Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
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Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
mensile di informazione tecnica Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno ottavo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti 10 2008 Informazioni Tecniche O T T O B R E La professione e il nome Un nuovo regolamento per i dipendenti pubblici Avanti con ottimismo Il Codice dei contratti pubblici La lesione dei diritti di terzi Valutazione ambientale nel ciclo di vita dei prodotti in laterizio Quando occorre il progetto di un professionista Prezzo valore scelto per sempre La data della lottizzazione si individua con la convenzione Decreto sicurezza: locazioni a stranieri Contiene I.P. Catasto aggiornato online Archivi più snelli per Ctu e periti mensile di informazione tecnica 2008 10 Informazioni Tecniche Organo ufficiale dei Collegi dei Geometri di: Belluno, Biella, Cremona, Foggia, Forlì-Cesena, Latina, Lucera, Mantova, Matera, Perugia, Pistoia Reggio Calabria, Rovigo, Sassari, Siracusa, Terni, Treviso, Verbano-Cusio Ossola, Viterbo 10 • 2008 O T T O B R E Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno ottavo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti La professione e il nome Un nuovo regolamento per i dipendenti pubblici Avanti con ottimismo Il Codice dei contratti pubblici La lesione dei diritti di terzi Valutazione ambientale nel ciclo di vita dei prodotti in laterizio Quando occorre il progetto di un professionista sommario AUTORI Geom. Alberto Bandiera Prezzo valore scelto per sempre La data della lottizzazione si individua con la convenzione Arch. Roberto Barocchi Decreto sicurezza: locazioni a stranieri Contiene I.P. Catasto aggiornato online Archivi più snelli per Ctu e periti EDITORE Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Via Vittorio Veneto 33010 Reana del Rojale/Udine/ Friuli Venezia Giulia E-mail: [email protected] COMITATO DI REDAZIONE Giorgio Moretti - Belluno Guido Turchetti - Rovigo Ermanno Fellet - Treviso Livio Guadagnini - Vicenza ABBONAMENTO € 30,00 da versare sul c/c postale n. 86220258 intestato alla Cartostampa Chiandetti 33010 Reana del Rojale/Udine Mensile un fasc. € 4,00 (arretrati € 8,00) PUBBLICITÀ Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Via Vittorio Veneto 33010 Reana del Rojale/UD Tel. 0432 857054 - Fax 0432 857712 E-mail: [email protected] PROFESSIONE 5 9 12 La professione e il nome Arch. Giampiero Bertolini CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI Avv. Stefano Briotti Presto un nuovo regolamento e porte aperte ai colleghi dipendenti pubblici Geom. Pierluigi Capuzzo Avanti con ottimismo PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 13 15 Avv. Matteo Bellina Avv. Giuseppe Condarelli geom. Maurizio Dal Santo In corso di modifica il Codice dei contratti pubblici Avv. Aldo De Donno GIURISPRUDENZA & DOTTRINA Ing. Giuseppe Di Florio La lesione dei diritti di terzi Avv. Domenico Galli STAMPA Cartostampa Chiandetti srl Tipografia - Litografia - Editrice Reana del Rojale/Udine Impaginazione: Michel Polini Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzare i testi. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03 La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati da Lei forniti saranno trattati per finalità promozionali e di marketing e nelle seguenti modalità: manuale, elettronico e automatizzato. Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità ad instaurare un rapporto e a dare esecuzione al contratto. I dati potranno essere comunicati a: Cartostampa Chiandetti srl. Il titolare del trattamento dei dati personali è: Cartostampa Chiandetti srl con sede a Reana del Rojale (UD), via Vittorio Veneto, 106; il responsabile del trattamento è Chiandetti Cristina, verso il quale Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03. EDILIZIA 19 29 Dott.ssa Lucrezia Ganzitti Valutazione ambientale nel ciclo di vita dei prodotti in laterizio Geom. Giovanni Gasparini Quando occorre il progetto di un professionista Dott. Domenico Giacon CASA & TASSE 33 35 37 41 Prezzo valore scelto per sempre Ing. Roberto Lolli Mezzi pubblicitari tassati per una sola facciata Ing. Alberto Massenz La data di inizio della lottizzazione si individua con stipula della convenzione Avv. Flavio Mattiuzzo LOCAZIONI Prof. Stefano Miani Decreto sicurezza: locazioni a stranieri Arch. Enrico Micelli CATASTO 45 Ing. Marco Selleri Catasto aggiornato online Arch. Diego Toluzzo CTU 48 Archivi più snelli per Ctu e periti Geom. Pietro Tracco professione La professione e il nome Il cambiamento apportato alla denominazione originaria della categoria professionale dei Geometri con l’aggiunta e Geometri Laureati, induce a più di qualche riflessione. La prima è quella scontata della condivisione per questa scelta in quanto il titolo di Geometra viene mantenuto. Si allontana in questo modo il timore di vedere estinto in un futuro molto prossimo un titolo al quale una categoria di tecnici, formata da centomila iscritti liberi professionisti si è affezionata. Questo nome rappresenta l’identità professionale degli stessi tecnici nel tessuto sociale vastissimo nel quale operano e di cui sono assieme ad altre realtà i portatori di istanze diffuse presso le istituzioni pubbliche e la comunità. Lo stesso nome mantiene il collegamento con una professione antica che si perde nella notte dei tempi e, come sappiamo, quando un nome è radicato da antico tempo diventa come una bandiera: per essa si combatte e si muore. Al di là di ogni considerazione epica, la seconda riflessione riguarda la tendenza sempre più marcata di rendere obbligatoria l’iscrizione universitaria triennale, post diploma, anche per i geometri e la necessità che si pone, quindi, di poterli iscrivere in opportuni albi coerenti con il titolo professionale maturato. Con l’istituzione delle classi di laurea IV, VII e VIII, istituite col DPR n. 328 del 5 giugno 2001, è stata ampliata la facoltà di iscriversi ai corsi universitari di carattere tecnico triennale anche per il geometra diplomato e di poter- si fregiare dopo questo percorso universitario, del titolo accademico di architetto o ingegnere junior o di geometra laureato. La felice intuizione del Consiglio Nazionale dei Geometri sta nell’avere dato l’opportunità a questi laureati triennali di potersi iscrivere ed essere riconosciuti nell’Albo professionale con il nome prestigioso di “Geometra Laureato”. Questa è una alternativa molto conveniente che si spera risulti vincente rispetto all’altra possibilità offerta agli stessi laureati triennali, che hanno la facoltà di potersi iscrivere come architetti ed ingegneri junior. Sugli stessi peserebbe sempre e comunque la differenza dei due anni universitari di specializzazione che li separano dagli altri laureati senior rendendoli in tale contesto, agli occhi dell’opinione pubblica, inferiori rispetto agli altri come se fossero figli di un dio minore. Un tecnico complementare Il geometra, che sia o non sia laureato, resta invece sempre un tecnico complementare rispetto all’architetto ed all’ingegnere senior e mai in posizione subordinata, pur rispettando giustamente le loro diverse competenze. La scelta del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati inoltre non va soltanto nella direzione di adeguarsi ad uno stato di evoluzione legato alla tipologia della professione ed alla sopravvivenza numerica della categoria stessa, ma va anche incontro alla tendenza imposta dalle norme di mercato europeo a cui l’Italia appartiene. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Pietro Tracco 5 professione GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 6 Titolo e specializzazione La preparazione Un altro aspetto che emerge in maniera professionale sempre più incalzante ed evidenziato a livello universitario anche dallo stesso Consiglio Nazionale, è diventata anche è quello che deriva dallo scrivere a fianco del titolo professionale quello delle un parametro sempre più richiesto specializzazioni conseguite. questa è una necessità dalle leggi dello Stato Indubbiamente che si pone per poter offrire ai clienti, in per poter esercitare maniera sempre più trasparente, la incarichi affidati possibilità di scegliere in base alle partidalle pubbliche colarità dei problemi che essi hanno da risolvere dal punto di vista tecnico, in amministrazioni Nel contesto europeo ed anche in quello più ampio del mondo globale, l’iscrizione e la frequentazione universitaria diventano se non un obbligo, una necessità per i giovani. Tutto ciò non solo per poter esercitare la professione, ma per affrontare la stessa in maniera più adeguata alle più nuove richieste della società, condizionata dalle realtà tecnologiche, territoriali ed ambientali che mutano sempre più rapidamente. La preparazione professionale a livello universitario è diventata anche un parametro sempre più richiesto dalle leggi dello Stato per poter esercitare incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni. In questo senso tutti i professionisti hanno presente il contenuto dell’art. 3, comma 76, delle Legge 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria dello Stato per il 2008) che prevede la modifica del testo dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 attraverso la sostituzione delle parole “di provata competenza” con quelle “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”, in tema di incarichi esterni alle pubbliche amministrazioni. A questa norma, che è stata fonte di molte perplessità per gli addetti ai lavori è stato posto rimedio con il D.L. n. 112 del 25/6/2008, apportando la modifica del citato art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, riguardante gli incarichi esterni di collaborazione e consulenza della pubblica amministrazione, in quanto all’art. 46 definisce e chiarisce che i suddetti incarichi possono essere conferiti ad “esperti di … specializzazione anche universitaria” e stabilisce una deroga espressa in ordine al requisito della specializzazione universitaria “in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti a Ordini o Albi. Come si vede il pericolo ogni tanto si affaccia ed è meglio fugarlo, come raccomanda una nota del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con delle preparazioni professionali specialistiche di livello universitario, a scanso di equivoci. quel determinato momento. Questa innovazione, aggiunta a quella di distinguere il geometra laureato da quello di “base” soltanto diplomato, comporta comunque un risvolto non proprio trascurabile: il titolo di geometra, semplicemente scritto, senza alcuna descrizione aggiuntiva delle eventuali specializzazioni conseguite a livello universitario, può comportare il declassamento del tecnico a tecnico di seconda categoria, rispetto all’altro che si fregia delle specializzazioni o della laurea? Il geometra tradizionale inoltre o solamente specializzato, vale meno rispetto al geometra laureato? Un’altra domanda che viene da porsi è quella se il titolo di Geometra Laureato vada attribuito indistintamente a chi abbia conseguito tale titolo universitario dopo aver effettuato il corso quinquennale di geometra, o anche per chi precedentemente al corso di laurea triennale abbia frequentato un’altra scuola tipo ragioneria, perito industriale o abbia frequentato il liceo? Frequentazioni scolastiche quest’ultime di tutto rispetto, che lo renderebbero digiuno però rispetto ad un programma specifico come quello previsto per il corso dell’istituto tecnico per geometri. Per questo corso specifico sono previste come materie fondamentali il diritto, l’estimo, la topografia, le costruzioni, materie che andranno a formare la figura professionale tipica del geometra, materie che non tutte vengono riprese con eguale intensità durante il corso di laurea triennale. In questa ottica l’organizzazione di categoria dovrebbe legittimamente preoccuparsi che vi sia una continuità tra le materie costituenti la base del corso di diploma delle scuole medie superiori con il corso di laurea successivo. Un’altra domanda si pone per chi avendo frequentato la scuola per geometri, successivamente abbia frequentato invece l’università per specializzarsi per esempio in altre materie al di fuori dalle classi IV, VII e VIII, se potranno chiamarsi geometri laureati, oppure se gli stessi dovranno distinguersi con altre specificazioni oltre il titolo di geometra. Mantenere l’identità Il titolo di Geometra Laureato benché di per se stesso appaia definire, nell’immaginario comune, un qualcosa di più nel campo professionale, come si è visto negli esempi toccati, può portare facilmente fuori dalle reali capacità che si intendono normalmente attribuite alla libera professione del geometra. Questo non vuol dire che lo studiare di più, frequentando l’università, tolga delle capacità o dei meriti a qualcuno; tale considerazione vuole piuttosto significare che il per- La specializzazione universitaria deve poter offrire qualcosa di più attuale al cittadino, ma con la coerenza alla figura professionale di sempre che ha caratterizzato il geometra professione corso, dalle scuole medie superiori all’università, deve restare all’interno dell’alveo tradizionale del geometra che la nostra società è abituata a conoscere e a cui normalmente ricorre. La specializzazione universitaria deve poter offrire qualcosa di più attuale al cittadino, ma con la coerenza alla figura professionale di sempre che ha caratterizzato il geometra. C’è il rischio che questa figura tecnica perda quella sua connotazione specifica di tecnico di base del territorio e di prossimità con il cittadino: soggetti che hanno sempre più bisogno di un punto di riferimento stabile, in un sistema paese che si va globalizzando e nel contempo estraniando con il rischio di abbandonarli a loro stessi. Al cittadino egli potrà offrire la propria specializzazione in un determinato campo, in un determinato momento e potrà sempre offrire nel tempo quel coordinamento con gli altri tecnici specialistici, avendo una visione d’insieme dei problemi e la conoscenza dei nuovi linguaggi. La specializzazione perciò è un elemento necessario oggi, ma se non coerentemente governata non può essere per un geometra il solo attributo per poter esercitare la sua professione, a rischio di svalutare il proprio ruolo non soltanto nella professione stessa, ma anche nella catena sociale dove si colloca come portatore di istanze diffuse del cittadino. Le opportunità offerte dal decreto 3 novembre 1999 n. 509 Il Decreto 3 novembre 1999 n. 509 inerente al “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000, offre la possibilità di raccordare in maniera più specifica la formazione tipica del Geometra, conseguita con il diploma della Scuola Media Superiore, al corso di laurea per il Geometra Laureato. All’art. 6, primo comma tale Decreto recita che: “Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di Ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell’art. 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l’acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tale fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima”. Ricordato che il richiamato art. 11 dello stesso Decreto al comma 7, come premessa, recita che: “I regolamenti didattici di Ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione della attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: (lettera g) all’introduzione di un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento da svolgere in collaborazione con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, nonché in ogni corso di studio di un servizio di tutorato per gli studenti”. Dalla lettura di quanto sopra ci si rende conto di quanto possa essere importante mantenere il coordinamento tra l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (nel caso specifico quello per Geometri) e l’Ateneo di riferimento per il conseguimento del titolo di Geometra Laureato. In questa ottica i collegamenti dei vari Collegi Provinciali dei Geometri, coordinati con il Consiglio Nazionale, dovrebbero promuovere questo raccordo tra Istituto per Geometri e l’Ateneo di riferimento, dove i futuri Geometri potranno conseguire alla fine del percorso formativo il titolo di Geometra Laureato. Il Geometra Laureato verrebbe così legittimato a tutti gli effetti ed in senso sostanziale ad esercitare nel futuro una attività professionale che, giustamente attualizzata ai processi in corso, manterrebbe un patrimonio culturale e professionale che oggi la distingue dalle altre professioni e la rende importante nel tessuto sociale del Paese, senza il timore di poter incorrere in pericolosi fraintendimenti di sorta. È molto importante mantenere il coordinamento tra l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore e l’Ateneo di riferimento per il conseguimento del titolo di Geometra Laureato GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 La specializzazione è un elemento necessario che va coerentemente governata 7 Bruno Razza - Consigliere Nazionale Dimensione Geometra, 8/2008 Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha celebrato il 15 luglio scorso, la prima Assemblea dei Presidenti, dopo il recente insediamento e le novità non si sono fatte attendere. Il Consiglio ha presentato all’Assemblea due punti sostanziali del suo programma e degli obiettivi della nuova gestione. Cercando di essere protagonisti delle riforme e principalmente di quelle che ci riguardano direttamente, abbiamo fatto un’analisi storica della nostra situazione. Questa analisi ci ha obbligatoriamente condotti a rivedere le antiche strategie di chiusura e di conservazione, per aprire la nostra realtà alle esigenze reali della società che cambia. Si tratta della possibilità di iscrizione all’Albo dei pubblici dipendenti e della nuova strategia per la definizione delle competenze del Geometra e del Geometra Laureato, in una moderna ridefinizione del regolamento professionale, in particolare del famoso articolo 16. I Presidenti di Collegio hanno risposto positivamente, con una votazione espressa all’unanimità, portatrice di una ventata di rinnovato entusiasmo. Quindi via libera al Consiglio Nazionale per la identificazione dei mezzi più idonei al fine di addivenire alla possibilità di iscrizione al nostro Albo, anche dei Geometri Dipendenti Pubblici e via libera ancora, per la riscrittura del regolamento per l’esercizio della professione del Geometra e del Geometra Laureato. I ragionamenti che hanno condotto a queste due storiche decisioni, sono ormai sotto gli occhi di tutti e possiamo riassumerli in un’analisi della realtà. 