ta2855 cga progetto protetto casa - Area Clienti
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Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 05380 INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che: 1. i Suoi dati personali (i “Dati”), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti: a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa, b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici; 2. il trattamento dei Dati è: a. necessario per l’esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a); b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b); 3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari : a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all’Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali; b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b; c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio (coassicurazione e riassicurazione); d. Contraente Findomestic Banca S.p.A.. inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili; I Dati non sono soggetti a diffusione. 4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a: Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. [email protected] NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE DEFINIZIONI ASSICURATO Soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, titolare di finanziamento stipulato con Findomestic Banca S.p.A., che abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e a cui siano state consegnate da Findomestic Banca S.p.A le Condizioni Generali di Assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ABITAZIONE L'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale dell'Assicurato, indicata nel Modulo di Adesione e situata in Italia, sempre che non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale. CASSAFORTE Mezzo di custodia costituito da contenitore avente almeno le seguenti caratteristiche: -pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali; -movimento di chiusura azionante catenacci posti almeno su un lato del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale; -le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo; TA2855 ed. 12/2010 1 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to -le casseforti non a muro devono avere un peso minimo di 100 Kg, in caso contrario devono essere ancorate nel pavimento. COLLEZIONE Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una determinata specie e categoria, rari o curiosi. CONTRAENTE Findomestic Banca S.p.A., Via Jacopo da Diacceto, 48 - Villa Giulia - Firenze - che sottoscrive il contratto di assicurazione per conto altrui. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. EUROP ASSISTANCE Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° l uglio 1993 N. 152) Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. FISSI E INFISSI Manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione. FRANCHIGIA E’ la parte del danno stabilita nella Polizza che rimane a carico dell’Assicurato e che per ciascun sinistro viene dedotta dall’ammontare del danno. FULMINE Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile. FURTO (reato di) Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. FURTO CON DESTREZZA Il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato. GARANZIA L'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio. IMPLOSIONE Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma INCOMBUSTIBILITA' Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. INDENNIZZO La somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro. TA2855 ed. 12/2010 2 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to LUCI Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate), per il passaggio di luce o di aria o per consentire una visuale. MASSIMALE La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista. MODULO DI ADESIONE E' il documento sottoscritto dall'Assicurato che prova l'entrata in copertura dello stesso, nei termini ed alle Condizioni di Polizza. POLIZZA Il documento contrattuale composto dalle presenti Condizioni (mod. 05380), contenenti altresì l’Informativa al Cliente per il trattamento di dati personali, e il Modulo di Adesione (mod. FI6539) allegato e parte integrante, sottoscritto da Europ Assistance e dall'Assicurato. PREMIO La somma dovuta dall’Assicurato a fronte del pagamento della quale vengono fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO La forma assicurativa con la quale l’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C.. PRESTAZIONE L’assistenza da erogarsi in natura e cioè con l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa, per la quale sia stato pagato il relativo premio RAPINA (reato di) L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell’art. 628 del Codice Penale. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro. SCOPERTO L’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno, che per ciascun sinistro liquidato viene dedotto dall’indennizzo. Detto importo rimane a carico dell’Assicurato. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. SINISTRO L’evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza, di rimborso o di indennizzo da parte dell’Assicurato. SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. STRUTTURA ORGANIZZATIVA la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. TA2855 ed. 12/2010 3 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to TETTO L’insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. TITOLI DI CREDITO I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni circolari, gli assegni postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili. Art. 1) OPERATIVITA' DELLA POLIZZA Le prestazioni potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata della Polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti. Per le specifiche operatività si rimanda al testo delle prestazioni/garanzie. Art. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO L'Assicurato, dalla data indicata sul Modulo di Adesione, autorizza Findomestic Banca S.p.A. all’addebito nel finanziamento del premio pari all’importo riportato sul Modulo di Adesione stesso. Art. 3) DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE Per ciascun Assicurato, purché sia stato pagato il relativo premio, l’Assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di approvazione, da parte del Contraente, del finanziamento. La durata dell’Assicurazione, a seconda della soluzione scelta sul Modulo d’Adesione, potrà essere di: - 12 mesi dalla data di decorrenza; - 24 mesi dalla data di decorrenza; - 36 mesi dalla data di decorrenza; - 48 mesi dalla data di decorrenza; - 60 mesi dalla data di decorrenza; senza tacito rinnovo. Limitatamente alla copertura assicurativa “Responsabilità civile della committenza lavori”, la durata dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di approvazione, da parte del Contraente, del finanziamento ed avrà durata pari ad un anno, senza possibilità di proroga. Art. 4) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherà quanto disposto all'art. 1915 del Codice Civile. Art. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite, quali: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Limitatamente alla prestazione “Rientro anticipato” l’estensione territoriale è mondo. Art. 6) ESCLUSIONI Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'Assicurato; d) tentato suicidio o suicidio; e) malattie nervose e mentali. Si rimanda altresì alle specifiche Esclusioni riportate nel testo delle singole garanzie. Art. 7) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza. TA2855 ed. 12/2010 4 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to Art. 8) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola prestazione e/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio. Art. 9) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 10) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 11) STIPULAZIONE E/O COESISTENZA CON ALTRE POLIZZE L’Assicurato a pena di decadenza deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre Polizze da Lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con compagnie diverse da Europ Assistance. Art. 12) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche della Polizza devono essere provate per iscritto. Art. 13) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. Art. 14) DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 15) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato. Art. 16) LEGGE CHE REGOLA LA POLIZZA E GIURISDIZIONE La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Art. 17) PERIODO DI PRESCRIZIONE Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Art. 18) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di Legge. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Art. 19) COESISTENZA DI DIVERSI ASSICURATORI A pena di decadenza, è fatto obbligo all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza del diritto alla prestazione o al rimborso. Art. 20) ESTINZIONE DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE In caso di estinzione del rapporto con il Contraente da parte dell'Assicurato, la garanzia si intende comunque prestata fino alla successiva scadenza della copertura, senza possibilità di rinnovo. TA2855 ed. 12/2010 5 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to 1 ) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI Art. 1.1 - INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da: - incendio; - fulmine; - esplosione; - scoppio; - implosione; - caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi; - onda sonica provocata da aeromobili e simili; - caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; - urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua; - sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da essi; - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini ; - caduta di ascensori e montacarichi; - guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l’incendio o altro evento assicurato. Art. 1.2 DANNI D'ACQUA Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d’acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell’attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all’intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve. La garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro. Art. 1.3 CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall’Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Art. 1.4 - FENOMENO ELETTRICO Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compreso l’azione del fulmine, danneggi gli impianti, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici, gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne radiotelericetrasmittenti e di personal computer. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ovverosia senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con l’applicazione di una franchigia di Euro 100,00 per sinistro. Sono esclusi dall’assicurazione i danni: - causati da usura o da carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; - dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore. Art. 1.5 - EVENTI ATMOSFERICI Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non. TA2855 ed. 12/2010 6 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to Sono esclusi dall’assicurazione i danni: A) verificatisi all’interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; B) da inondazioni, alluvioni, allagamenti o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; C) da mareggiata o penetrazione di acqua marina; D) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; E) da gelo, neve, valanghe e spostamenti d’aria da queste provocati; F) da cedimento o franamento del terreno; G) causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all’aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati; H) subiti da giardini e parchi privati. Art. 1.6 – RICORSO TERZI Europ Assistance tiene indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti da incendio, esplosione o scoppio, cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Art. 1.7 - ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a)verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b)verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; c)di scritte o di imbrattamento di muri; d)verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; e)causati con dolo dell’Assicurato; f)causati da inondazioni, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti del terreno, nevicate, gelo, valanghe e spostamenti d’aria da queste provocati; g)di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; h)subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; i)di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; j)d’acqua derivanti: - da umidità e stillicidio; - da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche; - da gelo; - dalla rottura di apparecchi elettrodomestici utilizzati; nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; Sono infine escluse le rotture di lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti derivanti da: - operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; - rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; nonché le rotture di lastre che, alla data di entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti. Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza le scheggiature e le rigature. Art. 1.8 - BENI ASSICURATI E MASSIMALI Europ Assistance assicura : A) Fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo il Contenuto dei locali dell’abitazione, anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione principale dell’Assicurato indicata nel Modulo d’Adesione, costituito da: 1)mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso; 2)oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non in metallo prezioso, servizi d’argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi; TA2855 ed. 12/2010 7 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to 3)oggetti preziosi: gioielli, oggetti d’oro, di platino e d’argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, anche se costituenti collezioni e raccolte, carte valori e titoli di credito in genere; il denaro è compreso con il limite di Euro 1.500,00; 4)lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti; B) le Lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti, esistenti nei locali dell’abitazione indicata in polizza, fisse nelle loro installazioni, scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavole, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni. Restano in ogni caso esclusi dall’assicurazione i veicoli a motore. 2) OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA Art. 2.1 - USO DEL FABBRICATO L’assicurazione è prestata alla condizione che i locali dell’abitazione facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali. Art. 2.2 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato contenente i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. E’ consentito non considerare: -le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell’area coperta dal fabbricato stesso; -i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti; -i soppalchi costruiti con materiali combustibili. Art. 2.3 - COLPA GRAVE O DOLO L’assicurazione è prestata anche per i danni causati da: -colpa anche grave dell’Assicurato e delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi; -dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge. Art. 2.4 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata a “Primo rischio assoluto” ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile. Art. 2.5 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 3) SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 3.1 - OBBLIGHI In caso di sinistro, l’Assicurato deve: A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; B) darne avviso a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: TA2855 ed. 12/2010 8 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to C) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio, fare nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Europ Assistance; D) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo alcuno; E) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 3.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all’indennizzo. Art. 3.3 - VALUTAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 3.4 - MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 3.1 “Obblighi”; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.3.5 “Determinazione del danno”; 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Art. 3.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita assicurata, l’attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: - si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico o la spesa necessaria per la riparazione di quelli soltanto danneggiati, deducendo il valore ricavabile dai residui. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene, un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui sopra; Il pagamento dell’indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo del bene assicurato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per quanto riguarda le Collezioni Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, soltanto il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti. TA2855 ed. 12/2010 9 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che Europ Assistance indennizzerà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che: 1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria; 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata; 3) Europ Assistance non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza; 4) l’Assicurato deve restituire a Europ Assistance l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, Europ Assistance indennizzerà il valore che essi avevano al momento del sinistro fermo restando che, qualora i beni distrutti possano essere duplicati, l’indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. Art. 3.6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. 3.5 “Determinazione del danno”. Art. 3.7 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dall’Assicurato e da Europ Assistance. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Art. 3.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile. 4) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA Art. 4.1 - FURTO Europ Assistance si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da: Furto dei beni assicurati a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione in uno dei seguenti modi: a) violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - uso fraudolento di chiavi o di arnesi simili; b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi. Art. 4.2 -RAPINA Europ Assistance si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da Rapina dei beni assicurati avvenuta all’interno dei locali dell’abitazione. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l’Assicurato, i TA2855 ed. 12/2010 10 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati deve avvenire all’interno dei locali dell’abitazione. Art. 4.3 - ESCLUSIONI Sono esclusi dall’assicurazione i danni: a)verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; b)verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; c)commessi o agevolati con dolo o colpa grave: - dall’Assicurato; -da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; -da persone delle cui azioni l’Assicurato deve rispondere; -da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; -da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; d)causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; e)i guasti causati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati; f)avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, s e i locali contenenti i beni assicurati e adibiti ad abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Art. 4.6 - BENI ASSICURATI E MASSIMALI Europ Assistance assicura fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo: il Contenuto dei locali, anche se di proprietà di terzi, posto nell’abitazione principale dell’Assicurato, costituito da: 1)mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell’ufficio o dello studio professionale eventualmente annesso; 2)oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d’arte, orologi non in metallo prezioso, servizi d’argenteria, oggetti d’argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi; 3)lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature radiotelericetrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall’Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, non che porte di ingresso dei singoli appartamenti; 4)mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli di abitazione, sempre che ad uso esclusivo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, con il massimo indennizzo di Euro 250,00 per singolo oggetto; 5)denaro compreso con il massimo indennizzo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. Restano esclusi dall’assicurazione i veicoli a motore. 5) OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA Art. 5.1 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI L’assicurazione è prestata a condizione che i locali dell’abitazione siano costruiti in muratura e che ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall’esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci con le seguenti caratteristiche: -se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e lato minore non superiore a 18 cm; -se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Qualora in caso di furto si dovesse riscontrare che l’introduzione nei locali è avvenuta attraverso le suddette aperture: -forzando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori rispetto a quelle sopra indicate, Europ Assistance corrisponderà l’importo liquidato a termini di polizza dopo aver detratto uno scoperto del 20%. Se il furto dovesse avvenire attraverso finestre e portefinestre quando non siano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura, ma nei TA2855 ed. 12/2010 11 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to locali comunicanti vi è presenza di una o più persone, Europ Assistance corrisponderà l’importo liquidato a termini di polizza dopo aver detratto uno scoperto del 10%; -forzando mezzi di protezione e di chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopraindicate, Europ Assistance corrisponderà l’importo liquidato a termini di Polizza anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali. Art. 5.2 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” ovvero senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile. Art. 5.3 - COLLEZIONI L’assicurazione è prestata soltanto per il valore dei pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione stessa o delle rispettive parti. Art. 5.4 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI Europ Assistance ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 5.5 - CONCOMITANZA DI SCOPERTI Qualora in polizza siano operanti più scoperti verrà applicato uno scoperto pari alla somma delle relative percentuali. 6) SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 6.1 - OBBLIGHI In caso di sinistro l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Europ Assistance secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile telefonando alla Struttura Organizzativa Europ Assistance. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: c) fare denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; d) fornire a Europ Assistance, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità; e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno i beni non rubati, nonché gli indizi e le tracce materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo; f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione di Europ Assistance o dei Periti ogni documento ed ogni altro documento di prova inerente il sinistro, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Europ Assistance e i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; g) presentare a richiesta di Europ Assistance tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente in relazione al sinistro. Art. 6.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno o che altera sempre dolosamente le tracce o gli indizi del sinistro perde il diritto all’indennizzo. Art. 6.3 - VALUTAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall’ Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla scelta del terzo, la designazione è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. TA2855 ed. 12/2010 12 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to Art. 6.4 - MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 6.1 “Obblighi”; 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 6.5 “Determinazione del danno”; 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Art. 6.5 - DETERMINAZIONE DEL DANNO L’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e il valore materiale di ciò che resta dopo il sinistro. In nessun caso verrà indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che lo stesso aveva al momento del sinistro. Art. 6.6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Nel caso di operatività di garanzie previste nella presente assicurazione, ma non prestate nelle suddette altre assicurazioni, l’indennizzo sarà a carico del presente contratto in conformità alle norme dell’Art. 6.5 “Determinazione del danno”. Art. 6.7 - TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dall’Assicurato e da Europ Assistance. Spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Art. 6.8 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, Europ Assistance deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile. Art. 6.9 - RECUPERO DEI BENI RUBATI Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Europ Assistance, se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l’Assicurato non rimborsi a Europ Assistance l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi. Se invece Europ Assistance ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da Europ Assistance per gli stessi o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno TA2855 ed. 12/2010 13 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, Europ Assistance è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare a Europ Assistance i beni recuperati che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto di Europ Assistance di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto. 7 ) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE COMMITTENZA LAVORI Art. 7.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE Europ Assistance, per la prima annualità di validità della presente Polizza, tiene indenne l’Assicurato e i familiari conviventi, fino alla concorrenza di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un atto accidentale verificatosi in relazione alla committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori e quelli verificatisi quando i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione non siano stati affidati ad imprese che svolgano tale attività come principale. L’assicurazione si estende, con il sottolimite di 25.000,00 Euro per sinistro e per periodo assicurativo annuo e con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo risarcibile per ogni sinistro, ai danni a cose e animali di terzi derivanti da: - inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Art. 7.2 – DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE Limitatamente alla copertura assicurativa “Responsabilità civile della committenza lavori”, la durata dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di rilascio, da parte del Contraente, dell’approvazione del finanziamento ed avrà durata pari ad un anno, senza possibilità di proroga. Art. 7.3 – ESCLUSIONI Dalla garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) sono esclusi i danni: a) da furto; b) derivanti dalla proprietà di locali e dei relativi impianti fissi; c) alle cose che l‘Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e Società di erogazione; d) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; e) sono esclusi tutti gli interventi anche parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e coperture del tetto. Art. 7.4 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi parente e affine con lui convivente; b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art. 7.5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto a Europ Assistance entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Art. 7.6 – GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA Europ Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. TA2855 ed. 12/2010 14 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to Europ Assistance ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Europ Assistance le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Europ Assistance e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde a multe od ammende né delle spese di giustizia penale. 8) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA Le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo durante ogni anno assicurativo. Art 8.1 INVIO DI UN ARTIGIANO PER INTERVENTI ORDINARI (La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali) QUANDO Si rende necessario qualsiasi intervento di riparazione, sostituzione e/o manutenzione all'impianto idraulico e all'impianto elettrico e agli infissi dell’abitazione. COME La Struttura Organizzativa invierà a casa dell'Assicurato, secondo le necessità: un idraulico, un elettricista, un fabbro. Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (manodopera, materiali, ecc.) che sarà da questi pagato direttamente all'artigiano. ISTRUZIONI L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono. Art 8.2 SPESE D'ALBERGO QUANDO In caso di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, incendio, fulmine, esplosione che rendono inagibile l’abitazione. COME La Struttura Organizzativa prenoterà all'Assicurato un albergo. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 complessive per sinistro per anno qualsiasi sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro. Non sono comprese spese d'albergo diverse da quelle indicate. ISTRUZIONI L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta affinché la Struttura Organizzativa possa provvedere a prenotargli un albergo. Art 8.3 RIENTRO ANTICIPATO QUANDO L'Assicurato in viaggio deve rientrare alla sua residenza, prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, in caso di gravi danni all’abitazione dovuti a furto, incendio, allagamento. COME La Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato un biglietto ferroviario, prima classe, o aereo, classe economica, per permettergli di raggiungere la sua residenza. Europ Assistance terrà a proprio carico i costi: -fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo. ESCLUSIONI La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno successivamente, ed a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate. ISTRUZIONI L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il suo numero di telefono. TA2855 ed. 12/2010 15 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to Art 8.4 INFORMAZIONI LEGALI QUANDO L'Assicurato desidera avere informazioni legali relativamente a: - Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela - Casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico. COME La Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste. ESCLUSIONI La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale. Art 8.5 INFORMAZIONI FISCALI SULL'IMMOBILE (La prestazione viene fornita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali) QUANDO L'Assicurato desidera avere informazioni fiscali relativamente a: Imposte Dirette -IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il quadro (beni immobili) del modello unico -ICI: le informazioni riguardanti le categorie di imposte relative agli immobili Imposte Indirette -IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili -INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore immobiliare -Le informazioni fiscali riguardanti le imposte di registro COME La Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste AVVERTENZE Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte, con esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura Organizzativa erogherà la prestazione solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale. TA2855 ed. 12/2010 16 Convenzione n° 19773 – Findomestic Progetto Protet to COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE In caso di necessità, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento potrà contattare, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Struttura Organizzativa di Europ Assistance è a sua completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese. IMPORTANTE Non prenda alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa ai seguenti numeri: dall’Italia 800.90.48.70 dall’Estero 02.58.24.51.80 Oppure invii un telegramma a: Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 Milano In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione: - tipo di intervento richiesto, - nome e cognome, - codice identificativo FFS seguito dal codice fiscale dell’Assicurato, - numero del Modulo di Adesione, - Indirizzo del luogo in cui si trova, - il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza. TA2855 ed. 12/2010 17