COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE Provincia di Lecco
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COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE Provincia di Lecco
COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE Provincia di Lecco COPIA VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 27 del 14-10-2009 Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 13/2009 ("AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO E= DILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA") - PROVVE= DIMENTI CONSEGUENTI L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 21:00, presso questa sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini previsti nel regolamento del Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria in Prima convocazione per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza. Risultano: BELLOTTO PAOLO MOTTA GIORDANA ALDEGHI GABRIELE CASTELLANO LUCA COLNAGHI BENIAMINO DI BONA ANNA GARDONIO PAOLA A P P P A P P GRITTI SERGIO OGGIONI DIEGO RIVA GIOVANNA ERCOLINA SACILOTTO ALFREDO G. SALA ADELIO VILLA GIOVANNA P P P P P P PRESENTI…: 11 ASSENTI…..: 2 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Reggente, MOTOLESE DOTT. FRANCESCO SAVERIO. Il Vicesindaco, Sig. MOTTA GIORDANA, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sui punti posti all’ordine del giorno. Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 13/2009 ("AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO E= DILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA") - PROVVE= DIMENTI CONSEGUENTI IL CONSIGLIO COMUNALE Vista l’ “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia.”siglata in data 1 aprile 2009 pubblicata in G.U. 98 del 29.4.2007, che prevedeva misure regionali di incentivazione dell’attività edilizia mediante ampliamento o demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici esistenti, da applicarsi al di fuori dei centri storici e delle aree inedificabili; Rilevato che la Regione Lombardia ha emanato la L.R. 13/2009 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” in applicazione dell’intesa citata, e che tale legge ammette agli art. 2, 3 e 4 interventi edilizi di recupero, ampliamento e sostituzione con ampliamento in deroga alla Pianificazione Urbanistica comunale, la cui ammissibilità è differenziata all’interno del territorio comunale secondo i vincoli di legge e l’azzonamento di Piano Regolatore vigente. La stessa legge prevede agli art. 3 comma 5, e 5 comma 4 e 6 che l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Consiglio Comunale indichi: - gli ambiti a destinazione produttiva in cui sono ammessi interventi di sostituzione con ampliamento; - le parti del territorio comunale in cui gli interventi previsti dalla legge sono esclusi per specifiche peculiarità storiche, paesaggistico-ambientali ed urbanistiche; - la percentuale di riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione da applicarsi; - le modalità di reperimento dei parcheggi e del verde pertinenziale; Considerato il Decreto Dirigenziale 8114 dell’Unità Organizzativa Infrastruttura per l’Informatizzazione Territoriale della Regione Lombardia, concernente “Contenuti informativi per il monitoraggio dei provvedimenti comunali assunti per l’attuazione della legge regionale 13/2009”; Considerata la DGR 8/10134/7.8.2009, Determinazioni relative alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art. 3 comma 6 L.R. 13/2009), che indica la modalità di realizzazione delle aree alberate e delle quinte arboree negli interventi di sostituzione con ampliamento di volumetria incrementato al 35%, prevedendo la redazione di specifici elaborati di progetto; Considerato il documento di indirizzo predisposto dalla Conferenza dei Sindaci del Circondario Meratese nel corso dell’incontro del 17 settembre, contenente criteri concordati di applicazione della L.R. 13/2009, da precisare e specificare nelle deliberazioni comunali ex art. 5 comma 6 della stessa legge, e in particolare: - esclusione delle aree produttive dagli interventi di sostituzione ex art. 3 comma 5 salvo specifiche situazioni di degrado; - limitazione al minimo delle riduzioni dei contributi di urbanizzazione e costruzione, fatti salvi eventuali maggiori riduzioni per gli ampliamenti della prima casa. - Esclusione dagli interventi previsti dalla legge degli ambiti connotati da qualità storico paesaggistiche e ambientali, con specifico riferimento a centri e nuclei storici e alle aree interne ai Parchi. - Esclusione degli ambiti soggetti a piano attuativo. - Previsione di standard minimi di parcheggi e verde