Manuale Operatore Gestione Doti Piano Disabili
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Manuale Operatore Gestione Doti Piano Disabili _________ Finanziamento 2012 Attività 2013 Indice 1 – INTRODUZIONE 1.1 Obiettivi e destinatari del Manuale 1.2 Sintesi dei contenuti 2 – ELABORAZIONE E INVIO DEL PIP – Condizioni per la partecipazione 2.1 Operazioni preliminari all’elaborazione del PIP 2.2 Elaborazione del Piano di Intervento Personalizzato 2.3 Invio del Piano di Intervento Personalizzato 3 – REALIZZAZIONE DEL PIP 3.1 Avvio delle attività 3.2 Adempimenti relativi alla realizzazione del PIP 3.3 Comunicazione di variazione del PIP 3.4 Rinuncia/Rinuncia Tacita della Dote 3.5 Proroga PIP 3.6 Conclusione del PIP 3.7 Ausilio 3.8 Bonus Operatore 3.9 Tutor aziendale (solo per dote mantenimento azienda) 3.10 Incentivo all’assunzione per il Datore di lavoro 3.11 Contributo al Datore di lavoro per l’adattamento del posto di lavoro 4 – LIQUIDAZIONE 4.1 Condizioni di ammissibilità 4.2 Procedure di liquidazione e pagamento 4.2.1 Strumenti e iter procedurale di liquidazione dei servizi della dote 4.2.2 Iter procedurale per la liquidazione di indennità/contributi 5 – OBBLIGHI E DOVERI 5.1 Obblighi dell’Operatore che prende in carico la persona 5.1.1 Obblighi generali 5.1.2 Comunicazione delle variazioni 5.2 Obblighi degli operatori che erogano i servizi 5.2.1 Conservazione della documentazione e inserimento dati nel sistema informativo 5.2.2 Verifiche in loco 5.2.3 Informazione antimafia 5.3 Irregolarità e sanzioni 5.4 Riferimenti normativi ALLEGATO 1 – Elenco indicativo dei documenti da conservare Pagina 2 di 22 1 - INTRODUZIONE 1.1 Obiettivi e destinatari del Manuale Obiettivo del presente manuale è fornire un supporto operativo per una corretta gestione e liquidazione delle attività finanziate dal Fondo Regionale Disabili attraverso il Piano Provinciale Disabili 2011-2012 – finanziamento 2012, attività 2013 - a favore di individui, operatori, organismi o imprese, pubbliche o private che partecipano all’attuazione del Piano. La dote è un insieme di risorse destinate alle persone disabili con le caratteristiche descritte all’art. 1 c. 1 della legge 68/99, residenti o domiciliate nel territorio della provincia di Varese, iscritte negli elenchi e/o graduatorie, di cui all’art. 8 delle citata legge 68/99 o occupate ai sensi della normativa per il collocamento dei disabili, finalizzate all’inserimento e reinserimento lavorativo, alla riqualificazione professionale e al mantenimento occupazionale nell’ambito di un percorso personalizzato. Gli operatori accreditati svolgono un ruolo importante nell’attuazione della dote, sia in quanto erogano i servizi alla formazione e al lavoro previsti, sia per il supporto che sono chiamati a fornire ai destinatari nella definizione e nell’accompagnamento del loro percorso personalizzato. Il percorso personalizzato che gli operatori definiscono insieme al beneficiario è formalizzato nel Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che rappresenta il documento di riferimento per tutti i servizi connessi alla dote. Il percorso personalizzato, articolato sui fabbisogni individuali, può coinvolgere una pluralità di soggetti, individuati nel bando, in quanto funzionali al raggiungimento dell’obiettivo di occupazione e occupabilità, condiviso tra le parti. Si evidenzia che gli standard dei servizi al lavoro per la realizzazione del presente Piano sono definiti dal d.d.u.o. 1410 del 18/02/2010 in quanto la valenza della programmazione si riferisce ai finanziamenti delle annualità 2011 e 2012 (attività 2013) 1.2 Sintesi dei contenuti Il presente Manuale disciplina le procedure che i soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano Intervento Personalizzato (PIP) sono tenuti a seguire per assicurare una corretta gestione rendicontazione della dote, salvo quanto diversamente specificato nei singoli dispositivi pubblici. Gli adempimenti che gli operatori sono tenuti a seguire sono organizzati rispetto alle diverse fasi attuazione della dote: Elaborazione e invio del Piano di Intervento Personalizzato (PIP); Realizzazione del PIP; Chiusura/ Liquidazione. Sono inoltre individuati gli obblighi cui gli operatori sono tenuti nel momento in cui aderiscono Piano di Intervento Personalizzato. di e di al Pagina 3 di 22 2 - ELABORAZIONE E INVIO DEL PIP Condizioni per la partecipazione 2.1 Operazioni preliminari all’elaborazione del PIP Il sistema informativo di riferimento per la gestione del Piano Disabili è Sintesi. L’Operatore che intende partecipare alla realizzazione del Piano deve richiedere le credenziali per poter accedere agli applicativi Gestione Bandi e Corsi (GBC) e Gestione Servizi (GSS). (La modalità tecnica di gestione è descritta nel manuale scaricabile dalla home page di Sintesi, Area Operatori, Piano Disabili, menu di destra). L’adesione al Piano, effettuata mediante GBC, individua tutti i soggetti erogatori dei servizi previsti, pertanto tali servizi potranno essere erogati solo dagli operatori espressamente indicati; essa va inviata elettronicamente alla Provincia e va contestualmente inviata una e-mail all’indirizzo [email protected] per la conferma dell’operazione. L’atto di adesione degli operatori componenti la filiera, scaricabile dal kit di presentazione presente su GBC, dovrà essere firmato con CRS1 o altro strumento per la firma digitale e allegato alla domanda di finanziamento. La domanda di finanziamento firmata digitalmente deve essere presentata on-line a partire dal giorno 20 febbraio 2013 con la modalità “sportello aperto”, inviando contestualmente una e-mail all’indirizzo [email protected] per la conferma dell’operazione La Provincia comunica con mail l’approvazione del progetto. L’operatore, dopo aver ricevuto l’approvazione, avvia tutte le azioni previste dal progetto. Tale operazione è preliminare alla prenotazione del PIP. A partire dal giorno 28 febbraio 2013, sarà possibile procedere alla prenotazione dei pip da parte degli Enti che abbiano ottenuto l’ approvazione del progetto da parte della Provincia. I pip potranno essere prenotati fino al 30 giugno 2013. 