apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese

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apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
TRIBUNALE DI MILANO
OTTAVA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 16000212 DELL’ANNO 2011
TRA
CLAUDIO PAMPAGNIN (C.F. PMPCLD54S23I014G ), con il patrocinio dell’avv. ZACCONI
MARINA e dell’avv. CONTI LEDA (CNTLDE75B56F205P) VIA MARIO GIURATI, 14 20129
MILANO ;
attore o ricorrente
E
AUTOSERVIZI BELLASIO DI BELLASIO GIOVANNI & C. SAS (C.F. 06572530969 ), con il
patrocinio dell’avv. MICHELINI ANDREA e dell’avv.
convenuto o resistente
Oggi 23/12/2013 16.26 innanzi al giudice dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO, sono comparsi:
Per la parte attrice l’avv. ZACCONI MARINA
Per parte convenuta: l’avv. MICHELINI ANDREA e , oggi sostituito dall’avv. Alessandra Mascetti
Le parti discutono oralmente la controversia e il Giudice pronuncia contestualmente la seguente
sentenza: all'avvocato di parte attrice insiste affinché la società sia condannata alla restituzione della
somma ricevuta dall'attore invocando una ricostruzione dei fatti uno prospettate giudizio a utilizzabili
del giudice alla luce dei fatti dedotti, per cui la società si sarebbe assunta l'obbligo del terzo, e in
esecuzione del patto avrebbe ricevuto dal signor Pampagnin la somma che questi oggi richiede. Chiede
la condanna di controparte le spese sottolineando comportamento processuale di controparte che inteso
costituirsi solo all'esito delle memorie 183. precisa le conclusioni come da fogli siglati dal giudice e
deposito nota spese
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Controparte invece insiste sulla carenza di legittimazione passiva in quanto il signor Bellasio non ha
assunto alcun obbligazione in nome della società non risultando alcuna delibera societaria che preveda
l'assunzione di impegni da parte della società di cedere le proprie quote; il signor Bellasio quindi
avrebbe agito titolo personale; precisa le conclusioni come da fogli siglati dal giudice e deposito nota
spese
Il Giudice
dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16000212/2011 R.G. promossa da:
CLAUDIO PAMPAGNIN (C.F.PMPCLD54S23I014G), con il patrocinio dell’avv. ZACCONI
MARINA e dell’avv. CONTI LEDA (CNTLDE75B56F205P) VIA MARIO GIURATI, 14 20129
MILANO ; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA COMMENDA, 35 20122 MILANO
attore
contro
AUTOSERVIZI BELLASIO DI BELLASIO GIOVANNI & C. SAS (C.F. 06572530969), con il
patrocinio dell’avv. MICHELINI ANDREA elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA
ROMANA, 87/A 20122 MILANO
convenuto
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del
, che qui si intendono
richiamate.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il signor Claudio Pampagnin ha convenuto in giudizio la società Autoservizi Bellasio Giovanni & C.
s.a.s. chiedendo di accertare la risoluzione del contratto di trasferimento di quote della società citata a
seguito dell’inadempimento di Giovanni Bellasio, legale rappresentante e socio accomandatario della
società convenuta. L’attore ha quindi chiesto di condannare la società Autoservizi Bellasio Giovanni &
C. s.a.s. (per brevità Autoservizi Bellasio) a restituire al medesimo la somma di euro 40.000,00 oltre
interessi e rivalutazione monetaria; nonché di condannarla a risarcire i danni subiti dall’attore a causa
del dedotto inadempimento, quantificati in euro 17.519,00 o nella diversa somma complessivamente
dovuta a titolo di interessi, oltre ai costi di incasso cambiali, al pagamento degli importi dovuti per
estinzione anticipata, e al risarcimento per lucro cessante derivante dal mancato utilizzo delle somme
indebitamente trattenute da Bellasio con quantificazione equitativa non inferiore a euro 2.000,00.
Il signor Pampagnin in particolare ha dedotto:
• che nel gennaio 2010 la sas Autoservizi Bellasio, il cui oggetto sociale consiste nello
svolgimento di attività di noleggio bus e di servizi con conducente a terzi, offriva all’attore
l’acquisto del 40% delle quote della medesima società al prezzo di euro 40.000,00;
• che l’attore per pagare la somma richiesta contraeva un prestito di euro 35.000,00 con Fipri
Spa, obbligandosi con la propria moglie a pagare le rate del finanziamento;
• che a fronte del finanziamento erogato l’attore pagava interessi per euro 17.519,00, oltre alle
spese per l’istruzione del mutuo e ad altre spese amministrative;
• che l’attore al momento della stipula verbale dell’accordo preliminare relativo alla vendita delle
quote rilasciava sette assegni dell’importo complessivo di euro 40.000,00;
• che dal giorno 1.2.2010 l’attore iniziava a svolgere la mansione di autista alle dipendenze della
società convenuta, venendo regolarizzato solo dal mese di giugno 2010;
• che fin dal mese di maggio 2010 l’attore sollecitava la convenuta ad adempiere al preliminare
con la stipula del contratto definitivo davanti ad un notaio;
• che in data 1.6.2010 veniva redatta una scrittura privata denominata “preliminare per cessione
di quote” che veniva sottoscritta dal signor Giovanni Bellasio e recava l’impegno retroattivo del
signor Pampagnin di pagare per intero il prezzo delle quote (di fatto già corrisposto mediante
assegni incassati dallo stesso Bellasio prima della scrittura) entro il 30.3.2010;
• che venivano fissati una serie di appuntamenti presso il notaio per la stipula del contratto
definitivo, che venivano sistematicamente disattesi dal Bellasio;
• che con raccomandata del 26.7.2010 il signor Pampagnin chiedeva la risoluzione del contratto
per inadempimento del signor Bellasio e della sas Autoservizi Bellasio e la restituzione di euro
40.000,00, oltre interessi e risarcimento del danno;
• che in data 4.8.2010 la sas Autoservizi Bellasio licenziava senza giusta causa o giustificato
motivo l’attore.
*
La sas Autoservizi Bellasio di Bellasio Goivanni & C. si è costituita chiedendo di rigettare la
domanda dell’attore in quanto infondata e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda
attorea, di limitare la condanna di parte convenuta al pagamento di euro 40.000,00 oltre interessi,
respingendo la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno.
In particolare la convenuta ha dedotto:
ƒ che in data 12.6.2010, successivamente alla sottoscrizione del preliminare di cessione di quote il
signor Papagnin redigeva e sottoscriveva una nuova proposta contrattuale, con effetto novativo
e modificativo delle precedenti obbligazioni, denominata “richiesta vendita autobus”;
ƒ che nella suddetta proposta contrattuale l’attore dichiarava di non essere più interessato ad
entrare a far parte della sas Autoservizi Bellasio e di voler destinare i 40.000,00 euro, versati
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per l’acquisto delle quote sociali, per acquistare due autobus della società convenuta, sì da poter
lavorare in modo autonomo;
che la sas Autoservizi Bellasio non accettava la proposta perché il signor Pampagnin non era in
possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative;
che contrariamente a quanto dedotto dall’attore, né il socio Bellasio, né il socio Ernesto
Piazzalunga avevano ricevuto alcuna convocazione dal notaio per formalizzare la cessione delle
quote sociali;
che la bozza di cessione prodotta dal Pampagnin (sub.all..38) contiene statuizioni difformi
rispetto al preliminare sottoscritto, prevedendo che il Bellasio titolare dell’80% delle quote, ne
cedesse il 40% al Pampagnin, mentre il Piazzalunga non effettuasse alcuna cessione;
che nel preliminare sottoscritto, invece, era previsto che il Bellasio cedesse il 30% delle quote al
Pampagnin, mentre il Piazzalunga, titolare del 20% doveva cedere il 10%, risultando alla fine
dell’operazione il seguente assetto societario: Bellasio 40%, Pampagnin 40% e Piazzalunga
10%.
*
Il Giudice dopo la comparizione personale delle parti all'udienza dell'11 ottobre 2012 onde tentarne la
conciliazione, all’udienza dell’13.11.2012, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa
matura per la decisione ha fissato udienza di p.c. e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
*
Nella specie deve ritenersi che la sas Autoservizi Bellasio, con la sottoscrizione del preliminare di
cessione delle quote dei soci Giovanni Bellasio ed Ernesto Piazzalunga, abbia realizzato una vendita di
cosa altrui, prevista dall’art.1478 cod. civ., obbligandosi a far acquistare di soci al signor Pampagnin la
proprietà del 40% delle quote sociali per un corrispettivo di euro 40.000,00.
Dalla documentazione allegata risulta provato che il signor Pampagnin ha pagato il prezzo pattuito
mediante emissione di assegni a favore del signor Giovanni Bellasio, legale rappresentante della sas
Autoservizi Bellasio.
Nel preliminare di cessione di quote era previsto che il signor Pampagnin acquisisse la titolarità delle
quote sociali con decorrenza dal mese di giugno, in seguito al completamento della redazione degli atti
notarili.
Poiché il trasferimento delle quote in capo all’attore non è avvenuto, il signor Pampagnin ha chiesto la
risoluzione del contratto per inadempimento con raccomandata del 26.7.2010, chiedendo la restituzione
del prezzo pagato oltre al risarcimento del danno.
Di nessun pregio è l’eccezione formulata da parte convenuta secondo cui il contratto preliminare di
cessione di quote sarebbe stato novato da una successiva proposta contrattuale del signor Pampagnin,
ciò per l’ovvia considerazione che detta proposta non è stata accettata dalla convenuta.
“Nel caso di vendita, definitiva o preliminare, di cosa altrui il venditore o il promittente venditore è
obbligato a procurare al compratore o al promissario compratore l'acquisto della proprietà della
cosa. Tale obbligo può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte di
tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al compratore o al promissario acquirente, sia
mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore o promissario acquirente, purché
tale trasferimento, anche se il venditore o il promittente venditore non sia intervenuto nel relativo
contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore o promittente;
cioè dei rapporti tra questi e il terzo proprietario del bene e in ragione dell'adempimento da parte di
quest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore o promittente venditore, sia pure con
l'intervento in sede di stipulazione del contratto definitivo del terzo proprietario della cosa, che
manifesti la propria volontà di alienare il bene di sua proprietà direttamente al compratore. In tale
ipotesi si realizza, infatti, con l'effetto traslativo della cosa, proprio quel risultato che il promissario
acquirente intendeva conseguire e che il promittente venditore si era impegnato a fargli ottenere:
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mentre il consenso manifestato dai promittenti è diretto alla conclusione del contratto definitivo,
quello che si forma tra il terzo proprietario ed il compratore determina l'effetto traslativo della
proprietà della cosa; in ogni caso, il contratto di compravendita intercorre tra gli originari
promittenti, e, quindi, venditore è pur sempre il promittente della vendita, di modo che su di lui
ricadono tutte le obbligazioni connesse a tale sua qualità, come quelle della consegna della cosa,
della garanzia per l'evizione e della garanzia per i vizi. A tale stregua, data la struttura propria del
preliminare di vendita di cosa altrui, il contratto rimane pur sempre un contratto bilaterale tra il
promittente venditore ed il promittente acquirente, ed anche se si stabilisce che il contratto definitivo
notarile venga stipulato tra il soggetto proprietario ed il promittente acquirente, è sempre il
promittente alienante che ha l'obbligo di procurare che il proprietario presti il suo consenso in sede
di stipula del definitivo. Ne consegue che, se aderisce a detto preliminare di vendita del suo bene
effettuato dal promittente alienante, il proprietario effettivo non assume alcun obbligo diretto nei
confronti del promittente acquirente, in quanto non è parte del preliminare di vendita di cosa altrui
(altrimenti si avrebbe un preliminare di vendita di cosa propria), ma assume un obbligo
esclusivamente nei confronti del promittente alienante (o, come più spesso capita, riconosce un
preesistente obbligo nei confronti di questi).....” (Cfr. Cass. 15035/01).
Pertanto, alla luce della qualificazione giuridica dei fatti quale sopra illustrata, deve ritenersi fondata la
domanda dell'attore, tanto con riguardo al diritto di ottenere la restituzione del prezzo versato in
esecuzione del preliminare di vendita di cosa altrui stipulato dalla società, quanto al risarcimento del
danno subito per aver inutilmente chiesto un finanziamento per poter adempiere l'obbligazione di
pagamento del prezzo di quote che non sono mai state vendute.
Perciò Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. va condannata a restituire all'attore la somma di euro
40.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo, nonché a risarcire i
danni subiti dall’attore a causa del dedotto inadempimento, quantificati in euro 17.519,00, pari agli
interessi sopportati per ottenere la disposizione della somma necessaria al pagamento del corrispettivo
delle quote che ha anticipatamente versato (cfr piano d'ammortamento del mutuo allegato sub doc. n.
22/23); su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale dalla domanda al
saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre CPA e IVA come
per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa B, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Dal Moro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così decide:
1) accoglie la domanda proposta dal signor Pampagnin Claudio, e per l’effetto
2) condanna Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. a restituire all'attore la somma di euro
40.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
3) condanna Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. a pagare in favore del signor Pampagnin
Claudio a titolo di risarcimento danni come indicato in motivazione la somma di euro
17.519,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
4) condanna Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. a rifondere in favore del signor Claudio
Pampagnin le spese di lite liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre C.P.A e IVA come per
legge.
Milano, 18 dicembre 2012
il Giudice
dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO
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