Diritto internazionale - Vivere Scienze Politiche

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Diritto internazionale - Vivere Scienze Politiche
Diritto internazionale:
è il diritto che regola l’ordinamento giuridico della comunità degli stati. Si differenzia dagli altri
ordinamenti perché A) manca un’autorità centrale che legifera B) un giudice che sanziona e C)
tutti gli stati sono allo stesso livello (anche se nella pratica comandano le superpotenze): ecco
perché l’ordinamento internazionale viene definito ordinamento anarchico,”uti universi”.
(R.Quadri)
Nascita del diritto internazionale:
‘300 = nascita dei primi stati nazionali. Francia, Inghilterra e Spagna sono i primi a non essere
sottomessi ad un impero o alla chiesa. Inoltre, in Inghilterra nasce una prima forma di costituzione,
ossia la Magna Carta Libertatum (1215), atto col quale Giovanni Senza Terra concedeva alcuni
diritti ai cittadini (aristocratici)
‘400 = con la bolla “inter Caetera” del 1493 di papa Alessandro VI si ha la prima forma di arbitrato.
Il Papa intervenne per la risoluzione della questione della “Raja”, ossia la divisione dei territori
dell’America latina tra l’impero spagnolo e quello portoghese. Egli invocò la cd. “donazione di
Costantino”, un documento apocrifo (falso) secondo il quale tutti i territori ad Occidente del Sacro
Romano Impero, sarebbero dovuti andare sotto il controllo del Papato, motivo per cui il Papa
poteva donarli a chi desiderava. La divisione fu a favore della Spagna e solo dopo il trattato di
Tordesillas le condizioni furono rese più eque. (principio internazionale di equità).
‘500 = dopo la pace di Augusta del 1555 gli Stati si riconoscevano tra loro in quanto Stati, al di là
della fede dei vari sovrani (cuius regio eius religio) .
‘600 = dopo la pace di Vestfalia del 1648 si ha la fine della guerra dei 30 anni tra protestanti e
cattolici e la fine del Sacro Romano Impero. Si inaugura un nuovo ordine internazionale, un
sistema in cui assumeva dunque importanza il concetto di sovranità dello stato.
‘700 = abbiamo la destabilizzazione delle monarchie assolute. Nel 1789, durante la Rivoluzione
Francese, viene emanata la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”.
‘800 = vengono concesse le prime Costituzioni per cui il potere sovrano viene limitato dalla legge.
Si iniziano a delineare i primi Stati moderni.
‘900 = Dopo il trattato di Versailles del 1919, Guglielmo II venne ritenuto responsabile di
determinati crimini. Da questo momento in poi quindi gli individui iniziano ad avere diritti che
vanno oltre il rapporto Stato-cittadino. Nel 1945 nasce l’ONU (sulle ceneri della Società delle
Nazioni) e tre anni dopo viene emanata la “Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo”. Il ‘900
fu definito da Bobbio l’età dei diritti. In questo secolo inizia a delinearsi il Diritto Internazionale con
due nuovi soggetti: le organizzazioni internazionali e gli individui.
Fonti del diritto internazionale generale:
fonti primarie:
norme non scritte: la consuetudine = comportamento ripetuto costantemente dagli Stati
(diuturnitas) accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà giuridica di quel comportamento
(opinio juris sive necessitatis).
Fonti secondarie:
Norme scritte: trattati, convenzioni, accordi, patti = hanno forza di legge solo tra gli stati
contraenti. In caso di incompatibilità con una norma consuetudinaria, quest’ultima ha un grado
gerarchico più alto.
Fonti del diritto internazionale particolare:
fonte di terzo grado:
procedimenti previsti da accordi = norme strumentali disposti alla regolamentazione di varie
materie da parte delle organizzazioni internazionali.
raccomandazioni e pareri = norme formali con valore di mera esortazione da parte delle
organizzazioni internazionali (possono contribuire a formare il cd. Soft law, diritto morbido)
adattamento del diritto internazionale e del diritto interno, 2 teorie:
1.MONISMO
il diritto internazionale è un tutt’uno col diritto interno
INTERNISTA
AUSTIN (1790- 1859): padre del positivismo
giuridico. Nega la giuridicità del dir. Internaz.
HEGEL (1770-1831): padre dello spiritualismo,
il diritto internaz. è il riflesso del diritto interno
e afferma la giuridicità del dir. Internaz.
JELLINEK (1851-1911): padre della teoria
dell’autolimitazione dello Stato, il quale
unilateralmente si auto obbliga. Viene meno
l’obbligatorietà del diritto internaz.
INTERNAZIONALISTA
KELSEN: padre del normativismo puro: è norma
ciò che viene posta da un’altra norma per cui il
diritto interno prende origine dal dir. Internaz. I
quale ha quindi da una norma cd. pensante
(ideata da Kant). Le norme consuetudinarie o
pattizie si distinguono in valide (tramite la
ratifica) ed efficaci (tramite l’ordine di
esecuzione con cui la norma diventa
obbligatoria, interna).
2.DUALISMO
Il diritto internazionale è separato da quello interno. (teoria prevalente)
ANZILOTTI (1867-1950)
Concezione positivistica
incentrata sul monopolio
statale del diritto interno. È
necessario un ordine di
esecuzione come atto di
ricezione della norma
internazionale.
SANTI ROMANO (1875-1947)
il diritto internazionale e
interno sono staccati ma il
coordinamento avviene
tramite il cd. rinvio mobile
sancito dall’art.11 Cost.
PERASSI (1886-1960)
Il diritto interno si rifà a quello
internazionale attraverso un
meccanismo chiamato
“trasformatore permanente”
che però riguarda solo le
norme consuetudinarie,
tramite l’art.10.1 Cost.
Formazione dei trattati: (disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1969)
il trattato = è un accordo di due o più stati che intendono obbligarsi al rispetto di determinati
diritti ed obblighi. Come nel contratto civile, vige la libertà della forma.
