Documento - Usi in Lombardia

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Documento - Usi in Lombardia
Tavola IV
DEFINIZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI ITALIANI SECONDO
LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (INCOTERMS)
INTRODUZIONE
1. Scopo ed oggetto degli Incoterms
Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze
dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi
possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole.
Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le
pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo e denaro
che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di
Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un
insieme di regole Internazionali per l’interpretazione di tali termini commerciali. Queste regole erano note come “Incoterms 1936”. Modifiche ed
aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976,
1980, 1990, ed ora per l’edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale.
Appare opportuno sottolineare che l’oggetto degli Incoterms è limitato
alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di
beni “materiali” esclusi quindi i beni “immateriali” quali il software per
computer).
Vi sono in particolare, due equivoci abbastanza diffusi per quanto
riguarda gli Incoterms.
In primo luogo gli Incoterms sono frequentemente fraintesi come applicabili al contratto di trasporto piuttosto che al contratto di vendita. In
secondo luogo, erroneamente, viene spesso dato per assunto che essi
dispongano in ordine a tutti gli obblighi che le parti possano volere includere in un contratto di vendita.
Come è stato sempre sottolineato dalla CCI, gli Incoterms trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto di
vendita e, per giunta, solo sotto alcuni aspetti specifici.
Nel mentre è essenziale per gli esportatori ed importatori considerare
attentamente le correlazioni tra i vari contratti necessari per realizzare
una vendita internazionale - la quale, oltre al contratto dì vendita, mette
in gioco anche contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento - è
necessario tener presente che gli Incoterms si riferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente il contratto di vendita.
Nondimeno, l’accordo delle parti di utilizzare un particolare Incoterm
comporta necessariamente implicazioni per gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestato il suo consenso
ad un contratto CFR o CIF non può eseguire tale contratto con alcun
altro modo di trasporto che quello marittimo, poiché ai sensi dei due
anzidetti Incoterms egli deve presentare al compratore una polizza di
carico od altro documento di trasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora vengano usati altri modi di trasporto. Inoltre, il
documento richiesto in relazione ad un credito documentario dipende
necessariamente dal modo di trasporto che si è convenuto di utilizzare.
In secondo luogo, gli Incoterms affrontano un numero di specifiche
obbligazioni che fanno carico alle parti - quali l’obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o rimetterla al
vettore per il trasporto o consegnarla a destinazione - così come la distribuzione dei rischi tra le parti in questi casi.
Inoltre, essi trattano sia delle obbligazioni riguardanti lo sdoganamento
all’esportazione ed importazione delle merci ed il loro imballaggio, sia
dell’obbligazione del compratore di prendere in consegna la merce
come anche dell’obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute.
Per quanto gli Incoterms siano estremamente importanti per l’esecuzione del contratto di vendita, essi non affrontano in nessun modo un gran
numero di problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo,
come il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di
inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono,
così come gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze. Si
sottolinea che gli Incoterms non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali che siano necessarie per realizzare un completo contratto di
vendita, sia tramite l’incorporazione di clausole standard sia tramite
clausole pattuite individualmente.
In generale, gli Incoterms non trattano delle conseguenze dell’inadempimento del contratto ne delle cause di esonero da responsabilità in
considerazione di varie circostanze ostative. Tali questioni devono
essere risolte tramite altre disposizioni nel contratto di vendita e nella
legge applicabile.
Scopo primario degli Incoterms è stato sempre quello di disciplinare la
resa merci nei contratti implicanti il passaggio della frontiera: da ciò la
denominazione di termini commerciali internazionali. Tuttavia, talvolta si
fa riferimento agli Incoterms in contratti di contenuto puramente nazionale. In tali casi, le clausole A2 e B2 relative a esportazione e importazione diventano semplicemente superflue.
2. Il perché delle revisioni degli Incoterms
La ragione principale alla base delle varie revisioni degli Incoterms è
stata la necessità di garantirne l’adattamento alla pratica commerciale
contemporanea.
Così, nella revisione del 1980 è stato introdotto il Termine Franco vettore (Free Carrier, con la sigla FRC, ora FCA) in modo da affrontare il
caso frequente in cui il punto di consegna della merce nel trasporto
marittimo non era più il tradizionale punto FOB (al passaggio della
murata della nave), bensì un punto terrestre, anteriore al caricamento
a bordo di una nave, in cui la merce veniva rimessa, stivata in container, in vista di un successivo trasporto via mare o tramite diversi modi
di trasporto in combinazione (cosiddetto trasporto combinato o multimodale).
Inoltre, nella revisione 1990 degli Incoterms, le clausole che trattano
dell’obbligazione del venditore di fornire prova dell’avvenuta consegna
hanno consentito la sostituzione della documentazione cartacea con
trasmissioni elettroniche di dati (EDI), purché le parti manifestino il loro
consenso a comunicare elettronicamente. E’ quasi superfluo sottolineare che ulteriori sforzi vengono costantemente fatti per migliorare la
redazione e la presentazione degli Incoterms così da facilitare la loro
applicazione nella pratica.
3. Gli Incoterms 2000
Nel procedimento di revisione, che è durato circa due anni, la CCI ha
fatto del suo meglio per sollecitare commenti e reazioni alle successive
bozze da un ampio spettro di operatori del commercio mondiale, rappresentati nei Comitati nazionali attraverso cui la CCI opera. E’ stato
gratificante osservare come questo processo di revisione abbia suscitato una reazione molto maggiore, da parte di utenti di tutte le parti del
mondo, che non le precedenti revisioni degli Incoterms. Il risultato di
questo dialogo è costituito dagli Incoterms 2000, una versione che, confrontata con gli Incoterms 1990, sembra però aver prodotto pochi cambiamenti; essendo emersa dal processo di revisione la conferma che gli
Incoterms godono di un riconoscimento a livello mondiale, la CCI ha di
conseguenza deciso di consolidare la base di tale riconoscimento evitando cambiamenti fine a se stessi; si è fatto comunque ogni sforzo per
far sì che la terminologia adottata negli Incoterms 2000 riflettesse accuratamente la pratica commerciale.
I principali mutamenti sostanziali riguardano due aspetti:
• le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di
confine nei Termini FAS e DEQ; e
• le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel
Termine FCA.
Tutti i cambiamenti, sia sostanziali che formali, sono stati introdotti sulla
base di un’approfondita consultazione con gli utenti degli Incoterms e
particolare attenzione è stata prestata alle richieste di chiarimento rice-
vute a far data dal 1990 dal Gruppo di Esperti sugli Incoterms, istituito
come servizio aggiuntivo agli utenti degli Incoterms.
4. Incorporazione degli Incoterms nel contratto di vendita
In considerazione delle modificazioni, di tanto in tanto apportate agli
Incoterms, è importante assicurarsi che quando le parti intendano incorporare gli Incoterms nel loro contratto di vendita venga sempre fatto un
espresso riferimento all’edizione in vigore degli Incoterms stessi. Può
facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio,
si sia fatto un riferimento ad una precedente edizione in formulari contrattuali standard o in moduli d’ordine utilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all’edizione in corso può dar luogo a
controversie relative alla questione se le
parti avessero inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore
come parte del loro contratto. Gli operatori commerciali che desiderino
utilizzare gli Incoterms 2000 dovranno quindi indicare chiaramente che
il loro contratto è regolato dagli “Incoterms 2000”.
5. La struttura degli Incoterms
Nel 1990, gli Incoterms vennero raggruppati per facilità di comprensione in quattro categorie fondamentalmente differenti: si inizia con l’unico
Incoterm (il Termine Ex Works = Franco fabbrica), che fa parte della
categoria “E”, in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, seguito dai Termini “F” del
secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera “F” iniziale della parola
“Free”= Franco), in cui il venditore ha l’obbligo di consegnare la merce
a un vettore designato dal compratore (e cioè i Termini FCA, FAS e
FOB), continuando con i Termini “C” (da “Carriage”= Trasporto), in cui il
venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio di perdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi
dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); e,
infine, i Termini “D” (da “Delivered”= Consegnato), in cui il venditore
deve sostenere tutti i costi e rischi necessari per trasportare la merce
fino al luogo di destinazione convenuto (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).
La classificazione riprodotta nella seguente tavola:
INCOTERMS 2000
Gruppo E
Partenza
EXW Franco fabbrica (...luogo convenuto)
Gruppo F
Trasporto principale non pagato
FCA Franco vettore (...luogo convenuto)
FAS Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto)
FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)
Gruppo C
Trasporto principale pagato
CFR Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto)
CIF Costo, assicurazione e nolo (...porto di destinazione
convenuto)
CPT Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione
convenuto)
CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a ( ... luogo di
destinazione convenuto)
Gruppo D
Arrivo
DAF Reso frontiera (...luogo convenuto)
DES Reso ex-Ship (...porto di destinazione convenuto)
DEQ Reso banchina (...porto di destinazione convenuto)
DDU Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)
DDP Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)
Inoltre, in tutti i Termini, come negli Incoterms 1990, le rispettive obbligazioni delle parti sono state raggruppate sotto 10 titoli, e ad ogni titolo
per la parte del venditore (contraddistinto dalla lettera A) corrisponde
(sotto la lettera B) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto.
6. Terminologia
Nell’elaborazione degli Incoterms 2000 sono stati fatti sforzi considerevoli per assicurare quanta più omogeneità possibile e desiderabile in
ordine alle varie espressioni utilizzate in ciascuno dei tredici Termini. Di
conseguenza, si è evitato l’uso di espressioni diverse miranti ad esprimere lo stesso significato. Altresì, si è cercato dì utilizzare ogniqualvol-
ta possibile le stesse espressioni che appaiono nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) Vienna 19801.
“shipper”
In alcuni casi, nel testo originale in inglese, è stato necessario utilizzare la stessa parola per esprimere due significati diversi, semplicemente perché non vi era alternativa idonea. Gli operatori conoscono questa
difficoltà, che si presenta non soltanto nel contesto dei contratti di vendita ma anche nei contratti di trasporto. Quindi, per esempio, il termine
inglese “shipper” significa sia un operatore che rimette la merce al vettore per il trasporto sia un operatore che conclude il contratto col vettore: tuttavia, questi due “shippers” possono essere persone diverse;
così, per esempio, in un contratto FOB, in cui è il venditore a rimettere
i beni al vettore per il trasporto mentre è il compratore a concludere il
contratto con il vettore stesso.
“consegna”
E’ particolarmente importante notare che la parola “consegna” è usata
negli Incoterms in due sensi differenti. In primo luogo, è usata per
determinare l’atto col quale il venditore adempie la sua obbligazione di
consegna, che è precisata nelle clausole A4 in ogni Incoterm. In secondo luogo, la parola “consegna” è utilizzata nell’ambito di ciò che il compratore deve compiere per adempiere la propria obbligazione di “prendere consegna” ovvero di “accettare la consegna” della merce, come
previsto nelle clausole B4 degli Incoterms.
