti
mediante interventi di semplificazione volumetrica tesa ad unificare tra loro i
volumi adiacenti sia in orizzontale che in verticale e dotandoli di una copertura
analoga a quella del tetto dell'edificio, con la quale possono formare continuità nel
caso di volumi posti all'ultimo piano.
4 Le apertura per aria e luce dei volumi devono risultare di piccole dimensioni e di
forma preferibilmente quadrata, senza persiane né sportelli esterni. Il volume va
distinto dalla facciata sottostante mediante una finitura leggermente diversa
dell'intonaco, di granulometria un poco meno fine. Il colore del volume può essere
sottotono rispetto a quello della facciata.
5 Il volume deve essere reso coerente, anche dal punto di vista strutturale, con il
linguaggio edilizio tradizionale, mediante l'apposizione di sostegni a mensola in
ferro al di sotto del balcone di appartenenza.
TITOLO IV
GLI INFISSI ESTERNI
Art. 28 - Operazioni generali di riordino
1 Le operazioni di riordino dell'infisseria attualmente presente sulle facciate degli
edifici all'interno del perimetro di Centro Storico, sono finalizzate alla rimozione e
sostituzione di tutti gli elementi inadeguati al carattere dei prospetti per forma,
materiali, lavorazioni, dimensioni e colore.
2 Il principio della sostituzione degli infissi inidonei riveste carattere obbligatorio
nell'ambito delle operazioni di risanamento. Per tale sostituzione sarà necessario
prendere in considerazione la riproposizione di tipologie di infissi già presenti
sull’edificio, qualora questi abbiano un valore storico, avendo cura di uniformarne lo
stile, evitando anche dove sono presenti più unità immobiliari, l’uso di infissi di
materiali, tipologia e colori diversi.
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3 Il restauro degli infissi in legno di fattura tradizionale, accompagnata dal
rifacimento degli elementi non più recuperabili, costituisce l'opzione primaria da
perseguire in prima istanza rispetto alla sostituzione, a partire dalla considerazione
che nessun infisso nuovo possiede il carattere derivante dalle lavorazioni manuali
delle opere in legno premoderne e che un restauro correttamente condotto su di esse,
unitamente al loro adattamento funzionale, può far debitamente emergere.
4 Gli infissi attualmente in opera, seppur giudicati inidonei sulla scorta delle presenti
prescrizioni, potranno essere mantenuti in esercizio fintantoché non vengano
sostituiti da altri in legno che ripropongano i caratteri formali originari nel disegno,
nel materiale, nella finitura e nel colore, in modo da non alterare l'immagine
costitutiva originaria della facciata.
5 In alternativa all’uso di infissi riprodotti avendo rispetto delle tecniche e dei
materiali tradizionali, è possibile previa stesura di un progetto di restauro che
riguardi l’intero immobile, da sottoporre all’approvazione del competente Ufficio
Tecnico, l’uso di infissi di produzione industriale, questi dovranno possedere
rigorosamente sezioni molto esili, riproducendo così l’effetto degli infissi in “ferro
finestra”. Per migliorare l’inserimento cromatico e materico dell’infisso è auspicabile
l’uso di profili in acciaio Corten. Il competente Ufficio Tecnico comunale dovrà
verificarne la compatibilità, sia nell’ambito dell’organismo edilizio che del contesto
urbano in cui questo di colloca. Per una più precisa descrizione dell’infisso, si
demanda all’Ufficio la predisposizione di una serie di dettagli costruttivi e schede
tecniche che saranno successivamente allegate al presente Regolamento.
Art. 29 - Portoni
1 I portoni di tipo tradizionale andranno conservati mediante procedure di
manutenzione o di restauro e limitando i rifacimenti esclusivamente alle parti
degradate. Gli elementi vecchi verranno sostituiti con elementi nuovi di identiche
fattezze ed essenza.
2 Il criterio da applicare nel restauro sarà quello di procedere alla verniciatura con
smalti (opachi o semiopachi) dei portoni in buone condizioni con riferimento ai
colori della tavolozza dei legni e ferri consultabile presso il competente Ufficio
Tecnico Comunale, mentre i portoni la cui superficie lignea appaia assai tormentata
dall'uso e dal logoramento del tempo trarranno particolare giovamento da un
trattamento di sverniciatura e lucidatura a cera che lasci la venatura naturale in vista e
valorizzi la bellezza materica del legno antico.
