Commissione Tributaria regionale Liguria sez
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Commissione Tributaria regionale Liguria, sez. IV, sent. 2 luglio 2008, n. 78 Fatto L'ufficio accertava maggiore IVA dovuta dopo aver rideterminato il volume di affari con le aliquote relative e le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 54 DPR 633/72 nonché la maggior IRAP in conseguenza della ripresa fiscale il primo Giudice accoglieva nel merito l'appello. Appello dell'agenzia 1) errata applicazione e/o interpretazione dell'articolo 10 legge 212/2000. L'Ufficio sostiene la possibilità di non attenersi rigidamente a quanto riscontrato dall'organo di verifica ma di poter rielaborare i dati ed informazioni raccolti per giungere all'Avviso di Accertamento. In particolare si legge nell'appello che "il rilievo formulato ... non limita affatto il potere accertato e dell'Ufficio, il quale nell'esercizio dell'attività funzionale può constatare violazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle consacrate dai verificatori nel p.v.c.". 2) errata applicazione e/o interpretazione degli articoli 36 e 37 d.l. 41/95 e 3 comma 3 lett. b) d.l. 331/93. La decisione della CTP, oltre che sommariamente motivata, appare palesemente viziata in punto di valutazione degli elementi concreti forniti dalla parte al fine di provare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 36 D.L. 41/95 citato. La necessità di uno stringente controllo da parte dell'acquirente nazionale sulla sussistenza di tutti i requisiti per la legittima applicazione del regime in argomento è stata infatti ribadita anche in ambito comunitario. In data 10 maggio 2001, il Commissario dell'Unione europea alla fiscalità Frits Bolkestein, in merito all'applicazione del regime del margine, si è espresso affermando che non è corretto ritenere che tutti i veicoli d'occasione venduti nella Comunità ed immatricolati da oltre 6 mesi, che abbiano percorso più di seimila chilometri, possano essere assoggettati al regime del margine. È necessaria infatti una valutazione da parte del soggetto passivo - rivenditore che dovrà individuare, caso per caso, il corretto regime da applicare. Gli interventi sopra citati hanno introdotto disposizioni formali più pregnanti nella compilazione della documentazione fiscale e, in via interpretativa (cfr. Circolare n. 40/E del 18 Luglio 2003.), l'obbligo per il cessionario di "verificare, caso per caso, se .sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale". L'obbligo per il cessionario di "verificare, caso per caso, se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa speciale", tesi quest'ultima, accolta anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. CTP di Udine, Sez. II, n. 13 del 9 febbraio 2005, depositata il 9 marzo 2005; CTP di Brindisi, Sez. IV, n. 46 del 22.05.2006; CTR di Trieste, Sez. X n. 125 del 26.10.2006) e dalla dottrina (cfr. Urbani, "IVA: il regime del margine nel commercio di autoveicoli usati. Nuovi orientamenti giurisprudenziali", in "il fisco" n. 21/2005; De.Fe., "Responsabilità dell'acquirente nell'acquisto intracomunitario di autovetture usate utilizzando impropriamente nella successiva rivendita il regime del margine" in "il fisco" n. 33/2003; e Gi. "Auto, le insidie del "margine" sull'usato" in " Il Sole 24 Ore", 18/02/2002 In concreto, autovetture di proprietà di società aventi per attività di impresa l'autonoleggio (quindi nella condizione giuridica che le esclude dall'applicazione del regime del margine) residenti in Spagna, sono state vendute a società di altri paesi membri, nello specifico Germania, per poi tornare sul territorio spagnolo alla ditta Eu.Au. S.r.l. ed infine commercializzate in Italia. Anzi quest'ultimo elemento appare rilevante per valutare la possibilità, in capo all'operatore italiano, di valutare adeguatamente il corretto regime IVA applicabile all'acquisto effettuando, in quanto dall'esame del libretto di circolazione estero (di cui la parte era necessariamente in possesso corredata da una traduzione giurata della medesima, considerato che per ottenere l'immatricolazione ed il rilascio del libretto di circolazione italiano tali documenti devono essere forniti obbligatoriamente alla Motorizzazione civile) era riscontrabile senza eccessiva difficoltà, che il primo proprietario era sempre una società, quindi giuridicamente impossibilitato ad utilizzare il regime del margine. Conseguentemente, l'acquirente italiano (St.) poteva rendersi conto dalla lettura della carta di circolazione che il veicolo era stato ceduto al proprio fornitore (a sua volta una società), da una società di autonoleggio o comunque un'azienda. Controdeduzioni 1) errata applicazione e/o interpretazione dell'articolo 10 legge 212/2000. Si rileva come l'analisi