ta2855 cga progetto protetto casa - Area Clienti

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ta2855 cga progetto protetto casa - Area Clienti
Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 05380
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice
Privacy), La informiamo che:
1. i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei,
elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a.
gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b.
adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio)
e/o disposizioni di organi pubblici;
2. il trattamento dei Dati è:
a.
necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b.
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);
3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari :
a.
soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari
all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali – a titolo esemplificativo –
soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b.
organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti
gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
c.
prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa
incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di
assicurazione per la distribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione);
d.
Contraente Findomestic Banca S.p.A..
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili;
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento,
esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati
che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione,
l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.
[email protected]
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
DEFINIZIONI
ASSICURATO
Soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, titolare di finanziamento stipulato con Findomestic Banca S.p.A.,
che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e a cui siano state consegnate da Findomestic Banca S.p.A le Condizioni
Generali di Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ABITAZIONE
L'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'Assicurato, indicata nel Modulo di Adesione e
situata in Italia, sempre che non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura
residenziale.
CASSAFORTE
Mezzo di custodia costituito da contenitore avente almeno le seguenti caratteristiche:
-pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli
mezzi meccanici tradizionali;
-movimento di chiusura azionante catenacci posti almeno su un lato del battente, rifermato da serratura di sicurezza a
chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
-le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in
modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza
demolizione del medesimo;
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-le casseforti non a muro devono avere un peso minimo di 100 Kg, in caso contrario devono essere ancorate nel
pavimento.
COLLEZIONE
Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi.
CONTRAENTE
Findomestic Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48 - Villa Giulia - Firenze - che sottoscrive il contratto di
assicurazione per conto altrui.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata
velocità.
EUROP ASSISTANCE
Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° l uglio 1993 N. 152) Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al
Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di
Assicurazioni Generali S.p.A.
FISSI E INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è
stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.
FRANCHIGIA
E’ la parte del danno stabilita nella Polizza che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta
dall’ammontare del danno.
FULMINE
Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
FURTO (reato di)
Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA
Il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato.
GARANZIA
L'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede
al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia
stato pagato il relativo premio.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma
INCOMBUSTIBILITA'
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a
manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del
Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.
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LUCI
Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate), per il passaggio di luce o di
aria o per consentire una visuale.
MASSIMALE
La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la
garanzia e/o la prestazione prevista.
MODULO DI ADESIONE
E' il documento sottoscritto dall'Assicurato che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini ed alle Condizioni di
Polizza.
POLIZZA
Il documento contrattuale composto dalle presenti Condizioni (mod. 05380), contenenti altresì l’Informativa al Cliente per
il trattamento di dati personali, e il Modulo di Adesione (mod. FI6539) allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ
Assistance e dall'Assicurato.
PREMIO
La somma dovuta dall’Assicurato a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e
le prestazioni.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
La forma assicurativa con la quale l’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni
fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto
applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C..
PRESTAZIONE
L’assistenza da erogarsi in natura e cioè con l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da
parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio
RAPINA (reato di)
L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell’art. 628 del Codice Penale.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO
L’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato viene dedotto dall’indennizzo.
Detto importo rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del
gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO
L’evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte
dell’Assicurato.
SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse
pavimentazioni e soffittature.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale
(medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o
entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia
S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza
previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.
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TETTO
L’insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
TITOLI DI CREDITO
I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni
postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili.
Art. 1) OPERATIVITA' DELLA POLIZZA
Le prestazioni potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che
l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. Per le specifiche operatività si
rimanda al testo delle prestazioni/garanzie.
Art. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO
L'Assicurato, dalla data indicata sul Modulo di Adesione, autorizza Findomestic Banca S.p.A. all’addebito nel
finanziamento del premio pari all’importo riportato sul Modulo di Adesione stesso.
Art. 3) DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Per ciascun Assicurato, purché sia stato pagato il relativo premio, l’Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di
approvazione, da parte del Contraente, del finanziamento.
La durata dell’Assicurazione, a seconda della soluzione scelta sul Modulo d’Adesione, potrà essere di:
- 12 mesi dalla data di decorrenza;
- 24 mesi dalla data di decorrenza;
- 36 mesi dalla data di decorrenza;
- 48 mesi dalla data di decorrenza;
- 60 mesi dalla data di decorrenza;
senza tacito rinnovo.
Limitatamente alla copertura assicurativa “Responsabilità civile della committenza lavori”, la durata dell’assicurazione
decorre dalle ore 24.00 del giorno di approvazione, da parte del Contraente, del finanziamento ed avrà durata pari ad un
anno, senza possibilità di proroga.
Art. 4) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di
oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo
comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto
disposto all'art. 1915 del Codice Civile.
Art. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE
Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite, quali: Italia,
Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Limitatamente alla prestazione “Rientro anticipato” l’estensione territoriale
è mondo.
Art. 6) ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o
dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell'Assicurato;
d) tentato suicidio o suicidio;
e) malattie nervose e mentali.
Si rimanda altresì alle specifiche Esclusioni riportate nel testo delle singole garanzie.
Art. 7) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale
è prestata l'assistenza.
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Art. 8) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la
liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia,
impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
Art. 9) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi
o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 10) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 11) STIPULAZIONE E/O COESISTENZA CON ALTRE POLIZZE
L’Assicurato a pena di decadenza deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e/o la successiva
stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie
diverse da Europ Assistance.
Art. 12) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 13) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Art. 14) DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 15) ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 16) LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione
italiana.
Art. 17) PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che
ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice
Civile. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
Art. 18) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge.
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere
sottoscritta dalle parti.
Art. 19) COESISTENZA DI DIVERSI ASSICURATORI
A pena di decadenza, è fatto obbligo all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a
titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso
del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di
decadenza del diritto alla prestazione o al rimborso.
Art. 20) ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE
In caso di estinzione del rapporto con il Contraente da parte dell'Assicurato, la garanzia si intende comunque prestata
fino alla successiva scadenza della copertura, senza possibilità di rinnovo.
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1 ) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI
Art. 1.1 - INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni
esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi
d’acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o
idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di
condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni
assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore
facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini ;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro
evento assicurato.
Art. 1.2 DANNI D'ACQUA
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d’acqua a
seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o
di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di
fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e
neve.
La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro.
Art. 1.3 CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI
Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri
materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di
trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.
1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.4 - FENOMENO ELETTRICO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di
correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compreso l’azione del fulmine, danneggi gli
impianti, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici, gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne
radiotelericetrasmittenti e di personal computer.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.
1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l’applicazione di
una franchigia di Euro 100,00 per sinistro.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni
verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per
legge o per contratto il costruttore o il fornitore.
Art. 1.5 - EVENTI ATMOSFERICI
Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici e cioè: uragano,
bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano
caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non.
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Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
A) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni
provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
B) da inondazioni, alluvioni, allagamenti o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
C) da mareggiata o penetrazione di acqua marina;
D) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
E) da gelo, neve, valanghe e spostamenti d’aria da queste provocati;
F) da cedimento o franamento del terreno;
G) causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all’aperto su
terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati;
H) subiti da giardini e parchi privati.
Art. 1.6 – RICORSO TERZI
Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo,
di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti da incendio,
esplosione o scoppio, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Art. 1.7 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a)verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione
che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b)verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, a
condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c)di scritte o di imbrattamento di muri;
d)verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del
nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il
sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
e)causati con dolo dell’Assicurato;
f)causati da inondazioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, nevicate, gelo,
valanghe e spostamenti d’aria da queste provocati;
g)di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
h)subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o
di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i)di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a
qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
j)d’acqua derivanti:
- da umidità e stillicidio;
- da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;
- da gelo;
- dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzati; nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e
per la sua riparazione;
Sono infine escluse le rotture di lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti derivanti da:
- operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti,
sostegni o cornici;
- rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
nonché le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti
da difetti.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza le scheggiature e le rigature.
Art. 1.8 - BENI ASSICURATI E MASSIMALI
Europ Assistance assicura :
A) Fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo il Contenuto dei locali dell’abitazione,
anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione principale dell’Assicurato indicata nel Modulo d’Adesione, costituito
da:
1)mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del
tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso;
2)oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non in metallo
prezioso, servizi d’argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi;
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3)oggetti preziosi: gioielli, oggetti d’oro, di platino e d’argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o
coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere; il denaro è compreso con il
limite di Euro 1.500,00;
4)lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature
radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici,
decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per
natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
B) le Lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti, esistenti nei locali dell’abitazione indicata in polizza, fisse
nelle loro installazioni, scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavole, mensole e simili,
comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni.
Restano in ogni caso esclusi dall’assicurazione i veicoli a motore.
2) OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Art. 2.1 - USO DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali dell’abitazione facciano parte di fabbricato adibito per non meno di
due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili,
uffici e studi professionali.
Art. 2.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato contenente i beni assicurati sia costruito in materiale
incombustibile.
Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel
manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove
questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi
elevato ad un terzo.
E’ consentito non considerare:
-le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta
dal fabbricato stesso;
-i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio,
cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali
incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
-i soppalchi costruiti con materiali combustibili.
Art. 2.3 - COLPA GRAVE O DOLO
L’assicurazione è prestata anche per i danni causati da:
-colpa anche grave dell’Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i
figli maggiorenni conviventi;
-dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 2.4 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto” ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907
del Codice Civile.
Art. 2.5 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti
indicazioni ed informazioni.
3) SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 3.1 - OBBLIGHI
In caso di sinistro, l’Assicurato deve:
A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ Assistance
secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
B) darne avviso a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice
Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
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Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to
C) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio, fare nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità
Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro
e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Europ Assistance;
D) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo
alcuno;
E) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o
danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con
indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento
che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 3.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del
sinistro perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.3 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati
uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la
designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.4 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 3.1 “Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al
momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.3.5 “Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale
devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi
azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti
nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 3.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata,
l’attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta
secondo i seguenti criteri:
- si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico o la spesa
necessaria per la riparazione di quelli soltanto danneggiati, deducendo il valore ricavabile dai residui.
In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto
della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene,
un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui sopra;
Il pagamento dell’indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo del bene assicurato, entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del
verbale definitivo di perizia.
Per quanto riguarda le Collezioni Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti,
danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.
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Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to
Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento
viene convenuto che Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita
dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) Europ Assistance non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di
ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di
credito e le carte valori, Europ Assistance indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro fermo
restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato
abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
Art. 3.6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun
assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi
l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione
dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri
assicuratori.
Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre
assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. 3.5 “Determinazione del
danno”.
Art. 3.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dall’Assicurato e da Europ
Assistance.
Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni
sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei
titolari dell’interesse assicurato.
Art. 3.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro,
Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta
opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
4) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
Art. 4.1 - FURTO
Europ Assistance si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:
Furto dei beni assicurati a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione in uno dei seguenti
modi:
a) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.
Art. 4.2 -RAPINA
Europ Assistance si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da Rapina dei beni
assicurati avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato, i
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suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o
minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati deve avvenire
all’interno dei locali dell’abitazione.
Art. 4.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a)verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo
o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a
tali eventi;
b)verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive,
terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia
avvenuto in relazione a tali eventi;
c)commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- dall’Assicurato;
-da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi
comunicanti;
-da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere;
-da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
-da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
d)causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
e)i guasti causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
f)avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, s e i locali contenenti i beni assicurati e adibiti ad abitazione
principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.
Art. 4.6 - BENI ASSICURATI E MASSIMALI
Europ Assistance assicura fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo:
il Contenuto dei locali, anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione principale dell’Assicurato, costituito da:
1)mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del
tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso;
2)oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non in metallo
prezioso, servizi d’argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi;
3)lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature
radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici,
decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per
natura o per destinazione, non che porte di ingresso dei singoli appartamenti;
4)mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle
dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli di abitazione, sempre che ad uso esclusivo
dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, con il massimo indennizzo di Euro 250,00 per singolo oggetto;
5)denaro compreso con il massimo indennizzo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Restano esclusi dall’assicurazione i veicoli a motore.
5) OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
Art. 5.1 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali dell’abitazione siano costruiti in muratura e che ogni apertura verso
l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria
dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua
estensione, da serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento)
chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno oppure protetta da inferriate
fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci con le seguenti caratteristiche:
-se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm;
-se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l’introduzione nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture:
-forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance
corrisponderà l’importo liquidato a termini di polizza dopo aver detratto uno scoperto del 20%. Se il furto dovesse
avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei
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locali comunicanti vi è presenza di una o più persone, Europ Assistance corrisponderà l’importo liquidato a termini di
polizza dopo aver detratto uno scoperto del 10%;
-forzando mezzi di protezione e di chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopraindicate, Europ Assistance
corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a
quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei
locali.
Art. 5.2 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907
del Codice Civile.
Art. 5.3 - COLLEZIONI
L’assicurazione è prestata soltanto per il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente
deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti.
Art. 5.4 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti
indicazioni ed informazioni.
Art. 5.5 - CONCOMITANZA DI SCOPERTI
Qualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla somma delle relative percentuali.
6) SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 6.1 - OBBLIGHI
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ Assistance
secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile telefonando
alla Struttura Organizzativa Europ Assistance.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai
sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì:
c) fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del
sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno;
d) fornire a Europ Assistance, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con
l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno i beni non rubati, nonché gli indizi e le tracce materiali del reato
senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro, oltre che
della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione di Europ Assistance o dei Periti ogni documento ed ogni altro
documento di prova inerente il sinistro, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Europ Assistance e i Periti
ritenessero necessario esperire presso terzi;
g) presentare a richiesta di Europ Assistance tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente in
relazione al sinistro.
Art. 6.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del
sinistro perde il diritto all’indennizzo.
Art. 6.3 - VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati
uno da Europ Assistance e uno dall’ Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono
prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la
designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
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Art. 6.4 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se
l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 6.1 “Obblighi”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al
momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 6.5 “Determinazione del danno”;
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale
devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuno delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi
azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti
nel verbale definitivo della perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 6.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e il
valore materiale di ciò che resta dopo il sinistro. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo
superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del sinistro.
Art. 6.6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun
assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi
l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi
l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione
dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri
assicuratori.
Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre
assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. 6.5 “Determinazione del
danno”.
Art. 6.7 - TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dall’Assicurato e da Europ
Assistance.
Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni
sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei
titolari dell’interesse assicurato.
Art. 6.8 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro,
Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta
opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
Art. 6.9 - RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne ha
avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Europ Assistance, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno
che l’Assicurato non rimborsi a Europ Assistance l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se
invece Europ Assistance ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei
beni recuperati, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da Europ Assistance per gli stessi o di farli
vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno
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originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di
contratto e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla
data di avviso del sinistro, Europ Assistance è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in
conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Europ Assistance i beni recuperati che siano d’uso personale o
domestico, salvo il diritto di Europ Assistance di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
7 ) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE COMMITTENZA LAVORI
Art. 7.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance, per la prima annualità di validità della presente Polizza, tiene indenne l’Assicurato e i familiari
conviventi, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di quanto questi siano tenuti a
pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
atto accidentale verificatosi in relazione alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali,
esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori e quelli verificatisi quando i lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione non siano stati affidati ad imprese che svolgano tale attività come principale.
L’assicurazione si estende, con il sottolimite di 25.000,00 Euro per sinistro e per periodo assicurativo annuo e con
l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni a cose e animali di terzi
derivanti da:
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi, purché
conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 7.2 – DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Limitatamente alla copertura assicurativa “Responsabilità civile della committenza lavori”, la durata dell’assicurazione
decorre dalle ore 24.00 del giorno di rilascio, da parte del Contraente, dell’approvazione del finanziamento ed avrà durata
pari ad un anno, senza possibilità di proroga.
Art. 7.3 – ESCLUSIONI
Dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni:
a) da furto;
b) derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi impianti fissi;
c) alle cose che l‘Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli
impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e
Società di erogazione;
d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
e) sono esclusi tutti gli interventi anche parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e coperture
del tetto.
Art. 7.4 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui
convivente;
b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in occasione di
lavoro o di servizio.
Art. 7.5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto
conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Art. 7.6 – GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i
diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a
comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
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Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to
Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite
di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e
l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e
non risponde a multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
8) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante ogni anno assicurativo.
Art 8.1 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI
(La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
QUANDO
Si rende necessario qualsiasi intervento di riparazione, sostituzione e/o manutenzione all'impianto idraulico e all'impianto
elettrico e agli infissi dell’abitazione.
COME
La Struttura Organizzativa invierà a casa dell'Assicurato, secondo le necessità: un idraulico, un elettricista, un fabbro.
Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (manodopera, materiali, ecc.) che sarà da questi pagato
direttamente all'artigiano.
ISTRUZIONI
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.
Art 8.2 SPESE D'ALBERGO
QUANDO
In caso di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, incendio, fulmine, esplosione che rendono inagibile l’abitazione.
COME
La Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di
pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro per anno qualsiasi sia il
numero degli assicurati coinvolti nel sinistro. Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate.
ISTRUZIONI
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta affinché la Struttura Organizzativa possa provvedere a
prenotargli un albergo.
Art 8.3 RIENTRO ANTICIPATO
QUANDO
L'Assicurato in viaggio deve rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva programmato, con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni all’abitazione dovuti a furto, incendio, allagamento.
COME
La Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe
economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:
-fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ESCLUSIONI
La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate
informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno
successivamente, ed a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.
ISTRUZIONI
L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono.
TA2855 ed. 12/2010
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Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to
Art 8.4 INFORMAZIONI LEGALI
QUANDO
L'Assicurato desidera avere informazioni legali relativamente a:
- Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità,
separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela
- Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico.
COME
La Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.
ESCLUSIONI
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate
dall'Assicurato a un proprio legale.
Art 8.5 INFORMAZIONI FISCALI SULL'IMMOBILE
(La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali)
QUANDO
L'Assicurato desidera avere informazioni fiscali relativamente a:
Imposte Dirette
-IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro (beni immobili) del modello unico
-ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili
Imposte Indirette
-IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili
-INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare
-Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro
COME
La Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste
AVVERTENZE
Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.
Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura Organizzativa erogherà la prestazione
solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.
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Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to
COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento potrà contattare, la Struttura Organizzativa di Europ
Assistance in funzione 24 ore su 24.
Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad
intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad
autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE
Non prenda alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai seguenti
numeri:
dall’Italia
800.90.48.70
dall’Estero
02.58.24.51.80
Oppure invii un telegramma a:
Europ Assistance Italia S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:
- tipo di intervento richiesto,
- nome e cognome,
- codice identificativo FFS seguito dal codice fiscale dell’Assicurato,
- numero del Modulo di Adesione,
- Indirizzo del luogo in cui si trova,
- il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.
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