1) Iscrizione all’Albo dei pubblici dipendenti: La situazione attuale è di assoluta confusione, nella quale non possiamo continuare a barcamenarci. – Alcuni Collegi applicano rigorosamente l’Art. 7 del Regolamento interpretandolo come assoluta incompa- consiglio nazionale geometri LʼAssemblea dei Presidenti di Collegio ha sancito la volontà di aprire le iscrizioni allʼAlbo dei colleghi pubblici dipendenti e di redigere un nuovo regolamento per lʼesercizio della professione di Geometra GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Presto un nuovo regolamento e porte aperte ai colleghi dipendenti pubblici 9 consiglio nazionale geometri GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 10 tibilità del rapporto di pubblica dipendenza con l’iscrizione all’Albo. – Altri Collegi hanno istituito l’Albo speciale: una sorta di elenco di colleghi abilitati e non, ad esercitare l’attività di geometra per il solo ente da cui dipendono. – Altri Collegi iscrivono i pubblici dipendenti in base ad un parere espresso dal Procuratore della Repubblica che in sostanza distingue il divieto di esercitare la libera professione dalla impossibilità di assumere lo status di iscritto all’Albo. – Altri Collegi non cancellano dall’Albo i pubblici dipendenti che sono stati assunti dopo l’iscrizione all’Albo e che non informano il Collegio del loro nuovo impiego. – Con l’art. 1, commi 56 e seguenti L. 662/96 i geometri abilitati che scelgono il part-time devono essere iscritti all’Albo ma sono soggetti a vincoli e limitazioni determinate da incompatibilità o conflitto di interessi. – Sono vigenti gli art. 92 e 118 del D.P.R. n. 417/74 che consentono a particolari tipologie di insegnanti di essere regolarmente iscritti all’Albo e di esercitare la professione. – Vige l’art. 15 L. 70/75 che prevede l’istituzione del ruolo professionale per i dipendenti degli Enti Pubblici non economici che, nello svolgimento dell’attività istituzionale, si assumono una personale responsabilità di natura professionale. Quindi piuttosto di continuare con queste contraddizioni è di certo meglio darsi una regola nuova, di più trasparente garanzia e chiarezza interna ed esterna. Nella stesura del nuovo Regolamento, il Consiglio Nazionale dovrà comunque salvaguardare i seguenti principi: – al pubblico dipendente a tempo pieno è comunque vietato esercitare la libera professione; – l’accesso all’Albo è comunque legato al possesso dell’abilitazione conseguita con il superamento dell’esame di Stato; – l’attività di geometra svolta per la pubblica amministrazione sarebbe da considerare attività professionale soggetta al controllo del Collegio ed alle regole deontologiche fissate dalla Categoria; – l’iscrizione all’Albo darebbe al dipendente gli stessi diritti e doveri di un normale iscritto ivi compreso l’obbligo della formazione continua e dell’aggiornamento professionale; – uno specifico timbro professionale (unificato) individuerebbe gli elaborati redatti dal pubblico dipendente; – sarebbe necessario organizzare un serio controllo delle attività in conflitto di interessi per gli iscritti part-time. Diverse sono le possibilità che consentiranno di addivenire a questo risultato ed il Consiglio Nazionale è chiamato a scegliere la strada più idonea tra: – una interpretazione coerente con i tempi dell’art. 7 del Regolamento; – con un intervento legislativo; – fissando modalità e condizioni nel nuovo Regolamento professionale. La delibera adottata dall’Assemblea dei Presidenti recita testualmente: “Fermo restando il divieto di esercitare la libera professione, il Consiglio Nazionale è autorizzato ad adoperarsi per consentire l’iscrizione all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati dei pubblici dipendenti a tempo pieno, fissandone modalità e condizioni”. 2) Nuova strategia per la riformulazione dell’art. 16 del Regolamento professionale Come tutti sanno, è nel settore della progettazione edilizia che incontriamo le maggiori difficoltà ed è evidente che le organizzazioni di categoria non possono continuare a spendere e consumare risorse ed energie per perdere molte cause. Mentre deve continuare l’azione di difesa delle competenze fissate nel ’29 ed acquisite nel tempo, è necessario individuare ed attivare una nuova e diversa strategia per la definizione e la tutela delle nostre competenze. L’Assemblea dei Presidenti finalmente all’unanimità, ha condiviso un principio molto discusso e controverso negli anni scorsi, che oggi costituisce una straordinaria inversione di tendenza rispetto al passato e che può essere così riassunto: “Non è più vero che la sola iscrizione all’Albo garantisce a tutti il diritto di fare tutto, ma assicura il diritto di fare a chi sa e dimostra di saper fare”. La condivisione di questa elementare affermazione ha conseguenze estremamente importanti per tutti noi. La categoria difenderà solo e soltanto coloro che concretamente possiederanno i requisiti formativi ed organizzativi necessari per operare bene, nei vari settori della nostra attività. Al conseguimento di una maggiore e specifica formazione professionale, verranno attribuite maggiori e nuove competenze. Questa certezza deriva dall’orientamento e dalle tendenze che il legislatore negli ultimi anni, ha confermato più volte: – nelle norme che regolano la nuova ed importante materia della sicurezza (può agire solo chi è in possesso di un preciso titolo abilitante) - D. Lgs. n. 81/08, art. 98; consiglio nazionale geometri nizzazione e soprattutto di stabilire “regole puntuali e precise” per garantire omogeneità di conoscenze ed evitare disparità di procedure e di risultati tra i vari territori e le zone della nostra nazione. Alla formazione dovrà essere garantito il livello equivalente a “specializzazione universitaria” in modo che in futuro, non rilevi tanto il titolo quanto la qualità. Con la scelta assembleare, la categoria apre le porte ad una nuova visione dell’Albo e delle nostre organizzazioni, dove troveranno posto a pieno titolo: – l’indicazione nell’Albo delle specializzazioni formative conseguite; – il controllo degli aggiornamenti formativi; – l’individuazione dei contenuti minimi di qualità per ogni prestazione; – il diffondersi degli incarichi congiunti tra professionisti in possesso di diverse specializzazioni (anche appartenenti ad Albi diversi); – la necessità di individuare e valorizzare i compiti delle associazioni di categoria già raccolte intorno a specifici temi professionali (valutazioni, topografia, sicurezza ecc.); – la necessità di rivedere le norme che regolano il praticantato per renderlo più efficace e più aderente alla realtà professionale. L’obiettivo di queste due decisioni è dunque altamente strategico e diventa una svolta epocale per la nostra categoria. Il raggiungimento dei risultati di cui sopra, determinerà la nostra trasformazione, da una categoria antica e contestata, in una categoria evoluta e altamente specializzata, legittimata a richiedere la conferma delle molte attuali competenze e di quelle nuove attribuibili da leggi speciali, in funzione della specifica formazione. Con l’aiuto e la convinzione di tutti, possiamo e dobbiamo farcela. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 – nelle norme sulla certificazione energetica (vedi Regione Lombardia: DGR n. 5773 del 31/10/2007 Regione Emilia Romagna: Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. (Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre 2007, n. 1730) - Regione Liguria: DGR n. 181 del 26/02/2008: Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica art. 30 - L.R. 29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”. Modifica ed integrazione DGR 954/2007 e 1336/2007); – nelle norme riguardanti la prevenzione incendi (L. 818/84 D.M. 25/03/85, artt. 3 e 5; – nelle norme sull’acustica (L. n. 447/95, art. 2). La formazione specifica e specialistica porrà sullo stesso piano e con le stesse esigenze i Geometri ed i Geometri Laureati e nondimeno, rafforzerà in senso generale la polivalenza di categoria, intesa modernamente come insieme di tecnici specialisti nei vari settori, qualificati e capaci di lavorare in funzione delle nuove e più sofisticate esigenze della società. In base alla decisione dell’Assemblea dei Presidenti, non deve esistere più alcun dubbio. Tutti dobbiamo prendere definitivamente atto che la formazione settoriale e specialistica diviene un compito determinante che la categoria si deve accollare, in accordo con il mondo scolastico e con l’Università. E certamente un compito impegnativo che deve riguardare tutti gli iscritti e che richiederà l’impiego di risorse economiche sia da parte del singolo iscritto che da parte dei Collegi e del Consiglio Nazionale. Inoltre l’obbligo formativo, determina automaticamente la necessità di grande orga- 11 consiglio nazionale geometri GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 12 Avanti con ottimismo Professione Geometra, 7/08 Da qualche anno a questa parte, lo sport degli italiani è il pessimismo. Siamo un popolo secondo la tradizione allegro, che si va pian piano trasformando in menagramo, propenso a vedere tutto grigio e a scaricare le responsabilità su governo, clima, sceicchi e immigrati. Insomma, i nostri malumori e i nostri guai dipendono tutti dall’esterno. È facile che un individuo o anche una nazione si abbandonino allo scoraggiamento puntando i riflettori sugli aspetti negativi della loro esistenza, fino a godere dei propri mali. “E ‘l naufragar m’è dolce i questo mare” recita uno dei versi più famosi di Giacomo Leopardi, poeta pessimista, che tuttavia morì per un’indigestione di gelati. Da qualche anno a questa parte il gioco preferito dagli italiani è la lamentazione, puntellata da presunti dati statistici che dimostrerebbero il nostro irreversibile declino rispetto agli altri Paesi. “Vuoi mettere la puntualità delle ferrovie svizzere!” dice l’uno. “Vuoi mettere la vitalità dell’economia irlandese!” dice l’altro. Poi, se si consultano i dati reali, si scopre che, su 194 Paesi, siamo tra i primi 30 più industrializzati, che compongono l’Ocse e siamo tra i primi otto più importanti che compongono il G8. Si realizza che la Svizzera è grande quanto il Lazio per cui portare un treno da Berna a Zurigo è ben più facile che farlo arrivare da Agrigento a Domodossola, compreso lo stretto di Messina. Si scopre che il reddito pro-capite di un irlandese è ben minore di quello di un italiano. L’allarmismo consuma, chi non ha progetti e desiderio di rinnovarsi….qui non è la crisi che impone un cambia- mento di rotta, ma l’evoluzione dei tempi che obbliga a ridefinire nuovi codici e regole. Noi Geometri l’abbiamo capito!!! La lungimiranza è nel nostro Dna e questa ci ha suggerito indirizzi utili e indispensabili per modificare l’abito che ci permetterà di essere competitivi nel futuro mondo economico-sociale-politico. L’assemblea nazionale dei Presidenti del mese di Luglio, né è stata la dimostrazione! Nella Sala Trilussa della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza di Roma, i rappresentanti del popolo dei geometri italiani liberi professionisti all’unanimità hanno ritenuto votare a favore delle modifiche dell’Ordinamento, con ampio e incondizionato mandato al Consiglio Nazionale per modificare l’art. 7 e 16 del R.D. Le Associazioni riconosciute a pieno titolo, saranno attori coinvolti in questo processo di modificazione e la nostra Associazione compresa nel pull ha contribuito a sfoderare suggerimenti e riflessioni. Grazie Presidente, grazie consiglieri... saremo al vostro fianco, perché siamo convinti di camminare sulla strada che ci consentirà di restare in quota. Siamo con e per il vostro ottimismo... perché non crediamo al buio dei tempi... siamo infatti convinti che la nostra Categoria ha tutti i talenti per rinnovarsi e non restare in un cono d’ombra…condizione riservata ai pessimisti che non hanno l’intuito di giocare le carte sul tavolo delle sfide meditate e ragionate. Avanti tutta… l’evoluzione ci attende… tutto muta nel tempo e noi siamo pronti a trasformarci!!! Noi della Redazione “Donne Geometra” In corso di modifica il Codice dei contratti pubblici PROSSIMA LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE Il Consiglio dei Ministri ha recentemente (1° agosto) approvato il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. In attesa della prossima pubblicazione dell’importante provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, esamineremo sinteticamente di seguito le principali novità, seguendo l’ordine numerico progressivo degli articoli modificati. Articolo 3 (definizioni) Fra le numerose definizioni recate nel testo dell’articolo viene inserita quella dei contratti di partneriato pubblicoprivato, che hanno per oggetto una o più prestazioni (progettazione, costruzione, gestione, etc., di un opera pubblica), incluso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati. Articolo 32, c.1, lettera (g (opere a scomputo) Riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione può adesso disporre che il soggetto titolare della richiesta di permesso presenti un progetto preliminare delle opere, con indicazione del termine di realizzazione e lo schema di contratto di appalto, su cui indire una gara ordinaria. Per quanto concerne, poi, le opere di urbanizzazione sotto soglia, contemplate all’articolo 122, comma 8 del Codice, si applica la normativa prevista per la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Articolo 36 (consorzi stabili) Il divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento opera nei confronti dell’impresa consorziata indicata in sede di gara quale esecutrice. Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di euro per i quali sia stata prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, detto divieto opera per tutte le imprese consorziate. Articolo 37, comma 11 (opere superspecializzate e subappalto) Com’è noto i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, superiori al 15% dell’importo totale delle opere da realizzare, non potevano essere affidati in subappalto. Il decreto correttivo dispone invece tale possibilità entro il limite del 30% dell’importo delle stesse opere, come già stabilito per i lavori riguardanti la categoria prevalente. Viene, inoltre, confermata la disposizione che prevede il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Giuseppe Condarelli pubblica amministrazione IL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 pubblica amministrazione GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 14 Articolo 38, comma1, lettera h) (requisiti di ordine generale) Articolo 123 (procedura ristretta semplificata) La falsità delle dichiarazioni viene estesa all’affidamento dei subappalti. Articolo 40, comma 5 (commissione consultiva istituita presso l’autorità) Per gli appalti di lavori la soglia per eseguire la procedura ristretta semplificata che, si rammenta, non è un autonomo sistema di affidamento, ma una speciale modalità di configurazione della procedura ristretta, viene elevata da 750.000 euro a 1.000.000 euro. È soppressa la Commissione da consultare in tema di qualificazione delle imprese. Articolo 126 (lavori in economia) Articolo 49 (avvalimento) Anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l’affidamento in economia fino a 200.000 euro. Pur continuando a rimanere in vigore la prescrizione in base alla quale il concorrente deve avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie purché venga utilizzato il complesso dei requisiti attestati dalla SOA. Risulta, inoltre, soppresso il comma 7 in base al quale il bando poteva prevedere che le imprese partecipanti potessero avvalersi solo dei requisiti economici o tecnici, ovvero che l’avvalimento potesse integrare un preesistente requisito tecnico-economico già posseduto dall’impresa avvalente. Articolo 53, comma 4 (contratti a corpo e a misura) Articolo 133 (adeguamenti dei prezzi) Nonostante il permanere del divieto di anticipazione del prezzo di appalto, il decreto correttivo prevede una vera e propria anticipazione del pagamento di alcuni materiali da costruzione da utilizzare per l’esecuzione dei lavori. Detto pagamento è sottoposto a ben precise condizioni, fra le quali la costituzione di una specifica garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa e l’impossibilità di richiedere per tali materiali l’applicazione dell’istituto del prezzo chiuso nonché la compensazione per l’aumento del costo. La regola generale è adesso nel senso che i contratti vengono stipulati a corpo, con la facoltà delle stazioni appaltanti di stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, quelli relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, in fondazione e di consolidamento dei terreni. Viene eliminata, inoltre, l’ipotesi dei contratti parte a corpo e parte a misura. Articolo 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) Risulta eliminata la previsione del comma 4 nella parte riguardante la definizione da parte della commissione giudicatrice dei criteri motivazionali riguardanti l’attribuzione dei punteggi tra i minimi e i massimi