MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp - Ordine dei Medici Chirurghi e

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MN Medica n 5-6.13 DEF.qxp - Ordine dei Medici Chirurghi e
anno L - settembre-ottobre/novembre-dicembre 2013 - n. 5/6
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2 - DCB Mantova
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SOMMARIO
EDITORIALE
– Giovani medici: quale futuro? a cura di S. Bernardelli
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
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Seduta di Consiglio del 18 luglio 2013
Seduta di Consiglio del 26 settembre 2013
Terremoto 2012: assegnazione dei fondi
Fondazione Sissa: ringraziamento
Azienda Ospedaliera C. Poma: ringraziamento
Ambrogino d’Oro al Prof. G. Roviaro
NOTIZIE E COMUNICAZIONI
– Il Recovery in Psichiatria a cura di E. Baraldi
– AVIS Mantova: richiesta di Medici
– Cure palliative, nasce il DICP
(Dipartimento Interaziendale Cure Palliative) a cura L.Orsi
– Responsabilità del sanitario e sicurezza delle cure
NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
– Ricorso medici specializzandi anni 1983-1991
– Sentenza Corte di Cassazione sull’IRAP
SPAZIO LIBERO
– Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio in memoria
della dott.ssa Maria Bonino
– Modulo di partecipazione
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INFORMAZIONI
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì, Mercoledì e Venerdì mattina
Martedì e Giovedì
Sabato chiuso.
ore 09.00/12.30
ore 09.00/16.00
CHIUSURA FESTIVITÀ:
Si comunica che gli Uffici dell’Ordine rimarranno chiusi il 24, 27 e 31 Dicembre 2013
e 2, 3 Gennaio 2014.
.
I giorni 23 e 30 Dicembre gli uffici rimarranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
.
MANTOVA MEDICA È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO WEB
Via Pomponazzo n° 50 - 46100 Mantova - tel.: 0376/326632 - fax: 0376/326632
[email protected] www.omceomantova.it
Posta elettronica certificata: [email protected]
Commissione Odontoiatri
Presidente: Dr. Massimo Nardini
Segretario: Dr. Valentino Staffoli
Componenti: Dr.i Stefano Caramaschi, Guido Corghi,
Renato Vaglia
Bollettino Ufficiale dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Mantova
Bimestrale d’informazione medica, inviato gratuitamente
agli iscritti all’Ordine ed agli Ordini Nazionali.
Autorizz. Trib. Mantova 13.12.1965, n. 111
© Ordine dei Medici della Provincia di Mantova
Stampa: Tipografia Commerciale srl (MN)
DELEGHE
Rapporti con l’Università, l’Ospedale e le Fondazioni:
dr.i Collini, Pascal
Rapporti con l’ASL: dr.i Politano, Rondelli
Direzione del bollettino “Mantova Medica”: dr. Bernardelli
Comitato di redazione: il Consiglio in carica
Rapporti con la medicina del territorio: dr.i Bettini,
Bettoni, Gringiani
Problemi del Personale: dr.i Mambrini, Nardini
Rapporti con i Medici operanti sul territorio:
dr.i Bernardelli, Bertazzo
Problemi dei giovani medici: dr.ssa Bertazzo
Pubblicità odontoiatri: dr.i Caramaschi, Corghi
Pubblicità medici: dr. Mambrini
Rapporti con gli specialisti: dr.sse Forapani, Politano
Osservatorio anziani: dr.sse Gringiani, Rabbi
Rapporti con INPS ed ENPAM: dr. Mambrini
Rapporti interprofessionali: dr.i Bettini, Bettoni, Botti
Rapporti con la medicina privata: dr. Graziano
Problemi locali: dr.i Bettoni, Mambrini
Cultura e formazione medici: dr.i Bernardelli, Botti,
Graziano
Cultura e formazione odontoiatri:
dr.i Nardini, Staffoli
Direttore Responsabile
Dr. Stefano Bernardelli
Consiglio Direttivo
Presidente: Dr. Marco Collini
Vice Presidente: Dr. Stefano Bernardelli
Segretario: Dr. Adelmo Mambrini
Tesoriere: Dr. Giampaolo Sabbioni
Consiglieri: Dr.i Doriana Bertazzo, Fausto Bettini,
Alfredo Bettoni, Pier Luigi Botti, Adriana Forapani,
Antonio Graziano, Adelia Gringiani, Antonio Parma,
Giancarlo Pascal, Elena Politano, Rinaldo Rondelli
Consiglio Odontoiatri
Dr.i Massimo Nardini, Valentino Staffoli
Revisori dei conti
Dr.i Daniela Gialdi, Anna Maria Monesi, Raffaella Rabbi
Revisore supplente
Dr. Carlo Bonfanti
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EDITORIALE
GIOVANI MEDICI: QUALE FUTURO?
Il numero dei contratti di specializzazione è
stato pertanto ridotto negli ultimi anni, dai
5.000 contratti attivati per l’anno accademico 2011-2012 ai 4.500 attivati per l’anno
accademico 2012-2013. Al momento, la
previsione per l’anno accademico 20132014 è di circa 2.000 contratti, salvo nuovi stanziamenti. Il 24 ottobre 2013 “con
decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, da emanarsi
entro il 1 gennaio 2014, la durata dei corsi
di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca 1 agosto 2005, con l’osservanza dei
limiti minimi previsti dalla normativa europea, riorganizzando le classi e le tipologie
di corsi di specializzazione medica.
Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica”. Sono circa 10.000 i laureati in
medicina ogni anno: negli anni passati poco
meno del 50% entrava in specialità, da oggi,
fermo restando il blocco dei finanziamenti,
solamente il 20%.
Dato che il possesso del titolo di specializzazione è requisito d’accesso per un rapporto di
dipendenza col SSN e con strutture sanitarie
private accreditate, quale futuro per decine di
migliaia di giovani medici?
Il 12 dicembre scorso, centinaia di giovani
medici si sono radunati in piazza Montecitorio a Roma per il “Giovani Medici Day”.
Giovani medici neoabilitati e aspiranti specializzandi, studenti di medicina, medici
formandi in medicina generale, ma anche
professionisti non medici iscritti alle scuole di
specializzazione, hanno chiesto a Governo e
Parlamento lo stanziamento urgente dei fondi del DDL di Stabilità.
Perché questa protesta?
Il D.M. 1 agosto 2005, relativo al riassetto
delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha modificato la durata dei corsi portandoli a 5 anni per tutte le scuole di area
medica, chirurgica e dei servizi clinici e a 6
anni per la neurochirurgia e la chirurgia generale.
Questo ha comportato un anno aggiuntivo
di permanenza in specialità e un maggior
numero di contratti da finanziare col medesimo stanziamento annuale. L’ammontare
dei fondi garantiva l’accesso a 5000 contratti
di formazione all’anno con retribuzioni annue tra i 25000 e i 27000 euro.
A partire dall’anno accademico 2012/2013
circa 2800 specializzandi non sono usciti dal
sistema per il nuovo ordinamento sulla durata dei corsi.
Essendo invariate le risorse finanziarie, questo ha comportato una riduzione di disponibilità destinate al finanziamento del primo
anno, con inevitabile contrazione del numero
di posti assegnabili.
STEFANO BERNARDELLI
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
DEL 18 LUGLIO 2013
Sono presenti i Colleghi dr.i.: Collini, Bernardelli, Pascal, Nardini, Parma, Bettini,
Graziano, Forapani, Politano, Gringiani,
Rondelli (Consiglieri); Gialdi (Revisori).
Assenti giustificati dr.i.: Mambrini, Bertazzo, Bettoni, Botti, Staffoli (Consiglieri);
Monesi, Rabbi (Revisori).
ricordato con un minuto di raccoglimento
da parte del Consiglio.
3. Consiglio Nazionale FNOMCEO - Roma 28 Giugno 2013.
Il Presidente riferisce in merito al Consiglio
Nazionale FNOMCEO svoltosi a Roma il
28 giugno u.s. Porta all’attenzione il caso
Stamina riferendo del Comunicato dell’Ordine provinciale di Brescia da noi condiviso
in linea con quanto emerso in seno alla
FNOMCEO Nazionale.
Si prende atto della proroga dell’obbligatorietà dell’assicurazione per responsabilità civile da parte dei medici fissata per
agosto 2014.
1. Approvato il Verbale della seduta precedente senza alcuna variazione.
- Progetti contributo “Terre Scosse”.
Il Presidente da comunicazione dell’avvenuto versamento del contributo da parte
del Comitato “Terre Scosse” costituito dai
tre Ordini provinciali di Modena, Mantova
e Ferrara di € 48.358,83, contributo elargito in egual misura per il ripristino dei Poliambulatori dell’Azienda Carlo Poma
dell’ex Ospedale di Quistello e altrettanto
per i danni subiti dall’RSA Fondazione Sissa di Moglia.
4. Relazione Dott. Nardini.
Si da notizia della sospensione per un mese
del Collega Odontoiatra xy.
Collega Odontoiatra yz: sospensione per
aver favorito l’esercizio abusivo della professione di Odontoiatra. Il Collega ha posto
un ricorso personale a Roma, ricorso ritenuto irricevibile. L’Ordine delibera di inviare comunicazione per i termini della sospensione.
2. Variazioni all’Albo:
Prima iscrizione Albo Medici Chirurghi:
Dott.ssa COCCONI VALENTINA, Dott.ssa COSTACHE VICTORIA ELENA, Dott.ssa SBARBADA ELISA.
5. Concessione Patrocini:
- “Rinite, Asma, BPCO & allergie alle
muffe: diagnosi, trattamento e risk management”, Mantova, sabato 9 novembre 2013.
- “Psoriasi – approccio multidisciplinare”,
Si procede alla cancellazione per decesso
del Dott. Enea Caldana, decano del nostro
Ordine, che è stato Presidente dal 1° Gennaio del 1973 al 31 dicembre 1990; viene
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
Mantova, Università degli Studi, 25 ottobre 2013.
cardo, Dott. Peasso Riccardo, Dott.ssa
Gringiani Adelia, Dott. Rondelli Rinaldo,
Dott.ssa Spiritelli Elena.
- Esposto Dott.ssa xz
L’Ordine fa presente di non avere motivo
di intervenire non esistendo tariffa minima.
Alle 22,30 non essendoci altri argomenti di
discussione il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
6. Varie ed eventuali
Viene istituito il “Gruppo di lavoro su cure
palliative e terapia del dolore” dalla
FNOMCEO, i cui componenti sono:
Dott. Orsi Luciano, Dott. Malaspina Ric-
Il Presidente Il Consigliere verbalizzante
Dr. Marco Collini
Dr. Giancarlo Pascal
DOMUS SALUTIS
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO
DEL 26 SETTEMBRE 2013
Sono presenti i Colleghi dr.i: Mambrini,
Nardini, Graziano, Bertazzo, Parma, Bettoni, Sabbioni, Gringiani, Botti, Forapani,
Rondelli, Bernardelli (Consiglieri); Gialdi e
Monesi (Revisor1). Assenti giustificati dr.i:
Pascal, Politano, Bettini, Staffoli (Consiglieri); Rabbi (Revisore). Presiede il Dr.
Marco Collini.
curazione obbligatoria per i medici, del Decreto Balduzzi in merito alla depenalizzazione della colpa lieve, e di una nuova revisione del Codice di Deontologia medica
(l’ultimo risalente al 2006). La conclusione
è stata che la maggior parte dei problemi rimane aperta: dalla polizza unica da stipularsi per ciascuno al momento dell’iscrizione o al momento del rinnovo dell’iscrizione
all’Ordine, al risk management ospedaliero
per ridurre gli esborsi, fino all’applicazione
delle tabelle INAIL per il calcolo dell’invalidità. In margine al punto 3, il Dr. Collini
ha informato che dal progetto “Terre Scosse” a Mantova è spettato il 20% di quanto
raccolto, in pratica la somma di circa
48000 euro ripartiti, come da precedente
determinazione, tra il Poliambulatorio di
Quistello e la RSA di Moglia.
1. Approvato il Verbale della seduta precedente senza alcuna variazione
2. Variazioni all’Albo
Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine:
Dott. GAROFANO MASSIMO, proveniente
dall’Ordine di Napoli.
Dott.ssa MALEK MOHAMMADI ROXANEH,
proveniente dall’Ordine di Parma.
Dott. PISTORALE ANTONIO, proveniente
dall’ordine di Bologna.
Dott. SPELTA FRANCESCO, proveniente
dall’Ordine di Ferrara.
4. Procedimento disciplinare Dott. X.Y.
L’Azienda Poma ha notificato all’Ordine il
risultato del procedimento disciplinare nei
confronti di un medico specialista. Viste le
risultanze riguardanti esclusivamente l’attività prestata in Ospedale, non sono emersi
motivi per la presa di alcun provvedimento
riguardante l’attività libero professionale.
Cancellazione per rinuncia iscrizione Albo
Medici Chirurghi:
Dott. FARA FLAVIO.
3. Consiglio Nazionale F.N.O.M.C.e.O.Roma, 27 luglio 2013
5. Concessione Patrocini
Il Presidente riferisce in merito al Consiglio
Nazionale FNOMCEO dello scorso 27 luglio. Si è parlato prevalentemente dell’assi-
Viene concesso il Patrocinio per tre convegni. Per il terzo tuttavia, riguardante l’etica
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
della prescrizione farmaceutica, viene rilevata la mancanza del punto di vista del Medico di Famiglia.
riguarda gli spazi per ambulatori verrà
concesso spazio pubblicitario (a pagamento) sul Bollettino.
- segnalazione di un Preside sul numero
elevato di certificazioni di malattia rilasciate a una propria dipendente. Pur rilevando dall’esame del materiale inviatoci
la correttezza formale del certificati, si
rammenterà al Collega di prestare maggiore attenzione per il futuro. Verrà altresì pubblicato sul Bollettino un articolo sulle problematiche delle certificazioni
per i lavoratori dipendenti.
6. Varie ed eventuali
- richiesta di un collega di avere il cartello con la tabella aggiornata dei prezzi
delle varie tipologie di certificati. Verrà
risposto che da quando la Legge ha
abolito le tariffe minime, non vi è più
la necessità di tale spesa da parte
dell’Ordine in quanto il costo delle
prestazioni è lasciato alla libera contrattazione tra le parti.
- materiale inviatoci da un costruttore edile riguardante un edificio di prossima
costruzione che potrà essere adibito, tra
le altre, anche ad uffici e ambulatori.
L’Ordine in quanto tale non ha bisogno
di una nuova sede, mentre per quanto
Alle 22,30 non essendoci altri argomenti di
discussione il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Il Presidente
Dr. Marco Collini
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Il Segretario
Dr. Adelmo Mambrini
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
TERREMOTO 2012: ASSEGNAZIONE DEI FONDI
L’iniziativa proposta dal Comitato “Terre scosse” costituito dopo il sisma del maggio 2012 da parte dei Presidenti degli Ordini di Modena, Mantova e Ferrara, ha
raggiunto la cifra complessiva di € 241794,00.
Hanno dato il loro contributo spontaneo tanti Ordini Provinciali, la FNOMCeO,
i Presidenti che hanno rinunciato al gettone di Partecipazione al Consiglio Nazionale ed al Comitato Centrale nei mesi scorsi.
Alla provincia di Mantova e di Ferrara sono stati assegnati rispettivamente 1/5 della
raccolta per l’importo di € 48358,83 cadauno, mentre Modena, la più colpita, ha
ricevuto i 3/5. Il Consiglio ha così potuto versare in egual misura i fondi alla RSA
di Moglia – Fondazione Pietro Sissa danneggiata dal sisma ed all’Azienda Ospedaliera C.Poma per il ripristino dei Poliambulatori nel vecchio Ospedale di Quistello.
È qui occasione per ringraziare i Colleghi di tanti Ordini Provinciali, la Federazione Nazionale, nelle persone del Presidente Amedeo Bianco e del Segretario Luigi
Conte, per la testimonianza di vicinanza, la sensibilità dimostrataci ed altresì per la
celerità con cui hanno disposto l’assegnazione dei fondi e quindi favorito il ritorno
alla normalità. Grazie!
A nome del Consiglio dell’Ordine di Mantova
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
"FONDAZIONE PIETRO SISSA"
Residenza sanitaria assistenziale
EROGAZIONE CONTRIBUTO
È con grande e immenso piacere che
prendo atto del contributivo di €
24.182,84 disposto da codesto Ordine
in favore di questo Ente per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione e recupero della chiesetta della nostra RSA,
gravemente lesionata dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
I lavori sono in corso e presumiamo di
poterli concludere entro il prossimo mese
di novembre; successivamente provvederemo a trasmettere la documentazione
relativa al progetto realizzato.
A nome mio personale e di tutto il
Consiglio di Amministrazione desidero
esprimere il più vivo ringraziamento
per il generoso gesto di solidarietà dimostrato, di cui siamo veramente riconoscenti.
Saremmo onorati di poterla incontrare,
qui a Moglia, insieme ad alcuni Suoi
collaboratori in occasione dell’inaugurazione, la cui data Le sarà comunicata
per tempo.
Cordialmente
Il Presidente
RAG. ALDO ARIOLI
AZIENDA OSPEDALIERA
“ CARLO POMA”
RINGRAZIAMENTO
Desideriamo con questa nostra lettera, esprimere il nostro ringraziamento
e la nostra gratitudine, per il contributo economico ricevuto, destinato alla
ristrutturazione del poliambulatorio di Quistello, a seguito dei danni sismici subìti nel maggio 2012.
Cordiali saluti.
Il Direttore Generale
Dr. LUCA FILIPPO MARIA STUCCHI
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE
AMBROGINO D’ORO AL PROF. ROVIARO
MILANO, 27-11-2013
Caro Presidente,
ho il piacere di comunicarti che il Comune di Milano ha deciso di conferirmi
la Medaglia d’Oro di Grande Benemerenza Civica, il cosiddetto “Ambrogino d’Oro”.
L’“Ambrogino d’Oro” è la massima onoreficenza che il Comune di Milano destina a personalità del mondo culturale, artistico e scientifico che si sono particolarmente distinte nella
loro vita professionale.
È per me un grandissimo onore essere stato prescelto per questa benemerenza, onore
che voglio condividere con te, Presidente dell’Ordine dei Medici, a cui appartengo da
più di 40 anni e con tutti gli iscritti al nostro ordine.
Mi è gradita l’occasione per porgerti i miei più cordiali saluti.
Giancarlo Roviaro
Al Prof. Giancarlo Roviaro, Direttore Scuola di Specialità in Chirurgia Generale,
Professore Ordinario di Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, Spec. Chirurgia
Generale e Toracica, è stato conferito l’ “Ambrogino d’Oro” dal Comune di Milano.
Il Presidente, a nome dell’intero Consiglio, si è rallegrato con il Prof. Roviaro, per tutti Maestro e Corifeo dei medici mantovani.
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
IL RECOVERY IN PSICHIATRIA
DOTT. ENRICO BARALDI, Dipartimento Salute Mentale Mantova,
Direttore dott. PIEROANTONIO MAGNANI
“Molti psichiatri hanno dubbi sul fatto che
la schizofrenia guarisca… ma io sono
un’evidenza!”
(Mariapaola, 32 anni)
guarigione è possibile. Uno dei migliori
predittori del buon esito del trattamento è
il coinvolgimento della persona interessata
nelle decisioni che riguardano la sua cura,
in un processo noto col nome di empowerment. In questa prospettiva si impone il
concetto di recovery, inteso come evoluzione personale nella malattia, verso una remissione dei sintomi, il mantenimento di
un vero lavoro o di un impegno di studio,
una vita sociale adeguata e indipendente,
ma anche come atteggiamento degli operatori psichiatrici, permeato di fiducia e di
ottimismo.
Il recovery consegue non solo ai processi di
deistituzionalizzazione e alle acquisizioni rispetto alla guaribilità della malattia mentale, ma anche all’attività divulgativa dell’
esperienza di quanti in America si definiscono “Survivors della psichiatria”, cioè
persone che, “nonostante” l’intervento psichiatrico ce l’hanno fatta a gestire attivamente la propria malattia mentale, a ricostruire un senso positivo di sé e a ritrovarsi
un ruolo al di fuori dei circuiti della cura e
dell’assistenza. “Essere in recovery”, nell’accezione di esito di un processo (peraltro
sempre attivo), significa che i sintomi della
malattia mentale, che non necessariamente
devono sparire, consentono di vivere al di
fuori dei luoghi della psichiatria, moderna
o manicomiale che sia, con poca o nulla interferenza col funzionamento quotidiano e
IL CONCETTO DI RECOVERY
Ancora tanti, anche tra gli operatori del settore, confondono la parola “recovery” con
“ricovero”, ma il fatto che i due termini
suonino in modo simile è solo fonte di
confusione. In realtà il recovery è un concetto relativamente nuovo, figlio delle evidenze scientifiche della guaribilità della
schizofrenia e dei movimenti sociali a difesa
dei malati di mente, sostenuti da legislazioni (ad esempio in America, in Gran Bretagna e in Italia) favorevoli.
È difficile tradurre questa parola, e forse
non a caso, perché in realtà quello che significa ha una specificità locale e nei paesi
anglosassoni è differente che da noi. “Recupero”, “guarigione”, “ripresa”, sono i termini italiani che più rendono l’idea, anche se
qualcuno azzarda “trasformazione” e qualcun altro ci prova coi vari dialetti, quasi a
volere riprendere il senso personale, individuale, loco-specifico dell’esperienza di recovery: “ripijate”, “reciapate”, o, in mantovano, “tirat su”.
Uno degli stereotipi più diffusi e più dannosi nei confronti della malattia mentale riguarda la sua inguaribilità, ma è ormai accettato dalla comunità scientifica che la
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
con un vissuto della propria disabilità non
più come danno ineludibile, ma come limite col quale convivere, e anche come
esperienza personale portatrice di valore.
Il processo di recovery si può allora considerare un’esperienza umana universale che
va oltre l’ambito della malattia mentale,
pur essendo vero che l’impatto con la psicosi rappresenta una specie di bomba atomica esistenziale: i suoi effetti non possono
certo passare in un giorno, ma contorcono
la persona come un polipo dai mille tentacoli. Spesso a fronte di perdite fondamentali, come quella del senso di sé, delle connessioni sociali, di potere, di ruolo e di speranza nel futuro, l’individuo con schizofrenia
si trova ad acquisire trattamenti (e non solo
farmacologici) inadeguati che lo aiutano a
maturare un’identificazione totale col ruolo
di malato, in una sorta di immersione per
la quale tutta la sua vita (dai sussidi alla
pensione di invalidità, dalla frequenza al
centro diurno alla deresponabilizzazione
sociale) promuove e conferma la sua nuova
professione: quella di malato. Paradossal-
mente all’effetto estraniante riferibile alla
malattia in sé si aggiunge, come moltiplicatore, l’azione degli psicofarmaci i cui effetti
collaterali possono portare un aggravio in
tal senso.
GLI ALLEATI E I NEMICI DEL RECOVERY
Alcuni fattori interni alla persona o propri
del suo contesto possono essere decisivi in
un processo di recovery che tenda a opporsi
alle perdite dovute alla malattia psicotica e
alle inopportune acquisizioni da presa in
carico poco terapeutica.
Rispetto all’individuo la sua capacità di
provare fiducia, speranza, soddisfazione e di
essere disponibile ad acquisire informazioni
sulle strategie attraverso le quali opporsi alla
disabilità psichica, gioca certamente un
ruolo importante; rispetto all’ambiente,
avere familiari validi, amici che non abbandonano, avere una casa di proprietà e un
buon reddito di cui disporre, trovare operatori motivati e fiduciosi a loro volta invece
che procacciatori di sussidi e di assistenzialismo, sono condizioni favorevoli al processo di recovery.
Queste pre-condizioni si traducono nella
capacità di adattarsi alla disabilità, trasformando la nuova esperienza in una occasione di apprendimento, in un recupero di
motivazioni e di autostima e, soprattutto
nella sensazione di dirigere la propria vita
con soddisfazione, laddove anche le scelte
di cura siano partecipate, contrattate e condivise. A livello sociale ne conseguono opportunità di un impegno lavorativo e di
impegno nella comunità, l’apprendimento
di competenze utili ad affrontare sofferen-
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
ze, difficoltà e svantaggi che la malattia impone, al fine di mantenere una presa sulla
propria esistenza, nonostante la presenza di
sintomi. Alla fine perciò “essere in recovery” si concretizza in situazioni descrivibili
con termini di facile comprensione: avere
capacità di speranza e una percezione del
futuro ragionevolmente ottimistica; avere
relazioni con gli altri significative, non improntate al pietismo o alla commiserazione
caritatevole; avere un posto nella comunità
e nell’ambiente che non sia quello del malato professionista; avere trovato una ridefinizione di se stessi dopo la malattia e nonostante la malattia, con un progetto di vita
che prevede un posto per la malattia mentale che non sia totalizzante; sapere gestire i
sintomi e assumerne il controllo, mantenendo una vitalità positiva; abbattere lo
stigma, sia quello degli altri nei propri confronti sia, cosa ancor più difficile, l’autostigma che ciascun paziente cova dentro, in
una sorta di razzismo auto-diretto; prendere e mantenere potere sulla propria vita,
che è la definizione che meglio traduce il
termine di empowerment; avvertirsi in uno
stato di benessere globale.
L’esplicitarsi della condizione di recovery
può perciò avvenire e declinarsi in vari contesti e situazioni in cui la persona si trova a
cimentarsi: dall’ambiente domestico attraverso la capacità di affrontare le condizioni
complesse dei rapporti intrafamiliari, a
quello ospedaliero manifestandosi come capacità di adattamento, all’assunzione degli
psicofarmaci, come capacità di gestire il rischio degli effetti collaterali e di apprezzarne i benefici. Parimenti sono state descritte
strategie atte a favorire il recovery subito
dopo una crisi psicotica: implementare capacità di problem solving attraverso le quali
affrontare positivamente le difficoltà della
vita quotidiana; tenere distinti le reazioni
normali della vita, quali una “normale” arrabbiatura, dall’allarme di sintomi predittivi di una nuova crisi; cercare un senso in
ciò che è accaduto, perché un senso c’è;
non vergognarsi, ma maturare una percezione di orgoglio della propria vita e considerare la possibilità di raccontarsi come una
opportunità vera, sia per superare l’identificazione totale nel proprio ruolo di paziente,
sia per riflettere sull’accaduto, sia per comunicare ed essere di aiuto agli altri. In
questo senso vanno considerate con massima attenzione iniziative letterarie che favoriscono la diffusione di testi realizzati da
pazienti stessi, tipo il Concorso letterario
“Storie di guarigione” organizzato a Biella
(www.storiediguarigione.net).
Testimonianze in prima persona sulla malattia mentale si stanno diffondendo anche
nel nostro Paese (vedi il libro di Alice Banfi
Dr. ADRIANA FORAPANI
Specialistà in scienze dell’alimentazione
e Malattie Metaboliche
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
Tanto scappo lo stesso, dove racconta la sua
esperienza di ricovero coatto, o il diario
poetico di Gianna Schiavetti La schizofrenia non esiste e se esistesse io vorrei averla),
seguendo l’esempio americano dove i protagonisti definiscono loro stessi “Survivors”,
spesso a ragione.
Da questi racconti che descrivono una
competenza e un sapere esperienziale,
emergono concetti ben chiari rispetto al recovery, inteso come processo evolutivo esistenziale continuo. All’opposto, il peggior
nemico alla ripresa dopo uno scompenso
psichico, viene identificato nel fenomeno
dello “stigma interno”, cioè dei pregiudizi e
delle informazioni sbagliate che il protagonista della malattia alimenta dentro di sé, a
seguito della pressione sociale, ma anche
perché egli stesso condivide la cultura dominante e vi si adegua.
avere decisione, forza) al cambiamento verso stili di vita caratterizzati da scelte positive e capaci di prendere le distanze da spine
irritative, da frequentazioni dolorose, da
tensioni dannose; e “decisione” alla ricerca
di significati esistenziali nuovi che tengano
conto dell’esperienza di malattia.
Viene generalmente riconosciuta una grande importanza alle connessioni sociali che
costituiscono la rete di supporto, con persone, con associazioni e anche con malati
ed ex-malati coi quali scambiarsi esperienza
e opinioni. Infine, rispetto alle strategie più
specificamente terapeutiche, trova un’ampia preferenza l’insieme delle tecniche basate su insegnamenti concreti, sul qui ed ora,
atti a controllare i sintomi, a gestire lo stress
e affrontare le prove quotidiane.
L’insieme delle considerazioni dei Survivors
e di quelle dei tecnici del settore, evidenzia
come fattore significativo nei confronti
dell’“essere in recovery”, l’acquisizione di
un “internal locus of control”, cioè della
convinzione che il verificarsi di eventi vitali
significativi sia strettamente dipendente dal
proprio comportamento.
Al contrario, e questo è uno dei rischi che
maggiormente espongono alla cronicizzazione della malattia mentale, l’“esternal locus of control” coincide con la credenza
che il caso, la fortuna, forze superiori o più
semplicemente gli altri determinino il proprio percorso di vita con modalità non influenzabili e destinate soltanto a essere subite. I nemici del recovery vengono individuati in situazioni in parte legate (ovviamente) alla malattia stessa e alla sua modalità di esplicitarsi, in parte agli interventi di
“DECISIONE AL CAMBIAMENTO”
Il maggiore alleato alla ripresa appare essere la “decisione” (nel doppio senso che la
parola ha, cioè prendere una decisione e
Dr. PAOLO PREVIDI
Specialista in Neurologia
Specialista in Fisiatria
Riceve presso
Ambulatorio “Angelo Custode”
Loc. 4 Venti - Curtatone (MN)
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
trattamento che si ha la ventura di incontrare. Questi ultimi riguardano in particolare pratiche di (cosiddetta) cura scarse,
errate, deresponsabilizzanti, infantilizzanti, o peggio ancora improntate al pietismo, prescrizioni psicofarmacologiche effettuate una volta per tutte senza le necessarie frequenti verifiche, e portatrici di effetti collaterali frustranti; aggiungiamo alla black list, la mancanza di strategie che
apportino informazioni sulla malattia sia
per i diretti interessati che per i familiari e
per le persone significative, la focalizzazione sui deficit piuttosto che sui punti di
forza della persona, la scarsa attenzione ai
danni dell’istituzionalizzazione ospedaliera, dello stigma diffuso a livello sociale e
del pregiudizio che ogni pensiero e ogni
azione della persona con schizofrenia sia
inevitabilmente un sintomo.
contamina in negativo costringendo il paziente in un immobilismo con scarse possibilità di evoluzione.
Di contro, pur nella consapevolezza del
dramma e del dolore della malattia mentale, un Servizio recovery-oriented eviterà
quanto più possibile di ridurre la persona
alla sola diagnosi e saprà proporre obiettivi minimi e progressivi, realistici e perseguibili, senza scoraggiarsi se i tempi della
persona non coincidono con le attese degli operatori, ma gratificando i passi avanti e alleandosi col paziente, facendogli arrivare chiaro il messaggio: “Tu puoi farlo,
noi possiamo aiutarti.” Sarà organizzato
in modo da non essere un servizio presente solo nei momenti di crisi, ma diventerà
capace di investire sui punti di forza e di
anticipare la crisi.
D’altra parte, il recovery non è un modello
strutturato di intervento terapeutico o una
pratica dei professionisti, ma un’esperienza
della persona, non per niente descritta e
formulata non dai professionisti, ma dai
pazienti stessi: per cui non è possibile im-
UN SERVIZIO RECOVERY-ORIENTED
Da quanto esposto ne derivano considerazioni pratiche su come debba essere un Servizio per la cura “recovery-oriented”, sia
che si occupi della presa in carico nel tempo, sia che abbia a che fare con pazienti
acuti, sia che il suo target comporti la gestione di pazienti all’apparenza cronicizzati,
perché in ciascuna di queste circostanze
l’atteggiamento di fondo dell’intervento fa
la differenza rispetto al destino della persona. Un Servizio recovery-oriented bandirà
dalla sua filosofia di approccio i vecchi
schemi, rifiutando il paternalismo che genera controllo e invalidità, l’infantilizzazione che mortifica capacità e potenziale evolutivi, lo scetticismo e il pessimismo che
Dr. LUCIANO NEGRISOLI
Psichiatra e Psicoanalista
della Società Psicoanalitica Italiana
e International Psychoanalitical Association
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
maginare che un Servizio possa “fare recovery”, ma al più potrà orientare la sua pratica per essere di sostegno in questa direzione. Il processo di recovery, in fondo, può
avvenire anche a prescindere dai Servizi, ad
esempio quando funziona un buon sistema
di supporto naturale e può avvenire indipendentemente dalle teorie che si ritengono valide nella spiegazione della genesi del
disturbo mentale.
Gli operatori si identificheranno quanto
più possibile nel ruolo di “guida al recovery”, attenti alla persona e non solo alla
malattia, si interesseranno alle aspirazioni,
alle speranze, ai sogni, alle propensioni e alle preferenze della persona stessa, monitorando le tappe raggiunte e avendo in mente
le successive, mettendo a disposizione le loro conoscenze del territorio rispetto agli
ostacoli e alle vie di sostegno, al fine di
coinvolgere attivamente la persona nel viaggio e aiutandola a preparare lo zaino che
ogni volta necessita.
Questa prassi orientata al recovery costringe l’operatore ad abbandonare ruoli
sperimentati e tranquillizzanti (per se
stesso), per accettare il rischio di “pensare
alla grande” il destino della persona con
schizofrenia.
Il recovery insomma si pone come una sfida, basata sull’evidenza scientifica della
guaribilità della schizofrenia, ai pregiudizi e
alle false credenze che sono spesso ancora
alla base dell’organizzazione dei Servizi di
salute mentale, rendendo necessaria la
riformulazione dei paradigmi della cura,
della comprensione e dell’aiuto alla persona
sofferente.
Operatori orientati al recovery sono soprattutto capaci di sviluppare i propri
processi di crescita, di messa in discussione, di lavoro sulle proprie fragilità e sui
propri sentimenti.
Questo perché, come abbiamo già espresso,
il recovery è un’esperienza umana universale di ciascuno, sano, malato o operatore che
sia, di fronte agli eventi di lutto e di fallimento che segnano la vita, e la rendono
non tanto diversa dai percorsi faticosi di
perdita e di elaborazione delle persone schizofreniche.
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
AVIS MANTOVA
RICHIESTA DI MEDICI
Mantova, ottobre 2013
Avis Provinciale Mantova, con sede in Via
M. K. Gandhi, 3 a Cerese di Virgilio
(MN), intende acquisire la disponibilità, in
libera professione. di medici a svolgere la
loro attività per l’idoneità dei donatori al
prelievo dei sangue nei Punti di Raccolta
della Provincia di Mantova. Possono partecipare coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
• cittadinanza italiana o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea con
piena padronanza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego;
• automuniti.
I medici interessati a svolgere l’attività richiesta da AVIS possono presentare domanda, redatta su carta semplice, ad Avis
Provinciale Mantova Via M. K. Gandhi, 3
46030 Cerese di Virgilio (MN) Se consegnate a mano dovranno essere fatte pervenire all’Ufficio Logistica e Pianificazione
(medesimo indirizzo).
Nella domanda dovranno indicare ed allegare:
1. il cognome e il nome, la data. il luogo di
nascita e la residenza (con indicazione
dell’indirizzo);
2. il possesso della cittadinanza italiana o di
uno dei Stati dell’Unione Europea;
3. il possesso dei titoli di studio richiesti per
l’accesso al posto con l’indicazione degli
estremi ovvero il possesso di idoneo titoli
di equiparazione;
4. se donatore o collaboratore di AVIS del
proprio paese;
5. un curriculum formativo e professionale. redatto su carta semplice, datato e
firmato;
6. un elenco dettagliato dei documenti e
dei titoli presentati in carta semplice;
7. copia del proprio documento personale
di identità;
8. copia della tessera d’iscrizione all’Albo
dei Medici.
COLLOQUIO E SELEZIONE
Accertato il possesso dei requisiti di ammissione, l’AVIS provvederà ad invitare i Candidati ad un colloquio finalizzato alla verifica delle competenze professionali. In esito
al colloquio la Commissione esprime un
giudizio relativo alla IDONEITA’/NON
IDONEITA’ all’espletamento delle mansioni specifiche del presente avviso. La
mancata presentazione al Colloquio costituisce causa di Esclusione dall’Avviso
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Logistica e Pianificazione Avis Provinciale Mantova Via
M. K. Gandhi, 3 a Cerese di Virgilio MN
(tel. 0376/363222). Vi chiediamo di pubblicare tale richiesta sul vostro sito e se possibile anche sul periodico Mantova Medica.
Ringraziamo dell’attenzione e disponibilità
e porgiamo cordiali saluti.
Il Direttore Sanitario Avis Provinciale Mantova
Dott. Enrico Capuzzo
Il Presidente Avis Provinciale Mantova
Elisa Turrini
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
CURE PALLIATIVE, NASCE IL DICP
(DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE CURE PALLIATIVE)
In questi mesi autunnali l’ASL di Mantova e la AO Carlo Poma e hanno deliberato l’istituzione del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative (DICP) al fine
di garantire una gestione omogenea su
tutta la provincia di Mantova delle fasi
avanzate e terminali delle patologie oncologiche e non oncologiche. La Regione
Lombardia, unica fra tutte le altre regioni
italiane, ha espressamente voluto valorizzare la Rete Locale (provinciale) di Cure
Palliative dotandole di un forte strumento di governo quale quello dipartimentale.
Organi del DICP sono il Comitato di Dipartimento e l’Esecutivo in cui sono rappresentate tutte le componenti della locale
Rete delle Cure Palliative.
Con l’istituzione del DICP giunge così a
compimento il cammino intrapreso dalla
Legge n. 38 del 15 marzo e dall’atto di Intesa Stato–Regioni del 27 luglio 2012 per
attuare l’integrazione in un’unica Rete di
tutte le strutture pubbliche e private che
erogano cure palliative sia in ambito territoriale che di ricovero (hospice, ospedali e
RSA).
Il DICP dovrà farsi garante di molti passaggi chiave quali: l’accoglienza e la valutazione di bisogni di malati e famiglie,
l’avvio dei percorsi di cure palliative, la
continuità delle cure in tutti i setting
(ospedale, domicilio, ambulatorio, RSA),
l’estensione delle cure palliative ai bambini, il monitoraggio delle qualità delle cure
(secondo un set di indicatori quali-quantitativi) e dei costi relativi, la formazione
di tutto il personale, la raccolta dei dati di
attività da inviare al monitoraggio regionale e ministeriale e l’attuazione di eventi
informativi alla popolazione.
I punti salienti sono l’estensione delle cure
palliative al malato con patologie cronicodegenerative (cardiache, neurologiche,
polmonari, renali, epatiche, ecc.) la cui
terminalità non è gravata da minori sofferenze rispetto al malato oncologico. Molto significativo sarà l’avvio delle cure palliative domiciliari a due livelli (livello base
di cui il responsabile clinico sarà il medico
di medicina generale o il pediatra di famiglia e un livello specialistico in cui il responsabile clinico sarà il palliativista) ma
gestite da un’unica équipe dedicata che ne
assicura l’integrazione.
Questa è una avvincente sfida in cui finalmente sia i medici e i pediatri di famiglia
sia i palliativisti specialisti potranno collaborare per realizzare percorsi di cure palliative simultanee e di fine vita caratterizzati da tempestività delle risposte, flessibilità nell’individuazione del setting assistenziale più appropriato e semplificazione dei percorsi che dovranno diventare
sempre più rapidi e velocemente rimodulabili secondo gli aggravamenti clinici e le
relative intensità di cura.
Il Direttore del DICP
Dr. Luciano Orsi
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
Responsabilità del sanitario
e sicurezza delle cure
In Sanità il termine responsabilità pare
diventato ormai sinonimo di colpa, in assonanza ad una presunta, diffusa malpractice quotidianamente denunciata dai
mass media. In verità, responsabilità significa in medicina farsi carico, in scienza
e coscienza, delle richieste del paziente,
orientando il Sanitario il proprio agire in
autonomia, nel rispetto del paziente.
In una materia tanto complessa e multifattoriale quale è l’esercizio della medicina, i profili di responsabilità civile e penale vedono ancora oggi, purtroppo,
l’operatore sanitario soggiacere al Codice
Rocco (1934!), ove per ogni evento avverso si considera una eventuale condotta
colposa anche in sede penale. Anomalia
tutta italiana questa, che ci vede soli in
Europa con la Polonia, di volere considerare sempre tout court una responsabilità penale insita nell’atto medico.
Oggi, si impone una ridefinizione del
concetto di responsabilità e colpa in Sanità, con una depenalizzazione dell’atto
medico:
- considerare la responsabilità professionale in ambito civilistico, significa riconoscere l’attività Sanitaria come attività pericolosa;
- significa spostare in misura considerevole la responsabilità sulla Struttura;
- significa riconoscere una valenza sociale
al lavoro del Sanitario, collocandolo
all’interno del Codice Civile, in una
posizione equilibrata, equa e tutelata.
SICUREZZA DELLE CURE
La prevenzione del rischio connesso alle
attività mediche e sanitarie, la promozione della sicurezza nel governo delle cure:
in una parola, la cultura della sicurezza,
che ove ben attuata, può prevenire l’80%
delle conseguenze di eventi avversi, deve
preoccuparsi del fattore umano.
L’esercizio quotidiano della professione
in tranquillità deve essere la regola, non
una chimera…; un operatore poco sereno, poco tutelato, è meno motivato, meno efficace e talora sin pericoloso.!
RESPONSABILITÀ SANITARIA
E ASSICURAZIONI:
Il sistema Sanitario è al collasso, con un
incremento di contenzioso ormai non
più sostenibile.
Le Aziende Sanitarie, perennemente in
rosso con i loro bilanci, non sono infatti
più in grado di pagare premi assicurativi
cospicui e per contro le Compagnie di
Assicurazione ed i Brookers si sono da
tempo defilati…
Al fine di poter riallacciare un confronto
e ristabilire contatti, sono urgenti e ineludibili:
- significa una revisione dell’impianto giuridico della responsabilità professionale,
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NOTIZIE E COMUNICAZIONI
- significa una applicazione delle tabelle
di danno biologico, in analogia alla
infortunistica stradale e sul lavoro;
- significa una attivazione di congrui sistemi di Risk Management nelle strutture Sanitarie.
La Legge di riforma Balduzzi, in vero, ha
cercato di porre un embrione di ragionamento di sistema,
provando a ridisegnare il profilo della figura del professionista sanitario.
Introduceva una forma di Assicurazione
obbligatoria per il professionista, stabilendo un termine
perentorio al 13 agosto del corrente anno: data puntualmente disattesa e procrastinata.
Questo, ad oggi, il contesto in cui il Professionista Sanitario si trova ad operare,
fra colpa grave e colpa lieve…
Certo, allo Stato dettare le Leggi, ma non
può il Legislatore, nello specifico sostituirsi al Sanitario, cui compete intervenire con la propria responsabilità ed autonomia, avendo coscienza che in Medicina le complessità non si risolvono, ma si
governano!
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
RICORSO MEDICI SPECIALIZZANDI
ANNI 1983-1991
Molti Ordini chiedono notizie alla Federazione sulla vicenda relativa ai ricorsi
proposti dai medici specializzandi negli
anni 1983 1991 e sull’attività svolta in
sede giurisdizionale dalla Consulcesi, associazione che offre assistenza legale ai
medici che svolgevano la Scuola di specializzazione nel suddetto arco di tempo.
La Federazione segue da lungo tempo
questo contenzioso, di indubbia rilevanza
in quanto permetterebbe, in caso di esito
positivo del giudizio, di ottenere un rimborso notevole ai medici ricorrenti.
Occorre rilevare che l’argomento, da un
punto di vista giuridico, risulta piuttosto
complesso, specialmente per quanto concerne la durata della prescrizione del diritto al rimborso e la sua decorrenza.
La giurisprudenza, nel corso degli anni, è
stata piuttosto oscillante sulla questione.
Tralasciando le varie decisioni che si sono
susseguite nel tempo, appare rilevante la
sentenza della Suprema Corte di Cassazione terza sezione civile dei 18 agosto
2011, n. 17350 la quale ha affermato che
il diritto a percepire quanto dovuto si
prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999 (data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 con la quale lo Stato italiano ha
proceduto ad un sostanziale adempimento parziale considerando solo alcune categorie di specializzandi).
Per i medici interessati della vicenda,
quindi, la prescrizione sarebbe intervenuta in data 27 ottobre 2009, a meno
che, entro tale data, gli interessati abbiano agito giudizialmente o compiuto
atti interruttivi della prescrizione in via
stragiudiziale.
In tali casi, infatti, avendo manifestato la
propria pretesa attraverso l’esercizio di un
diritto, la prescrizione decennale decorrerà da tali atti.
Tutto ciò premesso, la Federazione ha
sempre rispettato l’autonomia di alcuni
Ordini che hanno voluto stipulare convenzioni con la Consulcesi per l’assistenza legale dei propri iscritti nel contenzioso di cui trattasi.
Si ritiene, peraltro, che non sia questo il
compito degli Ordini, né tantomeno della Federazione, considerato che varie possono essere le vie giudiziarie da percorrere, in particolare, ricorrendo ad un legale
di fiducia che possa seguire singolarmente la specificità di ogni singolo caso.
Un mandato legale comporta, poi, inevitabili rischi di soccombenza, con i relativi
oneri a carico degli iscritti e conseguente
responsabilità indiretta a carico dell’Ordine che ha suggerito di affidarsi a specifici legali o ad associazioni di consulenza.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SULL’IRAP
NOVITÀ DALL’UNIONE EUROPEA
Cari Colleghi
ritengo sempre necessario tenervi aggiornati su tutte le più importanti
novità che direttamente o indirettamente interessano la nostra attività di ordinisti e la professione odontoiatrica.
Allego pertanto a questa mia nota la recente sentenza della Corte di Cassazione
del 25 settembre 2013 n. 22020 relativa
alla assoggettabilità all’IRAP dei professionisti.
La sentenza chiarisce in modo esaustivo
che “l’automatica sottoposizione ad
IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la
natura del rapporto e qualsiasi siano le
mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla
lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione
del reddito, tale da escludere che l’IRAP
divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.
Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi
in cui la disponibilità di un dipendente
(magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità
produttiva del professionista, non costi-
tuisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente,
ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti).
Credo che questa pronuncia della massima Corte porti finalmente chiarezza e
contribuisca a delineare un quadro fiscale e giuridico più certo per quanto
concerne l’attività dei nostri studi professionali.
Cordiali saluti
Giuseppe Renzo
* * *
08/10/2013 Fiscale
CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 25 settembre 2013, n. 22020
Tributi IRAP Autonoma organizzazione
Assoggettabilità dell’imposta Professionista Dipendente part time Nessun aumento della capacità produttiva
Svolgimento del processo e motivi della
decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia Bari 5/03/10 del 17 febbraio
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
2010 che accoglieva solo parzialmente
l’appello dell’Ufficio ribadendo la
spettanza alla dott.sa F.T. del rimborso
IRAP relativamente agli anni 1999
(esclusa la prima rata) -2000-2004.
ha sufficientemente motivato la decisione impugnata con riferimento alle
deduzioni dell’amministrazione appellante suffragate dalle risultanze
probatorie emergenti dalle dichiarazioni dei redditi attraverso l’analisi dei
quadri RE, omettendo ogni valutazione sull’incidenza che i compensi per
lavoro dipendente per le annualità dal
1998 al 2004 (come riportate negli
allegali quadri RE delle dichiarazioni
dei redditi prodotti dal ricorrente)
hanno sull’attività lavorativa del contribuente, ritenendo occasionali le
collaborazioni rese da terzi (nella specie medici sostituiti), che, invece,
dall’esame degli atti risultano essere
continuative”.
2. La contribuente si è costituita in giudizio.
3. È stata depositata una relazione che
valutava il ricorso come infondato.
In quanto la Amministrazione non evidenzia nel suo ricorso elementi di fatto
tali da poter determinare la illogicità o
inadeguatezza della motivazione del giudice di merito. La presenza di modeste
spese per emolumenti a terzi (così come
accertato dalla CTR) non appare sufficiente per determinare l’automatica sottoposizione ad IRAP della professionista; specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le
400.000 lire mensili. Giova del resto
sottolineare che la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo
della “autonoma organizzazione” bensi
un elemento presuntivo da cui può essere dedotta la sussistenza della “autonoma organizzaione”.
6. Il Collegio, premesso che è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di
questa Corte che i compensi versati a
medici che sostituiscano il professionista non determinano una “autonoma
organizzazione” sottoposta ad Irap, ritiene di dover respingere il ricorso anche sotto il diverso profilo della sussistenza di un dipendente part time.
7. Ritiene il Collegio che si debbano
prender le mosse dai principi costituzionali, così come da ultimo enunciati
nella sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 11 ottobre 2012 che
ha dichiarato l’illegittimità della norma, ritenuta di natura tributaria, che
ha imposto un particolare onere fiscale sulle retribuzioni dei pubblici di-
4. Il Collegio, letta la memoria depositata dalla Avvocatura, ha ritenuto opportuno discutere la controversia in
pubblica udienza.
5. La Avvocatura sostiene che “in sintesi,
la Commissione di secondo grado non
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NOTIZIARIO DELLA FEDERAZIONE
pendenti che superino un certo “tetto”. Afferma la Corte che gli artt. 3 e
53 della Costituzione impongono al
legislatore un “uso ragionevole dei
suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di determinare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà
dell’entità dell’imposizione” (sentenza
n. 111 del 1997).
“particolare utilizzazione dei servizi comunali da parte dei soggetti”. Ma la sottoposizione ad Irap non è rapportata alla
(sia pure solo potenziale) maggiore fruizione dei servizi pubblici.
Dunque l’IRAP deve trovare giustificazione in una specifica capacità contributiva del soggetto colpito dalla imposta; e
la cennata esigenza di ragionevolezza che
eviti ingiuste discriminazioni ha determinato una modifica legislativa che appare determinante ai fini della decisione
della presente controversia.
Nel suo testo originario, l’art. 2 dei D.
Leg, 446/1997 assoggettava alla Imposta
Regionale sulle Attività Produttive
(IRAP) “l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di
servizi”; e quindi colpiva ogni attività
degli esercenti professioni intellettuali
che possedesse il requisito della “abitualità”, cioè non fosse esercitata occasionalmente.
Il D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, ha però
aggiunto nel citato art. 2 la specificazione secondo cui la attività deve essere “autonomamente organizzata” (quando non
sia riferibile a società).
Queste due parole sono state introdotte
allo scopo di inserire un fattore di razionalità costituzionale nel sistema, ancorché tale inserimento abbia determinato
una deroga alla coerenza logica del tributo che, nella sua versione originaria,
coinvolgeva senza deroghe ogni forma
di attività produttiva non occasionale. È
infatti pacifico che la riforma del 1998
È cioè consentito al legislatore di sottoporre una parte dei contribuenti a specifici oneri maggiori e diversi rispetto a
quelli che colpiscono ogni forma di ricchezza, ma tale specifica imposizione
deve poggiare su una qualche razionale
giustificazione, che può discendere in
primo luogo dalla maggiore “ricchezza”
dei contribuenti colpiti (il proprietario
di immobili che ricavi da essi un certo
reddito è senza dubbio “più ricco” di chi
percepisca il medesimo reddito come
frutto di lavoro dipendente), ma anche
dalla circostanza che i contribuenti sottoposti ad ulteriori specifici oneri usufruiscono in misura maggiore di determinati pubblici servizi; cagionando con
la loro attività l’esigenza di maggiori
spese pubbliche.
Quest’ultima ipotesi si verificava ad
esempio nella Imposta Comunale sulle
Attività produttive (ICIAP) abolita dalla
legge istitutiva dell’IRAP, l’ICIAP trovava cioè (in base alla sentenza n. 238 del
13 maggio 1993 della Corte Costituzionale) giustificazione costituzionale nella
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ha escluso dall’applicazione dell’IRAP
anche professionisti con elevati guadagni
quando alla realizzazione di tali guadagni
non concorra alcuna organizzazione o
concorra una organizzazione ad essi non
riconducibile (come accade nel caso
dell’attore che reciti in una struttura di
spettacolo da altri organizzata e diretta,
del chirurgo libero professionista che
operi in una clinica altrui, di chi svolga
attività di amministratore o sindaco utilizzando le strutture messe a disposizione
dalla azienda amministrata).
La modifica del 1998 mirava però a prevenire un intervento del Giudice delle
leggi analogo a quello che aveva in passato escluso dall’applicazione dell’ILOR la
quasi totalità dei lavoratori autonomi
(sentenza n. 42/1980).
Ed infatti la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10 maggio 2001, ha
ritenuto che l’imposta in parola sia legittima proprio perché non colpisce qualunque attività produttiva, ma solo quelle che siano “autonomamente organizzate”; di guisa che non risulta un’imposta
sul (mero) lavoro autonomo” ma un’imposta sulla capacità produttiva che deriva
dalla “autonoma organizzazione”, che
deve far capo al contribuente.
E la “autonoma organizzazione” deve costituire un qualcosa di ulteriore e diverso
rispetto a quella razionale autoorganizzazione che necessariamente accompagna
qualunque attività professionale svolta
abitualmente, deve essere un “quid pluris” che giustifichi l’imposizione ai “lavoratori autonomi organizzati” di un onere
fiscale che non colpisce invece i lavoratori subordinati (e che coinvolge tutto il
loro reddito professionale e non solo la
quota parte ricollegabile alla autonoma
organizzazione).
Di conseguenza, la Corte Costituzionale
ha demandato ai giudici tributari (ed alla
Cassazione) il compito di definire quando il contribuente disponga di una propria “autonoma organizzazione”, in modo da garantire una applicazione “ragionevole” della norma in questione. È d’altronde ovvio che i criteri scolpiti negli
artt. 3 e 53 della Costituzione debbono
essere tenuti presente anche dai giudici,
chiamati a dar ragionevolezza alle applicazioni del diritto vigente, se necessario
attraverso un’interpretazione “costituzionalmente orientata”.
In quest’ottica sono state abbandonate
quelle chiavi interpretative che vanificano la modifica legislativa in questione;
ritenendo sufficienti per l’applicazione
dell’imposta requisiti che sostanzialmente costituiscono una mera “autoorganizzazione” razionale del lavoro. Con la
conseguenza di determinare una ingiustificata sperequazione ai danni dei lavoratori autonomi, gravati da un’imposta che
risparmia i lavoratori dipendenti (rectius
che per i lavoratori dipendenti grava sui
datori di lavoro).
La Corte di Cassazione ha cioè fin dalle
prime pronunce decise nella udienza
dell’otto febbraio 2007 respinto la tesi
della Amministrazione secondo cui le
parole “autonoma organizzazione”, introdotte nell’art. 2 del D.Lgs. 15 dicem25
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bre 1997, n. 446 dal D.Lgs. 10 aprile
1998, n. 137 costituirebbero soltanto un
chiarimento ed una specificazione del requisito della “abitualità” già presente nel
testo del 1997. Di guisa che la “autonoma organizzazione” ben potrebbe estrinsecarsi “nell’impiego dell’intelligenza e
della cultura, nella (mera) capacità di acquisire clientela, di ottenere credito, di
competere, di promuovere ogni legittima
iniziativa”.
Per altro verso è stata respinta anche la
tesi prospettata da molti contribuenti,
secondo cui dovrebbe intendersi per “autonoma organizzazione” una struttura
capace di produrre di per sé sola reddito,
prescindendo dall’apporto del professionista o del lavoratore autonomo. Perciò
l’imposta non sarebbe mai dovuta, ad
esempio, dai singoli che esercitino le cosiddette “professioni protette”, in quanto
il venir meno del professionista determinerebbe l’automatica cessazione dell’attività e l’azzeramento dei reddito. Questa
Corte di legittimità ha affermato che
“non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’Irap il fatto
che l’apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o perché la
clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso” (sentenza n. 5011 del 5
marzo 2007, cui adde, ad esempio, la
sentenza n. 8171 del 2 aprile 2007).
Ciò in quanto l’impostazione proposta
dai contribuenti escluderebbe dall’ambito dell’Irap pressoché tutte le attività
professionali e di lavoro autonomo; tale
soluzione è in contrasto con l’impalcatura della legge che prevede l’applicazione
dell’imposta a coloro che esercitino arti e
professioni di cui all’art. 49 comma 1 dei
Tuir (approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917) ogni qual volta vi sia una
“autonoma organizzazione”.
Si afferma quindi con giurisprudenza
che può dirsi pacifica che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva che può
non essere compiutamente autonoma
(cioè derivare da strutture autosufficienti) ma deve pur sempre essere “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla
sua cultura e preparazione professionale)
e colpisce un reddito che contenga una
parte aggiuntiva di profitto, derivante da
una struttura organizzativa “esterna”,
cioè da “un complesso di fattori che, per
numero, importanza e valore economico,
siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know how del
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professionista (lavoro dei collaboratori e
dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici,
dalle prestazioni di terzi, da torme di finanziamento diretto ed indiretto etc..)”,
cosicché è “il surplus di attività agevolata
dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista... ad essere
interessato dall’imposizione che colpisce
l’incremento potenziale, o quid pluris,
realizzabile rispetto alla produttività auto
organizzata del solo lavoro personale”
(Cass. Trib. 15754/2008; vedi da ultimo
la sentenza n. 19769 del 28 agosto 2013.
Queste affermazioni di principio sfociano secondo un filone giurisprudenziale
nella tesi secondo cui il richiesto surplus
idoneo a determinare l’assoggettamento
ad IRAP può essere costituito dalla presenza di un dipendente stabile; anche solo part time, anche solo con funzioni
meramente accessorie (pulizia).
Viene cioè più volte riprodotta la massima secondo cui il requisito “dell’autonoma organizzazione”, il cui accertamento
spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congniamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione e non
sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali
eccedenti, secondo l’id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo
non occasionale di lavoro altrui” (cfr., ex
pluribus, la sentenza n. 3676 del 16 febbraio 2007). Spesso la affermazione non
è rilevante al fine del decidere perché in
concreto il contribuente non si avvale in
modo “non occasionale” di lavoro altrui,
ma in varie ipotesi essa costituisce il punto di partenza per una pronuncia sfavorevole al contribuente, sia pure sovente di
cassazione con rinvio, pur a fronte di un
dipendente. È però altresì presente nella
giurisprudenza di questa Corte un indirizzo che non ritiene un dipendente costituisca fattore di per sé solo decisivo ed
insuperabile per determinare il riconoscimento della “stabile organizzazione”.
Si può in primo luogo ricordare la sentenza 5009/2007, secondo cui “si ha
esercizio di attività autonomamente organizzata” soggetta ad Irap ai sensi
dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997 quando l’attività abituale ed autonoma del
contribuente dia luogo ad un’organizzazione dotata di un minimo di autonomia
che potenzi ed accresca la capacità produttiva dei contribuente stesso.
DR. MARCELLO SACCARDO
SPECIALISTA IN:
Malattie nervose e mentali
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Di guisa che l’imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali
e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio
della sua attività personale, simile a
quello di cui abitualmente dispongono
anche soggetti esclusi dall’applicazione
dell’Irap (collaboratori continuativi, lavoratori dipendenti)” (nei medesimi termini è la sentenza n. 8170 del 2 aprile
2007). Ed ancora la sentenza n. 3675
del 16 febbraio 2007, nel cassare la sentenza di merito che aveva escluso
dall’imponibilità Irap un professionista
che svolgeva attività “protetta” dall’iscrizione all’Albo professionale, manda al
giudice di merito di procedere all’accertamento circa “la sussistenza o meno di
una struttura di supporto all’attività del
contribuente”, appurando “se il ricorrente utilizzi, nell’esercizio della propria
professione, beni strumentali o lavoro
altrui e in quale misura tali fattori incidano sui costi e gli oneri esposti dal contribuente (per esempio, attraverso l’analisi del Quadro RE della dichiarazione
dei redditi) in relazione all’esercizio della sua professione”.
La sentenza n. 3675 assoggetta dunque
ad Irap “l’attività che presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo,
derivante dall’impiego di capitali e/o di
lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo”.
E in parallelo la sentenza n. 5258 del
marzo 2007 richiede “una struttura, la
quale prescinde dalla qualità o quantità
dei fattori, ma va valutata in relazione al
potenziamento della mera attività personale del professionista”.
Come si vede, le sentenze da ultimo indicate non escludono che la presenza di
anche solo un dipendente possa costituire indizio di “stabile organizzazione”, rimettono però la concreta valutazione al
giudice di merito, escludendo un automatismo dipendente soggezione a IRAP
(cfr. la sentenza n. 22592 dell’11 dicembre 2012).
Il mancato riferimento, come fattore sufficiente a determinare di per sé solo l’applicazione dell’IRAP, della circostanza
che il professionista si avvalga dell’opera
di un dipendente è, ad esempio, particolarmente significativo nell’ambito della
pronuncia 5012/2007, in quanto risultava in fatto pacifico che il professionista
(avvocato) disponeva di locali ancorché
in locazione e di un dipendente con
mansioni di segretario.
Vi sono, del resto, precedenti specifici
secondo cui la presenza di un solo dipendente part time addetto alla porta ed alla
pulizia dello studio non costituisce di
per sé un elemento tale da concretizzare
il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa
I.R.A.P (ordinanza n. 18472 del 4 luglio
2008); cui si può affiancare, tra l’altro,
l’ordinanza n. 14304 del 8 agosto 2012
secondo cui “deve essere confermata la
sentenza di merito che ha escluso la applicabilità dell’IRAP ad un ragioniere
che usufruisca di un dipendente part time per poche ore (10) alla settimana”
(adde da ultimo l’ordinanza n. 143 04
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del 8 agosto 2012). Sembra al Collegio
che l’automatica sottopozione ad IRAP
dei lavoratore autonomo che disponga di
un dipendente, qualsiasi sia la natura del
rapporto e qualsiasi siano le mansioni
esercitate vanificherebbe l’affermazione
di principio desunta dalla lettera della
legge e dal testo costituzionale secondo
cui il giudice deve accertare in concreto
se la struttura organizzativa costituisca
un elemento potenziatone ed aggiuntivo
ai fini della produzione del reddito, tale
da escludere che l’IRAP divenga una
(probabilmente incostituzionale) “tassa
sui redditi di lavoro autonomo”.
Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in
cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente
esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce
un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per
lui (e per i suoi clienti).
Si tratta certo di una valutazione difficile, assai più complessa della automatica
deduzione dell’imposizione da un fatto
accertabile attraverso la denuncia dei
redditi e i tabulati INPS; ma questa valutazione conduce a razionalità costituzionale (ed economica i due profili sono
strettamente connessi) l’imposizione.
In particolare, la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assuma un dipendente anche quando tale dipendente non
determini un qualche significativo aumento del reddito e quindi manchi secondo la tesi qui accolta il presupposto
giuridico dell’IRAP, costituirebbe una
sorta di sanzione che scoraggerebbe l’assunzione di dipendenti.
Per tutte queste considerazioni il Collegio ritiene di dover rigettare il ricorso in
quanto in esso non si evidenziano elementi da cui sia possibile dedurre che il
dipendente part time della contribuente
abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della sua capacità produttiva.
La complessità della questione trattata e
la presenza di indirizzi giurisprudenziali
non convergenti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del
presente grado di giudizio.
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CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI UNA BORSA DI STUDIO
IN MEMORIA DELLA DOTT. SSA MARIA BONINO
no di dieci anni alla data di scadenza
del presente bando di cui all’art.4.
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Valle d’Aosta bandisce un concorso per l’assegnazione di
una Borsa di Studio biennale in memoria della Dott.ssa Maria Bonino, già
iscritta a questo Ordine Professionale e
deceduta in Africa nell’espletamento
dei suoi doveri professionali.
La Borsa di Studio è indirizzata a giovani medici che presentino lavori di ricerca e tesi di laurea o specializzazione
sulle problematiche sanitarie più rilevanti inerenti l’area materno-infantile
di Paesi in Via di Sviluppo.
ARTICOLO 4
I candidati al premio dovranno far pervenire entro e non oltre il 31/12/2013
all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Valle d’Aosta – Corso
Lancieri d’Aosta, 5 – 11100 AOSTA:
• Domanda in carta semplice redatta
come da modello allegato
• Copia del lavoro di ricerca o tesi
• Curriculum universitario e professionale
• Documentazione di pregresse esperienze personali di cooperazione in
progetti sanitari riguardanti l’area materno-infantile in Paesi in Via di Sviluppo.
ARTICOLO 2
Il premio è stabilito in € 6.000,00 (euro seimila/00).
Al suo finanziamento contribuisce per
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) la
Fondazione Maria Bonino www.fondazionemariabonino.it e per € 1.000,00
(euro mille/00) l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della
Valle d’Aosta.
I candidati, inoltre, possono autocertificare come da modello allegato:
• Laurea in Medicina e Chirurgia
• Abilitazione all’esercizio professionale
• Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Al fine della partecipazione al concorso
la documentazione deve essere presentata a mezzo raccomandata A.R. (farà
fede il timbro postale) o per Posta Elettronica Certificata.
ARTICOLO 3
Possono partecipare al concorso tutti gli
iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri d’Italia da me30
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SPAZIO LIBERO
ARTICOLO 5
stampa locali e nazionali, la stampa specializzata, gli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
d’Italia e tramite il portale della
FNOMCeO.
Esso viene altresì diffuso a tutte le Facoltà di Medicina e Chirurgia e alle
Scuole di Specializzazione in Pediatria,
in Ginecologia e Ostetricia, in Igiene e
Sanità Pubblica, in Malattie Infettive e
Tropicali del territorio nazionale.
La Commissione giudicatrice del premio è composta da:
• Presidente dell’OMCeO Valle d’Aosta
con funzione di Presidente
• Presidente della Fondazione Maria
Bonino
• Commissari: n° 3 Consiglieri
dell’OMCeO Valle d’Aosta e n° 1
membro del Gruppo Scientifico della
Fondazione Maria Bonino
ARTICOLO 6
La Commissione giudicatrice effettua a
suo giudizio insindacabile entro il
28/02/2014 la valutazione dei curricula
dei candidati e dei lavori di ricerca o tesi presentati.
ARTICOLO 7
I lavori di ricerca o tesi presentati al
Concorso 2013 non potranno essere ripresentati in edizioni del Concorso successive.
STUDIO DI ECOGRAFIA
ECO-COLOR DOPPLER
AGO ASPIRATO
ARTICOLO 8
La data di attribuzione della borsa verrà
comunicata al vincitore con debito
preavviso. Il vincitore si impegna ad accettare la presentazione e la discussione
del suo elaborato nel corso del 2014, in
un’occasione da concordarsi tra OMCeO Valle d’Aosta e Fondazione Maria
Bonino.
DR.
GIANANDREA
BERTONI
SPECIALISTA IN:
Radiologia Diagnostica
RICEVE PER APPUNTAMENTO
Via Marangoni, 7 - Mantova
cell. 348/7804686 - abit. 0376/362783
Via M. Azara, 6 - Tempio Pausania (SS)
abit. 079/673208
ARTICOLO 9
Si dà massima diffusione al presente
bando tramite i principali mezzi di
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SPAZIO LIBERO
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
IN MEMORIA DELLA DOTT. SSA MARIA BONINO
MODULO DI PARTECIPAZIONE
AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA VALLE D’AOSTA
Corso Lancieri, 5 - 11100 AOSTA
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ____________________
residente a ___________________________________________________ Prov. ________ CAP_______________
Via _________________________________________________________ n° ____________
recapiti telefonici ______________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso per l’assegnazione della Borsa di Studio in memoria della Dott.ssa Maria
Bonino bandito dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta.
Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°
445 e dagli artt. 495 e 496 del Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci, e consapevole altresì,
di incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione
DICHIARA
di aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il ____________________________________________
di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale nella sessione ____________________________
di essere iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
_________________________________ dal ________________________________
All’uopo allega:
• Copia del lavoro di ricerca o tesi
• Curriculum universitario e professionale
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento
• Documentazione di pregresse esperienze personali di cooperazione in progetti sanitari
riguardanti l’area materno-infantile in Paesi in Via di Sviluppo.
ESPRIME il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali soprariportati.
Data
Firma
_________________________________
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