Nella prassi, i trattati vengono conclusi dalle Organizzazioni internazionali oppure dai
plenipotenziari (tradizionalmente chiamati “alte parti contraenti”) ossia soggetti rappresentanti di
Stati, dotati di pieni poteri (quindi capo di Stato, del Governo, ministro degli affari esteri,
diplomatico)
Il procedimento ordinario consta di 4 fasi:
1. Negoziazione = include le trattative sull’oggetto dell’accordo e la redazione del testo
2. Firma = i plenipotenziari firmano pagina per pagina il trattato
3. Ratifica (approvazione o conclusione) = atto col quale uno Stato sancisce la sua adesione al
trattato e si impegna nei confronti degli altri stati ratificanti. Esso spetta formalmente al
presidente della Repubblica ma sostanzialmente al Primo Ministro.
4. Scambio e deposito delle ratifiche = gli Stati mettono a conoscenza gli altri Stati della
propria ratifica e possono registrare la ratifica al segretariato generale dell’ONU.
Il procedimento in forma semplificata consta di sole due fasi:
1. Negoziazione
2. Firma = attraverso la semplice firma lo Stato manifesta la propria volontà ad obbligarsi al
trattato.
Secondo l’art.117 = La Cassazione ha riconosciuto competenza autonoma e originaria anche alle
ragioni le quali possono concludere trattati, previo consenso o delega del governo centrale (e per
gli atti non citati nell’art. 80 Cost.).
Materie per le quali la ratifica deve essere autorizzata con legge:
sono 5 e sono elencate nell’art.80 della Costituzione = atti di natura politica, arbitrati, variazioni
del territorio, oneri alle finanze, modificazioni di leggi.
obbligatorietà dei trattati:
“pacta tertiis nec nocent nec prosunt” (i trattati non nuociono né giovano Stati terzi) = come nel
diritto civile, questo principio afferma che i trattati vincolano solo le parti contraenti. Esistono
delle eccezioni in cui i trattati hanno efficacia ultra partes: i trattati che apportano vantaggi a Stati
Terzi, i trattati di navigabilità dei fiumi, i trattati LOCALIZZABILI ossia quelli che disciplinano l
divisione dei confini.
Successione nei trattati: convenzione di Vienna 1978
avviene quando uno Stato subentra o si sostituisce per vari motivi ad un altro governo. Esistono
diversi principi:
uti possidetis iuris (così come possedete): principio che vale per gli Stati Classici che devono
accettare i trattati localizzabili precedenti (divisione dei confini o smilitarizzazione delle aeree).
Tabula rasa (partire da zero): principio che vale per i nuovi stati nati dalla decolonizzazione e
riguardo i trattati non localizzabili. Non vale invece per gli Stati classici
Rebus sic stantibus art.62 Convenzione di Vienna 1969: i trattati aventi natura politica che
vengono stipulati in determinate circostanze, nel caso in cui via sia un mutamento sostanziale di
tali circostanze (ad esempio mutamento di governo per via extralegali), le parti che avevano
firmato i trattati hanno il diritto di recedere (sempre che non vi sia una clausola che lo obblighi).
Questo principio non può essere invocato per i trattati localizzabili per definiscono i confini e
sembra essere contrario alla regola pacta servanda sunt.
Casi in cui opera la successione nei trattati:
incorporazione = uno stato si estingue e passa a fare parte di un altro Stato (unità d’Italia 1861). In
questo caso vige il principio della mobilità delle frontiere, secondo cui i trattati localizzabili dello
Stato incorporante si estendono anche allo Stato incorporato.
fusione = più stati si uniscono per creare uno stato del tutto nuovo (Yemen del Nord e Sud nel
1990). Anche qui vige la regola della mobilità delle frontiere.
Casi in cui non opera la successione nei trattati:
smembramento = da un singolo Stato nascono uno o più Stati e quello precedente si estingue
(URSS nel 1991).
Secessione = da un singolo Stato nascono uno o più Stati e quello precedente non si estingue
(USA 1861).
Distacco = accordo consensuale concesso ad un territorio da parte del governo centrale. A
differenza della secessione, il distacco avviene in maniera pacifica.
cessione = parte di un territorio viene si stacca e va sotto il controllo di un altro stato (Cessione
della Alsazia alla Francia da parte della Germania a seguito della seconda guerra mondiale 1945).
Invalidità dei trattati:
ASSOLUTA
VIOLENZA: minaccia esterna dell’uso della
violenza contro un organo statale
RELATIVA
ERRORE (essenziale): presupposto che ha
spinto le parti a firmare il trattato
Non costituisce violenza la pressione politica o
economica.
CONTRARIETA’ A NORME DI JUS COGENS:
illiceità dell’oggetto del trattato
INSANABILE
INVOCABILE DA TUTTI
INSCINDIBILE
DOLO: frode atta ad ingannare la controparte
circa la situazione di invalidità del trattato
CORRUZIONE: dell’organo stipulante
SANABILE
INVOCABILE SONO DALLA PARTE LESA
SCINDIBILE
estinzione e sospensione dei trattati:
condizione risolutiva = evento futuro ed incerto all’avverarsi del quale il trattato si intende
concluso
termine finale = data certa con la quale si intende estinto il rapporto
inadempimento = non osservanza degli obblighi tratti in oggetto. Vige il principio di sinallagma
contrattuale
impossibilità sopravvenuta = difficoltà ad eseguire gli obblighi per causa di forza maggiore
abrogazione = accordo consensuale delle parti che intendono recedere il trattato.
Guerra = sospensione dei trattati.
denuncia o recesso = atto con cui lo Stato dichiara di volere recedere il trattato (sempre che sia
possibile). La procedura prevista da Vienna ’68 è quella di notificare per iscritto la propria volontà
a recedere. Nel caso di acquiescenza entro i 3 mesi da parte dell’altro stato, il trattato risulta
estinto. Nel caso in cui invece vi siano obiezioni, esse dovranno essere notificate entro 12 mesi. A
quel punto l’ONU deciderà, tramite mere esortazioni, quale risoluzione intraprendere (col rischio
che il trattato resti in una situazione di stallo).