pertinenziale. Considerato il decreto di istituzione su tutto il Territorio Comunale del vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 c e d del D.lgs. 42/2004, approvato con D.G.R. 8/7562 del DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 14-10-2009 COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE 27.6.2008; e le linee guida per la sua gestione ad esso allegate sub 2, che individuano tra le motivazioni e gli elementi di paesaggio oggetto di tutela, i nuclei storici, le ville, gli edifici pubblici storici e gli edifici rurali, il territorio agricolo, i suoi elementi arborei, viabilistici e idraulici, nonché le vedute di pregio con particolare riferimento al territorio aperto a est del centro abitato e all’interno del Parco Adda Nord; Considerati i vincoli di interesse storico e artistico vigenti ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 42/2004 sul territorio comunale: - vincolo espresso con D.M. 7.5.1912 concernente la colonna commemorativa della battaglia del 1799; - vincolo espresso con D.M. 26.6.1970 concernente la villa Gnecchi Ruscone, il retrostante parco della fontana del Meleagro e l’antistante parco della Fontana del Nettuno. - Vincolo espresso con D.M. 11.6.1996 concernente l’immobile dell’”Aia” per l’essicazione del grano. - Vincolo espresso con D.M. 11.1.2007, concernente la villa Arrigoni; Visto il Piano Regolatore Generale vigente di Verderio Superiore approvato con D.G.R.T. 17830 del 26.2.1987 e variato ai sensi della L.R. 23/1997 con delibera C.C. n. 29 del 20/07/2002 e in particolare le previsioni vigenti per le zone: - A1 e A2, che definiscono il Centro Storico e i Nuclei urbani di antica formazione, e il fatto che la zona A1 Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente sia già stata oggetto di normativa di incentivazione del recupero degli edifici storici con specifica variante del 2002. - Le Zone B e C di completamento ed espansione, caratterizzate prevalentemente dai tipi di edificio oggetto di intervento ai sensi della L.R. 13/2009. - Zone C3 verde privato inedificabile. - Aree di rispetto cimiteriale e stradale inedificabili. - Zone produttive D1 e D2, già oggetto di variante con ampliamento del Rapporto di Copertura ammissibile; Visto il PTCP di Lecco approvato con D.C.P. 7 del 24.3.2009, e in particolare le fasce di rispetto per le infrastrutture prescritte dall’art. 19 della N.T.A., e gli ambiti agricoli a prevalente valenza ambientale o strategici per la continuità della rete ecologica definiti nella tavola QS3 Quadro strutturale – sistema rurale paesistico ambientale; Considerato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord, in corso di aggiornamento, con variante in salvaguardia, approvata in sede di controdeduzione alle osservazioni pervenute con delibera dell’Assemblea Consortile n.12 del 28.7.2008; Considerato che: 1) il Comune ha avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio con DCC 53/2009 e che in data 19.2.2009 sono stati pubblicati il Documenti di Piano e il Rapporto Ambientale per la sua valutazione, e che tali documenti identificano nel loro quadro conoscitivo e nelle azioni previste ulteriori ambiti caratterizzati da peculiarità storiche, paesaggistico ambientali e urbanistiche non sufficientemente identificati nel Piano Regolatore vigente, come richiamato nella relazione tecnica allegata e nella tavola allegata alla presente deliberazione. Il Documento di Piano definisce inoltre i criteri per azioni di incentivazione della riqualificazione energetica ed ambientale dei fabbricati residenziali e produttivi costruiti in epoca recente, che saranno approfonditi e specificati nel Piano delle Regole, creando opportunità alternative a quelle offerte dalla L.R. 13/2009 per gli interventi di ampliamento e sostituzione; 2) lo stesso PGT in itinere è affiancato dalla Relazione Geologico Tecnica, che non individua aree inedificabili per motivi di fattibilità geologica, se non la zona di tutela assoluta del pozzo idropotabile di via San Carlo, e dal Regolamento di gestione del reticolo idrico minore, inoltrato alla Reg. Lombardia il 6/2/2009 con prot. 943 integrata con nota 8/6/2009 prot. N. 4608, approvato il 29/06/2009 con prot. AD10/2009/0001786, che individua fasce di rispetto dei corsi d’acqua. Lo studio geologico indica per il territorio la classe di sismicità bassa: i progetti di intervento su edifici privati non sono quindi soggetti a controllo preventivo della sicurezza DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 14-10-2009 COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE antisismica. Permangono comunque gli obblighi