Regolamento Amministrativo

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Regolamento Amministrativo
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL’ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLE
ATTIVITA’ INTERNE,
DEGLI INCARICHI E DELLE COLLABORAZIONI
CON PERSONE FISICHE ESTERNE,
DELLE ESTERNALIZZAZIONI AD OPERATORI
ECONOMICI
27 Marzo 2015
CINECA Consorzio Interuniversitario
C.F. e R.I. 00317740371 – R.E.A. Bo 454818 – P.IVA 00502591209
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Indice
PREMESSA .................................................................................................................... 1
PARTE I - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLE ATTIVITA’ INTERNE ................. 2
CAPO I: ORGANIZZAZIONE GESTIONALE .................................................................................................. 2
ARTICOLO 1 - Principi di gestione del CINECA ......................................... 2
ARTICOLO 2 - La struttura gestionale del CINECA: composizione ................ 2
CAPO II: ORGANIZZAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE .......................................... 5
ARTICOLO 3 - La struttura economico e contabile del CINECA: principi ......... 5
ARTICOLO 4 - Risorse per la gestione .................................................... 5
ARTICOLO 5 - Programma di gestione economico-finanziario ...................... 6
ARTICOLO 6 - Variazioni al programma di gestione economico-finanziario .... 6
ARTICOLO 7 - Gestione contabile .......................................................... 7
ARTICOLO 8 - Fondo economale e pagamenti .......................................... 7
ARTICOLO 9 - Bilancio consuntivo d’esercizio .......................................... 7
ARTICOLO 10 - Utilizzo Riserve ............................................................ 8
ARTICOLO 11 - Approvazione delle spese ............................................... 8
PARTE II - INCARICHI E COLLABORAZIONE CON PERSONE FISICHE ESTERNE .. 9
ARTICOLO 12 - Collaborazioni di alta professionalità................................ 9
ARTICOLO 13 - Altre forme di lavoro e collaborazioni coordinate e continuative
a progetto ........................................................................................ 9
ARTICOLO 14 - Collaborazioni occasionali .............................................. 9
ARTICOLO 15 - Modalità ..................................................................... 9
PARTE III - ESTERNALIZZAZIONI AD OPERATORI ECONOMICI ...........................10
ARTICOLO 16 - Produzione e gestione diretta, partnership con terzi operatori
economici e approvvigionamenti presso terzi operatori economici ............... 10
ARTICOLO 17 - Partnership, aggregazioni, raggruppamenti ..................... 10
ARTICOLO 18 - Approvvigionamenti: casi e principi ................................ 10
ARTICOLO 19 - Approvvigionamenti con pubblicazione di un bando o avviso 11
ARTICOLO 20 - Approvvigionamenti senza pubblicazione di un bando o
avviso: la procedura negoziata ........................................................... 11
ARTICOLO 21 - Approvvigionamenti senza pubblicazione di un bando o
avviso: lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario .... 14
Premessa
Il fine del presente regolamento è la disciplina di tre distinti ambiti che, nel loro complesso, rappresentano
la “governance” del CINECA.
Tali ambiti sono:
a) le attività svolte internamente, di cui si pone in essere una disciplina dell’organizzazione gestionale
e dell’organizzazione economica, finanziaria e contabile (PARTE I);
b) i rapporti con persone fisiche esterne all’organizzazione del CINECA (PARTE II);
c) i rapporti con soggetti terzi organizzati in forma imprenditoriale, c.d. operatori economici (PARTE
III).
A tutto questo si aggiunge uno specifico “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, redatto
secondo le indicazioni del d.lgs. 231/01, a cui si rimanda, nell’ottica di una efficacia ed efficienza
operativa, della corretta allocazione delle responsabilità, della buona gestione, del controllo e vigilanza,
riguardante le modalità operative poste in essere dal CINECA per evitare di incorrere nell’eventuale
responsabilità amministrativa, prevista dalla vigente normativa, in seguito al compimento di particolari
reati da parte del personale.
Nella struttura sopra delineata, il presente regolamento da precipua applicazione a due specifiche normative
legislative di rango primario, di seguito elencate:
a) d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. (di seguito “d.lgs. 231/01”) 1;
b) d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice contratti pubblici”) 2.
