Numero 342 - 20 settembre 2010 - Newsletter Giuridica di Filodiritto
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Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Numero 342 - 20 settembre 2010 - Newsletter Giuridica di Filodiritto PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO LA NEWSLETTER IN SINTESI APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Cesare Galli: LA RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - Annapaola Tonelli: DUE INTERESSANTI CASI DI TRUST AUTODICHIARATI - Leonardo Leo: L’ACCERTAMENTO FISCALE PER IL PROFESSIONISTA CHE EMETTE POCHE FATTURE - Gianni Penzo Doria: FINE DEL TELEFAX NELL’ÈRA DELLA PEC? - Giuseppe Chiàntera: AFFIDAMENTO IN HOUSE: REGOLAZIONE DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E SOCIETÀ, LO STRUMENTO CONTRATTUALE - Argante Franza: L'USO DELLA CARTA DI CREDITO IN UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO E IL REATO DI PECULATO - Oliviero Formenti: CONDOMINIO: DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI CONCERNENTI LE SPESE COMUNI E CONDOMINIO APPARENTE Rodney Stark VIFAGE RASSEGNA DI NOTIZIE - CASSAZIONE SU CIVILE: LE TABELLE MILLESIMALI SI APPROVANO CON MAGGIORANZA QUALIFICATA - CASSAZIONE CIVILE: RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO DALLA CASALINGA - TRIBUNALE DI BOLOGNA: IL TRUST SI FA STRADA - GIUDICE DI PACE: RICHIESTA ILLEGITTIMA DEI DATI DEL CONDUCENTE IN PENDENZA DI RICORSO - CAMERA: PROPOSTA DI LEGGE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA 231 - FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO: CONTROLLO EFFETTUATO DA INVESTIGATORI PRIVATI - GIUDICI TUTELARI: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER - GARANTE PRIVACY: CONTROLLI DEI FILE PORNO SCARICATI DAL LAVORATORE SUL PC AZIENDALE Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama - GARANTE PRIVACY: NO ALLA WEBCAM IN NEGOZIO SENZA TUTELE PER I LAVORATORI Gilbert Keith Chesterton IL PUGNALE ALATO E ALTRI RACCONTI FOCUS - CASSAZIONE CIVILE: FONDAMENTI E LIMITI DEL GIORNALISMO DI INCHIESTA William Shakespeare GIULIO CESARE CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - LA COMPRESENZA NELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE IN HOUSE SVOLGENTI COMPITI ANALOGHI Giuseppe Chiàntera e daniela Pettinato - BREVI NOTE IN TEMA DI FINANZIAMENTI DEI SOCI DI S.R.L. FALLITA - Franco Spezia - UN ESEMPIO DI ININTEROPERABILITÀ: NELL’ÈRA DELLA PEC BISOGNA SEMPLIFICARE L’ISCRIZIONE ALL’INDICE PA - Andrea Lisi e Gianni Penzo Doria - LA NUOVA DISCIPLINA CIVILE E AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 99/2009, DAL D.L. N. 135/2009 E DALLA LEGGE REGUZZONIVERSACE. MADE IN ITALY, DESIGN E NOVITÀ PROCESSUALI - Cesare Galli - DIRITTO DI ASILO - CENNI SULLA DISCIPLINA NORMATIVA IN ALCUNI STATI EUROPEI - Armin Kapeller Robert Nozick ANARCHIA, STATO E UTOPIA APPROFONDIMENTI IN EVIDENZA SU FILODIRITTO - Diritto industriale: LA RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE Prof. Avv. Cesare Galli - Diritto immobiliare, della proprietà, dei diritti reali e del trust: DUE INTERESSANTI CASI DI TRUST AUTODICHIARATI Avv. Annapaola Tonelli - Diritto tributario: L’ACCERTAMENTO FISCALE PER IL PROFESSIONISTA CHE EMETTE POCHE FATTURE Avv. Leonardo Leo - Diritto delle nuove tecnologie: FINE DEL TELEFAX NELL’ÈRA DELLA PEC? Dott. Gianni Penzo Doria - Diritto amministrativo: AFFIDAMENTO IN HOUSE: REGOLAZIONE DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E SOCIETÀ, LO STRUMENTO CONTRATTUALE Dott. Giuseppe Chiàntera Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama - Diritto penale, diritto amministrativo, diritto pubblico: L'USO DELLA CARTA DI CREDITO IN UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO E IL REATO DI PECULATO Sig. Argante Franza - Diritto immobiliare, della proprietà, dei diritti reali e del trust: CONDOMINIO: DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI CONCERNENTI LE SPESE COMUNI E CONDOMINIO APPARENTE Avv. Oliviero Formenti Rodney Stark VIFAGE Oggi possiamo dare in pegno una proprietà, come una fattoria o una fabbrica, in cambio di denaro contante e restituire il capitale con gli itneressi (dovuti come pagamento per l’uso del capitale avuto in prestito). Nel frattempo il mutuatario conserva la proprietà del bene ipotecato e fruisce di qualsiasi reddito prodotto da quest’ultimo. Nell’XI secolo, invece, il proprietario di un bene poteva prendere in prestito denaro sotto forma di vifage, cioè un particolare accordo per cui il controllo della proprietà e del reddito da essa generato, in toto o in parte, passava al mutuante fino a quando l’intero capitale non fosse stato restituito. Il reddito ottenuto dal mutuante grazie alla proprietà non era che un interesse sul capitale prestato, ma dato che la Chiesa non lo riteneva tale non veniva commesso nessun peccato di usura. Così, per esempio, per partecipare alla prima crociata Guillame de Le Vast diede in pegno le sue terre per tre marchi d’argento all’abbazia di Fécamp, che, a sua volta, avrebbe goduto di tutte le rendite dei terreni fino alla completa restituzione