Interpretazione dei trattati:
METODO SUBBIETTIVISTICO
METODO OBBIETTIVISTICO
E’ l’interpretazione teleologica che fa
È un’interpretazione letterale. In caso di lacune,
riferimento alla volontà degli stati. Questo
si può utilizzare il principio dell’analògia legis,
metodo è ormai superato.
anche nei casi di norme consuetudinarie.
È il metodo prevalente
Teoria dei poteri impliciti: uno Stato può
esercitare ulteriori poteri (oltre a quelli
espressamente previsti nel trattato) al fine di
raggiungere determinati obbiettivi
Riserva nei trattati:
la riserva è un istituto che offre agli Stati la possibilità di accettare o meno determinate clausole di
un contratto. Essa è apponibile (ovviamente) solo nei trattati multilaterali.
Prima le riserve potevano essere espresse solo durante la negoziazione. Dopo il parere della CIG
del 1951 ci sono state importanti innovazioni al fine di allargare il più possibile il numero di
partecipanti ai trattati. Adesso è quindi possibile apporre una riserva sia al momento della ratifica,
sia successivamente (riserva tardiva), salvo che il testo non lo escluda espressamente. La riserve
interpretativa dà la facoltà di accettare le clausole del contratto limitatamente all’interpretazione
voluto dallo Stato contraente. Questa facoltà spetta al governo
I soggetti del diritto internazionale:
soggettività internazionale: piena titolarità di diritti e doveri del diritto internazionale
1° categoria = Lo Stato. Deve avere 3 elementi: Sovranità (unico organo sovrano), Territorio (aree
fisiche su cui agisce il suo potere), Popolo (composto da cittadini e apolidi). Inoltre devono esserci
2 principi: effettività (lo stato deve avere un controllo stabile sul territorio) e indipendenza (libertà
da un’altra forza sovrana). L’ISIS è uno Stato. La Palestina, benché non riconosciuta dall’ONU, è uno
Stato. Motivo per cui a prescindere che venga riconosciuto o meno, uno Stato è tale se presenta i
due suddetti principi. La soggettività internazionale è riconosciuta alle nazioni e agli stati federali.
Le confederazioni, i singoli stati membri degli Stati federali, i governi fantoccio (Mussolini), i
comitati di liberazione nazionale (l’OLP) o i governi in esilio (De Gaulle) non godono della
soggettività internazionale.
2° categoria = gli individui. Diventano soggetti di diritto internazionale in quanto possono fare
ricorsi e reclamare innanzi agli organismi internazionali un intervento per la tutela dei propri
diritti. Inoltre sono i destinatari delle norme contenute nei vari trattati
3° categoria = le organizzazioni internazionali. Acquisiscono soggettività dal momento del loro atto
istitutivo.
Norme di Jus Cogens:
Sono le norme consuetudinarie poste alla base del diritto internazionale. Esse sono fondamentali,
supreme, universali ed inderogabili (da eventuali convenzioni). Esse si rifanno ai diritti umani
principali, al principio di autodeterminazione dei popoli, al divieto della minaccia e/o uso della
forza; questo elenco potrebbe poi essere sommato a tutte le norme previste dalla carta dell’Onu
(in base all'articolo 103) .
Adattamento diritto interno al diritto internazionale:
l’adattamento è il modo in cui un ordinamento interno si adegua al diritto internazionale
PROCEDIMENTO ORDINARIO
Norme non self-executing
Direttive e Decisioni UE
Legge di delegazione Europea
Le norme vengono interpretate e rimodulate
dai giudici interni attraverso la cd. occasio legis
perché non sono direttamente applicabili in
quanto troppo generiche.
Lo svantaggio è che se una norma di diritto
internaz cessa di esistere, essa continuerà ad
essere valevole nell’ordinamento interno
PROCEDIMENTO SPECIALE
Norme self-executing
Regolamenti UE e direttive “dettagliate”
Legge europea
Le norme non vengono reinterpretate e vige il
principio dell’adattamento con “rinvio” o del
cd. “Trasformatore permanente” (Perassi).
il vantaggio è che le norme sono valide finché
saranno tali nell’ordinamento internazionale
Obbligatorietà del diritto internazionale:
il diritto internazionale è un diritto principalmente per 3 motivi: A) i giudici interni devono
applicare le norme di diritto internazionale qualora siano in contrasto con quelle interne. B) vi è un
articolo della costituzione (art.10.1) che prevede l’adattamento del diritto interno alle norme
internazionali generalmente riconosciute. C) i trattati internazionali hanno una legge di
recepimento che ne sancisce l’obbligatorietà.
Sentenze riguardo il problema dell’adattamento:
Caso Russell (1979) = Russell non pagava l’affitto e venne citato in giudizione ma si oppose
invocando l’immunità diplomatica poiché era impiegato nell’ambasciata canadese. Il tribuna le di
Roma sollevò a questione di legittimità dell’immunità diplomatica ma la corte costituzionale la
ritenne infondata. Fu il primo caso di distinzione di norme consuetudinarie Pre e Post Costituzione.
Successivamente la prassi abbandonò questa distinzione avvalorando la tesi secondo cui le norme
consuetudinarie incontrano solo limiti impliciti (art.139 Cost. riguardo la forma repubblicana) e
limiti espliciti (artt. 1-12 Cost.).
Sentenza Sibram (1989) = Società genovese che citò in giudizio lo stato italiano in merito alla
violazione della convenzione di Varsavia del 1929. La corte costituzionale dichiarò non fondata la
questione di legittimità affermando che l'adattamento alle norme internazionali pattizie avviene
con un atto ad hoc consistente nell'ordine di esecuzione adottato di regola con legge ordinaria. Ne
consegue che i trattati internazionali vengono ad assumere rango di legge ordinaria e perciò può
essere abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva.
Sentenza della regione Sardegna (1990) = stabilì che l’art.120 Cost. attribuisce allo Stato un
potere sostitutivo nei confronti delle regioni quando vi sia inerzia nell’applicazione di leggi
comunitarie.
