1 ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE KPL PACKAGING SPA In

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1 ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE KPL PACKAGING SPA In
ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE KPL PACKAGING SPA
In data 05 Maggio 2011 presso gli stabilimenti della Società KPL Packaging S.p.A di Via San
Vitalino, 7 in Calderara di Reno (BO)
tra
la Società KPL Packaging SpA rappresentata dai Signori Andrea Meoli e Michele Fruzzetti assistiti
dal cdl Sig. Walter Zamperini
e
la R.S.U. aziendale composta dai Signori Maurizio Patelli, Luciano Monari, Marco Odorici, Mauro
Nanni, Massimo Graziosi, Andrea Bonasoni assistiti dal Signor Vittorio Silingardi per la FIOMCGIL,
di seguito denominate congiuntamente le Parti,
in merito alle richieste avanzate con lettera datata 09 settembre 2009, fatto salvo quanto
previsto nei precedenti accordi Aziendali, si è pervenuti alla definizione di quanto segue:
premesso
che in data 25.11.2010 è stato concordato tra le Parti firmatarie del presente accordo integrativo
aziendale un testo relativo all’ applicazione del CCNL 2008 che viene unito in allegato (allegato n°
1) al presente Accordo, costituendone parte integrante.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:
Le premesse sono parti integranti dell’Accordo di cui al seguito:
RELAZIONI SINDACALI
1) Incontri Annuali.
Nell’ottica di rafforzare l’attuale sistema di relazioni sindacali all’interno dell’Azienda e pertanto
di consolidarne i rapporti, vengono confermati i due incontri annuali tra Direzione Aziendale e
RSU Aziendale, da tenersi di norma nei mesi di Aprile ed Ottobre di ogni anno.
Le Parti predisporranno un’agenda degli argomenti da trattare negli incontri con una settimana di
anticipo. In ogni caso saranno trattati i seguenti argomenti: bilancio consuntivo, budget
previsionale, andamento occupazionale, decentramento, ricerca di mercato ed innovazione.
2) Commissione Tecnica Bilaterale (CTB).
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Viene confermata l’attività della CTB costituita secondo quanto stabilito dal verbale di
“Insediamento Commissione Bilaterale” del Settembre 2006.
Dopo aver formulato proposte in merito all’organizzazione del lavoro (costituzione del TICOM) e
all’inquadramento professionale dei dipendenti, le Parti si riservano di individuare nuovi
argomenti di studio e di verifica, che verranno sviluppati dalla CTB, tutti finalizzati al
miglioramento delle attività organizzative aziendali ed al coinvolgimento dei lavoratori.
3) Coordinamento Aziendale Italiano (CAI).
La fase di riorganizzazione avviata nel settore Tissue, pone al centro degli obiettivi aziendali
maggiori sinergie ed integrazioni fra Fabio Perini e KPL Packaging.
Le Parti considerano positivo l’intervenuto riconoscimento di un coordinamento sindacale
italiano che affronti tematiche comuni in sede congiunta.
Le Parti ritengono che un efficiente sistema di comunicazione e di informazione tra i dipendenti
delle due Aziende sia essenziale per garantire una migliore gestione delle attività industriali.
Fabio Perini e KPL Packaging sono alla ricerca di sistemi che migliorino lo scambio di informazioni
e di esperienze tra i lavoratori con lo scopo di sviluppare congiuntamente settori come sicurezza,
formazione ed innovazione, nell’ottica delle accresciute sinergie e forme di collaborazione nelle
attività delle due aziende.
La realizzazione di questi obiettivi passa anche attraverso la creazione del coordinamento
interaziendale delle rappresentanze sindacali in Italia, considerando che a livello europeo un
coordinamento sindacale è da anni riconosciuto ed operante.
Per queste ragioni in funzione del Coordinamento Aziendale Italiano, CAI, le Parti concordano
quanto segue:
a)
due incontri congiunti annuali, da effettuarsi di massima nei mesi di Aprile ed
Ottobre nei quali vengono discussi i seguenti argomenti:
Bilancio consuntivo e budget previsionale
Andamento occupazionale
Politiche del decentramento
Ricerca di mercato e innovazione
Ambiente e sicurezza
Formazione
b)
Un monte ore complessivo annuale di 200 ore, a disposizione delle due R.S.U. da
destinare ad incontri legati alle attività del CAI insieme alla copertura delle spese relative
agli spostamenti dei delegati presso le sedi aziendali dove si svolgeranno gli incontri
annuali con i rappresentanti della Direzione e, sulla base di congrui giustificativi, di spese
legate agli incontri del coordinamento con l’ esclusione dei costi eventualmente necessari
per l’ utilizzo di sedi differenti da quelle aziendali, sempre a disposizione nel presente
contesto.
c) che in particolari occasioni, su argomenti specifici dell’attività del CAI e previa
autorizzazione, verrà consentito l’accesso ai locali della sede aziendale ospitante, ai
delegati di entrambe le RSU.
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4) Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
a) Vengono riconosciute n. 3 ore di permesso sindacale retribuito per ogni dipendente presente
al 1 gennaio di ogni anno.
b) A partire dal 01.01.2011 il numero dei rappresentanti sindacali viene stabilito in 6 (sei)
membri.
c) L’Azienda aggiungerà alla dotazione in essere fax e stampante e verrà trovata soluzione idonea
al miglioramento dell’impianto acustico in sala mensa.
