MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp - Ordine dei Medici Chirurghi e
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MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp - Ordine dei Medici Chirurghi e
anno L - settembre-ottobre/novembre-dicembre 2013 - n. 5/6 Poste Italiane S.p.A. - spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 - DCB Mantova MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 1 SOMMARIO EDITORIALE – Giovani medici: quale futuro? a cura di S. Bernardelli pag. 3 » » » » » » 4 6 8 9 9 10 » » 11 17 » » 18 19 » » 21 22 » » 30 32 NOTIZIARIO DELL’ORDINE – – – – – – Seduta di Consiglio del 18 luglio 2013 Seduta di Consiglio del 26 settembre 2013 Terremoto 2012: assegnazione dei fondi Fondazione Sissa: ringraziamento Azienda Ospedaliera C. Poma: ringraziamento Ambrogino d’Oro al Prof. G. Roviaro NOTIZIE E COMUNICAZIONI – Il Recovery in Psichiatria a cura di E. Baraldi – AVIS Mantova: richiesta di Medici – Cure palliative, nasce il DICP (Dipartimento Interaziendale Cure Palliative) a cura L.Orsi – Responsabilità del sanitario e sicurezza delle cure NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE – Ricorso medici specializzandi anni 1983-1991 – Sentenza Corte di Cassazione sull’IRAP SPAZIO LIBERO – Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria della dott.ssa Maria Bonino – Modulo di partecipazione 1 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 2 INFORMAZIONI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Lunedì, Mercoledì e Venerdì mattina Martedì e Giovedì Sabato chiuso. ore 09.00/12.30 ore 09.00/16.00 CHIUSURA FESTIVITÀ: Si comunica che gli Uffici dell’Ordine rimarranno chiusi il 24, 27 e 31 Dicembre 2013 e 2, 3 Gennaio 2014. . I giorni 23 e 30 Dicembre gli uffici rimarranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.00. . MANTOVA MEDICA È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO WEB Via Pomponazzo n° 50 - 46100 Mantova - tel.: 0376/326632 - fax: 0376/326632 [email protected] www.omceomantova.it Posta elettronica certificata: [email protected] Commissione Odontoiatri Presidente: Dr. Massimo Nardini Segretario: Dr. Valentino Staffoli Componenti: Dr.i Stefano Caramaschi, Guido Corghi, Renato Vaglia Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova Bimestrale d’informazione medica, inviato gratuitamente agli iscritti all’Ordine ed agli Ordini Nazionali. Autorizz. Trib. Mantova 13.12.1965, n. 111 © Ordine dei Medici della Provincia di Mantova Stampa: Tipografia Commerciale srl (MN) DELEGHE Rapporti con l’Università, l’Ospedale e le Fondazioni: dr.i Collini, Pascal Rapporti con l’ASL: dr.i Politano, Rondelli Direzione del bollettino “Mantova Medica”: dr. Bernardelli Comitato di redazione: il Consiglio in carica Rapporti con la medicina del territorio: dr.i Bettini, Bettoni, Gringiani Problemi del Personale: dr.i Mambrini, Nardini Rapporti con i Medici operanti sul territorio: dr.i Bernardelli, Bertazzo Problemi dei giovani medici: dr.ssa Bertazzo Pubblicità odontoiatri: dr.i Caramaschi, Corghi Pubblicità medici: dr. Mambrini Rapporti con gli specialisti: dr.sse Forapani, Politano Osservatorio anziani: dr.sse Gringiani, Rabbi Rapporti con INPS ed ENPAM: dr. Mambrini Rapporti interprofessionali: dr.i Bettini, Bettoni, Botti Rapporti con la medicina privata: dr. Graziano Problemi locali: dr.i Bettoni, Mambrini Cultura e formazione medici: dr.i Bernardelli, Botti, Graziano Cultura e formazione odontoiatri: dr.i Nardini, Staffoli Direttore Responsabile Dr. Stefano Bernardelli Consiglio Direttivo Presidente: Dr. Marco Collini Vice Presidente: Dr. Stefano Bernardelli Segretario: Dr. Adelmo Mambrini Tesoriere: Dr. Giampaolo Sabbioni Consiglieri: Dr.i Doriana Bertazzo, Fausto Bettini, Alfredo Bettoni, Pier Luigi Botti, Adriana Forapani, Antonio Graziano, Adelia Gringiani, Antonio Parma, Giancarlo Pascal, Elena Politano, Rinaldo Rondelli Consiglio Odontoiatri Dr.i Massimo Nardini, Valentino Staffoli Revisori dei conti Dr.i Daniela Gialdi, Anna Maria Monesi, Raffaella Rabbi Revisore supplente Dr. Carlo Bonfanti 2 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 3 EDITORIALE GIOVANI MEDICI: QUALE FUTURO? Il numero dei contratti di specializzazione è stato pertanto ridotto negli ultimi anni, dai 5.000 contratti attivati per l’anno accademico 2011-2012 ai 4.500 attivati per l’anno accademico 2012-2013. Al momento, la previsione per l’anno accademico 20132014 è di circa 2.000 contratti, salvo nuovi stanziamenti. Il 24 ottobre 2013 “con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 agosto 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea, riorganizzando le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica”. Sono circa 10.000 i laureati in medicina ogni anno: negli anni passati poco meno del 50% entrava in specialità, da oggi, fermo restando il blocco dei finanziamenti, solamente il 20%. Dato che il possesso del titolo di specializzazione è requisito d’accesso per un rapporto di dipendenza col SSN e con strutture sanitarie private accreditate, quale futuro per decine di migliaia di giovani medici? Il 12 dicembre scorso, centinaia di giovani medici si sono radunati in piazza Montecitorio a Roma per il “Giovani Medici Day”. Giovani medici neoabilitati e aspiranti specializzandi, studenti di medicina, medici formandi in medicina generale, ma anche professionisti non medici iscritti alle scuole di specializzazione, hanno chiesto a Governo e Parlamento lo stanziamento urgente dei fondi del DDL di Stabilità. Perché questa protesta? Il D.M. 1 agosto 2005, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha modificato la durata dei corsi portandoli a 5 anni per tutte le scuole di area medica, chirurgica e dei servizi clinici e a 6 anni per la neurochirurgia e la chirurgia generale. Questo ha comportato un anno aggiuntivo di permanenza in specialità e un maggior numero di contratti da finanziare col medesimo stanziamento annuale. L’ammontare dei fondi garantiva l’accesso a 5000 contratti di formazione all’anno con retribuzioni annue tra i 25000 e i 27000 euro. A partire dall’anno accademico 2012/2013 circa 2800 specializzandi non sono usciti dal sistema per il nuovo ordinamento sulla durata dei corsi. Essendo invariate le risorse finanziarie, questo ha comportato una riduzione di disponibilità destinate al finanziamento del primo anno, con inevitabile contrazione del numero di posti assegnabili. STEFANO BERNARDELLI 3 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 4 NOTIZIARIO DELL’ORDINE VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 18 LUGLIO 2013 Sono presenti i Colleghi dr.i.: Collini, Bernardelli, Pascal, Nardini, Parma, Bettini, Graziano, Forapani, Politano, Gringiani, Rondelli (Consiglieri); Gialdi (Revisori). Assenti giustificati dr.i.: Mambrini, Bertazzo, Bettoni, Botti, Staffoli (Consiglieri); Monesi, Rabbi (Revisori). ricordato con un minuto di raccoglimento da parte del Consiglio. 3. Consiglio Nazionale FNOMCEO - Roma 28 Giugno 2013. Il Presidente riferisce in merito al Consiglio Nazionale FNOMCEO svoltosi a Roma il 28 giugno u.s. Porta all’attenzione il caso Stamina riferendo del Comunicato dell’Ordine provinciale di Brescia da noi condiviso in linea con quanto emerso in seno alla FNOMCEO Nazionale. Si prende atto della proroga dell’obbligatorietà dell’assicurazione per responsabilità civile da parte dei medici fissata per agosto 2014. 1. Approvato il Verbale della seduta precedente senza alcuna variazione. - Progetti contributo “Terre Scosse”. Il Presidente da comunicazione dell’avvenuto versamento del contributo da parte del Comitato “Terre Scosse” costituito dai tre Ordini provinciali di Modena, Mantova e Ferrara di € 48.358,83, contributo elargito in egual misura per il ripristino dei Poliambulatori dell’Azienda Carlo Poma dell’ex Ospedale di Quistello e altrettanto per i danni subiti dall’RSA Fondazione Sissa di Moglia. 4. Relazione Dott. Nardini. Si da notizia della sospensione per un mese del Collega Odontoiatra xy. Collega Odontoiatra yz: sospensione per aver favorito l’esercizio abusivo della professione di Odontoiatra. Il Collega ha posto un ricorso personale a Roma, ricorso ritenuto irricevibile. L’Ordine delibera di inviare comunicazione per i termini della sospensione. 2. Variazioni all’Albo: Prima iscrizione Albo Medici Chirurghi: Dott.ssa COCCONI VALENTINA, Dott.ssa COSTACHE VICTORIA ELENA, Dott.ssa SBARBADA ELISA. 