All’interno di questi limiti legislativi generali, il CINECA si propone di porre in essere una disciplina
finalizzata ad adottare il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” a norma dell’art. 6 del d.lgs.
231/01, idoneo ad evitare la commissione di reati da parte dei soggetti con ruoli apicali o persone
sottoposte alla direzione e vigilanza degli stessi, nonché intende porre in essere la propria regolamentazione
sulle attività di esternalizzazione con specifico riferimento ai c.d. approvvigionamenti “in economia”, a
norma dell’art. 125, c. 6 e c. 10, primo periodo del Codice contratti pubblici 3.
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
1
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006.
3 Art. 125, c. 6: “I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e
nell'ambito delle seguenti categorie generali: […]; art. 125, c. 10, primo periodo: “L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.”
2
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PARTE I - ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLE ATTIVITA’ INTERNE
CAPO I: ORGANIZZAZIONE GESTIONALE
ARTICOLO 1 - Principi di gestione del CINECA
1. Scopo del presente Capo è quella di specificare, nei limiti e rispetto dello Statuto, la struttura
organizzativa gestionale del CINECA, ciò al fine di rispettare la ratio del d.lgs. 231/01 e dare attuazione al
Codice contratti pubblici.
2. Ogni soggetto con responsabilità apicale all’interno del CINECA applica nella organizzazione gestionale
delle proprie risorse ed attività i principi di una corretta, etica ed efficiente corporate governance, tra cui:
 il rispetto dei consorziati: il CINECA rispetta i propri obblighi verso i consorziati, ne rispetta i
diritti, li supporta nell’esercizio degli stessi comunicando informazioni comprensibili e accessibili,
attua procedure economiche, finanziarie e contabili legittime e certe;
 il rispetto degli impegni assunti con terzi: il CINECA rispetta e riconosce i propri impegni e
obbligazioni nei confronti di tutti i terzi legittimati;
 il rispetto dei ruoli e delle attribuzioni interne: il CINECA individua le diverse e distinte
competenze dei soggetti ed organi sia di ruolo apicale sia di ruolo operativo, allocando le corrette
responsabilità e rispettando la divisione di ruoli;
 comportamento etico: il CINECA incentiva una condotta etica professionale del proprio personale;
 trasparenza: il CINECA attua procedure trasparenti e visibili da parte dei propri consorziati,
rispettando il corretto svolgersi delle attività, in relazione al momento ed al modo di
comunicazione o accesso alle informazioni.
3. Il personale del CINECA segue i suddetti principi nello svolgimento di ogni attività.
ARTICOLO 2 - La struttura gestionale del CINECA: composizione
1. La struttura gestionale del CINECA si basa su alcuni atti fondamentali, che sono:
a) Statuto
b) Regolamento Amministrativo
c) Regolamento del Personale
d) Regolamento in house
I sopra citati documenti definiscono le competenze basilari degli organi del CINECA.
Si riporta di seguito l’art. 6 del vigente Statuto consortile, al quale si rimanda per la descrizione delle
competenze di ciascun organo di governo:
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Sono organi del Consorzio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
il Consiglio Consortile
il Presidente
il Consiglio di Amministrazione
il Direttore Generale
il Collegio dei revisori dei conti
l’Organismo di Vigilanza
Oltre ai sopra citati organi è necessario menzionare:

Consulta del consiglio consortile
La Consulta del Consiglio Consortile è competente per l’istruttoria degli atti e delle delibere del
Consiglio Consortile, con particolare riferimento ai servizi oggetto di affidamento diretto da parte
degli Enti consorziati, ai bilanci e alla programmazione annuale e triennale, come predisposti dal
Consiglio di Amministrazione. La Consulta si avvale di due Panel Tecnici permanenti (Direttori
generali; Direttori Sistemi informativi) e di Panel temporanei su specifiche tematiche, per lo
svolgimento delle proprie attività.

Dirigenti
I Dirigenti operativi del CINECA sono i soggetti apicali preposti alla realizzazione degli obiettivi
fissati dal Consorzio attraverso i suoi organi.

Quadri
I quadri che rappresentano il raccordo necessario fra Dirigente e Dipendente.
