TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4° il Giudice designato
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TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4° il Giudice designato
T RI B U N AL E DI R O M A S E ZI O NE L A VO RO 4 ° il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 6.6.2016 ha pronunciato la seguente ORDINANZA ex art. 1 commi 47-69 L. n.92/2012 nel procedimento iscritto al n. R.G. XXXX TRA XXXX, elettivamente domiciliato in XXXX presso lo studio degli Avv.ti XXXX, XXXX e XXXX che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso, RICORRENTE E XXXX SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore dott.ssa XXXX, elettivamente domiciliata in XXXX presso lo studio dell'Avv.to XXXX che, unitamente all'Avv.to XXXX, la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria difensiva, RESISTENTE Con ricorso depositato in via telematica XXXX ed iscritto a ruolo XXXX il sig. XXXX esponeva: che la resistente ha quale oggetto sociale il lavoro aereo qualificato, e tra l'altro il servizio di trasporto sanitario di emergenza mediante elicotteri e aerei, definito anche HEMS; che nel XXXX la XXXX spa si è aggiudicata due appalti per il servizio HEMS della Regione XXXX presso ARES e SUEM della Regione XXXX; che l'XXXX il ricorrente, in possesso di licenza commerciale di pilota di elicotteri e di abilitazione strumentale IR (licenza ed abilitazione necessari al servizio HEMS) nonchè dell'abilitazione alla guida dell'elicottero A109E, veniva assunto dalla XXXX spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento della mansione di pilota di 2° ccnl Piloti di Elicottero; di avere espletato la propria attività di copilota dapprima nell'ambito dell'aeroporto di XXXX , di essere poi stato trasferito nel periodo XXXX in XXXX per operazioni di eliambulanza nell'ambito militare e di avere quindi prestato servizio da XXXX sino alla cessazione del rapporto di lavoro presso il servizio SUEM a XXXX; di aver conseguito durante il rapporto di lavoro con la resistente l'abilitazione off-shore, l'abilitazione per il pilotaggio di nuovi elicotteri acquistati dalla società EC135, la licenza di pilota di linea (ATPL) e quindi promosso di grado a pilota di Prima; che il costo per il conseguimento delle indicate abilitazioni è stato supportato interamente dalla società; di avere quale requisito professionale un totale di 1598,58 ore di volo; di avere ricevuto il XXXX un avviso da parte della società, indirizzato a tutti i piloti, in cui si ribadiva la necessità per tutti i membri dell'equipaggio di detenere le abilitazioni Off Shore, Mountain Aerial Work, evidenziando che "la mancanza di uno o entrambi i requisiti richiesti può determinare l'impossibilità di inserimento nella normale turnazione operativa" e la necessità di conseguire le predette abilitazioni "entro e non oltre il XXXX"; di avere comunicato alla resistente via mail il XXXX di possedere l'abilitazione off-shore e di avere provveduto in merito alla richiesta abilitazione aerial mountain work a contattare Enac e di essere in attesa di una risposta;che con comunicazione del XXXX la resistente apriva procedimento disciplinare nei suoi confronti, contestando al ricorrente, con riferimento all'invito al conseguimento di titoli specifici, quali il volo off-shore e l'aerial mountain work, la mancata attivazione del ricorrente e l'autonoma adozione dei gradi da primo Ufficiale sulla divisa in assenza di formale assegnazione dei gradi; che il XXXX il ricorrente, in sede di audizione ex art. 7 L. 300/70, ribadiva la non obbligatorietà alle abilitazioni richieste dalla società, in quanto assunto come secondo pilota, nonché le difficoltà economiche nell'affrontare i costi richiesti e di essere d'accordo ad effettuare le qualificazioni richieste; che la procedura veniva chiusa con comunicazione del XXXX con il provvedimento di censura del fatto contestato; che con comando del XXXX la società ordinava al ricorrente di partecipare al corso per il conseguimento dei titoli per il volo aerial mountain work, che si sarebbe tenuto presso la XXXX srl, in XXXX, con oneri e spese a carico del ricorrente per l'importo di € XXXX; che con comunicazione del XXXX il ricorrente contestava il provvedimento sanzionatorio irrogatogli e manifestava la propria disponibilità alla frequentazione della scuola per l'abilitazione del lavoro in montagna, contestando tuttavia l'addebito oneroso del suddetto corso di abilitazione; che con comunicazione del XXXX la società contestava al ricorrente che lo stesso, non ottemperando al comando impartitogli, non si sarebbe presento al corso del XXXX; di avere reso le sue giustificazioni nel corso dell'audizione dell'XXXX; di essere stato licenziato con lettera di licenziamento del XXXX sul presupposto che le giustificazioni rese avrebbero confermato il rifiuto del lavoratore ad ottemperare al comando impartito con lettera del XXXX; che con la medesima lettera, titolata licenziamento per giusta causa, la società comunicava che in subordine, in considerazione del nuovo mercato di riferimento, aveva deciso di sopprimere la posizione professionale del ricorrente, in quanto non più rispondente alle esigenze aziendali, per le quali era divenuto necessario che i piloti della società fossero in possesso anche dell'abilitazione aerial mountain work, pena l'impossibilità di inserimento nella normale turnazione operativa e che, non avendo a disposizione ulteriori e diverse posizioni professionali compatibili con professionalità analoghe a quelle del ricorrente, il rapporto doveva considerarsi risolto