La parola “consegna”, utilizzata negli Incoterms “C” in questo ultimo
senso, significa: primo, che il compratore “accetta” la vera essenza
degli Incoterms della categoria “C” - per l’appunto che il venditore
adempie la sua obbligazione di consegnare, con l’imbarco o l’invio della
merce - e, secondo, che il compratore stesso è obbligato a ritirare la
merce a destinazione. L’adempimento di quest’ultima obbligazione è
importante al fine di evitare oneri non necessari per l’immagazzinamento della merce fino a quando questa venga ritirata dal compratore.
Quindi, per esempio nei contratti CFR e CIF, il compratore “accetta” la
consegna della merce effettuata dal venditore al vettore ed è tenuto a
ritirare la merce dal vettore; se non adempie questo obbligo, il compratore può diventare responsabile per danni verso il venditore che ha concluso il contratto di trasporto con il vettore o trovarsi a dover pagare gli
eventuali oneri di controstallia, necessari per il rilascio della merce da
parte del vettore. Quando viene detto in questo contesto che il compratore deve “accettare consegna”, questo non significa che il compratore
abbia accettato la merce come conforme alle specificazioni del contratto di vendita, ma soltanto che riconosce che il venditore ha eseguito la
1 Il testo della Convenzione, nella versione italiana, è riprodotto nella pubblicazione
CCI n. 556 “Modello CCI di contratto di vendita internazionale”, a cura di CCI-Italia.
propria obbligazione di rimettere la merce al vettore per il trasporto, in
conformità del contratto di trasporto che egli deve concludere ai sensi
delle clausole A3 a) dei Termini “C”. Così se avendo ritirato la merce a
destinazione, trovasse che questa non è conforme alle specificazioni
del contratto, il compratore potrà utilizzare, nei confronti del venditore, i
rimedi che il contratto di vendita e la legge applicabile gli offrano; materia questa che, come è stato già detto, rimane totalmente al di fuori dell’oggetto degli Incoterms.
Ove opportuno, gli Incoterms 2000 hanno utilizzato l’espressione “mettere la merce a disposizione” del compratore quando la merce è messa
a disposizione del compratore in un luogo particolare. Questa espressione è intesa come portatrice dello stesso significato della frase “rimettere/consegnare la merce” utilizzata nella Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
“usuale”
La parola “usuale” appare in diversi Termini, per esempio in EXW con
riguardo al tempo per la consegna (A4) e nei Termini “C” con riguardo
ai documenti che il venditore ha l’obbligo di fornire e al contratto di trasporto che il venditore deve stipulare (A8, A3). Può, senz’altro, essere
difficile indicare precisamente cosa la parola “usuale” significhi; tuttavia,
spesso, è possibile individuare quel che gli operatori commerciali fanno
usualmente in tali casi e questa pratica sarà quindi da seguire. In questo senso, la parola “usuale” è più d’aiuto dell’espressione “ragionevole”, che richiede una valutazione non alla luce del mondo della pratica,
ma a fronte del più difficile principio di buona fede e corretto comportamento. In alcune circostanze può ben essere necessario decidere ciò
che sia “ragionevole”. Tuttavia, per le ragioni esposte, negli Incoterms
la parola “usuale” è stata generalmente preferita all’espressione “ragionevole”.
“oneri”
Con riferimento all’obbligazione di sdoganare la merce, è importante
determinare quel che si intende per “oneri” che, al riguardo, devono
essere pagati. Poiché è stata riscontrata incertezza circa l’espressione
“oneri ufficiali” utilizzata in A6 del DDP 1990 ai fini di determinare se
certi oneri fossero “ufficiali” o meno, l’aggettivo “ufficiali” è stato eliminato; e così in tutte le clausole degli Incoterms 2000 in cui ci si riferisce
agli “oneri” per lo sdoganamento. Non si è voluto introdurre alcun cambiamento di significato con questa eliminazione. Gli “oneri” che devono
essere pagati sono soltanto quegli oneri che sono conseguenza necessaria dell’importazione o dell’esportazione, e che quindi devono essere
pagati ai sensi della normativa applicabile. Ogni onere addizionale
imposto da parti private in relazione all’importazione, o all’esportazione,
non deve essere incluso in tali “oneri”, come nel caso di oneri di magazzinaggio che non discendano dagli obblighi doganali. Tuttavia, l’adempimento dell’obbligazione di sdoganamento può ben comportare qual-
che ulteriore costo per compensi dovuti a spedizionieri doganali o a
spedizionieri, se il contraente cui fa carico l’anzidetta obbligazione non
vi provvede di persona.
“porti”, “luoghi”, “punti” e “locali”
Diverse espressioni vengono usate nel contesto degli Incoterms con
riguardo all’indicazione del luogo in cui la merce deve essere consegnata. Nei Termini concepiti per essere utilizzati esclusivamente per il
trasporto marittimo di merci - come FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ sono utilizzate le espressioni “porto di imbarco” e “porto di destinazione”. In tutti gli altri casi è utilizzata la parola “luogo”. In alcuni casi, è
stato considerato necessario indicare anche un “punto” nell’ambito del
porto o del luogo, poiché può essere importante per il venditore sapere
non solo che la merce deve essere consegnata in una particolare area,
quale una data città, ma anche dove precisamente all’interno di tale
area la merce stessa debba essere messa a disposizione del compratore. I contratti di vendita spesso mancano di precisazioni a questo
riguardo e gli Incoterms di conseguenza prevedono che se nessun
punto specifico è stato individuato nell’ambito del luogo indicato, e vi
sono diversi punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più
conveniente (come esempio vedere la clausola FCA A4). Quando il
punto di consegna è il luogo in cui il venditore è domiciliato, è stata utilizzata l’espressione “i locali del venditore” (FCA A4).
“ship” e “vessel”
Nel testo inglese di quegli Incoterms che sono concepiti per essere utilizzati per il trasporto marittimo di merci, le espressioni “ship” e “vessel”
sono utilizzati come sinonimi. E’ appena il caso di sottolineare che la
parola “ship” è stata utilizzata quando costituisce una componente
essenziale dell’Incoterm preso in considerazione, come nel FAS (“Free
Alongside Ship”) e nel DES (“Delivered Ex Ship”). Altresì, in considerazione dell’uso tradizionale nel FOB dell’espressione “ship’s rail”, in tale
contesto è stata utilizzata la parola “ship” (nella versione italiana si è
sempre utilizzata la parola “nave”).
“controllo” e “ispezione”
Nelle clausole A9 e B9 degli Incoterms sono stati rispettivamente utilizzati i titoli “controllo - imballaggio - marcatura” e “ispezione” della merce.
Per quanto le parole “controllo” e “ispezione” possano essere considerati sinonimi, si è ritenuto opportuno utilizzare la parola “controllo” con
riguardo all’obbligazione di consegna del venditore ai sensi della clausola A4, e riservare l’altra al caso particolare in cui venga effettuata una
“ispezione prima della spedizione”, dal momento che una ispezione siffatta viene richiesta normalmente soltanto quando il compratore o le
autorità del Paese di esportazione o importazione vogliano assicurarsi
che la merce sia conforme alle stipulazioni contrattuali o disposizioni
ufficiali prima di essere imbarcata o spedita.
7. Le obbligazioni del venditore relative alla consegna
Gli Incoterms sono focalizzati sull’obbligazione del venditore di provvedere alla consegna. La precisa distribuzione di compiti e spese in relazione alla consegna della merce da parte del venditore non causerà
normalmente problemi nei casi in cui le parti si trovino in rapporto commerciale continuativo. In quel caso esse daranno vita a pratiche tra di
loro, dette “corso degli affari”, che osserveranno nelle transazioni successive nello stesso modo in cui hanno fatto precedentemente.
Tuttavia, nei casi in cui venga instaurata una nuova relazione commerciale o in cui un contratto venga concluso per il tramite di intermediari come è pratica comune nella vendita di materie prime e merci alla rinfusa - si dovranno applicare le clausole del contratto di vendita e, ogniqualvolta gli Incoterms 2000 siano stati incorporati in quel contratto, si
dovrà seguire la divisione di compiti, spese e rischi che ne deriva.
Sarebbe stato, ovviamente, desiderabile che gli Incoterms precisassero nella maniera più dettagliata possibile gli obblighi delle parti in relazione alla consegna della merce. In confronto agli Incoterms 1990, sono
stati fatti degli ulteriori sforzi a riguardo, nell’indicare chiaramente ciò
che il venditore deve fare in determinate circostanze (si veda la clausola FCA A4). Tuttavia non è stato possibile evitare il riferimento agli usi
del commercio nelle clausole A4 di FAS e FOB (“secondo le modalità
d’uso del porto”), in quanto, in modo particolare nel commercio di materie prime e merci alla rinfusa, le modalità esatte con cui la merce viene
consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi.
8. Passaggio delle spese e dei rischi relativi alla merce
Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come l’obbligazione di sostenere i costi relativi alla merce stessa, passa dal venditore
al compratore quando il venditore ha adempiuto la sua obbligazione di
consegnare la merce. Poiché il compratore non dovrebbe vedersi offerta la possibilità di ritardare il passaggio dei rischi e dei costi, tutti gli
Incoterms prevedono che tale passaggio dei rischi e delle spese abbia
luogo - oltre che nell’ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, come concordato - anche nell’ipotesi in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili (con riguardo al
tempo per la spedizione e/o al luogo per la consegna) di cui il venditore può abbisognare al fine di adempiere la propria obbligazione di consegnare la merce. Requisito per questo passaggio prematuro delle
spese e dei rischi è che la merce sia stata chiaramente individuata
come destinata al compratore o, come previsto nei Termini stessi,
messa da parte per lui (assegnazione).
Questo requisito è particolarmente importante nel Termine EXW, dato
che in tutti gli altri Incoterms la merce verrebbe individuata come desti-
nata al compratore quando vengano prese le misure per il suo imbarco
o spedizione (nei Termini “F” e “C”) o per la sua consegna a destinazione (nei Termini “D”). In casi eccezionali, tuttavia, la merce può essere stata inviata dal venditore alla rinfusa senza individuare la quantità
destinata a ciascun compratore e, in questo caso, il passaggio del
rischio e dei costi non avviene prima che la merce sia stata “assegnata”, come dianzi detto (cfr. Anche l’art. 69.3 della Convenzione delle
Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci).
9. I termini
9.1
9.2
Il Termine “E” è l’Incoterm in cui il livello delle obbligazioni
del venditore è minimo: il venditore, infatti, non deve fare altro
che mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo
convenuto, usualmente i propri locali. D’altro canto, nella pratica, frequentemente il venditore presta la propria assistenza al
compratore provvedendo egli stesso al caricamento della merce
sul veicolo di quest’ultimo. Per quanto l’EXW rifletterebbe meglio
tale pratica estendendo l’obbligazione del venditore così da
includere il caricamento, si è ritenuto opportuno mantenere il
principio tradizionale dell’obbligazione minima del venditore nel
Termine EXW, così che l’EXW possa continuare ad essere utilizzato nei casi in cui il venditore non intenda assumere alcuna
obbligazione con riguardo al caricamento della merce. Se il compratore vuole che il venditore faccia di più, dovrà far sì che ciò
sia indicato chiaramente nel contratto di vendita.