I Quadri devono possedere i seguenti requisiti:
 poter svolgere mansioni di responsabilità in autonomia operativa;
 sono capaci di indirizzare, coordinando e gestendo, il lavoro di altri dipendenti;
 garantiscono, grazie alle proprie competenze professionali e conoscenze acquisite,
sostanziale apporto al processo economico dell’impresa;
 svolgono mansioni ad alto contenuto professionale.
Il Cineca è articolato su tre sedi operative - Casalecchio di Reno (BO), Roma, Segrate (MI) - e dal 1
gennaio 2015 sarà strutturato, per la sua parte operativa, secondo questo schema:
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La Direzione Service Unit e le sue articolazioni hanno la responsabilità delle relazioni con le diverse
tipologie di clienti e la Direzione Tecnica e le sue articolazioni hanno la responsabilità della produzione dei
servizi e dei prodotti su cui questi si basano.
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CAPO II: ORGANIZZAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE
ARTICOLO 3 - La struttura economico e contabile del CINECA: principi
1. In armonia con la struttura dell’organizzazione gestionale delineata al precedente Capo I, la struttura dei
compiti, competenze, poteri e responsabilità relative all’assunzione di atti, documenti e provvedimenti
inerenti all’assetto economico, finanziario e contabilità del CINECA è così costituito:
a) dal Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Consortile e dal Presidente, per le competenze in
materia di pianificazione, programmazione, governo e gestione, nonché, per quanto ad essi
espressamente e rispettivamente riservato dallo Statuto o da regolamenti in esso richiamati ovvero da
norme;
b) dal Direttore, per le competenze inerenti il riscontro di legittimità sugli atti, documenti e
provvedimenti inerenti l’amministrazione, la finanza e la contabilità e il coordinamento della
Struttura amministrativa di cui garantisce il funzionamento, in coerenza con le deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Consortile; inoltre, al Direttore compete informare,
periodicamente o a seguito di specifica richiesta, il Consiglio di Amministrazione o il Consiglio
Consortile sull’andamento generale della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale;
c) dal Dirigente amministrativo, individuato per la regolare tenuta delle scritture e documenti
contabili, economico-patrimoniali, finanziari e fiscali;
d) dal Collegio dei Revisori in ordine all’attività di vigilanza e controllo sulla legittimità, regolarità e
correttezza della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.
ARTICOLO 4 - Risorse per la gestione
1. CINECA provvede allo sviluppo della gestione corrente per il raggiungimento dei propri fini istitutivi
utilizzando le risorse previste dall’art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e) dello statuto, salva la loro
espressa destinazione all’incremento del fondo consortile.
2. In riferimento alla contribuzione ministeriale di cui all’art. 16, comma 1, lettera b) dello statuto, la quota
relativa alle attività di promozione e sviluppo ed attività di supercalcolo è destinata a titolo di contributo in
conto impianti, tenuto conto degli investimenti programmati nell’acquisizione di attrezzature ed
apparecchiature per il supercalcolo ed altri interventi di investimento mobiliare e immobiliare, nonché
contributo in conto esercizio, a prioritaria copertura dei costi del personale, sulla base della
programmazione annuale e pluriennale del Consorzio, recependo gli indirizzi del provvedimento
ministeriale di assegnazione.
3. Periodicamente con cadenza almeno semestrale il CINECA, con determinazione del Consiglio di
Amministrazione, stabilirà la destinazione della parte di contributo, laddove assegnato in modo indistinto,
fra contributo in conto esercizio e contributo in conto impianti (anche per investimenti programmati e non
immediatamente realizzabili), supportata da relazione delle strutture interessate a tali processi e inviata al
Collegio dei Revisori.
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4. La determinazione di cui al precedente comma 3 esporrà l'ammontare da imputare al conto economico
dell'anno di riferimento (contributo in conto esercizio), rispetto all’ammontare imputabile a copertura degli
investimenti dell'anno o di quelli successivi (contributo in conto impianti), ovvero i criteri di
determinazione del riparto, desunti dalla correlazione di impiego dei fattori produttivi correnti o differiti.