Sentenze 348 e 349 (sentenze gemelle del 2007) = hanno chiarito la riforma del 2001 del titolo V
della Cost. nel cui art. 117.1 vi era l’espressione “obblighi internazionali”, stabilendo che il
mancato rispetto della CEDU comporterebbe una questione di illegittimità costituzionale. Le
disposizioni della CEDU diventano quindi “norme interposte” di livello sub-costituzionale, ovvero
sia possono sempre essere controllate dal giudice della legge (giudice della Corte Costituzionale).
Teoria del Quadri:
l’ordine di esecuzione come atto logico-giuridico è superfluo in vista degli artt.10.1 e 11, i quali si
rivolgono sia al diritto consuetudinario che quello pattizio = Consuetudo servanda est et pacta
servanda sunt. Peraltro la tesi del Quadri sarebbe rafforzata dal testo della riforma costituzionale
del Titolo V del 2001, con il nuovo articolo 117 .1 che recita: "La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali".
Dottrina prevalente ART 10.1. Cost.:
Per le norme di diritto consuetudinario (jus cogens) vige il principio del “rinvio” sancito
dall’art.10.1 per cui le norme acquistano il rango para-costituzionale aventi effetti diretti.
Per le norme pattizie è invece necessario uno specifico atto di recepimento che può essere un
ordine di esecuzione o semplicemente un atto amministrativo, attraverso il quale le norme
acquistano il rango di legge ordinaria.
Immunità diplomatica: Vienna 1961
Vienna 1961 regola le immunità diplomatiche concesse agli agenti diplomatici nell’esercizio delle
loro funzioni. Esse sono delle inviolabilità che accompagnano gli agenti durante la loro
permanenza nei paesi stranieri. La loro presenza è comunque subordinata alla volontà dello Stato
il quale, attraverso il cd. Gradimento prima e accreditamento dopo, accetta gli agenti oppure può
respingere tramite la cd. Consegna dei passaporti e la relativa ingiunzione a lasciare il paese. I
consoli non godono delle immunità personali.
PERSONALE
DOMICILIARE
Protezione da possibili
offese alla persona,
tramite misure
preventive o
repressive.
Inviolabilità sia del
domicilio che del
luogo in cui opera la
missione diplomatica.
PROCESSUALE
(PENALE E CIVILE)
Il diplomatico (e io
suoi familiari) non può
essere processato nei
casi di atti privati
FISCALE
Vale solo per le
imposte dirette
personali (sul reddito)
Nel caso di atti in veste
di organo del governo,
spetta la cd. Immunità
funzionale e sarà lo
Stato a risponderne e
non la persona.
Caso barcelona traction 1970:
La barcelona traction era una società canadese che operava in Spagna e i cui maggiori azionisti
erano del Belgio. Una volta dichiarata fallita, la CIG fu chiamata a pronunciarsi ed escluse che il
Belgio potesse agire in protezione diplomatica per i danni cagionati dal fallimento, in quanto ciò
che rileva per il diritto internazionale è la nazionalità/sede della persona giuridica. Con questa
sentenza la Corte dell’ONU delineò la differenza tra norme consuetudinarie e pattizie. Inoltre
venne ristretta l’immunità diplomatica “assoluta” per passare quindi all’immunità “funzionale” (o
relativa, ristretta). Da qui si deduce una divisione per cui l’immunità agisce solo in caso di atti “jure
imperii” (ossia quelli riguardanti l’esercizio delle funzioni pubbliche statali) e non anche per quelli
“jure privatorum” (atti privatistici).
Clausola calvo:
i paesi in via di sviluppo tendono a rifiutare l’immunità diplomatica nel caso di stranieri quando vi
sono di mezzo rapporti economici. Per questo motivo al momento della stipula di trattati, essi
inseriscono la cd. Clausola calvo, una clausola che obbliga a rinunciare alla protezione del proprio
paese in caso di controversie e affidarsi alla giurisdizione dei tribunali locali. Carlos Calvo era uno
giurista argentino che formulò questa dottrina al fine di evitare un abuso di potere da parte delle
superpotenze sui paesi più deboli.
trattamento degli stranieri:
1° principio consuetudinario = non può esservi assoggettamento allo Stato se non in presenza di
un genuine link (attacco o legame come un permesso di soggiorno)
2° principio consuetudinario = lo stato deve garantire gli stessi diritti garantiti ai proprio cittadini.
La sovranità di uno stato permette di disciplinare liberamente l’ammissione od espulsione,
rispettando però il principio di “non refoulement” sancito dalla convenzione di Ginevra, il quale
dichiara il divieto di respingimento per i rifugiati che provengono da paesi in cui la loro libertà è
minacciata.
Rifugiato = situazione giuridica in cui si trova colui il quale è fuori dello Stato di cui possiede la
cittadinanza e non può o non vuole domandare la protezione di detto Stato
Richiedente asilo = coloro che hanno lasciato il loro paese d’origine e hanno inoltrato una richiesta
di asilo in un paese terzo, ma sono ancora in attesa di una decisione da parte delle autorità
competenti riguardo al riconoscimento del loro status di rifugiati.
Sfollato = coloro che pur avendo abbandonato la propria casa a causa degli stessi motivi dei
rifugiati, o a causa di eventi eccezionali (carestie, per esempio), non hanno attraversato un confine
internazionale.
Sentenza Sabbatino (1964)
la banca nazionale di cuba intentò un’accusa contro il legale di un’impresa che aveva ricevuto del
denaro che invece doveva andare ad un zuccherificio cubano. La corte Suprema degli USA si
pronunciò a favore del convenuto, rifiutandosi di sindacare il provvedimento di nazionalizzazione
di Cuba, in virtù della dottrina “act of state”. Tale teoria afferma che uno Stato non può giudicare
un provvedimento legislativo o amministrativo di un altro Stato straniero. (par in parem non habet
iūdĭcĭum). Questa dottrina non fu recepita dal diritto internazionale e rimane una prassi
americana.
Illecito internazionale:
il fatto illecito è una violazione di un norma di diritto internazionale da parte di uno stato
(offensore) nei confronti di un altro (offeso). Esso ha un elemento soggettivo (condotta illecita) e
un elemento oggettivo (la antigiuridicità del comportamento).
