CORTE DI GIUSTIZIA UE - Caltanissetta e Caserta sicure e moderne

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CORTE DI GIUSTIZIA UE - Caltanissetta e Caserta sicure e moderne
CORTE DI GIUSTIZIA UE: VIA LIBERA AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
Confindustria Centro Sicilia
News del 4 novembre 2015
Il Direttore
Con sentenza depositata in data 22 ottobre 2015 (causa C-425/14), allegata, la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea ha ritenuto legittima la norma di diritto italiano che consente alle stazioni
appaltanti di escludere dalla procedura di gara le imprese che non depositano, unitamente
all'offerta economica - laddove prevista - la dichiarazione di accettazione scritta di un Protocollo di
legalità finalizzato a prevenire il pericolo di infiltrazioni mafiose e fenomeni di concorrenza sleale.
Nel caso di specie, la suprema Corte europea è stata infatti chiamata a giudicare, in sede di rinvio
pregiudiziale, la compatibilità con la normativa europea sugli appalti pubblici dell’articolo 1,
comma 17, della legge c.d. anticorruzione (Legge del 6 novembre 2012, n. 190), secondo cui la
stazione appaltante può prevedere “negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa
di esclusione dalla gara”.
La pronuncia della Corte di Giustizia, confermando un orientamento già ammesso sul piano
autoregolamentare dalle direttive dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), riconosce la
piena legittimità dell’adozione di protocolli di legalità da parte delle Pubbliche Amministrazioni
che attivano procedure di gara, valorizzando così anche la posizione delle organizzazioni sindacali
e imprenditoriali, in primis Confindustria, che promuovono intese e atti pattizi (i.e. il Protocollo di
Legalità e l’Atto aggiuntivo siglati con il Ministero dell’Interno) diretti a diffondere tra gli operatori
economici efficaci misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni
della criminalità organizzata nell’economia legale.
Al contempo, però, la Corte dichiara illegittime, in quanto non rispettano i principi di
proporzionalità e di libera concorrenza, quelle dichiarazioni eventualmente contenute all’interno
dei protocolli di legalità, che dispongono, a pena di esclusione automatica dalla gara, l’obbligo per
le imprese partecipanti alla gara di dichiarare di non trovarsi in una situazione di controllo o di
collegamento con altri concorrenti.
Allo stesso modo, sono ritenute contrarie alla normativa europea le clausole dei protocolli di
legalità che impongono ai concorrenti di dichiarare l’assenza di accordi, anche in futuro, con altri
partecipanti alla gara d’appalto, nonché l’impegno a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad
altre imprese partecipanti, nella consapevolezza che in caso contrario tali subappalti non saranno
autorizzati dalla stazione appaltante.
A giudizio della Corte, queste dichiarazioni si basano sulla presunzione assoluta - e in quanto tale
errata - secondo la quale i rapporti di controllo e collegamento, gli accordi tra i partecipanti alle
procedure d’appalto e gli eventuali subappalti tra questi ultimi configurino a priori ipotesi di
collusione tra imprese o restrizioni della concorrenza, senza lasciare loro la possibilità di
dimostrare il contrario, in violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e di piena
e ampia partecipazione degli offerenti alle gare d’appalto.