Verrà altresì sostituito il personal computer attualmente in dotazione con una versione
aggiornata.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L’organizzazione del lavoro rappresenta lo strumento principale per rispondere al nostro mercato
di riferimento con maggior sollecitudine e rigido rispetto dei tempi richiesti.
E’ pertanto evidente che l’organizzazione del lavoro in tutte le sue componenti diventa sempre
più fattore determinante per il successo ed il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Al termine della ristrutturazione aziendale ancora in atto, sarà possibile definire percorsi di
riqualificazione interna, previo confronto ed accordo tra le Parti, al fine di ridistribuire
l’organico aziendale per meglio rispondere alle esigenze attuali, nel pieno rispetto della
normativa di legge e delle competenze professionali con particolare focus ai reparti operativi di
montaggio e magazzino.
Ricerca costante è anche quella di migliorare la collaborazione e la comunicazione tra i vari
reparti aziendali, moderando ogni possibile eccesso di competizione dovesse emergere tra gli
stessi.
Pertanto in questa ottica viene confermata la costituzione di un almeno un TICOM l’anno su
commesse particolarmente complesse.
Per favorire una maggiore crescita della professionalità generale degli addetti alle attività
operative, la Direzione Aziendale si impegna ad applicare ove possibile la rotazione degli addetti
all’assemblaggio ed al collaudo, destinando altresì i trasfertisti presenti in sede prioritariamente
ai collaudi interni anche attraverso l’affiancamento.
La Direzione Aziendale consegnerà periodicamente alle RSU un prospetto relativo alle giornate in
trasferta del personale CSD.
A tal proposito, premesso che l’attuale processo produttivo si basa sostanzialmente
sull’assemblaggio di gruppi meccanici, elettrici ed elettronici fortemente interagenti, le Parti
rimandano a quanto stabilito nell’accordo del 07 Ottobre 2003 al punto 2) flessibilità funzionale.
Nella attuale fase di elevati carichi di lavoro per i prototipi, la Sala Esperimenti viene inglobata
temporaneamente nel reparto Assemblaggio. Una volta terminato detto periodo, verrà
nuovamente ricostituita la Sala Esperimenti come nucleo di lavoro autonomo equilibrando in
termini numerici le risorse professionali di meccanici ed elettrici e contemporaneamente verrà
valutata la possibilità di realizzare ulteriori attività in Sala Esperimenti. A fondamento di quanto
sopra viene lasciato inalterato lo spazio oggi dedicato alla suddetta Sala Esperimenti.
Le parti avvieranno entro la fine dell’anno 2011 un confronto per definire modi e tempi per la
ricostituzione della Sala Esperimenti.
Essendo KPL Packaging SpA azienda che costruisce macchine automatiche complesse e di elevato
contenuto tecnologico, è conseguente che le attività di contenuto professionale e tecnologico più
elevate relativamente a uffici tecnici e montaggio siano svolte da risorse interne; le Parti
concordano sulla necessità di un monitoraggio di dette attività.
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Nei casi in cui si evidenziano necessità tali da prevedere rilevanti modifiche organizzative,
Direzione Aziendale e RSU terranno un confronto preventivo.
OCCUPAZIONE
L’ Azienda si impegna al ripristino del turn-over dei reparti tecnici e produttivi e, ove e quando
necessario, al potenziamento degli stessi.
Fermo restando che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rimane la forma contrattuale di
riferimento, le Parti convengono di calendarizzare incontri di cadenza semestrale nei quali
saranno presi in esame gli andamenti occupazionali esaminando nel dettaglio tutti gli eventuali
contratti a tempo determinato, nonché le future necessità.
La Direzione Aziendale, qualora sorgessero opportunità di inserimento di lavoratori con contratto
a tempo indeterminato, si impegna ad esaminare in via prioritaria, per un periodo di un anno,
coloro che hanno prestato in precedenza la propria attività lavorativa per identiche mansioni e
livello.
In caso di prestazioni continuative e non continuative (nell’arco temporale di due anni) di durata
superiore a 12 mesi, una volta acclarata la non temporaneità della prestazione, si procederà
all’assunzione a tempo indeterminato.
In caso di assunzioni, fermo restando la professionalità e le caratteristiche personali richieste
all’atto della ricerca di selezione, verranno privilegiati lavoratori provenienti da aziende in crisi.
FORMAZIONE
Le Parti, riconoscendo sempre più centrale il ruolo delle risorse umane, condividono l’esigenza di
realizzare una costante e continuativa valorizzazione dei lavoratori in termini di competenze,
motivazione, cultura e polivalenza. Conseguentemente, le leve dell’apprendimento ed
aggiornamento professionale rivestono un ruolo fondamentale per promuovere a livello
individuale e collettivo lo sviluppo di competenze utili alla crescita competitiva dell’Azienda.
Viene, pertanto, confermato l’impegno aziendale sulle tematiche della formazione e
dell’aggiornamento professionale, attraverso la realizzazione di adeguati e continuativi piani
formativi, già iniziati a Febbraio 2011 per la parte elettrica del montaggio.