I Termini “F” richiedono al venditore dì consegnare la merce per
il trasporto secondo le istruzioni del compratore. Si sono appalesate difficoltà tra le parti nell’utilizzo del Termine FCA circa il
punto in cui dovrebbe verificarsi la consegna, e ciò a causa della
ampia gamma di circostanze concrete nei contratti che utilizzano tale Incoterm. In particolare, la merce può dover essere caricata sul mezzo di trasporto inviato dal compratore per ritirare la
merce stessa presso i locali del venditore; oppure, la merce può
dover essere scaricata da un mezzo di trasporto inviato dal venditore per effettuare la consegna della merce al terminal scelto
dal compratore. Gli Incoterms 2000 hanno tenuto conto di tali
alternative stabilendo che, quando il luogo designato nel contratto come luogo di consegna è costituito dai locali del venditore, il venditore effettua la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore e, negli altri casi, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore,
non scaricata dal proprio veicolo. Le varianti indicate con riguardo ai diversi modi di trasporto nella clausola FCA A4 degli
Incoterms 1990 non sono state ripetute negli Incoterms 2000.
9.3
Il punto di consegna nel Termine FOB, che è lo stesso dei
Termini CFR e CIF, è stato lasciato inalterato negli Incoterms
2000 malgrado un considerevole dibattito. Benché la nozione,
contenuta nel FOB, di consegna della merce “al passaggio della
murata della nave” possa, al giorno d’oggi, sembrare non più
appropriata in molti casi, essa è nondimeno compresa dagli operatori del commercio e applicata in una maniera che tiene conto
della tipologia della merce e delle strutture di caricamento disponibili. Si è ritenuto che un cambiamento del “punto-FOB”
avrebbe creato una confusione non necessaria, in particolare
con riferimento alla vendita di materie prime e di merci alla rinfusa trasportate via mare con contratto di noleggio nave (“charterparty”).
Sfortunatamente, l’espressione “FOB” è usata da alcuni operatori commerciali semplicemente per indicare un qualsiasi punto
di consegna - come “FOB azienda”. “FOB impianto”, “FOB fabbrica del venditore” o altri punti non marittimi - così trascurando
il reale significato dell’abbreviazione: Free On Board, Franco a
bordo. Tale uso del “FOB” crea confusione e deve quindi essere
evitato.
Vi è un importante cambiamento nel Termine FAS con riguardo
all’obbligazione di sdoganare la merce all’esportazione; in linea
con la pratica che appare essere più comune, questa obbligazione è stata posta in capo non più al compratore bensì al venditore. Al fine di assicurare che questo cambiamento venga debitamente notato, esso è stato indicato a carattere maiuscolo nel
preambolo del FAS.
I Termini “C” richiedono che sia il venditore a stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali ed a proprie
spese. Di conseguenza, deve essere necessariamente indicato,
dopo il rispettivo Termine “C”, un punto fino a cui il venditore
deve sostenere le spese del trasporto. Nei Termini CIF e CIP il
venditore deve anche stipulare l’assicurazione e sostenere le
relative spese. Dato che il punto per la divisione delle spese è
situato nel Paese di destinazione, i Termini “C” sono spesso
erroneamente considerati alla stregua di “contratti all’arrivo”, in
cui il venditore dovrebbe sostenere tutte le spese e i rischi fino a
quando i beni non siano effettivamente arrivati al punto convenuto. Deve essere invece sottolineato che i Termini “C” sono
della stessa natura dei Termini “F”, nel senso che il venditore
adempie la consegna nel Paese di imbarco o di spedizione.
Quindi, i contratti di vendita che adottano i Termini “C”, come
pure i contratti sulla base dei Termini “F”, rientrano nella categoria dei “contratti alla partenza”.
E’ nella natura dei contratti alla partenza che, mentre il vendito-
re deve pagare il normale costo del trasporto della merce secondo una rotta usuale e con modalità convenzionali fino al luogo
convenuto, il rischio di perdita o danneggiamento della merce,
così come ogni costo aggiuntivo risultante da eventi che accadano dopo che la merce è stata appropriatamente consegnata
per il trasporto, ricadono sul compratore. Quindi, i Termini “C”, a
differenza della generalità degli altri Incoterms, contengono due
punti critici, uno che indica fino a quale punto il venditore è tenuto a provvedere, con il contratto di trasporto, a far portare la
merce, sostenendone le spese, e l’altro per l’allocazione dei
rischi. Per questa ragione, deve prestarsi la più grande cautela
nell’aggiungere obbligazioni a carico del venditore nei Termini
“C”, che mirino ad estendere la responsabilità del venditore al
di là del sopra menzionato punto “critico” per l’allocazione dei
rischi. Caratteristica essenziale dei Termini “C” è di sollevare il
venditore da ogni ulteriore rischio e spesa quando questi abbia
debitamente adempiuto le proprie obbligazioni di provvedere al
contratto di trasporto, di rimettere la merce al vettore e, nei
Termini CIF e CIP, di provvedere all’assicurazione.
La natura essenziale dei termini “C” come contratti alla partenza
è evidenziata anche dall’uso comune dei crediti documentari
come modalità di pagamento preferita in relazione a tali
Incoterms. Quando i contraenti del contratto di vendita convengono che il venditore verrà pagato contro presentazione, ad una
banca, dei documenti di trasporto concordati sulla base di un
credito documentario, sarebbe in contrasto con lo scopo centrale del credito documentario che il venditore debba sopportare gli
ulteriori rischi e spese per fatti successivi rispetto al momento in
cui il pagamento sia dovuto tramite credito documentario, o
diversamente, con riferimento all’imbarco o all’invio della merce.
Chiaramente, il venditore dovrà sopportare le spese del contratto di trasporto a prescindere dal fatto che il nolo sia pagato in
anticipo al momento dell’imbarco o sia pagabile a destinazione;
tuttavia, le spese aggiuntive che possano risultare da eventi che
avvengano successivamente all’imbarco o all’invio saranno
necessariamente a carico del compratore.
Se il venditore deve stipulare un contratto di trasporto che implichi il pagamento di diritti, tasse ed altri oneri, tali spese ricadranno senz’altro sul venditore nella misura in cui sono a suo
carico nel contratto in questione. Ciò è ora espressamente indicato nella clausola A6 di tutti i Termini “C”.
Se è d’uso procurare diversi contratti di trasporto che richiedano
il trasbordo della merce in luoghi intermedi per raggiungere la
destinazione convenuta, il venditore dovrà pagare le spese inerenti a tutti questi contratti, inclusa ogni spesa sostenuta in rela-
zione al trasbordo della merce da un mezzo di trasporto all’altro.
Se, tuttavia, il vettore ha esercitato i suoi diritti derivanti da una
clausola di trasbordo - o altra clausola simile - al fine di evitare
ostacoli imprevisti (come ghiaccio, ingorghi, agitazioni sindacali,
restrizioni governative, guerra o operazioni militari), allora ogni
spesa aggiuntiva derivante da ciò dovrà far carico al compratore, dato che l’obbligazione del venditore è limitata alla stipulazione di un contratto di trasporto usuale.
Accade alquanto di frequente che le parti del contratto di vendita intendano chiarire in quale misura il venditore debba stipulare un contratto di trasporto che includa le spese dello scaricamento della merce. Dato che tali spese sono normalmente
coperte dal nolo quando la merce è trasportata tramite linee di
navigazione regolari, il contratto di vendita disporrà frequentemente che la merce dovrà essere trasportata in tal modo, o
quantomeno che essa dovrà essere trasportata alle condizioni di
traffico di linea. In altri casi, l’espressione “scaricata” è aggiunta
dopo CFR o CIP. Tuttavia, è preferibile non aggiungere abbreviazioni o espressioni ai Termini “C” a meno che, nel settore
commerciale considerato, il loro significato sia chiaramente
compreso ed accettato dalle parti contraenti o sia in conformità
della legge applicabile o degli usi del commercio.
In particolare, il venditore non dovrebbe – ed anzi non potrebbe
- assumere alcuna obbligazione con riguardo al tempo di arrivo
della merce a destinazione senza con ciò alterare radicalmente
la natura dei Termini “C”, in base ai quali il rischio per ogni ritardo nel corso del trasporto deve essere sopportato dal compratore. Quindi, ogni obbligazione che preveda un termine di tempo
deve necessariamente riferirsi al luogo di imbarco o spedizione,
ad es. “imbarco (invio) non oltre il...”. Un accordo, ad esempio,
del tipo “CFR Amburgo non oltre il...” sarebbe del tutto contraddittorio e sarebbe quindi aperto a diverse possibili interpretazioni. Si potrebbe infatti assumere che le parti abbiano voluto convenire che la merce debba arrivare ad Amburgo entro la data
indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un contratto “alla
partenza” bensì “all’arrivo” o, in alternativa, che il venditore
debba imbarcare la merce entro un termine opportuno perché
questa possa arrivare ad Amburgo entro la data indicata, a
meno che l’arrivo venga ritardato a causa di eventi imprevisti.
Nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa può anche
avvenire che la merce venga acquistata durante il trasporto per
mare e che, in tali casi, l’espressione “viaggiante” sia aggiunta
dopo il termine commerciale considerato. Dato che il rischio di
perdita o danneggiamento della merce nei Termini CFR e CIF
sarebbe già passato dal venditore al compratore, potrebbero
sorgere difficoltà di interpretazione. Una possibilità consisterebbe nel mantenere il significato ordinario dei Termini CFR e CIF,
con riguardo alla allocazione del rischio tra venditore e compratore, e cioè che il rischio passa al momento della spedizione: ciò
significherebbe che il compratore potrebbe trovarsi a dover sopportare le conseguenze di eventi che siano già avvenuti al
momento dell’entrata in vigore del contratto di vendita. L’altra
possibilità consisterebbe nell’intendere che il passaggio del
rischio coincida con il momento della conclusione del contratto.
La prima possibilità potrebbe bene apparire pratica, dato che è
generalmente impossibile accertare le condizioni della merce
nel mentre essa viene trasportata. Per questa ragione, la
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all’articolo 68 dispone che “se così risulta dalle
circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in
cui le merci sono state consegnate al vettore che ha emesso i
documenti di trasporto”. Vi è, tuttavia, un’eccezione a questa
regola quando “il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che
le merci erano perite o erano state danneggiate e non ne aveva
informato il compratore”. Quindi, l’interpretazione di un Termine
CFR o CIF con l’aggiunta dell’espressione “viaggiante” dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. E’ consigliabile
che le parti accertino la legge applicabile e la soluzione che da
questa derivi. In caso di dubbio, è consigliabile che le parti chiariscano la questione nel loro contratto.