ARTICOLO 5 - Programma di gestione economico-finanziario
1. L'esercizio economico del CINECA ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
2. I documenti contabili fondamentali sono: il programma di gestione economico-finanziario e il bilancio
consuntivo d’esercizio.
3. I documenti contabili sono disponibili agli aventi diritto presso la sede del CINECA.
4. Il programma di gestione economico-finanziario è redatto nel rispetto dei seguenti principi:
a) veridicità delle previsioni, sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in
mancanza, da altri idonei parametri di riferimento;
b) correttezza nel rispetto delle norme dell’ordinamento e del presente Regolamento;
c) coerenza fra la previsione e il consuntivo d'esercizio precedente e ogni altra delibera del Consiglio
di Amministrazione o dal Consiglio Consortile che incida sui flussi dei ricavi e dei costi;
d) il rispetto dei principi contabili nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.
5. Il Consiglio di Amministrazione, assunto il parere del Collegio dei Revisori, approva il programma di
gestione economico-finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento e il
bilancio consuntivo di esercizio entro i termini previsti dallo Statuto.
6. Il programma di gestione economico-finanziario e la relazione programmatica che definisce gli obiettivi,
per l’anno solare successivo, sono elaborati dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del
Direttore.
7. Il programma di gestione economico-finanziario è il documento di programmazione economica che
esprime il fabbisogno economico annuale, in termini di competenza, nel rispetto dei fini statutari e
costituisce riferimento generale per i budget delle strutture dipartimentali.
8. Fa parte del programma di gestione economico-finanziario anche il piano degli investimenti che
raffigura il fabbisogno delle immobilizzazioni materiali e immateriali previsto per l’esercizio di
riferimento, stabilendo preventivamente i mezzi di copertura delle acquisizioni.
9. Il programma di gestione economico-finanziario è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 6 - Variazioni al programma di gestione economico-finanziario
1. Quando fatti ed eventi, sopravvenuti in corso di esercizio, rendano necessario modificare le iniziali
previsioni contenute nel programma di gestione economico-finanziario e nelle conseguenti assegnazioni di
budget, spetta al Consiglio Consortile la decisione di assumere, su proposta del Consiglio di
Amministrazione delibera per le eventuali conseguenti variazioni del programma di gestione economicofinanziario.
2. Nei casi in cui si ritenga necessario e urgente, le variazioni possono essere disposte con provvedimento
motivato del Presidente, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre al Consiglio
Consortile per la ratifica, nella prima seduta utile.
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ARTICOLO 7 - Gestione contabile
1. Una volta conclusosi positivamente l’iter di approvazione del programma di gestione economicofinanziario, il CINECA osserva, durante l'esercizio, le norme previste dall’ordinamento contabile
civilistico.
2. In materia di obblighi e modalità di tenuta delle scritture contabili, il CINECA si conforma alle
previsioni normative di cui agli artt. 2214 e ss del codice civile, nonché ai principi contabili nazionali od
internazionali, tempo per tempo applicabili sulla base della condizione soggettiva del CINECA.
3. Il CINECA considera il controllo di gestione come strumento di verifica del grado di attuazione del
programma di gestione economico-finanziario e dei relativi budget.
ARTICOLO 8 - Fondo economale e pagamenti
1. Il CINECA è dotato di un fondo economale, che per le spese di pronta cassa ha un importo di € 5.000,00
(euro cinquemila/00). Detto fondo è reintegrabile durante l’esercizio previa presentazione della relativa
documentazione di spesa.
2. In relazione alla Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia), gli obblighi di tracciabilità troveranno immediata ed integrale attuazione
in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorché
relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è,
inoltre, previsto che ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dal soggetti obbligati all’applicazione della norma, il codice CIG (Codice Identificativo di
Gara). Come previsto dalle Determinazioni della Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici (ora
A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione) non rientrano nell’ambito applicativo della norma le spese
sostenute da CINECA per spese effettuate anche con l’utilizzo di carte di credito, che rientrano nelle spese
minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze
funzionali dell’ente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese effettuate non a fronte di
contratti di appalto elencate nella successiva Parte II ed art. 21 non rientrano nell’ambito applicativo della
norma.