del prestito, nella quale non era conteggiato il reddito ricavato dall’uso della proprietà. Bernard Morel riuscì a strappare condizioni migliori quando diede in pegno la sua fattoria alle monache di Marcigny. Secondo il suo accordo di vifage, infatti, alle monache sarebbe andata soltanto la metà di tutte le rendite della fattoria fino a quando lui o i suoi eredi avessero restituito il prestito. [Rodney Stark, Gli eserciti di Dio, Lindau, 2010, p.161] RASSEGNA DI NOTIZIE Diritto immobiliare, della proprietà, dei diritti reali e del trust: CASSAZIONE SU CIVILE: LE TABELLE MILLESIMALI SI APPROVANO CON MAGGIORANZA QUALIFICATA "Deve affermarsi che le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1139, secondo comma, cod. civ., con conseguente fondatezza del primo motivo ricorso principale ed assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso". Nella motivazione delle Sezioni Unite si legge, tra l'altro, che: "Da un punto di vista pratico la tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama presenta, poi, degli inconvenienti. Non va, infatti, dimenticato che i contratti vincolano solo le parti ed i loro successori a titolo universale. Il considerare una tabella millesimale vincolante per i condomini solo in virtù del consenso dagli stessi, espressamente o tacitamente manifestato, comporterebbe la inefficacia della tabella stessa nei confronti di eventuali aventi causa a titolo particolare dai condomini, con la conseguenza che ad ogni alienazione di una unità immobiliare dovrebbe far seguito un nuovo atto di approvazione o un nuovo giudizio avente ad oggetto la formazione della tabella. Una volta chiarito che a favore della tesi della natura negoziale dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali non viene addotto alcun argomento convincente, se si tiene presente che tali tabelle, in base all'art. 68 disp. att. c.c., sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all'art. 1138 c.c., viene approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all'intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, dovrebbe essere logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio". Ancora: "In senso contrario non sembra si possa sostenere che la allegazione delle tabelle al regolamento è puramente formale, ma non significa anche identità di disciplina in ordine alla approvazione. In linea di principio, infatti, un atto allegato ad un altro, con il quale viene contestualmente formato, deve ritenersi sottoposto alla stessa disciplina, a meno che il contrario risulti espressamente. Va, infine, rilevato che la approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c.". (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 9 agosto 2010, n.18477: Tabelle millesimali - Approvazione all'unanimità - Esclusione) - Diritto civile, diritto della responsabilità civile e del risarcimento dei danni: CASSAZIONE CIVILE: RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO DALLA CASALINGA Richiamando alcune precedenti pronunce, la Cassazione ha elaborato due principi in materia di risarcimento del danno della casalinga: 1) "Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art.1223 cod civ. (richiamato "in parte qua" dal successivo art.2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente" (Cass. Sentenza n. 19387 del 28/09/2004); 2) "Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere utilizzato dal giudice, nell'esercizio del suo potere di liquitazione equitativa del danno patrimoniale, conseguente all'invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga (Cass. Sentenza n. 15823 del 28/07/2005). (Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 20 luglio 2010, n.16896: Risarcimento danni) - Diritto immobiliare, della proprietà, dei diritti reali e del trust: TRIBUNALE DI BOLOGNA: IL TRUST SI FA STRADA Due interessanti trust autodichiarati del 22 marzo 2010 e del 28 luglio 2010 sono stati autorizzati dal Tribunale di Bologna (G.D. Maurizio Atzori della Sez. Fallimentare). L’autorizzazione non significa certezza di stipula dell’atto in quanto, in base alla Convenzione de L’Aja sulla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento, sono ammissibili i soli trust volontariamente istituiti. In sostanza, il G.D. autorizza il curatore a proporre il trust alla parte ma la decisione spetta solo a quest’ultima, in difetto della quale, l’unico rimedio per la curatela, in casi analoghi a quelli di specie, è il ricorso al sequestro conservativo. Per approfondimenti rinviamo all'articolo dell'Avv. Annapaola Tonelli . GIUDICE RICHIESTA RICORSO Diritto ILLEGITTIMA della DEI DATI circolazione DI DEL CONDUCENTE IN stradale: PACE: PENDENZA DI Non può ritenersi legittima la richiesta fatta al ricorrente di fornire le generalità e i dati di patente del conducente in pendenza del ricorso proposto davanti al GdP avverso il verbale principale. E’ questo il principio con cui il GdP di Chieti ha annullato il verbale elevato da agenti della PS per la mancata comunicazione dei dati del conducente relativamente ad un precedente verbale già impugnato dal ricorrente