Nella pratica, le parti continuano di frequente ad usare la tradizionale espressione C&F (o C e F, C+F). Ciò nondimeno, nella
maggioranza dei casi sembrerebbe che esse considerino tali
espressioni come equivalenti al CFR. Al fine di evitare difficoltà
nell’interpretare il loro contratto, le parti dovranno usare
l’Incoterm appropriato, cioè il CFR, che è l’unica abbreviazione
standard accettata a livello mondiale per il termine “Costo e nolo
(... porto di destinazione convenuto)”.
I Termini CFR e CIF nelle clausole A8 degli Incoterms 1990
obbligavano il venditore a fornire una copia del contratto di
noleggio (charterparty) ogniqualvolta il documento di trasporto in
suo possesso (usualmente la polizza di carico) contenesse un
riferimento al contratto di noleggio, ad esempio mediante la frequente annotazione “ogni altra clausola e condizione come da
contratto di noleggio”. Per quanto, ovviamente, una parte contraente dovrebbe sempre essere consapevole della portata di
tutte le clausole del proprio contratto - preferibilmente al momento della conclusione del contratto stesso - sembra che la pratica
di fornire la copia del contratto di noleggio come dianzi detto
abbia creato problemi, particolarmente in relazione a transazio-
ni su crediti documentari. L’obbligazione del venditore, in base ai
Termini CFR e CIF, di fornire una copia del contratto di noleggio
unitamente agli altri documenti di trasporto è stata eliminata
negli Incoterms 2000.
Per quanto le clausole A8 degli Incoterms tendano ad assicurare che il venditore fornisca al compratore “prova dell’avvenuta
consegna”, è opportuno sottolineare che il venditore adempie
questa obbligazione quando ne fornisce la prova “usuale”. Con i
Termini CPT e CIP questa sarebbe costituita dal “documento di
trasporto usuale” e, con i Termini CFR e CIF, da una polizza di
carico o lettera di trasporto marittimo. I documenti di trasporto
devono essere “netti” o “senza riserva”, indicandosi con ciò che
essi non devono contenere clausole o annotazioni che espressamente rilevino uno stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio. Qualora nel documento appaiano tali clausole o annotazioni, esso viene considerato come “sporco” o “con riserva” e
non viene quindi accettato dalle banche in transazioni su crediti
documentari. Tuttavia, si deve prestare attenzione al fatto che un
documento di trasporto, ancorché privo di tali clausole o annotazioni, non fornirebbe generalmente al compratore una prova
incontrovertibile, nei confronti del vettore, che la merce sia stata
imbarcata in conformità delle specificazioni del contratto di vendita. Solitamente il vettore, nel testo standard del recto del documento di trasporto, rifiuterà di assumere responsabilità per le
informazioni concernenti la merce, precisando che i particolari
inseriti nel documento di trasporto costituiscono indicazioni del
caricatore e pertanto che l’informazione è soltanto “detta essere” come indicato nel documento. Nella maggioranza dei casi, la
legge applicabile e i principi che regolano la materia prevedono
che il vettore debba quantomeno ricorrere a mezzi appropriati
secondo le circostanze per controllare la correttezza delle informazioni, e che la mancanza di un tale controllo lo rende responsabile nei confronti del consegnatario. Tuttavia, nel trasporto tramite container, non vi è modo per il vettore di controllare il contenuto del container, a meno che egli medesimo sia stato
responsabile per lo stivaggio della merce nel container.
Vi sono soltanto due Incoterms che trattano dell’assicurazione,
vale a dire CIF e CIP. Ai sensi di questi Termini, il venditore è
obbligato a procurare l’assicurazione a beneficio del compratore. Negli altri casi, è rimesso alle partì stesse di decidere se ed
in quale misura esse vogliano munirsi di copertura assicurativa.
Il venditore che, nei predetti due Incoterms, deve stipulare l’assicurazione a beneficio del compratore, potrebbe non conoscere le esigenze specifiche di quest’ultimo. Ai sensi delle “Institute
Cargo Clauses” predisposte dall’Institute of London
9.4
Underwriters, l’assicurazione è disponibile in “copertura minima”
nella clausola C, in “copertura media” nella clausola B e in
“copertura massima” nella clausola A. Dato che nella vendita di
materie prime e prodotti alla rinfusa secondo il Termine CIF il
compratore può voler vendere la merce viaggiante ad un successivo acquirente, che a sua volta può desiderare rivendere
ulteriormente la merce stessa, è impossibile conoscere la copertura assicurativa idonea per tali acquirenti successivi e, pertanto, con riferimento al CIF è stata tradizionalmente scelta la
copertura minima, con la possibilità per il compratore di richiedere al venditore di stipulare un’assicurazione aggiuntiva. La
“copertura minima” è comunque inidonea per la vendita di prodotti manifatturati, in relazione ai quali il rischio di furto, manomissione o trattamento improprio o i rischi inerenti alla custodia
richiederebbero una copertura più ampia di quella disponibile in
conformità della clausola C. Dato che il CIP, a differenza del CIF,
non viene normalmente utilizzato per la vendita di materie prime
o merci alla rinfusa, sarebbe stato fattibile adottare nel CIP la
“copertura massima” in luogo della “copertura minima” prevista
nel CIF. Ma differenziare la portata dell’obbligazione del venditore di provvedere all’assicurazione nei Termini CIF e CIP avrebbe dato luogo a confusione e, di conseguenza, entrambi gli
Incoterms in questione limitano alla “copertura minima” l’obbligazione del venditore in ordine all’assicurazione. E’ di particolare importanza per il compratore, nel CIP, tenere presente quanto segue: nel caso in cui fosse opportuna una maggiore copertura, egli dovrà accordarsi con il venditore perché quest’ultimo
stipuli un’assicurazione aggiuntiva o, in alternativa, egli stesso
dovrà provvedere all’integrazione della copertura assicurativa.
Vi sono anche particolari casi in cui il compratore può voler ottenere una protezione ancora maggiore di quella disponibile ai
sensi della clausola A dell’Institute of London Underwriters, per
esempio assicurazione contro guerra, rivolte, insurrezioni popolari, scioperi od altre turbative sindacali, Se egli richiede che il
venditore provveda a stipulare una tale copertura assicurativa,
dovrà dare al medesimo istruzioni in proposito, nel qual caso il
venditore dovrà procurare tale copertura assicurativa se disponibile.
I Termini “D” differiscono nella loro natura dai Termini “C”, dato
che il venditore ai sensi dei Termini “D” è responsabile dell’arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto, alla
frontiera o nel Paese di importazione. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Di conseguenza, i Termini “D” comportano la conclusione di contratti “all’arrivo”, mentre i Termini “C” indicano la con-
clusione di contratti “alla partenza” (con “spedizione”).
In conformità dei Termini “D”, ad eccezione del DDP, il venditore
non ha l’obbligo di consegnare la merce adempiendo gli obblighi
doganali d’importazione nel Paese di destinazione.
Tradizionalmente, il venditore aveva l’obbligazione di assolvere
gli oneri doganali di importazione ai sensi del Termine DEQ, dato
che la merce doveva essere scaricata sulla banchina e veniva
pertanto introdotta nel Paese d’importazione. Ma, a causa di
mutamenti nelle procedure di adempimento degli obblighi doganali nella maggior parte dei Paesi, è stato ritenuto più opportuno
che sia la parte domiciliata nel Paese interessato ad adempiere
gli obblighi doganali pagandone i diritti e gli altri oneri connessi.
Pertanto, è stata introdotta una modificazione nel DEQ per la
medesima ragione che ha ispirato il mutamento introdotto nel
FAS di cui si è detto. Anche nel DEQ il cambiamento è stato indicato con carattere maiuscolo nel preambolo.
Risulta che in molti Paesi vengono utilizzati termini commerciali
non compresi negli Incoterms, particolarmente nel trasporto ferroviario (“franco frontiera” - “franco border”, “franco-frontière”,
“frei Grenze”), Ai sensi di tali termini normalmente non si intende che il venditore, oltre al costo del trasporto, debba sopportare anche il rischio di perdita o danneggiamento della merce
durante il trasporto fino alla frontiera. In tal caso sarebbe preferibile utilizzare l’Incoterm CPT, indicando la frontiera. Qualora,
invece, le parti intendano che il venditore debba sopportare
anche il rischio durante il trasporto fino alla frontiera, allora
sarebbe appropriato l’uso dell’Incoterm DAF, che indica la frontiera come luogo di consegna.
Il Termine DDU, che compare già nella versione 1990 degli
Incoterms, assolve un’importante funzione ogniqualvolta il venditore sia disponibile ad impegnarsi a consegnare la merce nel
Paese dì destinazione senza adempiere gli obblighi doganali per
l’importazione né pagarne i diritti relativi. Nei Paesi in cui lo sdoganamento all’importazione può essere difficile e comportare
perdite di tempo, potrebbe rivelarsi rischioso per il venditore
assumere un’obbligazione di consegnare la merce oltre il punto
in cui ha luogo lo sdoganamento. Anche se, ai sensi delle clausole B5 e B6 del DDU, è il compratore a dover sopportare i rischi
e costi aggiuntivi che potrebbero derivare dal mancato adempimento da parte sua delle obbligazioni relative allo sdoganamento all’importazione, non è consigliabile per il venditore usare il
termine DDU rispetto a Paesi in cui potrebbero prevedibilmente
sorgere delle difficoltà nell’adempimento degli obblighi doganali
per l’importazione.
10. L’espressione “nessuna obbligazione”
Come risulta dalle espressioni “il venditore deve” e “il compratore deve”,
gli Incoterms sono concepiti esclusivamente in funzione delle obbligazioni che le parti hanno l’una nei confronti dell’altra. L’espressione “nessuna obbligazione” è stata pertanto inserita ogniqualvolta una parte non
abbia alcuna obbligazione nei confronti dell’altra parte. Quindi, se ad
esempio in conformità della clausola A3 a) dell’Incoterm adottato il venditore deve provvedere per il contratto di trasporto e sostenerne le
spese, nella clausola B3 a) che indica la posizione del compratore, si
trovano le parole “nessuna obbligazione” sotto il titolo “contratto di trasporto”. Ancora, quando nessuna delle due parti è portatrice di un’obbligazione nei riguardi dell’altra, l’espressione “nessuna obbligazione”
apparirà con riguardo ad entrambe le parti, ad esempio, con riferimento all’assicurazione.
In entrambi i casi, è importante sottolineare che anche se una parte
può trovarsi sotto “nessuna obbligazione” nei riguardi dell’altra in ordine
all’espletamento di un qualche compito, questo non significa che non
possa essere nel suo interesse di provvedere a tale compito. Così, per
esempio, solo perché un compratore CFR non ha alcun obbligo nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione ai sensi
della clausola B4, ciò non vuol certo dire che non sia nel suo interesse
stipulare un tale contratto, non essendo neanche il venditore soggetto
all’obbligazione di provvedere alla copertura assicurativa ai sensi della
clausola A4.
