Incremento speranza di vita
Transcript
Incremento speranza di vita
67 1 aprile 2015 Incremento speranza di vita In questo numero: Requisiti pensioni: 4 mesi in più dal 2106 I media ne hanno dato notizia come se si trattasse di un nuovo intervento legislativo peggiorativo dei requisiti di accesso alla pensione. Così almeno hanno inteso gli utenti che allarmati hanno telefonato alle nostre sedi. Come noto si tratta invece della presa d’atto di INPS, circolare n. 63 del 20 marzo 2015 (scarica il testo), dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dal 1 gennaio 2016 in misura pari a 4 mesi,dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici (requisito età anagrafica e/o contributivo), già ufficializzato dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Il prossimo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2019, perciò i requisiti di accesso rimarranno fermi fino al 2018, al netto degli incrementi previsti dell’età pensionabile, per le lavoratrici del settore privato e per le autonome. L’equiparazione tra i generi e le gestioni avverrà nel 2018. Un po’ di storia L’adeguamento dei requisiti dell’età anagrafica agli incrementi della speranza di vita, accertato dall’ISTAT, venne introdotto nel sistema pensionistico, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, dal comma 2 dell’art. 22 ter del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009. segue a pag.2 Incremento speranza di vita: 4 mesi in più dal 2016 pag.1-2-3 NASpI: neutri i periodi non utili al diritto pag.3 ASPI: cumulabilità con il lavoro subordinato pag.4 Requisiti accesso trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi speranza di vita: 4 mesi in più dal gennaio 2016 . Con il comma 12-bis dell’art.12 della successiva legge 122/2010, di conversione del DL 78/2010, venne determinata la cadenza triennale dell’adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita e l’adeguamento fu esteso ai requisiti di età di tutte le prestazioni pensionistiche: speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019, siano aggiornati con cadenza biennale. I nuovi requisiti dal 2016 al 2018 Pensione di vecchiaia Requisiti di età della pensione di vecchiaia (privati e autonomi) Requisiti di età, appena incrementati dalla stessa legge, della pensione di vecchiaia delle lavoratrici del pubblico impiego Requisiti di età della pensione di vecchiaia contributiva (art.1.comma 20 della legge 335/1995) Requisito dell’età per il diritto all’Assegno Sociale Requisito di età e valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (sistema delle Quote) Anni Lavoratori (tutte le gestioni) 2015 66 e 3mesi 2016 66 e 7 mesi 2017 66 e 7 mesi 2018 66 e 7 mesi Il comma 4, lettera b, dell’art.18 del DL 98/2011 convertito in legge 111/2011, dispose l’anticipo al 1° gennaio 2013 dell’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Infine, l’ultimo intervento legislativo sulla materia, è rappresentato dall’ormai tristemente famoso art.24 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011 (riforma MontiFornero): Il comma 12 prevede che gli adeguamenti alla speranza di vita si applicano a tutti i requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento attraverso le diverse modalità, nonché al requisito contributivo previsto per l’accesso alla pensione Anticipata. Il comma 13 dispone che gli adeguamenti agli incrementi della Anni Lavoratrici Pubblico impiego Settore privato Autonome 2015 66 e 3 mesi 63 e 9 mesi 64 e 9 mesi 2016 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 2017 66 e 7 mesi 65 e 7 mesi 66 e 1 mese 2018 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi Pensione Anticipata Anno Aumento speranza di vita (mesi) Anzianità contributiva Uomini (anni e mesi) Donne (anni e mesi) 20142015 - 42 e 6 (2.210 sett.) 41 e 6 (2.158 sett.) 20162018 4 42 e 10 (2.227 sett.) 41 e 10 (2.175 sett.) Pensione di anzianità con sistema quote Per coloro che ancora possono perfezionare il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote” (ad esempio i salvaguardati), i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata segue a pag.3 2 INCA INFormazione – N.67 alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. L’età minima di accesso è, come detto, incrementata di 4 mesi. Quindi, per i lavoratori dipendenti con almeno 35 anni di contribuzione, saranno richiesti un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi e il raggiungimento di quota 97,6. Per gli autonomi, l’età minima è di 62 anni e 7 mesi e la quota sarà a 98,6. Nella circolare sono riportati due esempi di calcolo per il perfezionamento della quota, a questi si rinvia per un approfondimento. Come già detto gli adeguamenti derivanti dagli incrementi della speranza di vita si applicano a tutti i requisiti di accesso al pensionamento, anagrafici o di anzianità contributiva (quando non richiesta età minima di accesso). Perciò l’adeguamento di 4 mesi del requisito anagrafico