innanzi al GdP. Per il giudice adito, in particolare, il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all’anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell’organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi. Secondo il Giudice: "Tale profilo di nullità riguarda l’intimazione contenuta nel verbale riguardante la sanzione principale e rivolta all‘odierno ricorrente, di fornire i dati del conducente trasgressore nel termine di giorni sessanta di notificazione del provvedimento di accertamento della violazione, in presenza del ricorso proposto nei termini avverso la sanzione principale. E’ da ritenersi , infatti illegittima tale richiesta fatta contestualmente alla contestazione della violazione perché proprio riportando quanto precisa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 24 gennaio 2005, “ in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione, atteso che (come puntualizzato dall’art. 126 bis del CdS) Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama occorre che vi sia definizione della contestazione effettuata (termine a quo), la quale contestazione si intende definita (come prosegue la norma) quando siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, sia avvenuto il pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero, - ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente – siano decorsi i termini per la proposizione dei ricorsi. Ne consegue che il termine di sessanta giorni concesso al proprietario per comunicare i dati del conducente deve essere coniugato con la tempistica globale delle comunicazioni da effettuarsi all’anagrafe degli abilitati alla guida, e la richiesta dell’organo di polizia può effettuarsi, se dal caso, solo una volta definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi. E dunque, nella questione che ci occupa, non può ritenersi legittima la richiesta fatta al ricorrente …….. di fornire le generalità e i dati di patente del conducente in pendenza del ricorso proposto davanti l’A.G.O. di Padova avverso il verbale principale (o di origine)." (Giudice di Pace di Chieti - Dott. Renzo Renzi, Sentenza 8 marzo 2010) [Avv. Alfredo Matranga ] CAMERA: PROPOSTA Diritto DI penale LEGGE MODIFICHE commerciale: ALLA DISCIPLINA 231 Grande fermendo in materia di 231: ricordiamo lo schema di disegno di legge di modifica del Decreto 231 e le pronunce della Cassazione 27735/2010 e 28699/2010 . L'onorevole Della Vedova il 19 luglio 2010 ha presentato una Proposta di Legge alla Camera per la modifica della disciplina che reca la responsabilità da reato degli enti. Leggiamo le motivazioni che hanno spinto la presentazione della Proposta: - "questa proposta non vuole consentire l'impunità degli enti responsabili di aver commesso degli illeciti, bensì quello di dare stabilità e governabilità al mercato economico, tarando meglio quel sistema di pesi e contrappesi previsti dal D.Lgs. 231/2001, al fine della ricerca di un suo maggior equilibrio. Per questa ragione, le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione/revoca delle autorizzazioni e del commissariamento giudiziale dovrebbero applicarsi soltanto con la sentenza di condanna e non anche in via cautelare (eccettuato il caso sopra descritto). Tutt'al più, le sanzioni interdittive potrebbero essere applicate in via cautelare solo dopo la sentenza di primo grado, su richiesta del Pubblico Ministero (approvata dalla Corte d'Appello competente) e qualora sia presente un grave pericolo di reiterazione del reato"; - "potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di scindere il momento della creazione dell'OdV e dell'introduzione delle principali norme per la sua organizzazione e attività, da quello della concreta e materiale predisposizione del sistema di controllo. Investendo di detto primo momento la competenza dei soci e delegando, invece, alla competenza gestoria dell'organo amministrativo ovvero allo stesso OdV la predisposizione della regolamentazione utile a disciplinare lo svolgimento concreto delle funzioni e della corrispondente attività, quali ad esempio le regole procedimentali attraverso le quali svolgere il controllo richiesto dalla legge. Con riferimento alla composizione di tale Organismo, almeno negli enti di interesse pubblico, dovrebbe essere prevista obbligatoriamente la forma collegiale per permettere maggior effettività nell'attività di vigilanza e controllo del rispetto del Modello"; Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama - "secondo la vigente impostazione, l'illecito del soggetto apicale non trascina nella responsabilità l'ente solo nell'ipotesi in cui l'ente stesso possa dimostrare che lo stesso soggetto apicale abbia "pervertito e frustrato con l'inganno l'intero sistema decisionale e di controllo della società" (Trib. Milano, 27.04.2004). Si tratta dell'ipotesi di scuola e manualistica del cd. amministratore infedele che, come è facile immaginare, è estremamente difficile da poter dimostrare in sede di giudizio. L'ente, infatti, dovrebbe dimostrare che il soggetto apicale ha agito contro l'interesse che ha l'ente