venga incentrata esclusivamente sulla possibilità, peraltro mai contestata, per l'Ufficio di non attenersi rigidamente a quanto riscontrato dall'organo di verifica ma di poter rielaborare i dati ed informazioni raccolti per giungere all'Avviso di Accertamento. Nessun dubbio su questa potestà. Ma la violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente emergono ed appaiono macroscopiche sotto altri profili. Basta confrontare i rilievi contenuti nel PVC con quelli contestati nel successivo avviso di accertamento per constatare che i fatti contestati sono assolutamente diversi sia per materia che per importi. A fronte di un PVC che si chiude con il rilievo di un'unica contestazione di modestissima entità ed un recupero IVA di Euro 5.080,15, l'Avviso di accertamento contiene contestazioni per Euro 222.803,64 quanto ad IVA, oltre ad Euro 2.458,85 per IRAP con contestazioni nuove ed assolutamente svincolate dall'attività di accertamento svolta in sede di verifica. 2) errata applicazione e/o interpretazione degli articoli 36 e 37 d.l. 41/95 e 3 comma 3 lett. b) d.l. 331/93. Le motivazioni di appello si sostanziano nell'errata applicazione della citata normativa per avere la Commissione di Primo grado sostenuto che ai fini dell'applicazione del regime del margine sia sufficiente la menzione in fattura del regime applicato senza necessità di ulteriore attività incombente sull'acquirente italiano. Anche su tale punto la decisione e le conclusioni cui giunge il giudice di primo grado appare assolutamente condivisibile. Circa il primo punto di trattazione si sottolinea che la stessa Agenzia nell'esporre che "contestualmente all'epoca dei fatti oggetto di -controversia la materia sia stata oggetto di numerosi interventi legislativi, giurisprudenziali ed interpretativi sia a livello comunitario che nazionale...", elenca poi una serie di documenti di anni successivi al 2000. Il primo documento in ordine cronologico risale al 10 maggio 2001 (risposta Bolkestein), ed a seguire si leggono Risoluzioni del 2003, giurisprudenza del 2005 e del 2006, articoli su riviste del 2002 e del 2003. Però l'accertamento riguarda l'anno 2000 ed occorre, pertanto, rivisitare i fatti alla luce della normativa e prassi all'epoca vigente. Dal punto di vista operativo il regime del margine trova la propria disciplina già a livello comunitario, ancor prima che a livello nazionale, nella direttiva n. 77/388 articolo 26 bis successivamente in parte modificato dalla Direttiva 2001/115. Dall'esame congiunto dei due testi normativi risulta perfettamente delineato il quadro degli adempimenti che i rivenditori nazionali devono porre in essere in occasione di acquisti di auto usate in regime del margine ed in particolare: a) dovranno verificare l'esistenza del fornitore comunitario utilizzando l'apposito programma di controllo dei numeri identificativi IVA a livello comunitario disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, b) dovranno accertarsi che i veicoli acquistati siano stati immatricolati da più di sei mesi ed abbiano percorso più di seimila chilometri; c) dovranno accertarsi che sulla fattura emessa dal fornitore comunitario siano apposti, alternativamente, i riferimenti all'articolo 26 della direttiva n. 77/388/CEE ovvero il riferimento alle norme nazionali di recepimento; d) dovranno successivamente compilare gli elenchi INTRASTAT, esclusivamente ai fini statistici Ulteriore fonte di chiarimenti può essere rinvenuta nella prassi. Il citato (e peraltro non meglio precisato) intervento del Commissario UE Bolkestein portato dall'Agenzia a sostegno delle proprie convinzioni, letto nella maniera corretta, assevera l'operato del contribuente. In particolare l'intervento in risposta (risposta n. 964/01 del 10 maggio 2001) ad un'interrogazione del 15 marzo 2001 dell'europarlamentare Mi.Eb., ha chiarito la normativa applicabile agli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati. In tali condizioni l'Agenzia pretende di imporre al contribuente nel 2000 la verifica di requisiti soggettivi (quali poi? visto che sono stati chiariti l'anno successivo) per l'applicazione del regime del margine. D'altra parte è assolutamente condivisibile che l'acquirente rimanga estraneo alla sfera giuridica del proprio fornitore nulla potendo e dovendo conoscere circa la Sua particolare situazione economica, giuridica e fiscale. Nel merito deve però essere osservato che anche in punto di fatto l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della insussistenza dei requisiti per poter identificare la transazione come effettuata nel regime del margine. Si sostiene in altri termini e volendo semplificare che: 1) le operazioni erano di fatto in regime normale; 2) l'acquirente avrebbe dovuto accorgersene; circa l'insussistenza