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Prof. Avv. Enrico Al Mureden
Associato di Diritto privato
Università di Bologna
[email protected]
Il regime patrimoniale della famiglia
Crisi coniugale e riflessi economici
tra scelte “inconsapevoli” e conseguenze “inattese “
AIAF
Milano, 4 ottobre 2011
Beni in comunione immediata
Art. 177 a) d)
Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente
durante il matrimonio
Le aziende gestite da entrambi i coniugio e
costituite dopo il matrimonio
Proventi dell’attività
separata
Art. 177 c)
Beni acquistati
per donazione
o successione
Art. 179 b)
Beni acquistati
con il prezzo
del trasferimento
dei beni personali
Art. 179 f)
Sono personali,
ma si dividono a metà
quando la comunione
si scioglie
(comunione de residuo)
Frutti dei
beni propri
di ciascuno
Art. 177 b)
Beni
acquistati
prima del matrimonio
Art. 179 a)
Beni
destinati
all’esercizio
della professione
Art. 179 d)
Sono beni comuni
anche se acquistati
con il denaro di
uno solo
(comunione immediata)
Beni
strettamente
Personali
Art. 179 c)
Beni ottenuti
a titolo di
risarcimento
del danno
Art. 179 e)
Enrico Al Mureden
Sono e restano
beni personali
sempre.
Sono solo
miei posso
farne ciò
che credo
Usucapione
Cass. 2983/1991;14347/2000; 20296/2008
Il bene acquistato per usucapione cade in comunione
a condizione che l’usucapione
si compia in costanza di matrimonio
il bene cade in comunione se il regime sussiste nel momento
in cui si compie l’acquisto,
indipendentemente
dal fatto che il possesso sia stato
esercitato da un solo coniuge
Cass., 23 luglio 2008, n. 20296
• Gli acquisti di beni immobili per usucapione, maturati a favore di uno
dei coniugi in regime di comunione legale, si estendono "ope legis"
anche all’altro coniuge, secondo quanto previsto dall’art. 177 c.c.,
che contemplando, in via generale, tutti gli acquisti compiuti dai due
coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad
eccezione di quelli relativi ai beni personali, non distingue tra gli
acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo; pertanto, non
rientrando tale ipotesi in alcune delle eccezioni relative ai "beni
personali", indicate dall’art. 179 c.c., il cui elenco è da ritenersi
tassativo, non vi è alcuna ragione per escludere dalla
comunione in questione gli acquisti a titolo
originario, come quelli operati in virtù di usucapione,
a nulla rilevando che gli stessi si siano verificati
senza alcun apporto, economico o personale,
dell'altro coniuge.
Cassazione civile sez. III
Data: 01 ottobre 2009
Numero: n. 21078
• In vigenza del regime patrimoniale della
comunione legale, gli acquisti di beni
immobili per usucapione, effettuati da uno
solo dei coniugi durante il matrimonio,
entrano a far parte della comunione
stessa, non distinguendo llart. 177,
comma 1, lett. a) c.c. tra gli acquisti a titolo
originario e quelli a titolo derivativo.
Accessione
Cass. S.U., 27 gennaio 1996 , n. 651
• Nel regime di comunione legale, la costruzione
realizzata durante il matrimonio da entrambi i
coniugi, sul suolo di proprietà personale ed
esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a
quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia
di accessione e pertanto non costituisce oggetto della
comunione legale, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. b)
c.c.. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non
proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto
reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una
norma non può vantare alcun diritto di comproprietà,
anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano
obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto
di credito relativo alla metà del valore dei materiali e
della manodopera impiegati nella costruzione.
Cass. 20508/2010
• Alla moglie divorziata non spetta metà
dell'immobile costruito dall'ex marito sul terreno
di proprietà di quest'ultimo. L'edificio, infatti,
appartiene solo al titolare del fondo, nonostante
sia stato realizzato in costanza di matrimonio e
in regime di comunione legale, applicandosi
nella specie il principio dell'accessione. Il
coniuge non proprietario può unicamente
recuperare le spese, provando il suo apporto
economico.
Donazione indiretta
• Nella ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro
per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si
deve distinguere il caso della donazione diretta del
danaro, in cui oggetto della liberalità rimane
quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale
mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il
fine della donazione. In tale secondo caso, il
collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e
l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a
concludere che si è in presenza di una donazione
indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro
impiegato per il suo acquisto…..
• Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene
acquisito successivamente al matrimonio da uno
dei coniugi in regime di comunione legale, è
ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai
sensi dell'art. 179, lett. b), c.c., senza che sia
necessario che il comportamento del donante si
articoli in attività tipiche, essendo, invece,
sufficiente la dimostrazione del collegamento
tra il negozio - mezzo con l'arricchimento di uno
dei coniugi per spirito di liberalità.