Secondo Dionisio Anzilotti quando si verifica un illecito internazionale nasce un nuovo rapporto tra
lo stato offensore lo stato offeso il quale deve rispondere all’offesa e in questo modo si ha un
“regressus ad infinitum” poiché si creano sempre responsabilità a catena.
Kelsen critica questa concezione affermando che l’illecito non provoca rapporti giuridici quindi
sarebbe più utile ricorrere all’autotutela piuttosto che a rappresaglie.
Caso Tellini = ambasciatore inviato in Grecia ucciso nel 1923 da alcuni privati. Mussolini mandò
una richiesta di risarcimento del danno ma ricevendo un rifiuto decise di invadere l’isola di Corfù.
Lo stato non risponde degli illeciti dei privati.
Tempus raegit actum = irretroattività della pena. Tempus commissi delicti =momento
consumativo, che non si identifica con il momento della commissione del fatto ma con
l’esaurimento di tutti i possibili ricorsi interni.
TIPI DI RESPONSABILITA’:
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
RESPONSABILITA’ PER COLPA
E’ la responsabilità contrattuale che si prefigura È la responsabilità extra-contrattuale (o
quando si viola una norma internazionale o un
Aquiliana, art. 2043), che si prefigura quando si
trattato.
viola una qualsiasi norma consuetudinaria, per
negligenza (colpa) o volontà (dolo).
ASSOLUTA
RELATIVA
Non ha esimenti e
Può avere due esimenti:
comporta
forza maggiore e
automaticamente
impossibilità
all’obbligo di
sopravvenuta ad
risarcimento
adempiere. Questa
rappresenta la prassi.
1.RESTITUTIO IN INTEGRUM
Ricreare, quando possibile, le
condizioni precedenti
all’illecito (solitamente tramite
pagamento in forma specifica)
AUTOTUTELA
O legittima difesa.
Sono azioni illecite che
vengono poste in
essere a seguito di un
illecito altrui ed in
maniera proporzionale
Vige il principio di
reciprocità: sinallagma
tra due stati.
Autotutela Può essere
individuale o collettiva.
Collettiva: è possibile
l’intervento di più Stati
in caso di gravi crimini
contro l’umanità o
invasioni illegali di
territorio (per il
rispetto del principio di
autodeterminazione)
tratto dal capitolo VII
della carta dell’ONU.
Risarcimento:
2.ATTI DI DIPLOMAZIA
Anche detti di soddisfazione o
riparazione, sono atti posti in
essere per il risarcimento di
danni morali tra cui scuse
ufficiali, omaggi alla bandiera
o pagamenti di somme
simboliche.
2.RAPPRESAGLIA E RITORSIONE
Forma pura di
Semplice
legittima difesa, comportame
per cui un fatto
nto di
che
inimicizia
normalmente
come la
sarebbe illecito, rottura dei
diventa lecito se rapporti
eseguito in
politici o
maniera
economici
proporzionale
all’offesa.
Cause esimenti del fatto illecito:
FORZA
STATO DI
CONSENSO
MAGGIORE
NECESSITA’
DELLO STATO
È un ostacolo
insormontabile
o un caso
fortuito di cui
lo Stato non è
responsabile,
che ha portato
lo stato a
commettere il
fatto illecito
è un atto
commesso per
evitare un pericolo
più grave che
possa intaccare un
interesse
essenziale e vitale
dello Stato.
(distress).
Evoluzione del
principio di
autoconservaz.
Il consenso
validamente
espresso da
uno stato non
rende illecito
quel fatto,
sempre che
rientri nei
limiti del
consenso
RACCOMANDAZI
ONI
ORGANIZZAZIONI
Le
raccomandazioni
delle
organizzazioni
internazionali
creano il
cd.effetto liceità
per cui solo quegli
atti
espressamente
indicati diventano
leciti.
Il diritto del mare:
nel diritto romano vigeva il principio secondo cui il mare non era di nessuno (e quindi era di tutti).
In pratica poi gli imperi si contendevano con la forza la supremazia sui vai mari. Dopo la scoperta
dell’America si inizia ad avere una spartizione delle acque attraverso la bolla di Papa Alessandro
VIvg “inter Caetera” che divideva l’oceano pacifico in modo da favorire la Spagna.
Nel 1600 il religioso Paolo Sarpi ipotizzò che l’Adriatico appartenesse a Venezia e non allo stato
Pontificio. Il calcolo per la misura della zona controllata era effettuata in base alla gittata dei
cannoni dalla costa.
Negli anni 50 abbiamo la formazione della ZEE (Zona Economica Esclusiva) e 4 convenzioni di
Ginevra: Mare territoriale e zona contigua, alto mare, piattaforma continentale, sfruttamento
ittico del mare. Con la convenzione di Montego Bay viene per la prima volta indicata l’estensione
delle varie fasce.
- Acque interne = parti di mare che si trovano all’interno di una linea immaginaria di base
che unisce le coste. Lo stato ha piena sovranità come nella terraferma. Sono assoggettate
a questo regime anche le cd. Baie storiche, ossia quelle che formano un semicerchio il cui
diametro non è maggiore di 24 miglia. (il golfo di Taranto).
- Mare territoriale = 12 miglia a partire dalla linea di bassa marea. Qui lo stato costiero è
sovrano ma è consentito il passaggio inoffensivo di imbarcazioni. Non è consentito loro lo
spionaggio, la pesca e lo sfruttamento del mare. Inoltre i sommergibili devono passare in
emersione e con la bandiera spiegata. Vige il diritto di inseguimento.
- Zona contigua = si estende per altre 12 miglia a partire dalla linea del mare territoriale. Qui
lo Stato non è sovrano ma ha il diritto di controllo delle navi in transito al fine di reprimere
eventuali infrazioni in materia doganale, fiscale e dell’immigrazione. Essa è opzionale e
deve essere dichiarata dallo Stato. L’italia non ha formalmente dichiarato le sue fasce ma vi
è un accenno nella legge Bossi-Fini del 2002.