3 I portoni irrecuperabili oppure non idonei per forma, materiale e fattura andranno
sostituiti con nuovi infissi che in accordo col prospetto di appartenenza
ripropongano i caratteri di quelli tradizionali.
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4 Le porte d'ingresso principali alle abitazioni inserite in contesti ambientali di
particolare importanza, dovranno essere del tipo a due ante con specchiature
incorniciate.
5 Le porte d'ingresso pertinenti agli ambiti urbani caratterizzati da edilizia minore o
quelle degli ingressi secondari di servizio a cantine, magazzini ed altri ambienti di
fondo si dovranno conformare a modelli più semplici ad una o due ante del tipo
cosiddetto “alla mercantile”.
6 Le ferramenta originarie, sia interne che esterne, andranno tutte mantenute e
restaurate. preferibilmente di fattura artigianale, saranno in ferro o in ottone brunito.
7 Le ferramenta dei portoni di nuova realizzazione dovranno essere di fattura
artigianale, in ferro o in ottone brunito.
8 La porzione basamentale dei portoni d'ingresso può essere foderata da una fascia
metallica chiodata, in rame o lamiera verniciata, al fine di proteggere l'infisso dalla
pioggia battente.
9 Il rafforzamento dell'infisso al fine di contrastare tentativi di effrazione può essere
perseguito mediante l'apposizione di idonee serrature, cerniere e chiavistelli di
sicurezza, sino alla blindatura del retro, ovvero mediante provvedimenti che riescano
a perseguire l'obiettivo prefissato senza alterare le fattezze esterne del portone.
10 E' vietato installare nuovi portoni metallici, anche se laminati in finto legno .
Art. 30 - Finestre e portefinestre
1 Tutte le finestre o portefinestre che presentino caratteri tipici della tradizione
denotando caratteristiche di particolare pregio dovranno essere conservate e restaurate.
2 Devono essere sostituiti tutti gli infissi realizzati sia con materiali diversi dal legno,
quali; alluminio anodizzato e verniciato, PVC, ecc., sia secondo tipologie non
corrispondenti a quelle tradizionali.
3 Gli infissi a vetro devono essere realizzati in legno (per esempio: castagno, rovere,
abete di buona qualità, larice, pino, ecc.) e devono essere sempre verniciati con
riferimento ai colori della tavolozza dei legni e ferri consultabile presso l’Ufficio
Tecnico Comunale.
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4 I nuovi infissi devono essere realizzati adottando sezioni dei telai più ridotte
possibile (5-6.5 cm.) compatibilmente con il montaggio di vetrocamera. Devono
essere realizzati sempre a due ante. Solo in alcuni casi, quali finestre di piccolissime
dimensioni o in situazioni di affacci particolari, potranno essere realizzati ad anta
unica.
5 Sono escluse innovazioni che comportino l’installazione di vetri a specchio o
colorati e la suddivisione delle luci dei vetri del tipo “inglese”.
Art. 31 - Scuri e persiane
1 Occorre privilegiare la modalità di oscuramento affidato esclusivamente agli scuri
interni a discapito di quello attuato tramite l'apposizione generalizzata ed
indiscriminata di persiane. L'oscuramento ottenuto esclusivamente mediante scuri
interni va mantenuto dove ancora si conservi e va ripristinato in tutti i casi in cui sia
possibile, in particolare per gli edifici di maggior importanza architettonica e per gli
spazi di maggior rilievo urbanistico.
2 L'adozione degli sportelloni è ammessa esclusivamente nell'ambito dell'edilizia
minore a carattere rustico.
3 La conservazione delle persiane esistenti in legno che risultino impropriamente
finite al naturale, deve essere condotta mediante verniciatura a smalto coprente con
riferimento ai colori della tavolozza dei legni e ferri consultabile presso l’Ufficio
Tecnico Comunale.
4 Le persiane di nuova realizzazione possono essere proficuamente realizzate
secondo tradizione mediante l'utilizzo di stecche squadrate a sezione trapezia
incassate nel telaio perimetrale e fissate sulle due facce mediante una cornice
perimetrale a listello, squadrato o modanato, evitando quelle di più moderna fattura,
con le stecche stondate incassate nei fori.
