copertina pubblici
Transcript
copertina pubblici
GUIDA A.R.T. N. 4 GUIDA AGLI APPALTI PUBBLICI COME PARTECIPARE AD APPALTI PUBBLICI IN FRANCIA Realizzato con il contributo finanziario del Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG III A—ALCOTRA Unione Europea PIC INTERREG III DICEMBRE 2006 GUIDA A.R.T. N. 4 GUIDA AGLI APPALTI PUBBLICI COME PARTECIPARE AD APPALTI PUBBLICI IN FRANCIA PROGETTO A.R.T. — ARTIGIANATO IN RETE TRANSFRONTALIERA DICEMBRE 2006 La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel Bouchard e Nicolas Bendinelli (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des AlpesMaritimes), Patrizia Mellano (Camera di commercio di Cuneo), e Patrizia Spano (Camera di commercio di Imperia) con il contributo del PIC INTERREG IIIA ALCOTRA. La guida è disponibile sul sito internet: www.aretra.eu Redazione dei testi a cura di Daniela Peppino Realizzazione copertina e impaginazione testi: Maura Fossati e Chiara Dalbesio - Ufficio Studi Camera di commercio di Cuneo Riproduzione: Tipografia Artigiana Grafica & Tuttostampa - Cuneo SOMMARIO Premessa pag. 5 Contratto di appalto pag. 7 Quanti tipi di appalto ci sono? pag. 7 Amministrazioni aggiudicatrici pag. 7 Soggetti ammessi alle gare pag. 8 Modalità di accesso agli appalti pag. 9 Requisiti necessari per partecipare pag. 9 A. Requisiti di ordine generale pag. 9 B. Requisiti di ordine speciale pag. 10 Procedure di aggiudicazione pag. 13 Aste elettroniche pag. 15 Offerta pag. 15 Termini minimi pag. 16 Criteri di aggiudicazione pag. 18 Varianti pag. 19 Pubblicità pag. 19 Subappalto pag. 20 Coperture assicurative pag. 21 Piani di sicurezza pag. 22 Garanzie pag. 22 Stipulazione del contratto pag. 23 Pagamento delle imprese pag. 24 Risoluzione delle controversie pag. 25 Come conoscere l’esistenza di appalti pubblici pag. 26 Indirizzi utili pag. 27 4 PREMESSA Operare in un’area frontaliera rappresenta per le imprese, spesso, un’opportunità ma, talvolta, anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare situazioni della vita dell’impresa in contesti normativi, regolamentari ed amministrativi diversi. Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere le opportunità offerte dal mercato confinante, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro del progetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.). Con un programma di azioni coordinate, sostenuto finanziariamente dal Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra, le tre istituzioni sperimentano, per la prima volta, un nuovo modo di operare insieme e di servire le imprese artigiane dei tre territori in un’ottica integrata di messa a disposizione delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliero. La realizzazione delle “Guide A.R.T.” rappresenta il primo passo di questo sostegno istituzionale di allargamento dell’orizzonte dell’impresa attraverso la diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per lo sviluppo delle attività oltre confine. Albert MOZZATTI Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes Ferruccio DARDANELLO Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo Giovanni DANIO Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Imperia 5 6 CONTRATTO DI APPALTO È il contratto concluso a titolo oneroso tra una stazione appaltante ed un operatore economico allo scopo di soddisfare i rispettivi bisogni in materia di forniture, servizi o lavori. QUANTI TIPI DI APPALTO CI SONO? 1. Appalto di lavori: Contratto, a titolo oneroso, concluso con uno o più imprenditori, volto all’esecuzione dei lavori di edilizia o del genio civile richiesti e precisati dalla stazione appaltante. 2. Appalto di forniture: Contratto, a titolo oneroso, concluso con uno o più fornitori, avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione od il leasing di prodotti o materiali. 3. Appalto di servizi: Contratto, a titolo oneroso, concluso con uno o più prestatori di servizi, avente ad oggetto la realizzazione di prestazioni di servizio. Negli appalti misti di lavori, forniture e servizi, si applica la normativa relativa all’oggetto principale del contratto. AMMINISTRAZIONI AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI Gli enti appaltanti sottoposti al Codice francese degli Appalti Pubblici sono i seguenti: • lo Stato e le sue istituzioni pubbliche; • le istituzioni pubbliche a carattere industriale e commerciale; • gli enti territoriali (regioni, dipartimenti, comuni) e le proprie istituzioni pubbliche locali (università, scuole ...); • gli enti privati mandatari di un ente pubblico; • gli organismi di diritto privato formati tra collettività territoriali; • gli enti pubblici nazionali: 1. a carattere scientifico, culturale e professionale (ad esempio il Collège de France); 2. scientifici e tecnologici (ad esempio il CNRS); 3. a carattere amministrativo (ad esempio l’ANPE); • gli enti di diritto pubblico o privato creati per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale (Banque de France, Caisse des Dépôts et Consignations). 7 SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE • • Imprese singole. Raggruppamenti di operatori economici, rappresentati da un mandatario. Il mandatario è designato al momento dell’impegno contrattuale. Egli è l’unico ad avere rapporti con l’ente appaltante per l’esecuzione delle prestazioni, previste nell’appalto, dallo stesso coordinate all’interno del gruppo. I raggruppamenti di operatori economici possono costituirsi secondo due forme: 1. il raggruppamento congiunto, quando ciascuno degli operatori economici, membri del raggruppamento, è tenuto ad eseguire una o più prestazioni allo stesso attribuite. Il mandatario può essere tenuto, se l’appalto lo prevede, a rispondere solidalmente per gli inadempimenti dei membri del raggruppamento che rappresenta. L’impegno contrattuale, in questa forma di raggruppamento, è costituito da un documento unico contenente l’importo e la ripartizione dettagliata delle prestazioni che ciascun membro del raggruppamento dovrà eseguire. 