- ZEE (zona economica esclusiva) = è lo spazio di mare che si estende per 200 miglia dalla
linea di base. E’ stata istituita per lo sfruttamento della pesca. Nel caso di zone vicine
(come nell’Adriatico), vige il principio dell’equidistanza tra le linee di base delle due coste.
- Piattaforma continentale = è la zona in cui lo Stato ha la cd. Sovranità funzionale per lo
sfruttamento del suolo o sottosuolo. Si può estendere massimo per 350 miglia. Qui il
passaggio delle navi è libero. La inventò Truman. Navigazione libera delle navi.
- Mare internazionale = lo spazio dell’alto mare riconosciuto patrimonio dell’umanità cui
vigilia l’autorità internazionale dei fondali marini.
Diritto di visita = ART.110 le navi militari posso bloccare le navi mercantili che incrociano
qualora abbiano dei sospetti (perche ad esempio espongono una bandiera diversa rispetto alla
nazionalità dell’armatore, cd. Nave ombra). Nel caso in cui siano pirati dovranno essere puniti
per il principio della universalità della giurisdizione penale (aut dedere aut judicare).
Diritto di inseguimento = se una nave straniera entra nel mare territoriale di un altro Stato e
compie atti illeciti o di disturbo, lo stato costiero ha il diritto di inseguirla fintantoché non entra
nel mare territoriale di un altro Stato.
L’antartide = Patrimonio dell’umanità. Chiunque può visitarlo. Stato di neutralità.
Spazio aereo:
materia recente disciplinata inizialmente per analogia con il diritto del mare. Con la
convenzione di Chicago del 1944 venne affermato che l’alto mare corrisponde allo spazio
libero di sorvolo. Nel mare territoriale e nella terraferma è necessaria l’autorizzazione. Per
quanto riguarda gli aerei a reazione alcuni Stati tra cui Canada, Francia, USA hanno introdotto
la ZIA (zona di identificazione aerea) in cui l’aereo è costretto a lasciarsi identificare altrimenti
può essere abbattuto.
Spazio cosmico:
la convenzione dell’ONU del 1967 stabilì che gli spazi cosmici sono res communes omnium.
Alcuni stati dell’america latina soprattutto sottoscrissero la Dichiarazione di Bogotà, ossia un
tentativo di divisione delle orbite geostazionarie che non ebbe però seguito nel diritto
internazionale
la funzione giurisdizionale internazionale:
.
La funzione giurisdizionale (da iuris dictio = pronunciare diritto) nel diritto internazionale ha natura
arbitrale poiché non vi è un giudice naturale precostituito come negli ordinamenti statali.
La controversia = è un disaccordo su una questione di diritto o di fatto
Arbitrato isolato incompleto = prima fase della giurisdizione in cui del ‘900 l’arbitro veniva scelto
solo dopo la controversia e non vi era una procedura prestabilita. Inoltre l’arbitro non era tenuto a
motivare le proprie sentenze.
Clausola compromissoria = nel ‘900 questo istituto entra in crisi e nasce la clausola
compromissoria che obbliga le parti ad accettare le sentenze dell’arbitrato. Per cui le risoluzioni
assumono carattere vincolante.
Corte internazionale di giustizia = nel 1945 viene istituito questo tribunale che rappresenta
l’organo giurisdizionale del diritto internazionale che si occupa di dirimere le controversie se gli
Stati hanno preventivamente accettato lo Statuto. Inoltre ha la funzione di consultazione e fa
parte dell’ONU (sede all’Aja nei Paesi Bassi).
Il tribunale penale internazionale = punisce i crimini penali internazionali. Non fa parte dell’ONU
ma è un organo costituito ad hoc su espressa richiesta dell’ONU in casi particolari (tribunale
penale per l’ex Jugoslavia)
Corte EDU = corte europea istituita dalla convenzione CEDU. Fa parte dell’UE e ha sede a
Strasburgo. Le sue sentenze hanno carattere vincolante tra i paesi membri.
Corte di giustizia europea = corte dell’ UE che accoglie i ricorsi a giudica insieme all’altro organo
giurisdizionale ossia il tribunale dell’UE
Tribunale del mare = tribunale settoriale istituito con la Convenzione di Montego Bay del 1982
Differenza tra clausola e arbitrato = la clausola viene scelta prima nel trattato, l’arbitrato viene
fatto ad hoc.
Metodi di risoluzione diplomatica delle controversie:
si differenziano dai metodi giurisdizionali in quanto non sono vincolanti ma tendono a trovare un
punto di incontro
1° NEGOZIATO
2° BUONI UFFICI E MEDIAZIONE 3° CONCILIAZIONE E INCHIESTA
Ambasciatori
Incontro diretto tra due
stati, senza alcuna
mediazione
Ministri
Simile all’
permanente/
Arbitrato
occasionale
vi è un soggetto terzo che media si propone una soluzione e gli
gli incontri
stati sono liberi di accettare o
meno.
ONU:
Fu istituita nel 1945 a San Francisco, sulle ceneri della Società delle Nazioni. I paesi fondatori
furono i vincitori della 2° guerra mondiale USA (Roosevelt), UK (Churchill) e URSS (Stalin) che
avevano combattuto contro i paesi dell’Asse (Italia, Germania, Giappone). Il suo obiettivo
principale è favorire la soluzione pacifica delle controversie internazionali, mantenere la pace e
promuovere il rispetto per i diritti umani. Oggi ha 193 membri (Palestina, Taiwan e Vaticano no) e
la sede centrale si trova a NYC, su un territorio dichiarato extra territoriale (che non appartiene
quindi agli USA)
ASSEMBLEA
GENERALE
È l’organo
decisionale e
rappresentat
ivo
dell’Organizz
azione. Ne
fanno parte
tutti gli Stati
e hanno tutti
pari diritto di
voto.
Organi principali ONU:
CONSIGLIO DI SICUREZZA CORTE
INTERNAZIONA
LE DI GIUSTIZIA
15 membri di cui 5
È l’organo
permanenti (USA, UK,
giurisdizionale.