stesso al proprio corretto funzionamento. È evidente che tale difficoltà probatoria aumenta in maniera esponenziale la situazione di incertezza del diritto e che nuoce a quelle imprese che hanno investito risorse anche nell'organizzazione di un sistema di controllo. Se lo spirito che ci anima è quello di favorire la diffusione e il radicamento nelle imprese di una rinnovata cultura del controllo, della legalità e della regolarità volta all’ottimizzazione delle risorse, l'attuale formulazione della norma non può che scontrarsi con le nostre aspettative". Per ulteriori approfondimenti: www.libertiamo.it (Proposta di Legge 3640: Proposta di modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300" ) - Diritto del lavoro e della sicurezza, diritto della privacy: FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO: CONTROLLO EFFETTUATO DA INVESTIGATORI PRIVATI La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha emanato un interessante Parere in risposta ad un quesito sulla legittimità del controllo dell'attività lavorativa mediante investigatori privati. In generale, sulla scorta di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori, la Fondazione ha ricordato che il controllo sull’attività lavorativa può essere eseguito, oltre che dal datore di lavoro e dai dirigenti e preposti, unicamente dal personale di vigilanza noto ai lavoratori controllati e che è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Pertanto, "il datore di lavoro non può avvalersi di agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quantotali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori", tuttavia "è ammesso il ricorso ad investigatori privati esterni per accertare l’eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell’impresa. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il controllo occulto operato da agenti investigativi finalizzato ad accertare: l’appropriazione indebita di denaro da parte del dipendente, la mancata registrazione del pagamento con conseguente omessa consegna dello scontrino fiscale, la dichiarazione infedele del chilometraggio percorso, le false dichiarazioni sul lavoro svolto al di fuori dell’azienda, l’effettivo stato di malattia del dipendente". Infine "quanto alle modalità del controllo, si richiede che gli agenti investigativi si limitino alla verifica delle irregolarità commesse dal lavoratore ed alla segnalazione dell’illecito al datore di lavoro, il quale rimane l’unico preposto alla contestazione degli addebiti disciplinari". (Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Parere 15 luglio 2010, n.20: Legittimità del controllo dell’attività lavorativa mediante investigatori privati) Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama - Diritto della famiglia e delle successioni, diritto processuale civile: GIUDICI TUTELARI: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER Con tre recenti decreti tre giudici tutelari hanno ammesso la misura dell’Amministrazione di sostegno in favore di soggetti colpiti da malattia di Alzheimer, sinanche in via provvisoria. Quanti ritengono che l’interpretazione adeguata della Legge 6/04 sia basata sull’esigenza primaria di garantire alla persona, colpita da una malattia inguaribile, un progetto di vita teso a sostenere i propri bisogni, hanno motivo di trovare conforto anche in questi provvedimenti. L’evoluzione culturale proclamata ed avviata dalla Legge 6/04 mira a salvaguardare i diritti e la dignità del malato, nell’ottica di tutela del valore supremo ed indisponibile rappresentato dalla vita umana, qualunque siano le circostanze concrete e lo stato in cui essa versi. Perciò, sotto tale profilo, le pronunce in oggetto meritano di essere apprezzate poiché mostrano di aver contribuito a svolgere tale delicato compito interpretativo. (Tribunale di Trani – Sezione Distaccata Ruvo di Puglia – Giudice Tutelare, Dott. Andrea D’Angeli, Decreto 24 aprile 2010; Tribunale di Bari – Sezione Distaccata Rutigliano – Giudice Tutelare, Avv. Angelo Pellegrini, Decreto 6 maggio 2010; Tribunale di Foggia – Giudice Tutelare, Dott. Danilo Chieca, Decreto 22 luglio 2010 ) [Avv. Nicola Ulisse ] - Diritto della privacy: GARANTE PRIVACY: CONTROLLI DEI FILE PORNO SCARICATI DAL LAVORATORE SUL PC AZIENDALE Il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato su un ricorso di un lavoratore che lamentava l'illecito trattamento dei propri dati personali conservati un una cartella del proprio pc aziendale. In particolare, il ricorrente dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare cui ha fatto seguito il licenziamento senza preavviso anche a causa di una verifica effettuata sul disco fisso del computer datogli in dotazione dall'azienda e dalla quale è emersa la presenza, nello stesso, di numerosi files contenenti "materiale pornografico" ha ribadito la richiesta volta ad opporsi all'ulteriore trattamento dei dati personali, anche sensibili, che lo riguardano e a chiederne la cancellazione. Infatti, "ad avviso del ricorrente, gli stessi sarebbero stati illecitamente acquisiti dal datore di lavoro accedendo