2.2 Elaborazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP) La persona con disabilità che intende usufruire della dote, dovrà rivolgersi ad un Operatore accreditato ai servizi al lavoro. L’Operatore, con accesso al sistema informativo GSS, verifica l’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’art. 8 della legge 68/99 e, se necessario, segnala la necessità di aggiornamento della scheda anagrafica contattando l’ufficio del Collocamento Mirato Disabili al numero 0332/252721 e verifica se la persona possiede i requisiti per essere destinatario di una delle doti disponibili e chiede al destinatario la documentazione sanitaria aggiornata. Riguardo alle Doti mantenimento, nel caso in cui la scheda anagrafica e professionale del lavoratore o la cob di riferimento non sia presente nel sistema Sintesi, l’operatore dovrà fornire la documentazione necessaria alla verifica del requisito richiesto per l’accesso alla dote. L’Operatore accreditato ai servizi al lavoro procede nell’elaborazione di un PIP secondo le indicazioni specificate in ogni singolo dispositivo avendo verificato la disponibilità finanziaria della dote. 1 per informazioni visitare il sito www.crs.regione.lombardia.it Pagina 4 di 22 L’accesso alle doti potrà avvenire sulla base delle disponibilità finanziarie e delle eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie. L’Operatore deve acquisire autodichiarazione da parte del destinatario relativamente a: percepire o meno indennità di disoccupazione o di mobilità; non essere beneficiario di altre tipologie di doti; non essersi rivolto ad altri operatori per i servizi propedeutici alla definizione del PIP. La redazione del PIP consiste nella definizione del percorso che il destinatario dovrà seguire, ovvero nella selezione dei servizi che l’Operatore, insieme alla persona disabile, ritenga siano utili a perseguire gli obiettivi di inserimento lavorativo o di sostegno all’occupazione. Nel campo "Profilo del destinatario/a e Obiettivo occupazionale" devono essere presenti le seguenti aree: • • • • • Descrizione del destinatario, tipologia disabilità, capacità residue, vincoli e limitazioni, esperienze pregresse Se l’utente ha già usufruito di una dote nei Piani precedenti e l’Operatore ritiene di dover erogare i servizi propedeutici deve indicare le variazioni avvenute che giustificano tale scelta Competenze di base Competenze Tecnico professionali Competenze Trasversali Devono inoltre essere illustrati gli obiettivi, i punti di criticità e di forza e i servizi più rispondenti al perseguimento degli obiettivi occupazionali specificando la necessità o meno della formazione. Se prevista la formazione deve essere esplicitata la tipologia di corso prescelto, i contenuti, la durata, gli obiettivi , ovviamente la stessa deve trovare coerenza con l’obiettivo occupazionale e con la tipologia di disabilità dell’utente. E’ possibile in ogni momento modificare la selezione dei servizi nel PIP in bozza fino al momento in cui il PIP non viene perfezionato e confermato elettronicamente in modo definitivo sul Sistema Informativo. I servizi devono rispettare i massimali di costi, secondo le disposizioni provinciali. Va sottolineato che nel PIP possono essere inseriti servizi erogabili anche da operatori diversi dall’Operatore che ha preso in carico la persona, fermo restando che: i servizi al lavoro possono essere erogati solo da Operatori accreditati al lavoro anche avvalendosi dei soggetti di cui al paragrafo 3 dell’Allegato A) approvato con d.g.r. del 25 novembre 2009 n. 10603, ed in specifico: 1. Cooperative Sociali iscritte nell’apposito Albo Regionale 2. Unità di offerta sociosanitaria 3. Comuni anche in forma associata i servizi alla formazione possono essere erogati solo da Operatori accreditati alla formazione. Durata dei PIP: • Dote Inserimento lavorativo - 12 mesi dalla data di accettazione del PIP e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2014; • Dote Mantenimento Azienda - 6 mesi dalla data di accettazione del PIP, in presenza di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato a condizione che il datore di lavoro sottoscriva una lettera di impegno per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato entro la chiusura della dote; • Dote Mantenimento Cooperativa Sociale, tipo B - 12 mesi dalla data di accettazione del PIP e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2014, in presenza di un contratto a tempo indeterminato. Pagina 5 di 22 L’Operatore ha il compito di individuare un tutor, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Regionale n. 9749 del 31.10.2012, che prenderà in carico il destinatario accompagnandolo in tutte le fasi del percorso e di effettuare il monitoraggio sull’andamento del PIP. Il tutor rappresenta l’unica interfaccia fra il destinatario e la rete degli operatori coinvolti nell’erogazione dei servizi, e si rende garante del rispetto dei contenuti e delle modalità di fruizione concordate e sottoscritte con il destinatario nel suo Piano di Intervento Personalizzato. Il tutor può prendere in carico contemporaneamente un massimo di 15 utenti. Per altre specifiche si rimanda ai singoli dispositivi. La dote prevede l’erogazione dei seguenti contributi ai destinatari, meglio declinati nei singoli dispositivi: • borsa lavoro durante lo svolgimento di un tirocinio • indennità di partecipazione ai servizi. Si precisa che, in fase di realizzazione del PIP, l’operatore, in accordo con il destinatario, potrà valutare l’opportunità di modificare alcuni contenuti del PIP, compatibilmente con gli obiettivi e la tempistica del percorso, secondo le modalità specificate nel presente Manuale, previa autorizzazione da parte della Provincia di Varese. 2.3 Invio del Piano di Intervento Personalizzato L’Operatore che ha preso in carico la persona disabile deve: 9 compilare il PIP tramite il sistema informativo (GSS), 9 salvarlo sul proprio pc 9 firmarlo e farlo firmare al destinatario della dote con CRS o altro strumento per la firma digitale 9 inserirlo sul sistema informatico cliccando sull’icona “allega documenti” visibile nella parte del sistema riservata al PIP 9 inviare una mail di comunicazione dell’avvenuta operazione all’indirizzo [email protected] Nel caso in cui il destinatario non sia in possesso del pin della CRS o altro strumento per la firma digitale, l’Operatore deve: 9 stampare il PIP e farlo sottoscrivere all’utente, 9 scansionare il PIP firmato; 9 salvarlo sul proprio pc 9 firmarlo con CRS o altro strumento per la firma digitale, 9 inserirlo sul sistema informatico cliccando sull’icona “allega documenti” visibile nella parte del sistema riservata al PIP unitamente alla scansione di un documento di identità del destinatario o della copia dell’atto di conferimento dei poteri di firma al delegato nel caso il PIP non sia sottoscritto dal destinatario 9 inviare una mail di comunicazione dell’avvenuta operazione all’indirizzo piano [email protected] Unitamente al PIP deve essere inviato il documento dichiarazione sostitutiva atto di notorietà scaricabile dal kit di avvio su GBC inserendolo sul sistema informatico cliccando sull’icona “allega documenti” visibile nella parte del sistema riservata al PIP. Una volta allegato il PIP, l’operatore riceve, entro 7 giorni lavorativi, una comunicazione via mail di accettazione e avvenuto finanziamento del PIP. Pagina 6 di 22 Entro i medesimi termini, qualora si rendesse necessario, verranno richieste le dovute integrazioni. Le modalità di gestione della documentazione descritte nel presente paragrafo, si applicano a tutti i documenti inseriti nel kit di avvio di ciascun bando. 3 - REALIZZAZIONE DEL PIP 3.1 Avvio delle attività L’Operatore, entro 30 giorni dalla data di validazione del PIP, dovrà avviare la prima attività prevista, diversa da quelle propedeutiche alla stesura del PIP,escluso il monitoraggio, pena la decadenza del PIP e delle risorse economiche prenotate, in quanto il sistema effettuerà autonomamente questa operazione. Le attività propedeutiche alla definizione del PIP (realizzate tra la data di approvazione dell’adesione al Piano e la data di invio del PIP) devono essere avviate in GSS al momento dell’approvazione del PIP, registrate compilando il calendario e successivamente chiuse e protocollate. Ogni servizio deve essere avviato su GSS con la relativa presa in carico, contestualmente all’erogazione della prima ora, ai fini del riconoscimento della spesa. Se l’Operatore non è nelle condizioni di avviare le attività o sono decorsi i termini per il loro avvio (30 giorni dalla data di accettazione del PIP), ne deve dare immediata comunicazione al destinatario ed alla Provincia. Il destinatario avrà comunque la possibilità di accedere ad un’altra dote previa verifica della disponibilità delle risorse economiche. 3.2 Adempimenti relativi alla realizzazione del PIP L’operatore provvede all’inserimento e all’aggiornamento periodico dei servizi previsti dal PIP, garantendo la tracciabilità delle attività, utilizzando il calendario presente su GSS. L’attività del tutor consiste anche nella gestione della documentazione prevista nell’attuazione della dote. Nel caso di attività formative, l’Operatore dovrà acquisire dall’ente erogatore del servizio di formazione copia del registro formativo e delle presenze. Nella dote inserimento, le attività di formazione non possono essere erogate successivamente alle attività di tirocinio. L’Operatore che eroga i servizi al lavoro deve inoltre assicurare che il singolo professionista coinvolto nell’erogazione dei servizi compili (non elettronicamente) il timesheet (scheda di rilevazione delle attività e delle ore), utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC. Pagina 7 di 22 Denominazione Operatore (titolare dell'azione) Cognome e nome (professionista che eroga il servizio) Data Servizio erogato Nominativo e Codice Fiscale intestatario PIP (destinatario) Dalle ore Alle ore Firma N° destinatario ore (se presente all’attività) Le registrazioni debbono avvenire su base giornaliera indicando la tipologia del servizio, il dettaglio delle attività erogate andrà invece specificato nel “campo note” del calendario su GSS. L’apposizione della firma per esteso da parte del destinatario deve avvenire unicamente se lo stesso è presente o partecipa all’attività o servizio erogato. Nei casi in cui il professionista abbia in carico più utenti, deve utilizzare un solo time-sheet nel quale indicare tutti i servizi erogati agli stessi in ordine cronologico compilando in modo sequenziale tutte le righe. Le registrazioni sul calendario presente su GSS debbono avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui si sono realizzate le attività. Gli operatori che erogano la formazione sono tenuti a trasmettere all’avvio di ogni corso il relativo calendario ed eventuali variazioni dello stesso al numero fax 0332 252.561. Nell’erogazione dei servizi previsti nel PIP gli Operatori sono tenuti a rispettare gli standard dei servizi al lavoro definiti nel d.d.u.o. 1410 del 18/02/2010, che costituiscono parte integrante del presente Manuale. Si riportano gli output che l’Operatore, titolare del PIP, deve conservare per dare evidenza dell’erogazione del servizio: 9 Scheda anagrafica 9 Scheda individuale degli ambiti di sviluppo 9 CV in formato europeo 9 Scheda individuale delle competenze, già sviluppate e da sviluppare 9 Contratto di lavoro o COB 9 Candidature 9 Bilancio e valutazione dei risultati da parte del destinatario e del coach L’Operatore deve curare inoltre la compilazione dei documenti di seguito descritti e scaricabili dal Kit di avvio presente su GBC. Registro formativo e delle presenze Nel caso in cui il PIP preveda lo svolgimento di attività formative, gli operatori che erogano tali servizi devono predisporre il registro formativo e delle presenze (scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC), vidimato dal rappresentante legale, in coerenza con le disposizioni regionali (D.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività Pagina 8 di 22 formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”). Registro stage Nel caso in cui il PIP preveda attività formativa con lo svolgimento di uno stage, l’operatore che eroga tale attività deve predisporre il registro stage (scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC)– composto da pagine numerate e non asportabili - vidimato dal legale rappresentante dell’ente accreditato che eroga la formazione. Il registro deve essere: − compilato giornalmente con l’indicazione delle attività svolte in modo sequenziale su tutte le righe e le pagine dello stesso; − sottoscritto ogni volta dal destinatario e dal tutor aziendale; − conservato presso la sede di stage per tutto il periodo di svolgimento. Si precisa che le firme del Tutor individuato dall’operatore dovranno essere apposte solamente quando si reca in visita presso l’azienda e dovranno trovare corrispondenza nel proprio time-sheet. Registro tirocinio Nel caso in cui il PIP preveda lo svolgimento di un tirocinio per l’inserimento lavorativo, l’operatore che eroga tale attività deve predisporre il registro tirocinio (scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC)– composto da pagine numerate e non asportabili - vidimato dal legale rappresentante. Il registro deve essere: − compilato giornalmente con l’indicazione delle attività svolte in modo sequenziale su tutte le righe e le pagine dello stesso; − sottoscritto ogni volta dal destinatario e dal tutor aziendale; − conservato presso la sede di tirocinio per tutto il periodo di svolgimento. Si precisa che le firme del Tutor individuato dall’operatore dovranno essere apposte solamente quando si reca in visita presso l’azienda e dovranno trovare corrispondenza nel proprio time-sheet. Si precisa che gli interventi di tirocinio dovranno essere gestiti conformemente a quanto indicato dal D.G.R. 3153 del 20.03.2012 (deve essere sempre garantita la presenza di tre soggetti diversi: ente promotore, azienda ospitante, tirocinante). Ad esempio, una cooperativa sociale non potrà fungere, per lo stesso utente, contemporaneamente da ente promotore e da azienda ospitante il tirocinio. Registro mantenimento posto di lavoro Nel caso di dote mantenimento l’operatore che eroga tale attività deve predisporre il registro(scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC)– composto da pagine numerate e non asportabili - vidimato dal legale rappresentante. Il registro deve essere: − compilato con l’indicazione delle attività svolte esclusivamente in accompagnamento in modo sequenziale su tutte le righe e le pagine dello stesso; − sottoscritto ogni volta dal destinatario e dal tutor che eroga il servizio; − conservato presso la sede del datore di lavoro per tutto il periodo di svolgimento. Pagina 9 di 22 3.3 Comunicazione di variazione del PIP L’Operatore che prende in carico il destinatario è tenuto a concordare con lo stesso ogni modifica del PIP. Qualsiasi variazione che comporti modifiche nei contenuti del PIP relative a soggetti coinvolti, tipologia di servizi, contenuti e /o modalità di attuazione, luogo di fruizione dei servizi previsti (nel rispetto della durata massima prevista per la conclusione della Dote di cui al punto 2.2), dovrà essere richiesta via e-mail alla Provincia. Le modifiche al PIP, una volta autorizzate, verranno effettuate dalla Provincia sul sistema Sintesi; il PIP così modificato dovrà essere nuovamente firmato dalle parti e allegato alla scheda anagrafica così come previsto al punto 2.3 del presente Manuale. Il valore dei servizi modificati nel PIP non potrà essere superiore a quello dei servizi sostituiti. Le modifiche non segnalate e non rilevabili dal Sistema Informativo, non saranno tenute in considerazione ai fini del riconoscimento della spesa. Rientra tra le variazioni da autorizzare anche la richiesta di sostituzione del Tutor. Tale richiesta deve essere effettuata con tempestività (max 15 giorni dalla cessazione del precedente tutor) al fine di garantire al destinatario la continuità dell’accompagnamento. Non sono in ogni caso ammesse sostituzioni relative all’Operatore con il quale è sottoscritto il PIP e modifiche del valore complessivo della dote. 3.4 Rinuncia/Abbandono L’eventuale “rinuncia della dote” da parte del destinatario dovrà essere comunicata immediatamente all’Operatore, secondo il format scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC, firmata dal destinatario (vedere § 2.3). L’Operatore prende atto della rinuncia, la trasmette immediatamente alla Provincia (vedere § 2.3) e provvede alla chiusura del PIP. Nel caso in cui il destinatario non abbia frequentato le attività previste nel PIP per 30 giorni di calendario e non risulti più raggiungibile, l’Operatore dovrà effettuare la comunicazione di Abbandono mediante il relativo modello scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC. Tale comunicazione, con copia della documentazione attestante la non reperibilità del soggetto (copia della raccomandata con ricevuta di ritorno), dovrà essere trasmessa dall’Operatore alla Provincia e contemporaneamente il PIP dovrà essere chiuso su Sintesi. Rinunciando alla dote, la persona perde il diritto a richiedere un’ulteriore dote nell’annualità in corso. 3.5 Proroga PIP Qualora la tempistica del Piano lo consenta, potranno essere richieste alla Provincia eventuali proroghe al PIP rispetto alla durata massima prevista, solo in casi di impossibilità del Destinatario a partecipare alle attività del PIP per motivi di: • malattia • infortunio • maternità. L’Operatore può richiedere la proroga per la conclusione delle attività attraverso il modulo scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC, riportando i motivi per cui si richiede la proroga e la relativa durata. La documentazione relativa ai motivi di richiesta della proroga deve essere conservata agli atti dall’operatore. Non sono ammesse proroghe che non dipendano dai motivi sopra riportati. La proroga è subordinata all’accettazione da parte della Provincia. L’Operatore ne riceve comunicazione via mail e deve informarne il destinatario. Pagina 10 di 22 3.6 Conclusione del PIP Al termine delle attività previste nel PIP, l’Operatore che ha preso in carico il destinatario chiude tutte le attività e il PIP stesso attraverso il sistema informativo. L’operatore inoltre compila la “Comunicazione di conclusione del PIP” utilizzando il format scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC, che dovrà essere inviata con le modalità descritte al paragrafo 2.3. Entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data di chiusura del PIP l’Operatore compila la “Relazione finale” utilizzando il format scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC e la inoltra con tutta la documentazione relativa alla conclusione del PIP, con le modalità descritte al punto 6.2.1 In caso di conclusione anticipata del PIP, anche a seguito di rinuncia della dote, saranno riconosciuti solo gli importi relativi ai servizi erogati al momento della conclusione anticipata, se rispettano le condizioni di liquidabilità riportate nel presente Manuale. Nel caso in cui le condizioni del Destinatario si modificassero, portando alla perdita dei requisiti di partecipazione previsti nel dispositivo, il destinatario decade automaticamente dalla titolarità della dote. L’Operatore dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia e dovrà procedere alla chiusura della dote. Il valore dei servizi erogati sarà riconosciuto solo fino al mantenimento dei requisiti del destinatario. Il PIP si intende positivamente concluso a fronte: - della sottoscrizione di un contratto di lavoro nelle doti di inserimento lavorativo; - della conservazione del posto di lavoro nelle doti di mantenimento. Nel caso in cui l’assunzione intervenga prima del termine della dote, l’operatore può proseguire ad erogare i servizi di tutoring e counselling orientativo, tirocinio e accompagnamento al lavoro, monitoraggio Pip, solo qualora le risorse preventivate per gli stessi non siano esaurite e fino alla scadenza naturale stabilita nel Pip oppure alla scadenza del contratto di lavoro. Tali servizi, in questo specifico caso, risponderanno all’esigenza di sostenere e monitorare la prima fase dell’assunzione. Nel caso di presenza di contratti di lavoro sottoscritti dal beneficiario che complessivamente non superino 30 giorni durante la vigenza della dote, la stessa non decade. 3.7 Ausilio I destinatari di tutte le tipologie di doti “inserimento lavorativo” potranno richiedere , fino ad esaurimento dei fondi, un contributo massimo di € 1.000,00 per acquistare strumenti, attrezzature o ausili che favoriscano il raggiungimento dell’obiettivo previsto nel PIP. Gli ausili acquistati dal destinatario sono di sua proprietà. La documentazione attestante la spesa sostenuta non potrà essere utilizzata per ottenere altri contributi, finanziamenti e/o benefici di natura fiscale, ivi compresi la deduzione/detrazione dal reddito, nei limiti della copertura di spesa prevista dalla dote. Il beneficiario potrà usufruire della contribuzione per l’acquisizione del medesimo bene/strumento una sola volta e non potrà richiederlo se già ottenuto nel corso dei Piani precedenti. 3.8 Bonus Operatore Quando la dote porta all’assunzione del destinatario presso un datore di lavoro privato, all’Operatore firmatario del PIP viene riconosciuto un bonus che dovrà essere richiesto entro 30 giorni dalla data di chiusura del PIP. Pagina 11 di 22 Ai fini dell’assegnazione del bonus viene considerato lo stato occupazionale del destinatario della dote alla chiusura del PIP. Il valore del bonus è variabile rispetto alla tipologia di dote e al tipo di contratto di lavoro come di seguito precisato: Tipologia Dote Inserimento lavorativo Inserimento lavorativo gravi Assunzione programmata Condizione Contratto tempo indeterminato Contratto tempo determinato 12 mesi Contratto tempo indeterminato Contratto tempo determinato 12 mesi Contratto tempo indeterminato Valore 500,00 300,00 500,00 300,00 1.600,00 3.9 Tutor aziendale (solo per dote mantenimento azienda) Al datore di lavoro che si rende disponibile alla realizzazione della dote, viene riconosciuta una quota forfettaria di € 100,00 al mese (per max 5 mesi e per minimo 5 ore mensili) per l’attività svolta dal Tutor aziendale che affianca l’utente beneficiario della dote. L’attività del tutor aziendale dovrà essere documentata tramite la “scheda rilevazione attività di mantenimento del posto di lavoro” scaricabile dal Kit di avvio presente su GBC. 3.10 Incentivo all’assunzione per il datore di lavoro Al datore di lavoro privato che assuma un lavoratore disabile beneficiario della dote, viene riconosciuto un incentivo che deve essere richiesto entro 30 giorni dalla data di assunzione. L’Operatore è tenuto ad informare i datori di lavoro sulla possibilità e le condizioni per l’ottenimento dell’incentivo e ad assisterli nella presentazione della richiesta. L’incentivo è variabile rispetto alla tipologia di dote e al tipo di contratto di lavoro sottoscritto dal beneficiario come segue: Tipologia Dote Condizione Inserimento lavorativo Contratto tempo indeterminato invalidi civili inferiori al 67% (invalidi civili sopra il 67% o di natura psichica e/o intellettiva, accedono agli incentivi del Fondo Nazionale) Contratto tempo determinato 12 mesi Inserimento lavorativo gravi Assunzione programmata Valore full-time * Valore part-time ** 3.000,00 1.500,00 1.500,00 750,00 Contratto tempo determinato 12 mesi 1.500,00 750,00 Contratto tempo indeterminato 3.000,00 1.500,00 * si considera full-time dal 54% al 100% dell’orario contrattuale ** si considera part-time fino al 53% dell’orario contrattuale. Verrà inoltre riconosciuto l’incentivo all’assunzione al datore di lavoro che effettui la trasformazione del contratto da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato entro 1 mese dalla chiusura della dote. Per poter usufruire degli incentivi il datore di lavoro deve autocertificare quanto segue: essere iscritto, ove previsto alla CCIAA; essere in regola con l’applicazione del CCNL; Pagina 12 di 22 essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro di non avere in corso procedure per intervento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle riguardanti l’assunzione beneficiaria dell’incentivo, nella medesima unità operativa. L’incentivo non verrà riconosciuto qualora il lavoratore risultasse alle dipendenze del datore di lavoro richiedente nei 6 mesi precedenti la data di assunzione. 3.11 Contributo al datore di lavoro per l’adattamento del posto di lavoro Al datore di lavoro pubblico o privato viene riconosciuto un contributo a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, o trasformazione da tempo determinato a indeterminato, di un beneficiario di dote inserimento perfezionati secondo la tempistica prevista per l’incentivo all’assunzione. Il contributo verrà riconosciuto per la realizzazione dei seguenti interventi: 1) adeguamento del posto di lavoro; 2) introduzione di tecnologie di telelavoro; 3) introduzione di tecnologie assistive anche ai sensi dell’art. 4 c. 4 delle legge 4 del 9/1/04; 4) abbattimento delle barriere architettoniche; 5) interventi strutturali. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle disponibilità e copriranno fino all’80% della spesa sostenuta e comunque per un massimo di € 10.000,00 a intervento. La richiesta di contributo dovrà essere predisposta sul format presente nel kit su GBC e dovrà essere perfezionata mediante l’invio di una mail all’indirizzo [email protected] • preventivo • relazione che illustri l’obiettivo dell’intervento La Provincia di Varese procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda di contributo – entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo dell’Ente – e si riserva, in caso di necessità, di richiedere informazioni e/o documentazione integrativa. Gli interventi non devono essere finanziati con altre iniziative legislative. 4 LIQUIDAZIONE 4.1 Condizioni di ammissibilità L’operatore che eroga il servizio inoltra la domanda di liquidazione per il rimborso dei costi associati ai servizi erogati, nel rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità: • i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono previsti nel PIP approvato (comprese eventuali modifiche); • l’operatore che chiede il rimborso deve essere incluso nella filiera dell’Ente attuatore; • i costi associati ai servizi sono contenuti entro i limiti dei massimali di costo stabiliti; • la documentazione relativa ai servizi erogati è stata correttamente compilata come previsto nel presente manuale ed è conservata agli atti dell’operatore; • per l’erogazione dei servizi l’operatore non ha ricevuto altri contributi pubblici; • i servizi inclusi nella domanda di liquidazione sono stati erogati nel rispetto della tempistica del PIP accettato. Non sono ammissibili i costi associati ai servizi obbligatori per legge ed erogati a titolo gratuito ai destinatari: colloquio di accoglienza (I livello). Non sono ammissibili i costi associati a PIP non accettati dalla Provincia. Pagina 13 di 22 La domanda di liquidazione dovrà essere inoltrata come segue: − per la dote mantenimento di durata 6 mesi è prevista un’unica liquidazione da richiedere entro 30 giorni di calendario dalla data di conclusione del PIP; − per la dote mantenimento cooperative di durata massima 12 mesi è prevista una liquidazione, alla scadenza dei 6 mesi dalla validazione del PIP, non superiore al 50% dell’importo previsto per il servizio di accompagnamento a condizione che siano state sostenute spese corrispondenti alla somma richiesta. La richiesta di liquidazione finale dovrà essere inoltrata entro 30 giorni di calendario dalla conclusione del PIP; − per le doti di inserimento lavorativo, sono previste liquidazioni intermedie alla conclusione delle singole tipologie di servizio; la richiesta di liquidazione finale dovrà essere inoltrata entro 30 giorni di calendario dalla data di conclusione del PIP. Nel caso in cui la domanda di liquidazione non fosse pienamente conforme ai criteri di ammissibilità, la Provincia potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni. Qualora non fossero accolti, la Provincia non riconoscerà l’importo corrispondente alla condizione non rispettata. 4.2 Procedure di liquidazione e pagamento 4.2.1 Strumenti e iter procedurale di liquidazione dei servizi della dote La liquidazione relativa ai servizi previsti nel PIP viene effettuata a fronte della presentazione della seguente documentazione: • domanda di liquidazione in cui l’operatore dichiara che i servizi erogati sono conformi agli standard prestabiliti e sono comprovati dai documenti conservati presso la propria sede (facsimile nel kit di avvio su GBC) debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante o altro soggetto con potere di firma come indicato al punto 2.3; • fattura (IVA esclusa ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/1972) o altro documento contabile indirizzato alla Provincia, con il dettaglio dei servizi prestati (ore, costo orario e destinatario dell’intervento) e sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 1,81 o eventuale indicazione del diritto all’esenzione; • calendario delle attività debitamente sottoscritto dall’operatore e dal destinatario, scaricabile da GSS; • time-sheet del/dei professionista/i che hanno erogato i servizi per i quali viene richiesta la liquidazione; • scheda tirocinio (solo per il servizio Tutoring e accompagnamento al tirocinio); • registro mantenimento (solo per doti mantenimento); • copia conforme del/i registro/i (solo in caso di formazione); • dichiarazione applicazione ritenuta del 4%, da allegare alla prima richiesta di liquidazione se non intervengono eventuali modifiche. Nella domanda di liquidazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445/2000, l’operatore dichiara che i servizi erogati sono conformi agli standard prestabiliti e sono comprovati dai documenti conservati presso la propria sede. In qualunque momento la Provincia può chiedere di acquisire tali documenti. Nella domanda di liquidazione l’Operatore, titolare dei PIP, chiede il riconoscimento degli importi relativi alle ore effettivamente erogate anche a diversi destinatari della medesima tipologia di dote. Pagina 14 di 22 La Provincia provvederà a liquidare direttamente gli operatori che hanno erogato il servizio, alla conclusione dello stesso, entro 60 giorni dall’arrivo della fattura al Protocollo dell’Ente, in considerazione dei tempi necessari per effettuare le verifiche amministrative dei servizi erogati. Con la richiesta di liquidazione finale, alla conclusione di ogni dote da parte dell’Operatore firmatario del PIP, dovrà essere allegata la relazione finale delle attività svolte, conforme al format presente nel kit di avvio su GBC. Si precisa che per la liquidazione dei servizi erogati la documentazione deve essere necessariamente consegnata presso gli uffici oppure inviata utilizzando la posta certificata ([email protected]) in un’unica soluzione e nei tempi previsti. 4.2.2 Iter procedurale per la liquidazione di indennità/contributi Le liquidazioni relative a questo paragrafo dovranno essere presentate con le rispettive domande il cui format è scaricabile nel Kit di avvio presente su GBC. 1) Indennità di partecipazione L’indennità di partecipazione potrà essere liquidata alla presentazione della domanda di liquidazione sottoscritta dal destinatario della dote e dall’Operatore firmatario del PIP. Il valore massimo mensile dell’indennità è di € 300,00.= (compreso IRAP). In ogni caso il valore mensile dell’indennità non potrà essere superiore al valore dei servizi fruiti nel medesimo periodo. Il diritto a percepire le indennità decade comunque automaticamente con la cessazione anticipata dei servizi. 2) Borsa lavoro La borsa lavoro verrà liquidata mensilmente alla presentazione della domanda di liquidazione sottoscritta dal destinatario della dote e dall’Operatore titolare del servizio di tirocinio. Verrà liquidato l’importo di € 5,00 lorde (compreso IRAP) per ogni ora di tirocinio effettuata dall’utente e risultante dal relativo registro. 3) Tutor aziendale Il datore di lavoro potrà richiedere la liquidazione del contributo per il tutor aziendale, così come previsto al punto 3.9, a seguito della presentazione della domanda di liquidazione, sottoscritta dal Datore di lavoro e dall’operatore titolare del PIP, allegando la relativa fattura. 4) Ausili Gli ausili potranno essere richiesti, così come previsto al punto 3.7, a seguito di presentazione della domanda di liquidazione, sottoscritta dal destinatario della dote e dall’Operatore che l’ha preso in carico, allegando copia della fattura o ricevuta fiscale degli ausili acquistati, intestata al destinatario della dote. 5) Bonus Operatore L’Operatore potrà richiedere il bonus, così come previsto al punto 3.8, a seguito di presentazione della domanda di liquidazione, sottoscritta dall’Operatore firmatario del PIP, allegando la relativa fattura. 6) Incentivo all’assunzione Il datore di lavoro potrà richiedere l’incentivo all’assunzione, così come previsto al punto 3.10, a seguito di presentazione della domanda di liquidazione, sottoscritta dal datore di lavoro e dall’operatore firmatario, allegando la relativa fattura e i documenti previsti (scaricabili da GBC) Pagina 15 di 22 7) Adattamento del posto di lavoro Il datore di lavoro potrà chiedere il contributo per l’adattamento del posto di lavoro, a seguito della presentazione della domanda di liquidazione, sottoscritta dal datore di lavoro, successivamente alla realizzazione degli interventi previsti al punto 3.11, allegando la relativa fattura e i documenti previsti riportati nel punto 3.11 Pagina 16 di 22 5 - OBBLIGHI E DOVERI 5.1 Obblighi dell’Operatore che prende in carico la persona 5.1.1 Obblighi generali L’Operatore che prende in carico la persona ha l’obbligo di verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della dote e di conservare presso la propria sede i documenti. Per la verifica dei requisiti relativi alla tipologia e percentuale dell’invalidità, richiesti specificatamente per la dote inserimento lavorativo gravi, l’Operatore dovrà riferirsi alla documentazione sanitaria in possesso dell’utente. L’Operatore è tenuto a conservare copia della documentazione nel fascicolo del destinatario. Nel momento in cui partecipano al PIP, gli operatori accettano le condizioni economiche previste dalla Provincia, non devono percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i servizi rivolti al destinatario indicato nel PIP e ivi descritti e si vincolano a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari o ai datori di lavoro. L’Operatore che prende in carico il destinatario è tenuto a rispettare quanto definito nel PIP e a concordare con il destinatario ogni eventuale modifica. L’Operatore che prende in carico la persona si obbliga a fornire tutoraggio al destinatario durante tutta la durata del PIP. In caso contrario, l’Operatore non potrà proseguire a partecipare all’attuazione del piano e ogni mancanza verrà segnalata nelle opportune sedi di valutazione. L’Operatore che prende in carico la persona si impegna a svolgere un ruolo di supporto e raccordo durante l’attuazione del percorso personalizzato tra il destinatario e gli altri operatori. E’ obbligo dell’Operatore che ha sottoscritto il PIP informare gli altri operatori coinvolti e le eventuali aziende ospitanti gli stages/tirocini della possibilità di ricevere verifiche da parte degli organi provinciali e regionali competenti, finalizzate a verificare la corrispondenza dell’attività dichiarata con quanto realizzato. L’Operatore che prende in carico la persona ha l’obbligo di predisporre un fascicolo individuale per ogni PIP, che dovrà contenere i documenti descritti nell’Allegato 1. Nel caso in cui l’Operatore, a seguito di ripetute assenze del destinatario e di reiterati tentativi di porsi in contatto con questi, ritenga che il destinatario abbia abbandonato il percorso, deve trasmettere la relazione finale alla Provincia dichiarando il Piano concluso così come indicato al punto 3.5. 5.1.2 Comunicazione delle variazioni L’Operatore che prende in carico la persona dovrà comunicare qualsiasi variazione del PIP, con le modalità di cui al punto 3.3, per l’approvazione, pena la non riconoscibilità del contributo. L’Operatore dovrà concertare ogni modifica del PIP con il Destinatario. In caso contrario, l’Operatore non potrà proseguire nella partecipazione all’attuazione del piano ed ogni mancanza verrà segnalata nelle sedi opportune di valutazione. L’Operatore deve comunicare alla Provincia eventuali modifiche nei requisiti del destinatario. Nel caso in cui la modifica dei requisiti non sia stata comunicata e sia rilevata dai controlli, la Provincia potrà avviare le procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dal momento di decadenza dei requisiti. L’Operatore deve acquisire la dichiarazione di rinuncia del destinatario qualora lo stesso, dopo aver sottoscritto e condiviso con l’operatore il PIP, receda dalla partecipazione all’iniziativa e darne immediata comunicazione alla Provincia. Da questo momento la dote si considera rinunciata. L’Operatore che raccoglie la dichiarazione di rinuncia del PIP da parte del destinatario, deve immediatamente trasmettere la relazione finale alla Provincia, procedendo alla chiusura del PIP. Pagina 17 di 22 L’Operatore, in caso di rinuncia/rinuncia tacita della dote deve dare comunicazione così come previsto al punto 3.4, procedendo alla chiusura del PIP. 5.2 Obblighi degli operatori che erogano i servizi 5.2.1 Conservazione della documentazione e inserimento dati nel sistema informativo L’Operatore responsabile del PIP (capofila) ha l’obbligo di conservare la documentazione in un apposito fascicolo individuale, di cui all’all. 1, per ogni PIP cui partecipa. Ciascun operatore è responsabile della completezza e correttezza della propria documentazione, nonché della veridicità dei dati inseriti nel sistema informativo e della loro corrispondenza con i documenti conservati presso la propria sede. E’ inoltre responsabile della conservazione di tutta la documentazione richiesta nel presente manuale. La documentazione relativa alle attività finanziate va conservata per 10 anni secondo quanto disposto dalla normativa civilistica e fiscale vigente in materia. Su richiesta della Provincia, l’operatore deve inviare la documentazione attestante l’erogazione dei servizi. 5.2.2 Verifiche in loco La Provincia esercita, nel rispetto delle indicazioni regionali, il controllo amministrativo documentale sul 100% degli atti trasmessi dagli operatori accreditati e un controllo in loco su un campione pari almeno al 10% delle doti. E’ facoltà degli organi di controllo regionali e provinciali effettuare visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni. Pertanto, durante tutto il corso di realizzazione del PIP gli operatori accreditati e gli altri soggetti che partecipano all’attuazione del PIP sono tenuti ad assicurare lo svolgimento delle verifiche che Regione e Provincia riterranno opportuno svolgere. 5.2.3 Informazione antimafia L’operatore che eroga servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, qualora l’importo dei servizi da esso forniti, sul singolo Avviso, superi la somma di € 154.937,07, è tenuto a presentare alla Prefettura della provincia ove è ubicata la sede legale, la richiesta per il rilascio delle Informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10, comma 6, DPR 3 giugno 1998, n. 252. Gli operatori dovranno procedere alla richiesta di rinnovo semestrale dell’informazione fino all’esaurirsi del rapporto concessorio con la Provincia, ossia fino alla chiusura dei servizi gestiti in riferimento all’Avviso per cui è stata richiesta l’Informazione. 5.3 Irregolarità e sanzioni • In caso di omessa esibizione della documentazione richiesta dal presente manuale come prova dell’effettuazione dei servizi, la Provincia concederà un termine per presentare la documentazione. Trascorso tale termine e presa visione delle integrazioni fornite, se i rilievi non sono superati, i relativi importi non saranno riconosciuti e si procederà ad avviare eventuali recuperi di importi già liquidati nei confronti degli Operatori. La Provincia segnalerà eventuali irregolarità o dichiarazioni mendaci dell’Operatore alla Struttura regionale compente (Struttura Sistemi di accreditamento e valutazione) che avrà facoltà di sospendere o revocare l’accreditamento. Pagina 18 di 22 • • • • • • • • In caso di mancanza della documentazione - o di assenza nella stessa di elementi essenziali - richiesta dal presente manuale come prova dell’effettuazione dei servizi ovvero di mancata corrispondenza con quanto dichiarato in fase di domanda di liquidazione, gli importi relativi non saranno riconosciuti e si procederà ad avviare eventuali recuperi di importi già liquidati nei confronti degli Operatori. Si provvederà inoltre a segnalare le dichiarazioni mendaci alla Struttura regionale competente che avrà facoltà di sospendere o revocare l’accreditamento. Nel caso la Provincia verificasse l’insussistenza dei requisiti del destinatario per partecipare all’iniziativa dote, si procederà con la sua revoca. Nel caso di omessa verifica da parte dell’Operatore dei requisiti, la Provincia procederà al recupero delle somme eventualmente già erogate in relazione a quel destinatario. Nel caso la Provincia verificasse che l’Operatore non ha concordato puntualmente con la persona i contenuti del PIP, ovvero abbia fatto un uso improprio dei riferimenti del destinatario e dei suoi documenti di identificazione, si procederà ad avviare eventuali recuperi di importi già liquidati nei confronti degli Operatori. Si provvederà inoltre a segnalare eventuali dichiarazioni mendaci alla Struttura regionale competente che avrà facoltà di sospendere o revocare l’accreditamento. Nel caso l’Operatore avesse richiesto erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari, la Provincia segnalerà l’accaduto alla Struttura regionale competente che avrà facoltà di sospendere o revocare l’accreditamento. In caso di difformità tra le informazioni contenute nei documenti in originale conservati presso l’Operatore e le informazioni inserite nel sistema informativo, qualora non fossero rilevate irregolarità nei documenti in originale, la Provincia fornirà un termine per adeguare i dati sul sistema informativo. Qualora il termine decorra e il rilievo non fosse superato, la Provincia potrà procedere all’eventuale recupero degli importi già erogati. Nel caso le verifiche rilevassero dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, la Provincia procederà, oltre alla revoca del PIP, all’avvio di azioni penali, al mancato riconoscimento degli importi relativi ai servizi erogati e segnalare quanto accaduto alla struttura regionale competente che avrà facoltà di sospendere o revocare l’accreditamento. Nel caso in cui l’Operatore non accogliesse le verifiche in loco, la Provincia segnalerà quanto accaduto alla struttura regionale competente, che avrà facoltà di sospendere o revocare l’accreditamento, e potrà procedere al recupero delle somme già erogate. In caso di inosservanza agli altri obblighi previsti dal presente Manuale o dai singoli avvisi, la Provincia si riserva di adottare eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente riconosciute nonché provvedimenti in ordine all’accreditamento. 5.4 Riferimenti normativi • • • • • • • • • Legge del 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; D. Lgs. del 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”; Legge regionale del 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”; Il Regolamento (CE) del 6 agosto 2008 n. 800; Legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”; Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”; Legge del 8.11.91 n. 381: “Disciplina delle cooperative sociali”; D.G.R. 3153 del 20.03.2012: ”Indirizzi regionali in materia di tirocini”; D.d.u.o. 22 gennaio 2009, n. 420 “Disposizioni regionali per l’offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e alla Dote Lavoro in attuazione della D.g.r. n. 8864/2009 Pagina 19 di 22 • • • • • • • • • • • • • • • • • «Programmazione del Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009»” e successive modifiche e integrazioni; Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; D.g.r. 13 febbraio 2008, n. VIII/6563 “Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale (art. 22, comma 4, l.r. n. 19/2007)”; D.d.g. 6 febbraio 2009, n. 1021 “Accreditamento degli operatori che erogano servizi di istruzione e formazione professionale finanziati con risorse pubbliche”; D.g.r. 23 dicembre 2009 n. VIII/10882 “Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi albi regionali”; D.d.u.o. 30 luglio 2008, n. 8486 “Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia” e ss.mm.ii; D.c.r. 10 luglio 2007, n. VIII/404 “Piano d’azione regionale (2007-2010) ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»”; D.d.u.o. 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”; D.g.r. 18 aprile 2007, n. VIII/4562 “Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati all'erogazione dei servizi al lavoro e per il funzionamento del relativo Albo regionale, in attuazione dell'art. 13 della l.r. 22/2006”; D.g.r. 21 dicembre 2007, n. VIII/6273 “Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati”; D.d.u.o. 7 marzo 2008, n. 2298 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 26 della l.r. 19/2007 e per la costituzione del relativo albo regionale, in attuazione della d.g.r. n. VIII/6273 del 21 dicembre 2007” e seguenti; D.d.g. 22 gennaio 2009, n. 420 “Disposizioni regionali per l’offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla dote formazione e alla dote lavoro in attuazione della DGR n. 8864/2009 “Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l’anno 2009” “; D.g.r. 25 novembre 2009, n. VIII/010603 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (LL.RR.NN. 13/03 e 21/03)”; D.g.r. 3 febbraio 2010, n. VIII/11137 “Ulteriori determinazioni in ordine agli interventi a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili. Modifica della D.g.r. 10603/2009 (LL.RR.NN. 13/03 e 21/03)”; D.d.g. 12 marzo 2010, n. 2343 “Adempimenti attuativi di cui alla D.g.r. 10603/09: Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone disabili (LL.RR.NN. 13/03 e 21/03) – Presa d’atto dei Piani Provinciali – Annualità 2010”. Delibera Giunta Provinciale PV n. 594 del 11 dicembre 2012 di approvazione del Piano Provinciale Disabili 2011/2012 – annualità 2012 Delibera Giunta Regionale n. IX/4596 del 28/12/2012 “ Determinazione in ordine alle azioni mirate al sostegno di politiche integrate di Istruzione, Formazione Professionale; Inserimento e Mantenimento lavorativo di persone disabili” Determinazione Dirigenziale n. 505 del 11/02/2013 “Fondo Regionale Disabili LR 13/2003 – Piano Provinciale Disabili 2011/2012 – Finanziamento 2012- Attività 2013. Approvazione Dispositivi”. Pagina 20 di 22 ALLEGATO 1 Elenco indicativo dei documenti da conservare Si riporta nel seguito un elenco indicativo dei contenuti del fascicolo individuale che gli operatori devono conservare ai fini del riconoscimento degli importi connessi alla dote. I contenuti specifici sono in funzione dei servizi erogati. Documenti conservati dall’Operatore che ha in carico il destinatario (capofila) L’Operatore che prende in carico la persona deve creare e conservare presso la propria sede un fascicolo individuale con i seguenti contenuti. Frontespizio Nome e cognome del destinatario Nome e cognome del tutor Estremi dell’avviso Elenco generale dei documenti presenti nel fascicolo Documenti relativi alla presentazione e accettazione del PIP Destinatario: Documentazione sanitaria attestante i requisiti del destinatario per fruire della dote inserimento lavorativo gravi Fotocopia del documento di identità del destinatario Fotocopia del codice fiscale Eventuale autodichiarazione per indennità di disoccupazione o di mobilità Eventuale dichiarazione di rinuncia Eventuale altra documentazione prevista dall’avviso Operatore Curriculum vitae del tutor PIP firmato Conferma approvazione del PIP Eventuale PIP modificato e sottoscritto Conferma approvazione PIP modificato Documentazione attestante i motivi di richiesta di proroga del PIP Relazione finale firmata Eventuale altra documentazione prevista dall’avviso Documenti conservati da ciascun operatore che eroga i servizi Timesheet Registro formativo e delle presenze vidimato Scheda stage/tirocinio e convenzione stage/tirocinio Documenti attestanti l’erogazione dei singoli servizi al lavoro: Scheda anagrafica Scheda individuale degli ambiti di sviluppo CV in formato europeo Scheda individuale delle competenze, già sviluppate e da sviluppare Contratto di lavoro/COB Candidature Bilancio e valutazione dei risultati da parte del destinatario del coach Accordi/convenzioni con altri soggetti Documenti relativi ai servizi formativi: Certificazione delle competenze Pagina 21 di 22 - Documenti relativi alla domanda di liquidazione Copia delle domande di liquidazione sottoscritte Copia della fatture o altri documenti contabili indirizzati alla Provincia Documenti relativi alle domande di liquidazione del Destinatario Documentazione attestante l’acquisizione di ausili (fattura a lui intestata) Domanda di liquidazione di rimborso ausili / indennità di partecipazione / borsa lavoro COB o contratto di lavoro sottoscritto a seguito di una dote di inserimento lavorativo Altra documentazione richiesta dall’avviso Documenti conservati dalle cooperative sociali che hanno attivato servizi di accompagnamento di lavoratori disabili psichici Certificazione dei costi salariali lordi del/dei dipendente/i della cooperativa che svolgono attività di accompagnamento Copia del registro giornaliero delle attività degli accompagnatori Documenti conservati da tutti gli operatori relativi ai controlli Eventuale comunicazione di preavviso di visita in loco Copia del verbale di controllo Eventuali controdeduzioni Verbale finale Eventuali ulteriori documenti Documenti conservati dalle Aziende Per l’adattamento del posto di lavoro: − documentazione comprovante i costi effettivamente sostenuti da parte del datore di lavoro riferito al disabile assunto; Per l’incentivo all’assunzione: − copia modello di comunicazione obbligatoria on-line (COB), solo per assunzioni fuori Provincia di Varese; − modulo per dichiarazione “de minimis”; − dichiarazione del datore di lavoro attestante eventuali ulteriori contributi percepiti o richiesti in capo al disabile assunto (es. contributi ex art. 13 legge 68/99); Per il tutor aziendale − certificazione del datore di lavoro che attesti le dipendenze del/dei tutor e l’assegnazione dell’attività di tutoraggio − copia del registro stage/tirocinio Pagina 22 di 22