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TITOLO V
LE OPERE IN FERRO
Art. 32 - Ringhiere, grate, cancelli, corrimano
1 Le opere in ferro tradizionalmente ricorrenti quali elementi accessori delle facciate
(ringhiere di balconi e di scale esterne, grate di finestre e cantine, sopraluce di porte
e portoni, cancelli, cancellate, corrimano a muro, capichiave d'incatenamento a
piastre o bolzoni) vanno conservati in quanto manufatti che presentano la forma
propria della lavorazione tradizionale, artigianalmente eseguita in ferro battuto.
2 Le nuove opere in ferro andranno eseguite secondo le modalità di lavorazione
tradizionale del ferro battuto. A tale proposito gli elementi conservati costituiscono
il modello di riferimento per il rifacimento delle nuove parti da realizzare in
sostituzione di quelli inidonei per materiale, forma o tipo di lavorazione.
3 E' vietato apporre nuove opere che, seppur in ferro, siano realizzate con elementi
prestampati commerciali.
4 E' vietata l'apposizione di cancelli in aggiunta alle chiusure in legno dei piani terra,
ad eccezione degli esercizi commerciali.
5 Gli elementi costitutivi originari in ferro dei balconi (sostegni a mensola, e
ringhiera di protezione) vanno mantenuti e restaurati.
6 Le ringhiere a carattere industriale moderno vanno sostituite con un modello di
tipo molto semplice, senza ornati, preferibilmente in ferro battuto a tubi verticali
pieni a sezione circolare di diametro non superiore ai 10 mm, posti ad una distanza
di 8 cm l’uno dall’altro, fissati su piattine e chiusi dal corrimano a mezza mandorla.
7 Per tutte quelle opere quali grate, inferriate e sopraluce architravati, va privilegiata
la lavorazione a riquadri con ferri tondi o quadrati incastrati, volgarmente detta a
"occhio abbottato".
8 Il ripristino della chiusura dei sopraluce arcuati può essere attuato riproducendo
uno dei tanti modelli di roste tradizionali “a raggiera”.
9 Le mensole originarie di sostegno ai balconi vanno conservate e restaurate.
10 Le mensole in ferro di sostegno ai balconi di nuova apposizione devono essere
realizzate con ferri a sezione piena riproducendo uno dei motivi tradizionalmente
utilizzati (a squadra con diagonale rettilinea o mistilinea). Il motivo da adottare
varia a secondo delle dimensioni e dell'importanza del balcone e va comunque
armonizzato col prospetto di appartenenza.
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TITOLO VI
IMPIANTI TECNOLOGICI DI FACCIATA ED ACCESSORI DI COPERTURA
Art. 33 - Condizionatori, caldaie, motori, cavi, accessori
1 La presenza di impianti tecnologici sulle superfici esterne degli edifici costituisce
una delle più gravi alterazioni dell'assetto architettonico dei prospetti di facciata e
del decoro degli spazi di pubblica fruizione. E' per questo non consentita
l'installazione di impianti tecnologici a vista quali pannelli solari, condizionatori
d'aria, motori, pompe di calore, caldaie di riscaldamento, contenitori idrici nelle
seguenti collocazioni:
- in facciata e sulle falde dei tetti a copertura inclinata;
- su terrazzi e balconi se afferenti ai prospetti principali;
- all'interno di corti, cortili o spazi privati, anche se interclusi qualora siano
caratterizzati architettonicamente.
2 I nuovi dispositivi tecnologici possono essere allocati su particolari conformazioni
di coperture che offrano l'opportunità di posizionare siffatti dispositivi su parti del
tutto defilate dai coni ottici di visuale prospettica circostante e da quelli, anche se
distanti, più significativi, quali punti panoramici privilegiati di fruizione pubblica e
turistica.
3 Le attrezzature tecniche che costituiscono l'interfaccia esterna degli impianti devono
preferibilmente essere allocate nei locali terranei o in altri locali in elevato privi di
particolari qualità, quali seminterrati o sottotetti, stante il rispetto delle norme di
sicurezza e la fattibilità funzionale e tecnica dell'intervento.