2. Il raggruppamento solidale, quando ciascuno degli operatori economici, membro del raggruppamento, è obbligato finanziariamente per la totalità delle prestazioni dell’appalto. L’impegno contrattuale, in questa forma di raggruppamento, è costituito da un documento unico contenente l’importo totale dell’appalto e l’insieme delle prestazioni che i membri del raggruppamento dovranno realizzare. Esempi di gruppi di imprese sono le società di artigiani e le società cooperative di artigiani. Le candidature e le offerte sono presentate sia dall’insieme degli operatori economici raggruppati, sia dal mandatario qualora egli giustifichi, al momento della stipulazione del contratto di appalto, il possesso delle abilitazioni necessarie per rappresentare il raggruppamento di cui fa parte. La composizione del raggruppamento non può essere modificata nel periodo che intercorre tra la data di consegna delle candidature e la data di firma del contratto. Tuttavia, se il raggruppamento riesce a dimostrare che uno dei suoi membri si trova in stato di fallimento giudiziario o di sopravvenuta impossibilità ad eseguire parte delle prestazioni, può chiedere all’ente appaltante il permesso di continuare a partecipare alla procedura di attribuzione dell’appalto anche in assenza dell’operatore economico fallito, proponendo all’ente appaltante, eventualmente, uno o più subappaltatori. L’ente appaltante si pronuncia su tale richiesta dopo aver esaminato la capacità professionale, tecnica e finanziaria dei membri del raggruppamento nuovamente formato e degli eventuali subappaltatori proposti. Divieto di partecipazione Il bando di gara od il regolamento di consultazione, fornito dall’ente appaltante, può vietare ai candidati di presentare, per l’intero appalto o per determinati suoi 8 lotti, più offerte agendo, contemporaneamente, in qualità di candidati individuali e di membri di uno o più raggruppamenti. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI APPALTI PUBBLICI • • Appalto unico. Appalto lottizzato. Allo scopo di favorire la più vasta forma di concorrenza e di partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese, e salvo che l’oggetto dell’appalto non permetta l’identificazione delle distinte prestazioni, l’ente appaltante può dividere l’appalto in lotti separati. L’appalto lottizzato è particolarmente adeguato quando un appalto, sia esso di lavori, di forniture o di servizi, rischia di superare le capacità tecniche o finanziarie di una sola impresa. Le candidature e le offerte sono esaminate lotto per lotto. I candidati non possono presentare delle offerte variabili secondo il numero di lotti suscettibili di essere ottenuti. Le modalità di ricorso all’appalto lottizzato sono facilitate grazie all’introduzione di una disposizione che permette alle amministrazioni di firmare un solo impegno contrattuale qualora più lotti vengano attribuiti ad uno stesso titolare. L’ente appaltante può, tuttavia, stipulare un appalto unico, con o senza identificazione delle prestazioni distinte, qualora ritenga che la separazione dell’appalto in lotti sia, per natura o per difficoltà tecnica o finanziaria, troppo costosa nell’esecuzione delle prestazioni. REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE Le imprese stabilite nei Paesi dell’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento degli appalti in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza, purché dimostrino il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese francesi alle gare. L’ente appaltante può esigere dai candidati solo livelli minimi di capacità relativi e proporzionali all’oggetto degli appalti. I documenti ed i livelli minimi di capacità richiesti ai candidati sono precisati nel bando di gara o, in mancanza, nei documenti di consultazione. Per partecipare ad una gara di appalto, il candidato deve presentare un dossier di candidatura che attesti l’esistenza dei seguenti requisiti: A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE Per tutti gli appalti 1. essere in regola con gli obblighi fiscali e sociali; 9 2. 3. 4. 5. essere in regola con i doveri relativi al rispetto degli obblighi sulle assunzioni obbligatorie, secondo la normativa del paese d’origine; non trovarsi in stato di liquidazione giudiziaria, di fallimento personale, di interdizione alla possibilità di concorrere o di una equivalente procedura secondo il paese d’origine; non essere stato assoggettato, nel corso degli ultimi 5 anni, ad una condanna iscritta al casellario giudiziario relativamente ai reati sanciti dal codice del lavoro francese, quale il lavoro irregolare e clandestino, o ad altri reati di natura penale come previsti dalla normativa francese, quali ad esempio l’uso di falsa identità ed il riciclaggio di denaro; essere iscritto al registro delle imprese presso i registri professionali dello Stato di provenienza. Documenti richiesti Per i requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), autocertificazione datata e firmata dal candidato. Se il candidato si trova in situazione di correzione giudiziaria, deve presentare la copia del o dei giudizi pronunciati per questo effetto. Qualora il candidato venga preso in considerazione, dovrà presentare i certificati e le attestazioni rilasciati dalle amministrazioni o dagli organi competenti. Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per l’affidamento di appalti presentando dei certificati equivalenti stabiliti dalle amministrazioni od organismi competenti nel paese di origine. Qualora tali certificati non siano rilasciati, è possibile sostituirli con una dichiarazione sotto giuramento o, negli Stati in cui un tale giuramento non esista, mediante una dichiarazione solenne fatta dall’interessato dinanzi all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale legalmente riconosciuto. Per il requisito di cui al numero 5), documento che attesti l’iscrizione al registro delle imprese presso i registri professionali dello Stato di provenienza. Nel caso in cui i summenzionati documenti non siano redatti in lingua francese, l’ente appaltante può richiedere che gli stessi vengano accompagnati da una traduzione in francese, eseguita da un traduttore giurato, certificata e conforme all’originale. B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE Per tutti gli appalti Capacità tecnico-professionale Dimostrata attraverso: 1. capacità professionale in materia di protezione dell’ambiente; 2. costo complessivo, degli ultimi tre anni, sostenuto per il personale dipendente del candidato nonché l’indicazione dell’inquadramento del titolare dell’impresa all’interno della stessa; 10 3. elenco dei principali lavori, servizi e forniture, in corso di esecuzione o già eseguiti, negli ultimi cinque anni, con il relativo importo globale, la data e il destinatario, pubblico o privato; 4. eventuale qualificazione professionale delle imprese, se richiesta dall’ente appaltante; 5. certificati di qualità, se richiesti dall’ente appaltante; 6. titoli di studio od esperienza professionale posseduti dal responsabile dell’esecuzione dell’appalto; 7. dotazione di attrezzature tecniche, ossia i materiali, le macchine ed i locali di cui l’imprenditore dispone. In