Brochure Piano Casa (Gennaio 2017)
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Brochure Piano Casa (Gennaio 2017)
NUOVO PIANO CASA REGIONE LAZIO Legge 11 agosto 2009 n. 21, Modificata da L.R. 10/2011, L.R. 12/2012, L.R. 8/2014, L.R. 10/2014 1 La legge si applica agli edifici per i quali alla data del 31.12.2013 sussistano alternativamente le seguenti condizioni: • • • • • Legittimamente realizzati ed ultimati (art. 2, comma 1, lett. a) Non ultimati, sempre che sia stato rilasciato il titolo abilitativo (art. 2, c. 1, lett. a) Ultimati con titolo abilitativo in sanatoria (art. 2, c. 1, lett. b) Dismessi o mai utilizzati (art. 3 ter) Situati in aree vincolate, previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in conformità alla normativa (art. 2, comma 3) N.B. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il PTPR regionale. 2 La legge non si applica agli edifici ubicati: • • • • • • • • Nelle zone individuate come insediamenti urbanistici storici dal PTPR (art. 2, c. 2, lett. a) Nelle aree con vincolo di inedificabilità assoluta (art. 2, c. 2 lett. b) Nelle aree naturali protette (art. 2, c. 2, lett. c) salvo la possibilità di prevedere nei regolamenti gli interventi previsti dagli artt. 3 ter, 3 bis e 5 con un incremento massimo di 38 mq Nelle aree del demanio marittimo e fasce di rispetto delle acque interne (art. 2, c. 2, lett. d) ferma restando la possibilità di realizzare gli interventi al di fuori delle stesse ai sensi dell’art. 1 comma 48, LR 10/2014 Nelle zone di rischio molto elevato individuate dai Piani di Bacino, mentre nelle aree a rischio idrogeologico si applica la sola sostituzione edilizia previo parere favorevole dell’ente competente che attesti la sicurezza del regime idraulico (art. 2, c. 2, lett. e) Nelle aree strategiche, nel sistema della mobilità, delle infrastrutture, dei servizi pubblici e degli standard (art. 2, comma 2, lett. f) Nelle fasce di rispetto di strade pubbliche, ferrovie, etc, (art. 2, c. 2, lett. g) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3 ter c. 1 ter e 4, c. 2 bis che consentono la sostituzione edilizia purché la ricostruzione avvenga al di fuori delle fasce di rispetto Nei complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati prima del 1930 (art. 2, c. 2, lett. h) 3 • • • • • L’individuazione della consistenza edilizia degli edifici esistenti è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo I medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità consentita negli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4 Il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 della presente legge viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti Per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula superficie = volume / 3,20 volume = superficie x 3,20 Le DIA e le domande di Permesso di Costruire possono essere presentate in termini di superficie o volume. 4 Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art. 6 possono essere presentate fino al: 31 gennaio 2017 5 1. Ampliamento degli edifici (art. 3) 2. Cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale finalizzato al reperimento di alloggi a canone calmierato (art. 3 ter) 3. Riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso e delle aree edificabili libere attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale (art. 3 quater) 4. Sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici (art. 4) 5. Recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5) 6 OGGETTO DELL'AMPLIAMENTO Edifici residenziali uniplurifamiliari e, comunque, ogni unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale Edifici destinati a servizi socioassistenziali Edifici a destinazione non residenziale Edifici a destinazione mista (resid. + non resid) PREMIALITA’ (*) +20% fino ad un max di 70 mq +20% fino ad un max di 200 mq +20% fino ad un max di 200 mq +25% fino ad un max di 500 mq per attività artigianali, produttive ed alberghiere +20% fino ad un max di 70 mq per il resid. +25% fino ad un max di 200 mq per il non resid. (*): Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% ove si utilizzino tecnologie con potenza non inferiore a 1 Kw di energia rinnovabile N.B. Gli ampliamenti degli edifici residenziali sono cumulabili (art. 3 c. 8) con il recupero ai fini residenziali dei volumi accessori di cui all’art. 5 c. 1 lett. a) esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari e per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale 7 • • Realizzazione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti edilizi comunali Realizzazione in adiacenza, in aderenza o anche attraverso la costruzione di un corpo edilizio separato accessorio e pertinenziale • È consentito l’aumento del numero delle unità immobiliari • Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 • Esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione o adeguamento delle opere di urbanizzazione secondaria; la sussistenza delle oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard urbanistico previsto nel PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione. 8 • Realizzazione dei parcheggi privati sempreché la superficie da destinare a parcheggio non sia < di 20 mq • Per gli edifici plurifamiliari gli ampliamenti devono essere realizzati con un progetto unitario • Rispetto della normativa statale e regionale sull’edilizia e sul risparmio energetico • Per le strutture alberghiere