di legge circa il deposito del progetto strutturale per tutti gli interventi che comportano la modifica o l’aggiunta di elementi strutturali, o comunque l’alterazione della staticità del fabbricato; 3) in data 19 febbraio si è svolta la Conferenza di Valutazione, conclusa con Decreto dell’Autorità Competente per la valutazione del 3 giugno 2009, e che durante la conferenza è pervenuta la nota ARPA (prot. 21398/3.1.3 del 18.2.2009) che ribadisce la presenza nel territorio comunale di ambiti oggetto di specifiche cautele per effetto della normativa sulle fasce di rispetto dei corsi d’acqua, di sulle aree di tutela assoluta e rispetto dei pozzi idropotabili, sulle distanza dagli elettrodotti. Ritenuto, altresì, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 5, comma 4, della L. R. n. 13/2009 per quanto concerne la facoltà del Comune di ridurre gli oneri di una percentuale pari al 10% in considerazione del fatto che l’art. 5 comma 5 della L.R. 13/2009 prescrive comunque l’obbligo di prevedere nella redazione del P.G.T. le dotazioni di servizi relative ai carichi urbanistici generati dall’applicazione delle deroghe, e che come indicato anche dal documento elaborato in sede di Conferenza dei Sindaci del comprensorio meratese, tale obbligo è a carico del bilancio comunale; Uditi gli interventi di cui all’allegato “C”; Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, qui allegati; Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Sacilotto Alfredo), espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti; DELIBERA Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che: 1. l’applicazione della L.R. 13/2009 sia ammessa sul territorio di Verderio Superiore con le limitazioni conseguenti alle caratteristiche specifiche di valore Paesaggistico e Storico del Territorio Comunale indicate con decreto di istituzione del vincolo ex art. 136 D.Lgs. 42/2004, oltre che dai tre precedenti vincoli ex art. 10 dello stesso Decreto, e che gli allegati al decreto di vincolo contengono indicazioni specifiche; 2. per l’individuazione delle aree escluse o in cui l’applicazione della legge è limitata, siano considerati i contenuti, oltre che della legge e del piano regolatore vigente, dalle direttive stabilite in conferenza dei sindaci, dai contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento, del Documento di Piano e dei suoi allegati; 3. relativamente alla direttiva di esclusione degli ambiti sottoposti a Piano Attuativo indicata dalla conferenza dei sindaci, in considerazione del fatto che i piani attuativi previsti dal Piano Regolatore vigente sono stati interamente attuati, essa è da intendersi riferita, come indicato al seguente punto c e nella relazione allegata, alle peculiarità urbanistiche degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano pubblicato; 4. di conseguenza l’applicazione della L.R. 13/2009 come indicato nella tavola allegata (All. A”), e dalla tabella inclusa nella Relazione Tecnica allegata (All. B”) sia così limitata: a) aree escluse dagli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 13/2009 per legge o per pianificazione sovracomunale vigente: - Gli edifici e le pertinenze soggette a vincoli di interesse storico e artistico vigenti ai sensi dell’art. 10 D.lgs. 42/2004; - l’area di rispetto cimiteriale individuata dal Piano Regolatore Generale Vigente - fasce di rispetto fluviali e del reticolo idrico minore; - la zona di tutela assoluta del pozzo idropotabile San Carlo. - Le aree di rispetto stradale come indicate dal PRG di cui al punto seguente, e i loro futuri adeguamenti in sede di approvazione del Piano di Governo del territorio; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 14-10-2009 COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE - zona di rispetto per la realizzazione della viabilità provinciale prescritta dall’art. 19 delle Norme di PTCP vigente, fino all’approvazione del progetto preliminare dell’infrastruttura. - Gli edifici e le loro pertinenze che ricadono nelle fasce cautelative per la distanza da elettrodotti, fino all’esecuzione da parte del gestore dell’elettrodotto di studi dettagliati per la definizione della Distanza di Prima Approssimazione; - tutti gli edifici realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche condonati, come prescritto dall’art. 5 comma 3 lett. C della L.R. 13/2009; b) Aree escluse o limitate, definite dal PRG vigente: - zone A1 di Recupero del Patrimonio Edilizio Esistente e A2 Nucleo Urbano di Particolare Pregio Storico e Architettonico, sono escluse dagli interventi di cui al comma 1, 2 e 3 dell’art. 3. - La zona C3 verde