In particolare verranno programmati ulteriori corsi di livello più avanzato sulle piattaforme
utilizzate in Azienda.
Ulteriori
interventi
formativi
mireranno
a
sviluppare
una
cultura
di
“vendita/servizio/ orientamento” al Cliente anche attraverso corsi di formazione organizzati dal
Gruppo Korber, nonché particolare attenzione verrà dedicata ai corsi di addestramento per il
personale tecnico meccanico ed elettronico (compreso, ove necessario, l’insegnamento
dell’inglese) ed al capitolo sicurezza.
In caso di assunzioni, verrà stabilito un apposito percorso formativo per i neoassunti i cui
contenuti saranno condivisi tra le Parti, particolarmente se riguardanti montaggio ed ufficio
tecnico.
Le Parti confermano l’incontro del mese di Gennaio di ogni anno dove verranno illustrati i bisogni
formativi, valutate le proposte delle RSU ed analizzate le possibilità di presentazione di piani
formativi dove è possibile ottenere, anche parzialmente, un finanziamento pubblico.
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INQUADRAMENTO PROFESSIONALE
La Commissione Tecnica Bilaterale sta definendo un percorso di analisi e verifica degli aspetti
relativi all’inquadramento professionale al fine di contribuire alla definizione di diverse
declaratorie dei livelli contrattualmente previsti.
Il risultato di tale attività verrà illustrato e discusso per l’approvazione e successiva
implementazione, alle Parti firmatarie del presente Accordo Integrativo.
AMBIENTE E SICUREZZA
Viene confermata la sensibilità dell’Azienda verso le tematiche relative alla Salute e Sicurezza in
ambiente di lavoro e l’impegno aziendale nell’attività di prevenzione, informazione e formazione
del personale.
Nel costante mantenimento di una tradizione di buon funzionamento del “Sistema Sicurezza”,
costituito in Azienda con l’apporto estremamente costruttivo di tutte le parti coinvolte, che ha
portato negli anni ad una sempre maggiore attività di prevenzione delle situazioni di rischio e di
contenimento degli infortuni, per raggiungere ulteriori obiettivi di miglioramento l’Azienda ha
intrapreso un percorso di implementazione di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei
Lavoratori ispirato alla norma OHSAS 18001:2007 che ha portato nel mese di Dicembre 2010
all’ottenimento della Certificazione OHSAS 18001:2007 con l’ente Det Norske Veritas (DNV).
Nell’ottica di un sempre più proficuo rapporto di collaborazione tra il Servizio Prevenzione e
Protezione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, si stabiliscono riunione mensili tra
RLS e Il Servizio Prevenzione e Protezione convocate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione e la facoltà degli RLS di richiedere specifici incontri con il R.S.P.P.
Si confermano le due ore annuali di assemblea retribuita agli RLS dove insieme al SPP
informeranno i lavoratori su tutte le tematiche relative alla materia sicurezza.
Nell’ambito dell’attività di formazione predisposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione per i
neo-assunti, si conferma che saranno riservate n. 2 ore del modulo formativo totale per svolgere
attività di informazione e formazione i cui contenuti saranno preventivamente concordati con gli
RLS.
L’Azienda conferma che il Sistema di Gestione contiene anche una apposita regolamentazione
per tutte le ditte appaltatrici (comprendente tra l’altro la loro qualificazione ed idoneità, la
verifica della formazione del loro personale operativo, nonché il rispetto di tutti i diritti dei
lavoratori garantiti da contratti e normative vigenti) che possono lavorare a qualsiasi titolo per la
nostra Azienda.
Per quanto riguarda specifiche situazioni di criticità, viene confermata la risoluzione entro l’anno
in corso delle problematiche relative a:
1)
ambiente e microclima in Ufficio Tecnico con la messa in opera del preventivo che
maggiormente garantisce la soluzione.
2)
creazione di zone atte al ricovero e/ o manutenzione dei muletti, attualmente 4, e
dei commissionatori P mespo, attualmente 2, con installazione di appositi aspiratori.
3)
Realizzazione della cabina di verniciatura esterna.
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Altre opere quali la costruzione di una tettoia esterna sotto la quale eseguire il trattamento
protettivo delle macchine in spedizione e cabina fumatori sono previste a partire dal 2012.
Infine, per quanto riguarda invece le criticità relative al montaggio riferite al microclima, al
pavimento e al tetto, le Parti effettueranno un monitoraggio sulle iniziative che la Direzione
Aziendale si impegna a prendere sollecitamente, considerando cronologicamente prioritaria
quella riguardante il tetto.
ORARIO DI LAVORO
Attualmente l’orario normale di lavoro è stabilito nelle seguenti modalità:
- reparti operativi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 con pausa pranzo
dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
- uffici dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 con pausa pranzo dalle ore
12.30 alle ore 13.30.
Allo scopo di anticipare l’uscita delle lavoratrici e lavoratori, e ciò al fine di favorire la qualità della
vita, si concorda di ridurre di 15 minuti la pausa pranzo sopra indicata. Pertanto il nuovo orario di
lavoro, a partire da lunedì 6 Giugno 2011, sarà il seguente:
- reparti operativi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 12.45 alle ore 16.45 con pausa pranzo
dalle ore 12.00 alle ore 12.45;
- uffici dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.15 alle ore 16.45 con pausa pranzo dalle ore
12.30 alle ore 13.15.
