R.1.1 - Comune di Seriate

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R.1.1 - Comune di Seriate
COMUNE DI SERIATE
Provincia di Bergamo
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12
PIANO DELLE REGOLE
R.1.1 - Norme Tecniche di Attuazione: Disposizioni Comuni
Modificato in base alle osservazioni accolte ed ai pareri
Corretto con la delibera di C.C. n°18 del 07-04-2014
Adottato con delibera del C.C. n°4
del 05-03-2012
Approvato con delibera del C.C. n°28
del 15-09-2012
Il Sindaco
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Segretario
Pubblicato sul B.U.R.L. n°18
del 02-05-2013
PROGETTISTI
AEGIS s.r.l.: Arch. Nicola Cantarelli
Arch. Silvano Buzzi - Arch. Antonio Rubagotti
DISPOSIZIONI COMUNI
INDICE
Art. 1 - Campo di applicazione........................................................................................2
Art. 2 - Contenuti del Piano di Governo del Territorio .....................................................2
Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme ....................................................................2
Art. 4 - Efficacia delle norme...........................................................................................2
Art. 5 - Piani Attuativi e atti di programmazione negoziata .............................................2
Art. 6 - Distanze ..............................................................................................................3
Art. 7 - Definizione degli indici e parametri urbanistici ed edilizi .....................................5
Art. 8 - Norma particolare per le riconversioni funzionali ................................................8
Art. 9 - Opere di urbanizzazione .....................................................................................8
Art. 10 - Norme per la tutela e la conservazione del verde esistente e di progetto.........9
Art. 11 - Destinazioni d’uso...........................................................................................11
Art. 12 - Modalità attuative............................................................................................15
Art. 13 - Mutamenti di destinazione d’uso con opere....................................................16
Art. 14 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti .............................................................16
Art. 15 - Uso temporaneo di edifici e di aree. ...............................................................17
Art. 16 - Spazi pertinenziali a parcheggio .....................................................................17
Art. 17 - Pergolati e gazebi ...........................................................................................18
Art. 18 - Aree e fasce di rispetto ...................................................................................19
Art. 19 - Perequazione e compensazione urbanistica ..................................................26
Art. 20 - Norme urbanistiche per gli insediamenti e le attività commerciali...................28
Art. 21 - Norme speciali per i distributori di carburante ed attività di autolavaggio........31
Art. 22 - Norme geologiche...........................................................................................31
Art. 23 - Norme di polizia idraulica................................................................................42
Art. 24 - Utilizzo di aree e costruzioni in contrasto con il PGT ......................................53
Art. 25 - Atti e piani di settore .......................................................................................53
Art. 26 - Concorsi di progettazione ...............................................................................53
Art. 27 - Norme paesaggistiche ....................................................................................53
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Art. 1 1.
Campo di applicazione
Le disposizioni di cui ai successivi articoli sono contenute nella presente Parte I in quanto
comuni a tutti gli atti del PGT: la loro formulazione unica ne garantisce l’interpretazione e
l’applicazione uniformi. Le disposizioni stesse non hanno termini di validità e possono essere
sempre modificate tenendo conto degli effetti delle modifiche su ciascuno degli atti del PGT.
Art. 2 -
Contenuti del Piano di Governo del Territorio
1.
II Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato P.G.T., strumento della
pianificazione comunale ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.e.i., definisce l’assetto
urbanistico del territorio comunale del Comune di Seriate.
2.
I principi fondamentali di riferimento per conseguire il raggiungimento degli obiettivi del Piano
sono:
- la partecipazione;
- l’attenzione alla pluralità delle esigenze socio-economiche e culturali della popolazione;
- la sostenibilità ambientale delle trasformazioni e dello sviluppo;
- la minimizzazione del consumo di suolo.
3.
II Piano di Governo del Territorio è articolato in tre atti: il Documento di Piano, il Piano dei
Servizi e il Piano delle Regole.
Art. 3 1.
Ambito di applicazione delle norme
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definisce e disciplina l’assetto dell’intero territorio
comunale. Le prescrizioni del P.G.T. (norme tecniche di attuazione e tavole grafiche) si
applicano su tutto il territorio comunale a qualsiasi intervento che comporti trasformazione
urbanistica ed edilizia del soprassuolo e/o nel sottosuolo. Le presenti norme di carattere
generale si applicano per interventi e previsioni ricadenti nell’ambito di competenza del
Documento di Piano, del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole, nonché dei singoli piani
attuativi.
Art. 4 -
Efficacia delle norme
1. In caso di difformità o contrasto tra gli elaborati prevalgono:
- gli elaborati progettuali e prescrittivi rispetto agli elaborati di analisi sullo stato di fatto;
- tavola alla scala di maggior dettaglio in caso di contrasto tra elaborati progettuali grafici;
- le Norme Tecniche di Attuazione rispetto agli elaborati grafici.
2.
Eventuali contrasti tra i diversi atti del PGT saranno risolti dando prevalenza alle previsioni ed
alle disposizioni idonee a produrre effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
3.
Ove sussista contrasto tra il Regolamento Edilizio ed il P.G.T. prevalgono le prescrizioni e le
disposizioni di quest’ultimo.
Art. 5 1.
Piani Attuativi e atti di programmazione negoziata
Le previsioni contenute nei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, negli atti di
programmazione negoziata e nei permessi di costruire convenzionati approvati e nelle loro
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varianti hanno carattere vincolante dopo la sottoscrizione della relativa convenzione
urbanistica.
2.
All'interno degli Ambiti di Trasformazione normati all'interno dell'allegato P.2.1, in attesa della
stipula delle relative convenzioni urbanistiche, saranno ammessi, sul patrimonio edilizio
esistente, unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; sarà inoltre ammesso un ampliamento
"una tantum" per misura pari al 10% della s.l.p. esistente, alla data di adozione del presente
piano, finalizzato all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili esistenti. Non
saranno ammesse nuove costruzioni o ulteriori ampliamenti difformi da quelli indicati in
precedenza.
3.
Sono esclusi dall’obbligo di preventiva approvazione di Piano Attuativo:
- i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale realizzati tramite
iniziativa diretta del Comune, anche su proposta di privati;
- i servizi e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale regolati da apposito
atto di asservimento o da regolamento d’uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute
nel Piano dei Servizi, ovvero da atto di accreditamento dell’organismo competente in base
alla legislazione di settore;
- gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune destinati a servizi religiosi che
potranno essere realizzati solo a seguito di stipulazione di convenzione tra il comune e le
confessioni interessate.
Art. 6 -
Distanze
1.
La distanza minima tra fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di proprietà e
dai confini delle aree con diversa classificazione urbanistica è disciplinata dalle disposizioni di
cui appresso ferme comunque le disposizioni della legislazione nazionale e regionale vigenti in
materia.
2.
La distanza tra i fabbricati si misura a squadra su tutte le linee ortogonali al piano della parete
esterna di ciascuno dei fabbricati; ove una parete comprenda parti arretrate e parti avanzate,
si tiene conto delle parti più prossime all’altra parete antistante, anche se le vedute sono
collocate esclusivamente sulle parti arretrate. La distanza dei fabbricati dalle strade si misura
su tutte le linee ortogonali al ciglio della strada stessa, come definito dal Codice della Strada.
La distanza dei fabbricati dai confini di proprietà e di zona si misura su tutte le linee ortogonali
a questi ultimi. Ai fini della misurazione delle distanze non si terrà conto degli aggetti e degli
sporti di gronda la cui sporgenza, rispetto al filo di facciata non ecceda i m 1,50 dalla distanza
minima edificabile purché la profondità del corpo aggettante non sia superiore ad ¼ della
distanza complessiva dal confine.
3.
Distanza minima tra fabbricati (Df): su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni
speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di
sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, è prescritta una
distanza minima di m 10 rispetto a pareti finestrate di fabbricati antistanti (intendendosi per
finestrate le pareti sulle quali siano poste una o più vedute). Laddove si tratti di aree comprese
in ambiti di trasformazione o di aree di completamento la distanza minima tra fabbricati deve
essere pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m 10. Nei nuclei di
antica formazione, la distanza minima tra fabbricati non può essere inferiore a quella
intercorrente tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
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La distanza minima tra pareti finestrate non viene verificata rispetto ad eventuali autorimesse
e costruzioni accessorie (lavanderie, ripostigli…), cabine enel, la cui copertura abbia
estradosso sporgente dalla quota zero sino a m 2,60.
4.
Distanza minima dalle strade (Ds): su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni
speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di
sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione
edilizia è prescritta una distanza minima dei fabbricati dal confine delle strade, salva maggiore
profondità della fascia di rispetto eventualmente indicata dagli atti del PGT, pari a: a) m 5, per
strade di larghezza inferiore a m 7; b) m 7,5, per strade di larghezza da m 7 a 15; c) m 10, per
strade di larghezza superiore a m 15. La larghezza delle strade è quella in concreto esistente
per le strade già realizzate e per le quali non sia previsto alcun ampliamento; per le strade non
esistenti e per quelle per cui sia previsto un ampliamento, la larghezza è invece quella
risultante dal Piano dei Servizi o da altro progetto o strumento che la definisce. Per gli
interventi nel nucleo urbano di antica formazione, deve essere mantenuta la distanza
intercorrente tra gli edifici preesistenti e le strade; in caso di interventi di nuova costruzione va
rispettato l'allineamento prescritto dal Piano delle Regole o, in mancanza, quello esistente.
Nei tessuti consolidati, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e,
ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, è prescritta una distanza minima
dalle strade pari a m 5; ove, però, la maggior parte degli edifici, posti -nell'ambito del
medesimo isolato- sullo stesso lato della strada, si trovi ad una distanza uniforme e diversa dai
m 5, la nuova costruzione dovrà rispettare, allineandosi all’esistente, detta diversa distanza.
Le distanze minime previste per ciascun ambito, lasciano salvi gli eventuali maggiori
arretramenti indicati graficamente nelle tavole del Pgt, ovvero quelli stabiliti in sede di piano
attuativo di iniziativa pubblica o privata, di atto di programmazione negoziata, di permesso di
costruire convenzionato o di progetto esecutivo di nuove strade.
Nelle aree destinata all’agricoltura, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di
sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, è prescritta una
distanza minima dalle strade - salvo maggiore profondità della fascia di rispetto indicata nelle
tavole del Piano delle Regole- pari a m 15.
Per confine stradale s’intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistenti, o dal piede della
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
In mancanza di tali elementi il confine stradale è costituito dalla linea di limite della sede o
piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le
banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, ma anche
le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).
Le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione prevalgono su
quanto disposto dagli atti del PGT ove comportino maggiore distanza dalle strade.
5.
Distanza minima dai confini di proprietà (Dc): su tutto il territorio comunale, salve le
disposizioni speciali di cui ai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione, di
ampliamento, di sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti è
prescritta una distanza minima dai confini di proprietà di ml. 5.
È consentita la costruzione sul confine, salvi eventuali diritti dei terzi, nei seguenti casi:
a) ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia
prevista a confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente;
b) ove l'edificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo
abilitativo o di progetto unitario oggetto di convenzione trascritta nei registri immobiliari;
c) ove si tratti di autorimessa avente quota all’estradosso di copertura non superiore a 1,20 ml.
dalla quota zero, a condizione che la copertura non sia praticabile come terrazzo od altra
superficie di calpestio per la parte situata dal confine fino a m 1,50 dallo stesso.
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Le autorimesse interrate e le relative rampe di accesso delle costruzioni possono essere
realizzate - all'interno degli "Ambiti residenziali consolidati" (R1, R2, R3) con l'eccezione di
quelli saturi - a confine, salva sempre l'applicazione di quanto prescritto dall'art.873 del codice
civile. Per autorimesse interrate delle costruzioni si intendono quelle aventi una copertura il cui
estradosso sia posto, rispetto alla quota zero allo stato naturale, ad una quota inferiore o
uguale a m 1,20.
All’interno del tessuto urbano consolidato (TUC), sono ammesse costruzioni interrate aventi
una copertura il cui estradosso sia posto rispetto alla quota del piano naturale di campagna ad
una quota minore a ml. 1,20 purchè tali costruzioni siano destinate ad autorimesse.
Nel caso di interventi diversi da quelli di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove
non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia, può
essere mantenuta la preesistente distanza dai confini.
Nelle aree destinate all’agricoltura, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di
sopralzo e, ove non siano mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione
edilizia, i fabbricati ad uso diverso da quello abitativo od a ricovero di mezzi o attrezzi agricoli
debbono mantenere, rispetto al confine delle aree comprese all’interno del tessuto urbano e/o
di completamento del tessuto urbano, una distanza minima di m 200 e, rispetto ai confini di
altre proprietà agricole, di m 100. I fabbricati adibiti ad impianti di trattamento di biogas
debbono mantenere, rispetto al confine delle aree comprese all’interno del tessuto urbano e/o
di completamento del tessuto urbano, una distanza minima di m 300 e, rispetto ai confini di
altre proprietà agricole, di m 200.
6.
Distanza minima dai corsi d’acqua: su tutto il territorio comunale, salve le disposizioni di cui
alla normativa vigente di settore, vale la disciplina prevista dall’art.23 delle presenti
Disposizioni Comuni.
7.
Distanza tra immobili individuati in zone urbanistiche diverse: su tutto il territorio
comunale, per gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, di sopralzo e, ove non siano
mantenuti la sagoma ed il sedime preesistenti, di ristrutturazione edilizia è prescritta una
distanza minima dei fabbricati dai confini di ambiti urbanistici diversi da quello in cui i fabbricati
stessi sono individuati pari a m 5.
Art. 7 -
Definizione degli indici e parametri urbanistici ed edilizi
1.
Le unità di misura e gli indici urbanistici ed edilizi utilizzati dagli atti del PGT sono definiti come
segue.
2.
La superficie territoriale (St) è la superficie dell’area dell’intero ambito disciplinato dal piano
attuativo o dall’atto di programmazione negoziata con valenza territoriale, ambito che
comprende le aree fondiarie e quelle necessarie per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra struttura pubblica o di interesse pubblico
o generale.
3.
La superficie fondiaria (Sf) è la superficie destinata all’edificazione secondo gli atti del PGT e
secondo gli eventuali piani attuativi, gli atti di programmazione negoziata con valenza
territoriale o permessi di costruire convenzionati.
4.
La superficie coperta (Sc) è la superficie dell’area risultante dalla proiezione, su di un piano
orizzontale ideale, della parte emergente fuori terra (quota del terreno allo stato naturale prima
dell’intervento), definiti dal massimo ingombro, con esclusione: a) per i fabbricati con
destinazione residenziale, delle parti aggettanti quali bow windows, balconi, sporti di gronda e
simili, se aventi -rispetto al filo della facciata- un distacco non eccedente i m2,00; b) per i
fabbricati con destinazione diversa da quella residenziale, oltre alle suddette parti aggettanti,
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le superfici occupate da pensiline aperte almeno su tre lati e con lato sporgente di misura
inferiore a 3,00 m, nonché da cabine elettriche. In caso di distacchi maggiori rispetto a quelli
sopraindicati l’intero sporto è computato nella Sc.
5.
La Superficie drenante (Sd) è costituita dalla superficie di terreno libera da qualsiasi
costruzione, sul suolo ed in sottosuolo.
6.
La superficie lorda di pavimento (Slp) è determinata utilizzando le disposizioni di cui appresso:
- per i fabbricati ed i vani con destinazione residenziale, è costituita dalla somma di tutte le
superfici di ciascun piano o soppalco, entro e fuori terra, misurata al lordo delle murature
perimetrali ed al netto:
a) della superficie delle autorimesse interrate, comprensive delle aree di sosta e di
manovra, con altezza interna netta non superiore a ml. 3,50 e se l’estradosso del solaio
della relativa copertura sia a quota non eccedente ml. 1,20 rispetto alla quota zero (pari alla
quota del marciapiede esistente sulla strada dalla quale l’area di pertinenza del fabbricato
ha l'accesso veicolare unico o principale o, in mancanza di detto marciapiede, alla quota
della suddetta strada aumentata di cm 15). Della superficie dei seminterrati, a condizione
che gli stessi si trovino entro il perimetro del sedime del fabbricato soprastante, siano
destinati a spazi accessori o di servizio alle abitazioni e purché non abbiano altezza interna
reale superiore a ml. 2,80, misurata dal piano del pavimento finito all'intradosso del solaio
di copertura, senza considerare le eventuali controsoffittature;
b) superfici completamente interrate purchè prive delle caratteristiche di abitabilità;
c) omissis;
d) delle superfici di pensiline, balconi e terrazzi aperti almeno su due lati;
e) delle superfici di porticati e logge entro il limite del 30% della Slp ammissibile; nel caso la
superficie complessive di logge e porticati sia superiori a tale percentuale, sarà computata
solo la parte eccedente;
f) delle superfici occupate da volumi tecnici nonché, nei fabbricati costituiti da più di
un'unità immobiliare, della superficie determinata dalla proiezione dei vani scala e del vano
ascensore, che costituiscono parte comune alle diverse unità;
g) delle superfici dei sottotetti aventi altezza minima interna non superiore a m 1,50 ed
altezza media interna non superiore a ml. 2,00 considerando l’intero sottotetto sino
all’intradosso dei suoi elementi strutturali;
-
per i fabbricati con destinazione diversa da quella residenziale (terziaria, produttiva,
artigianale, ...) o, comunque, a prevalente destinazione diversa da quella residenziale, è
costituita dalla somma delle superfici di ciascun piano o soppalco, entro e fuori terra, al
lordo delle murature perimetrali (portanti o di tamponamento) ed al netto:
a) delle superfici dei volumi tecnici nonché da cabine elettriche;
b) delle superfici a parcheggio pertinenziale di edifici o di unità immobiliari;
c) delle superfici coperte da pensiline o da tettoie, purché aperte su almeno tre lati, per la
parte non eccedente il 10% della superficie coperta;
d) delle superfici inaccessibili in quanto prive di collegamento fisso con altre parti del
fabbricato.
I silos, i serbatoi, ad esclusione di quelli interrati, ed i depositi esterni al fabbricato sono
computati con riferimento solo alla loro proiezione a terra.
-
per i fabbricati con destinazione diversa da quella residenziale (produttiva, artigianale,
commerciale, agricola), la superficie lorda di pavimento di piani interrati e seminterrati,
aventi i requisiti di agibilità e la cui funzione necessita di presenza anche temporanea di
personale (spogliatoi, depositi, magazzini…), è convenzionalmente calcolata nel seguente
modo:
o per le superfici totalmente interrate: il 30% della Slp effettiva entro terra;
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o
per le superfici seminterrate: il 50% della volumetria per la parte entro terra e l’80%
della volumetria relativamente alla parte emergente fuori terra rispetto alla quota
zero (pari alla quota del marciapiede esistente sulla strada dalla quale l’area di
pertinenza del fabbricato ha l'accesso veicolare unico o principale o, in mancanza di
detto marciapiede, alla quota della suddetta strada aumentata di cm 15).
7.
Il volume virtuale (V) è il prodotto della slp per il fattore moltiplicativo 3 (la cosiddetta "altezza
virtuale"). L’unità di misura del volume è utilizzata, in particolare, per applicare le disposizioni
di legge o di regolamento che fanno esplicito riferimento a tale unità, per la determinazione dei
contributi per il permesso di costruire -riferiti alla residenza- nonché per la determinazione
della quantità minima di parcheggi privati da realizzare. Ai soli fini degli interventi sugli edifici
esistenti, il volume viene calcolato sulla base dell’ingombro effettivo esterno dell’edificio,
esclusi i piani interrati e seminterrati con altezza interna inferiore a ml. 2,40. Tale volumetria
massima dovrà essere rispettata in tutti gli interventi di ristrutturazione. È fatta salva la
possibilità di applicare i criteri di cui alla L.R. n. 26/1995 e s.m.e.i.
8.
L’altezza massima (Hmax) è pari alla differenza tra la quota del marciapiede esistente sulla
strada dalla quale l’area di pertinenza del fabbricato ha l'accesso veicolare unico o principale
o, in mancanza di detto marciapiede, dalla quota della suddetta strada aumentata di cm 15 ,
senza tener conto di volumi tecnici:
per i fabbricati a destinazione residenziale, la quota dell’intradosso del solaio della
copertura dell’ultimo piano quantificato nel calcolo della Slp; nel caso di coperture
inclinate, l'altezza massima è pari alla media dell'altezza delle diverse falde;
per i fabbricati a destinazione diversa da quella residenziale (industriali, artigianali,
commerciali, agricoli), l’altezza massima (Hmax) della costruzione è calcolata
all’intradosso del solaio di copertura, esclusi i volumi di natura tecnologica e gli eventuali
parapetti o coronamenti che non potranno avere un’altezza superiore ai ml. 3,00 calcolati
dall’intradosso del solaio di copertura; nel caso di coperture inclinate, l'altezza massima è
pari alla media dell'altezza delle diverse falde.
In caso di impossibilità di determinare la quota della strada o del marciapiede, la quota zero
sarà individuata nella media di almeno quattro punti interni all'area di intervento, da definire
preventivamente con l'ufficio tecnico.
9.
L’indice di fabbricabilità territoriale (It) esprime (in Slp) l’edificabilità minima e quella massima
ammissibili sulla superficie territoriale (St); detto indice è indicato in valore assoluto della Sup
oppure in mq di Slp su mq di St. La Slp s'intende attribuita uniformemente a ciascuna porzione
della superficie territoriale (St) dell’ambito di intervento; la Slp così attribuita ad aree per le
quali sia previsto l'uso pubblico o sulle quali comunque non sia prevista l'edificazione, sarà
realizzata, previe le necessarie intese tra i proprietari e con il Comune, sulle porzioni in cui è
invece prevista l'edificazione.
10. L’indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria (If) esprime (in Slp) l’edificabilità massima
ammissibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). Nelle aree destinate
all’agricoltura l'indice di fabbricabilità fondiaria esprime (in Slp) l’edificabilità massima
realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata come area
destinata all’agricoltura e costituente compendio unitario, privo di soluzione di continuità,
facente parte di un'unica azienda agricola, salva l'applicazione di eventuali norme di legge che
consentano di tener conto anche di aree non contigue ovvero di aree poste sul territorio di
Comuni contermini.
11. Il rapporto di copertura (Rc) esprime il rapporto percentuale massimo consentito della
superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria (Sf) oppure -in caso di piano attuativoalla superficie territoriale (St).
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12. Il rapporto di permeabilità (Rp) esprime il rapporto percentuale minimo consentito tra la
superficie drenante (Sd) e la superficie fondiaria (Sf), oppure -in caso di piano attuativo- la
superficie territoriale (St).
13. Nella verifica degli indici di cui sopra si tiene conto anche degli edifici esistenti, salvo ove
diversamente specificato.
14. Le disposizioni di legge o di regolamento che eventualmente consentissero un’edificazione
maggiore rispetto a quella ammessa utilizzando le definizioni di cui sopra sono applicate a
condizione che venga assicurata, a mezzo di specifica convenzione od impegnativa, la
corrispondente maggiore dotazione di attrezzature e di servizi pubblici o di interesse pubblico
o generale; le convenzioni dei piani attuativi, degli atti di programmazione negoziata e dei
permessi di costruire convenzionati prevedono criteri di adeguamento che, ove possibile, non
comportino il ricorso alla procedura della variante.
15. Per la verifica del rispetto degli obiettivi, delle previsioni e delle prescrizioni degli atti di PGT,
un abitante è considerato pari a 120 mc di volume ed a 40 mq di Slp.
Art. 8 1.
Norma particolare per le riconversioni funzionali
La trasformazione e riconversione di edifici industriali e artigianali, di fabbricati ed edifici
produttivi agricoli ad una diversa destinazione d’uso, ove ammessa dalle presenti norme, potrà
avvenire solo attraverso piano attuativo o permesso di costruire convenzionato. Sono fatte
salve, comunque, le disposizioni dell’ art. 97bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. (Recupero delle
aree non residenziali dismesse).
Art. 9 -
Opere di urbanizzazione
1.
La superficie destinata ad opere di urbanizzazione primaria comprende tutte le superfici
riservate all’esecuzione delle seguenti opere, in conformità al comma 3 dell’art.44 della L.R.
12/05 e s.m.e.i.:
- le strade, con l'eccezione di quelle a fondo cieco e/o non di interesse pubblico e/o non
collegate (o collegabili in futuro) alla mobilità di interesse generale, e relative aree
attrezzate quali spazi di sosta o di parcheggio;
- le fognature;
- la rete idrica;
- la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
- i cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
- la pubblica illuminazione;
- gli spazi di verde attrezzato;
- percorsi ciclo-pedonali.
2.
La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria comprende tutte le superfici
riservate all’esecuzione delle seguenti opere in conformità al comma 4 dell’art.44 della L.R.
12/05 e s.m.e.i.:
- gli asili nido e scuole materne;
- le scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo;
- i mercati di quartiere;
- i presidi per la sicurezza pubblica;
- le delegazioni comunali;
- le chiese ed altri edifici religiosi;
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-
gli impianti sportivi di quartiere;
aree verdi di quartiere;
i centri sociali;
le attrezzature culturali;
le attrezzature sanitarie: nelle attrezzature sanitarie si intendono comprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate;
- i cimiteri.
Art. 10 - Norme per la tutela e la conservazione del verde esistente e
di progetto
1.
Il presente articolo contiene le norme finalizzate alla costituzione, al trattamento, al
mantenimento, alla valorizzazione, alla salvaguardia e alla tutela della vegetazione su tutto il
territorio del Comune.
2.
In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale, nel caso di nuove costruzioni o di
costruzioni d’interrati esterni alla proiezione degli edifici, dovrà essere riservata a verde
permeabile (Rp) una percentuale del lotto non inferiore al 30%, calcolata ai sensi del
precedente art.7 In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale la
percentuale del lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al 15%.
3.
Le piante ad alto fusto esistenti, quali alberi isolati, disposti a filari o a gruppi, di pregio, vanno
conservati. Ne è pertanto vietato l'abbattimento salvo, previa autorizzazione comunale, per
motivi di sicurezza o fitosanitari o in presenza dei seguenti casi:
- di progetti di riqualificazione ambientale;
- di progetti di ristrutturazione dei giardini esistenti o di nuovo impianto;
- in presenza di essenze improprie al decoro del verde;
prevedendo comunque la sostituzione degli alberi o della vegetazione abbattuta con altre
essenze tipiche del luogo;
Nel caso di nuova costruzione è ammesso l'abbattimento, per gli alberi di alto fusto, previa
autorizzazione comunale, solo nel caso in cui il lotto edificabile non consenta altrimenti
l’edificazione e, comunque, previa presentazione di un progetto che preveda la ricollocazione,
a titolo di compensazione, della piantumazione stessa, anche su area esterna al lotto
edifiicabile se richiesto dall’amministrazione comunale.
4.
Fatto salvo quanto indicato ai successivi commi, gli alberi d’alto fusto di pregio sono oggetto di
tutela e protezione, e pertanto non possono essere oggetto di abbattimento qualora abbiano
raggiunto il diametro di 50 cm misurato ad 1,50 cm da terra. Devono intendersi salvaguardati,
in deroga al limite minimo di diametro, gli alberi piantumati in sostituzione di altri.
5.
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo:
- gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate (vigneti, frutteti,
pioppeti...);
- gli orti botanici;
- i vivai e simili.
6.
Le aree private, anche se momentaneamente inutilizzate, devono essere mantenute in modo
tale da garantire la pubblica igiene e incolumità. Devono pertanto essere costantemente
eseguiti gli interventi necessari quali l’eliminazione di parti legnose secche e pericolanti, la
rimozione di alberi danneggiati e/o pericolanti, la rimozione di rami sporgenti che ostruiscano
la circolazione sia su aree carrabili che pedonali e ciclabili. Qualora la proprietà non provveda
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tempestivamente alla rimozione, interverrà l’Amministrazione Comunale ponendo le eventuali
spese a carico della proprietà.
7.
Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla
normativa vigente in materia, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e
vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato,
preferibilmente tramite metodologie di “lotta biologica e a basso impatto ambientale”.
8.
L’abbattimento di alberi, anche quando non più vegetanti, è soggetto ad autorizzazione a
seguito di specifica richiesta agli uffici comunali competenti, nella quale devono essere
indicate le caratteristiche delle piante da abbattere e le motivazioni dell’abbattimento.
In situazioni di imminente pericolo per l’incolumità pubblica o privata causato dalla presenza
di:
- alberi morti o irreversibilmente malati con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi atmosferici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;
non è richiesta l’autorizzazione ma deve essere data comunicazione agli uffici comunali
competenti comprovante, tramite relazione tecnica corredata di fotografie, la situazione di
pericolo che ha determinato l’abbattimento.
9.
Le potature delle alberature deve essere eseguita, salvo rare eccezioni, durante il periodo di
riposo vegetativo (autunno-inverno). Nella potatura, ad esclusione di casi di capitozzatura e
sgamollo, si eviterà il taglio di branche o rami aventi diametro maggiore di 7 cm. È vietato
rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edili, le aree di pertinenza delle
alberature nonché inquinarle con scarichi impropri.
10. Per tutti gli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni, dovrà essere incluso
nel progetto, in sede di richiesta di permesso di costruire o di DIA, anche il rilievo e la
sistemazione delle aree verdi interessate dall’intervento con richiesta specifica degli alberi da
abbattere. Nelle aree a destinazione agricola, così come disciplinate dalle presenti norme,
sono oggetto di protezione e tutela: i filari e le siepi di alberi. L’estirpazione di siepi o filari
(estirpazione delle ceppaie) deve essere autorizzata dagli uffici comunali competenti Nel caso
in cui il filare ricada in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004,
per poter effettuare l’estirpazione, è necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Sono consentite, senza alcuna autorizzazione, le manutenzioni con ceduazione e/o
capitozzatura e le operazioni di governo disetaneo secondo la normale conduzione agraria.
11. In tutte le aree del territorio comunale, l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi
ed i sentieri pedonali esistenti e di progetto. Il Comune può imporre arretramenti delle
recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei
sentieri esistenti e l’apertura di nuovi percorsi pedonali pubblici o ad uso pubblico.
12. La realizzazione ovvero il ripristino dei percorsi pedonali sarà oggetto, eventualmente, di
appositi progetti approvati dagli organi competenti. Costituendo tali tracciati elementi di
rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere:
- la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti, nonché la loro integrazione
attraverso l’impiego di materiali coerenti;
- la dotazione di adeguati spazi di sosta;
- il rispetto della legislazione vigente, nazionale o regionale, in materia d’abbattimento delle
barriere architettoniche.
13. Nella progettazione sia di interventi pubblici che privati, dovrà essere posta particolare
attenzione alle sistemazioni a verde sulla base di un progetto esecutivo che dovrà indicare la
scelta e ubicazione delle alberature, delle siepi, degli arbusti o dei giardini.
Pagina 10
14. Negli interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione dovrà essere prevista, di norma,
l’adeguata piantumazione di almeno 1/2 della superficie filtrante per le zone a destinazione
prevalentemente residenziali, e di almeno 1/3 delle superfici a verde per gli ambiti a
destinazione terziaria e produttiva;
15. Negli ambiti produttivi i progetti dovranno indicare la messa a dimora di alberature d'alto fusto
lungo i confini od in altre posizioni che meglio esaltino la funzione paesistica e di arredo degli
alberi.
16. I progetti per la realizzazione o riqualificazione di strade urbane dovranno sempre verificare la
possibilità della messa a dimora di alberature, siepi o arbusti, finalizzati al decoro cittadino. I
progetti per la realizzazione o riqualificazione di strade extraurbane o di opere idrauliche,
dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione paesistica che ponga particolare
attenzione alla sistemazione con vegetazione di scarpate, terrapieni, svincoli.
17. La vegetazione ripariale, quale complemento fondamentale dei corsi d'acqua, e le macchie di
vegetazione, quali elementi di riferimento visuale nel paesaggio, di origine naturale o antropica
costituiscono presenze di alto valore ambientale e paesistico.
Sono vietati:
- il taglio a raso e la potatura degli ambiti boscati, della vegetazione ripariale e delle macchie
di vegetazione,
- l'impoverimento della vegetazione arbustiva diffusa,
- l'introduzione di essenze non autoctone,
- l'incendio della vegetazione arborea,
- l'esecuzione di interventi in profondità sul terreno circostante entro una fascia di mt. 5.00.
Dovranno essere incentivati:
- il rafforzamento della presenza dell'alto fusto, anche a fini colturali;
- la sostituzione della robinia con essenze autoctone.
Gli alberi danneggiati da eventi naturali, da grossi attacchi xilofagi o defogliatori ecc. o per
raggiunta maturità, potranno essere tagliati, ma dovranno essere contemporaneamente
sostituiti con altri.
18. Parchi, giardini e broli costituiscono pertinenze verdi di ville e palazzi storici dei quali sono
componente essenziale ed inscindibile, documenti e testimoni della storia e della cultura
locale. Le essenze arbustive esistenti, per il tipo, spesso non autoctono, e per le dimensioni,
costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio.
Deve essere posta particolare attenzione al mantenimento o al ripristino del disegno
dell'impianto e del patrimonio arboreo.
Gli alberi esistenti potranno essere sostituiti solo per motivi fitosanitari o di sicurezza pubblica
con altri di eguale essenza, previa autorizzazione comunale.
19. Sono fatte salve le prescrizioni e le norme di tutela per le aree vincolate ai sensi dell’art.142
D.Lgs 42/2004 e vincoli idrogeologici.
Art. 11 - Destinazioni d’uso
1.
Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il complesso di funzioni
ammesse dalle presenti norme per l’area o per l’edificio.
2.
Ai sensi dell’art.51 della L.R. 12/2005 e s.m.e.i., è principale la destinazione d’uso qualificante;
è complementare od accessoria o compatibile la destinazione d’uso che integra o rende
possibile la destinazione d’uso principale.
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3. Gli atti del PGT individuano, per i diversi ambiti e per le diverse aree, le vocazioni funzionali
comprensive delle destinazioni principali nonché di quelle complementari, accessorie o
compatibili; la sostenibilità del rapporto tra la destinazione principale e quelle complementari,
accessorie o compatibili eventualmente presenti è valutata, in sede di progetto edilizio od in
sede di piano attuativo o di atto di programmazione negoziata, con riferimento all’obiettiva e
concreta prevalenza della destinazione principale e della sua effettiva capacità di connotare il
nuovo insediamento.
4. Le destinazioni diverse da quelle indicate nelle singole disposizioni di attuazione del
Documento di Piano e del Piano delle Regole e da quelle complementari, accessorie,
compatibili o connesse come sopra indicate sono vietate, dovendosi considerare incompatibili
con la conformazione strutturale e/o morfologica del manufatto edilizio o con l’assetto
funzionale e/o ambientale del contesto urbano.
5.
Per ciascuna destinazione d'uso valgono le seguenti articolazioni con la precisazione che il
presente elenco non ha valore esaustivo; l'ammissibilità di eventuali diverse specifiche attività
dovrà essere valutata con il criterio dell'analogia e della compatibilità con le prestazioni del
sistema. Le attività eventualmente non riconducibili ai suddetti gruppi vanno qualificate
tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dalle stesse indotto in termini urbanizzativi. Così,
l’eventuale funzione commerciale o di prestazione di servizi svolta esclusivamente a mezzo di
strumenti telematici che non richieda l’accesso di fornitori o di utenti può, se limitato solo ad
alcuni di più locali costituenti l’unità immobiliare, essere considerato privo di rilevanza ediliziourbanistica e quindi compatibile con funzioni diverse quale, ad esempio, quella residenziale.
6.
Residenza: consiste nell’uso del complesso edilizio per alloggi e servizi funzionali alla
residenza. È costituita, sostanzialmente, da: residenze urbane permanenti, residenze urbane
temporanee, collegi, convitti, case per studenti, pensionati.
Sono previste anche le seguenti categorie:
- bed and breakfast, così come definiti dalla L.R. 15/2007;
- residenza extra agricola: sono le costruzioni edilizie destinate, sia in modo permanente che
temporaneo, ad usi abitativi. Sono altresì assimilate alla residenza le relative pertinenze
(autorimesse, edicole accessorie, piccoli depositi d’uso domestico e familiare, giardini ed
orti attrezzati, ecc.). Le strutture residenziali di nuova costruzione possono essere ubicate
in ambiti territoriali specificamente destinati a tale uso ovvero in altri ambiti come residenze
di servizio, fatte salve le edificazioni residenziali esistenti con i relativi potenziali
ampliamenti ed espansioni previsti dalle presenti norme;
- residenza agricola: sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la
propria attività nell’ambito di un’azienda agricola. Gli alloggi devono essere pertinenziali alle
strutture (stalle, magazzini) destinate all’attività agricola;
- residenza di servizio: sono gli alloggi di coloro che prestano la propria attività nell’ambito
d’aziende produttive o commerciali. Gli alloggi devono essere pertinenziali agli immobili
destinati prevalentemente all’attività produttiva o commerciale e tale pertinenzialità deve
essere obbligatoriamente registrata e trascritta. Tali residenze devono essere integrate con
il fabbricato principale anche dal punto di vista tipologico e per un massimo di 250 mq. di
Slp; non dovrà, comunque, essere superato il rapporto di 1 a 3 tra la superficie residenziale
e quella principale per ogni singola unità. Le residenze pertinenziali non possono essere
cedute separatamente dall'unità principale.
7.
Attività produttive
- fabbriche e officine, inclusi laboratori di sperimentazione, uffici tecnici, amministrativi e
centri di servizio;
- magazzini, depositi coperti e scoperti, anche se non direttamente connessi all'industria o
magazzini connessi ad attività di commercio all’ingrosso in cui la superficie destinata al
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-
8.
deposito sia pari o superiore all’ottanta per cento di ogni singola unità immobiliare
(compresi uffici strettamente connessi alle attrezzature per l'autotrasporto);
attività espositive e di vendita relative e complementari alle funzioni produttive insediate o
insediabili con Slp massima pari al 50% di quella dell’attività produttiva;
costruzioni per attività industrializzate adibite alla trasformazione e conservazione dei
prodotti agricoli e zootecnici;
costruzioni per allevamenti zootecnici di tipo intensivo, che non hanno i requisiti dell'attività
agricola;
attività di autotrasporto, comprese officine di manutenzione, depositi, piazzali per la
custodia degli automezzi;
asili nido aziendali, sino ad un massimo del 15% della slp ammissibile e comunque non
oltre 500 mq, da vincolare come pertinenza alla costruzione principale con atto trascritto;
attività estrattive: consiste nell’estrazione dal sottosuolo di materie prime e loro prima
lavorazione e commercializzazione. Lo svolgimento dell’attività estrattiva è correlato alle
relative determinazioni regionali e provinciali in materia e mantengono efficacia in relazione
alle predette determinazioni;
attività di produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative
Attività terziarie
- attività commerciali: centri commerciali, media e grande strutture di vendita, esercizi di
vicinato, alimentare e non alimentare, commercio all’ingrosso, secondo le definizioni di cui
alla legislazione in materia di commercio;
- esercizi che hanno ad oggetto la vendita al dettaglio di merci ingombranti, non
immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli,
legnami, materiali edili e simili), così come disciplinata dalla legislazione regionale in
materia;
- esercizi che svolgono l’attività commerciale al dettaglio congiunta (nello stesso locale, con
unica entrata e servizi comuni) con quella all’ingrosso, limitatamente ai casi indicati dalla
legislazione regionale in materia;
- artigianato di servizio, botteghe artigiane ed artistiche: comprendono tutte le attività di
servizio non moleste e non pericolose e si qualificano per la stretta correlazione con i
bisogni diretti della popolazione servita ovvero per il carattere ristretto del proprio mercato.
