F Regolamento area protetta

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F Regolamento area protetta
INDICE
CAPO I Disposizioni generali.................................................................................................... 5
Art. 1 (Oggetto) ....................................................................................................................... 5
Art. 2 (Ambito di applicazione) .............................................................................................. 5
Art. 3 (Definizioni) ................................................................................................................. 5
Art. 4 (Nulla osta e poteri d’intervento dell’ente parco) ......................................................... 5
Art. 5 (Accesso alla Riserva Naturale).................................................................................... 6
Art. 6 (Accessibilità per diversamente abili, portatori di handicap e anziani) ........................ 6
Art. 7 (Norme di comportamento dei visitatori) ..................................................................... 6
Art. 8 (Divieti di carattere generale) ....................................................................................... 6
Art. 9 (Diritti reali ed usi civici) ............................................................................................. 7
Art. 10 (Abbandono di rifiuti) ................................................................................................. 7
Art. 11 ( Introduzione di specie vegetali e animali) ................................................................ 8
Art. 12 ( Raccolta di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili) ....................................... 8
Art. 13 (Accensione di fuochi) ................................................................................................ 8
CAPO II Interventi sulle acque……………………………………………………………..10
Art. 14 (Normativa di riferimento) ....................................................................................... 10
Art. 15 (Sorgenti) .................................................................................................................. 10
Art. 16 (Fontanili) ................................................................................................................. 10
Art. 17 (Protezione dei corsi e delle acque pubbliche) ......................................................... 10
Art. 18 (Regime delle acque) ................................................................................................ 10
CAPO III Gestione delle risorse vegetali e forestali ................................................................. 11
Art. 19 (Ambito di applicazione) .......................................................................................... 11
Art. 20 (Tutela della vegetazione )........................................................................................ 10
Art. 21 (Criteri generali per la gestione forestale) ................................................................ 12
CAPO IV Gestione delle attività agricole e zootecniche ......................................................... 14
Art. 22 (Obiettivi delle attività agricole e zootecniche) ........................................................ 14
Art. 23 (Divieti per la gestione delle attività agricole) ......................................................... 14
Art. 24 (Criteri generali per l’esercizio delle attività agricole) ............................................. 12
CAPO V Risarcimento dei danni da fauna ............................................................................... 16
Art. 25 (Oggetto) ................................................................................................................... 16
Art. 26 (Risarcimento per danni al patrimonio agricolo) ...................................................... 16
Art. 27 (Modalità di risarcimento dei danni al patrimonio agricolo) ................................... 16
Art. 28 (Stima dei danni)....................................................................................................... 17
Art. 29 (Contributi per la prevenzione dei danni) ................................................................. 17
CAPO VI Attività commerciali, artigianali, turistiche e manifestazioni ................................. 18
Art. 30 (Esercizio delle attività artigianali) ......................................................................... 18
Art. 31 (Esercizio delle attività commerciali) ....................................................................... 18
Art. 32 (Servizi di informazione turistica ed ambientale sul parco) ..................................... 18
Art. 33 (Uso della denominazione e del logo) ...................................................................... 19
CAPO VII Raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico .................................................. 17
Art. 34 (Raccolta dei prodotti del sottobosco) ...................................................................... 17
Art. 35 ( Tutela della flora spontanea) .................................................................................. 17
Art. 36 (Raccolta dei funghi epigei spontanei) ..................................................................... 17
CAPO VIII Disciplina della circolazione dei veicoli................................................................ 19
Art. 37 (Oggetto) ................................................................................................................... 19
Art. 38 (Definizioni di viabilità) ........................................................................................... 19
Art. 39 (Disciplina della circolazione) .................................................................................. 19
Art. 40 (Deroghe ai divieti di circolazione) .......................................................................... 19
Art. 41 (Classificazione della viabilità non ordinaria) .......................................................... 20
Art. 42 (Modalità di chiusura della viabilità) ........................................................................ 20
CAPO IX Disciplina dell’attività edilizia ................................................................................. 25
Art. 43 (Attività edilizia)....................................................................................................... 25
Art. 44 (Tipi e modalità di costruzione delle opere e dei manufatti) .................................... 25
Art 45 (Cartellonistica e stendardi per pubblicità e segnaletica) .......................................... 27
CAPO X Attività ricreative, educative e sportive ..................................................................... 28
Art. 46 (Manifestazioni pubbliche sportive non organizzate ed organizzate) ...................... 28
Art. 47 (Manifestazioni pubbliche di tipo ludico-ricreativo) ................................................ 29
Art. 48 (Nulla osta per le manifestazioni pubbliche sportive e attività ludico-ricreative) .... 29
Art. 49 (Obblighi e responsabilità) ....................................................................................... 30
Art. 50( Attività sportive con l’uso di armi) ......................................................................... 30
Art. 51 (Navigazione) ........................................................................................................... 26
Art. 52 (Sorvolo, decollo e atterraggio)) ....................... Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 53 (Attività con cani) ..................................................................................................... 28
Art. 54 (Disciplina della pesca)............................................................................................. 28
Art. 55 (Altre attività sportive e ricreative)........................................................................... 33
Art. 56 (Prescrizioni i per il campeggio libero ed isolato e per il campeggio mobile) ......... 28
CAPO XI Ricerca Scientifica ................................................................................................... 34
Art. 57 (Attività di ricerca scientifica) .................................................................................. 34
CAPO XII Emissioni sonore e luminose ................................................................................. 36
Art. 58 (Disturbo della quiete e dell’ambiente naturale) ...................................................... 36
Art. 59 (Emissioni sonore) .................................................................................................... 37
Art. 60 (Regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna) ................................... 37
CAPO XIII Impianti e infrastrutture tecnologici ...................................................................... 38
Art. 61 (Divieti e prescrizioni generali) ................................................................................ 38
Art. 62 (Interventi sugli impianti e infrastrutture esistenti) .................................................. 38
Art. 63 (adeguamento degli impianti esistenti) ..................................................................... 39
CAPO XIV Tutela, gestione della fauna ed interventi connessi ............................................... 34
Art. 64 (Tutela della fauna) ................................................................................................... 34
Art. 65 (Tutela della fauna minore) ...................................................................................... 34
Art. 66 (Misure per il ripristino degli equilibri faunistici) .................................................... 35
Art. 67 (Introduzione e reintroduzione di specie animali) .................................................... 37
CAPO XV Introduzione di armi, esplosivi e di altri mezzi distruttivi o di cattura ................... 45
Art. 68 (Definizioni) ............................................................................................................. 45
Art. 69 (Deroghe al divieto di introduzione non autorizzata) ............................................... 46
Art. 70 (Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio della Riserva naturale
di armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura) .......................... 47
Art. 71 (Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed
esplosivi) ............................................................................................................................... 47
Art. 72 (Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni
strumenti non inclusi, ai sensi della normativa vigente, fra quelli da punta e da taglio atti a
recare offesa alla persona)................................................................................................... 48
Art. 73 (Disciplina transitoria per i residente nella Riserva naturale) .................................. 48
Art 74 (Autorizzazioni)…………………………………………………………………… 48
CAPO XVI Integrazione con le misure di conservazione del SIC/ZPS presente nella
Riserva Naturale ………………………………………………………………………… 50
Art.75 (Tutela della Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT6020011
“Laghi Lungo e Ripasottile”)……………………………………………………………..50
Art. 76 ( Misure di conservazione di carattere generale da applicarsi all’interno del
territorio della ZPS)……………………………………………………………… ……50
Art. 77 (Misure di conservazione specifiche e attività da favorire per le singole
tipologie di habitat alle quali la ZPS è stata assegnata dalla DGR 612/2011 (zone umide e
ambienti agricoli)………………………………………………………………………. 53
Art. 78 (Misure di conservazione di carattere specifico da applicarsi nel SIC IT6020011
“Laghi Lungo e Ripasottile”……………………………………………………………..54
CAPO XVII Disposizioni transitorie e finali……………………………………………59
Art.79 (Sanzioni amministrative)……………………………………………………… 59
Art. 80 (Vigilanza))
59
Art. 81 (Disposizioni finali e entrata in vigore)
59
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
(Nuove norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modificazioni, disciplina
l’esercizio delle attività all’interno della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile.
Art. 2 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica all’interno del territorio della Riserva Naturale Regionale dei
Laghi Lungo e Ripasottile.come delimitato dalla perimetrazione di cui al Piano dell’Area Protetta.
Art. 3 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per ente parco, l’ente di gestione della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e
Ripasottile
b) per piano di assetto, il Piano della Riserva Naturale Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile
Art. 4 (Nulla osta e poteri d’intervento dell’ente di gestione)
1. Ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 29/1997, il rilascio di concessioni od autorizzazioni relative ad
interventi, impianti ed opere da realizzare all’interno della Riserva naturale, è sottoposto a
preventivo nulla osta dell’ente gestore.
2. Il nulla osta, ai sensi dell’articolo 9, commi 7 e 8 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
(Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico) e successive
modificazioni, costituisce anche l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3. Per le opere che richiedano preventiva espletamento delle procedure di VIA o Valutazione di
Incidenza, le stesse dovranno essere acquisite prima del rilascio dell’Autorizzazione di cui ai commi
precedenti, e allegate alla domanda di autorizzazione.
4. Ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 29/1997, qualora nella Riserva Naturale venga esercitata
un’attività difforme dalle previsioni del piano di assetto, del presente regolamento o del nulla osta,
l’ente parco dispone la sospensione dell’attività stessa ed ordina il ripristino dei luoghi. Negli altri
casi in cui vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale, l’ente
parco promuove l’adozione, da parte della Regione, dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 della
legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36).
Art. 5 (Accesso alla Riserva Naturale)
1. L’accesso al territorio della Riserva Naturale è libero.
2. E’ facoltà dell’ente parco stabilire il pagamento di un biglietto d’ingresso per la visita di
determinate porzioni della Riserva.
3. L’ente parco può temporaneamente limitare o interdire l’accesso in determinate zone e siti della
Riserva, per giustificati motivi di tutela ambientale o di conservazione naturalistica. Tali zone
dovranno comunque essere opportunamente segnalate con apposite tabelle.
Art. 6 (Accessibilità per diversamente abili, portatori di handicap e anziani)
1. I cittadini che hanno superato il 65° anno di età, nonché i diversamente abili, i portatori di
handicap e le donne in stato di gravidanza, hanno la precedenza nell’uso di attrezzature e
macchinari e così pure nella fruizione dei servizi collegata all’accesso, alla circolazione e al
soggiorno nel territorio della Riserva naturale..
2. I cittadini che hanno superato il 65° anno di età nonché i diversamente abili e i portatori di
handicap hanno diritto alla esenzione dal pagamento di eventuali tariffe praticate per i servizi di
accesso alla Riserva Naturale, anche se gestiti da soggetti terzi.
Art. 7 (Norme di comportamento dei visitatori)
1. I visitatori sono tenuti a:
a) non allontanarsi dagli itinerari predisposti;
b) attenersi alle indicazioni ed ai divieti riportati sui cartelli o impartiti dal personale del parco;
c) parcheggiare le auto esclusivamente nelle aree ad esse destinate;
d) rispettare il silenzio e l’integrità della natura;
e) non dare da mangiare o disturbare gli animali selvatici.
f) Non disturbare gli animali domestici al pascolo
g) Non invadere campi coltivati e non raccogliere frutta o altri prodotti coltivati.