Rimangono ferme le distribuzioni orarie attualmente concordate con i singoli lavoratori a parttime.
- FLESSIBILITA’ E STRAORDINARIO
Rimane concordata la flessibilità di orario dalle ore 7.45 alle ore 8.15 con recupero obbligatorio
dei minuti, utilizzati in flessibilità, nella stessa giornata al termine serale dell’orario di lavoro.
Saranno considerate ore di lavoro straordinario, quelle effettuate oltre il completamento delle 8
ore di lavoro ordinario. Lo straordinario sarà riconosciuto dalla prima mezzora in avanti e
successivamente a quarti di ora.
In caso di mancata marcatura in entrata la mattina questa dovrà essere regolarizzata in giornata
dal lavoratore con autorizzazione del diretto responsabile.
In caso contrario sarà automaticamente regolarizzata alle ore 8.30.
In caso di mancata marcatura al rientro dalla pausa, la stessa dovrà essere regolarizzata entro le
ore 10 del giorno lavorativo successivo.
- RIDUZIONE ORARIO LAVORO
In linea con quanto previsto in argomento nell’operatività aziendale si precisa che la Riduzione
Orario di Lavoro si attua nell’ultima ora di lavoro di tutti i venerdì lavorativi dell’anno (compresi
quelli eventualmente utilizzati dal singolo a titolo di ferie) con esclusione dei venerdì cadenti nei
periodi di chiusura aziendale, fatto salvo eventuali specifici calendari ferie concordati fra le Parti.
- RITARDI
Come tale è da considerarsi ogni assenza non giustificata precedentemente.
Sarà considerato come ritardo la marcatura eseguita oltre le ore 8.15 il mattino ed oltre l’orario
previsto per il rientro dalla pausa pranzo.
Siccome la flessibilità dalle ore 8.15 non è più applicabile, se la marcatura avviene tra le ore 8.16
e le ore 8.30 si recupera il ritardo con 30 minuti di lavoro ordinario oltre le ore 16.45 (a partire dal
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6 Giugno 2011); se invece viene effettuata dalle ore 8.31 in poi l’assenza viene sempre regolata a
partire dalle ore 8.00 utilizzando ferie, par e/o riposi compensativi da trasferta.
I ritardi possono essere recuperati nell’ambito della stessa giornata al termine serale dell’orario di
lavoro oppure nel corso del mese con la stessa modalità. Nel caso il recupero si effettui in
coincidenza con l’applicazione del PAR (ROL), la riduzione inizierà al termine del recupero.
- PERMESSI PERSONALI
Come tale è da considerarsi ogni assenza prevista anticipatamente.
Il permesso in ingresso la mattina deve essere richiesto almeno il giorno precedente, mentre il
permesso durante il giorno o in uscita deve essere richiesto entro le ore 9.30 del giorno stesso.
Qualora i recuperi siano stati parzialmente effettuati, alla fine del mese, il residuo delle ore non
recuperate saranno coperte dalle ferie e/ o par, in mancanza, da permessi non retribuiti
autorizzati per necessità effettive.
I permessi con recupero potranno essere richiesti solo nel caso in cui siano state usufruite tutte le
ferie e/o i par residui maturati all’atto della richiesta nonché i riposi compensativi da trasferta con
esclusione dei riposi compensativi da viaggio.
In ogni caso i permessi non potranno superare le tre ore giornaliere.
- VISITE MEDICHE
Fermo restando il riconoscimento del permesso retribuito per visite mediche (con esclusione di
visite medico-sportive), previa presentazione del relativo certificato, l’Azienda riconosce 1 ora e
30 minuti complessivi da utilizzare per il viaggio di andata e ritorno.
Non è previsto il contatore per eventuali residui di tempo non utilizzati.
- FERIE
Le ferie potranno essere richieste per periodi uguali o superiori a quindici minuti.
Le richieste di ferie individuali, non collegate alle chiusure aziendali, dovranno, nel rispetto dei
seguenti preavvisi, essere richieste al proprio capo reparto/ufficio, che provvederà all’eventuale
approvazione:
fino ad 1 giorno = 1 giorno lavorativo
per
2 giorni = 2 giorni lavorativi
da 3 a 5 giorni = 5 giorni lavorativi
oltre i 5 giorni = 10 giorni lavorativi
Coloro che intendono richiedere ferie individuali, per la settimana antecedente o successiva le
eventuali chiusure aziendali, dovranno presentare la richiesta ai responsabili di reparto o di
ufficio, entro le date annualmente indicate dal calendario ferie annuali;
In caso di richiesta di ferie, comprese le chiusure aziendali, verranno utilizzate le ferie e / o i par
con maturazione antecedente.
- CURE TERMALI
Ai lavoratori che usufruiranno di cure termali, l’Azienda corrisponderà la normale retribuzione
per il periodo di cure stesse, per un massimo di due settimane con i limiti e le modalità seguenti:
al 100% se autorizzati dall’INPS (pari a 80 ore giustificate)
al 50% se autorizzate dall’ASL. E’concessa la facoltà al dipendente, nell’ambito del periodo
delle suddette cure, di utilizzare anche solo mezza giornata di permesso per cure termali. In
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questo caso, sarà comunque riconosciuto al dipendente, solo il 50% del periodo effettivamente
utilizzato per le suddette cure.
