Regolamento Consulenza

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Regolamento Consulenza
Allegato "A"
PROVINCIA DI SAVONA
Regolamento per il conseguimento dell’idoneità
professionale all’esercizio delle attività
di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto
Disciplina delle modalità di accesso agli esami di idoneità professionale,
requisiti e titoli per l’ammissione, procedure d’esame
Indice generale
Articolo 1. Finalità..............................................................................................................................3
Articolo 2. Normativa.........................................................................................................................3
Articolo 3. Soggetti interessati...........................................................................................................3
Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame.............................................................................3
Articolo 5. Titoli per l’ammissione all’esame...................................................................................4
Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande.....................................................................4
Articolo 7. Ammissione all'esame......................................................................................................5
Articolo 8. Calendario e programma degli esami............................................................................5
Articolo 9. Commissione esaminatrice.............................................................................................6
Articolo 10. Prova d’esame................................................................................................................6
Articolo 11. Rilascio attestato di idoneità.........................................................................................7
Articolo 12. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti........................................................7
Articolo 13. Adeguamento normativo...............................................................................................7
Articolo 14. Entrata in vigore............................................................................................................7
Normativa di riferimento...................................................................................................................8
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Articolo 1. Finalità
1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la materia degli esami per il
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La competenza è stata attribuita alle
Province dall’articolo 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ed in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'Accordo Stato, Regioni ed Enti
Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002.
Articolo 2. Normativa
1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
Legge 8 agosto 1991, numero 264. “Disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto”
Legge 4 gennaio 1994, numero 11 “Adeguamento della disciplina dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di
terzi”
Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 “Regolamento concernente i programmi
di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”
Accordo Stato Regioni Enti locali del 14 febbraio 2002 “Modalità organizzative e
procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112”
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286 "Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
Legge 30 luglio 2002, numero 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e
di asilo"
Per semplicità, nel prosieguo, la legge 8 agosto 1991, numero 264, sarà detta “legge
264/1991” e il Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 sarà detto “decreto
ministeriale 338/1996”.
Articolo 3. Soggetti interessati
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 3 della legge 264/1991, intendono acquisire l’attestato di idoneità
professionale al fine di svolgere l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame
1. Possono partecipare agli esami per l’acquisizione dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che
dimostrano il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1 e all’articolo 5 comma 2
della legge 264/1991.
2. Non sono ammessi alle prove di esame coloro che hanno sostenuto il medesimo esame,
anche presso altra Provincia, con esito negativo, nei sei mesi precedenti la data di
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svolgimento dell'esame stesso.
Articolo 5. Titoli per l’ammissione all’esame
1. Per l'ammissione all’esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in
possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
2. Sono, inoltre, ammessi all’esame i soggetti che, alla data di scadenza del bando, hanno
partecipato al corso di formazione professionale di cui all’articolo 10 comma 3 della legge
264/1991 e successive modificazioni, anche se sprovvisti del diploma di istruzione superiore
di secondo grado, qualora appartengano alle categorie di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 7
Legge 4 gennaio 1994, numero 11 e di seguito elencate:
a) eredi o aventi causa del titolare dell’impresa individuale già autorizzata ai sensi dell’articolo
3 della legge 264/1991 che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del
titolare, proseguono l’attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni,
prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi;
b) soci o amministratori di società già autorizzata ai sensi dell’articolo 3 della legge. 264/1991
che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell’amministratore
in possesso dell’attestato di idoneità professionale, proseguono l’attività provvisoriamente
per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati
motivi;
c) soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrano di aver
coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell’impresa.
Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande
1. I soggetti che intendono conseguire il titolo professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare al competente
Servizio Trasporti della Provincia di Savona domanda di ammissione all’esame in bollo
redatta secondo il modello predisposto e disponibile sul sito internet
www.provincia.savona.it.
2. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l’ammissione all’esame, la
seguente documentazione:
a) attestazione di versamento, dell’importo stabilito dalla Giunta Provinciale, per spese di
istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame da effettuarsi su conto
corrente postale n. 288175 intestato alla Provincia di Savona – Servizio di Tesoreria causale “Esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”. Il suddetto importo
potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso all’esame ovvero, in mancanza del medesimo, di trovarsi in uno
dei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.
3. I cittadini extracomunitari di cui al punto a) del precedente articolo 4 devono allegare,
altresì, alla domanda la seguente documentazione:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di
validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano
l’inserimento lavorativo.