Art. 8 (Divieti di carattere generale)
1. Nell’intero territorio della Riserva naturale sono vietate le attività e le opere che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e in modo specifico la
flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, fatti salvi gli
abbattimenti selettivi ed i prelievi faunistici, necessari per ricomporre squilibri ecologici o
per esigenze di ordine pubblico, disciplinati secondo quanto previsto dall’art.66
b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali,
c) l’introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni, estranee alla flora
spontanea e alla fauna autoctona;
d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
e) la modificazione del regime delle acque;
f) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente
parco;
g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli
biogeochimici;
h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura,
se non autorizzati;
i) l'uso di fuochi all'aperto;
j) danneggiare, scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici la segnaletica, la cartellonistica,
gli alberi e qualsiasi altro elemento naturale del parco;
k) fotografare o filmare, al di fuori dei casi autorizzati dall’ente parco, nidi e tane occupati,
ovvero giovani non emancipati di uccelli e mammiferi, da distanza ravvicinata o comunque
tale da provocare disturbo agli animali;
l)
collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale e roulottes in
assenza del preventivo nulla osta dell’ente parco;
m) smaltire i contenitori biologici dei camper all’interno del parco o comunque sul terreno, nei
fossi o in siti non a questo appositamente destinati;
n) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo
parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
o) determinare dei cambiamenti, anche modesti, parziali, temporanei e locali, della
regimentazione e della direzione di flusso delle acque;
p) prelevare, distruggere o danneggiare nidi o tane della fauna selvatica.
q) prelevare, distruggere o danneggiare specie di flora protetta.
2. La disciplina di dettaglio e le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono disposte dai
successivi articoli del presente regolamento.
Art. 9 (Diritti reali ed usi civici)
1. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati nel
rispetto delle disposizioni del Piano dell’Area Protetta.
Art. 10 (Abbandono di rifiuti)
1. E’ vietato l’abbandono, anche temporaneo, di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi quelli
derivanti da pic-nic e da ogni altra attività di fruizione della Riserva naturale..
Tutti i rifiuti prodotti devono essere depositati negli appositi contenitori di raccolta dove
presenti , ovvero riportati e smaltiti nei luoghi di provenienza dei visitatori .
Art. 11 ( Introduzione di specie vegetali e animali)
1. Su tutto il territorio della Riserva naturale è vietato introdurre o rilasciare in natura esemplari di
specie vegetali e animali non autoctone. Sono consentiti:
a) interventi per scopi scientifici, di ricerca e di sperimentazione, attuati direttamente o sotto
il diretto controllo dell’ente di gestione;
b) l’introduzione di piante ornamentali all’interno delle aree di
pertinenza di edifici
residenziali privati, purché sia assicurata la non propagazione delle stesse all’esterno delle
medesime pertinenze.
2. E’ sempre vietata l’introduzione e la messa a dimora di specie vegetali geneticamente modificate.
Art. 12 ( Raccolta di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili)
1. Sono vietati l’asportazione, la distruzione e il danneggiamento, anche parziale, di rocce,
formazioni e singolarità geologiche e mineralogiche.
2. Sono, inoltre, vietati l’asportazione, la distruzione e il danneggiamento, anche parziale, di reperti
archeologici e fossili.
3. Possono essere autorizzate dall’ente di gestione, per motivi scientifici o didattici, specifiche
deroghe al divieto di cui al comma 1.
Art. 13 (Accensione di fuochi)
1. Fatto salvo quanto previsto nei commi successivi e nell’articolo 85, l’accensione di fuochi
all’aperto e l’utilizzo di fiamme libere ed in particolare l’accensione di fuochi a terra sono vietati su
tutto il territorio della Riserva Naturale.
2. Nelle aree appositamente attrezzate o a ciò destinate, è consentito l’utilizzo di fornelli da campo e
di bracieri da barbecue, purché utilizzati in condizioni di assoluta sicurezza e ad una distanza
minima di 50 metri dal margine di boschi, canneti, vegetazione ripariale o dalla presenza di arbusti.
3. E’ consentito agli abitanti nei comuni ricadenti nel territorio della Riserva Naturale, di utilizzare
bracieri e fornelli da campeggio, purché nelle private pertinenze delle abitazioni e in condizioni di
assoluta sicurezza.
4. E’ vietato danneggiare piante o parti di esse per l’accensione e l’alimentazione di bracieri e di
fuochi.
CAPO II Interventi sulle acque
Art. 14 (Normativa di riferimento)
1. Per la disciplina degli interventi sulle acque, oltre a quanto previsto dal presente capo, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,13,14,15,16,17,18 delle norme di attuazione del
Piano dell’Area Protetta.
Art. 15 (Sorgenti)
1. Gli interventi eventualmente consentiti sulle sorgenti devono assicurare il rilascio di un deflusso
minimo vitale, tale da garantire il mantenimento delle biocenosi acquatiche e devono eseguirsi
secondo criteri di conservazione delle stesse.
Art. 16 (Fontanili)
1. Le opere di manutenzione e ripulitura dei fontanili, subordinate al nulla osta della Riserva
Naturale, devono essere compatibili con la conservazione dei popolamenti animali presenti e dei
loro habitat e attuati al di fuori dei periodi di riproduzione.
Art. 17 (Protezione dei corsi e delle acque pubbliche)
1. Per la protezione dei corsi e delle acque pubbliche si applicano le disposizioni previste nel Titolo
II delle norme di attuazione del Piano dell’Area Protetta.
Art. 18 (Regime delle acque)
1. E’ vietato realizzare interventi di modifica del regime e del corso naturale delle acque piovane e
sorgive, ad eccezione degli interventi di ripristino del reticolo idrografico originario e di quelli
necessari alla conduzione dei terreni agricoli, da effettuarsi, previo nulla osta della Riserva naturale,
sulla base di progetti regolarmente assentiti dalle autorità competenti.
2. Il regime delle acque piovane deve essere regolato su tutti i terreni agricoli al fine di ridurre e
prevenire effetti di ruscellamento e dilavamento causati dalla persistente piovosità e dalla natura dei
terreni. L’ onere delle opere è a carico dei proprietari o conduttori dei terreni.
3. E’ vietato regimare le acque superficiali sulle strade sottostanti il terreno interessato alla
regimazione; è altresì vietato impedire il deflusso delle acque lungo le strade esistenti.
4. Nella costruzione di nuove opere autorizzate che ostacolino il libero deflusso lungo l’alveo dei
torrenti, è obbligatoria la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci.
CAPO III Gestione delle risorse vegetali e forestali
Art. 19 (Ambito di applicazione)
1.
Sono soggetti alle disposizioni del presente capo i boschi indicati all’articolo 3, comma 1,
lettera d) ed i terreni che li ospitano nonché le aree previste dall’articolo 3, comma 1, lettere b) e d)
della l.r. 39/2002.
2.
Sono soggetti alle disposizioni del presente capo anche tutti gli Habitat Natura 2000
identificati e le specie vegetali afferenti alle liste rosse regionali e nazionali, presenti nella Riserva.
Art. 20 (Tutela della vegetazione)
1. Per la gestione e conservazione delle risorese vegetali è vietato:
a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
b) trasformare le superfici naturali e seminaturali.
c) tagliare e/o danneggiare piante isolate, a gruppi, di rilevante importanza per età,
dimensione, ad esclusione degli interenti effettuati per pubblica sicurezza e incolumità o
attuati direttamente dalla Riserva Naturale per esigenze di gestione naturalistica ;
d) tagliare e/o danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale di rilevante interesse
naturalistico, compresa quella acquatica sommersa e semi sommersa, erbacea, arbustiva
ed arborea, presente negli allegati della Direttiva Habita e relativa scheda del sito Natura
2000, salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente;
e) effettuare movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo
del terreno dei sistemi fluvio-lacustri con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti
di recupero ambientale o in ambito di protezione civile;
f) utilizzare diserbanti e disseccanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica
(canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori) e lungo le banchine stradali;
g) utilizzare fertilizzanti chimici, fitofarmaci, diserbanti, disseccanti e pirodiserbo
nell'ambito delle aree coperte dagli Habitat di interesse comunitario e prioritari, così
come individuate nelle carte allegate al Piano.
Art. 21 (Criteri generali per la gestione forestale)
1. L’ente di gestione, ai sensi degli articoli 5, comma 5 e 22, comma 1, della l.r. 39/2002, rilascia il
nulla osta di cui all’articolo 4 in relazione a:
a) qualsiasi intervento selvicolturale da realizzarsi nelle aree indicate all’articolo 21, prima del
rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del r.r. 7/2005 ovvero
dell’inizio dei lavori, nel caso di comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 7,
comma 4 del citato regolamento regionale 7/2005;
b) i provvedimenti di concessione a privati di beni del patrimonio forestale pubblico.
2. In sede di rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l’ente parco valuta, in particolare:
a) la conformità delle indicazioni selvicolturali contenute nei piani, nei progetti e nei
provvedimenti di cui al citato comma 1, alle previsioni relative alla conservazione degli
habitat di particolari specie animali o vegetali, soprattutto nelle zone catalogate come riserva
dal piano di assetto e dispone le necessarie prescrizioni;
b) per i tagli boschivi dei cedui privati, la presenza e la qualità delle matricine di vecchio turno,
la maturità generale delle associazioni vegetali, l’assenza di fattori di degrado ambientale e
di rischio idrogeologico.
3. Per i tagli boschivi dei cedui privati, la richiesta di nulla osta, che deve essere corredata dalla
documentazione indicata dalla l.r. 39/2002 nonché dal r.r. 7/2005, ha validità per due stagioni
silvane. La richiesta di nulla osta può essere presentata dall’avente titolo per la stessa particella
catastale una sola volta l’anno.
4. Ai fini della salvaguardia di nicchie trofiche, riproduttive e di rifugio della fauna selvatica nonché
per fini fitopatologici, non è consentito il taglio di piante morte, deperienti e/o marcescenti.
5. Il taglio di piante aventi un diametro a petto d’uomo superiore o uguale a cm. 50 è vietato;
comunque, alle superfici destinate al taglio, si deve assicurare la dotazione per ogni ettaro la
dotazione di almeno 300 piante in buone condizioni vegetative, per ettaro con diametro a petto
d’uomo compreso tra cm. 30 e cm. 50, equamente distribuite sia spazialmente che per classi
diametriche (cm. 30-40; 40-50) fermo restando il rispetto di altri criteri che suggeriscano il rilascio
di un numero superiore di piante con tali diametri, salvo il caso di interventi specifici miranti alla
diversificazione strutturale del bosco, preventivamente individuati ed approvati dall’Ente gestore.
6. E’ vietato il taglio di tutti gli alberi di ogni specie a portamento monumentale e comunque con un
diametro uguale o superiore a 60 cm a petto d’uomo.
7. Qualora le operazioni di taglio ricadano all’interno e/o in prossimità dei siti Natura 2000 presenti
nella Riserva Naturale, è facoltà dell’Ente Parco richiedere l’espletamento della procedura di
Valutazione di Incidenza, così come previsto dall’art. 6 del DPR 120/2003 secondo le modalità
indicate nella DGR 64/2010.Art. 27
CAPO IV Gestione delle attività agricole e zootecniche
Art. 22 (Obiettivi delle attività agricole e zootecniche)
1. La programmazione e la gestione delle attività agricole e zootecniche devono perseguire, nel
rispetto dei criteri della conservazione e del restauro ambientale, gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli
habitat naturali.
Art. 23 (Divieti per la gestione delle attività agricole)
1. L’attività agricola è consentita e incentivata nel rispetto della normativa del Piano dell’Area
Protetta e delle seguenti prescrizioni:
a) Sono vietate le pratiche di diserbo chimico ed è obbligatorio il recupero dei contenitori
plastici e di altri materiali estranei;
b) Sono vietate la modificazione o l’eliminazione dei terrazzamenti, dei ciglioni, dei manufatti di
sistemazione del terreno e infrastrutturazione del territorio, quali muri e recinzioni in pietra;
c) sono vietate le pratiche di concimazione attraverso l’utilizzo di concimi chimici;
d) È vietato lo sradicamento, se non autorizzato, di alberi, arbusti, siepi al margine degli
appezzamenti o lungo gli argini;
e) È vietato il passaggio con mezzi agricoli a irrorazione in zone, confinanti con i corpi idrici,
primi di una barriera arboreo-arbustiva che possa limitare l’effetto di deriva del prodotto
nebulizzato verso la superficie libera delle acque fluvio-lacustri.