Le cure termali non potranno essere legate ad un periodo di ferie.
Le cure termali autorizzate dalla ASL non potranno essere effettuate nel periodo 1/7 - 30/ 9.
PART-TIME
Le eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro a Tempo Pieno in rapporto di
lavoro a Tempo Parziale (Part-Time), saranno valutate previo concerto con le RSU.
Sempre di concerto con RSU saranno valutate le ipotesi di trasformazione a Tempo Pieno di
rapporti svolgentesi a Tempo Parziale.
PARI OPPORTUNITA’
Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 125/ 91 sulle pari opportunità, la Direzione Risorse
Umane continuerà a fornire quanto indicato dalla legge nel rispetto della scadenza biennale.
Le Parti però effettueranno un monitoraggio dei dati di cui sopra a scadenza annuale.
PARTE ECONOMICA
INDENNITA’ DI FUNZIONE
Si concorda che a decorrere dalla vigenza del presente Accordo Integrativo Aziendale l’Istituto
dell’Indennità di Funzione, così come previsto e regolato dal precedente Contratto Integrativo,
verrà aumentato secondo le seguenti modalità e tempistiche:
Euro 20,00 lordi mensili a decorrere dalla busta paga relativa al mese di Maggio 2011
Euro 20,00 lordi mensili a decorrere dalla busta paga relativa al mese di Gennaio 2012
SUPERMINIMO COLLETTIVO
Viene riconosciuto, a titolo di consolidamento del 100% della media di erogazione del Premio di
Risultato del precedente Contratto Integrativo Aziendale, un aumento dell’importo afferente
all’istituto del Superminimo Collettivo, aumento pari ad Euro 35,00 lordi mensili.
L’erogazione inizierà con la busta paga relativa al mese di Maggio 2011.
Fermo restando la struttura di quanto ad oggi erogato a titolo di Superminimo Collettivo,
caratterizzata dalla riparametrazione al 5°S livello professionale, le Parti, per presente espressa
pattuizione, stabiliscono che l’aumento sopradescritto venga viceversa assegnato in quota fissa
indipendentemente dai livelli.
QUOTA AGGIUNTIVA
Quale elemento perequativo dell’ inflazione si concorda l’erogazione di un ulteriore emolumento
non assorbibile denominato Quota Aggiuntiva utile ai fini della maturazione di tutti gli elementi
aggiuntivi della retribuzione. Tale emolumento verrà corrisposto con le seguenti modalità:
Euro 10,00 lordi mensili a decorrere dalla busta paga relativa al mese di Maggio 2011
Euro 20,00 lordi mensili a decorrere dalla busta paga relativa al mese di Maggio 2012
Le Parti stabiliscono che l’aumento sopradescritto venga assegnato in quota fissa
indipendentemente dai livelli.
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PREMIO DI RISULTATO
In applicazione al disposto del CCNL Industria Metalmeccanica Privata, le Parti convengono di
disciplinare un Premio di Risultato da corrispondersi in riferimento agli esercizi 2011, 2012, 2013 e
2014.
Ai dipendenti della Società sulla base delle caratteristiche del premio che verranno di seguito
indicate, potranno essere riconosciute fasce progressive di retribuzione, denominate “step”, ed
indicate con lettere da A ad E.
Si precisa che lo “step A”, ovviamente il primo a disposizione dei dipendenti, risulta legato al
mantenimento della certificazione ad oggi esistente: Certificazione Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza in accordo alla norma BS OHSAS 18001:2007.
L’audit di mantenimento della certificazione avviene di norma nei mesi di Ottobre/ Novembre di
ciascun anno.
Si precisa altresì che tale “step” potrà essere ottenuto anche qualora il mantenimento della
certificazione riguardasse certificazione di nuovo conio che dovesse eventualmente nel tempo
succedersi alla attuale.
Si precisa che gli “step” B, C, D ed E sono invece legati al reddito operativo (EBIT- Earnings Before
Interest and Taxes) pro-capite.
Tale indicatore (EBIT) è costituito dalla differenza fra il valore della produzione costituente il
cosiddetto A di bilancio e i costi della produzione costituente il cosiddetto B di bilancio. Tale
differenza (A-B di bilancio) deve essere divisa per il numero medio dell’ organico totale.
Il dato A-B è indicato nel conto economico consolidato del bilancio di esercizio.
Tale dato sarà diviso per il coefficiente derivante dalla somma del numero del totale dei
dipendenti di ogni fine mese fratto il numero dei mesi annuali pari a 12.
Come sopra cennato, ad ogni step corrisponderanno fasce progressive di Premio di Risultato.