aggiunta, solo per l’appalto di SERVIZI o FORNITURE 8. certificati rilasciati da servizi incaricati per il controllo della qualità ed abilitati ad attestare la conformità delle forniture e dei servizi con riferimento a determinati requisiti o norme; 9. campioni concernenti le forniture che costituiscono l’oggetto dell’appalto. Per tutti gli appalti Capacità finanziaria Dimostrata attraverso: 10. idonee referenze bancarie; 11. cifra d’affari globale degli ultimi tre esercizi; 12. cifra d’affari valutata per le prestazioni oggetto dell’appalto, degli ultimi tre esercizi; 13. bilanci od estratti di bilanci, se nel paese di stabilimento è prevista la pubblicazione del bilancio. Documenti richiesti Per il requisito di cui al numero 1) certificati che attestino il rispetto degli obblighi ambientali. Per il requisito di cui al numero 2), una dichiarazione attestante il numero degli effettivi dipendenti dell’impresa candidata e l’inquadramento del titolare dell’impresa all’interno della stessa. Per il requisito di cui al numero 3), elenco dei principali lavori, servizi e forniture eseguiti od in corso di esecuzione. Per agevolare l’accesso agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese, vengono considerate sia le prestazioni fornite agli enti pubblici che quelle realizzate per i privati. Per il requisito di cui al numero 4), certificati di riconoscimento professionale o referenze di lavori capaci di dimostrare e confermare le competenze dell’operatore economico nella realizzazione della prestazione per la quale propone la sua candidatura. Per il requisito di cui al numero 5), un certificato rilasciato da enti indipendenti. Per gli appalti di lavori e servizi, la cui esecuzione necessita dell’attuazione di misure di gestione ambientale, tali certificati sono fondati sul sistema comunitario di gestione ambientale e di controllo (EMAS) o sulle norme europee od internazionali di gestione ambientale. 11 Per il requisito di cui al numero 6), indicazione dei titoli di studio o dell’esperienza professionale posseduti dal responsabile o dai responsabili dell’esecuzione degli appalti. Per il requisito di cui al numero 7), descrizione immobiliare e lista indicante il materiale tecnico e le macchine a disposizione dell’imprenditore. Per i requisiti di cui ai numeri 11) e 12), una dichiarazione attestante la cifra d’affari globale degli ultimi tre esercizi nonché quella relativa alle specifiche prestazioni oggetto dell’appalto. La capacità professionale, tecnica e finanziaria di un raggruppamento è apprezzata in maniera globale. Non è richiesto che ciascun membro del gruppo abbia la totalità delle competenze tecniche richieste per l’esecuzione dell’appalto. Per dimostrare le proprie capacità professionali, tecniche e finanziarie, il candidato, singolo o raggruppato, può chiedere che vengano prese in considerazione le capacità professionali, tecniche e finanziarie di altri operatori economici, qualunque sia la natura giuridica dei legami esistenti tra i due soggetti. In questo caso, l’operatore economico deve semplicemente dimostrare che disporrà di tali capacità durante l’esecuzione dell’appalto1. Se l’impresa non è in grado di produrre i documenti summenzionati, per dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria, può presentare qualsiasi altro mezzo probatorio considerato idoneo ed equipollente dall’ente appaltante purché emanato da enti giuridicamente autorizzati negli Stati membri. Nel caso in cui i summenzionati documenti non siano redatti in lingua francese, l’ente appaltante può richiedere che gli stessi vengano accompagnati da una traduzione in francese, eseguita da un traduttore giurato, certificata e conforme all’originale. Verifica delle dichiarazioni rese Prima di procedere all’esame delle candidature, l’ente appaltante, che constata l’assenza o l’incompletezza di documenti la cui presentazione era stata reclamata, può chiedere ai candidati di completare i rispettivi dossier di candidatura entro un termine, identico per tutti, non superiore a 10 giorni. I candidati che entro tale termine non presentano i documenti richiesti, non vengono ammessi alla fase di valutazione delle candidature. Le candidature che, invece, non vengono scartate, sono esaminate sulla base delle capacità professionali, tecniche e finanziarie menzionate nel bando di gara o nel regolamento di consultazione. Qualora le candidature non soddisfino il livello di capacità richiesto, vengono eliminate. Si precisa che l’assenza di referenze relative all’esecuzione di appalti dello stesso tipo non può essere motivo di esclusione di un candidato. 1 Il Codice degli Appalti Pubblici in Italia definisce ‘Avvalimento’ la possibilità per l’impresa di soddisfare la richiesta relativa alla capacità professionale, tecnica e finanziaria utilizzando i requisiti posseduti da un’impresa terza non direttamente coinvolta nella procedura concorsuale. 12 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE AGGIUDICAZIONE Procedure formalizzate: A. Gara d’appalto: procedura con la quale la stazione appaltante sceglie l’offerta economicamente più vantaggiosa, senza negoziazione, sulla base di criteri obiettivi preventivamente portati a conoscenza dei candidati. La gara d’appalto si presenta sotto due forme distinte, liberamente scelte dalla stazione appaltante: • aperta, quando tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono partecipare e presentare un’offerta; • ristretta, quando solo gli operatori economici, invitati dall’amministrazione aggiudicatrice e precedentemente selezionati, possono presentare un’offerta. B. Procedura negoziata: procedura con la quale l’amministrazione aggiudicatrice negozia le condizioni dell’appalto con uno o più operatori economici. Tale procedura è giustificata in specifici casi. Previa pubblicazione del bando e gara: per offerte irregolari nelle procedure di cui alle lettere A) e C) oppure se tali procedure sono andate deserte; in casi eccezionali, per bandi di gara senza fissazione globale del prezzo; nell’appalto di servizi, per prestazioni di natura intellettuale; nell’appalto di lavori, per opere realizzate a fine di ricerca o di sperimentazione senza scopo commerciale immediato; per gli appalti di lavori il cui importo è compreso tra 210.000 Euro e 5.270.000 Euro. Senza previa pubblicazione del bando e senza gara: per circostanze urgenti ed imprevedibili; nell’appalto di forniture, se il contratto è concluso a fine di ricerca, di sperimentazione o di studio senza scopo commerciale immediato; per gli appalti complementari di durata non superiore ai tre