anche per tale motivo; che la società aveva in essere al momento del licenziamento del ricorrente contratti di appalto con la Regione XXXX e XXXX; che la resistente svolge servizi che coprono le 24 ore sulle basi di XXXX e XXXX e servizi entro le 12 ore sulle basi di XXXX, XXXX e XXX; che sui servizi H24 è necessaria la presenza sia del comandante che del copilota mentre sui servizi H12 possono essere impiegati anche equipaggi formati dal singolo pilota; che per potere essere impiegati sui servizi con pilota singolo, quest'ultimo deve avere un bagaglio di 2000 ore di volo certificate; che il ricorrente ha 1.595,58 ore di volo certificate e quindi non è idoneo ad essere impiegato come single pilot; che il capitolo 6.1 del capitolato speciale d'oneri per l'affidamento dell'appalto ARES 118 prevede il possesso dell'abilitazione al lavoro in montagna e all'attività fuori costa solo in capo al pilota comandante e non anche al copilota, mentre tale abilitazione non è prescritta nemmeno in capo al comandante nel capitolato di appalto per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione XXXX; di avere impugnato il licenziamento con lettera spedita il XXXX e con ulteriore lettera del XXXX; che successivamente al licenziamento del ricorrente la società ha assunto nuovi piloti per lo svolgimento della medesima identica attività espletata dal ricorrente; che l'ultima retribuzione globale di fatto percepita ammonta ad € XXXX; che al momento del licenziamento la società occupava più di 15 dipendenti nel comune di XXXX e comunque più di 60 nel territorio nazionale. In punto di diritto il ricorrente deduceva: che il licenziamento intimatogli è illegittimo per insussistenza di giusta causa; che non vi è corrispondenza tra il fatto contestato (mancata presenza al corso del XXXX) e quello posto alla base del licenziamento (rifiuto del lavoratore al comando di partecipare al corso per l'abilitazione Aerial Mountain Work); che non è stato contestato un fatto materiale rilevante ai fini disciplinari, con conseguente illegittimità del licenziamento; che la contestazione è generica quanto al fatto materiale contestato; che il rifiuto di ottemperare al comando impartito non ha formato oggetto di contestazione specifica; che l'insussistenza del fatto materiale può apprezzarsi anche sotto il diverso profilo della inesistenza della condotta addebitata al lavoratore; che il licenziamento si fonda sulla mancata ottemperanza al formale comando impartito al ricorrente e consistente nella partecipazione al corso per il titolo di mountaion aerial work, con addebito del relativo costo al dipendente; che in realtà il comando non è mai stato disatteso dal lavoratore il quale ha più volte manifestato la piena disponibilità a frequentare il corso laddove la società se ne fosse accollata il relativo costo; che pertanto il licenziamento è illegittimo, con conseguente applicazione dell'art. 18 comma 4° L. 300/70; che il fatto richiamato dall'art. 18 deve essere giuridicamente rilevante; che occorre quindi valutare la legittimità del comando che si assume illegittimamente disatteso; che nessuna norma, né di carattere individuale né di ccnl o di CIA impone al lavoratore, primo e secondo pilota, di acquisire l'abilitazione in questione, per di più sopportandone i costi; che la non obbligatorietà dell'abilitazione in capo ai piloti di 1° e 2° e l'assenza di una previsione in tal senso nei contratti di appalto gestiti dalla resistente, e nei quali il ricorrente era impiegato, rendono la qualifica professionale richiesta non necessaria per l'espletamento delle mansioni di copilota; che non si può ritenere legittimo un comando che imponga al lavoratore di sostenere oneri economici per soddisfare un'esigenza aziendale e che di fatto si tradurrebbe in una illegittima riduzione della retribuzione; che in subordine il licenziamento è illegittimo in quanto sproporzionato rispetto all'addebito contestato; che la mancata partecipazione del lavoratore il XXXX al primo incontro del corso per il conseguimento dell'abilitazione al lavoro in montagna non può costituire un illecito disciplinare tanto grave da giustificarne il licenziamento; che, con riferimento alla dedotta sussistenza di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non vi era alcuna reale esigenza aziendale che imponesse l'abilitazione al lavoro in montagna per il ricorrente, atteso che nei contratti di appalto gestiti dalla resistente tale abilitazione è richiesta unicamente per il pilota comandante e non anche per il secondo pilota; che il ricorrente non potrebbe essere impiegato come single pilot non avendo il numero di ore di volo previste; che nessuna soppressione della posizione professionale ricoperta dal ricorrente, quella di copilota, risulta attuata dall'azienda, atteso che la stessa nello svolgimento almeno per i servizi H24 necessità della contemporanea presenza sull'aeromobile sia del pilota con qualifica di comandante, che deve avere l'abilitazione in questione, sia del copilota, per il quale invece non è richiesta tale abilitazione; che anche nella ipotesi in cui si ritenesse sussistere il motivo posto alla base del recesso, il licenziamento sarebbe comunque illegittimo per mancata prova dell'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in mansioni equivalenti ovvero in altra attività dell'impresa; che la posizione di copilota non è stata soppressa, tanto che la resistente ha effettuato nuove assunzioni per sostituire il sig. Vita dopo il suo licenziamento; che il licenziamento, anche qualora sorretto da giustificato motivo oggettivo, è illegittimo per violazione della procedura prevista dall'art. 7 L. 604/66, totalmente omessa dalla resistente. Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere: in via principale condannare la XXXX spa alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere a questi la retribuzione globale di fatto nella misura di € XXXX (o comunque la retribuzione ritenuta come dovuta dal Giudicante) maturata e maturanda dal giorno del licenziamento e sino a quello di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero altra retribuzione maggiore o minore determinata dal Giudice, in misura non inferiore a cinque mensilità; in subordine condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente una indennità risarcitoria nella misura massima pari a 24 mensilità, sulla base della retribuzione globale di fatto nella misura mensile di € XXXX, ovvero altra retribuzione maggiore o minore determinata dal Tribunale e comunque non inferiore a 12 mensilità; in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare nullo, annullabile e inefficace il licenziamento comminato per violazione dell'articolo 7 L. n. 604/66 come modificato dall'art. 1 comma 40 L. n.92/2012 e per gli effetti condannare la società al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione, pari ad € XXXX e comunque nella misura non inferiore a 6 mensilità di retribuzione; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari e da liquidarsi ex DM n. 55/2014. La società resistente si costituiva in giudizio depositando memoria di costituzione e relativi allegati chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza. In particolare la XXXX spa deduceva:di avere ad oggetto il lavoro aereo qualificato; di essere vincitrice di due appalti, l'uno con il servizio ARES presso la Regione XXXX, con decorrenza dal XXXX, e l'altro, SUEM con la Regione XXXX dal XXXX; che il ricorrente è stato assunto il XXXX con qualifica di "Pilota di Seconda con Salario d'Ingresso"; che al momento dell'assunzione il ricorrente non possedeva l'abilitazione sull'elicottero A109E e tale passaggio è stato ottenuto dopo l'assunzione presso XXX, con costi a carico di quest'ultima; che il ricorrente, pur avendo sin dall'assunzione prestato servizio presso l'aeroporto di XXXX, da XXXX a XXXX XXXX ha svolto la sua attività lavorativa non solo in XXXX ma anche sulle basi di XXXX e XXXX, per poi lavorare da XXXX a XXXX XXXX presso le basi di XXXX e XXXX, successivamente nel 2013 a XXXX e tra la base di XXXX e XXXX nel XXX; che l'abilitazione Off-Shore non è stata conseguita presso XXXX spa ma riconosciuta d'ufficio dall'Enac sulla base di un'attestazione rilasciata da XXXX spa delle ore di volo effettuate "fuori costa"; che anche la licenza di pilota di linea ATL è stata acquisita dal ricorrente grazie ai tioli professionali del sig. XXX e la resistente si è fatta carico solo dell'esame pratico di volo; che al momento del licenziamento le basi di XXXX, XXXX e XXXX erano deputate ai servizi entro le 12 ore (H12) e quelle di XXXX e XXXcoprivano le 24 ore, mentre da XXXX XXXX la base di XXXè diventata anch'essa H24; che la società, nell'ottica di una maggiore sicurezza aziendale, ha sempre richiesto anche ai copiloti di munirsi delle abilitazioni possedute dai comandanti atteso che, nel caso di un imprevisto in volo, come un malore del comandante, il copilota deve essere in grado di portare a termine la missione;che il requisito delle 2000 ore di volo per svolgere la funzione di single pilot non è previsto dalla normativa europea EASA; che per lo più negli appalti vinti con la Regione XXXX e XXXX, se il ricorrente avesse conseguito l'abilitazione aerial mountain work, avrebbe potuto svolgere altri servizi assicurati dalla resistente, quali quelli relativi all'attività di antincendio boschivo/lavoro al gancio baricentrico, per i quali è richiesta l'abilitazione in questione; di avere assunto due nuovi piloti aventi la medesima qualifica del ricorrente (Primo Ufficiale) ma in possesso dell'abilitazione Aerial Mountain Work; di contestare la sussistenza del requisito dimensionale. In punto di diritto la società resistente deduceva: la decadenza ex art. 6 comma II L. 604/66 avendo il ricorrente impugnato il licenziamento il XXXX e depositato il ricorso XXXX, oltre il termine di 180 giorni previsto dalla normativa per l'instaurazione del giudizio di licenziamento; l'inapplicabilità dell'art.18 L. 300/70 per mancanza del requisito dimensionale, non occupando la società nel comune di XXXX alle sue dipendenze più di 15 lavoratori e non avendo alle sue dipendenze più di 60 lavoratori, con conseguente inammissibilità del ricorso per erronea applicazione del rito previsto dall'art. 1 comma 47 e seg. L. 92/2012 attesa la non applicabilità dell'art. 18 L. 300/70; che non sussiste una netta differenza tra mancata presentazione al corso e rifiuto di conseguire l'abilitazione; che la procedura ha avuto ad oggetto fatti identici dai quali consegue la legittimità della sanzione irrogata; che il rifiuto del lavoratore costituisce inadempimento suscettibile di non rendere più proseguibile il rapporto di lavoro; che l'insussistenza del fatto contestato postula l'inesistenza dell'addebito indirizzato al lavoratore; che il fatto materiale, ammesso dal ricorrente, è sussistente ed è stato di gravità tale da legittimare il recesso datoriale; che tale rifiuto ha costituito grave insubordinazione, rilevante disciplinarmente; che la mancata volontà dei piloti di aggiornarsi avrebbe comportato gravissime ricadute nei confronti dell'organizzazione aziendale; che l'acquisizione di una abilitazione professionale superiore, ovvero in più rispetto al pregresso know how di ciascun pilota non può essere a carico dell'azienda, trattandosi di un titolo personale che il pilota mantiene per tutto il suo curriculum; che non essendovi una clausola di stabilità nei rapporti contrattuali con i piloti, l'XXXX avrebbe dovuto accollarsi i costi integrali di un corso che avrebbe permesso al pilota di acquisire un titolo necessario, senza alcuna certezza della permanenza del pilota finanziato presso la propria struttura; che in ragione di ciò la resistente permette il miglioramento dei propri dipendenti di volo senza però doversi accollare le relative spese, secondo una prassi consolidata aziendale, accettata dai dipendenti, che il ricorrente ha ritenuto di disattendere in maniera arbitraria; che tale prassi trova conferma nelle mail, prodotte dalla resistente, inoltrate da alcuni piloti con l'accettazione della partecipazione ai corsi con pagamenti personali, non addebitati alla società; che la società non ha alcun obbligo legale di corrispondere le spese e di sostenere i corsi dell'aggiornamento professionale dei piloti, dovendo ex art. 9 del ccnl di categoria avere esclusivamente "cura di offrire, per quanto possibile, pari opportunità di miglioramento delle qualifiche, ai propri piloti"; che tutti i piloti di XXXX provvedevano a conseguire le abilitazioni richieste (off shore e aerial mountain) ad eccezione del ricorrente e di altri 4 piloti; che la necessità di un aggiornamento professionale non più procrastinabile, la cui assenza avrebbe comportato l'inidoneità lavorativa del pilota, era tale da non tollerare ulteriori proroghe, atteso che in presenza del secondo rifiuto (il primo sanzionato con una censura) a conseguire l'abilitazione richiesta, il pilota non avrebbe potuto svolgere l'attività, anche relativa agli appalti vinti, costringendo la società ad estrometterlo dalla turnazione e dall'assegnazione dei voli e sostituirlo con altro pilota da assumere; che la presunta difficoltà economica del ricorrente non avrebbe potuto costituire motivo tale da legittimare il suo rifiuto, anche alla luce della offerta della società di anticipare l'importo del corso del dipendente, con un piano di rientro in 24 mesi; che il corso era fondamentale per poter ricoprire il ruolo di copilota, sempre al fine di possedere le medesime abilitazioni del Comandante; che la rata mensile di rimborso sarebbe stata di € XXXX e dunque ad una cifra irrisoria, anche alla luce del corrispettivo mensile percepito dal lavoratore; che la proporzione tra addebito e sanzione è dimostrata dalla gravità del comportamento del pilota (insubordinazione grave) il quale con il suo atteggiamento ha disatteso un ordine legittimo, derivante da prassi della società; che le nelle missioni concernenti la copertura dei servizi H24 (su XXXX e XXXX), pur essendo l'abilitazione formalmente necessaria solo per il pilota comandante, essa deve comunque essere detenuta anche dal copilota, dovendo quest'ultimo essere in grado di svolgere tutte le funzioni del comandante in caso di difficoltà, malattia o altro impedimento di quest'ultimo; che, con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda non aveva la possibilità di ricollocare il lavoratore, atteso che non avendo l'abilitazione AMW il pilota non poteva più essere adibito allo svolgimento di mansioni per le attività H24 presso le basi di XXXX e XXXX; che per le basi di XXXX, XXXX e XXXX cd H12 il pilota avrebbe dovuto avere un bagaglio di ore certificato pari a 2000 ore di volo, non posseduto dal ricorrente che aveva 1595,58 ore e quindi non poteva essere adibito a mansioni in single pilot; che dato il requisito dimensionale dell'azienda non trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dai commi da IV a VII dell'art. 18 L. 300/70; che in caso di accertata violazione della procedura ex art. 7 L. 604/66 l'indennità risarcitoria prevista al massimo è pari a sei mensilità; che solo ove ritenuta insussistente la giusta causa avrebbe dovuto valutarsi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto; che nell'ipotesi di condanna della convenuta al pagamento della indennità prevista dall'art. 18 in favore del ricorrente deve dedursi quanto percepito dal ricorrente a titolo di aliunde perceptum e di aliunde percipiendum. All’udienza del 6.6.2016, esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, sentite le parti, dopo la discussione, il Giudice si riservava. ***** Devono essere disattese le eccezioni preliminari sollevate dalla XXXX spa. Invero, dalla consultazione della Consolle del Magistrato emerge che il ricorso è stato trasmesso telematicamente l'XXXX, e dunque entro il termine di 180 giorni dall'impugnazione del licenziamento del XXXX, ed iscritto a ruolo l'XXXX. Sussiste altresì il requisito dimensionale necessario ai fini dell'applicazione della tutela ex art. 18 L. 300/70, il quale prevede che "Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti". Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è stato assunto da XXXX spa con decorrenza XXX con qualifica di Pilota 2° salario ingresso del ccnl Piloti di Elicottero con mansioni di pilota, con "luogo predominante di lavoro" presso la sede di XXXX(cfr. lettera di assunzione, doc.2 fasc. ricor.); dalla visura camerale della società resistente prodotta dal ricorrente (doc.1) emerge che la XXXX spa presso la sede di XXXX nel XXXX aveva una media di 34 dipendenti. Sussiste pertanto il requisito dimensionale richiesto dall'art. 18 L. 300/70 e, in conseguenza, il procedimento è stato correttamente incardinato con il rito ex art. 1 comma 47 e ss. L. n.92/2012. Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che: - con mail del XXXX inoltrata a vari piloti, tra cui il ricorrente, la società resistente ha chiesto "in riferimento ai requisiti personali relativi agli equipaggi di condotta richiesti dai capitolati di appalto, con particolare riferimento al possesso di "Off Shore" e "Mountain Aerial Work", si ribadisce la necessità che tutti i membri di equipaggio di condotta detengano tali abilitazioni. La mancanza di uno o entrambi i requisiti richiesti può determinare l'impossibilità di inserimento nella normale turnazione operativa e dunque il mancato impiego delle unità interessate. Si evidenzia pertanto la necessità che entro e non oltre il XXXX venga data evidenza del conseguimento delle abilitazioni in oggetto" (doc.7); con successiva mail del XXXX la società resistente ha inviato nuovamente la mail del XXXX al ricorrente e agli altri piloti pregando di "prenderne necessaria visione e porre in essere le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi" (doc.7); - con lettera n. prot. XXXX XXXXspa ha aperto nei confronti del ricorrente procedimento disciplinare con la seguente contestazione:" Con la presente spiace verificare, facendo seguito agli inviti e solleciti aziendali rivolti al conseguimento di alcuni titoli specifici quali il volo off shore e l'aerial mountain work, la mancata applicazione delle indicazioni de quo ovvero la mancata attivazione da parte della Sv di un qualsiasi genuino atteggiamento rivolto primum alla propria crescita professionale ma sopratutto alla tutela dell'interesse Aziendale. E' da rilevare come tali indicazioni, recepite da tutto il corpo piloti ad esclusione di 4 piloti Ella compreso, non sono state recepite in alcun modo dalla Sv anche se tali abilitazioni le consentirebbero un indubbio accrescimento professionale propedeutico al passaggio sia in termini di grado che ovviamente in corrispondenti termini economici, dalla quale ci aspettavamo, al pari dei suoi colleghi, una più enfatizzata collaborazione...."(doc.8); - nel corso dell'audizione del XXXX il ricorrente ha presentato, tramite il rappresentante sindacale delegato, le sue giustificazioni, ribadendo "la non obbligatorietà del pilota Vita alle abilitazioni richieste dalla società, in quanto assunto come secondo pilota", rappresentando che "ha delle difficoltà economiche personali che non gli consentono di affrontare i costi richiesti", dimostrandosi "d'accordo alla effettuazione delle qualificazioni richieste, dando la disponibilità a fornire una fidelizzazione con l'azienda, da definire di comune accordo" (doc.9; - con nota n. pro. XXXX del XXXX la società datrice di lavoro ha comunicato al sig. XXXX la chiusura del procedimento disciplinare aperto il XXXX, limitando il proprio potere disciplinare alla sola censura del fatto contestato (doc.11); - con nota n. pro. XXXX del XXXX XXXX spa avente ad oggetto "comando per la partecipazione al corso per il conseguimento dei titoli per il volo "aerial mountain wok", con riferimento alle esigenze organizzative della Compagnia e per offrire pari opportunità all'intero corpo piloti, ha notificato al sig. XXXX il "comando per la partecipazione al Corso per il conseguimento del titolo "mountain aerial work" che si terrà a partire dal giorno XXXX alle ore 9.00 presso la XXXX srl, via XXXX XXXX, ovvero per tutto il periodo necessario al conseguimento del citato titolo strettamente personale ed il cui costo sarà ad Ella addebitato come prassi consolidata ed applicata nei confronti di tutto il personale di condotta. Il costo del corso pari ad € XXXX per T.R. R44+mountain aerial work potrà essere saldato in unica soluzione ovvero potrà essere anticipato dalla Società XXXX spa e sarà rimborsato individualmente e senza interessi fino ad un massimo di 24 rate da trattenersi alla retribuzione mensile..." (doc.13); - con lettera del XXXX, firmata dal rappresentante sindacale e dal ricorrente, quest'ultimo ha contestato il provvedimento di censura irrogatogli e in relazione alla lettera del XXXX ed ha ribadito "l'immediata disponibilità dello stesso ad effettuare qualsivoglia abilitazione dalle quali la stessa compagnia aerea potrà trarre vantaggi nella partecipazione alle gare di appalto nel rispetto delle norme di assunzione previste dal ccnl" rilevando come sia "inaccettabile la richiesta di addebito oneroso del suddetto corso di abilitazione, peraltro non obbligatorio ai fini dell'art.5 del ccnl e non esigibile per l'impiego per il quale il Pilota è stato assunto, anche per l'attuale quadro normativo Europeo che non ne prevede l'obbligo...." (doc.13); - con nota n. prot. XXXX del XXXX XXXX spa ha comunicato al ricorrente che "Dalla comunicazione pervenuta dalla XXXX srl prot. XXX prendiamo atto della Sua mancata presenza al Corso del 14 luglio 2015 ore 9.00 presso la sede di XXXX srlvia XXXX, non ottemperando con ciò al formale Comando ad Ella impartito. Prima di valutare disciplinarmente l'intera vicenda attendiamo di esaminare ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 le eventuali giustificazioni scritte che vorrà presentare, entro cinque giorni dal ricevimento della presente, allo scadere dei quali procederemo, se del caso, a norma di legge e di contratto" (doc.14); - nel corso dell'audizione dell'XXXX il rappresentante sindacale del ricorrente ha ribadito che "da parte del sindacato e del pilota c'è sempre la disponibilità ad addivenire ad un accordo che non preveda il pagamento del corso di abilitazione, che la società ha richiesto" e di non comprendere "l'esigenza della società XXXX spa a far effettuare l'abilitazione Aerial Mountain Work al pilota, in considerazione che al momento tale attività non è richiesta nelle specifiche dei secondi piloti nelle gare d'appalto attualmente in essere", riscontrando "una ingiustificata detrazione dallo stipendio di alcune indennità e il mancato inserimento del pilota nei turni di servizio"(doc. 15); - con lettera del XXXX la società resistente ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa nei seguenti termini:"Facciamo seguito alla nostra lettera di contestazione disciplinare di data XXXX, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.Le giustificazioni da Lei rese nell'ambito dell'audizione dell'XXXX non possono essere accolte. Peraltro tali giustificazioni hanno confermato il suo rifiuto, rilevante sul piano disciplinare, ad ottemperare al formale comando a Lei impartito in data XXXX, disposto per la sua partecipazione al corso funzionale alla abilitazione "Aerial Mountain Work" alle condizioni proprie della prassi aziendale, a Lei ben nota. Tenuto conto del suo comportamento, complessivamente posto in essere.... ci vediamo costretti ad intimare la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato ai sensi dell'art. 2119 cc. Fermo quanto sopra, Le comunichiamo, in subordine, che la Società, in considerazione del suo nuovo mercato di riferimento, ha deciso di sopprimere la sua posizione professionale, in quanto non rispondente più alle esigenze aziendali, per le quali è necessario che i piloti della Società siano in possesso anche dell'abilitazione Aerial Mountain Work, pena l'impossibilità di inserimento nella normale turnazione operativa e dunque il mancato impiego. In considerazione del nuovo assetto organizzativo, ulteriori e diverse posizioni professionali compatibili con professionalità analoghe alla Sua non sono disponibili. Anche per questi motivi la Società è costretta ad addivenire alla risoluzione del rapporto con Lei intercorrente...." (doc.16); - il ricorrente ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata del XXXX ricevuta dalla resistente il XXXX (doc.17). Risulta dal chiaro tenore della lettera di contestazione disciplinare del XXXX e della lettera di licenziamento del XXXX la piena corrispondenza tra fatto addebitato ("prendiamo atto della Sua mancata presenza al Corso del XXXX ore 9.00..., non ottemperando con ciò al formale Comando ad Ella impartito") e fatto posto alla base del recesso, atteso che la lettera di licenziamento ha espressamente fatto riferimento alla lettera di contestazione disciplinare che "qui si intende integralmente richiamata e trascritta", e quindi il "suo rifiuto, rilevante sul piano disciplinare, ad ottemperare al formale comando a Lei impartito in data XXXX...."). XXXX spa nella mail del XXXX inoltrata, tra gli altri, al ricorrente, afferma che tra i requisiti personali relativi agli equipaggi di condotta "richiesti dai capitolati di appalto" vi sono le abilitazioni Off Shore e Mountain Aerial Work e che pertanto sussiste la "necessità che tutti i membri dell'equipaggio di condotta detengano tali abilitazioni". E' pacifico ed è documentato che la società XXXX spa ha in essere sin dal XXXX due contratti di appalto, uno con il servizio ARES 118 (Azienda Regionale per l'emergenza sanitaria) presso la Regione XXXX e uno con SUEM (Servizio Urgenza Emergenza Medica) presso la Regione XXX. Ebbene, il cap. 6.1 del capitolato speciale d'oneri per l'affidamento dell'appalto ARES 118 (doc.2 fasc. ricor.) relativo al "personale di condotta" prevede, tra l'altro, il "possesso dell'abilitazione al lavoro in montagna ed all'attività fuori costa ai sensi del DM 467 T/92" in capo al Pilota Comandante ma non in capo al copilota. L'allegato tecnico ai capitolati d'oneri relativo all'appalto per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicotteri per la Regione XXXX non prevede invece nessuna delle due abilitazioni né per il comandante né per il copilota (cfr. art. 21, doc.3 fasc. ricor.). Il ricorrente, assunto dalla resistente il XXXX con qualifica di Pilota 2° salario ingresso, pacificamente addetto ai servizi oggetto dei suindicati appalti, in quanto copilota secondo le previsioni dei contratti di appalto non deve, dunque, possedere le abilitazioni Off Shore (quest'ultima già pacificamente conseguita dal ricorrente, cfr. cap.12 memoria difensiva) e Mountain Aerial Work, richieste solo per il Comandante e solo dal capitolato di appalto della RegioneXXXX. Non è quindi vero quanto sostenuto da XXXX spa nella mail del XXXX inoltrata, tra gli altri, al ricorrente, in cui afferma che tra i requisiti personali relativi agli equipaggi di condotta "richiesti dai capitolati di appalto" vi sarebbero le suindicate abilitazioni. Si tratta, dunque, di abilitazioni, in particolare quella Mountain Aerial Work, non richieste dai contratti di appalto in essere tra la resistente e le Regioni XXXX e XXXX per il copilota ed anche, per quel che concerne la Regione XXXX, per il comandante. Occorre rilevare che il contratto individuale di assunzione del ricorrente, la contrattazione collettiva di settore e la normativa in materia non impongono al copilota, quale risulta essere il ricorrente, di conseguire l'abilitazione Mountain Aerial Work per svolgere le proprie mansioni. Si deve quindi ritenere che la società resistente abbia autonomamente deciso nel XXXX, per propria scelta aziendale, non imposta da alcuna normativa legale o contrattuale, di richiedere ai propri piloti di dotarsi della predetta abilitazione. Trattandosi di propria scelta, non imposta alcuna norma di legge o contrattuale, l'azienda resistente deve farsi carico delle spese necessarie per far conseguire al pilota l'abilitazione in questione, come del resto avvenuto nel corso del rapporto di lavoro con il ricorrente con riferimento a precedenti abilitazioni. Infatti è la stessa resistente ad ammettere nella memoria difensiva di avere sostenuto in passato, dopo l'assunzione del ricorrente, i costi di precedenti abilitazioni conseguite dal sig.XXXX, in particolare l'abilitazione sull'elicottero A109E ("è stato totalmente a carico dell'Azienda"), l'abilitazione strumentale IR (cap.10), l'esame pratico di volo per la licenza di pilota di linea ATPL (cap. 12). Quanto alla eccepita insussistenza del fatto contestato, eccepita dal ricorrente, si osserva che di recente la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti al riguardo. La Corte di Cassazione ha affermato quanto segue:" L'articolo 18 L. 300/70, nel testo introdotto dalla legge 92/2012, fa discendere effetti diversi dalla medesima fattispecie legale del licenziamento illegittimo per assenza della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo). Accertata, preliminarmente, la mancata integrazione della giusta causa (o dei giustificato motivo soggettivo) di licenziamento, il giudicante deve procedere ad una successiva selezione delle conseguenze del vizio, applicando la tutela reale nei soli casi di "insussistenza del fatto contestato" ovvero di fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili (comma 4) ; nelle altre ipotesi di assenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro il comma 5 dell'articolo 18 contempla,invece, la risoluzione del rapporto di lavoro dalla data del licenziamento ed il pagamento di un'indennital risarcitoria onnicomprensiva. La ipotesi normativa della "insussistenza del fatto contestato" comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo, soggettivo, della imputabilità della condotta al dipendente . Ciò si ricava sotto il profilo letterale dalli uso della locuzione "fatto contestato", che lega la materialità del fatto alla sua rilevanza disciplinare e, sotto il profilo logico, dalla assoluta sovrapponibilità, sotto il profilo disciplinare, dei casi di condotta materialmente inesistente a quelli di condotta che non costituisca inadempimento degli obblighi del lavoratore ovvero non sia imputabile al lavoratore stesso. Va data pertanto continuità alla pronunzia di questa Corte nr 20540/2015, nella quale si è già chiarito che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione ... in altre parole la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4 cit.". L'area del fatto contestato non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere la gravità del fatto di rilievo disciplinare, pena la contraddizione del tenore testuale del comma 4 in commento; Il difetto di proporzionalità rientra, invece, tra le "altre ipotesi" di insussistenza della giusta causa (o del giustificato motivo soggettivo) per le quali l'articolo 18 prevede, al comma 5, la sola tutela indennitaria. In questi termini va confermato l'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. sez. lav. 6 novembre 2014 nr. 23669,intervenuta in ipotesi di accertata insussistenza materiale del fatto contestato), secondo cui esula dalla fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del comportamento addebitato" (Cass. sez.lav. sent. n.10019 del 25.2.2016 depositata il 16.5.2016). Nel caso di specie il fatto materiale, ovvero il rifiuto del ricorrente di ottemperare al Comando di partecipazione al corso per conseguire l'abilitazione Aerial Mountain Work a proprie spese (ma non a spese dell'azienda, essendosi più volte dichiarato disponibile a frequentare detto corso in caso di oneri assunti dall'azienda) perché sia disciplinarmente rilevante occorre che il Comando impartito e non eseguito sia legittimo. Al riguardo XXXX spa assume di permettere il miglioramento dei propri dipendenti di volo senza doversi accollare le relative spese, non avendo alcuna certezza della permanenza del pilota finanziato presso la propria struttura e allega l'esistenza di "una prassi consolidata anche e sopratutto aziendale, accettata dai dipendenti" circa l'accettazione della partecipazione ai corsi con pagamenti personali dei piloti e non addebitati alla società (pag. 35-36 della memoria). A sostegno delle proprie allegazioni la società resistente ha prodotto alcune mail inoltrate alla società da alcuni piloti nel XXXX aventi ad oggetto la richiesta del nulla osta per attività di volo finalizzate al conseguimento dell'Aerial Mountain Work (doc.19.1, 19.2,19.3, 19.4, 19.6), alle quali si aggiungono alcune lettere del 28.1.2015 indirizzate dalla resistente ad alcuni piloti nelle quali indica gli elementi necessari ai fini del rilascio del nulla osta al conseguimento delle predette abilitazioni (doc. 22 prodotti in udienza), che nulla provano in merito alla dedotta "prassi consolidata" essendo evidente che trattasi di piloti ai quali era stata inviata la mail del XXXX, reiterata il XXXX, che hanno ritenuto di aderire alla richiesta della società di conseguire a proprie spese l'abilitazione dell'Aerial Mountain Work. La resistente non ha prodotto alcuna documentazione che dimostri la sussistenza, dopo l'assunzione del ricorrente avvenuta nel XXXX, di una prassi generalizzata, accettata da tutti i piloti, di conseguire le abilitazioni richieste dall'azienda e non previste dal contratto di assunzione o dalla contrattazione collettiva a spese del lavoratore. Tra l'altro la stessa XXXX nella ricostruzione dei fatti operata nella memoria difensiva smentisce tale allegazione nel momento in cui ammette di avere finanziato in passato alcune abilitazioni conseguite dal ricorrente. Pertanto deve ritenersi illegittimo il Comando impartito dalla resistente al ricorrente con lettera del XXXX di partecipazione con addebito del relativo costo al corso per il conseguimento dei titoli per il volo "aerial mountain wok", in quanto, in assenza della asserita ed indimostrata "prassi consolidata ed applicata nei confronti di tutto il personale di condotta", non poteva imporre al dipendente di sostenerne i costi. Quindi il fatto materiale contestato al ricorrente, pur esistendo nella sua materialità, deve ritenersi disciplinarmente irrilevante in quanto non costituisce inadempimento degli obblighi del lavoratore, non gravando sul ricorrente l'obbligo (come illegittimamente sostenuto nel comando del XXXX) di sostenere i costi per le abilitazioni richieste dalla società datrice di lavoro ma non dai contratti di appalto in cui risulta applicato il ricorrente in quanto copilota, costi che nessuna norma di legge o contrattuale pone a carico del lavoratore. A ciò deve peraltro aggiungersi che il ricorrente, che nel corso del rapporto di lavoro nel XXXX ha conseguito la licenza di pilota di linea ATPL (doc.5 fasc. ricor.), non potrebbe in ogni caso essere impiegato come "single pilot", avendo solo 1.598,58 ore di volo (doc.6 fasc. ricor.), atteso che sui servizi "single pilot" (senza copilota) il pilota comandante deve avere un bagaglio di 2000 ore di volo certificate (cfr. contratti di appalto, doc.2 e 3 fasc ricor.). Pertanto " la completa irrilevanza giuridica del fatto equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4 cit." (cfr. Cass. n.10019/2016 cit.). La società resistente nella lettera di licenziamento ha comunicato al ricorrente in subordine il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art.3 L. 604/66 atteso che" la Società, in considerazione del suo nuovo mercato di riferimento, ha deciso di sopprimere la sua posizione professionale, in quanto non rispondente più alle esigenze aziendali, per le quali è necessario che i piloti della Società siano in possesso anche dell'abilitazione Aerial Mountain Work, pena l'impossibilità di inserimento nella normale turnazione operativa e dunque il mancato impiego. In considerazione del nuovo assetto organizzativo, ulteriori e diverse posizioni professionali compatibili con professionalità analoghe alla Sua non sono disponibili. Anche per questi motivi la Società è costretta ad addivenire alla risoluzione del rapporto con Lei intercorrente". Si osserva in primo luogo che la resistente ha completamente omesso di seguire la procedura indicata dall'art. 7 L. 604/66 nel testo sostituito dall'art.1 comma 40 L n.92/2012 che prevede quanto segue:" «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni». Nel merito, in ogni caso, non sussiste il dedotto giustificato motivo oggettivo sia perché non è vero che la posizione professionale del ricorrente sia stata soppressa, atteso che la società XXXX spa ha ammesso nella memoria difensiva di avere assunto dopo il licenziamento del ricorrente due nuovi piloti aventi la medesima qualifica del sig. XXXX "ma entrambi in possesso dell'abilitazione Aerial Mountain Work" (cap.17), sia perché la società resistente non ha assolto all'onere di repechage ovvero di allegare e dimostrare l'impossibilità di utilizzare il ricorrente in qualità di copilota, limitandosi ad asserire di non poter adibire il ricorrente allo svolgimento di mansioni per le attività H24 in quanto, in assenza dell'abilitazione in questione, "non avrebbe potuto svolgere attività di ipotetico ausilio oppure salvaguardia del comandante in caso di necessità oppure urgenza" (pag.47 memoria). In conclusione, il licenziamento intimato al ricorrente dalla società resistente con lettera del XXXX deve essere annullato in quanto illegittimo, non sussistendo la giusta causa e nemmeno il giustificato motivo oggettivo dedotti nella lettera di recesso. Quanto alle conseguenze di tale illegittimità si osserva che deve essere applicato il comma 4° dell'art. 18 L. 300/70 introdotto dall’art.1 comma 42 L. n.92/2012 il quale dispone che: "Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione...". Pertanto la società XXXX spa va condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, come quantificata in ricorso e non specificamente contestata dalla resistente, pari ad € XXXX dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di dodici mensilità, detratto quanto percepito dal ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra attività lavorativa pari ad € XXXX (€ XXX al mese da XXXX a XXXX, cfr. interrogatorio libero del ricorrente) nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. P.Q.M. 1) annulla ex art. 18 comma 4° L. 300/70 il licenziamento intimato a XXXX con lettera del XXXX e, per l’effetto, condanna la società XXXX spa in persona del legale rappresentante por-tempore a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € XXXX dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, fino ad un massimo di dodici mensilità, detratto quanto percepito dal ricorrente nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra attività lavorativa pari ad € XXXX, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione; 2) condanna la società resistente al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € XXXX, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 13.6.2016 IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Vincenzi