ARTICOLO 9 - Bilancio consuntivo d’esercizio
1. I risultati della gestione sono dimostrati dal bilancio consuntivo d’esercizio che riproduce la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del CINECA e dalla relazione sulla gestione che, elaborata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Direttore e del Dirigente amministrativo,
nel rispetto dell’articolo 2428 del codice civile, pone in evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi indicati nella relazione programmatica preventiva relativa al medesimo anno
d’esercizio.
2. Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, peraltro con
possibilità di integrazioni delle voci, in ordine alle peculiarità del CINECA e al relativo piano dei conti
adottato. Il bilancio consuntivo di esercizio dovrà comunque essere redatto in maniera tale da consentire il
confronto con bilancio di previsione, nonché la comparabilità fra i bilanci consuntivi dei diversi esercizi.
3. Lo stato patrimoniale deve indicare la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e
al termine dell'esercizio; il conto economico deve dare una dimostrazione dei risultati economici
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conseguiti; la nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 codice civile, è un documento illustrativo di
natura tecnico – contabile riguardante l’andamento della gestione del CINECA, nonché ogni eventuale
informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.
4. Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori. La relazione del Collegio dei
Revisori deve contenere l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture e i
documenti contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione.
5. L’eventuale risultato economico negativo dovrà essere coperto sulla base delle decisioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del relativo bilancio e non potrà in nessun caso
incidere nelle componenti del bilancio preventivo economico dell'esercizio successivo a quello in cui è
stato approvato il bilancio consuntivo in perdita.
ARTICOLO 10 - Utilizzo Riserve
1. Su proposta del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, il Consiglio di Amministrazione
propone le modalità dell’utilizzo delle riserve, nell’ambito della relazione al bilancio consuntivo.
ARTICOLO 11 - Approvazione delle spese
1. Il CINECA per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali ovvero per lo svolgimento di
attività di supporto e/o integrative alle proprie finalità ha piena autonomia negoziale, nel rispetto dei
principi e delle norme dell’ordinamento nazionale e comunitario.
2. L’acquisto di beni e servizi avviene nei limiti degli stanziamenti contenuti nel bilancio economico di
previsione e dei correlativi budget dipartimentali, secondo la seguente competenza di approvazione:

sono approvate dal dirigente operativo: le spese previste al successivo art. 21, c. 2 (beni e servizi
in economia) sino a 40.000,00 euro;

sono approvate dal responsabile ufficio tecnico: le spese previste al successivo art. 21, c. 1 e 2
(lavori, beni e servizi in economia) sino a 40.000,00 euro;

sono approvate dal delegato ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 81/2008 le spese per la sicurezza e
la prevenzione nei limiti e con le modalità previste dalla delega;

sono approvate dal Direttore: a) le spese previste al successivo
art. 21, c. 2 (beni e servizi in economia) oltre i 40.000,00 euro e
sino a 100.000,00 euro;
b) le spese previste al successivo art. 21, c. 1 (lavori in economia),
sino a 200.000 euro.

sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, oppure dal Consiglio Consortile nei limiti e con
le modalità previste dallo statuto tutte le altre spese.
3. Per le spese approvate dal dirigente operativo, lo stesso fornisce informazioni contenute in report
trimestrale al Direttore. Il Direttore ha in ogni momento facoltà di chiedere un report intermedio o
informazioni specifiche.
4. Per le spese approvate dal Direttore, lo stesso fornisce informazioni contenute in un report al Consiglio
di Amministrazione in ogni seduta.
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PARTE II - INCARICHI E COLLABORAZIONE CON PERSONE FISICHE
ESTERNE
ARTICOLO 12 - Collaborazioni di alta professionalità
1. Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari professionalità delle quali il CINECA non
dispone, possono essere affidati incarichi esterni di prestazioni professionali o di collaborazione per
prestazioni d’opera intellettuale continuativa e non.
ARTICOLO 13 - Altre forme di lavoro e collaborazioni coordinate e
continuative a progetto
1. Per lo svolgimento di attività alle quali non è possibile fare fronte tramite dipendenti del CINECA in
rapporto alle qualifiche, titoli professionali, competenze o mansioni contrattuali, possono essere affidati
incarichi di collaborazione con le modalità e nelle forme previste dall’ordinamento.