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4. La domanda vale per una sola sessione d’esame.
5. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione del versamento effettuato.
6. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine; farà fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
2. Il candidato deve dimostrare il possesso dei requisiti e dei titoli di ammissione all’esame
entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.
Articolo 7. Ammissione all'esame
1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Servizio Trasporti della Provincia
che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, ai fini della regolarità delle
stesse e del possesso dei requisiti.
2. In caso di documentazione insufficiente o di dichiarazioni incomplete, il suddetto Servizio
ne chiederà tempestivamente l’integrazione, in ottemperanza di quanto stabilito dall’articolo
10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso apposita richiesta, determinando altresì
la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non
ammissione all'esame.
3. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti della Provincia la
variazione dell’indirizzo indicato all’atto della presentazione della domanda.
4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o dei titoli per l’ammissione il
Servizio Trasporti provvede a comunicare la non ammissione all'esame, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato dall'interessato nella
domanda, almeno venti giorni prima degli esami.
5. La segreteria della Commissione d'esame comunica, agli ammessi all'esame, la data, l'ora di
inizio degli esami e la sede degli stessi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
presso l’indirizzo indicato dall’interessato nella domanda, almeno venti giorni prima.
6. Per essere ammesso a sostenere l'esame ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove
munito di un documento di identità in corso di validità.
Articolo 8. Calendario e programma degli esami
1. Ogni anno, e comunque entro il mese di ottobre, la Provincia di Savona, con atto del
Dirigente del Servizio Trasporti, provvede a stabilire il calendario delle sessioni di esame.
La sede di svolgimento delle prove sarà comunicata con la convocazione di ammissione
all’esame.
2. Ai sensi dell'allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996, l’esame riguarderà le seguenti
discipline :
a) la circolazione stradale;
b) il trasporto di merci;
c) navigazione;
d) il Pubblico Registro Automobilistico;
e) il regime tributario.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5 comma 3 della legge 264/1991 l’elenco
completo dei quesiti e delle risposte sarà messo a disposizione degli interessati almeno
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sessanta giorni prima della data della prova di esame. I quiz saranno pubblicati sul sito
internet della Provincia www.provincia.savona.it o ritirabili presso lo sportello del Servizio
Trasporti ubicato al 4° piano del Palazzo della Provincia – Via Sormano, 12. L’orario del
suddetto sportello è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. E’ inoltre possibile
contattare il personale addetto ai seguenti recapiti telefono: 019/8313313 – 019/8313427 –
fax: 019/8313269 – e-mail: [email protected].
Articolo 9. Commissione esaminatrice
1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al
conseguimento della qualifica dei candidati.
2. La Commissione di esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in
carica tre anni.
3. La Commissione è composta dai seguenti soggetti:
a) il Dirigente del Servizio Trasporti o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame;
c) un rappresentante dell’Automobile Club Italiano, designato dall'istituto del Pubblico
Registro Automobilistico, esperto nelle materie d'esame;
d) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Savona, esperto nelle materie d'esame;
e) un esperto di gestione nel trasporto merci, individuato dalla Provincia sulla base delle
segnalazioni delle Associazioni di categoria competenti in materia, con particolare
competenza sugli argomenti specifici del programma di esame di cui all’allegato I del
Decreto Ministeriale 338/1996. Qualora le suddette Associazioni non proponessero un
nominativo entro il termine stabilito dalla Provincia, l’esperto sarà individuato dalla
Provincia stessa;
f) un esperto in materia di tributi, designato dall'Agenzia delle Entrate.
4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute della
Commissione in assenza del titolare.
5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui hanno
partecipato, nella misura stabilita con apposita deliberazione della Giunta Provinciale, oltre
alle spese sostenute per raggiungere la sede d'esame. Il gettone di presenza comprende sia la
fase preparatoria che quella di correzione delle prove.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti della Provincia
di Savona di categoria non inferiore alla C, il quale sarà presente alle prove.
7. Il segretario ha il compito di:
a) redigere i verbali delle riunioni;
b) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine
della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza;
c) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.
Articolo 10. Prova d’esame
1. L’esame si svolge sugli argomenti di cui all’allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996 e
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consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata.