Russia, Cina, Francia) che
15 giudici. Ha
hanno il diritto di veto. Ha funzione
competenza ristretta al
giurisdizionale e
mantenimento della pace consultiva.
e della sicurezza mondiale.
I suoi pareri possono
essere vincolanti.
CONSIGLIO
ECONOMICO E
SOCIALE
È composta di
membri eletti per
3 anni dall’AG e
assiste
l’assemblea nella
promozione
economica e
sociale degli stati
membri
SEGRETARIAT
O
È l’organo
esecutivo. Il
segretario
viene eletto
dall’assemble
a generale su
proposta del
consiglio di
sicurezza ogni
5 anni. 2016
Ban i-moon
L’Unione Europea:
è un’organizzazione internazionale, anche se alcuni la definiscono sovranazionale, composta di 28
paesi membri. È soggetta alla convenzione di Vienna del 1969 e 1963. Fu ideata per la prima volta
da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi i quali, durante il loro confino, redassero il “manifesto di
Ventotene” (1941), un libro in cui venivano delineati i principi per la creazione di “un’Europa libera
ed unita”.
La nascita dell’Unione Europea:
dopo la 2 guerra mondiale, gli Stati Uniti intervengono al risanamento dell’Europa, varando un
piano di aiuti (Piano Marshall) affinché i Paesi europei ricevessero questi aiuti in maniera
coordinata. Il primo tentativo di coordinamento tra gli stati fu:
1. la CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio), istituita col trattato di Parigi del
1951.
2. La CEE (comunità economica europea) nacque col trattato di Roma del 1957 avente come
obbiettivo la libera circolazione di persone, beni e servizi.
2. La CE (Comunità europea) si formò dopo il trattato di Maastricht del 1993
3. L’UE (Unione Europea) prese questo nome dopo il trattato di Lisbona del 2009
ORGANI dell’UE
COMMISSIO
NE EUROPEA
PARLAMEN
TO EUROPEO
CORTE DI
GIUSTIZIA
DELL’UE
Organo
Ha la
Organo
esecutivo ma
funzione di giurisdizio
ha l’iniziativa
dare un
nale.
legislativa.
indirizzo
Vigila
Rappresenta
generale
sull’appli
gli interessi
alle
cazione
generali
politiche
del diritto
dell’UE. È
europee.
dell’UE.
formato da
Comprende Può
individui non
un
essere
stati.
rappresenta adita dai
Bruxelles.
nte per ogni cittadini
stato.
europei.
Bruxelles
Lussembu
rgo
Il consiglio d’europa = è un’organizzazione internazionale autonoma che non fa parte dell’UE. Ha
sede a Strasburgo e il suo obiettivo principale è quello di rafforzare la democrazia, i diritti umani e
lo stato di diritto dei proprio stati membri.
Corte EDU = è l’organo giurisdizionale del consiglio d’europa. Ha sede a lussemburgo
CONSIGLIO
DELL’Unione
Europea
Organo
Organo
legislativo. I
legislativo.
suoi membri Composto da
vengono
un rappresent
eletti a
di ciascun
suffragio
stato membro,
universale
a livello
diretto ogni 5 ministeriale
anni.
(consiglio dei
Strasburgo
ministri).
ma svolge
Negozia e
lavori anche
adotta le leggi
a Bruxelles.
con il parlam.
Bruxelles.
CORTE
DEI
CONTI
Verifica
il
finanzia
mento
delle
attività
dell’UE.
Lussem
burgo
BANCA
CENTRALE
EUROPEA
È responsa
bile della
politica
monetaria
Francofor
te
CONSIGLIO
EUROPEO
Legislazione comunitaria, fonti secondarie:
ATTI VINCOLANTI
REGOLAMENTI
Hanno portata generale ed
obbligatoria. È direttamente
applicabile nel diritto interno.
Norma self- executing
DIRETTIVE
Ha portata astratta. Vincolano
il destinatario al
raggiungimento di un
obbiettivo, lasciando libera la
scelta dei mezzi.
Norma non self-executing,
salvo il caso della direttiva
dettagliata. In caso di direttiva,
lo Stato memebro non può
legiferare in contrasto ad essa
(principio Stand Still). Ha
effetto verticale (verso gli
stati) e non orizzontale (verso i
cittadini).
DECISIONI
Ha portata concreta. Si
indirizzano agli Stati, alle
persone fisiche e giuridiche.
Acquista efficacia con la
notificazione al soggetto
interessato.
ATTI NON VINCOLANTI
RACCOMANDAZIONI
consentono alle istituzioni europee
di suggerire linee di azione senza
imporre obblighi giuridici a carico
dei destinatari
PARERI
consentono alle istituzioni europee
di rendere note le loro posizioni
durante l’iter legislativo.
Diritto dell’Unione Europea:
dopo il trattato di Lisbona del 2009 che ha ulteriormente modificato il TFUE, si inizia a parlare di
diritto dell’Unione Europea.
Procedura legislativa:
vi sono 3 procedure:
4. Procedura Ordinaria = la commissione ha l’iniziativa legislativa. Il Parlamento però
interviene e può modificare un testo di legge proposto dalla Commissione secondo il
principio dell’“iniziativa dell’iniziativa”. La Commissione però ha l’ultima parola per
l’approvazione.
5. Procedura del parere semplice = il consiglio delibera gli atti normativi su proposta della
commissione e sentito il Parlamento. Il parere del parlamento è obbligatorio ma non
vincolante.
6. Procedura del parere conforme = è richiesto il parere del Parlamento su una proposta
legislativa della Commissione. Quindi il parere del Parlamento è obbligatorio e vincolante.
Tale procedura si applica in materia di adesione di nuovi stati membri.
La commissione pubblica relazioni annuali su questi due principi:
7. Principio di sussidiarietà e proporzionalità = mira a stabilire il livello d’intervento più
pertinente nei settori di competenza condivisa tra l’UE e gli Stati. L’intervento si limita a
quanto strettamente necessario per il raggiungimento di un obiettivo e dopo un eventuale
intervento inadeguato dello Stato
8. Principio di attribuzione = l’UE può intervenire in un determinato settore solo se rientra
nelle competenze conferitele nei trattati.