indicati nel bando di gara. Articolo 85 (aste elettroniche) Articolo 140 (interpello progressivo) Con la modifica del comma 13 il ricorso alle procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici viene esteso anche ai lavori. Com’è noto le stazioni appaltanti prevedono nel bando che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente, sino al quinto migliore offerente in sede di gara, i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura. La novità introdotta dalle nuove disposizioni dispone che l’eventuale ulteriore affidamento dovrà essere effettuato alle stesse condizioni economiche proposte dall’originario affidatario e non secondo quelle già presentate in sede di offerta dal soggetto interpellato. Articolo 118, comma 6-bis (verifica di congruità della mano d’opera) Tale verifica dovrà tenere presenti, per il settore dei lavori, le percentuali stabilite con accordo delle parti sociali del settore edile a livello nazionale. Articolo 122, comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale) L’esclusione automatica delle offerte anomale poteva essere ammessa dalle stazioni appaltanti per gli appalti sotto soglia, purché il numero delle offerte non fosse inferiore a cinque. Adesso tale facoltà è esercitatile per gli appalti di importo non superiore ad un milione di euro, quando il numero delle offerte ammesse non risulti inferiore a dieci. Articoli 153,160-bis (finanza di progetto - locazione finanziaria) Data la complessità e peculiarità degli istituti in argomento che hanno subìto modifiche consistenti, si ritiene opportuno fare di essi trattazione separata in uno dei prossimi numeri di “Geoide”. di Giuseppe De Biasi “Prospettive Geometri” di Trento e Bolzano La questione che andiamo a discutere è assai spinosa e prende spunto da decine di richieste di parere al sottoscritto oltre che dalla verifica sul campo di numerose problematiche che partono tutte dalla stessa circostanza: moltissime amministrazioni comunali, all’atto di richiesta autorizzativa edilizia (concessione o DIA), spaventati dal – presunto – strapotere del “vicino di casa” cui non vogliono mai causare alcun disagio, hanno esteso a dismisura la nozione “Diritti di Terzi” pretendendo dal richiedente delle dichiarazioni e degli approfondimenti se non impossibili addirittura DIABOLICI. Già molto tempo fa avevamo “tuonato” contro l’ingerenza dell’Amministrazione nel campo che dovrebbe essere solo giudiziario, ma non siamo stati ascoltati. Ma per fortuna, accantonato con facilità il sottoscritto per questioni forse solo anagrafiche, il Consiglio di Stato ed i TAR in giro per l’Italia, ci stanno dando ragione in maniera univoca e solida. Un esempio tra tutti: in molti Comuni trentini ancora, in sede di inoltro di una DIA, il tecnico trova nel prestampato una casella dal contenuto DIABOLICO (e giuridicamente assurdo) ossia deve dichiarare sotto la propria responsabilità penale, che il previsto intervento edilizio, qualunque esso sia, non lede dei fantomatici e non meglio definiti “diritti di terzi”, il che – per usare un eufemismo – è a dir poco antipatico. La nostra presa di posizione ferma e netta a riguardo è che tale dichiarazione (“non sono lesi diritti di terzi”) NON è rilasciabile in scienza e coscienza da NESSUNO e ciò non perché non ci fidiamo delle conoscenze giuridiche di un tecnico ma perché proprio nessuno può dichiarare un tanto se non, state bene a sentire, dopo una sentenza passata in giudicato tra il vostro cliente ed il suo vicino che venga ad escludere TUTTE le possibili lesioni di diritto civile che una costruzione può creare, costituire od aggravare. Ciò in quanto ogni intervento sul territorio nelle vicinanze di uno o più terzi crea la modificazione di una miriade di giurisprudenza & dottrina INGERENZE INDEBITE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 La lesione dei diritti di terzi 15 giurisprudenza & dottrina GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 16 rapporti giuridici che possono essere rilevanti o meno, ma spesso insondabili. Molti di essi (tra tutte le servitù, ad esempio) dipendono non tanto dall’osservazione dei luoghi, ma dalla assoluta ed approfondita conoscenza della storia dei luoghi e delle persone nell’ultimo ventennio. Così, per semplificare, costruendo una tettoia a ridosso di una casa di terzi e sovrastata da una apertura con oscuranti le domande da farsi, in virtù dell’art. 907 del C.C. che vieterebbe ogni costruzione entro i 3 metri da una veduta diretta altrui, sono: – ma quella è una veduta diretta od è una luce irregolare; – dove corre in realtà il confine: ai piedi del muro perimetrale o sotto la linea della gronda e poi vale la mappa od i segni sui luoghi e da quanto tempo ci sono questi elementi fissi; – sotto terra c’è forse una cantina che sconfina; – da quanto tempo c’è quella finestra; – da quanto tempo ha acquistato l’attuale proprietario oppure ha ereditato; – ci sono state divisioni ereditarie; – a fianco della casa passa una via pubblica e ciò cambia qualcosa; ecc. ecc. per decine di altre domande che non rendono assolutamente possibile a NESSUNO ma proprio a nessuno dire con certezza se come e quando si possa essere certi che si ledono o meno diritti di terzi. E si tratta di un caso banale: pensate ad una completa ricostruzione di un edificio in centro storico. E quindi se NESSUNO può dire un tanto con certezza, perché un geometra dovrebbe prendersi una tale responsabilità e poi, soprattutto, come fa l’Amministrazione ad arrogarsi il diritto di giudicare se e come la dichiarazione stessa del geometra sia veritiera? Ecco perché per noi – e per fortuna per la stragrande maggioranza della giurisprudenza – l’AMMINISTRAZIONE NON PUÒ INGERIRSI in questioni di questo tipo, dando il suo mero giudizio architettonico, urbanistico e regolamentare, ma NULLA di più ed il tutto, per salvarsi com’è ovvio e giusto, apponendo la clausola SALVI I DIRITTI DI TERZI. Quella casellina DEVE assolutamente sparire dai formulari prestampati e comunque un geometra NON può sottoscriverla se non con grave ed INUTILE rischio. Certo l’Amministrazione potrebbe obiettare: “a me sembra illegittimo: fatti una causa di 8 anni – che magari nessuno aveva pensato mai di fare – per far dichiarare al Giudice, che non ledi diritti di terzi e poi ti dò la concessione” ma mi pare francamente assurdo ed invece molto più logico che l’Amministrazione dica “per quanto mi riguarda la tua domanda è accoglibile, se il vicino ha qualcosa da dire è libero di farlo nelle sedi competenti”. Se quanto sopra è chiaro leggiamo quindi assieme quanto segue: “La concessione edilizia così come il condono sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi e l’eventuale conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le carat- teristiche dell’opera e le norme edilizie che la disciplinano, ai sensi dell’art. 871 c.c. pertanto, il condono edilizio interessa i rapporti fra la pubblica amministrazione ed il privato costruttore, che può fruirne anche se l’edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali, restando però impregiudicati i diritti dei terzi, che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive.” Consiglio di Stato 2006/8262 e straordinariamente calzante la seguente TAR Em.Rom. 2006/3260: “Nel caso di condono di un’opera abusiva, come in sede di rilascio del permesso di costruzione secondo la normale procedura, gli atti amministrativi emanati si riferiscono soltanto al rapporto tra privato e p. a. e, quindi, la clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi deve intendersi nel senso che non spetta al sindaco che rilascia la concessione di compiere complesse ricognizioni giuridico-documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese prospettabili da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per l’amministrazione l’acquisizione del titolo formalmente abilitante alla concessione...” salvo questioni evidentissime come una richiesta di edificare su fondo altrui. Ed altri esempi molto calzanti sono rintracciabili a monte delle seguenti decisioni. Assolutamente di rilievo per l’intera questione, tale da riassumere anni di giurisprudenza, è la sentenza del TAR Toscana, sezione III, datata 29 maggio 2007 n. 806, la quale verte proprio l’ipotesi in cui il Comune aveva negato il condono richiesto da un soggetto privato avendo ritenuto che tale provvedimento avrebbe leso i diritti dei terzi. Il T.A.R. Toscana riconosce l’esistenza di due principi base in materia edilizia e urbanistica sul punto: – la concessione in sanatoria (condono) non può mai pregiudicare i diritti dei terzi né comportare per essi alcuna limitazione; – i terzi anche in caso di rilascio del condono al proprio vicino possono comunque tutelare i propri diritti adendo il giudice competente. Non possono invece ottenere i terzi tutela mediante lo strumento del diniego di condono da parte dell’Amministrazione, cioè nell’ambito del procedimento di richiesta di condono instaurato del soggetto richiedente del medesimo. I predetti due assunti possono all’apparenza apparire contrastanti tra loro, ma in realtà così non è: entrambi si riferiscono al fondamento giuridico per cui se la P.A. emette un provvedimento o accoglie una richiesta di un soggetto privato, questo vale solo per il richiedente, ma mai per il terzo estraneo alla richiesta. In caso di violazione dei propri diritti, il terzo non potrà vedere tutelati i propri interessi nell’ambito del medesimo procedimento instaurato dal soggetto privato richiedente, ma potrà se del caso agire in separata sede avanti l’Autorità Giudiziaria competente. giurisprudenza & dottrina (aprire una veduta sul cortile comune e nel muro perimetrale, aggettare un nuovo poggiolo, una vasca in falda, una velux sul tetto comune ecc. ecc.). Altro sarà poi la verifica della regolarità da un punto di vista privatistico dell’opera realizzata rispetto alle norme codicistiche di natura condominiale: si pensi, ad esempio, alla verifica se l’intervento edilizio o il nuovo impianto costituiscano delle vere e proprie innovazioni (cioè opere nuove che implicano una notevole modificazione della cosa comune, alterandone l’entità sostanziale o la designazione originaria) e quindi in tal caso la necessità dell’ottenimento dell’approvazione da parte della assemblea condominiale ex artt. 1120 e 1121 c.c. per la realizzazione dell’opera medesima. Certo è che in questi argomenti, al contrario, il Comune deve rimanere estraneo. Tutto quanto sopra trova ampia conferma giurisprudenziale: – Cass. 9 aprile 1997 n. 6209, Consiglio di Stato, 7 aprile 2004 n. 1963; – TAR Lombardia, sentenza 17 gennaio 2006 n. 72, per cui “i provvedimenti abitativi in materia edilizia vengono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi” (fattispecie relativa alla modifica di un sottotetto comune in un condominio); – Consiglio di Stato, sentenza 9 novembre 1998 n. 1583 per la quale è facoltà del singolo condomino eseguire opere edilizie che anche se incidono su parti comuni dell’edificio quando sono strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare sotto i profili funzionale e spaziale con la conseguenza che il privato è legittimato a chiedere a nome proprio l’autorizzazione o la concessione edilizia relativamente a tali opere (nella specie, canna fumaria in un muro perimetrale dell’edificio destinata a servire l’unità immobiliare del condomino); – Consiglio di Stato, sentenza 27 settembre 2004 n. 6297, nel caso di apertura da parte di un condomino di una finestra o luce nel muro perimetrale che delimita il suo piano con richiesta di chiudere una grande vetrata per ricavare una porta e due finestre: anche in tal caso la P.A. deve valutare l’incidenza di tali opere sulla stabilità del muro, sulla sua funzionalità e sulla funzionalità di altre parti comuni ed in merito alle linee architettoniche dell’edificio mediante un accertamento tecnico che prescinde dall’assenso o meno del condominio, la cui mancanza non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo in sé. Difatti il mancato assenso del condominio ove insiste la porzione immobiliare interessata dall’intervento edilizio e l’eventuale mancato rispetto della disciplina condominiale è una questione di natura privatistica a cui resta estranea la P.A. L’ente pubblico deve solo valutare l’esistenza o meno dei parametri oggettivi o tecnici che si riferiscono direttamente ed esclusivamente alle norme urbanistiche, tecniche e regolamentari che disciplinano la realizzazione dell’opera; – TAR Campania, sentenza 19 marzo 2002 n. 1445, per cui “I provvedimenti di condono edilizio sono emanati sempre con salvezza dei diritti dei terzi e pertanto non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme sulle distanze del diritto di chiedere ed ottenere tutela per il pregiudizio sofferto”. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Il T.A.R. Toscana ha quindi così motivato la sua sentenza: – anche se vengono coinvolti diritti dei terzi (es. il vicino) il T.A.R. non può mai motivare il suo diniego al condono edilizio con il fatto che il provvedimento, se emesso, avrebbe arrecato un danno ai diritti dei terzi; – difatti le motivazioni di eventuale diniego del condono da parte della P.A. devono essere di stampo squisitamente urbanistico ed edilizio e quindi valutare esclusivamente se la richiesta del soggetto privato esaurisca o meno i requisiti di natura pubblicistica (edilizia ed urbanistica); – il diritto del terzo infatti non investe una problematica di natura urbanistica ma rientra nei rapporti tra vicini di esclusiva rilevanza privatistica (ricordiamo la sopra già esemplificata differenza tra questioni di natura privatistica e di natura pubblicistica). Quindi sulla lesività o meno dell’intervento a soggetti terzi l’amministrazione deve tenere un atteggiamento del tutto indifferente. Diversamente la Pubblica Amministrazione avrebbe un comportamento che può essere classificato giuridicamente come ‘sviamento di potere’, perché essa si deve limitare a valutare nel caso singolo la sussistenza o meno dei requisiti di legge (pubblicistica) per emettere il provvedimento richiesto. Vale a dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare! Ovviamente, poi, qui si parla di condono o sanatoria, ma non v’è motivo per non estendere i principi alla normale concessione o DIA e quindi vediamo anche un altro esempio. L’eventuale preventivo rilascio da parte della P.A. di una licenza, concessione o autorizzazione edilizia, ad esempio, per la realizzazione di una nuova opera da parte di un condomino si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra la Pubblica Amministrazione e il condomino richiedente, senza che l’efficacia dell’atto amministrativo possa estendersi ai rapporti tra i soggetti privati e quindi, ad esempio, vincolare o influenzare le decisioni assembleari (Cass. 23.02.1999 n. 1505). Anche in questo caso cioè la P.A., quando la richiesta gli perviene da un solo condomino (comproprietario), deve solo valutare se consentire o meno l’attività edilizia o rilasciare il permesso di costruire in relazione solo alla richiesta presentata dal condomino, ma rimangono salvi i diritti dei terzi e quindi degli altri comproprietari. Il principio è sempre quello per cui il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile, ai successori o aventi causa, incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ma, in ogni caso, non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Di conseguenza il condomino può, indipendentemente dall’autorizzazione del condominio e quindi previamente della medesima, chiedere alla P.A. il permesso di eseguire opere nella sua proprietà che incidano sui beni condominiali o addirittura direttamente e quale condomino nella proprietà comune del condominio 17 Per concludere si può quindi agevolmente affermare che (come peraltro si desume dall’art. 2 c. 37, lett. C) della legge n. 662 del 1996, per cui espressamente la concessione o autorizzazione in sanatoria non pregiudica i diritti dei terzi, e dall’art. 11 del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) l’autorità che rilascia la concessione edilizia o una DIA o che concede un condono non è tenuta a compiere complesse ricognizioni giuridico-documentali o accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero avanzare soggetti estranei al rapporto concessorio. Il parametro valutativo dell’attività amministrativa nella materia va ricercato esclusivamente nella disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie, senza che il mancato accertamento dell’assenso da parte dei terzi, o della lesione che l’attività edificatoria potrebbe eventualmente arrecare, possa incidere sulla legittimità del provvedimento. Vale a dire, la P.A. non può negare il provvedimento se vi è la lesione dei diritti dei terzi. I diritti dei terzi sono infatti sempre fatti salvi in quanto i rapporti di diritto privato non possono essere oggetto di valutazione nell’ambito di un procedimento amministrativo, il quale invece ha solo come oggetto l’esame degli interessi legittimi del soggetto richiedente ed esclusivamente nell’ambito del rapporto diretto tra soggetto privato e P.A. Il terzo quindi, i cui interessi nella sostanza non devono essere presi in considerazione nei provvedimenti assunti dalla Pubblica Amministrazione richiesti dai singoli privati, avranno tutela nelle seguenti sedi: – civilistica con la possibilità di chiedere il risarcimento del danno avanti il Giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti soggettivi, danni che ovviamente andranno provati; – amministrativa nel caso in cui siano ancora pendenti i termini per impugnare da parte del terzo il provvedimento avanti al T.A.R.; – 60 giorni dalla data di sua conoscenza (o conoscibilità) e quindi con la instaurazione di un procedimento a se stante rispetto a quello di emissione del provvedimento da impugnare. Per tornare