anni, a condizione che l’appalto iniziale sia stato concluso attraverso una messa in concorrenza, eseguiti dal titolare iniziale e destinato ad un rinnovo parziale dell’appalto; perché in seguito al verificarsi di circostanze impreviste, si sono resi necessari degli adempimenti inizialmente non previsti; perché l’esistenza di ragioni di natura tecnica, artistica o di privativa industriale comporta l’affidamento dell’appalto ad un’impresa determinata; per gli appalti che riguardano l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che versa in stato di liquidazione. C. Dialogo competitivo: procedura nella quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. L’amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i partecipanti al dialogo saranno invitati a presentare le offerte. Tale procedura è attuata quando, per la complessità dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice non è in grado di definire i mezzi atti a soddisfare i suoi bisogni, i suoi obiettivi, né è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica e finanziaria di un progetto. D. Sistema di Acquisizione Dinamica: procedura completamente elettronica di aggiudicazione, prevista per gli appalti di forniture di uso corrente, grazie alla 13 quale l’ente appaltante attribuisce, dopo la gara, uno o più appalti ad uno degli operatori economici precedentemente selezionati sulla base di un’offerta indicativa. Questo sistema è creato per un periodo massimo di 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. E. Accordo Quadro: contratto concluso tra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità desiderate. Per gli appalti e gli accordi quadro di lavori il cui valore stimato è compreso tra 210.000 Euro e 5.270.000 Euro, l’ente appaltante può liberamente scegliere la procedura formalizzata da adottare. Procedure adatte: La stazione appaltante può scegliere una procedura che meglio si adatta all’entità dell’appalto qualora l’importo dello stesso sia inferiore a: • 135.000 Euro per gli appalti di servizi e forniture se l’ente appaltante è lo Stato; • 210.000 Euro per gli appalti di servizi e forniture se l’ente appaltante è un ente territoriale; • 210.000 Euro per gli appalti di lavori. Oppure nella seguente situazione: • per i lotti inferiori a 80.000 Euro nel caso di appalti di forniture e servizi e nel caso di appalti di lavori il cui importo è inferiore a 5.270.000 Euro (solo se l’importo cumulato dei lotti non supera il 20% dell’importo globale dell’appalto lottizzato). Se si verifica una delle condizioni summenzionate, l’appalto di lavori, servizi o forniture, può essere attribuito secondo una procedura le cui modalità sono liberamente fissate dall'ente appaltante in funzione della natura e delle caratteristiche del bisogno da soddisfare, del numero o della localizzazione degli operatori economici suscettibili di rispondere al bando. L’ente appaltante può ispirarsi alle procedure formalizzate senza per questo, dover sottoporre tali appalti alle regole formali che si applicano per gli appalti formalizzati. Se l’importo dell’appalto è inferiore a 4.000 Euro, e le circostanze ne giustificano l’azione, l’ente appaltante può decidere di non ricorrere alla pubblicità dell’appalto né alla gara. Le procedure adatte hanno costituito un vero progresso. Da un lato, la semplificazione delle modalità di aggiudicazione degli appalti permette alle piccole e medie imprese di candidarsi più facilmente ai bandi di gara pubblici, dall’altro, gli enti appaltanti si trovano di fronte ad un numero di offerte più vasto e diversificato. Forcella Nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo, l’ente appaltante può decidere di limitare il numero di candidati ammessi a presentare un’offerta. Quando la stazione appaltante si avvale di tale facoltà, deve indicare 14 nel bando di gara i criteri di selezione ed il numero minimo2 e massimo di imprese candidate a presentare un’offerta. Se il numero dei candidati idonei risulta essere inferiore a quello menzionato nel bando di gara, l’ente appaltante può, comunque, proseguire nell’attribuzione dell’appalto con i soli candidati selezionati. ASTE ELETTRONICHE L’asta elettronica è una procedura di selezione delle offerte realizzata per via elettronica. Essa permette ai candidati di revisionare i prezzi al ribasso e di modificare il valore di ulteriori elementi quantificabili della loro offerta. L’ente appaltante può ricorrere a tale procedura solo per gli appalti di forniture con un importo superiore a 135.000 Euro (se l’ente appaltante è lo Stato) o a 210.000 Euro (se l’ente appaltante è un ente territoriale). L’asta elettronica viene utilizzata solo quando il prezzo od ulteriori criteri dell’appalto sono quantificabili. Se utilizzata dall’ente appaltante, tale procedura non deve impedire, falsare o limitare la concorrenza e deve essere menzionata nel bando di gara. OFFERTA Procedure adatte Un semplice preventivo è sufficiente per poter presentare un’offerta alla stazione appaltante. Il preventivo, descrittivo ed estimativo, deve permettere all’amministrazione aggiudicatrice di analizzare gli elementi che compongono il prezzo stabilito dalle imprese candidate per il compimento delle prestazioni che costituiscono l’oggetto dell’appalto. Il preventivo non ha alcun valore contrattuale, se non disposto diversamente. Nel caso di errori od omissioni, l’imprenditore dovrà rispondere delle conseguenze finanziarie che risultano dal preventivo. Inoltre, l’ente appaltante può richiedere che l’offerta sia accompagnata da campioni, modellini o prototipi concernenti l’oggetto dell’appalto. Procedure formalizzate L’impresa risponde al dossier di consultazione e compila accuratamente l’impegno contrattuale. L’impegno contrattuale è il documento, firmato dal candidato, nel quale egli presenta la sua offerta o proposta ed aderisce alle clausole redatte dall’ente appaltante. 