privato inedificabile, da considerarsi tale anche ai sensi dell’art. 5 comma 3. - Area industriale D1 di viale Rimembranze, confermando l’orientamento già espresso con variante approvata nel 2002 di non prevedere ulteriori carichi urbanistici, considerata la localizzazione nel centro abitato. - Area industriale D1 di via per Cornate per il valore paesaggistico delle aree circostanti e per le condizioni di vincolo elettrodotti da definire nell’ambito del PGT. - Area industriale D1 e D2 di via Leonardo da Vinci per la sensibilità paesaggistica rispetto alla Cascina Salette, rimandando la definizione degli interventi di riqualificazione sugli edifici al nuovo Piano di Governo del Territorio. - Aree a destinazione agricola, in cui sono ammissibili esclusivamente gli interventi di cui al comma 2 art.2 della legge, ove non ulteriormente limitate dalla presente delibera. c) Parti di territorio escluse o limitate per effetto della presente delibera: sono escluse da tutti gli interventi previsti dalla L.R. 13/2009, come individuate nella tavola allegata: - Zone A1 e A2 di cui al precedente punto b e aree esterne al centro storico interessate da edifici storici; - Zone B1 e C1, per le quali gli interventi previsti dall’art. 3 della legge sono ammessi con riduzione a 1 m della deroga al limite di altezza di Piano Regolatore, prevista dal comma 7 dello stesso articolo della L.R.13/2003. - Annessi rurali di valore paesaggistico sparsi, il cui recupero è da definirsi nel Piano delle Regole. - Edifici residenziali nelle zone agricole E indicati con specifico segno nel P.R.G. vigente. - aree incluse nel Parco Adda Nord, come indicato da conferenza dei sindaci, aree in cui il Documento di Piano pubblicato propone l’espansione del Parco. - Corridoi ecologici individuati dal PTCP come dettagliati dal Documento di Piano pubblicato; - Edifici inclusi negli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano pubblicato. - Zone F e per standard urbanistici del P.R.G. vigente; Di applicare la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione pari al 10%, in considerazione del fatto che l’art. 5 comma 5 della L.R. 13/2009 prescrive comunque l’obbligo di prevedere nella redazione del P.G.T. le dotazioni di servizi relative ai carichi urbanistici generati dall’applicazione delle deroghe, e che come indicato anche dal documento elaborato in sede di Conferenza dei Sindaci del comprensorio meratese, tale obbligo è a carico del bilancio comunale; Di stabilire altresì che: DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 14-10-2009 COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE a) per gli interventi realizzati in applicazione della L.R. 13/2009 sia richiesta la dotazione minima di parcheggi e di aree verdi specificata al paragrafo 6 della Relazione Tecnica allegata presente deliberazione, estendendo l’applicazione dei criteri dimensionali e dei requisiti previsti per gli spazi verdi dalla DGR 8/10134/7.8.2009 a tutti gli interventi di sostituzione con incremento volumetrico di cui ai commi 3 e 5 della stessa legge. b) per la definizione degli standard di prestazione energetica richiesti dalla L.R.13/2009 sono applicarsi le seguenti disposizione normative e tecniche: - L.R. 24/2006 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”; - DGR 8/8745/22.12.2008 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici. - D.M. 26 giugno 2009: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. - Decreto n. 7148/13.7.2009 della Direzione Generale Reti Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, inerente “Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia; Di approvare la tabella di sintesi degli interventi e degli indici ammissibili per zona inclusa nella relazione illustrativa allegata; Di dare mandato al responsabile dell’Ufficio Tecnico di procedere all’invio della documentazione di monitoraggio prevista dal Decreto Dirigenziale 8114 dell’Unità Organizzativa Infrastruttura per l’Informatizzazione Territoriale della Regione Lombardia, concernente “Contenuti informativi per il monitoraggio dei provvedimenti comunali assunti per l’attuazione della legge regionale 13/2009.” IL CONSIGLIO COMUNALE Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuto (Sacilotto Alfredo), espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti; DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 14-10-2009 COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE All. “C” Il Vicesindaco lascia la parola all’Arch. Casagrande per l’esposizione del punto all’ordine del giorno. L’Arch. Casagrande richiama la legge regionale n. 13/2009, rammentando che