4 I contatori delle utenze elettriche, del gas e dell'acqua o altri apparecchi accessori
vanno di regola collocati all'interno degli spazi comuni dei caseggiati, e solo per
insormontabili ragioni tecniche ne è ammesso il posizionamento lungo uno dei
prospetti esterni e comunque in posizione quanto più defilata, al di fuori sempre e
comunque del campo occupato da membrature o altri elementi architettonici
decorativi, limitando ed ordinando il percorso dei tubi e dei cavi che ad essi
afferiscono o che da essi si dipartono.
5 Gli sportelli delle utenze, posti a protezione degli apparecchi, devono essere
realizzati in lamiera di rame o in lamiera pesante, dipinti con lo stesso colore del
paramento di facciata al fine di mitigare il loro impatto visivo.
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6 I cavi e le linee tecnologiche in esercizio che attualmente non è possibile rimuovere
dai prospetti principali vanno comunque riordinati e distanziati dal piano della
facciata mediante l'impianto di cavetti di sostegno in acciaio. I percorsi di riordino,
nel numero e nelle lunghezze più ridotte possibili, dovranno viaggiare senza
interferire con elementi decorativi e membrature architettoniche.
7 I cavi, le linee, gli anelli di ancoraggio, i dispositivi, ecc. che risultino inerti, in
disuso o non più utilizzabili devono essere eliminati dai prospetti dei caseggiati
8 Il posizionamento sotto traccia degli impianti tecnologici andrà obbligatoriamente
perseguito in occasione degli interventi di nuova realizzazione, ristrutturazione o
restauro secondo le modalità tecniche indicate dagli enti gestori delle linee.
TITOLO VII
ELIMINAZIONE DI ELEMENTI IMPROPRI E SUPERFETAZIONI
Art. 34 – Volumi precari ed elementi funzionali
1 I volumi precari di qualunque materiale e natura realizzati sulle coperture quali:
tettoie, stenditoi, strutture temporanee, e tutte le altre superfetazioni, dovranno
essere rimosse.
2 Gli scarichi fognari, le prese d'aria o di esalazione, le canne fumarie in eternit, che
deturpano i prospetti andranno rimossi e rilocalizzati sotto traccia o all'interno delle
mura, o comunque quantomeno minimizzati.
TITOLO VIII
ALTRI ELEMENTI DI FACCIATA
Art. 35 - Campanelli, citofoni e videocitofoni
1 I campanelli ed i citofoni vanno posizionati a lato del portone d'ingresso, in
posizione tale da non alterare e sovrapporsi ad elementi architettonici o decorativi,
quali ad esempio l'incorniciatura delle porte. Tali dispositivi, pur rappresentando
espressioni tecnologiche moderne, dovranno essere realizzati con materiali che
facilitino una loro integrazione nell'ambito delle parti storiche della città. Saranno
quindi da privilegiare elementi in ottone a discapito di quelli in alluminio e plastica.
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Art. 36 - Cassette postali
1 Le cassette postali vanno poste all’interno degli edifici e non all’esterno, in facciata.
E’ possibile realizzare buche per lettere, con retrostante cassetta interna, su quei
portoni di ingresso che non presentino un rilevante valore storico-artistico.
Art. 37- Targhe di arti, mestieri e professioni
1 Le targhe potranno essere realizzate in pietra, ottone, bronzo, ceramica smaltata o
cotto artigianale o in plexiglass trasparente distanziato dal fondo neutro della parete,
rispettando dimensioni ridotte, tali da non alterare sensibilmente il carattere
architettonico del prospetto. Ove dette insegne dovessero essere multiple, devono
essere coordinate ed armonizzate tra loro nelle dimensioni e nei materiali.
TITOLO IX
APPARATI AEREI DI RICEZIONE E DI TRASMISSIONE RADIO
TELEVISIVI
Art. 38 - Antenne di ricezione e trasmissione radio televisiva
1 Tutti i tipi di antenne, siano esse paraboliche per la ricezione dei segnali satellitari,
sia quelle per la ricezione dei segnali radiotelevisivi terrestri sia quelle trasmittenti
devono essere collocate su parti del tutto defilate dai coni ottici di visuale prospettica
circostante e da quelli, anche se distanti, più significativi, quali punti panoramici
privilegiati di fruizione pubblica e turistica.