Art. 24 (Criteri generali per l’esercizio delle attività agricole)
1. Nell’esecuzione delle pratiche colturali si deve tener conto della presenza della fauna minore e
dell’avifauna nidificante, adottando gli opportuni accorgimenti atti a ridurre gli impatti.
2. Nell’esercizio dell’attività agricola devono essere privilegiati il metodo di produzione biologico e
la lotta integrata. Inoltre le pratiche relative alla lotta delle infestanti dovranno essere realizzate con
tecniche a minor impatto, come la falsa semina o con prodotti consentiti nel metodo di produzione
biologica.
3. Nello svolgimento dell’attività agricola devono essere osservate le seguenti buone pratiche:
a) la concimazione organica e/o la pratica colturale del sovescio;
b) il divieto di introduzione di materiale genetico vegetale non autoctono se non autorizzato
dall'ente parco.
c). le lavorazioni del terreno devono essere realizzate secondo le curve di livello.
CAPO V Risarcimento dei danni da fauna
Art. 25 (Oggetto)
1. L’ente di gestione in attuazione dell’articolo 34, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive
modificazioni, risarcisce i danni causati dalla fauna selvatica, inselvatichita e dai cani randagi al
patrimonio agricolo ed al patrimonio zootecnico all’interno del territorio della Riserva Naturale
secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi.
2. Hanno diritto al risarcimento gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. per i
seguenti danni:
a) relativamente al patrimonio zootecnico, per i danni al bestiame di allevamento, che
causino la morte o siano gravi ed irreversibili;
b) relativamente al patrimonio agricolo, per i danni irreversibili alle colture agrarie, causati
sia al frutto pendente dell’annata in corso sia alla pianta nonché ai seminativi, regolarmente
coltivati con colture a norma, sempre che il danno si sia verificato durante il ciclo biologico
della coltura.
Art. 26 (Risarcimento per danni al patrimonio agricolo)
1. Per i danni alle produzioni agricole è concesso un risarcimento fino al 100% del danno arrecato,
che rientri nelle fattispecie di cui all’articolo 40.
2. L’importo dovuto, a titolo di risarcimento per danno al patrimonio agricolo, è soggetto a
riduzione del 25% nel caso di mancata adozione dei sistemi di difesa prescritti dall’ente in una
precedente analoga situazione di danno, che abbia coinvolto lo stesso agricoltore. Tale riduzione è
aumentata di un ulteriore 25% per ogni successivo analogo episodio di danno, ascrivibile alla
mancata adozione di eventuali sistemi di difesa prescritti dall’ente da parte dello stesso agricoltore.
Art. 27 (Modalità di risarcimento dei danni al patrimonio agricolo)
1. Chiunque subisca un danno al patrimonio agricolo deve darne immediata comunicazione
telefonica, confermata con comunicazione scritta inviata via fax o consegnata a mano, all’ente di
gestione, entro e non oltre le 24 ore successive alla scoperta del danno, per richiedere il sopralluogo.
2. Il danneggiato, pena il diniego del risarcimento dovuto, deve astenersi dal procedere a qualsiasi
operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata almeno per i primi cinque giorni successivi
alla denuncia, al fine di consentire l’accertamento del danno.
3. L’ente di gestione, entro cinque giorni dalla richiesta di sopralluogo, invia personale tecnico
competente per la verifica dei danni alle colture agricole. Al termine del sopralluogo il personale
tecnico competente redige una relazione sugli esiti del sopralluogo stesso.
4. Ai fini dell’ottenimento del risarcimento previsto dall’articolo 26 del presente regolamento, il
danneggiato inoltra all’ente di gestione specifica richiesta entro cinque giorni dall’effettuazione del
sopralluogo indicato al comma 1.
Art. 28 (Stima dei danni)
1. La stima dei danni alle colture è eseguita dalla struttura competente dell’ente, fatto salvo quanto
previsto dal comma 5, sulla base della relazione di cui all’articolo 30, comma 3.
2. I risarcimenti sono liquidati secondo l’ordine temporale di ricevimento delle istanze e comunque
entro novanta giorni dalla denuncia dell’evento dannoso.
3. L’ente provvede a pubblicare nel proprio albo l’elenco dei soggetti indennizzati con la
descrizione sommaria dei danni subiti e delle somme erogate.
4. L’ente, per le operazioni di accertamento e verifica della stima del danno, può avvalersi, oltre che
delle proprie strutture, anche di tecnici abilitati con provata esperienza nel settore, previa
sottoscrizione di convenzione o disciplinare.
5. I danni di importo totale stimato inferiore ad € 25,00 possono essere rimborsati anche senza
sopralluogo. Il risarcimento di cui al presente regolamento non è cumulabile con altre forme di
contributo od ausilio economico concesso per la medesima causa.
Art. 29 (Contributi per la prevenzione dei danni)
1. L’ente può erogare contributi per la realizzazione di recinzioni, ricoveri ed altri sistemi di difesa
che impediscano alla fauna selvatica di accedere ai terreni coltivati e agli allevamenti. A tal fine, in
relazione ai fondi disponibili, l’ente adotta appositi bandi, nei quali sono specificati, in particolare, i
requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso ai contributi, ivi comprese le caratteristiche tecnicocostruttive dei sistemi di difesa, i criteri di erogazione e le modalità per l’ottenimento dei contributi
stessi. I bandi sono resi noti mediante avviso da affiggere agli albi dell’ente e dei comuni ricadenti
nel territorio della Riserva Naturale.
2. I danni subiti nelle zone protette da sistemi di difesa realizzati con i contributi di cui al comma 1,
non sono risarcibili.
CAPO VI Attività commerciali, artigianali, turistiche e manifestazioni
Art. 30 (Esercizio delle attività artigianali)
L’esercizio di attività artigianali è consentito nelle Zone D e nelle Zone C nei limiti dettati dal
Piano dell’Area Protetta.
1. Le attività artigianali consentite devono rispettare le seguenti condizioni:
a) l’attività non deve liberare nell’ambiente alcun residuo di lavorazione sia esso solido, liquido o
gassoso;
b) i residui di lavorazione prodotti e opportunamente raccolti, devono essere allontanati dal territorio
del parco e assicurati alle discariche autorizzate;
c) non sono ammesse lavorazioni che producano emissioni sonore persistenti superiori ai valori
limite ammissibili;
d) i materiali eventualmente da depositare in aree esterne devono essere riposti in spazi appositi,
possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose nel rispetto della normativa
vigente in materia di rifiuti, tali da non costituire disturbo al paesaggio.
Art. 31 (Esercizio delle attività commerciali)
1. L’attività di commercio ambulante al di fuori delle zone D e C, non è consentita. In deroga a tale
divieto l’ente parco può, in occasione di particolari manifestazioni e sulla base di valutazioni
effettuate caso per caso, autorizzare in numero limitato e con opportune prescrizioni attività di
commercio ambulante che non rechino pregiudizio alla bellezza ed alla quiete dei luoghi. Non è in
ogni caso consentita, al di fuori delle zone D e C, l’installazione di giostre o strutture assimilabili.
2. I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono
essere riposti in spazi appositi
possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e
decorose tali da non costituire disturbo al paesaggio.
3. La vendita di guide, manuali, pubblicazioni, gadgets relative al parco si svolge nei luoghi e con le
modalità definite dall’ente parco che, nel caso di vendita diretta, definisce i prezzi da praticare.
Art. 32 (Servizi di informazione turistica ed ambientale sul parco)
1. Le attività di informazione turistica ed ambientale sulla Riserva Naturale sono esercitate secondo
le modalità e nei luoghi individuati dall’ente parco.
2. Il materiale informativo e pubblicitario riguardante la Riserva Naturale prodotto da terzi, deve
essere sottoposto a verifica da parte dell’ente parco
al fine di uniformare le modalità di
comunicazione.
Art. 33 (Uso della denominazione e del logo)
1. L’utilizzo del logo e della denominazione della Riserva Naturale è concesso dall’ente parco,
previa verifica delle finalità dell’uso, su richiesta del soggetto interessato.
2. L’utilizzo della denominazione e del logo della Riserva Naturale per le attività e le produzioni
agroalimentari è regolamentato dal disciplinare di uso del marchio “Natura in Campo”, approvato
con deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2004, n. 1222.
CAPO VII Raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico
Art. 34 (Raccolta dei prodotti del sottobosco)
1. E’ consentita ai soli residenti nei comuni ricadenti anche parzialmente nel territorio della Riserva
Naturale, la raccolta di prodotti naturali in tutto il territorio della Riserva Naturale ad esclusione
delle zone classificate come A e B dal Piano dell’Area Protetta, fatti salvi eventuali divieti previsti
per le specie di flora protetta dalla normativa vigente in materia.
2. E’ vietato danneggiare o distruggere, anche parzialmente, tutte le specie fruttifere durante la
raccolta.
3. Non è soggetta a limitazioni la raccolta di specie vegetali da utilizzarsi per usi tradizionali
domestici, alimentari e di medicina popolare, a scopo ornamentale durante celebrazioni religiose,
con esclusione delle attività di commercializzazione e di pubblica ristorazione.
4. La raccolta di erbe e frutti del sottobosco può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora
dopo il sorgere del sole fino ad un’ora prima del tramonto.
5. L’ente gestore può temporaneamente limitare o vietare la raccolta di prodotti del sottobosco, per
particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.
Art. 35 ( Tutela della flora spontanea)
1. In tutto il territorio della Riserva Naturale è protetta la flora spontanea, a livello erbaceo,
arbustivo ed arboreo.
2. E’ vietato danneggiare, distruggere anche parzialmente, asportare apparati radicali, bulbi o altre
parti nonché recidere fiori, di tutte le specie di flora spontanea e di piante officinali e recidere fiori
selvatici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 52 e dal capo III.
Art. 36 (Raccolta dei funghi epigei spontanei)
1. E’ consentita la raccolta di funghi epigei spontanei in tutto il territorio della Riserva Naturale ad
esclusione delle zone classificate come A dal piano dell’Area Protetta, fatti salvi eventuali divieti
previsti dalla normativa vigente in materia.
2. La raccolta di funghi epigei spontanei è consentita ai soli residenti nei comuni ricadenti anche
parzialmente nel territorio della Riserva Naturale, nel rispetto delle indicazioni e delle modalità
previste dalla normativa vigente in materia, senza necessità di acquisire il nulla osta dell’ente parco
ed in conformità alle seguenti prescrizioni:
a) la raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso
e non sia prevista alcuna limitazione dalla normativa vigente;
b) la raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un’ora prima del sorgere del sole
fino ad un’ora dopo il tramonto;
c) è vietata la raccolta di funghi decomposti, anche solo parzialmente;
d) è vietata la distruzione o il danneggiamento dei carpofori di qualsiasi specie fungina;
e) è vietato distruggere esemplari di funghi non commestibili.
3. L’ente gestore può temporaneamente limitare la raccolta dei funghi epigei spontanei, ridurre la
quantità procapite di raccolta o interdire aree alla raccolta
ambientale o di conservazione naturalistica.
per particolari ragioni di tutela
CAPO VIII Disciplina della circolazione dei veicoli
Art. 37 (Oggetto)
1. Il presente capo disciplina la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilità ordinaria, come
definita dal seguente articolo.
Art. 38 (Definizioni di viabilità)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per viabilità ordinaria l’insieme delle strade di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
b) per viabilità non ordinaria:
1) le strade di penetrazione, di attraversamento e transito situate all’interno delle aree
agro-silvo-pastorali;
2) le piste forestali;
Art. 39 (Disciplina della circolazione)
1. Fatte salve le deroghe di cui all’articolo 40, al di fuori delle strade e nei percorsi individuati
dall’articolo 41, è vietata la circolazione dei veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di vigilanza,
di soccorso, della Protezione Civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria e veterinaria e
per i mezzi in dotazione agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.