la stessa è stata emanata ai sensi di una legge nazionale che prevede un periodo di deroga per l’edificazione urbanistica, finalizzato a stimolare l’economia attraverso l’edilizia. Fa presente che gli indirizzi nazionali sono stati concordati con le Regioni, le quali hanno previsto comunque alcune esclusioni. Con riferimento alla legge della Regione Lombardia, spiega che in essa è prevista la possibilità di effettuare alcuni interventi nei centri storici e nelle aree protette; il lavoro dei Comuni consiste nel definire, in base a caratteristiche specifiche del territorio, quali siano le aree in cui gli interventi sono da escludere o da limitare per caratteristiche particolari, di tipo storico, paesaggistico, ambientale o urbanistico, rispetto alla generalità degli interventi che sono invece permessi. Informa che, con riferimento al Comune di Verderio Superiore il lavoro è stato effettuato anche con il supporto di precedenti studi relativi al Piano di Governo del Territorio. Aggiunge che, sostanzialmente, il piano interessa: - le zone agricole e il territorio che interagisce con esse, che deve essere tutelato, come già previsto nel piano di coordinamento; - le zone storiche, dove nel piano vigente sono più ristrette. Elenca alcuni edifici storici significativi, che sono stati inseriti in più in questo piano. Fa rilevare che, sulla base delle indicazioni dei sindaci dell’area meratese esposte in conferenza, sono esclusi tutti gli interventi nei centri storici, nonostante la Regione Lombardia ne avesse previsto un aumento. Spiega che gli interventi nei centri storici sono di due tipi: 1. Utilizzo di volumi non utilizzati, attraverso la ristrutturazione degli immobili (ad esempio: chiusura dei fienili nelle cascine, che è previsto nel Piano con le dovute cautele, per non modificarne l’estetica). L’Arch. Casagrande ricorda che il Comune di Verderio Superiore ha approvato sette anni fa la variante sulle zone storiche e intende continuare sulla stessa linea anche con il Piano del Territorio. 2. Sostituzione di edifici incoerenti con il centro storico, con nuovi edifici progettati meglio, ma più alti di 4 metri e con maggiore volumetria (30% in più). Per quanto riguarda il Comune di Verderio Superiore, fa presente che tale possibilità è inopportuna e spiega che gli edifici “incoerenti” possono essere di due tipi, nel centro storico: residenziali e non residenziali. Con riferimento a questi ultimi, afferma che vi sarebbero interventi da fare in paese, poiché esistono edifici precari, ma la legge non prevede questa ipotesi, ma solo interventi per edifici residenziali. In tal caso, a Verderio Superiore, gli unici edifici storici residenziali incoerenti con il tessuto storico sono tali perché sono più alti; diventerebbe quindi controproducente prevedere la possibilità di sostituirli con edifici ancora più elevati. L’Arch. Casagrande continua dicendo che nelle zone di edilizia non storica s’intende concedere incentivi per la riqualificazione degli edifici nell’ordine del 30%, anche laddove il piano regolatore è già saturo. Spiega che, in Italia, dagli anni ‘50 agli anni ‘90 si è costruito male e che molti edifici andrebbero quindi riqualificati o sostituiti, sia dal punto di vista energetico che paesaggistico essendo stati realizzati con materiale di scarsa qualità. Spiega che il fatto di delimitare alcune zone non è una limitazione definitiva, ma poiché ci sono aree e edifici che vanno tutelati, è volontà dell’Amministrazione Comunale disciplinarle compiutamente nel PGT, nel quale saranno previsti incentivi duraturi. Porta l’esempio dei capanni che punteggiano la campagna, edifici tipici del paesaggio rurale della zona, affermando che molti di essi sono interessanti, anche se parecchi sono in cattive condizioni e realizzati con materiali precari. Fa presente altresì che sono escluse dal Piano le zone di trasformazione già individuate nel documento di piano, sia con riferimento all’edificabilità che alla destinazione, trattandosi di zone dove gli edifici vanno modificati e trasformati radicalmente. Spiega che le zone in cui si applica la legge sono quelle del centro abitato evidenziate in grigio nella planimetria, escluse le zone industriali. Illustra un’ulteriore limitazione prevista nel piano, relativa alle zone per cui il PRG prevede già un’altezza massima degli edifici di 12 metri: mentre la legge consente di aumentare questo limite a 16 metri (vale a dire un palazzo di 5 piani abbondanti) si è ritenuto di stabilire il limite di altezza in 13 metri, ciò al fine di evitare la costruzione di edifici che creino un danno al paesaggio e alle zone storiche adiacenti. Fa rilevare che non si è ritenuto di inserire le zone industriali nel Piano perché le stesse presentano situazioni più complesse che vanno risolte con il piano regolatore. Fa presente altresì che la zona industriale più estesa del paese è vincolata anche dalla presenza della cascina Salette; inoltre la zona dell’Aia è inclusa nel parco Adda Nord. Sono escluse tutte le zone indicate in blu in planimetria per dei vincoli di legge. Continua informando che la legge dispone di prevedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione, dando la possibilità ai Comuni di decidere la percentuale; se tale valore non viene stabilito, si applica d’ufficio la riduzione del 30%. Aggiunge che la legge prevede altresì l’obbligo di prevedere nel PGT le dotazioni di servizi corrispondenti al volume degli abitanti che vengono inseriti nel Piano Casa; pertanto, la realizzazione di tale Piano comporta per il Comune un aumento dei costi per servizi. Fa presente che, poiché gli oneri nel Comune di Verderio Superiore sono già molto bassi, si è ritenuto di determinare la riduzione nella percentuale del 10%, anche in considerazione del fatto che l’Ente deve affrontare dei costi in più per la dotazione di servizi. Aggiunge che tale indirizzo è stato concordato con i Comuni del meratese. Concluso l’intervento dell’Arch. Casagrande, interviene il Cons. Sacilotto, il quale afferma che nella Conferenza dei Sindaci del meratese, nel discutere le linee di indirizzo per la riduzione degli oneri di urbanizzazione - argomento su cui erano più o meno tutti d’accordo - era stato proposto un distinguo a seconda che si trattasse di intervento su “prima casa” piuttosto che su edificio “non prima casa”. L’Arch. Casagrande conferma che questo indirizzo era stato proposto in sede di conferenza dei Sindaci e che, in accordo con l’ufficio tecnico comunale, egli stesso ha ritenuto di non applicarlo, in quanto non è possibile procedere alla verifica delle “prime case”. Fa presente che le agevolazioni “prima casa” sui mutui si applicano all’utente della casa, il quale si rivolge alla banca che, nel concedere il mutuo agevolato, allega la documentazione giustificativa; in questo caso chi fa l’intervento è il proprietario della casa, che può poi venderla o affittarla. In tali ipotesi, la previsione di riduzione degli oneri limitata alla prima casa, comporterebbe la registrazione all’ufficio del registro di un atto che preveda il vincolo di vendita o affitto solo come “prima casa” per un numero di anni non definito dalla legge. Afferma che – a suo giudizio – tale procedura è un po’ pesante. Il Cons. Sacilotto afferma che dovrebbe spettare ai cittadini valutare la convenienza o meno di applicare una tariffa piuttosto che l’altra. L’Arch. Casagrande afferma che il Comune non ha il controllo sulla vendita delle case. Fa presente che se la casa venisse venduta come “non prima casa”, si dovrebbe incassare la differenza degli oneri e che il problema è riuscire a controllare le vendite. Il Cons. Sacilotto afferma che, quando si effettua un passaggio di proprietà, viene redatto il certificato di cessione di fabbricato, per cui il Comune riceve una comunicazione e può quindi venire a conoscenza che la casa non appartiene più a chi ha fatto l’atto o l’ampliamento. Seguono interventi sovrapposti. Il Cons. Sacilotto ribadisce che la questione era stata discussa dall’Assemblea dei Sindaci. Afferma che siamo in un momento non felice e roseo per tutti e che, volendo, si può approfittare di questa legge, pur con tutti i limiti e le tutele necessari. Il Vicesindaco afferma che è vero che nelle indicazioni della Conferenza dei Sindaci vi era anche questo aspetto, ma molti Comuni del meratese non hanno fatto differenziazioni. Il Cons. Sacilotto dice che c’è l’espressione “eventualmente”, quindi non c’è l’obbligo. Il Vicesindaco aggiunge che la scelta è stata proposta dai tecnici ed è stata poi condivisa dagli amministratori proprio per le motivazioni di carattere economico espresse dall’Arch. Casagrande, dato che anche per i Comuni sono tempi difficili e non è quindi il caso di andare a ridurre ulteriormente le opportunità. L’Arch. Casagrande afferma che occorre tener conto anche delle cifre in gioco: gli oneri previsti per una nuova costruzione residenziale ammontano a 14,00 € al metro cubo, mentre per la ristrutturazione gli stessi sono pari a 7,00 €, oltre il costo di costruzione. Anche nella peggiore delle ipotesi, l’aumento non sarebbe oltre i 40,00 € per la nuova costruzione e i 20,00 € per la ristrutturazione. Fa presente che, di solito, per le ristrutturazioni si spendono