indebitamente al computer datogli in uso, "in sua assenza e alla presenza di un terzo esterno all'azienda"; ciò, in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza, sottoponendo a verifica il pc aziendale e "portando via fisicamente l'hard disk" al fine di effettuare "un esame tecnico specialistico approfondito dell'apparecchiatura che consenta di individuare tutto il reale contenuto non ancora verificato"; rilevato che, ad avviso del ricorrente, il trattamento dei predetti dati sarebbe avvenuto in violazione dei principi di liceità e correttezza, tenuto anche conto che "la Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama normativa per l'utilizzo dei servizi informatici aziendali è stata inviata per e-mail dal direttore della società il giorno 13.1.2010, appena 24 ore solari prima del controllo individuale (…)" e che, nella stessa, "si esplicitano solo controlli difensivi aziendali relativi ad accessi, indirizzi/siti internet visitati, e-mail in entrata/uscita, non includendo tra essi, quindi, i controlli su file giacenti nel disco fisso (…)"; rilevato che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento". In linea generale, il Garante ha rilevato che "il datore di lavoro può riservarsi di controllare (direttamente o attraverso la propria struttura) l'effettivo adempimento della prestazione lavorativa e, se necessario, il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, ma che lo stesso, anche nell'esercizio di tale prerogativa, deve rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori nonché, con specifico riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice; ciò tenuto anche conto che tali controlli, indipendentemente dalla loro liceità, possono determinare il trattamento di informazioni personali, anche non pertinenti o idonee a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, lo stato di salute o la vita sessuale (cfr. § 5.2 e 6.1 del provv. del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007, di seguito "Linee guida per posta elettronica e Internet")". Nel caso di specie, secondo il Garante "la società resistente ha affermato di avere effettuato un controllo sull'hard disk del computer in uso al ricorrente allo scopo di "accertare la presenza sull'host di materiale coperto da diritto d'autore", dichiarando altresì che il predetto controllo è stato determinato da una segnalazione – non documentata - proveniente da Telecom s.p.a. di "illegittime operazioni di scarico effettuate dall'user id" dell'interessato; considerato che, dalla documentazione acquisita al procedimento, risulta che la resistente ha esperito l'anzidetto controllo informatico in assenza di una previa idonea informativa all'interessato relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e, più specificamente, al trattamento di dati che il datore di lavoro potrebbe effettuare in attuazione di eventuali controlli sugli strumenti informatici affidati ai lavoratori per esclusive finalità professionali, ovvero alle modalità da seguire per gli stessi (ad es., circa la presenza dell'interessato, di rappresentanti sindacali, di personale all'uopo incaricato); rilevato infatti che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le indicazioni che la società ha dichiarato di avere impartito ai propri dipendenti, contenute nella "Policy di gruppo relativa alle procedure di sicurezza informatica" e nella "Normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" (quest'ultima, peraltro, diramata al personale solo il giorno precedente all'ispezione)". Il Garante ha dichiarato che "fermo restando il diritto della società di verificare la violazione da parte del ricorrente degli obblighi a cui lo stesso era soggetto in qualità di prestatore di lavoro (e ciò avendo conservato su uno strumento messo a sua disposizione per l'attività lavorativa file ad essa non attinenti), la società resistente ha effettuato un trattamento di dati eccedente rispetto alle finalità perseguite. Nel caso di specie, stante il divieto, contenuto nella citata "normativa per l'uso dei servizi informatici in Telepost" di "visitare siti e /o memorizzare file che abbiano un contenuto contrario a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume", la resistente avrebbe potuto accertare la non conformità del comportamento del ricorrente agli obblighi contrattuali in tema di uso corretto degli strumenti affidati sul luogo di lavoro, limitandosi a constatare l'esistenza, nel computer, di una cartella - "travaso_XY - che già nella denominazione rimandava ad un contenuto di carattere personale, senza la Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama necessità di prendere conoscenza degli specifici "contenuti" della cartella medesima, rispetto ai quali è scaturito un trattamento di informazioni personali eccedenti e non pertinenti (art. 11 del Codice)". Il Garante ha pertanto disposto "il divieto per la società resistente di trattare ulteriormente le informazioni relative agli specifici file conservati nella cartella "travaso_XY" contenuti nell'hard disk del pc in uso al ricorrente e raccolte nei modi contestati