FACT SHEET Tratta di essere umani

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FACT SHEET Tratta di essere umani
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di polizia fedpol
Stato maggiore
Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di
migranti (SCOTT)
Tratta di esseri umani – una forma moderna di schiavitù
Fact Sheet del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il
traffico di migranti (SCOTT)
Situazione: novembre 2007
Cos'è la tratta di esseri umani?
Secondo la definizione riconosciuta a livello internazionale, la tratta di esseri umani designa
in particolare «reclutare, offrire, trasferire, collocare, ospitare o accogliere esseri umani con
lo scopo di sfruttarli». Lo sfruttamento può comprendere lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento della manodopera o il prelievo di organi. Il reato è sempre connesso alla migrazione.
Gli autori del reato approfittano della povertà e della mancanza di prospettive dei migranti e
delle loro speranze in un futuro migliore nel Paese di destinazione per reclutarli ad esempio
con false promesse di possibilità di lavoro o di matrimonio. L’entrata nel Paese di destinazione può avvenire legalmente o illegalmente. In seguito le vittime vengono costrette alla dipendenza e allo sfruttamento, con la coazione, la violenza o con il giogo dei debiti. L’ingiustizia
consiste nell’abuso di potere da parte dell’autore del reato e nell’annullamento del diritto di
autodeterminazione della vittima.
La tratta di esseri umani va distinta dal traffico di migranti. Con il secondo termine si indica
l'aiuto, contro pagamento, all'entrata illegale in un Paese. Il traffico di migranti avviene di regola con l'accordo della persona interessata. La tratta di esseri umani e il traffico di migranti
sono tuttavia collegati quando il prezzo da pagare per essere portati o per soggiornare illegalmente in un Paese è sfruttato dagli autori del reato per costringere la persona interessata
a un rapporto di dipendenza e sfruttamento.
Stima del numero delle vittime
Il numero stimato delle vittime della tratta di esseri umani in tutto il mondo va, a seconda delle fonti, da 600 000 ai 2,4 milioni. Secondo Europol nella tratta di esseri umani sono attive
organizzazioni criminali transnazionali. In Svizzera la tratta di esseri umani è svolta soprattutto da singoli individui o da piccoli gruppi famigliari o etnici. In singoli casi vi sono anche indizi
di un coinvolgimento della criminalità organizzata. Il numero preciso di vittime della tratta di
esseri umani in Svizzera non è noto. È difficile fare delle stime, poiché il fenomeno riguarda
gli ambienti criminali. In base alle stime internazionali sulla tratta e a quelle sul fenomeno
della prostituzione illegale, nel 2002 l'Ufficio federale di polizia riteneva che in Svizzera da
1500 a 3000 persone fossero vittime della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento
sessuale. Le vittime, in maggioranza donne che sono sfruttate nella prostituzione, provengono principalmente dall’Europa orientale e sud-orientale, dai Paesi baltici, dal Brasile e dalla
Thailandia. Non esistono stime più recenti o stime sulle altre forme della tratta di esseri umani (a scopo di sfruttamento della manodopera o del prelievo di organi).
La situazione giuridica in Svizzera
In Svizzera, dal 1° dicembre 2006, la tratta di esseri umani è punita dall’articolo 182 del Codice penale (CP). Questo articolo sostituisce il vecchio articolo 196 CP che contemplava unicamente la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Il nuovo articolo 182 CP
punisce tutte le forme della tratta di esseri umani contemplate dalla summenzionata definizione riconosciuta a livello internazionale. In virtù del nuovo articolo 182 CP è punibile anche
la tratta commessa un’unica volta ai danni di una sola persona. La pena detentiva può arrivare fino a 20 anni. Essa è di almeno un anno se la vittima è minorenne o se la tratta di esseri
umani è esercitata per mestiere. Nei casi di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento
sessuale l’eventuale consenso della vittima a prostituirsi non costituisce un’attenuante di
rilievo, se ne viene sfruttata la situazione di vulnerabilità economica. Mentre il nuovo articolo
182 CP punisce la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento, l’articolo 195 CP continua a
proibire il promovimento della prostituzione. In questo modo si puniscono rapporti di sotto-
missione che hanno lo scopo di iniziare una persona alla prostituzione contro la sua volontà
o di costringerla a continuare a esercitarla.
Perseguimento penale
Negli scorsi anni in Svizzera sono stati denunciati annualmente da 20 a 50 casi di tratta di
esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale (art. 196 del vecchio CP) e circa il doppio di
casi di promovimento della prostituzione (art. 195 CP). Fra il 2000 e il 2005 sono state pronunciate annualmente fra 2 e 11 condanne per tratta di esseri umani e fra 6 e 18 condanne
per promovimento della prostituzione. Ogni sentenza può riguardare più vittime. Sulle forme
della tratta di esseri umani punite dal nuovo articolo 182 CP non esistono ancora dati statistici.