L’ampliamento può attuarsi anche attraverso il cambio di destinazione d’uso di edifici contigui esistenti nei limiti max di 500 mq Criteri di progettazione - qualità architettonica nella progettazione degli interventi - uso di tecnologie sostenibili ad alto rendimento energetico - contenimento dei consumi energetici e riutilizzo di energia da fonti rinnovabili - contenimento consumi idrici e recupero acque piovane • Il mantenimento della destinazione d’uso per 10 anni 9 Al fine di incentivare l’adeguamento di un intero ed edificio esistente secondo quanto previsto dalla normativa antisismica, le percentuali di cui all’art. 3, comma 1, sono così incrementate: a) Fino al 35% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b b) Fino al 25% della volumetria o della superficie utile esistente, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), ricadenti nella sottozona sismica 3a o nella sottozona sismica 3b 10 INTERVENTI VOLTI AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO ATTRAVERSO RISTRUTTURAZIONE, DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E COMPLETAMENTO CON AMPLIAMENTO FINO AL 30% (reperimento alloggi a canone calmierato) (comma 1) Edifici non residenziali che al 31/12/2013 siano in alternativa: • Dismessi o mai utilizzati • In corso di realizzazione e non ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo • In via di dismissione limitamente agli edifici direzionali (comma 4) • Edifici adibiti a strutture sanitarie che cessano l'attività • Edifici adibiti ad alloggi temporanei per emergenza abitativa Cambio di destinazione d'uso (*) della volumetria oppure della superficie utile esistente fino ad un max di 15.000 mq di superficie utile lorda +30/35% della stessa per housing (*): il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione urbanistica dell'area di sedime e pertinenziale (comma 3) Aree non residenziali libere nell'ambito di piani o programmi attuativi (pubblici o privati) anche se decaduti Immobili residenziali fino ad un max di 10.000 mq di SUL di cui 10% housing 11 ESCLUSIONI NO zone agricole (zone omogenee E) No zone industriali (zone omogenee D) > di 10 ha e se < di 10 ha edificio deve essere dismesso o inutilizzato al 31/12/2013 NO PIP 12 LOCAZIONE CALMIERATA Roma Capitale ≤ 5 €/mq • Altri Comuni del Lazio ≤ 4 €/mq Comma 1 30% di superficie per gli edifici fino a 10.000 mq (comprensivo dell’eventuale incremento) 35% di superficie per gli edifici > di 10.000 mq e fino a 15.000 mq (comprensivo dell’eventuale incremento) Aumento del 10% nel caso di alloggi reperiti nel medesimo Comune ma già realizzati o in realizzazione • Comma 3 Nelle aree libere la quota di housing deve essere pari al 10% della superficie. Se reperita in altro sito del Comune su edifici realizzati o in realizzazione è previsto un ulteriore aumento del 10 % Per gli alloggi a canone calmierato la superficie minima è quella prevista nel Regolamento Comunale; quella pari a 45 mq non deve essere maggiore del 50% degli alloggi riservati ad housing Eventuale alienazione degli alloggi trascorsi 15 anni ovvero 7 anni per i conduttori ad un prezzo di vendita ≤ al 70% delle quotazioni OMI (comma 1-bis) 13 • • • • • Possibilità, in alternativa alla locazione a canone calmierato, della corresponsione di un importo pari al 20% del valore catastale o realizzazione di opere pubbliche di pari importo se l’edificio è < di 500 mq Rispetto delle distanze e delle altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché realizzazione dei parcheggi privati Cambio destinazione d’uso (da non residenziale a residenziale) anche porzioni di edifici localizzati nei P.d.Z. 167 o nei piani di recupero di cui alla L.R. 28/1980 Gli standard urbanistici possono essere reperiti anche su aree adiacenti ovvero entro un raggio di influenza di 1.000 mt dall’area. In alternativa pagamento di un contributo straordinario commisurato allo standard urbanistico a seguito dell’incremento volumetrico pari al 50% del contributo di costruzione con vincolo alla realizzazione di opere pubbliche nell’area oggetto dell’intervento 14 Interventi volti al cambio di destinazione in altro uso non residenziale attraverso ristrutturazione, demolizione, Ricostruzione e completamento Edifici non residenziali che al 31/12/2013 risultino: • Dismessi o mai utilizzati • In corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo • In via di dismissione limitamente agli edifici direzionali Cambio di destinazione d'uso (*) della superficie lorda esistente fino ad un max di 2.500 mq (*): il cambio determina automaticamente anche il cambio di destinazione urbanistica dell'area di sedime e pertinenziale nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici Aree non residenziali libere nell'ambito di piani o programmi attuativi (pubblici o privati) anche se decaduti ad esclusione di quelle con destinazione industriale o artigianale 15 ESCLUSIONI NO zone agricole (zone omogenee E) No zone industriali (zone omogenee D) > di 10 ha e se < di 10 ha edificio deve essere dismesso o inutilizzato al 31/12/2011 NO PIP 16 • Rispetto delle distanze e delle altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 • Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 17 OGGETTO DELL'INTERVENTO Edifici residenziali per almeno il 50% Edifici interamente non residenziali o > del 50% Edifici residenziali in area agricola realizzati dopo il 1950 PREMIALITA’ (*) +35% di ampliamento +35% fino ad un max di 350 mq a condizione che siano rispettate le destin. degli strumenti urbanistiche +20% della cubatura ESCLUSIONI NO edifici ricadenti nelle zone di espansione (zone omogenee C) realizzati da < di 20 anni (*) Le suddette percentuali sono incrementate di un ulteriore 10% nel caso in cui si utilizzi la procedura del concorso di progettazione 18 • • • • • • • • • Gli interventi possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario, igienicosanitario e tecnologico a condizione che l’edificazione avvenga al di fuori delle predette aree o fasce di rispetto nel medesimo lotto o confinante ove consentito dagli strumenti urbanistici Gli interventi possono essere eseguiti anche su edifici ricadenti nelle zone a rischio idrogeologico previa attestazione, da parte dell’Ente competente della sicurezza del regime idraulico Rispetto delle distanze ed altezze di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/1968 Esistenza o adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria, nonché realizzazione dei parcheggi privati Cessione degli standard all’A.C. e, se non reperiti entro un raggio di influenza di 1000 mt, pagamento di un contributo straordinario vincolato alla realizzazione di opere pubbliche nello stesso ambito Piantumazione di essenze arboree e vegetazionali Le premialità non si possono sommare con gli altri ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme o da strumenti urbanistici comunali alle abitazioni in locazione Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs 192/2005 ovvero dalla L.R. 6/2008 – deve essere riferita all’intera unità immobiliare Gli interventi negli edifici residenziali in zone agricole devono rispettare nella ricostruzione i caratteri dell’edificazione agricola 19 recupero volumi accessori e pertinenziali, nonche' delle unita’ immobiliari ad altri usi destinati di: Edifici residenziali per almeno il 50% Edificio prevalentemente residenziale ubicato in zona agricola Edificio a destinazione prevalentemente a servizi finalizzati all’attività sportiva PREMIALITA ' +20% del volume o della superficie esistente e, comunque, ogni unità immobiliare dotata di specifica autonomia funzionale fino ad un max di 70 mq residenziale +50% della superficie residenziale preesistente e fino ad un max di 70 mq residenziale +50% della parte esistente già destinata a servizi nalizzati ad attività sportiva attività sportiva 20 • • • Esistenza, adeguamento o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard nonché realizzazione dei parcheggi privati, sempreché la superficie da destinare a parcheggio non sia < di 20 mq Prestazione energetica inferiore al 10% rispetto al valore limite fissato con D.Lgs 192/2005 ovvero dalla L.R. 6/2008 Ove venga comprovata l’impossibilità alla dotazione degli standard l’intervento è ammissibile subordinatamente al pagamento degli oneri concessori e di un contributo straordinario pari al 50% del contributo di costruzione. Tali contributi sono utilizzati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nei territori interessati, individuando eventualmente aree contermini per l’adeguamento degli standard 13 21 DIA Ampliamento (art. 3 – 3 bis) Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a resid. (art. 3 ter) Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a non resid. (art. 3 quater) < di 500 mq Demolizione e ricostruzione < di 500 mq (art. 4) Recupero volumi accessori e pertinenziali (art. 5) (art. 3 ter, 3 quater e 4) PERMESSO DI COSTRUIRE il cui ottenimento è subordinato all'esito di un'appostia Conferenza dei Servizi (da convocare entro 90 gg. dalla presentazione della domanda) Cambi di destinaz. d'uso da non resid. a resid. > di 500 mq • Demolizione e ricostruzione > di 500 mq entro il 31.03.2015 i Comuni con D.C.C. delegano gli Uffici ad acquisire al patrimonio pubblico le aree cedute a standard 22 • • • • • Le disposizioni contenute nelle modifiche introdotte, non si applicano alle DIA già presentate e alle domande di P. di C. per le quali sia stata già convocata la C.d.S. alla data di entrata in vigore della LR 10\2014 ovvero sia stata presentata richiesta di P.a C. entro il novantesimo giorno antecedente l’entrata in vigore (BURL n. 90 del 11.11.2014). Per le DIA e le domande di P. diC. presentate ai sensi della L.R. 21/09, comprese quelle per le quali sia stato rilasciato il titolo abitativo e stipulato l’atto d’obbligo, si può richiedere entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della L.R. 10/09 l’applicazione delle modifiche introdotte. E’ consentita l’applicazione del “Piano Casa” limitatamente agli interventi di sostituzione edilizia tramite demolizione e ricostruzione (art. 3 ter, c. 1 e art. 4 c. 1) di edifici situati nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto, purché la ricostruzione abbia luogo fuori dalle predette fasce nel medesimo lotto o confinante sempreché ne sia consentita l’edificazione dallo strumento urbanistico. (LR 10\2014 art.1 comma 48) Gli ampliamenti di cui all’art. 3 sono consentiti anche nelle aree che il PTP rimanda alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti salvo ulteriori prescrizioni. La sussistenza delle oo.uu. secondaria viene verificata in relazione alla presenza dello standard urbanistico previsto nel PRG vigente o adottato ovvero attraverso la monetizzazione. Gli interventi previsti dalla L.R. 21/09 e s.m.i. sono consentiti anche nei Comuni dotati di programma di fabbricazione.