11. Varianti degli Incoterms
Nella pratica, avviene di frequente che le parti richiedano maggiori precisazioni di quante vengano offerte dagli Incoterms mediante l’aggiunta
di parole all’Incoterm utilizzato. Si sottolinea che gli Incoterms non forniscono formulazioni specifiche per tali aggiunte. Quindi, se le parti non
possono fare affidamento su di un uso sufficientemente consolidato del
commercio per l’interpretazione di tali aggiunte, potranno insorgere
gravi problemi quando non possa essere provata l’esistenza di un’interpretazione omogenea di tali aggiunte.
Qualora ad esempio vengano utilizzate le comuni espressioni “FOB stivato” o “EXW caricato”, è impossibile accertare una pratica a livello
mondiale nel senso che le obbligazioni del venditore vengano estese
con riguardo non solo al costo dell’effettiva operazione rispettivamente
di stivaggio della merce a bordo della nave o di caricamento sul mezzo
di trasporto, ma includano anche il rischio di perdita o danneggiamento
fortuito della merce durante lo stivaggio e il caricamento. Per queste
ragioni, si raccomanda alle parti di chiarire se esse intendano che solo
l’effettuazione ed il costo delle operazioni di stivaggio o caricamento
ricadano sul venditore o se, invece, questi debba sopportare anche il
rischio fino a quando lo stivaggio o il caricamento siano stati effettivamente completati. Queste sono questioni in ordine alle quali gli
Incoterms non forniscono una risposta: dì conseguenza, se neanche il
contratto descrive espressamente le intenzioni delle parti, le partì
medesime possono essere esposte a considerevoli difficoltà e costi non
necessari.
Per quanto gli Incoterms 2000 non prevedano molte delle varianti
comunemente utilizzate, i preamboli di alcuni Incoterms richiamano le
parti alla necessità di aggiungere speciali stipulazioni contrattuali qualora esse desiderino andare oltre la disciplina prevista dagli Incoterms,
come ad esempio:
EXW
CIF/CIP
DEQ
L’obbligazione aggiuntiva per il venditore di provvedere al
caricamento della merce sul veicolo del compratore.
L’esigenza del compratore di procurarsi una copertura
assicurativa aggiuntiva.
L’obbligazione aggiuntiva per il venditore di sostenere costi
concernenti operazioni successive allo scaricamento.
In alcuni casi, venditori e compratori fanno riferimento alla pratica commerciale nel traffico di linea e con noleggio nave. In tali circostanze, è
necessario distinguere chiaramente tra le obbligazioni delle parti derivanti dal contratto di trasporto e le loro obbligazioni reciproche nel contratto di vendita. Sfortunatamente, non vi sono definizioni consolidate
cui fare riferimento in relazione ad espressioni quali “condizioni di traffico di linea” (“liner terms”) o “oneri di movimentazione al terminale”
(“terminal handling charges” THC). La distribuzione dei costi in questi
termini può variare col variare dei luoghi e cambiare di quando in quando. Si raccomanda alle parti di chiarire nel contratto di vendita come
debbano essere distribuiti questi costi tra di loro.
Vi sono delle espressioni frequentemente usate nei contratti di noleggio
nave (“charterparties”), come “FOB stivato” (“FOB stowed”), “FOB stivato e fissato” (“FOB stowed and trimmed”), che sono talvolta usate nei
contratti di vendita al fine di chiarire l’estensione della responsabilità del
venditore nel FOB nel provvedere allo stivaggio ed al fissaggio della
merce a bordo della nave. Quando le anzidette espressioni vengano
aggiunte, è necessario chiarire nel contratto di vendita se le obbligazioni aggiuntive si riferiscano soltanto ai costi ovvero sia ai costi sia ai rischi.
Come è stato detto, è stato fatto ogni sforzo affinché gli Incoterms riflettano la pratica commerciale più comune. Tuttavia in alcuni casi - in particolare dove gli Incoterms 2000 differiscono dagli Incoterms 1990 - le
parti possono voler dare agli Incoterms una diversa portata. Queste
opzioni vengono richiamate nel preambolo dei rilevanti Incoterms, in cui
vengono evidenziate dall’espressione “Tuttavia”.
12. Usi del porto o di un particolare settore commerciale
Considerato che gli Incoterms offrono una serie di Termini che possono
essere utilizzati in settori commerciali ed aree regionali diversi, è impossibile indicare sempre con precisione le obbligazioni delle parti. In una
certa misura è quindi necessario fare riferimento agli usi del porto o del
particolare settore commerciale considerato, od alle pratiche che le
parti abbiano instaurato nelle loro precedenti relazioni commerciali (cfr.
l’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita
internazionale di merci). E’ senz’altro desiderabile che venditori e compratori acquisiscano adeguate informazioni su questi usi nel corso della
negoziazione del loro contratto e che, ogniqualvolta sorgano delle
incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica tramite apposite
pattuizioni nel loro contratto di vendita. Tali disposizioni speciali, nel singolo contratto, prevarranno o derogheranno quel che viene indicato
come regola di interpretazione negli Incoterms.
13. Le opzioni del compratore quanto al luogo di consegna per il
trasporto
In alcune situazioni, può non essere possibile al momento della conclusione del contratto determinare esattamente il punto preciso o persino il luogo in cui i beni dovranno essere consegnati dal venditore per
il trasporto. In tali situazioni, nel contratto può essere stato fatto riferimento semplicemente ad una “zona” o ad un luogo piuttosto esteso, ad
esempio, un porto marittimo, e viene in tal caso usualmente convenuto
che il compratore può avere la facoltà o l’obbligo di indicare successivamente un punto più preciso nell’ambito della zona o del luogo convenuto. Se il compratore ha l’obbligo di indicare il punto preciso come
dianzi detto, il mancato adempimento di tale obbligo può far sorgere la
responsabilità del compratore di sopportare i rischi e costi aggiuntivi
che derivano da questo inadempimento (clausole B5/B7 di tutti gli
Incoterms). In aggiunta, il mancato esercizio da parte del compratore
della facoltà di indicare il punto preciso di consegna può dare al venditore la corrispondente facoltà di scegliere, nel luogo di consegna, il
punto che maggiormente gli convenga (FCA A4).
14. Sdoganamento
L’espressione “sdoganamento” (“customs clearance”) ha dato luogo a
fraintendimenti. Quindi, ogniqualvolta viene fatto riferimento all’obbligazione del venditore o del compratore di sdoganare la merce attraverso
le dogane del Paese di esportazione o di importazione, viene ora chiarito che questa obbligazione comprende non solo il pagamento dei diritti ed altri oneri, ma anche gli adempimenti e pagamenti relativi a qual-
siasi altra procedura amministrativa in relazione al passaggio della
merce attraverso le dogane, incluso ogni obbligo di fornire informazioni
alle autorità al riguardo. Inoltre, in alcuni ambienti è stato ritenuto inopportuno, per quanto del tutto erroneamente, utilizzare termini che prevedano lo sdoganamento delle merci quando, come nel commercio
interno dell’Unione Europea o di altre aree di libero scambio, non vi è
più alcuna obbligazione di pagare diritti doganali né sussiste alcuna
restrizione relativa all’importazione o esportazione. Al fine di chiarire la
situazione, è stata aggiunta l’espressione “ove occorra” nelle clausole
A2 - B2 ed A6 - B6 degli Incoterms che prevedano tali obbligazioni, in
modo che tali Incoterms possano essere utilizzati senza alcuna ambiguità ove non sia richiesta alcuna procedura doganale.
Normalmente, è desiderabile che lo sdoganamento sia effettuato dalla
parte domiciliata nel Paese in cui questi obblighi devono essere adempiuti, o quantomeno da un soggetto che operi in quel Paese per conto
dell’anzidetta parte. Di conseguenza, dovrebbe normalmente essere
l’esportatore ad adempiere gli obblighi doganali per l’esportazione, e
l’importatore quelli per l’importazione.
Gli Incoterms 1990 si discostavano da questa regola nei termini EXW e
FAS (obblighi doganali di esportazione a carico del compratore) e DEQ
(obblighi doganali di importazione a carico del venditore); negli
Incoterms 2000, invece, il FAS e il DEQ pongono rispettivamente gli
obblighi doganali per l’esportazione in capo al venditore e quelli per l’importazione in capo al compratore, mentre l’EXW - che rappresenta l’obbligazione minima per il venditore - è stato lasciato inalterato (obblighi
doganali per l’esportazione in capo al compratore). Nell’Incoterm DDP
il venditore accetta espressamente di adempiere gli obblighi doganali
per l’importazione e pagare i diritti ed altri oneri che ne conseguano,
secondo il significato stesso del Termine - “Delivered Duty Paid” (“Reso
sdoganato”).
15. Imballaggio
Nella maggioranza dei casi, le parti conoscono in anticipo il tipo di
imballaggio idoneo per far trasportare in sicurezza la merce a destinazione. Tuttavia, dato che l’obbligazione del venditore di imballare la
merce è soggetta a variare a seconda del tipo e della durata del trasporto considerato, si è ritenuto necessario prevedere che il venditore
sia obbligato ad imballare la merce nella maniera appropriata per il trasporto, ma soltanto nella misura in cui le circostanze relative al trasporto gli vengano rese note prima della conclusione del contratto di vendita (cfr. gli artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di vendita internazionale di merci, ai sensi dei quali le merci,
compreso l’imballaggio, devono essere “idonee allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al
momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze
mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza
o sulla capacità di valutazione del venditore, o che non era da parte sua
ragionevole farvi affidamento”).
16. Ispezione della merce
In molti casi, può essere senz’altro consigliabile per il compratore disporre un’ispezione della merce prima o al momento in cui questa viene
rimessa dal venditore per il trasporto (cosiddetta ispezione prima della
spedizione o PSI, da “Pre-Shipment Inspection”). A meno che il contratto preveda diversamente, il compratore dovrà pagare egli stesso il
costo di tale ispezione che viene disposta nel suo interesse. Tuttavia, se
l’ispezione è stata effettuata in modo da consentire al venditore di conformarsi ad una disposizione imperativa del proprio Paese, applicabile
all’esportazione delle merci, sarà il venditore a doverne sostenere il
costo, salvo che venga utilizzato il termine EXW, nel qual caso i costi di
tale ispezione faranno carico al compratore.