Già spiegato lo “step A”, gli step da B ad E potranno essere progressivamente raggiunti sulla base
di quote progressive di <<A-B / coefficiente dipendenti medio>> valore d’ora innanzi indicato con il
simbolo “K”, secondo un meccanismo di seguito riportato in tabella:
STEP
A
B
C
D
E
PARAMETRI
Mantenimento certificazioni
da 1 a 7.500 K
da 7.501 a 15.000 K
da 15.001 a 20.000 K
oltre 20.000 K
TOTALE
2011
450
450
310
300
250
1760
2012
450
450
330
320
270
1820
2013
450
450
350
340
290
1880
2014
500
450
360
360
250
1920
L’erogazione di detto premio avverrà con le seguenti modalità, con ovvio riferimento agli esercizi
2011, 2012, 2013 e 2014:
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Le Parti concordano il pagamento di un acconto annuale di Euro 250,00 lordi, da effettuarsi con la
busta paga relativa al mese di Novembre.
L’ eventuale saldo del Premio di Risultato verrrà erogato con la busta paga relativa al mese di
Aprile dell’ anno successivo a quello di riferimento (Aprile 2012 per l’ esercizio 2011, Aprile 2013
per l’ esercizio 2012, Aprile 2014 per l’ esercizio 2013 e Aprile 2015 per l’ esercizio 2014).
Le Parti valutano la presenza del criterio del mantenimento delle certificazioni (Step A)
strutturalmente strategica.
A tutela della strategicità di tale indicatore, qualora si verificasse l’ eventualità, remota e
improbabile, che l’ Azienda dovesse rinunciare volontariamente alle certificazioni o le dovesse
perdere per comportamenti ad essa imputabili a titolo di inadempimenti e violazioni, la medesima
Azienda si impegnerebbe immediatamente ad individuare con la RSU e le OO.SS. altro criterio che
pur con le medesime caratteristiche di aleatorietà, sia volto a garantire il medesimo risultato
economico.
Il Premio di Risultato, sia nella forma di acconto che per l’ eventuale conguaglio, verrà erogato a
tutti i dipendenti in essere al momento delle corresponsioni e sarà di pari importo per tutti i livelli
contrattuali.
In caso di prestazione lavorativa ridotta rispetto all’ intero esercizio di riferimento, perché
riguardante lavoratori assunti successivamente al 1 Gennaio dell’ anno di riferimento, l’ importo
del Premio di Risultato viene riproporzionato in relazione ai mesi interi di servizio prestato
considerando intero il mese ove si è lavorato più di quindici giorni.
In caso di prestazione lavorativa ridotta rispetto all’ intero esercizio di riferimento, perché
riguardante lavoratori il cui rapporto si risolve prima del 31 Dicembre o comunque prima della
data di erogazione, gli stessi avranno diritto a vedersi riconoscere, nel contesto dei conteggi
liquidatori, una somma corrispondente a tanti dodicesimi di Step A, pari al numero dei mesi
lavorati nell’ anno di riferimento del premio, intendendosi per mesi lavorati quelli superiori a
quindici giorni. Nulla sarà dovuto per l’ eventuale periodo da Gennaio al momento dell’
erogazione.
Per gli occupati Part Time la misura del Premio di Risultato in tutte le sue forme sarà rapportata
alla proporzione tra orario Full Time ed orario Part Time.
Il Premio di Risultato previsto dal presente Accordo in tutte le sue forme non ha nessuna influenza
su qualsiasi altro istituto o elemento retributivo presente o futuro, ad esclusione del solo TFR,
essendosene tenuto conto nella determinazione dell’ ammontare. In particolare le Parti ne
escludono l’ influenza nel calcolo relativo alla 13° mensilità, sui trattamenti di malattia, infortunio,
ferie/ permessi, festività, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno etc e comunque
qualsiasi istituto contrattuale o di Legge diretto o indiretto.
Le Parti confermano che il Premio di Risultato di cui sopra nelle sue componenti ha la caratteristica
di non determinabilità a priori in quanto legato ai risultati conseguiti; si ritiene pertanto che lo
stesso abbia le caratteristiche tali da consentire l’ applicazione del particolare trattamento di
defiscalizzazione, detassazione ed eventualmente decontribuzione previsto dalla normativa in
materia.
Si concorda che nell’ ambito delle riunioni periodiche semestrali previste dal presente Accordo
verrà effettuata una valutazione in merito all’ andamento del Premio di Risultato
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
A parziale modifica ed integrazione di quanto stabilito dall’articolo 2120 c.c., dalla legge n.
297/ 1982 e dalla legge n.53/ 2000 in tema di ricorso all’anticipazione del Tfr, la richiesta a tale
titolo potrà essere inoltrata all’Azienda, corredandola dei relativi documenti, anche nei seguenti
casi:
spese mediche documentate per i figli dei dipendenti;
ristrutturazione prima casa;
acquisto prima casa in costanza di rapporto di lavoro da parte di lavoratore sprovvisto del
requisito dell’anzianità di servizio. In questa specifica ipotesi l’anticipazione potrà essere richiesta
dal medesimo lavoratore al successivo raggiungimento del requisito dell’ anzianità prevista;
calamità naturali;
matrimonio, separazione legale, divorzio;
spese funebri;
Relativamente ai requisiti viene confermata la possibilità di richiedere l’anticipazione del TFR
nella misura massima del 90% del maturato alla data della richiesta e la possibilità di richiedere
tale anticipazione sino a tre volte nell’arco della durata del rapporto di lavoro, fermi restando i
limiti e le percentuali di accoglimento delle richieste di cui a Legge e contratto.
L’anzianità minima per richiedere l’anticipazione del TFR è di 5 anni.
