servizio contabilita` e sviluppo determinazione del responsabile del
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servizio contabilita` e sviluppo determinazione del responsabile del
C O M U N E D I C A S T E L V E R D E Provincia di Cremona ORIGINALE SERVIZIO CONTABILITA' E SVILUPPO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTO DI DETERMINAZIONE NR 62 DEL 26/11/2015 Oggetto : APPROVAZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2016-31.12.2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO In conformità alla normativa vigente, al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Castelverde, approvato con Delibera G.C. n. 11 del 22.02.2012, rilavata la propria competenza a procedere ai sensi, dell’art. 109 comma 2 del TUEL, del Decreto Sindacale n° 17 del 31.12.2014, nonchè degli atti di programmazione sotto indicati, adotta la seguente determinazione: RICHIAMATE: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24.06.2015 avente per oggetto “Bilancio annuale di previsione per l’anno 2015 – relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017: approvazione”; la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 15/07/2015 con la quale sono stati assegnati ai Responsabili di Servizio gli obiettivi, le risorse e gli interventi per l’anno 2015 distinti per capitoli di bilancio, sulla base della quale è accertata la competenza del Responsabile del Servizio Contabilità e sviluppo sulla materia oggetto del presente atto; PREMESSO • che la gestione del servizio di tesoreria, è stato affidato alla Banca Popolare di Cremona per il periodo 01.01.2010-31.12.2014, con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 22 del 09.12.2009“Approvazione dei verbali di gara ed affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2010 – 31.12.2014”, scrittura privata n. 910 del 18.08.2010; • che con propria determinazione n. 53 del 22/12/2014 si è provveduto a indire gara per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 • che la gara è andata deserta e in seguito a ciò il servizio di tesoreria, espletato dal Banco popolare, è stato prorogato in attesa dell’espletamento di una nuova gara; RILEVATO che, in ragione dei motivi espressi al punto precedente, si rende necessario procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale; VISTI gli articoli 208 e seg. del D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il servizio di tesoreria comunale, ed in particolare l’art. 210, il quale stabilisce che l’affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare; RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 03.11.2015 è stato approvato il nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa del Comune di Castelverde; VISTI, altresì, gli artt. 46 e seguenti del vigente regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.07.2014 ed, in particolare, l’art. 46 il quale prevede: • che, analogamente a quanto disposto dall’art. 210 del TUELL, l’affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica, in base ad una convenzione deliberata dall’organo consiliare; • che il contratto per l’affidamento del servizio di tesoreria non è rinnovabile; • che il capitolato d’oneri deve contenere, di norma, alcune indicazioni previste dal medesimo articolo, nonché dall’articolo 47; RICHIAMATI: • l’art. 3, comma 12, del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, il quale definisce la concessione di servizi come un “contratto che presenta le caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio o i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’art. 30”; • l’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il quale dispone che l’affidamento delle concessioni di servizi avvenga nel rispetto dei principi generali del codice nonché dei principi do derivazione comunitaria quali la trasparenza, l’adeguata pubblicità, la non discriminazione, la parità di trattamento, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità; PRESO ATTO, quindi, che l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale è un contratto escluso dall’applicazione del codice del contratti, ex art. 30 del D.Lgs 163/2006, trovando obbligatoria applicazione solo i principi sopra enunciati; ATTESO che la disciplina per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto trova il suo fondamento nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati (lex specialis) mentre la disciplina del codice si applica solo quando espressamente richiamata dal bando o dal disciplinare; VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli allegati predisposti ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante: • il fine che con il contratto si intende perseguire; • l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto; • le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; TENUTO conto: a) che il fine del contratto che si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente, oltre alla custodia dei titoli e valori; b) che l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale, le cui clausole contrattuali sono riportate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 03.11.2015, nonché nel bando ovvero nel disciplinare di gara allegasti al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che, stante la gratuità dl servizio, il contratto non ha un valore determinato e che, ai soli fini della richiesta del cig si attribuisce un valore di € 35.000,00 pari al valore presuntivo di emissione dei mandati di pagamento versi terzi: EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, al contratto di concessione di servizio oggetto della presente stipulazione è stato attribuito il codice cig seguente: Z131749E06; VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; Visti: • il bando di gara;