17. Modi di trasporto ed Incoterm 2000 appropriato
Qualsiasi modo di trasporto
Gruppo E
EXW Franco fabbrica (...luogo convenuto)
Gruppo F
FCA Franco vettore (...luogo convenuto)
Gruppo C
CPT Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione
convenuto)
CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di
destinazione convenuto)
Gruppo D
DAF Reso frontiera (...luogo convenuto)
DDU Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)
DDP Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto)
Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne
Gruppo F
FAS Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto)
FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto)
Gruppo C
CFR Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto)
CIF Costo, assicurazione e nolo (...porto di destinazione
convenuto)
Gruppo D
DES Reso ex-Ship (..porto di destinazione convenuto)
DEQ Reso banchina (...porto di destinazione convenuto)
18. Uso consigliato
In alcuni casi, il preambolo consiglia di utilizzare o non utilizzare uno
specifico Incoterm. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla
scelta tra FCA e FOB. Purtroppo, gli operatori commerciali continuano
ad usare il termine FOB quando è totalmente fuor di luogo, con la conseguenza di esporre il venditore a rischi inerenti ad una fase successiva alla rimessa della merce al vettore designato dal compratore. L’uso
dell’Incoterm FOB è appropriato unicamente quando la merce deve
essere consegnata “al passaggio della murata della nave” o, in ogni
caso, alla nave e non quando la merce viene rimessa al vettore per
essere successivamente - stivata in containers o caricata su camion o
vagoni - introdotta nella nave, come per esempio nel traffico di caricamento orizzontale, a mezzo ruota, su nave (cosiddetto “roll on/roll-off”).
Di conseguenza, un forte richiamo è stato inserito nel preambolo del
FOB nel senso che il Termine non dovrebbe essere utilizzato quando le
parti non prevedano che la consegna debba avvenire al passaggio della
murata della nave.
Avviene che le parti, per errore, utilizzino termini concepiti in funzione
del trasporto marittimo di merci anche quando è previsto un diverso
modo di trasporto. Questo può porre il venditore nella infelice posizione
di non poter adempiere la sua obbligazione di presentare al compratore il documento di trasporto appropriato (ad esempio, una polizza di
carico, lettera di trasporto marittimo od equivalente elettronico).
La tavola riprodotta sopra al paragrafo 17 chiarisce quale degli
Incoterms 2000 è appropriato in relazione a un determinato modo di trasporto. Inoltre, nel preambolo di ogni Incoterm viene indicato se esso
possa essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto o soltanto per il
trasporto di merci per mare o per vie navigabili interne.
19. La polizza di carico ed il commercio elettronico
Tradizionalmente, la polizza di carico a bordo è stato l’unico documento accettabile al fine della presentazione da parte del venditore nei
Termini CFR e CIF. La polizza di carico assolve le seguenti tre importanti funzioni; essa:
- prova l’avvenuta consegna della merce a bordo della nave;
- attesta l’esistenza del contratto di trasporto;
- è mezzo di trasferimento ad altro soggetto dei diritti sulla merce, anche
viaggiante, tramite consegna a quest’ultimo del documento cartaceo.
Documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico assolverebbero le
due prime funzioni, ma non servirebbero quale mezzo per controllare la
consegna della merce a destinazione e non consentirebbero ad un
compratore di rivendere la merce viaggiante consegnando il documento cartaceo ad un successivo acquirente. Viceversa, altri documenti di
trasporto indicherebbero la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che il possesso della polizza di carico sia richiesto al
fine di ottenere la merce dal vettore a destinazione rende particolarmente difficile sostituirla con mezzi di comunicazione elettronici.
Inoltre, è d’uso emettere le polizze di carico in più originali, ma è, ovviamente, di vitale importanza per un compratore o per una banca che
operi su sue istruzioni assicurarsi, al fine di effettuare il pagamento al
venditore, che quest’ultimo abbia presentato tutti gli originali (il cosiddetto “gioco completo”). Questo requisito è anche previsto nelle Regole
CCI per i Crediti Documentari (le cosiddette “Norme ed Usi Uniformi
CCI”, note in italiano come “NUU” e in inglese come “UCP” da “Uniform
Customs and Practice”, pubblicazione CCI 5002, edizione in corso al
momento della pubblicazione degli Incoterms 2000).
Il documento di trasporto deve dare prova non soltanto dell’avvenuta
consegna della merce al vettore ma anche che la merce, nella misura
in cui questi abbia potuto accertarlo, è stata ricevuta in buon ordine e
condizione. Ogni annotazione sul documento di trasporto che indichi
che la merce non si trovava in tali condizioni renderebbe il documento
“sporco” e quindi inaccettabile ai sensi delle NUU.
Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico è da
attendersi che essa possa essere sostituita con mezzi elettronici nel
prossimo futuro. Già la versione 1990 degli Incoterms prendeva questo
atteso sviluppo in opportuna considerazione. In conformità delle clausole A8, i documenti cartacei possono essere sostituiti da messaggi
elettronici purché le parti abbiano convenuto dì comunicare elettronicamente. Tali messaggi possono essere trasmessi alla parte interessata
direttamente o per tramite di una parte terza che fornisca servizi a valore aggiunto. Uno di questi servizi che possono essere utilmente offerti
da parti terze consiste nella registrazione dei successivi detentori di una
polizza di carico. I sistemi che offrono questi servizi, quali il servizio
denominato BOLERO, possono richiedere ulteriore supporto tramite
appropriate norme giuridiche e principi, quali espressi nelle Regole CMI
per le Polizze di Carico Elettroniche del 1990 e negli artt. 16-17 della
Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico del 1996.
20. Documenti di trasporto non negoziabili in luogo delle polizze di
carico
Negli ultimi anni, è stata raggiunta una considerevole semplificazione
2 V. versione inglese, italiano, francese, a cura di CCI_Italia.
delle pratiche documentarie. Le polizze di carico vengono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli utilizzati per
modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo di merci. Questi documenti, non negoziabili, sono denominati “lettere di trasporto marittimo”,
“lettere di trasporto di linea”, “ricevute della merce” o varianti di queste
espressioni. L’utilizzo di documenti non negoziabili è senz’altro soddisfacente, eccetto quando il compratore voglia vendere la merce viaggiante con la semplice consegna di un documento cartaceo al nuovo
compratore. Al fine di rendere possibile ciò, l’obbligazione dei venditore
di fornire una polizza di carico negli Incoterms CFR e CIF deve essere
necessariamente mantenuta. Tuttavia, quando le parti contraenti sanno
che il compratore non prevede di vendere la merce viaggiante, possono convenire espressamente di sollevare il venditore dall’obbligazione
di fornire una polizza di carico o, in alternativa, possono utilizzare gli
Incoterms CPT o CIP, nei quali non è richiesto di fornire una polizza di
carico.
21. La facoltà di dare istruzioni al vettore
Un compratore che effettui il pagamento della merce utilizzando gli
Incoterms “C” dovrà assicurarsi che dal momento del pagamento il venditore non possa disporre della merce tramite nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto utilizzati per particolari modi di trasporto (per via aerea, stradale o ferroviaria) offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare tali nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un originale o duplicato particolare della
lettera di trasporto. Tuttavia, i documenti usati in luogo delle polizze di
carico per il trasporto marittimo normalmente non contengono tale funzione preventiva. Il Comité Maritime International ha posto rimedio
all’anzidetta carenza di tali documenti adottando le “Regole Uniformi
per le Lettere di Trasporto Marittimo” del 1990 che consentono alle parti
di inserire una clausola di “non-disposizione”, tramite la quale il venditore rinuncia alla sua facoltà di disporre della merce tramite istruzioni al
vettore di consegnare la merce ad altro destinatario o in altro luogo
rispetto a quanto indicato nella lettera di trasporto.
22. Arbitrato CCI
Le parti contraenti che desiderino avere la possibilità di fare ricorso
all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in caso di controversie con l’altra parte contraente dovranno espressamente e chiaramente accordarsi per l’arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in
cui non vi sia un unico documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che costituisce l’accordo tra di loro. Il fatto di incorporare
uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza NON
costituisce di per sé accordo a fare ricorso all’arbitrato CCI.
La CCI raccomanda l’adozione della seguente clausola standard di
arbitrato:
“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione
con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il
Regolamento d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale,
da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”.
EXW
FRANCO FABBRICA
(...luogo convenuto)
Nel “Franco Fabbrica” il venditore effettua la consegna col mettere la
merce a disposizione del compratore nel propri locali o in altro luogo
convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per
l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento.
Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per
prelevare la merce da detti locali.
Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse
devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita1. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.
In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d’accordo di effettuare il caricamento a proprio
rischio e spese.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
II venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente
previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
II venditore ove occorra2, deve fornire al compratore, su richiesta
ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per ottenere
la licenza dì esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’esportazione della merce.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
1 V. Introduzione, paragrafo 11.
2 V. Introduzione, paragrafo 14.
spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l’esportazione della merce.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Venditore: nessuna obbligazione3.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione3.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione3.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione3.
A4
Consegna
Il venditore deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore
nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato
o se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per la
consegna di tale merce. Se non è stato concordato alcun punto
specifico nel luogo convenuto e se vi sono più punti disponibili, il
venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli
conviene.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4 e A7/B7.
A5
Trasferimento dei rischi
II venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce:
• dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
oppure
• dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la
presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in
conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata
individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del
contratto.
3 V. Introduzione, paragrafo 10
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare
tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia
stata consegnata in conformità di A4.
B 6 Ripartizione delle spese
II compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata
consegnata in conformità di A4;
• tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione sia dal fatto che egli ometta di avvisare adeguatamente il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia
stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola
nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto
del contratto;
• ove occorra4, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.
Il compratore deve rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di A2.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore
della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il
periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della
merce, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle
scelte fatte.
A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Venditore: nessuna obbligazione5,
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve fornire al venditore una prova idonea della
presa in consegna della merce.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
II venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione
4 V. Introduzione, paragrafo 14
del compratore.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce
senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore stesso
prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio
deve essere marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
II compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità
del paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
II venditore deve prestare al compratore, su richiesta, ed a
rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento
dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese
di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’esportazione e/o l’importazione della merce e, se necessario, per il suo
transito attraverso qualsiasi altro paese.
II venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel
prestargli assistenza in conformità della stessa disposizione.
5 V. Introduzione, paragrafo 10
FCA
FRANCOVETTORE
(...luogo convenuto)
Nel “Franco Vettore” il venditore effettua la consegna col rimettere la
merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto
per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e
scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se
la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento.
Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo dì trasporto,
compreso il trasporto multimodale.
“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale,
aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.
Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non
sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l’obbligazione
di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della
merce.
1 V. introduzione, paragrafo 14.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Venditore: nessuna obbligazione2. Comunque, se richiesto dal
compratore o se è uso commerciale, e il compratore non abbia
dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore, tuttavia, in entrambi i casi, può rifiutarsi di stipulare il contratto, però deve prontamente avvisarne il compratore.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione2.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quando il
contratto di trasporto è stipulato dal venditore in base a quanto
disposto in A3-a).
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione2.
A4
Consegna
II venditore deve consegnare la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità
di A3-a) nel luogo convenuto, alla data o nel periodo concordato
per la consegna.
La consegna si effettua:
a) qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando
la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal
vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca
per conto di quest’ultimo;
b) qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto a),
quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, o scelta dal venditore in conformità di A3-a), non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore.
Se non è stato concordato alcun punto specifico, e ve ne sia più
di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra
di essi che più gli conviene.