2. Ai sensi della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei
veicoli a motore) è, altresì, vietata la circolazione e la sosta di mezzi a motore nelle aree al di fuori
delle strade carrozzabili pubbliche e private, intendendosi ricomprese oltre alle carreggiate, anche le
banchine, le cunette, le aree adiacenti riservate alla sosta, al parcheggio ed all’inversione di marcia
nonché le piazzole di intersezione, fatta eccezione per i mezzi di vigilanza, di soccorso, della
Protezione Civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria e veterinaria e per i mezzi in
dotazione agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.
3. Le manifestazioni sportive di qualunque carattere effettuate con veicoli a motore sono vietate
nelle aree al di fuori delle strade carrozzabili.
Art. 40 (Deroghe ai divieti di circolazione)
1. Ai residenti nel territorio della Riserva Naturale , o ai soggetti che esercitino attività economiche
nell’ambito della Riserva Naturale ovvero ai proprietari o comunque titolari di diritti reali su beni
ubicati nel territorio della Riserva Naturale è consentito il transito, limitatamente al tratto di strada
più breve necessario per accedere al bene, sulla viabilità non ordinaria .
2. Ai soggetti di cui al comma 1, l’ente gestore rilascia gratuitamente, su richiesta motivata
dell’interessato, apposito contrassegno, avente validità annuale, sul quale sono riportate targa e tipo
di veicolo. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile sul mezzo.
3. L’ente gestore provvede alla costituzione di un elenco dei contrassegni rilasciati, da aggiornare
ogni anno. L’elenco è comunicato ai comuni competenti.
4. I divieti di circolazione non si applicano ai veicoli in uso a persone con limitata capacità di
deambulazione, purché muniti dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente in materia.
Art. 41 (Classificazione della viabilità non ordinaria)
Per tutti i tracciati classificati come Viabilità non Ordinaria, è consentito esclusivamente il
transito dei residenti nel territorio della Riserva Naturale o ai soggetti che esercitino attività
economiche nell’ambito della Riserva Naturale ovvero ai proprietari o comunque titolari di
diritti reali su beni ubicati nel territorio della Riserva Naturale dei mezzi di vigilanza, di
soccorso, della Protezione Civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria e veterinaria
e dei mezzi in dotazione agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.
Sul resto dei tracciati esistenti, non classificabili quali viabilità ordinaria, ovvero sentieri,
sentieri pedonali naturalistici , carrarecce, è consentito solamente l’accesso dei mezzi di
vigilanza, di soccorso, della Protezione Civile, del servizio antincendio e di assistenza sanitaria
e veterinaria e dei mezzi in dotazione agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.
Art. 42 (Modalità di chiusura della viabilità)
1. La viabilità interna alla Riserva naturale è chiusa alla circolazione mediante le seguenti modalità:
a) sbarra mobile, verticale od orizzontale, con cartello di divieto di transito con riportata la
dicitura “escluso autorizzati”, integrata con muretti in pietra o staccionate;
b) cartello di divieto di transito, con riportata la dicitura “escluso autorizzati”;
c) strutture fisse per limitare il transito, come staccionate in legno con passaggi per pedoni o
massi posizionati ad impedire il transito.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere apposta una tabella dove sono riportati i divieti
di circolazione ed i riferimenti normativi nonché le sanzioni.
3. L’apposizione e la manutenzione delle strutture previste dai commi 1 e 2 sono a carico dell’ente
parco.
CAPO IX Disciplina dell’attività edilizia
Art. 43 (Attività edilizia)
1. L’attività edilizia è svolta in conformità ai limiti ed alle prescrizioni stabilite dalle norme di
attuazione del piano dell’Area Protetta, nonché dal presente capo.
2. Sono sottoposti al nulla osta di cui all’articolo 4 tutti gli interventi di manutenzione straordinaria,
di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, da
realizzare all’interno della Riserva Naturale. Ai fini del rilascio del nulla osta, ai progetti deve
essere allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente ed in particolare:
a) le indicazioni relative al cantiere ed in particolare gli accorgimenti per garantire il rispetto
dello stato e della morfologia del sito, i tempi di realizzazione e le opere necessarie alla
cantierizzazione, ivi comprese le eventuali strutture mobili e provvisorie;
b) l’elaborazione tecnica del sistema di smaltimento, se si tratta di interventi che prevedano
scarichi.
Art. 44 (Tipi e modalità di costruzione delle opere e dei manufatti)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione straordinaria relativi alle coperture
devono comportare la trasformazione delle coperture piane in coperture a tetto con pendenza non
superiore al 35%, con manto di tegole di cotto, con l'obbligo che la linea di gronda non superi il
piano d imposta dell'esistente solaio di copertura;
b) sono vietati infissi esterni in alluminino anodizzato, di qualsiasi colore;
c) è vietato l'uso di materiali plastici a spessore per il trattamento delle superfici esterne, così come
l'uso del calcestruzzo a vista e di cortina di mattoni o rivestimenti a ceramiche o simili;
d) per la finitura delle facciate è preferibile l'uso dei seguenti materiali:
1) muratura di pietre locali eventualmente miste a mattoni;
2) intonaci tradizionali;
3) soglie ed eventuali riquadrature di finestre e porte mattoni o riporti di intonaco;
e) gli interventi edilizi che interessino comunque pareti esterne devono prevedere la messa in
evidenza di elementi di fabbrica originari, quali archi, edicole, contrafforti, bucature, che il
richiedente del titolo abilitativo all’attività edilizia deve documentare con apposita illustrazione
fotografica, da allegare alla richiesta di nulla-osta, se gli elementi sono già cogniti o da far pervenire
successivamente all’ente parco, qualora detti elementi emergano nel corso dei lavori.
Per gli edifici tipici dei luoghi, quali casolari, casali, stalle, mulini, fornaci, torrette, opifici, devono
essere mantenuti gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio originario e su
di essi sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e
risanamento conservativo;
gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia devono essere eseguiti applicando le
tecniche costruttive tradizionali, utilizzando materiali come la pietra naturale, argilla cruda,
laterizio, terra, legno nazionale, massello trattato con olio vegetale e cera naturale, cotto in argilla
naturale, fibre di legno non trattate con resine sintetiche, pitture a base di oli, resine vegetali e con
pigmenti minerali ed evitando gli elementi estranei all'edilizia locale;
per le coperture a tetto devono essere utilizzate tegole laterizie; le murature esterne devono essere
realizzate in scapoli di pietra o laterizio, se a vista, ovvero intonacate o rivestite, senza l'impiego di
intonaci al quarzo plastico, con particolare attenzione alle coloriture che devono essere comprese
nella gamma dei colori tenui, dal bruno all’ocra, alle terre, tutti con toni terrosi;
Al fine di conservare e riqualificare il paesaggio agricolo è fatto obbligo, entro 5 anni dall’entrata in
vigore del presente regolamento, di eliminare tutti gli elementi che alterano gli originali caratteri
edilizi e strutturali delle costruzioni rurali, quali coperture in eternit, materiali di derivazione
petrolchimica, laminati policromi, relitti di carrozzeria e quanto altro venga impropriamente usato
come elemento costruttivo.
Secondo quanto previsto dalla L.R. n° 8 del 2014, Art. 2, saranno consentiti nelle Zona D di
promozione economica e sociale individuate dal Piano del Parco gli interventi di cui agli articoli 3,
3 bis e 5, per un incremento massimo di 38 metri quadrati per ciascun intervento.
I criteri di edificabilità contenuti negli strumenti urbanistici vengono aggiornati sulla base delle
prescrizioni del piano dell’area protetta e del presente articolo.
Allo scopo di riqualificare e recuperare i territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze
naturalistiche, ambientali e culturali, i comuni, sulla base di iniziative pubbliche o private, anche su
proposta di consorzi, imprese e cooperative con documentata capacità tecnico-organizzativa ed
economica adeguata all’importo dei lavori oggetto della proposta medesima, adottano, ai sensi della
l.r. 22/1997 e successive modifiche programmi integrati finalizzati al ripristino ambientale ed
all’incremento della dotazione di standard urbanistici, mediante la demolizione di porzioni di tessuti
edilizi o di singoli edifici legittimamente realizzati in aree sottoposte a vincoli ambientali,
paesaggistici e in aree naturali protette.
Art 45 (Cartellonistica e stendardi per pubblicità e segnaletica)
1. Al di fuori dei centri urbani, la cartellonistica pubblicitaria è vietata in tutto il territorio della
Riserva Naturale ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004. In tutte le aree classificate come A,
B e C dal piano dell’Area Protetta è vietata l’apposizione di manufatti pubblicitari e cartelli di
qualunque natura e scopo. È esclusa la segnaletica della Riserva Naturale, la segnaletica turistica e
agrituristica di installazioni presenti all’interno della Riserva Naturale o nelle immediate vicinanze e
quella prevista dal codice della strada.
2. Nelle altre zone della Riserva Naturale è consentita la segnaletica comunale, per iniziative
attinenti al territorio e agli scopi istituzionali; la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione
di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non
attinenti all’evento; le insegne commerciali poste nelle aree di pertinenza di servizi o altre attività
produttive purché attinenti alla specifica attività svolta e in regola con le normative comunali.
3. La segnaletica e la cartellonistica di cui ai commi 1 e 2, devono essere di sagoma regolare, l’uso
del colore rosso non deve essere superiore a un quinto della superficie complessiva del cartello e la
superficie massima dei cartelli stessi non deve superare i quattro metri quadrati nelle zone D e i due
metri quadrati nelle altre aree. Le installazioni a bandiera, anche in forma di pannello monofocale o
bifacciale, i segni orizzontali reclamistici, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non sono
consentiti.
CAPO X Attività ricreative, educative e sportive
Sezione I Manifestazioni pubbliche sportive
Art. 46 (Manifestazioni pubbliche sportive non organizzate ed organizzate)
1. Per manifestazione pubblica sportiva non organizzata si intende una attività sportiva, anche non
agonistica, avente carattere sia locale che nazionale, esercitata da una pluralità di persone, il cui
svolgimento non richiede servizi di supporto di alcun genere né l’interruzione di pubblici servizi o
l’interdizione temporanea di pubbliche utilità.
2. Le manifestazioni pubbliche sportive itineranti non organizzate che non comportano l’utilizzo di
mezzi a motore, ivi comprese le escursioni a piedi, in mountain bike, o a cavallo essere svolte
unicamente su strade statali, provinciali, comunali, tracciati interpoderali e vicinali, ovvero su piste
forestali, piste tagliafuoco, mulattiere e sentieri, purché accessibili al pubblico.
3. Le manifestazioni pubbliche sportive non organizzate non possono essere svolte in zone A della
Riserva Naturale, salvo quanto previsto dall’articolo 77.
4. Le manifestazioni pubbliche sportive itineranti non organizzate, che prevedono una durata di più
giorni e il pernotto in bivacco o in campeggio itinerante, devono essere preventivamente
comunicate e autorizzate dall’ente parco con le modalità previste dall’articolo 67.
5. Sono in ogni caso vietate le manifestazioni pubbliche sportive non organizzate che prevedono
l’uso di auto, mezzi fuoristrada, moto, natanti, velivoli e qualunque altro mezzo a motore.
6. Per manifestazione pubblica sportiva organizzata si intende una attività sportiva, avente carattere
sia locale che nazionale, svolta da una pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la
titolarità dell’organizzazione e la responsabilità della effettuazione della manifestazione e che
richieda l’uso di attrezzatura o mezzi, l’allestimento nel territorio del parco di servizi di supporto o
funzionali all’attività sportiva nonché l’eventuale interruzione di pubblici servizi o l’interdizione
temporanea di pubbliche utilità.
7. Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che comprendano escursioni a piedi, a cavallo o
in bicicletta devono essere svolte unicamente su strade statali, provinciali, comunali, tracciati
interpoderali e vicinali ovvero su piste forestali, piste tagliafuoco, piste da fondo, mulattiere e
sentieri, purché accessibili al pubblico.
8. Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate svolte con slitte trainate da cani devono seguire
itinerari all’interno della sentieristica esistente. Durante le soste i cani da traino devono essere tenuti
legati o comunque non essere lasciati liberi di vagare nel territorio circostante e rispettare quanto
previsto nell’articolo 81.