da 500,00 € a 1000 € al metro quadro, e così pure per gli ampliamenti; sono dunque cifre abbastanza modeste rispetto all’investimento complessivo. Il Cons. Sacilotto afferma che questa è una ragione in più. L’Arch. Casagrande continua dicendo che il ragionamento dell’Amministrazione Comunale consiste nel fatto che le risorse necessarie a finanziare i lavori pubblici non sono affatto modeste. Aggiunge che chi deve decidere se effettuare una ristrutturazione solitamente valuta la possibilità di detrazione del 36% e di recupero del 55% per il risparmio energetico. Su questo ultimo punto, auspica che tale incentivo venga riconfermato dal Governo, perché non avrebbe senso emanare una legge tesa a incentivare la riqualificazione degli edifici, togliendo la possibilità di recupero del 55% sugli interventi per il risparmio energetico. Fa rilevare che il pagamento degli oneri incide sul costo totale dell’intervento in una percentuale del 5% - 6% e che quindi - a suo parere – esso non è decisivo. Il Cons. Sacilotto fa rilevare che, tra le aree escluse dagli interventi, ci sono le aree di rispetto per le linee elettriche, sulla base dei progetti, per i quali non ci sono tempi definiti. Fa rilevare però che l’ENEL si sta organizzando ed ha i suoi tempi, ma potrebbe già domani comunicare le aree di rispetto. L’Arch. Casagrande dice che la richiesta relativa alle aree di rispetto per le linee elettriche è stata inoltrata all’ENEL lo scorso ottobre per il Piano di Governo del Territorio; si è poi presentato un consulente il quale ha riferito che l’ENEL non ha risorse per finanziare la consulenza su tutto il territorio, per cui se il Comune la richiede deve provvedere a pagarla. Specifica comunque che i progetti interessati dalle linee elettriche devono sempre essere sottoposti al parere dell’ENEL e che quando l’intervento ricade nella fascia di rispetto, l’autorizzazione viene rilasciata a condizione che nell’area interessata non vi sia permanenza di persone. Il Cons. Sacilotto chiede chiarimenti in merito alle aree di rispetto per la nuova viabilità provinciale. Fa presente che il Piano stabilisce che il vincolo permanga fino all’approvazione del progetto preliminare. Chiede cosa accade se il progetto viene approvato tra un mese e se è necessario, in tale ipotesi, deliberare nuovamente. L’Arch. Casagrande risponde che ci sono più limiti sovrapposti, ma che non occorre deliberare di nuovo. Il Cons. Sacilotto fa rilevare che il piano pone dei vincoli fino all’approvazione del progetto preliminare, ma non prevede niente per il periodo successivo a tale approvazione. L’Arch. Casagrande fa presente che il Piano si adegua ad una norma del Piano Territoriale di Coordinamento che prevede l’applicazione del vincolo di 60 metri fino all’approvazione del progetto preliminare, di seguito tale vincolo si riduce alla fascia di rispetto prevista dal Codice della Strada. Aggiunge che nel Piano di Governo del Territorio sono previste due fasce di salvaguardia, che verranno mantenute finché la Provincia non sceglierà tra le due alternative riguardanti la viabilità. Il Cons. Sacilotto fa presente che nella proposta di delibera non si specifica che il 10% di riduzione sugli oneri di urbanizzazione si applica per nuove costruzioni, non per ristrutturazioni varie. Fa presente che ciò è previsto nella legge regionale. L’Arch. Casagrande risponde che, nel Piano redatto dal Comune, la riduzione si intende applicata anche per le ristrutturazioni. Il Cons. Sacilotto evidenzia che gli oneri servono, perchè il Comune deve garantire dei servizi. L’Arch. Casagrande risponde che la legge è equivoca, e che deve intendersi nel senso che interventi a cui applicare la riduzione sono anche quelli di ristrutturazione edilizia. Il Cons. Sacilotto fa rilevare che si sta adottando una normativa ai sensi della legge regionale per specificare alcuni aspetti, che è stato fatto un bel lavoro ma che lo stesso deve essere chiaro. L’Arch. Casagrande afferma che quanto scritto in delibera è più generico della legge e che è possibile proporre un emendamento. Il Segretario Comunale dà lettura dell’art. 5, comma 4, della legge regionale n. 13/2009 (“Le iniziative di cui agli articoli 2 e 3, comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento oggetto di intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. In relazione alle iniziative di cui agli articoli 2 e 3, i comuni, con apposita deliberazione, possono riconoscere una riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione, anche distintamente per tipologie e modalità di intervento o soggetto beneficiario. Ove i comuni non deliberino