copertina pubblici

Transcript

copertina pubblici
GUIDA A.R.T. N. 4
GUIDA AGLI
APPALTI PUBBLICI
COME PARTECIPARE
AD APPALTI PUBBLICI
IN FRANCIA
Realizzato con il contributo finanziario del
Programma d’Iniziativa Comunitaria
INTERREG III A—ALCOTRA
Unione Europea
PIC INTERREG III
DICEMBRE 2006
GUIDA A.R.T. N. 4
GUIDA AGLI
APPALTI PUBBLICI
COME PARTECIPARE
AD APPALTI PUBBLICI
IN FRANCIA
PROGETTO A.R.T. — ARTIGIANATO IN RETE TRANSFRONTALIERA
DICEMBRE 2006
La presente guida è stata realizzata dal gruppo di lavoro composto da Michel
Bouchard e Nicolas Bendinelli (Chambre de Métiers et de l’Artisanat des AlpesMaritimes), Patrizia Mellano (Camera di commercio di Cuneo), e Patrizia Spano
(Camera di commercio di Imperia) con il contributo del PIC INTERREG IIIA
ALCOTRA.
La guida è disponibile sul sito internet: www.aretra.eu
Redazione dei testi a cura di Daniela Peppino
Realizzazione copertina e impaginazione testi:
Maura Fossati e Chiara Dalbesio - Ufficio Studi Camera di commercio di Cuneo
Riproduzione:
Tipografia Artigiana Grafica & Tuttostampa - Cuneo
SOMMARIO
Premessa
pag. 5
Contratto di appalto
pag. 7
Quanti tipi di appalto ci sono?
pag. 7
Amministrazioni aggiudicatrici
pag. 7
Soggetti ammessi alle gare
pag. 8
Modalità di accesso agli appalti
pag. 9
Requisiti necessari per partecipare
pag. 9
A. Requisiti di ordine generale
pag. 9
B. Requisiti di ordine speciale
pag. 10
Procedure di aggiudicazione
pag. 13
Aste elettroniche
pag. 15
Offerta
pag. 15
Termini minimi
pag. 16
Criteri di aggiudicazione
pag. 18
Varianti
pag. 19
Pubblicità
pag. 19
Subappalto
pag. 20
Coperture assicurative
pag. 21
Piani di sicurezza
pag. 22
Garanzie
pag. 22
Stipulazione del contratto
pag. 23
Pagamento delle imprese
pag. 24
Risoluzione delle controversie
pag. 25
Come conoscere l’esistenza di appalti pubblici
pag. 26
Indirizzi utili
pag. 27
4
PREMESSA
Operare in un’area frontaliera rappresenta per le imprese, spesso, un’opportunità
ma, talvolta, anche un onere aggiuntivo perché vuol dire dover affrontare
situazioni della vita dell’impresa in contesti normativi, regolamentari ed
amministrativi diversi.
Per fornire un servizio migliore alle imprese artigiane e consentire loro di cogliere
le opportunità offerte dal mercato confinante, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Alpes-Maritimes, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura di Cuneo e di Imperia si sono costituite in partenariato nel quadro
del progetto Artigianato in Rete Transfrontaliera (A.R.T.).
Con un programma di azioni coordinate, sostenuto finanziariamente dal
Programma d’Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Alcotra, le tre istituzioni
sperimentano, per la prima volta, un nuovo modo di operare insieme e di servire
le imprese artigiane dei tre territori in un’ottica integrata di messa a disposizione
delle informazioni disponibili e di accompagnamento al mercato frontaliero.
La realizzazione delle “Guide A.R.T.” rappresenta il primo passo di questo
sostegno istituzionale di allargamento dell’orizzonte dell’impresa attraverso la
diffusione di semplici e pratiche informazioni su alcune tematiche importanti per
lo sviluppo delle attività oltre confine.
Albert MOZZATTI
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes
Ferruccio DARDANELLO
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cuneo
Giovanni DANIO
Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Imperia
5
6
CONTRATTO DI APPALTO
È il contratto concluso a titolo oneroso tra una stazione appaltante ed un
operatore economico allo scopo di soddisfare i rispettivi bisogni in materia di
forniture, servizi o lavori.
QUANTI TIPI DI APPALTO CI SONO?
1. Appalto di lavori: Contratto, a titolo oneroso, concluso con uno o più
imprenditori, volto all’esecuzione dei lavori di edilizia o del genio civile
richiesti e precisati dalla stazione appaltante.
2. Appalto di forniture: Contratto, a titolo oneroso, concluso con uno o più
fornitori, avente ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione od
il leasing di prodotti o materiali.
3. Appalto di servizi: Contratto, a titolo oneroso, concluso con uno o più
prestatori di servizi, avente ad oggetto la realizzazione di prestazioni di
servizio.
Negli appalti misti di lavori, forniture e servizi, si applica la normativa relativa
all’oggetto principale del contratto.
AMMINISTRAZIONI
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
Gli enti appaltanti sottoposti al Codice francese degli Appalti Pubblici sono i
seguenti:
• lo Stato e le sue istituzioni pubbliche;
• le istituzioni pubbliche a carattere industriale e commerciale;
• gli enti territoriali (regioni, dipartimenti, comuni) e le proprie istituzioni
pubbliche locali (università, scuole ...);
• gli enti privati mandatari di un ente pubblico;
• gli organismi di diritto privato formati tra collettività territoriali;
• gli enti pubblici nazionali:
1. a carattere scientifico, culturale e professionale (ad esempio il Collège de
France);
2. scientifici e tecnologici (ad esempio il CNRS);
3. a carattere amministrativo (ad esempio l’ANPE);
• gli enti di diritto pubblico o privato creati per soddisfare specificatamente
bisogni di interesse generale (Banque de France, Caisse des Dépôts et
Consignations).
7
SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE
•
•
Imprese singole.
Raggruppamenti di operatori economici, rappresentati da un mandatario.
Il mandatario è designato al momento dell’impegno contrattuale. Egli è l’unico
ad avere rapporti con l’ente appaltante per l’esecuzione delle prestazioni,
previste nell’appalto, dallo stesso coordinate all’interno del gruppo. I
raggruppamenti di operatori economici possono costituirsi secondo due
forme:
1. il raggruppamento congiunto, quando ciascuno degli operatori
economici, membri del raggruppamento, è tenuto ad eseguire una o più
prestazioni allo stesso attribuite. Il mandatario può essere tenuto, se
l’appalto lo prevede, a rispondere solidalmente per gli inadempimenti dei
membri del raggruppamento che rappresenta. L’impegno contrattuale, in
questa forma di raggruppamento, è costituito da un documento unico
contenente l’importo e la ripartizione dettagliata delle prestazioni che
ciascun membro del raggruppamento dovrà eseguire.
2. Il raggruppamento solidale, quando ciascuno degli operatori economici,
membro del raggruppamento, è obbligato finanziariamente per la totalità
delle prestazioni dell’appalto. L’impegno contrattuale, in questa forma di
raggruppamento, è costituito da un documento unico contenente l’importo
totale dell’appalto e l’insieme delle prestazioni che i membri del
raggruppamento dovranno realizzare.
Esempi di gruppi di imprese sono le società di artigiani e le società
cooperative di artigiani.
Le candidature e le offerte sono presentate sia dall’insieme degli operatori
economici raggruppati, sia dal mandatario qualora egli giustifichi, al momento
della stipulazione del contratto di appalto, il possesso delle abilitazioni
necessarie per rappresentare il raggruppamento di cui fa parte.
La composizione del raggruppamento non può essere modificata nel periodo
che intercorre tra la data di consegna delle candidature e la data di firma del
contratto. Tuttavia, se il raggruppamento riesce a dimostrare che uno dei suoi
membri si trova in stato di fallimento giudiziario o di sopravvenuta
impossibilità ad eseguire parte delle prestazioni, può chiedere all’ente
appaltante il permesso di continuare a partecipare alla procedura di
attribuzione dell’appalto anche in assenza dell’operatore economico fallito,
proponendo all’ente appaltante, eventualmente, uno o più subappaltatori.
L’ente appaltante si pronuncia su tale richiesta dopo aver esaminato la
capacità professionale, tecnica e finanziaria dei membri del raggruppamento
nuovamente formato e degli eventuali subappaltatori proposti.
Divieto di partecipazione
Il bando di gara od il regolamento di consultazione, fornito dall’ente appaltante,
può vietare ai candidati di presentare, per l’intero appalto o per determinati suoi
8
lotti, più offerte agendo, contemporaneamente, in qualità di candidati individuali e
di membri di uno o più raggruppamenti.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI APPALTI PUBBLICI
•
•
Appalto unico.
Appalto lottizzato. Allo scopo di favorire la più vasta forma di concorrenza e
di partecipazione alle gare da parte delle piccole e medie imprese, e salvo
che l’oggetto dell’appalto non permetta l’identificazione delle distinte
prestazioni, l’ente appaltante può dividere l’appalto in lotti separati. L’appalto
lottizzato è particolarmente adeguato quando un appalto, sia esso di lavori, di
forniture o di servizi, rischia di superare le capacità tecniche o finanziarie di
una sola impresa. Le candidature e le offerte sono esaminate lotto per lotto. I
candidati non possono presentare delle offerte variabili secondo il numero di
lotti suscettibili di essere ottenuti. Le modalità di ricorso all’appalto lottizzato
sono facilitate grazie all’introduzione di una disposizione che permette alle
amministrazioni di firmare un solo impegno contrattuale qualora più lotti
vengano attribuiti ad uno stesso titolare.
L’ente appaltante può, tuttavia, stipulare un appalto unico, con o senza
identificazione delle prestazioni distinte, qualora ritenga che la separazione
dell’appalto in lotti sia, per natura o per difficoltà tecnica o finanziaria, troppo
costosa nell’esecuzione delle prestazioni.
REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE
Le imprese stabilite nei Paesi dell’Unione europea partecipano alle procedure per
l’affidamento degli appalti in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi di provenienza, purché dimostrino il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese francesi
alle gare.
L’ente appaltante può esigere dai candidati solo livelli minimi di capacità relativi e
proporzionali all’oggetto degli appalti. I documenti ed i livelli minimi di capacità
richiesti ai candidati sono precisati nel bando di gara o, in mancanza, nei
documenti di consultazione.
Per partecipare ad una gara di appalto, il candidato deve presentare un dossier
di candidatura che attesti l’esistenza dei seguenti requisiti:
A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Per tutti gli appalti
1.
essere in regola con gli obblighi fiscali e sociali;
9
2.
3.
4.
5.
essere in regola con i doveri relativi al rispetto degli obblighi sulle
assunzioni obbligatorie, secondo la normativa del paese d’origine;
non trovarsi in stato di liquidazione giudiziaria, di fallimento personale,
di interdizione alla possibilità di concorrere o di una equivalente
procedura secondo il paese d’origine;
non essere stato assoggettato, nel corso degli ultimi 5 anni, ad una
condanna iscritta al casellario giudiziario relativamente ai reati sanciti
dal codice del lavoro francese, quale il lavoro irregolare e clandestino, o
ad altri reati di natura penale come previsti dalla normativa francese,
quali ad esempio l’uso di falsa identità ed il riciclaggio di denaro;
essere iscritto al registro delle imprese presso i registri professionali
dello Stato di provenienza.
Documenti richiesti
Per i requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), autocertificazione datata e firmata
dal candidato. Se il candidato si trova in situazione di correzione giudiziaria,
deve presentare la copia del o dei giudizi pronunciati per questo effetto.
Qualora il candidato venga preso in considerazione, dovrà presentare i
certificati e le attestazioni rilasciati dalle amministrazioni o dagli organi
competenti.
Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle
procedure per l’affidamento di appalti presentando dei certificati equivalenti
stabiliti dalle amministrazioni od organismi competenti nel paese di origine.
Qualora tali certificati non siano rilasciati, è possibile sostituirli con una
dichiarazione sotto giuramento o, negli Stati in cui un tale giuramento non
esista, mediante una dichiarazione solenne fatta dall’interessato dinanzi
all’autorità giudiziaria o all’autorità amministrativa competente, ad un notaio o
ad un organismo professionale legalmente riconosciuto.
Per il requisito di cui al numero 5), documento che attesti l’iscrizione al
registro delle imprese presso i registri professionali dello Stato di
provenienza.
Nel caso in cui i summenzionati documenti non siano redatti in lingua
francese, l’ente appaltante può richiedere che gli stessi vengano
accompagnati da una traduzione in francese, eseguita da un traduttore
giurato, certificata e conforme all’originale.
B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Per tutti gli appalti
Capacità tecnico-professionale
Dimostrata attraverso:
1. capacità professionale in materia di protezione dell’ambiente;
2. costo complessivo, degli ultimi tre anni, sostenuto per il personale
dipendente del candidato nonché l’indicazione dell’inquadramento del
titolare dell’impresa all’interno della stessa;
10
3. elenco dei principali lavori, servizi e forniture, in corso di esecuzione o già
eseguiti, negli ultimi cinque anni, con il relativo importo globale, la data e il
destinatario, pubblico o privato;
4. eventuale qualificazione professionale delle imprese, se richiesta dall’ente
appaltante;
5. certificati di qualità, se richiesti dall’ente appaltante;
6. titoli di studio od esperienza professionale posseduti dal responsabile
dell’esecuzione dell’appalto;
7. dotazione di attrezzature tecniche, ossia i materiali, le macchine ed i locali
di cui l’imprenditore dispone.
In aggiunta, solo per l’appalto di SERVIZI o FORNITURE
8. certificati rilasciati da servizi incaricati per il controllo della qualità ed
abilitati ad attestare la conformità delle forniture e dei servizi con
riferimento a determinati requisiti o norme;
9. campioni concernenti le forniture che costituiscono l’oggetto dell’appalto.
Per tutti gli appalti
Capacità finanziaria
Dimostrata attraverso:
10. idonee referenze bancarie;
11. cifra d’affari globale degli ultimi tre esercizi;
12. cifra d’affari valutata per le prestazioni oggetto dell’appalto, degli ultimi tre
esercizi;
13. bilanci od estratti di bilanci, se nel paese di stabilimento è prevista la
pubblicazione del bilancio.
Documenti richiesti
Per il requisito di cui al numero 1) certificati che attestino il rispetto degli obblighi
ambientali.
Per il requisito di cui al numero 2), una dichiarazione attestante il numero degli
effettivi dipendenti dell’impresa candidata e l’inquadramento del titolare
dell’impresa all’interno della stessa.
Per il requisito di cui al numero 3), elenco dei principali lavori, servizi e forniture
eseguiti od in corso di esecuzione. Per agevolare l’accesso agli appalti pubblici
delle piccole e medie imprese, vengono considerate sia le prestazioni fornite agli
enti pubblici che quelle realizzate per i privati.
Per il requisito di cui al numero 4), certificati di riconoscimento professionale o
referenze di lavori capaci di dimostrare e confermare le competenze
dell’operatore economico nella realizzazione della prestazione per la quale
propone la sua candidatura.
Per il requisito di cui al numero 5), un certificato rilasciato da enti indipendenti.
Per gli appalti di lavori e servizi, la cui esecuzione necessita dell’attuazione di
misure di gestione ambientale, tali certificati sono fondati sul sistema comunitario
di gestione ambientale e di controllo (EMAS) o sulle norme europee od
internazionali di gestione ambientale.
11
Per il requisito di cui al numero 6), indicazione dei titoli di studio o dell’esperienza
professionale posseduti dal responsabile o dai responsabili dell’esecuzione degli
appalti.
Per il requisito di cui al numero 7), descrizione immobiliare e lista indicante il
materiale tecnico e le macchine a disposizione dell’imprenditore.
Per i requisiti di cui ai numeri 11) e 12), una dichiarazione attestante la cifra
d’affari globale degli ultimi tre esercizi nonché quella relativa alle specifiche
prestazioni oggetto dell’appalto.
La capacità professionale, tecnica e finanziaria di un raggruppamento è
apprezzata in maniera globale. Non è richiesto che ciascun membro del gruppo
abbia la totalità delle competenze tecniche richieste per l’esecuzione dell’appalto.
Per dimostrare le proprie capacità professionali, tecniche e finanziarie, il
candidato, singolo o raggruppato, può chiedere che vengano prese in
considerazione le capacità professionali, tecniche e finanziarie di altri operatori
economici, qualunque sia la natura giuridica dei legami esistenti tra i due
soggetti. In questo caso, l’operatore economico deve semplicemente dimostrare
che disporrà di tali capacità durante l’esecuzione dell’appalto1.
Se l’impresa non è in grado di produrre i documenti summenzionati, per
dimostrare la propria capacità tecnica e finanziaria, può presentare qualsiasi altro
mezzo probatorio considerato idoneo ed equipollente dall’ente appaltante purché
emanato da enti giuridicamente autorizzati negli Stati membri.
Nel caso in cui i summenzionati documenti non siano redatti in lingua francese,
l’ente appaltante può richiedere che gli stessi vengano accompagnati da una
traduzione in francese, eseguita da un traduttore giurato, certificata e conforme
all’originale.
Verifica delle dichiarazioni rese
Prima di procedere all’esame delle candidature, l’ente appaltante, che constata
l’assenza o l’incompletezza di documenti la cui presentazione era stata
reclamata, può chiedere ai candidati di completare i rispettivi dossier di
candidatura entro un termine, identico per tutti, non superiore a 10 giorni. I
candidati che entro tale termine non presentano i documenti richiesti, non
vengono ammessi alla fase di valutazione delle candidature. Le candidature che,
invece, non vengono scartate, sono esaminate sulla base delle capacità
professionali, tecniche e finanziarie menzionate nel bando di gara o nel
regolamento di consultazione. Qualora le candidature non soddisfino il livello di
capacità richiesto, vengono eliminate.
Si precisa che l’assenza di referenze relative all’esecuzione di appalti dello
stesso tipo non può essere motivo di esclusione di un candidato.
1
Il Codice degli Appalti Pubblici in Italia definisce ‘Avvalimento’ la possibilità per l’impresa
di soddisfare la richiesta relativa alla capacità professionale, tecnica e finanziaria
utilizzando i requisiti posseduti da un’impresa terza non direttamente coinvolta nella
procedura concorsuale.
12
PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
AGGIUDICAZIONE
Procedure formalizzate:
A. Gara d’appalto: procedura con la quale la stazione appaltante sceglie
l’offerta economicamente più vantaggiosa, senza negoziazione, sulla base di
criteri obiettivi preventivamente portati a conoscenza dei candidati. La gara
d’appalto si presenta sotto due forme distinte, liberamente scelte dalla
stazione appaltante:
• aperta, quando tutti gli operatori, in possesso dei requisiti previsti dal
bando, possono partecipare e presentare un’offerta;
• ristretta, quando solo gli operatori economici, invitati dall’amministrazione
aggiudicatrice e precedentemente selezionati, possono presentare un’offerta.
B. Procedura negoziata: procedura con la quale l’amministrazione
aggiudicatrice negozia le condizioni dell’appalto con uno o più operatori
economici. Tale procedura è giustificata in specifici casi.
Previa pubblicazione del bando e gara: per offerte irregolari nelle procedure
di cui alle lettere A) e C) oppure se tali procedure sono andate deserte; in
casi eccezionali, per bandi di gara senza fissazione globale del prezzo;
nell’appalto di servizi, per prestazioni di natura intellettuale; nell’appalto di
lavori, per opere realizzate a fine di ricerca o di sperimentazione senza scopo
commerciale immediato; per gli appalti di lavori il cui importo è compreso tra
210.000 Euro e 5.270.000 Euro.
Senza previa pubblicazione del bando e senza gara: per circostanze urgenti
ed imprevedibili; nell’appalto di forniture, se il contratto è concluso a fine di
ricerca, di sperimentazione o di studio senza scopo commerciale immediato;
per gli appalti complementari di durata non superiore ai tre anni, a condizione
che l’appalto iniziale sia stato concluso attraverso una messa in concorrenza,
eseguiti dal titolare iniziale e destinato ad un rinnovo parziale dell’appalto;
perché in seguito al verificarsi di circostanze impreviste, si sono resi
necessari degli adempimenti inizialmente non previsti; perché l’esistenza di
ragioni di natura tecnica, artistica o di privativa industriale comporta
l’affidamento dell’appalto ad un’impresa determinata; per gli appalti che
riguardano l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose
presso un fornitore che versa in stato di liquidazione.
C. Dialogo competitivo: procedura nella quale qualsiasi operatore economico
può chiedere di partecipare. L’amministrazione aggiudicatrice avvia un
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o
più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o
delle quali i partecipanti al dialogo saranno invitati a presentare le offerte.
Tale procedura è attuata quando, per la complessità dell’appalto,
l’amministrazione aggiudicatrice non è in grado di definire i mezzi atti a
soddisfare i suoi bisogni, i suoi obiettivi, né è oggettivamente in grado di
specificare l’impostazione giuridica e finanziaria di un progetto.
D. Sistema di Acquisizione Dinamica: procedura completamente elettronica di
aggiudicazione, prevista per gli appalti di forniture di uso corrente, grazie alla
13
quale l’ente appaltante attribuisce, dopo la gara, uno o più appalti ad uno
degli operatori economici precedentemente selezionati sulla base di
un’offerta indicativa. Questo sistema è creato per un periodo massimo di 4
anni, salvo casi eccezionali debitamente giustificati.
E. Accordo Quadro: contratto concluso tra una o più stazioni appaltanti ed uno
o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e le quantità desiderate.
Per gli appalti e gli accordi quadro di lavori il cui valore stimato è compreso tra
210.000 Euro e 5.270.000 Euro, l’ente appaltante può liberamente scegliere la
procedura formalizzata da adottare.
Procedure adatte:
La stazione appaltante può scegliere una procedura che meglio si adatta
all’entità dell’appalto qualora l’importo dello stesso sia inferiore a:
• 135.000 Euro per gli appalti di servizi e forniture se l’ente appaltante è lo
Stato;
• 210.000 Euro per gli appalti di servizi e forniture se l’ente appaltante è un
ente territoriale;
• 210.000 Euro per gli appalti di lavori.
Oppure nella seguente situazione:
• per i lotti inferiori a 80.000 Euro nel caso di appalti di forniture e servizi e nel
caso di appalti di lavori il cui importo è inferiore a 5.270.000 Euro (solo se
l’importo cumulato dei lotti non supera il 20% dell’importo globale dell’appalto
lottizzato).
Se si verifica una delle condizioni summenzionate, l’appalto di lavori, servizi o
forniture, può essere attribuito secondo una procedura le cui modalità sono
liberamente fissate dall'ente appaltante in funzione della natura e delle
caratteristiche del bisogno da soddisfare, del numero o della localizzazione degli
operatori economici suscettibili di rispondere al bando. L’ente appaltante può
ispirarsi alle procedure formalizzate senza per questo, dover sottoporre tali
appalti alle regole formali che si applicano per gli appalti formalizzati.
Se l’importo dell’appalto è inferiore a 4.000 Euro, e le circostanze ne giustificano
l’azione, l’ente appaltante può decidere di non ricorrere alla pubblicità dell’appalto
né alla gara.
Le procedure adatte hanno costituito un vero progresso. Da un lato, la
semplificazione delle modalità di aggiudicazione degli appalti permette alle
piccole e medie imprese di candidarsi più facilmente ai bandi di gara pubblici,
dall’altro, gli enti appaltanti si trovano di fronte ad un numero di offerte più vasto e
diversificato.
Forcella
Nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo, l’ente
appaltante può decidere di limitare il numero di candidati ammessi a presentare
un’offerta. Quando la stazione appaltante si avvale di tale facoltà, deve indicare
14
nel bando di gara i criteri di selezione ed il numero minimo2 e massimo di
imprese candidate a presentare un’offerta.
Se il numero dei candidati idonei risulta essere inferiore a quello menzionato nel
bando di gara, l’ente appaltante può, comunque, proseguire nell’attribuzione
dell’appalto con i soli candidati selezionati.
ASTE ELETTRONICHE
L’asta elettronica è una procedura di selezione delle offerte realizzata per via
elettronica. Essa permette ai candidati di revisionare i prezzi al ribasso e di
modificare il valore di ulteriori elementi quantificabili della loro offerta. L’ente
appaltante può ricorrere a tale procedura solo per gli appalti di forniture con un
importo superiore a 135.000 Euro (se l’ente appaltante è lo Stato) o a 210.000
Euro (se l’ente appaltante è un ente territoriale). L’asta elettronica viene utilizzata
solo quando il prezzo od ulteriori criteri dell’appalto sono quantificabili. Se
utilizzata dall’ente appaltante, tale procedura non deve impedire, falsare o
limitare la concorrenza e deve essere menzionata nel bando di gara.
OFFERTA
Procedure adatte
Un semplice preventivo è sufficiente per poter presentare un’offerta alla stazione
appaltante. Il preventivo, descrittivo ed estimativo, deve permettere
all’amministrazione aggiudicatrice di analizzare gli elementi che compongono il
prezzo stabilito dalle imprese candidate per il compimento delle prestazioni che
costituiscono l’oggetto dell’appalto.
Il preventivo non ha alcun valore contrattuale, se non disposto diversamente.
Nel caso di errori od omissioni, l’imprenditore dovrà rispondere delle
conseguenze finanziarie che risultano dal preventivo.
Inoltre, l’ente appaltante può richiedere che l’offerta sia accompagnata da
campioni, modellini o prototipi concernenti l’oggetto dell’appalto.
Procedure formalizzate
L’impresa risponde al dossier di consultazione e compila accuratamente
l’impegno contrattuale.
L’impegno contrattuale è il documento, firmato dal candidato, nel quale egli
presenta la sua offerta o proposta ed aderisce alle clausole redatte dall’ente
appaltante.
2
Cinque è il numero minimo di candidati ammessi a presentare un’offerta nella procedura
ristretta mentre, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo il numero si riduce a
tre.
15
In un secondo momento, l’impegno contrattuale viene firmato dalla stazione
appaltante qualora venga accettata l’offerta del candidato.
Requisiti dell’offerta:
• redatta in forma scritta;
• contenente la documentazione richiesta dall’ente appaltante;
• contenente l’indicazione dell’eventuale volontà di subappaltare a terzi parte
dell’appalto;
• accompagnata da campioni, modellini o prototipi indicativi dell’oggetto
dell’appalto, oltre che da un preventivo descrittivo ed estimativo dettagliato
concernente tutte le indicazioni che permettono un migliore apprezzamento
dei prezzi proposti, se richiesti dalla stazione appaltante;
• sottoscritta dal concorrente dotato della capacità giuridica di obbligarsi e di
impegnare la società che rappresenta, o sottoscritto da un rappresentante
debitamente abilitato. Se l’offerta viene trasmessa per via elettronica, essa
deve essere accompagnata da un certificato di firma;
• non deve essere fatta alcuna cancellatura o formulata alcuna riserva, in
quanto l’impegno dell’impresa è globale e consapevole dell’adozione di tutte
le clausole stabilite dalla stazione appaltante;
• redatta in competente bollo.
La maggior parte dei documenti possono essere scambiati per via elettronica.
L’ente appaltante deve indicare nel bando la modalità di trasmissione delle
candidature e delle offerte scelta. Qualora sia possibile la trasmissione per via
elettronica, la stazione appaltante deve garantire la riservatezza e la sicurezza
delle transazioni.
Attualmente, l’ente appaltante non può rifiutare le candidature o le offerte
provenienti da operatori economici che non abbiano rispettato la modalità di
trasmissione scelta dall’ente. Tuttavia, dal 1° Gennaio 2010, l’ente appaltante
potrà esigere che l’invio delle candidature e delle offerte avvenga per via
elettronica.
TERMINI MINIMI
Per la presentazione delle domande di partecipazione
• Gara d’appalto aperta, 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
oppure 22 giorni se c’è stato un avviso indicativo del bando. Il termine può
essere ridotto di 7 o 5 giorni (cumulabili ad eccezione del caso in cui l’ente
appaltante abbia ridotto il termine minimo a 22 giorni) se il bando viene
pubblicato per via elettronica e se precisa l’indirizzo internet presso cui
consultare liberamente e direttamente i documenti dell’appalto.
Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara, ridotto a 15 giorni in caso di urgenza.
16
•
•
•
Gara d’appalto ristretta, 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara, oppure 30 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica. In caso di
urgenza il termine può essere portato a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è
pubblicato per via elettronica.
Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara, ridotto a 15 giorni se il bando è
pubblicato per via elettronica. In caso di urgenza il termine può essere portato
a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica.
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando e gara, 37 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara, oppure 30 giorni se il bando è
pubblicato per via elettronica. In caso di urgenza il termine può essere portato
a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica.
Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara, ridotto a 15 giorni se il bando è
pubblicato per via elettronica. In caso di urgenza il termine può essere portato
a 15 giorni o a 10 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica.
Dialogo competitivo, 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara,
oppure 30 giorni se il bando è pubblicato per via elettronica.
Per la presentazione delle offerte
• Gara d’appalto aperta, presentata insieme alla domanda di partecipazione.
• Gara d’appalto ristretta, 40 giorni dalla data di invio dell’invito, oppure 22
giorni, se c’è stato un avviso di preinformazione. Il termine può essere ridotto
di 5 giorni se il bando viene pubblicato per via elettronica e se precisa
l’indirizzo internet presso cui consultare liberamente e direttamente i
documenti dell’appalto. In caso di urgenza il termine può essere portato a 10
giorni.
Per l’appalto di lavori con importo inferiore a 5.270.000 Euro: 22 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara.
• Procedura negoziata previa pubblicazione del bando e gara, il termine è
liberamente fissato dall’ente appaltante.
• Dialogo competitivo, non esiste un termine indicato dal Codice.
• Accordo quadro, il termine è fissato dalla stazione appaltante tenendo conto
della complessità delle prestazioni attese o del tempo necessario per la
trasmissione delle offerte.
È possibile che si verifichi una proroga dei termini nel caso in cui si renda
necessaria una visita dei luoghi di esecuzione dell’appalto o la consultazione di
documenti complementari.
17
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
In Francia esiste un solo criterio di aggiudicazione degli appalti.
• Offerta economicamente più vantaggiosa: le amministrazioni aggiudicatrici
possono fondare la scelta del contraente sulla base di una pluralità di criteri
variabili relativi al prezzo, alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche
estetiche e funzionali, alle caratteristiche in materia di gestione ambientale, al
costo di utilizzazione, al termine di esecuzione, alla data di consegna. Tali
criteri devono essere oggettivi, non discriminatori ed essere indicati nel bando
di gara o nella lettera di invito.
Qualora l’amministrazione decida di prendere in considerazione un solo
criterio di aggiudicazione, questo dovrà essere il prezzo.
Per gli appalti attribuiti secondo una procedura formalizzata e quando sono
previsti più criteri di selezione, l’ente appaltante deve precisare la
ponderazione di ciascuno di loro o indicarli in ordine decrescente di
importanza.
Regimi preferenziali
Gli artigiani e gli artisti beneficiano di un diritto di preferenza nell’accesso alla
commessa pubblica a parità di prezzo o di offerte equivalenti, qualora l’appalto
comporti, in tutto od in parte, lo svolgimento di prestazioni suscettibili di essere
eseguite da artigiani, società di artigiani, società cooperative di artigiani, artigiani
d’arte o società cooperative d’artisti.
Esistono due tipi di regimi preferenziali.
• Riserva del quarto dell’importo dell’appalto: riservato agli artigiani, alle
società di artigiani oppure alle società cooperative di artigiani. Le stazioni
appaltanti devono preventivamente indicare i lavori, le forniture od i servizi
che saranno attribuiti ai summenzionati soggetti, nel limite di un quarto
dell’importo totale, solamente se vengono presentate offerte equivalenti.
• Riserva della metà dell’importo dell’appalto: riservato agli artigiani d’arte o
alle società cooperative d’artisti. Per i lavori a carattere artistico, l’importo
massimo, rappresentato dalla metà dell’importo globale dei lavori da
eseguire, viene attribuito in modo preferenziale ai soggetti
summenzionati, solo se vengono presentati prezzi uguali od offerte
equivalenti.
Offerte anomale
Se un’offerta si presenta come anormalmente bassa3, la stazione appaltante può
rifiutarla con adeguata motivazione e dopo aver chiesto al candidato, per iscritto,
le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta. Solo dopo aver
esaurito questa fase, l’amministrazione può respingere l’offerta segnalando le
spiegazioni ritenute inaccettabili.
3
Si tratta di offerte il cui prezzo non corrisponde ad una realtà economica.
18
VARIANTI
Nella gara di appalto, l’impresa può presentare delle varianti nelle proprie offerte
di base, se previsto nel bando di gara o nei documenti di consultazione. In
assenza di precisazione, le varianti si considerano non ammesse. Al fine di poter
essere prese in considerazione, durante la fase di selezione, da parte dell’ente
appaltante, le varianti devono rispettare le esigenze minime indicate nel bando di
gara.
PUBBLICITÀ
Per tutti gli appalti
Importo inferiore a 4.000 Euro, IVA esclusa
• Gli appalti possono essere aggiudicati senza forme di pubblicità, purché
l’amministrazione aggiudicatrice rispetti i principi di trasparenza e di leale
concorrenza.
Importo compreso tra 4.000 e 90.000 Euro, IVA esclusa
L’amministrazione aggiudicatrice sceglie le modalità di pubblicità più adatte
all’importo ed alla natura dell’appalto di lavori, servizi e forniture. La stazione
appaltante può procedere alla pubblicazione del bando di gara mediante:
• avvisi sui quotidiani;
• affissione;
• pubblicità sul sito internet dell’ente appaltante.
Per l’appalto di LAVORI
Importo compreso tra 90.000 e 5.270.000 Euro, IVA esclusa
• Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP) o Giornale
abilitato a ricevere gli avvisi legali (JAL);
• eventualmente, stampa specializzata nel settore economico.
Importo uguale o superiore a 5.270.000 Euro, IVA esclusa
• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e Bollettino Ufficiale degli
Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP).
Per l’appalto di SERVIZI o FORNITURE
Se l’ente appaltante è lo Stato
Importo compreso tra 90.000 e 135.000 Euro, IVA esclusa
• Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP) o Giornale
abilitato a ricevere gli avvisi legali (JAL);
• eventualmente, stampa specializzata nel settore economico.
Importo superiore a 135.000 Euro, IVA esclusa
• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e Bollettino Ufficiale degli
Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP).
19
Se l’ente appaltante è un ente territoriale
Importo compreso tra 90.000 e 210.000 Euro, IVA esclusa
• Bollettino Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP) o Giornale
abilitato a ricevere gli avvisi legali (JAL);
• eventualmente, stampa specializzata nel settore economico.
Importo superiore a 210.000 Euro, IVA esclusa
• Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e Bollettino Ufficiale degli
Avvisi degli Appalti Pubblici (BOAMP).
In tutti i casi, il soggetto responsabile dell’appalto può utilizzare dei supporti
complementari di pubblicità, al fine di ricevere un numero più vasto di
candidature ed offerte possibili.
Postinformazione
Per le gare d’appalto e gli accordi quadro attribuiti secondo una procedura
formalizzata, l’ente appaltante avvisa, nel momento in cui ha scelto la
candidatura o l’offerta migliore, tutti i candidati le cui proposte sono state rifiutate
indicandone il motivo del rigetto.
Tra questa informazione e la data di firma dell’appalto deve intercorrere un
termine di almeno 10 giorni al fine di lasciare ai candidati, che ritengono
irregolare la bocciatura della propria candidatura od offerta, la possibilità di
formulare un ricorso prima della conclusione dell’appalto.
L’ente appaltante deve comunicare a qualsiasi candidato bocciato che ne ha
fatto la richiesta, entro un massimo di 15 giorni a partire dalla ricezione di tale
domanda scritta, i motivi dettagliati del rigetto dell’offerta o della candidatura e,
per coloro che hanno gareggiato fino alla fine, le caratteristiche ed i vantaggi
dell’offerta vincente così come il nome del vincitore dell’appalto.
Infine, all’amministrazione aggiudicatrice incombe l’obbligo di pubblicare
l’avvenuta attribuzione, entro 48 giorni dalla notifica della stessa, nelle stesse
condizioni ed utilizzando gli stessi mezzi pubblicitari utilizzati per la pubblicazione
del bando di gara.
SUBAPPALTO
È un contratto derivato con il quale l’appaltatore originario incarica, sotto la sua
responsabilità, un terzo nell’esecuzione di parte dell’appalto. Di conseguenza,
solo il soggetto che ha vinto l’appalto ha un obbligo contrattuale e la
responsabilità nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, non esistendo
alcuna relazione contrattuale tra l’ente appaltante ed il subappaltatore.
Il subappalto permette, quindi, alle aziende più piccole di prendere parte a
determinati appalti.
20
Gli appalti sono subappaltabili a condizione che:
1. il subappalto riguardi solo gli appalti di lavori, di servizi e la fornitura di
attrezzature o prototipi specificatamente realizzati per rispondere ai bisogni
dell’ente appaltante;
2. l’ente appaltante abbia accettato ogni subappaltatore e dato il suo
consenso per le condizioni di pagamento.
Il candidato presenta la richiesta di subappalto al momento del deposito
dell’offerta o della proposta, oppure in seguito al deposito dell’offerta tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una dichiarazione contenente:
• la natura delle prestazioni date in subappalto;
• il nome, la ragione sociale e l’indirizzo del subappaltatore;
• l’importo massimo delle somme da versare per il pagamento diretto del
subappaltatore;
• le condizioni di pagamento previste nel contratto di subappalto;
• la capacità professionale e finanziaria del subappaltatore;
• una dichiarazione del subappaltatore in cui viene indicata la propria idoneità
a partecipare agli appalti pubblici.
L’accettazione del subappaltatore e l’accordo sulle condizioni di pagamento sono
regolarizzate con la stipulazione di un atto speciale controfirmato dal titolare
dell’appalto e dal subappaltatore.
Qualora l’importo del contratto di subappalto sia uguale o superiore a 600 Euro,
IVA inclusa, il subappaltatore viene pagato direttamente per la parte dell’appalto
che ha eseguito.
Il subappaltatore che beneficia del pagamento diretto può richiedere il
versamento di un anticipo alle stesse condizioni e con le stesse modalità
concesse al titolare dell’appalto. Egli deve inviare la richiesta di pagamento
all’ente appaltante e, in nome dell’ente appaltante, al titolare dell’appalto
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il titolare dell’appalto, entro 15
giorni dalla notifica di avvenuta ricezione della raccomandata, deve esprimere il
proprio consenso o notificare un eventuale rifiuto sia al subappaltatore che
all’ente appaltante.
COPERTURE ASSICURATIVE
Polizza assicurativa
L’appaltatore deve contrarre delle assicurazioni che garantiscano la sua
responsabilità nei confronti di terzi in caso di incidenti o di danni causati dalla
condotta o dalle modalità di esecuzione dei lavori. La garanzia deve essere
sufficiente ed illimitata per i danni corporali.
21
PIANI DI SICUREZZA
L’impresa deve mettere in opera nei propri cantieri, per gli appalti di lavori, o nei
luoghi soggetti a misure di sicurezza, per gli appalti di servizi e forniture, tutte le
misure di protezione e di sicurezza necessarie per evitare incidenti nei confronti
sia della manodopera che di terzi. L’impresa è, altresì, sottoposta alle
obbligazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi all’igiene dei cantieri ed
alle condizioni di lavoro.
GARANZIE
• Cauzione
Per l’appalto di LAVORI
Se il capitolato delle clausole amministrative generali prevede la fissazione di una
cauzione, l’impresa deve costituirla entro 20 giorni dalla notifica dell’appalto ed il
suo importo non sarà inferiore al 5% dell’importo totale dell’appalto. Tale termine
vige anche per le cauzioni costituite ed aumentate in applicazione di una clausola
aggiuntiva o di una decisione dell’ente appaltante.
La mancata costituzione della cauzione, nel termine previsto, costituisce un
ostacolo alla messa in atto della procedura di pagamento di quanto dovuto al
titolare, a meno che costui non si impegni a destinare queste somme per la
regolarizzazione della cauzione.
La costituzione della cauzione od il suo aumento vengono dimostrati con la
ricevuta di deposito di fondi o titoli. La sostituzione della cauzione con una
fideiussione è possibile, se prevista nei regolamenti, e può intervenire in
qualunque momento.
La cauzione è restituita o la fideiussione che la sostituisce è liberata, secondo le
condizioni regolamentari, dall’ente appaltante.
La cauzione si applica qualora nelle clausole contrattuali generali non venga
indicato un termine di garanzia.
Per l’appalto di SERVIZI e FORNITURE
Se l’appalto od una clausola addizionale dello stesso fissa una cauzione, il
titolare deve costituirla entro 20 giorni dalla notifica dell’appalto o della clausola
contrattuale. La mancata costituzione della cauzione, nel termine previsto,
costituisce un ostacolo alla messa in atto della procedura di pagamento di quanto
dovuto al titolare, a meno che costui non si impegni a destinare queste somme
per la regolarizzazione della cauzione.
Una sostituzione della cauzione con una fideiussione è possibile, se prevista nei
regolamenti, e può intervenire in qualunque momento.
La cauzione è restituita o la fideiussione che la sostituisce è liberata, secondo le
condizioni regolamentari, dall’ente appaltante.
22
• Ritenuta di garanzia
Qualora gli appalti comportino un termine di garanzia, è possibile prevedere una
ritenuta di garanzia il cui importo non deve essere superiore al 5% dell’importo
iniziale, aumentato all’occorrenza dall’importo delle clausole aggiuntive.
La ritenuta di garanzia ha come unico scopo quello di coprire le riserve
conseguenti alla consegna di lavori, forniture o servizi oppure, eventualmente,
nate durante il termine di garanzia (termine durante il quale l’ente appaltante può
formulare riserve su difetti di fabbricazione non apparenti o le cui conseguenze
non erano individuabili al momento della consegna).
La ritenuta di garanzia può essere sostituita:
• a gradimento del titolare, con una fideiussione per un’obbligazione futura,
detta anche “garanzia a prima richiesta”. Tale garanzia è fornita da un ente di
credito riconosciuto dal Ministro dell’Economia o dal Comitato degli Enti di
Credito. È ammesso il ricorso ad un ente straniero purché sia riconosciuto nel
proprio paese d’origine. In ogni caso, la stazione appaltante può ricusare gli
organismi che si fanno garanti per i debiti del titolare dell’appalto.
• In seguito ad un accordo tra le parti contraenti, con una fideiussione.
L’importo e l’oggetto della garanzia “a prima richiesta” e della fideiussione non
possono essere diversi da quelli della ritenuta di garanzia. Vanno entrambe
costituite, nella loro totalità, non oltre la data di richiesta del primo acconto da
parte del titolare dell’appalto. Nel caso in cui ciò non avvenga, la ritenuta di
garanzia corrispondente all’acconto viene prelevata ed il titolare perde, fino al
termine dell’appalto, la possibilità di sostituirla con una garanzia “a prima
richiesta” o con una fideiussione.
Per il raggruppamento solidale, la garanzia è fornita dal mandatario sulla base
dell’importo totale dell’appalto, clausole aggiuntive comprese. Nel caso, invece,
di raggruppamento congiunto, ciascun membro fornisce una garanzia
corrispondente alle prestazioni che gli sono state affidate.
La ritenuta di garanzia viene rimborsata, o gli enti garanti liberati, al massimo un
mese dopo la scadenza del termine di garanzia. In caso di ritardo del rimborso,
sono versati al titolare dell’appalto gli interessi moratori.
Ulteriori garanzie
Il capitolato d’oneri può prevedere altre forme di garanzia richieste al titolare
dell’appalto per l’esecuzione di un’obbligazione particolare.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Intervenuta l’aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto in
forma scritta; di tale contratto l’impegno contrattuale ed il capitolato d’oneri sono
la parte costitutiva.
23
Si sottolinea che per gli appalti il cui importo non risulta elevato,
l’amministrazione può utilizzare procedure e modalità differenti, purché rispettose
del principio di trasparenza.
Gli appalti il cui importo è superiore a 4.000 Euro sono notificati prima che abbia
origine l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto. Tale notifica si concretizza con
l’invio al titolare di una copia del contratto firmato. La data di notifica corrisponde
alla data di ricezione dell’atto presso il titolare dell’appalto e dalla stessa ha
origine l’esecuzione dell’appalto.
PAGAMENTO DELLE IMPRESE
Le imprese vengono pagate alla scadenza che figura nel contratto di appalto.
Nel caso in cui l’appalto sia stato suddiviso in lotti, il titolare di più lotti deve
presentare delle fatture distinte per ciascuno dei lotti od una fattura globale che
identifichi distintamente i differenti lotti.
Il termine massimo globale di pagamento non può superare i 45 giorni.
Interessi moratori
Gli interessi moratori sono dovuti, a pieno diritto, al titolare dell’appalto ed ai
subappaltatori senza dover adempiere ad alcuna formalità, a partire dal giorno
che segue la scadenza del termine di pagamento fino alla data di messa in
pagamento.
Le modalità di calcolo del tasso degli interessi sono indicate nell’appalto.
Anticipi
Gli anticipi mirano a facilitare l’esecuzione degli appalti pubblici, garantendo le
stesse opportunità di accesso alla commessa pubblica sia per le imprese che
dispongono di una tesoreria sufficiente per iniziare i lavori che per le piccole e
medie imprese o per le imprese artigiane.
Un anticipo è versato al titolare qualora l’importo dell’appalto sia superiore a
50.000 Euro, IVA esclusa, e nella misura in cui il termine di esecuzione sia
superiore a 2 mesi. Questo anticipo è dovuto al titolare dell’appalto solo per la
quota dell’appalto che non è oggetto di subappalto. Il titolare dell’appalto può,
comunque, rifiutare il versamento dell’anticipo.
L’importo di tale anticipo corrisponde al 5% dell’importo dell’appalto se la durata
dello stesso è inferiore o uguale ad un anno.
Per gli appalti di durata superiore all’anno, l’anticipo viene calcolato con la
seguente formula: (importo minimo (ossia 50.000 Euro) x 12)/ durata
dell’appalto espressa in mesi. Di conseguenza, il 5% verrà applicato sul
risultato della formula precedentemente espressa.
È possibile che l’appalto possa prevedere un anticipo superiore al 5% ma, in via
generale, esso non può superare il 30% dell’importo dell’appalto.
Eccezionalmente, è possibile che l’amministrazione aggiudicatrice possa versare
un anticipo fino al 60% dell’importo dell’appalto purché il titolare dell’impresa
24
presenti delle garanzie sufficienti (cd ‘garanzia a prima richiesta’). Tali garanzie
possono essere sostituite, previo accordo di entrambe le parti, da una
fideiussione.
Il rimborso dell’anticipo si deduce dalle somme dovute al titolare, secondo
scadenze e modalità fissate dall’appalto. Esso si conclude nel momento in cui le
prestazioni realizzate raggiungono un importo pari all’80%, IVA inclusa, di quello
iniziale. In assenza di specificazioni, il rimborso si imputa sulle somme dovute al
titolare quando l’importo delle prestazioni eseguite dal titolare raggiunge il 65%
dell’ammontare iniziale dell’appalto.
Acconti
A differenza degli anticipi, gli acconti vengono versati in base alle prestazioni
realizzate nel corso dell’appalto: l’acconto remunera un servizio fatto e il suo
importo non può essere superiore al valore delle prestazioni fatte e per il quale
viene versato. Di solito, gli acconti sono versati in modo trimestrale ma, per gli
artigiani, le società cooperative di artigiani e le piccole e medie imprese, la loro
periodicità è portata a un mese, per gli appalti di lavori e su richiesta del titolare,
per gli appalti di servizi e di forniture.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui insorgano questioni tra l’ente appaltante ed il titolare dell’appalto,
esistono diverse modalità per la risoluzione delle controversie:
1. intervento dell’ente appaltante L’imprenditore invia una memoria di
reclamo, indicando i motivi delle sue rimostranze ed i relativi importi, all’ente
appaltante il quale può formulare, entro due mesi dalla ricezione di tale
memoria, una proposta per la risoluzione della controversia notificandola al
titolare dell’appalto. Se, scaduto tale termine, non viene effettuata alcuna
proposta, la richiesta dell’imprenditore si ritiene bocciata.
Quando l’imprenditore non accetta la proposta formulata dall’ente appaltante
o la sua richiesta viene implicitamente bocciata, deve far pervenire
nuovamente per iscritto all’ente appaltante, entro tre mesi, un’ulteriore
memoria nella quale sviluppa le ragioni del rifiuto o riconferma le sue pretese.
2. Ricorso al giudice amministrativo. L’imprenditore può ricorrere al tribunale
amministrativo competente, entro sei mesi dalla notifica della decisione
dell’ente appaltante, dinanzi al quale può far valere i motivi di reclamo
evidenziati nelle memorie inviate all’amministrazione aggiudicatrice. Il termine
può essere sospeso nel caso di ricorso al Comitato consultativo di
regolamento amichevole.
3. Intervento del Comitato consultativo di regolamento amichevole. L’ente
appaltante ed i titolari di un appalto pubblico possono ricorrere al Comitato il
cui compito consiste nel ricercare gli elementi di diritto o di fatto reclamati
dalle parti contraenti, cercando di pervenire ad una soluzione amichevole ed
equa.
25
4. Arbitrato. Procedura di risoluzione delle controversie a cui si ricorre per la
liquidazione delle spese di lavori e forniture.
Qualora l’appalto venga stipulato con degli imprenditori facenti parte di un
raggruppamento congiunto, il mandatario ha l’onere di rappresentare ciascuno
di loro fino alla data corrispondente alla fine delle obbligazioni contrattuali. Dopo
tale data, la prosecuzione delle controversie viene affidata al singolo imprenditore
poiché è il solo abilitato a rappresentare il proprio interesse nelle controversie
che lo riguardano personalmente.
Si ricorda che prima dell’aggiudicazione dell’appalto al vincitore, i candidati che
ritengono vi sia stata una irregolarità da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
nella bocciatura delle candidature o delle offerte, possono far ricorso richiedendo,
per iscritto, all’ente appaltante i motivi della bocciatura e la spiegazione della
scelta operata. La persona pubblica è tenuta a rispondere entro 15 giorni dalla
ricezione della richiesta del candidato.
COME CONOSCERE L’ESISTENZA DI APPALTI PUBBLICI
A livello europeo
Supplemento
Europea
alla
Gazzetta
Ufficiale
dell’Unione
Banca dati TED - http://ted.europa.eu/
Rete di Euro Info Centres presso le Camere di
Commercio
A livello nazionale
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese : elenco
di tutti gli appalti pubblici pubblicati sul Bollettino
Ufficiale degli Avvisi degli Appalti Pubblici
www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/marches-publics
Consultazione online degli appalti pubblici dello Stato:
http://www.marches-publics.gouv.fr/
Stampa nazionale specializzata nel settore economico
A livello regionale/locale Siti internet delle collettività territoriali e dei loro enti
pubblici:
Consiglio Generale delle Alpi Marittime:
http://www.cg06.fr/cg/cg-marches.html
Consultazione degli appalti per regioni, dipartimenti e/o
settori di attività: www.marchesonline.com
Stampa locale e regionale
26
INDIRIZZI UTILI
CUNEO:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Via E. Filiberto, 3
12100 CUNEO
contatti:
ufficio Studi – tel. 0171/318.824-743 – fax 0171/696581
e-mail: [email protected], web www.cn.camcom.it
CONFARTIGIANATO
Via 1° Maggio, 8
12100 Cuneo – Tel. 0171 697453
C.N.A. SERVIZI SRL
Via Cuneo, 52/g
12100 Borgo S. Dalmazzo (CN) – Tel. 0171 268019
IMPERIA:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Viale Matteotti, 48
18100 IMPERIA
contatti:
ufficio Artigianato – tel. 0183/793.222 – fax 0183/297.164
e-mail: [email protected], web www.im.camcom.it
CONFARTIGIANATO
Corso Inglesi, 21
18038 Sanremo – Tel. 0184 524501
C.N.A. ARTIGIANATO E P.M.I.
Vico San Lazzaro, 16
18038 Sanremo – Tel. 0184 500309
27