con il ricorso". (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 10 giugno 2010: Controlli dei file porno scaricati dal lavoratore sul pc aziendale ) - Diritto della privacy: GARANTE PRIVACY: NO ALLA WEBCAM IN NEGOZIO SENZA TUTELE PER I LAVORATORI Il Garante Privacy ha disposto nei confronti di una ditta individuale "in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita". In particolare, a seguito di una segnalazione inviata di una ex dipendente "avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori ", e degli accertamenti ispettivi svolti dal "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, il Garante ha rilevato che presso un punto di vendita "è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita" e che non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all'esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata". Inoltre, secondo il Garante "allo stato non risulta provato che l'installazione delle webcam sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490)". (Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento 10 giugno 2010, n.1736167 ) DAL 2001 FILODIRITTO L'ARCHIVIO PUBBLICA LE NOTIZIE DEL GIORNO - VISITA Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) IL PUGNALE ALATO E ALTRI RACCONTI La strana reclusione della vecchia signora Ma infine giunse il momento che sapevo esser quello delle rivelazioni illuminanti, il momento dei brindisi e dei discorsi. Tra un levarsi di canti e d'applausi, Basil Grant si alzò in piedi. «Signori» disse «è usanza di questa associazione che il presidente entrante apra i brindisi non già con una frase generica d'augurio, ma invitando a turno i membri a rendere un breve resoconto della loro professione. A quell'intervento si brinda e a tutti quelli che seguono. E mio compito, quale membro più anziano, iniziare illustrando l'attività che mi consente l'onore di appartenere a questo club. Anni fa, gentili signori, io ero un giudice e in quell'ufficio cercavo di fare del mio meglio per rendere giustizia e amministrare la legge. Ma a poco a poco cominciai a rendermi conto che nell'esercizio delle mie funzioni io in realtà non rasentavo neppure l'orlo della giustizia. Sedevo sul trono dei potenti, vestivo di porpora e di ermellino, pure se piccolo, modesto e vano era il posto che occupavo. Dovevo seguire la norma tanto quanto un postino e con tutto il mio oro e il mio rosso valevo quanto lui. Giorno dopo giorno sfilavano davanti a me casi la cui ferrea logica di tensioni e passioni io dovevo fingere di mitigare con stupide pene detentive e stupidi risarcimenti di danni, mentre sapevo benissimo alla luce del mio naturale buon senso che sarebbero serviti molto meglio allo scopo un bacio o una frustata, qualche parola di spiegazione o un duello o una vacanza in montagna. Così, a mano a mano che in me cresceva questa convinzione, cresceva anche il senso di una colossale inutilità. Ogni parola che veniva pronunciata in aula, fosse un bisbiglio o una bestemmia, mi pareva avesse più rapporto con la vita di tutte quelle che io ero chiamato a dire. E venne il momento in cui pubblicamente denunciai tutte queste finzioni, fui giudicato pazzo e mi ritirai dalla vita pubblica.» Qualcosa nell'atmosfera della sala mi diceva che Rupert e io non eravamo i soli ad ascoltare affascinati questa dichiarazione. «Insomma, scoprii che non potevo essere di alcuna utilità. Mi offrii allora privatamente come giudice puramente morale per risolvere questioni puramente morali. In breve tempo questo tribunale d'onore non ufficiale, sempre mantenuto rigorosamente segreto, ebbe un successo strepitoso in tutta la società. Davanti a me non si intentano processi per quelle inezie di tipo pratico di cui nessuno si preoccupa. No, gli imputati vengono processati per quei reati che veramente rendono impossibile la convivenza. Vengono processati per egoismo e vanità smodata, per maldicenza e tirchieria nei confronti degli amici e dei dipendenti. Naturalmente questo tribunale non ha nessun potere coercitivo. L'adempimento delle pene dipende esclusivamente dall'onore delle signore e dei gentiluomini coinvolti nel caso, compresi i colpevoli. Ma se sapeste con quale precisione i nostri ordini sono sempre stati eseguiti, vi meravigliereste. Solo recentemente ne ho avuto uno splendido esempio. Un'anziana signorina di South Kensington, che avevo condannato alla reclusione in isolamento per aver con le sue calunnie causato la rottura d'un fidanzamento, ha recisamente rifiutato di lasciare la prigione, sebbene alcune persone, animate dalle migliori intenzioni, fossero inopportunamente giunte a salvarla». [Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2003, pp.112-114] Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama FOCUS Diritto CASSAZIONE FONDAMENTI Un breve delle E ed nuove LIMITI esaustivo DEL trattato tecnologie, diritto GIORNALISMO sul DI giornalismo di penale: CIVILE: INCHIESTA inchiesta. Si potrebbe definire così la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la pronuncia con la quale la Corte d'appello aveva dichiarato di contenuto