Certificazione di persone ai sensi del regolamento 305/208

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Certificazione di persone ai sensi del regolamento 305/208
Titolo
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
PER LA CERTIFICAZIONE DI
PERSONE AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (CE) N.
305/2008
Riferimento
PR.PART. PRS/FGAS-305/2008
Revisione e data
entrata in vigore
Rev. 0 del 04/01/2017
Approvato da
IMQ S.p.A. – Funzione FV
IMQ S.p.A
Società a socio unico
Via Quintiliano, 43
20138 Milano Italia
Indice
ART. 1.
1.1
1.2
OGGETTO DEL REGOLAMENTO .......................................................................................... 3
GENERALITÀ ........................................................................................................................................ 3
SCOPO DELLA CERTIFICAZIONE ............................................................................................................. 3
ART. 2.
2.1
2.5
CONDIZIONI GENERALI ....................................................................................................... 3
ESAMINATORI ....................................................................................................................................... 3
ISCRIZIONE IN APPOSITI REGISTRI PUBBLICI............................................................................................ 4
ART. 3.
3.1
3.2
3.3
3.4
PROCESSO DI CERTIFICAZIONE .......................................................................................... 4
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE ............................................................................ 4
ISTRUZIONE DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE .................................................................................. 4
ITER CERTIFICATIVO.............................................................................................................................. 4
VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE ........................................................................................................... 5
ART. 6
6.1
6.2
6.3
MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE .......... 6
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ................................................................................................ 6
RINNOVO ............................................................................................................................................ 6
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE ................................................................................... 6
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Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.1 Generalità
Aggiunta:
Le presenti prescrizioni particolari riportano, secondo quanto stabilito al punto 1.2 del “Regolamento
Generale per la Certificazione di Persone”, ulteriori dettagli per il rilascio da parte di IMQ delle certificazioni
al personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
1.2 Scopo della certificazione
Aggiunta: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio su taluni gas
fluorurati ad effetto serra;
Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le
condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale ;
DPR 27 gennaio 2012, n. 43 “Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra”;
Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”;
UNI CEI EN ISO/IEC 17024: Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione del
personale;
Regolamento Tecnico ACCREDIA n. RT- 28 “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le
certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n.
305/2008 e n.306/2008”.
I documenti sopra indicati si intendono nell’ultima revisione corrente.
Art. 2. CONDIZIONI GENERALI
2.1 Esaminatori
Aggiunta:
L’esame viene condotto alla presenza di una Commissione composta da almeno un esaminatore e un
assistente.
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2.5 Iscrizione in appositi Registri pubblici
Aggiunta:
Le persone certificate devono essere inserite nell’apposito Registro di cui all’art. 8 del DPR 43/2012.
Art. 3. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE
3.1
Presentazione della domanda di certificazione
Aggiunta: RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
Per la richiesta di ammissione all’esame è necessario inviare a IMQ S.p.A. (Fax: 02/50991526 –
E-mail:[email protected]) entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’esame prescelta, la domanda di
ammissione compilata e firmata in tutte le sue parti e i documenti in essa richiamati.
3.2 Istruzione della domanda di certificazione
Aggiunta: PREREQUISITI RICHIESTI
Il Richiedente, per poter partecipare al processo di certificazione, deve avere effettuato l’iscrizione al
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate (Registro FGAS).
3.3 Iter certificativo
Aggiunta: COMPETENZE DA VALUTARE
Le competenze e conoscenze oggetto di valutazione sono quelle indicate nell’Allegato del Regolamento n.
305/2008 e riguardano le seguenti tematiche:
1. Avere una conoscenza di base delle problematiche ambientali pertinenti (cambiamento climatico,
protocollo di Kyoto, potenziale di riscaldamento globale), delle disposizioni del Regolamento (CE) n.
842/2006 e dei regolamenti che attuano detto regolamento;
2. Caratteristiche fisiche, chimiche e ambientali dell’SF6;
3. Uso di SF6 in apparecchiature elettriche;
4. Qualità dell’SF6 secondo le norme di settore pertinenti;(es. IEC 60376 e IEC 60480);
5. Conoscenze relative al progetto di apparecchiature elettriche;
6. Controllo della qualità dell’SF6;
7. Recupero di SF6 e miscele contenenti SF6 e pulizia dell’SF6;
8. Stoccaggio e trasporto di SF6;
9. Uso di apparecchiature per il recupero di SF6;
10. Uso di sistemi stagni di perforazione (tight drilling), se necessario;
11. Riutilizzo di SF6 e diverse categorie di utilizzo;
12. Attività su compartimenti aperti contenenti SF6;
13. Neutralizzazione di sottoprodotti dell’SF6;
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14. Monitoraggio dell’SF6 e relativi obblighi in materia di registrazione dei dati ai sensi della normativa
Aggiunta: MODALITÁ DI ESECUZIONE DELL’ESAME DI CERTIFICAZIONE
L’esame di certificazione è costituito da una prova teorica e da una prova pratica.
Le prove d’esame si svolgeranno esclusivamente in lingua italiana di cui il candidato deve avere
un’adeguata conoscenza al fine di comprendere correttamente le domande scritte e formulate oralmente
dall’esaminatore e sapere rispondere a quanto richiesto.
PROVA TEORICA
La prova consiste in 15 domande a risposta multipla relative alle competenze e alle conoscenze indicate con
la lettera T nell’Allegato del Regolamento n. 305/2008.
PROVA PRATICA
La prova pratica è relativa alle competenze e alle conoscenze indicate con la lettera P nell’Allegato del
Regolamento n. 305/2008 e prevede che il candidato esegua il compito corrispondente, avendo a
disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari.
La durata degli esami è stabilita come segue:
Durata prova teorica
Durata max prova pratica
Durata totale
45 minuti
45 minuti
1 ora e 30 minuti
IDONEITÁ ALLA CERTIFICAZIONE
Per essere idoneo alla certificazione, il candidato deve ottenere:
una valutazione minima pari al 60% in ciascuna prova d’esame
una valutazione complessiva minima pari al 70%
La valutazione complessiva N deve essere calcolata secondo la seguente formula:
N = 0,30 nt + 0,70 np
dove:
nt è la valutazione della prova teorica
np è la valutazione della prova pratica
Il candidato che nella prima prova teorica non raggiunge il 60% non può accedere alla prova pratica.
Se il candidato ha superato la sola prova scritta può effettuare la prova pratica in una successiva sessione
d’esame da svolgersi entro un anno a seguito del pagamento di un importo pari al 50% di quello richiesto
per la certificazione completa.
3.4 Validità della certificazione
Aggiunta:
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La certificazione ha un periodo di validità di dieci (10) anni dalla data di emissione del certificato.
La domanda di rinnovo deve essere presentata ad IMQ entro 3 (tre) mesi della data di scadenza.
ART. 6
MANTENIMENTO, RINNOVO, SOSPENSIONE E
REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
6.1
Mantenimento della certificazione
Aggiunta:
Per il mantenimento della Certificazione è richiesto che ogni anno la Persona certificata, direttamente
ovvero tramite il proprio datore di lavoro, inoltri a IMQ una dichiarazione con cui attesta:
di avere svolto almeno un intervento su un impianto durante l’anno;
di non avere ricevuto reclami da parte di Clienti sulla corretta esecuzione dell’incarico svolto;
Nota: In caso di reclami ricevuti, dovrà essere fornita adeguata documentazione degli stessi.
Entro 10 giorni dal rilascio di tale dichiarazione, IMQ dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita
del registro di cui al DPR 43/2012, l’esito degli accertamenti, vale a dire la sussistenza o meno della
certificazione.
6.2
Rinnovo
Aggiunta:
Il rinnovo avviene previa esecuzione di un nuovo esame di certificazione.
6.3
Sospensione e revoca della certificazione
Aggiunta:
Le sospensioni e le revoche delle certificazioni verranno inserite per via telematica nella sezione apposita
del Registro di cui al DPR 43/2012 entro 10 giorni dalle suddette decisioni.
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