2. La prova scritta consiste in venticinque quesiti a risposta multipla predeterminata.
3. I quesiti predisposti dalla Commissione esaminatrice sono suddivisi in cinque gruppi di
cinque domande per ciascuna delle discipline oggetto d’esame.
4. La prova d'esame è superata dai candidati che avranno risposto in maniera esatta ad almeno
quattro quesiti per ciascuna disciplina oggetto d’esame e quindi che avranno ottenuto un
punteggio non inferiore a 20/25 (venti/venticinquesimi).
5. Il risultato della suddetta prova sarà comunicato ai candidati al termine della correzione
della prova stessa.
6. E’ prevista una sessione d’esame all’anno.
Articolo 11. Rilascio attestato di idoneità
1. A seguito del superamento dell’esame il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia
rilascia al candidato l'attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. L’attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo.
3. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare
apposita istanza, dichiarando la motivazione della perdita dell’originale. Anche il duplicato
sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo.
Articolo 12. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti
1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi
previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento,
salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni
giuridicamente rilevanti.
Articolo 13. Adeguamento normativo
1. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari
ministeriali, comporta l’immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente
regolamento che risultino con le stesse incompatibili.
2. Nei casi di cui al precedente comma la Provincia adegua periodicamente il proprio
regolamento alle norme suddette.
Articolo 14. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione
consiliare di approvazione.
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Normativa di riferimento
(dalla banca dati della De Agostini)
Indice
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dell Stato alla Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge
15 marzo 1997, numero 59”.
Articolo 105. Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali.
Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per
l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approvato
dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002.
Punto 5. Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di
autoscuole.
Legge 8 agosto 1991, numero 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”.
Articolo 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
Articolo 5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.
Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 “Regolamento concernente i programmi
d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.
Allegato I. Discipline d'esame.
Legge 4 gennaio 1994, numero 11 “Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”
Articolo 4.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Art. 10 bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali.
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del
presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con
conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica
e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività
portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale
conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di
rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica
regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le
funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo
amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per
conto terzi;
f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ,
le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle
linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
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5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o
delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 .
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti
locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle
regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura
di gara pubblica.
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Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione
dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approvato dalla Conferenza
Unificata in data 14 febbraio 2002.
Punto 5. Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole.
Le Province istituiscono, con proprio regolamento, le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami
previsti dall'art. 5 della legge 264/91 e dall'art. 123, comma 7, del D. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della
Strada).
Nelle Commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento
Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento
Trasporti Terrestri della Provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su
designazione della Regione.
Per la disciplina del funzionamento delle rispettive Commissioni d'esame vale quanto prescritto al punto 4)
del presente accordo.
Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle Commissioni, l'espletamento
degli esami viene assicurato dalle Commissioni esistenti.
Legge 8 agosto 1991, numero 264 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”.
Articolo 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.
1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare
dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in
Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore età;
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
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della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i
delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di
emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 o per
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di
riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5;
g)disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio
decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere
posseduto dalla società.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum, di
cui al comma 4 dell'articolo 8.
4bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato
membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia,
per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge.
Articolo 5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto.
1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni
istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei
trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze,
designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive
amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui
alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del
comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di
segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i
Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere
11
a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado
o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e
programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e
delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata
vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina
della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di
legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a
disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.
4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza
automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni
Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 “Regolamento concernente i programmi d'esame e le
modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto”.
Allegato I. Discipline d'esame.
A) La circolazione stradale.
- Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limiti.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
– Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e
per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
B) Il trasporto di merci.
- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Comitati dell'albo e loro attribuzioni.
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizioni delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
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- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Autorizzazioni.
- Tariffe a forcella per i trasporti di merci.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
– Trasporti internazionali.
C) Navigazione.
- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na.
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione,
trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la
trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
– Norme per l'esercizio dello sci nautico.
D) Il P.R.A.
- Legge del P.R.A.
- Legge istitutiva I.E.T.
- Compilazione delle note.
- Iscrizioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.
E) Il regime tributario.
- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
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- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.
Legge 4 gennaio 1994, numero 11 “Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”.
Articolo 4, commi 4, 5 e 7.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può
essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in
presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale
periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5
della citata legge n. 264 del 1191.
5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore
in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo
stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di
essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di
idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti
probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver
coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
Art. 10 bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli
istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione
nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali.
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