ARTICOLO 14 - Collaborazioni occasionali
1. In presenza di esigenze contingenti, per lo svolgimento di attività che per la loro peculiarità e/o
specificità, alle quali il CINECA non riesce a fare fronte con i propri dipendenti, possono essere
occasionalmente istaurati altri rapporti di collaborazione, purché di durata limitata e nelle forme previste
dall’ordinamento.
ARTICOLO 15 - Modalità
1. Nei casi previsti dai precedenti articoli della presente Parte, il contratto è basato su di un rapporto
fiduciario sulla base della qualificazione professionale, risultante dal curriculum.
2. Il contratto è disposto con delibera, del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
3. La delibera del Consiglio di Amministrazione deve indicare i motivi, l’oggetto specifico dell’incarico o
della collaborazione, la durata, il costo complessivo.
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PARTE III - ESTERNALIZZAZIONI AD OPERATORI ECONOMICI
ARTICOLO 16 - Produzione e gestione diretta, partnership con terzi
operatori economici e approvvigionamenti presso terzi operatori
economici
1. Al fine dell’efficace ed efficiente svolgimento delle proprie attività, il CINECA può ricorrere ad
esternalizzazioni di attività verso terzi operatori economici quando le risorse e le strutture interne non
consentono la produzione e la gestione diretta.
2. Nel ricorrere ad esternalizzazione di attività verso terzi operatori economici, il CINECA distingue tra
partnership e approvvigionamenti.
ARTICOLO 17 - Partnership, aggregazioni, raggruppamenti
1. Nei casi consentiti dalle norme applicabili con particolare riguardo agli obblighi di scelta del contraente
in materia di contratti pubblici, il Cineca ricorre a partnership o alle più opportune forme di aggregazione,
collaborazione, rete di imprese o in generale ad ogni più opportuna modalità e forma di collaborazione fra
soggetti economici.
2. Il Cineca ricorre a consorzi occasionali, associazioni o raggruppamenti temporanei o forme assimilabili
quando è necessario e/o opportuno dividere con terzi operatori economici le attività di una commessa senza
sovrapposizioni di responsabilità tra il Cineca e altri operatori economici, agendo con distinzione di ruoli.
ARTICOLO 18 - Approvvigionamenti: casi e principi
1. I contratti per approvvigionamenti non sono finalizzati a dividere con terzi operatori economici la
responsabilità dell’adempimento di una commessa nei confronti di un terzo committente e non sono
contratti giuridicamente collegati e derivati da contratti di commessa tra il CINECA ed un terzo
committente.
2. Gli approvvigionamenti sono compiuti con contratti tipici o atipici, a titolo oneroso, stipulati per iscritto
tra il CINECA e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la progettazione e/o esecuzione di lavori,
la fornitura di beni, la prestazione di servizi.
3. Nel concludere contratti finalizzati ad approvvigionamento con terzi operatori economici, il CINECA si
attiene ai seguenti principi dell’ordinamento comunitario ed ai principi desumibili dal Trattato della UE,
contemperando gli stessi tra di loro in base alla natura, oggetto e momento del singolo approvvigionamento
nonché declinandoli in base al criterio di proporzionalità:
a) affidabilità delle controparti contrattali;
b) qualità delle prestazioni;
c) economicità;
d) efficacia;
e) tempestività;
f) correttezza;
g) imparzialità;
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h) buon andamento;
i) libera circolazione delle persone, delle cose, dei capitali e dei servizi;
l) non discriminazione in base alla nazionalità;
m) parità di trattamento;
n) motivazione delle scelte, trasparenza, pubblicità;
o) privativa intellettuale e riservatezza imprenditoriale;
p) esigenze sociali, tutela della salute e dell'ambiente, promozione dello sviluppo sostenibile.
4. Solo ove siano legittimi, il CINECA compie approvvigionamenti “in house” nel rispetto delle norme
comunitarie e nazionali e della giurisprudenza comunitaria.
ARTICOLO 19 - Approvvigionamenti con pubblicazione di un bando o
avviso
1. Nella ricerca del contraente per gli approvvigionamenti, il CINECA si attiene alle procedure
concorrenziali, ove necessario e/o opportuno nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. Il CINECA compie gare nel rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria.