non diffamatorio gli articoli pubblicati da un quotidiano a seguito di una inchiesta promossa e svolta da alcuni giornalisti, che avevano presentato a laboratori della capitale campioni di tè per le opportune analisi, dichiarando trattarsi di urina, uno dei quali aveva "confermato" trattarsi di urina. Vale la pena di seguire la parte centrale della motivazione. "Deve, innanzitutto, rilevarsi che nel caso di specie si verte in tema di c.d. giornalismo di inchiesta, espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse. Con il giornalismo di inchiesta l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista e non mediata da "fonti" esterne mediante la ricezione "passiva" di informazioni. Il rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost. (secondo cui "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione") nonché dell'art. 2 della legge professionale n. 69/1963 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista), è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (che, in particolare, con sentenza 27.3.1996 ha riconosciuto il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma 18 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato". In tale contesto, al giornalismo di inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare in relazione ai limiti regolatori, dell'attività di informazione, quale genus, già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa e comunque diversa applicazione dell'attendibilità della fonte (su cui, tra le altre, Cass. n.1205/2007), Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia (tra le altre, Cass. n. 7261/2008), e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell'esposizione (sul punto, tra le altre, Cass. n.2271/2005); è, infatti, evidente che nel giornalismo di inchiesta, viene meno l'esigenza di valutare l'attendibilità e la veridicità della provenienza della notizia, dovendosi ispirare il giornalista, nell' "attingere" direttamente l'informazione, principalmente ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali tra l'altro menzionati nell'ordinamento ex lege n.69/63 e nella sopra richiamata Carta dei doveri (con particolare riferimento alla Premessa). Ne consegue che detta modalità di fare informazione non comporta violazione all'onore e del prestigio di soggetti giuridici, con relativo discredito sociale, qualora ricorra l'oggettivo interesse a rendere consapevole l'opinione pubblica di fatti ed avvenimenti socialmente rilevanti; l'uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione di correttezza professionale. Inoltre, il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. Viene dunque in evidenza un complessivo quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite. In particolare, è da considerare in proposito che, pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all'art. 15 Cost., detta prevalenza del fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione si evince da un duplice ordine di considerazioni: a) innanzitutto l'art. 1, 2° comma, Cost., nell'affermare che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1, 1° comma, Cost.), a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione (e quindi a maggior ragione, per quanto esposto); vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico. b) Inoltre non può non sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario, sulla base dell'ampia normativa sopra richiamata, ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione tant'è vero che in proposito, nello stesso Codice deontologico dei giornalisti (relativo al trattamento dei dati personali) all'art. 6 si legge testualmente che "la divulgazione di notizie di rilevante in eresse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; come anche deve ricordarsi che con Risoluzione dell'assemblea n.1003 del là luglio 1993, relativa all'etica del giornalismo, il Consiglio d’Europa ha tra l’altro affermato che “i mezzi di comunicazione sociale assumono, rei confronti dei cittadini e Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama della società, una responsabilità morale che deve essere sottolineata, segnatamente in un momento in cui l'informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica". La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione . (Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 9 luglio 2010, n. 16236: Giornalismo di inchiesta - Diffamazione a mezzo stampa) William Shakespeare (1564-1616) GIULIO CESARE Atto III - Scena II ANTONIO - Ma, amici, andate a far non sapete che cosa. Sapete perché Cesare ha tanto meritato il vostro affetto?… Ahimè, m’accorgo che non lo sapete. Dunque bisognerà che ve lo dica. Il testamento di cui v’ho parlato l’avete già dimenticato… CITTADINI - È vero! Sentiamo quel che dice il testamento. ANTONIO - Eccolo qua: col sigillo di Cesare: lascia pro capite a ciascun Romano, settantacinque dramme. 2° CITTADINO - Cesare nobilissimo! Vendetta! Della sua morte faremo vendetta! 