Occorre perseguire sempre:
- la collocazione sulle falde di tetto non prospicienti la strada;
- il contrasto all'inutile proliferazione e moltiplicazione dei dispositivi,
favorendo viceversa la realizzazione di impianti centralizzati in grado di
servire più utenze;
- la rimozione dei vecchi dispositivi inerti perché non più utilizzati;
- l'utilizzo dei dispositivi di minor dimensione possibile;
- la colorazione delle antenne paraboliche, che non dovranno recare scritte o
loghi di alcun tipo o l'adozione di tipi in plexiglass trasparente, che
congiuntamente alla collocazione defilata contribuiscono a scala paesaggistica
al loro mascheramento mimetico.
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TITOLO X
INTERVENTI SUI PROSPETTI DEI PIANI TERRA A CARATTERE
COMMERCIALE
Art. 39 - Vetrine, cancelli insegne
1 L'allestimento delle vetrine e delle mostre va attuato all'interno del vano d'ingresso,
utilizzando materiali congruenti col carattere architettonico dell'edificio. Gli infissi
andranno dipinti con gli stessi colori (o ad essi coordinati) utilizzati per gli altri
infissi del prospetto.
2 I cancelli se posti a protezione degli ingressi commerciali andranno realizzati
secondo un disegno sobrio, riconducibile al carattere del prospetto di appartenenza.
Andranno privilegiate realizzazioni artigianali ariose, realizzate con ferri pieni, non
scatolati, di limitata sezione ad aste rettilinee, dipinte con colori non in contrasto col
resto dell'infisseria di facciata, evitando l'uso di elementi prestampati
industrialmente.
3 Le insegne recanti il nome della ditta e del tipo di attività dovranno essere collocate
di preferenza all'interno delle aperture corrispondenti alle vetrine o ai vani porta
dell’esercizio commerciale interessato.
4 E' consentito apporre insegne sulla facciata, purché realizzate a pittura direttamente
sull'intonaco o a lettere staccate, in metallo, eventualmente retroilluminate,
limitatamente all'ampiezza del sesto del vano d'ingresso al negozio.
5 Sono vietate le insegne a bandiera, a cassone ed altri tipi di insegne fisse applicate
sugli sguanci laterali degli ingressi.
6 Le insegne a bandiera sono consentite solo per attività di pubblica utilità quali:
farmacie, PP.TT, telefoni, tabacchi, ASL, alberghi. Esse dovranno essere di ridotte
dimensioni e dovranno recare il solo simbolo dell'attività.
7 I colori e la grafica delle insegne delle attività commerciali dovranno risultare in
armonia con il carattere della facciata sulla quale vanno installate ed integrarsi col
contesto urbano circostante.
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Art. 40- Tende frangisole
1 Le tende frangisole possono essere apposte esclusivamente al piano terra in
corrispondenza degli esercizi commerciali. Sono ammesse le sole tipologie
classiche, ad aste in ferro battuto retraibili di ridotta sezione, con tessuti a colori
neutri quali il corda, uniformi, senza motivi, tali da assicurare il rispetto delle
caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile sul quale devono essere
installate.
2 Le tende non devono sovrapporsi agli stipiti o le cornici delle aperture ed agli
eventuali sopraluce.
3 Le tende, possono riportare l'indicazione del nome o dell'attività svolta dal titolare
dell'esercizio titolare della licenza di commercio esclusivamente sulla mantovana
frontale.
4 Non è consentita l'apposizione di scritte pubblicitarie relative ai prodotti
commercializzati sulle tende.
5 Le tende dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia e di decoro, e sostituite
prontamente allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento.
TITOLO XI
LA COLORITURA DEGLI EDIFICI
Art. 41 - Definizione dell'unita architettonica minime d'intervento
1 Gli interventi di coloritura andranno attuati a partire dalla definizione dei limiti
perimetrali di ciascuna delle unità architettoniche d'intervento, non necessariamente
coincidenti con le partizioni catastali o delle diverse proprietà ma in ragione della
intrinseca compiutezza figurativa e formale da perseguire della unità minima di
facciata.