Adattamento al diritto UE:
nel 1989 con la legge “la Pergola” l’Italia introduce l’obbligo di adattamento alla legge comunitaria.
Quest’ultima è stata sostituita dalla legge 234/2012 con lo scopo di rendere il processo di
adattamento più celere, attraverso due leggi:
1. Legge di delegazione europea = legge al Parlamento per il recepimento delle direttive
entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. legge europea = leggi di diretta attuazione (self executing)
se uno stato non recepisce una direttiva, un privato può chiedere l’applicazione del principio del
parere conforme.
fonti di diritto dell’UE:
diritto primario = i trattati istitutivi hanno rango costituzionale (art 11 Cost) e sono fonti primarie.
diritto derivato = comprende gli atti tipici (direttive, decisioni, pareri), gli atti atipici
(raccomandazioni e libri bianco e verde) e gli accordi tra l’UE e gli altri Stati.
1. Sentenza Costa vs Enel (1964): i trattati istitutivi avevano valore di legge ordinaria per cui
potevano essere facilmente abrogati.
2. Sentenze Frantini e Industrie chimiche (1973 – 1977) = la Corte Costituzionale stabilì il
primato del diritto interno limitatamente all’ambito della legittimità costituzionale. È la
corte Costituzionale che decide tramite un’apposita declaratoria
3. Sentenza Simmenthal (1976) = la corte di giustizia europea stabilì che il diritto comunitario
e quello interno sono entrambi autonomi ed originari ma il primo detiene il primato diretto
sul secondo, per cui l’Italia non poteva frapporre i giudizi della Corte Cost.
4. Sentenza Granital (1984) = la corte costituzionale affermò finalmente il primato del diritto
comunitario stabilendo che i due ordinamenti sono autonomi ma coordinati, i trattati
istitutivi sono fonti primarie e quando una norma interna sia in contrasto con quella
europea vige il principio della “disapplicazione” secondo il criterio della competenza (e non
quello cronologico o gerarchico). Per cui, la legge interna viene disapplicata dai giudici (e
non abolita) in favore di quella europea.
-
-
Erosione del dominio riservato statuale:
il campo con maggiore erosione è quello dei diritti umani o fondamentali dell’uomo.
Nascita dei diritti umani:
1- Codice Hammurabi, Bibbia (2000 a.C.)
2- Etica nicomachea di Aristotele (IV secolo a.C.)
3- Magna carta libertatum (1215 d.C.)
Diritti umani = nucleo di diritti irrinunciabili e inderogabili ritenuti per consuetudine ius
cogens.
Durante il giusnaturalismo si riteneva che fossero innati. Col giuspositivismo i diritti
vengono riconosciuti dalla legge. 4 fasi principali dei diritti:
1. La positivizzazione = avviene nel ‘700 dopo la Rivoluzione Francese
2. Internazionalizzazione = dopo la 2 guerra mondiale. Bobbio definisce il ‘900 l’età dei
diritti:
1919 Trattato di Versailles: Principio di responsabilità del sovrano verso i cittadini.
1948 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU)
1949 convenzione di Ginevra: crimini internazionali per cui vige il principio di universalità
(aut dedere aut punire).
1950 Convenzione sul genocidio: il genocidio ha una sua scientificità rispetto allo sterminio
1951 Convenzione CEDU: convenzione europea dei diritti dell’uomo
1974 convenzione sulla tortura: viene istituito il Comitato di controllo che si occupa di
stimolare gli Stati a legiferare in merito al reato di tortura. (in Italia non è previsto nel
codice penale ma solo in quello militare). Vedi caso G8 del 2001 alla scuola Diaz di Genova).
1998 protocollo 11, Corte EDU: emette decisioni vincolanti.
3. Generalizzazione = le convenzioni sono a carattere universale e non statuale.
4. Specializzazione = diritti sempre più specifici. Concetto di Human Security secondo cui
non bisogna solo punire i crimini ma gli stati sono responsabili della protezione degli
individui e devono assicurarsi dell’efficacia delle misure per assicurare loro la felicità.
Corte EDU: tribunale regionale internazionale. I giudici sono eletti per 6 anni. 3 giudici formano i
comitati, 7 giudici la camera, 17 giudici la grande camera.
Il comitato ha una funzione filtro che valuta l’ammissibilità del ricorso. La camera è chiamata a
pronunciarsi sul merito. La grande camera svolge la funzione di appello.
Sentenze Scoppola (2000): la Corte EDU dichiarò illegittimo l’ergastolo a vita inflitto a Franco
Scoppola poiché contrario all’art.7 della CEDU, il quale afferma che tra tutte le possibili pene va
inflitta quella meno grave. La corte Costituzionale fu costretta a ridisegnare la pena a 30 anni.
Sentenza Dorigo (2011): Dorigo fu condannato in carcere per aver messo una bomba nella base
americana di Aviano. La Corte EDU dichiarò l’illegittimità della condanna perche violava il principio
del contraddittorio sancito dall’art. 6 della CEDU. Infatti a Dorigo non fu concessa la possibilità di
interrogare i testimoni a suo carico.
Con queste due sentenze la corte Costituzionale ha confermato il valore diretto dellle sentenze
della corte EDU, le quali sono ad un livello superiore rispetto al giudicato interno (3 gradi +
revisione), previa legge di recepimento. Lo Stato inadempiente commette un illecito
internazionale.
Sentenza Contrada (2015) : Bruno Contrada era il capo della Polizia negli anni di piombo. Dopo la
strage di via d’Amelio venne incarcerato per presunti rapporti con la criminalità organizzata. Nel
2007 la corte EDU ha condannato lo Stato italiano per i maltrattamenti ricevuti da Contrada in
carcere. Inoltre il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non era ancora codificato al
tempo dei fatti (nulla poena sine lege).
Art 10.1 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
Art 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art 117.1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali
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