5. Concessione Patrocini: - “Rinite, Asma, BPCO & allergie alle muffe: diagnosi, trattamento e risk management”, Mantova, sabato 9 novembre 2013. - “Psoriasi – approccio multidisciplinare”, Si procede alla cancellazione per decesso del Dott. Enea Caldana, decano del nostro Ordine, che è stato Presidente dal 1° Gennaio del 1973 al 31 dicembre 1990; viene 4 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:41 Pagina 5 NOTIZIARIO DELL’ORDINE Mantova, Università degli Studi, 25 ottobre 2013. cardo, Dott. Peasso Riccardo, Dott.ssa Gringiani Adelia, Dott. Rondelli Rinaldo, Dott.ssa Spiritelli Elena. - Esposto Dott.ssa xz L’Ordine fa presente di non avere motivo di intervenire non esistendo tariffa minima. Alle 22,30 non essendoci altri argomenti di discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. 6. Varie ed eventuali Viene istituito il “Gruppo di lavoro su cure palliative e terapia del dolore” dalla FNOMCEO, i cui componenti sono: Dott. Orsi Luciano, Dott. Malaspina Ric- Il Presidente Il Consigliere verbalizzante Dr. Marco Collini Dr. Giancarlo Pascal DOMUS SALUTIS CITTA’ DI LEGNAGO srl AZIENDA SANITARIA PRIVATA CERTIFICATA CON SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001:2008 AUTORIZ. SAN. N. 32870 DEL 16/08/2001 - Direttore Sanitario DR. PASQUALE ADILARDI Direttore Blocco Operatorio, Anestesia e rianimazione DR. LORENZO BANZI • U. OPERATIVE DI CHIRURGIA GENERALE • U. OPERATIVA DI GINECOLOGIA • U. OPERATIVA DI CHIRURGIA PLASTICA • U. OPERATIVA DI OTORINOLARINGOIATRIA • U. OPERATIVA DI OCULISTICA • U. OPERATIVA DI CHIRURGIA MAXILOFACCIALE • U. OPERATIVA DI ORTOPEDIA E ARTROSCOPIA • AMBULATORI SPECIALISTICI LA CLINICA METTE A DISPOSIZIONE AI MEDICI ESTERNI CHE NE FANNO RICHIESTA IL GRUPPO OPERATORIO, LE DEGENZE, GLI AMBULATORI PER I PROPRI PAZIENTI. 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La conclusione è stata che la maggior parte dei problemi rimane aperta: dalla polizza unica da stipularsi per ciascuno al momento dell’iscrizione o al momento del rinnovo dell’iscrizione all’Ordine, al risk management ospedaliero per ridurre gli esborsi, fino all’applicazione delle tabelle INAIL per il calcolo dell’invalidità. In margine al punto 3, il Dr. Collini ha informato che dal progetto “Terre Scosse” a Mantova è spettato il 20% di quanto raccolto, in pratica la somma di circa 48000 euro ripartiti, come da precedente determinazione, tra il Poliambulatorio di Quistello e la RSA di Moglia. 1. Approvato il Verbale della seduta precedente senza alcuna variazione 2. Variazioni all’Albo Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine: Dott. GAROFANO MASSIMO, proveniente dall’Ordine di Napoli. Dott.ssa MALEK MOHAMMADI ROXANEH, proveniente dall’Ordine di Parma. Dott. PISTORALE ANTONIO, proveniente dall’ordine di Bologna. Dott. SPELTA FRANCESCO, proveniente dall’Ordine di Ferrara. 4. Procedimento disciplinare Dott. X.Y. L’Azienda Poma ha notificato all’Ordine il risultato del procedimento disciplinare nei confronti di un medico specialista. Viste le risultanze riguardanti esclusivamente l’attività prestata in Ospedale, non sono emersi motivi per la presa di alcun provvedimento riguardante l’attività libero professionale. Cancellazione per rinuncia iscrizione Albo Medici Chirurghi: Dott. FARA FLAVIO. 3. Consiglio Nazionale F.N.O.M.C.e.O.Roma, 27 luglio 2013 5. Concessione Patrocini Il Presidente riferisce in merito al Consiglio Nazionale FNOMCEO dello scorso 27 luglio. Si è parlato prevalentemente dell’assi- Viene concesso il Patrocinio per tre convegni. Per il terzo tuttavia, riguardante l’etica 6 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 7 NOTIZIARIO DELL’ORDINE della prescrizione farmaceutica, viene rilevata la mancanza del punto di vista del Medico di Famiglia. riguarda gli spazi per ambulatori verrà concesso spazio pubblicitario (a pagamento) sul Bollettino. - segnalazione di un Preside sul numero elevato di certificazioni di malattia rilasciate a una propria dipendente. Pur rilevando dall’esame del materiale inviatoci la correttezza formale del certificati, si rammenterà al Collega di prestare maggiore attenzione per il futuro. Verrà altresì pubblicato sul Bollettino un articolo sulle problematiche delle certificazioni per i lavoratori dipendenti. 6. Varie ed eventuali - richiesta di un collega di avere il cartello con la tabella aggiornata dei prezzi delle varie tipologie di certificati. Verrà risposto che da quando la Legge ha abolito le tariffe minime, non vi è più la necessità di tale spesa da parte dell’Ordine in quanto il costo delle prestazioni è lasciato alla libera contrattazione tra le parti. - materiale inviatoci da un costruttore edile riguardante un edificio di prossima costruzione che potrà essere adibito, tra le altre, anche ad uffici e ambulatori. L’Ordine in quanto tale non ha bisogno di una nuova sede, mentre per quanto Alle 22,30 non essendoci altri argomenti di discussione il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il Presidente Dr. Marco Collini 7 Il Segretario Dr. Adelmo Mambrini MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 8 NOTIZIARIO DELL’ORDINE TERREMOTO 2012: ASSEGNAZIONE DEI FONDI L’iniziativa proposta dal Comitato “Terre scosse” costituito dopo il sisma del maggio 2012 da parte dei Presidenti degli Ordini di Modena, Mantova e Ferrara, ha raggiunto la cifra complessiva di € 241794,00. Hanno dato il loro contributo spontaneo tanti Ordini Provinciali, la FNOMCeO, i Presidenti che hanno rinunciato al gettone di Partecipazione al Consiglio Nazionale ed al Comitato Centrale nei mesi scorsi. Alla provincia di Mantova e di Ferrara sono stati assegnati rispettivamente 1/5 della raccolta per l’importo di € 48358,83 cadauno, mentre Modena, la più colpita, ha ricevuto i 3/5. Il Consiglio ha così potuto versare in egual misura i fondi alla RSA di Moglia – Fondazione Pietro Sissa danneggiata dal sisma ed all’Azienda Ospedaliera C.Poma per il ripristino dei Poliambulatori nel vecchio Ospedale di Quistello. È qui occasione per ringraziare i Colleghi di tanti Ordini Provinciali, la Federazione Nazionale, nelle persone del Presidente Amedeo Bianco e del Segretario Luigi Conte, per la testimonianza di vicinanza, la sensibilità dimostrataci ed altresì per la celerità con cui hanno disposto l’assegnazione dei fondi e quindi favorito il ritorno alla normalità. Grazie! A nome del Consiglio dell’Ordine di Mantova 8 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 9 NOTIZIARIO DELL’ORDINE "FONDAZIONE PIETRO SISSA" Residenza sanitaria assistenziale EROGAZIONE CONTRIBUTO È con grande e immenso piacere che prendo atto del contributivo di € 24.182,84 disposto da codesto Ordine in favore di questo Ente per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e recupero della chiesetta della nostra RSA, gravemente lesionata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. I lavori sono in corso e presumiamo di poterli concludere entro il prossimo mese di novembre; successivamente provvederemo a trasmettere la documentazione relativa al progetto realizzato. A nome mio personale e di tutto il Consiglio di Amministrazione desidero esprimere il più vivo ringraziamento per il generoso gesto di solidarietà dimostrato, di cui siamo veramente riconoscenti. Saremmo onorati di poterla incontrare, qui a Moglia, insieme ad alcuni Suoi collaboratori in occasione dell’inaugurazione, la cui data Le sarà comunicata per tempo. Cordialmente Il Presidente RAG. ALDO ARIOLI AZIENDA OSPEDALIERA “ CARLO POMA” RINGRAZIAMENTO Desideriamo con questa nostra lettera, esprimere il nostro ringraziamento e la nostra gratitudine, per il contributo economico ricevuto, destinato alla ristrutturazione del poliambulatorio di Quistello, a seguito dei danni sismici subìti nel maggio 2012. Cordiali saluti. Il Direttore Generale Dr. LUCA FILIPPO MARIA STUCCHI 9 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 10 NOTIZIARIO DELL’ORDINE AMBROGINO D’ORO AL PROF. ROVIARO MILANO, 27-11-2013 Caro Presidente, ho il piacere di comunicarti che il Comune di Milano ha deciso di conferirmi la Medaglia d’Oro di Grande Benemerenza Civica, il cosiddetto “Ambrogino d’Oro”. L’“Ambrogino d’Oro” è la massima onoreficenza che il Comune di Milano destina a personalità del mondo culturale, artistico e scientifico che si sono particolarmente distinte nella loro vita professionale. È per me un grandissimo onore essere stato prescelto per questa benemerenza, onore che voglio condividere con te, Presidente dell’Ordine dei Medici, a cui appartengo da più di 40 anni e con tutti gli iscritti al nostro ordine. Mi è gradita l’occasione per porgerti i miei più cordiali saluti. Giancarlo Roviaro Al Prof. Giancarlo Roviaro, Direttore Scuola di Specialità in Chirurgia Generale, Professore Ordinario di Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, Spec. Chirurgia Generale e Toracica, è stato conferito l’ “Ambrogino d’Oro” dal Comune di Milano. Il Presidente, a nome dell’intero Consiglio, si è rallegrato con il Prof. Roviaro, per tutti Maestro e Corifeo dei medici mantovani. 