Attività Produttive - Comune di Avigliano Umbro

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Attività Produttive - Comune di Avigliano Umbro
Attività Produttive
Attività di vendita › Commercio in forma itinerante
Descrizione
In questa tipologia sono comprese tutte le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di
alimenti e bevande effettuate in forma itinerante (senza concessione di posteggio).
L’esercizio di questa tipologia di attività è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta
dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune,
nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine
espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.
L’autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla
somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari
requisiti.
Requisiti
Per svolgere l’attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali:
assenza di cause ostative elencate nell’art. 71 del D.LGS. 59/2010
assenza cause ostative elencate nell’art. 67 del D.LGS. 159/2011
Requisiti professionali
(solo in caso di commercio dei prodotti alimentari)
- possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per il commercio dei prodotti alimentari
1 - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione
o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle provincie autonome
di Trento e di Bolzano.
2 - aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande:
quale dipendente qualificato addetto alla vendita, o all’amministrazione o alla preparazione
degli
alimenti, comprovata dall’iscrizione all'INPS
- quale socio lavoratore, comprovata dall’iscrizione all'INPS
- quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3° grado
dell’imprenditore, comprovata dall’iscrizione all'INPS
- quale dipendente qualificato addetto alla vendita, o all’amministrazione o alla preparazione
degli
alimenti, comprovata dall’iscrizione all'INPS
- quale socio lavoratore, comprovata dall’iscrizione all'INPS
- quale coadiutore familiare, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3° grado
dell’imprenditore,
comprovata dall’iscrizione all'INPS
3 - essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi
siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti:
4 - aver esercitato in proprio per almeno 2 anni, anche se non continuativi, nel quinquennio
precedente, l’attività di vendita nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande:
5 - essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Cciaa per l’attività
di commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo cancellazione dal medesimo registro,
volontaria o per perdita dei requisiti;
(oppure)
- aver superato l’esame di idoneità
(oppure)
- frequentato con esito positivo il corso per l’iscrizione al Registro Esercenti il Commercio
(REC), anche se non seguito dall’iscrizione al registro.
Adempimenti
L’esercizio dell’attività in forma itinerante è soggetta a SCIA, trasmessa al Comune in cui il
richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l’attività.
L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste
dall’articolo 71, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia
igienico-sanitaria vigenti.
La SCIA abilita anche:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi
di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.
Ogni abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica
ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori
di lavoro. Il medesimo soggetto non può richiedere più di un’autorizzazione all’esercizio
dell’attività in forma itinerante.
L’esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente
assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un’ora, senza porre a
terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso
detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata. I limiti
di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto
non si presenti altro operatore.
Per iniziare attività di commercio itinerante trasmettere:
SCIA commercio itinerante;
Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed amministratori e del preposto (soltanto in caso di
titolare non persona fisica);
Notifica/comunicazione ai sensi CE 852/04 (soltanto per settore alimentare);
Allegato B - Dichiarazione persona in possesso requisiti professionali (soltanto per
settore alimentare);
Copia dell’atto comprovante il possesso del requisito professionale dichiarato (soltanto
per settore alimentare);
Copia della ricevuta di versamento dei diritti;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno (SE NECESSARIO).
Per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche in forme itinerante occorre
presentare:
SCIA commercio itinerante;
Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed amministratori e del preposto (soltanto in caso di
titolare non persona fisica);
Notifica/comunicazione ai sensi CE 852/04 (soltanto per settore alimentare);
Allegato B - Dichiarazione persona in possesso requisiti professionali (soltanto per
settore alimentare);
Copia dell’atto comprovante il possesso del requisito professionale dichiarato (soltanto
per settore alimentare);
Copia della SCIA originaria;
Atto di trasferimento/cessione o certificazione notarile;
Copia della ricevuta di versamento dei diritti;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno (SE NECESSARIO).
Il subentrante può iniziare l’attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune
che ha ricevuto la SCIA.
Per la cessazione dell’attività sono necessari:
SCIA commercio itinerante;
Copia della ricevuta di versamento dei diritti;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno (SE NECESSARIO).
Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.
Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è
idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti
per tale attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
titolo abilitativo.
L’attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli
o artigiani abilitati all’esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al
rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e
bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.
L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi
prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle
norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
PAGAMENTO DIRITTI, IMPOSTE E ONERI:
L’importo da pagare ammonta a:
euro xxx,xx per imposte;
euro xxx,xx per tasse ;
euro xxx,xx per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato con le seguenti modalità:
XXXXXXXXXXXXXX
Normativa
L.R. 10/2013 - Art. 4-bis c.1: “L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è
soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, se effettuato su posteggio dato in
concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma
itinerante.
L'istanza può essere presentata tramite la procedura guidata presente nella sezione Servizi
On-Line del portale del SUAP oppure tramite l'invio per posta elettronica certificata (PEC) come
da specifiche indicate nell' art. 5 dell'allegato tecnico al DPR 07 settembre 2010, n. 160.”
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228: “Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.”
LEGGE REGIONALE 6 maggio 2013, n. 10: “Disposizioni in materia di commercio per
l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni delle leggi
regionali 3 agosto 1999, n. 24, 20 gennaio 2000, n. 6 e 23 luglio 2003, n. 13.”
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