Art. 42 - Progetto di coloritura dell’edificio e predisposizione di campionature
1 Per ciascun edificio si dovrà procedere alla stesura di un progetto di coloritura da
sottoporre per l'approvazione all'ufficio tecnico comunale che specifichi, mediante
le tecniche di rappresentazione grafica più opportune, il colore degli intonaci,
distinguendo il colore dei fondi e dell'apparato decorativo, nonché i colori degli
elementi in legno e in ferro. E' depositata presso l'ufficio tecnico comunale la
Tavolozza Orientativa dei colori degli Intonaci, comprensiva sia dei colori per la
tinteggiatura dei fondi di facciata che di quelli da utilizzarsi per gli apparati
decorativi e la Tavolozza Orientativa dei colori dei Legni e dei Ferri, sulla scorta
delle quali è possibile predisporre i campioni di dipintura.
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2 Per la coloritura degli edifici devono eseguirsi dei provini campione sulla superficie
del prospetto da dipingere, realizzati con sufficiente ampiezza al fine di poter
coglierne visivamente l'effetto. L'ufficio tecnico comunale in accordo con gli
interessati valuta e approva la campionatura prescelta da mantenere sino
all’ultimazione delle tinteggiature definitive.
3 In caso di inosservanza o non rispondenza delle tinteggiature ai campioni
approvati, l'ufficio tecnico potrà ordinare la correzione o l’applicazione di nuove
tinteggiature.
4 I proprietari degli immobili sono tenuti a provvedere mediante periodiche ed
opportune opere alla ordinaria e straordinaria manutenzione o eventuale restauro dei
fronti esterni degli edifici al fine di mantenerne nel tempo il dovuto grado di decoro.
Art. 43 - Materiali per la coloritura degli intonaci
1 Pittura a calce: Negli interventi di coloritura va privilegiato l’uso delle tinte a tinta
a calce, ottenute a partire dal legante minerale costituito da grassello di calce o da
calce idrata in polvere. Queste qualità di carattere tecnologico vanno aggiunte quelle
estetiche, che fanno della tinta a calce il medium che meglio di qualunque altro è in
grado di veicolare e trasmettere i valori di massima luminosità e vibrazione
cromatica.
2 Per migliorare l'omogeneità cromatica finale, possono essere introdotte nella
preparazione della miscela di tinta a base di calce e pigmenti piccole quantità di
fissativo o caseinato di calcio.
3 Pittura ai silicati di potassio: Le tinte ai silicati presentano una resistenza al
dilavamento superiore alla calce ed un potere traspirante al vapore d'acqua simile a
quello della calce. Possono quindi essere utilizzate sui supporti tradizionali ad
intonaco e su quegli intonaci di natura cementizia che per una qualche ragione non
possono essere rimossi.
4 Scialbatura o velatura: Sono ammessi gli interventi di velatura con trattamenti a
base di latte di calce e pigmento sulle superfici pittoriche, con funzione protettiva e
di intonazione cromatica.
5 E' consentita la pittura di elementi a trompe 1'oeil nell'ambito delle operazioni di
ricomposizione architettonica dei prospetti.
6 Sono ammessi trattamenti antigraffito sulle porzioni basamentali di facciata al fine
di limitare i danni dai graffiti, impedendo l'assorbimento delle vernici e degli
inchiostri dai materiali di fondo.
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7 Sono vietate le tinteggiature plastiche addizionate di farina al quarzo, le pitture
lavabili, le pitture acriliche, le pitture a tempera o a colla, nonché le pitture con
l'utilizzo di materiali di altro genere.
Art. 44 - Coloritura dei legni
1 Per la coloritura dei legni devono eseguirsi dei provini campione sulla superficie da
dipingere, realizzati con sufficiente ampiezza al fine di poter cogliere visivamente la
relazione che l'infisso instaura con la superficie di fondo. L'ufficio tecnico comunale
in accordo con gli interessati valuta e approva la campionatura prescelta.
2 Per i legni va applicata la tinteggiatura tradizionale a smalti opachi e semiopachi o
simili, ma anche le più recenti tinteggiature ad acqua, che presentano le stesse
caratteristiche di resistenza.
3 E’ fatto obbligo di tinteggiare con smalti coprenti sempre e comunque le finestre ed
imposte (persiane, sportelloni, etc.), mentre per i portoni, soprattutto per quelli
antichi oggetto di restauro può essere presa in considerazione l'opportunità di
conservare il materiale a vista con un semplice trattamento protettivo.