10 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 11 NOTIZIE E COMUNICAZIONI IL RECOVERY IN PSICHIATRIA DOTT. ENRICO BARALDI, Dipartimento Salute Mentale Mantova, Direttore dott. PIEROANTONIO MAGNANI “Molti psichiatri hanno dubbi sul fatto che la schizofrenia guarisca… ma io sono un’evidenza!” (Mariapaola, 32 anni) guarigione è possibile. Uno dei migliori predittori del buon esito del trattamento è il coinvolgimento della persona interessata nelle decisioni che riguardano la sua cura, in un processo noto col nome di empowerment. In questa prospettiva si impone il concetto di recovery, inteso come evoluzione personale nella malattia, verso una remissione dei sintomi, il mantenimento di un vero lavoro o di un impegno di studio, una vita sociale adeguata e indipendente, ma anche come atteggiamento degli operatori psichiatrici, permeato di fiducia e di ottimismo. Il recovery consegue non solo ai processi di deistituzionalizzazione e alle acquisizioni rispetto alla guaribilità della malattia mentale, ma anche all’attività divulgativa dell’ esperienza di quanti in America si definiscono “Survivors della psichiatria”, cioè persone che, “nonostante” l’intervento psichiatrico ce l’hanno fatta a gestire attivamente la propria malattia mentale, a ricostruire un senso positivo di sé e a ritrovarsi un ruolo al di fuori dei circuiti della cura e dell’assistenza. “Essere in recovery”, nell’accezione di esito di un processo (peraltro sempre attivo), significa che i sintomi della malattia mentale, che non necessariamente devono sparire, consentono di vivere al di fuori dei luoghi della psichiatria, moderna o manicomiale che sia, con poca o nulla interferenza col funzionamento quotidiano e IL CONCETTO DI RECOVERY Ancora tanti, anche tra gli operatori del settore, confondono la parola “recovery” con “ricovero”, ma il fatto che i due termini suonino in modo simile è solo fonte di confusione. In realtà il recovery è un concetto relativamente nuovo, figlio delle evidenze scientifiche della guaribilità della schizofrenia e dei movimenti sociali a difesa dei malati di mente, sostenuti da legislazioni (ad esempio in America, in Gran Bretagna e in Italia) favorevoli. È difficile tradurre questa parola, e forse non a caso, perché in realtà quello che significa ha una specificità locale e nei paesi anglosassoni è differente che da noi. “Recupero”, “guarigione”, “ripresa”, sono i termini italiani che più rendono l’idea, anche se qualcuno azzarda “trasformazione” e qualcun altro ci prova coi vari dialetti, quasi a volere riprendere il senso personale, individuale, loco-specifico dell’esperienza di recovery: “ripijate”, “reciapate”, o, in mantovano, “tirat su”. Uno degli stereotipi più diffusi e più dannosi nei confronti della malattia mentale riguarda la sua inguaribilità, ma è ormai accettato dalla comunità scientifica che la 11 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 12 NOTIZIE E COMUNICAZIONI con un vissuto della propria disabilità non più come danno ineludibile, ma come limite col quale convivere, e anche come esperienza personale portatrice di valore. Il processo di recovery si può allora considerare un’esperienza umana universale che va oltre l’ambito della malattia mentale, pur essendo vero che l’impatto con la psicosi rappresenta una specie di bomba atomica esistenziale: i suoi effetti non possono certo passare in un giorno, ma contorcono la persona come un polipo dai mille tentacoli. Spesso a fronte di perdite fondamentali, come quella del senso di sé, delle connessioni sociali, di potere, di ruolo e di speranza nel futuro, l’individuo con schizofrenia si trova ad acquisire trattamenti (e non solo farmacologici) inadeguati che lo aiutano a maturare un’identificazione totale col ruolo di malato, in una sorta di immersione per la quale tutta la sua vita (dai sussidi alla pensione di invalidità, dalla frequenza al centro diurno alla deresponabilizzazione sociale) promuove e conferma la sua nuova professione: quella di malato. Paradossal- mente all’effetto estraniante riferibile alla malattia in sé si aggiunge, come moltiplicatore, l’azione degli psicofarmaci i cui effetti collaterali possono portare un aggravio in tal senso. GLI ALLEATI E I NEMICI DEL RECOVERY Alcuni fattori interni alla persona o propri del suo contesto possono essere decisivi in un processo di recovery che tenda a opporsi alle perdite dovute alla malattia psicotica e alle inopportune acquisizioni da presa in carico poco terapeutica. Rispetto all’individuo la sua capacità di provare fiducia, speranza, soddisfazione e di essere disponibile ad acquisire informazioni sulle strategie attraverso le quali opporsi alla disabilità psichica, gioca certamente un ruolo importante; rispetto all’ambiente, avere familiari validi, amici che non abbandonano, avere una casa di proprietà e un buon reddito di cui disporre, trovare operatori motivati e fiduciosi a loro volta invece che procacciatori di sussidi e di assistenzialismo, sono condizioni favorevoli al processo di recovery. Queste pre-condizioni si traducono nella capacità di adattarsi alla disabilità, trasformando la nuova esperienza in una occasione di apprendimento, in un recupero di motivazioni e di autostima e, soprattutto nella sensazione di dirigere la propria vita con soddisfazione, laddove anche le scelte di cura siano partecipate, contrattate e condivise. A livello sociale ne conseguono opportunità di un impegno lavorativo e di impegno nella comunità, l’apprendimento di competenze utili ad affrontare sofferen- DR. PIER LUIGI GIBELLI Specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica CONSULENZE PREVIO APPUNTAMENTO Tel. 0376/355141 - R.M. 335/8356272 12 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 13 NOTIZIE E COMUNICAZIONI ze, difficoltà e svantaggi che la malattia impone, al fine di mantenere una presa sulla propria esistenza, nonostante la presenza di sintomi. Alla fine perciò “essere in recovery” si concretizza in situazioni descrivibili con termini di facile comprensione: avere capacità di speranza e una percezione del futuro ragionevolmente ottimistica; avere relazioni con gli altri significative, non improntate al pietismo o alla commiserazione caritatevole; avere un posto nella comunità e nell’ambiente che non sia quello del malato professionista; avere trovato una ridefinizione di se stessi dopo la malattia e nonostante la malattia, con un progetto di vita che prevede un posto per la malattia mentale che non sia totalizzante; sapere gestire i sintomi e assumerne il controllo, mantenendo una vitalità positiva; abbattere lo stigma, sia quello degli altri nei propri confronti sia, cosa ancor più difficile, l’autostigma che ciascun paziente cova dentro, in una sorta di razzismo auto-diretto; prendere e mantenere potere sulla propria vita, che è la definizione che meglio traduce il termine di empowerment; avvertirsi in uno stato di benessere globale. L’esplicitarsi della condizione di recovery può perciò avvenire e declinarsi in vari contesti e situazioni in cui la persona si trova a cimentarsi: dall’ambiente domestico attraverso la capacità di affrontare le condizioni complesse dei rapporti intrafamiliari, a quello ospedaliero manifestandosi come capacità di adattamento, all’assunzione degli psicofarmaci, come capacità di gestire il rischio degli effetti collaterali e di apprezzarne i benefici. Parimenti sono state descritte strategie atte a favorire il recovery subito dopo una crisi psicotica: implementare capacità di problem solving attraverso le quali affrontare positivamente le difficoltà della vita quotidiana; tenere distinti le reazioni normali della vita, quali una “normale” arrabbiatura, dall’allarme di sintomi predittivi di una nuova crisi; cercare un senso in ciò che è accaduto, perché un senso c’è; non vergognarsi, ma maturare una percezione di orgoglio della propria vita e considerare la possibilità di raccontarsi come una opportunità vera, sia per superare l’identificazione totale nel proprio ruolo di paziente, sia per riflettere sull’accaduto, sia per comunicare ed essere di aiuto agli altri. In questo senso vanno considerate con massima attenzione iniziative letterarie che favoriscono la diffusione di testi realizzati da pazienti stessi, tipo il Concorso letterario “Storie di guarigione” organizzato a Biella (www.storiediguarigione.net). Testimonianze in prima persona sulla malattia mentale si stanno diffondendo anche nel nostro Paese (vedi il libro di Alice Banfi Dr. ADRIANA FORAPANI Specialistà in scienze dell’alimentazione e Malattie Metaboliche HESPERIA MEDICAL SERVICE - Via I. Alpi 4 46100 Mantova - Tel. 0376 220931 [email protected] Riceve per appuntamento cell. 339 1164611 www.dimagrireconpiacere.com 13 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 14 NOTIZIE E COMUNICAZIONI Tanto scappo lo stesso, dove racconta la sua esperienza di ricovero coatto, o il diario poetico di Gianna Schiavetti La schizofrenia non esiste e se esistesse io vorrei averla), seguendo l’esempio americano dove i protagonisti definiscono loro stessi “Survivors”, spesso a ragione. Da questi racconti che descrivono una competenza e un sapere esperienziale, emergono concetti ben chiari rispetto al recovery, inteso come processo evolutivo esistenziale continuo. All’opposto, il peggior nemico alla ripresa dopo uno scompenso psichico, viene identificato nel fenomeno dello “stigma interno”, cioè dei pregiudizi e delle informazioni sbagliate che il protagonista della malattia alimenta dentro di sé, a seguito della pressione sociale, ma anche perché egli stesso condivide la cultura dominante e vi si adegua. avere decisione, forza) al cambiamento verso stili di vita caratterizzati da scelte positive e capaci di prendere le distanze da spine irritative, da frequentazioni dolorose, da tensioni dannose; e “decisione” alla ricerca di significati esistenziali nuovi che tengano conto dell’esperienza di malattia. Viene generalmente riconosciuta una grande importanza alle connessioni sociali che costituiscono la rete di supporto, con persone, con associazioni e anche con malati ed ex-malati coi quali scambiarsi esperienza e opinioni. Infine, rispetto alle strategie più specificamente terapeutiche, trova un’ampia preferenza l’insieme delle tecniche basate su insegnamenti concreti, sul qui ed ora, atti a controllare i sintomi, a gestire lo stress e affrontare le prove quotidiane. L’insieme delle considerazioni dei Survivors e di quelle dei tecnici del settore, evidenzia come fattore significativo nei confronti dell’“essere in recovery”, l’acquisizione di un “internal locus of control”, cioè della convinzione che il verificarsi di eventi vitali significativi sia strettamente dipendente dal proprio comportamento. Al contrario, e questo è uno dei rischi che maggiormente espongono alla cronicizzazione della malattia mentale, l’“esternal locus of control” coincide con la credenza che il caso, la fortuna, forze superiori o più semplicemente gli altri determinino il proprio percorso di vita con modalità non influenzabili e destinate soltanto a essere subite. I nemici del recovery vengono individuati in situazioni in parte legate (ovviamente) alla malattia stessa e alla sua modalità di esplicitarsi, in parte agli interventi di “DECISIONE AL CAMBIAMENTO” Il maggiore alleato alla ripresa appare essere la “decisione” (nel doppio senso che la parola ha, cioè prendere una decisione e Dr. PAOLO PREVIDI Specialista in Neurologia Specialista in Fisiatria Riceve presso Ambulatorio “Angelo Custode” Loc. 4 Venti - Curtatone (MN) Tel. 0376 348375 e-mail: [email protected] VISITE ED ESECUZIONI ECOCOLORDOPPLER T.S.A. 14 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 15 NOTIZIE E COMUNICAZIONI trattamento che si ha la ventura di incontrare. Questi ultimi riguardano in particolare pratiche di (cosiddetta) cura scarse, errate, deresponsabilizzanti, infantilizzanti, o peggio ancora improntate al pietismo, prescrizioni psicofarmacologiche effettuate una volta per tutte senza le necessarie frequenti verifiche, e portatrici di effetti collaterali frustranti; aggiungiamo alla black list, la mancanza di strategie che apportino informazioni sulla malattia sia per i diretti interessati che per i familiari e per le persone significative, la focalizzazione sui deficit piuttosto che sui punti di forza della persona, la scarsa attenzione ai danni dell’istituzionalizzazione ospedaliera, dello stigma diffuso a livello sociale e del pregiudizio che ogni pensiero e ogni azione della persona con schizofrenia sia inevitabilmente un sintomo. contamina in negativo costringendo il paziente in un immobilismo con scarse possibilità di evoluzione. Di contro, pur nella consapevolezza del dramma e del dolore della malattia mentale, un Servizio recovery-oriented eviterà quanto più possibile di ridurre la persona alla sola diagnosi e saprà proporre obiettivi minimi e progressivi, realistici e perseguibili, senza scoraggiarsi se i tempi della persona non coincidono con le attese degli operatori, ma gratificando i passi avanti e alleandosi col paziente, facendogli arrivare chiaro il messaggio: “Tu puoi farlo, noi possiamo aiutarti.” Sarà organizzato in modo da non essere un servizio presente solo nei momenti di crisi, ma diventerà capace di investire sui punti di forza e di anticipare la crisi. D’altra parte, il recovery non è un modello strutturato di intervento terapeutico o una pratica dei professionisti, ma un’esperienza della persona, non per niente descritta e formulata non dai professionisti, ma dai pazienti stessi: per cui non è possibile im- UN SERVIZIO RECOVERY-ORIENTED Da quanto esposto ne derivano considerazioni pratiche su come debba essere un Servizio per la cura “recovery-oriented”, sia che si occupi della presa in carico nel tempo, sia che abbia a che fare con pazienti acuti, sia che il suo target comporti la gestione di pazienti all’apparenza cronicizzati, perché in ciascuna di queste circostanze l’atteggiamento di fondo dell’intervento fa la differenza rispetto al destino della persona. Un Servizio recovery-oriented bandirà dalla sua filosofia di approccio i vecchi schemi, rifiutando il paternalismo che genera controllo e invalidità, l’infantilizzazione che mortifica capacità e potenziale evolutivi, lo scetticismo e il pessimismo che Dr. LUCIANO NEGRISOLI Psichiatra e Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana e International Psychoanalitical Association STUDIO Via Cocastelli 10 - 46100 Mantova Tel. 0376 362764 Riceve per appuntamento 15 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 16 NOTIZIE E COMUNICAZIONI maginare che un Servizio possa “fare recovery”, ma al più potrà orientare la sua pratica per essere di sostegno in questa direzione. Il processo di recovery, in fondo, può avvenire anche a prescindere dai Servizi, ad esempio quando funziona un buon sistema di supporto naturale e può avvenire indipendentemente dalle teorie che si ritengono valide nella spiegazione della genesi del disturbo mentale. Gli operatori si identificheranno quanto più possibile nel ruolo di “guida al recovery”, attenti alla persona e non solo alla malattia, si interesseranno alle aspirazioni, alle speranze, ai sogni, alle propensioni e alle preferenze della persona stessa, monitorando le tappe raggiunte e avendo in mente le successive, mettendo a disposizione le loro conoscenze del territorio rispetto agli ostacoli e alle vie di sostegno, al fine di coinvolgere attivamente la persona nel viaggio e aiutandola a preparare lo zaino che ogni volta necessita. Questa prassi orientata al recovery costringe l’operatore ad abbandonare ruoli sperimentati e tranquillizzanti (per se stesso), per accettare il rischio di “pensare alla grande” il destino della persona con schizofrenia. Il recovery insomma si pone come una sfida, basata sull’evidenza scientifica della guaribilità della schizofrenia, ai pregiudizi e alle false credenze che sono spesso ancora alla base dell’organizzazione dei Servizi di salute mentale, rendendo necessaria la riformulazione dei paradigmi della cura, della comprensione e dell’aiuto alla persona sofferente. Operatori orientati al recovery sono soprattutto capaci di sviluppare i propri processi di crescita, di messa in discussione, di lavoro sulle proprie fragilità e sui propri sentimenti. Questo perché, come abbiamo già espresso, il recovery è un’esperienza umana universale di ciascuno, sano, malato o operatore che sia, di fronte agli eventi di lutto e di fallimento che segnano la vita, e la rendono non tanto diversa dai percorsi faticosi di perdita e di elaborazione delle persone schizofreniche. Mantova 1 Ottobre 2013 16 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 17 NOTIZIE E COMUNICAZIONI AVIS MANTOVA RICHIESTA DI MEDICI Mantova, ottobre 2013 Avis Provinciale Mantova, con sede in Via M. K. Gandhi, 3 a Cerese di Virgilio (MN), intende acquisire la disponibilità, in libera professione. di medici a svolgere la loro attività per l’idoneità dei donatori al prelievo dei sangue nei Punti di Raccolta della Provincia di Mantova. Possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: • cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea con piena padronanza della lingua italiana; • idoneità fisica all’impiego; • automuniti. I medici interessati a svolgere l’attività richiesta da AVIS possono presentare domanda, redatta su carta semplice, ad Avis Provinciale Mantova Via M. K. Gandhi, 3 46030 Cerese di Virgilio (MN) Se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire all’Ufficio Logistica e Pianificazione (medesimo indirizzo). Nella domanda dovranno indicare ed allegare: 1. il cognome e il nome, la data. il luogo di nascita e la residenza (con indicazione dell’indirizzo); 2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Stati dell’Unione Europea; 3. il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso al posto con l’indicazione degli estremi ovvero il possesso di idoneo titoli di equiparazione; 4. se donatore o collaboratore di AVIS del proprio paese; 5. un curriculum formativo e professionale. redatto su carta semplice, datato e firmato; 6. un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati in carta semplice; 7. copia del proprio documento personale di identità; 8. copia della tessera d’iscrizione all’Albo dei Medici. COLLOQUIO E SELEZIONE Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’AVIS provvederà ad invitare i Candidati ad un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze professionali. In esito al colloquio la Commissione esprime un giudizio relativo alla IDONEITA’/NON IDONEITA’ all’espletamento delle mansioni specifiche del presente avviso. La mancata presentazione al Colloquio costituisce causa di Esclusione dall’Avviso Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Logistica e Pianificazione Avis Provinciale Mantova Via M. K. Gandhi, 3 a Cerese di Virgilio MN (tel. 0376/363222). Vi chiediamo di pubblicare tale richiesta sul vostro sito e se possibile anche sul periodico Mantova Medica. Ringraziamo dell’attenzione e disponibilità e porgiamo cordiali saluti. Il Direttore Sanitario Avis Provinciale Mantova Dott. Enrico Capuzzo Il Presidente Avis Provinciale Mantova Elisa Turrini 17 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 18 NOTIZIE E COMUNICAZIONI CURE PALLIATIVE, NASCE IL DICP (DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE CURE PALLIATIVE) In questi mesi autunnali l’ASL di Mantova e la AO Carlo Poma e hanno deliberato l’istituzione del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative (DICP) al fine di garantire una gestione omogenea su tutta la provincia di Mantova delle fasi avanzate e terminali delle patologie oncologiche e non oncologiche. La Regione Lombardia, unica fra tutte le altre regioni italiane, ha espressamente voluto valorizzare la Rete Locale (provinciale) di Cure Palliative dotandole di un forte strumento di governo quale quello dipartimentale. Organi del DICP sono il Comitato di Dipartimento e l’Esecutivo in cui sono rappresentate tutte le componenti della locale Rete delle Cure Palliative. Con l’istituzione del DICP giunge così a compimento il cammino intrapreso dalla Legge n. 38 del 15 marzo e dall’atto di Intesa Stato–Regioni del 27 luglio 2012 per attuare l’integrazione in un’unica Rete di tutte le strutture pubbliche e private che erogano cure palliative sia in ambito territoriale che di ricovero (hospice, ospedali e RSA). Il DICP dovrà farsi garante di molti passaggi chiave quali: l’accoglienza e la valutazione di bisogni di malati e famiglie, l’avvio dei percorsi di cure palliative, la continuità delle cure in tutti i setting (ospedale, domicilio, ambulatorio, RSA), l’estensione delle cure palliative ai bambini, il monitoraggio delle qualità delle cure (secondo un set di indicatori quali-quantitativi) e dei costi relativi, la formazione di tutto il personale, la raccolta dei dati di attività da inviare al monitoraggio regionale e ministeriale e l’attuazione di eventi informativi alla popolazione. I punti salienti sono l’estensione delle cure palliative al malato con patologie cronicodegenerative (cardiache, neurologiche, polmonari, renali, epatiche, ecc.) la cui terminalità non è gravata da minori sofferenze rispetto al malato oncologico. Molto significativo sarà l’avvio delle cure palliative domiciliari a due livelli (livello base di cui il responsabile clinico sarà il medico di medicina generale o il pediatra di famiglia e un livello specialistico in cui il responsabile clinico sarà il palliativista) ma gestite da un’unica équipe dedicata che ne assicura l’integrazione. Questa è una avvincente sfida in cui finalmente sia i medici e i pediatri di famiglia sia i palliativisti specialisti potranno collaborare per realizzare percorsi di cure palliative simultanee e di fine vita caratterizzati da tempestività delle risposte, flessibilità nell’individuazione del setting assistenziale più appropriato e semplificazione dei percorsi che dovranno diventare sempre più rapidi e velocemente rimodulabili secondo gli aggravamenti clinici e le relative intensità di cura. Il Direttore del DICP Dr. Luciano Orsi 18 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 19 NOTIZIE E COMUNICAZIONI Responsabilità del sanitario e sicurezza delle cure In Sanità il termine responsabilità pare diventato ormai sinonimo di colpa, in assonanza ad una presunta, diffusa malpractice quotidianamente denunciata dai mass media. In verità, responsabilità significa in medicina farsi carico, in scienza e coscienza, delle richieste del paziente, orientando il Sanitario il proprio agire in autonomia, nel rispetto del paziente. In una materia tanto complessa e multifattoriale quale è l’esercizio della medicina, i profili di responsabilità civile e penale vedono ancora oggi, purtroppo, l’operatore sanitario soggiacere al Codice Rocco (1934!), ove per ogni evento avverso si considera una eventuale condotta colposa anche in sede penale. Anomalia tutta italiana questa, che ci vede soli in Europa con la Polonia, di volere considerare sempre tout court una responsabilità penale insita nell’atto medico. Oggi, si impone una ridefinizione del concetto di responsabilità e colpa in Sanità, con una depenalizzazione dell’atto medico: - considerare la responsabilità professionale in ambito civilistico, significa riconoscere l’attività Sanitaria come attività pericolosa; - significa spostare in misura considerevole la responsabilità sulla Struttura; - significa riconoscere una valenza sociale al lavoro del Sanitario, collocandolo all’interno del Codice Civile, in una posizione equilibrata, equa e tutelata. SICUREZZA DELLE CURE La prevenzione del rischio connesso alle attività mediche e sanitarie, la promozione della sicurezza nel governo delle cure: in una parola, la cultura della sicurezza, che ove ben attuata, può prevenire l’80% delle conseguenze di eventi avversi, deve preoccuparsi del fattore umano. L’esercizio quotidiano della professione in tranquillità deve essere la regola, non una chimera…; un operatore poco sereno, poco tutelato, è meno motivato, meno efficace e talora sin pericoloso.! RESPONSABILITÀ SANITARIA E ASSICURAZIONI: Il sistema Sanitario è al collasso, con un incremento di contenzioso ormai non più sostenibile. Le Aziende Sanitarie, perennemente in rosso con i loro bilanci, non sono infatti più in grado di pagare premi assicurativi cospicui e per contro le Compagnie di Assicurazione ed i Brookers si sono da tempo defilati… Al fine di poter riallacciare un confronto e ristabilire contatti, sono urgenti e ineludibili: - significa una revisione dell’impianto giuridico della responsabilità professionale, 19 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 20 NOTIZIE E COMUNICAZIONI - significa una applicazione delle tabelle di danno biologico, in analogia alla infortunistica stradale e sul lavoro; - significa una attivazione di congrui sistemi di Risk Management nelle strutture Sanitarie. La Legge di riforma Balduzzi, in vero, ha cercato di porre un embrione di ragionamento di sistema, provando a ridisegnare il profilo della figura del professionista sanitario. Introduceva una forma di Assicurazione obbligatoria per il professionista, stabilendo un termine perentorio al 13 agosto del corrente anno: data puntualmente disattesa e procrastinata. Questo, ad oggi, il contesto in cui il Professionista Sanitario si trova ad operare, fra colpa grave e colpa lieve… Certo, allo Stato dettare le Leggi, ma non può il Legislatore, nello specifico sostituirsi al Sanitario, cui compete intervenire con la propria responsabilità ed autonomia, avendo coscienza che in Medicina le complessità non si risolvono, ma si governano! 20 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 21 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE RICORSO MEDICI SPECIALIZZANDI ANNI 1983-1991 Molti Ordini chiedono notizie alla Federazione sulla vicenda relativa ai ricorsi proposti dai medici specializzandi negli anni 1983 1991 e sull’attività svolta in sede giurisdizionale dalla Consulcesi, associazione che offre assistenza legale ai medici che svolgevano la Scuola di specializzazione nel suddetto arco di tempo. La Federazione segue da lungo tempo questo contenzioso, di indubbia rilevanza in quanto permetterebbe, in caso di esito positivo del giudizio, di ottenere un rimborso notevole ai medici ricorrenti. Occorre rilevare che l’argomento, da un punto di vista giuridico, risulta piuttosto complesso, specialmente per quanto concerne la durata della prescrizione del diritto al rimborso e la sua decorrenza. La giurisprudenza, nel corso degli anni, è stata piuttosto oscillante sulla questione. Tralasciando le varie decisioni che si sono susseguite nel tempo, appare rilevante la sentenza della Suprema Corte di Cassazione terza sezione civile dei 18 agosto 2011, n. 17350 la quale ha affermato che il diritto a percepire quanto dovuto si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370 con la quale lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale adempimento parziale considerando solo alcune categorie di specializzandi). Per i medici interessati della vicenda, quindi, la prescrizione sarebbe intervenuta in data 27 ottobre 2009, a meno che, entro tale data, gli interessati abbiano agito giudizialmente o compiuto atti interruttivi della prescrizione in via stragiudiziale. In tali casi, infatti, avendo manifestato la propria pretesa attraverso l’esercizio di un diritto, la prescrizione decennale decorrerà da tali atti. Tutto ciò premesso, la Federazione ha sempre rispettato l’autonomia di alcuni Ordini che hanno voluto stipulare convenzioni con la Consulcesi per l’assistenza legale dei propri iscritti nel contenzioso di cui trattasi. Si ritiene, peraltro, che non sia questo il compito degli Ordini, né tantomeno della Federazione, considerato che varie possono essere le vie giudiziarie da percorrere, in particolare, ricorrendo ad un legale di fiducia che possa seguire singolarmente la specificità di ogni singolo caso. Un mandato legale comporta, poi, inevitabili rischi di soccombenza, con i relativi oneri a carico degli iscritti e conseguente responsabilità indiretta a carico dell’Ordine che ha suggerito di affidarsi a specifici legali o ad associazioni di consulenza. Cordiali saluti IL PRESIDENTE Dott. Amedeo Bianco 21 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:42 Pagina 22 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SULL’IRAP NOVITÀ DALL’UNIONE EUROPEA Cari Colleghi ritengo sempre necessario tenervi aggiornati su tutte le più importanti novità che direttamente o indirettamente interessano la nostra attività di ordinisti e la professione odontoiatrica. Allego pertanto a questa mia nota la recente sentenza della Corte di Cassazione del 25 settembre 2013 n. 22020 relativa alla assoggettabilità all’IRAP dei professionisti. La sentenza chiarisce in modo esaustivo che “l’automatica sottoposizione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costi- tuisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti). Credo che questa pronuncia della massima Corte porti finalmente chiarezza e contribuisca a delineare un quadro fiscale e giuridico più certo per quanto concerne l’attività dei nostri studi professionali. Cordiali saluti Giuseppe Renzo * * * 08/10/2013 Fiscale CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 25 settembre 2013, n. 22020 Tributi IRAP Autonoma organizzazione Assoggettabilità dell’imposta Professionista Dipendente part time Nessun aumento della capacità produttiva Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Bari 5/03/10 del 17 febbraio 22 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 23 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE 2010 che accoglieva solo parzialmente l’appello dell’Ufficio ribadendo la spettanza alla dott.sa F.T. del rimborso IRAP relativamente agli anni 1999 (esclusa la prima rata) -2000-2004. ha sufficientemente motivato la decisione impugnata con riferimento alle deduzioni dell’amministrazione appellante suffragate dalle risultanze probatorie emergenti dalle dichiarazioni dei redditi attraverso l’analisi dei quadri RE, omettendo ogni valutazione sull’incidenza che i compensi per lavoro dipendente per le annualità dal 1998 al 2004 (come riportate negli allegali quadri RE delle dichiarazioni dei redditi prodotti dal ricorrente) hanno sull’attività lavorativa del contribuente, ritenendo occasionali le collaborazioni rese da terzi (nella specie medici sostituiti), che, invece, dall’esame degli atti risultano essere continuative”. 2. La contribuente si è costituita in giudizio. 3. È stata depositata una relazione che valutava il ricorso come infondato. In quanto la Amministrazione non evidenzia nel suo ricorso elementi di fatto tali da poter determinare la illogicità o inadeguatezza della motivazione del giudice di merito. La presenza di modeste spese per emolumenti a terzi (così come accertato dalla CTR) non appare sufficiente per determinare l’automatica sottoposizione ad IRAP della professionista; specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le 400.000 lire mensili. Giova del resto sottolineare che la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo della “autonoma organizzazione” bensi un elemento presuntivo da cui può essere dedotta la sussistenza della “autonoma organizzaione”. 6. Il Collegio, premesso che è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che i compensi versati a medici che sostituiscano il professionista non determinano una “autonoma organizzazione” sottoposta ad Irap, ritiene di dover respingere il ricorso anche sotto il diverso profilo della sussistenza di un dipendente part time. 7. Ritiene il Collegio che si debbano prender le mosse dai principi costituzionali, così come da ultimo enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 11 ottobre 2012 che ha dichiarato l’illegittimità della norma, ritenuta di natura tributaria, che ha imposto un particolare onere fiscale sulle retribuzioni dei pubblici di- 4. Il Collegio, letta la memoria depositata dalla Avvocatura, ha ritenuto opportuno discutere la controversia in pubblica udienza. 5. La Avvocatura sostiene che “in sintesi, la Commissione di secondo grado non 23 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 24 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE pendenti che superino un certo “tetto”. Afferma la Corte che gli artt. 3 e 53 della Costituzione impongono al legislatore un “uso ragionevole dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di determinare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione” (sentenza n. 111 del 1997). “particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti”. Ma la sottoposizione ad Irap non è rapportata alla (sia pure solo potenziale) maggiore fruizione dei servizi pubblici. Dunque l’IRAP deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito dalla imposta; e la cennata esigenza di ragionevolezza che eviti ingiuste discriminazioni ha determinato una modifica legislativa che appare determinante ai fini della decisione della presente controversia. Nel suo testo originario, l’art. 2 dei D. Leg, 446/1997 assoggettava alla Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) “l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”; e quindi colpiva ogni attività degli esercenti professioni intellettuali che possedesse il requisito della “abitualità”, cioè non fosse esercitata occasionalmente. Il D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, ha però aggiunto nel citato art. 2 la specificazione secondo cui la attività deve essere “autonomamente organizzata” (quando non sia riferibile a società). Queste due parole sono state introdotte allo scopo di inserire un fattore di razionalità costituzionale nel sistema, ancorché tale inserimento abbia determinato una deroga alla coerenza logica del tributo che, nella sua versione originaria, coinvolgeva senza deroghe ogni forma di attività produttiva non occasionale. È infatti pacifico che la riforma del 1998 È cioè consentito al legislatore di sottoporre una parte dei contribuenti a specifici oneri maggiori e diversi rispetto a quelli che colpiscono ogni forma di ricchezza, ma tale specifica imposizione deve poggiare su una qualche razionale giustificazione, che può discendere in primo luogo dalla maggiore “ricchezza” dei contribuenti colpiti (il proprietario di immobili che ricavi da essi un certo reddito è senza dubbio “più ricco” di chi percepisca il medesimo reddito come frutto di lavoro dipendente), ma anche dalla circostanza che i contribuenti sottoposti ad ulteriori specifici oneri usufruiscono in misura maggiore di determinati pubblici servizi; cagionando con la loro attività l’esigenza di maggiori spese pubbliche. Quest’ultima ipotesi si verificava ad esempio nella Imposta Comunale sulle Attività produttive (ICIAP) abolita dalla legge istitutiva dell’IRAP, l’ICIAP trovava cioè (in base alla sentenza n. 238 del 13 maggio 1993 della Corte Costituzionale) giustificazione costituzionale nella 24 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 25 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE ha escluso dall’applicazione dell’IRAP anche professionisti con elevati guadagni quando alla realizzazione di tali guadagni non concorra alcuna organizzazione o concorra una organizzazione ad essi non riconducibile (come accade nel caso dell’attore che reciti in una struttura di spettacolo da altri organizzata e diretta, del chirurgo libero professionista che operi in una clinica altrui, di chi svolga attività di amministratore o sindaco utilizzando le strutture messe a disposizione dalla azienda amministrata). La modifica del 1998 mirava però a prevenire un intervento del Giudice delle leggi analogo a quello che aveva in passato escluso dall’applicazione dell’ILOR la quasi totalità dei lavoratori autonomi (sentenza n. 42/1980). Ed infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10 maggio 2001, ha ritenuto che l’imposta in parola sia legittima proprio perché non colpisce qualunque attività produttiva, ma solo quelle che siano “autonomamente organizzate”; di guisa che non risulta un’imposta sul (mero) lavoro autonomo” ma un’imposta sulla capacità produttiva che deriva dalla “autonoma organizzazione”, che deve far capo al contribuente. E la “autonoma organizzazione” deve costituire un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto a quella razionale autoorganizzazione che necessariamente accompagna qualunque attività professionale svolta abitualmente, deve essere un “quid pluris” che giustifichi l’imposizione ai “lavoratori autonomi organizzati” di un onere fiscale che non colpisce invece i lavoratori subordinati (e che coinvolge tutto il loro reddito professionale e non solo la quota parte ricollegabile alla autonoma organizzazione). Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha demandato ai giudici tributari (ed alla Cassazione) il compito di definire quando il contribuente disponga di una propria “autonoma organizzazione”, in modo da garantire una applicazione “ragionevole” della norma in questione. È d’altronde ovvio che i criteri scolpiti negli artt. 3 e 53 della Costituzione debbono essere tenuti presente anche dai giudici, chiamati a dar ragionevolezza alle applicazioni del diritto vigente, se necessario attraverso un’interpretazione “costituzionalmente orientata”. In quest’ottica sono state abbandonate quelle chiavi interpretative che vanificano la modifica legislativa in questione; ritenendo sufficienti per l’applicazione dell’imposta requisiti che sostanzialmente costituiscono una mera “autoorganizzazione” razionale del lavoro. Con la conseguenza di determinare una ingiustificata sperequazione ai danni dei lavoratori autonomi, gravati da un’imposta che risparmia i lavoratori dipendenti (rectius che per i lavoratori dipendenti grava sui datori di lavoro). La Corte di Cassazione ha cioè fin dalle prime pronunce decise nella udienza dell’otto febbraio 2007 respinto la tesi della Amministrazione secondo cui le parole “autonoma organizzazione”, introdotte nell’art. 2 del D.Lgs. 15 dicem25 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 26 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE bre 1997, n. 446 dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 costituirebbero soltanto un chiarimento ed una specificazione del requisito della “abitualità” già presente nel testo del 1997. Di guisa che la “autonoma organizzazione” ben potrebbe estrinsecarsi “nell’impiego dell’intelligenza e della cultura, nella (mera) capacità di acquisire clientela, di ottenere credito, di competere, di promuovere ogni legittima iniziativa”. Per altro verso è stata respinta anche la tesi prospettata da molti contribuenti, secondo cui dovrebbe intendersi per “autonoma organizzazione” una struttura capace di produrre di per sé sola reddito, prescindendo dall’apporto del professionista o del lavoratore autonomo. Perciò l’imposta non sarebbe mai dovuta, ad esempio, dai singoli che esercitino le cosiddette “professioni protette”, in quanto il venir meno del professionista determinerebbe l’automatica cessazione dell’attività e l’azzeramento dei reddito. Questa Corte di legittimità ha affermato che “non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’Irap il fatto che l’apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso” (sentenza n. 5011 del 5 marzo 2007, cui adde, ad esempio, la sentenza n. 8171 del 2 aprile 2007). Ciò in quanto l’impostazione proposta dai contribuenti escluderebbe dall’ambito dell’Irap pressoché tutte le attività professionali e di lavoro autonomo; tale soluzione è in contrasto con l’impalcatura della legge che prevede l’applicazione dell’imposta a coloro che esercitino arti e professioni di cui all’art. 49 comma 1 dei Tuir (approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ogni qual volta vi sia una “autonoma organizzazione”. Si afferma quindi con giurisprudenza che può dirsi pacifica che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva che può non essere compiutamente autonoma (cioè derivare da strutture autosufficienti) ma deve pur sempre essere “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how del STUDIO DI PSICHIATRIA E PSICOTERAPIA dott. GIOVANNI USBERTI Via P. Amedeo, 35 - Mantova Tel. 0376 329079 PER APPUNTAMENTO TELEFONICO ORE 13,30 / 14,30 26 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 27 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da torme di finanziamento diretto ed indiretto etc..)”, cosicché è “il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista... ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale” (Cass. Trib. 15754/2008; vedi da ultimo la sentenza n. 19769 del 28 agosto 2013. Queste affermazioni di principio sfociano secondo un filone giurisprudenziale nella tesi secondo cui il richiesto surplus idoneo a determinare l’assoggettamento ad IRAP può essere costituito dalla presenza di un dipendente stabile; anche solo part time, anche solo con funzioni meramente accessorie (pulizia). Viene cioè più volte riprodotta la massima secondo cui il requisito “dell’autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congniamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (cfr., ex pluribus, la sentenza n. 3676 del 16 febbraio 2007). Spesso la affermazione non è rilevante al fine del decidere perché in concreto il contribuente non si avvale in modo “non occasionale” di lavoro altrui, ma in varie ipotesi essa costituisce il punto di partenza per una pronuncia sfavorevole al contribuente, sia pure sovente di cassazione con rinvio, pur a fronte di un dipendente. È però altresì presente nella giurisprudenza di questa Corte un indirizzo che non ritiene un dipendente costituisca fattore di per sé solo decisivo ed insuperabile per determinare il riconoscimento della “stabile organizzazione”. Si può in primo luogo ricordare la sentenza 5009/2007, secondo cui “si ha esercizio di attività autonomamente organizzata” soggetta ad Irap ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva dei contribuente stesso. DR. MARCELLO SACCARDO SPECIALISTA IN: Malattie nervose e mentali VISITA PER APPUNTAMENTO STUDIO MEDICO LEONARDO PALAZZO ALPI, scala B - 4° piano Via I. Alpi, 4 - Mantova - Tel. 0376 360449 CASA DI CURA “SAN CLEMENTE” Viale Pompilio, 65 - Mantova - Tel. 0376 207207 27 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 28 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE Di guisa che l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti)” (nei medesimi termini è la sentenza n. 8170 del 2 aprile 2007). Ed ancora la sentenza n. 3675 del 16 febbraio 2007, nel cassare la sentenza di merito che aveva escluso dall’imponibilità Irap un professionista che svolgeva attività “protetta” dall’iscrizione all’Albo professionale, manda al giudice di merito di procedere all’accertamento circa “la sussistenza o meno di una struttura di supporto all’attività del contribuente”, appurando “se il ricorrente utilizzi, nell’esercizio della propria professione, beni strumentali o lavoro altrui e in quale misura tali fattori incidano sui costi e gli oneri esposti dal contribuente (per esempio, attraverso l’analisi del Quadro RE della dichiarazione dei redditi) in relazione all’esercizio della sua professione”. La sentenza n. 3675 assoggetta dunque ad Irap “l’attività che presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo”. E in parallelo la sentenza n. 5258 del marzo 2007 richiede “una struttura, la quale prescinde dalla qualità o quantità dei fattori, ma va valutata in relazione al potenziamento della mera attività personale del professionista”. Come si vede, le sentenze da ultimo indicate non escludono che la presenza di anche solo un dipendente possa costituire indizio di “stabile organizzazione”, rimettono però la concreta valutazione al giudice di merito, escludendo un automatismo dipendente soggezione a IRAP (cfr. la sentenza n. 22592 dell’11 dicembre 2012). Il mancato riferimento, come fattore sufficiente a determinare di per sé solo l’applicazione dell’IRAP, della circostanza che il professionista si avvalga dell’opera di un dipendente è, ad esempio, particolarmente significativo nell’ambito della pronuncia 5012/2007, in quanto risultava in fatto pacifico che il professionista (avvocato) disponeva di locali ancorché in locazione e di un dipendente con mansioni di segretario. Vi sono, del resto, precedenti specifici secondo cui la presenza di un solo dipendente part time addetto alla porta ed alla pulizia dello studio non costituisce di per sé un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa I.R.A.P (ordinanza n. 18472 del 4 luglio 2008); cui si può affiancare, tra l’altro, l’ordinanza n. 14304 del 8 agosto 2012 secondo cui “deve essere confermata la sentenza di merito che ha escluso la applicabilità dell’IRAP ad un ragioniere che usufruisca di un dipendente part time per poche ore (10) alla settimana” (adde da ultimo l’ordinanza n. 143 04 28 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:58 Pagina 29 NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE del 8 agosto 2012). Sembra al Collegio che l’automatica sottopozione ad IRAP dei lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatone ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti). Si tratta certo di una valutazione difficile, assai più complessa della automatica deduzione dell’imposizione da un fatto accertabile attraverso la denuncia dei redditi e i tabulati INPS; ma questa valutazione conduce a razionalità costituzionale (ed economica i due profili sono strettamente connessi) l’imposizione. In particolare, la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assuma un dipendente anche quando tale dipendente non determini un qualche significativo aumento del reddito e quindi manchi secondo la tesi qui accolta il presupposto giuridico dell’IRAP, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione di dipendenti. Per tutte queste considerazioni il Collegio ritiene di dover rigettare il ricorso in quanto in esso non si evidenziano elementi da cui sia possibile dedurre che il dipendente part time della contribuente abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della sua capacità produttiva. La complessità della questione trattata e la presenza di indirizzi giurisprudenziali non convergenti giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. 29 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 30 SPAZIO LIBERO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DELLA DOTT. SSA MARIA BONINO no di dieci anni alla data di scadenza del presente bando di cui all’art.4. REGOLAMENTO ARTICOLO 1 L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta bandisce un concorso per l’assegnazione di una Borsa di Studio biennale in memoria della Dott.ssa Maria Bonino, già iscritta a questo Ordine Professionale e deceduta in Africa nell’espletamento dei suoi doveri professionali. La Borsa di Studio è indirizzata a giovani medici che presentino lavori di ricerca e tesi di laurea o specializzazione sulle problematiche sanitarie più rilevanti inerenti l’area materno-infantile di Paesi in Via di Sviluppo. ARTICOLO 4 I candidati al premio dovranno far pervenire entro e non oltre il 31/12/2013 all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta – Corso Lancieri d’Aosta, 5 – 11100 AOSTA: • Domanda in carta semplice redatta come da modello allegato • Copia del lavoro di ricerca o tesi • Curriculum universitario e professionale • Documentazione di pregresse esperienze personali di cooperazione in progetti sanitari riguardanti l’area materno-infantile in Paesi in Via di Sviluppo. ARTICOLO 2 Il premio è stabilito in € 6.000,00 (euro seimila/00). Al suo finanziamento contribuisce per € 5.000,00 (euro cinquemila/00) la Fondazione Maria Bonino www.fondazionemariabonino.it e per € 1.000,00 (euro mille/00) l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta. I candidati, inoltre, possono autocertificare come da modello allegato: • Laurea in Medicina e Chirurgia • Abilitazione all’esercizio professionale • Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Al fine della partecipazione al concorso la documentazione deve essere presentata a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale) o per Posta Elettronica Certificata. ARTICOLO 3 Possono partecipare al concorso tutti gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia da me30 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 31 SPAZIO LIBERO ARTICOLO 5 stampa locali e nazionali, la stampa specializzata, gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia e tramite il portale della FNOMCeO. Esso viene altresì diffuso a tutte le Facoltà di Medicina e Chirurgia e alle Scuole di Specializzazione in Pediatria, in Ginecologia e Ostetricia, in Igiene e Sanità Pubblica, in Malattie Infettive e Tropicali del territorio nazionale. La Commissione giudicatrice del premio è composta da: • Presidente dell’OMCeO Valle d’Aosta con funzione di Presidente • Presidente della Fondazione Maria Bonino • Commissari: n° 3 Consiglieri dell’OMCeO Valle d’Aosta e n° 1 membro del Gruppo Scientifico della Fondazione Maria Bonino ARTICOLO 6 La Commissione giudicatrice effettua a suo giudizio insindacabile entro il 28/02/2014 la valutazione dei curricula dei candidati e dei lavori di ricerca o tesi presentati. ARTICOLO 7 I lavori di ricerca o tesi presentati al Concorso 2013 non potranno essere ripresentati in edizioni del Concorso successive. STUDIO DI ECOGRAFIA ECO-COLOR DOPPLER AGO ASPIRATO ARTICOLO 8 La data di attribuzione della borsa verrà comunicata al vincitore con debito preavviso. Il vincitore si impegna ad accettare la presentazione e la discussione del suo elaborato nel corso del 2014, in un’occasione da concordarsi tra OMCeO Valle d’Aosta e Fondazione Maria Bonino. DR. GIANANDREA BERTONI SPECIALISTA IN: Radiologia Diagnostica RICEVE PER APPUNTAMENTO Via Marangoni, 7 - Mantova cell. 348/7804686 - abit. 0376/362783 Via M. Azara, 6 - Tempio Pausania (SS) abit. 079/673208 ARTICOLO 9 Si dà massima diffusione al presente bando tramite i principali mezzi di 31 MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp 17-12-2013 16:30 Pagina 32 SPAZIO LIBERO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DELLA DOTT. SSA MARIA BONINO MODULO DI PARTECIPAZIONE AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA VALLE D’AOSTA Corso Lancieri, 5 - 11100 AOSTA Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________ residente a ___________________________________________________ Prov. ________ CAP_______________ Via _________________________________________________________ n° ____________ recapiti telefonici ______________________________________________________________________________ e-mail __________________________________________________________________________________________ CHIEDE di partecipare al concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio in memoria della Dott.ssa Maria Bonino bandito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta. Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 e dagli artt. 495 e 496 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole altresì, di incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione DICHIARA di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il ____________________________________________ di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale nella sessione ____________________________ di essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di _________________________________ dal ________________________________ All’uopo allega: • Copia del lavoro di ricerca o tesi • Curriculum universitario e professionale • Fotocopia di un valido documento di riconoscimento • Documentazione di pregresse esperienze personali di cooperazione in progetti sanitari riguardanti l’area materno-infantile in Paesi in Via di Sviluppo. ESPRIME il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali soprariportati. Data Firma _________________________________ 32 _______________________________________