Si precisa che, ferme restando le causali sopra evidenziate, il dipendente potrà chiedere quanto
necessario spingendosi, come detto sino al 90% del tfr maturato, anche se nello specifico la spesa
documentata fosse inferiore.
Viene definita un ulteriore speciale condizione di anticipazione di TFR. Tale fattispecie riguarda
l’aspettativa normata al paragrafo successivo. In tale caso il lavoratore potrà chiedere
l’anticipazione del TFR, che verrà erogato però nei soli limiti della copertura economica del
periodo, avendo riferimento come parametri di erogazione al TFR lordo corrispondente
all’imponibile lordo del mese.
Tale possibilità di ottenere TFR, in caso dell’aspettativa di cui al paragrafo successivo, è limitata
all’ipotesi che detta aspettativa sia richiesta per almeno tre mesi ed è ottenibile una sola volta.
Questa fattispecie di anticipazione rientra comunque nel limite generale delle tre volte di
concessione massima nel corso del rapporto di lavoro.
ASPETTATIVA
Fermo restando quanto previsto in argomento dalla legge 53/ 2000 e dal CCNL di riferimento,
viene concordata la possibilità di concedere altra aspettativa non retribuita, non rientrante quindi
nelle ipotesi normate, nel caso in cui il dipendente abbia almeno 8 anni di anzianità aziendale.
Tale aspettativa può essere richiesta per due volte nel corso del rapporto di lavoro e per un
massimo totale di mesi sei, come detto, liberamente frazionabile in due volte (es: 1+5, 2+4, etc).
Per quanto riguarda l’eventuale copertura di detta aspettativa con somme erogate a titolo di
anticipazione di TFR, si rinvia al paragrafo TFR che precede.
CONGEDI PARENTALI
In aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, l’Azienda riconosce tre giorni ulteriori non
retribuiti.
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Queste tre giornate, da prendere anche a gruppi di quattro ore, potranno essere utilizzate oltre
che nei casi previsti dalla legge vigente anche per le seguenti motivazioni:
malattia dei figli sino a dieci anni che impediscono agli stessi di recarsi alle normali attività
formative, scuole di ogni ordine e grado, nonché malattia dei genitori e nonni del dipendente;
accompagnamento a visite mediche dei figli minorenni, dei genitori e nonni dei dipendenti.
Anche per l’utilizzo dei tre giorni non retribuiti il dipendente dovrà presentare la relativa
certificazione medica.
In caso di malattie e/ o di visite mediche certificate per figli minorenni e per genitori conviventi
con il dipendente, dietro presentazione di idonea certificazione medica e preavvertendo l’
Azienda, vengono riconosciute dieci ore di permesso retribuito annuale per ogni dipendente.
Situazioni particolari, di particolare gravità e caratterizzate da temporaneità potranno trovare
specifiche soluzioni previo monitoraggio con le RSU.
REGOLAMENTAZIONE DELLE PERMANENZE TEMPORANEE FUORI SEDE AZIENDALE PER CAUSE
DIVERSE DA VISITE A CLIENTI
Con esclusione dei lavoratori ai quali viene applicato l’Accordo di Regolamentazione delle
Trasferte per gli interventi di servizio di assistenza presso Clienti, il presente Accordo regola
quanto segue:
a) lavoratori che permangono temporaneamente fuori sede aziendale per partecipare a corsi di
formazione, aggiornamenti e fiere in qualità di visitatori:
Tale permanenza, indipendentemente dalla durata, non viene mai considerata trasferta e pertanto
non vengono corrisposte le relative indennità.
Verranno rimborsate, a piè di lista, tutte le spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto. Si
precisa che non verranno rimborsate spese non documentate;
b) lavoratori che permangono temporaneamente fuori azienda per visite di controllo qualità,
collaudo (final test) e che svolgono attività su macchinari a matricola presso fornitori:
Verranno rimborsate come nel caso a) che precede, con il sistema a piè di lista, tutte le spese
sostenute per vitto, alloggio e trasporto, escludendo qualsiasi rimborso per le spese non
documentate.
Verrà inoltre corrisposta una indennità di disagiata sede, in considerazione delle ore di lavoro
effettuate dal lavoratore in trasferta secondo il calcolo e le modalità previste dall’art. 4
dell’Accordo di Regolamentazione delle Trasferte per Servizio di Assistenza ai Clienti con una
riduzione del 50% dell’importo in esso previsto.
Se la trasferta è superiore a due pernotti verrà corrisposta una indennità di disagiata sede secondo
quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo di Regolamentazione delle Trasferte per Servizio di
Assistenza ai Clienti.
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Quanto definito in questo paragrafo sostituisce l’Addendum del Contratto di Regolamentazione
Trasferte per Servizio di Assistenza del 21.12.1998.
UNA TANTUM DI VACANZA CONTRATTUALE
Viene stabilità l’ erogazione di una somma a titolo di Una Tantum di Vacanza Contrattuale pari ad
Euro 1.150,00 lordi.
Premesso che a titolo di acconto su tale istituto è stata già erogata, con la busta paga relativa al
mese di Gennaio 2011 una somma pari ad Euro 400,00 lordi, il saldo di Euro 750,00 lordi verrà
erogato, quanto ad Euro 400 lordi con la busta paga relativa al mese di Maggio 2011; quanto ad
Euro 350 lordi con la busta paga relativa al mese di Luglio 2011.
