Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI

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Informazioni Tecniche - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI
mensile di
informazione
tecnica
Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno ottavo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti
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2008
Informazioni Tecniche
O T T O B R E
La professione
e il nome
Un nuovo regolamento
per i dipendenti
pubblici
Avanti con ottimismo
Il Codice dei contratti
pubblici
La lesione dei diritti
di terzi
Valutazione ambientale
nel ciclo di vita
dei prodotti in laterizio
Quando occorre
il progetto
di un professionista
Prezzo valore
scelto per sempre
La data della
lottizzazione
si individua
con la convenzione
Decreto sicurezza:
locazioni a stranieri
Contiene I.P.
Catasto aggiornato
online
Archivi più snelli
per Ctu e periti
mensile di
informazione
tecnica
2008
10
Informazioni Tecniche
Organo ufficiale dei Collegi dei Geometri di:
Belluno, Biella, Cremona, Foggia, Forlì-Cesena, Latina, Lucera, Mantova, Matera, Perugia, Pistoia
Reggio Calabria, Rovigo, Sassari, Siracusa, Terni, Treviso, Verbano-Cusio Ossola, Viterbo
10 • 2008
O T T O B R E
Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale/UD - Reg. Tribunale di Udine - n. 19/2000 del 19 luglio 2000 - Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB UDINE - Anno ottavo - Periodicità mensile - € 4,00 - Direttore responsabile Luigi Chiandetti
La professione
e il nome
Un nuovo regolamento
per i dipendenti
pubblici
Avanti con ottimismo
Il Codice dei contratti
pubblici
La lesione dei diritti
di terzi
Valutazione ambientale
nel ciclo di vita
dei prodotti in laterizio
Quando occorre
il progetto
di un professionista
sommario
AUTORI
Geom. Alberto Bandiera
Prezzo valore
scelto per sempre
La data della
lottizzazione
si individua
con la convenzione
Arch. Roberto Barocchi
Decreto sicurezza:
locazioni a stranieri
Contiene I.P.
Catasto aggiornato
online
Archivi più snelli
per Ctu e periti
EDITORE
Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Via Vittorio Veneto
33010 Reana del Rojale/Udine/
Friuli Venezia Giulia
E-mail: [email protected]
COMITATO DI REDAZIONE
Giorgio Moretti - Belluno
Guido Turchetti - Rovigo
Ermanno Fellet - Treviso
Livio Guadagnini - Vicenza
ABBONAMENTO
€ 30,00 da versare sul
c/c postale n. 86220258
intestato alla Cartostampa Chiandetti
33010 Reana del Rojale/Udine
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PUBBLICITÀ
Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Via Vittorio Veneto
33010 Reana del Rojale/UD
Tel. 0432 857054 - Fax 0432 857712
E-mail: [email protected]
PROFESSIONE
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La professione e il nome
Arch. Giampiero Bertolini
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Avv. Stefano Briotti
Presto un nuovo regolamento e porte aperte
ai colleghi dipendenti pubblici
Geom. Pierluigi Capuzzo
Avanti con ottimismo
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Avv. Matteo Bellina
Avv. Giuseppe Condarelli
geom. Maurizio Dal Santo
In corso di modifica il Codice dei contratti pubblici
Avv. Aldo De Donno
GIURISPRUDENZA & DOTTRINA
Ing. Giuseppe Di Florio
La lesione dei diritti di terzi
Avv. Domenico Galli
STAMPA
Cartostampa Chiandetti srl
Tipografia - Litografia - Editrice
Reana del Rojale/Udine
Impaginazione: Michel Polini
Associato all’USPI
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al giudizio della redazione.
Ai testi potranno essere apportate modifiche
concordate con gli autori;
in caso di necessità
la redazione si riserva il diritto
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quale Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 D.Lgs 196/03.
EDILIZIA
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Dott.ssa Lucrezia Ganzitti
Valutazione ambientale nel ciclo di vita
dei prodotti in laterizio
Geom. Giovanni Gasparini
Quando occorre il progetto di un professionista
Dott. Domenico Giacon
CASA & TASSE
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Prezzo valore scelto per sempre
Ing. Roberto Lolli
Mezzi pubblicitari tassati per una sola facciata
Ing. Alberto Massenz
La data di inizio della lottizzazione
si individua con stipula della convenzione
Avv. Flavio Mattiuzzo
LOCAZIONI
Prof. Stefano Miani
Decreto sicurezza: locazioni a stranieri
Arch. Enrico Micelli
CATASTO
45
Ing. Marco Selleri
Catasto aggiornato online
Arch. Diego Toluzzo
CTU
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Archivi più snelli per Ctu e periti
Geom. Pietro Tracco
professione
La professione
e il nome
Il cambiamento apportato alla denominazione originaria
della categoria professionale dei Geometri con l’aggiunta
e Geometri Laureati, induce a più di qualche riflessione.
La prima è quella scontata della condivisione per questa
scelta in quanto il titolo di Geometra viene mantenuto. Si
allontana in questo modo il timore di vedere estinto in un
futuro molto prossimo un titolo al quale una categoria di
tecnici, formata da centomila iscritti liberi professionisti si
è affezionata.
Questo nome rappresenta l’identità professionale degli
stessi tecnici nel tessuto sociale vastissimo nel quale
operano e di cui sono assieme ad altre realtà i portatori
di istanze diffuse presso le istituzioni pubbliche e la
comunità.
Lo stesso nome mantiene il collegamento con una professione antica che si perde nella notte dei tempi e,
come sappiamo, quando un nome è radicato da antico
tempo diventa come una bandiera: per essa si combatte e si muore.
Al di là di ogni considerazione epica, la seconda riflessione riguarda la tendenza sempre più marcata di rendere obbligatoria l’iscrizione universitaria triennale, post
diploma, anche per i geometri e la necessità che si pone,
quindi, di poterli iscrivere in opportuni albi coerenti con il
titolo professionale maturato.
Con l’istituzione delle classi di laurea IV, VII e VIII, istituite
col DPR n. 328 del 5 giugno 2001, è stata ampliata la
facoltà di iscriversi ai corsi universitari di carattere tecnico triennale anche per il geometra diplomato e di poter-
si fregiare dopo questo percorso universitario, del titolo
accademico di architetto o ingegnere junior o di geometra laureato.
La felice intuizione del Consiglio Nazionale dei Geometri
sta nell’avere dato l’opportunità a questi laureati triennali
di potersi iscrivere ed essere riconosciuti nell’Albo professionale con il nome prestigioso di “Geometra
Laureato”. Questa è una alternativa molto conveniente
che si spera risulti vincente rispetto all’altra possibilità
offerta agli stessi laureati triennali, che hanno la facoltà di
potersi iscrivere come architetti ed ingegneri junior. Sugli
stessi peserebbe sempre e comunque la differenza dei
due anni universitari di specializzazione che li separano
dagli altri laureati senior rendendoli in tale contesto, agli
occhi dell’opinione pubblica, inferiori rispetto agli altri
come se fossero figli di un dio minore.
Un tecnico complementare
Il geometra, che sia o non sia laureato, resta invece sempre un tecnico complementare rispetto all’architetto ed
all’ingegnere senior e mai in posizione subordinata, pur
rispettando giustamente le loro diverse competenze.
La scelta del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati inoltre non va soltanto nella direzione di adeguarsi ad uno stato di evoluzione legato alla tipologia
della professione ed alla sopravvivenza numerica della
categoria stessa, ma va anche incontro alla tendenza
imposta dalle norme di mercato europeo a cui l’Italia
appartiene.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Pietro Tracco
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professione
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
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Titolo e specializzazione
La preparazione
Un altro aspetto che emerge in maniera
professionale
sempre più incalzante ed evidenziato
a livello universitario anche dallo stesso Consiglio Nazionale,
è diventata anche
è quello che deriva dallo scrivere a fianco del titolo professionale quello delle
un parametro
sempre più richiesto specializzazioni conseguite.
questa è una necessità
dalle leggi dello Stato Indubbiamente
che si pone per poter offrire ai clienti, in
per poter esercitare maniera sempre più trasparente, la
incarichi affidati
possibilità di scegliere in base alle partidalle pubbliche
colarità dei problemi che essi hanno da
risolvere dal punto di vista tecnico, in
amministrazioni
Nel contesto europeo ed anche in
quello più ampio del mondo globale,
l’iscrizione e la frequentazione universitaria diventano se non un obbligo, una
necessità per i giovani. Tutto ciò non
solo per poter esercitare la professione, ma per affrontare la stessa in
maniera più adeguata alle più nuove
richieste della società, condizionata
dalle realtà tecnologiche, territoriali ed
ambientali che mutano sempre più
rapidamente.
La preparazione professionale a livello
universitario è diventata anche un
parametro sempre più richiesto dalle leggi dello Stato per
poter esercitare incarichi affidati dalle pubbliche amministrazioni. In questo senso tutti i professionisti hanno presente il contenuto dell’art. 3, comma 76, delle Legge 24
dicembre 2007 (Legge Finanziaria dello Stato per il 2008)
che prevede la modifica del testo dell’art. 7, comma 6,
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 attraverso la sostituzione delle parole “di provata competenza” con quelle “di
particolare e comprovata specializzazione universitaria”,
in tema di incarichi esterni alle pubbliche amministrazioni. A questa norma, che è stata fonte di molte perplessità per gli addetti ai lavori è stato posto rimedio con il D.L.
n. 112 del 25/6/2008, apportando la modifica del citato
art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, riguardante gli
incarichi esterni di collaborazione e consulenza della
pubblica amministrazione, in quanto all’art. 46 definisce
e chiarisce che i suddetti incarichi possono essere conferiti ad “esperti di … specializzazione anche universitaria” e stabilisce una deroga espressa in ordine al requisito della specializzazione universitaria “in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti a Ordini o Albi.
Come si vede il pericolo ogni tanto si affaccia ed è meglio
fugarlo, come raccomanda una nota del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con delle preparazioni professionali specialistiche di livello universitario, a scanso di equivoci.
quel determinato momento.
Questa innovazione, aggiunta a quella di distinguere il
geometra laureato da quello di “base” soltanto diplomato, comporta comunque un risvolto non proprio trascurabile: il titolo di geometra, semplicemente scritto,
senza alcuna descrizione aggiuntiva delle eventuali
specializzazioni conseguite a livello universitario, può
comportare il declassamento del tecnico a tecnico di
seconda categoria, rispetto all’altro che si fregia delle
specializzazioni o della laurea? Il geometra tradizionale
inoltre o solamente specializzato, vale meno rispetto al
geometra laureato?
Un’altra domanda che viene da porsi è quella se il titolo
di Geometra Laureato vada attribuito indistintamente a
chi abbia conseguito tale titolo universitario dopo aver
effettuato il corso quinquennale di geometra, o anche per
chi precedentemente al corso di laurea triennale abbia
frequentato un’altra scuola tipo ragioneria, perito industriale o abbia frequentato il liceo? Frequentazioni scolastiche quest’ultime di tutto rispetto, che lo renderebbero
digiuno però rispetto ad un programma specifico come
quello previsto per il corso dell’istituto tecnico per geometri. Per questo corso specifico sono previste come
materie fondamentali il diritto, l’estimo, la topografia, le
costruzioni, materie che andranno a formare la figura
professionale tipica del geometra, materie che non tutte
vengono riprese con eguale intensità durante il corso di
laurea triennale. In questa ottica l’organizzazione di categoria dovrebbe legittimamente preoccuparsi che vi sia
una continuità tra le materie costituenti la base del corso
di diploma delle scuole medie superiori con il corso di
laurea successivo.
Un’altra domanda si pone per chi avendo frequentato la
scuola per geometri, successivamente abbia frequentato
invece l’università per specializzarsi per esempio in altre
materie al di fuori dalle classi IV, VII e VIII, se potranno chiamarsi geometri laureati, oppure se gli stessi dovranno distinguersi con altre specificazioni oltre il titolo di geometra.
Mantenere l’identità
Il titolo di Geometra Laureato benché di per se stesso
appaia definire, nell’immaginario comune, un qualcosa di
più nel campo professionale, come si è visto negli esempi toccati, può portare facilmente fuori dalle reali capacità che si intendono normalmente attribuite alla libera professione del geometra.
Questo non vuol dire che lo studiare di più, frequentando
l’università, tolga delle capacità o dei meriti a qualcuno;
tale considerazione vuole piuttosto significare che il per-
La specializzazione
universitaria deve poter
offrire qualcosa di più
attuale al cittadino,
ma con la coerenza
alla figura professionale
di sempre che
ha caratterizzato
il geometra
professione
corso, dalle scuole medie superiori
all’università, deve restare all’interno
dell’alveo tradizionale del geometra che
la nostra società è abituata a conoscere e a cui normalmente ricorre. La specializzazione universitaria deve poter
offrire qualcosa di più attuale al cittadino, ma con la coerenza alla figura professionale di sempre che ha caratterizzato il geometra.
C’è il rischio che questa figura tecnica
perda quella sua connotazione specifica di tecnico di base del territorio e di
prossimità con il cittadino: soggetti che
hanno sempre più bisogno di un punto
di riferimento stabile, in un sistema
paese che si va globalizzando e nel
contempo estraniando con il rischio di
abbandonarli a loro stessi.
Al cittadino egli potrà offrire la propria
specializzazione in un determinato
campo, in un determinato momento e
potrà sempre offrire nel tempo quel
coordinamento con gli altri tecnici specialistici, avendo una visione d’insieme
dei problemi e la conoscenza dei nuovi
linguaggi.
La specializzazione perciò è un elemento necessario
oggi, ma se non coerentemente governata non può
essere per un geometra il solo attributo per poter esercitare la sua professione, a rischio di svalutare il proprio
ruolo non soltanto nella professione stessa, ma anche
nella catena sociale dove si colloca come portatore di
istanze diffuse del cittadino.
Le opportunità offerte
dal decreto 3 novembre 1999 n. 509
Il Decreto 3 novembre 1999 n. 509 inerente al
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei”, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000, offre la possibilità di raccordare in maniera più specifica la formazione tipica del Geometra, conseguita con il diploma della Scuola Media Superiore, al
corso di laurea per il Geometra Laureato.
All’art. 6, primo comma tale Decreto recita che: “Per
essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
idoneo. I regolamenti didattici di Ateneo, ferme restando
le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi
dell’art. 11, comma 7, lettera g),
richiedono altresì il possesso o
l’acquisizione di una adeguata preparazione iniziale. A tale fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le
conoscenze richieste per l’accesso e
ne determinano, ove necessario, le
modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche,
svolte eventualmente in collaborazione con Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Se la verifica non è
positiva vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo
anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei
corsi di laurea ad accesso programmato
che siano stati ammessi ai corsi con una
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima”.
Ricordato che il richiamato art. 11 dello stesso Decreto al
comma 7, come premessa, recita che: “I regolamenti
didattici di Ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano
altresì gli aspetti di organizzazione della attività didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: (lettera g) all’introduzione di un servizio di Ateneo per il
coordinamento delle attività di orientamento da svolgere in collaborazione con gli Istituti di Istruzione
Secondaria Superiore, nonché in ogni corso di studio
di un servizio di tutorato per gli studenti”.
Dalla lettura di quanto sopra ci si rende conto di quanto possa essere importante mantenere il coordinamento tra l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (nel
caso specifico quello per Geometri) e l’Ateneo di riferimento per il conseguimento del titolo di Geometra
Laureato.
In questa ottica i collegamenti dei vari Collegi Provinciali
dei Geometri, coordinati con il Consiglio Nazionale,
dovrebbero promuovere questo raccordo tra Istituto per
Geometri e l’Ateneo di riferimento, dove i futuri Geometri
potranno conseguire alla fine del percorso formativo il
titolo di Geometra Laureato.
Il Geometra Laureato verrebbe così
legittimato a tutti gli effetti ed in
senso sostanziale ad esercitare nel
futuro una attività professionale
che, giustamente attualizzata ai
processi in corso, manterrebbe un
patrimonio culturale e professionale che oggi la distingue dalle altre
professioni e la rende importante
nel tessuto sociale del Paese,
senza il timore di poter incorrere in
pericolosi fraintendimenti di sorta.
È molto importante
mantenere
il coordinamento
tra l’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore
e l’Ateneo di riferimento
per il conseguimento
del titolo di
Geometra Laureato
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
La specializzazione
è un elemento
necessario che
va coerentemente
governata
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Bruno Razza - Consigliere Nazionale
Dimensione Geometra, 8/2008
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha
celebrato il 15 luglio scorso, la prima Assemblea dei
Presidenti, dopo il recente insediamento e le novità non
si sono fatte attendere.
Il Consiglio ha presentato all’Assemblea due punti
sostanziali del suo programma e degli obiettivi della
nuova gestione.
Cercando di essere protagonisti delle riforme e principalmente di quelle che ci riguardano direttamente, abbiamo
fatto un’analisi storica della nostra situazione.
Questa analisi ci ha obbligatoriamente condotti a rivedere le antiche strategie di chiusura e di conservazione, per
aprire la nostra realtà alle esigenze reali della società che
cambia.
Si tratta della possibilità di iscrizione all’Albo dei pubblici
dipendenti e della nuova strategia per la definizione delle
competenze del Geometra e del Geometra Laureato, in
una moderna ridefinizione del regolamento professionale, in particolare del famoso articolo 16.
I Presidenti di Collegio hanno risposto positivamente,
con una votazione espressa all’unanimità, portatrice di
una ventata di rinnovato entusiasmo.