in conclusione al punto di partenza, il fatto che la P.A. faccia dichiarare nella DIA se vengono lesi o meno i diritti dei terzi non ha, agli effetti pratici, alcuna valenza ed agli effetti giuridici costituisce invece un grave rischio di compiere una dichiarazione non veritiera: si tratta di una domanda che la Pubblica Amministrazione non deve neppure fare in quanto ella, come abbiamo visto, non deve valutare all’interno di quel procedimento e che eventualmente sarà oggetto di idoneo procedimento di natura sia amministrativa sia civilistica instaurato dal terzo interessato. Del pari, ogni blocco, limitazione, vincolo, sospensione, riserva, ritardo, richiesta di integrazioni od altro che il Comune ci richieda in sede edilizia quando crede di aver intravisto – magari dopo una lettera minatoria del solito vicino – dei problemi relativi a diritti civili di terzi, è un grave errore ed un illegittimo limite, che va combattuto come un malcostume che deve sparire. edilizia Valutazione ambientale nel ciclo di vita dei prodotti in laterizio M. Chiara Torricelli, Caterina Gargari, Elisabetta Palumbo Nel settore delle costruzioni, in questi Una ricerca Andil-Università di Firenze, ultimi anni, la crescente attenzione alla muovendo dalle più recenti indicazioni in campo normativo, politica integrata di prodotto nelle strategie ambientali nazionali, unita al rece- ha studiato l’applicazione del metodo LCA (Life Cycle pimento delle direttive europee sui pro- Assessment) alla determinazione del profilo ambientale dotti edilizi e sull’energia e alla sempre dei prodotti in laterizio nel ciclo di vita, più crescente integrazione del criterio al fine di promuovere un approccio sistemico ambientale nell’attività edilizia privata e alla valutazione della sostenibilità del costruire, pubblica – green procurement, regolamenti edilizi, ecc. – sono stati elementi volto a valutare le prestazioni ambientali decisivi di qualificazione ambientale del in rapporto all’uso delle risorse, settore. Parlare di qualità ambientale dei agli eco-sistemi e alla salute dell’uomo prodotti in laterizio vuol dire attribuire un Metodologia generale e riferimenti maggior valore agli edifici che con tali prodotti sono realiznormativi zati e, quindi, guardare al di là dei cancelli della fabbrica per L’analisi e la valutazione ambientale del ciclo di vita di un rivolgersi ai progettisti, alle imprese di costruzione e agli prodotto si avvalgono di una metodologia scientifica ben utenti e promuovere il migliore utilizzo del laterizio ai fini della definita e conforme alla ISO 14040, nota con l’acronimo sostenibilità ambientale: dal prodotto alle scelte progettuali LCA (Life Cycle Assessment), applicabile nei diversi sete costruttive, alle modalità di gestione, fino alla eventuale tori produttivi. Per un prodotto da costruzione, la metodismissione dell’edificio o di sue parti, nella evoluzione condologia LCA riguarda le prestazioni ambientali del protinua del costruito che si attua con interventi sull’esistente dotto stesso, degli elementi costruttivi con cui possono (demolizioni, ricostruzioni). essere progettati e realizzati degli edifici (3). Per un eleLa ricerca ANDIL-Dipartimento di Tecnologie dell’Architetmento in laterizio (un blocco, una tegola, un mattone, tura e Design “Pier Luigi Spadolini” dell’Università di Firenze ecc.) vuol dire esaminare e valutare il processo produt(1), sul tema della “analisi e valutazione ambientale nel ciclo di vita dei laterizi”, si colloca nel quadro dell’impegno tivo che porta a quel prodotto, per poi analizzare tutto dell’Associazione di Categoria per la promozione di una il complesso di materiali che concorrono, nella specificultura industriale volta alla tutela e al rispetto dell’ambienca tecnica costruttiva, a configurare il progetto e l’edifite, nella consapevolezza delle qualità ambientali del procio realizzato, per capire, infine, l’impatto ambientale dotto laterizio, della importanza di dichiararle in modo credel sistema nel suo insieme e il peso di ogni compodibile e comparabile con altri prodotti (2), ma anche nella nente del sistema sull’impatto ambientale così analizzaconvinzione che gli stessi produttori possono ricavare, dalto e valutato. l’analisi e dalla valutazione del ciclo di vita, elementi per Seguendo la filosofia prestazionale sottesa alla direttiva migliorare ulteriormente il loro prodotto. europea sui prodotti da costruzione (DPC 89/106/CEE), GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 www.coperture in laterizio.it 19 edilizia GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Fig. 1 20 anche l’approccio al tema ambientale fa riferimento all’elemento costruttivo definito in rapporto alla sua funzione edilizia e alle sue prestazioni, connesse alla performance globale dell’edificio sotto il profilo ambientale (4). Se, dunque, nella analisi riferita alla fase di produzione di un determinato materiale l’unità di riferimento è una tonnellata di prodotto, la valutazione estesa a tutto il ciclo di vita ha per unità di riferimento una superficie unitaria – un metro quadrato – dell’elemento costruttivo realizzato con quel materiale: solo così è possibile una caratterizzazione su base prestazionale, criterio necessario per la comparabilità dei dati fra prodotti diversi destinati a svolgere una determinata funzione nella costruzione. Semplificando, e per esemplificare, non avrebbe senso comparare l’impatto ambientale dovuto ad una tonnellata di calcestruzzo con quello relativo ad una tonnellata di laterizio; ha senso, invece, confrontare l’impatto dovuto alle quantità di materiali necessarie per ottenere determinate prestazioni nel caso di una parete in laterizio o di una parete in calcestruzzo. Metodologia e fasi della ricerca Nell’ambito della ricerca qui presentata, lo studio LCA svolto si è strutturato attraverso sei passaggi che hanno condotto alle successive valutazioni di soluzioni tecniche in laterizio, alcune delle quali riportate in questo articolo: • indagine LCA di ognuno dei materiali (laterizi, cementi, calci, inerti, isolanti, guaine, additivi, pitture, ecc.) che sono presenti nella realizzazione di determinate soluzioni tecniche, correntemente utilizzate e conformi alla buona pratica e alle normative vigenti (parete in muratura, manto di copertura a falda, pavimento, solaio, ecc.); • analisi delle tecniche di costruzione e di messa in opera elementari (murare, intonacare, impermeabilizzare, ecc.) e indagine LCA dei processi relativi; • verifica delle soluzioni tecniche selezionate, in rapporto a requisiti di salubrità, igiene ed efficienza energetica, in relazione alle condizioni di impiego con riferimento a specifiche tipologie edilizie; • analisi, per le soluzioni tecniche individuate, degli impatti attribuibili ai consumi energetici connessi all’uso dell’edificio e correlati alla soluzione tecnica esaminata con riferimento alle sue prestazioni energetiche, nonché alle eventuali operazioni di manutenzione, per un periodo di tempo definito come “tempo di vita utile” dell’edificio e delle sue parti; • analisi per le soluzioni tecniche prese in considerazione delle tecniche di dismissione, demolizione, trattamento di fine vita e indagine LCA dei processi relativi; • valutazione LCA delle soluzioni tecniche analizzate. Muovendo dai dati raccolti ed elaborati, una fase successiva (che sarà illustrata in un prossimo articolo) ha riguardato Fig. 2 21 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 edilizia • • • • stoccaggio del materiale in cantiere; lavorazioni preparatorie (lavaggi, puliture, tagli, ecc.) messa in opera/costruzione; lavorazioni di finitura finali (pulitura, lavaggio, protezione, ecc.); • uso e gestione; • demolizione; • trattamento di finevita; in termini di materie prime, materiali e prodotti complementari, energie e combustibili. Relativamente alla fase di uso, per ogni soluzione tecnica sono state definite, sulla base dell’unità funzionale adottata, le prestazioni energetiche (in termini di flusso termico entrante/uscente in regime estivo e invernale) ed i conseguenti costi ambientali derivanti dal consumo di energia/combustibile associato al flusso termico per il mantenimento delle condizioni di comfort. edilizia l’analisi LCA alla scala di edificio. Sono stati presi in considerazione, oltre al processo di produzione del laterizio, anche il processo costruttivo. In quest’ottica, la ricerca si è mossa sulla base dei dati disponibili per elaborare le LCA in fase di produzione (5), definendo gli appropriati confini del sistema oggetto di analisi, le unità funzionali considerate nello studio, gli indicatori di impatto. La complessità dell’indagine, per i motivi sopra esposti, ha richiesto una approfondita fase di esame delle esperienze simili condotte in Italia e all’estero, dei dati e degli strumenti a disposizione per la loro elaborazione e un’analisi critica dei metodi di valutazione per la caratterizzazione degli indicatori di impatto, al fine di definire la strategia migliore per una LCA dei prodotti e delle costruzioni in laterizio (6). Parallelamente è stato condotto un esame della bibliografia esistente e un rilevamento diretto in cantiere dei dati sensibili, per la definizione di quello che nella metodologia LCA è denominato l’inventario (input di materie prime e materiali complementari, tecniche di messa in opera, durabilità, prestazioni termiche, comportamento in uso, tecniche di dismissione, trattamento di fine vita) delle principali soluzioni del costruire in laterizio. Questi dati, insieme a quelli sulla produzione, sono serviti a costituire il database dello studio svolto (7). Il metodo LCA prevede,a partire da tali dati, una elaborazione basata su indicatori di impatto, effettuata attraverso l’ausilio di software di calcolo. Sulla base dell’indagine condotta è stato individuato il software più adeguato allo studio specifico (8). La fase di produzione Le informazioni sul processo di produzione dei laterizi (dati di input e di output per fasi), raccolte da ANDIL nel 2003, sono state rielaborate e trasferite sul software SimaPro. I dati scaturiti dall’indagine ed utilizzati nella ricerca sono relativi alla produzione di 1 tonnellata di laterizio generico e comprendono, secondo le impostazioni di metodo descritte precedentemente: l’approvvigionamento di materie prime e complementari, la produzione di residui e rifiuti, il consumo di carburanti ed energie, il consumo di imballaggi (dall’estrazione dell’argilla al confezionamento e lo stoccaggio dei bancali prima dell’uscita dai cancelli della fornace). La struttura del database LCA relativo alla fase di produzione è rappresentata in figura 1. L’analisi è stata condotta con il supporto della banca dati LCI ENEA e dei dati generici (secondari) reperiti nelle banche dati disponibili all’interno del software SimaPro. La fase di post-produzione La valutazione di impatto del processo di costruzione (fig. 2) ha identificato le principali criticità (tecniche, ambientali, sanitarie, economiche) legate a questa fase, al fine di esprimere un giudizio sulla performance ambientale del processo di messa in opera relativo ai prodotti in laterizio. Per ogni unità funzionale di riferimento (1 m2 dell’elemento tecnico realizzato in laterizio) sono stati valutati gli impatti associati alle seguenti operazioni: • trasporto al cantiere; Per quando concerne la fase di demolizione (fig. 3), il passaggio di scala da materiale a componente nell’analisi di post-produzione comporta una gestione dell’inventario relativo a questo specifico aspetto legato non tanto al singolo materiale quanto alla tecnologia costruttiva impiegata e alle mutue interazioni tra i diversi materiali/strati che compongono il “pacchetto”. L’analisi ha tenuto quindi in conto sia le possibilità di disaggregazione e trattamento separato dei vari materiali, sia la necessità di considerare il risultato della demolizione semplicemente come rifiuto generico ipotizzandone un fine vita indistinto. Le fasi che definiscono un processo di dismissione sono assumibili come segue: • demolizione del fabbricato o di parte di esso; • raccolta e movimentazione dei rifiuti di demolizione all’interno del cantiere; • conferimento in discarica o trattamento in appositi impianti fissi o mobili; • riutilizzo dei prodotti recuperati e reimpiego dei prodotti riciclati. Il metodo di valutazione Una volta realizzato l’inventario dei componenti edilizi, il software SimaPro permette di scegliere tra i diversi metodi disponibili per la valutazione delle ricadute ambientali e la trasformazione dei valori numerici di analisi in indicatori di impatto e indicatori di danno. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Sviluppo della ricerca e strumenti di analisi e valutazione 23 24 Fig. 3a, b, c, d GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 edilizia edilizia Fig. 3e Risultati L’analisi del ciclo di vita (LCA) – valutata attraverso il metodo Eco-indicator 99 – applicata alle soluzioni tecniche in laterizio evidenzia come queste rappresentino sistemi costruttivi a basso impatto ambientale. In particolare, emerge che l’indicatore di danno relativo alle fasi di produzione, trasporto, messa in opera e demolizione – ad esclusione, quindi, della sola fase d’uso – è sempre moderatamente basso, per le soluzioni in laterizio esaminate, ad eccezione di quelle a telaio in c.a. (fig. 3 a÷e). Il valore più alto, pari a 13,7 pt attribuito ad 1 m2 di solaio intermedio in latero-cemento completo di relativi strati di intonaco e pavimentazione, è comunque più basso del danno attribuibile ad una soluzione di solaio in calcestruzzo armato. Considerando, invece, la vita utile delle soluzioni tecniche per un periodo di 80 anni, e quindi il loro contributo alle prestazioni energetiche dell’edificio, l’indicatore di impatto – relativo, quindi, all’intero ciclo di vita – si mantiene inferiore a 23,7 pt, valore riscontrato per 1 m2 di solaio di copertura. Ne consegue l’elevata incidenza sull’impatto ambientale, in termini di consumo di risorse, di qualità dell’ecosistema e di salute umana, della fase d’uso. Contributo che supera da 2 a 4 volte l’indice complessivo delle restanti fasi di produzione, trasporto, messa in opera e demolizione. Chiusure esterne e pareti interne Nelle soluzioni di parete in muratura leggera, l’indicatore di danno presenta i valori più elevati, 42,3 pt e 40,4 pt, rispettivamente per 1 m2 di parete doppia con intercapedine in fibra di legno ed in polistirene (il polistirene, pesando 1/10 del pannello in fibra di legno, determina un impatto minore della specifica soluzione tecnica), in quanto l’analisi considera la soluzione tecnica integrata con il pilastro in calcestruzzo armato, che incide notevolmente sia sulla produzione della soluzione tecnica, per la quota parte dovuta alla manifattura del calcestruzzo armato, che sullo stesso sistema costruttivo per le dispersioni in corrispondenza del pilastro, in riferimento al periodo di uso di 80 anni, come risulta dal grafico di fig. 3 c. I valori più bassi si rilevano per le pareti interne, sia come soluzioni tecniche, in relazione al ridotto impegno di materiali, che nel periodo d’uso, in relazione alla assenza di dispersioni termiche attraverso i divisori interni. In termini di qualità ecosistemica, tutte le soluzioni in laterizio esaminate presentano un valore di danno estremamente contenuto: da 0,5 a 1,5 pt. Quest’ultimo valore è associato alla soluzione di parete con iso- GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 La ricerca si è orientata verso la scelta di tre tra i metodi disponibili (Eco-Indicator99, IMPACT 2002+, CLM 1992) che sono stati applicati ad ognuna delle soluzioni tecniche analizzate, nell’obiettivo di confrontare i risultati per ottenere indicazioni circa la reale compatibilità del metodo con il settore edilizio. Il metodo Eco-Indicator99 risulta quello più diffuso e completo e quindi maggiormente affidabile soprattutto in previsione di confronti futuri con LCA di altri materiali da costruzione. Nella fase di caratterizzazione, il metodo attribuisce ad ogni flusso in input o output, definito nella fase di inventario, un fattore che permette di calcolare il relativo impatto, sulla base di analisi degli effetti della sostanza emessa sull’ecosistema e la salute umana. In questa fase, i valori relativi alle varie categorie di impatto devono essere espressi nelle unità delle relative categorie per poi essere sommati. Mediante la pesatura, che consiste nel moltiplicare i suddetti valori per un fattore che li rende adimensionali, si può procedere a un confronto avendo a disposizione tutti i dati omogenei (fig. 3 a-e). Definite le “categorie di danno” (3 in Eco-Indicator 99), ognuna delle quali raggruppa un certo numero di “categorie di impatto” (in totale 11 per Eco-Indicator99), si possono identificare i valori relativi alle categorie di danno per ogni soluzione tecnica. Questi valori vengono successivamente normalizzati e pesati per giungere ad un indicatore sintetico di prestazione ambientale per ciascuna soluzione tecnica stessa (fig. 4, 6÷8). 25 26 Fig. 4, 6÷8 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 edilizia Coperture e solai Dal confronto fra le due soluzioni di copertura, quella isolata con pannello in polistirene preformato per ventilazione e quella con pannello in sughero, si nota una diminuzione del danno totale da 23,7 pt a 23,3 pt a favore della seconda. In termini di qualità ecosistemica, si riscontra tuttavia un aumento del danno da 1,12 a 1,46 pt, dovuto all’utilizzo del suolo per la coltivazione del sughero e alla produzione dei teli per la barriera a vapore. Per quanto riguarda il danno in rapporto alla salute dell’uomo, si evince ancora un aumento del danno da 8,3 a 8,44 pt dovuto, in buona parte, alla maggior quantità di ossido di carbonio emesso durante la fase di smaltimento dei materiali costituenti la barriera al vapore. Più ridotto risulta invece il consumo delle risorse necessarie per il riscaldamento invernale nell’arco degli 80 anni ipotizzati: 13,4 pt per la copertura isolata con pannello in sughero, rispetto a 14,3 pt per la copertura con ventilazione e isolamento in pannello in polistirene. La ricerca svolta fornisce, sulla base delle più recenti indicazioni normative, il profilo ambientale di soluzioni costruttive in laterizio relativamente al loro ciclo di vita, che comprende, oltre alle fasi strettamente legate alla natura dei prodotti (produzione e trattamento di fine vita), quelle legate al loro impiego nelle fasi di cantiere e in opera, fino alla demolizione. Il processo di analisi dell’impatto ambientale, con le conseguenti valutazioni di danno, coinvolge molti fattori in gioco lungo la vita utile di un prodotto, nelle diverse condizioni contestuali (la fabbrica, il cantiere, l’edificio e la zona in cui questo è realizzato e gestito), e sulla base di alcune ipotesi convenzionali, quali ad esempio quella di una vita utile degli edifici tradizionali pari a 80 anni o quelle che si compiono relativamente ai calcoli sul comportamento energetico degli edifici in periodo invernale ed estivo al fine di valutare l’impatto in uso. Al di là delle valutazioni, il risultato strategico della ricerca è anche il contributo sperimentale dato alla messa a punto di specifici metodi di analisi nel settore edilizio, al fine di promuovere una cultura ambientale rivolta a tutti gli operatori del settore, in grado di fornire una visione più ampia delle problematiche connesse al progettare e al costruire sostenibile. edilizia Conclusioni NOTE 1. Ricerca “LCA LATERIZIO: analisi del ciclo di vita di prodotti e sistemi in laterizio”, Convenzione Università degli Studi di Firenze, Dip. Tecnologie dell’Architettura e Design “PL. Spadolini”- Andil Laterservice. Responsabile: Prof.ssa M. Chiara Torricelli; gruppo di ricerca: Caterina Gargari, Elisabetta Palumbo, Alain Lusardi, Adolfo Baratta, Claudio Piferi, Nicoletta Setola; partner esterni: Lisa de Cristofaro, Università Federico II di Napoli, Ing. Paolo Neri, Enea Bologna. 2. Gli schemi sviluppati per le dichiarazioni ambientali di prodotto si riferiscono ai lavori normativi dell’ISO/TC 207 e ISO 14025. In particolare la dichiarazione EPD (Environmental Product Declaration) è uno schema di etichettatura applicabile a qualunque prodotto, servizio o processo. Nel settore delle costruzioni, si veda il Rapporto Tecnico della commissione TC59 per la definizione della ISO/DIS 21930 (Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products, luglio 2005). 3. L’applicazione della metodologia generale LCA al settore edilizio è oggetto dei lavori di normazione a livello internazionale dell’ISO TC59 e in sede europea in base al mandato M/350 EN, CEN 29.03.2004. 4. Il programma di normalizzazione previsto nel mandato M/350 EN, CEN 29.03.2004 è organizzato in tre sezioni: una sezione quadro al livello edificio; una sezione prodotti e materiali edili che dovrà fornire una normativa sulla metodologia LCA applicata ai materiali edili; una sezione sul ciclo di vita dell’edificio relativa a norme e/o rapporti tecnici di valutazione ambientale delle fasi di costruzione, di manutenzione/pulizia e di demolizione. 5. I requisiti specifici comuni per prodotti in laterizio sono indicati in un Product Specific Requirement PSR 2004:9 con riferimento alla unità funzionale di 1.000 kg di laterizio pronto per la vendita. 6. In questa fase, in particolare, è stata preziosa l’esperienza maturata in anni di ricerca presso l’ENEA di Bologna dal gruppo coordinato dall’Ing. Paolo Neri, che ha fornito una supervisione continua sui lavori della presente ricerca. 7. La banca dati di questa ricerca è costituita da: dati primari ricavati da indagini dirette condotte dal gruppo di ricerca; prezzario dei materiali e delle opere; schede tecniche dei laterizi e dei prodotti complementari; banca dati LCI ENEA; dati generici (secondari) reperiti nelle banche dati disponibili all’interno del software SimaPro. 8. Il software utilizzato nella ricerca è il SimaPro 7.0 sviluppato dalla società Pré consultants. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 lante in fibra di legno, per effetto dell’emissione al suolo degli ossidi di zinco, dovuta al processo produttivo del pannello in fibra di legno. Per quanto riguarda il danno in rapporto alla salute dell’uomo, questo è imputabile all’emissione di polveri nella produzione del calcestruzzo presente nelle soluzioni tecniche con solaio in latero-cemento e con pilastro in calcestruzzo armato ed alle emissioni di CO2 derivanti dal riscaldamento degli edifici nell’arco degli 80 anni. Infine, il consumo delle risorse (per le murature, valori compresi tra 15 e 15,9 pt) è prevalentemente da imputare ai consumi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo, attribuibili a 1 m2 di soluzione tecnica di chiusura verticale su un periodo di 80 anni. A fronte di questi valori, i consumi relativi alle fasi di costruzione e demolizione sono estremamente contenuti e parimenti risultano compresi fra 0,6 pt e 3,8 pt, anche nelle fasi di produzione. La valutazione del ciclo di vita (LCA) fornisce indicazioni di confronto fra due o più soluzioni costruttive, utili alla scelta di quella ottimale in termini di minor impatto ambientale o di minor danno della specifica categoria di interesse. Ad esempio, dal confronto fra le due soluzioni in muratura portante a blocchi di laterizio alleggerito in pasta si rileva che, passando da una muratura di 38 cm ad una di 45 cm, si ha una diminuzione del danno complessivo da 21,4 pt a 21 pt. In termini di qualità ecosistemica, il danno aumenta da 0,87 pt a 0,923 pt, principalmente a causa dell’emissione in aria degli ossidi di zinco, dovuta al processo di trasporto del laterizio, che aumenta in quantità passando da 38 a 45 cm. Per quanto riguarda il danno in rapporto alla salute dell’uomo, questo passa da 4,6 pt a 5,01 pt, principalmente a causa dell’emissione degli ioni di arsenico e cadmio in acqua, emissioni generate nel processo di fine vita del laterizio, che aumenta in quantità passando da 38 a 45 cm, e ciò nonostante la riduzione della produzione di CO2 per effetto del minore consumo di combustibile per il riscaldamento invernale. Infine, relativamente al consumo delle risorse, il danno si riduce da 15,9 pt a 15 pt, principalmente a causa del minor consumo di combustibile per il riscaldamento degli edifici nell’arco degli 80 anni. 27 edilizia Quando occorre il progetto di un professionista Il progetto è sempre richiesto dal DM 37/08 per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un impianto elettrico, salvo nei cantieri edili. Ovviamente, nulla è richiesto per gli impianti elettrici posti completamente all’aperto, ad esempio di illuminazione pubblica, i quali non sono soggetti al DM 37/08. L’installazione sta ad indicare la costruzione di un nuovo impianto, o il rifacimento radicale di un impianto esistente. La trasformazione corrisponde a modifiche importanti dell’impianto esistente, ad esempio per aumento della potenza o cambio di destinazione d’uso dei locali. L’ampliamento comporta l’aggiunta di almeno un circuito (linea protetta da un interruttore automatico). Non occorre alcun progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria esula dal campo di applicazione del DM 37/08), tabella A. La fig. 2 sintetizza i casi in cui è d’obbligo il progetto dell’impianto elettrico da parte di La “nuova 46/90” (D.M. 37/08), impone l’obbligo del progetto preliminare per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti (con la sola esclusione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, per i quali vale una normativa specifica di settore). Conseguentemente non sono più previste soglie al di sotto delle quali il progetto non è obbligatorio. Le soglie previste nella “nuova 46/90”, riguardano gli impianti per cui vige l’obbligo di affidare il progetto a un professionista abilitato, iscritto agli Albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Per i così detti impianti “sotto soglia”, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. In questo caso, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera. Come indicato, la normativa, per i progetti degli impianti “sotto soglia”, non prevede che siano eseguiti i disegni planimetrici. Di seguito, tratto da TUTTONORMEL dell’agosto 2008, si riporta specifico articolo dal titolo “QUANDO OCCORRE IL PROGETTO DI UN PROFESSIONISTA”, esplicativo e completo della Tabella A – Impianti elettrici negli immobili e della Figura 1 – Obblighi di progetto per gli impianti elettrici, nonché alcune note esplicative sempre in tema, oltreché interessanti la professione, tratte da TUTTOIMPRESA. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 a cura di Ermanno Fellet 29 edilizia 30 un professionista iscritto all’Albo. Per impianto elettrico (utilizzatore) si intende tutto ciò che si trova a valle del punto di consegna dell’energia elettrica (gruppo di misura), oppure a valle di un proprio generatore, ad esempio un gruppo Installazione SÌ SÌ elettrogeno (autoproduzione). Si ha autoproduzione quando l’utente consuma tutta o Trasformazione SÌ SÌ una parte dell’energia prodotta (la parte restante viene Apliamento SÌ SÌ immessa in rete). La “potenza impegnata” è la maggiore tra la potenza Manutenzione SÌ NO contrattuale e la potenza autoprodotta. straordinaria Negli impianti ordinari, senza autoproduzione, la potenza Manutenzione impegnata coincide con la potenza contrattuale, cioè NO NO ordinaria stabilita nel contratto di fornitura dell’energia elettrica. Tabella A - Impianti elettrici negli immobili Irrilevante, a questi fini, la potenza disponibile. Il limite di superficie per le unità immobiliari di 400 m2 ad uso abitativo e di 200 m2 per altri usi, si riferisce alla superficie coperta, anche in presenza di un’eventuale area verde illuminata o attrezzata (1). Se un gruppo di misura alimenta più unità immobiliari, si tratta di un unico impianto elettrico e le superfici si sommano. Se la destinazione delle unità immobiliari è diversa, a favore della sicurezza, si considera quella più restrittiva, ad esempio per un’abitazione e negozio si applica il limite di 200 m2. Se un’unica unità immobiliare presenta più destinazioni, ad esempio ambulatorio medico in un’abitazione, l’obbligo di progetto da parte di un professionista per il locale medico si estende all’intero impianto elettrico dell’abitazione. Lo stesso dicasi per i servizi condominiali di potenza impegnata fino a 6 kW: ad esempio, in presenza di un locale a maggior rischio in caso di incendio (autorimessa condominiale con più di nove autoveicoli) l’intero impianto elettrico dei servizi condominiali deve essere progettato da un professionista. L’obbligo di progetto di cui sopra riguarda sia le imprese installatrici, sia gli uffici tecnici interni. La DICO senza progetto, relativa ad un intervento/impianto in cui è d’obbligo il progetto da parte di un professionista, non ha alcun valore, perché chi l’ha rilasciata non è considerato idoFig. 1 - Obbligo di progetto per gli impianti elettrici (escluse le lampade a catodo freddo) neo dal DM 37/08 a realizzare quell’intervento senza il proget(1) Si tratta di una interpretazione corrente e prevalente, in mancanza di chiarimenti ufficiali to di un professionista. Tipo di intervento DM 37/08 applicabile Obbligo di progetto (professionista o responsabile tecnico) anche dai responsabili tecnici delle imprese installatrici), la dichiarazione di rispondenza può essere resa anche da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata per l’installazione di impianti, nello specifico settore di interesse. L’articolo 7 della così detta “nuova 46/90” (DM 37/08), stabilisce che qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, fatte salve le eventuali sanzioni del caso, essa può essere sostituita, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 (entrata in vigore del decreto in questione), da una dichiarazione di rispondenza. La dichiarazione di rispondenza è resa da un professionista iscritto all’Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione. Per i così detti impianti “sotto soglia” (impianti che non necessitano di professionista iscritto all’Albo per la progettazione e possono essere progettati edilizia IMPIANTISTI: COSA STABILISCE LA “NUOVA 46/90”? ATTENZIONE! La dichiarazione di rispondenza è fatta sotto personale responsabilità del professionista o del responsabile tecnico (secondo i casi menzionati). La norma specifica che essa è redatta a seguito di sopralluogo ed accertamenti. Di conseguenza, anche se al momento in cui si scrive non esiste un modello specifico da seguire e su cui rendere la dichiarazione di rispondenza, vista l’importanza sotto il profilo della responsabilità personale, si sottolinea che è quanto mai necessario che la dichiarazione in questione (anche se resa come semplice dichiarazione su carta intestata) sia supportata di fatto dai risultati del sopralluogo e degli accertamenti tecnici eseguiti sull’impianto, secondo le specifiche norme di buona tecnica applicabili, per le verifiche del caso. Una delle importanti novità introdotte dal D.M. 37/08 (cd. “nuova 46/90”), consiste nell’obbligo di redigere uno specifico progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti (con la sola esclusione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, per i quali vale una normativa specifica di settore). Secondo i casi (impianti così detti sopra o sotto soglia), il progetto va redatto a cura di un professionista abilitato iscritto all’Albo ovvero dal responsabile tecnico di un impresa installatrice dotati di adeguata esperienza nel settore specifico. Si segnala che le opere di manutenzione straordinaria non sono considerabili come installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto. Di conseguenza, tali opere non sono soggette all’obbligo di progetto preventivo. In ogni caso, al termine dei lavori, l’impresa abilitata, esecutrice dell’intervento, è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità al responsabile dell’impianto. II nuovo decreto in esame definisce la sola manutenzione ordinaria intesa come “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”. Tutti gli interventi di manutenzione che non ricadono all’interno di tale definizione devono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED OBBLIGO DEL PROGETTO 31 Prezzo valore scelto per sempre casa & tasse Uno studio del Notariato estende il principio all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze Sergio Mazzei Dopo l’opzione non rettificabile l’atto di compravendita Prezzo valore, la scelta è per sempre. Atti rettificabili e non Nessuna possibilità di rettificare l’atto di compravendita di abitazioni che Tipologia di profilo fiscale riferibile Possibilità di emendare il contenuto comporta l’opzione per il valore cataall’atto conseguentemente alla stipula stale nelle cessioni a favore di un privato. Discorso similare, anche se mitiScelta del prezzo valore No gato, anche per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (commi 497 e 498 della Finanziaria Scelta per l’applicazione 2006) che può essere richiesta prima dell’imposta sostitutiva No della tassazione ordinaria. sulle plusvalenze immobiliari I motivi che escludono un «ripensaPossibilità di integrazione delle mento» del contribuente sono da rindichiarazioni richieste dalla norma Agevolazione prima casa venire nella natura di opzione della a pena di decadenza richiesta e nella sua immediata efficacia in termini di poteri di controllo degli Opzione per l’imponibilità Iva delle No uffici. Nei medesimi termini il Consiglio cessioni di fabbricati esenti nazionale del Notariato, nello studio n. 230-2007/T, si esprime con riferimeneccezione delle cessioni di immobili a uso abitativo e to alla questione più attuale prevista dall’articolo 10, n. 8relative pertinenze che si realizzano tra privati, cioè tra ter, del dpr n. 33/72, che concerne l’opzione dell’aliepersone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività nante di un fabbricato strumentale, per la quale sia precommerciali, artistiche o professionali, a condizione che vista l’esenzione da Iva, al fine di far transitare l’operaziola parte acquirente richieda al notaio rogante l’identificane in regime di imponibilità piena Iva. Un principio diverzione della base imponibile con il valore catastale, indiso è ammissibile solo per le dichiarazioni rilevanti ai fini pendentemente dal corrispettivo pattuito. A partire dal 1° dell’applicazione delle agevolazioni per l’acquisto della gennaio 2007, data di entrata in vigore legge finanziaria casa di abitazione. In effetti, la stessa amministrazione 2007, per escludere l’accertamento di valore in riferifinanziaria ammette, ormai da tempo, un secondo atto mento alle cessioni sopraindicate è sufficiente che solo la correttivo in cui vengano rese dichiarazioni omesse in parte acquirente sia una persona fisica. Con riferimento sede di redazione dell’atto di cessione dell’immobile. agli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti Prezzo valore immobiliari rientranti fra le transazioni accertabili, l’articoIn base al comma 23-ter dell’articolo 35 del dl n. 223/06 lo 51 del T.u. precisa che per valore deve intendersi quelviene meno il limite al potere di accertamento di valore, a lo venale in comune commercio e stabilisce i criteri da GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 ItaliaOggi, 11.09.2008 33 casa & tasse seguire per la sua determinazione. In tutte queste ipotesi la natura di opzione della richiesta, la sua immediata efficacia in termini di poteri di controllo degli uffici, di conseguenti adempimenti del notaio, di modificazione della posizione giuridica del condebitore