Le Parti si danno atto che con l’ erogazione di detta somma si intende sanato il periodo
intercorrente dalla scadenza del precedente Integrativo fino all’ entrata in vigore del presente
rinnovo.
CLAUSOLA RIPARAMETRAZIONE PART TIME
Salvo che non sia differentemente specificato, qualunque riconoscimento di carattere economico
disciplinato dal presente Accordo, relativamente ai lavoratori a tempo parziale verrà
riproporzionato all’ orario Part Time di riferimento.
FONDO COMUNE AZIENDALE
Con il presente Accordo Integrativo Aziendale viene confermata la disciplina regolante il Fondo
Comune Aziendale cosi come segue:
1) Il Fondo Comune continua ad operare ed ad essere gestito dalla RSU Aziendale che, avvalendosi
per i pagamenti ai beneficiari della Direzione della KPL Packaging SpA, erogherà somme di
denaro nei casi previsti ai successivi punti 2), 3) e 4) del presente paragrafo.
2) Potranno usufruire di questo Fondo tutti i dipendenti della Società KPL Packaging, o i loro eredi,
colpiti da lutto familiare entro il secondo grado di parentela. In tal caso il dipendente
beneficerà della somma di Euro 206,582.
3) L’utilizzo del Fondo da parte dei singoli dipendenti a fronte di gravi motivi sanitari (trapianti,
trasferimenti fuori provincia per cure particolari etc) dovrà essere vagliata da una Commissione
paritetica eletta dall’Assemblea dei Lavoratori composta da 2 rappresentanti RSU e 2 lavoratori.
La Direzione Aziendale sarà conseguentemente informata.
4) La suddetta Commissione, che avrà la medesima durata della RSU e verrà eletta
congiuntamente ad essa, alla fine di ogni anno si riunirà per destinare una quota del Fondo a
scopi di utilità sociale con successive comunicazioni all’Assemblea.
5) Gli aventi diritto alle somme di cui ai punti 2) e 3) sono unicamente coloro che aderiranno con
singola sottoscrizione o che erano già aderenti alla data dell’ atto costitutivo del fondo.
6) Il Fondo Comune è costituito dal contributo di € 1,03 trattenuto dalla busta paga mensile, con
esclusione della 13° mensilità, di ciascun dipendente. Si precisa che tale trattenuta è da
intendersi automatica per tutti i dipendenti che al momento della firma del presente contratto
erano già aderenti al Fondo e che pertanto non abbiano rinunciato espressamente alla
trattenuta.
7) Il dipendente che voglia recedere deve darne comunicazione scritta all’Ufficio Risorse Umane in
qualsiasi momento. Dal mese successivo all’atto di recesso non verrà più effettuata alcuna
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trattenuta. In caso di recesso o di licenziamento il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso
o liquidazione dato lo scopo solidaristico del Fondo.
8) L’importo totale mensile trattenuto dalle retribuzioni dei dipendenti sarà depositato presso un
conto corrente specifico fruttifero. Il versamento sarà effettuato il 20 di ogni mese.
Il relativo estratto conto verrà trimestralmente consegnato alla RSU ed esposto nella bacheca
aziendale.
9) Per poter prelevare gli importi da destinare a favore dei dipendenti interessati, la RSU Aziendale
ne farà richiesta scritta alla Direzione Aziendale che provvederà di conseguenza a preparare il
corrispondente pagamento.
10) La Commissione di cui al punto 3) si impegna ad informare i neo assunti dell’esistenza del Fondo
Comune e delle sue finalità per permettere l’eventuale adesione che rimane volontaria. La RSU
ha, inoltre, i seguenti compiti:
- valutare eventuali modifiche al presente atto da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea;
- verificare la possibilità di sostenere eventi eccezionali e straordinari, sempre dopo averli
sottoposti a verifica dell’Assemblea, che pur non essendo compresi ai punti 2), 3) e 4) sono
ritenuti meritevoli di supporto in considerazione delle finalità del Fondo Comune.
NORMA FINALE
Sono fatte salve le pattuizioni di cui ai precedenti contratti non modificate dal presente Accordo.
DECORRENZA E DURATA
La presente è ipotesi di Accordo che impegna le Parti alla sottoscrizione dell’Accordo definitivo
sulla base di quanto qui concordato, previo referendum tra i lavoratori.
L’Accordo definitivo e il preambolo politico (di cui all’allegato 1) verranno sottoposti, come detto,
all’approvazione di specifico referendum al cui eventuale esito positivo inizierà la decorrenza.
Le Parti convengono comunque che tale decorrenza verrà fatta convenzionalmente decorrere dal
1 Maggio 2011.
Il presente Accordo Integrativo Aziendale ha validità sino al 30 Aprile 2015.
Le Rsu e le OO.SS. si impegnano a non presentare ulteriori richieste economiche per tutta la
durata del presente Accordo Integrativo Aziendale.
Letto, approvato e sottoscritto.
RSU AZIENDALE
KPL PACKAGING S.p.A.
FIOM-CGIL
CDL WALTER ZAMPERINI
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