Quindi via libera al Consiglio Nazionale per la identificazione dei mezzi più idonei al fine di addivenire alla possibilità di iscrizione al nostro Albo, anche dei Geometri
Dipendenti Pubblici e via libera ancora, per la riscrittura
del regolamento per l’esercizio della professione del Geometra e del Geometra Laureato.
I ragionamenti che hanno condotto a queste due storiche decisioni, sono ormai sotto gli occhi di tutti e possiamo riassumerli in un’analisi della realtà.
1) Iscrizione all’Albo
dei pubblici dipendenti:
La situazione attuale è di assoluta confusione, nella quale
non possiamo continuare a barcamenarci.
– Alcuni Collegi applicano rigorosamente l’Art. 7 del
Regolamento interpretandolo come assoluta incompa-
consiglio nazionale geometri
LʼAssemblea dei Presidenti di Collegio ha
sancito la volontà di aprire le iscrizioni
allʼAlbo dei colleghi pubblici dipendenti e
di redigere un nuovo regolamento per
lʼesercizio della professione di Geometra
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Presto un nuovo regolamento
e porte aperte
ai colleghi dipendenti pubblici
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consiglio nazionale geometri
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
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tibilità del rapporto di pubblica dipendenza con l’iscrizione all’Albo.
– Altri Collegi hanno istituito l’Albo speciale: una sorta di
elenco di colleghi abilitati e non, ad esercitare l’attività
di geometra per il solo ente da cui dipendono.
– Altri Collegi iscrivono i pubblici dipendenti in base ad
un parere espresso dal Procuratore
della Repubblica che in sostanza
distingue il divieto di esercitare la libera professione dalla impossibilità di
assumere lo status di iscritto all’Albo.
– Altri Collegi non cancellano dall’Albo i
pubblici dipendenti che sono stati
assunti dopo l’iscrizione all’Albo e che
non informano il Collegio del loro
nuovo impiego.
– Con l’art. 1, commi 56 e seguenti L.
662/96 i geometri abilitati che scelgono il part-time devono essere iscritti all’Albo ma sono soggetti a vincoli e
limitazioni determinate da incompatibilità o conflitto di interessi.
– Sono vigenti gli art. 92 e 118 del
D.P.R. n. 417/74 che consentono a
particolari tipologie di insegnanti di
essere regolarmente iscritti all’Albo e
di esercitare la professione.
– Vige l’art. 15 L. 70/75 che prevede l’istituzione del ruolo professionale per i dipendenti degli
Enti Pubblici non economici che, nello svolgimento dell’attività istituzionale, si assumono una personale
responsabilità di natura professionale.
Quindi piuttosto di continuare con queste contraddizioni
è di certo meglio darsi una regola nuova, di più trasparente garanzia e chiarezza interna ed esterna.
Nella stesura del nuovo Regolamento, il Consiglio Nazionale dovrà comunque salvaguardare i seguenti principi:
– al pubblico dipendente a tempo pieno è comunque
vietato esercitare la libera professione;
– l’accesso all’Albo è comunque legato al possesso dell’abilitazione conseguita con il superamento dell’esame
di Stato;
– l’attività di geometra svolta per la pubblica amministrazione sarebbe da considerare attività professionale
soggetta al controllo del Collegio ed alle regole deontologiche fissate dalla Categoria;
– l’iscrizione all’Albo darebbe al dipendente gli stessi
diritti e doveri di un normale iscritto ivi compreso l’obbligo della formazione continua e dell’aggiornamento
professionale;
– uno specifico timbro professionale (unificato) individuerebbe gli elaborati redatti dal pubblico dipendente;
– sarebbe necessario organizzare un serio controllo delle
attività in conflitto di interessi per gli iscritti part-time.
Diverse sono le possibilità che consentiranno di addivenire a questo risultato ed il Consiglio Nazionale è chiamato a scegliere la strada più idonea tra:
– una interpretazione coerente con i tempi dell’art. 7 del
Regolamento;
– con un intervento legislativo;
– fissando modalità e condizioni nel nuovo Regolamento
professionale.
La delibera adottata dall’Assemblea dei Presidenti recita
testualmente: “Fermo restando il divieto di esercitare la
libera professione, il Consiglio Nazionale è autorizzato ad
adoperarsi per consentire l’iscrizione all’Albo dei
Geometri e Geometri Laureati dei pubblici dipendenti a
tempo pieno, fissandone modalità e condizioni”.
2) Nuova strategia
per la riformulazione dell’art. 16
del Regolamento professionale
Come tutti sanno, è nel settore della progettazione edilizia che incontriamo le maggiori difficoltà ed è evidente
che le organizzazioni di categoria non possono continuare a spendere e consumare risorse ed energie per
perdere molte cause.
Mentre deve continuare l’azione di difesa delle competenze fissate nel ’29 ed acquisite nel tempo, è necessario individuare ed attivare una nuova e diversa strategia
per la definizione e la tutela delle nostre competenze.
L’Assemblea dei Presidenti finalmente all’unanimità, ha
condiviso un principio molto discusso e controverso negli anni scorsi, che oggi costituisce una straordinaria
inversione di tendenza rispetto al passato e che può
essere così riassunto:
“Non è più vero che la sola iscrizione all’Albo garantisce
a tutti il diritto di fare tutto, ma assicura il diritto di fare a
chi sa e dimostra di saper fare”.
La condivisione di questa elementare affermazione ha
conseguenze estremamente importanti per tutti noi.
La categoria difenderà solo e soltanto coloro che concretamente possiederanno i requisiti formativi ed organizzativi necessari per operare bene, nei vari settori della
nostra attività.
Al conseguimento di una maggiore e specifica formazione professionale, verranno attribuite maggiori e nuove
competenze.
Questa certezza deriva dall’orientamento e dalle tendenze
che il legislatore negli ultimi anni, ha confermato più volte:
– nelle norme che regolano la nuova ed importante materia della sicurezza (può agire solo chi è in possesso di un
preciso titolo abilitante) - D. Lgs. n. 81/08, art. 98;
consiglio nazionale geometri
nizzazione e soprattutto di stabilire “regole puntuali e precise” per garantire omogeneità di conoscenze ed evitare disparità di procedure e di risultati tra i vari territori e le zone
della nostra nazione.
Alla formazione dovrà essere garantito il livello equivalente a “specializzazione universitaria” in modo che in futuro, non rilevi tanto il titolo quanto la qualità.
Con la scelta assembleare, la categoria apre le porte ad
una nuova visione dell’Albo e delle nostre organizzazioni,
dove troveranno posto a pieno titolo:
– l’indicazione nell’Albo delle specializzazioni formative
conseguite;
– il controllo degli aggiornamenti formativi;
– l’individuazione dei contenuti minimi di qualità per ogni
prestazione;
– il diffondersi degli incarichi congiunti tra professionisti in
possesso di diverse specializzazioni (anche appartenenti ad Albi diversi);
– la necessità di individuare e valorizzare i compiti delle
associazioni di categoria già raccolte intorno a
specifici temi professionali (valutazioni,
topografia, sicurezza ecc.);
– la necessità di rivedere le
norme che regolano il praticantato per renderlo più efficace e più aderente alla realtà
professionale.
L’obiettivo di queste due decisioni è dunque altamente strategico e diventa una svolta epocale per la nostra categoria.
Il raggiungimento dei risultati di
cui sopra, determinerà la nostra
trasformazione, da una categoria
antica e contestata, in una categoria evoluta e altamente specializzata, legittimata a richiedere la
conferma delle molte attuali competenze e di quelle nuove attribuibili da leggi speciali, in funzione
della specifica formazione. Con
l’aiuto e la convinzione di tutti,
possiamo e dobbiamo farcela.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
– nelle norme sulla certificazione energetica (vedi
Regione Lombardia: DGR n. 5773 del 31/10/2007 Regione Emilia Romagna: Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle
procedure di certificazione energetica degli edifici.
(Proposta della Giunta regionale in data 16 novembre
2007, n. 1730) - Regione Liguria: DGR n. 181 del
26/02/2008: Elenco regionale dei professionisti abilitati
al rilascio della certificazione energetica art. 30 - L.R.
29 maggio 2007 n. 22 “Norme in materia di energia”.
Modifica ed integrazione DGR 954/2007 e
1336/2007);
– nelle norme riguardanti la prevenzione incendi (L. 818/84 D.M. 25/03/85, artt. 3 e 5;
– nelle norme sull’acustica
(L. n. 447/95, art. 2).
La formazione specifica e
specialistica porrà sullo stesso piano e con le stesse esigenze i Geometri ed i Geometri
Laureati e nondimeno, rafforzerà in
senso generale la polivalenza di
categoria, intesa modernamente come
insieme di tecnici specialisti nei vari settori, qualificati e capaci di lavorare in funzione delle nuove e più sofisticate esigenze della società.
In base alla decisione dell’Assemblea dei
Presidenti, non deve esistere più alcun dubbio.
Tutti dobbiamo prendere definitivamente atto che
la formazione settoriale e specialistica diviene un
compito determinante che la categoria si deve
accollare, in accordo con il mondo scolastico
e con l’Università.
E certamente un compito impegnativo che
deve riguardare tutti gli iscritti e che richiederà l’impiego di risorse economiche sia
da parte del singolo iscritto che da
parte dei Collegi e del Consiglio
Nazionale.
Inoltre l’obbligo formativo, determina automaticamente la
necessità di grande orga-
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consiglio nazionale geometri
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
12
Avanti
con ottimismo
Professione Geometra, 7/08
Da qualche anno a questa parte, lo sport degli italiani è il
pessimismo. Siamo un popolo secondo la tradizione allegro, che si va pian piano trasformando in menagramo, propenso a vedere tutto grigio e a scaricare le responsabilità
su governo, clima, sceicchi e immigrati. Insomma, i nostri
malumori e i nostri guai dipendono tutti dall’esterno. È facile che un individuo o anche una nazione si abbandonino
allo scoraggiamento puntando i riflettori sugli aspetti negativi della loro esistenza, fino a godere dei propri mali.
“E ‘l naufragar m’è dolce i questo mare” recita uno dei
versi più famosi di Giacomo Leopardi, poeta pessimista,
che tuttavia morì per un’indigestione di gelati.
Da qualche anno a questa parte il gioco preferito dagli
italiani è la lamentazione, puntellata da presunti dati statistici che dimostrerebbero il nostro irreversibile declino
rispetto agli altri Paesi.
“Vuoi mettere la puntualità delle ferrovie svizzere!” dice
l’uno. “Vuoi mettere la vitalità dell’economia irlandese!”
dice l’altro.
Poi, se si consultano i dati reali, si scopre che, su 194
Paesi, siamo tra i primi 30 più industrializzati, che compongono l’Ocse e siamo tra i primi otto più importanti
che compongono il G8. Si realizza che la Svizzera è
grande quanto il Lazio per cui portare un treno da Berna
a Zurigo è ben più facile che farlo arrivare da Agrigento a
Domodossola, compreso lo stretto di Messina. Si scopre
che il reddito pro-capite di un irlandese è ben minore di
quello di un italiano.
L’allarmismo consuma, chi non ha progetti e desiderio di
rinnovarsi….qui non è la crisi che impone un cambia-
mento di rotta, ma l’evoluzione dei tempi che obbliga a
ridefinire nuovi codici e regole.
Noi Geometri l’abbiamo capito!!!
La lungimiranza è nel nostro Dna e questa ci ha suggerito indirizzi utili e indispensabili per modificare l’abito che
ci permetterà di essere competitivi nel futuro mondo economico-sociale-politico.
L’assemblea nazionale dei Presidenti del mese di Luglio,
né è stata la dimostrazione! Nella Sala Trilussa della
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza di Roma, i
rappresentanti del popolo dei geometri italiani liberi professionisti all’unanimità hanno ritenuto votare a favore
delle modifiche dell’Ordinamento, con ampio e incondizionato mandato al Consiglio Nazionale per modificare
l’art. 7 e 16 del R.D.
Le Associazioni riconosciute a pieno titolo, saranno attori coinvolti in questo processo di modificazione e la
nostra Associazione compresa nel pull ha contribuito a
sfoderare suggerimenti e riflessioni.
Grazie Presidente, grazie consiglieri... saremo al vostro
fianco, perché siamo convinti di camminare sulla strada
che ci consentirà di restare in quota. Siamo con e per il
vostro ottimismo... perché non crediamo al buio dei
tempi... siamo infatti convinti che la nostra Categoria ha
tutti i talenti per rinnovarsi e non restare in un cono d’ombra…condizione riservata ai pessimisti che non hanno
l’intuito di giocare le carte sul tavolo delle sfide meditate
e ragionate. Avanti tutta… l’evoluzione ci attende… tutto
muta nel tempo e noi siamo pronti a trasformarci!!!
Noi della Redazione “Donne Geometra”
In corso di modifica il
Codice dei contratti pubblici
PROSSIMA LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente (1° agosto)
approvato il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
In attesa della prossima pubblicazione dell’importante
provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, esamineremo sinteticamente di seguito le principali novità, seguendo l’ordine numerico progressivo degli articoli modificati.
Articolo 3 (definizioni)
Fra le numerose definizioni recate nel testo dell’articolo
viene inserita quella dei contratti di partneriato pubblicoprivato, che hanno per oggetto una o più prestazioni
(progettazione, costruzione, gestione, etc., di un opera
pubblica), incluso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati.
Articolo 32, c.1, lettera (g
(opere a scomputo)
Riguardo alle opere di urbanizzazione a scomputo totale
o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, l’amministrazione può adesso disporre che il soggetto titolare della richiesta di permesso
presenti un progetto preliminare delle opere, con indicazione del termine di realizzazione e lo schema di contratto di appalto, su cui indire una gara ordinaria.
Per quanto concerne, poi, le opere di urbanizzazione
sotto soglia, contemplate all’articolo 122, comma 8 del
Codice, si applica la normativa prevista per la procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
Articolo 36 (consorzi stabili)
Il divieto di partecipazione alla medesima procedura di affidamento opera nei confronti dell’impresa consorziata indicata in sede di gara quale esecutrice. Per gli appalti di
importo pari o inferiore ad un milione di euro per i quali sia
stata prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, detto divieto opera per tutte le imprese consorziate.
Articolo 37, comma 11
(opere superspecializzate e subappalto)
Com’è noto i lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, superiori
al 15% dell’importo totale delle opere da realizzare, non
potevano essere affidati in subappalto.
Il decreto correttivo dispone invece tale possibilità entro
il limite del 30% dell’importo delle stesse opere, come già
stabilito per i lavori riguardanti la categoria prevalente.
Viene, inoltre, confermata la disposizione che prevede il
pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Giuseppe Condarelli
pubblica amministrazione
IL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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pubblica amministrazione
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Articolo 38, comma1, lettera h)
(requisiti di ordine generale)
Articolo 123 (procedura ristretta
semplificata)
La falsità delle dichiarazioni viene estesa all’affidamento
dei subappalti.
Articolo 40, comma 5 (commissione
consultiva istituita presso l’autorità)
Per gli appalti di lavori la soglia per eseguire la procedura ristretta semplificata che, si rammenta, non è un autonomo sistema di affidamento, ma una speciale modalità
di configurazione della procedura ristretta, viene elevata
da 750.000 euro a 1.000.000 euro.
È soppressa la Commissione da consultare in tema di
qualificazione delle imprese.
Articolo 126 (lavori in economia)
Articolo 49 (avvalimento)
Anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l’affidamento in economia fino a 200.000 euro.
Pur continuando a rimanere in vigore la prescrizione in
base alla quale il concorrente deve avvalersi di una sola
impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, il
bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie purché venga utilizzato il complesso dei
requisiti attestati dalla SOA. Risulta, inoltre, soppresso il
comma 7 in base al quale il bando poteva prevedere che
le imprese partecipanti potessero avvalersi solo dei
requisiti economici o tecnici, ovvero che l’avvalimento
potesse integrare un preesistente requisito tecnico-economico già posseduto dall’impresa avvalente.
Articolo 53, comma 4
(contratti a corpo e a misura)
Articolo 133 (adeguamenti dei prezzi)
Nonostante il permanere del divieto di anticipazione del
prezzo di appalto, il decreto correttivo prevede una vera
e propria anticipazione del pagamento di alcuni materiali
da costruzione da utilizzare per l’esecuzione dei lavori.
Detto pagamento è sottoposto a ben precise condizioni,
fra le quali la costituzione di una specifica garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa e l’impossibilità di richiedere per tali materiali l’applicazione dell’istituto del prezzo chiuso nonché la compensazione per l’aumento del
costo.
La regola generale è adesso nel senso che i contratti
vengono stipulati a corpo, con la facoltà delle stazioni
appaltanti di stipulare a misura i contratti di appalto di
sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro,
quelli relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, in fondazione e di
consolidamento dei terreni.
Viene eliminata, inoltre, l’ipotesi dei contratti parte a
corpo e parte a misura.
Articolo 83 (offerta economicamente
più vantaggiosa)
Risulta eliminata la previsione del comma 4 nella parte
riguardante la definizione da parte della commissione
giudicatrice dei criteri motivazionali riguardanti l’attribuzione dei punteggi tra i minimi e i massimi indicati nel
bando di gara.
Articolo 85 (aste elettroniche)
Articolo 140 (interpello progressivo)
Con la modifica del comma 13 il ricorso alle procedure di
gara interamente gestite con sistemi telematici viene
esteso anche ai lavori.
Com’è noto le stazioni appaltanti prevedono nel bando
che, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento del medesimo,
potranno interpellare progressivamente, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara, i soggetti che hanno
partecipato all’originaria procedura.
La novità introdotta dalle nuove disposizioni dispone che
l’eventuale ulteriore affidamento dovrà essere effettuato
alle stesse condizioni economiche proposte dall’originario affidatario e non secondo quelle già presentate in
sede di offerta dal soggetto interpellato.
Articolo 118, comma 6-bis (verifica di
congruità della mano d’opera)
Tale verifica dovrà tenere presenti, per il settore dei lavori, le percentuali stabilite con accordo delle parti sociali
del settore edile a livello nazionale.
Articolo 122, comma 9 (esclusione
automatica delle offerte anomale)
L’esclusione automatica delle offerte anomale poteva essere
ammessa dalle stazioni appaltanti per gli appalti sotto soglia,
purché il numero delle offerte non fosse inferiore a cinque.
Adesso tale facoltà è esercitatile per gli appalti di importo non superiore ad un milione di euro, quando il numero delle offerte ammesse non risulti inferiore a dieci.
Articoli 153,160-bis (finanza di
progetto - locazione finanziaria)
Data la complessità e peculiarità degli istituti in argomento che hanno subìto modifiche consistenti, si ritiene
opportuno fare di essi trattazione separata in uno dei
prossimi numeri di “Geoide”.
di Giuseppe De Biasi
“Prospettive Geometri” di Trento e Bolzano
La questione che andiamo a discutere è assai spinosa e
prende spunto da decine di richieste di parere al sottoscritto oltre che dalla verifica sul campo di numerose problematiche che partono tutte dalla stessa circostanza:
moltissime amministrazioni comunali, all’atto di richiesta
autorizzativa edilizia (concessione o DIA), spaventati dal
– presunto – strapotere del “vicino di casa” cui non vogliono mai causare alcun disagio, hanno esteso a dismisura
la nozione “Diritti di Terzi” pretendendo dal richiedente
delle dichiarazioni e degli approfondimenti se non impossibili addirittura DIABOLICI.
Già molto tempo fa avevamo “tuonato” contro l’ingerenza dell’Amministrazione nel campo che
dovrebbe essere solo giudiziario, ma non
siamo stati ascoltati. Ma per fortuna, accantonato con facilità il sottoscritto per questioni forse solo anagrafiche, il Consiglio di Stato
ed i TAR in giro per l’Italia, ci stanno dando
ragione in maniera univoca e solida.
Un esempio tra tutti: in molti Comuni trentini
ancora, in sede di inoltro di una DIA, il tecnico trova nel prestampato una casella dal
contenuto DIABOLICO (e giuridicamente
assurdo) ossia deve dichiarare sotto la propria responsabilità penale, che il previsto
intervento edilizio, qualunque esso sia, non
lede dei fantomatici e non meglio definiti
“diritti di terzi”, il che – per usare un eufemismo – è a dir poco antipatico.
La nostra presa di posizione ferma e netta a riguardo è
che tale dichiarazione (“non sono lesi diritti di terzi”) NON
è rilasciabile in scienza e coscienza da NESSUNO e ciò
non perché non ci fidiamo delle conoscenze giuridiche di
un tecnico ma perché proprio nessuno può dichiarare un
tanto se non, state bene a sentire, dopo una sentenza
passata in giudicato tra il vostro cliente ed il suo vicino
che venga ad escludere TUTTE le possibili lesioni di diritto civile che una costruzione può creare, costituire od
aggravare.
Ciò in quanto ogni intervento sul territorio nelle vicinanze
di uno o più terzi crea la modificazione di una miriade di
giurisprudenza & dottrina
INGERENZE INDEBITE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
La lesione
dei diritti di terzi
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giurisprudenza & dottrina
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
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rapporti giuridici che possono essere rilevanti o meno, ma spesso
insondabili. Molti di essi (tra tutte le
servitù, ad esempio) dipendono
non tanto dall’osservazione dei luoghi, ma dalla assoluta ed approfondita conoscenza della storia dei luoghi e delle persone nell’ultimo ventennio.
Così, per semplificare, costruendo
una tettoia a ridosso di una casa
di terzi e sovrastata da una apertura con oscuranti le domande da
farsi, in virtù dell’art. 907 del C.C.
che vieterebbe ogni costruzione
entro i 3 metri da una veduta diretta altrui, sono:
– ma quella è una veduta diretta od è una luce irregolare;
– dove corre in realtà il confine: ai piedi del muro perimetrale o sotto la linea della gronda e poi vale la
mappa od i segni sui luoghi e da quanto tempo ci sono
questi elementi fissi;
– sotto terra c’è forse una cantina che sconfina;
– da quanto tempo c’è quella finestra;
– da quanto tempo ha acquistato l’attuale proprietario
oppure ha ereditato;
– ci sono state divisioni ereditarie;
– a fianco della casa passa una via pubblica e ciò cambia qualcosa;
ecc. ecc. per decine di altre domande che non rendono
assolutamente possibile a NESSUNO ma proprio a nessuno dire con certezza se come e quando si possa essere certi che si ledono o meno diritti di terzi.
E si tratta di un caso banale: pensate ad una completa
ricostruzione di un edificio in centro storico.
E quindi se NESSUNO può dire un tanto con certezza, perché un geometra dovrebbe prendersi una tale responsabilità e poi, soprattutto, come fa l’Amministrazione ad arrogarsi il diritto di giudicare se e come la dichiarazione stessa
del geometra sia veritiera?
Ecco perché per noi – e per fortuna per la stragrande maggioranza della giurisprudenza – l’AMMINISTRAZIONE NON
PUÒ INGERIRSI in questioni di questo tipo, dando il suo
mero giudizio architettonico, urbanistico e regolamentare,
ma NULLA di più ed il tutto, per salvarsi com’è ovvio e giusto, apponendo la clausola SALVI I DIRITTI DI TERZI.
Quella casellina DEVE assolutamente sparire dai formulari
prestampati e comunque un geometra NON può sottoscriverla se non con grave ed INUTILE rischio.
Certo l’Amministrazione potrebbe obiettare: “a me sembra illegittimo: fatti una causa di 8 anni – che magari nessuno aveva pensato mai di fare – per far dichiarare al
Giudice, che non ledi diritti di terzi e poi ti dò la concessione” ma mi pare francamente assurdo ed invece molto
più logico che l’Amministrazione dica “per quanto mi
riguarda la tua domanda è accoglibile, se il vicino ha
qualcosa da dire è libero di farlo nelle sedi competenti”.
Se quanto sopra è chiaro leggiamo quindi assieme quanto segue:
“La concessione edilizia così come il condono sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi e l’eventuale conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto
alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le carat-
teristiche dell’opera e le norme edilizie
che la disciplinano, ai sensi dell’art.
871 c.c. pertanto, il condono edilizio
interessa i rapporti fra la pubblica
amministrazione ed il privato costruttore, che può fruirne anche se l’edificio
abusivo violi le norme sulle distanze
legali, restando però impregiudicati i
diritti dei terzi, che possono far valere
la violazione delle norme suddette e
chiedere il risarcimento dei danni o la
demolizione delle opere abusive.”
Consiglio di Stato 2006/8262 e straordinariamente calzante la seguente
TAR Em.Rom. 2006/3260:
“Nel caso di condono di un’opera abusiva, come in sede
di rilascio del permesso di costruzione secondo la normale procedura, gli atti amministrativi emanati si riferiscono soltanto al rapporto tra privato e p. a. e, quindi, la
clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi deve
intendersi nel senso che non spetta al sindaco che
rilascia la concessione di compiere complesse
ricognizioni giuridico-documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese prospettabili
da soggetti estranei al rapporto concessorio,
essendo sufficiente per l’amministrazione l’acquisizione del titolo formalmente abilitante alla concessione...”
salvo questioni evidentissime come una richiesta di edificare su fondo altrui.
Ed altri esempi molto calzanti sono rintracciabili a monte
delle seguenti decisioni.
Assolutamente di rilievo per l’intera questione, tale da
riassumere anni di giurisprudenza, è la sentenza del TAR
Toscana, sezione III, datata 29 maggio 2007 n. 806, la
quale verte proprio l’ipotesi in cui il Comune aveva negato il condono richiesto da un soggetto privato avendo
ritenuto che tale provvedimento avrebbe leso i diritti dei
terzi.
Il T.A.R. Toscana riconosce l’esistenza di due principi
base in materia edilizia e urbanistica sul punto:
– la concessione in sanatoria (condono) non può mai
pregiudicare i diritti dei terzi né comportare per essi
alcuna limitazione;
– i terzi anche in caso di rilascio del condono al proprio
vicino possono comunque tutelare i propri diritti adendo il giudice competente. Non possono invece ottenere i terzi tutela mediante lo strumento del diniego di
condono da parte dell’Amministrazione, cioè nell’ambito del procedimento di richiesta di condono instaurato del soggetto richiedente del medesimo.
I predetti due assunti possono all’apparenza apparire
contrastanti tra loro, ma in realtà così non è: entrambi si
riferiscono al fondamento giuridico per cui se la P.A.
emette un provvedimento o accoglie una richiesta di un
soggetto privato, questo vale solo per il richiedente, ma
mai per il terzo estraneo alla richiesta. In caso di violazione dei propri diritti, il terzo non potrà vedere tutelati i propri interessi nell’ambito del medesimo procedimento
instaurato dal soggetto privato richiedente, ma potrà se
del caso agire in separata sede avanti l’Autorità
Giudiziaria competente.
giurisprudenza & dottrina
(aprire una veduta sul cortile comune e nel muro perimetrale, aggettare un nuovo poggiolo, una vasca in falda,
una velux sul tetto comune ecc. ecc.).
Altro sarà poi la verifica della regolarità da un punto di
vista privatistico dell’opera realizzata rispetto alle norme
codicistiche di natura condominiale: si pensi, ad esempio, alla verifica se l’intervento edilizio o il nuovo impianto costituiscano delle vere e proprie innovazioni (cioè
opere nuove che implicano una notevole modificazione
della cosa comune, alterandone l’entità sostanziale o la
designazione originaria) e quindi in tal caso la necessità
dell’ottenimento dell’approvazione da parte della assemblea condominiale ex artt. 1120 e 1121 c.c. per la realizzazione dell’opera medesima.
Certo è che in questi argomenti, al contrario, il Comune
deve rimanere estraneo.
Tutto quanto sopra trova ampia conferma giurisprudenziale:
– Cass. 9 aprile 1997 n. 6209, Consiglio di Stato, 7 aprile 2004 n. 1963;
– TAR Lombardia, sentenza 17 gennaio 2006 n. 72, per
cui “i provvedimenti abitativi in materia edilizia vengono
rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi” (fattispecie
relativa alla modifica di un sottotetto comune in un
condominio);
– Consiglio di Stato, sentenza 9 novembre 1998 n. 1583
per la quale è facoltà del singolo condomino eseguire
opere edilizie che anche se incidono su parti comuni
dell’edificio quando sono strettamente pertinenti alla
sua unità immobiliare sotto i profili funzionale e spaziale con la conseguenza che il privato è legittimato a
chiedere a nome proprio l’autorizzazione o la concessione edilizia relativamente a tali opere (nella specie,
canna fumaria in un muro perimetrale dell’edificio
destinata a servire l’unità immobiliare del condomino);
– Consiglio di Stato, sentenza 27 settembre 2004 n.
6297, nel caso di apertura da parte di un condomino
di una finestra o luce nel muro perimetrale che delimita il suo piano con richiesta di chiudere una grande
vetrata per ricavare una porta e due finestre: anche in
tal caso la P.A. deve valutare l’incidenza di tali opere
sulla stabilità del muro, sulla sua funzionalità e sulla
funzionalità di altre parti comuni ed in merito alle linee
architettoniche dell’edificio mediante un accertamento
tecnico che prescinde dall’assenso o meno del condominio, la cui mancanza non incide sulla legittimità
del provvedimento amministrativo in sé. Difatti il mancato assenso del condominio ove insiste la porzione
immobiliare interessata dall’intervento edilizio e l’eventuale mancato rispetto della disciplina condominiale è
una questione di natura privatistica a cui resta estranea
la P.A. L’ente pubblico deve solo valutare l’esistenza o
meno dei parametri oggettivi o tecnici che si riferiscono direttamente ed esclusivamente alle norme urbanistiche, tecniche e regolamentari che disciplinano la
realizzazione dell’opera;
– TAR Campania, sentenza 19 marzo 2002 n. 1445, per
cui “I provvedimenti di condono edilizio sono emanati
sempre con salvezza dei diritti dei terzi e pertanto non
privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme sulle distanze del diritto di chiedere ed ottenere tutela per il pregiudizio sofferto”.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Il T.A.R. Toscana ha quindi così motivato la sua sentenza:
– anche se vengono coinvolti diritti dei terzi (es. il vicino)
il T.A.R. non può mai motivare il suo diniego al condono edilizio con il fatto che il provvedimento, se emesso, avrebbe arrecato un danno ai diritti dei terzi;
– difatti le motivazioni di eventuale diniego del condono
da parte della P.A. devono essere di stampo squisitamente urbanistico ed edilizio e quindi valutare esclusivamente se la richiesta del soggetto privato esaurisca
o meno i requisiti di natura pubblicistica (edilizia ed
urbanistica);
– il diritto del terzo infatti non investe una problematica di
natura urbanistica ma rientra nei rapporti tra vicini di
esclusiva rilevanza privatistica (ricordiamo la sopra già
esemplificata differenza tra questioni di natura privatistica e di natura pubblicistica). Quindi sulla lesività o
meno dell’intervento a soggetti terzi l’amministrazione
deve tenere un atteggiamento del tutto indifferente.
Diversamente la Pubblica Amministrazione avrebbe un
comportamento che può essere classificato giuridicamente come ‘sviamento di
potere’, perché essa si
deve limitare a valutare nel
caso singolo la sussistenza
o meno dei requisiti di legge
(pubblicistica) per emettere
il provvedimento richiesto.
Vale a dire, diamo a Cesare
quel che è di Cesare!
Ovviamente, poi, qui si
parla di condono o sanatoria, ma non v’è motivo per
non estendere i principi alla
normale concessione o DIA e quindi vediamo anche un
altro esempio.
L’eventuale preventivo rilascio da parte della P.A. di una
licenza, concessione o autorizzazione edilizia, ad esempio, per la realizzazione di una nuova opera da parte di
un condomino si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra la Pubblica Amministrazione e il condomino
richiedente, senza che l’efficacia dell’atto amministrativo
possa estendersi ai rapporti tra i soggetti privati e quindi,
ad esempio, vincolare o influenzare le decisioni assembleari (Cass. 23.02.1999 n. 1505).
Anche in questo caso cioè la P.A., quando la richiesta gli
perviene da un solo condomino (comproprietario), deve
solo valutare se consentire o meno l’attività edilizia o rilasciare il permesso di costruire in relazione solo alla richiesta presentata dal condomino, ma rimangono salvi i diritti dei terzi e quindi degli altri comproprietari. Il principio è
sempre quello per cui il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile, ai successori o aventi
causa, incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti
reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ma, in ogni caso, non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Di conseguenza il condomino può, indipendentemente dall’autorizzazione del condominio e quindi
previamente della medesima, chiedere alla P.A. il permesso di eseguire opere nella sua proprietà che incidano sui beni condominiali o addirittura direttamente e
quale condomino nella proprietà comune del condominio
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Per concludere si può quindi agevolmente affermare che
(come peraltro si desume dall’art. 2 c. 37, lett. C) della
legge n. 662 del 1996, per cui espressamente la concessione o autorizzazione in sanatoria non pregiudica i
diritti dei terzi, e dall’art. 11 del testo unico dell’edilizia
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) l’autorità che rilascia la
concessione edilizia o una DIA o che concede un condono non è tenuta a compiere complesse ricognizioni
giuridico-documentali o accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero avanzare soggetti estranei
al rapporto concessorio. Il parametro valutativo dell’attività amministrativa nella materia va ricercato esclusivamente nella disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie, senza che il mancato accertamento dell’assenso da parte dei terzi, o della lesione che
l’attività edificatoria potrebbe eventualmente arrecare,
possa incidere sulla legittimità del provvedimento.
Vale a dire, la P.A. non può negare il provvedimento se vi
è la lesione dei diritti dei terzi.
I diritti dei terzi sono infatti sempre fatti salvi in quanto i rapporti di diritto privato non possono essere oggetto di valutazione nell’ambito di un procedimento amministrativo, il
quale invece ha solo come oggetto l’esame degli interessi
legittimi del soggetto richiedente ed esclusivamente nell’ambito del rapporto diretto tra soggetto privato e P.A.
Il terzo quindi, i cui interessi nella sostanza non devono
essere presi in considerazione nei provvedimenti assunti
dalla Pubblica Amministrazione richiesti dai singoli privati, avranno tutela nelle seguenti sedi:
– civilistica con la possibilità di chiedere il risarcimento
del danno avanti il Giudice ordinario per la tutela dei
suoi diritti soggettivi, danni che ovviamente andranno
provati;
– amministrativa nel caso in cui siano ancora pendenti i
termini per impugnare da parte del terzo il provvedimento avanti al T.A.R.;
– 60 giorni dalla data di sua conoscenza (o conoscibilità)
e quindi con la instaurazione di un procedimento a se
stante rispetto a quello di emissione del provvedimento da impugnare.
Per tornare in conclusione al punto di partenza, il fatto
che la P.A. faccia dichiarare nella DIA se vengono lesi o
meno i diritti dei terzi non ha, agli effetti pratici, alcuna
valenza ed agli effetti giuridici costituisce invece un grave
rischio di compiere una dichiarazione non veritiera: si
tratta di una domanda che la Pubblica Amministrazione
non deve neppure fare in quanto ella, come abbiamo
visto, non deve valutare all’interno di quel procedimento
e che eventualmente sarà oggetto di idoneo procedimento di natura sia amministrativa sia civilistica instaurato dal terzo interessato.
Del pari, ogni blocco, limitazione, vincolo, sospensione,
riserva, ritardo, richiesta di integrazioni od altro che il
Comune ci richieda in sede edilizia quando crede di aver
intravisto – magari dopo una lettera minatoria del solito
vicino – dei problemi relativi a diritti civili di terzi, è un
grave errore ed un illegittimo limite, che va combattuto
come un malcostume che deve sparire.
edilizia
Valutazione ambientale
nel ciclo di vita
dei prodotti in laterizio
M. Chiara Torricelli, Caterina Gargari, Elisabetta Palumbo
Nel settore delle costruzioni, in questi Una ricerca Andil-Università di Firenze,
ultimi anni, la crescente attenzione alla
muovendo dalle più recenti indicazioni in campo normativo,
politica integrata di prodotto nelle strategie ambientali nazionali, unita al rece- ha studiato l’applicazione del metodo LCA (Life Cycle
pimento delle direttive europee sui pro- Assessment) alla determinazione del profilo ambientale
dotti edilizi e sull’energia e alla sempre dei prodotti in laterizio nel ciclo di vita,
più crescente integrazione del criterio al fine di promuovere un approccio sistemico
ambientale nell’attività edilizia privata e
alla valutazione della sostenibilità del costruire,
pubblica – green procurement, regolamenti edilizi, ecc. – sono stati elementi volto a valutare le prestazioni ambientali
decisivi di qualificazione ambientale del in rapporto all’uso delle risorse,
settore. Parlare di qualità ambientale dei agli eco-sistemi e alla salute dell’uomo
prodotti in laterizio vuol dire attribuire un
Metodologia generale e riferimenti
maggior valore agli edifici che con tali prodotti sono realiznormativi
zati e, quindi, guardare al di là dei cancelli della fabbrica per
L’analisi e la valutazione ambientale del ciclo di vita di un
rivolgersi ai progettisti, alle imprese di costruzione e agli
prodotto si avvalgono di una metodologia scientifica ben
utenti e promuovere il migliore utilizzo del laterizio ai fini della
definita e conforme alla ISO 14040, nota con l’acronimo
sostenibilità ambientale: dal prodotto alle scelte progettuali
LCA (Life Cycle Assessment), applicabile nei diversi sete costruttive, alle modalità di gestione, fino alla eventuale
tori produttivi. Per un prodotto da costruzione, la metodismissione dell’edificio o di sue parti, nella evoluzione condologia LCA riguarda le prestazioni ambientali del protinua del costruito che si attua con interventi sull’esistente
dotto stesso, degli elementi costruttivi con cui possono
(demolizioni, ricostruzioni).
essere progettati e realizzati degli edifici (3). Per un eleLa ricerca ANDIL-Dipartimento di Tecnologie dell’Architetmento in laterizio (un blocco, una tegola, un mattone,
tura e Design “Pier Luigi Spadolini” dell’Università di Firenze
ecc.) vuol dire esaminare e valutare il processo produt(1), sul tema della “analisi e valutazione ambientale nel ciclo
di vita dei laterizi”, si colloca nel quadro dell’impegno
tivo che porta a quel prodotto, per poi analizzare tutto
dell’Associazione di Categoria per la promozione di una
il complesso di materiali che concorrono, nella specificultura industriale volta alla tutela e al rispetto dell’ambienca tecnica costruttiva, a configurare il progetto e l’edifite, nella consapevolezza delle qualità ambientali del procio realizzato, per capire, infine, l’impatto ambientale
dotto laterizio, della importanza di dichiararle in modo credel sistema nel suo insieme e il peso di ogni compodibile e comparabile con altri prodotti (2), ma anche nella
nente del sistema sull’impatto ambientale così analizzaconvinzione che gli stessi produttori possono ricavare, dalto e valutato.
l’analisi e dalla valutazione del ciclo di vita, elementi per
Seguendo la filosofia prestazionale sottesa alla direttiva
migliorare ulteriormente il loro prodotto.
europea sui prodotti da costruzione (DPC 89/106/CEE),
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
www.coperture in laterizio.it
19
edilizia
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Fig. 1
20
anche l’approccio al tema ambientale fa riferimento all’elemento costruttivo definito in rapporto alla sua funzione
edilizia e alle sue prestazioni, connesse alla performance
globale dell’edificio sotto il profilo ambientale (4). Se, dunque, nella analisi riferita alla fase di produzione di un
determinato materiale l’unità di riferimento è una tonnellata di prodotto, la valutazione estesa a tutto il ciclo di vita
ha per unità di riferimento una superficie unitaria – un
metro quadrato – dell’elemento costruttivo realizzato con
quel materiale: solo così è possibile una caratterizzazione su base prestazionale, criterio necessario per la comparabilità dei dati fra prodotti diversi destinati a svolgere
una determinata funzione nella costruzione.
Semplificando, e per esemplificare, non avrebbe senso
comparare l’impatto ambientale dovuto ad una tonnellata di calcestruzzo con quello relativo ad una tonnellata di
laterizio; ha senso, invece, confrontare l’impatto dovuto
alle quantità di materiali necessarie per ottenere determinate prestazioni nel caso di una parete in laterizio o di
una parete in calcestruzzo.
Metodologia e fasi della ricerca
Nell’ambito della ricerca qui presentata, lo studio LCA
svolto si è strutturato attraverso sei passaggi che hanno
condotto alle successive valutazioni di soluzioni tecniche
in laterizio, alcune delle quali riportate in questo articolo:
• indagine LCA di ognuno dei materiali (laterizi, cementi,
calci, inerti, isolanti, guaine, additivi, pitture, ecc.) che
sono presenti nella realizzazione di determinate soluzioni
tecniche, correntemente utilizzate e conformi alla buona
pratica e alle normative vigenti (parete in muratura, manto
di copertura a falda, pavimento, solaio, ecc.);
• analisi delle tecniche di costruzione e di messa in
opera elementari (murare, intonacare, impermeabilizzare, ecc.) e indagine LCA dei processi relativi;
• verifica delle soluzioni tecniche selezionate, in rapporto
a requisiti di salubrità, igiene ed efficienza energetica, in
relazione alle condizioni di impiego con riferimento a
specifiche tipologie edilizie;
• analisi, per le soluzioni tecniche individuate, degli
impatti attribuibili ai consumi energetici connessi all’uso dell’edificio e correlati alla soluzione tecnica esaminata con riferimento alle sue prestazioni energetiche,
nonché alle eventuali operazioni di manutenzione, per
un periodo di tempo definito come “tempo di vita utile”
dell’edificio e delle sue parti;
• analisi per le soluzioni tecniche prese in considerazione delle tecniche di dismissione, demolizione, trattamento di fine vita e indagine LCA dei processi relativi;
• valutazione LCA delle soluzioni tecniche analizzate.
Muovendo dai dati raccolti ed elaborati, una fase successiva (che sarà illustrata in un prossimo articolo) ha riguardato
Fig. 2
21
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
edilizia
•
•
•
•
stoccaggio del materiale in cantiere;
lavorazioni preparatorie (lavaggi, puliture, tagli, ecc.)
messa in opera/costruzione;
lavorazioni di finitura finali (pulitura, lavaggio, protezione, ecc.);
• uso e gestione;
• demolizione;
• trattamento di finevita;
in termini di materie prime, materiali e prodotti complementari, energie e combustibili.
Relativamente alla fase di uso, per ogni soluzione tecnica sono state definite, sulla base dell’unità funzionale
adottata, le prestazioni energetiche (in termini di flusso
termico entrante/uscente in regime estivo e invernale) ed
i conseguenti costi ambientali derivanti dal consumo di
energia/combustibile associato al flusso termico per il
mantenimento delle condizioni di comfort.
edilizia
l’analisi LCA alla scala di edificio. Sono stati presi in considerazione, oltre al processo di produzione del laterizio,
anche il processo costruttivo. In quest’ottica, la ricerca si è
mossa sulla base dei dati disponibili per elaborare le LCA in
fase di produzione (5), definendo gli appropriati confini del
sistema oggetto di analisi, le unità funzionali considerate
nello studio, gli indicatori di impatto.
La complessità dell’indagine, per i motivi sopra esposti, ha
richiesto una approfondita fase di esame delle esperienze
simili condotte in Italia e all’estero, dei dati e degli strumenti
a disposizione per la loro elaborazione e un’analisi critica dei
metodi di valutazione per la caratterizzazione degli indicatori di impatto, al fine di definire la strategia migliore per una
LCA dei prodotti e delle costruzioni in laterizio (6).
Parallelamente è stato condotto un esame della bibliografia esistente e un rilevamento diretto in cantiere dei
dati sensibili, per la definizione di quello che nella metodologia LCA è denominato l’inventario (input di materie
prime e materiali complementari, tecniche di messa in
opera, durabilità, prestazioni termiche, comportamento
in uso, tecniche di dismissione, trattamento di fine vita)
delle principali soluzioni del costruire in laterizio.
Questi dati, insieme a quelli sulla produzione, sono serviti a costituire il database dello studio svolto (7).
Il metodo LCA prevede,a partire da tali dati, una elaborazione basata su indicatori di impatto, effettuata attraverso l’ausilio di software di calcolo. Sulla base dell’indagine condotta è stato individuato il software più adeguato
allo studio specifico (8).
La fase di produzione
Le informazioni sul processo di produzione dei laterizi
(dati di input e di output per fasi), raccolte da ANDIL nel
2003, sono state rielaborate e trasferite sul software
SimaPro. I dati scaturiti dall’indagine ed utilizzati nella
ricerca sono relativi alla produzione di 1 tonnellata di laterizio generico e comprendono, secondo le impostazioni
di metodo descritte precedentemente: l’approvvigionamento di materie prime e complementari, la produzione
di residui e rifiuti, il consumo di carburanti ed energie, il
consumo di imballaggi (dall’estrazione dell’argilla al confezionamento e lo stoccaggio dei bancali prima dell’uscita dai cancelli della fornace). La struttura del database
LCA relativo alla fase di produzione è rappresentata in
figura 1.
L’analisi è stata condotta con il supporto della banca dati
LCI ENEA e dei dati generici (secondari) reperiti nelle
banche dati disponibili all’interno del software SimaPro.
La fase di post-produzione
La valutazione di impatto del processo di costruzione (fig.
2) ha identificato le principali criticità (tecniche, ambientali,
sanitarie, economiche) legate a questa fase, al fine di esprimere un giudizio sulla performance ambientale del processo di messa in opera relativo ai prodotti in laterizio.
Per ogni unità funzionale di riferimento (1 m2 dell’elemento tecnico realizzato in laterizio) sono stati valutati gli
impatti associati alle seguenti operazioni:
• trasporto al cantiere;
Per quando concerne la fase di demolizione (fig. 3), il
passaggio di scala da materiale a componente nell’analisi di post-produzione comporta una gestione dell’inventario relativo a questo specifico aspetto legato non tanto
al singolo materiale quanto alla tecnologia costruttiva
impiegata e alle mutue interazioni tra i diversi materiali/strati che compongono il “pacchetto”.
L’analisi ha tenuto quindi in conto sia le possibilità di disaggregazione e trattamento separato dei vari materiali,
sia la necessità di considerare il risultato della demolizione semplicemente come rifiuto generico ipotizzandone
un fine vita indistinto.
Le fasi che definiscono un processo di dismissione sono
assumibili come segue:
• demolizione del fabbricato o di parte di esso;
• raccolta e movimentazione dei rifiuti di demolizione
all’interno del cantiere;
• conferimento in discarica o trattamento in appositi
impianti fissi o mobili;
• riutilizzo dei prodotti recuperati e reimpiego dei prodotti riciclati.
Il metodo di valutazione
Una volta realizzato l’inventario dei componenti edilizi, il
software SimaPro permette di scegliere tra i diversi metodi disponibili per la valutazione delle ricadute ambientali e
la trasformazione dei valori numerici di analisi in indicatori di impatto e indicatori di danno.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Sviluppo della ricerca e strumenti
di analisi e valutazione
23
24
Fig. 3a, b, c, d
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
edilizia
edilizia
Fig. 3e
Risultati
L’analisi del ciclo di vita (LCA) – valutata attraverso il metodo Eco-indicator 99 – applicata alle
soluzioni tecniche in laterizio evidenzia come
queste rappresentino sistemi costruttivi a basso
impatto ambientale.
In particolare, emerge che l’indicatore di danno
relativo alle fasi di produzione, trasporto, messa
in opera e demolizione – ad esclusione, quindi,
della sola fase d’uso – è sempre moderatamente
basso, per le soluzioni in laterizio esaminate, ad
eccezione di quelle a telaio in c.a. (fig. 3 a÷e). Il
valore più alto, pari a 13,7 pt attribuito ad 1 m2
di solaio intermedio in latero-cemento completo di relativi strati di intonaco e pavimentazione, è comunque più
basso del danno attribuibile ad una soluzione di solaio in
calcestruzzo armato.
Considerando, invece, la vita utile delle soluzioni tecniche
per un periodo di 80 anni, e quindi il loro contributo alle prestazioni energetiche dell’edificio, l’indicatore di impatto –
relativo, quindi, all’intero ciclo di vita – si mantiene inferiore a
23,7 pt, valore riscontrato per 1 m2 di solaio di copertura.
Ne consegue l’elevata incidenza sull’impatto ambientale,
in termini di consumo di risorse, di qualità dell’ecosistema e di salute umana, della fase d’uso.
Contributo che supera da 2 a 4 volte l’indice complessivo
delle restanti fasi di produzione, trasporto, messa in opera
e demolizione.
Chiusure esterne e pareti interne
Nelle soluzioni di parete in muratura leggera, l’indicatore di
danno presenta i valori più elevati, 42,3 pt e 40,4 pt, rispettivamente per 1 m2 di parete doppia con intercapedine in
fibra di legno ed in polistirene (il polistirene, pesando 1/10
del pannello in fibra di legno, determina un impatto minore
della specifica soluzione tecnica), in quanto l’analisi considera la soluzione tecnica integrata con il pilastro in calcestruzzo armato, che incide notevolmente sia sulla produzione della soluzione tecnica, per la quota parte dovuta alla
manifattura del calcestruzzo armato, che sullo stesso sistema costruttivo per le dispersioni in corrispondenza del pilastro, in riferimento al periodo di uso di 80 anni, come risulta dal grafico di fig. 3 c.
I valori più bassi si rilevano per
le pareti interne, sia come soluzioni tecniche, in relazione al
ridotto impegno di materiali,
che nel periodo d’uso, in relazione alla assenza di dispersioni termiche attraverso i divisori
interni.
In termini di qualità ecosistemica, tutte le soluzioni in laterizio
esaminate presentano un valore di danno estremamente contenuto: da 0,5 a 1,5 pt.
Quest’ultimo valore è associato
alla soluzione di parete con iso-
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
La ricerca si è orientata verso la scelta di tre tra i metodi
disponibili (Eco-Indicator99, IMPACT 2002+, CLM 1992)
che sono stati applicati ad ognuna delle soluzioni tecniche analizzate, nell’obiettivo di confrontare i risultati per
ottenere indicazioni circa la reale compatibilità del metodo con il settore edilizio.
Il metodo Eco-Indicator99 risulta quello più diffuso e
completo e quindi maggiormente affidabile soprattutto in
previsione di confronti futuri con LCA di altri materiali da
costruzione.
Nella fase di caratterizzazione, il metodo attribuisce ad
ogni flusso in input o output, definito nella fase di inventario, un fattore che permette di calcolare il relativo
impatto, sulla base di analisi degli effetti della sostanza
emessa sull’ecosistema e la salute umana. In questa
fase, i valori relativi alle varie categorie di impatto devono
essere espressi nelle unità delle relative categorie per poi
essere sommati.
Mediante la pesatura, che consiste nel moltiplicare i suddetti valori per un fattore che li rende adimensionali, si
può procedere a un confronto avendo a disposizione tutti
i dati omogenei (fig. 3 a-e).
Definite le “categorie di danno” (3 in Eco-Indicator 99),
ognuna delle quali raggruppa un certo numero di “categorie di impatto” (in totale 11 per Eco-Indicator99), si
possono identificare i valori relativi alle categorie di danno
per ogni soluzione tecnica.
Questi valori vengono successivamente normalizzati e
pesati per giungere ad un indicatore sintetico di prestazione ambientale per ciascuna soluzione tecnica stessa
(fig. 4, 6÷8).
25
26
Fig. 4, 6÷8
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edilizia
Coperture e solai
Dal confronto fra le due soluzioni di copertura, quella isolata con pannello in polistirene preformato per ventilazione e
quella con pannello in sughero, si nota una diminuzione del
danno totale da 23,7 pt a 23,3 pt a favore della seconda.
In termini di qualità ecosistemica, si riscontra tuttavia un
aumento del danno da 1,12 a 1,46 pt, dovuto all’utilizzo del
suolo per la coltivazione del sughero e alla produzione dei
teli per la barriera a vapore.
Per quanto riguarda il danno in rapporto alla salute dell’uomo, si evince ancora un aumento del danno da 8,3 a 8,44
pt dovuto, in buona parte, alla maggior quantità di ossido
di carbonio emesso durante la fase di smaltimento dei
materiali costituenti la barriera al vapore.
Più ridotto risulta invece il consumo delle risorse necessarie per il riscaldamento invernale nell’arco degli 80 anni ipotizzati: 13,4 pt per la copertura isolata con pannello in
sughero, rispetto a 14,3 pt per la copertura con ventilazione e isolamento in pannello in polistirene.
La ricerca svolta fornisce, sulla base delle più recenti indicazioni normative, il profilo ambientale di soluzioni costruttive in laterizio relativamente al loro ciclo di vita, che comprende, oltre alle fasi strettamente legate alla natura dei
prodotti (produzione e trattamento di fine vita), quelle legate al loro impiego nelle fasi di cantiere e in opera, fino alla
demolizione.
Il processo di analisi dell’impatto ambientale, con le conseguenti valutazioni di danno, coinvolge molti fattori in gioco
lungo la vita utile di un prodotto, nelle diverse condizioni
contestuali (la fabbrica, il cantiere, l’edificio e la zona in cui
questo è realizzato e gestito), e sulla base di alcune ipotesi
convenzionali, quali ad esempio quella di una vita utile degli
edifici tradizionali pari a 80 anni o quelle che si compiono
relativamente ai calcoli sul comportamento energetico degli
edifici in periodo invernale ed estivo al fine di valutare l’impatto in uso. Al di là delle valutazioni, il risultato strategico
della ricerca è anche il contributo sperimentale dato alla
messa a punto di specifici metodi di analisi nel settore edilizio, al fine di promuovere una cultura ambientale rivolta a
tutti gli operatori del settore, in grado di fornire una visione
più ampia delle problematiche connesse al progettare e al
costruire sostenibile.
edilizia
Conclusioni
NOTE
1. Ricerca “LCA LATERIZIO: analisi del ciclo di vita di prodotti e
sistemi in laterizio”, Convenzione Università degli Studi di
Firenze, Dip. Tecnologie dell’Architettura e Design “PL.
Spadolini”- Andil Laterservice. Responsabile: Prof.ssa M.
Chiara Torricelli; gruppo di ricerca: Caterina Gargari,
Elisabetta Palumbo, Alain Lusardi, Adolfo Baratta, Claudio
Piferi, Nicoletta Setola; partner esterni: Lisa de Cristofaro,
Università Federico II di Napoli, Ing. Paolo Neri, Enea
Bologna.
2. Gli schemi sviluppati per le dichiarazioni ambientali di prodotto si riferiscono ai lavori normativi dell’ISO/TC 207 e ISO
14025. In particolare la dichiarazione EPD (Environmental
Product Declaration) è uno schema di etichettatura applicabile a qualunque prodotto, servizio o processo.
Nel settore delle costruzioni, si veda il Rapporto Tecnico della
commissione TC59 per la definizione della ISO/DIS 21930
(Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products, luglio 2005).
3. L’applicazione della metodologia generale LCA al settore
edilizio è oggetto dei lavori di normazione a livello internazionale dell’ISO TC59 e in sede europea in base al mandato
M/350 EN, CEN 29.03.2004.
4. Il programma di normalizzazione previsto nel mandato
M/350 EN, CEN 29.03.2004 è organizzato in tre sezioni: una
sezione quadro al livello edificio; una sezione prodotti e
materiali edili che dovrà fornire una normativa sulla metodologia LCA applicata ai materiali edili; una sezione sul ciclo di
vita dell’edificio relativa a norme e/o rapporti tecnici di valutazione ambientale delle fasi di costruzione, di manutenzione/pulizia e di demolizione.
5. I requisiti specifici comuni per prodotti in laterizio sono indicati in un Product Specific Requirement PSR 2004:9 con
riferimento alla unità funzionale di 1.000 kg di laterizio pronto
per la vendita.
6. In questa fase, in particolare, è stata preziosa l’esperienza
maturata in anni di ricerca presso l’ENEA di Bologna dal
gruppo coordinato dall’Ing. Paolo Neri, che ha fornito una
supervisione continua sui lavori della presente ricerca.
7. La banca dati di questa ricerca è costituita da: dati primari
ricavati da indagini dirette condotte dal gruppo di ricerca;
prezzario dei materiali e delle opere; schede tecniche dei
laterizi e dei prodotti complementari; banca dati LCI ENEA;
dati generici (secondari) reperiti nelle banche dati disponibili
all’interno del software SimaPro.
8. Il software utilizzato nella ricerca è il SimaPro 7.0 sviluppato
dalla società Pré consultants.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
lante in fibra di legno, per effetto dell’emissione al suolo
degli ossidi di zinco, dovuta al processo produttivo del pannello in fibra di legno.
Per quanto riguarda il danno in rapporto alla salute dell’uomo, questo è imputabile all’emissione di polveri nella produzione del calcestruzzo presente nelle soluzioni tecniche
con solaio in latero-cemento e con pilastro in calcestruzzo
armato ed alle emissioni di CO2 derivanti dal riscaldamento degli edifici nell’arco degli 80 anni.
Infine, il consumo delle risorse (per le murature, valori compresi tra 15 e 15,9 pt) è prevalentemente da imputare ai
consumi per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento
estivo, attribuibili a 1 m2 di soluzione tecnica di chiusura
verticale su un periodo di 80 anni.
A fronte di questi valori, i consumi relativi alle fasi di costruzione e demolizione sono estremamente contenuti e parimenti risultano compresi fra 0,6 pt e 3,8 pt, anche nelle fasi
di produzione.
La valutazione del ciclo di vita (LCA) fornisce indicazioni di
confronto fra due o più soluzioni costruttive, utili alla scelta
di quella ottimale in termini di minor impatto ambientale o di
minor danno della specifica categoria di interesse.
Ad esempio, dal confronto fra le due soluzioni in muratura
portante a blocchi di laterizio alleggerito in pasta si rileva che,
passando da una muratura di 38 cm ad una di 45 cm, si ha
una diminuzione del danno complessivo da 21,4 pt a 21 pt.
In termini di qualità ecosistemica, il danno aumenta da 0,87
pt a 0,923 pt, principalmente a causa dell’emissione in aria
degli ossidi di zinco, dovuta al processo di trasporto del laterizio, che aumenta in quantità passando da 38 a 45 cm.
Per quanto riguarda il danno in rapporto alla salute dell’uomo, questo passa da 4,6 pt a 5,01 pt, principalmente a
causa dell’emissione degli ioni di arsenico e cadmio in
acqua, emissioni generate nel processo di fine vita del laterizio, che aumenta in quantità passando da 38 a 45 cm, e
ciò nonostante la riduzione della produzione di CO2 per
effetto del minore consumo di combustibile per il riscaldamento invernale.
Infine, relativamente al consumo delle risorse, il danno si
riduce da 15,9 pt a 15 pt, principalmente a causa del minor
consumo di combustibile per il riscaldamento degli edifici
nell’arco degli 80 anni.
27
edilizia
Quando occorre
il progetto
di un professionista
Il progetto è sempre richiesto dal DM 37/08
per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di un impianto elettrico, salvo nei
cantieri edili.
Ovviamente, nulla è richiesto per gli impianti elettrici posti completamente all’aperto,
ad esempio di illuminazione pubblica, i quali
non sono soggetti al DM 37/08.
L’installazione sta ad indicare la costruzione
di un nuovo impianto, o il rifacimento radicale di un impianto esistente.
La trasformazione corrisponde a modifiche
importanti dell’impianto esistente, ad esempio per aumento della potenza o cambio di
destinazione d’uso dei locali.
L’ampliamento comporta l’aggiunta di almeno un circuito (linea protetta da un interruttore automatico).
Non occorre alcun progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria (la manutenzione ordinaria esula dal campo di applicazione del DM 37/08), tabella A.
La fig. 2 sintetizza i casi in cui è d’obbligo il
progetto dell’impianto elettrico da parte di
La “nuova 46/90” (D.M. 37/08), impone l’obbligo del progetto
preliminare per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento
di tutti gli impianti (con la sola esclusione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, per i quali vale una normativa
specifica di settore). Conseguentemente non sono più previste
soglie al di sotto delle quali il progetto non è obbligatorio.
Le soglie previste nella “nuova 46/90”, riguardano gli impianti per
cui vige l’obbligo di affidare il progetto a un professionista abilitato, iscritto agli Albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
Per i così detti impianti “sotto soglia”, il progetto può essere
redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice.
In questo caso, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo
schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d’opera.
Come indicato, la normativa, per i progetti degli impianti “sotto
soglia”, non prevede che siano eseguiti i disegni planimetrici.
Di seguito, tratto da TUTTONORMEL dell’agosto 2008, si riporta specifico articolo dal titolo “QUANDO OCCORRE IL PROGETTO DI UN PROFESSIONISTA”, esplicativo e completo della Tabella
A – Impianti elettrici negli immobili e della Figura 1 – Obblighi di
progetto per gli impianti elettrici, nonché alcune note esplicative
sempre in tema, oltreché interessanti la professione, tratte da
TUTTOIMPRESA.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
a cura di Ermanno Fellet
29
edilizia
30
un professionista iscritto all’Albo. Per impianto elettrico
(utilizzatore) si intende tutto ciò che si trova a valle del punto
di consegna dell’energia elettrica (gruppo di misura), oppure a valle di un proprio generatore, ad esempio un gruppo
Installazione
SÌ
SÌ
elettrogeno (autoproduzione).
Si ha autoproduzione quando l’utente consuma tutta o
Trasformazione
SÌ
SÌ
una parte dell’energia prodotta (la parte restante viene
Apliamento
SÌ
SÌ
immessa in rete).
La “potenza impegnata” è la maggiore tra la potenza
Manutenzione
SÌ
NO
contrattuale e la potenza autoprodotta.
straordinaria
Negli impianti ordinari, senza autoproduzione, la potenza
Manutenzione
impegnata coincide con la potenza contrattuale, cioè
NO
NO
ordinaria
stabilita nel contratto di fornitura dell’energia elettrica.
Tabella A - Impianti elettrici negli immobili
Irrilevante, a questi fini, la potenza disponibile.
Il limite di superficie per le unità
immobiliari di 400 m2 ad uso
abitativo e di 200 m2 per altri
usi, si riferisce alla superficie
coperta, anche in presenza di
un’eventuale area verde illuminata o attrezzata (1).
Se un gruppo di misura alimenta più unità immobiliari, si tratta
di un unico impianto elettrico e
le superfici si sommano. Se la
destinazione delle unità immobiliari è diversa, a favore della
sicurezza, si considera quella
più restrittiva, ad esempio per
un’abitazione e negozio si applica il limite di 200 m2.
Se un’unica unità immobiliare
presenta più destinazioni, ad
esempio ambulatorio medico
in un’abitazione, l’obbligo di
progetto da parte di un professionista per il locale medico si
estende all’intero impianto
elettrico dell’abitazione.
Lo stesso dicasi per i servizi
condominiali di potenza impegnata fino a 6 kW: ad esempio,
in presenza di un locale a maggior rischio in caso di incendio
(autorimessa condominiale con
più di nove autoveicoli) l’intero
impianto elettrico dei servizi
condominiali deve essere progettato da un professionista.
L’obbligo di progetto di cui
sopra riguarda sia le imprese
installatrici, sia gli uffici tecnici
interni.
La DICO senza progetto, relativa ad un intervento/impianto in
cui è d’obbligo il progetto da
parte di un professionista, non
ha alcun valore, perché chi l’ha
rilasciata non è considerato idoFig. 1 - Obbligo di progetto per gli impianti elettrici (escluse le lampade a catodo freddo)
neo dal DM 37/08 a realizzare
quell’intervento senza il proget(1) Si tratta di una interpretazione corrente e prevalente, in mancanza di chiarimenti ufficiali
to di un professionista.
Tipo di intervento
DM 37/08
applicabile
Obbligo di progetto
(professionista o
responsabile tecnico)
anche dai responsabili tecnici delle imprese installatrici), la dichiarazione di rispondenza può essere
resa anche da un soggetto che ricopre, da almeno
5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata per l’installazione di impianti, nello specifico settore di interesse.
L’articolo 7 della così detta “nuova 46/90” (DM
37/08), stabilisce che qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, fatte salve le eventuali sanzioni del caso, essa può
essere sostituita, per gli impianti eseguiti prima del 27
marzo 2008 (entrata in vigore del decreto in questione), da una dichiarazione di rispondenza.
La dichiarazione di rispondenza è resa da un professionista iscritto all’Albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico cui si riferisce la dichiarazione.
Per i così detti impianti “sotto soglia” (impianti che
non necessitano di professionista iscritto all’Albo
per la progettazione e possono essere progettati
edilizia
IMPIANTISTI: COSA STABILISCE
LA “NUOVA 46/90”?
ATTENZIONE! La dichiarazione di rispondenza è fatta sotto personale responsabilità del
professionista o del responsabile tecnico
(secondo i casi menzionati). La norma specifica che essa è redatta a seguito di sopralluogo ed accertamenti.
Di conseguenza, anche se al momento in cui si
scrive non esiste un modello specifico da seguire e su cui rendere la dichiarazione di rispondenza, vista l’importanza sotto il profilo della
responsabilità personale, si sottolinea che è
quanto mai necessario che la dichiarazione in
questione (anche se resa come semplice dichiarazione su carta intestata) sia supportata di fatto
dai risultati del sopralluogo e degli accertamenti tecnici eseguiti sull’impianto, secondo le specifiche norme di buona tecnica applicabili, per le
verifiche del caso.
Una delle importanti novità introdotte dal D.M. 37/08 (cd. “nuova
46/90”), consiste nell’obbligo di
redigere uno specifico progetto
per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli
impianti (con la sola esclusione
degli impianti di sollevamento di
persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di
scale mobili e simili, per i quali vale
una normativa specifica di settore).
Secondo i casi (impianti così detti
sopra o sotto soglia), il progetto va redatto a cura di
un professionista abilitato iscritto all’Albo ovvero dal
responsabile tecnico di un impresa installatrice dotati di adeguata esperienza nel settore specifico.
Si segnala che le opere di manutenzione straordinaria
non sono considerabili come installazione, trasformazione o ampliamento dell’impianto. Di conseguenza,
tali opere non sono soggette all’obbligo di progetto
preventivo.
In ogni caso, al termine dei lavori, l’impresa abilitata,
esecutrice dell’intervento, è tenuta a rilasciare la
dichiarazione di conformità al responsabile dell’impianto.
II nuovo decreto in esame definisce la sola
manutenzione ordinaria intesa come “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale
d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessità di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste
dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di
uso e manutenzione del costruttore”. Tutti gli
interventi di manutenzione che non ricadono
all’interno di tale definizione devono essere considerati interventi di manutenzione straordinaria.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ED OBBLIGO DEL PROGETTO
31
Prezzo valore
scelto
per sempre
casa & tasse
Uno studio del Notariato estende il principio
all’imposta sostitutiva sulle plusvalenze
Sergio Mazzei
Dopo l’opzione non rettificabile
l’atto di compravendita
Prezzo valore, la scelta è per sempre.
Atti rettificabili e non
Nessuna possibilità di rettificare l’atto
di compravendita di abitazioni che
Tipologia di profilo fiscale riferibile
Possibilità di emendare il contenuto
comporta l’opzione per il valore cataall’atto
conseguentemente alla stipula
stale nelle cessioni a favore di un privato. Discorso similare, anche se mitiScelta del prezzo valore
No
gato, anche per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze
(commi 497 e 498 della Finanziaria
Scelta per l’applicazione
2006) che può essere richiesta prima
dell’imposta sostitutiva
No
della tassazione ordinaria.
sulle plusvalenze immobiliari
I motivi che escludono un «ripensaPossibilità di integrazione delle
mento» del contribuente sono da rindichiarazioni richieste dalla norma
Agevolazione prima casa
venire nella natura di opzione della
a pena di decadenza
richiesta e nella sua immediata efficacia in termini di poteri di controllo degli
Opzione per l’imponibilità Iva delle
No
uffici. Nei medesimi termini il Consiglio
cessioni di fabbricati esenti
nazionale del Notariato, nello studio n.
230-2007/T, si esprime con riferimeneccezione delle cessioni di immobili a uso abitativo e
to alla questione più attuale prevista dall’articolo 10, n. 8relative pertinenze che si realizzano tra privati, cioè tra
ter, del dpr n. 33/72, che concerne l’opzione dell’aliepersone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività
nante di un fabbricato strumentale, per la quale sia precommerciali, artistiche o professionali, a condizione che
vista l’esenzione da Iva, al fine di far transitare l’operaziola parte acquirente richieda al notaio rogante l’identificane in regime di imponibilità piena Iva. Un principio diverzione della base imponibile con il valore catastale, indiso è ammissibile solo per le dichiarazioni rilevanti ai fini
pendentemente dal corrispettivo pattuito. A partire dal 1°
dell’applicazione delle agevolazioni per l’acquisto della
gennaio 2007, data di entrata in vigore legge finanziaria
casa di abitazione. In effetti, la stessa amministrazione
2007, per escludere l’accertamento di valore in riferifinanziaria ammette, ormai da tempo, un secondo atto
mento alle cessioni sopraindicate è sufficiente che solo la
correttivo in cui vengano rese dichiarazioni omesse in
parte acquirente sia una persona fisica. Con riferimento
sede di redazione dell’atto di cessione dell’immobile.
agli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti
Prezzo valore
immobiliari rientranti fra le transazioni accertabili, l’articoIn base al comma 23-ter dell’articolo 35 del dl n. 223/06
lo 51 del T.u. precisa che per valore deve intendersi quelviene meno il limite al potere di accertamento di valore, a
lo venale in comune commercio e stabilisce i criteri da
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
ItaliaOggi, 11.09.2008
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casa & tasse
seguire per la sua determinazione. In tutte
queste ipotesi la natura di opzione della
richiesta, la sua immediata efficacia in termini di poteri di controllo degli uffici, di conseguenti adempimenti del notaio, di modificazione della posizione giuridica del condebitore solidale inducono a escludere, in
linea di massima, che la scelta possa essere compiuta, modificata o revocata dopo la
redazione dell’atto di trasferimento del
bene immobile.
L’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è discrezionale, e come tale la sua mancanza
non ha altro effetto che quello di rendere
applicabile nei modi ordinari l’imposta sul reddito, senza
che il contribuente debba ricorrere al ravvedimento operoso. Tale considerazione, secondo il Notariato, induce a ritenere che l’opzione per l’imposta sostitutiva, non risultante
dall’atto di cessione, possa anche essere formalizzata e
comunicata in un momento successivo alla formazione dell’atto, purché anteriore all’applicazione dell’imposta ordinaria. L’inserimento della stessa in un atto integrativo sarebbe
in tal caso consigliabile (anche se non essenziale), proprio
al fine di conservare quella contestualità cronologica, più
che documentale, tra espressione dell’opzione e stipulazione dell’atto di cessione.
Iva fabbricati
L’articolo 10, n. 8-ter, del dpr n. 633/72 richiede che l’opzione da parte dell’alienante, in caso di cessione di fabbricato strumentale per la quale sia prevista l’esenzione
da Iva, al fine di far transitare l’operazione in regime di
imponibilità piena Iva, con conseguente potenziale, corrispondente diritto di detrazione in capo all’acquirente,
sia espressa in sede di «relativo atto». Gli effetti sulla
posizione fiscale dell’acquirente di tale scelta, in uno alla
funzione antielusiva del dl n. 223/06, fanno ritenere non
rettificabile né integrabile la mancata scelta, dopo la
redazione dell’atto.
Benito Fuoco
ItaliaOggi, 11.09.2008
La richiesta di tassazione relativa a mezzo pubblicitario
bifacciale è illegittima perché l’imposta sulla pubblicità va
calcolata sulla base della superficie complessiva della figura piana geometrica in cui è circoscritta; ne consegue che
il regolamento del Comune di Milano che prevede la tassazione su ambedue le facciate espositive
deve essere disapplicato.
Sono le conclusioni della sezione tributaria della Corte di Cassazione che si
ricavano nella sentenza n. 22691 del 9
settembre scorso.
Questa pronuncia definitiva della Cassazione stabilisce
come il Comune di Milano, inserendo nel regolamento del
Comune il mezzo pubblicitario bifacciale, abbia introdotto
una figura non prevista dalla fonte normativa in materia (il
dlgs n. 507/93); conseguentemente, hanno stabilito gli
ermellini, il regolamento del Comune di Milano va disapplicato in quanto illegittimo.
I giudici supremi sono pervenuti a questa conclusione dalla
lettura dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 507/93, il quale dispone come l’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura
piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario,
indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuto. Il collegio prosegue poi dicendo come le superfici
inferiori a un metro quadrato si arrotondino per eccesso al
metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo
metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta
per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Conclude
dicendo che per i mezzi polifacciali l’imposta è calcolata in
base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Da quanto sopra emerge che «per i mezzi pubblicitari
aventi dimensioni volumetriche l’imposta è calcolata in
base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo
del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso»; il Collegio supremo prosegue
aggiungendo come, con questa norma,
il legislatore abbia inteso precisare che
non possano essere considerati mezzi
pubblicitari polifacciali i mezzi aventi
dimensioni volumetriche quali potrebbero essere figure a forma di prisma, o a
forma di cubo; fattispecie che, pur dando vita a pubblicità polifacciale, trova regolamentazione autonoma in
ragione della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
Da quanto sopra emerge come l’unica interpretazione
possibile sia quella letterale, con la conseguenza che i
mezzi pubblicitari bifacciali rientrano nel novero dei mezzi
pubblicitari polifacciali per cui l’imposta è calcolata sempre sullo sviluppo del minimo solido geometrico in cui
può essere circoscritto il mezzo.
La parte conclusiva della sentenza in esame afferma che
il regolamento del Comune di Milano va disapplicato nella
parte in cui dispone la tassazione multipla del mezzo
bifacciale; questo, precisano gli ermellini, perché la Carta
costituzionale stabilisce, quale condizione essenziale,
che una prestazione patrimoniale sia imposta in base a
una legge, mentre, nel caso in esame, l’articolo 7 del
decreto legislativo n. 507/1993 esclude l’imposizione nei
sensi di cui sopra.
casa & tasse
Mezzi pubblicitari tassati
per una sola facciata
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
La Cassazione boccia
il regolamento
del Comune di Milano
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La risoluzione n. 319/E del 24.07.2008 ha chiarito alcune questioni dubbie attinenti le regole di tassazione delle
plusvalenze rivenienti dalla cessione di aree edificabili e
lottizzate. I dubbi ruotano intorno al sistema di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni
edificabili, distinguendo ulteriormente tra terreni lottizzati
e terreni per i quali, invece, si è in presenza di una mera
vocazione edificatoria. Ricordiamo, infatti, che le regole
che sovrintendono la tassazione dei redditi realizzati a
seguito della cessione degli immobili in questione sono
strutturalmente diverse a seconda che si proceda alla
cessione di un’area di espansione, per la quale si è perfezionato lo strumento urbanistico attuativo (piano di lottizzazione), rispetto al fatto che la cessione riguardi un’area solo potenzialmente edificabile. Il combinato disposto di cui agli articoli 67, comma 1, lettere a) e b), e 68,
commi 1) e 2), del Tuir, infatti, portano a determinare le
plusvalenze tassabili in modo molto differente a seconda
che ci si trovi nell’una o nell’altra fattispecie.
Questione interpretativa
Evoluzione. La regola generale, per le aree lottizzate, è
che la plusvalenza tassabile si determina sulla base della
differenza tra «i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta (…) e il prezzo di acquisto o di costruzione del bene
ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente il bene
medesimo». A questo principio generale, però, si sottraggono alcune casistiche previste dal Legislatore nel-
l’ambito delle quali, aspetto affatto trascurabile, è possibile ottenere l’affrancamento gratuito di parte (o in taluni
casi anche dell’integrale) plusvalenza. Infatti:
a. per i terreni acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione, a prescindere del titolo di provenienza, si assume come prezzo di acquisto il valore normale dell’area nel quinto anno anteriore;
b. per i terreni acquisiti gratuitamente (successione o
donazione) si assume come valore iniziale il valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione.
La cessione di terreni lottizzati riceve, quindi, un trattamento fiscale più favorevole rispetto alle cessioni di terreni meramente edificabili. La ratio del diverso trattamento, dice espressamente la risoluzione in questione, «va
ravvisata nel maggior impegno economico e giuridico
profuso da chi lottizza un terreno, in considerazione della
complessità della vicenda lottizzatoria che implica anche
attività di trasformazione urbanistica». E evidente che il
valore convenzionale dell’area alla data fissata dal
Legislatore dovrà essere opportunamente determinato
da un tecnico dotato delle competenze necessarie con
un’apposita perizia (meglio se giurata).
Chiarimento delle Entrate. Il fulcro centrale del problema è quindi il termine “lottizzazione”. Solo in presenza di
un terreno lottizzato, infatti, scattano i presupposti per la
determinazione forfetaria del valore iniziale dell’area.
La lottizzazione è un complesso procedimento cui è condizionata l’effettiva possibilità di utilizzazione edificatoria
casa & tasse
a cura di Gian Paolo Ranocchi
Guida Normativa, 20.09.2008
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La data di inizio
della lottizzazione
si individua con stipula
della convenzione
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casa & tasse
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
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dell’area e riguarda le cosiddette “aree di espansione”
del Prg. Molto sinteticamente si individua in due fasi:
1. una di tipo amministrativo che inizia con la presentazione del piano di lottizzazione e che si conclude,
idealmente, con la firma della convenzione con il
Comune. La convenzione regola, in pratica, gli obblighi cui è correlata la concreta possibilità di procedere con l’utilizzazione dell’area (individuazione degli
oneri, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie necessarie, regolazione delle cessioni di aree al
Comune eccetera);
2. una di tipo, per così dire, operativo e che consiste
nell’esecuzione materiale delle opere sull’area e che
presuppone «l’inizio lavori».
Il piano di lottizzazione, quindi, è uno strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale. Quando
il Comune non è dotato di un piano particolareggiato, i
privati che intendano procedere alla lottizzazione di un
terreno a scopo edificatorio possono inserirsi nella
sequenza di atti e procedimenti in cui si esprime la disciplina urbanistica, presentando appositi piani di lottizzazione contenenti prescrizioni di dettaglio, al fine di armonizzare la loro iniziativa con le scelte pianificatorie degli
strumenti urbanistici generali.
Linea giurisprudenziale
Pronunce. Nella pratica quotidiana, comunque, le specifiche difficoltà della materia hanno provocato, nel corso
degli anni, diversi interventi della giurisprudenza. Ne ricordiamo due significativi:
• Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 18
maggio 2001 n. 6836. La pronuncia prende le mosse
dall’applicazione dell’articolo 76 del Dpr 597/1973
che, peraltro, si collocava in un contesto diverso da
quello attuale. Tuttavia, si ritiene ancora valido quanto
pronunciato dalla Corte per definire il concetto di lottizzazione, che si realizza, con riferimento all’attività posta
in essere dal contribuente, mediante «una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno
o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a
scopo edificatorio (nel caso di specie il venditore aveva
frazionato il terreno, aveva presentato i progetti volti ad
ottenere le concessioni edilizie ed aveva venduto quattro appezzamenti a persone diverse con le relative
concessioni)». Dalla sentenza si ritiene debba essere
astratto il riferimento all’attività di frazionamento che,
secondo un certo orientamento, non è ritenuto sufficiente per configurare l’attività di lottizzazione. In
sostanza, perché si configuri lottizzazione si deve realizzare una «trasformazione nella natura del terreno,
attuata o attraverso procedure formali previste dalle
norme o attraverso attività che, di fatto, rendono possibile una utilizzazione urbanistica per terreni inclusi in
piani regolatori o in programmi di fabbricazione»;
• Ctc, sezione VIII, sentenza 7 giugno 1996 n. 3127. La
Commissione individua, alla base dell’attività di lottizzazione, l’esecuzione di opere di trasformazione del
terreno tese a renderlo edificabile. E ciò, secondo la
Corte, non esclusivamente riguarda la sfera giuridicoamministrativa, ma anche quella operativa del contribuente. Ci si riferisce, ad esempio, alle opere di urbanizzazione che, peraltro, non devono essere effettivamente eseguite o realizzate, ma è sufficiente siano predisposte (questo, peraltro, richiamando indirettamente
la sentenza della Cassazione 2 luglio 1977 n. 2880).
Un problema di fondo, comunque, in relazione al concetto di lottizzazione, riguardava se fosse o meno da ritenersi necessario l’aver effettuato sull’area un’attività
manuale per “trasformare” la stessa da potenzialmente
edificabile a, appunto, lottizzata, o se, invece, fosse sufficiente essere in presenza della conclusione della sola
attività amministrativa: la firma della convenzione con il
Comune. Sul punto, le opinioni erano divergenti tanto
AREA LOTTIZZATA
• Un’area classificata dal Prg di “espansione”
• Un “piano di lottizzazione” approvato in conseguenza dell’attivittà del
proprietario
AREA EDIFICABILE
• Può essere edificata a prescindere dall’intervento del proprietario
(caratteristica propria delle cosidette “aree di completamento”)
• È di espansione e non è stata completata la procedura di lottizzazione
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GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
i, lettera b), e 68, comma 2, del Tuir. La differenza tra
che in termini prudenziali i soggetti interessati alla ces“aree lottizzate” e “aree edificabili” pare piuttosto agevosione del terreno lottizzato per poter fruire dei benefici
le da individuare. Affinché si possa parlare di “area lottizfiscali procedevano a:
zata” occorre che vi sia:
a. presentare il piano di lottizzazione;
a. un’area classificata dal Prg come di “espansione” (abib. firmare la convenzione;
tativa o industriale, commerciale eccetera);
c. pagare gli oneri di urbanizzazione;
b. un “piano di lottizzazione” approvato (vedi sopra) in
d. effettuare i primi lavori sull’area (tipicamente lo sbanconseguenza dell’attività del proprietario.
camento) e solo dopo aver esaurito questi passaggi
L’area è semplicemente “edificabile” quando:
vendevano l’area.
a. può essere edificata a prescindere dall’intervento del
Questa procedura, però, prestava il fianco a una imporproprietario (caratteristica propria delle cosiddette
tante complicazione: in presenza di un’attività comples“aree di completamento”);
sa e strutturata propedeutica alla vendita del terreno lotb. è di espansione e non è stata completata la procedutizzato da parte del privato proprietario, vi era il rischio
ra di lottizzazione.
che l’Agenzia potesse presumere la presenza dell’orgaIn merito a cosa si debba intendere per “edificabilità” delnizzazione imprenditoriale in capo allo stesso con tutte le
l’area, si sono confrontate per lungo tempo due tesi conconseguenze del caso.
trapposte:
La risoluzione in esame, sul punto, esprime una posizio1. quella “sostanzialistica”, secondo cui per identificare
ne netta. Dice infatti il documento che «la lottizzazione di
un’area edificabile non era necessario il perfezionamento
un’area si completa e diviene perfetta con la stipula della
del percorso amministrativo, che si realizza solo allorconvenzione». E ancora: «Una cessione di terreni lottizquando il piano regolatore varato dal Comune riceve
zati può di conseguenza configurarsi (...) quando il
l’approvazione dell’organo di controllo regionale. Tale
comune abbia approvato il piano di lottizzazione e sia
posizione valorizzava le variazioni dei valori economici
stata stipulata la relativa convenzione di lottizzazione,
dell’area che si realizzavano anche sulla base di una
dato che questa, con la previsione degli oneri a carico
mera aspettativa della utilizzazione edificatoria del suolo.
del privato relativi all’urbanizzazione dell’area, completa
È indubbio, infatti, che con la sola approvazione da parte
l’iter amministrativo». L’Agenzia supporta la propria condel Consiglio comunale del nuovo Prg o della variante al
clusione richiamando la sentenza della Corte di cassazione 14 dicembre 2007 n. 26275. In pratica,
quindi, la data di inizio della lottizzazione, cui
si riferisce il comma 2 dell’articolo 68 del Tuir,
DEFINIZIONE PRECEDENTE
si individua con la stipula della convenzione di
L’amministrazione finanziaria, prima dell’emanazione della risolulottizzazione, dato che questo è un momento
zione n. 319/E, aveva pubblicizzato la propria definizione di lotnecessariamente successivo a quello, pubtizzazione, desumibile anche dalle istruzioni ai modelli di dichiablicistico, dell’approvazione del piano di lotrazioni dei redditi: «Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnitizzazione. Il chiarimento emanato dalle
ca di lottizzazione è desumibile dall’art. 8 della L. 6 agosto 1967,
entrate assume una particolare importanza
n. 765, che ha sostituto i primi due commi dell’art. 28 della legge
anche nella prospettiva dei numerosi contenurbanistica 17 agosto 1942, n, 1150, e dalla circolare n. 3210
ziosi in corso presso le competenti sedi giuridel 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici,
sdizionali, sulla specifica questione. Occorre
in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del
evidenziare, infatti, che gli uffici periferici delle
1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero fraEntrate, in relazione all’accertamento di casi
zionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che,
analoghi aventi a oggetto proprio la questioindipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei
ne descritta, hanno tenuto comportamenti
proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successidiversificati giungendo quindi, spesso, a conva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o induclusioni diverse. Non sono stati rari i casi di
striale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle
accertamenti basati sul presupposto che, a
opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e
parere del Fisco, fossero necessari i materiali
secondarie dell’insediamento. Assume rilievo, ai fini della normainterventi sull’area per poter efficacemente
tiva in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lotparlare di inizio della lottizzazione. Ebbene,
tizzazione o di esecuzione d’opere per l’edificabilità di terreni,
per i giudicati non definitivi che vertono su
anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbaniquesta contestazione, la posizione espressa
stici. A tal fine si richiama l’art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n.
dalle Entrate potrebbe quanto mai essere
47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistiutile per ottenere una vittoria in giudizio.
ca o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga
Tassazione delle plusvalenze
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
Su zone edificabili. La seconda vicenda
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destiche sembra chiarita dalla risoluzione n. 319/E
nazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione
riguarda la corretta applicazione delle regole
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapdi tassazione delle plusvalenze rivenienti dalla
porto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
cessione d aree edificabili, ai sensi del comequivoco la destinazione a scopo edificatorio».
binato disposto di cui agli articoli 67, comma
39
casa & tasse
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
40
Prg, l’area che prima era agricola e che potenzialmente
diventa edificabile acquisisce istantaneamente un valore
di mercato diverso e maggiore rispetto a prima;
2. quella “formale-legalistica”, sicuramente molto più garantista, che riteneva, invece, l’area suscettibile di utilizzazione
edificatoria solo con il definitivo perfezionamento del complesso iter amministrativo cui è subordinato il diritto di edificazione, e cioè, ad esempio per le aree di completamento, ottenuta l’approvazione della variante al Prg da parte
della Regione.
Al dibattito ha comunque posto fine il comma 2 dell’articolo 36 del Dl 223/2006, convertito dalla legge 248/2000,
che ha tracciato una drastica definizione fiscale unitaria di
area edificabile: un’area è da considerare fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Il Legislatore ha inteso quindi apprezzare l’aspetto “sostanzialistico” del concetto di edificabilità, valorizzando come
suscettibile di utilizzazione edificatoria anche l’area inserita
nello strumento urbanistico non perfetto sul piano giuridicoamministrativo adottato dal Comune, e rendendo di fatto
ininfluente la definitiva approvazione dello stesso. Tale
norma, peraltro, è stata battezzata, nonostante le aspre critiche mosse da eminente dottrina, come norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che essa trova applicazione
per tutte le vicende fiscalmente
rilevanti, poste in essere sia
prima che dopo l’entrata in vigore del citato provvedimento. Sulla
stessa linea, peraltro, si è successivamente collocata anche la
Corte di Cassazione che, con la
sentenza 30 novembre 2006 n.
25506, ha tra l’altro evidenziato
come la distinzione tra aree edificabili e terreni agricoli non vada
intesa solo per differenziare un
bene imponibile da uno non
imponibile riguardo all’Ici, tributo
oggetto della vertenza interessata, ma abbia il fine di individuare il
criterio in base al quale deve essere determinata la base
imponibile (criterio del valore venale, secondo i prezzi medi
di mercato, ovvero valore catastale) sul piano più complessivo. In pratica, dice la Suprema Corte, attraverso questo
sistema il contribuente subisce un prelievo giustificato dal
reale valore del bene posseduto, pur nella possibilità che si
verifichino oscillazioni di valore connesse all’andamento del
mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che
determinano il perfezionamento dello ius edificandi. La “trasformazione” urbanistica di un suolo implicherebbe quindi,
di per sé, una “trasformazione” economica istantanea del
valore dello stesso bene, che si differenzierebbe rispetto a
quello di aree per le quali la possibilità di edificazione sia già
incontrovertibile.
La determinazione della plusvalenza tassabile per la cessione di aree edificabili segue regole differenti a seconda del
titolo di provenienza:
• terreni acquistati a titolo oneroso: corrispettivo percepito
contro prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo
inerente, il tutto rivalutato sulla base della variazione degli
indici Istat tra l’acquisto e la cessione, nonché dell’eventuale Invim pagata;
• terreni pervenuti per successione: valore di carico pari a
quello dichiarato nella dichiarazione di successione;
• terreni pervenuti per donazione: in questo caso le conclusioni erano dubbie. Occorre ricordare, infatti, che il Dl
223/2006 ha introdotto una regola in relazione alla cessione di immobili plusvalenti effettuati da privati, definita
«di neutralità fiscale della donazione». In pratica, in caso
di immobili pervenuti per donazione si dovrebbe sempre
assumere come valore di carico per il donatario il costo
fiscale (acquisto o costruzione) del donante e considerare, nel computo di osservazione temporale (questione,
questa, comunque ininfluente per le aree edificabili),
anche il periodo di possesso dell’immobile del donante.
In questo senso depone:
• l’ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo
67 del Tuir («in caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque
anni decorre dalla data di acquisto del donante»);
• l’ultimo periodo del comma 1, dell’articolo 68 («per gli
immobili di cui alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 67
acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o
costo di costruzione quello sostenuto dal donante»).
Dato che nella lettera b) del
comma 1 dell’articolo 67 sono
comprese anche le aree edificabili, taluni sostenevano l’applicazione del citato principio di neutralità
anche a queste cessioni in quanto norma di carattere generale.
In realtà, però, il comma 2 dello
stesso articolo 68, per i terreni di
cui alla lettera b) dell’articolo 67
acquistati per successione o
donazione, continua a fare riferimento a un «prezzo di acquisto
riferito al valore dichiarato nelle
relative denunce ed atti registrati». Questo aspetto aveva indotto
i commentatori più attenti a ritenere, invece, che per le aree
edificabili dovesse continuare a trovare applicazione, analogamente a quanto avviene per le aree pervenute per successione mortis causa, il valore dichiarato ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione. La risoluzione n. 319/E
del 2008 sembra confermare la bontà della tesi della specialità del sistema di determinazione del valore di carico
delle aree edificabili in capo al donante, rispetto al principio
di neutralità della donazione. Si legge infatti, nel citato
documento di prassi, che «per i terreni edificabili (non lottizzati) di cui alla richiamata lettera b), acquistati per effetto di
successione o donazione, si assume come prezzo di
acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti, o
in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo
inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice ISTAT».
Per i fabbricati, invece, è certamente valida la regola della
trasparenza della donazione.
locazioni
Decreto sicurezza:
locazioni a stranieri
Con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, come convertito (art. 5, comma 1), – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 25 luglio 2008 – il legislatore è intervenuto sul
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al decreto legislativo 25.07.1998 n. 286.
In particolare – per quanto d’interesse – è stato inserito,
dopo il comma 5 dell’art. 12 del predetto Testo unico, un
comma del seguente letterale tenore: “5-bis. Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio a uno
straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di
cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche
in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale,
anche se è stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di
gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di
denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.”
Con la presente nota si forniscono le prime possibili istruzioni operative evidenziandosi che la situazione creata è
anche conseguenza del fatto che il testo come approvato – pur migliorato, per nostro intervento, rispetto al testo
iniziale e di cui al decreto-legge – non tiene conto di specifiche indicazioni fornite dalla nostra Organizzazione
che, se accolte, avrebbero consentito di eliminare i problemi che invece oggi si pongono.
Deve così, e anzitutto sottolinearsi che la disposizione in
esame si applica esclusivamente agli stranieri come definiti all’art. 1 del citato d.Igs. 286/98, e, cioè, ai “cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione Europea”.
Deve poi rilevarsi che tale disposizione si colloca immediatamente di seguito al comma 5 del precitato art. 12,
che punisce chi favorisce la permanenza in Italia degli
stranieri irregolari “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla
condizione di illegalità” degli stessi (norma, quest’ultima,
che pone – fra l’altro – problemi di coordinamento, ed
anche di concorso, con quella ora varata).
Il concetto di “ingiusto profitto” ricorre, come visto, anche
nella disposizione in commento, come elemento che
qualifica il reato. In proposito, sulla base della giurisprudenza formatasi per altre fattispecie penali e – in particolare – in tema di favoreggiamento d’ingresso o di permanenza di clandestini nel territorio dello Stato e di stipulazione di contratti di lavoro con clandestini, deve sottolinearsi che dalla ricordata giurisprudenza emerge una
definizione di “ingiusto profitto” che non qualifica ogni
profitto come ingiusto in quanto frutto di una condotta
contra legem: è, invece, richiesto un quid pluris, rappresentato dalla sproporzione discriminatoria tra le prestazioni, determinata dall’abuso del potere contrattuale del
contraente regolare, rispetto al minimo potere contrattuale del contraente irregolare in quanto clandestino.
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Confedilizia
41
locazioni
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
42
Il concetto di “ingiusto profitto” del locatore o del cedente l’immobile non può quindi coincidere con il mero scostamento rispetto ai valori di mercato, dovendo invece
verificarsi uno scostamento particolarmente rilevante,
con superamento considerevole dei livelli dei canoni di
mercato, imputabile – come già sottolineato – alla condizione di clandestino del cessionario o del conduttore
clandestino dell’immobile. La Cassazione (sent.
20.11.2003, n. 46070) ha a suo tempo stabilito giudicando a proposito del reato già ricordato, di cui all’art.
12, comma 5, precitato – che quest’ultima norma non si
applica “a meno che non sia praticato un canone d’affitto esorbitante rispetto al canone normalmente praticato
alle persone regolari e quindi non si ricavi in maniera evidente dal comportamento del soggetto ritenuto responsabile che egli sta approfittando della condizione di illegalità di uno straniero e che sta favorendo volontariamente e dolosamente la sua presenza irregolare sul territorio italiano”.
È da sottolinearsi che, in ogni caso, i limiti dell’“ingiusto
profitto” restano indeterminati, così come lo sono nell’ambito dell’ordinamento penale. La determinazione in
concreto va rimessa al giudizio discrezionale del giudice,
sulla base di parametri quali, in primo luogo, il canone di
mercato, ma anche la durata del contratto, il rischio d’insolvenza del conduttore, la durata dell’ipotetico procedimento di sfratto, il rischio di danneggiamento all’appartamento. E non può neppure escludersi con assoluta
certezza che l’“ingiusto profitto” possa essere riscontrato sussistente anche nei casi di percepimento di un
canone, indipendentemente dai suoi connotati quantitativi, ove la locazione superi in durata i limiti temporali del
titolo di soggiorno.
A tale ultimo riguardo si evidenzia il grave problema –
posto dalla normativa in rassegna – del rapporto tra la
durata della locazione e la scadenza del titolo di soggiorno (per quest’ultimo, dovendosi intendere i provvedimenti di cui agli artt. 5, 9 e 9-bis del d.lgs. n. 286/98),
giacché si deve ritenere che il titolo di soggiorno rappresenti una condizione di legittimità della locazione o della
cessione di immobile abitativo ad uno straniero, non soltanto nella fase iniziale del rapporto locativo, ma anche
nel corso del suo svolgimento, dando luogo all’onere,
per il locatore, di conoscere la durata del titolo di soggiorno. In altri termini, stipulare una locazione di durata
eccedente la scadenza del titolo di soggiorno potrebbe
valere come locazione a soggetto privo di titolo. Poiché
la durata minima inderogabile del rapporto di locazione,
di cui all’art. 2 della legge n. 431/98, agendo su altro
piano, non legittimerebbe il contratto, quando il titolo di
soggiorno venga a scadenza prima della scadenza minima legale del rapporto di locazione, appare opportuno
che si ricorra alla locazione transitoria, ai sensi dell’art. 5
della legge, e quindi che non si superi il limite dei 18 mesi.
Diversamente, vi è per il locatore il rischio che si applichi
al caso concreto un’interpretazione più rigorosa della
norma, che sostenga l’esistenza del reato in tutti i casi di
locazione eccedente il titolo di soggiorno (salvo sempre
l’elemento dell’ingiusto profitto, peraltro rimesso nella
sua valutazione – come visto – al giudizio del giudice).
Si sottolinea, ancora, che la norma fa riferimento pure a
chi “dà alloggio”, cosa che abitualmente interessa i dato-
ri di lavoro di colf e di badanti: tali datori di lavoro potrebbero così ricadere nell’incertezza normativa delI’“ingiusto
profitto” (essendo in questo caso ancora più difficile individuare una giusta remunerazione, che non possa quindi
essere con certezza considerata “ingiusto profitto”).
Tanto premesso (e sottolineato che in particolare il problema prima esaminato è stato, nel corso dei lavori parlamentari, inutilmente segnalato ai diversi gruppi dalla
nostra Organizzazione e che esso è stato trattato anche
nella deliberazione 1.7.2008 del Consiglio Superiore della
Magistratura, nella quale si evidenzia che la norma in
commento dà luogo a diverse “questioni interpretative di
non agevole soluzione”, tra cui quella relativa agli “effetti
della carenza del titolo di soggiorno sopravvenuta nel
corso del rapporto di locazione”), si forniscono alle
Associazioni aderenti le seguenti istruzioni operative.
Il locatore dovrà sempre richiedere ai potenziali conduttori stranieri copia del titolo di soggiorno e stipulare – in
caso di titoli di soggiorno inferiori alla durata minima, rinnovo compreso, dei contratti c.d. liberi (4 anni + 4) o dei
contratti agevolati (3 anni + 2) – contratti transitori
comunque non eccedenti la scadenza del titolo di soggiorno. Sia nel caso di contratti c.d. liberi, sia nel caso di
contratti agevolati, sia nel caso di contratti transitori,
andrà comunque sempre allegata copia del titolo di soggiorno.
Quanto ai contratti transitori, è noto che le fattispecie di
transitorietà devono essere individuate nella contrattazione territoriale (D.M. 31.12.2002, art. 2, comma 1). Ove
l’Accordo da applicarsi nel Comune ove è compreso
l’immobile oggetto del contratto non preveda una fattispecie di transitorietà che copra il caso specifico, si
dovrà procedere o ritualmente integrando in punto
l’Accordo territoriale ovvero facendo ricorso alla (e quindi espressamente richiamando in contratto la) norma di
cui al secondo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.M.
10.3.2006 che testualmente recita: “In ogni comune le
parti possono comunque stipulare, indipendentemente
dalle esigenze individuate negli Accordi locali, contratti di
locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi
esigenza specifica, espressamente indicata in contratto,
del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o
di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data
prefissata”.
Si ricorda che i canoni dei contratti transitori sono liberi, eccezion fatta per gli immobili ricadenti nelle aree
metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e
Catania, nei Comuni con esse confinanti (per individuare tali aree e tali Comuni si rinvia alla specifica trattazione nel sito confederale:www.confedilizia.it/Locazioni_
trans_Areemetropolitane.pd) e negli altri Comuni
capoluogo di provincia. E mentre non sussistono problemi per quanto attiene ai canoni di queste ultime
zone (siccome fissati dalla contrattazione territoriale),
nei casi dei contatti transitori a canone libero occorrerà che i locatori prestino attenzione a non superare il
canone di mercato.
Stessa avvertenza, quanto al canone, dovrà aversi
anche nella stipula dei contratti c.d. liberi, curando in
questo caso – non essendovi, come per i contratti
transitori e per i contratti agevolati, un modello ufficiale di contratto (tipo di contratto) – di evitare condizioni contrattuali vessatorie e/o discriminatorie per il conduttore ed estranee alla prassi e agli usi contrattuali
del luogo. Tali sarebbero depositi cauzionali esagerati, obblighi di manutenzione straordinaria, clausole
penali eccessive e simili.
Per quanto si riferisce alla stipula dei contratti agevolati e transitori relativi ai Comuni carenti dell’Accordo
territoriale, si applicano – com’è noto – le disposizioni
di cui al D.M. 14.7.2004 (contratti agevolati) e al D.M.
10.3.2006 (contratti transitori).
Si potrà porre anche il caso della durata del titolo di
soggiorno superiore alla durata massima dei contratti
transitori, ma inferiore alle durate minime dei contratti
c.d. liberi o dei contratti agevolati. La durata contrattuale non potrà superare i 18 mesi: devesi però ritenere che, alla scadenza, il locatore possa stipulare,
col medesimo conduttore, un altro contratto transitorio, sempre nei limiti della durata del titolo di soggiorno e sempre non superiore a 18 mesi. Similmente
devesi ritenere che un conduttore che, nel corso della
locazione transitoria, si veda rinnovato il titolo di soggiorno, possa stipulare, alla scadenza del contratto
transitorio, altro contratto con lo stesso locatore,
sempre nei limiti della durata del nuovo titolo di soggiorno e dei 18 mesi.
Si evidenzia da ultimo che la norma in rassegna pone
problemi – da noi tempestivamente segnalati – che
non sono stati risolti (ad esempio, quello della sublocazione – in gergo: subaffitto – che è il punto nodale
della questione, perché è attraverso essa che entrano
negli appartamenti gli irregolari, ad insaputa dei proprietari di casa) e che la disposizione in rassegna –
come visto allorché si è trattato della durata della
locazione in relazione alla durata dei titoli di soggiorno
– pone paradossalmente problemi per le locazioni ad
immigrati regolari.
La nostra Organizzazione – nel fare riserva di invio di
eventuali nuove istruzioni, ove le stesse dovessero
dimostrarsi utili e/o opportune – continuerà ad operare per il miglioramento della normativa varata.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento dovesse
necessitare e si coglie occasione per porgere cordiali
saluti.
catasto
CATASTO AGGIORNATO ONLINE
SARANNO POTENZIATI I SERVIZI VIA INTERNET
A BENEFICIO DI PROFESSIONISTI E CITTADINI
Antonio Criscione
Il Sole 24-Ore, 13.08.2008
no, in surroga degli interessati e con oneri a loro carico,
all’iscrizione al catasto dei fabbricati non dichiarati e alla
notifica dei relativi esiti. Il costo della regolarizzazione in
questo caso sarà maggiore.
Da quello che si vede l’Agenzia ha fatto passi
importanti per migliorare i servizi. Su quali direttrici strategiche pensa di proseguire?
I servizi offerti dall’Agenzia si stanno orientando sempre più
lungo le direttrici della semplificazione, della telematica e
dell’integrazione dei processi con altre
amministrazioni ed enti, modificando
profondamente il sistema delle relazioni con i professionisti e i cittadini. Da
casa o da uno studio professionale ora
è possibile consultare la banca dati
catastale e quella di pubblicità immobiliare. Sono, inoltre, già attivi, via internet, il servizio per prenotare un appuntamento con un operatore specializzato presso un nostro ufficio e il servizio di
correzione di dati catastali. Sarà prestata particolare attenzione alle fasce di utenza bisognose di supporto.
SEMPLIFICAZIONE
«Il modello unico
per l’edilizia trasmetterà
i dati con la denuncia
di inizio attività»
Nei giorni scorsi è scaduta la campagna di accatastamento spontaneo da parte dei contribuenti degli
immobili non censiti o che hanno perso i requisiti di
ruralità. Che dati sono emersi?
Nel 2007 si è proceduto, utilizzando tecnologie d’avanguardia, all’individuazione dei fabbricati o ampliamenti
non dichiarati in catasto su circa il 60% del territorio
nazionale. È stata fatta anche una campagna informativa
per spingere i proprietari degli immobili a provvedere alla
regolarizzarione. Decorsi i termini, in assenza di accatastamento, gli uffici provinciali dell’Agenzia provvederan-
Per i professionisti cosa significa?
Per i professionisti è possibile trasmettere in via telematica
gli atti di aggiornamento catastale e per i notai inviare il
cosiddetto modello unico, ottenendo contestualmente
registrazione, richiesta di trascrizione, voltura catastale e
pagamento dei tributi. Dovrà essere semplificata la pre-
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
Una banca dati che censisce oltre 55 milioni di unità immobiliari e quasi 70 milioni di particelle di terreni. E un giro di
servizi, nel 2007, con numeri da capogiro: 64,4 milioni di
visure (più di 26 milioni già solo ad aprile del 2008), 53 milioni di ispezioni ipotecarie, 4 milioni di formalità ipotecarie.
Con un peso crescente delle attività esercitate on line (il
70,8% nei primi mesi di quest’anno). Da qualche settimana alla guida dell’Agenzia del Territorio, al posto di Mario
Picardi che aveva manifestato da tempo l’intenzione di
passare il testimone, è stata nominata Gabriella Alemanno,
53 anni appena compiuti.
Con Gabriella Alemanno – una carriera tutta interna alla Pa, da ultimo
ai Monopoli dove è stata responsabile della direzione per le strategie e
vicedirettore generale – facciamo il
punto sugli obiettivi dell’Agenzia.
45
catasto
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
46
sentazione degli atti ipotecari e catastali rendendo obbligatorio, in prospettiva, l’utilizzo dell’invio telematico. Il
modello unico digitale per l’edilizia, il
Mude (legge 80/2006), rappresenterà
un altro passo verso la semplificazione
degli adempimenti catastali per i professionisti e, quindi, per
l’utenza. La richiesta del permesso di costruire o la presentazione della dichiarazione di inizio di attività consentiranno
di assolvere a tutti gli adempimenti per l’aggiornamento
della situazione catastale degli immobili interessati.
«La riorganizzazione
degli uffici dovrà
essere attenta a merito
e produttività»
tualità di riforma della struttura degli
estimi catastali in sinergia con gli enti
locali.
In occasione dell’abolizione dell’lci è emersa la disparità degli
accatastamenti. Sarà possibile correggere questa
situazione?
Il maggior numero di abitazioni signorili in alcune città
rispetto ad altre è la conseguenza dell’attuale sistema
catastale. Al momento è possibile che immobili con analoghe caratteristiche possono essere legittimamente
associati a diverse categorie e classi a seconda della loro
ubicazione. Anche in questo caso la revisione del sistema catastale potrà correggere le disparità.
L’Italia è presidente di turno del Catasto europeo.
Rispetto agli standard europei la situazione catastale italiana come è?
L’incarico di presidenza del comitato permanente del
Catasto nella Ue, conferito per il secondo semestre 2008
all’Agenzia del Territorio, costituisce un riconoscimento del
livello tecnico e organizzativo del sistema catastale italiano.
Nel semestre di presidenza italiana le attività saranno focalizzate innanzitutto sullo sviluppo di analisi comparative dei
principali sistemi catastali presenti nell’Unione europea,
anche nella prospettiva di una loro progressiva armonizzazione nell’ambito comunitario. Inoltre, saremo impegnati
sullo sviluppo di un programma di lavoro teso a valorizzare
le reti di dati catastali nelle politiche comunitarie, a favore
delle istituzioni e dei cittadini dell’Unione Europea. A dicembre, a Roma, è in programma un incontro per presentare i
risultati delle iniziative.
SERVIZI IN AUMENTO
L’Osservatorio del mercato immoLe prestazioni offerte dal Territorio
biliare (Omi) fornisce valori ormai
2007
Aprile 2008
attendibili per tutto il territorio
%
%
nazionale. Le rendite del nostro
Volumi
Volumi
online
online
catasto sono invece ancora molto
64.450.000
67,7
26.346.000
70,0
Visure catastali
vecchie. Sarà possibile aggiornar52.686.000
68,9
17.199.000
75,2
Ispezioni
ipotecarie
le?
L’Agenzia è in grado di offrire servizi
4.374.000
66,6
1.286.000
75,5
Formalità ipotecarie
estimativi, su base convenzionale, a
725.000
20,7
288.000
19,1
Istanze
“grandi utenti” come le amministra2.245.000
13,7
750.000
27,9
Docfa
zioni locali e gli enti pubblici. L’Omi,
614.000
7,1
258.000
19,7
Pregeo
inizialmente istituito per fornire ausilio
all’attività estimale, rappresenta uno
–
66,6
–
70,8
Media ponderata
strumento per la realizzazione di un
moderno sistema catastale basato
sui valori di mercato, favorendo la traGLI ACCERTAMENTI
sparenza del mercato immobiliare e il
I controllori del territorio
sostegno conoscitivo al settore consulenze e stime dell’Agenzia, anche
In collaborazione con Agea …
ai fini del contrasto all’evasione fiscale. Ma sitratta di questioni in realtà
Recupero delle sacche di evasione/elusione attraverso:
distinte. II sistema catastale vigente si
• la trasmissione delle richieste di contributi agricoli consentendo l’effetbasa, per la determinazione della rentuazione di variazioni delle qualità colturali (3,5 milioni di particelle terreni
dita, non sui valori di mercato, ma sul
aggiornate relative al 2006 e 2,9 milioni relative al 2007);
confronto con “unità tipo”, che pos• fotoidentificazione e incrocio della cartografia vettoriale con ortofoto
sono perdere validità nel corso del
tempo, sia per le evoluzioni tecnolo… e con Guardia di finanza e Agenzia delle Entrate
giche e tipologiche del prodotto edilizio, sia per le dinamiche del mercato.
• Tramite una proficua collaborazione con Guardia di finanza e Agenzia
Per modificare questo sistema sarà
delle Entrate è stato possibile effettuare accertamenti fiscali incrociati e
necessario sviluppare, su input delidentificare 681.000 fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità
l’autorità politica, un’ampia proget-
Personali in calo
I dipendenti dell’agenzia del Territorio negli anni
2001
12.504
2002
12.048
2003
11.525
2004
11.231
2005
11.065
2006
10.768
2007
10.365
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
A che punto è il decentramento ai comuni, a
seguito della sentenza del Tar del Lazio che ha
annullato il Dpcm del giugno 2007? Come si svilupperanno i rapporti tra comuni e Agenzia?
Nel periodo 2007/2008, il processo di decentramento ha
subìto una forte accelerazione in seguito all’emanazione
del primo Dpcm. Circa 5mila comuni hanno manifestato
la scelta, in base alle tre opzioni con diverso grado di
complessità, di assumere la gestione diretta delle funzioni catastali. L’istruttoria eseguita, ai fini dell’accertamento
dei requisiti, ha consentito di definire una “mappatura”
delle scelte valide che riguarda circa 2.400 comuni. Sulla
mappatura si è pronunciata la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali. La sentenza del Tar del 15 maggio 2008
ha fermato il processo e, a questo punto, si richiede una
riflessione congiunta fra l’Autorità politica e tutti gli attori
interessati per ridefinire il percorso attuativo del decentramento. I rapporti con i comuni e le loro associazioni
saranno ulteriormente coltivati nell’ottica di sviluppare
intese e collaborazioni.
Ci saranno cambiamenti nell’organizzazione
degli uffici, della struttura dell’Agenzia? Come
valuta la situazione del personale in questo
momento?
Il Dl 112/2008 impone una serie di azioni che potrà
comportare cambiamenti nell’organizzazione. Questi,
però, dovranno essere improntati alla valorizzazione e
allo sviluppo delle professionalità di tutto il personale,
impiegati e dirigenti. È intenzione dell’Agenzia perseguire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, e d’intesa
con gli altri attori del comparto, politiche retributive atte
a premiare la produttività, il merito e valorizzano le
competenze professionali.
Come si sente a capo di una struttura dove prevalgono colleghi uomini?
La necessità di dare un’impostazione più al femminile
nell’organizzazione delle strutture lavorative è un tema
che sento molto. Non si tratta solo di una questione di
quote rosa, ma di cercare di sviluppare, nel mondo del
lavoro, una diversa sensibilità nelle relazioni e nelle
modalità di confronto.
ctu
IN G.U. LE LINEE GUIDA
DEL GARANTE PRIVACY
PER GLI AUSILIARI DEL GIUDICE
E I CONSULENTI DI PARTE
Archivi più snelli
per Ctu e periti
Antonio Ciccia
CONSERVAZIONE IN STUDIO
LIMITATA AI DOCUMENTI ESSENZIALI
GEOIDE Geometra Informazioni Tecniche 10 • 2008
ItaliaOggi, 1.08.2008
48
Cura dimagrante per gli archivi dei consulenti e dei periti dei
magistrati. Non devono conservare, una volta espletata la
perizia, se non i documenti necessari per scopi contabili e
fiscali o comunque previsti dalla legge. Il richiamo puntuale
del garante si inserisce in un ampio provvedimento dell’authority contenente linee guida in materia di trattamento di
dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero. Il provvedimento del
garante (deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008) contiene prescrizioni anche per i consulenti di parte nominati dalle
parti private per partecipare alle operazioni peritali e agli
accertamenti tecnici.
Il provvedimento, annunciato dal presidente Francesco
Pizzetti durante la presentazione della relazione annuale sull’attività svolta, si concentra sugli obblighi degli esperti e in
particolar modo sulle modalità di acquisizione e trattamento
dei dati, compresa la conservazione una volta ultimato il
compito.
Questo pare da mettere in evidenza, in quanto svincola il
perito dalla necessità di conservare tutta la documentazione. Anzi il garante prescrive al perito di non conservare tutta
la documentazione fornita dal giudice al momento dell’assunzione dell’incarico o acquisita in corso di esecuzione
della consulenza. Il consulente, spiega il garante, una volta
espletato l’incarico, deve consegnare per il deposito agli atti
del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la
documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore
acquisita nel corso dell’attività svolta. Al di fuori delle ipotesi
stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta,
le informazioni personali raccolte nel corso dell’incarico.
Certo potrà conservare copia della documentazione necessaria per ragioni contabili o fiscali.
Altra finalità che consente una conservazione mirata e selezionata degli atti (limitata all’essenziale), peraltro non espressamente citata nel provvedimento, è quella della dimostrazione dell’esattezza della prestazione svolta. Da questo
punto di vista deve, però, tenersi conto del fatto che il
garante indica da preferire la strada dell’accesso all’ufficio
giudiziario per l’estrazione della copia degli atti di volta in
volta necessari. Quello che vuole, comunque, evitare il prov-
vedimento e ciò risulta evidente dal tenore dello stesso è la
duplicazione dei fascicoli con il raddoppio del pericolo di
accessi abusivi e incontrollati.
Per il resto il provvedimento si diffonde in richiami di adempimenti certamente collegabili alla legislazione sulla riservatezza e in fondo collimanti con le regole di diligenza professionale e deontologiche.
Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico
ministero nell’ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono, dunque, raccogliere e trattare lecitamente
dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere
all’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento
demandato.
Anche nella stesura della relazione valgono i principi di pertinenza e di non eccedenza cui corrisponde una attenzione
nella selezione delle informazioni riportate: specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, possono essere inserite solo se pertinenti
all’oggetto della perizia; e se riferibili a soggetti parti nel procedimento (non di estranei).
L’eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se
autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate.
Quanto alla comunicazione di dati personali, può, innanzitutto, essere che esistano vincoli superiori di segretezza, da
rispettarsi ovviamente anche in base al codice della privacy.
In ogni caso eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell’indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente
autorizzate dal magistrato.
Capitolo a se stante è quello delle misure di sicurezza. Il
consulente è, infatti, il custode dei documenti e fino al
momento della consegna al giudice o al pubblico ministero
delle risultanze dell’attività svolta, è obbligato, a pena di
responsabilità penali, a adottare misure tecniche e organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione.
Va ricordato, infine, che i consulenti del giudice e del pubblico ministero non sono tenuti a una informativa autonoma, in
quanto in qualità di ausiliari del giudice godono della stessa
disciplina prevista dal codice della privacy per i trattamenti
per fini di giustizia (l’articolo 47del codice rende non applicabili alcuni adempimenti).
1. Premessa
1.1 Scopo delle linee guida
I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l’autorità giudiziaria
nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si
rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni
che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche
(art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).
L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, di
cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
Nell’espletamento delle relative incombenze, il consulente e
il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire,
contenuti nella documentazione consegnata dall’ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso
titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio
civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel
corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni
presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie
all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone).
L’attività dell’ausiliario comporta quindi il trattamento di
diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice),
di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.
A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le
norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado “per ragioni di giustizia”
(art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31
dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002,
doc. web n. 1063421).
Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e
periti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti
civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il
rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).
ctu
Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008)
Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:
• nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 1);
• adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati
da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite
(artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).
1.2 Ambito considerato
Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle
attività e nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico e dalle istruzioni ricevuti dall’autorità giudiziaria,
come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.
All’interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194,
195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).
2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza
Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto e solo nell’ambito dell’accertamento demandato dall’autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della
medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e
di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito [art. 11, comma 1, lett. a) e b)], nel rigoroso rispetto
delle istruzioni impartite dall’autorità giudiziaria.
In tale quadro, l’eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini
delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi
si sono conclusi, che ebbero a conferire l’incarico o da altra
autorità giudiziaria competente.
Nel pieno rispetto dell’ambito e della natura dell’incarico
ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all’oggetto
dell’indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto
anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo
scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro
inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all’interessato, anche nell’ottica di una non
fedele rappresentazione della sua identità [art. 11, comma 1,
lett. c)].
Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell’acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento
alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le
relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di
natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all’oggetto
dell’accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente
informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento [art. 11, comma 1, lett. d)].
2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali
3. Comunicazione dei dati
2.1 Considerazioni generali
La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non
applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative
alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell’interessato
(art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all’informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento
(art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18
a 22), alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1
a 5), a determinati obblighi di comunicazione all’Autorità,
alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all’estero (artt.
da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).
Le informazioni personali acquisite nel corso dell’accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e
riservatezza degli atti processuali. Fermo l’obbligo per l’ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art.
226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del
perseguimento delle finalità dell’indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge
o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.
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ctu
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4. Conservazione e cancellazione dei dati
In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16)
relativa alla cessazione del trattamento di dati personali,
evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l’esaurimento
dell’incarico.
Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell’art. 11,
comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non
possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i
quali essi sono stati raccolti e trattati.
Ne consegue che, espletato l’incarico e terminato quindi il
connesso trattamento delle informazioni personali, l’ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella
ulteriore acquisita nel corso dell’attività svolta,
salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali
disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell’autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.
Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in
originale o in copia, in formato elettronico o su
supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell’incarico concernenti i soggetti,
persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti
hanno svolto accertamenti.
Analogamente, la documentazione acquisita nel
corso delle operazioni peritali deve essere restituita
integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia
all’incarico da parte dell’ausiliario.
Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno
specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o
contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.
Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per
finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere
comunque riferita a soggetti identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).
Tutto ciò non pregiudica l’espletamento di eventuali ulteriori attività dell’ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito
possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in
conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.
5. Misure di sicurezza
5.1 Misure idonee e misure minime
Limitatamente all’espletamento degli accertamenti, l’attività
dell’ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia,
in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini
che si svolgono, di regola, senza l’intervento del magistrato.
Ricevuto l’incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell’attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al
perito, riguardo ai dati personali acquisiti all’atto dell’incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della
sicurezza prescritti dal Codice.
L’ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti
idonei a evitare un’indebita divulgazione delle informazioni
e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal
fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente,
con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l’incarico ricevuto, sia le “misure idonee e preventive” cui fa riferimento l’art. 31 del Codice, sia le “misure minime” specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare
tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del
Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
nell’ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g)
del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al
punto 19. del citato disciplinare tecnico.
5.2 Incaricati
L’obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati
personali raccolti nel corso dell’accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche
nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell’opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L’attività di tali
incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che
sulle modalità e sull’ambito del trattamento consentito,
anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza
relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.
6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel
Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in
un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti
applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a
tali trattamenti trovano applicazione i princìpi di liceità e che
riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione
dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B)
al Codice).
In particolare, il consulente di parte:
• può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò
è necessario per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria [art. 11, comma 1, lett. a) e b)]; dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
• può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque
pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite
con l’incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo
perseguito [art. 11, comma 1, lett. d)];
• salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l’art. 379-bis c.p.p.)
e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal
fedele espletamento dell’incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e
381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove
ciò risulti necessario per finalità di tutela dell’assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all’esercizio del
diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della
dignità dell’interessato e di terzi;
• relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell’espletamento dell’incarico ricevuto da una parte, assume
personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al
profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente
sia alle “misure idonee e preventive” (art. 31) sia alle “misure minime” (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato
B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l’incarico comporti
il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o
giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza [art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19, del
disciplinare tecnico allegato B)];
• deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori,
anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo,
che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l’ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della
riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.