3. Il CINECA pone in essere le procedure previste dall’ordinamento, ossia procedure aperte, procedure
ristrette, procedure negoziate con bando, dialogo competitivo, accordi quadro sistemi dinamici di
acquisizione.
ARTICOLO 20 - Approvvigionamenti senza pubblicazione di un bando o
avviso: la procedura negoziata
1. Solo nei casi consentiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, il CINECA compie procedure
negoziate senza pubblicazione di previo bando, previa motivazione.
2. Negli approvvigionamenti di lavori, forniture, servizi, il CINECA ha facoltà di porre in essere la
procedura negoziata senza bando:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata
nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non
sono modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;
b1) qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato; in particolare ciò avviene per gli approvvigionamenti di lavori,
beni e servizi con almeno una delle seguenti caratteristiche:
- approvvigionamenti di alta specializzazione scientifica e/o tecnologica;
- approvvigionamenti per i quali sussistono imprescindibili requisiti di capacità, competenza,
anche acquisite in previe attività uguali a quelle da affidare, e/o in previe attività già svolte per
il CINECA;
- casi di tutela del segreto industriale o tutela delle competenze professionali acquisite dal
CINECA nel corso del tempo; ciò nell’interesse non solo del consorzio CINECA, ma anche
dei propri consorziati.
Tra le attività rientranti nella presente lett. b1) vi possono essere, se aventi le predette caratteristiche:
- lo sviluppo e manutenzione di prodotti software ideati dal CINECA;
- la manutenzione e ampliamento di particolari impianti;
- manutenzione e ampliamento della rete di comunicazione CINECA;
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manutenzione di particolari apparecchiature informatiche di elevata complessità quali
supercalcolatori o a supporto di servizi di pubblica utilità.
b2) qualora, per ragioni di natura artistica il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato;
b3) qualora, per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato; in particolare ciò avviene nei casi di privativa
industriale, opere dell’ingegno etc.;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili,
non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza
non devono essere imputabili al CINECA.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura negoziata senza previo bando è, inoltre,
consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di
sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente
ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il CINECA ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.
Tra le attività rientranti nella presente lett. b) vi possono essere, se aventi le predette caratteristiche:
- la manutenzione e ampliamento di impianti tecnologici relativi alle sale elaborazione dati e
tecniche;
- manutenzione e ampliamento impianti di distribuzione elettrica relativi alle sale
elaborazione dati e tecniche;
- manutenzione e ampliamento sistemi di continuità;
- manutenzione e ampliamento sistemi di emergenza;
- manutenzione e ampliamento rete di comunicazione CINECA;
- manutenzione di apparecchiature informatiche di elevata complessità quali
supercalcolatori;
- manutenzione di apparecchiature informatiche utilizzate per servizi critici quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo i sistemi informativi per Atenei e per il MIUR.
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione
straordinaria di grandi imprese.
4. Negli approvvigionamenti relativi a servizi, la procedura negoziata senza previo bando è, inoltre,
consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme
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applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i
vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Negli approvvigionamenti relativi a lavori, e servizi, la procedura negoziata senza previo bando è,
inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale,
che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del
servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che
presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al CINECA, ovvero pur
essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari
non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore
economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un
progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza
bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è
computato per la determinazione del valore globale del contratto.
6. Nelle procedure negoziate senza bando, ove possibile, il CINECA individua almeno tre operatori
economici da consultare:
a) sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa desunte dal mercato;
b) sulla base di elenchi di operatori economici; in tali elenchi possono essere iscritti gli operatori
economici che ne facciano richiesta, che siano in possesso di idonei requisiti valutati da apposita
commissione. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
7. Il CINECA può consultare un numero inferiore rispetto a tre operatori economici in caso non sussistano
soggetti idonei in tale numero per specifiche e motivate esigenze, per particolarità del lavoro, del bene o del
servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul
mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale.
8. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
9. Il CINECA sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
10. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguate al lavoro, servizio o fornitura.