solidale inducono a escludere, in linea di massima, che la scelta possa essere compiuta, modificata o revocata dopo la redazione dell’atto di trasferimento del bene immobile. L’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è discrezionale, e come tale la sua mancanza non ha altro effetto che quello di rendere applicabile nei modi ordinari l’imposta sul reddito, senza che il contribuente debba ricorrere al ravvedimento operoso. Tale considerazione, secondo il Notariato, induce a ritenere che l’opzione per l’imposta sostitutiva, non risultante dall’atto di cessione, possa anche essere formalizzata e comunicata in un momento successivo alla formazione dell’atto, purché anteriore all’applicazione dell’imposta ordinaria. L’inserimento della stessa in un atto integrativo sarebbe in tal caso consigliabile (anche se non essenziale), proprio al fine di conservare quella contestualità cronologica, più che documentale, tra espressione dell’opzione e stipulazione dell’atto di cessione. Iva fabbricati L’articolo 10, n. 8-ter, del dpr n. 633/72 richiede che l’opzione da parte dell’alienante, in caso di cessione di fabbricato strumentale per la quale sia prevista l’esenzione da Iva, al fine di far transitare l’operazione in regime di imponibilità piena Iva, con conseguente potenziale, corrispondente diritto di detrazione in capo all’acquirente, sia espressa in sede di «relativo atto». Gli effetti sulla posizione fiscale dell’acquirente di tale scelta, in uno alla funzione antielusiva del dl n. 223/06, fanno ritenere non rettificabile né integrabile la mancata scelta, dopo la redazione dell’atto. Benito Fuoco ItaliaOggi, 11.09.2008 La richiesta di tassazione relativa a mezzo pubblicitario bifacciale è illegittima perché l’imposta sulla pubblicità va calcolata sulla base della superficie complessiva della figura piana geometrica in cui è circoscritta; ne consegue che il regolamento del Comune di Milano che prevede la tassazione su ambedue le facciate espositive deve essere disapplicato. Sono le conclusioni della sezione tributaria della Corte di Cassazione che si ricavano nella sentenza n. 22691 del 9 settembre scorso. Questa pronuncia definitiva della Cassazione stabilisce come il Comune di Milano, inserendo nel regolamento del Comune il mezzo pubblicitario bifacciale, abbia introdotto una figura non prevista dalla fonte normativa in materia (il dlgs n. 507/93); conseguentemente, hanno stabilito gli ermellini, il regolamento del Comune di Milano va disapplicato in quanto illegittimo. I giudici supremi sono pervenuti a questa conclusione dalla lettura dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 507/93, il quale dispone come l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Il collegio prosegue poi dicendo come le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondino per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Conclude dicendo che per i mezzi polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Da quanto sopra emerge che «per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso»; il Collegio supremo prosegue aggiungendo come, con questa norma, il legislatore abbia inteso precisare che non possano essere considerati mezzi pubblicitari polifacciali i mezzi aventi dimensioni volumetriche quali potrebbero essere figure a forma di prisma, o a forma di cubo; fattispecie che, pur dando vita a pubblicità polifacciale, trova regolamentazione autonoma in ragione della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. Da quanto sopra emerge come l’unica interpretazione possibile sia quella letterale, con la conseguenza che i mezzi pubblicitari bifacciali rientrano nel novero dei mezzi pubblicitari polifacciali per cui l’imposta è calcolata sempre sullo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo. La parte conclusiva della sentenza in esame afferma che il regolamento del Comune di Milano va disapplicato nella parte in cui dispone la tassazione multipla del mezzo bifacciale; questo, precisano gli ermellini, perché la Carta costituzionale stabilisce, quale condizione essenziale, che una prestazione patrimoniale sia imposta in base a una legge, mentre, nel caso in esame, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 507/1993 esclude l’imposizione nei sensi di cui sopra. casa & tasse Mezzi pubblicitari tassati per una sola facciata GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 La Cassazione boccia il regolamento del Comune di Milano 35 La risoluzione n. 319/E del 24.07.2008 ha chiarito alcune questioni dubbie attinenti le regole di tassazione delle plusvalenze rivenienti dalla cessione di aree edificabili e lottizzate. I dubbi ruotano intorno al sistema di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili, distinguendo ulteriormente tra terreni lottizzati e terreni per i quali, invece, si è in presenza di una mera vocazione edificatoria. Ricordiamo, infatti, che le regole che sovrintendono la tassazione dei redditi realizzati a seguito della cessione degli immobili in questione sono strutturalmente diverse a seconda che si proceda alla cessione di un’area di espansione, per la quale si è perfezionato lo strumento urbanistico attuativo (piano di lottizzazione), rispetto al fatto che la cessione riguardi un’area solo potenzialmente edificabile. Il combinato disposto di cui agli articoli 67, comma 1, lettere a) e b), e 68, commi 1) e 2), del Tuir, infatti, portano a determinare le plusvalenze tassabili in modo molto differente a seconda che ci si trovi nell’una o nell’altra fattispecie. Questione interpretativa Evoluzione. La regola generale, per le aree lottizzate, è che la plusvalenza tassabile si determina sulla base della differenza tra «i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta (…) e il prezzo di acquisto o di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo». A questo principio generale, però, si sottraggono alcune casistiche previste dal Legislatore nel- l’ambito delle quali, aspetto affatto trascurabile, è possibile ottenere l’affrancamento gratuito di parte (o in taluni casi anche dell’integrale) plusvalenza. Infatti: a. per i terreni acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione, a prescindere del titolo di provenienza, si assume come prezzo di acquisto il valore normale dell’area nel quinto anno anteriore; b. per i terreni acquisiti gratuitamente (successione o donazione) si assume come valore iniziale il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione. La cessione di terreni lottizzati riceve, quindi, un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle cessioni di terreni meramente edificabili. La ratio del diverso trattamento, dice espressamente la risoluzione in questione, «va ravvisata nel maggior impegno economico e giuridico profuso da chi lottizza un terreno, in considerazione della complessità della vicenda lottizzatoria che implica anche attività di trasformazione urbanistica». E evidente che il valore convenzionale dell’area alla data fissata dal Legislatore dovrà essere opportunamente determinato da un tecnico dotato delle competenze necessarie con un’apposita perizia (meglio se giurata). Chiarimento delle Entrate. Il fulcro centrale del problema è quindi il termine “lottizzazione”. Solo in presenza di un terreno lottizzato, infatti, scattano i presupposti per la determinazione forfetaria del valore iniziale dell’area. La lottizzazione è un complesso procedimento cui è condizionata l’effettiva possibilità di utilizzazione edificatoria casa & tasse a cura di Gian Paolo Ranocchi Guida Normativa, 20.09.2008 GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 La data di inizio della lottizzazione si individua con stipula della convenzione 37 casa & tasse GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 38 dell’area e riguarda le cosiddette “aree di espansione” del Prg. Molto sinteticamente si individua in due fasi: 1. una di tipo amministrativo che inizia con la presentazione del piano di lottizzazione e che si conclude, idealmente, con la firma della convenzione con il Comune. La convenzione regola, in pratica, gli obblighi cui è correlata la concreta possibilità di procedere con l’utilizzazione dell’area (individuazione degli oneri, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie necessarie, regolazione delle cessioni di aree al Comune eccetera); 2. una di tipo, per così dire, operativo e che consiste nell’esecuzione materiale delle opere sull’area e che presuppone «l’inizio lavori». Il piano di lottizzazione, quindi, è uno strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale. Quando il Comune non è dotato di un piano particolareggiato, i privati che intendano procedere alla lottizzazione di un terreno a scopo edificatorio possono inserirsi nella sequenza di atti e procedimenti in cui si esprime la disciplina urbanistica, presentando appositi piani di lottizzazione contenenti prescrizioni di dettaglio, al fine di armonizzare la loro iniziativa con le scelte pianificatorie degli strumenti urbanistici generali. Linea giurisprudenziale Pronunce. Nella pratica quotidiana, comunque, le specifiche difficoltà della materia hanno provocato, nel corso degli anni, diversi interventi della giurisprudenza. Ne ricordiamo due significativi: • Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 18 maggio 2001 n. 6836. La pronuncia prende le mosse dall’applicazione dell’articolo 76 del Dpr 597/1973 che, peraltro, si collocava in un contesto diverso da quello attuale. Tuttavia, si ritiene ancora valido quanto pronunciato dalla Corte per definire il concetto di lottizzazione, che si realizza, con riferimento all’attività posta in essere dal contribuente, mediante «una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio (nel caso di specie il venditore aveva frazionato il terreno, aveva presentato i progetti volti ad ottenere le concessioni edilizie ed aveva venduto quattro appezzamenti a persone diverse con le relative concessioni)». Dalla sentenza si ritiene debba essere astratto il riferimento all’attività di frazionamento che, secondo un certo orientamento, non è ritenuto sufficiente per configurare l’attività di lottizzazione. In sostanza, perché si configuri lottizzazione si deve realizzare una «trasformazione nella natura del terreno, attuata o attraverso procedure formali previste dalle norme o attraverso attività che, di fatto, rendono possibile una utilizzazione urbanistica per terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione»; • Ctc, sezione VIII, sentenza 7 giugno 1996 n. 3127. La Commissione individua, alla base dell’attività di lottizzazione, l’esecuzione di opere di trasformazione del terreno tese a renderlo edificabile. E ciò, secondo la Corte, non esclusivamente riguarda la sfera giuridicoamministrativa, ma anche quella operativa del contribuente. Ci si riferisce, ad esempio, alle opere di urbanizzazione che, peraltro, non devono essere effettivamente eseguite o realizzate, ma è sufficiente siano predisposte (questo, peraltro, richiamando indirettamente la sentenza della Cassazione 2 luglio 1977 n. 2880). Un problema di fondo, comunque, in relazione al concetto di lottizzazione, riguardava se fosse o meno da ritenersi necessario l’aver effettuato sull’area un’attività manuale per “trasformare” la stessa da potenzialmente edificabile a, appunto, lottizzata, o se, invece, fosse sufficiente essere in presenza della conclusione della sola attività amministrativa: la firma della convenzione con il Comune. Sul punto, le opinioni erano divergenti tanto AREA LOTTIZZATA • Un’area classificata dal Prg di “espansione” • Un “piano di lottizzazione” approvato in conseguenza dell’attivittà del proprietario AREA EDIFICABILE • Può essere edificata a prescindere dall’intervento del proprietario (caratteristica propria delle cosidette “aree di completamento”) • È di espansione e non è stata completata la procedura di lottizzazione casa & tasse GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 i, lettera b), e 68, comma 2, del Tuir. La differenza tra che in termini prudenziali i soggetti interessati alla ces“aree lottizzate” e “aree edificabili” pare piuttosto agevosione del terreno lottizzato per poter fruire dei benefici le da individuare. Affinché si possa parlare di “area lottizfiscali procedevano a: zata” occorre che vi sia: a. presentare il piano di lottizzazione; a. un’area classificata dal Prg come di “espansione” (abib. firmare la convenzione; tativa o industriale, commerciale eccetera); c. pagare gli oneri di urbanizzazione; b. un “piano di lottizzazione” approvato (vedi sopra) in d. effettuare i primi lavori sull’area (tipicamente lo sbanconseguenza dell’attività del proprietario. camento) e solo dopo aver esaurito questi passaggi L’area è semplicemente “edificabile” quando: vendevano l’area. a. può essere edificata a prescindere dall’intervento del Questa procedura, però, prestava il fianco a una imporproprietario (caratteristica propria delle cosiddette tante complicazione: in presenza di un’attività comples“aree di completamento”); sa e strutturata propedeutica alla vendita del terreno lotb. è di espansione e non è stata completata la procedutizzato da parte del privato proprietario, vi era il rischio ra di lottizzazione. che l’Agenzia potesse presumere la presenza dell’orgaIn merito a cosa si debba intendere per “edificabilità” delnizzazione imprenditoriale in capo allo stesso con tutte le l’area, si sono confrontate per lungo tempo due tesi conconseguenze del caso. trapposte: La risoluzione in esame, sul punto, esprime una posizio1. quella “sostanzialistica”, secondo cui per identificare ne netta. Dice infatti il documento che «la lottizzazione di un’area edificabile non era necessario il perfezionamento un’area si completa e diviene perfetta con la stipula della del percorso amministrativo, che si realizza solo allorconvenzione». E ancora: «Una cessione di terreni lottizquando il piano regolatore varato dal Comune riceve zati può di conseguenza configurarsi (...) quando il l’approvazione dell’organo di controllo regionale. Tale comune abbia approvato il piano di lottizzazione e sia posizione valorizzava le variazioni dei valori economici stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione, dell’area che si realizzavano anche sulla base di una dato che questa, con la previsione degli oneri a carico mera aspettativa della utilizzazione edificatoria del suolo. del privato relativi all’urbanizzazione dell’area, completa È indubbio, infatti, che con la sola approvazione da parte l’iter amministrativo». L’Agenzia supporta la propria condel Consiglio comunale del nuovo Prg o della variante al clusione richiamando la sentenza della Corte di cassazione 14 dicembre 2007 n. 26275. In pratica, quindi, la data di inizio della lottizzazione, cui si riferisce il comma 2 dell’articolo 68 del Tuir, DEFINIZIONE PRECEDENTE si individua con la stipula della convenzione di L’amministrazione finanziaria, prima dell’emanazione della risolulottizzazione, dato che questo è un momento zione n. 319/E, aveva pubblicizzato la propria definizione di lotnecessariamente successivo a quello, pubtizzazione, desumibile anche dalle istruzioni ai modelli di dichiablicistico, dell’approvazione del piano di lotrazioni dei redditi: «Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnitizzazione. Il chiarimento emanato dalle ca di lottizzazione è desumibile dall’art. 8 della L. 6 agosto 1967, entrate assume una particolare importanza n. 765, che ha sostituto i primi due commi dell’art. 28 della legge anche nella prospettiva dei numerosi contenurbanistica 17 agosto 1942, n, 1150, e dalla circolare n. 3210 ziosi in corso presso le competenti sedi giuridel 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, sdizionali, sulla specifica questione. Occorre in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del evidenziare, infatti, che gli uffici periferici delle 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero fraEntrate, in relazione all’accertamento di casi zionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, analoghi aventi a oggetto proprio la questioindipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei ne descritta, hanno tenuto comportamenti proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successidiversificati giungendo quindi, spesso, a conva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o induclusioni diverse. Non sono stati rari i casi di striale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle accertamenti basati sul presupposto che, a opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e parere del Fisco, fossero necessari i materiali secondarie dell’insediamento. Assume rilievo, ai fini della normainterventi sull’area per poter efficacemente tiva in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lotparlare di inizio della lottizzazione. Ebbene, tizzazione o di esecuzione d’opere per l’edificabilità di terreni, per i giudicati non definitivi che vertono su anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbaniquesta contestazione, la posizione espressa stici. A tal fine si richiama l’art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. dalle Entrate potrebbe quanto mai essere 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistiutile per ottenere una vittoria in giudizio. ca o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga Tassazione delle plusvalenze predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la Su zone edificabili. La seconda vicenda dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destiche sembra chiarita dalla risoluzione n. 319/E nazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione riguarda la corretta applicazione delle regole o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapdi tassazione delle plusvalenze rivenienti dalla porto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non cessione d