Documento - Usi in Lombardia
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Documento - Usi in Lombardia
Tavola IV DEFINIZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI ITALIANI SECONDO LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (INCOTERMS) INTRODUZIONE 1. Scopo ed oggetto degli Incoterms Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per l’interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole. Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo e denaro che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un insieme di regole Internazionali per l’interpretazione di tali termini commerciali. Queste regole erano note come “Incoterms 1936”. Modifiche ed aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, ed ora per l’edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale. Appare opportuno sottolineare che l’oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di beni “materiali” esclusi quindi i beni “immateriali” quali il software per computer). Vi sono in particolare, due equivoci abbastanza diffusi per quanto riguarda gli Incoterms. In primo luogo gli Incoterms sono frequentemente fraintesi come applicabili al contratto di trasporto piuttosto che al contratto di vendita. In secondo luogo, erroneamente, viene spesso dato per assunto che essi dispongano in ordine a tutti gli obblighi che le parti possano volere includere in un contratto di vendita. Come è stato sempre sottolineato dalla CCI, gli Incoterms trattano soltanto delle relazioni tra venditori e compratori in forza del contratto di vendita e, per giunta, solo sotto alcuni aspetti specifici. Nel mentre è essenziale per gli esportatori ed importatori considerare attentamente le correlazioni tra i vari contratti necessari per realizzare una vendita internazionale - la quale, oltre al contratto dì vendita, mette in gioco anche contratti di trasporto, assicurazione e finanziamento - è necessario tener presente che gli Incoterms si riferiscono ad uno soltanto di questi contratti, precisamente il contratto di vendita. Nondimeno, l’accordo delle parti di utilizzare un particolare Incoterm comporta necessariamente implicazioni per gli altri contratti. Per menzionare alcuni esempi, un venditore che abbia prestato il suo consenso ad un contratto CFR o CIF non può eseguire tale contratto con alcun altro modo di trasporto che quello marittimo, poiché ai sensi dei due anzidetti Incoterms egli deve presentare al compratore una polizza di carico od altro documento di trasporto marittimo, il che è semplicemente impossibile qualora vengano usati altri modi di trasporto. Inoltre, il documento richiesto in relazione ad un credito documentario dipende necessariamente dal modo di trasporto che si è convenuto di utilizzare. In secondo luogo, gli Incoterms affrontano un numero di specifiche obbligazioni che fanno carico alle parti - quali l’obbligazione del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore o rimetterla al vettore per il trasporto o consegnarla a destinazione - così come la distribuzione dei rischi tra le parti in questi casi. Inoltre, essi trattano sia delle obbligazioni riguardanti lo sdoganamento all’esportazione ed importazione delle merci ed il loro imballaggio, sia dell’obbligazione del compratore di prendere in consegna la merce come anche dell’obbligazione di dare prova che le rispettive obbligazioni sono state debitamente adempiute. Per quanto gli Incoterms siano estremamente importanti per l’esecuzione del contratto di vendita, essi non affrontano in nessun modo un gran numero di problemi che possono presentarsi in contratti di questo tipo, come il trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, i casi di inadempimento del contratto e le conseguenze che ne discendono, così come gli esoneri da responsabilità in determinate circostanze. Si sottolinea che gli Incoterms non mirano a sostituire tutte le clausole contrattuali che siano necessarie per realizzare un completo contratto di vendita, sia tramite l’incorporazione di clausole standard sia tramite clausole pattuite individualmente. In generale, gli Incoterms non trattano delle conseguenze dell’inadempimento del contratto ne delle cause di esonero da responsabilità in considerazione di varie circostanze ostative. Tali questioni devono essere risolte tramite altre disposizioni nel contratto di vendita e nella legge applicabile. Scopo primario degli Incoterms è stato sempre quello di disciplinare la resa merci nei contratti implicanti il passaggio della frontiera: da ciò la denominazione di termini commerciali internazionali. Tuttavia, talvolta si fa riferimento agli Incoterms in contratti di contenuto puramente nazionale. In tali casi, le clausole A2 e B2 relative a esportazione e importazione diventano semplicemente superflue. 2. Il perché delle revisioni degli Incoterms La ragione principale alla base delle varie revisioni degli Incoterms è stata la necessità di garantirne l’adattamento alla pratica commerciale contemporanea. Così, nella revisione del 1980 è stato introdotto il Termine Franco vettore (Free Carrier, con la sigla FRC, ora FCA) in modo da affrontare il caso frequente in cui il punto di consegna della merce nel trasporto marittimo non era più il tradizionale punto FOB (al passaggio della murata della nave), bensì un punto terrestre, anteriore al caricamento a bordo di una nave, in cui la merce veniva rimessa, stivata in container, in vista di un successivo trasporto via mare o tramite diversi modi di trasporto in combinazione (cosiddetto trasporto combinato o multimodale). Inoltre, nella revisione 1990 degli Incoterms, le clausole che trattano dell’obbligazione del venditore di fornire prova dell’avvenuta consegna hanno consentito la sostituzione della documentazione cartacea con trasmissioni elettroniche di dati (EDI), purché le parti manifestino il loro consenso a comunicare elettronicamente. E’ quasi superfluo sottolineare che ulteriori sforzi vengono costantemente fatti per migliorare la redazione e la presentazione degli Incoterms così da facilitare la loro applicazione nella pratica. 3. Gli Incoterms 2000 Nel procedimento di revisione, che è durato circa due anni, la CCI ha fatto del suo meglio per sollecitare commenti e reazioni alle successive bozze da un ampio spettro di operatori del commercio mondiale, rappresentati nei Comitati nazionali attraverso cui la CCI opera. E’ stato gratificante osservare come questo processo di revisione abbia suscitato una reazione molto maggiore, da parte di utenti di tutte le parti del mondo, che non le precedenti revisioni degli Incoterms. Il risultato di questo dialogo è costituito dagli Incoterms 2000, una versione che, confrontata con gli Incoterms 1990, sembra però aver prodotto pochi cambiamenti; essendo emersa dal processo di revisione la conferma che gli Incoterms godono di un riconoscimento a livello mondiale, la CCI ha di conseguenza deciso di consolidare la base di tale riconoscimento evitando cambiamenti fine a se stessi; si è fatto comunque ogni sforzo per far sì che la terminologia adottata negli Incoterms 2000 riflettesse accuratamente la pratica commerciale. I principali mutamenti sostanziali riguardano due aspetti: • le obbligazioni di sdoganamento e di pagamento dei relativi diritti di confine nei Termini FAS e DEQ; e • le obbligazioni di caricamento e scaricamento delle merci nel Termine FCA. Tutti i cambiamenti, sia sostanziali che formali, sono stati introdotti sulla base di un’approfondita consultazione con gli utenti degli Incoterms e particolare attenzione è stata prestata alle richieste di chiarimento rice- vute a far data dal 1990 dal Gruppo di Esperti sugli Incoterms, istituito come servizio aggiuntivo agli utenti degli Incoterms. 4. Incorporazione degli Incoterms nel contratto di vendita In considerazione delle modificazioni, di tanto in tanto apportate agli Incoterms, è importante assicurarsi che quando le parti intendano incorporare gli Incoterms nel loro contratto di vendita venga sempre fatto un espresso riferimento all’edizione in vigore degli Incoterms stessi. Può facilmente accadere che si trascuri tale esigenza quando, per esempio, si sia fatto un riferimento ad una precedente edizione in formulari contrattuali standard o in moduli d’ordine utilizzati dagli operatori commerciali. Il non aver fatto riferimento all’edizione in corso può dar luogo a controversie relative alla questione se le parti avessero inteso incorporare tale edizione o una versione anteriore come parte del loro contratto. Gli operatori commerciali che desiderino utilizzare gli Incoterms 2000 dovranno quindi indicare chiaramente che il loro contratto è regolato dagli “Incoterms 2000”. 5. La struttura degli Incoterms Nel 1990, gli Incoterms vennero raggruppati per facilità di comprensione in quattro categorie fondamentalmente differenti: si inizia con l’unico Incoterm (il Termine Ex Works = Franco fabbrica), che fa parte della categoria “E”, in cui il venditore si limita a mettere la merce a disposizione del compratore presso i propri locali, seguito dai Termini “F” del secondo gruppo (contraddistinti dalla lettera “F” iniziale della parola “Free”= Franco), in cui il venditore ha l’obbligo di consegnare la merce a un vettore designato dal compratore (e cioè i Termini FCA, FAS e FOB), continuando con i Termini “C” (da “Carriage”= Trasporto), in cui il venditore deve provvedere al contratto di trasporto ma senza assumere il rischio di perdita o danneggiamento della merce o costi aggiuntivi dovuti ad eventi successivi alla spedizione (CFR, CIF, CPT e CIP); e, infine, i Termini “D” (da “Delivered”= Consegnato), in cui il venditore deve sostenere tutti i costi e rischi necessari per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). La classificazione riprodotta nella seguente tavola: INCOTERMS 2000 Gruppo E Partenza EXW Franco fabbrica (...luogo convenuto) Gruppo F Trasporto principale non pagato FCA Franco vettore (...luogo convenuto) FAS Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto) Gruppo C Trasporto principale pagato CFR Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (...porto di destinazione convenuto) CPT Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a ( ... luogo di destinazione convenuto) Gruppo D Arrivo DAF Reso frontiera (...luogo convenuto) DES Reso ex-Ship (...porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (...porto di destinazione convenuto) DDU Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto) Inoltre, in tutti i Termini, come negli Incoterms 1990, le rispettive obbligazioni delle parti sono state raggruppate sotto 10 titoli, e ad ogni titolo per la parte del venditore (contraddistinto dalla lettera A) corrisponde (sotto la lettera B) la posizione del compratore con riferimento allo stesso oggetto. 6. Terminologia Nell’elaborazione degli Incoterms 2000 sono stati fatti sforzi considerevoli per assicurare quanta più omogeneità possibile e desiderabile in ordine alle varie espressioni utilizzate in ciascuno dei tredici Termini. Di conseguenza, si è evitato l’uso di espressioni diverse miranti ad esprimere lo stesso significato. Altresì, si è cercato dì utilizzare ogniqualvol- ta possibile le stesse espressioni che appaiono nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CVIM) Vienna 19801. “shipper” In alcuni casi, nel testo originale in inglese, è stato necessario utilizzare la stessa parola per esprimere due significati diversi, semplicemente perché non vi era alternativa idonea. Gli operatori conoscono questa difficoltà, che si presenta non soltanto nel contesto dei contratti di vendita ma anche nei contratti di trasporto. Quindi, per esempio, il termine inglese “shipper” significa sia un operatore che rimette la merce al vettore per il trasporto sia un operatore che conclude il contratto col vettore: tuttavia, questi due “shippers” possono essere persone diverse; così, per esempio, in un contratto FOB, in cui è il venditore a rimettere i beni al vettore per il trasporto mentre è il compratore a concludere il contratto con il vettore stesso. “consegna” E’ particolarmente importante notare che la parola “consegna” è usata negli Incoterms in due sensi differenti. In primo luogo, è usata per determinare l’atto col quale il venditore adempie la sua obbligazione di consegna, che è precisata nelle clausole A4 in ogni Incoterm. In secondo luogo, la parola “consegna” è utilizzata nell’ambito di ciò che il compratore deve compiere per adempiere la propria obbligazione di “prendere consegna” ovvero di “accettare la consegna” della merce, come previsto nelle clausole B4 degli Incoterms. La parola “consegna”, utilizzata negli Incoterms “C” in questo ultimo senso, significa: primo, che il compratore “accetta” la vera essenza degli Incoterms della categoria “C” - per l’appunto che il venditore adempie la sua obbligazione di consegnare, con l’imbarco o l’invio della merce - e, secondo, che il compratore stesso è obbligato a ritirare la merce a destinazione. L’adempimento di quest’ultima obbligazione è importante al fine di evitare oneri non necessari per l’immagazzinamento della merce fino a quando questa venga ritirata dal compratore. Quindi, per esempio nei contratti CFR e CIF, il compratore “accetta” la consegna della merce effettuata dal venditore al vettore ed è tenuto a ritirare la merce dal vettore; se non adempie questo obbligo, il compratore può diventare responsabile per danni verso il venditore che ha concluso il contratto di trasporto con il vettore o trovarsi a dover pagare gli eventuali oneri di controstallia, necessari per il rilascio della merce da parte del vettore. Quando viene detto in questo contesto che il compratore deve “accettare consegna”, questo non significa che il compratore abbia accettato la merce come conforme alle specificazioni del contratto di vendita, ma soltanto che riconosce che il venditore ha eseguito la 1 Il testo della Convenzione, nella versione italiana, è riprodotto nella pubblicazione CCI n. 556 “Modello CCI di contratto di vendita internazionale”, a cura di CCI-Italia. propria obbligazione di rimettere la merce al vettore per il trasporto, in conformità del contratto di trasporto che egli deve concludere ai sensi delle clausole A3 a) dei Termini “C”. Così se avendo ritirato la merce a destinazione, trovasse che questa non è conforme alle specificazioni del contratto, il compratore potrà utilizzare, nei confronti del venditore, i rimedi che il contratto di vendita e la legge applicabile gli offrano; materia questa che, come è stato già detto, rimane totalmente al di fuori dell’oggetto degli Incoterms. Ove opportuno, gli Incoterms 2000 hanno utilizzato l’espressione “mettere la merce a disposizione” del compratore quando la merce è messa a disposizione del compratore in un luogo particolare. Questa espressione è intesa come portatrice dello stesso significato della frase “rimettere/consegnare la merce” utilizzata nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. “usuale” La parola “usuale” appare in diversi Termini, per esempio in EXW con riguardo al tempo per la consegna (A4) e nei Termini “C” con riguardo ai documenti che il venditore ha l’obbligo di fornire e al contratto di trasporto che il venditore deve stipulare (A8, A3). Può, senz’altro, essere difficile indicare precisamente cosa la parola “usuale” significhi; tuttavia, spesso, è possibile individuare quel che gli operatori commerciali fanno usualmente in tali casi e questa pratica sarà quindi da seguire. In questo senso, la parola “usuale” è più d’aiuto dell’espressione “ragionevole”, che richiede una valutazione non alla luce del mondo della pratica, ma a fronte del più difficile principio di buona fede e corretto comportamento. In alcune circostanze può ben essere necessario decidere ciò che sia “ragionevole”. Tuttavia, per le ragioni esposte, negli Incoterms la parola “usuale” è stata generalmente preferita all’espressione “ragionevole”. “oneri” Con riferimento all’obbligazione di sdoganare la merce, è importante determinare quel che si intende per “oneri” che, al riguardo, devono essere pagati. Poiché è stata riscontrata incertezza circa l’espressione “oneri ufficiali” utilizzata in A6 del DDP 1990 ai fini di determinare se certi oneri fossero “ufficiali” o meno, l’aggettivo “ufficiali” è stato eliminato; e così in tutte le clausole degli Incoterms 2000 in cui ci si riferisce agli “oneri” per lo sdoganamento. Non si è voluto introdurre alcun cambiamento di significato con questa eliminazione. Gli “oneri” che devono essere pagati sono soltanto quegli oneri che sono conseguenza necessaria dell’importazione o dell’esportazione, e che quindi devono essere pagati ai sensi della normativa applicabile. Ogni onere addizionale imposto da parti private in relazione all’importazione, o all’esportazione, non deve essere incluso in tali “oneri”, come nel caso di oneri di magazzinaggio che non discendano dagli obblighi doganali. Tuttavia, l’adempimento dell’obbligazione di sdoganamento può ben comportare qual- che ulteriore costo per compensi dovuti a spedizionieri doganali o a spedizionieri, se il contraente cui fa carico l’anzidetta obbligazione non vi provvede di persona. “porti”, “luoghi”, “punti” e “locali” Diverse espressioni vengono usate nel contesto degli Incoterms con riguardo all’indicazione del luogo in cui la merce deve essere consegnata. Nei Termini concepiti per essere utilizzati esclusivamente per il trasporto marittimo di merci - come FAS, FOB, CFR, CIF, DES e DEQ sono utilizzate le espressioni “porto di imbarco” e “porto di destinazione”. In tutti gli altri casi è utilizzata la parola “luogo”. In alcuni casi, è stato considerato necessario indicare anche un “punto” nell’ambito del porto o del luogo, poiché può essere importante per il venditore sapere non solo che la merce deve essere consegnata in una particolare area, quale una data città, ma anche dove precisamente all’interno di tale area la merce stessa debba essere messa a disposizione del compratore. I contratti di vendita spesso mancano di precisazioni a questo riguardo e gli Incoterms di conseguenza prevedono che se nessun punto specifico è stato individuato nell’ambito del luogo indicato, e vi sono diversi punti disponibili, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente (come esempio vedere la clausola FCA A4). Quando il punto di consegna è il luogo in cui il venditore è domiciliato, è stata utilizzata l’espressione “i locali del venditore” (FCA A4). “ship” e “vessel” Nel testo inglese di quegli Incoterms che sono concepiti per essere utilizzati per il trasporto marittimo di merci, le espressioni “ship” e “vessel” sono utilizzati come sinonimi. E’ appena il caso di sottolineare che la parola “ship” è stata utilizzata quando costituisce una componente essenziale dell’Incoterm preso in considerazione, come nel FAS (“Free Alongside Ship”) e nel DES (“Delivered Ex Ship”). Altresì, in considerazione dell’uso tradizionale nel FOB dell’espressione “ship’s rail”, in tale contesto è stata utilizzata la parola “ship” (nella versione italiana si è sempre utilizzata la parola “nave”). “controllo” e “ispezione” Nelle clausole A9 e B9 degli Incoterms sono stati rispettivamente utilizzati i titoli “controllo - imballaggio - marcatura” e “ispezione” della merce. Per quanto le parole “controllo” e “ispezione” possano essere considerati sinonimi, si è ritenuto opportuno utilizzare la parola “controllo” con riguardo all’obbligazione di consegna del venditore ai sensi della clausola A4, e riservare l’altra al caso particolare in cui venga effettuata una “ispezione prima della spedizione”, dal momento che una ispezione siffatta viene richiesta normalmente soltanto quando il compratore o le autorità del Paese di esportazione o importazione vogliano assicurarsi che la merce sia conforme alle stipulazioni contrattuali o disposizioni ufficiali prima di essere imbarcata o spedita. 7. Le obbligazioni del venditore relative alla consegna Gli Incoterms sono focalizzati sull’obbligazione del venditore di provvedere alla consegna. La precisa distribuzione di compiti e spese in relazione alla consegna della merce da parte del venditore non causerà normalmente problemi nei casi in cui le parti si trovino in rapporto commerciale continuativo. In quel caso esse daranno vita a pratiche tra di loro, dette “corso degli affari”, che osserveranno nelle transazioni successive nello stesso modo in cui hanno fatto precedentemente. Tuttavia, nei casi in cui venga instaurata una nuova relazione commerciale o in cui un contratto venga concluso per il tramite di intermediari come è pratica comune nella vendita di materie prime e merci alla rinfusa - si dovranno applicare le clausole del contratto di vendita e, ogniqualvolta gli Incoterms 2000 siano stati incorporati in quel contratto, si dovrà seguire la divisione di compiti, spese e rischi che ne deriva. Sarebbe stato, ovviamente, desiderabile che gli Incoterms precisassero nella maniera più dettagliata possibile gli obblighi delle parti in relazione alla consegna della merce. In confronto agli Incoterms 1990, sono stati fatti degli ulteriori sforzi a riguardo, nell’indicare chiaramente ciò che il venditore deve fare in determinate circostanze (si veda la clausola FCA A4). Tuttavia non è stato possibile evitare il riferimento agli usi del commercio nelle clausole A4 di FAS e FOB (“secondo le modalità d’uso del porto”), in quanto, in modo particolare nel commercio di materie prime e merci alla rinfusa, le modalità esatte con cui la merce viene consegnata per il trasporto possono variare nei diversi porti marittimi. 8. Passaggio delle spese e dei rischi relativi alla merce Il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come l’obbligazione di sostenere i costi relativi alla merce stessa, passa dal venditore al compratore quando il venditore ha adempiuto la sua obbligazione di consegnare la merce. Poiché il compratore non dovrebbe vedersi offerta la possibilità di ritardare il passaggio dei rischi e dei costi, tutti gli Incoterms prevedono che tale passaggio dei rischi e delle spese abbia luogo - oltre che nell’ipotesi in cui il compratore manchi di prendere tempestivamente in consegna la merce, come concordato - anche nell’ipotesi in cui il compratore non fornisca le istruzioni utili (con riguardo al tempo per la spedizione e/o al luogo per la consegna) di cui il venditore può abbisognare al fine di adempiere la propria obbligazione di consegnare la merce. Requisito per questo passaggio prematuro delle spese e dei rischi è che la merce sia stata chiaramente individuata come destinata al compratore o, come previsto nei Termini stessi, messa da parte per lui (assegnazione). Questo requisito è particolarmente importante nel Termine EXW, dato che in tutti gli altri Incoterms la merce verrebbe individuata come desti- nata al compratore quando vengano prese le misure per il suo imbarco o spedizione (nei Termini “F” e “C”) o per la sua consegna a destinazione (nei Termini “D”). In casi eccezionali, tuttavia, la merce può essere stata inviata dal venditore alla rinfusa senza individuare la quantità destinata a ciascun compratore e, in questo caso, il passaggio del rischio e dei costi non avviene prima che la merce sia stata “assegnata”, come dianzi detto (cfr. Anche l’art. 69.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci). 9. I termini 9.1 9.2 Il Termine “E” è l’Incoterm in cui il livello delle obbligazioni del venditore è minimo: il venditore, infatti, non deve fare altro che mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo convenuto, usualmente i propri locali. D’altro canto, nella pratica, frequentemente il venditore presta la propria assistenza al compratore provvedendo egli stesso al caricamento della merce sul veicolo di quest’ultimo. Per quanto l’EXW rifletterebbe meglio tale pratica estendendo l’obbligazione del venditore così da includere il caricamento, si è ritenuto opportuno mantenere il principio tradizionale dell’obbligazione minima del venditore nel Termine EXW, così che l’EXW possa continuare ad essere utilizzato nei casi in cui il venditore non intenda assumere alcuna obbligazione con riguardo al caricamento della merce. Se il compratore vuole che il venditore faccia di più, dovrà far sì che ciò sia indicato chiaramente nel contratto di vendita. I Termini “F” richiedono al venditore dì consegnare la merce per il trasporto secondo le istruzioni del compratore. Si sono appalesate difficoltà tra le parti nell’utilizzo del Termine FCA circa il punto in cui dovrebbe verificarsi la consegna, e ciò a causa della ampia gamma di circostanze concrete nei contratti che utilizzano tale Incoterm. In particolare, la merce può dover essere caricata sul mezzo di trasporto inviato dal compratore per ritirare la merce stessa presso i locali del venditore; oppure, la merce può dover essere scaricata da un mezzo di trasporto inviato dal venditore per effettuare la consegna della merce al terminal scelto dal compratore. Gli Incoterms 2000 hanno tenuto conto di tali alternative stabilendo che, quando il luogo designato nel contratto come luogo di consegna è costituito dai locali del venditore, il venditore effettua la consegna caricando la merce sul veicolo del compratore e, negli altri casi, il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione del compratore, non scaricata dal proprio veicolo. Le varianti indicate con riguardo ai diversi modi di trasporto nella clausola FCA A4 degli Incoterms 1990 non sono state ripetute negli Incoterms 2000. 9.3 Il punto di consegna nel Termine FOB, che è lo stesso dei Termini CFR e CIF, è stato lasciato inalterato negli Incoterms 2000 malgrado un considerevole dibattito. Benché la nozione, contenuta nel FOB, di consegna della merce “al passaggio della murata della nave” possa, al giorno d’oggi, sembrare non più appropriata in molti casi, essa è nondimeno compresa dagli operatori del commercio e applicata in una maniera che tiene conto della tipologia della merce e delle strutture di caricamento disponibili. Si è ritenuto che un cambiamento del “punto-FOB” avrebbe creato una confusione non necessaria, in particolare con riferimento alla vendita di materie prime e di merci alla rinfusa trasportate via mare con contratto di noleggio nave (“charterparty”). Sfortunatamente, l’espressione “FOB” è usata da alcuni operatori commerciali semplicemente per indicare un qualsiasi punto di consegna - come “FOB azienda”. “FOB impianto”, “FOB fabbrica del venditore” o altri punti non marittimi - così trascurando il reale significato dell’abbreviazione: Free On Board, Franco a bordo. Tale uso del “FOB” crea confusione e deve quindi essere evitato. Vi è un importante cambiamento nel Termine FAS con riguardo all’obbligazione di sdoganare la merce all’esportazione; in linea con la pratica che appare essere più comune, questa obbligazione è stata posta in capo non più al compratore bensì al venditore. Al fine di assicurare che questo cambiamento venga debitamente notato, esso è stato indicato a carattere maiuscolo nel preambolo del FAS. I Termini “C” richiedono che sia il venditore a stipulare il contratto di trasporto sulla base delle condizioni usuali ed a proprie spese. Di conseguenza, deve essere necessariamente indicato, dopo il rispettivo Termine “C”, un punto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto. Nei Termini CIF e CIP il venditore deve anche stipulare l’assicurazione e sostenere le relative spese. Dato che il punto per la divisione delle spese è situato nel Paese di destinazione, i Termini “C” sono spesso erroneamente considerati alla stregua di “contratti all’arrivo”, in cui il venditore dovrebbe sostenere tutte le spese e i rischi fino a quando i beni non siano effettivamente arrivati al punto convenuto. Deve essere invece sottolineato che i Termini “C” sono della stessa natura dei Termini “F”, nel senso che il venditore adempie la consegna nel Paese di imbarco o di spedizione. Quindi, i contratti di vendita che adottano i Termini “C”, come pure i contratti sulla base dei Termini “F”, rientrano nella categoria dei “contratti alla partenza”. E’ nella natura dei contratti alla partenza che, mentre il vendito- re deve pagare il normale costo del trasporto della merce secondo una rotta usuale e con modalità convenzionali fino al luogo convenuto, il rischio di perdita o danneggiamento della merce, così come ogni costo aggiuntivo risultante da eventi che accadano dopo che la merce è stata appropriatamente consegnata per il trasporto, ricadono sul compratore. Quindi, i Termini “C”, a differenza della generalità degli altri Incoterms, contengono due punti critici, uno che indica fino a quale punto il venditore è tenuto a provvedere, con il contratto di trasporto, a far portare la merce, sostenendone le spese, e l’altro per l’allocazione dei rischi. Per questa ragione, deve prestarsi la più grande cautela nell’aggiungere obbligazioni a carico del venditore nei Termini “C”, che mirino ad estendere la responsabilità del venditore al di là del sopra menzionato punto “critico” per l’allocazione dei rischi. Caratteristica essenziale dei Termini “C” è di sollevare il venditore da ogni ulteriore rischio e spesa quando questi abbia debitamente adempiuto le proprie obbligazioni di provvedere al contratto di trasporto, di rimettere la merce al vettore e, nei Termini CIF e CIP, di provvedere all’assicurazione. La natura essenziale dei termini “C” come contratti alla partenza è evidenziata anche dall’uso comune dei crediti documentari come modalità di pagamento preferita in relazione a tali Incoterms. Quando i contraenti del contratto di vendita convengono che il venditore verrà pagato contro presentazione, ad una banca, dei documenti di trasporto concordati sulla base di un credito documentario, sarebbe in contrasto con lo scopo centrale del credito documentario che il venditore debba sopportare gli ulteriori rischi e spese per fatti successivi rispetto al momento in cui il pagamento sia dovuto tramite credito documentario, o diversamente, con riferimento all’imbarco o all’invio della merce. Chiaramente, il venditore dovrà sopportare le spese del contratto di trasporto a prescindere dal fatto che il nolo sia pagato in anticipo al momento dell’imbarco o sia pagabile a destinazione; tuttavia, le spese aggiuntive che possano risultare da eventi che avvengano successivamente all’imbarco o all’invio saranno necessariamente a carico del compratore. Se il venditore deve stipulare un contratto di trasporto che implichi il pagamento di diritti, tasse ed altri oneri, tali spese ricadranno senz’altro sul venditore nella misura in cui sono a suo carico nel contratto in questione. Ciò è ora espressamente indicato nella clausola A6 di tutti i Termini “C”. Se è d’uso procurare diversi contratti di trasporto che richiedano il trasbordo della merce in luoghi intermedi per raggiungere la destinazione convenuta, il venditore dovrà pagare le spese inerenti a tutti questi contratti, inclusa ogni spesa sostenuta in rela- zione al trasbordo della merce da un mezzo di trasporto all’altro. Se, tuttavia, il vettore ha esercitato i suoi diritti derivanti da una clausola di trasbordo - o altra clausola simile - al fine di evitare ostacoli imprevisti (come ghiaccio, ingorghi, agitazioni sindacali, restrizioni governative, guerra o operazioni militari), allora ogni spesa aggiuntiva derivante da ciò dovrà far carico al compratore, dato che l’obbligazione del venditore è limitata alla stipulazione di un contratto di trasporto usuale. Accade alquanto di frequente che le parti del contratto di vendita intendano chiarire in quale misura il venditore debba stipulare un contratto di trasporto che includa le spese dello scaricamento della merce. Dato che tali spese sono normalmente coperte dal nolo quando la merce è trasportata tramite linee di navigazione regolari, il contratto di vendita disporrà frequentemente che la merce dovrà essere trasportata in tal modo, o quantomeno che essa dovrà essere trasportata alle condizioni di traffico di linea. In altri casi, l’espressione “scaricata” è aggiunta dopo CFR o CIP. Tuttavia, è preferibile non aggiungere abbreviazioni o espressioni ai Termini “C” a meno che, nel settore commerciale considerato, il loro significato sia chiaramente compreso ed accettato dalle parti contraenti o sia in conformità della legge applicabile o degli usi del commercio. In particolare, il venditore non dovrebbe – ed anzi non potrebbe - assumere alcuna obbligazione con riguardo al tempo di arrivo della merce a destinazione senza con ciò alterare radicalmente la natura dei Termini “C”, in base ai quali il rischio per ogni ritardo nel corso del trasporto deve essere sopportato dal compratore. Quindi, ogni obbligazione che preveda un termine di tempo deve necessariamente riferirsi al luogo di imbarco o spedizione, ad es. “imbarco (invio) non oltre il...”. Un accordo, ad esempio, del tipo “CFR Amburgo non oltre il...” sarebbe del tutto contraddittorio e sarebbe quindi aperto a diverse possibili interpretazioni. Si potrebbe infatti assumere che le parti abbiano voluto convenire che la merce debba arrivare ad Amburgo entro la data indicata, nel qual caso il contratto non sarebbe un contratto “alla partenza” bensì “all’arrivo” o, in alternativa, che il venditore debba imbarcare la merce entro un termine opportuno perché questa possa arrivare ad Amburgo entro la data indicata, a meno che l’arrivo venga ritardato a causa di eventi imprevisti. Nel commercio di materie prime o merci alla rinfusa può anche avvenire che la merce venga acquistata durante il trasporto per mare e che, in tali casi, l’espressione “viaggiante” sia aggiunta dopo il termine commerciale considerato. Dato che il rischio di perdita o danneggiamento della merce nei Termini CFR e CIF sarebbe già passato dal venditore al compratore, potrebbero sorgere difficoltà di interpretazione. Una possibilità consisterebbe nel mantenere il significato ordinario dei Termini CFR e CIF, con riguardo alla allocazione del rischio tra venditore e compratore, e cioè che il rischio passa al momento della spedizione: ciò significherebbe che il compratore potrebbe trovarsi a dover sopportare le conseguenze di eventi che siano già avvenuti al momento dell’entrata in vigore del contratto di vendita. L’altra possibilità consisterebbe nell’intendere che il passaggio del rischio coincida con il momento della conclusione del contratto. La prima possibilità potrebbe bene apparire pratica, dato che è generalmente impossibile accertare le condizioni della merce nel mentre essa viene trasportata. Per questa ragione, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci all’articolo 68 dispone che “se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore dal momento in cui le merci sono state consegnate al vettore che ha emesso i documenti di trasporto”. Vi è, tuttavia, un’eccezione a questa regola quando “il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che le merci erano perite o erano state danneggiate e non ne aveva informato il compratore”. Quindi, l’interpretazione di un Termine CFR o CIF con l’aggiunta dell’espressione “viaggiante” dipenderà dalla legge applicabile al contratto di vendita. E’ consigliabile che le parti accertino la legge applicabile e la soluzione che da questa derivi. In caso di dubbio, è consigliabile che le parti chiariscano la questione nel loro contratto. Nella pratica, le parti continuano di frequente ad usare la tradizionale espressione C&F (o C e F, C+F). Ciò nondimeno, nella maggioranza dei casi sembrerebbe che esse considerino tali espressioni come equivalenti al CFR. Al fine di evitare difficoltà nell’interpretare il loro contratto, le parti dovranno usare l’Incoterm appropriato, cioè il CFR, che è l’unica abbreviazione standard accettata a livello mondiale per il termine “Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)”. I Termini CFR e CIF nelle clausole A8 degli Incoterms 1990 obbligavano il venditore a fornire una copia del contratto di noleggio (charterparty) ogniqualvolta il documento di trasporto in suo possesso (usualmente la polizza di carico) contenesse un riferimento al contratto di noleggio, ad esempio mediante la frequente annotazione “ogni altra clausola e condizione come da contratto di noleggio”. Per quanto, ovviamente, una parte contraente dovrebbe sempre essere consapevole della portata di tutte le clausole del proprio contratto - preferibilmente al momento della conclusione del contratto stesso - sembra che la pratica di fornire la copia del contratto di noleggio come dianzi detto abbia creato problemi, particolarmente in relazione a transazio- ni su crediti documentari. L’obbligazione del venditore, in base ai Termini CFR e CIF, di fornire una copia del contratto di noleggio unitamente agli altri documenti di trasporto è stata eliminata negli Incoterms 2000. Per quanto le clausole A8 degli Incoterms tendano ad assicurare che il venditore fornisca al compratore “prova dell’avvenuta consegna”, è opportuno sottolineare che il venditore adempie questa obbligazione quando ne fornisce la prova “usuale”. Con i Termini CPT e CIP questa sarebbe costituita dal “documento di trasporto usuale” e, con i Termini CFR e CIF, da una polizza di carico o lettera di trasporto marittimo. I documenti di trasporto devono essere “netti” o “senza riserva”, indicandosi con ciò che essi non devono contenere clausole o annotazioni che espressamente rilevino uno stato difettoso delle merci e/o dell’imballaggio. Qualora nel documento appaiano tali clausole o annotazioni, esso viene considerato come “sporco” o “con riserva” e non viene quindi accettato dalle banche in transazioni su crediti documentari. Tuttavia, si deve prestare attenzione al fatto che un documento di trasporto, ancorché privo di tali clausole o annotazioni, non fornirebbe generalmente al compratore una prova incontrovertibile, nei confronti del vettore, che la merce sia stata imbarcata in conformità delle specificazioni del contratto di vendita. Solitamente il vettore, nel testo standard del recto del documento di trasporto, rifiuterà di assumere responsabilità per le informazioni concernenti la merce, precisando che i particolari inseriti nel documento di trasporto costituiscono indicazioni del caricatore e pertanto che l’informazione è soltanto “detta essere” come indicato nel documento. Nella maggioranza dei casi, la legge applicabile e i principi che regolano la materia prevedono che il vettore debba quantomeno ricorrere a mezzi appropriati secondo le circostanze per controllare la correttezza delle informazioni, e che la mancanza di un tale controllo lo rende responsabile nei confronti del consegnatario. Tuttavia, nel trasporto tramite container, non vi è modo per il vettore di controllare il contenuto del container, a meno che egli medesimo sia stato responsabile per lo stivaggio della merce nel container. Vi sono soltanto due Incoterms che trattano dell’assicurazione, vale a dire CIF e CIP. Ai sensi di questi Termini, il venditore è obbligato a procurare l’assicurazione a beneficio del compratore. Negli altri casi, è rimesso alle partì stesse di decidere se ed in quale misura esse vogliano munirsi di copertura assicurativa. Il venditore che, nei predetti due Incoterms, deve stipulare l’assicurazione a beneficio del compratore, potrebbe non conoscere le esigenze specifiche di quest’ultimo. Ai sensi delle “Institute Cargo Clauses” predisposte dall’Institute of London 9.4 Underwriters, l’assicurazione è disponibile in “copertura minima” nella clausola C, in “copertura media” nella clausola B e in “copertura massima” nella clausola A. Dato che nella vendita di materie prime e prodotti alla rinfusa secondo il Termine CIF il compratore può voler vendere la merce viaggiante ad un successivo acquirente, che a sua volta può desiderare rivendere ulteriormente la merce stessa, è impossibile conoscere la copertura assicurativa idonea per tali acquirenti successivi e, pertanto, con riferimento al CIF è stata tradizionalmente scelta la copertura minima, con la possibilità per il compratore di richiedere al venditore di stipulare un’assicurazione aggiuntiva. La “copertura minima” è comunque inidonea per la vendita di prodotti manifatturati, in relazione ai quali il rischio di furto, manomissione o trattamento improprio o i rischi inerenti alla custodia richiederebbero una copertura più ampia di quella disponibile in conformità della clausola C. Dato che il CIP, a differenza del CIF, non viene normalmente utilizzato per la vendita di materie prime o merci alla rinfusa, sarebbe stato fattibile adottare nel CIP la “copertura massima” in luogo della “copertura minima” prevista nel CIF. Ma differenziare la portata dell’obbligazione del venditore di provvedere all’assicurazione nei Termini CIF e CIP avrebbe dato luogo a confusione e, di conseguenza, entrambi gli Incoterms in questione limitano alla “copertura minima” l’obbligazione del venditore in ordine all’assicurazione. E’ di particolare importanza per il compratore, nel CIP, tenere presente quanto segue: nel caso in cui fosse opportuna una maggiore copertura, egli dovrà accordarsi con il venditore perché quest’ultimo stipuli un’assicurazione aggiuntiva o, in alternativa, egli stesso dovrà provvedere all’integrazione della copertura assicurativa. Vi sono anche particolari casi in cui il compratore può voler ottenere una protezione ancora maggiore di quella disponibile ai sensi della clausola A dell’Institute of London Underwriters, per esempio assicurazione contro guerra, rivolte, insurrezioni popolari, scioperi od altre turbative sindacali, Se egli richiede che il venditore provveda a stipulare una tale copertura assicurativa, dovrà dare al medesimo istruzioni in proposito, nel qual caso il venditore dovrà procurare tale copertura assicurativa se disponibile. I Termini “D” differiscono nella loro natura dai Termini “C”, dato che il venditore ai sensi dei Termini “D” è responsabile dell’arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto, alla frontiera o nel Paese di importazione. Il venditore deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a destinazione. Di conseguenza, i Termini “D” comportano la conclusione di contratti “all’arrivo”, mentre i Termini “C” indicano la con- clusione di contratti “alla partenza” (con “spedizione”). In conformità dei Termini “D”, ad eccezione del DDP, il venditore non ha l’obbligo di consegnare la merce adempiendo gli obblighi doganali d’importazione nel Paese di destinazione. Tradizionalmente, il venditore aveva l’obbligazione di assolvere gli oneri doganali di importazione ai sensi del Termine DEQ, dato che la merce doveva essere scaricata sulla banchina e veniva pertanto introdotta nel Paese d’importazione. Ma, a causa di mutamenti nelle procedure di adempimento degli obblighi doganali nella maggior parte dei Paesi, è stato ritenuto più opportuno che sia la parte domiciliata nel Paese interessato ad adempiere gli obblighi doganali pagandone i diritti e gli altri oneri connessi. Pertanto, è stata introdotta una modificazione nel DEQ per la medesima ragione che ha ispirato il mutamento introdotto nel FAS di cui si è detto. Anche nel DEQ il cambiamento è stato indicato con carattere maiuscolo nel preambolo. Risulta che in molti Paesi vengono utilizzati termini commerciali non compresi negli Incoterms, particolarmente nel trasporto ferroviario (“franco frontiera” - “franco border”, “franco-frontière”, “frei Grenze”), Ai sensi di tali termini normalmente non si intende che il venditore, oltre al costo del trasporto, debba sopportare anche il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto fino alla frontiera. In tal caso sarebbe preferibile utilizzare l’Incoterm CPT, indicando la frontiera. Qualora, invece, le parti intendano che il venditore debba sopportare anche il rischio durante il trasporto fino alla frontiera, allora sarebbe appropriato l’uso dell’Incoterm DAF, che indica la frontiera come luogo di consegna. Il Termine DDU, che compare già nella versione 1990 degli Incoterms, assolve un’importante funzione ogniqualvolta il venditore sia disponibile ad impegnarsi a consegnare la merce nel Paese dì destinazione senza adempiere gli obblighi doganali per l’importazione né pagarne i diritti relativi. Nei Paesi in cui lo sdoganamento all’importazione può essere difficile e comportare perdite di tempo, potrebbe rivelarsi rischioso per il venditore assumere un’obbligazione di consegnare la merce oltre il punto in cui ha luogo lo sdoganamento. Anche se, ai sensi delle clausole B5 e B6 del DDU, è il compratore a dover sopportare i rischi e costi aggiuntivi che potrebbero derivare dal mancato adempimento da parte sua delle obbligazioni relative allo sdoganamento all’importazione, non è consigliabile per il venditore usare il termine DDU rispetto a Paesi in cui potrebbero prevedibilmente sorgere delle difficoltà nell’adempimento degli obblighi doganali per l’importazione. 10. L’espressione “nessuna obbligazione” Come risulta dalle espressioni “il venditore deve” e “il compratore deve”, gli Incoterms sono concepiti esclusivamente in funzione delle obbligazioni che le parti hanno l’una nei confronti dell’altra. L’espressione “nessuna obbligazione” è stata pertanto inserita ogniqualvolta una parte non abbia alcuna obbligazione nei confronti dell’altra parte. Quindi, se ad esempio in conformità della clausola A3 a) dell’Incoterm adottato il venditore deve provvedere per il contratto di trasporto e sostenerne le spese, nella clausola B3 a) che indica la posizione del compratore, si trovano le parole “nessuna obbligazione” sotto il titolo “contratto di trasporto”. Ancora, quando nessuna delle due parti è portatrice di un’obbligazione nei riguardi dell’altra, l’espressione “nessuna obbligazione” apparirà con riguardo ad entrambe le parti, ad esempio, con riferimento all’assicurazione. In entrambi i casi, è importante sottolineare che anche se una parte può trovarsi sotto “nessuna obbligazione” nei riguardi dell’altra in ordine all’espletamento di un qualche compito, questo non significa che non possa essere nel suo interesse di provvedere a tale compito. Così, per esempio, solo perché un compratore CFR non ha alcun obbligo nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione ai sensi della clausola B4, ciò non vuol certo dire che non sia nel suo interesse stipulare un tale contratto, non essendo neanche il venditore soggetto all’obbligazione di provvedere alla copertura assicurativa ai sensi della clausola A4. 11. Varianti degli Incoterms Nella pratica, avviene di frequente che le parti richiedano maggiori precisazioni di quante vengano offerte dagli Incoterms mediante l’aggiunta di parole all’Incoterm utilizzato. Si sottolinea che gli Incoterms non forniscono formulazioni specifiche per tali aggiunte. Quindi, se le parti non possono fare affidamento su di un uso sufficientemente consolidato del commercio per l’interpretazione di tali aggiunte, potranno insorgere gravi problemi quando non possa essere provata l’esistenza di un’interpretazione omogenea di tali aggiunte. Qualora ad esempio vengano utilizzate le comuni espressioni “FOB stivato” o “EXW caricato”, è impossibile accertare una pratica a livello mondiale nel senso che le obbligazioni del venditore vengano estese con riguardo non solo al costo dell’effettiva operazione rispettivamente di stivaggio della merce a bordo della nave o di caricamento sul mezzo di trasporto, ma includano anche il rischio di perdita o danneggiamento fortuito della merce durante lo stivaggio e il caricamento. Per queste ragioni, si raccomanda alle parti di chiarire se esse intendano che solo l’effettuazione ed il costo delle operazioni di stivaggio o caricamento ricadano sul venditore o se, invece, questi debba sopportare anche il rischio fino a quando lo stivaggio o il caricamento siano stati effettivamente completati. Queste sono questioni in ordine alle quali gli Incoterms non forniscono una risposta: dì conseguenza, se neanche il contratto descrive espressamente le intenzioni delle parti, le partì medesime possono essere esposte a considerevoli difficoltà e costi non necessari. Per quanto gli Incoterms 2000 non prevedano molte delle varianti comunemente utilizzate, i preamboli di alcuni Incoterms richiamano le parti alla necessità di aggiungere speciali stipulazioni contrattuali qualora esse desiderino andare oltre la disciplina prevista dagli Incoterms, come ad esempio: EXW CIF/CIP DEQ L’obbligazione aggiuntiva per il venditore di provvedere al caricamento della merce sul veicolo del compratore. L’esigenza del compratore di procurarsi una copertura assicurativa aggiuntiva. L’obbligazione aggiuntiva per il venditore di sostenere costi concernenti operazioni successive allo scaricamento. In alcuni casi, venditori e compratori fanno riferimento alla pratica commerciale nel traffico di linea e con noleggio nave. In tali circostanze, è necessario distinguere chiaramente tra le obbligazioni delle parti derivanti dal contratto di trasporto e le loro obbligazioni reciproche nel contratto di vendita. Sfortunatamente, non vi sono definizioni consolidate cui fare riferimento in relazione ad espressioni quali “condizioni di traffico di linea” (“liner terms”) o “oneri di movimentazione al terminale” (“terminal handling charges” THC). La distribuzione dei costi in questi termini può variare col variare dei luoghi e cambiare di quando in quando. Si raccomanda alle parti di chiarire nel contratto di vendita come debbano essere distribuiti questi costi tra di loro. Vi sono delle espressioni frequentemente usate nei contratti di noleggio nave (“charterparties”), come “FOB stivato” (“FOB stowed”), “FOB stivato e fissato” (“FOB stowed and trimmed”), che sono talvolta usate nei contratti di vendita al fine di chiarire l’estensione della responsabilità del venditore nel FOB nel provvedere allo stivaggio ed al fissaggio della merce a bordo della nave. Quando le anzidette espressioni vengano aggiunte, è necessario chiarire nel contratto di vendita se le obbligazioni aggiuntive si riferiscano soltanto ai costi ovvero sia ai costi sia ai rischi. Come è stato detto, è stato fatto ogni sforzo affinché gli Incoterms riflettano la pratica commerciale più comune. Tuttavia in alcuni casi - in particolare dove gli Incoterms 2000 differiscono dagli Incoterms 1990 - le parti possono voler dare agli Incoterms una diversa portata. Queste opzioni vengono richiamate nel preambolo dei rilevanti Incoterms, in cui vengono evidenziate dall’espressione “Tuttavia”. 12. Usi del porto o di un particolare settore commerciale Considerato che gli Incoterms offrono una serie di Termini che possono essere utilizzati in settori commerciali ed aree regionali diversi, è impossibile indicare sempre con precisione le obbligazioni delle parti. In una certa misura è quindi necessario fare riferimento agli usi del porto o del particolare settore commerciale considerato, od alle pratiche che le parti abbiano instaurato nelle loro precedenti relazioni commerciali (cfr. l’art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci). E’ senz’altro desiderabile che venditori e compratori acquisiscano adeguate informazioni su questi usi nel corso della negoziazione del loro contratto e che, ogniqualvolta sorgano delle incertezze, essi chiariscano la loro posizione giuridica tramite apposite pattuizioni nel loro contratto di vendita. Tali disposizioni speciali, nel singolo contratto, prevarranno o derogheranno quel che viene indicato come regola di interpretazione negli Incoterms. 13. Le opzioni del compratore quanto al luogo di consegna per il trasporto In alcune situazioni, può non essere possibile al momento della conclusione del contratto determinare esattamente il punto preciso o persino il luogo in cui i beni dovranno essere consegnati dal venditore per il trasporto. In tali situazioni, nel contratto può essere stato fatto riferimento semplicemente ad una “zona” o ad un luogo piuttosto esteso, ad esempio, un porto marittimo, e viene in tal caso usualmente convenuto che il compratore può avere la facoltà o l’obbligo di indicare successivamente un punto più preciso nell’ambito della zona o del luogo convenuto. Se il compratore ha l’obbligo di indicare il punto preciso come dianzi detto, il mancato adempimento di tale obbligo può far sorgere la responsabilità del compratore di sopportare i rischi e costi aggiuntivi che derivano da questo inadempimento (clausole B5/B7 di tutti gli Incoterms). In aggiunta, il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di indicare il punto preciso di consegna può dare al venditore la corrispondente facoltà di scegliere, nel luogo di consegna, il punto che maggiormente gli convenga (FCA A4). 14. Sdoganamento L’espressione “sdoganamento” (“customs clearance”) ha dato luogo a fraintendimenti. Quindi, ogniqualvolta viene fatto riferimento all’obbligazione del venditore o del compratore di sdoganare la merce attraverso le dogane del Paese di esportazione o di importazione, viene ora chiarito che questa obbligazione comprende non solo il pagamento dei diritti ed altri oneri, ma anche gli adempimenti e pagamenti relativi a qual- siasi altra procedura amministrativa in relazione al passaggio della merce attraverso le dogane, incluso ogni obbligo di fornire informazioni alle autorità al riguardo. Inoltre, in alcuni ambienti è stato ritenuto inopportuno, per quanto del tutto erroneamente, utilizzare termini che prevedano lo sdoganamento delle merci quando, come nel commercio interno dell’Unione Europea o di altre aree di libero scambio, non vi è più alcuna obbligazione di pagare diritti doganali né sussiste alcuna restrizione relativa all’importazione o esportazione. Al fine di chiarire la situazione, è stata aggiunta l’espressione “ove occorra” nelle clausole A2 - B2 ed A6 - B6 degli Incoterms che prevedano tali obbligazioni, in modo che tali Incoterms possano essere utilizzati senza alcuna ambiguità ove non sia richiesta alcuna procedura doganale. Normalmente, è desiderabile che lo sdoganamento sia effettuato dalla parte domiciliata nel Paese in cui questi obblighi devono essere adempiuti, o quantomeno da un soggetto che operi in quel Paese per conto dell’anzidetta parte. Di conseguenza, dovrebbe normalmente essere l’esportatore ad adempiere gli obblighi doganali per l’esportazione, e l’importatore quelli per l’importazione. Gli Incoterms 1990 si discostavano da questa regola nei termini EXW e FAS (obblighi doganali di esportazione a carico del compratore) e DEQ (obblighi doganali di importazione a carico del venditore); negli Incoterms 2000, invece, il FAS e il DEQ pongono rispettivamente gli obblighi doganali per l’esportazione in capo al venditore e quelli per l’importazione in capo al compratore, mentre l’EXW - che rappresenta l’obbligazione minima per il venditore - è stato lasciato inalterato (obblighi doganali per l’esportazione in capo al compratore). Nell’Incoterm DDP il venditore accetta espressamente di adempiere gli obblighi doganali per l’importazione e pagare i diritti ed altri oneri che ne conseguano, secondo il significato stesso del Termine - “Delivered Duty Paid” (“Reso sdoganato”). 15. Imballaggio Nella maggioranza dei casi, le parti conoscono in anticipo il tipo di imballaggio idoneo per far trasportare in sicurezza la merce a destinazione. Tuttavia, dato che l’obbligazione del venditore di imballare la merce è soggetta a variare a seconda del tipo e della durata del trasporto considerato, si è ritenuto necessario prevedere che il venditore sia obbligato ad imballare la merce nella maniera appropriata per il trasporto, ma soltanto nella misura in cui le circostanze relative al trasporto gli vengano rese note prima della conclusione del contratto di vendita (cfr. gli artt. 35.1 e 35.2.b della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, ai sensi dei quali le merci, compreso l’imballaggio, devono essere “idonee allo specifico uso esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze mostrino che il compratore non ha fatto affidamento sulla competenza o sulla capacità di valutazione del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farvi affidamento”). 16. Ispezione della merce In molti casi, può essere senz’altro consigliabile per il compratore disporre un’ispezione della merce prima o al momento in cui questa viene rimessa dal venditore per il trasporto (cosiddetta ispezione prima della spedizione o PSI, da “Pre-Shipment Inspection”). A meno che il contratto preveda diversamente, il compratore dovrà pagare egli stesso il costo di tale ispezione che viene disposta nel suo interesse. Tuttavia, se l’ispezione è stata effettuata in modo da consentire al venditore di conformarsi ad una disposizione imperativa del proprio Paese, applicabile all’esportazione delle merci, sarà il venditore a doverne sostenere il costo, salvo che venga utilizzato il termine EXW, nel qual caso i costi di tale ispezione faranno carico al compratore. 17. Modi di trasporto ed Incoterm 2000 appropriato Qualsiasi modo di trasporto Gruppo E EXW Franco fabbrica (...luogo convenuto) Gruppo F FCA Franco vettore (...luogo convenuto) Gruppo C CPT Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto) CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (...luogo di destinazione convenuto) Gruppo D DAF Reso frontiera (...luogo convenuto) DDU Reso non sdoganato (...luogo di destinazione convenuto) DDP Reso sdoganato (...luogo di destinazione convenuto) Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne Gruppo F FAS Franco lungo bordo (...porto di imbarco convenuto) FOB Franco a bordo (...porto di imbarco convenuto) Gruppo C CFR Costo e nolo (...porto di destinazione convenuto) CIF Costo, assicurazione e nolo (...porto di destinazione convenuto) Gruppo D DES Reso ex-Ship (..porto di destinazione convenuto) DEQ Reso banchina (...porto di destinazione convenuto) 18. Uso consigliato In alcuni casi, il preambolo consiglia di utilizzare o non utilizzare uno specifico Incoterm. Ciò è particolarmente importante con riguardo alla scelta tra FCA e FOB. Purtroppo, gli operatori commerciali continuano ad usare il termine FOB quando è totalmente fuor di luogo, con la conseguenza di esporre il venditore a rischi inerenti ad una fase successiva alla rimessa della merce al vettore designato dal compratore. L’uso dell’Incoterm FOB è appropriato unicamente quando la merce deve essere consegnata “al passaggio della murata della nave” o, in ogni caso, alla nave e non quando la merce viene rimessa al vettore per essere successivamente - stivata in containers o caricata su camion o vagoni - introdotta nella nave, come per esempio nel traffico di caricamento orizzontale, a mezzo ruota, su nave (cosiddetto “roll on/roll-off”). Di conseguenza, un forte richiamo è stato inserito nel preambolo del FOB nel senso che il Termine non dovrebbe essere utilizzato quando le parti non prevedano che la consegna debba avvenire al passaggio della murata della nave. Avviene che le parti, per errore, utilizzino termini concepiti in funzione del trasporto marittimo di merci anche quando è previsto un diverso modo di trasporto. Questo può porre il venditore nella infelice posizione di non poter adempiere la sua obbligazione di presentare al compratore il documento di trasporto appropriato (ad esempio, una polizza di carico, lettera di trasporto marittimo od equivalente elettronico). La tavola riprodotta sopra al paragrafo 17 chiarisce quale degli Incoterms 2000 è appropriato in relazione a un determinato modo di trasporto. Inoltre, nel preambolo di ogni Incoterm viene indicato se esso possa essere utilizzato per tutte le modalità di trasporto o soltanto per il trasporto di merci per mare o per vie navigabili interne. 19. La polizza di carico ed il commercio elettronico Tradizionalmente, la polizza di carico a bordo è stato l’unico documento accettabile al fine della presentazione da parte del venditore nei Termini CFR e CIF. La polizza di carico assolve le seguenti tre importanti funzioni; essa: - prova l’avvenuta consegna della merce a bordo della nave; - attesta l’esistenza del contratto di trasporto; - è mezzo di trasferimento ad altro soggetto dei diritti sulla merce, anche viaggiante, tramite consegna a quest’ultimo del documento cartaceo. Documenti di trasporto diversi dalla polizza di carico assolverebbero le due prime funzioni, ma non servirebbero quale mezzo per controllare la consegna della merce a destinazione e non consentirebbero ad un compratore di rivendere la merce viaggiante consegnando il documento cartaceo ad un successivo acquirente. Viceversa, altri documenti di trasporto indicherebbero la parte legittimata a ricevere la merce a destinazione. Il fatto che il possesso della polizza di carico sia richiesto al fine di ottenere la merce dal vettore a destinazione rende particolarmente difficile sostituirla con mezzi di comunicazione elettronici. Inoltre, è d’uso emettere le polizze di carico in più originali, ma è, ovviamente, di vitale importanza per un compratore o per una banca che operi su sue istruzioni assicurarsi, al fine di effettuare il pagamento al venditore, che quest’ultimo abbia presentato tutti gli originali (il cosiddetto “gioco completo”). Questo requisito è anche previsto nelle Regole CCI per i Crediti Documentari (le cosiddette “Norme ed Usi Uniformi CCI”, note in italiano come “NUU” e in inglese come “UCP” da “Uniform Customs and Practice”, pubblicazione CCI 5002, edizione in corso al momento della pubblicazione degli Incoterms 2000). Il documento di trasporto deve dare prova non soltanto dell’avvenuta consegna della merce al vettore ma anche che la merce, nella misura in cui questi abbia potuto accertarlo, è stata ricevuta in buon ordine e condizione. Ogni annotazione sul documento di trasporto che indichi che la merce non si trovava in tali condizioni renderebbe il documento “sporco” e quindi inaccettabile ai sensi delle NUU. Malgrado la particolare natura giuridica della polizza di carico è da attendersi che essa possa essere sostituita con mezzi elettronici nel prossimo futuro. Già la versione 1990 degli Incoterms prendeva questo atteso sviluppo in opportuna considerazione. In conformità delle clausole A8, i documenti cartacei possono essere sostituiti da messaggi elettronici purché le parti abbiano convenuto dì comunicare elettronicamente. Tali messaggi possono essere trasmessi alla parte interessata direttamente o per tramite di una parte terza che fornisca servizi a valore aggiunto. Uno di questi servizi che possono essere utilmente offerti da parti terze consiste nella registrazione dei successivi detentori di una polizza di carico. I sistemi che offrono questi servizi, quali il servizio denominato BOLERO, possono richiedere ulteriore supporto tramite appropriate norme giuridiche e principi, quali espressi nelle Regole CMI per le Polizze di Carico Elettroniche del 1990 e negli artt. 16-17 della Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico del 1996. 20. Documenti di trasporto non negoziabili in luogo delle polizze di carico Negli ultimi anni, è stata raggiunta una considerevole semplificazione 2 V. versione inglese, italiano, francese, a cura di CCI_Italia. delle pratiche documentarie. Le polizze di carico vengono frequentemente sostituite da documenti non negoziabili simili a quelli utilizzati per modi di trasporto diversi dal trasporto marittimo di merci. Questi documenti, non negoziabili, sono denominati “lettere di trasporto marittimo”, “lettere di trasporto di linea”, “ricevute della merce” o varianti di queste espressioni. L’utilizzo di documenti non negoziabili è senz’altro soddisfacente, eccetto quando il compratore voglia vendere la merce viaggiante con la semplice consegna di un documento cartaceo al nuovo compratore. Al fine di rendere possibile ciò, l’obbligazione dei venditore di fornire una polizza di carico negli Incoterms CFR e CIF deve essere necessariamente mantenuta. Tuttavia, quando le parti contraenti sanno che il compratore non prevede di vendere la merce viaggiante, possono convenire espressamente di sollevare il venditore dall’obbligazione di fornire una polizza di carico o, in alternativa, possono utilizzare gli Incoterms CPT o CIP, nei quali non è richiesto di fornire una polizza di carico. 21. La facoltà di dare istruzioni al vettore Un compratore che effettui il pagamento della merce utilizzando gli Incoterms “C” dovrà assicurarsi che dal momento del pagamento il venditore non possa disporre della merce tramite nuove istruzioni al vettore. Alcuni documenti di trasporto utilizzati per particolari modi di trasporto (per via aerea, stradale o ferroviaria) offrono alle parti contraenti la possibilità di impedire al venditore di dare tali nuove istruzioni al vettore, fornendo al compratore un originale o duplicato particolare della lettera di trasporto. Tuttavia, i documenti usati in luogo delle polizze di carico per il trasporto marittimo normalmente non contengono tale funzione preventiva. Il Comité Maritime International ha posto rimedio all’anzidetta carenza di tali documenti adottando le “Regole Uniformi per le Lettere di Trasporto Marittimo” del 1990 che consentono alle parti di inserire una clausola di “non-disposizione”, tramite la quale il venditore rinuncia alla sua facoltà di disporre della merce tramite istruzioni al vettore di consegnare la merce ad altro destinatario o in altro luogo rispetto a quanto indicato nella lettera di trasporto. 22. Arbitrato CCI Le parti contraenti che desiderino avere la possibilità di fare ricorso all’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in caso di controversie con l’altra parte contraente dovranno espressamente e chiaramente accordarsi per l’arbitrato CCI nel loro contratto o, nel caso in cui non vi sia un unico documento contrattuale, nello scambio di corrispondenza che costituisce l’accordo tra di loro. Il fatto di incorporare uno o più Incoterms in un contratto o nella relativa corrispondenza NON costituisce di per sé accordo a fare ricorso all’arbitrato CCI. La CCI raccomanda l’adozione della seguente clausola standard di arbitrato: “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d’arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”. EXW FRANCO FABBRICA (...luogo convenuto) Nel “Franco Fabbrica” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore nel propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) non sdoganata per l’esportazione e non caricata sul mezzo di prelevamento. Questo Incoterm comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore mentre il compratore deve sopportare tutte le spese e i rischi per prelevare la merce da detti locali. Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda al caricamento della merce alla partenza e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita1. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato quando il compratore non è in grado di espletare direttamente o indirettamente le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. In tal caso sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm FCA, a condizione che il venditore sia d’accordo di effettuare il caricamento a proprio rischio e spese. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto II venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità II venditore ove occorra2, deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza dì esportazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’esportazione della merce. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e 1 V. Introduzione, paragrafo 11. 2 V. Introduzione, paragrafo 14. spese le licenze di esportazione e di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali per l’esportazione della merce. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Venditore: nessuna obbligazione3. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione3. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione3. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione3. A4 Consegna Il venditore deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per la consegna di tale merce. Se non è stato concordato alcun punto specifico nel luogo convenuto e se vi sono più punti disponibili, il venditore può scegliere il punto nel luogo di consegna che più gli conviene. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4 e A7/B7. A5 Trasferimento dei rischi II venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce: • dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure • dalla data concordata o dallo spirare del periodo fissato per la presa in consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. 3 V. Introduzione, paragrafo 10 A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 6 Ripartizione delle spese II compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • tutte le spese addizionali causate sia dal fatto che egli non prenda in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione sia dal fatto che egli ometta di avvisare adeguatamente il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra4, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione. Il compratore deve rimborsare tutte le spese e gli oneri sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di A2. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore della data e del luogo in cui la merce sarà messa a sua disposizione. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Venditore: nessuna obbligazione5, B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve fornire al venditore una prova idonea della presa in consegna della merce. A9 Controllo - imballaggio - marcatura II venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per mettere la merce a disposizione 4 V. Introduzione, paragrafo 14 del compratore. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore stesso prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce II compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, comprese quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni II venditore deve prestare al compratore, su richiesta, ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti, emessi o trasmessi nel paese nel quale si effettua la consegna e/o nel paese di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’esportazione e/o l’importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. II venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità della stessa disposizione. 5 V. Introduzione, paragrafo 10 FCA FRANCOVETTORE (...luogo convenuto) Nel “Franco Vettore” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce, sdoganata all’esportazione, al vettore designato dal compratore, nel luogo convenuto. Si presti attenzione al fatto che il luogo scelto per la consegna è determinante ai fini delle operazioni di caricamento e scaricamento della merce in detto luogo. Se la consegna viene effettuata nei locali del venditore, questi è responsabile del caricamento. Se la consegna viene effettuata in altro luogo, il venditore non è responsabile dello scaricamento. Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo dì trasporto, compreso il trasporto multimodale. “Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna, per contratto, ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se il compratore designa, per ricevere la merce, una persona che non sia un vettore, si reputa che il venditore abbia adempiuto l’obbligazione di consegna quando la merce è stata rimessa a tale persona. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. 1 V. introduzione, paragrafo 14. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Venditore: nessuna obbligazione2. Comunque, se richiesto dal compratore o se è uso commerciale, e il compratore non abbia dato in tempo istruzioni contrarie, il venditore può stipulare il contratto di trasporto alle condizioni usuali, a rischio e spese del compratore. Il venditore, tuttavia, in entrambi i casi, può rifiutarsi di stipulare il contratto, però deve prontamente avvisarne il compratore. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione2. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto, salvo quando il contratto di trasporto è stipulato dal venditore in base a quanto disposto in A3-a). b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione2. A4 Consegna II venditore deve consegnare la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore o scelta dal venditore in conformità di A3-a) nel luogo convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna. La consegna si effettua: a) qualora il luogo convenuto siano i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato o dal vettore designato dal compratore o da altra persona che agisca per conto di quest’ultimo; b) qualora il luogo convenuto sia diverso da quello del punto a), quando la merce è messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, o scelta dal venditore in conformità di A3-a), non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore. Se non è stato concordato alcun punto specifico, e ve ne sia più di uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene. 1 V. introduzione, paragrafo 14. 2 V. introduzione, paragrafo 10. In mancanza di precise istruzioni del compratore, il venditore effettua la consegna della merce per il trasporto nella maniera appropriata al modo di trasporto e/o alla quantità e/o al tipo di merce. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce: • dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure • dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 o qualora il vettore, o altra persona nominata dal compratore, non prenda in consegna la merce alla data concordata, oppure qualora il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • le spese addizionali causate sia dal fatto che egli ometta di designare il vettore o altra persona in conformità di A4 sia dal fatto che la parte designata dal compratore non prenda in consegna la merce nel tempo convenuto o dal fatto che il compratore ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, 3 V. introduzione, paragrafo 14. che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4. Se il vettore non prende in consegna la merce in conformità di A4 nel tempo concordato, il venditore deve darne notizia al compratore. B 7 Avviso al venditore Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della parte designata in conformità di A4 e, quando sia necessario, specificare il modo di trasporto come pure la data o il periodo per la consegna della merce e il punto nel luogo convenuto per la consegna. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4. Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale, un documento di trasporto multimodale). Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8. 3 V. introduzione, paragrafo 14. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce al vettore in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. A10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore sia nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione sia nello stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a). Il compratore deve fornire al venditore adeguate istruzioni nel caso in cui richieda a quest’ultimo di stipulare il contratto di trasporto in conformità di A3-a). FAS FRANCO LUNGO BORDO (...porto di imbarco convenuto) Nel “Franco Lungo Bordo” il venditore effettua la consegna col mettere la merce sottobordo della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. Nel FAS lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. CIÒ’ RAPPRESENTA UN’INVERSIONE RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI DEGLI INCOTERMS CHE PONEVANO LO SDOGANAMENTO A CARICO DEL COMPRATORE. Tuttavia, se le parti desiderano che sia il compratore a provvedere allo sdoganamento della merce all’esportazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita1. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed 1 V. introduzione, paragrafo 11. 2 V. introduzione, paragrafo 14. espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Venditore: nessuna obbligazione3. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione3. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione3. A4 Consegna Il venditore deve consegnare la merce sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricamento da questi indicato nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d’uso del porto, alla data o nel periodo concordato. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce: • dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; oppure • dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. 3 V. introduzione, paragrafo 10. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse e altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7 a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra4, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata sottobordo della nave designata. B 7 Avviso al venditore Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4. Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne). 4 V. introduzione, paragrafo 14. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto dì comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8. A9 Controllo - imballaggio – marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. A10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. FOB FRANCO A BORDO (... porto di imbarco convenuto) Nel “Franco a Bordo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento. Nel FOB lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l’incoterm FCA. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. 1 V. introduzione, paragrafo 14. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Venditore: nessuna obbligazione2. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione2. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione2. A4 Consegna Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d’uso nel porto, alla data o nel periodo concordato. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce: • dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; oppure • dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco convenuto; 2 V. introduzione, paragrafo 10. • ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; • le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4. B 7 Avviso al venditore Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4. Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale). Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). 3 V. introduzione, paragrafo 14. B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese del compratore, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. CFR COSTO E NOLO (...porto di destinazione convenuto) Nel “Costo e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili Interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm CPT A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. 1 V. introduzione, paragrafo 14. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione2. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione2. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione2. A4 Consegna Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato. B 4 Presa in consegna Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: 2 V. introduzione, paragrafo 10. • tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo; • le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. B6 Ripartizione delle spese Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • le spese per lo scaricamento e per l’uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce. 3 V. introduzione, paragrafo 14. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l’imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto. Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l’imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore. Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettua- te prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese dì esportazione. A10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. CIF COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO (...porto di destinazione convenuto) Nel “Costo, Assicurazione e Nolo” il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore ai compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un’assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto. Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l’Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima1. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa. Nel CIF lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più apropriato utilizzare l’incoterm CIP. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. 1 V. introduzione, paragrafo 9.3. A2 B2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A3 B3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l’itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto. b) Contratto di assicurazione Il venditore deve ottenere a proprie spese un’assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle “Institute Cargo Clauses” (condizioni generali di assicurazione stabilite dall’Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell’assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all’assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L’assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto. Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione3. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione3. 2 V. introduzione, paragrafo 14. 3 V. introduzione, paragrafo 10. A4 B4 A5 B5 Consegna Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato. Presa in consegna Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto. Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d’imbarco. Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo; • le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b); • le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, B 6 Ripartizione delle spese Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare: 4 V. introduzione, paragrafo 14 • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • le spese per lo scaricamento e per l’uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l’imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto nel contratto; • ove occorra4, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A7 B7 A8 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce. Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l’imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto. Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l’imbarco, deve permettere al compratore di ritirare 4 V. introduzione, paragrafo 14 B8 A9 B9 A 10 B 10 la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferimento del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore. Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in più di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto. Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d’imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un’assicurazione aggiuntiva. Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ot- tenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. CPT TRASPORTO PAGATO FINO A (...luogo di destinazione convenuto) Nel “Trasporto pagato fino a...” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sostenere le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. “Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore. Nel CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente, ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. 1 V. introduzione, paragrafo 14. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l’itinerario usuale e con le modalità d’uso. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione2. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione2. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione2. A4 Consegna Il venditore deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato. B 4 Presa in consegna Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. 1 V. introduzione, paragrafo 14. 2 V. introduzione, paragrafo 10. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3-a), deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra3, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese 3 V. introduzione, paragrafo 14. per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce e stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la, spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. A8 Prova della consegna, documento di trasporlo o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore se d’uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) in base al contratto di trasporto in conformità di A3. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto. A9 376 Controllo – imballaggio – marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti ( diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. CIP TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A (...luogo di destinazione convenuto) Nel “Trasporto e assicurazione pagati fino a...” il venditore effettua la consegna col rimettere la merce al vettore da lui stesso designato ma deve sopportare le spese necessarie perché la merce sia trasportata al luogo di destinazione convenuto. Ciò comporta che il compratore sopporta i rischi e ogni altra spesa dovuta per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata. Nel CIP il venditore deve inoltre fornire una copertura assicurativa nei confronti del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto. Pertanto, il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che secondo l’Incoterm CIP, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima1. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore, oppure provvedere egli stesso all’integrazione della copertura assicurativa. “Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna per contratto ad effettuare o a far effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto. Se per trasportare la merce fino al luogo di destinazione convenuto ci si avvale di più vettori, il rischio si trasferisce quando la merce è stata consegnata al primo vettore. Nel CIP lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto, compreso il trasporto multimodale. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. 1 V. introduzione, paragrafo 9.3. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 B2 A3 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce. Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali, ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, secondo l’itinerario normale e con le modalità usuali. Se non è stato concordato alcun punto e se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto che più gli conviene. b) Contratto di assicurazione Il venditore deve ottenere a proprie spese un’assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L’assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima dell’ “Institute Cargo Clauses” (condizioni generali di assicurazione stabilite dall’Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell’assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere, se possibile, all’assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L’assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto. 2 V. introduzione, paragrafo 14. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione3. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione3. A4 Consegna Il venditore deve consegnare la merce al vettore da lui designato in conformità di A3 o, se più sono i vettori, al primo vettore, per il trasporto al punto concordato nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato. B 4 Presa in consegna Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel luogo di destinazione convenuto. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • il prezzo del trasporto e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a) comprese le spese per il caricamento della merce e le spese di scaricamento nel luogo di destinazione convenuto che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b); 3 V. introduzione, paragrafo 10. • ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • le spese per lo scaricamento, salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto; • tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata e dallo spirare del periodo concordato per la consegna, qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra,4 tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l’espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione nonché - salvo che tali spese facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto -per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per la spedizione della merce e/o il luogo di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. 4 V. introduzione, paragrafo 14. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, se d’uso, il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale), in base al contratto di trasporto in conformità di A3. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali; verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un’assicurazione aggiuntiva. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. DAF RESO FRONTIERA (...luogo convenuto) Nel “Reso frontiera” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’esportazione, ma non sdoganata all’importazione - non scaricata dal mezzo che ve l’ha trasportata - nel luogo e nel punto convenuto alla frontiera, ma prima della frontiera doganale del paese confinante. La parola “frontiera” può essere utilizzata per indicare qualsiasi frontiera, compresa quella del paese di esportazione. Per questo motivo è importante definire in modo preciso nel DAF la frontiera in questione, specificando sempre il punto ed il luogo della consegna. Tuttavia, se le parti desiderano che il venditore provveda allo scaricamento della merce dal mezzo con cui è stata trasportata alla frontiera e se ne assuma i rischi e le spese, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita1. Questo Incoterm può essere utilizzato per qualsiasi modo di trasporto quando la merce deve essere consegnata ad una frontiera. Quando la merce deve essere presa in consegna nel porto di destinazione, a bordo di una nave o sulla banchina, sarebbe più appropriato utilizzare nel primo caso il DES, nel secondo il DEQ. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altro documento necessario per mettere la merce a disposizione 1 V. introduzione, paragrafo 11. 2 V. introduzione, paragrafo 14. del compratore ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce al luogo di consegna convenuto alla frontiera e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra2, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali, necessarie per l’importazione della merce e per il suo trasporto ulteriore. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto dì trasporto i) Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al punto concordato nel luogo di consegna alla frontiera. Se non è stato concordato alcun punto nel luogo di consegna convenuto alla frontiera o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di consegna convenuto, che più gli conviene. ii) Il venditore, su richiesta del compratore, può accettare di stipulare un contratto secondo le condizioni usuali ed a rischio e spese del compratore, per la continuazione del trasporto della merce oltre il luogo convenuto alla frontiera e fino alla destinazione finale nel paese d’importazione designata dal compratore. Il venditore può rifiutarsi di stipulare un tale contratto e, in tal caso, deve avvisarne prontamente il compratore. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione3. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione3. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione3. A4 Consegna Il venditore deve mettere a disposizione del compratore la merce - non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata - nel luogo di consegna convenuto alla frontiera, alla data o nel periodo concordato. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4. 2 V. introduzione, paragrafo 14. 3 V. introduzione, paragrafo 10. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento, ove necessario, per prendere in consegna la merce dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo convenuto di consegna alla frontiera; • tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata consegnata in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra4, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione e per il suo trasporto ulteriore. 4 V. Introduzione, paragrafo 14. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita al luogo convenuto alla frontiera e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente i) Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento di trasporto usuale o altra prova della consegna della merce nel luogo convenuto alla frontiera in conformità di A3-a)-i). ii) Il venditore, qualora le parti si accordino per un trasporto che continui oltre la frontiera, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, un documento di trasporto diretto del tipo usualmente ottenibile nel paese di spedizione che consenta il trasporto della merce alle condizioni usuali dal punto di partenza in quel paese al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare il documento di trasporto e/o altra prova della consegna in conformità di A8. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce oggetto del contratto alla frontiera e per il trasporto successivo (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio) se le circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono state rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concluso. L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce e, se necessario, per il suo transito attraverso un altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. Il compratore, se necessario, in conformità di A3-a)-ii), deve fornire al venditore, su richiesta di questo ed a proprio rischio e spese, l’autorizzazione di carattere valutario, permessi, altri documenti o loro copie conformi o l’indirizzo della destinazione finale della merce nel paese di importazione, allo scopo di ottenere il documento di trasporto diretto od ogni altro documento menzionato in A8-ii). DES RESO EX SHIP (... porto di destinazione convenuto) Nell’ “Ex Ship” il venditore effettua la consegna col mettere la merce, non sdoganata all’importazione, a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare tutte le spese ed i rischi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto, prima dello scaricamento. Se le parti desiderano che il venditore sopporti le spese e i rischi dello scaricamento delle merci sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm DEQ. Questo lncoterm può essere utilizzato esclusivamente quando la merce deve essere consegnata sulla nave nel porto di destinazione, dopo un trasporto marittimo o per vie navigabili interne o un trasporto multimodale. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A 1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità II venditore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l’esportazione della merce, e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra1, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce. 1 V. Introduzione, paragrafo 14. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce fino al punto concordato nel porto di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel porto di destinazione convenuto, che più gli conviene. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione2. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione2. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione2. A4 Consegna Il venditore deve mettere la merce a disposizione del compratore a bordo della nave nel punto di scaricamento come indicato in A3-a) nel porto di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato, in modo tale da permettere il suo prelevamento con i mezzi di scaricamento adatti al tipo di merce. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: 2 V. Introduzione, paragrafo 10. • oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese per poterla consegnare in conformità di A4. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4, comprese le spese di scaricamento necessarie per prendere in consegna la merce dalla nave; • tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di prendere in consegna la merce quando è stata messa a sua disposizione in conformità di A4, ovvero non avvisi il compratore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; e • ove occorra3, le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare con sufficiente anticipo il compratore circa la stimata data di arrivo della nave designata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel porto di destinazione convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l’ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie 3 V. Introduzione, paragrafo 14. navigabili interne o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per ritirare la merce dal vettore al porto di destinazione. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato in conformità di A8. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio consegnare quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità nel paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti e dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. DDU RESO NON SDOGANATO (... luogo di destinazione convenuto) Nel “Reso non sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, non sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, ad eccezione di tutte le “incombenze doganali”, (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse ed altri oneri) da sostenere, ove occorra1, per l’importazione nel paese di destinazione. Tali “incombenze doganali” sono a carico del compratore; fanno carico a quest’ultimo anche le spese e i rischi causati dal fatto che egli ometta di sdoganare la merce all’importazione in tempo. Tuttavia, se le parti desiderano che sia il venditore ad espletare le formalità doganali all’importazione e sopportarne le spese e i rischi, e/o sopportare le spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita2. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità II venditore, ove occorra3, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione, altre autorizzazioni ufficiali o 1 V. Introduzione, paragrafo 14. 2 V. Introduzione, paragrafo 11. 3 V. Introduzione, paragrafo 14. altri documenti ed espletare le formalità doganali, necessarie per l’esportazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra3, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l’importazione della merce. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce nel luogo di destinazione. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione4. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione4. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione4. A4 Consegna Il venditore deve mettere a disposizione del compratore, o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. 3 V. Introduzione, paragrafo 14. 4 V. Introduzione, paragrafo 10. Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno o di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • ove occorra5, tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i dazi, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto; • ove occorra5, le spese per l’espletamento delle formalità doganali, come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce. 5 V. Introduzione, paragrafo 14. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l’ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese di spedizione e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l’importazione della merce. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. DDP RESO SDOGANATO (... luogo di destinazione convenuto) Nel “Reso sdoganato” il venditore effettua la consegna col mettere la merce a disposizione del compratore, sdoganata all’importazione e non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sopportare le spese e i rischi relativi al trasporto della merce in detto luogo, comprese, tutte le “incombenze doganali” (espressione che include le spese e i rischi per l’espletamento delle formalità doganali, il pagamento di dazi, tasse e altri oneri) da sostenere, ove occorra1, per l’importazione nel paese di destinazione. Mentre con l’Incoterm EXW il venditore assume il livello minimo di obbligazioni, con il DDP egli le assume al livello massimo. Questo Incoterm non dovrebbe essere utilizzato se il venditore non può ottenere direttamente o indirettamente la licenza di importazione. Tuttavia, se le parti desiderano escludere dalle obbligazioni del venditore alcune delle spese cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione (come, ad esempio, l’imposta sul valore aggiuntoIVA), esse devono chiarirlo inserendo un’esplicita pattuizione al riguardo nel contratto di vendita2. Se le parti desiderano che sia il compratore a sopportare le spese e i rischi cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’importazione, sarebbe più appropriato utilizzare l’Incoterm DDU. Questo Incoterm può essere utilizzato per tutti i modi di trasporto; però, se la consegna deve essere effettuata nel porto di destinazione a bordo della nave o sulla banchina (molo), sarebbe più appropriato utilizzare, nel primo caso il DES e nel secondo il DEQ. A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE A1 Fornitura della merce in conformità del contratto Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o un messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso. B 1 Pagamento del prezzo Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita. 1 V. Introduzione, paragrafo 14. 2 V. Introduzione, paragrafo 11. A2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il venditore, ove occorra3, deve ottenere, a proprio rischio e spese, le licenze di esportazione e di importazione, altre autorizzazioni ufficiali o altri documenti ed espletare le formalità doganali necessarie per l’esportazione della merce, per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese e per la sua importazione. B 2 Licenze, autorizzazioni e formalità Il compratore, ove occorra3, deve fornire al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per ottenere la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali necessarie per l’importazione della merce. A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Il venditore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Se non è stato concordato alcun punto specifico o se esso non è determinato dagli usi, il venditore può scegliere il punto, nel luogo di destinazione convenuto, che più gli conviene. b) Contratto di assicurazione Venditore: nessuna obbligazione4. B 3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto Compratore: nessuna obbligazione4. b) Contratto di assicurazione Compratore: nessuna obbligazione4. A4 Consegna Il venditore deve mettere a disposizione del compratore o di altra persona da lui designata, la merce non scaricata dal mezzo con cui vi è stata trasportata, nel luogo di destinazione convenuto, alla data o nel periodo concordato per la consegna. B 4 Presa in consegna Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4. A5 Trasferimento dei rischi Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4. 3 V. Introduzione, paragrafo 14. 4 V. Introduzione, paragrafo 10. B 5 Trasferimento dei rischi Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita e di danni alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4. Il compratore, qualora non adempia le sue obbligazioni in conformità di B2, deve sopportare tutti i rischi addizionali di perdita o di danni alla merce. Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di danno e di perdita alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare: • oltre alle spese derivanti da quanto disposto in A3-a), tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4; • ove occorra5, tutte le spese per l’espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell’esportazione e dell’importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese, per poterla consegnare in conformità di A4. B 6 Ripartizione delle spese Il compratore deve sopportare: • tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4; • tutte le spese addizionali causate dal fatto che egli ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B2, oppure di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto. A7 Avviso al compratore Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata spedita e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per prendere in consegna la merce. B 7 Avviso al venditore Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato e/o il punto per la presa in consegna della 5 V. Introduzione, paragrafo 14. merce nel luogo convenuto, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte. A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore l’ordine di consegna e/o il documento di trasporto usuale (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, una lettera di trasporto aereo, una lettera di vettura ferroviaria, una lettera di vettura stradale o un documento di trasporto multimodale) di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce in conformità di A4/B4. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nel precedente paragrafo può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI). B 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente Il compratore deve accettare l’ordine di consegna o il documento di trasporto appropriato, in conformità di A8. A9 Controllo - imballaggio - marcatura Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per consegnare la merce in conformità di A4. Il venditore deve provvedere a proprie spese all’imballaggio idoneo per permettere la consegna della merce (salvo che sia usuale in quel particolare commercio fornire quel genere di merce senza imballaggio). L’imballaggio deve essere marcato appropriatamente. B 9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione. A 10 Altre obbligazioni Il venditore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in B10 e rimborsare quelli sopportati dal compratore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce. B 10 Altre obbligazioni Il compratore deve prestare al venditore, su richiesta ed a rischio e spese di quest’ultimo, ogni assistenza per l’ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti emessi o trasmessi nel paese d’importazione di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore.