REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE

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REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO, IN SEDE
REGOLAMENTO PER LA VENDITA AL PUBBLICO,
IN SEDE STABILE, DEI PRODOTTI DI PROPRIA
PRODUZIONE DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
ART. 1
ISTITUZIONE
E’ istituito in Loano un mercatino per la valorizzazione e vendita al pubblico dei prodotti
locali ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività
connesse da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui al D.L.gs 18-52001, n.228, ed iscritti al Registro Imprese di cui all’art.8 della L. 580/93, in terreni ubicati
nei Comuni della ex Comunità Montana Pollupice e confinanti.
ART. 2
GESTIONE
Il mercato è gestito dal Comune di Loano sulla base delle norme contenute nel presente
Regolamento e dalla Legge.
ART. 3
LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO
La località di svolgimento dell’attività di vendita ed il numero dei posteggi da assegnare
agli imprenditori agricoli, che non potranno averne più di uno, sono stabiliti dalla Giunta
Comunale.
La Giunta Comunale, sentito il parere del Comitato Consultivo di cui all’art.12, ha la
facoltà di riservarne uno o più posteggi per operatori di altre regioni che possono vendere
soltanto prodotti tipici della zona di provenienza e non presenti nei terreni della ex
Comunità Montana Pollupice e confinanti.
ART. 4
DOMANDA
Gli imprenditori agricoli che intendono servirsi del mercatino per la vendita dei prodotti
provenienti dalle rispettive aziende devono presentare istanza al Sindaco, secondo le
modalità stabilite dall’art. 4 del D.L.gs 228/2001.
L’istanza deve essere presentata, pena l’esclusione, improrogabilmente dall’1 al 31
ottobre dell’ anno precedente alla redazione della graduatoria di cui al successivo art.6. La
stessa deve contenere:
1.le generalità del richiedente;
2.la dichiarazione del possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento di
tale attività;
3.il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese ed il nominativo della Camera di
Commercio di appartenenza;
4.gli estremi dell’ubicazione dei terreni interessati, compresi i dati catastali, e quali prodotti
vengono ricavati;
5.i prodotti di cui si intende praticare la vendita;
6.il periodo di vendita;
7.l’autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall’art.4, comma 6, del D.L.gs
228/2001;
8.la dichiarazione di accettazione dei controlli dei propri fondi.
ART. 5
ORARIO DI VENDITA
L’orario di vendita e le modalità di accesso all’area del mercatino sono stabilite dalla
Giunta Comunale sentito il parere del Comitato consultivo.
Il Comune installa nell’area interessata un cartello per pubblicizzare l’orario stabilito a
norma del precedente comma.
ART. 6
GRADUATORIA
L’autorizzazione, che ha validità quinquennale, è rilasciata dal Comune seguendo l’ordine
stabilito da apposita graduatoria, compilata ed aggiornata entro il 15 DICEMBRE dell’anno
di scadenza tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
a)-possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del presente regolamento;
b)-residenza e conduzione dei fondi nel Comune di Loano e anzianità di frequenza;
c)-residenza nel Comune di Loano e conduzione dei fondi nel Comune di Loano e in
Comuni della ex Comunità Montana Pollupice e confinanti e anzianità di frequenza;
d)-residenza nel Comune di Loano e conduzione dei fondi in Comuni della ex Comunità
Montana Pollupice e confinanti e anzianità di frequenza;
e)-residenza e conduzione dei fondi in Comuni della ex Comunità Montana Pollupice e
anzianità di frequenza;
f)-data iscrizione Registro Imprese;
g)-residenza e conduzione dei fondi in Comuni di altre Regioni e anzianità di frequenza
(solo in caso di riserva di posti).
ART. 7
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Gli imprenditori agricoli in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente art.6 sono
tenuti:
a)-ad osservare rigorosamente gli orari stabiliti dal precedente art.5;
b)-ad occupare esclusivamente il suolo assegnato;
c)-ad utilizzare banchi di vendita puliti e decorosi;
d)-a vendere solo prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
e)-a tenere bene esposti i prezzi sulle singole merci;
f)-ad esporre le merci in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da
terra (minimo 70 centimetri);
g)-a trasportare, alla fine della vendita, ogni rifiuto, chiuso negli appositi sacchetti a
perdere, nei contenitori sistemati in loco, garantendo, alla chiusura del mercato, la pulizia
dell’intera area;
h)-a munirsi della D.I.A. di cui all’art.6 del Reg. CE n.852/2004 per “Produzione Primaria” e
ad osservare le altre norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle
riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall’allevamento;
i)-ad effettuare la vendita ai sensi della Legge 5/8/1981, n. 441 (peso netto);
j)-a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti
venduti rispetto a quanto dichiarato sull’istanza di cui al precedente art.4;
k)-ad esporre sul banco di vendita un cartello delle dimensioni di cm. 25 x 50 indicante: la
comunità montana di appartenenza (o ex); il nominativo e il luogo di provenienza
dell’azienda agricola; il numero del posteggio.
ART. 8
RAPPRESENTANZA
E’ ammessa la rappresentanza alla vendita da parte dei familiari (richiamandosi all’uopo
l’art.230 bis – comma 5 – del Codice Civile) e dei dipendenti regolarmente assunti.
ART. 9
ASSENZE
Il posteggio deve essere occupato entro l’orario stabilito ai sensi dell’art.5 del presente
Regolamento, in caso contrario il concessionario viene dichiarato assente.
Ai concessionari che si assentano dal mercatino senza giustificazione per un periodo
superiore a 50 (cinquanta) giorni di calendario per ogni anno solare sono comminate le
sanzioni di cui al successivo art.13.
Sono giustificate le assenze per malattia, gravi motivi familiari e per eccezionali eventi
atmosferici che, tra l’altro, possono compromettere il raccolto. In questo caso deve
esserne data comunicazione al Comune, con allegato quando previsto il certificato
medico, entro tre giorni dalla data di inizio dell’evento. In caso contrario vengono
considerate assenze.
ART. 10
SUBENTRO
La cessione del posteggio, a qualsiasi titolo, è vietata.
Il divieto non si applica solo nella cessione dell’azienda al coniuge o altro familiare.
L’interessato ha l’obbligo di richiedere regolare autorizzazione entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dall’atto di cessione, secondo le modalità di cui al precedente art.4.
Al subentrante è riconosciuta l’anzianità di frequenza e tutti i diritti acquisiti dal cedente.
In caso di revoca dell’autorizzazione il posteggio viene assegnato seguendo l’ordine della
graduatoria di cui al precedente art.6, partendo dal primo degli esclusi.
Esaurita la graduatoria senza che nessun imprenditorie agricolo abbia dato la sua
disponibilità, vengono accettate nuove istanze.
ART. 11
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
I titolari dei posteggi sono tenuti al versamento della tassa di occupazione del suolo
pubblico, nella misura e nel termine previsti dalla legge e dai vigenti regolamenti comunali.
ART. 12
COMITATO CONSULTIVO
E’ istituito un Comitato con compiti consultivi per il mercatino di P.za S.Francesco,
composto da:
a)-n.3 imprenditori agricoli, titolari di autorizzazione a vendere e di posteggio nel
mercatino, designati dagli stessi imprenditori;
b)-n.1 rappresentante dell’Associazione dei coltivatori diretti o suo delegato;
c)-il Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente del Comitato;
d)-il Comandante della P.M. o suo delegato;
e)-il funzionario dell’Ufficio Attività produttive del Comune con funzioni di segretario;
f)-n.1 rappresentante dei Consiglieri di minoranza.
Il comitato dura in carica 5 (cinque) anni.
ART. 13
VIOLAZIONI
Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con sanzioni
amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la
procedura della legge 24-11-1981, n.689, salvo le maggiori pene per i casi previsti da leggi
di Pubblica Sicurezza, dal Codice Penale e dalle altre disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano le materie contenute nel Regolamento stesso.
I titolari di autorizzazione sono altresì passibili dei seguenti provvedimenti amministrativi
da parte del Comune:
a)-in caso di prima violazione – diffida;
b)-in caso di seconda violazione – sospensione dell’autorizzazione fino a trenta giorni
effettivi di mercato;
c)-in caso di terza violazione – revoca dell’autorizzazione;
d)-in caso di perdita dei requisiti di cui al precedente art.4 – revoca dell’autorizzazione;
e)-in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico con relativa
dichiarazione di decadenza della concessione – revoca dell’autorizzazione.
All’imprenditore agricolo che vende prodotti non provenienti dalla propria azienda viene
applicata la pena prevista alla lettera d) ed inoltre lo stesso per il quinquennio successivo
non viene più ammesso alla formazione della graduatoria.
ART. 14
NORME FINALI
In fase di prima applicazione del presente Regolamento viene riconosciuta l’anzianità di
frequenza a tutti coloro che negli ultimi cinque anni hanno partecipato al mercatino istituito
in P.za S.Francesco.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi quindici giorni dalla data di
ripubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, viene abrogato quello approvato con
deliberazione del C.C. n.19 del 11-04-2006.
REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 30-09-2011 ED ENTRATO IN VIGORE IL 06-10-2011