L’artigianato di servizio compatibile con la residenza esclude la realizzazione di specifiche
strutture edili autonome, incompatibili con le caratteristiche di decoro dei nuclei antichi e dei
quartieri residenziali.
Queste, indicativamente, le categorie ed attività ammesse:
o produzione beni di consumo: pane e pasta, pasticcerie, gelati, cornici, timbri e
targhe, sartoria;
o riparazione beni di consumo: biciclette, calzature e articoli in cuoio, elettrodomestici,
macchine da ufficio e computer, orologi e gioielli, strumenti musicali, oggetti in
legno-ebanisteria, ombrelli, strumenti ottici e fotografici, strumenti di precisione,
rilegatoria;
o servizi personali e similari: centri di raccolta indumenti e affini per la pulitura, stireria
(con escluse attività di lavaggio di tipo industriale o, comunque, non compatibili per
tipologia e qualità di scarichi con il contesto nel quale andrebbero collocati), centri
per l’igiene e l’estetica della persona, parrucchieri ed istituti di bellezza, laboratori
fotografici.
- attività ricettive e pubblici esercizi: alberghi, motel, residence, residenza turisticoalberghiera, ostelli, campeggi, pubblici esercizi dediti alla somministrazione di alimenti e
bevande quali: ristoranti, trattorie, bar, circoli privati…;
- distributori di carburante: le attrezzature inerenti alla vendita al minuto del carburante con le
relative strutture pertinenziali (di carattere non prevalente) quali bar, officine, autolavaggi,
destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli, ai controlli essenziali e di servizio
agli utenti;
Pagina 13
- attività direzionali: complessi per uffici, uffici privati, studi professionali, agenzie bancarie,
banche, centri di ricerca, terziario diffuso.
9.
Attività agricole:
- esercizio della conduzione del fondo agricolo, silvicoltura, attività di serra e florovivaistica,
allevamenti, attività agrituristiche, attività vitivinicole;
- abitazioni per i conduttori dei fondi, per gli imprenditori agricoli e per i dipendenti;
- attrezzature e infrastrutture produttive quali depositi per attrezzi e macchine agricole,
magazzini per prodotti agricoli e zootecnici, silos, serre, tunnel, serbatoi idrici, locali per la
lavorazione, conservazione strutture destinate all’allevamento;
- allevamenti zootecnici familiari: sono le attività destinate alla stabulazione d’animali aventi il
seguente numero di capi:
o suini: fino a 5;
o ovini e caprini: fino a 10;
o bovini ed equini: fino a 10;
o avicunicoli: fino ad un massimo di 50 (capi adulti).
Comunque, per i capi suini, bovini ed equini il peso complessivo non dovrà essere
superiore ai 10,00 qli.
- allevamenti zootecnici non intensivi: sono le strutture destinate alla stabulazione d’animali
aventi il seguente numero di capi:
o bovini (tranne vitelli e carne bianca), equini: numero massimo 200 capi e,
comunque con peso vivo massimo allevabile non superiore ai 900,00 qli;
o ovini, caprini: numero massimo 250 capi e, comunque, con peso vivo massimo
ammissibile non superiore ai 100,00 qli;
o suini, vitelli a carne bianca: numero massimo di 70 capi e, comunque, con peso vivo
massimo allevabile non superiore ai 100,00 qli;
o conigli: numero massimo allevabile 2.500 capi e, comunque, con peso vivo
massimo allevabile non superiore ai 100 qli;
o polli, galline ovaiole, tacchini, anatre, faraone, struzzi: numero massimo 2.500 capi
e, comunque, con un peso vivo massimo non superiore ai 100,00 qli;
o allevamenti e pensioni di cani.
- allevamenti zootecnici intensivi: sono le strutture destinate alla stabulazione di bovini, ovini,
equini, caprini, suini, conigli, galline ovaiole, polli da carne, tacchini, anatre, faraone, struzzi
con un numero d’animali e con un peso vivo superiore a limiti specificati per la precedente
categoria, nonché tutti gli allevamenti di animali da pelliccia.
- spazi per la vendita dei prodotti agricoli e strutture agrituristiche.
10. Infrastrutture e attrezzature della mobilità: viabilità stradale, pedonale e ciclo-pedonale,
parcheggi, linee ferroviarie.
11. Strutture di servizio pubbliche e di interesse pubblico o generale e per il tempo libero:
- attrezzature amministrative, generali e per pubblici servizi (municipio, poste…);
- attrezzature per l’istruzione (scuole materne, scuole dell'obbligo);
- attrezzature religiose (edifici di culto così come disciplinati dalla Parte II, Titolo IV, Capo III
della L.R. 12/05, oratori, centri parrocchiali, abitazione dei ministri del culto, cimiteri);
- attrezzature sociali e socio-culturali (centri civici, musei, auditorium, biblioteche, asili nido);
- attrezzature sanitarie (centri e distretti socio-sanitari, ospedali, cliniche, case di cura, centri
medici poli-specialistici, ambulatori, poliambulatori, farmacie) e socio-assistenziali (case di
riposo, cooperative sociali onlus, centri socio-educativi, riabilitativi e assistenziali in favore
di categorie svantaggiate, comunità alloggio);
- attrezzature sportive (centri sportivi, palestre e centri fitness);
- aree verdi attrezzate e spazi pubblici;
- attrezzature per la mobilità (parcheggi pubblici, parcheggi privati e pertinenziali, piste
ciclabili);
Pagina 14
- impianti tecnologici;
- aree ed attrezzature per l’installazione di impianti volti alla produzione di energia da fonti
alternative e rinnovabili;
- locali per il pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, sale per proiezioni
cinematografiche, sale concerti, auditorium).
Art. 12 - Modalità attuative
1.
Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, il P.G.T. viene attuato nel rispetto delle
prescrizioni contenute nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi,
delle indicazioni e dei vincoli indicati nelle tavole grafiche o nelle presenti norme, con le
modalità di seguito riportate.
2.
Il P.G.T. si attua attraverso piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, così come
definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, e attraverso interventi edilizi diretti,
subordinati a convenzione o atto d’obbligo unilaterale qualora siano necessari adeguamenti
degli spazi pubblici.
3.
Oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle norme specifiche del Documento di
Piano e del Piano delle Regole, in via generale, sono subordinati a piano attuativo o a
permesso di costruire convenzionato gli interventi di:
- ristrutturazione urbanistica, come definita dall’art.27 c. 1 lettera f) della LR 12/2005;
- tutti gli interventi previsti dal Piano delle Regole per i quali sia necessario disporre
l’adeguamento degli spazi pubblici complementari all’intervento privato o rivestano
carattere di pubblico interesse. La convenzione o l’atto d’obbligo disciplina l’intervento nella
sua unitarietà e prevede la realizzazione e la cessione o l’asservimento all’uso pubblico
degli spazi pubblici previsti o quelli necessari per il migliore inserimento degli edifici nel
contesto urbano circostante;
- nuova edificazione, ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso o demolizione con
ricostruzione per le seguenti soglie:
o Slp residenziale di progetto superiore a mq. 1.500;
o Slp terziaria di progetto superiore a mq 2.500 e per tutte le attività commerciali di
media e grande struttura di vendita di nuovo insediamento così come definite dalla
legislazione in materia di commercio;
o Slp produttiva di progetto superiore a 5.000 mq;
o Slp mista di progetto superiore a 2.500 mq.
- interventi di demolizione con ricostruzione e ristrutturazione che comportino aumento di
unità abitative, quando l’intervento superi le soglie dimensionali di cui al precedente
comma;
- interventi di ricostruzione, ampliamento e nuova costruzione che interessino gli ambiti
produttivi consolidati con Slp di progetto maggiore a 5.000 mq.; la suddivisione in lotti di
complessi industriali unitari può aver luogo mediante provvedimento convenzionato per
assicurare adeguate condizioni di viabilità, sosta e di mitigazione ambientale.
4.
Per tutti i rimanenti interventi è richiesto l’intervento edilizio diretto tramite permesso di
costruire, denuncia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività, secondo le
disposizioni di legge.
5.
Per quanto riguarda i piani attuativi, non necessita di approvazione di preventiva variante la
previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste
non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non
incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di
Pagina 15
aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, così come disciplinato dall’art.14 c.
12 della LR 12/2005.
6.
Per le parti del tessuto urbano consolidato ove è in corso l’attuazione di piani attuativi già
convenzionati, le relative previsioni prevalgono sulla disciplina del Piano delle Regole sino alla
scadenza del termine di dieci anni dalla stipulazione della convenzione ferme comunque
restando le obbligazioni e le garanzie tutte poste dalla convenzione a carico dei proprietari.
Per dare attuazione alla disciplina di detti piani attuativi vengono utilizzate le definizioni dettate
dal PRG in vigore al momento della loro approvazione; l’uso di diversi criteri previsti da
discipline premiali è consentito solo previa variante del piano attuativo che tenga conto del
maggior peso insediativo conseguente. E’ comunque consentito variare le previsioni dei
suddetti piani attuativi conformandole alla disciplina del PdR.
7.
Gli interventi edilizi diretti per la nuova edificazione sono comunque consentiti solo quando sia
accertata l’esistenza e l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione a rete (strade pubbliche,
rete fognaria allacciata ad idoneo depuratore, reti dell’acqua potabile, dell’energia elettrica, del
metano, telefonica) al servizio dell’area interessata dall’intervento nonché l’esistenza di
sufficienti parcheggi pubblici nel quartiere interessato dall'intervento.
Art. 13 - Mutamenti di destinazione d’uso con opere
1.
Fino all’approvazione del piano attuativo o dell'atto di programmazione negoziata con valenza
territoriale, per gli immobili esistenti all’interno di ciascun Ambito di Trasformazione del
Documento di Piano sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art.5, c.2 delle
presenti norme.
Art. 14 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
1.
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è classificato come ristrutturazione edilizia.
2.
In applicazione dell’art.65, comma 1, LR 12/05 e s.m.ei., sono esclusi dall’applicazione dei
disposti di cui alla LR 12/05 e s.m.ei., artt.63 e 64, gli ambiti di seguito elencati:
- ambiti agricoli di salvaguardia ambientale;
- ambiti agricoli di salvaguardia dell’infrastruttura aeroportuale;
- ambiti del Parco del Serio, solo se espressamente vietati dalla normativa dello stesso;
- ambiti di trasformazione disciplinati dalle norme del Documento di Piano.
3.
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti all’interno dei Nuclei di Antica Formazione (Naf) è
disciplinato dall’art.4 delle norme tecniche d’attuazione del PdR.
4.
Ad esclusione degli ambiti di cui al precedente comma, il recupero volumetrico a solo scopo
residenziale dei sottotetti è consentito nel rispetto degli artt. 63 e 64 della L.R. 12/2005 e
s.m.ei.
5.
omissis.
6.
Per quanto riguarda il recupero dei sottotetti nei Naf si rimanda alla specifica disciplina del
Piano delle Regole, al fine di adeguare le caratteristiche del sottotetto previste al precedente
comma 4; dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra fabbricati (Df) normato dal
precedente art.6, c.3.
7.
Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità
immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali
Pagina 16
nella misura, prevista dal successivo art.16, c.4, della Slp resa abitativa ed un massimo di
venticinque mq. per ciascuna nuova unità immobiliare. Qualora sia dimostrata l'impossibilità,
per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono
consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per
metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla
realizzazione di parcheggi da parte del comune.
Art. 15 - Uso temporaneo di edifici e di aree.
1.
I cantieri edili (con le attrezzature e gli impianti relativi) possono essere insediati ovunque, a
condizione però che la rispettiva attività risulti consentita od assentita nei modi o dagli atti
previsti dalla legge, per il termine massimo prescritto dal titolo abilitativo ovvero -ove tale titolo
non sia necessario- per il tempo necessario all'esecuzione dell'intervento; l'installazione dei
suddetti cantieri deve avvenire salvaguardando le esigenze di sicurezza della circolazione
(pedonale, ciclistica e veicolare).
2.
Sulle aree appartenenti al demanio od al patrimonio comunale ovvero sulle aree appartenenti
a soggetti privati, se asservite all'uso pubblico, può essere consentito, nelle forme ed in forza
degli atti previsti dalla legislazione speciale e nel rispetto di eventuali usi specifici stabiliti dal
Comune per tali aree, l'insediamento di attività commerciali, a condizione che lo stesso non
comporti significativa compromissione del corretto assetto funzionale e dell'igiene del territorio
nonché delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare) né
riduzione degli spazi a verde e del patrimonio arboreo esistenti. Sulle aree appartenenti a
soggetti privati e messe, a tal fine, a disposizione del Comune in forza di atto trascritto nei
registri immobiliari, l'insediamento delle suddette attività commerciali è consentito solo se
conforme alle previsioni del PGT ed alle medesime condizioni di cui sopra.
3.
I manufatti costituenti parte integrante delle reti dei pubblici servizi possono essere posati nel
sottosuolo di qualsiasi area, indipendentemente dalla disciplina per essa prevista dagli atti del
PGT.
4.
L’insediamento di edicole per la vendita di giornali è consentito sulle aree appartenenti al
demanio stradale nonché sulle relative aree di rispetto a condizione che lo stesso non
comporti significativa compromissione delle esigenze di sicurezza della circolazione
(pedonale, ciclistica e veicolare).
5.
Gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT (05/03/2012) e le aree di loro pertinenza
nonché le aree libere, anche se di proprietà privata, possono essere utilizzati -per un periodo
di tempo determinato, non eccedente, complessivamente, i tre anni- per l'insediamento
temporaneo di impianti e di servizi pubblici o di interesse pubblico, anche se tale insediamento
contrasti con le prescrizioni e le previsioni del PGT, a condizione che il proprietario e l'ente
pubblico gestore dell'impianto o dei servizi (se diverso dal Comune), assumano, in solido tra
loro ed a mezzo di atto trascritto nei registri immobiliari, l'obbligo di ripristinare, a proprie cura
e spese, lo stato e l'uso originari, alla scadenza del termine, autorizzando il Comune a
provvedere d'ufficio, in loro danno, in caso di inadempienza.
Art. 16 - Spazi pertinenziali a parcheggio
1.
I parcheggi pertinenziali devono essere integralmente reperiti, qualora non diversamente
specificato nelle specifiche norme di ambito o comparto, in caso di nuova costruzione, o
ricostruzione assimilata a nuova costruzione coinvolgenti interi fabbricati e qualora si
sostituisca una destinazione con un’altra per la quale sia richiesta una maggiore quantità di
parcheggi. Nelle operazioni di ristrutturazione senza cambio di destinazione le opere saranno
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volte al recupero delle pertinenze subordinatamente alle ragionevoli possibilità offerte dalla
situazione dell'edificio e del contesto o lotto. Negli interventi di ampliamento vanno reperite
maggiori pertinenze corrispondenti alla parte ampliata. Per quanto riguarda gli interventi
ricadenti all’interno dei Nuclei di Antica Formazione (Naf) dovranno essere valutate le
oggettive possibilità offerte dal contesto. Per i Naf si rimanda alla specifica disciplina di cui
all’art.4 del PdR.
2.
Tali parcheggi pertinenziali possono essere ricavati, nel sottosuolo o sopra suolo, mediante
opere d’edificazione o di sistemazione delle superfici occupate. Nel caso di realizzazione
preordinata ad usi comportanti affluenza di pubblico, come attività commerciali e di servizi
d’interesse generale, tali parcheggi dovranno essere aperti al pubblico negli orari d’affluenza.
La dotazione minima di parcheggi necessari per le varie destinazioni è prescritta dalle presenti
norme. I parcheggi si devono misurare nella superficie netta di posto auto a cui aggiungere il
50% degli spazi di manovra. Per posto auto s’intende uno spazio idoneo ad ospitare
autoveicoli avente dimensione minima di 5,0 ml. x 2,50 ml. Sono ammesse, ai sensi delle
vigenti norme in materia, autorimesse collettive a gestione privata.
3.
I parcheggi e le autorimesse di norma verranno realizzati nell’area di pertinenza del fabbricato.
Nei casi in cui fosse necessario, per ragioni di indisponibilità, di non idoneità del terreno o per
limitazioni di accesso, le aree per parcheggio possono essere ricavate in spazi non contigui
all’intervento, purché accessibili dalla pubblica via e purché il richiedente ne dimostri la
disponibilità.
4.
Dovrà essere garantita una dotazione minima di posti auto, comprensiva della quantità
richiesta dall’art.2, c.2 della L. 122/1989 (non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci
metri cubi di costruzione), come di seguito prescritto:
- interventi a carattere residenziale
(ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione):
30% della slp
- artigianato di servizio, botteghe artigiane,
attività ricettive e pubblici esercizi sino a 250 mq. di Slp,
uffici sino a mq. 250 di Slp in edifici plurifunzionali:
30% della slp
- attività produttive:
10% della slp
- servizi privati ad uso pubblico:
30% della slp
- attività direzionali, ricettive e pubblici esercizi
con slp superiore a 250 mq:
50% della slp
5.
La dotazione minima di posti per gli insediamenti di attività commerciali è disciplinata dal
successivo art.20, commi 13-14.
6.
Negli elaborati grafici del PdR, sono individuate con specifica simbologia le aree che sono
destinate a parcheggio privato. Tali aree, confermate allo stato di fatto, sono inedificabili; sulle
stesse sono ammessi solo interventi finalizzati alla relativa funzionalità. I parcheggi privati o
pertinenziali dovranno restare accessibili da strada o sede pubblica senza possibilità di
inglobarli all’interno della pertinenza dell’edificio. Si prescrive la piantumazione di tutti i
parcheggi privati di nuova realizzazione eseguiti sopra suolo.
Art. 17 1.
Pergolati e gazebi
E' ammessa la realizzazione di pergolati posati su spazi lastricati o destinati a giardino. Tali
strutture non potranno essere posizionate a meno di m 1,50 dai confini di proprietà e non
potranno essere coperte nè chiuse lateralmente con strutture fisse. I pergolati, di norma,
potranno occupare una superficie massima di mq 12 per ogni unità immobiliare di cui siano di
stretta pertinenza.
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Art. 18 - Aree e fasce di rispetto
1.
Le tavole P.1b.3a, P.1b.3b e P.1b.3c individuano (anche a mezzo di specifiche fasce di
rispetto) le zone nelle quali l’uso del suolo e le sue trasformazioni urbanistiche ed edilizie sono
limitati al fine di garantire il rispetto di specifiche esigenze di tutela di particolari valori, risorse,
impianti od infrastrutture. Al riguardo valgono, in assenza di più restrittive disposizioni di leggi
speciali, le seguenti previsioni.
2.
Le zone di rispetto stradale sono di norma inedificabili, salvo diverse specificazioni di cui ai
paragrafi successivi, e normalmente destinate alla realizzazione di corsie di servizio od
all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici e privati di percorsi ciclopedonali
nonché alla piantumazione od alla sistemazione a verde; su dette zone, nel rispetto della
disciplina vigente e previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada, sono consentiti
accessi ai lotti non altrimenti collegabili con il sistema della viabilità, impianti per la
distribuzione del carburante con gli eventuali servizi accessori nonché eventuali impianti al
servizio delle reti pubbliche di urbanizzazione. All'interno degli elaborati R.3.1 e R.3.2 sono
indicate le fasce di rispetto stradali delle infrastrutture principali; dette fasce sono individuate in
accordo con quanto previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento del codice
della strada) agli artt. 26, 27 e 28 e, in ragione dello stesso, sono suscettibili di variazioni. Le
stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, le attività di autolavaggio e servizi
accessori, da realizzarsi nelle aree specificamente individuate dagli atti del PGT all’interno
delle fasce di rispetto stradale, debbono rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici: per
le costruzioni destinate a ufficio, spazi di vendita, officina e stazioni per il lavaggio, Rc = 25%,
Hmax = 7,50; per le pensiline destinate al riparo dei distributori, delle autovetture e del
personale, Rc = 35% (in aggiunta alla superficie coperta dalle costruzioni di cui sopra), Hmax
da definirsi in rapporto al contesto e comunque non superiore a ml 6,00. Nella scelta della
collocazione di tali impianti si dovrà tenere conto dell’impatto prodotto sulle zone limitrofe, al
fine di evitare che gli stessi risultino nocivi e/o molesti al vicinato.
Per le norme generali su tali impianti si rimanda al successivo art.21.
3.
Le aree di rispetto cimiteriale sono utilizzate, oltreché per l'eventuale ampliamento degli
impianti cimiteriali, per parchi e parcheggi pubblici nonché per sedi viarie; su dette aree è
consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita di fiori e di oggetti connessi alle
onoranze dei defunti, a condizione che detti manufatti siano di modeste dimensioni e non
presentino caratteri di inamovibilità e di incorporamento nel terreno e che gli stessi siano
compatibili con le esigenze di decoro dell'ambiente. Per gli edifici esistenti su aree soggette al
rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo e quelli eventualmente previsti da norme speciali; ad eventuale corrispettivo della
cessione gratuita al Comune di detti edifici e della relativa area di pertinenza, possono essere
assegnati diritti edificatori in misura pari alla Sup degli edifici medesimi e con la destinazione
prevista per l’ambito di trasformazione o per l’area del tessuto urbano consolidato ove i
suddetti diritti edificatori potranno essere attuati. Ove dette aree appartengano ad un lotto solo
in parte soggetto a vincolo cimiteriale ed ove l'intero lotto sia classificato come edificabile dagli
atti di PGT, l'edificazione potrà avvenire solo sulla parte del lotto non soggetta a vincolo
cimiteriale e nel rispetto degli indici fissati dalla specifica norma tecnica. L’eventuale riduzione
delle aree di rispetto è disciplinata dall’art.338 T.U.LL.SS. e s.m. e i.
4.
Nelle aree interessate da elettrodotti ad alta tensione devono essere rispettate le distanze
previste dalla L. 36/2001, dal Dpcm 8/07/2003, dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente del
15/11/2004 prot. DSA/2004/25291 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 29/05/2008 e relativi allegati. Tali fasce, indicative e di prima
approssimazione, sono riportate graficamente nelle tavole grafiche del P.G.T. In sede di titolo
abilitante a costruire, i soggetti interessati possono richiedere all'Ente gestore, tramite
specifiche misurazioni, il calcolo mirato delle "fasce di rispetto" in corrispondenza delle
Pagina 19
specifiche campate di linea interessate, determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1
del D.M. 29/05/2008. Tale rideterminazione prevale in ogni caso su quanto cartografato nelle
tavole del presente Piano.
5.
La realizzazione di nuovi impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per telecomunicazioni
dovrà rispettare i criteri dettati dal PTPR e a quanto indicato dalla L.R. 11/05/2001, n.11 e dal
regolamento attuativo (Dgr 11/12/2001 n. VII/7351). L’eventuale installazione di tali impianti è
soggetta a controllo paesistico per l’adeguato inserimento nel territorio, previo parere della
competente Commissione del Paesaggio, e ad una valutazione ambientale che dimostri il
rispetto dei limiti ammessi (acustici ed elettromagnetici). Tali impianti sono ammessi
esclusivamente su ambiti destinati a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale (SP), in
quanto opere di interesse comune, così come disciplinate dalle norme del Piano dei Servizi.
6.
I nuovi insediamenti zootecnici devono rispettare dal perimetro delle zone residenziali,
produttive, a destinazione scolastica o d'interesse comune, esistenti o in previsione, ed altresì
ricadenti in altri territori comunali, le seguenti distanze minime:
- gli allevamenti intensivi e non intensivi di polli, suini e bovini da carne bianca devono
distare almeno 500 m;
- le stalle ed i fabbricati per allevamenti intensivi e non intensivi di altri animali (bovini, equini,
caprini ed ovini) devono distare almeno 200/300 ml;
- per allevamenti familiari di 10 bovini od equini, 10 ovini o caprini, 5 suini, le distanze
possono essere ridotte a m 100; per allevamenti familiari di avi-cuniculi con meno di 50
capi, la distanza può essere ulteriormente ridotta a ml 50.
Per l'applicazione dei predetti limiti di distanza non si considerano gli edifici sparsi ubicati in
zona agricola, i nuclei residenziali isolati; gli allevamenti (salvo quelli avi-cunicoli con meno di
50 capi, la distanza minima è quantificabile in ml 50) dovranno in ogni caso essere localizzati
ad almeno 100 ml dalle abitazioni vicine.
Le distanze di cui sopra (con l'eccezione di quelle individuate dagli allevamenti familiari)
potranno essere ridotte, al massimo fino al 50%, in caso di applicazione di soluzioni che
determinino miglioramenti della situazione igienico-sanitaria degli allevamenti stessi e
l'eliminazione ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.
E' fatta obbligo agli allevamenti esistenti che non rispettino i limiti di cui sopra la realizzazione
di migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la
popolazione circostante.
Gli allevamenti di nuova realizzazione dovranno essere localizzati ad una distanza di almeno
50 ml (incrementati a 100 ml per gli allevamenti suinicoli od avicoli) dai corpi idrici.
È sempre prescritto l’ottenimento di parere favorevole da parte dell’Asl competente.
7.
Nelle zone di tutela aeroportuale, individuate all'interno del piano di rischi, valgono gli
indirizzi ENAC di seguito riportati e conformi a quanto stabilito nel Capitolo 9, Paragrafo 6 del
Regolamento ENAC:
- in Zona di tutela A: è da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno
quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non
residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di
un numero limitato di persone. Vanno comunque evitati: insediamenti ad elevato
affollamento; costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; attività che
possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
- in Zona di tutela B: possono essere previsti una modesta funzione residenziale, con indici
di edificabilità bassi, e attività non residenziali, con indici di edificabilità medi, che
comportano la permanenza di un numero limitato di persone. Vanno comunque evitati:
insediamenti ad elevato affollamento; costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi
sensibili; attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale.
- in Zona di tutela C: possono essere previsti un ragionevole incremento della funzione
residenziale, con indici di edificabilità medi, e nuove attività non residenziali. Vanno
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comunque evitati: insediamenti ad elevato affollamento; costruzioni di scuole, ospedali e, in
generale, obiettivi sensibili; attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e
danno ambientale.
Nelle zone di tutela A, B, C non si possono insediare le seguenti attività: discariche, specchi
d’acqua ed altre attività che possono attirare uccelli; attività con ciminiere con emissione di
fumi; cave; attività o manufatti che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche che
possono interferire con apparati di navigazione; manufatti in vetro o materiale riflettente;
attività ad elevato rischio di incidente rilevante; attività ad elevato rischi di incendio; distributori
di carburante. Qualora un edificio o un lotto incluso nelle zone individuate dal piano di rischio
aeroportuale risulti suddiviso tra due zone diverse, individuate dal piano stesso, in seguito
all'intersecazione con una linea di confine, esso viene assoggettato alla disciplina della zona
caratterizzata dal vincolo più restrittivo. Valgono inoltre le disposizioni specifiche di cui
appresso.
7.1.- AEROPORTO AEROCLUB TARAMELLI 12/30
ZONA di Tutela A
Non sono ammessi:
- nuove edificazioni, ampliamenti, demolizione con ricostruzione, recupero sottotetti di edifici
con destinazione d’uso residenziale, quali gli alloggi per i nuclei familiari, aventi
caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente, saltuario o turistico, ai sensi del
vigente Regolamento locale d'igiene, e relative pertinenze quali cantine, autorimesse,
centrali termiche, locali comuni, stenditoi, ecc.;
- spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche, culturali; attività ricettive;
- destinazioni con funzioni pubbliche di carattere sanitario, assistenziale e servizi alla
persona, religioso, per la cultura e lo sport, istruzione compresi nidi in famiglia;
- collegi, convitti, studentati e pensionati
- nuove attività di tipo terziario direzionale, ricettivo o per pubblici esercizi e locali pubblici per
spettacoli ;
- nuove funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti e materiali infiammabili.
- medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, commercio all’ingrosso;
- attività agrituristiche e similari;
- nuove opere e nuove attività di cui al precedente articolo 1 delle presenti Norme.
Sono ammessi nel limite dei vincoli e dei parametri urbanistici vigenti:
- interventi sugli edifici esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento
conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia;
- artigianato di servizio con Slp non superiore a 150 mq;
- attività produttive industriali;
- esercizi di vicinato che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di
prodotti alimentari e non, con superficie di vendita non eccedente i 250 mq;
- interventi di miglioramento alla viabilità esistente alla data di adozione del presente piano, e
la realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada
di tipo F, atteso che il carico antropico indotto dalle stesse risulta comunque limitato in
termini sia numerico sia temporale;
- realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada di
tipo A, B, C, D ed E, a condizione che il carico antropico indotto dalle stesse sia ritenuto
compatibile dall’ENAC/ENAV;
- attività agricole o di valenza ecologica-ambientale.
Si definiscono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici specifici per le destinazioni d’uso
ammesse all'interno della zona A:
ambiti produttivo-artigianali consolidati e/o di completamento:
- Rc ≤ 60%
- H ≤ 7.50
ZONA di Tutela B:
Non sono ammessi:
Pagina 21
- destinazioni con funzioni pubbliche di carattere sanitario, assistenziale e servizi alla
persona, religioso, per la cultura e lo sport, istruzione compresi nidi in famiglia.
- collegi, convitti, studentati e pensionati;
- nuove attività di tipo terziario direzionale ricettivo o per pubblici esercizi e locali pubblici per
spettacoli;
- nuove funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti e materiali infiammabili;
- medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali,e commercio all’ingrosso;
- attività agrituristiche e similari.
Sono ammessi nel limite dei vincoli e dei parametri urbanistici vigenti:
- nuove edificazioni e/o aumenti di volumetria, recupero sottotetti, aumento unità immobiliari
di edifici con destinazione d’uso residenziale, quali gli alloggi per i nuclei familiari, aventi
caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente, saltuario o turistico, ai sensi del
vigente Regolamento locale d'igiene, e relative pertinenze quali cantine, autorimesse,
centrali termiche, locali comuni, stenditoi, ecc.;
- spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche, culturali; attività ricettive;
- artigianato di servizio con Slp non superiore a 150 mq;
- attività produttive industriali;
- esercizi di vicinato che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di
prodotti alimentari e non, con superficie di vendita non eccedente i 250 mq;
- interventi di miglioramento alla viabilità esistente alla data di adozione del presente piano,
e la realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della
strada di tipo F, atteso che il carico antropico indotto dalle stesse risulta comunque limitato
in termini sia numerico sia temporale;
- realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada di
tipo A, B, C, D ed E, a condizione che il carico antropico indotto dalle stesse sia ritenuto
compatibile dall’ENAC/ENAV;
- attività produttive o di valenza ecologica-ambientale;
- opere di interesse pubblico di carattere tecnologico solo previo parere ENAC/ENAV.
Si definiscono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici specifici per le destinazioni d’uso
ammesse all'interno della zona B:
ambiti residenziali consolidati e/o di completamento:
- Indice di utilizzazione fondiaria ≤ 0,4 mq/mq
ambiti produttivo-artigianali consolidati e/o di completamento:
- Rc ≤ 60%
- H ≤ 7.50
ZONA di Tutela C:
Non sono ammessi:
- destinazioni con funzioni pubbliche di carattere sanitario, assistenziale e servizi alla
persona, religioso, per la cultura e lo sport, istruzione compresi nidi in famiglia.
- collegi, convitti, studentati e pensionati;
- nuove attività di tipo ricettivo o per pubblici esercizi e locali pubblici per spettacoli ;
- nuove funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti e materiali infiammabili.
- medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali,e commercio all’ingrosso;
- attività agrituristiche e similari.
Sono ammessi nel limite dei vincoli e dei parametri urbanistici vigenti:
- nuove edificazioni e/o aumenti di volumetria, recupero sottotetti, aumento unità immobiliari
di edifici con destinazione d’uso residenziale, quali gli alloggi per i nuclei familiari, aventi
caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente, saltuario o turistico, ai sensi del
vigente Regolamento locale d'igiene, e relative pertinenze quali cantine, autorimesse,
centrali termiche, locali comuni, stenditoi, ecc.;
- spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche, culturali; attività ricettive;
- artigianato di servizio con Slp non superiore a 150 mq;
- attività produttive industriali;
- esercizi di vicinato che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di
Pagina 22
prodotti alimentari e non, con superficie di vendita non eccedente i 250 mq;
- nuove attività di tipo terziario direzionale;
- interventi di miglioramento alla viabilità esistente alla data di adozione del presente piano,
e la realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della
strada di tipo F, atteso che il carico antropico indotto dalle stesse risulta comunque limitato
in termini sia numerico sia temporale;
- realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada di
tipo A, B, C, D ed E, a condizione che il carico antropico indotto dalle stesse sia ritenuto
compatibile dall’ENAC/ENAV;
- agricole produttive o di valenza ecologica-ambientale;
- opere di interesse pubblico di carattere tecnologico solo previo parere ENAC/ENAV
Si definiscono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici specifici per le destinazioni d’uso
ammesse all'interno della zona C:
ambiti residenziali consolidati e/o di completamento:
- Indice di utilizzazione fondiaria ≤ 0,4 mq/mq
ambiti produttivo-artigianali consolidati e/o di completamento:
- Rc ≤ 60%
- H ≤ 7.50
7.2.AEROPORTO ORIO AL SERIO PISTA PRINCIPALE 10/28
ZONA di Tutela A
Non sono ammessi:
- nuove edificazioni, ampliamenti, recupero sottotetti di edifici con destinazione d’uso
residenziale, quali gli alloggi per i nuclei familiari, aventi caratteristiche tali da essere adibiti
ad uso permanente, saltuario o turistico, ai sensi del vigente Regolamento locale d'igiene, e
relative pertinenze quali cantine, autorimesse, centrali termiche, locali comuni, stenditoi...;
- spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche, culturali; attività ricettive;
- destinazioni con funzioni pubbliche di carattere sanitario, assistenziale e servizi alla
persona, religioso, per la cultura e lo sport, istruzione compresi nidi in famiglia;
- collegi, convitti, studentati e pensionati
- nuove attività di tipo terziario direzionale, ricettivo o per pubblici esercizi e locali pubblici per
spettacoli;
- nuove funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti e materiali infiammabili;
- medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali,e commercio all’ingrosso;
- attività agrituristiche e similari;
- artigianato di servizio con Slp non superiore a 150 mq;
- attività produttive industriali;
- esercizi di vicinato che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di
prodotti alimentari e non, con superficie di vendita non eccedente i 250 mq;
- nuove opere e nuove attività di cui al precedente articolo 1 delle presenti Norme.
Sono ammessi nel limite dei vincoli e dei parametri urbanistici vigenti:
- interventi sugli edifici esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento
conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia solo delle parti interne;
- interventi di miglioramento alla viabilità esistente alla data di adozione del presente piano, e
la realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada
di tipo F, atteso che il carico antropico indotto dalle stesse risulta comunque limitato in
termini sia numerico sia temporale;
- sono consentiti interventi di realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal
vigente codice della strada di tipo A, B, C, D ed E, a condizione che il carico antropico
indotto dalle stesse sia ritenuto compatibile dall’ENAC/ENAV.
- attività agricole o di valenza ecologica-ambientale.
ZONE di Tutela B
Non sono ammessi:
- nuove edificazioni e/o aumenti di volumetria, recupero sottotetti, aumento unità immobiliari
Pagina 23
di edifici con destinazione d’uso residenziale, quali gli alloggi per i nuclei familiari, aventi
caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente, saltuario o turistico, ai sensi del
vigente Regolamento locale d'igiene, e relative pertinenze quali cantine, autorimesse,
centrali termiche, locali comuni, stenditoi, ecc.;
- spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche, culturali; attività ricettive;
- destinazioni con funzioni pubbliche di carattere sanitario, assistenziale e servizi alla
persona, religioso, per la cultura e lo sport, istruzione compresi nidi in famiglia.
- collegi, convitti, studentati e pensionati;
- attività ricettive o per pubblici esercizi e locali pubblici per spettacoli ;
- nuove funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti e materiali infiammabili.
- medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali,e commercio all’ingrosso;
- attività agrituristiche e similari;
- nuove opere e nuove attività di cui al precedente articolo 1 delle presenti Norme.
Sono ammessi nel limite dei vincoli e dei parametri urbanistici vigenti:
- artigianato di servizio con Slp non superiore a 150 mq;
- attività produttive industriali;
- attività di tipo terziario direzionale;
- esercizi di vicinato che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di
prodotti alimentari e non, con superficie di vendita non eccedente i 250 mq;
- interventi di miglioramento alla viabilità esistente alla data di adozione del presente piano, e
la realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada
di tipo F, atteso che il carico antropico indotto dalle stesse risulta comunque limitato in
termini sia numerico sia temporale;
- realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada di
tipo A, B, C, D ed E, a condizione che il carico antropico indotto dalle stesse sia ritenuto
compatibile dall’ENAC/ENAV;
- attività agricole o di valenza ecologica-ambientale;
- opere di interesse pubblico di carattere tecnologico solo previo parere ENAC/ENAV
Si definiscono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici specifici per le destinazioni d’uso
ammesse all'interno della zona B:
ambiti residenziali consolidati e/o di completamento:
- Indice di utilizzazione fondiaria ≤ 0,4 mq/mq
ambiti produttivo-artigianali consolidati e/o di completamento:
- Rc ≤ 60%
- H ≤ 7.50
ZONE di Tutela C:
Non sono ammessi:
- nuove edificazioni e/o aumenti di volumetria, recupero sottotetti, aumento unità immobiliari
di edifici con destinazione d’uso residenziale, quali gli alloggi per i nuclei familiari, aventi
caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente, saltuario o turistico, ai sensi del
vigente Regolamento locale d'igiene, e relative pertinenze quali cantine, autorimesse,
centrali termiche, locali comuni, stenditoi, ecc.;
- spazi per lavoro domestico, attività professionali, artistiche, culturali; attività ricettive;
- destinazioni con funzioni pubbliche di carattere sanitario, assistenziale e servizi alla
persona, religioso, per la cultura e lo sport, istruzione compresi nidi in famiglia.
- collegi, convitti, studentati e pensionati;
- nuove attività di tipo terziario direzionale ricettivo o per pubblici esercizi e locali pubblici per
spettacoli ;
- nuove funzioni connesse al trasporto e alla distribuzione carburanti e materiali infiammabili.
- medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali,e commercio all’ingrosso;
- attività agrituristiche e similari;
- nuove opere e nuove attività di cui al precedente articolo 1 delle presenti Norme.
Sono ammessi nel limite dei vincoli e dei parametri urbanistici vigenti:
- artigianato di servizio con Slp non superiore a 150 mq;
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- attività produttive industriali;
- attività di tipo terziario direzionale;
- esercizi di vicinato che comprendono attività destinate al commercio e alla vendita di
prodotti alimentari e non, con superficie di vendita non eccedente i 250 mq;
- interventi di miglioramento alla viabilità esistente alla data di adozione del presente piano, e
la realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada
di tipo F, atteso che il carico antropico indotto dalle stesse risulta comunque limitato in
termini sia numerico sia temporale;
- realizzazione di nuove strade classificate e/o classificabili dal vigente codice della strada di
tipo A, B, C, D ed E, a condizione che il carico antropico indotto dalle stesse sia ritenuto
compatibile dall’ENAC/ENAV;
- attività agricole o di valenza ecologica-ambientale;
- opere di interesse pubblico di carattere tecnologico solo previo parere ENAC/ENAV.
Si definiscono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici specifici per le destinazioni d’uso
ammesse all'interno della zona C:
ambiti produttivo-artigianali consolidati e/o di completamento:
- Rc ≤ 60%
- H ≤ 7.50
8.
in riferimento agli ambiti individuati all'interno della tavola P.1b.3b quali aree di vincolo da
zonizzazione acustica localizzati nell'intorno aeroportuale, fatte salve le attività e gli
insediamenti esistenti e le prescrizioni della legge 4 febbraio 1963, n. 58, in accordo con
quanto stabilito dal D.M. 31 ottobre 1997, valgono le seguenti limitazioni:
- zona A: non sono previste limitazioni;
- zona B: sono consentite attività agricole ed allevamenti di bestiame, attività industriali e
assimilate, attività commerciali, attività di ufficio, terziario e assimilate, previa adozione di
adeguate misure di isolamento acustico;
- zona C (coincidente con l'ambito aeroportuale): sono consentite esclusivamente le attività
funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali.
9.
Per le captazioni ad uso idropotabile presenti all interno del territorio di Seriate (individuate
all'interno della tavola P.1b.3c) sono state definite le zone di tutela assoluta e di rispetto.
La zona di tutela assoluta comprende le aree con equidistanza di 10 m dalla captazione dei tre
pozzi potabili; l'area di rispetto è stata perimetrata mediante criterio geometrico, ovvero
perimentrando le aree comprese entro un raggio di 200 m dalle captazioni (ai sensi del D.Lgs.
152/2006), per i pozzi di via Venezian e via Tre Signori e per le captazioni insistenti sui comuni
di Brusaporto e Bagnatica.
L'area di rispetto è stata perimetrata con criterio temporale per il pozzo Roncaglino secondo la
geometria approvata dagli Uffici della Provincia di Bergamo, territorialmente competenti.
L ampiezza delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili riportate in cartografia
sono da intendersi come indicazione grafica di massima; per l esatta definizione di tale limite
farà fede l effettiva larghezza dell area di rispetto misurata in sito con un rilievo di dettaglio,
considerando la posizione esatta della testa del pozzo.
Le norme relative alle aree di rispetto e di tutela assoluta devono essere adeguate alle
disposizioni previste dalla normativa vigente (d.g.r. 10.04.2004 n. 7/12693 “Direttiva per la
disciplina delle attività all interno delle aree di rispetto" d.lgs. 152/2006 e successive
modificazioni”.
In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e
lo svolgimento delle seguenti attività:
- dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze
sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga
conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate
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e della vulnerabilità delle risorse idriche;
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
aree cimiteriali;
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano
e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
qualitative e quantitative della risorsa idrica;
- gestione di rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle
aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere
garantita la loro messa in sicurezza.
Le regioni e le provincia autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti
strutture od attività:
- fognature;
- edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui al punto precedente.
-
10. Nelle fasce di rispetto dei metanodotti, individuate in prima approssimazione all'interno delle
tavole grafiche del P.G.T., è vietata qualunque edificazione di carattere permanente.
L'estensione di suddette fasce può essere ridotta nel rispetto delle normative di settore e di
concerto con gli enti preposti. Tale rideterminazione prevale in ogni caso su quanto
cartografato nelle tavole del presente Piano.
11. All'interno della tavola P.1b.3a si riporta un bunker risalente alla Seconda Guerra Mondiale,
localizzato nei pressi di Via Donizetti; gli interventi da effettuare su tale manufatto sono
soggetti a parere vincolante della Commissione del Paesaggio Comunale. Per gli interventi da
eseguire all'interno delle aree circostanti il fabbricato, originariamente adibite ad aeroporto
militare, sarà facoltà della commissione stessa richiedere opportune indagini documentali
finalizzate a determinarne la presenza e la consistenza.
Art. 19 - Perequazione e compensazione urbanistica
1.
I diritti edificatori assegnati alla superficie territoriale (St) di ciascun ambito di trasformazione
(AT) disciplinato dal Documento di Piano ed a ciascuno dei compendi di immobili soggetti, a
norma del Piano delle regole, a piano attuativo od a permesso di costruire convenzionato
competono ai proprietari delle aree incluse nei relativi perimetri in proporzione alla superficie
dei rispettivi terreni; identica ripartizione è effettuata per gli oneri derivanti dall’obbligo solidale
di dotare l’insediamento di aree per servizi (mediante cessione gratuita), di realizzare tutte le
relative opere necessarie all’urbanizzazione e di rendere le ulteriori prestazioni convenute. I
piani attuativi, gli atti di programmazione negoziata ed i permessi di costruire convenzionati, se
relativi a terreni appartenenti a più proprietari, debbono essere corredati da specifica
definizione analitica dei diritti edificatori spettanti a ciascun proprietario e, a fronte dei diritti
stessi, delle prestazioni (dotazione di aree, la realizzazione di opere, pagamento di somme)
dovute da ciascuno di essi, ferma restando la solidarietà tra i diversi proprietari.
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2.
Negli ambiti e nei compendi di cui al precedente comma, la Slp dei fabbricati eventualmente
esistenti viene portata in detrazione rispetto alla Slp complessiva spettante a ciascun ambito o
compendio a meno che non sia prescritta la demolizione senza ricostruzione dei fabbricati
stessi; per i fabbricati esistenti da conservare, la relativa slp viene detratta da quella
complessivamente spettante all’intero ambito oggetto di piano attuativo o atto di
programmazione negoziata.
3.
I diritti edificatori che l’Amministrazione Comunale si riserva (in relazione alle opere o
all’intervento da realizzare), eventualmente, di attribuire in sostituzione dell’indennità di
espropriazione a compensazione della cessione delle aree per servizi pubblici o infrastrutture
di viabilità individuate sulle tavole PdS S.5.2 e S.4, non disciplinate da piani attuativi, da atti di
programmazione negoziata o da permessi di costruire convenzionati e necessarie per la
realizzazione di opere di competenza comunale, possono essere trasferiti nei seguenti ambiti:
- ambiti di trasformazione (AT) previsti dal Documento di Piano;
- ambiti del tessuto urbano consolidato, inclusi i comparti sottoposti a normativa specifica,
individuati dal Piano delle Regole ad esclusione di: Nuclei di Antica Formazione (naf), di cui
all’art.4 PdR, ambiti residenziali consolidati saturi (art.10 PdR), verde privato di carattere
urbano (art.16 PdR), corpi idrici e relativi ambiti di tutela (art.25 PdR);
applicando (sulla superficie ceduta gratuitamente) rispettivamente l’It 0,10 mq/mq per i servizi
pubblici e l’It 0,06 mq/mq per le infrastrutture di viabilità, da considerarsi aggiuntivi rispetto alla
capacità insediativa ammessa negli ambiti in cui possono essere realizzati. Tale incremento
non potrà, comunque, superare le seguenti soglie:
- il 5% della capacità insediativa ammessa nei singoli ambiti di trasformazione (AT) previsti
dal Documento di Piano;
- il 10% della capacità insediativa ammessa nei singoli ambiti o comparti del tessuto urbano
consolidato individuati dal Piano delle Regole.
4.
Tali diritti edificatori potranno essere utilizzati solo a seguito dell’atto di cessione gratuita delle
aree per servizi pubblici o per infrastrutture di viabilità di cui al precedente comma 3. In
alternativa a tale attribuzione di diritti edificatori, conformemente alla disciplina del PdS, il
proprietario delle aree interessate può realizzare direttamente gli interventi per servizi pubblici
o di interesse pubblico, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con
l’Amministrazione Comunale per la gestione del servizio stesso.
5.
I diritti edificatori di cui ai precedenti commi 3-4, non potranno comunque eccedere gli obiettivi
quantitativi massimi di sviluppo complessivo stabiliti dall’art.3 DdP.
6.
Nei soli ambiti residenziali consolidati (R), disciplinati agli artt.6-11 del PdR, sono ammessi
scambi volumetrici tra i singoli sottoambiti e nello specifico reciprocamente tra (vedi Allegato
R.1.2):
- Ambiti residenziali ad alta densità (R1, art.7 PdR)
- Ambiti residenziali a media densità (R2, art.8 PdR)
- Ambiti residenziali consolidati a bassa densità (R3, art.9 PdR)
- Comparti residenziali soggetti a normativa specifica (R-S, art.11 PdR)
ad esclusione degli Ambiti residenziali saturi (R4) e purchè la volumetria scambiata sia
realizzata, sia nel caso di nuova costruzione che di ristrutturazione integrale, in modo tale da
assicurare, per l’intero intervento, una copertura dei consumi termici, di energia elettrica e di
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai valori minimi obbligatori dettati
da dispositivi nazionali e regionali vigenti.
Tali trasferimenti o scambi volumetrici, da trascrivere sui registri immobiliari, sono da
considerarsi aggiuntivi rispetto alla capacità insediativa ammessa negli ambiti residenziali in
cui possono essere trasferiti e realizzati. Tale incremento non potrà, comunque, superare la
soglia del 5% della capacità insediativa ammessa nei singoli ambiti o comparti del tessuto
residenziale consolidato individuati dal PdR.
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7.
I diritti edificatori di cui al precedente comma 6, generati nei seguenti ambiti residenziali
consolidati tra (vedi Allegato R.1.2):
- Ambiti residenziali ad alta densità (R1, art.7 PdR)
- Ambiti residenziali a media densità (R2, art.8 PdR)
- Ambiti residenziali consolidati a bassa densità (R3, art.9 PdR)
- Comparti residenziali soggetti a normativa specifica (R-S, art.11 PdR)
possono essere trasferiti nei seguenti ambiti di trasformazione (AT) a prevalente destinazione
residenziale previsti dal Documento di Piano (vedi Allegato P.2.1):
- AT1 (art.9 DdP);
- AT2 (art.10 DdP);
- AT3 (art.11 DdP);
- AT4 (art.12 DdP);
- AT5 (art.13 DdP);
- AT6 (art.14 DdP);
- AT8 (art.16 DdP);
- AT9 (art.17 DdP);
- AT10 (art.18 DdP);
- AT11 (art.19 DdP);
- AT12 (art.20 DdP);
Tali trasferimenti volumetrici sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alla capacità insediativa
ammessa negli ambiti in cui possono essere realizzati. Tale incremento non potrà, comunque,
superare la soglia del 5% della capacità insediativa ammessa nei singoli ambiti di
trasformazione (AT) in cui è consentito tale trasferimento.
8.
I diritti edificatori di cui ai precedenti commi 6-7, non potranno comunque eccedere gli obiettivi
quantitativi massimi di sviluppo complessivo stabiliti dall’art.3 DdP.
9.
I diritti edificatori di cui ai precedenti commi 3-6-7, non sono tra loro cumulabili.
Art. 20 - Norme urbanistiche per gli insediamenti e le attività
commerciali
1.
L’insediamento di attività commerciali è disciplinato dal presente capo, in conformità alla
legislazione ed alla regolamentazione nazionale e regionale vigenti.
2.
Ai fini delle specifiche politiche commerciali, per i Nuclei di Antica Formazione, così come
individuati dal presente PGT, si rimanda a quanto disciplinato dall’art.4 del PdR (vedi Allegato
R.1.2).
3.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti normativi e regolamentari vigenti, non in contrasto con il
Piano di Governo del Territorio, coerenti con le normative di settore e con le finalità derivanti
dalla tutela dell’interesse pubblico. Tali atti fanno parte integrante delle presenti Norme.
4.
L'attività commerciale si distingue in dettaglio ed ingrosso, così come definite dalle norme di
legge. Nel commercio al dettaglio si distinguono le seguenti tipologie insediative:
- esercizi di vicinato - esercizi sino a 250 mq di superficie di vendita (sv);
- medie strutture di vendita di tipo 1- esercizi con sv. ricompresa tra mq. 251 e mq. 400;
- medie strutture di vendita di tipo 2 - esercizi con sv. ricompresa tra mq. 401 e mq. 2.500;
- grandi strutture di vendita - più di 2500 mq sv;
- grandi strutture di vendita organizzate in forma unitaria (art. 4.2 della DGR n.8/5054 del
4/07/2007)
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5.
Per gli esercizi che vendono oggetti ingombranti e a consegna differita la superficie di vendita
viene computata come previsto dalla legislazione regionale in materia (Dgr 8/5054 del
4/07/2007 e s.m.i.). Nello stesso esercizio di commercio all'ingrosso possono essere venduti
congiuntamente anche al dettaglio i beni indicati dalla legislazione regionale in materia (Dgr
8/5054 del 4/07/2007 e successive modifiche/integrazioni) e secondo le modalità previste dalla
Dgr 8/8905 del 27/01/2009.
6.
Si distinguono inoltre le seguenti categorie merceologiche:
- alimentari;
- non alimentari.
7.
Le attività miste seguono la disciplina della categoria alimentare, qualora la superficie di
vendita alimentare sia superiore al 25% di quella totale.
Ammissibilità degli esercizi
8.
Negli ambiti disciplinati dal presente Piano in cui è ammesso il commercio, è sempre
consentita l’apertura di un esercizio di vicinato di vendita al dettaglio o un esercizio di vendita
all’ingrosso perché la slp di quest’ultimo sia contenuta entro i limiti dimensionali previsti per il
dettaglio.
9.
Negli ambiti in cui sono ammesse solo le attività di commercio all’ingrosso è consentita la
vendita al dettaglio, solo nel caso in cui sia esercitata congiuntamente e solo per quelle
categorie merceologiche dove ciò è consentito ai sensi del punto 7.2 della Dgr del 4/7/2007 n.
8/5054.
10. Dove sia ammessa una tipologia di dimensioni maggiori, è sempre ammessa una tipologia di
dimensioni minori.
Mantenimento e ampliamento delle strutture esistenti
11. In deroga alle previsioni di cui sopra, viene consentito il sub ingresso e l'insediamento di
nuove attività commerciali in sostituzione di altre precedentemente in essere alla data
dell’entrata in vigore del PGT, purché venga mantenuta la medesima tipologia commerciale. A
tal fine non sono considerate commerciali le altre destinazioni terziarie diverse da quella
commerciale.
In ogni ambito è possibile ampliare ciascuna struttura di vendita in essere alla data di entrata
in vigore del PGT una sola volta e fino ad un massimo del 25% della superficie, comunque nei
limiti dimensionali della media struttura di vendita, a condizione che le superfici interessate
siano state specificatamente assentite come commerciali. Ove l'ampliamento della superficie
di vendita richiedesse un aumento di slp, questo è possibile purché sussista la possibilità
edificatoria; in questo caso andranno reperiti i parcheggi pertinenziali e di standards, ove
richiesti, per la superficie lorda di pavimento aggiunta.
12. Sono comunque escluse dalla presente disposizione sull’ampliamento le medie strutture di
vendita, esistenti alla data di adozione del PGT, che abbiano già usufruito di un ampliamento
in applicazione del PGR vigente.
Parcheggi pertinenziali
13. È prescritto il reperimento delle seguenti quantità di parcheggi pertinenziali, comprensiva delle
quantità minime richieste dalla L. 122/1989, L.R. 12/2005 e s.m.ei.:
- esercizi di vicinato:
30% della slp
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-
commercio all’ingrosso:
media struttura di vendita di tipo 1:
media struttura di vendita di tipo 2:
grande struttura di vendita:
30% della slp
30% della slp
50% della slp
100% della slp interamente aperti al pubblico
14. Fermo restando quanto previsto dalle norme generali, le pertinenze vanno reperite nei
seguenti casi:
- per gli esercizi di vicinato al dettaglio e per il commercio all’ingrosso di qualsiasi tipologia le
pertinenze sono dovute solo nel caso di nuova costruzione o ampliamento;
- per la media e grande struttura di vendita al dettaglio, le pertinenze sono dovute per le
nuove costruzioni, per gli aumenti di slp, per cambi di destinazione da residenza, da
industria, da commercio all’ingrosso, da altre destinazioni, con o senza opere, per cambio
di tipologia commerciale, per la quale sia prescritta una maggiore dotazione, nonché per le
medie superfici di vendita con slp superiore a 400 mq, per il passaggio da non alimentare
ad alimentare.
Servizi pubblici
15. Nell’ambito di piani attuativi, atti di programmazione negoziata e permessi di costruire
convenzionati, sono richiesti le seguenti quantità di aree per servizi pubblici o di interesse
pubblico o generale da cedere gratuitamente al comune o asservire gratuitamente all’uso
pubblico:
- esercizi di vicinato: 30% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio;
- commercio all’ingrosso: 50% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio;
- media struttura di vendita: 100% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio;
- grande struttura di vendita: 200% della slp, di cui almeno la metà a parcheggio.
Procedure per gli insediamenti di nuove attività commerciali al dettaglio
16. I nuovi insediamenti di attività, in nuovi edifici, in edifici con diversa destinazione, in edifici già
a destinazione commerciale in cui si esercitavano attività di diversa tipologia commerciale
sono assoggettati alla vigente normativa in materia ed al procedimento dello Sportello Unico
(SUAP).
17. Non è ammesso l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita.
18. Le nuove attività che intendono avvalersi del disposto di cui al paragrafo 2, comma 5 della dgr
8/5054 del 4/07/2007 e s.m.i. (merci ingombranti) ai fini della determinazione della superficie
di vendita, debbono produrre, all’atto della comunicazione o della richiesta di apertura del
punto vendita, dichiarazione di impegno a commerciare esclusivamente prodotti di cui alla
predetta norma.
19. In caso l'intestatario dell'attività commerciale sia diverso dal proprietario degli immobili, la
dichiarazione dovrà essere controfirmata anche da quest'ultimo e dovrà essere portata a
conoscenza dei successivi aventi causa e degli eventuali successivi esercenti.
Modifiche di settore merceologico
20. L'eventuale trasformazione di un'attività commerciale da alimentare a non alimentare è
ammessa solo negli ambiti in cui tale tipologia sia consentita e non richiede alcun
adeguamento, né di pertinenze, né di standards.
21. La trasformazione di un'attività da non alimentare ad alimentare, è ammessa solo negli ambiti
in cui tale tipologia sia consentita, previa verifica della sussistenza della dotazione di
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parcheggi pertinenziali e di standards urbanistici richiesti dalle nuove attività da insediare e
dalla relativa tipologia di appartenenza, e previa specifica valutazione della viabilità di accesso
e di uscita.
22. In caso sia constatata la necessità di adeguamento delle infrastrutture, l'insediamento della
nuova attività di tipologia alimentare è subordinata alla stipula di una convenzione o di un atto
d’obbligo, mediante il quale l’interessato si assuma l’onere degli adeguamenti necessari.
23. Il passaggio da struttura di dettaglio ad attività commerciale all'ingrosso è sempre ammesso
senza alcuna necessità di dotazioni pertinenziali aggiuntive.
Art. 21 - Norme speciali per i distributori di carburante ed attività di
autolavaggio
1.
La localizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti ed attività di autolavaggio è
disciplinata dalle norme dei singoli ambiti. Gli interventi per impianti nuovi o esistenti nelle
fasce di rispetto si rimanda all’art.18, c.2 delle presenti norme. Si applicano le seguenti
disposizioni regionali in materia: DCR 22/05/2009 n.VIII/834; DGR 11/06/2009 n. VIII/9590;
L.R. 02/02/2010 n. 6.
2.
Unitamente all'attività di distribuzione dei carburanti sono ammesse specifiche attività
complementari quali: attività commerciali di vicinato, pubblici esercizi, artigianato di servizio.
3.
Per gli impianti esistenti non conformi alle previsioni di Piano si distinguono diverse situazioni:
- Impianti non adeguabili alle condizioni di cui alle normative vigenti in materia. Tali impianti
debbono essere cessati e pertanto durante il periodo di permanenza dell’esercizio sono
consentite unicamente opere manutentive ordinarie .
- Impianti localizzati all'interno delle aree destinate a servizi pubblici. Sono possibili
l'ampliamento delle costruzioni di servizio nei limiti del 50% della slp preesistente, il
potenziamento e l'adeguamento alle previsioni delle vigenti normative in materia, previa
sottoscrizione di una convenzione mediante la quale il proprietario si impegni a dismettere
l'impianto entro una determinata data, correlata alle ragionevoli previsioni di attuazione
delle opere previste dal Piano.
- Altri impianti non conformi alle previsioni di Piano, ma conformi alle disposizioni delle
vigenti normative in materia, o ad esse adeguabili. E' possibile l'ampliamento delle
costruzioni di servizio nei limiti del 50% della slp preesistente, il potenziamento e
l'adeguamento alle previsioni delle vigenti normative in materia.
- Per potenziamento si considera anche la realizzazione di erogatori di gas metano.
4.
Per gli impianti ricadenti in zona di rispetto stradale, ri rimanda al precedente art.18, c.2.
Art. 22 - Norme geologiche
1.
Indirizzi generali. Per tutto il territorio comunale valgono le seguenti norme:
- la caratterizzazione geotecnica (comprese valutazioni di stabilità dei pendii) deve essere
svolta secondo quanto previsto dal D.M. 14.01.2008;
- lo smaltimento dei reflui liquidi di qualsiasi natura deve essere sempre conforme alle
disposizioni del Decreto Legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- tutti i progetti che prevedono la realizzazione di nuove edificazioni in aderenza ad edifici
esistenti devono essere supportati da specifica indagine geotecnica quando è prevista la
realizzazione di scavi a profondità maggiori rispetto alle fondazioni esistenti; devono essere
specificate le tecniche utilizzate per garantire la stabilità delle pareti di scavo, sia nelle
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modalità di esecuzione dello scavo stesso che nel sostegno (provvisorio e definitivo) della
scarpata di sbancamento.
2.
Prescrizioni.
2.1. Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni
Non si prescrivono norme all’utilizzazione del suolo: è responsabilità del progettista incaricato
o del direttore dei lavori valutare l’utilità o la necessità di un'indagine geologica, idrogeologica
o geotecnica specifica, sulla base delle caratteristiche di progetto e del terreno.
2.2. Aree pericolose dal punto di vista dell’instabilità dei versanti (sigla: “V”).
Classe 2 V – Fattibilità con modeste limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori, interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria,
risanamento conservativo, restauro di opere o edifici esistenti sono subordinati alla
presentazione di una relazione geologica che individui le interazioni fra il progetto e le
caratteristiche litologiche, geomorfologiche, idrauliche esistenti nell’area di intervento e in un
intorno significativo,con particolare attenzione alla stabilità del versante.
Modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione geologica che ne
dimostri la compatibilità con le condizioni di stabilità presenti.
Alle problematiche evidenziate devono seguire le indicazioni relative agli interventi da adottare
nella progettazione a difesa e/o gli interventi di mitigazione per ridurre gli impatti sul territorio,
a seguito della realizzazione del progetto.
2.3. Aree vulnerabili dal punto di vista geotecnico (sigla: "GT")
Classe 3 GT - Fattibilità con consistenti limitazioni
Progetti di nuovi interventi edificatori, interventi di manutenzione straordinaria, risanamento
conservativo, restauro e ristrutturazione di opere o edifici esistenti sono subordinati alla
presentazione di un’indagine geotecnica, con prove in sito, che definisca le caratteristiche
geotecniche nonché la continuità verticale e laterale del terreno di fondazione ed individui gli
interventi che garantiscano l’integrità strutturale del progetto.
Sono esclusi dalla presente prescrizione i progetti relativi a manufatti esistenti che non
prevedano interventi strutturali o incrementi areali.
2.4. Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico (sigla: “Idr”)
Classe 3 Idr - Fattibilità con consistenti limitazioni
Nuovi interventi edificatori devono dotarsi di fognatura.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro e
ristrutturazione di opere o edifici esistenti devono essere accompagnati da indagini o studi volti
a verificare l’interazione fra il progetto e le caratteristiche idrogeologiche al contorno dell’area
di intervento.
Le modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione geologica che
dimostri la compatibilità dell’intervento con le condizioni idrogeologiche presenti.
Gli scarichi non possono essere recapitati sul terreno. La dispersione degli stessi, in assenza
di fognatura, potrà essere effettuata mediante la tecnica dei “letti assorbenti”, privi di recapito
nel terreno, dotati di essenze vegetali specifiche per un elevato assorbimento; solo nel caso di
dimostrata impossibilità tecnica nell’attuazione di questa soluzione e solo per gli edifici privi di
acqua corrente, può essere installata una vasca a tenuta stagna, quale unico recapito delle
acque di scarico (“pozzo nero”). Deve essere assicurata la periodica manutenzione con
evacuazione, trasporto e recapito in idoneo impianto fognario delle acque stoccate.
È vietato lo spandimento di qualsiasi sostanza sul terreno (concimi organici, chimici,
diserbanti, etc).
Classe 2 Idr - Fattibilità con modeste limitazioni
Nuovi interventi edificatori devono dotarsi di fognatura.
Gli interventi di nuova edificazione, di manutenzione, risanamento conservativo, restauro e
ristrutturazione di opere o edifici esistenti che prevedono scarichi nel suolo devono essere
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accompagnati da relazione geologica che verifichi l’interazione fra il progetto e le
caratteristiche idrogeologiche al contorno dell’area di progetto.
Le modificazioni dell'uso del suolo devono essere accompagnate da relazione geologica che
dimostri la compatibilità dell’intervento con le condizioni idrogeologiche presenti.
In assenza di fognatura, la dispersione degli scarichi domestici potrà essere effettuata
secondo le modalità consentite dalla vigente normativa (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2.5. Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (sigla: “I”)
Classe 4a I - Fattibilità con gravi limitazioni
Gli interventi consentiti sono quelli previsti nelle NdA del PAI, agli artt. 29 e 39.
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
- Nella Fascia A sono vietate:
o le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei
successivi articoli;
o la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997,
n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
o la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché
l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
o le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi
di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per
una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il
mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo
le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e
riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale
divieto nell’ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del
soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive
modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D.
25 luglio 1904, n. 523;
o la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto;
o il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
- Sono per contro consentiti:
o i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente
coltivate;
o gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione,
per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
o le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo,
realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la
pubblica incolumità in caso di piena;
o i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non
superiori a 150 m3 annui;
o la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per
il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati
nell'ambito dei Piani di settore;
o i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli
impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da
realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
o il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto
della fascia;
o il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non
si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale
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comportanti il ritombamento di cave;
il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
o l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai
sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata
comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti
specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del
Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può
essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla
autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli
impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in
sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto
legislativo;
o l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle
normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
- Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica
preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione
spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
- Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
o
Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
- I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali
vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di
tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
o le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così
come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela
fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
o alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si
applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
o per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello
di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento
dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti
interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla
delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione
comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
- All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si
applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri
edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta
a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica,
le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
- Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978,
n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso
che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la
vulnerabilità dell’edificio.
- La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità
di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
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- Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede
di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del
presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti
indirizzi:
o evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
o favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale,
ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le
aree comprese nella fascia;
o favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalisticoambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e
morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione
naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
- Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di
inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi
lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
- Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9
luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999
n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
Classe 4b I - Fattibilità con gravi limitazioni
I criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio emanati dalla Regione Lombardia nel
marzo 2006 - allegato 4, specificano che le aree caratterizzate da livelli di rischio R4 sono da
ritenersi incompatibili con qualunque tipo di urbanizzazione, pertanto nelle stesse dovranno
essere escluse nuove edificazioni; a tali aree vene attribuita una classe di fattibilità geologica
per le azioni di piano “Classe 4”.
Sono consentiti gli interventi previsti nelle NdA del PAI, agli artt. 29 e 39, riportati nel
precedente paragrafo recante "Classe 4a I - Fattibilità con gravi limitazioni". Sono altresì
consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di
interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di
4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono
destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio
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attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso
D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento
della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa,previo studio di
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le
operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del
suddetto decreto legislativo.
Sono consentiti gli interventi finalizzati alla mitigazione delle condizioni di rischio e della
vulnerabilità di edifici e costruzioni esistenti. In caso di realizzazione di opere di regimazione e
difesa programmate per la salvaguardia del territorio, ad avvenuta esecuzione e collaudo delle
opere stesse,sarà possibile valutare idraulicamente il rischio residuo; in tal caso diventeranno
obbligatorie le prescrizioni previste per la nuova classe di rischio individuata. Per le zone di
fascia A e B del PAI esterne al centro edificato permangono le norme previste dal PAI.
Qualora studi di compatibilità idraulica di dettaglio, redatti ai sensi e con le modalità previste
della normativa vigente su specifiche aree di interesse (con definizione di battenti idraulici e
velocità delle acque di esondazione), attestino condizioni di rischio reale meno gravose, il
Comune potrà valutare e recepire tali studi e prevedere, qualora possibile, il declassamento
dell'area alla classe di fattibilità 3bI, compatibilmente con la vulnerabilità della stessa.
Classe 3a I - Fattibilità con consistenti limitazioni
Gli interventi consentiti sono quelli previsti nelle NdA del PAI, agli artt. 30 e 39.
Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)
- Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di
funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente
alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
- Nella Fascia B sono vietati:
o gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della
capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle
capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
o la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti,
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
o in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso
il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano
compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
- Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell’art. 29:
o gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra
misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con
l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
o gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della
loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in
sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità
dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche
sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
o la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;
o l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di
contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme
restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e
integrazioni;
o il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a
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tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento
dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla
pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di
compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38,
espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
- Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle
condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il
regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica
- I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali
vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di
tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
o le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così
come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela
fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
o alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si
applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
o per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello
di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento
dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti
interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla
delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione
comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
- All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si
applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all’interno dei centri
edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l’Amministrazione comunale è tenuta
a valutare, d’intesa con l’autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica,
le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento
urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
- Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n.
457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che
comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità
dell’edificio.
- Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
o opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia,
comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici
abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa
rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in
presenza di copertura assicurativa;
o interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici
con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili,
con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non
aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione
apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del
soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura
assicurativa;
o interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza
del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
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opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da
diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del
precedente art. 20.
La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità
di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede
di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del
presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti
indirizzi:
o evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
o favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale,
ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le
aree comprese nella fascia;
o favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalisticoambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e
morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione
naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di
inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come
convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi
lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9
luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999
n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
o
-
-
-
Classe 3b I - Fattibilità con consistenti limitazioni
I criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio emanati dalla Regione Lombardia nel
marzo 2006 - allegato 4, specificano che le aree caratterizzate da livelli di rischio R3 possono
ritenersi compatibili con l’urbanizzazione a seguito della realizzazione di opere di mitigazione
del rischio o mediante accorgimenti costruttivi che impediscano danni a beni e strutture e/o
che consentano la facile ed immediata evacuazione dell’area da parte di persone e beni
mobili.
Sulla base delle indicazioni contenute nei Criteri attuativi L.R. 12/05 per il governo del territorio
e nelle norme di attuazione del PAI di cui alla d.C.I. n. 18 del 26.04.2001, nella classe di
fattibilità R3 sono consentiti, oltre a quelli previsti per la classe di fattibilità geologica 4b I, i
seguenti interventi:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla lettera d) dell’art. 3 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con possibilità di demolizione e ricostruzione ed ampliamento
massimo del 10%, se consentito dal Piano delle regole;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale fino
ad un massimo del 10% dell’esistente, se consentito dal Piano delle regole;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia
complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli
ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i
relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il PAI.
Gli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione edilizia con aumento di superficie e
volume sono consentiti alle condizioni individuate nei successivi paragrafi; in ogni caso gli
interventi proposti non possono aumentare il livello di rischio e costituire un ostacolo al libero
deflusso delle acque e/o una riduzione apprezzabile delle capacità di invaso.
Pagina 38
Dovranno essere valutati i possibili battenti idrici locali (con riferimento allo studio idraulico
Etatec 2009) e dimostrato che l’intervento proposto sia idoneamente protetto dal rischio
idraulico.
Le norme che seguono riportano la dicitura “quota di riferimento”, definita come la quota del
piano campagna nel punto considerato a cui sommare l’altezza massima del tirante (come
individuato dallo studio Etatec 2009), pari a 100 cm e un franco di sicurezza di 30 cm (quota di
riferimento = piano campagna + 1,30 m).
Interventi di nuova edificazione:
- le superfici abitabili, le aree sede di attività produttive e/o commerciali e terziarie, gli
impianti tecnologici e gli eventuali depositi di materiale, devono essere realizzate a quote
superiori alla“quota di riferimento”;
- al di sotto della “quota di riferimento” possono essere realizzati solo volumi non abitabili e
completamente fuori terra, destinati a finalità accessorie e di servizio, quali ingressi,
cantine, ricovero autoveicoli, locali tecnici, etc;
- possono essere realizzati volumi interrati o parzialmente interrati non abitabili destinati a
finalità accessorie e di servizio, quali ingressi, cantine, ricovero autoveicoli, locali tecnici,
etc., purché adeguatamente protetti (aperture a tenuta stagna, comprese eventuali finestre;
uscite di sicurezza verso locali non allagabili);
- gli impianti (elettrici, idrici, di riscaldamento, etc.) previsti all’interno dei volumi a rischio
devono essere progettati e realizzati in modo tale da non costituire fonte di pericolo in caso
di allagamento;
- i nuovi fabbricati devono essere realizzati in modo da non ostacolare il libero deflusso delle
acque, limitando la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale. La
viabilità interna minore e la disposizione dei fabbricati devono inoltre essere progettate con
la finalità di limitare gli allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle
acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità. Devono
essere evitati interventi che favoriscano l’accumulo di masse d’acqua (ad es.: cortili chiusi);
- si devono utilizzare materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di
resistere alle pressioni idrodinamiche, a fenomeni erosivi e di scalzamento. I materiali
utilizzati per la costruzione devono essere poco danneggiabili al contatto con l’acqua;
- tutti gli scarichi devono essere progettati e realizzati per evitare rigurgiti dalle potenziali
esondazioni;
- le nuove edificazioni non devono in alcun modo compromettere la sicurezza di edifici e
strutture esistenti.
Interventi su strutture ed edifici esistenti (ampliamento e ristrutturazione)
- le destinazioni abitabili, le attività produttive e/o commerciali e terziarie, sono consentite
sopra la “quota di riferimento”;
- al di sotto della “quota di riferimento”, solo in presenza di un piano di emergenza comunale
dettagliato per il rischio da allagamento, è possibile avere destinazioni abitative solo se
preesistenti (sono vietate destinazioni abitative derivanti da cambi di destinazioni d’uso),
destinazioni commerciali, produttive e terziarie (che non prevedano assembramenti). Tali
utilizzi devono prevedere adeguate protezioni (aperture a tenuta stagna, comprese
eventuali finestre; uscite di sicurezza verso locali non allagabili);
- la realizzazione di nuovi volumi interrati è consentita solo per volumi non abitabili, destinati
a finalità accessorie e di servizio, quali ingressi, cantine, ricovero autoveicoli, locali tecnici
etc, purché adeguatamente protetti (aperture a tenuta stagna, comprese eventuali finestre;
uscite di sicurezza verso locali non allagabili);
- gli impianti (elettrici, idrici, di riscaldamento, etc.) previsti all’interno dei volumi a rischio
devono essere progettati e realizzati in modo tale da non costituire fonte di pericolo in caso
di allagamento;
- si devono utilizzare materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di
resistere alle pressioni idrodinamiche, a fenomeni erosivi e di scalzamento. I materiali
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utilizzati per la costruzione devono essere poco danneggiabili al contatto con l’acqua;
- tutti gli scarichi devono essere progettati e realizzati per evitare rigurgiti dalle potenziali
esondazioni.
Sono comunque vietati:
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una significativa parzializzazione
della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle
capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il
rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la
stabilità delle fondazioni dell'argine.
Qualora studi di compatibilità idraulica di dettaglio, redatti su specifiche aree, ai sensi e con le
modalità previste della normativa vigente (con definizione di battenti idraulici e velocità delle
acque di esondazione), individuino condizioni locali di rischio meno gravose, il Comune potrà
esaminare e recepire tali studi riservandosi di rivalutare la classe di fattibilità assegnata. Sono
escluse le zone di fascia A e B del PAI esterne al centro edificato, per le quali permangono le
norme previste dal PAI.
Qualora interventi edificatori prevedano la demolizione parziale o totale di edifici (o
infrastrutture esistenti, muri compresi), devono essere valutate le possibili modifiche alla
mappatura del rischio idraulico dovute alle mutate condizioni di uso del suolo, mediante una
relazione idraulica basata sui dati contenuti nello studio Etatec 2009 e di eventuali dati di
maggior dettaglio; tale documento deve dimostrare che non vengono aggravate le condizioni
di rischio nelle aree circostanti e può contenere una proposta di diversa classificazione del
rischio all’interno dell’area di progetto. L’Amministrazione comunale potrà accogliere la
proposta mediante una diversa attribuzione della classe di fattibilità geologica.
In caso di realizzazione di opere di regimazione e difesa programmate per la salvaguardia del
territorio, ad avvenuta esecuzione e collaudo delle opere stesse sarà possibile valutare
idraulicamente il rischio residuo;in tal caso diventeranno obbligatorie le prescrizioni previste
per la nuova classe di rischio individuata.
Tutti gli interventi consentiti potranno essere autorizzati solo previa rinuncia, da parte del
soggetto interessato, al risarcimento in caso di danno ed alla presentazione di idonea
copertura assicurativa per i rischi connessi alla loro realizzazione.
Classe 2a I - Fattibilità con modeste limitazioni
Sono consentiti interventi edificatori con un basso indice di utilizzazione del suolo e gli
interventi che non incrementino il livello del rischio idraulico. La costruzione di edifici il cui
utilizzo preveda elevate concentrazioni di persone (scuole, alberghi, ristoranti, grandi immobili
residenziali, centri commerciali, ecc.) è subordinata alla redazione di un Piano di emergenza
che comprenda anche tale area, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (art. 31 delle
NdA del PAI). Inoltre all'esterno dei centri abitati sarà necessario verificare la possibilità di
localizzare gli interventi in altri siti e limitare la perdita di suolo avente importante funzione di
cassa di espansione.
Classe 2b I - Fattibilità con modeste limitazioni
Sono consentitigli interventi che non incrementino il livello del rischio idraulico(si tratta di zone
definite a rischio idraulico R2 e R1 dallo studio Etatec 2009).
Gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione con ampliamento areale o volumetrico
dovranno essere corredati da uno studio che evidenzi le direzioni di scorrimento delle acque
superficiali in un intorno significativo dell’area di indagine,indichi gli eventuali interventi che si
rendono necessari per favorire il drenaggio delle acque e proponga adeguate misure di
mitigazione del rischio:dovranno essere previste opere mobili di protezione in corrispondenza
degli accessi carrabili e/o pedonali, considerando un tirante idrico di 30 cm sulle superfici
stradali e un franco di sicurezza di 20 cm. L'adozione di un franco diverso dovrà essere
Pagina 40
dimostrata idraulicamente e documentata mediante redazione di una relazione da sottoporre
alla valutazione dei competenti Uffici comunali.
All'esterno dei centri abitati, è necessario verificare la possibilità di localizzare gli interventi in
altri siti e limitare la perdita di suolo avente importante funzione di cassa di espansione.
Qualora interventi edificatori prevedano la demolizione parziale o totale di edifici (o
infrastrutture esistenti, muri compresi), devono essere valutate le possibili modifiche alla
mappatura del rischio idraulico dovute alle mutate condizioni di uso del suolo, mediante una
relazione idraulica basata sui dati contenuti nello studio Etatec 2009 e di eventuali dati di
maggior dettaglio; tale documento deve dimostrare che non vengono aggravate le condizioni
di rischio nelle aree circostanti e può contenere una proposta di diversa classificazione del
rischio all’interno dell’area di progetto. L’Amministrazione comunale potrà accogliere la
proposta mediante una diversa attribuzione della classe di fattibilità geologica.
3.
Prescrizioni di carattere sismico
3.1.
Indirizzi generali
Su tutto il territorio comunale gli interventi dovranno rispettare le verifiche previste dal D.M.
14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.
Le risultanze dell’analisi della pericolosità sismica riportate nel presente studio(carta di
pericolosità sismica locale di 1° e 2° livello), evidenziano come alcune porzioni del territorio
comunale di Seriate siano soggette a fenomeni di amplificazione sismica locale.
Si evidenzia che le aree soggette ad amplificazione sismica sono state ricavate a partire da
dati geofisici, litostratigrafici e morfologici estesi alla scala del territorio comunale. In fase di
progettazione di nuovi edifici e/o di interventi di ristrutturazione, si consiglia un
approfondimento preliminare che, mediante indagini geofisiche di superficie o in foro o da
correlazione empiriche di comprovata validità, consenta di definire puntualmente la categoria
di suolo di fondazione e la frequenza di risonanza del terreno potenzialmente suscettibile di
amplificazione sismica.
3.2.
Prescrizioni
Alla luce delle risultanze ottenute dall’analisi della pericolosità sismica locale (1° e 2° livello di
approfondimento) riportate nel presente studio, emerge che:
- nelle aree di pericolosità sismica locale Z2 (zona con terreni di fondazione particolarmente
scadenti), soggetta a fenomeni di cedimenti e/o liquefazioni, la normativa vigente prescrive
il passaggio diretto al 3° livello di approfondimento da effettuarsi in fase di progettazione o
utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, secondo lo
schema successivamente riportato:
o anziché lo spettro della categoria di suolo B, si utilizzerà quello della categoria di
suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente, si utilizzerà lo spettro
della categoria di suolo D;
o anziché lo spettro della categoria di suolo C, si utilizzerà quello della categoria di
suolo D;
o anziché lo spettro della categoria di suolo E, si utilizzerà quello della categoria di
suolo D.
- nelle aree Z3a (zona di ciglio H>10 m) e Z3b (zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo),
soggette a fenomeni di amplificazione topografica, è stata effettuata una verifica di 2° livello
da cui emerge che il fattore di amplificazione calcolato è sempre inferiore al valore di
amplificazione topografica contenuto nelle Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M.
14.01.2008); pertanto, lo spettro indicato dalla normativa vigente risulta essere
sufficientemente cautelativo rispetto a fenomeni di amplificazione topografica.
- per le zone Z4a (zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o
fluvioglaciali granulari e/o coesivi) le analisi di 2° livello sono state effettuate in n. 6 aree
campione rappresentative delle condizioni litostratigrafiche presenti sul territorio comunale
ed in corrispondenza delle aree di trasformazione urbanistica indicate dall’Amministrazione
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comunale (schede MASV nn. 1÷4).
o MASW n. 1: sud-occidentale dell’abitato di Seriate, zona di via Granger;
o MASW n. 2: Corso Roma, un’area agricola all’ingresso dell’abitato;
o MASW n. 3: nord-est dell’abitato, a est di viale Lombardia;
o MASW n. 4: sponda sinistra del Fiume Serio, a monte del campo di calcio di via
Marconi;
o MASW n. 5: porzione meridionale del territorio comunale, area a ovest della
Cascina Marchesi;
o MASW n. 6: est di via Stella Alpina, in località Comonte.
I fattori di amplificazione – sia per il periodo 0,1-0,5 sec sia per il periodo 0,5-1,5 sec –
calcolati in tutte le aree investigate, risultano inferiori al valore soglia indicato dalla Regione
Lombardia per i terreni incontrati (categoria di suolo B): lo spettro indicato dalla normativa
vigente per la categoria di suolo considerata risulta pertanto essere sufficientemente
cautelativo nei confronti dei possibili fenomeni di amplificazione litologica. Poiché alcune
MASW effettuate sul territorio comunale hanno individuato la presenza contrasti di impedenza
indicativamente tra 9 e 18 m dal piano campagna, si consiglia di valutare puntualmente - in
fase di progettazione - la frequenza di risonanza del terreno.
Art. 23 - Norme di polizia idraulica
1.
La polizia idraulica è la materia che regolamenta, autorizza e gestisce la realizzazione ed il
mantenimento di opere nonché le attività da realizzarsi all’interno delle aree demaniali fluviali e
nelle relative fasce di rispetto di 10 m. La normativa di riferimento è costituita dal R.D.
523/1904 che attribuiva le competenze al Genio Civile dello Stato e stabilisce quali sono i
lavori e atti vietati in modo assoluto ed i lavori soggetti a concessione /autorizzazione. Con
D.Lgs. 112/98 la competenza sulla polizia idraulica è passata dallo Stato alle Regioni mentre,
con la l.r. n°1/2000 la Regione Lombardia ha delegato ai Comuni la gestione del reticolo idrico
minore, mantenendo invece direttamente la competenza sul reticolo idrico principale. Con
d.g.r. n°VII/7868 (successivamente aggiornata con d.g.r. n°VII/13950) viene individuato il
reticolo idrico principale di competenza regionale (Allegato A), vengo o stabiliti i criteri e gli
indirizzi per la definizione del reticolo minore e per lo svolgimento dell’attività di polizia
idraulica (Allegato B), vengono determinati i canoni regionali di polizia idraulica (Allegato C) ed
infine viene individuato il reticolo dei corsi d’acqua gestiti dai Consorzi di bonifica (Allegato D).
Il successivo d.d.g. n° VIII/8943 “Linee Guida di Polizia Idraulica” che ha lo scopo di garantire
l’uniforme applicazione della normativa sul territorio regionale, definisce in particolare le
procedure alle quali devono attenersi le Sedi territoriali per il reticolo di loro competenza.
2.
Competenze relative alla manutenzione dei corsi d’acqua. Così come disposto dalla
normativa vigente (Articoli 915, 916, 917 Codice Civile, Art.12 R.D. 523/1904) gli interventi di
manutenzione di sponde ed argini dei corsi d’acqua (pulizia, riparazioni, ricostruzioni, rimozioni
di ingombri, ecc.) e le opere di difesa dei fondi dai corsi d’acqua sono ad esclusivo carico dei
proprietari e possessori frontisti. La manutenzione dell’alveo di piena ordinaria rimane a carico
dell’Autorità Idraulica competente (Comune per il reticolo minore e Regione per il reticolo
principale).
Nel caso la distruzione degli argini, il franamento delle sponde e la variazione o l’ingombro del
corso delle acque derivino dall’incuria di un proprietario, le spese di conservazione, di
ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.
3.
Il reticolo idrico principale. Dalla lettura dell’All. A della D.G.R. 7/13950 emerge come i corsi
d’acqua che appartengono al reticolo principale del Comune di Seriate sono i seguenti:
- Fiume Serio (BG 088);
- Scolmatore del torrente Zerra (BG189);
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- Scolmatore del torrente Morla (BG197);
Con la sola eccezione del fiume Serio, che caratterizza in modo molto significativo l’intero
territorio del Comune di Seriate, gli altri corsi d’acqua appartenenti al reticolo principale sono
tutti posizionati in zone molto decentrate (scolmatore Morla) ovvero in corrispondenza del
confine comunale (scolmatore Zerra). A tutti questi corsi d’acqua è assegnata una fascia di
rispetto parti a 10 m secondo quanto disposto nel R.D. 523/1904.
4.
Norme che regolano le attività all’interno delle fasce del reticolo principale. Le norme
che regolano le attività consentite all’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale
sono contenute nella d.d.g. n° VIII/8943 “Linee Guida di Polizia Idraulica”. In esse vengono
evidenziate:
- le attività, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto, su corsi d’acqua, argini, sponde, strade di
servizio, fasce di rispetto etc.;
- le attività, i lavori, e/o i fatti per i quali è necessario ottenere la concessione o
l’autorizzazione;
- i contenuti e le disposizioni che devono essere inserite nei disciplinari di concessioni e nelle
autorizzazioni e gli obblighi da porre a carico dei concessionari;
- le contravvenzioni e le sanzioni da applicare per l’esecuzione di lavori, la messa in atto di
fatti vietati e non il rispetto o l’inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute
nell’atto concessorio o nell’autorizzazione, indicandone le procedure e le relative attività
conseguenti.
- Rimandando alla citata norma per una più esaustiva analisi delle tematiche suddette, si
sintetizzano nel seguito i contenuti espressi al Titolo 1 “PRINCIPI GENERALI”– art. 5.
“Principi di gestione”.
5.
Lavori ed atti vietati. Le principali attività e le opere vietate in modo assoluto sulle acque
pubbliche, loro alvei, le sponde e le difese sono le seguenti:
- formazione di pescaie, chiuse petraie ed altre opere per l’esercizio della pesca, con le quali
si alterasse il corso naturale delle acque;
- le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti rivi e canali, a costringerne la
sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e
dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano
le acque ordinarie;
- la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e le loro isole a distanza dalla
opposta sponda minore di quella stabilità dalla “Autorità Idraulica” competente;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini,
loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- le piantagioni di alberi e siepi,le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza
dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline
vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri
quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e gli
scavi;
- qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma le dimensioni, la resistenza e la
convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti;
- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e
scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati;
- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze;
- l’apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi minore di quella voluta dai
regolamenti e consuetudini locali;
- qualunque opera nell’alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili,o sulle alzaie,
che possa nuocere alla navigazione o all’esercizio dei porti di natanti o di barche;
- le operazioni non autorizzate con cui venissero a ritardare o ad impedire le operazioni di
trasporto dei legnami;
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- lo stabilimenti dei molini natanti.
6.
Lavori ed opere soggette a concessione. Le principali attività o opere che non si possono
eseguire se non con concessione rilasciata dall’autorità idraulica competente sono le seguenti:
- formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere per facilitare l’accesso e l’esercizio dei
porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano all’interno degli alvei oltre le
linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di
metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino
di fronte ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero esposto a pericoli di disalvea
menti;
- la formazione di rilevati di risalita o di discesa dal corpo degli argini;
- la ricostruzione, anche senza variazione di forma e di posizione, delle chiuse stabili ed incili
di derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi,
torrenti rivi etc;
- il trasporto in altra posizione dei molini natanti;
- l’estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia, ed altro materiale dal letto dei fiumi, torrenti e canali
pubblici;
- l’occupazione delle spiagge e dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lungo di esse che
possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono;
- la realizzazione ed ogni modifica alle seguenti opere:
o ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti canali;
o attraversamenti dell’alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate
ad altri manufatti di attraversamento;
o attraversamenti dell’alveo con linee elettriche o telefoniche o di latri impianti di
telecomunicazione;
o tubazioni aggraffate ai muri d’argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
o muri d’argine ed altre opere di protezione spondale;
o opere di regimazione e di difesa idraulica;
o opere di derivazione e di scarico di qualsiasi natura;
o scavi e demolizioni;
o coperture parziali o tombinature dei corsi d’acqua nei cavi ammessi dall’autorità
idraulica competente;
o chiaviche;
L’elenco riportato enumera a titolo esemplificativo e non esaustivo una serie di opere e di
interventi in alveo la cui realizzazione è subordinata al rilascio della concessione o
dell’autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904.
Ai sensi del comma 2° dell’art. 58 del r.d. sono consentite “le opere eseguite dai privati per
semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino il alcun modo il regime
dell’alveo”. Tale diritto, ai sensi dell’art.95 comma1, “… è subordinato alla condizione che le
opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né
impedimento alla sua libertà, né danno alla proprietà altrui, pubbliche o private, alla
navigabilità etc.” Il comma 2 del medesimo articolo dette “l’accertamento di queste condizioni
è nelle attribuzioni dell’Autorità idraulica competente” che ne rilascia l’autorizzazione.
Per una più esaustiva analisi delle concessioni e delle procedure da seguire per il loro rilascio,
si rimanda al Titolo II e Titolo III della d.d.g. n° VIII/8943 “Linee Guida di Polizia Idraulica” che
è stata qui sinteticamente ripresa nei suoi elementi principali.
7.
Il reticolo idrico minore. Nel caso particolare del territorio in esame, non sono stati identificati
altri corsi d’acqua rispetto a quelli costituenti il reticolo idrico principale ed il reticolo di
competenza del Consorzio della Media Pianura Bergamasca, ne consegue che non esiste il
reticolo idrico minore di competenza comunale. Il reticolo minore del Comune di Seriate è
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quindi costituito da n°14 rogge appartenenti al Consorzio della Media Pianura Bergamasca e
che sono:
- Roggia Bagnatica Cattanea – cod.Sibiter 459;
- Roggia Bagnatica Brusaporto – cod.Sibiter 462;
- Roggia Borgogna Ovest – cod.Sibiter 432;
- Roggia Bolghera – cod.Sibiter 501;
- Roggia Comonte di Seriate – cod.Sibiter 444;
- Roggia Comunale di Seriate – cod.Sibiter 455;
- Roggia Martinenga – cod.Sibiter 458;
- Roggia Morlino di Grassobbio – cod.Sibiter 418;
- Roggia Ponte Perduto – cod.Sibiter 495;
- Roggia Roncaglia – cod.Sibiter 453;
- Roggia Urgnana – cod.Sibiter 470;
- Roggia Vecchia Ramo di Azzano – cod.Sibiter 491;
- Roggia Vecchia o Ramo di Zanica – cod.Sibiter 492;
- Roggia Vescovada di Monte – cod.Sibiter 417;
Per ognuna di esse il Consorzio di Bonifica definisce una fascia di rispetto di ampiezza pari a
5 m.
8.
Norme che regolano le attività all’interno delle fasce del reticolo idrico di competenza
del Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca.
8.1. Oggetto del regolamento. Il presente regolamento definisce le norme e le condizioni che
devono essere rispettate nella gestione delle attività all’interno delle fasce di rispetto dei corsi
d’acqua appartenenti al Reticolo di Bonifica, individuato ai sensi dell’allegato D alla D.G.R.L. n.
7/7868 del 25/01/2002 all’interno dei confini territoriali del Comune di Seriate.
Il presente regolamento si intende valido anche per tutto il reticolo di bonifica secondario
direttamente collegato a quello principale e riportato negli appositi elaborati grafici che
definiscono il reticolo idrico minore. La mancata individuazione grafica del reticolo di bonifica
secondario deriva dalla sua estrema articolazione sull’intero territorio e dall’assenza di una
definizione cartografica da parte del medesimo Consorzio di Bonifica. In linea di principio, su
tale reticolo secondario devono essere rispettate le medesime fasce di rispetto e le norme ad
esse riconducibili, salvo deroghe concesse dal Consorzio di Bonifica in relazione alle tipologie
di interventi previsti ed all’importanza del canale irriguo secondario. I singoli progettisti sono
quindi tenuti ad interpellare l’Ente Competente qualora si trovino a dover interagire con un
corso d’acqua direttamente collegato al reticolo irriguo principale e non riportato in cartografia.
In relazione a quanto specificato nella Delibera citata e nelle successive D.G.R. 7/13950 del
01/08/2003 di modifica della precedente e L.R. n. 7 del 20/06/2003 “Norme in materia di
bonifica ed irrigazione”, il Consorzio di Bonifica assume piene funzioni di gestione,
manutenzione e polizia idraulica sui corsi inseriti nella sua rete di bonifica ed irrigazione ed è
tenuto, di conseguenza, a definire un regolamento che sia di univoca applicazione per tutti gli
ambiti comunali ricadenti nel comprensorio.
8.2. Definizioni. Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono
attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:
- Reticolo di bonifica: si intende l’elenco dei corsi d’acqua riportato nell’allegato “D” alla
D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 “Elenchi dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica”,
eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili alla rete di bonifica identificata che
dovessero emergere in fase di approfondimento d’indagine nella definizione dei reticoli
minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale
integrazione agli uffici regionali). A tale reticolo appartengono quattro differenti tipologie di
corsi d’acqua:
o Canali di bonifica idraulica realizzati dai consorzi di Bonifica con finanziamenti
pubblici e privati;
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Canali privati, gestiti da Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso
promiscuo;
o Corsi ricompresi anche nell’allegato A alla D.G.R. 7/7868 e successiva modifica
“Reticolo idrico principale”, di competenza regionale;
o Corsi demaniali che erano stati iscritti nelle’elenco della acque pubbliche.
- Fascia di rispetto: è definita come una porzione di territorio nell’intorno dei corsi d’acqua da
tutelare, all’interno della quale ogni tipo di attività è normata ai sensi del presente
regolamento, misurata dal ciglio superiore del corso d’acqua per entrambe le sponde.
o
8.3. Riferimenti normativi. Riferimento ai sensi del presente regolamento attuativo sono:
- La D.G.R. n.7/7868 del 25/01/2002: “Definizione del reticolo idrico principale. Trasferimento
delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato
dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia
idraulica”;
- La L.R. n° 7 del 16/06/2003: “Norme in materia di bonifica e irrigazione”;
- La D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 “Modifica della D.G.R. n.7/7868 25 gennaio 2002”;
- Il R.D. n. 523 del 25/07/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. n. 368 del 08/05/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L.22 marzo
1900, n. 195, e della l. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni
paludosi” – titolo VI “Disposizioni di polizia”.
In particolare, nella D.G.R. n. 7/7868 in allegato D è riportato l’elenco dei corsi d’acqua che il
consorzio ha inserito nella sua rete di bonifica, ai quali si applicano le indicazioni e prescrizioni
del presente documento.
Nella L.R. n. 7/2003, che si sovrappone in parte alle due Delibere relative al reticolo idrico,
sono fornite indicazioni sul coordinamento dei rapporti Consorzio – Compagnie stesse. Nella
L.R. viene anche affermato che la Giunta Regionale individua il reticolo idrico di competenza
consortile ed approva il regolamento di polizia idraulica. Fino all’entrata in vigore di tale
regolamento, vengono applicate le disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 – titolo VI.
La D.G.R. n. 7/13950, di modifica alla precedente D.G.R. n.7/7868, specifica le funzioni che
devono essere esercitate dai Consorzi di Bonifica sulla rete idrica di cui all’allegato D alla
7/7868, ed indica anch’essa come norma di riferimento per le attività di polizia idraulica il R.D.
n. 368/1904 – titolo VI.
Il R.D. n.523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie” è il principale riferimento ai fini delle definizioni di acque pubbliche e di
attività vietate o soggette a restrizione, da applicarsi ai corsi appartenenti rispettivamente
all’allegato A ed al reticolo idrico minore di competenza comunale.
Per quanto attiene, invece, i corsi inseriti nella rete di bonifica, la disciplina delle attività di
polizia idraulica è normata dal titolo VI del R.D. 368/1904, che indica all’interno di ben stabilite
fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate e quelle consentite
previa autorizzazione o nulla osta idraulico da parte del competente Consorzio
8.4. Competenze. La D.G.R. 7/7868 e successiva modifica trasferisce una serie di
competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle
Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la
delibera stabilisce, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative
all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui
all’allegato D alla stessa, e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d’acqua
appartenenti alla suddetta classificazione, ai Consorzi di Bonifica.
Le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:
- Urbanistiche: mappatura dei corsi d’acqua del reticolo consortile e definizione delle fasce di
rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- Manutentive: interventi di manutenzione con norme tecniche attuative;
- Amministrative: rilascio di concessioni, applicazione e riscossione dei canoni di polizia
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idraulica.
Le attività di carattere urbanistico sono di competenza dell’Amministrazione Comunale, che ha
il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la
rete di bonifica, così come definite dal Competente Consorzio.
Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico
definito nell’allegato D alla D.G.R. 7/7868, le competenze sono poste in capo al Consorzio di
Bonifica della Media Pianura Bergamasca.
La L.R. 7/2003 riconosce l’autonomia e le funzioni dei preesistenti Consorzi di irrigazione e
Consorzi di miglioramento fondiario operanti all’interno dei comprensori di bonifica; a questi
viene imposto l’obbligo di rispettare previsioni e imposizioni del piano comprensoriale di
bonifica. Parte della rete di bonifica viene data in gestione proprio a questi ultimi, ed è
coordinata attraverso la stipula di apposite convenzioni tramite le quali vengono trasferiti
anche i compiti di manutenzione e di salvaguardia, ai sensi del R.D. 368/1904 e del presente
regolamento.
All’interno delle suddette convenzioni viene anche definita la rappresentatività nei riguardi
degli interlocutori istituzionali, ripartita tra Consorzio di Bonifica e Compagnia o Consorzio
irriguo.
8.5. Dimensionamento fasce di rispetto. Le fasce di rispetto dei corsi d’acqua appartenenti
al reticolo idrico consortile sono fissate, secondo quanto disposto nel R.D. 368/1904, in linea
generale in misura pari a 10 m, derogabile a 5 m, a seconda dell’importanza riconosciuta ai
singoli corsi. In particolare, una fascia ridotta a 5 m, viene assegnata in base al verificarsi di
una o più delle seguenti condizioni:
- Il corso presenta dimensioni dell’alveo relativamente contenute;
- Il corso è dotato di portate d’acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte
dell’anno;
- Il corso è caratterizzato dall’essere ramo secondario di derivazione da un ramo principale di
superiore importanza;
- Il corso è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate;
Nell’ambito territoriale del Comune di Seriate il Consorzio fissa una fascia di rispetto di 5 m,
riconoscendo la sussistenza di una o più delle suddette condizioni.
Sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze devono essere misurate dal piede
dell’argine esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.
Per quanto attiene le edificazioni già esistenti che, dopo identificazione delle fasce di rispetto
citate, dovessero ricadere all’interno delle stesse, ne viene riconosciuta la regolarità ai sensi
della normativa fino ad oggi vigente; interventi su questi edifici saranno, d’ora in poi, soggetti
alle presenti norme, secondo quanto specificato nel seguito. Tale riconoscimento non vale per
i corsi d’acqua che rientravano nell’elenco delle acque pubbliche, per i quali vigeva il R.D.
523/1904 che imponeva a suo tempo una fascia di rispetto di 10 m con divieto di inedificabilità.
8.6. Regolamentazione delle attività all’interno delle fasce. Per quanto attiene i corsi
d’acqua appartenenti al reticolo idrico consortile, vengono fornite le prescrizioni per la
regolamentazione degli interventi all’interno della fascia di rispetto, con riferimento al R.D. n.
368/1904 “Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7
luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”, titolo VI ”Disposizioni
di polizia idraulica”.
In base sia alle indicazioni riportate nella D.G.R. 7/7868 e successiva D.G.R. 7/13950 di
modifica, che alle nuove disposizioni di cui alla L.R. 7/2003, il Consorzio di Bonifica della
Media Pianura Bergamasca ha predisposto un regolamento consortile, da divulgare tra i
Comuni del comprensorio, che recepisce le norme dell’ancor valido R.D. 368/1904 per la
regolamentazione delle attività all’interno delle fasce di rispetto dei corsi di cui all’allegato D
alla D.G.R. 7/7868 stessa.
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In una fase successiva, in base a quanto stabilito nella L.R. 7/2003, la Giunta Regionale
emanerà un nuovo regolamento di polizia idraulica, che sostituirà in tutto o in parte il presente;
sarà compito del Consorzio condurre le dovute verifiche ed informare i Comuni consorziati.
Nel seguito si riportano le indicazioni per la regolamentazione delle attività nelle fasce di
rispetto:
- è vietata la realizzazione di qualsiasi intervento negli alvei dei corsi della rete consortile,
ancorché in alcuni periodi dell’anno rimangano asciutti;
- è vietata qualsiasi nuova edificazione all’interno delle fasce di rispetto; per gli edifici
attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e di
ristrutturazione;
- non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della
sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m,; sono escluse da tale restrizione le
opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le
quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte al Consorzio
stesso;
- non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e
installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 1,5 m rispetto alla sommità della
sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m; esulano da tale vincolo interventi volti
alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali il Consorzio fornirà parere
esaminando le proposte di intervento caso per caso;
- non è consentita la movimentazione di terreno per attività connesse a bonifica dei fondi
agricoli a distanza inferiore a 2 m rispetto alla sommità della sponda incisa per i corsi con
fascia di rispetto di 5 m,;
- è vietata l’apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d’acqua a distanza minore
della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può
comunque mai essere inferiore a 2 m;
- è vietata qualunque forma di scavo a distanza inferiore a 5 m rispetto alla sommità della
sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m;
- è vietata l’apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni
d’acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di
bonifica;
- è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le
dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente
degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra
dipendenza dei corsi d’acqua della rete di bonifica;
- è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all’interno delle fasce di
rispetto (5 o 10 m);
- è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o
alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate
che sostengono le ripe dei corsi d’acqua;
- è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi
d’acqua;
- è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua;
- ai sensi del D. Lgs. 152/06, art 115 “Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici”, (ex D.
Lgs. 152/99, art. 41), è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d’acqua
che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità.
Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per
l’esecuzione degli interventi precedentemente citati, distinguendo tra corsi d’acqua aventi
fascia di rispetto pari 5 m e corsi aventi fascia di rispetto di 10 m.
ATTIVITA’
DISTANZA
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fascia di rispetto
fascia di rispetto
di 5 m
di 10 m
Apposizione di recinzioni
1,5
4
Piantagione di alberi
1,5
4
Installazione di siepi
1,5
4
2
4
5
10
Apertura di canali
>2
>2
Esecuzione di scavi
>5
> 10
5
10
Movimentazione
di
terreno
connessa
a
bonifica dei fondi agricoli
Realizzazione di fabbricati
Realizzazione di depositi di materiali
Sono interventi che richiedono il rilascio di autorizzazione o concessione da parte del
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca:
- Interventi di Manutenzione o di integrazione del verde ripariale;
- Modifiche di tracciato, realizzazione di sovrappassi, alterazione delle sponde;
- Realizzazione di opere di difesa che non comportino restringimenti di alveo;
- Realizzazione di attraversamenti aerei, attraversamenti in subalveo, opere di viabilità
superficiale e sotterranea;
- Realizzazione di opere di derivazione per l’asservimento di fondi privati.
8.7. Interventi di manutenzione sui corsi d’acqua. L’imposizione delle fasce di rispetto sui
corsi d’acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne
l’accessibilità per interventi di manutenzione. Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici
costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d’acqua stesso sono
state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, etc). Per poter accedere ai corsi
d’acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, che
dovranno essere rimosse dopo l’intervento.
Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:
- opere di pulizia dell’alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di
sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell’erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.
Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l’attuarsi di:
- pulizia e controllo di stabilità delle strutture in cemento armato;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.
8.8. Modalità di realizzazione di nuovi interventi. L’imposizione di fasce di rispetto sui corsi
d’acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di
una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati
marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.
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Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche
dell’ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire
sia alla protezione del suolo che all’arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di
pertinenza dei sistemi idrici.
La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose
accresce la resistenza del terreno all’erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale.
Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l’istituzione
di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.
Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:
- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all’interno delle fasce di
rispetto deve prevedere l’uso di specie autoctone;
- opere di sostegno spondale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando
materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra naturale, etc;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere
piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede,
quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 1,5 m rispetto alla
sommità della sponda incisa per i corsi con fascia di rispetto di 5 m;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati
nel rispetto delle caratteristiche naturali dell’ambiente; non possono, quindi, essere
realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali
barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto
urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con
l’indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali
fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori,
accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali
compatibili.
8.9. Pratiche autorizzative e canoni. Le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a
svolgere nella gestione del reticolo idrografico di sua competenza sono identificate in:
- espressione di pareri di compatibilità idraulica;
- rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d’acqua e le attività all’interno delle
fasce di rispetto;
- emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
- riscossione di canoni di cui sopra;
- attività di manutenzione sui corsi di competenza.
Sono esclusi da questo iter interventi di manutenzione di alveo, di sponde e di opere
idrauliche, da realizzarsi secondo quanto specificato al precedente paragrafo 5.8, attuati da
soggetti diversi dal Consorzio di Bonifica, per i quali è sufficiente presentare domanda scritta
di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si
vuole intervenire.
Al momento del rilascio della concessione, ne vengono anche stabiliti condizioni, durata e
importo del canone da versare al Consorzio. Generalmente la durata è fissata in 8 anni, salvo
casi particolari di opere per le quali sono necessarie valutazioni specifiche.
A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d’acqua non
appartenenti all’elenco delle acque pubbliche, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti
nella Deliberazione Consortile n. 083, prot. 5601, del 27/07/2000.
In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:
- utilizzazione aree sovrastanti condotte tombinate, fermo restando il divieto di nuove
tombinature a sensi del D. Lgs. 152/06 – art. 115 ( ex D. Lgs. 152/99 – art. 41);
- immissioni di acque reflue bianche in colatura da sfiori di condotte in genere;
- sottopassi di rogge con tubazioni o servizi o sovrappassi di rogge già coperte;
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- sovrappassi di rogge con tubazioni o servizi in tratti di canale a cielo aperto fatta salva la
funzionalità idraulica del canale;
- muri di sponda con plinto di fondazione;
- canalizzazioni a cielo aperto complete di fondo e sponde in manufatto cementizio;
- tralicci – pali per linee aeree;
- concessioni in uso di aree resesi disponibili a seguito della tombinatura di canali di
pertinenza consortile eseguite dal Consorzio;
- utilizzazioni non agricole di acque consortili comunque compatibili con la gestione irrigua.
Per quanto riguarda, invece, i corsi d’acqua che rientrano nella rete consortile, ma che sono
stati anche iscritti nell’elenco delle acque pubbliche, il canone che viene applicato è quello
riportato nella D.G.R. 7/13950, allegato C, “Canoni Regionali di Polizia Idraulica”, di cui si
riporta copia allegata al presente documento. Per tali concessioni, in caso di occupazione di
suolo pubblico deve essere versata anche la quota relativa all’imposta regionale, in misura
pari al 100% dell’importo complessivo del canone da versare.
I richiedenti l’autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare
la seguente documentazione di rito:
- domanda completa di dati anagrafici e fiscali, secondo fac-simili predisposti dal Consorzio;
- relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell’intervento che si vuole realizzare,
redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che
subentreranno al presente regolamento;
- disegni del manufatto;
- corografia in scala 1:10.000;
- copia autentica dell’estratto catastale in scala 1:2.000;
- aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda.
La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico
consortile viene attuata dal Consorzio di Bonifica direttamente o mediante accordi o
convenzioni con altre Compagnie e Consorzi di Irrigazione esistenti.
Per quanto attiene la possibilità di rettifica di brevi tratti di corso d’acqua, con mantenimento a
cielo aperto degli stessi, è compito dell’istante presentare proposta di sistemazione, ponendo
particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche idrauliche ed ambientali che
caratterizzano il reticolo. Il Consorzio è tenuto ad esprimere il proprio parere tecnico sulla
verifica di compatibilità idraulica dell’intervento e, successivamente, a concedere
autorizzazione ai lavori; è l’istante stesso che si deve preoccupare di attivare le procedure del
caso per la gestione patrimoniale presso l’Agenzia del Demanio, e il relativo parere della
Regione Lombardia.
8.10. Disciplina degli scarichi. L’autorizzazione agli scarichi in corso d’acqua superficiale ai
sensi del D. Lgs. 152/06 è di competenza dell’Amministrazione Provinciale; tali autorizzazioni
sono altresì normate dai Regolamenti Regionali n°3 “Disciplina e regime autorizzativo degli
scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie” e n° 4 “Disciplina dello smaltimento delle
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne” in attuazione dell’art. 52, comma 1,
lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n°26.
Per quanto attiene le quantità scaricabili nei corsi inseriti nel reticolo di bonifica,
l’Amministrazione Provinciale fa riferimento al parere preventivo rilasciato dal Consorzio di
Bonifica. Il Consorzio stesso rilascia anche concessione per la realizzazione del manufatto di
recapito, per il quale il soggetto richiedente è poi tenuto a versare relativo Canone concessorio
in base alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti.
Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le
“Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.); il P.A.I.
prevede, infatti, l’emanazione di una direttiva specifica da parte dell’Autorità di Bacino, che
non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in
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assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nel Piano Regionale di Risanamento
delle Acque (P.R.R.A.), così come richiamati nell’Appendice G delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.T.U.A e nella D.G.R. 7/7868 e successiva modifica, che forniscono le
seguenti portate ammissibili ai corsi d’acqua in relazione alla capacità di smaltimento del
corpo recettore:
- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di
ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate
di pubblica fognatura.
Sono escluse da tali limiti le portate scaricate direttamente nei fiumi Serio, Adda Cherio,
Brembo, Oglio.
In linea generale, gli obiettivi del P.R.R.A. sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche
circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo,
devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di
contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e
solo in via subordinata lo scarico in corsi d’acqua superficiali. In particolare:
- aree di ampliamento ed espansione residenziale: deve essere previsto, ove possibile in
base alle caratteristiche del suolo, il totale smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle
superficie impermeabilizzate; ove ciò non è possibile, si deve prevedere lo smaltimento
tramite fognatura;
- aree di ampliamento ed espansione industriale: deve essere prevista la separazione
delle acque di prima pioggia suscettibili di essere contaminate, che andranno immesse in
pubblica fognatura; le acque eccedenti la prima pioggia e tutte le acque provenienti dalle
coperture dei fabbricati e dalle superficie non suscettibili di contaminazione saranno
smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, ove possibile. Nel caso in cui non
sia possibile lo smaltimento delle acque meteoriche in loco o attraverso la rete fognaria,
dovranno essere realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate (tempo di
ritorno T = 20 anni).
Per quanto riguarda, invece, gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, il richiedente
l’autorizzazione allo scarico in corso idrico superficiale è tenuto a verificare, tramite apposita
relazione di verifica idraulica, la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate in esso
convogliate.
Ai fini dell’ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle
acque scaricate, si fa riferimento ai già citati regolamenti regionali n°3 e n°4, in attuazione
dell’art 52, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2006 che a quanto
disciplinato dal D. Lgs. 152/06.
Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita
dell’argomento.
Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla
Provincia, viene richiesto il parere del Consorzio di Bonifica secondo una procedura che
richiede la seguente documentazione di rito:
- corografia in scala 1:10000;
- estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 o 1:5000;
- estratto mappa catastale in scala 1:2000;
- disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
- fotografie del luogo interessato dalla domanda;
- relazione tecnica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del
corso d’acqua recettore con tempo di ritorno T=20 anni.
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Art. 24 - Utilizzo di aree e costruzioni in contrasto con il PGT
1.
L’utilizzazione di aree ed immobili che risultino in atto alla data di adozione del piano del
governo del territorio (…/…/2012) e che sia in contrasto con previsioni degli atti del PGT può se legittimamente realizzata- essere mantenuto sino all’approvazione del piano attuativo,
dell’atto di programmazione negoziata o del progetto di opera pubblica o del titolo abilitativo
che dia esecuzione alle suddette previsioni.
2.
Le costruzioni, che contrastino con le previsioni o le prescrizioni degli atti del PGT, ma che
risultino legittimamente realizzate ed esistenti alla data di adozione del piano del governo del
territorio (…/…/2012), possono costituire oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; detta facoltà può essere esercitata solo
sino all'approvazione del piano attuativo o del progetto di opera pubblica che dia attuazione
agli atti del PGT. Sono altresì consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia nei seguenti
casi: a) se gli stessi siano relativi a costruzioni poste su terreni soggetti a rispetto stradale o
cimiteriale; b) se il contrasto riguardi: b.1) le distanze; b.2) l'altezza; b.3) il rapporto di
copertura (sempreché lo stesso sia contenuto in misura non superiore al 20% in più rispetto a
quello massimo eventualmente stabilito dal PRG); b.4) l'indice di fabbricabilità (sempreché la
costruzione esistente realizzi un indice, che non superi di oltre la metà quello eventualmente
stabilito dagli atti del PGT).
Art. 25 - Atti e piani di settore
1.
Gli atti ed i piani di settore, quali la Classificazione acustica del territorio comunale (art.3 L.R.
n.13/2001), il Piano urbano del traffico (art.36 D.Lgs. n.285/1992) e della mobilità (art.22 L.
n.340/2000), il Piano energetico (art.5 L. n.10/1991), il Piano urbano generale dei servizi nel
sottosuolo (art.38 L.R. n.26/2003), il Piano dell’illuminazione (art.1 bis L.R. n.17/2000),
costituiscono espressione della potestà pianificatoria comunale e del connesso dovere di
esercitare detta potestà così da assicurare la tutela e la valorizzazione delle risorse e lo
sviluppo sostenibile del territorio e della comunità locale. Tali atti e piani debbono essere
coordinati con gli atti di PGT i quali, a loro volta, tengono conto delle previsioni di detti
strumenti già vigenti o vengono adeguati a quelli di successiva approvazione. Il rapporto e gli
eventuali conflitti tra detti atti e piani e gli atti del PGT sono regolati dalla legge.
Art. 26 - Concorsi di progettazione
1.
Nell'ambito dei piani attuativi o degli atti di programmazione negoziata, per nuovi edifici o
progetti di trasformazione e riqualificazione urbana particolarmente rilevanti, l'amministrazione
comunale potrà richiedere ai promotori l'attivazione di procedure concorsuali di progettazione
urbanistica o architettonica.
Art. 27 - Norme paesaggistiche
1.
I progetti sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico ai sensi degli artt.35 e ss. delle norme
di attuazione del PTR approvato con deliberazione C.R. n.VIII/951/2010; ciò vale per le aree
non soggette al vincolo di cui alla parte III del codice approvato con D.Lgs. n.42/2004.
L’esame dell’impatto paesistico dei progetti relativi agli ambiti di trasformazione (AT) deve
tener conto anche delle prescrizioni specifiche in materia paesistica dettate per i singoli ambiti
dal Documento di Piano.
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