Guida handicap
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Guida pratica FIBA CISL Gruppo Intesa Sanpaolo Portatori di HANDICAP aggiornamento Marzo 2014 Portatori di HANDICAP SOMMARIO DEFINIZIONE DI HANDICAP .................................................................................................................................... 3 Quando una persona è definita portatrice di handicap? ......................................................................... 3 ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ ................................................................................................................. 4 Qual è la procedura per il riconoscimento dell’handicap? ..................................................................... 4 Cosa succede se l’inps non accerta l’handicap nei tempi stabiliti? ...................................................... 5 HANDICAP: PERMESSI E DIRITTI .......................................................................................................................... 6 Quali sono i permessi per il lavoratore portatore di handicap? ........................................................... 6 Quali sono i permessi per assistere il familiare diversamente abile? ................................................ 6 Che cos’è il congedo straordinario retribuito? ............................................................................................ 7 Cosa spetta per l’assistenza ai figli portatori di handicap? ..................................................................... 9 Che cos’è il congedo per lavoratori mutilati ed invalidi civili? ............................................................ 10 Quali sono le tutele stabilite dalla legge 104? ........................................................................................... 11 AGEVOLAZIONI FISCALI E PROVVIDENZE ........................................................................................................ 12 Quali sono le detrazioni per i figli portatori di handicap? .................................................................... 12 Quali sono le agevolazioni fiscali per l’aquisto di autoveicoli? ........................................................... 12 Quali sono le agevolazioni per sussidi tecnici ed informatici di ausilio? ........................................ 12 Quali sono le provvidenze stabilite dalla contrattazione integrativa? ............................................. 13 Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 2 Portatori di HANDICAP DEFINIZIONE DI HANDICAP QUANDO UNA PERSONA È DEFINITA PORTATRICE DI HANDICAP? Secondo la legge 104/92 il portatore di handicap è la persona che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3, co.1 – L. 104/92). Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume la connotazione di gravità (art. 3, co.3 – L. 104/92). Molti dei diritti che vedremo nelle prossime pagine sono proprio collegati al riconoscimento della situazione di gravità, indicato appunto come comma 3 dell’articolo 3 della legge quadro sull’handicap, la 104 del 1992. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 3 Portatori di HANDICAP ACCERTAMENTO DELLA DISABILITA’ QUAL È LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP? Per ottenere le tutele ed i permessi, occorre effettuare l’accertamento della gravità dell’handicap. Il medico di base, per prima cosa, deve compilare un certificato elettronico in cui vengono riportati i dati anagrafici e le patologie cui la persona è affetta. Il certificato viene inviato telematicamente all’Inps; al paziente, invece, viene rilasciato un certificato da esibire al momento della visita. Successivamente va presentata domandata tramite il Patronato il quale deve precisare a quale legge la domanda si riferisce. Una volta inoltrato il certificato, la commissione medica convocherà il paziente di massima entro 30 giorni (o entro 15 giorni nel caso di malattie oncologiche o di patologie gravi comprese nell’allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007). Se il paziente non può essere trasportato, il medico curante può richiedere la visita a domicilio. Se, al termine della visita, tutti i medici sono concordi sulla valutazione, il verbale viene spedito all’Inps e all’interessato. Se, invece, il parere non è unanime, si potrebbe essere richiamati ad una seconda visita, entro 20 giorni. Il verbale della visita medica viene inviato al paziente in duplice copia: una contiene tutti i dati riservati, una contiene solo il giudizio sintetico, per tutti gli usi amministrativi. Il verbale può contenere una scadenza: viene previsto, in altre parole, che dopo un periodo determinato di tempo si dovrà riesaminare il caso. In questo caso, è importantissimo procedere – alla scadenza – alla riesamina prevista, per non perdere tutti i diritti connessi all’accertamento dell’handicap. Quando viene riconosciuto l’handicap in situazione di gravità, il lavoratore deve effettuare domanda all’Inps per usufruire dei relativi permessi, che decorrono a partire dal giorno seguente alla presentazione della domanda. Bisognerà allegare il certificato rilasciato dalla commissione che attesti la gravità dell’handicap, lo stato di famiglia e l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) sul fatto che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno. Vista la delicatezza del tema, consigliamo vivamente di farsi assistere – in tutta la procedura – dagli esperti del nostro patronato Inas-Cisl. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 4 Portatori di HANDICAP COSA SUCCEDE SE L’INPS NON ACCERTA L’HANDICAP NEI TEMPI STABILITI? Qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni (15 giorni per le patologie oncologiche e per le patologie gravi comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007) dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. L'INPS con Circolare n. 32/2006 ha emanato disposizioni sul rilascio della certificazione provvisoria specificando che, per quanto riguarda i medici ospedalieri, può rilasciare il certificato: il medico dipendente dell'Ospedale che visita ambulatoriamente la persona e che deve essere specialista nella patologia; il medico dipendente dell'ospedale che opera in un reparto specializzato nella cura della patologia. Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle Aziende Sanitarie Locali, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica. Lo specialista non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare la situazione di handicap grave. Infatti non è tanto importante la patologia in sé, ma le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato. La certificazione provvisoria è efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione. Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta: copia della domanda presentata alla commissione presso l'Azienda Sanitaria Locale; dichiarazione liberatoria in cui si impegna, in caso di provvedimento definitivo negativo, alla restituzione delle prestazioni eventualmente utilizzate dopo la conclusione del procedimento (Circolare INPS n. 32/2006 e Circolare INPS n. 53/2008). In caso di successivo non riconoscimento dell'handicap grave, l'INPS è legittimata a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso e che, in caso di pronuncia definitiva da parte della competente commissione che non convalidi lo stato di handicap in situazione di gravità, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 5 Portatori di HANDICAP HANDICAP: PERMESSI E DIRITTI QUALI SONO I PERMESSI PER IL LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP? Il lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità beneficia di 3 giorni al mese di permesso retribuito, suddivisibili anche in 6 mezze giornate. Per i part time verticali i 3 giorni vengono ricalcolati proporzionalmente alla propria prestazione lavorativa. In alternativa, il dipendente può optare per 2 ore di riduzione giornaliera (un’ora nel caso in cui l’orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore). La scelta tra fruizione a giornate o ad ore deve essere comunicata all’azienda e può essere variata di mese in mese dandone informativa al datore di lavoro. QUALI SONO I PERMESSI PER ASSISTERE IL FAMILIARE DIVERSAMENTE ABILE? La legge 104/92 prevede che il lavoratore dipendente che assiste il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti ex filio, fratelli o sorelle) con handicap in situazione di gravità abbia diritto a specifici permessi. Qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto viene esteso ai parenti o affini entro il terzo grado. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado. Qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto viene esteso ai parenti o affini entro il secondo grado. Attenzione: i tutori e gli amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di gravità sono esclusi dai benefici della legge, come chiarito dall’interpello 41/2009 al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 6 Portatori di HANDICAP La legge 104/92 riconosce ai beneficiari su specificati la possibilità di fruire di 3 giorni di permesso retribuito al mese, anche frazionabili in permessi orari. Se non utilizzati, i giorni di permesso vengono perduti e non possono essere rinviati al mese successivo. La scelta tra fruizione a giornate o ad ore deve essere comunicata all’azienda e può essere variata di mese in mese. Nell’ambito di uno stesso mese, in via eccezionale e per documentate esigenze improvvise e imprevedibili al momento della domanda, vi può essere variazione, tra giorni di permesso e ore di riduzione, ovviamente per il tempo ancora rimasto. Per fruire dei permessi la persona accudita non deve essere ricoverata a tempo pieno. Solo qualora il portatore di handicap grave si debba recare al di fuori della struttura residenziale per visite o terapie, le ore necessarie sono coperte dai permessi, nel limite massimo sopra indicato. I permessi non possono essere riconosciuti a più lavoratori per la stessa persona disabile (si parla, infatti, di “referente unico”). Il permesso può essere richiesto anche dal lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei 3 giorni mensili per se stesso nel caso in cui presti assistenza al familiare portatore di handicap grave. Il permesso è altresì cumulabile con il congedo straordinario retribuito per assistenza al familiare portatore di handicap purché il lavoratore che ne fruisce sia l’unico beneficiario sia dei permessi sia del congedo e l’utilizzo dei primi avvenga in giornate diverse da quelle in cui si utilizza il congedo. Qualora l’assistito risieda in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, questi deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. CHE COS’È IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO? Hanno diritto ad usufruire del congedo straordinario retribuito i lavoratori dipendenti, secondo la seguente graduatoria legata al grado di parentela: 1. coniuge 2. genitori naturali o adottivi / affidatari * 3. figli * 4. fratelli / sorelle * *solo in mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di chi precede. Si ha diritto al congedo retribuito se tutte le seguenti condizioni sono verificate: Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 7 Portatori di HANDICAP situazione di handicap grave (art. 3, comma 3 legge 104/92); rapporto di lavoro in essere; mancanza di ricovero a tempo pieno, salvo che sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza, che il malato sia in coma vigile e/o situazione terminale oppure in caso di interruzione del ricovero per recarsi fuori dalla struttura per visite o terapie certificate; convivenza con il portatore di handicap (è sufficiente il medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non è lo stesso interno). La sua durata è di 2 anni nell’arco della vita lavorativa, è frazionabile anche a giorni ed è svincolato dalle esigenze di servizio. L’indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Il periodo è coperto dalla contribuzione figurativa. Il congedo viene riconosciuto a condizione che il figlio portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate, salvo il caso di: interruzione del ricovero per recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie appositamente certificate; disabile in coma vigile o in situazione terminale; documentazione rilasciata dai sanitari della struttura attestante il bisogno di assistenza da parte del familiare. Il congedo straordinario non può essere utilizzato contemporaneamente ai permessi, all’astensione facoltativa e ai riposi giornalieri. Se un genitore fruisce del congedo straordinario, l’altro genitore non può beneficiare contemporaneamente del congedo parentale o dei permessi. Per richiedere i permessi relativi all’handicap dei figli, è possibile rivolgersi al patronato Inas-Cisl che si occuperà di tutte le pratiche con l’Inps. La pratica andrà poi consegnata, una volta protocollata, all’Azienda, assieme alle richieste scritte di permesso. Il congedo è frazionabile anche a giorni interi. È cumulabile con i permessi orari o giornalieri per assistenza al familiare portatore di handicap, purché il lavoratore che ne fruisce sia l’unico beneficiario sia del congedo che dei permessi e l’utilizzo del congedo avvenga in giornate diverse da quelle in cui si utilizzano i permessi, fatta eccezione per i genitori che assistono lo stesso figlio con handicap grave: in questo caso permessi e congedo possono essere fruiti alternativamente tra i genitori purché nel giorno in cui un genitore fruisce del congedo l’altro non benefici dei permessi. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 8 Portatori di HANDICAP Il congedo viene retribuito da un’indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Indennità e contribuzione figurativa spettano per un tetto massimo rivalutato di anno in anno (pari a 46.853, 93 euro lordi nel 2013). I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR. Per utilizzare il congedo, il lavoratore deve fare richiesta all’INPS e consegnare all’azienda tutta la pratica INPS assieme all’apposito modulo di richiesta, richiedibile al proprio sindacalista Fiba Cisl. COSA SPETTA PER L’ASSISTENZA AI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP? Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, ha diritto – entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino – al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni. Tale permesso può essere utilizzato anche in modo frazionato. Se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, il prolungamento del congedo può avvenire se i sanitari richiedono la presenza del genitore. Il prolungamento dell’assenza facoltativa comporta un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino. Oltre il terzo anno di vita del bambino spetta solo se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Il prolungamento del congedo parentale spetta anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non occupato). In alternativa al prolungamento, fino al compimento del terzo anno di età del bambino il genitore può usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, con le medesime norme delle ore di allattamento. Tali permessi orari possono essere richiesti dal momento in cui è finito il periodo in cui teoricamente la madre e il padre possono richiedere il congedo parentale (senza prolungamento): ossia, rispettivamente 6 o 7 mesi dal giorno dopo il termine del congedo di maternità. Il permesso non può essere cumulato con i riposi giornalieri (allattamento) fruiti per lo stesso figlio, salvo il caso in cui il medico dell’Inps attesti che le cure al minore disabile non possono essere garantite durante le due ore di riposo giornaliero. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 9 Portatori di HANDICAP I genitori del minore hanno altresì diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche con un minimo giornaliero di 30 minuti e multipli di 15 minuti, non cumulabili al mese successivo. Il permesso retribuito spetta anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio perché non occupato) ed è cumulabile con eventuali 3 giorni di legge 104 per sé. I 3 giorni di permesso sono altresì cumulabili con il congedo parentale e con il congedo straordinario retribuito per assistenza allo stesso figlio portatore di handicap, purché nello stesso giorno in cui un genitore fruisca del congedo straordinario l’altro non fruisca dei permessi. Il permesso, invece, non può essere cumulato con i riposi giornalieri per la lavoratrice madre (o lavoratore padre) fruiti per lo stesso figlio. BENEFICI DEI GENITORI (da fruire in alternativa e alternativamente tra loro) ANNI DI VITA DEL BAMBINO CON HANDICAP Prolungamento del congedo 3 giorni di permesso al mese 2 ore di riposo al giorno Fino a 3 anni SI SI SI Da 3 a 8 anni SI SI / Oltre gli 8 anni / SI / CHE COS’È IL CONGEDO PER LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI? L’art. 26 della legge 118/1971 e l’art. 10 del Decreto Legislativo 509/1988 prevedono che i lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo retribuito per cure per un periodo non superiore a 30 giorni, anche frazionati. Detto periodo non rientra nel periodo di comporto e il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. La domanda di congedo per cure va rivolta alla banca previa autorizzazione del medico del SSN di residenza, che deve certificare che le cure sono collegate all’infermità invalidante ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 10 Portatori di HANDICAP QUALI SONO LE TUTELE STABILITE DALLA LEGGE 104? Il beneficiario delle legge 104 ha il diritto, ove possibile, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona portatrice di handicap. Tale diritto non è automatico, ma viene subordinato, per espressa previsione normativa (“ove possibile”) al diritto riconosciuto al datore di lavoro di poter opporre rifiuto qualora vi siano motivate esigenze di organizzazione aziendale. Tali esigenze devono essere obiettive, inevitabili ed effettive. In ordine al concetto di vicinanza al domicilio, è stato precisato che esso non è ancorato a rigidi parametri chilometrici, rilevando anche la vicinanza in termini di percorrenza delle distanze e di mezzi di trasporto idonei allo scopo. Inoltre, il beneficiario della legge 104 non può essere trasferito senza il suo consenso. Tale diritto non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell’impresa (a meno di effettiva chiusura dell’unità produttiva di appartenenza). Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 11 Portatori di HANDICAP AGEVOLAZIONI FISCALI E PROVVIDENZE QUALI SONO LE DETRAZIONI PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP? Per ogni figlio disabile a carico è prevista una detrazione dall’Irpef di 1.350 euro annui (elevati a 1.620 euro se minore di 3 anni). Le detrazioni teoriche diminuiscono con l’aumentare del reddito. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L’AQUISTO DI AUTOVEICOLI? La legge prevede la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un autoveicolo o di un autocaravan. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quinquennio e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Vi è l’esenzione permanente del bollo auto e l’esenzione dall’imposta di trascrizione al PRA (di quest’ultima misura non beneficiano i non vedenti e i non udenti). L’IVA, infine, viene calcolata all’aliquota agevolata del 4%. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI PER SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI DI AUSILIO? Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari: all’accompagnamento; alla deambulazione; al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’art. 3 della legge 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento; all’interpretariato, per quanto riguarda i non udenti (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381). È prevista la detrazione del 19% anche per l’acquisto del cane guida per i non vedenti, oltre a una detrazione forfettaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il suo mantenimento. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 12 Portatori di HANDICAP Vi è, invece, l’IVA agevolata al 4% nei seguenti casi: per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es: servoscala); per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/92 da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: - facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura; - assistere la riabilitazione. QUALI SONO LE PROVVIDENZE STABILITE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA? La contrattazione integrativa del Gruppo Intesa Sanpaolo ha stabilito un assegno annuale di 2.300€ riconosciuto entro il mese di giugno a fronte di documentazione medica che attesti l’handicap in situazione di gravità per alcuni familiari del dipendente. Tale importo si può chiedere per i familiari con handicap grave (legge 104 - 3 comma art 3) e che non abbiano reddito mensile superiore ai 701,00 euro lordi da lavoro o pensione. Infatti la normativa aziendale recita che i familiari devono essere considerati a carico in base ai criteri vigenti per la “corresponsione assegni familiari”: il limite, dunque, è diverso da quello fiscale, fissato dalla legge in 2.851 euro di reddito annuo. Il riferimento agli assegni familiari serve per stabilire il reddito massimo percepito dal familiare: non è infatti necessario che il dipendente percepisca effettivamente gli assegni per il familiare portatore di handicap. I familiari in questione sono: il coniuge i figli e altri famigliari conviventi nel nucleo familiare equiparati ai figli: (ad esempio: nipoti che i genitori non riescono a mantenere) fratelli e sorelle del dipendente. La richiesta della provvidenza va effettuata entro il 30 aprile. Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 13 Portatori di HANDICAP Ci trovi su www.fiba.it http://intesasanpaolo.fiba.it www.fibagruppointesasanpaolo.it per contattarci e per ulteriori chiarimenti scrivici a: [email protected] Cisl fax 02.87151893a Cisl Torna al sommario Aggiornamento marzo 2014 14