9. Le manifestazioni pubbliche sportive organizzate non possono essere svolte nelle zone
classificate come A dal piano di assetto della Riserva Naturale.
10. Sono in ogni caso vietate le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che prevedono l’uso
di auto, mezzi fuoristrada, moto, natanti, velivoli e qualunque altro mezzo a motore.
11. Qualora le manifestazioni pubbliche sportive organizzate e non organizzate ricadano all’interno
e/o in prossimità dei siti Natura 2000 presenti nella Riserva Naturale, è facoltà dell’Ente Parco
richiedere l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, così come previsto dall’art. 6
del DPR 120/2003 secondo le modalità indicate nella DGR 64/2010.
Art. 47 (Manifestazioni pubbliche di tipo ludico-ricreativo)
1. Per manifestazione pubblica di tipo ludico-ricreativo si intende un’attività avente carattere sia
locale che nazionale, di uno o più giorni, quale ad esempio concerto e/o raduno, svolta da una
pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la titolarità dell’organizzazione e la
responsabilità della effettuazione della manifestazione e che richieda l’uso di attrezzatura o mezzi,
l’allestimento nel territorio del parco di servizi di supporto o funzionali all’attività nonché
l’eventuale interruzione di pubblici servizi o l’interdizione temporanea di pubbliche utilità.
2. Le manifestazioni pubbliche di tipo ludico-ricreativo non possono essere svolte nelle zone
classificate come A dal piano di assetto della Riserva Naturale.
3. Qualora le manifestazioni pubbliche di tipo ludico-ricreativo ricadano all’interno e/o in
prossimità dei siti Natura 2000 presenti nella Riserva Naturale, è facoltà dell’Ente Parco richiedere
l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, così come previsto dall’art. 6 del DPR
120/2003 secondo le modalità indicate nella DGR 64/2010.
Art.48 (Nulla osta per le manifestazioni pubbliche sportive e attività ludico-ricreative)
1. Le manifestazioni pubbliche sportive e le attività ludico-ricreative devono ottenere il preventivo
nulla osta dell’ente parco, ai sensi dell’articolo 4.
2. Alla richiesta di nulla osta devono essere allegati:
a) i prescritti provvedimenti autorizzatori rilasciati dagli enti competenti ai sensi della normativa
vigente;
b) una dichiarazione attestante:
1) la natura della manifestazione e la tipologia della disciplina sportiva svolta;
2) il soggetto titolare dell’organizzazione e responsabile della manifestazione;
3) il luogo e l’itinerario interessati all’interno del parco dalla manifestazione;
4) il numero presunto dei partecipanti alla manifestazione;
5) la quantificazione presunta del pubblico eventualmente presente durante la effettuazione
della manifestazione;
6) i limiti temporali di durata della manifestazione;
7) gli elementi essenziali organizzativi, con riferimento all’uso di veicoli a motore o di altra
natura per lo svolgimento di attività di servizio e supporto tecnico e all’impiego di
personale ausiliario organizzato;
8) le forme di pubblicità e di promozione della manifestazione;
9) Lo Studio di Incidenza qualora richiesto dall’Ente Parco
c) una cartografia in scala non inferiore ad 1:25.000 con evidenziati il percorso, la localizzazione
delle eventuali strutture, ivi compresi i servizi igienici temporanei, delle aree di ristoro,
emergenza e soccorso nonché delle aree riservate al pubblico.
3. L’ente parco può prescrivere, in sede di nulla osta, modifiche ai percorsi o alle modalità
organizzative, cui gli organizzatori o promotori devono attenersi nonché indicare specifiche norme
comportamentali al fine di salvaguardare gli ambienti naturali.
Art. 49 (Obblighi e responsabilità)
1. Il soggetto responsabile dell’organizzazione è tenuto a comunicare all’ente parco, entro un mese
dalla conclusione della manifestazione sportiva autorizzata, il numero dei partecipanti, l’esito della
manifestazione ed eventuali inconvenienti, incidenti o disservizi occorsi o lamentati, onde fornire
altri elementi di valutazione per eventuali future riedizioni della manifestazione.
2. Eventuali danni e alterazioni dello stato dei luoghi, della flora e della fauna lungo il percorso
interessato dalla manifestazione sportiva e riferibili allo svolgimento della manifestazione stessa
nonché l’abbandono di rifiuti che non vengano rimossi entro quarantotto ore dal termine della
manifestazione, sono addebitati al soggetto responsabile dell’organizzazione, che ne risponde ai
sensi della normativa vigente.
Art. 50( Attività sportive con l’uso di armi)
1. All’interno della Riserva Naturale è vietata qualunque attività sportiva, singola o associata e a
qualunque titolo esercitata, che prevede l’uso di armi da fuoco, ad aria compressa o di balestre ed
archi.
Art. 51 (Navigazione)
1. Nei bacini lacustri presenti nella Riserva Naturale, con le eccezioni previste dallo specifico
Regolamento della Pesca, la navigazione è consentita esclusivamente per motivi di sorveglianza e
gestione, scientifici, di monitoraggio e didattici. Le attività escluse dalle funzioni di sorveglianza,
gestione e monitoraggio, gestite prevalentemente dall’Ente, debbono far richiesta di nulla osta della
Riserva Naturale ed essere effettuate esclusivamente con motori elettrici ad esclusione dei mezzi
natanti di proprietà della Riserva o per motivi di sicurezza e sorveglianza..
2. La navigazione turistico-sportiva è concessa solo con l’utilizzo di barche a remi ed è consentito
esclusivamente lungo i tratti idonei del corso del Fiume Velino.
3. Le attività di cui al comma 1 e 2 debbono essere svolte senza danneggiare la vegetazione
ripariale, semi-sommersa e sommersa, senza modificare l’assestamento di formazioni geologiche e
senza disturbare la quiete naturale e la fauna selvatica e debbono utilizzare esclusivamente i siti di
approdo previsti dall’Ente.
Art. 52 (Sorvolo, decollo, atterraggio)
1. E’ vietato il sorvolo a bassa quota (inferiore a 300 metri) mediante elicottero, velivoli ad elica,
deltaplano, deltaplano a motore, parapendio, delle zone umide (bacini lacustri e paludi) e la fascia di
150 metri di distanza dai loro confini, compreso il decollo e l’atterraggio, al fine di evitare il
disturbo all’avifauna acquatica svernante e/o nidificante. Sono fatte salve le motivazioni di ordine
pubblico o di sicurezza. Sono esenti da tale prescrizioni tutti i mezzi deputati al soccorso e servizio
antincendio, sono altresì escluse le esercitazioni sui due laghi.
2. Sul restante territorio della Riserva Naturale il sorvolo è regolamentato dalle norme vigenti in
materia aeronautica e sulla disciplina del volo ma deve essere autorizzato dall’Ente di gestione della
Riserva Naturale.
3) le fasi di decollo ed atterraggio dovranno interessare esclusivamente l'area adiacente al Centro
Visite del Lago Lungo (via Pescatore s.n.c.), sita in loc. Pratetta del Comune di Poggio Bustone, e
dovranno essere autorizzate dall’Ente di gestione della Riserva Naturale.
4. La domanda per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve indicare:
a) il richiedente e l’eventuale committenza;
b) la motivazione del sorvolo;
c) il percorso da effettuare, mediante idonea rappresentazione cartografica;
d) il tempo previsto per la realizzazione del sorvolo;
e) il numero delle persone trasportate;
f) l’aereomobile utilizzato.
g) la Località in cui è previsto il decollo e l’atterraggio.
5. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 può prevedere percorsi alternativi o prescrivere specifiche
cautele e limitazioni a cui il richiedente è obbligato ad attenersi.
6. L’autorizzazione può essere revocata in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico o di
tutela naturalistica.
Art. 53 (Attività con cani)
1. Per prevenire il disturbo alla fauna selvatica e il rischio di trasmissione di patologie è fatto divieto
di introdurre cani non tenuti al guinzaglio, su tutto il territorio della Riserva Naturale.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché non si allontanino da un raggio
di 200 metri dal bestiame al pascolo sorvegliato;
b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di
sorveglianza dell’ente parco o di forze di polizia;
d) i cani utilizzati in attività di terapia medica, purché sotto il diretto controllo dei conduttori.
I proprietari dei cani sono tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni in materia sanitaria e di
animali d’affezione.
In caso di smarrimento di cani all’interno della Riserva Naturale, i proprietari sono tenuti a darne
immediata comunicazione all’ente parco e comunque entro e non oltre le 36 ore, specificando
razza, data, orario e luogo dello smarrimento.
Art. 54 (Disciplina della pesca)
L’esercizio della pesca sportiva nella Riserva Naturale è regolamentato dallo specifico
“Regolamento
per
la disciplina dell’esercizio della pesca”, e dalla TAV 38 che sono parte
integrante del presente Regolamento di Attuazione e delle Norme Tecniche di Attuazione.
Art. 55 (Altre attività sportive e ricreative)
1.Sono comunque vietate le attività sportive, gli eventi o le manifestazioni che prevedono forme di
interazione con la fauna selvatica o l’immissione in natura, anche temporanea, di specie animali
selvatiche o d’allevamento.
Sezione IV Attività di campeggio e bivacco
Art. 56 (Prescrizioni generali per il campeggio libero ed isolato e per il campeggio mobile)
1.L’attività di campeggio può essere esercitata, ai sensi della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59
(Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici) e successive modificazioni, in base a specifica
autorizzazione comunale, da inviarsi all’ente almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’attività stessa,
con esclusione delle Zone omogenee A e B.
2. le aree per il bivacco devono essere comunque realizzate ad una distanza di almeno 150 metri
dalle sponde dei laghi e delle aste fluviali.
CAPO XI Ricerca Scientifica
Art. 57 (Attività di ricerca scientifica)
1. Coloro che vogliano effettuare attività di ricerca scientifica nel territorio della Riserva naturale,
presentano apposita richiesta scritta all’ente parco, alla quale deve essere allegato un programma
analitico di ricerca che indichi in particolare:
a) le persone impegnate nelle attività di ricerca e le loro professionalità, con allegati i loro
curricula vitae;
b) l’area Riserva naturale interessata;
c) l’oggetto e la finalità della ricerca;
d) la durata della ricerca;
e) i prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente;
f) le metodologie applicate;
g) l’eventuale impiego di apparecchiature;
h) le misure previste per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente del parco, sulle popolazioni
delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche, ivi compresi i reperti fossili;
i) la eventuale pubblicazione dei risultati della ricerca e le sue modalità.
2. Non è consentita l’effettuazione di attività di ricerca scientifica che preveda la manipolazione di
esemplari animali vivi nei periodi riproduttivi delle specie interessate o che possa produrre
eccessivo disturbo in detti periodi o in altre delicate fasi biologiche individuate dall’ente parco.
3. L’ente parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni legate alla gestione Riserva
naturale e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni relativamente alle attività
di cui al comma 1, lettere e) e g).
4. Qualora l’attività di ricerca scientifica comporti delle spese a carico dell’ente parco o comunque
l’impegno della sua organizzazione amministrativa e delle sue strutture, l’ente parco provvede alla
stipula di una apposita convenzione con il soggetto autorizzato ad effettuare l’attività di ricerca, che
preveda i reciproci obblighi ed oneri. In particolare le convenzioni prevedono che i dati raccolti e
quanto prodotto dalle attività di ricerca siano siano messi a disposizione dell’ente parco, che può
utilizzarli liberamente per le attività di monitoraggio e divulgazione, nell’esercizio delle proprie
finalità istituzionali. In ogni caso, la pubblicazione dei risultati della ricerca da parte dei ricercatori
deve contenere la citazione dell’ente parco.
5. Le attività di ricerca scientifica che prevedono la manipolazione o il prelievo di organismi viventi
devono effettuarsi sempre in presenza di personale delle competenti strutture dell’ente parco.
CAPO XII Emissioni sonore e luminose
Art. 58 (Disturbo della quiete e dell’ambiente naturale)
1. Nelle zone A,B,C della Riserva naturale è vietata l’installazione di impianti di illuminazione
fissi.
2. Nelle Zone A e B sono vietati l’uso di apparecchi radio-televisivi, di riproduttori e diffusori di
musica, di impianti di amplificazione nonché la produzione di suoni e rumori tali da arrecare
disturbo alla quiete naturale.
3. E’ sempre consentito l’uso di apparecchi trasmittenti impiegati dai servizi di vigilanza,
antincendio e soccorso e quelli ubicati all’interno di abitazioni.
4. Sono vietate l’illuminazione con raggi laser e le emissioni luminose di qualunque tipo e sorgente
destinate ad illuminare elementi riconoscibili del paesaggio.
5. E’ consentita l’installazione temporanea e l’utilizzazione di qualunque apparecchio emettitore di
onde sonore o luminose finalizzate alla ricerca scientifica, al monitoraggio, alla sorveglianza, al
soccorso nonché al pronto intervento, previa comunicazione all’ente parco.
6. E’ consentito, previa comunicazione all’ente parco, l’utilizzo notturno di fari di profondità per
l’avvistamento di fauna selvatica. A tal fine nella comunicazione sono indicati i motivi, la data ed il
luogo dell’utilizzo nonché l’uso eventuale di automezzi. E’ escluso dall’obbligo di comunicazione
l’utilizzo di fari di profondità nell’ambito di attività scientifiche già autorizzate ovvero di attività
rientranti in progetti specifici già assentiti ovvero di attività svolte per motivi di pubblica sicurezza
dalle forze dell’ordine.
7. E’ considerato disturbo alla quiete e all’ambiente naturale anche la guida di mezzi a motore ad
elevata velocità o che provochi troppo rumore, innalzamento eccessivo di polveri e produzione
eccessiva di fumi di scarico o che provochi spavento negli esemplari di fauna selvatica o domestica.
8. E’ in ogni caso vietato esercitare all’aperto, al di fuori dei centri abitati, attività che prevedono
l’uso di apparecchi sonori e di diffusione audio.
Art. 59 (Emissioni sonore)
1. Per le emissioni sonore all’interno del territorio del parco, si applicano i valori previsti per le aree
inserite in classe I dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 18 (Disposizioni in materia di
inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n 14), di cui alla seguente tabella:
valori limite di emissione
classi di destinazione d'uso del territorio
tempi di riferimento
I aree particolarmente protette
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
45
35
valori limite assoluti di immissione
tempi di riferimento
classi di destinazione d'uso del territorio
I aree particolarmente protette
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
50
40
valori di qualità
classi di destinazione d'uso del territorio
I aree particolarmente protette
tempi di riferimento
diurno (06.00-22.00)
notturno (22.00-06.00)
47
37
Art. 60 (Regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna)
1. Nelle zone A,B,C della Riserva naturale si applicano le norme, i criteri e le modalità di
regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati ivi compresi quelli
pubblicitari previste nella legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Norme per la riduzione e per la
prevenzione dell’inquinamento luminoso – modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14)
e dal regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e
prevenzione dell’inquinamento luminoso).
2. Su tutto il territorio della Riserva naturale si applicano le norme relative alle zone di particolare
protezione come indicato all’articolo 6 del r. r. 8/2005.
CAPO XIII Impianti e infrastrutture tecnologici
Art. 61 (Divieti e prescrizioni generali)
1. È vietata la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o infrastruttura tecnologici a rete nelle
zone classificate come A dal piano di assetto della Riserva naturale.
2. È vietata la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o infrastruttura tecnologici a rete nella
zona classificata come B dal piano di assetto della Riserva naturale., con esclusione degli interventi
che riguardano impianti già esistenti a servizio di singoli edifici isolati.
3. È vietata in tutte le zone della Riserva naturale.la realizzazione di qualsiasi struttura o impianto o
infrastruttura tecnologici a rete fuori terra.
4. La realizzazione di nuovi impianti o strutture o infrastrutture tecnologici a rete o la sostituzione
di quelli esistenti deve avvenire mediante interramento delle linee, da realizzarsi, di norma, lungo il
tracciato delle strade vicinali, comunali e provinciali.
5. Per la realizzazione di nuovi impianti non è consentito aprire nuove piste e/o nuova viabilità per
l’accesso ai luoghi interessati dal tracciato.
7. È vietata la realizzazione di impianti eolici finalizzati alla produzione di energia.
Art. 62 (Interventi sugli impianti e infrastrutture esistenti)
1. Gli interventi sugli impianti e infrastrutture esistenti sono eseguiti nel rispetto delle seguenti modalità:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione di componenti dell’impianto
danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, sono soggetti
al preventivo rilascio del nulla osta dell’ente parco;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti
dell’impianto con nuovi componenti che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti
al preventivo rilascio del nulla osta dell’ente parco; per questi interventi è comunque previsto
l’interramento del tratto di rete tecnologica oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria;
c) qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di individui arborei è soggetto al
preventivo rilascio del nulla osta dell’ente parco;
d) per la realizzazione di nuovi impianti o infrastrutture che vadano a sostituire tratte esistenti, si
deve procedere al contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili ed al ripristino dei
luoghi alle condizioni precedenti l’installazione.
Art. 63 (adeguamento degli impianti esistenti)
1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti gestori di impianti
tecnologici a rete, della telecomunicazione e della telefonia mobile devono adeguare gli impianti
secondo quanto previsto dall’articolo 62.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di impianti tecnologici a
rete, per la telecomunicazione e per la telefonia mobile non più in servizio, devono procedere allo
smantellamento delle tratte inutilizzate ed alla eventuale bonifica le zone della Riserva naturale
interessate.
CAPO XIV Tutela, gestione della fauna ed interventi connessi
Art. 64 (Tutela della fauna)
1. Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall’articolo 27, comma 3 della l.r.
29/1997 nonché dall’articolo 95 del presente regolamento, all’interno della Riserva naturale sono
vietati:
a) l’attività venatoria;
b) la cattura, il prelievo e l’uccisione di animali della fauna selvatica, a qualsiasi specie essi
appartengano, ad eccezione delle attività previste dall’Art. 70 del presente Regolamento o
per esigenze di ricerca scientifica, previo nulla osta dell’Ente.
d) il danneggiamento o la distruzione dei siti di riproduzione e riposo della fauna selvatica, la
raccolta o la distruzione di uova nonché ogni azione in grado di arrecare disturbo nei
confronti della fauna.
2. Sono consentiti gli interventi connessi alla zootecnia nel rispetto della normativa vigente in
materia.
3. Sono consentiti, altresì, gli interventi sulla fauna in applicazione della normativa igienicosanitaria, fitopatologica, veterinaria e forestale nonchè le catture ed i trappolamenti effettuati a
scopo didattico e scientifico, preventivamente autorizzati dal parco.
4. L’uccisione fortuita ed il rinvenimento di esemplari morti o feriti ovvero di piccoli nati
incustoditi, appartenenti alla fauna selvatica, devono essere prontamente comunicati agli uffici
competenti dell’ente parco.
Art. 65 (Tutela della fauna minore)
1. Fatti salvi i prelievi e gli abbattimenti selettivi previsti dall’articolo 27, comma 3 della l.r.
29/1997 nonché dall’articolo 95 del presente regolamento, all’interno della Riserva naturale sono
vietate la raccolta, l’asportazione e l’ uccisione di anfibi, rettili, molluschi, crostacei, insetti e di
qualsiasi altro esemplare, vertebrato e invertebrato appartenente alla fauna minore nonché dei loro
nidi. Non rientrano nel divieto di cui al presente comma le normali operazioni connesse alle attività
agricole e selvicolturali nonché l’ applicazione della normativa igienico-sanitaria, fitopatologica,
veterinaria, e forestale e le catture a scopo didattico e/o scientifico autorizzate dall’ente parco nel
rispetto della normativa vigente.
2. Per tutte le specie di fauna minore sono vietati:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) provocare molestie, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione,
che ne pregiudichino la conservazione e la tutela;
d) la distruzione o la raccolta di uova nell' ambiente naturale o la loro detenzione anche se
vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di esemplari, vivi o morti ovvero imbalsamati,
nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dagli esemplari stessi.
6. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), è vietato lo svuotamento e la ripulitura di fontanili e volubri
e comunque di ogni punto d’acqua in cui siano presenti specie anfibie, nel periodo riproduttivo
compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.
Art. 66 (Misure per il ripristino degli equilibri faunistici)
1. L’ente parco effettua periodici monitoraggi sulle cenosi naturali per accertare eventuali stati di
alterazione dell’equilibrio ecologico. Qualora gli stati di alterazione dell’equilibrio ecologico siano
tali da arrecare pregiudizio al mantenimento della biodiversità ed alla stabilità dei sistemi agroambientali, possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e
successive modificazioni, interventi di controllo numerico delle popolazioni di fauna selvatica
vertebrata omeoterma, presenti nel territorio del parco.
2. Gli interventi di controllo numerico sono volti a ridurre la consistenza locale di una determinata
specie, per contrastare gli impatti da essa esercitati sugli ecosistemi o sulle attività economiche o
per impedirne la diffusione su aree più vaste. Gli interventi di controllo numerico si sostanziano in:
a) prelievi faunistici, consistenti nelle catture di individui della popolazione oggetto di
controllo, finalizzate alla successiva rimozione mediante traslocazione o soppressione;
b) abbattimenti selettivi, consistenti in abbattimenti mediante arma da fuoco di individui della
popolazione oggetto di controllo, effettuati con l’intento di incidere unicamente sulla specie
bersaglio, evitando effetti negativi sulle altre componenti della zoocenosi.
3. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2006, n. 320, gli interventi di cui al
comma 2 sono attuati nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) dimostrata inefficacia di tecniche alternative di ricomposizione degli squilibri ecologici;
b) mantenimento delle caratteristiche della comunità animale e garanzia della vitalità della
popolazione animale autoctona oggetto degli interventi;
c) obiettività e coerenza scientifica dell’intervento;
d) accurata pianificazione degli interventi ed esplicita attribuzione delle responsabilità tecnicooperative;
e) rispetto dell’integrità psico-fisica degli animali catturati ovvero utilizzo di tecniche in grado di
minimizzare le sofferenze degli animali da abbattere;
f) informazione scientifica e pubblica sugli obiettivi ed i risultati degli interventi.
4. Gli interventi di controllo numerico sono disposti dall’ente parco sulla base del piano di riduzione
degli impatti e del relativo piano operativo di controllo numerico, di cui alla DGR 320/2006. Il
piano di riduzione degli impatti, che è adottato dal Consiglio direttivo, prevede l’insieme degli
interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ecologici ed economici della fauna selvatica. Esso
contiene in particolare:
a) le informazioni disponibili sulla popolazione responsabile dei danni, quali la distribuzione, la
consistenza e la struttura e sugli impatti da essa causati e specificamente la tipologia, la
distribuzione, la rilevanza ecologica, l’entità economica nel caso di attività produttive;
b) l’indicazione degli obiettivi, delle azioni, delle modalità e dei tempi degli interventi previsti;
c) l’analisi delle implicazioni di carattere biologico, sociale, economico e organizzativo connesse
con le previsioni del piano stesso.
5. Il piano di riduzione degli impatti è attuato con il piano di controllo numerico, che contiene la
programmazione operativa degli interventi di controllo numerico ed in particolare:
a) gli obiettivi del piano e la sua durata;
b) l’individuazione degli interventi da effettuare e delle aree interessate dagli stessi;
c) la descrizione del contesto degli interventi;
d) la valutazione dell’opportunità degli interventi;
e) l’indicazione degli strumenti di intervento e del personale coinvolto, ivi compreso il
personale esterno coadiuvante;
f) il piano economico degli interventi previsti;
g) la destinazione degli animali prelevati;
h) l’indicazione dei tempi e delle modalità di monitoraggio degli effetti degli interventi e di
valutazione degli stessi.
6. Il piano di controllo numerico, prima dell’adozione da parte del Consiglio direttivo, deve essere
sottoposto a:
a) valutazione di incidenza;
b) parere della Sezione aree naturali protette del Comitato tecnico scientifico per l’ambiente, ai
sensi dell’articolo 4, comma 5, lettera e), della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.
7. Gli interventi di prelievo faunistico e di abbattimento selettivo possono essere eseguiti, ai sensi
dell’articolo 27, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, oltre che dal personale
dell’ente parco addetto alla vigilanza, anche da persone esterne appositamente autorizzate dall’ente
parco a seguito della frequenza di specifici corsi di formazione organizzati dall’ente stesso, purché
accompagnate da personale dell’ente parco.
8. La carne degli animali abbattuti, qualora si tratti di specie commestibili, è posta in vendita, alle
condizioni di mercato correnti, previo accertamento veterinario, ai sensi della legislazione vigente
in materia. Eventuali trofei possono essere conservati dall’ente parco, che può anche trattenere parti
degli animali per scopi scientifici o per esporli presso centri visite, centri di documentazione o
musei del parco.
9. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) non si applicano agli interventi di eradicazione
di specie alloctone.
10. Il presente articolo non si applica agli interventi di controllo numerico delle popolazioni di ratto
nero (Rattus rattus), di ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus) e di topo domestico (Mus
domesticus).
Art. 67 (Introduzione e reintroduzione di specie animali)
1. Nel territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie e popolazioni animali alloctone.
2. Per il recupero delle specie localmente estinte va data priorità agli interventi di conservazione in
situ, favorendo, quando possibile, la ricolonizzazione naturale delle popolazioni residue delle
specie;
3. Per quanto riguarda gli interventi di reintroduzione, con particolare riferimento alle specie di
interesse comunitario, di seguito si richiama quanto riportato dall’art.12 del DPR 357/97: l’Ente di
gestione “sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato
dall'adozione del provvedimento di reintroduzione autorizzano la reintroduzione delle specie
autoctone di cui all'allegato D del DPR 357/97 e delle specie di cui all'allegato I della direttiva
79/409/CEE, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce
in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente”.
4. Il proponente dell’intervento faunistico di reintroduzione dovrà prevedere la redazione di un
dettagliato studio di fattibilità comprendente l’analisi di opportunità e l’analisi del rischio, che
evidenzi come tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire la specie oggetto
dell’intervento in uno stato di conservazione soddisfacente; tale studio dovrà essere sottoposto ad
un preventivo parere tecnico rilasciato dall’ISPRA.
5. Qualora lo studio di fattibilità individuasse delle influenze, dirette o indirette, sul sito dovrà
essere prevista anche una valutazione d’incidenza come stabilito dall’art, 6 comma 3 della
sopraccitata direttiva 92/43/CEE e dagli strumenti normativi nazionali e regionali di recepimento.
6. Qualora dovesse verificarsi un’immissione non intenzionale o non autorizzata di una specie
alloctona, o, comunque, un’indesiderata e dannosa espansione della distribuzione di una specie
alloctona l’Ente di gestione dovrà procedere al controllo e, ove necessario e possibile,
all’eradicazione della specie alloctona nel rispetto della normativa vigente.
CAPO XV Introduzione di armi, esplosivi e di altri mezzi distruttivi o di cattura
Art. 68 (Definizioni)
1. . Ai fini del presente capo si intende:
a) per introduzione, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse
assimilati nel territorio della Riserva naturale.;
b) per trasporto, il transito ovvero l'attraversamento del territorio della Riserva naturale.con armi
ed oggetti alle stesse assimilati;
c) per esportazione, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a);
d) per armi, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e
classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso
sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre
leggi e regolamenti vigenti in materia;
e) per oggetti assimilati alle armi, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi
delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi
ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a
7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare
offesa alla fauna del parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio
di oggetti idonei all'offesa della fauna della Riserva naturale.;
f) per esplosivi, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e
regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque
composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo
disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombecarta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;
g) per mezzi di cattura, quelli indicati nella lettera a) dell'allegato F del d.p.r. 357/1997 e
successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma
1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni;
f) per privati, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:
1) gli appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad
ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione
permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
2) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi
vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei
casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale) a
portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i
rispettivi regolamenti;
3) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24
ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la
sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili
di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di
appartenenza.
Art. 69 (Deroghe al divieto di introduzione non autorizzata)
1. Il divieto di introduzione , da parte di privati, in mancanza dell’autorizzazione dell’ente parco, di
armi, esplosivi nonché di qualsiasi mezzo di cattura e oggetto assimilato alle armi, disposto
dall’articolo 8, comma 1, lettera f), non si applica:
a) ai soggetti cui è consentito, dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa
personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del regio decreto 18
giugno1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel
predetto articolo 42;
b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42
del r.d. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato, che
sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa
vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali
sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia
dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle
competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è
concesso il permesso del porto d'armi;
f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di mezzi
catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l’esecuzione
di interventi di medicina veterinaria.
Art. 70 (Introduzione, trasporto ed esportazione nel e dal territorio della Riserva naturale di
armi ed oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia,con riferimento, in particolare,
al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione,
il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio della Riserva naturale delle armi, degli oggetti alle
stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito esclusivamente lungo i percorsi
individuati nell’allegato D al presente regolamento.
2. L'introduzione, il trasporto e l'esportazione delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli
esplosivi e dei mezzi di cattura al di fuori, totalmente o parzialmente, dei percorsi di cui all’allegato
D, devono essere autorizzati dall’ente parco ai sensi dell’articolo 102.
3. Le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita
custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto
definito nella circolare del Ministero dell’interno del 14 febbraio 1998.
4. Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è
fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali, se non per evidenti motivi di necessità.
Art. 71 (Detenzione e commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi)
1. Ove non ostino i divieti e la disciplina di cui alla normativa vigente in materia, la detenzione di
armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi è consentita nei locali ricadenti all'interno
delle aree urbanizzate classificate D nel piano di assetto. Nei locali esterni a tali aree la detenzione è
consentita solo previa autorizzazione rilasciata dall'ente parco ai sensi dell’articolo 102.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per il deposito, nel territorio del parco, di
armi, oggetti alle stesse assimilati, munizioni ed esplosivi.
Art. 72 (Disposizioni speciali per alcuni prodotti esplosivi od esplodenti e per alcuni strumenti
non inclusi, ai sensi della normativa vigente, fra quelli da punta e da taglio atti a recare
offesa alla persona)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il lancio di razzi, l'accensione di fuochi di artificio e di
artifici pirotecnici, ad eccezione degli artifici aventi esclusivo effetto illuminante e/o fumoso e privi
di cariche di lancio, l'esplosione di bombe carta, di petardi, mortaretti e simili apparecchi, anche ove
effettuato con la predisposizione delle cautele che non compromettano l'incolumità delle persone,
non sono consentiti all'esterno delle aree indicate come A, B, C dal Piano d’assetto della Riserva
naturale..
2. E' consentita nel territorio della Riserva naturale.la detenzione od il porto di strumenti lanciarazzi
e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche e
strumentali previste dalla normativa vigente, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o
soccorso alpino od in attività di protezione civile.
Art 73 (Disposizione transitoria per i residenti nel territorio della Riserva naturale.)
1. I residenti nel territorio della Riserva naturale, che detengono presso l'abitazione ove risiedono le
armi e gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi di cui all’articolo 96, comma 1, lettere
d), e) ed f), da data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, a comunicare all'ente parco le armi,
gli oggetti alle stesse assimilati nonché gli esplosivi detenuti. Qualora le armi e gli oggetti alle
stesse assimilati nonché gli esplosivi siano suscettibili di trasporto, salvo quanto previsto dagli
articoli 99 e 100, il residente deve indicare nella comunicazione il percorso ritenuto più breve dal
luogo di detenzione ad uno dei percorsi indicati nell’allegato D ed allegare specifica richiesta di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 102.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti dei residenti e non residenti
nel territorio della Riserva naturale che detengano, da data anteriore all'entrata in vigore del
presente regolamento, le armi, gli oggetti alle stesse assimilati, o gli esplosivi in locali esterni
all'area indicata al comma 1, di cui abbiano la disponibilità.
Art. 74 (Autorizzazioni)
1. Coloro che debbano essere autorizzati ai sensi degli articoli 72, comma 2, 73 e 75, devono
presentare apposita richiesta, indicando, pena il diniego dell’autorizzazione:
a) i fini per cui si richiede l’autorizzazione;
b) il tipo di armi o di oggetti alle stesse assimilati o di esplosivi o di mezzi di cattura per cui si
richiede il provvedimento autorizzatorio;
c) eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso;
d) il percorso che si intende effettuare, in caso di trasporto.
2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, l’ente parco provvede
a rilasciare apposita autorizzazione ovvero a comunicare l’eventuale diniego. Nel caso del trasporto,
l’autorizzazione è di durata annuale ad eccezione del trasporto per uso venatorio, per cui la relativa
autorizzazione ha durata corrispondente a quella della stagione di caccia.
3. L’autorizzazione è soggetta al pagamento delle spese di segreteria il cui ammontare è fissato con
apposita deliberazione dall’ente parco.
4. Le autorizzazioni rilasciate sono trasmesse ai Comandi o stazioni dei CC e del CFS competenti
territorialmente.
CAPO XVI Integrazione con le misure di conservazione del SIC/ZPS
presente nella Riserva Naturale
Art.75
Tutela della Zona di Protezione Speciale
Ripasottile”
(ZPS) IT6020011 “Laghi Lungo e
1. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 612/2011, del DPR 357/97 e
ss.mm.ii., del DM 17 ottobre 2007, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente
gli habitat di specie e le specie di Uccelli di interesse comunitario (sensu Direttiva Uccelli
2009/147/CE) presenti nella ZPS, nel territorio della Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile
vigono le seguenti norme e misure di conservazione.
Art. 76
Misure di conservazione di carattere generale da applicarsi all’interno del
territorio della ZPS
1. All’interno del territorio della IT6020011 “Laghi Lungo e Ripasottile”vigono le seguenti
misure di conservazione:
DIVIETI E OBBLIGHI
-
È vietata l’immissione nell’ambiente naturale di specie animali non autoctone. Sono fatti salvi:
a) gli interventi finalizzati a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso la
reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente o i ripopolamenti di specie
autoctone in imminente rischio di estinzione. In particolare, per quanto riguarda le specie
dell’Allegato D del D.P.R. 357/1997 e le specie dell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE,
detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell’art. 12 del medesimo D.P.R.
357/1997;
b) le attività zootecniche;
c) l’introduzione e la traslocazione delle specie e di popolazioni faunistiche alloctone per
l’impiego ai fini di acquacoltura in applicazione del Regolamento CEE 708/2007 e successive
modificazioni, attuazioni ed integrazioni;
d) l’introduzione di Torymus sinensis antagonista del Dryocosmus kuriphilus (Cinipide galligeno
del castagno) subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un’analisi dei
rischi ambientali, predisposto dai soggetti privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
che evidenzi l’assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio
evidenzi l’inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati
principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto di introduzione. I risultati degli studi
di valutazione effettuati sono comunicati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare per gli atti autorizzativi di competenza e al Comitato stabilito dall’art. 20 della
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.
- È vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di
fanghi e rifiuti nonché l’ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le
discariche per inerti;
- È vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli impianti per autoproduzione
con potenza complessiva non superiore a 20 kw nonché gli interventi di sostituzione e
ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell’impatto sul sito in
relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; in ogni caso è necessario tenere conto delle
linee guida per gli impianti eolici nei siti Natura 2000 prodotti dalla Commissione Europea (EU
Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. European
Commission 2010);
-
È vietata l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle
previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore
del D.M. 17 ottobre 2007 o approvati entro il periodo di transizione stabilito dal D.M. stesso,
prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva sia realizzato a
fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli
progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell’intervento;
- È vietata la circolazione motorizzata al di fuori delle strade anche ai sensi della l.r. 30 marzo
1987, n. 29 (Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore), fatta eccezione per le
attività di ricerca scientifica e di monitoraggio e per i mezzi agricoli e forestali, di soccorso,
controllo e sorveglianza, utilizzati dagli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori ai
fini dell’accesso al fondo, all’azienda
- È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine
dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
e) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
f) superfici non coltivate durante tutto l’anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili
all’aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’art. 6
del regolamento (CE) n. 73/2009.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere
fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa
prescrizione della competente Autorità di gestione;
- E’ vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e dei ricoveri degli uccelli; è
vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli, durante il periodo di riproduzione e
di dipendenza;
- Gli elettrodotti e le linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione
straordinaria o in ristrutturazione, devono essere messi in sicurezza rispetto al rischio di
elettrocuzione e impatto degli uccelli; sono da considerare preferenziali le scelte progettuali che
siano orientate all’interramento o all’isolamento delle linee elettriche e che prevedano la scelta di
tracciati idonei a limitare al minimo gli impatti;
- Gli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e
canali collettori, devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, che va dal
1° febbraio al 1° settembre.
- Deve essere realizzato il monitoraggio, delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla
direttiva 2009/147/CE e in particolare quelle dell’Allegato I della medesima direttiva o comunque a
priorità di conservazione.
ATTIVITÀ DA PROMUOVERE E INCENTIVARE
- Vanno promosse e incentivate le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat
tra le quali:
a)la repressione del bracconaggio anche attraverso forme di utilizzazione sostenibile ed economica
della fauna selvatica ed iniziative a carattere sociale derivanti da tale utilizzazione;
b)l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio
sulla Rete Natura 2000;
c) l'agricoltura integrata e ogni pratica che non utilizza antiparassitari, erbicidi, o concimi chimici,
ma usa metodi naturali per assicurare la produttività delle piante
d) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
e) il ripristino, il recupero e la riqualificazione ambientale di habitat naturali, quali ad esempio zone
umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
f) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei
cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
g) le operazioni di pulizia dagli arbusti finalizzata al mantenimento delle superfici a pascolo
permanente, come definito dall’art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della
Commissione del 29 ottobre 2009.
Art. 77
Misure di conservazione specifiche e attività da favorire per le singole tipologie di
habitat alle quali la ZPS è stata assegnata dalla DGR 612/2011 (zone umide e ambienti
agricoli).
- E’ fatto divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
-E’ fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea
o seminata con specie autoctone preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o
arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all’articolo 6 e all’Allegato III del regolamento CE
73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da
apposito atto della Giunta regionale.
REGOLAMENTAZIONI
a) la costruzione di nuove serre fisse è disciplinata dalla l.r. 12 agosto 1996 n. 34 concernente
“Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre” e successive modificazioni con le seguenti
disposizioni attuative: è consentita esclusivamente la costruzione di serre senza opere di fondazione
con strutture in legno o tubolare metallico comunque amovibili e con copertura degli impianti in
film plastico e la cui superfice coperta non deve superare il quaranta percento dell’area disponibile;
b) è sospeso durante il periodo riproduttivo dell'avifauna: da 15 marzo al 31 luglio il controllo
ovvero la gestione all’interno delle zone umide naturali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini,
lanche e lagune d’acqua dolce, della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea, mediante
taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno. Sono fatti
salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non
arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;
c) l’utilizzo dei diserbanti per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di
irrigazione, fossati e canali collettori) è regolamentato dalle norme tecniche di difesa integrata del
Piano di Sviluppo Rurale vigenti al momento del trattamento;
e) la pesca è regolamentata dalla legge regionale 7 dicembre 1990, n.87 “Norme per la tutela del
patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e da
quanto previsto dal presente Regolamento.
ATTIVITA’ DA FAVORIRE
Vanno favorite le attività finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat tra le quali:
a) la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;
b) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in
boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi
relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
c) l’incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
d) la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e
permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare
nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero
indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza
del periodo di impegno;
e) il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui
siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti,
maceri, laghetti;
f) l’adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
g) l’adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione:
alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie
selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici
(ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);
h) il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle
lavorazioni del terreno;
i) l’adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di
sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre
colture di pieno campo (mietitrebbiature);
l) gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5
metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
m) la riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;
n) l’agricoltura biologica e integrata;
o) la creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
p) il mantenimento ovvero il ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni
della zona umida;
q) il mantenimento ovvero il ripristino della vegetazione sommersa natante ed emersa e dei terreni
circostanti l'area umida;
r) la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi
scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in
primavera;
s) la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
t) la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
u) la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo
di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per
parcelle ed evitando il taglio raso;
v) il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, l’ampliamento di biotopi relitti
gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere,
valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
z) le colture a basso consumo idrico e l’individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra
cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
Art. 78:
Misure di conservazione di carattere specifico da applicarsi nel SIC IT6020011
“Laghi Lungo e Ripasottile”.
DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI:
Per habitat e specie acquatiche:
-Obbligo di assicurare la salvaguardia dell’integrità della risorsa idrica sia in termini quantitativi
che qualitativi.
-Divieto di alterazione del regime naturale delle acque ad eccezione di eventuali interventi
finalizzati alla riqualificazione ecologica dei bacini lacustri.
Divieti ed obblighi relativamente agli habitat:
3140 Acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica di Chara spp
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion
-Divieto di danneggiamento, taglio ed asportazione della vegetazione acquatica sommersa e
semisommersa, in particolar modo nei bacini e nei corsi d’acqua sorgentizi (ad es.: fiume e canale
di S. Susanna, Sorgenti Canapine e di San Liberato); è prevista la deroga per gli interventi connessi
al rischio idraulico e a motivi di incolumità pubblica che comunque da sottoporre a valutazione di
incidenza.
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos
-Divieto di danneggiamento e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva spondale e igrofila ad
eccezione degli interventi connessi al rischio idraulico e a motivi di incolumità pubblica che
comunque da sottoporre a valutazione di incidenza.
-Obbligo di inventariare e proteggere tutti gli individui di Salix eleagnos e le specie vegetali
associate (habitat 3240).
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri e Bidention
7210* Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
-Divieto di sfalcio della vegetazione riparia e spondale nel tratti in cui sono presenti i due habitat,
3270 e 7210.
-Obbligo di inventariare e proteggere tutti gli individui di Cladium mariscus e le specie vegetali
associate (habitat 7210*).
Divieti o obblighi relativamente alle specie:
5357
Bombina pachypus [B. variegata] (Ululone appenninico)
1167 Triturus carnifex (Tritone crestato italico)
Nei fontanili, nelle altre raccolte d’acqua artificiali e/o naturali anche se temporanee (a es. pozze) è
vietata:
-l’eliminazione o la trasformazione ad altro uso di fontanili, abbeveratoi ed altre piccole raccolte
d’acqua artificiali nelle quali sia riscontrata la presenza certa o potenziale di specie di Anfibi;
l’immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura;
-la pulizia con sostanze chimiche e la manutenzione ordinaria con modalità differenti da quelle
indicate nel paragrafo successivo “azioni da incentivare”;
-l’immissione di pesci predatori potenziali predatori delle fasi larvali degli Anfibi.
-Divieto di realizzazione di livellamenti dei terreni agricoli e di bonifiche a carico degli stagni
temporanei o dei prati umidi, con particolare attenzione nel comprensorio delle cosiddette “Parti” di
Cantalice (località Piè di Rivo, Riano e Pratetta, comuni di Poggio Bustone, Rieti, lato orientale del
sito).
Interventi attivi e azioni da incentivare in riferimento alla specie
1352 Canis lupus (Lupo)
- Adozione di misure finalizzate alla prevenzione dei danni da canidi al patrimonio zootecnico. Tali
interventi sono da attuare prioritariamente nei siti caratterizzati da livelli elevati di conflitto lupozootecnia. Le misure adottate andranno selezionate tra quelle di sperimentata efficacia (conduzione
del bestiame, ricovero notturno, uso di cani da guardiania, ecc.) e calibrate in base alle condizioni di
allevamento locali.
- Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del randagismo
canino, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita. Tale intervento è motivato
dalle profonde ricadute che il tema riveste per la conservazione della specie (competizione,
ibridazione, danni zootecnia e relativi conflitti, ecc.) e permetterà all’ente gestore di sensibilizzare i
soggetti formalmente competenti (ASL, Comuni, altri) all’adozione delle misure volte alla
riduzione del fenomeno del randagismo canino. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da
assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale.
-Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del bracconaggio e
dell’uso di esche avvelenate, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita, in
collaborazione con le autorità preposte alla sorveglianza e al contrasto di tali attività illecite. La
banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti
a carattere regionale e/o nazionale.
Interventi attivi e azioni da incentivare per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito.
-Sviluppo ed implementazione delle linee progettuali previste per la gestione ed il risanamento dei
bacini lacustri dall’eutrofizzazione così come riportato nelle norme di salvaguardia della ZPS
(AA.VV., 2009).
-Verifica di possibili accordi con Endesa Italia spa e Consorzio della Bonifica Reatina per una
gestione del sistema idraulico che preveda anche una migliore gestione e conservazione della zona
umida e dei suoi livelli idrici.
-Predisposizione di un programma di salvaguardia delle fasce riparie ed igrofile lungo i bacini e
corsi d’acqua maggiori.
-Predisposizione di un programma di eradicazione o contenimento delle specie alloctone invasive
(crostacei decapodi, ittiofauna e testuggini).
-Predisposizione di un programma di riqualificazione degli habitat acquatici lacustri, attraverso
l’ampliamento delle superfici ad acque libere e il “ringiovanimento” dei bacini minori.
-Favorire e sostenere le pratiche di agricoltura biologica.
Realizzazione di uno studio dedicato alla verifica della presenza di batracofauna di interesse
zoologico, individuazione di eventuali misure di conservazione.
-Verifica del carico di azoto e fosforo rilasciato dai sistemi di fognatura e di depurazione degli
scarichi urbani e valutare l’eventuale necessità di affiancare al sistema un impianto di
fitodepurazione per l’ulteriore abbattimento dei composti sopra citati. Controllare regolarmente lo
stato dei dotti collettori degli impianti di depurazione.
-Controllo degli impianti di carico e scarico delle acque dei due impianti di troticoltura presenti
nell’area e le possibili vie di fuoriuscita dagli impianti degli animali allevati.
-Predisporre un programma di gestione e monitoraggio dell’ittiofauna, che possa anche permettere
di verificare la presenza di specie ittiche di interesse comunitario (ad es.: rovella Rutilus rubilio) ed
indagare su eventuali popolazioni indigene di interesse ittiologico (ad es.: scardola Scardinius
scardafa, luccio Esox cfr. cisalpinus n.s.).
-La realizzazione, la manutenzione o restauro dei fontanili, qualora necessari, devono essere
effettuati assumendo come assoluta priorità la tutela degli Anfibi e quindi i tempi, le modalità
realizzative
dovranno essere modulate tenendo conto delle esigenze ecologiche delle specie
presenti e/o potenzialmente presenti.
CAPO XVII Disposizioni transitorie e finali
Art. 79.( Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere delle disposizioni di cui al
presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale, si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.
2. In caso di più violazioni si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.
3. Per l’irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dall’articolo 38, comma 3 della l.r.
29/1997 e successive modificazioni.
Art. 80 (Vigilanza)
1. La vigilanza sull’applicazione del presente regolamento spetta ai guardiaparco dell’ente parco
nonché a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti
amministrativi in base alla normativa vigente.
Art. 81 (Disposizioni finali)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute in atti regolamentari dell’ente parco, che siano incompatibili con il presente regolamento.
2. In caso di contrasto tra le previsioni del piano di assetto e le disposizioni del presente
regolamento si applica la norma più restrittiva.
Art. 82 (Entrata in vigore)
1. Ai sensi dell’articolo 27, comma 8, della l.r. 29/1997, il presente regolamento entra in vigore
decorsi tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.