3° CITTADINO - Oh, Cesare regale! ANTONIO - Ascoltatemi ancora con pazienza. CITTADINI - Silenzio, olà! Silenzio! ANTONIO - Inoltre vi ha lasciati tutti quanti eredi dei giardini, delle vigne e degli orti da lui fatti piantare di là dal Tevere recentemente: li lascia tutti a voi e ai vostri eredi, in perpetuo possesso, perché siano pubblici luoghi di divertimento per passeggiate e per ricreazione. Questo era, cittadini, il vero Cesare. Quando ne verrà uno come lui? [Traduzione di Goffredo Raponi, tratto da Liber Liber: http://www.liberliber.it] Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama CONTRIBUTI DOTTRINARI DALL'ARCHIVIO DI FILODIRITTO - Diritto degli appalti, diritto dei servizi pubblici, diritto amministrativo, diritto regionale e degli enti locali: LA COMPRESENZA NELLA MEDESIMA ORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE IN HOUSE SVOLGENTI COMPITI ANALOGHI Requisiti essenziali per l’esercizio del controllo analogo Dott. Giuseppe Chiàntera e Dott.ssa Daniela Pettinato - Diritto societario, diritto tributario, diritto fallimentare e delle procedure concorsuali: BREVI NOTE IN TEMA DI FINANZIAMENTI DEI SOCI DI S.R.L. FALLITA Dott. Franco Spezia - Diritto delle nuove tecnologie: UN ESEMPIO DI ININTEROPERABILITÀ: NELL’ÈRA DELLA PEC BISOGNA SEMPLIFICARE L’ISCRIZIONE ALL’INDICE PA Avv. Andrea Lisi e Dott. Gianni Penzo Doria - Diritto industriale, diritto processuale civile: LA NUOVA DISCIPLINA CIVILE E AMMINISTRATIVA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 99/2009, DAL D.L. N. 135/2009 E DALLA LEGGE REGUZZONI-VERSACE. MADE IN ITALY, DESIGN E NOVITÀ PROCESSUALI Sintesi della relazione tenuta al convegno "Made in Italy, denominazioni d’origine, marchi e brevetti: la proprietà industriale che cambia", Università di Parma, 27 maggio 2010 Prof. Avv. Cesare Galli - Diritto costituzionale, diritti della persona, diritto degli immigrati: DIRITTO DI ASILO - CENNI SULLA DISCIPLINA NORMATIVA IN ALCUNI STATI EUROPEI Dott. Armin Kapeller Robert Nozick (1938-2002) ANARCHIA, STATO E UTOPIA Lo stato minimo è lo stato più esteso che possa essere giustificato. Qualsiasi stato più esteso viola i diritti delle persone. Eppure, molte persone hanno avanzato ragioni con cui pretendono giustificare uno stato più esteso. È impossibile, nell'ambito di questo libro, esaminare tutte le ragioni che sono state proposte. Mi concentrerò quindi su quelle generalmente riconosciute come più importanti e influenti, per vedere precisamente dov'è che non reggono. In questo capitolo consideriamo la tesi che uno stato più esteso è giustificato perché necessario (o migliore strumento) per conseguire la giustizia distributiva; nel capitolo successivo esamineremo diverse altre tesi. "Giustizia distributiva" non è un'espressione neutra. Quando sente il termine "distribuzione", la maggior parte delle persone presume che qualche cosa o meccanismo usi un certo principio o criterio per distribuire una determinata quantità di cose. In questo processo di ripartizione può essersi insinuato qualche errore. Resta quindi una questione aperta se debba aver luogo una Newsletter Giuridica di Filodiritto - Numero 342 - 20 settembre 2010 Tribunale di Bologna, Registro della stampa, 24 luglio 2007, n.7770 Direttore responsabile Antonio Zama ridistribuzione, se dobbiamo fare di nuovo quello che è stato fatto una volta, sia pure sbagliando. Tuttavia, la nostra non è la posizione di bambini che hanno ricevuto alcune fette di torta da una persona, che ora, all'ultimo momento, prova a rettificare una spartizione imprecisa. Non esiste una distribuzione centrale, una persona o gruppo autorizzati a controllare tutte le risore a decidere congiuntamente come devono essere ripartite. Quel che ciascuna persona riceve, lo riceve da altri che glielo danno in cambio di qualcosa, oppure in dono. In una società libera, persone diverse controllano risorse differenti, e nuovi possessi sorgono dagli scambi dalle azioni volontari delle persone. Non c'è un'attività distributiva o una distribuzione di quote più di quanto ci sia una distribuzione di partner in una società in cui sono le persone a scegliere chi sposare. Il risultato totale è il prodotto di molte decisioni individuali che i differenti individui coinvolti sono autorizzati a prendere. [Il Saggiatore, Milano 2000, 163-164] DI INTERESSE SU FILODIRITTO VAI ALL'ARCHIVIO DELLE NOTIZIE DEL GIORNO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews VAI ALLA PAGINA CON LE NOVITA' DI ARTEDIRITTO: http://www.filodiritto.com/artediritto/artivisive/artivisive.htm VAI ALLA PAGINA CON LE NEWSLETTER DI FILODIRITTO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionewsletter VISITA LA SEZIONE DELLE CITAZIONI GIURIDICHE: http://www.filodiritto.com/ SERVIZI OFFERTI GRATUITAMENTE AGLI ALTRI SITI INSERISCI LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TUO SITO: http://www.filodiritto.com/index.php?azione=tickernews PER CONTATTARCI SCRIVI A: [email protected] PUBBLICITA' SULLA NEWSLETTER - COLLABORA CON FILODIRITTO NOTE LEGALI AVVISO A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128 La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). 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