dal 2016 è previsto anche per: L’eccezione prevista (comma 15 bis, lettera b, art.24 legge 214/2011) per l’accesso alla vecchiaia al compimento di 64 anni e 7 mesi per le donne con 60 di età entro il 2012 e a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 fossero lavoratrici dipendenti private. L’eccezione prevista (comma 15 bis, lettera a, art. 24 legge 214/2011) per l’accesso alla pensione con il sistema delle quote per uomini e donne al compimento di 64 anni e 7 mesi a condizione che entro il 2012 abbiano raggiunto la quota prevista nella gestione di appartenenza e che alla data del 28 dicembre 2011 fossero lavoratori dipendenti privati. Nel FPLD la quota era 96 (minimo 60 di età). L’accesso alternativo alla vecchiaia nel contributivo (comma 7 art.24 legge 214/2011) con una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni e al compimento di 70 anni e 7 mesi. L’accesso alternativo alla pensione un minimo di 20 anni di anzianità contributiva effettiva e nel rispetto della soglia minima mensile (2,8 volte importo AS…). Età di accesso dal 2016 pari a 63 anni e 7 mesi. La pensione in Totalizzazione sia di Vecchiaia con 65 anni e 7 mesi che di Anzianità con 40 anni e 7 mesi di contribuzione L’assegno sociale con accesso all’età di 65 anni e 7 mesi. Ricordiamo che nel 2018 è previsto un’ulteriore aumento dell’età di accesso a 66 anni e 7 mesi (comma 8 art.24 legge 214/2011) Gli incrementi alla speranza di vita si applicano pure ai requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 3 della circolare INPS. NASpI Neutri i periodi non utili al diritto I primi nodi cominciano a sciogliersi. Il Ministero del lavoro, sul proprio sito (vedi il testo), ha pubblicato una nota relativa alla contribuzione utile al perfezionamento del requisito delle 13 settimane nei quattro anni prima dell’evento di disoccupazione, e del requisito delle 30 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente lo stesso evento. L’art 14 del DLgs 22/2015 (rinvio) prevede che alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. Gli “eventi protetti” saranno perciò considerati, come avveniva in precedenza, o periodi neutri oppure utili al fine del perfezionamento dei requisiti previsti per il diritto alla NASpI. La presenza di periodi neutri determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del quadriennio all’interno del quale ricercare il requisito di almeno 13 settimane di contribuzione. anticipata nel sistema contributivo (comma 11 art.24 legge 214/2011) con 3 Segue a pag.4 INCA INFormazione – N.67 Allo stesso modo , il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo verrà ricercato nei dodici mesi immediatamente precedenti gli eventi considerati periodi neutri. Quali sono i periodi considerati neutri? Malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; Cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore; Assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. Il Ministero nulla, invece, dice sulla contribuzione utile al diritto che è quella da: Contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; Periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; L’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. Visto il rinvio operato dall’art.14 DLgs 22/2015, la contribuzione accreditata per i periodi detti, dovrebbe essere considerata utiler anche per il diritto alla NASPI. Attendiamo comunque i chiarimenti dalla circolare INPS, preannunciata dal Ministero. ASpI e lavoro Rioccupazione in lavoro subordinato L’Inps, con il messaggio n. 2028 del 19 marzo 2015 (non pubblicato sul sito), a distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore della legge 92/2012, fornisce alcuni chiarimenti sulla fruizione di ASpI e MiniASpI nelle ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato e nelle ipotesi di cessazione da rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale. Rioccupazione con lavoro subordinato: ASpI sospesa con contratto di lavoro subordinato con durata pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 € nel 2015). Decadenza dall’ASPI con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione ASpI parzialmente cumulabile (ridotta dell’80% del reddito presunto, da comunicare entro un mese dall’inizio attività)) con contratto di lavoro subordinato inferiore, pari o superiore a sei mesi o di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. MiniASpI , come per ASPi , tenendo conto che la sospensione è ammessa però, per un periodo massimo di cinque giorni. Diritto all’ ASpI/ MiniASpI e rapporti Part-time Il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di questi rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, può cumulare le indennità (anche in questo caso ridotte) con il reddito da lavoro dipendente, derivante dagli altri PT, se di importo inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8.145 € nel 2015). Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.67