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ARTICOLO 21 - Approvvigionamenti senza pubblicazione di un bando o
avviso: lavori, servizi e forniture in economia mediante cottimo fiduciario
1. Il CINECA si approvvigiona mediante cottimo fiduciario per i lavori di importo non superiore a
euro 200.000,00 appartenenti alle seguenti categorie:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile procedere mediante procedura di gara;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Il CINECA si approvvigiona mediante cottimo fiduciario per beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria in relazione ai seguenti oggetti ed attività:
1) materiale di ufficio di uso corrente, quale a titolo esemplificativo, cancelleria, cartoleria,
stampati, registri, materiale per disegno;
2) hardware e software: acquisto, sviluppo e manutenzione ed ogni altro bene ed attività necessaria;
3) arredi: acquisto, manutenzione e riparazione ed ogni altro bene ed attività necessaria;
4) utenze: somministrazione di beni e servizi pubblici e di pubblica utilità (acqua, luce, gas, etc);
5) telefonia: telefoni fissi e mobili e servizi telefonici;
6) posta, telegrafo;
7) trasporti, spedizioni, facchinaggio di cose;
8) valori bollati;
9) trasporto o mezzi di trasporto per persone: manutenzione, riparazione, assicurazione, acquisto di
carburante, lubrificante, pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli di proprietà; noleggio di
autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, titoli di viaggio e taxi;
10) vigilanza, custodia, presidi, pattugliamento, portierato;
11) pulizia ordinaria e straordinaria derattizzazione, disinfestazione, disinfezione degli immobili,
delle infrastrutture, degli arredi e accessori;
12) lavanderia;
13) rifiuti: smaltimento ed ogni bene o attività necessaria;
14) combustibile e prodotti per il funzionamento dei sistemi di condizionamento, emergenza e
continuità , altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi sistemi;
15) combustibile per il riscaldamento degli immobili
16) impianti ed apparecchiature fisse o mobili: manutenzione, beni di ampliamento e ogni altro bene
ed attività necessaria;
17) attività di fotografia, tipografica, litografia e di stampa di uso corrente;
18) vestiario e relativi accessori per il personale dipendente comunque occorrenti per l’espletamento
del servizio;
19) riviste, libri e pubblicazioni;
20) organizzazione di eventi: mostre, conferenze, convegni, seminari, manifestazioni;
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22)
23)
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dogana: ogni onere o attività necessaria;
pubblicazione divulgazione di atti o bandi;
traduzione, correzione bozze;
apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine,
trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati);
25) materiali e apparecchi relativi ai sistemi di sicurezza, continuità ed emergenza;
26) materiali e attrezzature per antinfortunistica, igiene e salute dei lavoratori;
27) servizi di progettazione e prestazione specialistica;
28) altri servizi e beni occorrenti a bisogni ed esigenze correnti.
3. Il CINECA ha facoltà di approvvigionarsi mediante cottimo fiduciario per beni e servizi nel caso ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando
ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
4. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, il CINECA pone in essere affidamenti diretti nei
confronti di soggetti reputati idonei.
5. Per beni o servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, il CINECA pone in essere affidamenti diretti nei
confronti di soggetti reputati idonei.
6. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 200.000,00 euro, il CINECA consulta
almeno cinque operatori economici, nei modi e fatto salvo quanto disposto al successivo comma 8.
7. Per i beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza
comunitaria, il CINECA consulta almeno cinque operatori economici, nei modi e fatto salvo quanto
disposto al successivo comma 8.
8. Ove possibile, il CINECA individua almeno cinque operatori economici da consultare:
a) sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzativa desunte dal mercato;
b) sulla base di elenchi di operatori economici; in tali elenchi possono essere iscritti gli operatori
economici che ne facciano richiesta, che siano in possesso di idonei requisiti. Gli elenchi sono
soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
9. Il CINECA può consultare un numero inferiore rispetto a cinque di operatori economici in caso non
sussistano soggetti idonei per specifiche e motivate esigenze, per particolarità del lavoro, del bene o del
servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul
mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale.
10. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
Pagina 15
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11. Il CINECA sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Gli operatori economici deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale,
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguate al lavoro, servizio o fornitura.
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