Art. 45 - Coloritura dei ferri
1 Per la coloritura dei ferri devono eseguirsi dei provini campione sulla superficie da
dipingere, realizzati con sufficiente ampiezza al fine di poter coglierne visivamente
l'effetto. L'ufficio tecnico comunale in accordo con gli interessati valuta e approva
la campionatura prescelta.
2 E' possibile lasciare a vista i ferri nel loro naturale aspetto color ruggine,
procedendo quindi ad un semplice trattamento trasparente anche con cere naturali,
oppure utilizzando gamme rosso-brunastre scure che riproducano ad arte l'effetto del
ferro arrugginito.
TITOLO XII
ORTI MURATI, GIARDINI E AREE VERDI
Art. 46 – Definizioni
1 Per Orti Murati s’intendono tutti quegli spazi verdi inseriti all’interno dell’edificato,
il cui perimetro è spesso interamente definito sia da muri di cinta che da quelli degli
edifici vicini. Una buona parte è ancora oggi utilizzata per l’attività agricola ad uso
familiare, mentre un’altra parte è stata trasformata in giardini o aree verdi generiche.
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2 I Giardini sono quegli spazi verdi direttamente connessi con gli edifici di maggior
pregio presenti nel Centro Storico. Tali spazi nati e progettati con il preciso intento
di rappresentare all’esterno l’importanza dell’edificio, fungevano da elemento di
discontinuità con l’edificato circostante.
4 Le aree verdi sono sia i piccoli giardini posti a ridosso dell’edilizia minore, che aree
più vaste spesso intese come vuoti urbani veri e propri, generati in alcuni casi dalla
mancata ricostruzione post bellica.
Art. 47 – Valorizzazione Orti Murati e Giardini
1 In considerazione dell’importanza storica rivestita da questi due elementi, si
propone di attuare una serie di iniziative tese alla loro conservazione e
valorizzazione. Per una miglior conoscenza di tali spazi se ne rende necessaria
un’adeguata mappatura e censimento. In una seconda fase sarà utile produrre anche
in accordo con i proprietari, attività e progetti per il loro recupero, la loro fruibilità e
promozione sotto il profilo culturale.
Art. 48 – Condizioni minime di decoro, igiene e salute pubblica nelle Aree Verdi
1 È fatto obbligo a tutti i proprietari delle aree verdi ricadenti nel Centro Storico, di
effettuare la pulizia e gli sfalci periodici di tali terreni affinché, oltre al decoro, non
sussistano problemi di igiene, fitosanitari e d’incendio.
2 L’eventuale inosservanza di tale norma costituirà oggetto di procedimento
sanzionatorio ai sensi del presente regolamento. Il Responsabile dell’Area
competente per le materie igienico - ambientali, provvederà inoltre ad ingiungere con
ordinanza il rispetto dell’obbligo di cui al presente articolo, assegnando un termine
entro il quale provvedere. In caso di mancato rispetto del termine assegnato
dall’ordinanza, il Comune provvederà in danno, addebitando le spese sostenute per
l’intervento al proprietario inadempiente.
3 L’Amministrazione comunale si riserva di poter imporre, con ordinanza del Sindaco
ovvero del Responsabile competente, che il proprietario di un terreno, parco o
giardino, esegua determinati lavori per la cura, la conservazione e la salvaguardia del
verde nel suo complesso e delle alberature.
4 E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade
pubbliche, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità e
compromessa la leggibilità della cartellonistica stradale e non.
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(Prov. di Roma)
5 Qualora per qualsiasi causa cadano a terra alberi, arbusti o ramaglie afferenti a
terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l’obbligo di rimuoverli il più presto
possibile. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata e la
proprietà pubblica quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a metri quattro
dal piano stradale.
6 In caso di accertata necessità, rilevata dal competente Ufficio comunale o da
organismi pubblici deputati alla difesa della salute pubblica, del patrimonio arboreo
ed ambientale, possono essere imposti il taglio di alberi, di rami o di branche
pericolanti o che si protendano su strade comunali, provinciali e statali e/o su strade
gravate da servitù di pubblico passaggio, fatto salvo quanto stabilito dal codice
civile.
7 Qualora il privato non ottemperi alle ordinanze entro i termini prescritti, il Comune
interverrà direttamente addebitandone l’onere.
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