Statistica delle sentenze (numero di condanne)
Anno
2000
2001
2002
Tratta di esseri umani
5
2
2
(art. 196 CP)
Promovimento della pro18
17
11
stituzione (art. 195 CP)
2003
7
2004
2
2005
12
2006
5
6
12
15
14
Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica delle condanne penali
Nell'ambito della tratta di esseri umani bisogna tenere conto del fatto che un numero consistente di reati non viene scoperto. Una delle ragioni va ricercata nel comportamento delle
vittime. Per paura di subire rappresaglie da parte degli autori del reato o per sfiducia, le vittime della tratta di esseri umani sono raramente disposte a sporgere denuncia contro i loro
sfruttatori o a deporre presso le autorità. Le loro dichiarazioni tuttavia sono spesso decisive
per il perseguimento penale.
Aiuto e protezione delle vittime
In base alla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), ha diritto alla consulenza e al soccorso ogni persona che, a causa di un reato, è stata direttamente lesa
nell’integrità fisica, sessuale o psichica, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal suo
statuto di dimora. In base alla LAV e ai codici di procedura penale cantonali, le vittime che
depongono in qualità di testimoni, usufruiscono di una serie di diritti riservati sia alle vittime di
un reato sia ai testimoni. In linea di massima le vittime della tratta di esseri umani possono
chiedere aiuto ai consultori per le vittime.
Anche lo statuto giuridico di dimora delle persone interessate è importante ai fini della protezione delle vittime. La legislazione in materia di stranieri ancora in vigore (art. 13 lett. f e art.
36 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri, OLS), consente di regolarizzare la dimora in casi personali particolarmente gravi o per motivi importanti. Di questa possibilità possono usufruire, in caso di bisogno, le vittime della tratta di esseri umani, per poter disporre di un
periodo di riflessione ed eventualmente durante la procedura penale. Non esiste tuttavia un
diritto garantito. Secondo un sondaggio effettuato presso i Cantoni, nel 2006 in 45 casi
(2005: 56) è stata concessa la dimora alle vittime della tratta di esseri umani. In 39 di questi
casi (2005: 30) si è rinunciato a misure di allontanamento, in 3 casi (2005: 18) è stato concesso un permesso di dimora di breve durata e in 3 casi (2005: 8) è stata applicata la normativa per i casi personali particolarmente rigorosi. La prassi è disciplinata da una circolare del
25 agosto 2004 dell’Ufficio federale della migrazione.
Provvedimenti della Confederazione contro la tratta di esseri umani
La lotta contro la tratta di esseri umani è un obiettivo dichiarato del Consiglio federale. Sono
state prese le misure elencate qui di seguito.
Misure in ambito istituzionale:
• Nel 2003, sotto la responsabilità dell’Ufficio federale di polizia, è stato istituito il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT).
Esso riunisce tutte le autorità federali e cantonali incaricate della lotta e della prevenzione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e coordina i provvedimenti
nell’ambito della prevenzione, del perseguimento penale e della protezione delle vittime.
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•
Nel 2004, in seno alla divisione Coordinazione della Polizia giudiziaria federale, è stato istituito il commissariato “Pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti”. Nel
2007 esso è stato suddiviso in due commissariati «Pornografia, pedofilia» e «Tratta di
esseri umani, traffico di migranti». In questo contesto il commissariato Tratta di esseri
umani, traffico di migranti è stato potenziato a livello di personale. Esso assiste le polizie cantonali nelle indagini con implicazioni internazionali e intercantonali.
Misure in ambito legislativo:
• La Svizzera ha ratificato il protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia e i
protocolli aggiuntivi alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, concernenti la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. In Svizzera i
due trattati sono entrati in vigore il 18.10.2006 e il 26.11.2006.
• In vista della ratifica del protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo
l'articolo 196 CP (tratta di esseri umani) è stato sostituito dall’articolo 182. Il contenuto
è stato adeguato alla definizione della tratta di esseri umani riconosciuta a livello internazionale (v. sopra).
• La nuova legge sugli stranieri (LStr), approvata dal popolo il 24.9.2006, prevede espressamente la possibilità di esentare le vittime della tratta di esseri umani dalle
condizioni generali per l’entrata nel nostro Paese. Si tratta di un nuovo disciplinamento della dimora delle vittime della tratta di esseri umani. È prevista anche la possibilità
di concedere loro un aiuto al ritorno. La nuova LStr entrerà in vigore presumibilmente
il 1° gennaio 2008.
Altre misure:
• Sotto la guida di SCOTT un gruppo di esperti della Confederazione, dei Cantoni e
delle organizzazioni non governative ha elaborato una guida pratica dal titolo «Meccanismi di cooperazione contro la tratta di esseri umani». La guida è stata pubblicata
il 3 novembre 2005 in occasione del convegno nazionale «Tratta di esseri umani in
Svizzera». Accanto a un riepilogo degli strumenti di lotta contro la tratta di esseri umani, essa contiene delle raccomandazioni sulle possibili forme di cooperazione.
• L’Istituto svizzero di polizia (ISP) di Neuchâtel offre, con la collaborazione di SCOTT,
dei corsi specializzati in materia di lotta contro la tratta di esseri umani. Il primo corso,
destinato ai corpi cantonali di polizia e agli uffici della migrazione, si svolgerà
nell’aprile 2007.
Misure nei Cantoni
Per migliorare la collaborazione tra la polizia, le autorità giudiziarie e di migrazione e i consultori per le vittime, sono state istituite in diversi Cantoni cosiddette «tavole rotonde» per
combattere la tratta di esseri umani. Nei Cantoni di Zurigo, Berna, Soletta, San Gallo, Lucerna, Basilea Città e del Ticino esistono già meccanismi di cooperazione che garantiscono una
stretta collaborazione tra le autorità di perseguimento penale, gli uffici della migrazione e i
consultori.
Misure di altre organizzazioni
Nell’estate 2004 il FIZ (Fraueninformationszentrum) di Zurigo ha avviato il progetto «FIZ Makasi – consulenza e assistenza delle vittime della tratta di donne». Il consultorio specializzato
assiste le vittime in ambito giuridico e (psico-)sociale, organizza alloggi e aiuti finanziari, tenta di chiarire lo statuto di dimora delle vittime in Svizzera e di individuare i pericoli a cui sono
esposte nel Paese d’origine. Questa maggiore protezione permette alle vittime di stabilizzare
la propria situazione, sviluppare prospettive per il futuro e deporre più facilmente contro gli
autori della tratta.
Da gennaio 2005 l’ufficio svizzero dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM),
con sede a Berna, offre alle autorità cantonali e ai consultori privati e pubblici un sostegno
per il ritorno volontario nel Paese d’origine e per l’inserimento in programmi di riabilitazione e
reintegrazione in loco, basato sulle esigenze delle vittime della tratta di esseri umani. L’OIM
offre inoltre servizi nei settori della sensibilizzazione e della formazione.
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L'impegno della Svizzera a livello internazionale
Nel capitolo sulla politica in materia di migrazione del Rapporto sulla politica estera 2000, il
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) rileva che la tratta di esseri umani e segnatamente la tratta delle donne costituiscono una sfida particolare. La Svizzera condanna la
tratta di esseri umani a livello internazionale come grave violazione dei diritti umani. Con le
"Linee direttive concernenti misure di prevenzione efficaci all'estero contro la tratta di esseri
umani e per la protezione delle vittime" (2003) il DFAE ha formulato obiettivi e provvedimenti
specifici. L'impegno svizzero all'estero verte principalmente sui seguenti campi d'attività:
• prevenzione nei Paesi di provenienza;
• istituzione e sostegno delle autorità e delle organizzazioni non governative all'estero
che contribuiscono alla prevenzione e alla lotta contro la tratta di esseri umani nonché alla protezione delle vittime.
La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Divisione politica IV del DFAE
sostengono numerosi progetti all'estero dal punto di vista operativo. La Svizzera è inoltre
impegnata in organizzazioni internazionali attive contro la tratta di esseri umani quali l'ONU,
l'OSCE e il Consiglio d'Europa.
I compiti e le priorità di SCOTT
L'obiettivo di SCOTT è combattere e prevenire la tratta di esseri umani e il traffico di migranti
in Svizzera. Le vittime devono essere protette e gli autori dei reati puniti. SCOTT migliora gli
strumenti e i contatti necessari. L'attività di SCOTT nell’ambito della tratta di esseri umani
comprende attualmente i seguenti obiettivi principali:
• sostenere i Cantoni per istituire le «tavole rotonde» e creare i meccanismi di cooperazione per combattere la tratta di esseri umani;
• sviluppare e contribuire alle offerte di formazione destinate a coloro che nella prassi
si occupano della lotta contro la tratta di esseri umani;
• coordinare l’impiego del credito messo a disposizione dalla Confederazione per le
campagne pubbliche pianificate contro la tratta di esseri umani e la prostituzione forTM
zata prima e durante i campionati europei di calcio UEFA EURO 2008 ;
• sensibilizzare mediante delle attività il mondo politico, l’amministrazione e l’opinione
pubblica;
• promuovere i contatti fra i servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e delle ONG.
Link per approfondimenti
• SCOTT su internet: http://www.fedpol.ch -> Temi – Criminalità – Tratta di esseri umani
• Guida pratica «Meccanismi di cooperazione contro la tratta di esseri umani»
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/themen/kriminalitaet/menschenhandel/leitf
aden.html
• «Rapporto sicurezza interna della Svizzera 2005», Ufficio federale di polizia:
http://www.fedpol.ch -> Documentazione - Rapporti
• Codice penale svizzero (CP), articolo 182:
http://www.admin.ch/ch/i/rs/311_0/a182.html
• Protocollo addizionale dell'ONU contro la tratta di esseri umani:
Versione inglese: http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures.html
Traduzione italiana:
http://www.giustizia.it/pol_internaz/pag_libere/pol_internaz_libere-traffiking.htm
• Convenzione del Consiglio d’Europa per la lotta contro la tratta di esseri umani:
versione inglese: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm
Traduzione francese: http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/197.htm
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