ALLEGATO D Schema di contratto per la concessione del servizio di
Transcript
ALLEGATO D Schema di contratto per la concessione del servizio di
ALLEGATO D Schema di contratto per la concessione del servizio di istallazione e gestione di distributori automatici presso uffici e locali del comune di Monteprandone e presso alcune scuole del territorio TRA La Società _______ , P. IVA _________ con sede legale in ________ nella persona del suo legale rappresentante sig. ________, nato a___________ e residente a _________ C.F. _________________ di seguito indicata “ Concessionario” E il Comune di Monteprandone con sede in Monteprandone, piazza dell’Aquila 1, P.IVA 00376950440, nella persona del Responsabile del 4° Settore sig. Giuseppe Morelli, nominato con provvedimento sindacale n. ___ del ____ si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 – OGGETTO Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di istallazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e snack presso uffici e locali del comune di Monteprandone e presso alcune scuole del territorio. ART. 1 - LUOGO DI INSTALLAZIONE Le apparecchiature dovranno essere installate a spese del concessionario presso gli uffici e locali comunali come di seguito elencati: ART. 2 - INIZIO E DURATA DEL RAPPORTO La concessione avrà durata di anni 5 (cinque), a partire dalla data di stipulazione del presente contratto. Se allo scadere del termine naturale contrattuale il Comune di Monteprandone non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, il concessionario si obbliga a continuarlo, qualora richiesto dal Comune stesso, per un periodo massimo di 3 mesi, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato. ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI Tutti i distributori automatici istallati dal concessionario devono prevedere: • gettoniere che accettino monete di diversa pezzatura e con rendi resto; • l'installazione del sistema di pagamento con chiave magnetica e relativo sistema di ricarica chiave; • l'indicazione del prezzo di vendita del singolo prodotto; • la ragione sociale della ditta e il numero di telefono a cui rivolgersi per ogni tipo di comunicazione o segnalazione; • la distinta merceologica dei prodotti erogati, con chiaro ed esplicito riferimento alla denominazione legale e merceologica della referenza. I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore. ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il Concessionario procederà all’istallazione e posizionamento dei distributori automatici secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del 4° Settore del Comune di Monteprandone per quanto riguarda gli uffici e locali comunali e dal Dirigente scolastico per quanto riguarda i plessi scolastici. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico della ditta concessionaria. Il numero dei distributori potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato. Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati. L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti. In ogni caso, Il Concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. Al termine del contratto, Il Concessionario dovrà asportare, a proprie spese e senza onere alcuno per il Comune di Monteprandone, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza. Il Comune di Monteprandone si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua (ove possibile) necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. I distributori dovranno essere muniti di gettoniera che accetti monete di diversa pezzatura e che eroghi il resto. Il personale dipendente del Comune e delle scuole potranno ottenere l'erogazione dei prodotti utilizzando chiavi magnetiche da distribuirsi a cura del Concessionario previa cauzione di €. 5 Alla scadenza del contratto, le chiavi verranno restituite e Il Concessionario provvederà al rimborso della cauzione versata.. I distributori automatici dovranno essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o dell'azienda confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento. Su ogni distributore dovrà essere riportata su apposita targhetta, il nominativo e la ragione sociale dell'azienda affidataria ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza. I distributori dovranno avere una capace autonomia di bicchierini e palette. Il Concessionario dovrà installare, a proprie spese, contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in vetro, plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inidonei allo scopo. A carico del Concessionario sono poste tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori. ART. 5 PAGAMENTO CANONE Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Comune di Monteprandone il corrispettivo annuo per la concessione del servizio in due rate semestrali posticipate, previa emissione di fattura da parte del Servizio Ragioneria di questo Ente. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 gg dalla data della fattura tramite bonifico bancario presso la Banca Picena Truentina filiale di Monteprandone IBAN IT52Q0833269571000020101815. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, si provvederà a iniziare la procedura per il recupero del credito secondo il Regolamento delle Entrate di questo Ente con l’applicazione di interessi legali e di mora. In caso di aumento o diminuzione del numero dei distributori automatici, il canone da corrispondere o da detrarre per ciascuna macchina (sulla base dell’importo offerto in sede di gara) verrà calcolato in dodicesimi di anno ed applicato al periodo di riferimento. Si precisa che il canone di concessione sarà aggiornato a partire dal 3° anno di concessione nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Il solo compenso spettante all’aggiudicatario per l’espletamento del servizio è rappresentato dai proventi, posti a carico degli utenti, derivanti dalla gestione del servizio di distribuzione dei generi di ristoro mediante distributori automatici, applicando le tariffe offerte in sede di gara ART. 6 ADEGUAMENTO DEI PREZZI Il compenso spettante al Concessionario per l’espletamento del servizio è rappresentato dai proventi, posti a carico degli utenti, derivanti dalla gestione del servizio di distribuzione dei generi di ristoro mediante distributori automatici, applicando le tariffe offerte in sede di gara. I prezzi di aggiudicazione dei prodotti e quelli dichiarati al momento della stipula del contratto si intendono invariabili ed in nessun caso suscettibili di revisione nel corso dei primi due anni di validità del contratto. Con l’inizio del terzo anno di vigenza contrattuale, i prezzi di aggiudicazione e quelli dichiarati al momento della stipula del contratto potranno essere aggiornati, dietro richiesta del concessionario. L’eventuale aggiornamento verrà operato sulla base di un’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento sulla base dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. L’importo in moneta dovrà essere arrotondato, per eccesso o per difetto, all’unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all’unità più vicina a un multiplo di 5 centesimi di euro (es: € 0,17 va arrotondato a € 0,15 e/o € 0,18 va arrotondato a € 0,20), mentre gli importi a chiave verranno aggiornati in maniera esatta. ART. 7 - OBBLIGHI DEL GESTORE Il Concessionario si impegna • a possedere tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio, in base alle normative vigenti, sollevando nel modo più ampio e completo il Comune di Monteprandone da ogni onere od obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi; • a consegnare distributori automatici conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di igiene e sicurezza; • a provvedere all'installazione e disinstallazione dei distributori automatici, alla pulizia e alla manutenzione degli stessi con personale in regola con le norme sanitarie vigenti e osservante di tutte le normative antinfortunistiche; • ad assumere a proprio carico ogni onere (consegna, installazione, collaudo, rifornimento, manutenzione, ritiro), operando con la massima diligenza possibile, in particolare ad assumere, a proprio carico, la spesa per il servizio di manutenzione, che comprende la fornitura delle parti di ricambio necessarie e l'esecuzione delle riparazioni; • ad essere integralmente ed unica responsabile di eventuali incidenti, anche da parte di propri dipendenti, in caso di inosservanza delle norme di prevenzione infortuni, previste dalle leggi vigenti; • ad essere integralmente ed unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, causati dal proprio personale o derivanti da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature (perdita d'acqua o altri liquidi, cortocircuito, ecc.), impegnandosi al ripristino di quanto danneggiato e sollevando il Comune di Monteprandone da qualsiasi responsabilità per ogni tipo di danno subito o procurato dai macchinari e dal personale incaricato dal Concessionario. ; • ad effettuare gli interventi di assistenza tecnica durante l'orario di apertura degli uffici, dal lunedì al sabato (non comprendendo le festività infrasettimanali); • ad assicurare tutti i distributori automatici installati con polizza per Responsabilità Civile per danni a terzi di qualsiasi natura; • a fornire al Comune di Monteprandone le chiavette ricaricabili da utilizzare in alternativa alle monete, previa cauzione di € 5,00; • a garantire il servizio di distribuzione delle chiavi con cauzione che sarà a cura di un incaricato del Comune, nei modi e nei tempi da concordare con il Responsabile del Procedimento. ART. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune di Monteprandone si impegna: • a mettere a disposizione del gestore locali adeguati per l'installazione delle apparecchiature; • a notificare immediatamente al gestore qualsiasi danno causato alle apparecchiature oppure qualsiasi mancanza di rendimento delle stesse e ad astenersi dal provvedere alla sua riparazione; • a permettere che il gestore proceda in qualunque momento, compatibile con il normale orario di lavoro del conduttore, al controllo delle apparecchiature; • • • a tenere sempre presso di sè le apparecchiature e, nel caso fosse necessario il relativo spostamento in altro luogo, a richiedere al gestore l'esecuzione delle opere di disinstallazione e di reinstallazione; ad informare immediatamente il gestore della eventuale perdita delle apparecchiature, a qualsiasi causa dovuta, ferme restando le eventuali proprie responsabilità. a fornire l'energia elettrica e l'acqua (ove possibile) necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. ART. 9 - PRODOTTI DI CONSUMO E VENDITA I prodotti saranno posti in vendita ai seguenti prezzi (in Euro) e per il prelevamento potrà essere utilizzata, a discrezione, una chiave elettronica. Prodotto Prezzo con chiave Bevande calde (caffè, cappuccino, cioccolata, the ecc.) Bevande fredde (acqua, bibite. Succhi, ecc) Snack salati Snack dolci Prezzo senza chiave I prodotti posti in vendita, tutti di marca primaria per tipologia di prodotto saranno acquistati dal Concessionario, direttamente dalle ditte produttrici con il massimo dei giorni di T.M.C, (termine minimo di conservazione) garantito dal produttore. Caratteristiche merceologiche dei prodotto offerti Per le bevande calde si garantiscono le seguenti grammature: • Caffè in grani: grammatura minima g 7,50 per erogazione. In tutte le miscele è garantita una componente minima di qualità arabica pari al 80% . • Caffè solubile decaffeinato: grammatura minima g 1,70/2,00 di prodotto per erogazione. • Latte: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 8,50/10,50. • Caffè macchiato ottenuto: a. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,50 e g 5,50 di latte granulare solubile per erogazione; b. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,70/2,20 e latte solubile g 5 per ogni singola erogazione; • Orzo: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 2,30/2,50. • Cappuccino: ottenuto a. Con caffè in grani: grammatura minima di caffè g 7,50 e latte granulare solubile g 10,50 per singola erogazione; b. Con caffè solubile decaffeinato: grammatura minima di caffè solubile g 1,70/2,00 e latte granulare solubile g. 10 per singola erogazione; c. Con orzo solubile: grammatura minima di orzo solubile g 2,30/2,50 e latte granulare solubile g 10,50 per singola erogazione. • Thè: grammatura minima utilizzata per singola erogazione g 14,50/16,50. • Bevanda al Cioccolato: grammatura minima utilizzata g 25,50/30,50 di prodotto per singola erogazione. Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità' e delle marche conosciute a livello nazionale o in ambito cee. I bicchieri forniti sono garantiti atossici. I prezzi di vendita di tutti i prodotti erogati, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in maniera chiara e leggibile. I prezzi sono fissi per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 6. Il Comune di Monteprandone si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. ART. 10 – PROPRIETÀ Le apparecchiature restano di proprietà del Concessionario e il Comune di Monteprandone non potrà di conseguenza venderla, darla in sublocazione o in comodato, né costituirla in pegno o in altre garanzie reali in modo da limitare o pregiudicare il diritto di proprietà. ART. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA Il concessionario, con la firma del presente contratto: • manleva e tiene indenne l’Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; • assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni, (anche di terzi) in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi; A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il concessionario ha acceso apposita polizza assicurativa n. _________ con l’Agenzia __________, dell’importo di € _________nelle forme previste dal capitolato di gara contenente la clausola RCT smercio prodotti, , a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al capitolato. In particolare, detta polizza tiene indenne l’Amministrazione comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il concessionario possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali, ecc… ART. 12 PENALI Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati al concessionario per iscritto e trasmessi via fax. Il concessionario, sempre per iscritto, dovrà comunicare all’Amministrazione comunale le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato. L’Amministrazione potrà compensare i crediti avvalendosi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Le penali da applicare sono le seguenti: a) € 50,00 per ogni giorno di ritardo per l’installazione/disinstallazione delle macchine di cui all’art. 7 del presente capitolato d’oneri; b) € 50,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto alle 24 ore indicate a seguito di segnalazione per richiesta di intervento di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri; c) € 100,00 per ogni infrazione accertata per insufficiente pulizia ed igienizzazione dei distributori automatici di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri; d) € 100,00 per ogni infrazione accertata per l’aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti di cui all’art. 6 del capitolato d’oneri; In caso di applicazione di tre penali, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 C.C., salvo il risarcimento del danno. ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte, previste nel presente contratto, o per reiterato mancato rispetto delle stesse da parte di entrambi i contraenti, a qualunque causa dovuto, il contratto si risolve di diritto sempre che la parte che intenda avvalersene comunichi alla controparte che intende avvalersi della clausola risolutiva, mediante raccomandata A.R. con preavviso di almeno 10 giorni. Ognuna delle parti contraenti può dare formale e motivata disdetta anticipata rispetto alla normale data di scadenza del contratto con formale comunicazione alla controparte con preavviso di almeno 30 giorni e mediante lettera raccomandata A.R. Il presente accordo è immediatamente vincolante tra le parti. ART. 14 - REGISTRAZIONE IN CASO D'USO Il presente atto è stato redatto mediante strumenti informatici su n. __ pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale Questo contratto è registrabile solo in caso d'uso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte II. IL CONCESSIONARIO IL COMUNE DI MONTEPRANDONE