aree edificabili, ai sensi del comequivoco la destinazione a scopo edificatorio». binato disposto di cui agli articoli 67, comma 39 casa & tasse GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 40 Prg, l’area che prima era agricola e che potenzialmente diventa edificabile acquisisce istantaneamente un valore di mercato diverso e maggiore rispetto a prima; 2. quella “formale-legalistica”, sicuramente molto più garantista, che riteneva, invece, l’area suscettibile di utilizzazione edificatoria solo con il definitivo perfezionamento del complesso iter amministrativo cui è subordinato il diritto di edificazione, e cioè, ad esempio per le aree di completamento, ottenuta l’approvazione della variante al Prg da parte della Regione. Al dibattito ha comunque posto fine il comma 2 dell’articolo 36 del Dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2000, che ha tracciato una drastica definizione fiscale unitaria di area edificabile: un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Legislatore ha inteso quindi apprezzare l’aspetto “sostanzialistico” del concetto di edificabilità, valorizzando come suscettibile di utilizzazione edificatoria anche l’area inserita nello strumento urbanistico non perfetto sul piano giuridicoamministrativo adottato dal Comune, e rendendo di fatto ininfluente la definitiva approvazione dello stesso. Tale norma, peraltro, è stata battezzata, nonostante le aspre critiche mosse da eminente dottrina, come norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che essa trova applicazione per tutte le vicende fiscalmente rilevanti, poste in essere sia prima che dopo l’entrata in vigore del citato provvedimento. Sulla stessa linea, peraltro, si è successivamente collocata anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza 30 novembre 2006 n. 25506, ha tra l’altro evidenziato come la distinzione tra aree edificabili e terreni agricoli non vada intesa solo per differenziare un bene imponibile da uno non imponibile riguardo all’Ici, tributo oggetto della vertenza interessata, ma abbia il fine di individuare il criterio in base al quale deve essere determinata la base imponibile (criterio del valore venale, secondo i prezzi medi di mercato, ovvero valore catastale) sul piano più complessivo. In pratica, dice la Suprema Corte, attraverso questo sistema il contribuente subisce un prelievo giustificato dal reale valore del bene posseduto, pur nella possibilità che si verifichino oscillazioni di valore connesse all’andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ius edificandi. La “trasformazione” urbanistica di un suolo implicherebbe quindi, di per sé, una “trasformazione” economica istantanea del valore dello stesso bene, che si differenzierebbe rispetto a quello di aree per le quali la possibilità di edificazione sia già incontrovertibile. La determinazione della plusvalenza tassabile per la cessione di aree edificabili segue regole differenti a seconda del titolo di provenienza: • terreni acquistati a titolo oneroso: corrispettivo percepito contro prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, il tutto rivalutato sulla base della variazione degli indici Istat tra l’acquisto e la cessione, nonché dell’eventuale Invim pagata; • terreni pervenuti per successione: valore di carico pari a quello dichiarato nella dichiarazione di successione; • terreni pervenuti per donazione: in questo caso le conclusioni erano dubbie. Occorre ricordare, infatti, che il Dl 223/2006 ha introdotto una regola in relazione alla cessione di immobili plusvalenti effettuati da privati, definita «di neutralità fiscale della donazione». In pratica, in caso di immobili pervenuti per donazione si dovrebbe sempre assumere come valore di carico per il donatario il costo fiscale (acquisto o costruzione) del donante e considerare, nel computo di osservazione temporale (questione, questa, comunque ininfluente per le aree edificabili), anche il periodo di possesso dell’immobile del donante. In questo senso depone: • l’ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir («in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto del donante»); • l’ultimo periodo del comma 1, dell’articolo 68 («per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 67 acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante»). Dato che nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 sono comprese anche le aree edificabili, taluni sostenevano l’applicazione del citato principio di neutralità anche a queste cessioni in quanto norma di carattere generale. In realtà, però, il comma 2 dello stesso articolo 68, per i terreni di cui alla lettera b) dell’articolo 67 acquistati per successione o donazione, continua a fare riferimento a un «prezzo di acquisto riferito al valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati». Questo aspetto aveva indotto i commentatori più attenti a ritenere, invece, che per le aree edificabili dovesse continuare a trovare applicazione, analogamente a quanto avviene per le aree pervenute per successione mortis causa, il valore dichiarato ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione. La risoluzione n. 319/E del 2008 sembra confermare la bontà della tesi della specialità del sistema di determinazione del valore di carico delle aree edificabili in capo al donante, rispetto al principio di neutralità della donazione. Si legge infatti, nel citato documento di prassi, che «per i terreni edificabili (non lottizzati) di cui alla richiamata lettera b), acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT». Per i fabbricati, invece, è certamente valida la regola della trasparenza della donazione. locazioni Decreto sicurezza: locazioni a stranieri Con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come convertito (art. 5, comma 1), – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2008 – il legislatore è intervenuto sul “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al decreto legislativo 25.07.1998 n. 286. In particolare – per quanto d’interesse – è stato inserito, dopo il comma 5 dell’art. 12 del predetto Testo unico, un comma del seguente letterale tenore: “5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.” Con la presente nota si forniscono le prime possibili istruzioni operative evidenziandosi che la situazione creata è anche conseguenza del fatto che il testo come approvato – pur migliorato, per nostro intervento, rispetto al testo iniziale e di cui al decreto-legge – non tiene conto di specifiche indicazioni fornite dalla nostra Organizzazione che, se accolte, avrebbero consentito di eliminare i problemi che invece oggi si pongono. Deve così, e anzitutto sottolinearsi che la disposizione in esame si applica esclusivamente agli stranieri come definiti all’art. 1 del citato d.Igs. 286/98, e, cioè, ai “cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea”. Deve poi rilevarsi che tale disposizione si colloca immediatamente di seguito al comma 5 del precitato art. 12, che punisce chi favorisce la permanenza in Italia degli stranieri irregolari “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità” degli stessi (norma, quest’ultima, che pone – fra l’altro – problemi di coordinamento, ed anche di concorso, con quella ora varata). Il concetto di “ingiusto profitto” ricorre, come visto, anche nella disposizione in commento, come elemento che qualifica il reato. In proposito, sulla base della giurisprudenza formatasi per altre fattispecie penali e – in particolare – in tema di favoreggiamento d’ingresso o di permanenza di clandestini nel territorio dello Stato e di stipulazione di contratti di lavoro con clandestini, deve sottolinearsi che dalla ricordata giurisprudenza emerge una definizione di “ingiusto profitto” che non qualifica ogni profitto come ingiusto in quanto frutto di una condotta contra legem: è, invece, richiesto un quid pluris, rappresentato dalla sproporzione discriminatoria tra le prestazioni, determinata dall’abuso del potere contrattuale del contraente regolare, rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Confedilizia 41 locazioni GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 42 Il concetto di “ingiusto profitto” del locatore o del cedente l’immobile non può quindi coincidere con il mero scostamento rispetto ai valori di mercato, dovendo invece verificarsi uno scostamento particolarmente rilevante, con superamento considerevole dei livelli dei canoni di mercato, imputabile – come già sottolineato – alla condizione di clandestino del cessionario o del conduttore clandestino dell’immobile. La Cassazione (sent. 20.11.2003, n. 46070) ha a suo tempo stabilito giudicando a proposito del reato già ricordato, di cui all’art. 12, comma 5, precitato – che quest’ultima norma non si applica “a meno che non sia praticato un canone d’affitto esorbitante rispetto al canone normalmente praticato alle persone regolari e quindi non si ricavi in maniera evidente dal comportamento del soggetto ritenuto responsabile che egli sta approfittando della condizione di illegalità di uno straniero e che sta favorendo volontariamente e dolosamente la sua presenza irregolare sul territorio italiano”. È da sottolinearsi che, in ogni caso, i limiti dell’“ingiusto profitto” restano indeterminati, così come lo sono nell’ambito dell’ordinamento penale. La determinazione in concreto va rimessa al giudizio discrezionale del giudice, sulla base di parametri quali, in primo luogo, il canone di mercato, ma anche la durata del contratto, il rischio d’insolvenza del conduttore, la durata dell’ipotetico procedimento di sfratto, il rischio di danneggiamento all’appartamento. E non può neppure escludersi con assoluta certezza che l’“ingiusto profitto” possa essere riscontrato sussistente anche nei casi di percepimento di un canone, indipendentemente dai suoi connotati quantitativi, ove la locazione superi in durata i limiti temporali del titolo di soggiorno. A tale ultimo riguardo si evidenzia il grave problema – posto dalla normativa in rassegna – del rapporto tra la durata della locazione e la scadenza del titolo di soggiorno (per quest’ultimo, dovendosi intendere i provvedimenti di cui agli artt. 5, 9 e 9-bis del d.lgs. n. 286/98), giacché si deve ritenere che il titolo di soggiorno rappresenti una condizione di legittimità della locazione o della cessione di immobile abitativo ad uno straniero, non soltanto nella fase iniziale del rapporto locativo, ma anche nel corso del suo svolgimento, dando luogo all’onere, per il locatore, di conoscere la durata del titolo di soggiorno. In altri termini, stipulare una locazione di durata eccedente la scadenza del titolo di soggiorno potrebbe valere come locazione a soggetto privo di titolo. Poiché la durata minima inderogabile del rapporto di locazione, di cui all’art. 2 della legge n. 431/98, agendo su altro piano, non legittimerebbe il contratto, quando il titolo di soggiorno venga a scadenza prima della scadenza minima legale del rapporto di locazione, appare opportuno che si ricorra alla locazione transitoria, ai sensi dell’art. 5 della legge, e quindi che non si superi il limite dei 18 mesi. Diversamente, vi è per il locatore il rischio che si applichi al caso concreto un’interpretazione più rigorosa della norma, che sostenga l’esistenza del reato in tutti i casi di locazione eccedente il titolo di soggiorno (salvo sempre l’elemento dell’ingiusto profitto, peraltro rimesso nella sua valutazione – come visto – al giudizio del giudice). Si sottolinea, ancora, che la norma fa riferimento pure a chi “dà alloggio”, cosa che abitualmente interessa i dato- ri di lavoro di colf e di badanti: tali datori di lavoro potrebbero così ricadere nell’incertezza normativa delI’“ingiusto profitto” (essendo in questo caso ancora più difficile individuare una giusta remunerazione, che non possa quindi essere con certezza considerata “ingiusto profitto”). Tanto premesso (e sottolineato che in particolare il problema prima esaminato è stato, nel corso dei lavori parlamentari, inutilmente segnalato ai diversi gruppi dalla nostra Organizzazione e che esso è stato trattato anche nella deliberazione 1.7.2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, nella quale si evidenzia che la norma in commento dà luogo a diverse “questioni interpretative di non agevole soluzione”, tra cui quella relativa agli “effetti della carenza del titolo di soggiorno sopravvenuta nel corso del rapporto di locazione”), si forniscono alle Associazioni aderenti le seguenti istruzioni operative. Il locatore dovrà sempre richiedere ai potenziali conduttori stranieri copia del titolo di soggiorno e stipulare – in caso di titoli di soggiorno inferiori alla durata minima, rinnovo compreso, dei contratti c.d. liberi (4 anni + 4) o dei contratti agevolati (3 anni + 2) – contratti transitori comunque non eccedenti la scadenza del titolo di soggiorno. Sia nel caso di contratti c.d. liberi, sia nel caso di contratti agevolati, sia nel caso di contratti transitori, andrà comunque sempre allegata copia del titolo di soggiorno. Quanto ai contratti transitori, è noto che le fattispecie di transitorietà devono essere individuate nella contrattazione territoriale (D.M. 31.12.2002, art. 2, comma 1). Ove l’Accordo da applicarsi nel Comune ove è compreso l’immobile oggetto del contratto non preveda una fattispecie di transitorietà che copra il caso specifico, si dovrà procedere o ritualmente integrando in punto l’Accordo territoriale ovvero facendo ricorso alla (e quindi espressamente richiamando in contratto la) norma di cui al secondo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.M. 10.3.2006 che testualmente recita: “In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli Accordi locali, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata”. Si ricorda che i canoni dei contratti transitori sono liberi, eccezion fatta per gli immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei Comuni con esse confinanti (per individuare tali aree e tali Comuni si rinvia alla specifica trattazione nel sito confederale:www.confedilizia.it/Locazioni_ trans_Areemetropolitane.pd) e negli altri Comuni capoluogo di provincia. E mentre non sussistono problemi per quanto attiene ai canoni di queste ultime zone (siccome fissati dalla contrattazione territoriale), nei casi dei contatti transitori a canone libero occorrerà che i locatori prestino attenzione a non superare il canone di mercato. Stessa avvertenza, quanto al canone, dovrà aversi anche nella stipula dei contratti c.d. liberi, curando in questo caso – non essendovi, come per i contratti transitori e per i contratti agevolati, un modello ufficiale di contratto (tipo di contratto) – di evitare condizioni contrattuali vessatorie e/o discriminatorie per il conduttore ed estranee alla prassi e agli usi contrattuali del luogo. Tali sarebbero depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole penali eccessive e simili. Per quanto si riferisce alla stipula dei contratti agevolati e transitori relativi ai Comuni carenti dell’Accordo territoriale, si applicano – com’è noto – le disposizioni di cui al D.M. 14.7.2004 (contratti agevolati) e al D.M. 10.3.2006 (contratti transitori). Si potrà porre anche il caso della durata del titolo di soggiorno superiore alla durata massima dei contratti transitori, ma inferiore alle durate minime dei contratti c.d. liberi o dei contratti agevolati. La durata contrattuale non potrà superare i 18 mesi: devesi però ritenere che, alla scadenza, il locatore possa stipulare, col medesimo conduttore, un altro contratto transitorio, sempre nei limiti della durata del titolo di soggiorno e sempre non superiore a 18 mesi. Similmente devesi ritenere che un conduttore che, nel corso della locazione transitoria, si veda rinnovato il titolo di soggiorno, possa stipulare, alla scadenza del contratto transitorio, altro contratto con lo stesso locatore, sempre nei limiti della durata del nuovo titolo di soggiorno e dei 18 mesi. Si evidenzia da ultimo che la norma in rassegna pone problemi – da noi tempestivamente segnalati – che non sono stati risolti (ad esempio, quello della sublocazione – in gergo: subaffitto – che è il punto nodale della questione, perché è attraverso essa che entrano negli appartamenti gli irregolari, ad insaputa dei proprietari di casa) e che la disposizione in rassegna – come visto allorché si è trattato della durata della locazione in relazione alla durata dei titoli di soggiorno – pone paradossalmente problemi per le locazioni ad immigrati regolari. La nostra Organizzazione – nel fare riserva di invio di eventuali nuove istruzioni, ove le stesse dovessero dimostrarsi utili e/o opportune – continuerà ad operare per il miglioramento della normativa varata. Si resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse necessitare e si coglie occasione per porgere cordiali saluti. catasto CATASTO AGGIORNATO ONLINE SARANNO POTENZIATI I SERVIZI VIA INTERNET A BENEFICIO DI PROFESSIONISTI E CITTADINI Antonio Criscione Il Sole 24-Ore, 13.08.2008 no, in surroga degli interessati e con oneri a loro carico, all’iscrizione al catasto dei fabbricati non dichiarati e alla notifica dei relativi esiti. Il costo della regolarizzazione in questo caso sarà maggiore. Da quello che si vede l’Agenzia ha fatto passi importanti per migliorare i servizi. Su quali direttrici strategiche pensa di proseguire? I servizi offerti dall’Agenzia si stanno orientando sempre più lungo le direttrici della semplificazione, della telematica e dell’integrazione dei processi con altre amministrazioni ed enti, modificando profondamente il sistema delle relazioni con i professionisti e i cittadini. Da casa o da uno studio professionale ora è possibile consultare la banca dati catastale e quella di pubblicità immobiliare. Sono, inoltre, già attivi, via internet, il servizio per prenotare un appuntamento con un operatore specializzato presso un nostro ufficio e il servizio di correzione di dati catastali. Sarà prestata particolare attenzione alle fasce di utenza bisognose di supporto. SEMPLIFICAZIONE «Il modello unico per l’edilizia trasmetterà i dati con la denuncia di inizio attività» Nei giorni scorsi è scaduta la campagna di accatastamento spontaneo da parte dei contribuenti degli immobili non censiti o che hanno perso i requisiti di ruralità. Che dati sono emersi? Nel 2007 si è proceduto, utilizzando tecnologie d’avanguardia, all’individuazione dei fabbricati o ampliamenti non dichiarati in catasto su circa il 60% del territorio nazionale. È stata fatta anche una campagna informativa per spingere i proprietari degli immobili a provvedere alla regolarizzarione. Decorsi i termini, in assenza di accatastamento, gli uffici provinciali dell’Agenzia provvederan- Per i professionisti cosa significa? Per i professionisti è possibile trasmettere in via telematica gli atti di aggiornamento catastale e per i notai inviare il cosiddetto modello unico, ottenendo contestualmente registrazione, richiesta di trascrizione, voltura catastale e pagamento dei tributi. Dovrà essere semplificata la pre- GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 Una banca dati che censisce oltre 55 milioni di unità immobiliari e quasi 70 milioni di particelle di terreni. E un giro di servizi, nel 2007, con numeri da capogiro: 64,4 milioni di visure (più di 26 milioni già solo ad aprile del 2008), 53 milioni di ispezioni ipotecarie, 4 milioni di formalità ipotecarie. Con un peso crescente delle attività esercitate on line (il 70,8% nei primi mesi di quest’anno). Da qualche settimana alla guida dell’Agenzia del Territorio, al posto di Mario Picardi che aveva manifestato da tempo l’intenzione di passare il testimone, è stata nominata Gabriella Alemanno, 53 anni appena compiuti. Con Gabriella Alemanno – una carriera tutta interna alla Pa, da ultimo ai Monopoli dove è stata responsabile della direzione per le strategie e vicedirettore generale – facciamo il punto sugli obiettivi dell’Agenzia. 45 catasto GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 46 sentazione degli atti ipotecari e catastali rendendo obbligatorio, in prospettiva, l’utilizzo dell’invio telematico. Il modello unico digitale per l’edilizia, il Mude (legge 80/2006), rappresenterà un altro passo verso la semplificazione degli adempimenti catastali per i professionisti e, quindi, per l’utenza. La richiesta del permesso di costruire o la presentazione della dichiarazione di inizio di attività consentiranno di assolvere a tutti gli adempimenti per l’aggiornamento della situazione catastale degli immobili interessati. «La riorganizzazione degli uffici dovrà essere attenta a merito e produttività» tualità di riforma della struttura degli estimi catastali in sinergia con gli enti locali. In occasione dell’abolizione dell’lci è emersa la disparità degli accatastamenti. Sarà possibile correggere questa situazione? Il maggior numero di abitazioni signorili in alcune città rispetto ad altre è la conseguenza dell’attuale sistema catastale. Al momento è possibile che immobili con analoghe caratteristiche possono essere legittimamente associati a diverse categorie e classi a seconda della loro ubicazione. Anche in questo caso la revisione del sistema catastale potrà correggere le disparità. L’Italia è presidente di turno del Catasto europeo. Rispetto agli standard europei la situazione catastale italiana come è? L’incarico di presidenza del comitato permanente del Catasto nella Ue, conferito per il secondo semestre 2008 all’Agenzia del Territorio, costituisce un riconoscimento del livello tecnico e organizzativo del sistema catastale italiano. Nel semestre di presidenza italiana le attività saranno focalizzate innanzitutto sullo sviluppo di analisi comparative dei principali sistemi catastali presenti nell’Unione europea, anche nella prospettiva di una loro progressiva armonizzazione nell’ambito comunitario. Inoltre, saremo impegnati sullo sviluppo di un programma di lavoro teso a valorizzare le reti di dati catastali nelle politiche comunitarie, a favore delle istituzioni e dei cittadini dell’Unione Europea. A dicembre, a Roma, è in programma un incontro per presentare i risultati delle iniziative. SERVIZI IN AUMENTO L’Osservatorio del mercato immoLe prestazioni offerte dal Territorio biliare (Omi) fornisce valori ormai 2007 Aprile 2008 attendibili per tutto il territorio % % nazionale. Le rendite del nostro Volumi Volumi online online catasto sono invece ancora molto 64.450.000 67,7 26.346.000 70,0 Visure catastali vecchie. Sarà possibile aggiornar52.686.000 68,9 17.199.000 75,2 Ispezioni ipotecarie le? L’Agenzia è in grado di offrire servizi 4.374.000 66,6 1.286.000 75,5 Formalità ipotecarie estimativi, su base convenzionale, a 725.000 20,7 288.000 19,1 Istanze “grandi utenti” come le amministra2.245.000 13,7 750.000 27,9 Docfa zioni locali e gli enti pubblici. L’Omi, 614.000 7,1 258.000 19,7 Pregeo inizialmente istituito per fornire ausilio all’attività estimale, rappresenta uno – 66,6 – 70,8 Media ponderata strumento per la realizzazione di un moderno sistema catastale basato sui valori di mercato, favorendo la traGLI ACCERTAMENTI sparenza del mercato immobiliare e il I controllori del territorio sostegno conoscitivo al settore consulenze e stime dell’Agenzia, anche In collaborazione con Agea … ai fini del contrasto all’evasione fiscale. Ma sitratta di questioni in realtà Recupero delle sacche di evasione/elusione attraverso: distinte. II sistema catastale vigente si • la trasmissione delle richieste di contributi agricoli consentendo l’effetbasa, per la determinazione della rentuazione di variazioni delle qualità colturali (3,5 milioni di particelle terreni dita, non sui valori di mercato, ma sul aggiornate relative al 2006 e 2,9 milioni relative al 2007); confronto con “unità tipo”, che pos• fotoidentificazione e incrocio della cartografia vettoriale con ortofoto sono perdere validità nel corso del tempo, sia per le evoluzioni tecnolo… e con Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate giche e tipologiche del prodotto edilizio, sia per le dinamiche del mercato. • Tramite una proficua collaborazione con Guardia di finanza e Agenzia Per modificare questo sistema sarà delle Entrate è stato possibile effettuare accertamenti fiscali incrociati e necessario sviluppare, su input delidentificare 681.000 fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità l’autorità politica, un’ampia proget- Personali in calo I dipendenti dell’agenzia del Territorio negli anni 2001 12.504 2002 12.048 2003 11.525 2004 11.231 2005 11.065 2006 10.768 2007 10.365 13.000 12.500 12.000 11.500 11.000 10.500 10.000 A che punto è il decentramento ai comuni, a seguito della sentenza del Tar del Lazio che ha annullato il Dpcm del giugno 2007? Come si svilupperanno i rapporti tra comuni e Agenzia? Nel periodo 2007/2008, il processo di decentramento ha subìto una forte accelerazione in seguito all’emanazione del primo Dpcm. Circa 5mila comuni hanno manifestato la scelta, in base alle tre opzioni con diverso grado di complessità, di assumere la gestione diretta delle funzioni catastali. L’istruttoria eseguita, ai fini dell’accertamento dei requisiti, ha consentito di definire una “mappatura” delle scelte valide che riguarda circa 2.400 comuni. Sulla mappatura si è pronunciata la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La sentenza del Tar del 15 maggio 2008 ha fermato il processo e, a questo punto, si richiede una riflessione congiunta fra l’Autorità politica e tutti gli attori interessati per ridefinire il percorso attuativo del decentramento. I rapporti con i comuni e le loro associazioni saranno ulteriormente coltivati nell’ottica di sviluppare intese e collaborazioni. Ci saranno cambiamenti nell’organizzazione degli uffici, della struttura dell’Agenzia? Come valuta la situazione del personale in questo momento? Il Dl 112/2008 impone una serie di azioni che potrà comportare cambiamenti nell’organizzazione. Questi, però, dovranno essere improntati alla valorizzazione e allo sviluppo delle professionalità di tutto il personale, impiegati e dirigenti. È intenzione dell’Agenzia perseguire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, e d’intesa con gli altri attori del comparto, politiche retributive atte a premiare la produttività, il merito e valorizzano le competenze professionali. Come si sente a capo di una struttura dove prevalgono colleghi uomini? La necessità di dare un’impostazione più al femminile nell’organizzazione delle strutture lavorative è un tema che sento molto. Non si tratta solo di una questione di quote rosa, ma di cercare di sviluppare, nel mondo del lavoro, una diversa sensibilità nelle relazioni e nelle modalità di confronto. ctu IN G.U. LE LINEE GUIDA DEL GARANTE PRIVACY PER GLI AUSILIARI DEL GIUDICE E I CONSULENTI DI PARTE Archivi più snelli per Ctu e periti Antonio Ciccia CONSERVAZIONE IN STUDIO LIMITATA AI DOCUMENTI ESSENZIALI GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 ItaliaOggi, 1.08.2008 48 Cura dimagrante per gli archivi dei consulenti e dei periti dei magistrati. Non devono conservare, una volta espletata la perizia, se non i documenti necessari per scopi contabili e fiscali o comunque previsti dalla legge. Il richiamo puntuale del garante si inserisce in un ampio provvedimento dell’authority contenente linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. Il provvedimento del garante (deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008) contiene prescrizioni anche per i consulenti di parte nominati dalle parti private per partecipare alle operazioni peritali e agli accertamenti tecnici. Il provvedimento, annunciato dal presidente Francesco Pizzetti durante la presentazione della relazione annuale sull’attività svolta, si concentra sugli obblighi degli esperti e in particolar modo sulle modalità di acquisizione e trattamento dei dati, compresa la conservazione una volta ultimato il compito. Questo pare da mettere in evidenza, in quanto svincola il perito dalla necessità di conservare tutta la documentazione. Anzi il garante prescrive al perito di non conservare tutta la documentazione fornita dal giudice al momento dell’assunzione dell’incarico o acquisita in corso di esecuzione della consulenza. Il consulente, spiega il garante, una volta espletato l’incarico, deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta. Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell’incarico. Certo potrà conservare copia della documentazione necessaria per ragioni contabili o fiscali. Altra finalità che consente una conservazione mirata e selezionata degli atti (limitata all’essenziale), peraltro non espressamente citata nel provvedimento, è quella della dimostrazione dell’esattezza della prestazione svolta. Da questo punto di vista deve, però, tenersi conto del fatto che il garante indica da preferire la strada dell’accesso all’ufficio giudiziario per l’estrazione della copia degli atti di volta in volta necessari. Quello che vuole, comunque, evitare il prov- vedimento e ciò risulta evidente dal tenore dello stesso è la duplicazione dei fascicoli con il raddoppio del pericolo di accessi abusivi e incontrollati. Per il resto il provvedimento si diffonde in richiami di adempimenti certamente collegabili alla legislazione sulla riservatezza e in fondo collimanti con le regole di diligenza professionale e deontologiche. Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell’ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono, dunque, raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato. Anche nella stesura della relazione valgono i principi di pertinenza e di non eccedenza cui corrisponde una attenzione nella selezione delle informazioni riportate: specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, possono essere inserite solo se pertinenti all’oggetto della perizia; e se riferibili a soggetti parti nel procedimento (non di estranei). L’eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate. Quanto alla comunicazione di dati personali, può, innanzitutto, essere che esistano vincoli superiori di segretezza, da rispettarsi ovviamente anche in base al codice della privacy. In ogni caso eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell’indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato. Capitolo a se stante è quello delle misure di sicurezza. Il consulente è, infatti, il custode dei documenti e fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta, è obbligato, a pena di responsabilità penali, a adottare misure tecniche e organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione. Va ricordato, infine, che i consulenti del giudice e del pubblico ministero non sono tenuti a una informativa autonoma, in quanto in qualità di ausiliari del giudice godono della stessa disciplina prevista dal codice della privacy per i trattamenti per fini di giustizia (l’articolo 47del codice rende non applicabili alcuni adempimenti). 1. Premessa 1.1 Scopo delle linee guida I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l’autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.). L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali. Nell’espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall’ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L’attività dell’ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado “per ragioni di giustizia” (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421). Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196). ctu Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008) Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire: • nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 1); • adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice). 1.2 Ambito considerato Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico e dalle istruzioni ricevuti dall’autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche. All’interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.). 2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato dall’autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito [art. 11, comma 1, lett. a) e b)], nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall’autorità giudiziaria. In tale quadro, l’eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l’incarico o da altra autorità giudiziaria competente. Nel pieno rispetto dell’ambito e della natura dell’incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all’oggetto dell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità [art. 11, comma 1, lett. c)]. Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell’acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto dell’accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento [art. 11, comma 1, lett. d)]. 2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali 3. Comunicazione dei dati 2.1 Considerazioni generali La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all’informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22), alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all’Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all’estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151). Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell’indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria. GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 ALLEGATO 49 ctu GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008 50 4. Conservazione e cancellazione dei dati In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l’esaurimento dell’incarico. Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell’art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ne consegue che, espletato l’incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario. Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all’incarico da parte dell’ausiliario. Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo. Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Tutto ciò non pregiudica l’espletamento di eventuali ulteriori attività dell’ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri. 5. Misure di sicurezza 5.1 Misure idonee e misure minime Limitatamente all’espletamento degli accertamenti, l’attività dell’ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l’intervento del magistrato. Ricevuto l’incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice. L’ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto, sia le “misure idonee e preventive” cui fa riferimento l’art. 31 del Codice, sia le “misure minime” specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nell’ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico. 5.2 Incaricati L’obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell’accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell’opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L’attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull’ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza. 6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice). In particolare, il consulente di parte: • può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria [art. 11, comma 1, lett. a) e b)]; dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile; • può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito [art. 11, comma 1, lett. d)]; • salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato e di terzi; • relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle “misure idonee e preventive” (art. 31) sia alle “misure minime” (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l’incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza [art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19, del disciplinare tecnico allegato B)]; • deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.