1 V. introduzione, paragrafo 14.
2 V. introduzione, paragrafo 10.
In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore
effettua la consegna della merce per il trasporto nella maniera
appropriata al modo di trasporto e/o alla quantità e/o al tipo di
merce.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce:
• dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
oppure
• dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per
la consegna qualora egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 o qualora il vettore, o altra persona nominata dal compratore, non prenda in consegna la merce alla data
concordata, oppure qualora il compratore ometta di avvisare il
venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce
sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia
stata consegnata in conformità di A4;
• ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata
consegnata in conformità di A4;
• le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 sia dal fatto che
la parte designata dal compratore non prenda in consegna la
merce nel tempo convenuto o dal fatto che il compratore ometta
di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia,
3 V. introduzione, paragrafo 14.
che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo
quale merce oggetto del contratto;
• ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo transito
attraverso qualsiasi altro paese.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata consegnata in conformità di A4. Se il vettore non
prende in consegna la merce in conformità di A4 nel tempo concordato, il venditore deve darne notizia al compratore.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della parte designata in conformità di A4 e, quando
sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data
o il periodo per la consegna della merce e il punto nel luogo convenuto per la consegna.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.
Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al
compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni
assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una
polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo
non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili
interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto
multimodale).
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei
precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.
3 V. introduzione, paragrafo 14.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di
merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto
(modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore
prima che il contratto di vendita sia stato concluso.
L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.
A10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli
menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o
di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore sia
nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione sia
nello stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).
Il compratore deve fornire al venditore adeguate istruzioni nel
caso in cui richieda a quest’ultimo di stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a).
FAS
FRANCO LUNGO BORDO
(...porto di imbarco convenuto)
Nel “Franco Lungo Bordo” il venditore effettua la consegna col mettere
la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di
perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.
Nel FAS lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del
venditore.
CIÒ’ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE.
Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo
sdoganamento della merce all’esportazione, esse devono chiarirlo
inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita1.
Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della
merce.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
1 V. introduzione, paragrafo 11.
2 V. introduzione, paragrafo 14.
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Venditore: nessuna obbligazione3.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione3.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione3.
A4
Consegna
Il venditore deve consegnare la merce sottobordo della nave
designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d’uso
del porto, alla data o nel periodo concordato.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce:
• dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
oppure
• dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per
la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o
non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità
di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in
modo intrinsecamente idoneo separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.
3 V. introduzione, paragrafo 10.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia
stata consegnata in conformità di A4;
• ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse e altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata
consegnata in conformità di A4;
• le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere
la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del
tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente
idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo
quale merce oggetto del contratto;
• ove occorra4, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo transito
attraverso qualsiasi altro paese.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata consegnata sottobordo della nave designata.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui
deve essere effettuata la consegna.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.
Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al
compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni
assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una
polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo
non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili
interne).
4 V. introduzione, paragrafo 14.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto dì comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei
precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.
A9
Controllo - imballaggio – marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di
merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto
(modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore
prima che il contratto di vendita sia stato concluso.
L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.
A10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli
menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di
origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione
della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel
prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
FOB
FRANCO A BORDO
(... porto di imbarco convenuto)
Nel “Franco a Bordo” il venditore effettua la consegna quando la merce
supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.
Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del
venditore.
Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono
considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’incoterm FCA.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente
previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della
merce.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
1 V. introduzione, paragrafo 14.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Venditore: nessuna obbligazione2.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione2.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione2.
A4
Consegna
Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le
modalità d’uso nel porto, alla data o nel periodo concordato.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce:
• dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel
porto di imbarco convenuto; oppure
• dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per
la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o
non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità
di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in
modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa
abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto;
2 V. introduzione, paragrafo 10.
• ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha
superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto;
• le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del
tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente
idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo
quale merce oggetto del contratto;
• ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo transito
attraverso qualsiasi altro paese.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata consegnata in conformità di A4.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui
deve essere effettuata la consegna.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.
Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al
compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni
assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una
polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo
non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili
interne, un documento di trasporto multimodale).
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei
precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).
3 V. introduzione, paragrafo 14.
B8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di
merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto
(modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore
prima che il contratto di vendita sia stato concluso.
L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese del compratore, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli
menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di
origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione
della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel
prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
CFR
COSTO E NOLO
(...porto di destinazione convenuto)
Nel “Costo e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce
supera la murata della nave nel porto di imbarco.
Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la
merce fino al porto di destinazione convenuto ma sin dal momento della
consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese
addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore.
Nel CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del
venditore.
Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili Interne. Se le parti non intendono
considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più
appropriato utilizzare l’Incoterm CPT
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della
merce.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
1 V. introduzione, paragrafo 14.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie
spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario usuale, su nave di mare
(o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto
del contratto.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione2.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione2.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione2.
A4
Consegna
Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave nel
porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione
convenuto.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della
nave nel porto di imbarco.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla
merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata
individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del
contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
2 V. introduzione, paragrafo 10.
• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia
stata consegnata in conformità di A4;
• il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
• le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto;
• ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
B6
Ripartizione delle spese
Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata
consegnata in conformità di A4;
• tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese
ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• le spese per lo scaricamento e per l’uso di chiatte e i diritti di
banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo
sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in
altro modo quale merce oggetto del contratto;
• ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra
informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per
ritirare la merce.
3 V. introduzione, paragrafo 14.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il
periodo concordato per l’imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle
scelte fatte.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, senza
indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.
Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una
lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di
trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato
per l’imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce
dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la
merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o
tramite notifica al vettore.
Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere
fornito al compratore.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei
precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di
trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio della
merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo
che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere
di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato
appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettua-
te prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese dì esportazione.
A10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli
menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di
origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione
della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel
prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
CIF
COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO
(...porto di destinazione convenuto)
Nel “Costo, Assicurazione e Nolo” il venditore effettua la consegna
quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.
Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la
merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento
della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le
spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si
trasferiscono dal venditore ai compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un’assicurazione marittima a favore del compratore per rischi
di perdita o danno alla merce durante il trasporto.
Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo
l’Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura
assicurativa minima1. Tuttavia, se il compratore desidera avere una
maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con
il venditore oppure provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa.
Nel CIF lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del
venditore.
Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono
considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più
apropriato utilizzare l’incoterm CIP.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto
di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico
equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
B1
Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
1 V. introduzione, paragrafo 9.3.
A2
B2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione
della merce.
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione
della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
A3
B3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie
spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario usuale, su nave di mare
(o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo
normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce
oggetto del contratto.
b) Contratto di assicurazione
Il venditore deve ottenere a proprie spese un’assicurazione
sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare
al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse
assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti
dell’assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa.
L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle
“Institute Cargo Clauses” (condizioni generali di assicurazione
stabilite dall’Institute of London Underwriters) o clausole simili. La
durata dell’assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito
in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore
deve provvedere, se possibile, all’assicurazione contro i rischi di
guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L’assicurazione minima
deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè
110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione3.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione3.
2 V. introduzione, paragrafo 14.
3 V. introduzione, paragrafo 10.
A4
B4
A5
B5
Consegna
Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave nel
porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.
Presa in consegna
Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco.
Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della
nave nel porto di imbarco.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla
merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata
individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del
contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia
stata consegnata in conformità di A4;
• il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
• le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
• le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto;
• ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese,
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:
4 V. introduzione, paragrafo 14
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata
consegnata in conformità di A4;
• tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese
ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• le spese per lo scaricamento e per l’uso di chiatte e i diritti di
banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo
sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in
altro modo quale merce oggetto nel contratto;
• ove occorra4, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
A7
B7
A8
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni
altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.
Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro
il periodo concordato per l’imbarco della merce e/o il porto di
destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo
delle scelte fatte.
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, senza
indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.
Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile,
una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce
oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l’imbarco, deve permettere al compratore di ritirare
4 V. introduzione, paragrafo 14
B8
A9
B9
A 10
B 10
la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia
stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di
vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico
negoziabile) o tramite notifica al vettore.
Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve
essere fornito al compratore.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di
comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di
trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura,
conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in
conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio
della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare
(salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel
genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere
marcato appropriatamente.
Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle
autorità del paese di esportazione.
Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a
rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi
da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per
l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un’assicurazione aggiuntiva.
Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ot-
tenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore
nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
CPT
TRASPORTO PAGATO FINO A
(...luogo di destinazione convenuto)
Nel “Trasporto pagato fino a...” il venditore effettua la consegna col
rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e
ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è
stata consegnata.
“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale,
aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.
Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si
avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore.
Nel CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del
venditore.
Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico
equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della
merce.
1 V. introduzione, paragrafo 14.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie
spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l’itinerario
usuale e con le modalità d’uso.
Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione2.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione2.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione2.
A4
Consegna
Il venditore deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per
il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione
convenuto.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.
1 V. introduzione, paragrafo 14.
2 V. introduzione, paragrafo 10.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla
merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia
stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola
nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto
del contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia
stata consegnata in conformità di A4;
• il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto
disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della
merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto;
• ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata
consegnata in conformità di A4;
• tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo
che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte
del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna
qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a
condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo
intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
• ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
3 V. introduzione, paragrafo 14.
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce e stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra
informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per
ritirare la merce.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il
periodo concordato per la, spedizione della merce e/o il luogo di
destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo
delle scelte fatte.
A8
Prova della consegna, documento di trasporlo o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore se d’uso,
il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico
negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un
documento di trasporto per vie navigabili interne una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) in base al
contratto di trasporto in conformità di A3.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel
precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di
trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.
A9
376
Controllo – imballaggio – marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio della
merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo
che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere
di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato
appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti ( diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione
e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni
necessarie per consentirgli di assicurare la
merce.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel
prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
CIP
TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A
(...luogo di destinazione convenuto)
Nel “Trasporto e assicurazione pagati fino a...” il venditore effettua la
consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma
deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al
luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo
che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire
una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.
Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio.
Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l’Incoterm CIP, il
venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima1.
Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure
provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa.
“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale,
aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.
Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci
si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata
consegnata al primo vettore.
Nel CIP lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del
venditore.
Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
1 V. introduzione, paragrafo 9.3.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
B2
A3
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese,
la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce.
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali, ed a proprie
spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun
punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto che più gli
conviene.
b) Contratto di assicurazione
Il venditore deve ottenere a proprie spese un’assicurazione sulle
merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od
altra attestazione della copertura assicurativa.
L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima dell’
“Institute Cargo Clauses” (condizioni generali di assicurazione
stabilite dall’Institute of London Underwriters) o clausole simili. La
durata dell’assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all’assicurazione contro i rischi
di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L’assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè
110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.
2 V. introduzione, paragrafo 14.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione3.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione3.
A4
Consegna
Il venditore deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per
il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione
convenuto.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti rischi di perdita o di danni alla
merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia
stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola
nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto
del contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia
stata consegnata in conformità di A4;
• il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto
disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della
merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione convenuto che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per
stipulare il contratto di trasporto;
• le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
3 V. introduzione, paragrafo 10.
• ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando
facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il
contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata
consegnata in conformità di A4;
• tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo
che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte
del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
• tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata e dallo spirare del periodo concordato per la consegna,
qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a
condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo
intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
• ove occorra,4 tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese
per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che tali
spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto -per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra
informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per
ritirare la merce.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il
periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di
destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo
delle scelte fatte.
4 V. introduzione, paragrafo 14.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, se d’uso,
il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico
negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un
documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di
trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di
vettura stradale o un documento di trasporto multimodale), in
base al contratto di trasporto in conformità di A3.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel
precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di
trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali; verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio della
merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo
che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere
di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato
appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli
menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o
di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro
paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un’assicurazione aggiuntiva.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel
prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
DAF
RESO FRONTIERA
(...luogo convenuto)
Nel “Reso frontiera” il venditore effettua la consegna col mettere la
merce a disposizione del compratore, sdoganata all’esportazione, ma
non sdoganata all’importazione - non scaricata dal mezzo che ve l’ha
trasportata - nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima
della frontiera doganale del paese confinante. La parola “frontiera” può
essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del
paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo
preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto
ed il luogo della consegna.
Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e
se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita1.
Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto
quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la
merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a
bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare
nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o
altro documento necessario per mettere la merce a disposizione
1 V. introduzione, paragrafo 11.
2 V. introduzione, paragrafo 14.
del compratore ed espletare le formalità doganali necessarie per
l’esportazione della merce al luogo di consegna convenuto alla
frontiera e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali, necessarie per l’importazione
della merce e per il suo trasporto ulteriore.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto dì trasporto
i) Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di consegna alla
frontiera. Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera o se esso non è determinato dagli
usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene.
ii) Il venditore, su richiesta del compratore, può accettare di stipulare un contratto secondo le condizioni usuali ed a rischio e
spese del compratore, per la continuazione del trasporto della
merce oltre il luogo convenuto alla frontiera e fino alla destinazione finale nel paese d’importazione designata dal compratore. Il
venditore può rifiutarsi di stipulare un tale contratto e, in tal caso,
deve avvisarne prontamente il compratore.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione3.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione3.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione3.
A4
Consegna
Il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce
- non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata - nel luogo
di consegna convenuto alla frontiera, alla data o nel periodo concordato.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4.
2 V. introduzione, paragrafo 14.
3 V. introduzione, paragrafo 10.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui
essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla
merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia
stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola
nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto
del contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le
spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata
consegnata in conformità di A4;
• ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa
è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di
scaricamento, ove necessario, per prendere in consegna la
merce dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo convenuto di consegna alla frontiera;
• tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di
prendere in consegna la merce quando è stata consegnata in
conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di
B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in
modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
• ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo trasporto ulteriore.
4 V. Introduzione, paragrafo 14.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli
ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure
necessarie per prendere in consegna la merce.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro
il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della
merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
i) Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della
merce nel luogo convenuto alla frontiera in conformità di A3-a)-i).
ii) Il venditore, qualora le parti si accordino per un trasporto che
continui oltre la frontiera, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al
compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, un
documento di trasporto diretto del tipo usualmente ottenibile nel
paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle
condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese al luogo
di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal
compratore.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di
comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un
messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare il documento di trasporto e/o altra
prova della consegna in conformità di A8.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio
idoneo per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e per il trasporto successivo (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce
senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima
che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio
deve essere marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle
autorità nel paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione
e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per
l’importazione della merce e, se necessario, per il suo transito
attraverso un altro paese.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore
nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
Il compratore, se necessario, in conformità di A3-a)-ii), deve
fornire al venditore, su richiesta di questo ed a proprio rischio e
spese, l’autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri
documenti o loro copie conformi o l’indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione, allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento
menzionato in A8-ii).
DES
RESO EX SHIP
(... porto di destinazione convenuto)
Nell’ “Ex Ship” il venditore effettua la consegna col mettere la
merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore
a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore
deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce
fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se
le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm
DEQ.
Questo lncoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la
merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
II venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o
altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per
l’esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce.
1 V. Introduzione, paragrafo 14.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino al punto concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto o se
esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il
punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione2.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione2.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione2.
A4
Consegna
Il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento come indicato in
A3-a) nel porto di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato, in modo tale da permettere il suo prelevamento
con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento
in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità
di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla
merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia
stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola
nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del
contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
2 V. Introduzione, paragrafo 10.
• oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le
spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata
consegnata in conformità di A4;
• ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa
è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese
di scaricamento necessarie per prendere in consegna la merce
dalla nave;
• tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di
prendere in consegna la merce quando è stata messa a
sua disposizione in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce
sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce
oggetto del contratto; e
• ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’importazione.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la
merce.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro
il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della
merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l’ordine di
consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una
polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie
3 V. Introduzione, paragrafo 14.
navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di
cui il compratore possa aver bisogno per ritirare la merce dal vettore al porto di destinazione.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di
comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un
messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio
idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere
marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle
autorità nel paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti e dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione
e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per
l’importazione della merce.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore
nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
DDU
RESO NON SDOGANATO
(... luogo di destinazione convenuto)
Nel “Reso non sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere
la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo
di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le “incombenze doganali”, (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento
delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse ed altri oneri) da
sostenere, ove occorra1, per l’importazione nel paese di destinazione. Tali “incombenze doganali” sono a carico del compratore;
fanno carico a quest’ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che
egli ometta di sdoganare la merce all’importazione in tempo.
Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare
le formalità doganali all’importazione e sopportarne le spese e i rischi,
e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto
dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita2. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve
essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla
banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il
DES e nel secondo il DEQ.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico
equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente
previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
II venditore, ove occorra3, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o
1 V. Introduzione, paragrafo 14.
2 V. Introduzione, paragrafo 11.
3 V. Introduzione, paragrafo 14.
altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per
l’esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra3, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed
espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della
merce.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce nel luogo di destinazione. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli
usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione
convenuto, che più gli conviene.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione4.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione4.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione4.
A4
Consegna
Il venditore deve mettere a disposizione del compratore, o di
altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal
mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione
convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento
in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni
alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.
3 V. Introduzione, paragrafo 14.
4 V. Introduzione, paragrafo 10.
Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di
danni alla merce.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno o di perdita alla
merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la
merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo
quale merce oggetto del contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte
le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata
consegnata in conformità di A4;
• ove occorra5, tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, tasse ed altri oneri cui
possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e per
il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa
è stata consegnata in conformità di A4;
• tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di
adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la
merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo,
separandola nettamente o identificandola in altro modo quale
merce oggetto del contratto;
• ove occorra5, le spese per l’espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere
soggetta la merce per il fatto dell’importazione.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al
fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna
la merce.
5 V. Introduzione, paragrafo 14.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro
il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della
merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l’ordine di
consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una
polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura
ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per
prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di
comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un
messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio
idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce
senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle
autorità del paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione
e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per
l’importazione della merce.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore
nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
DDP
RESO SDOGANATO
(... luogo di destinazione convenuto)
Nel “Reso sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la
merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e non
scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le “incombenze doganali” (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri
oneri) da sostenere, ove occorra1, per l’importazione nel paese di destinazione. Mentre con l’Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume al livello massimo.
Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può
ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione.
Tuttavia, se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto
dell’importazione (come, ad esempio, l’imposta sul valore aggiuntoIVA), esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita2.
Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare le spese e i
rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm DDU.
Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto;
però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione
a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ.
A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE
B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE
A1
Fornitura della merce in conformità del contratto
Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di
vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico
equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente
previsto dal contratto stesso.
B 1 Pagamento del prezzo
Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto
di vendita.
1 V. Introduzione, paragrafo 14.
2 V. Introduzione, paragrafo 11.
A2
Licenze, autorizzazioni e formalità
Il venditore, ove occorra3, deve ottenere, a proprio rischio e
spese, le licenze di esportazione e di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali
necessarie per l’esportazione della merce, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese e per la sua importazione.
B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità
Il compratore, ove occorra3, deve fornire al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per
ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali
necessarie per l’importazione della merce.
A3
Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Se non è
stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene.
b) Contratto di assicurazione
Venditore: nessuna obbligazione4.
B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione
a) Contratto di trasporto
Compratore: nessuna obbligazione4.
b) Contratto di assicurazione
Compratore: nessuna obbligazione4.
A4
Consegna
Il venditore deve mettere a disposizione del compratore o di altra
persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo
con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna.
B 4 Presa in consegna
Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa
è stata consegnata in conformità di A4.
A5
Trasferimento dei rischi
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare
tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento
in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4.
3 V. Introduzione, paragrafo 14.
4 V. Introduzione, paragrafo 10.
B 5 Trasferimento dei rischi
Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita e di danni
alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4.
Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di
danni alla merce.
Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di
B7, deve sopportare tutti i rischi di danno e di perdita alla merce
dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per
la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o
identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.
A6
Ripartizione delle spese
Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:
• oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le
spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata
consegnata in conformità di A4;
• ove occorra5, tutte le spese per l’espletamento delle formalità
doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa
essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e dell’importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese,
per poterla consegnare in conformità di A4.
B 6 Ripartizione delle spese
Il compratore deve sopportare:
• tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa
è stata consegnata in conformità di A4;
• tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il
venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia
stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.
A7
Avviso al compratore
Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la
merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al
fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna
la merce.
B 7 Avviso al venditore
Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro
il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della
5 V. Introduzione, paragrafo 14.
merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.
A8
Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l’ordine di
consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una
polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura
ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per
prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4.
Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di
comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un
messaggio elettronico equivalente (EDI).
B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio
elettronico equivalente
Il compratore deve accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8.
A9
Controllo - imballaggio - marcatura
Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di
controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4.
Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio
idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia
usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce
senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente.
B 9 Ispezione della merce
Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle
autorità del paese di esportazione.
A 10 Altre obbligazioni
Il venditore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti
menzionati in B10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.
Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le
informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.
B 10 Altre obbligazioni
Il compratore deve prestare al venditore, su richiesta ed a rischio
e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei
documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d’importazione di cui il venditore possa aver
bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore.