Incremento speranza di vita

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Incremento speranza di vita
67
1 aprile 2015
Incremento speranza di
vita
In questo numero:
Requisiti pensioni: 4 mesi in più dal 2106
I media ne hanno dato notizia come se si trattasse di un
nuovo intervento legislativo peggiorativo dei requisiti di
accesso alla pensione.
Così almeno hanno inteso gli utenti che allarmati hanno
telefonato alle nostre sedi.
Come noto si tratta invece della presa d’atto di INPS,
circolare n. 63 del 20 marzo 2015 (scarica il testo),
dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dal 1
gennaio 2016 in misura pari a 4 mesi,dei requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici (requisito età anagrafica e/o
contributivo), già ufficializzato dal decreto ministeriale del 16
dicembre 2014.
Il prossimo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 2019,
perciò i requisiti di accesso rimarranno fermi fino al 2018, al
netto degli incrementi previsti dell’età pensionabile, per le
lavoratrici del settore privato e per le autonome.
L’equiparazione tra i generi e le gestioni avverrà nel 2018.
Un po’ di storia
L’adeguamento dei requisiti dell’età anagrafica agli
incrementi della speranza di vita, accertato dall’ISTAT, venne
introdotto nel sistema pensionistico, con decorrenza dal 1
gennaio 2015, dal comma 2 dell’art. 22 ter del DL 78/2009
convertito in legge 102/2009.
segue a pag.2
Incremento speranza di
vita: 4 mesi in più dal
2016
pag.1-2-3
NASpI: neutri i periodi
non utili al diritto
pag.3
ASPI: cumulabilità con il
lavoro subordinato
pag.4
Requisiti accesso trattamenti pensionistici adeguati agli
incrementi speranza di vita: 4 mesi in più dal gennaio 2016
.
Con il comma 12-bis dell’art.12 della
successiva legge 122/2010, di conversione
del DL 78/2010, venne determinata la
cadenza triennale dell’adeguamento dei
requisiti agli incrementi della speranza di
vita e l’adeguamento fu esteso ai requisiti di
età di tutte le prestazioni pensionistiche:
speranza di vita successivi a quello
effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019, siano aggiornati con
cadenza biennale.
I nuovi requisiti dal 2016 al 2018
Pensione di vecchiaia
Requisiti di età della pensione di
vecchiaia (privati e autonomi)
Requisiti di età, appena incrementati
dalla stessa legge, della pensione di
vecchiaia delle lavoratrici del
pubblico impiego
Requisiti di età della pensione di
vecchiaia contributiva (art.1.comma
20 della legge 335/1995)
Requisito dell’età per il diritto
all’Assegno Sociale
Requisito di età e valori di somma di
età anagrafica e di anzianità
contributiva (sistema delle Quote)
Anni
Lavoratori (tutte le gestioni)
2015
66 e 3mesi
2016
66 e 7 mesi
2017
66 e 7 mesi
2018
66 e 7 mesi
Il comma 4, lettera b, dell’art.18 del DL
98/2011 convertito in legge 111/2011,
dispose l’anticipo al 1° gennaio 2013
dell’adeguamento dei requisiti di accesso
al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita.





Infine, l’ultimo intervento legislativo sulla
materia, è rappresentato dall’ormai
tristemente famoso art.24 del DL 201/2011,
convertito in legge 214/2011 (riforma MontiFornero):
 Il comma 12 prevede che gli
adeguamenti alla speranza di vita si
applicano a tutti i requisiti anagrafici
previsti per l'accesso al
pensionamento attraverso le diverse
modalità, nonché al requisito
contributivo previsto per l’accesso
alla pensione Anticipata.
 Il comma 13 dispone che gli
adeguamenti agli incrementi della
Anni
Lavoratrici
Pubblico
impiego
Settore
privato
Autonome
2015
66 e 3 mesi
63 e 9 mesi
64 e 9 mesi
2016
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
2017
66 e 7 mesi
65 e 7 mesi
66 e 1 mese
2018
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
66 e 7 mesi
Pensione Anticipata
Anno
Aumento
speranza di
vita (mesi)
Anzianità contributiva
Uomini (anni
e mesi)
Donne (anni
e mesi)
20142015
-
42 e 6
(2.210 sett.)
41 e 6
(2.158 sett.)
20162018
4
42 e 10
(2.227 sett.)
41 e 10
(2.175 sett.)
Pensione di anzianità con sistema quote
Per coloro che ancora possono
perfezionare il diritto alla pensione di
anzianità con il sistema delle c.d. “quote”
(ad esempio i salvaguardati), i valori di
somma di età anagrafica e di anzianità
contributiva di cui alla Tabella B allegata
segue a pag.3
2
INCA INFormazione – N.67
alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono
ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
L’età minima di accesso è, come detto,
incrementata di 4 mesi.
Quindi, per i lavoratori dipendenti con
almeno 35 anni di contribuzione, saranno
richiesti un’età anagrafica minima di 61
anni e 7 mesi e il raggiungimento di quota
97,6. Per gli autonomi, l’età minima è di 62
anni e 7 mesi e la quota sarà a 98,6.
Nella circolare sono riportati due esempi di
calcolo per il perfezionamento della quota,
a questi si rinvia per un approfondimento.
Come già detto gli adeguamenti derivanti
dagli incrementi della speranza di vita si
applicano a tutti i requisiti di accesso al
pensionamento, anagrafici o di anzianità
contributiva (quando non richiesta età
minima di accesso).
Perciò l’adeguamento di 4 mesi del
requisito anagrafico dal 2016 è previsto
anche per:

L’eccezione prevista (comma 15 bis,
lettera b, art.24 legge 214/2011) per
l’accesso alla vecchiaia al compimento
di 64 anni e 7 mesi per le donne con 60
di età entro il 2012 e a condizione che
alla data del 28 dicembre 2011 fossero
lavoratrici dipendenti private.

L’eccezione prevista (comma 15 bis,
lettera a, art. 24 legge 214/2011) per
l’accesso alla pensione con il sistema
delle quote per uomini e donne al
compimento di 64 anni e 7 mesi a
condizione che entro il 2012 abbiano
raggiunto la quota prevista nella
gestione di appartenenza e che alla
data del 28 dicembre 2011 fossero
lavoratori dipendenti privati. Nel FPLD la
quota era 96 (minimo 60 di età).

L’accesso alternativo alla vecchiaia nel
contributivo (comma 7 art.24 legge
214/2011) con una anzianità contributiva
minima effettiva di 5 anni e al
compimento di 70 anni e 7 mesi.

L’accesso alternativo alla pensione
un minimo di 20 anni di anzianità
contributiva effettiva e nel rispetto della
soglia minima mensile (2,8 volte importo
AS…). Età di accesso dal 2016 pari a 63
anni e 7 mesi.

La pensione in Totalizzazione sia di
Vecchiaia con 65 anni e 7 mesi che di
Anzianità con 40 anni e 7 mesi di
contribuzione

L’assegno sociale con accesso all’età di
65 anni e 7 mesi. Ricordiamo che nel
2018 è previsto un’ulteriore aumento
dell’età di accesso a 66 anni e 7 mesi
(comma 8 art.24 legge 214/2011)
Gli incrementi alla speranza di vita si
applicano pure ai requisiti per l’accesso al
pensionamento del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa
e pronto soccorso. Per approfondimenti si
rinvia al paragrafo 3 della circolare INPS.
NASpI
Neutri i periodi non utili al diritto
I primi nodi cominciano a sciogliersi. Il
Ministero del lavoro, sul proprio sito (vedi il
testo), ha pubblicato una nota relativa alla
contribuzione utile al perfezionamento del
requisito delle 13 settimane nei quattro anni
prima dell’evento di disoccupazione, e del
requisito delle 30 giornate effettive di lavoro
nell’anno precedente lo stesso evento.
L’art 14 del DLgs 22/2015 (rinvio) prevede
che alla NASpI si applicano le disposizioni in
materia di ASpI in quanto compatibili.
Gli “eventi protetti” saranno perciò
considerati, come avveniva in precedenza,
o periodi neutri oppure utili al fine del
perfezionamento dei requisiti previsti per il
diritto alla NASpI.
La presenza di periodi neutri
determineranno un ampliamento, pari alla
loro durata, del quadriennio all’interno del
quale ricercare il requisito di almeno 13
settimane di contribuzione.
anticipata nel sistema contributivo
(comma 11 art.24 legge 214/2011) con
3
Segue a pag.4
INCA INFormazione – N.67
Allo stesso modo , il requisito delle trenta
giornate di lavoro effettivo verrà ricercato
nei dodici mesi immediatamente
precedenti gli eventi considerati periodi
neutri.
Quali sono i periodi considerati neutri?



Malattia e infortunio sul lavoro solo nel
caso non vi sia integrazione della
retribuzione da parte del datore di
lavoro, nel rispetto del minimale
retributivo;
Cassa integrazione straordinaria e
ordinaria con sospensione dell’attività a
zero ore;
Assenze per permessi e congedi fruiti dal
coniuge convivente, dal genitore, dal
figlio convivente, dai fratelli o sorelle
conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità.
Il Ministero nulla, invece, dice sulla
contribuzione utile al diritto che è quella da:



Contributi figurativi accreditati per
maternità obbligatoria se all’inizio
dell’astensione risulta già versata
contribuzione ed i periodi di congedo
parentale purché indennizzati e
intervenuti in costanza di rapporto di
lavoro;
Periodi di lavoro all’estero in paesi
comunitari o convenzionati ove sia
prevista la possibilità di totalizzazione;
L’astensione dal lavoro per periodi di
malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel
limite di cinque giorni lavorativi nell’anno
solare.
Visto il rinvio operato dall’art.14 DLgs
22/2015, la contribuzione accreditata per i
periodi detti, dovrebbe essere considerata
utiler anche per il diritto alla NASPI.
Attendiamo comunque i chiarimenti dalla
circolare INPS, preannunciata dal Ministero.
ASpI e lavoro
Rioccupazione in lavoro subordinato
L’Inps, con il messaggio n. 2028 del 19 marzo
2015 (non pubblicato sul sito), a distanza di
oltre due anni dall’entrata in vigore della
legge 92/2012, fornisce alcuni chiarimenti sulla
fruizione di ASpI e MiniASpI nelle ipotesi di
rioccupazione con contratto di lavoro
subordinato e nelle ipotesi di cessazione da
rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale.
Rioccupazione con lavoro subordinato:
ASpI sospesa con contratto di lavoro
subordinato con durata pari o inferiore a sei
mesi e il cui reddito annuale sia superiore al
reddito minimo escluso da imposizione (8.145
€ nel 2015).
Decadenza dall’ASPI con contratto di lavoro
subordinato superiore a sei mesi e il cui
reddito annuale sia superiore al reddito
minimo escluso da imposizione
ASpI parzialmente cumulabile (ridotta
dell’80% del reddito presunto, da comunicare
entro un mese dall’inizio attività)) con
contratto di lavoro subordinato inferiore, pari
o superiore a sei mesi o di lavoro subordinato
a tempo indeterminato ma il cui reddito
annuale sia inferiore al reddito minimo escluso
da imposizione.
MiniASpI , come per ASPi , tenendo conto che
la sospensione è ammessa però, per un
periodo massimo di cinque giorni.
Diritto all’ ASpI/ MiniASpI e rapporti Part-time
Il titolare di due o più rapporti di lavoro
subordinato a tempo parziale che cessi da
uno di questi rapporti a seguito di
licenziamento o dimissioni per giusta causa,
può cumulare le indennità (anche in questo
caso ridotte) con il reddito da lavoro
dipendente, derivante dagli altri PT, se di
importo inferiore al limite utile ai fini della
conservazione dello stato di disoccupazione
(8.145 € nel 2015).
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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