dell'obbligo previsto al punto due si è già disquisito. Ma sulla circostanza che le operazioni non possano essere identificate come rientranti nel regime del margine nulla è dimostrato. Nessuna indagine se non superficiale è stata effettuata sul punto. L'Agenzia evidenzia solo che il primo proprietario era sempre una società. La circostanza innanzitutto è falsa. Dall'esame dell'accertamento e degli allegati risulta che in molti casi dal libretto si evince che il precedente proprietario fosse una persona fisica o addirittura che non si hanno elementi di cognizione (perché l'auto è stata immatricolata fuori Genova). Memoria illustrativa Vale la pena di ricordare che uno dei primi articoli apparsi sulla stampa e riportante la disamina delle problematiche inerenti la corretta, applicazione del regime del margine al settore IVA auto apparso su autorevole quotidiano risale al 18 febbraio 2002. In esso si evidenziano quali cautele per l'operatore italiano, quello - di verificare l'apposizione della dicitura operazione a margine sulle fatture ed eventualmente per le operazioni poste in essere con alcuni stati i cui operatori non sono obbligati ad apporre la predetta dicitura, l'esame del libretto di circolazione per verificare il rispetto dei requisiti per l'applicazione del margine e/o apposita dichiarazione da parte del fornitore. Di identico tenore è altro articolo apparso in data 20 gennaio 2002: l'unica preoccupazione per dimostrare la propria buona fede e diligenza è quella di verificare dal tenore della fattura che l'acquisto avvenga nel regime del margine; in alternativa alla esplicita menzione si suggerisce l'acquisizione di un attestazione da parte del fornitore; altro articolo appariva successivamente in data 16 dicembre 2002. L'articolo evidenzia la possibilità che il regime sia utilizzato per intenti fraudolenti Lo stesso Ministero delle Finanze Italiano, rispondendo al quesito di un operatore, con nota del 7 luglio 2002 lasciava intendere che l'IVA sul margine potesse applicarsi in ogni transazione commerciale dell'usato estero. Altrettanto emergeva da una nota dell'Ufficio quesiti della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia. Corretto e coerente l'operato della St. Sas all'epoca dei fatti contestati, mentre appare illegittimo, pretestuoso e contrario ai principi correttezza e buona fede che sempre dovrebbe distinguere l'operato dell'amministrazione nei rapporti con il contribuente anche in virtù del vigente statuto del contribuente, l'accertamento eseguito sulla base di regolamenti ed interpretazioni date unilateralmente dal ministero a distanza di anni dai fatti accertati. In udienza Le parti ribadiscono le argomentazioni in atti. Motivazioni Dall'esame congiunto della normativa in essere, il quadro degli adempimenti che i rivenditori nazionali devono porre in essere in occasione di acquisti di auto usate in regime consiste nel: 1. verificare l'esistenza del fornitore comunitario utilizzando l'apposito programma di controllo dei numeri identificativi IVA a livello comunitario disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, 2. accertarsi che i veicoli acquistati siano stati immatricolati da più di sei mesi ed abbiano percorso più di seimila chilometri; 3. accertarsi che sulla fattura emessa dal fornitore comunitario siano apposti, alternativamente, i riferimenti all'articolo 26 della direttiva n. 77/3 88/ CEE ovvero il riferimento alle norme nazionali di recepimento; 4. dovranno successivamente compilare gli elenchi intrastat, esclusivamente ai fini statistici Questi passaggi sono stati fatti e non risultano altri adempimenti violati. L'intervento del commissario UE Bolkestein che in risposta n. 964/01 del 10 maggio 2001 ad un'interrogazione del 15 marzo 2001 dell'europarlamentar Mi.Eb. fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime in esame esprimendo incertezze sulla necessità della sussistenza di altri requisiti se non quelli oggettivi dell'immatricolazione e dei chilometri. L'Agenzia delle Entrate nell'appello, richiamando la circolare ministeriale n.40 del 18 luglio 2003, ritiene che vi siano ulteriori obblighi in capo all'operatore: ".... Tuttavia, la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con applicazione del margine, non esime l'acquirente da responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi, si possa desumere che il, cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomento". E' evidente che, pur volendo in linea teorica confermare questo principio, tale impostazione non può essere considerata in alcun modo retroattiva e cioè emanata nel 2003 e fatta valere per l'anno 2000. Là complessità della causa inducono a ritenere equa la compensazione delle spese. P.Q.M. Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.