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TRIBUNALE DI MILANO OTTAVA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA N. 16000212 DELL’ANNO 2011 TRA CLAUDIO PAMPAGNIN (C.F. PMPCLD54S23I014G ), con il patrocinio dell’avv. ZACCONI MARINA e dell’avv. CONTI LEDA (CNTLDE75B56F205P) VIA MARIO GIURATI, 14 20129 MILANO ; attore o ricorrente E AUTOSERVIZI BELLASIO DI BELLASIO GIOVANNI & C. SAS (C.F. 06572530969 ), con il patrocinio dell’avv. MICHELINI ANDREA e dell’avv. convenuto o resistente Oggi 23/12/2013 16.26 innanzi al giudice dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO, sono comparsi: Per la parte attrice l’avv. ZACCONI MARINA Per parte convenuta: l’avv. MICHELINI ANDREA e , oggi sostituito dall’avv. Alessandra Mascetti Le parti discutono oralmente la controversia e il Giudice pronuncia contestualmente la seguente sentenza: all'avvocato di parte attrice insiste affinché la società sia condannata alla restituzione della somma ricevuta dall'attore invocando una ricostruzione dei fatti uno prospettate giudizio a utilizzabili del giudice alla luce dei fatti dedotti, per cui la società si sarebbe assunta l'obbligo del terzo, e in esecuzione del patto avrebbe ricevuto dal signor Pampagnin la somma che questi oggi richiede. Chiede la condanna di controparte le spese sottolineando comportamento processuale di controparte che inteso costituirsi solo all'esito delle memorie 183. precisa le conclusioni come da fogli siglati dal giudice e deposito nota spese 1/6 http://bit.ly/1aYlEv5 Controparte invece insiste sulla carenza di legittimazione passiva in quanto il signor Bellasio non ha assunto alcun obbligazione in nome della società non risultando alcuna delibera societaria che preveda l'assunzione di impegni da parte della società di cedere le proprie quote; il signor Bellasio quindi avrebbe agito titolo personale; precisa le conclusioni come da fogli siglati dal giudice e deposito nota spese Il Giudice dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO 2/6 http://bit.ly/1aYlEv5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano OTTAVA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16000212/2011 R.G. promossa da: CLAUDIO PAMPAGNIN (C.F.PMPCLD54S23I014G), con il patrocinio dell’avv. ZACCONI MARINA e dell’avv. CONTI LEDA (CNTLDE75B56F205P) VIA MARIO GIURATI, 14 20129 MILANO ; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA COMMENDA, 35 20122 MILANO attore contro AUTOSERVIZI BELLASIO DI BELLASIO GIOVANNI & C. SAS (C.F. 06572530969), con il patrocinio dell’avv. MICHELINI ANDREA elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA, 87/A 20122 MILANO convenuto Conclusioni Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del , che qui si intendono richiamate. 3/6 http://bit.ly/1aYlEv5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il signor Claudio Pampagnin ha convenuto in giudizio la società Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. chiedendo di accertare la risoluzione del contratto di trasferimento di quote della società citata a seguito dell’inadempimento di Giovanni Bellasio, legale rappresentante e socio accomandatario della società convenuta. L’attore ha quindi chiesto di condannare la società Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. (per brevità Autoservizi Bellasio) a restituire al medesimo la somma di euro 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria; nonché di condannarla a risarcire i danni subiti dall’attore a causa del dedotto inadempimento, quantificati in euro 17.519,00 o nella diversa somma complessivamente dovuta a titolo di interessi, oltre ai costi di incasso cambiali, al pagamento degli importi dovuti per estinzione anticipata, e al risarcimento per lucro cessante derivante dal mancato utilizzo delle somme indebitamente trattenute da Bellasio con quantificazione equitativa non inferiore a euro 2.000,00. Il signor Pampagnin in particolare ha dedotto: • che nel gennaio 2010 la sas Autoservizi Bellasio, il cui oggetto sociale consiste nello svolgimento di attività di noleggio bus e di servizi con conducente a terzi, offriva all’attore l’acquisto del 40% delle quote della medesima società al prezzo di euro 40.000,00; • che l’attore per pagare la somma richiesta contraeva un prestito di euro 35.000,00 con Fipri Spa, obbligandosi con la propria moglie a pagare le rate del finanziamento; • che a fronte del finanziamento erogato l’attore pagava interessi per euro 17.519,00, oltre alle spese per l’istruzione del mutuo e ad altre spese amministrative; • che l’attore al momento della stipula verbale dell’accordo preliminare relativo alla vendita delle quote rilasciava sette assegni dell’importo complessivo di euro 40.000,00; • che dal giorno 1.2.2010 l’attore iniziava a svolgere la mansione di autista alle dipendenze della società convenuta, venendo regolarizzato solo dal mese di giugno 2010; • che fin dal mese di maggio 2010 l’attore sollecitava la convenuta ad adempiere al preliminare con la stipula del contratto definitivo davanti ad un notaio; • che in data 1.6.2010 veniva redatta una scrittura privata denominata “preliminare per cessione di quote” che veniva sottoscritta dal signor Giovanni Bellasio e recava l’impegno retroattivo del signor Pampagnin di pagare per intero il prezzo delle quote (di fatto già corrisposto mediante assegni incassati dallo stesso Bellasio prima della scrittura) entro il 30.3.2010; • che venivano fissati una serie di appuntamenti presso il notaio per la stipula del contratto definitivo, che venivano sistematicamente disattesi dal Bellasio; • che con raccomandata del 26.7.2010 il signor Pampagnin chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del signor Bellasio e della sas Autoservizi Bellasio e la restituzione di euro 40.000,00, oltre interessi e risarcimento del danno; • che in data 4.8.2010 la sas Autoservizi Bellasio licenziava senza giusta causa o giustificato motivo l’attore. * La sas Autoservizi Bellasio di Bellasio Goivanni & C. si è costituita chiedendo di rigettare la domanda dell’attore in quanto infondata e in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di limitare la condanna di parte convenuta al pagamento di euro 40.000,00 oltre interessi, respingendo la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno. In particolare la convenuta ha dedotto: che in data 12.6.2010, successivamente alla sottoscrizione del preliminare di cessione di quote il signor Papagnin redigeva e sottoscriveva una nuova proposta contrattuale, con effetto novativo e modificativo delle precedenti obbligazioni, denominata “richiesta vendita autobus”; che nella suddetta proposta contrattuale l’attore dichiarava di non essere più interessato ad entrare a far parte della sas Autoservizi Bellasio e di voler destinare i 40.000,00 euro, versati 4/6 http://bit.ly/1aYlEv5 per l’acquisto delle quote sociali, per acquistare due autobus della società convenuta, sì da poter lavorare in modo autonomo; che la sas Autoservizi Bellasio non accettava la proposta perché il signor Pampagnin non era in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative; che contrariamente a quanto dedotto dall’attore, né il socio Bellasio, né il socio Ernesto Piazzalunga avevano ricevuto alcuna convocazione dal notaio per formalizzare la cessione delle quote sociali; che la bozza di cessione prodotta dal Pampagnin (sub.all..38) contiene statuizioni difformi rispetto al preliminare sottoscritto, prevedendo che il Bellasio titolare dell’80% delle quote, ne cedesse il 40% al Pampagnin, mentre il Piazzalunga non effettuasse alcuna cessione; che nel preliminare sottoscritto, invece, era previsto che il Bellasio cedesse il 30% delle quote al Pampagnin, mentre il Piazzalunga, titolare del 20% doveva cedere il 10%, risultando alla fine dell’operazione il seguente assetto societario: Bellasio 40%, Pampagnin 40% e Piazzalunga 10%. * Il Giudice dopo la comparizione personale delle parti all'udienza dell'11 ottobre 2012 onde tentarne la conciliazione, all’udienza dell’13.11.2012, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato udienza di p.c. e discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. * Nella specie deve ritenersi che la sas Autoservizi Bellasio, con la sottoscrizione del preliminare di cessione delle quote dei soci Giovanni Bellasio ed Ernesto Piazzalunga, abbia realizzato una vendita di cosa altrui, prevista dall’art.1478 cod. civ., obbligandosi a far acquistare di soci al signor Pampagnin la proprietà del 40% delle quote sociali per un corrispettivo di euro 40.000,00. Dalla documentazione allegata risulta provato che il signor Pampagnin ha pagato il prezzo pattuito mediante emissione di assegni a favore del signor Giovanni Bellasio, legale rappresentante della sas Autoservizi Bellasio. Nel preliminare di cessione di quote era previsto che il signor Pampagnin acquisisse la titolarità delle quote sociali con decorrenza dal mese di giugno, in seguito al completamento della redazione degli atti notarili. Poiché il trasferimento delle quote in capo all’attore non è avvenuto, il signor Pampagnin ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento con raccomandata del 26.7.2010, chiedendo la restituzione del prezzo pagato oltre al risarcimento del danno. Di nessun pregio è l’eccezione formulata da parte convenuta secondo cui il contratto preliminare di cessione di quote sarebbe stato novato da una successiva proposta contrattuale del signor Pampagnin, ciò per l’ovvia considerazione che detta proposta non è stata accettata dalla convenuta. “Nel caso di vendita, definitiva o preliminare, di cosa altrui il venditore o il promittente venditore è obbligato a procurare al compratore o al promissario compratore l'acquisto della proprietà della cosa. Tale obbligo può essere adempiuto sia mediante l'acquisto della proprietà della cosa da parte di tale soggetto, col successivo trasferimento di essa al compratore o al promissario acquirente, sia mediante la vendita diretta della cosa stessa dal terzo al compratore o promissario acquirente, purché tale trasferimento, anche se il venditore o il promittente venditore non sia intervenuto nel relativo contratto, abbia avuto luogo in conseguenza di una attività svolta dallo stesso venditore o promittente; cioè dei rapporti tra questi e il terzo proprietario del bene e in ragione dell'adempimento da parte di quest'ultimo degli obblighi assunti nei confronti del venditore o promittente venditore, sia pure con l'intervento in sede di stipulazione del contratto definitivo del terzo proprietario della cosa, che manifesti la propria volontà di alienare il bene di sua proprietà direttamente al compratore. In tale ipotesi si realizza, infatti, con l'effetto traslativo della cosa, proprio quel risultato che il promissario acquirente intendeva conseguire e che il promittente venditore si era impegnato a fargli ottenere: 5/6 http://bit.ly/1aYlEv5 mentre il consenso manifestato dai promittenti è diretto alla conclusione del contratto definitivo, quello che si forma tra il terzo proprietario ed il compratore determina l'effetto traslativo della proprietà della cosa; in ogni caso, il contratto di compravendita intercorre tra gli originari promittenti, e, quindi, venditore è pur sempre il promittente della vendita, di modo che su di lui ricadono tutte le obbligazioni connesse a tale sua qualità, come quelle della consegna della cosa, della garanzia per l'evizione e della garanzia per i vizi. A tale stregua, data la struttura propria del preliminare di vendita di cosa altrui, il contratto rimane pur sempre un contratto bilaterale tra il promittente venditore ed il promittente acquirente, ed anche se si stabilisce che il contratto definitivo notarile venga stipulato tra il soggetto proprietario ed il promittente acquirente, è sempre il promittente alienante che ha l'obbligo di procurare che il proprietario presti il suo consenso in sede di stipula del definitivo. Ne consegue che, se aderisce a detto preliminare di vendita del suo bene effettuato dal promittente alienante, il proprietario effettivo non assume alcun obbligo diretto nei confronti del promittente acquirente, in quanto non è parte del preliminare di vendita di cosa altrui (altrimenti si avrebbe un preliminare di vendita di cosa propria), ma assume un obbligo esclusivamente nei confronti del promittente alienante (o, come più spesso capita, riconosce un preesistente obbligo nei confronti di questi).....” (Cfr. Cass. 15035/01). Pertanto, alla luce della qualificazione giuridica dei fatti quale sopra illustrata, deve ritenersi fondata la domanda dell'attore, tanto con riguardo al diritto di ottenere la restituzione del prezzo versato in esecuzione del preliminare di vendita di cosa altrui stipulato dalla società, quanto al risarcimento del danno subito per aver inutilmente chiesto un finanziamento per poter adempiere l'obbligazione di pagamento del prezzo di quote che non sono mai state vendute. Perciò Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. va condannata a restituire all'attore la somma di euro 40.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo, nonché a risarcire i danni subiti dall’attore a causa del dedotto inadempimento, quantificati in euro 17.519,00, pari agli interessi sopportati per ottenere la disposizione della somma necessaria al pagamento del corrispettivo delle quote che ha anticipatamente versato (cfr piano d'ammortamento del mutuo allegato sub doc. n. 22/23); su tale somma sono dovuti gli interessi compensativi nella misura legale dalla domanda al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre CPA e IVA come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia di impresa B, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda respinta, così decide: 1) accoglie la domanda proposta dal signor Pampagnin Claudio, e per l’effetto 2) condanna Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. a restituire all'attore la somma di euro 40.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 3) condanna Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. a pagare in favore del signor Pampagnin Claudio a titolo di risarcimento danni come indicato in motivazione la somma di euro 17.519,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo; 4) condanna Autoservizi Bellasio Giovanni & C. s.a.s. a rifondere in favore del signor Claudio Pampagnin le spese di lite liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre C.P.A e IVA come per legge. Milano, 18 dicembre 2012 il Giudice dott.ssa ALESSANDRA DAL MORO 6/6 http://bit.ly/1aYlEv5