entro la data di cui al comma 6, si applica una riduzione del 30 per cento del contributo di costruzione. Nel caso di immobili di edilizia residenziale pubblica in locazione, il contributo di costruzione è limitato agli oneri di urbanizzazione, ridotti del 50 per cento”). Al termine della lettura spiega che in tale comma si fa riferimento agli artt. 2 e 3 della legge stessa, e che quindi la possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione è relativa alle iniziative riportate in tali articoli; per cui il Comune ha questa possibilità consentita dalla legge e la esercita. Afferma che, a suo avviso, non c’è possibilità di equivoco o errore. Il Cons. Sacilotto, fa rilevare che quindi non c’è ombra di dubbio che gli interventi a cui va applicata la riduzione sono quelli previsti dagli artt. 2 e 3 e che quindi che vada applicata alle nuove costruzioni e a tutto ciò che vado a realizzare in base agli artt. 2 e 3. Il Segretario Comunale conferma che rientrano nell’applicazione della riduzione tutti gli interventi edilizi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 13/2009. Dà lettura del seguente passaggio della proposta di delibera: “Di applicare la riduzione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione pari al 10%, in considerazione del fatto che l’art. 5 comma 5 della L.R. 13/2009 prescrive comunque l’obbligo di prevedere nella redazione del P.G.T. le dotazioni di servizi relative ai carichi urbanistici generati dall’applicazione delle deroghe, e che come indicato anche dal documento elaborato in sede di Conferenza dei Sindaci del comprensorio meratese, tale obbligo è a carico del bilancio comunale.” L’Arch. Casagrande conferma che la riduzione si applica sull’ampliamento e che, se nell’effettuare tale intervento, si realizzano altri lavori non rientranti negli artt. 2 e 3 della legge, ad essi non si applica la riduzione. Afferma che la sua precedente affermazione era errata e che comunque la questione è chiara: la riduzione è ammessa nei casi previsti dalla legge regionale n. 13/2009. Seguono interventi sovrapposti. Il Cons. Sacilotto afferma che potrebbe essere difficile individuare quali interventi rientrano nella legge n. 13/2009 e quali no. Il Vicesindaco chiede se si vuole modificare il testo della delibera. L’Arch. Casagrande ritiene che, in base a quanto specificato dal Segretario Comunale, la proposta di delibera va bene. Il Segretario Comunale precisa che dal verbale della deliberazione risulta l’interpretazione chiara e non equivoca, per cui si può far riferimento anche a quello, che interpreta la volontà del Consiglio. Il Cons. Sacilotto fa presente che ci potrebbero essere dubbi interpretativi Il Segretario Comunale risponde che la legge in questione ha parecchi aspetti di dubbia interpretazione, che sono stati trasmessi molti quesiti in merito a Regione Lombardia, le cui risposte hanno generato a loro volta altri quesiti. Afferma che l’importante, in questo caso, è che sia chiara e manifesta la volontà del Consiglio Comunale. Il Cons. Sacilotto chiede se non è quindi necessario presentare un emendamento. Il Segretario Comunale risponde che nulla gli impedisce di farlo. Spiega che il regolamento del Consiglio prevede la presentazione di emendamenti scritti da parte dei Consiglieri, sui quali il Consiglio, se non c’è necessità di un parere tecnico, delibera in prima battuta, per poi deliberare prima sull’emendamento e poi il testo della delibera come eventualmente emendata. Ribadisce che rientra nelle facoltà del Consigliere Comunale proporre un emendamento. Il Cons. Sacilotto afferma che gli sembra che tutti abbiano capito e di essere l’unico ad avere qualche dubbio, per cui non vede il motivo di proporre un emendamento. Il presente verbale, viene così sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE F.to MOTTA GIORDANA F.to MOTOLESE DOTT. FRANCESCO SAVERIO ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Responsabile attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Lì, 02-11-2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to MANZONI DOTT.SSA GIOVANNA N. registro pubblicazione Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. Lì, 02-11-2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANZONI DOTT.SSA GIOVANNA ESECUTIVITA' La presente deliberazione: [x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000); [ ] è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000); IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE f.to MOTOLESE DOTT. FRANCESCO SAVERIO DELIBERA DI CONSIGLIO n. 27 del 14-10-2009 COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE