Commissione Tributaria regionale Liguria sez

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Commissione Tributaria regionale Liguria sez
Commissione Tributaria regionale Liguria, sez. IV, sent. 2 luglio 2008, n. 78
Fatto
L'ufficio accertava maggiore IVA dovuta dopo aver rideterminato il volume di affari con le aliquote
relative e le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 54 DPR 633/72 nonché la maggior IRAP in
conseguenza della ripresa fiscale il primo Giudice accoglieva nel merito l'appello.
Appello dell'agenzia
1) errata applicazione e/o interpretazione dell'articolo 10 legge 212/2000.
L'Ufficio sostiene la possibilità di non attenersi rigidamente a quanto riscontrato dall'organo di
verifica ma di poter rielaborare i dati ed informazioni raccolti per giungere all'Avviso di
Accertamento. In particolare si legge nell'appello che "il rilievo formulato ... non limita affatto il
potere accertato e dell'Ufficio, il quale nell'esercizio dell'attività funzionale può constatare
violazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle consacrate dai verificatori nel p.v.c.".
2) errata applicazione e/o interpretazione degli articoli 36 e 37 d.l. 41/95 e 3 comma 3 lett. b) d.l.
331/93.
La decisione della CTP, oltre che sommariamente motivata, appare palesemente viziata in punto di
valutazione degli elementi concreti forniti dalla parte al fine di provare l'esistenza dei requisiti di cui
all'art. 36 D.L. 41/95 citato.
La necessità di uno stringente controllo da parte dell'acquirente nazionale sulla sussistenza di tutti i
requisiti per la legittima applicazione del regime in argomento è stata infatti ribadita anche in
ambito comunitario. In data 10 maggio 2001, il Commissario dell'Unione europea alla fiscalità Frits
Bolkestein, in merito all'applicazione del regime del margine, si è espresso affermando che non è
corretto ritenere che tutti i veicoli d'occasione venduti nella Comunità ed immatricolati da oltre 6
mesi, che abbiano percorso più di seimila chilometri, possano essere assoggettati al regime del
margine. È necessaria infatti una valutazione da parte del soggetto passivo - rivenditore che dovrà
individuare, caso per caso, il corretto regime da applicare.
Gli interventi sopra citati hanno introdotto disposizioni formali più pregnanti nella compilazione
della documentazione fiscale e, in via interpretativa (cfr. Circolare n. 40/E del 18 Luglio 2003.),
l'obbligo per il cessionario di "verificare, caso per caso, se .sussistano i requisiti richiesti dalla
normativa speciale". L'obbligo per il cessionario di "verificare, caso per caso, se sussistano i
requisiti richiesti dalla normativa speciale", tesi quest'ultima, accolta anche dalla giurisprudenza di
merito (cfr. CTP di Udine, Sez. II, n. 13 del 9 febbraio 2005, depositata il 9 marzo 2005; CTP di
Brindisi, Sez. IV, n. 46 del 22.05.2006; CTR di Trieste, Sez. X n. 125 del 26.10.2006) e dalla
dottrina (cfr. Urbani, "IVA: il regime del margine nel commercio di autoveicoli usati. Nuovi
orientamenti giurisprudenziali", in "il fisco" n. 21/2005; De.Fe., "Responsabilità dell'acquirente
nell'acquisto intracomunitario di autovetture usate utilizzando impropriamente nella successiva
rivendita il regime del margine" in "il fisco" n. 33/2003; e Gi. "Auto, le insidie del "margine"
sull'usato" in " Il Sole 24 Ore", 18/02/2002 In concreto, autovetture di proprietà di società aventi per
attività di impresa l'autonoleggio (quindi nella condizione giuridica che le esclude dall'applicazione
del regime del margine) residenti in Spagna, sono state vendute a società di altri paesi membri, nello
specifico Germania, per poi tornare sul territorio spagnolo alla ditta Eu.Au. S.r.l. ed infine
commercializzate in Italia. Anzi quest'ultimo elemento appare rilevante per valutare la possibilità,
in capo all'operatore italiano, di valutare adeguatamente il corretto regime IVA applicabile
all'acquisto effettuando, in quanto dall'esame del libretto di circolazione estero (di cui la parte era
necessariamente in possesso corredata da una traduzione giurata della medesima, considerato che
per ottenere l'immatricolazione ed il rilascio del libretto di circolazione italiano tali documenti
devono essere forniti obbligatoriamente alla Motorizzazione civile) era riscontrabile senza eccessiva
difficoltà, che il primo proprietario era sempre una società, quindi giuridicamente impossibilitato ad
utilizzare il regime del margine. Conseguentemente, l'acquirente italiano (St.) poteva rendersi conto
dalla lettura della carta di circolazione che il veicolo era stato ceduto al proprio fornitore (a sua
volta una società), da una società di autonoleggio o comunque un'azienda.
Controdeduzioni
1) errata applicazione e/o interpretazione dell'articolo 10 legge 212/2000.
Si rileva come l'analisi venga incentrata esclusivamente sulla possibilità, peraltro mai contestata,
per l'Ufficio di non attenersi rigidamente a quanto riscontrato dall'organo di verifica ma di poter
rielaborare i dati ed informazioni raccolti per giungere all'Avviso di Accertamento. Nessun dubbio
su questa potestà. Ma la violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente emergono
ed appaiono macroscopiche sotto altri profili. Basta confrontare i rilievi contenuti nel PVC con
quelli contestati nel successivo avviso di accertamento per constatare che i fatti contestati sono
assolutamente diversi sia per materia che per importi. A fronte di un PVC che si chiude con il
rilievo di un'unica contestazione di modestissima entità ed un recupero IVA di Euro 5.080,15,
l'Avviso di accertamento contiene contestazioni per Euro 222.803,64 quanto ad IVA, oltre ad Euro
2.458,85 per IRAP con contestazioni nuove ed assolutamente svincolate dall'attività di
accertamento svolta in sede di verifica.
2) errata applicazione e/o interpretazione degli articoli 36 e 37 d.l. 41/95 e 3 comma 3 lett. b) d.l.
331/93.
Le motivazioni di appello si sostanziano nell'errata applicazione della citata normativa per avere la
Commissione di Primo grado sostenuto che ai fini dell'applicazione del regime del margine sia
sufficiente la menzione in fattura del regime applicato senza necessità di ulteriore attività
incombente sull'acquirente italiano.
Anche su tale punto la decisione e le conclusioni cui giunge il giudice di primo grado appare
assolutamente condivisibile.
Circa il primo punto di trattazione si sottolinea che la stessa Agenzia nell'esporre che
"contestualmente all'epoca dei fatti oggetto di -controversia la materia sia stata oggetto di numerosi
interventi legislativi, giurisprudenziali ed interpretativi sia a livello comunitario che nazionale...",
elenca poi una serie di documenti di anni successivi al 2000.
Il primo documento in ordine cronologico risale al 10 maggio 2001 (risposta Bolkestein), ed a
seguire si leggono Risoluzioni del 2003, giurisprudenza del 2005 e del 2006, articoli su riviste del
2002 e del 2003.
Però l'accertamento riguarda l'anno 2000 ed occorre, pertanto, rivisitare i fatti alla luce della
normativa e prassi all'epoca vigente.
Dal punto di vista operativo il regime del margine trova la propria disciplina già a livello
comunitario, ancor prima che a livello nazionale, nella direttiva n. 77/388 articolo 26 bis
successivamente in parte modificato dalla Direttiva 2001/115.
Dall'esame congiunto dei due testi normativi risulta perfettamente delineato il quadro degli
adempimenti che i rivenditori nazionali devono porre in essere in occasione di acquisti di auto usate
in regime del margine ed in particolare:
a) dovranno verificare l'esistenza del fornitore comunitario utilizzando l'apposito programma di
controllo dei numeri identificativi IVA a livello comunitario disponibile sul sito dell'Agenzia delle
Entrate, b) dovranno accertarsi che i veicoli acquistati siano stati immatricolati da più di sei mesi ed
abbiano percorso più di seimila chilometri; c) dovranno accertarsi che sulla fattura emessa dal
fornitore comunitario siano apposti, alternativamente, i riferimenti all'articolo 26 della direttiva n.
77/388/CEE ovvero il riferimento alle norme nazionali di recepimento; d) dovranno
successivamente compilare gli elenchi INTRASTAT, esclusivamente ai fini statistici
Ulteriore fonte di chiarimenti può essere rinvenuta nella prassi. Il citato (e peraltro non meglio
precisato) intervento del Commissario UE Bolkestein portato dall'Agenzia a sostegno delle proprie
convinzioni, letto nella maniera corretta, assevera l'operato del contribuente.
In particolare l'intervento in risposta (risposta n. 964/01 del 10 maggio 2001) ad un'interrogazione
del 15 marzo 2001 dell'europarlamentare Mi.Eb., ha chiarito la normativa applicabile agli acquisti
intracomunitari di autoveicoli usati.
In tali condizioni l'Agenzia pretende di imporre al contribuente nel 2000 la verifica di requisiti
soggettivi (quali poi? visto che sono stati chiariti l'anno successivo) per l'applicazione del regime
del margine.
D'altra parte è assolutamente condivisibile che l'acquirente rimanga estraneo alla sfera giuridica del
proprio fornitore nulla potendo e dovendo conoscere circa la Sua particolare situazione economica,
giuridica e fiscale.
Nel merito deve però essere osservato che anche in punto di fatto l'Agenzia delle Entrate non ha
fornito la prova della insussistenza dei requisiti per poter identificare la transazione come effettuata
nel regime del margine. Si sostiene in altri termini e volendo semplificare che:
1) le operazioni erano di fatto in regime normale;
2) l'acquirente avrebbe dovuto accorgersene;
circa l'insussistenza dell'obbligo previsto al punto due si è già disquisito.
Ma sulla circostanza che le operazioni non possano essere identificate come rientranti nel regime
del margine nulla è dimostrato.
Nessuna indagine se non superficiale è stata effettuata sul punto. L'Agenzia evidenzia solo che il
primo proprietario era sempre una società.
La circostanza innanzitutto è falsa. Dall'esame dell'accertamento e degli allegati risulta che in molti
casi dal libretto si evince che il precedente proprietario fosse una persona fisica o addirittura che
non si hanno elementi di cognizione (perché l'auto è stata immatricolata fuori Genova).
Memoria illustrativa
Vale la pena di ricordare che uno dei primi articoli apparsi sulla stampa e riportante la disamina
delle problematiche inerenti la corretta, applicazione del regime del margine al settore IVA auto
apparso su autorevole quotidiano risale al 18 febbraio 2002. In esso si evidenziano quali cautele per
l'operatore italiano, quello - di verificare l'apposizione della dicitura operazione a margine sulle
fatture ed eventualmente per le operazioni poste in essere con alcuni stati i cui operatori non sono
obbligati ad apporre la predetta dicitura, l'esame del libretto di circolazione per verificare il rispetto
dei requisiti per l'applicazione del margine e/o apposita dichiarazione da parte del fornitore. Di
identico tenore è altro articolo apparso in data 20 gennaio 2002: l'unica preoccupazione per
dimostrare la propria buona fede e diligenza è quella di verificare dal tenore della fattura che
l'acquisto avvenga nel regime del margine; in alternativa alla esplicita menzione si suggerisce
l'acquisizione di un attestazione da parte del fornitore; altro articolo appariva successivamente in
data 16 dicembre 2002. L'articolo evidenzia la possibilità che il regime sia utilizzato per intenti
fraudolenti Lo stesso Ministero delle Finanze Italiano, rispondendo al quesito di un operatore, con
nota del 7 luglio 2002 lasciava intendere che l'IVA sul margine potesse applicarsi in ogni
transazione commerciale dell'usato estero. Altrettanto emergeva da una nota dell'Ufficio quesiti
della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia.
Corretto e coerente l'operato della St. Sas all'epoca dei fatti contestati, mentre appare illegittimo,
pretestuoso e contrario ai principi correttezza e buona fede che sempre dovrebbe distinguere
l'operato dell'amministrazione nei rapporti con il contribuente anche in virtù del vigente statuto del
contribuente, l'accertamento eseguito sulla base di regolamenti ed interpretazioni date
unilateralmente dal ministero a distanza di anni dai fatti accertati.
In udienza
Le parti ribadiscono le argomentazioni in atti.
Motivazioni
Dall'esame congiunto della normativa in essere, il quadro degli adempimenti che i rivenditori
nazionali devono porre in essere in occasione di acquisti di auto usate in regime consiste nel:
1. verificare l'esistenza del fornitore comunitario utilizzando l'apposito programma di controllo dei
numeri identificativi IVA a livello comunitario disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate,
2. accertarsi che i veicoli acquistati siano stati immatricolati da più di sei mesi ed abbiano percorso
più di seimila chilometri;
3. accertarsi che sulla fattura emessa dal fornitore comunitario siano apposti, alternativamente, i
riferimenti all'articolo 26 della direttiva n. 77/3 88/ CEE ovvero il riferimento alle norme nazionali
di recepimento;
4. dovranno successivamente compilare gli elenchi intrastat, esclusivamente ai fini statistici
Questi passaggi sono stati fatti e non risultano altri adempimenti violati.
L'intervento del commissario UE Bolkestein che in risposta n. 964/01 del 10 maggio 2001 ad
un'interrogazione del 15 marzo 2001 dell'europarlamentar Mi.Eb. fornisce alcuni chiarimenti
sull'applicazione del regime in esame esprimendo incertezze sulla necessità della sussistenza di altri
requisiti se non quelli oggettivi dell'immatricolazione e dei chilometri.
L'Agenzia delle Entrate nell'appello, richiamando la circolare ministeriale n.40 del 18 luglio 2003,
ritiene che vi siano ulteriori obblighi in capo all'operatore: ".... Tuttavia, la specificazione in fattura
che la transazione è stata effettuata con applicazione del margine, non esime l'acquirente da
responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il, cedente comunitario
non poteva utilizzare il regime speciale in argomento". E' evidente che, pur volendo in linea teorica
confermare questo principio, tale impostazione non può essere considerata in alcun modo retroattiva
e cioè emanata nel 2003 e fatta valere per l'anno 2000.
Là complessità della causa inducono a ritenere equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Spese compensate.