2 Cinque è il numero minimo di candidati ammessi a presentare un’offerta nella procedura ristretta mentre, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo il numero si riduce a tre. 15 In un secondo momento, l’impegno contrattuale viene firmato dalla stazione appaltante qualora venga accettata l’offerta del candidato. Requisiti dell’offerta: • redatta in forma scritta; • contenente la documentazione richiesta dall’ente appaltante; • contenente l’indicazione dell’eventuale volontà di subappaltare a terzi parte dell’appalto; • accompagnata da campioni, modellini o prototipi indicativi dell’oggetto dell’appalto, oltre che da un preventivo descrittivo ed estimativo dettagliato concernente tutte le indicazioni che permettono un migliore apprezzamento dei prezzi proposti, se richiesti dalla stazione appaltante; • sottoscritta dal concorrente dotato della capacità giuridica di obbligarsi e di impegnare la società che rappresenta, o sottoscritto da un rappresentante debitamente abilitato. Se l’offerta viene trasmessa per via elettronica, essa deve essere accompagnata da un certificato di firma; • non deve essere fatta alcuna cancellatura o formulata alcuna riserva, in quanto l’impegno dell’impresa è globale e consapevole dell’adozione di tutte le clausole stabilite dalla stazione appaltante; • redatta in competente bollo. La maggior parte dei documenti possono essere scambiati per via elettronica. L’ente appaltante deve indicare nel bando la modalità di trasmissione delle candidature e delle offerte scelta. Qualora sia possibile la trasmissione per via elettronica, la stazione appaltante deve garantire la riservatezza e la sicurezza delle transazioni. Attualmente, l’ente appaltante non può rifiutare le candidature o le offerte provenienti da operatori economici che non abbiano rispettato la modalità di trasmissione scelta dall’ente. Tuttavia, dal 1° Gennaio 2010, l’ente appaltante potrà esigere che l’invio delle candidature e delle offerte avvenga per via elettronica. TERMINI MINIMI Per la presentazione delle domande di partecipazione • Gara d’appalto aperta, 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara oppure 22 giorni se c’è stato un avviso indicativo del bando. Il termine può essere ridotto di 7 o 5 giorni (cumulabili ad eccezione del caso in cui l’ente appaltante abbia ridotto il termine minimo a 22 giorni) se il bando viene pubblicato per via elettronica e se precisa l’indirizzo internet presso cui consultare liberamente e direttamente i documenti dell’appalto. Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ridotto a 15 giorni in caso di urgenza. 16 • • • Gara d’appalto ristretta, 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, oppure 30 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. In caso di urgenza il termine può essere portato a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ridotto a 15 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. In caso di urgenza il termine può essere portato a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. Procedura negoziata previa pubblicazione del bando e gara, 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, oppure 30 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. In caso di urgenza il termine può essere portato a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, ridotto a 15 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. In caso di urgenza il termine può essere portato a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. Dialogo competitivo, 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, oppure 30 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. Per la presentazione delle offerte • Gara d’appalto aperta, presentata insieme alla domanda di partecipazione. • Gara d’appalto ristretta, 40 giorni dalla data di invio dell’invito, oppure 22 giorni, se c’è stato un avviso di preinformazione. Il termine può essere ridotto di 5 giorni se il bando viene pubblicato per via elettronica e se precisa l’indirizzo internet presso cui consultare liberamente e direttamente i documenti dell’appalto. In caso di urgenza il termine può essere portato a 10 giorni. Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. • Procedura negoziata previa pubblicazione del bando e gara, il termine è liberamente fissato dall’ente appaltante. • Dialogo competitivo, non esiste un termine indicato dal Codice. • Accordo quadro, il termine è fissato dalla stazione appaltante tenendo conto della complessità delle prestazioni attese o del tempo necessario per la trasmissione delle offerte. È possibile che si verifichi una proroga dei termini nel caso in cui si renda necessaria una visita dei luoghi di esecuzione dell’appalto o la consultazione di documenti complementari. 17 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE In Francia esiste un solo criterio di aggiudicazione degli appalti. • Offerta economicamente più vantaggiosa: le amministrazioni aggiudicatrici possono fondare la scelta del contraente sulla base di una pluralità di criteri variabili relativi al prezzo, alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali, alle caratteristiche in materia di gestione ambientale, al costo di utilizzazione, al termine di esecuzione, alla data di consegna. Tali criteri devono essere oggettivi, non discriminatori ed essere indicati nel bando di gara o nella lettera di invito. Qualora l’amministrazione decida di prendere in considerazione un solo criterio di aggiudicazione, questo dovrà essere il prezzo. Per gli appalti attribuiti secondo una procedura formalizzata e quando sono previsti più criteri di selezione, l’ente appaltante deve precisare la ponderazione di ciascuno di loro o indicarli in ordine decrescente di importanza. Regimi preferenziali Gli artigiani e gli artisti beneficiano di un diritto di preferenza nell’accesso alla commessa pubblica a parità di prezzo o di offerte equivalenti, qualora l’appalto comporti, in tutto od in parte, lo svolgimento di prestazioni suscettibili di essere eseguite da artigiani, società di artigiani, società cooperative di artigiani, artigiani d’arte o società cooperative d’artisti. Esistono due tipi di regimi preferenziali. • Riserva del quarto dell’importo dell’appalto: riservato agli artigiani, alle società di artigiani oppure alle società cooperative di artigiani. Le stazioni appaltanti devono preventivamente indicare i lavori, le forniture od i servizi che saranno attribuiti ai summenzionati soggetti, nel limite di un quarto dell’importo totale, solamente se vengono presentate offerte equivalenti. • Riserva della metà dell’importo dell’appalto: riservato agli artigiani d’arte o alle società cooperative d’artisti. Per i lavori a carattere artistico, l’importo massimo, rappresentato dalla metà dell’importo globale dei lavori da eseguire, viene attribuito in modo preferenziale ai soggetti summenzionati, solo se vengono presentati prezzi uguali od offerte equivalenti. Offerte anomale Se un’offerta si presenta come anormalmente bassa3, la stazione appaltante può rifiutarla con adeguata motivazione e dopo aver chiesto al candidato, per iscritto, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. Solo dopo aver esaurito questa fase, l’amministrazione può respingere l’offerta segnalando le spiegazioni ritenute inaccettabili. 3 Si tratta di offerte il cui prezzo non corrisponde ad una realtà economica. 18 VARIANTI Nella gara di appalto, l’impresa può presentare delle varianti nelle proprie offerte di base, se previsto nel bando di gara o nei documenti di consultazione. In assenza di precisazione, le varianti si considerano non ammesse. Al fine di poter essere prese in considerazione, durante la fase di selezione, da parte dell’ente appaltante, le varianti devono rispettare le esigenze minime indicate nel bando di gara. PUBBLICITÀ Per tutti gli appalti Importo inferiore a 4.000 Euro, IVA esclusa • Gli appalti possono essere aggiudicati senza forme di pubblicità, purché l’amministrazione aggiudicatrice rispetti i principi di trasparenza e di leale concorrenza. Importo compreso tra 4.000 e 90.000 Euro, IVA esclusa L’amministrazione aggiudicatrice sceglie le modalità di pubblicità più adatte all’importo ed alla natura dell’appalto di lavori, servizi e forniture. La stazione appaltante può procedere alla pubblicazione del bando di gara mediante: • avvisi sui quotidiani; • affissione; • pubblicità sul sito internet dell’ente appaltante. Per l’appalto di LAVORI Importo compreso tra 90.000 e 5.270.000 Euro, IVA esclusa • Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP) o Giornale abilitato a ricevere gli avvisi legali (JAL); • eventualmente, stampa specializzata nel settore economico. Importo uguale o superiore a 5.270.000 Euro, IVA esclusa • Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP). Per l’appalto di SERVIZI o FORNITURE Se l’ente appaltante è lo Stato Importo compreso tra 90.000 e 135.000 Euro, IVA esclusa • Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP) o Giornale abilitato a ricevere gli avvisi legali (JAL); • eventualmente, stampa specializzata nel settore economico. Importo superiore a 135.000 Euro, IVA esclusa • Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP). 19 Se l’ente appaltante è un ente territoriale Importo compreso tra 90.000 e 210.000 Euro, IVA esclusa • Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP) o Giornale abilitato a ricevere gli avvisi legali (JAL); • eventualmente, stampa specializzata nel settore economico. Importo superiore a 210.000 Euro, IVA esclusa • Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP). In tutti i casi, il soggetto responsabile dell’appalto può utilizzare dei supporti complementari di pubblicità, al fine di ricevere un numero più vasto di candidature ed offerte possibili. Postinformazione Per le gare d’appalto e gli accordi quadro attribuiti secondo una procedura formalizzata, l’ente appaltante avvisa, nel momento in cui ha scelto la candidatura o l’offerta migliore, tutti i candidati le cui proposte sono state rifiutate indicandone il motivo del rigetto. Tra questa informazione e la data di firma dell’appalto deve intercorrere un termine di almeno 10 giorni al fine di lasciare ai candidati, che ritengono irregolare la bocciatura della propria candidatura od offerta, la possibilità di formulare un ricorso prima della conclusione dell’appalto. L’ente appaltante deve comunicare a qualsiasi candidato bocciato che ne ha fatto la richiesta, entro un massimo di 15 giorni a partire dalla ricezione di tale domanda scritta, i motivi dettagliati del rigetto dell’offerta o della candidatura e, per coloro che hanno gareggiato fino alla fine, le caratteristiche ed i vantaggi dell’offerta vincente così come il nome del vincitore dell’appalto. Infine, all’amministrazione aggiudicatrice incombe l’obbligo di pubblicare l’avvenuta attribuzione, entro 48 giorni dalla notifica della stessa, nelle stesse condizioni ed utilizzando gli stessi mezzi pubblicitari utilizzati per la pubblicazione del bando di gara. SUBAPPALTO È un contratto derivato con il quale l’appaltatore originario incarica, sotto la sua responsabilità, un terzo nell’esecuzione di parte dell’appalto. Di conseguenza, solo il soggetto che ha vinto l’appalto ha un obbligo contrattuale e la responsabilità nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, non esistendo alcuna relazione contrattuale tra l’ente appaltante ed il subappaltatore. Il subappalto permette, quindi, alle aziende più piccole di prendere parte a determinati appalti. 20 Gli appalti sono subappaltabili a condizione che: 1. il subappalto riguardi solo gli appalti di lavori, di servizi e la fornitura di attrezzature o prototipi specificatamente realizzati per rispondere ai bisogni dell’ente appaltante; 2. l’ente appaltante abbia accettato ogni subappaltatore e dato il suo consenso per le condizioni di pagamento. Il candidato presenta la richiesta di subappalto al momento del deposito dell’offerta o della proposta, oppure in seguito al deposito dell’offerta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una dichiarazione contenente: • la natura delle prestazioni date in subappalto; • il nome, la ragione sociale e l’indirizzo del subappaltatore; • l’importo massimo delle somme da versare per il pagamento diretto del subappaltatore; • le condizioni di pagamento previste nel contratto di subappalto; • la capacità professionale e finanziaria del subappaltatore; • una dichiarazione del subappaltatore in cui viene indicata la propria idoneità a partecipare agli appalti pubblici. L’accettazione del subappaltatore e l’accordo sulle condizioni di pagamento sono regolarizzate con la stipulazione di un atto speciale controfirmato dal titolare dell’appalto e dal subappaltatore. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia uguale o superiore a 600 Euro, IVA inclusa, il subappaltatore viene pagato direttamente per la parte dell’appalto che ha eseguito. Il subappaltatore che beneficia del pagamento diretto può richiedere il versamento di un anticipo alle stesse condizioni e con le stesse modalità concesse al titolare dell’appalto. Egli deve inviare la richiesta di pagamento all’ente appaltante e, in nome dell’ente appaltante, al titolare dell’appalto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il titolare dell’appalto, entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta ricezione della raccomandata, deve esprimere il proprio consenso o notificare un eventuale rifiuto sia al subappaltatore che all’ente appaltante. COPERTURE ASSICURATIVE Polizza assicurativa L’appaltatore deve contrarre delle assicurazioni che garantiscano la sua responsabilità nei confronti di terzi in caso di incidenti o di danni causati dalla condotta o dalle modalità di esecuzione dei lavori. La garanzia deve essere sufficiente ed illimitata per i danni corporali. 21 PIANI DI SICUREZZA L’impresa deve mettere in opera nei propri cantieri, per gli appalti di lavori, o nei luoghi soggetti a misure di sicurezza, per gli appalti di servizi e forniture, tutte le misure di protezione e di sicurezza necessarie per evitare incidenti nei confronti sia della manodopera che di terzi. L’impresa è, altresì, sottoposta alle obbligazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi all’igiene dei cantieri ed alle condizioni di lavoro. GARANZIE • Cauzione Per l’appalto di LAVORI Se il capitolato delle clausole amministrative generali prevede la fissazione di una cauzione, l’impresa deve costituirla entro 20 giorni dalla notifica dell’appalto ed il suo importo non sarà inferiore al 5% dell’importo totale dell’appalto. Tale termine vige anche per le cauzioni costituite ed aumentate in applicazione di una clausola aggiuntiva o di una decisione dell’ente appaltante. La mancata costituzione della cauzione, nel termine previsto, costituisce un ostacolo alla messa in atto della procedura di pagamento di quanto dovuto al titolare, a meno che costui non si impegni a destinare queste somme per la regolarizzazione della cauzione. La costituzione della cauzione od il suo aumento vengono dimostrati con la ricevuta di deposito di fondi o titoli. La sostituzione della cauzione con una fideiussione è possibile, se prevista nei regolamenti, e può intervenire in qualunque momento. La cauzione è restituita o la fideiussione che la sostituisce è liberata, secondo le condizioni regolamentari, dall’ente appaltante. La cauzione si applica qualora nelle clausole contrattuali generali non venga indicato un termine di garanzia. Per l’appalto di SERVIZI e FORNITURE Se l’appalto od una clausola addizionale dello stesso fissa una cauzione, il titolare deve costituirla entro 20 giorni dalla notifica dell’appalto o della clausola contrattuale. La mancata costituzione della cauzione, nel termine previsto, costituisce un ostacolo alla messa in atto della procedura di pagamento di quanto dovuto al titolare, a meno che costui non si impegni a destinare queste somme per la regolarizzazione della cauzione. Una sostituzione della cauzione con una fideiussione è possibile, se prevista nei regolamenti, e può intervenire in qualunque momento. La cauzione è restituita o la fideiussione che la sostituisce è liberata, secondo le condizioni regolamentari, dall’ente appaltante. 22 • Ritenuta di garanzia Qualora gli appalti comportino un termine di garanzia, è possibile prevedere una ritenuta di garanzia il cui importo non deve essere superiore al 5% dell’importo iniziale, aumentato all’occorrenza dall’importo delle clausole aggiuntive. La ritenuta di garanzia ha come unico scopo quello di coprire le riserve conseguenti alla consegna di lavori, forniture o servizi oppure, eventualmente, nate durante il termine di garanzia (termine durante il quale l’ente appaltante può formulare riserve su difetti di fabbricazione non apparenti o le cui conseguenze non erano individuabili al momento della consegna). La ritenuta di garanzia può essere sostituita: • a gradimento del titolare, con una fideiussione per un’obbligazione futura, detta anche “garanzia a prima richiesta”. Tale garanzia è fornita da un ente di credito riconosciuto dal Ministro dell’Economia o dal Comitato degli Enti di Credito. È ammesso il ricorso ad un ente straniero purché sia riconosciuto nel proprio paese d’origine. In ogni caso, la stazione appaltante può ricusare gli organismi che si fanno garanti per i debiti del titolare dell’appalto. • In seguito ad un accordo tra le parti contraenti, con una fideiussione. L’importo e l’oggetto della garanzia “a prima richiesta” e della fideiussione non possono essere diversi da quelli della ritenuta di garanzia. Vanno entrambe costituite, nella loro totalità, non oltre la data di richiesta del primo acconto da parte del titolare dell’appalto. Nel caso in cui ciò non avvenga, la ritenuta di garanzia corrispondente all’acconto viene prelevata ed il titolare perde, fino al termine dell’appalto, la possibilità di sostituirla con una garanzia “a prima richiesta” o con una fideiussione. Per il raggruppamento solidale, la garanzia è fornita dal mandatario sulla base dell’importo totale dell’appalto, clausole aggiuntive comprese. Nel caso, invece, di raggruppamento congiunto, ciascun membro fornisce una garanzia corrispondente alle prestazioni che gli sono state affidate. La ritenuta di garanzia viene rimborsata, o gli enti garanti liberati, al massimo un mese dopo la scadenza del termine di garanzia. In caso di ritardo del rimborso, sono versati al titolare dell’appalto gli interessi moratori. Ulteriori garanzie Il capitolato d’oneri può prevedere altre forme di garanzia richieste al titolare dell’appalto per l’esecuzione di un’obbligazione particolare. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Intervenuta l’aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto in forma scritta; di tale contratto l’impegno contrattuale ed il capitolato d’oneri sono la parte costitutiva. 23 Si sottolinea che per gli appalti il cui importo non risulta elevato, l’amministrazione può utilizzare procedure e modalità differenti, purché rispettose del principio di trasparenza. Gli appalti il cui importo è superiore a 4.000 Euro sono notificati prima che abbia origine l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto. Tale notifica si concretizza con l’invio al titolare di una copia del contratto firmato. La data di notifica corrisponde alla data di ricezione dell’atto presso il titolare dell’appalto e dalla stessa ha origine l’esecuzione dell’appalto. PAGAMENTO DELLE IMPRESE Le imprese vengono pagate alla scadenza che figura nel contratto di appalto. Nel caso in cui l’appalto sia stato suddiviso in lotti, il titolare di più lotti deve presentare delle fatture distinte per ciascuno dei lotti od una fattura globale che identifichi distintamente i differenti lotti. Il termine massimo globale di pagamento non può superare i 45 giorni. Interessi moratori Gli interessi moratori sono dovuti, a pieno diritto, al titolare dell’appalto ed ai subappaltatori senza dover adempiere ad alcuna formalità, a partire dal giorno che segue la scadenza del termine di pagamento fino alla data di messa in pagamento. Le modalità di calcolo del tasso degli interessi sono indicate nell’appalto. Anticipi Gli anticipi mirano a facilitare l’esecuzione degli appalti pubblici, garantendo le stesse opportunità di accesso alla commessa pubblica sia per le imprese che dispongono di una tesoreria sufficiente per iniziare i lavori che per le piccole e medie imprese o per le imprese artigiane. Un anticipo è versato al titolare qualora l’importo dell’appalto sia superiore a 50.000 Euro, IVA esclusa, e nella misura in cui il termine di esecuzione sia superiore a 2 mesi. Questo anticipo è dovuto al titolare dell’appalto solo per la quota dell’appalto che non è oggetto di subappalto. Il titolare dell’appalto può, comunque, rifiutare il versamento dell’anticipo. L’importo di tale anticipo corrisponde al 5% dell’importo dell’appalto se la durata dello stesso è inferiore o uguale ad un anno. Per gli appalti di durata superiore all’anno, l’anticipo viene calcolato con la seguente formula: (importo minimo (ossia 50.000 Euro) x 12)/ durata dell’appalto espressa in mesi. Di conseguenza, il 5% verrà applicato sul risultato della formula precedentemente espressa. È possibile che l’appalto possa prevedere un anticipo superiore al 5% ma, in via generale, esso non può superare il 30% dell’importo dell’appalto. Eccezionalmente, è possibile che l’amministrazione aggiudicatrice possa versare un anticipo fino al 60% dell’importo dell’appalto purché il titolare dell’impresa 24 presenti delle garanzie sufficienti (cd ‘garanzia a prima richiesta’). Tali garanzie possono essere sostituite, previo accordo di entrambe le parti, da una fideiussione. Il rimborso dell’anticipo si deduce dalle somme dovute al titolare, secondo scadenze e modalità fissate dall’appalto. Esso si conclude nel momento in cui le prestazioni realizzate raggiungono un importo pari all’80%, IVA inclusa, di quello iniziale. In assenza di specificazioni, il rimborso si imputa sulle somme dovute al titolare quando l’importo delle prestazioni eseguite dal titolare raggiunge il 65% dell’ammontare iniziale dell’appalto. Acconti A differenza degli anticipi, gli acconti vengono versati in base alle prestazioni realizzate nel corso dell’appalto: l’acconto remunera un servizio fatto e il suo importo non può essere superiore al valore delle prestazioni fatte e per il quale viene versato. Di solito, gli acconti sono versati in modo trimestrale ma, per gli artigiani, le società cooperative di artigiani e le piccole e medie imprese, la loro periodicità è portata a un mese, per gli appalti di lavori e su richiesta del titolare, per gli appalti di servizi e di forniture. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Nel caso in cui insorgano questioni tra l’ente appaltante ed il titolare dell’appalto, esistono diverse modalità per la risoluzione delle controversie: 1. intervento dell’ente appaltante L’imprenditore invia una memoria di reclamo, indicando i motivi delle sue rimostranze ed i relativi importi, all’ente appaltante il quale può formulare, entro due mesi dalla ricezione di tale memoria, una proposta per la risoluzione della controversia notificandola al titolare dell’appalto. Se, scaduto tale termine, non viene effettuata alcuna proposta, la richiesta dell’imprenditore si ritiene bocciata. Quando l’imprenditore non accetta la proposta formulata dall’ente appaltante o la sua richiesta viene implicitamente bocciata, deve far pervenire nuovamente per iscritto all’ente appaltante, entro tre mesi, un’ulteriore memoria nella quale sviluppa le ragioni del rifiuto o riconferma le sue pretese. 2. Ricorso al giudice amministrativo. L’imprenditore può ricorrere al tribunale amministrativo competente, entro sei mesi dalla notifica della decisione dell’ente appaltante, dinanzi al quale può far valere i motivi di reclamo evidenziati nelle memorie inviate all’amministrazione aggiudicatrice. Il termine può essere sospeso nel caso di ricorso al Comitato consultativo di regolamento amichevole. 3. Intervento del Comitato consultativo di regolamento amichevole. L’ente appaltante ed i titolari di un appalto pubblico possono ricorrere al Comitato il cui compito consiste nel ricercare gli elementi di diritto o di fatto reclamati dalle parti contraenti, cercando di pervenire ad una soluzione amichevole ed equa. 25 4. Arbitrato. Procedura di risoluzione delle controversie a cui si ricorre per la liquidazione delle spese di lavori e forniture. Qualora l’appalto venga stipulato con degli imprenditori facenti parte di un raggruppamento congiunto, il mandatario ha l’onere di rappresentare ciascuno di loro fino alla data corrispondente alla fine delle obbligazioni contrattuali. Dopo tale data, la prosecuzione delle controversie viene affidata al singolo imprenditore poiché è il solo abilitato a rappresentare il proprio interesse nelle controversie che lo riguardano personalmente. Si ricorda che prima dell’aggiudicazione dell’appalto al vincitore, i candidati che ritengono vi sia stata una irregolarità da parte dell’amministrazione aggiudicatrice nella bocciatura delle candidature o delle offerte, possono far ricorso richiedendo, per iscritto, all’ente appaltante i motivi della bocciatura e la spiegazione della scelta operata. La persona pubblica è tenuta a rispondere entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta del candidato. COME CONOSCERE L’ESISTENZA DI APPALTI PUBBLICI A livello europeo Supplemento Europea alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Banca dati TED - http://ted.europa.eu/ Rete di Euro Info Centres presso le Camere di Commercio A livello nazionale Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese : elenco di tutti gli appalti pubblici pubblicati sul Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics Consultazione online degli appalti pubblici dello Stato: http://www.marches-publics.gouv.fr/ Stampa nazionale specializzata nel settore economico A livello regionale/locale Siti internet delle collettività territoriali e dei loro enti pubblici: Consiglio Generale delle Alpi Marittime: http://www.cg06.fr/cg/cg-marches.html Consultazione degli appalti per regioni, dipartimenti e/o settori di attività: www.marchesonline.com Stampa locale e regionale 26 INDIRIZZI UTILI CUNEO: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Via E. Filiberto, 3 12100 CUNEO contatti: ufficio Studi – tel. 0171/318.824-743 – fax 0171/696581 e-mail: [email protected], web www.cn.camcom.it CONFARTIGIANATO Via 1° Maggio, 8 12100 Cuneo – Tel. 0171 697453 C.N.A. SERVIZI SRL Via Cuneo, 52/g 12100 Borgo S. Dalmazzo (CN) – Tel. 0171 268019 IMPERIA: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Viale Matteotti, 48 18100 IMPERIA contatti: ufficio Artigianato – tel. 0183/793.222 – fax 0183/297.164 e-mail: [email protected], web www.im.camcom.it CONFARTIGIANATO Corso Inglesi, 21 18038 Sanremo – Tel. 0184 524501 C.N.A. ARTIGIANATO E P.M.I. Vico San Lazzaro, 16 18038 Sanremo – Tel. 0184 500309 27