• Cass. 15778/2000
Cass. 15778/ 2000
È sufficiente la dimostrazione
del collegamento
tra il negozio (mezzo)‫‏‬
e l’arricchimento (fine)
casa
Marito figura come acquirente
Padre paga il mutuo
Donazione indiretta – bene personale
Esclusione del coacquisto
• Il consenso dato dal coniuge all'acquisto
esclusivo di beni immobili e mobili
registrati da parte dell'altro coniuge,
purché manifestato nello stesso atto,
impedisce la caduta del bene nella
comunione legale, anche fuori delle
ipotesi previste dalle lett. c) d) e f) dell'art.
179 c.c. Cassazione civile , sez. I, 02
giugno 1989 , n. 2688
Esclusione del coacquisto
• Affinché un bene immobile, acquistato in costanza di matrimonio da
una persona coniugata in regime di comunione legale, non cada in
comunione, non è sufficiente che l'acquirente dichiari di
effettuare l'acquisto con denaro o beni propri, ma è necessario
che l'altro coniuge partecipi all'atto e dia il proprio assenso
all'esclusione del bene acquistato dalla comunione. L'ipotesi di
cui all'art. 179, comma 2, c.c. configura una fattispecie complessa,
in cui concorrono, ad un tempo, il ricorso dei requisiti oggettivi
previsti dalle lettere e), d) e f) del comma 1, la dichiarazione
resa dal coniuge "acquirente esclusivo" e la partecipazione
all'atto dell'altro coniuge. Tale partecipazione vale come
"adesione" alla dichiarazione espressa dell'acquirente e ha natura
ricognitiva del ricorso dei presupposti oggettivi.Cassazione civile ,
sez. I, 24 settembre 2004 , n. 19250
Cassazione civile sez. un.
Data: 28 ottobre 2009
Numero: n. 22755
• Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da
uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione
all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179,
comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria ma non
sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione,
occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte
dei coniugi della natura personale del bene, richiesto
esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di
tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di
esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art.
179, comma 1, lett. c, d ed f, c.c., con la conseguenza che
l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere
con una successiva azione di accertamento negativo, non
risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non
acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi.
• …L'intervento del coniuge non acquirente nell'atto di acquisto di
beni immobili o mobili registrati - condizione necessaria ai sensi
dell'art. 179, comma 2, c.c. per impedire la caduta in comunione
legale del bene acquistato - non preclude allo stesso di proporre
domanda di accertamento della comunione legale sul bene
acquistato come personale dall'altro coniuge. Se infatti l'intervento
del coniuge non acquirente assunse il significato di
riconoscimento dei presupposti di fatto dell'esclusione (lett. c),
d) ed f) dell'art. 179, comma 1, c.c.), detta azione presupporrà la
revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti dell'art. 2732
c.c. Se invece lo stesso intervento assunse il significato di mera
manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione
del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe
effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità
degli intenti così manifestati. Salvi gli effetti della trascrizione
della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione
legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede.
Cass., 14 giugno 2010, n. 14226
• Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da
uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa
nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179
comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia
diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello
stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge
acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale o
all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo
caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto
già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione
dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di
accertamento negativo della natura personale del bene acquistato
postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale,
nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel
secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene,
indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento
manifestato
Esclusione del coacquisto
Cass. SU 22775/09; Cass. 14226/2010
Dichiarazione necessaria NON SUFFICIENTE
Dich coniuge
non acquirente
Dich coniuge
Necessaria
Dich coniuge
non acquirente
NON SUFFICIENTE
… ricognitiva
Necessaria
DICH DI SCIENZA
presupposti oggettivi
e sufficiente
DOCUMENTAZIONE
EFFETTIVA SUSSISTENZA
Ricognitiva….
Cass. 19250/2004
DICH DIDIVOLONTA’
CAUSE
ESCLUSIONE
2688/1989
ART. Cass.
179 COMMA
1, C) D) F)
Cass. 19250/2004
ESISTENZA PRESUPPOSTI
C) D) F)
(EFFITIVA SUSSISTENZA)
DESTINAZIONE DEL BENE
(EFFETTIVA DESTINAZIONE)
Enrico Aldella
Mureden
Salvi gli effetti della trascrizione
domanda, il sopravvenuto accertamento
della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede
Cass., 2 febbraio 2009, n. 2569
• La quota di partecipazione ad una società di
persone non attribuisce al partecipante una posizione giuridica
soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad
oggetto la restituzione del conferimento o di una quota
proporzionale del patrimonio sociale, ma va ricondotta nella nozione
di beni mobili fornita dagli art. 810 e 812, comma ult., c.c. Deriva da
quanto precede, pertanto, che la iniziale partecipazione di uno dei
coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti
- ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione
all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi
attribuiscono al socio - rientrano tra gli acquisti che, a norma
dell'art. 177, lett. a, c.c. costituiscono oggetto della comunione
legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad
opera di uno solo di essi e con beni personali, ove non ricorra
una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c.
• (Cassa App. Bologna 15 aprile 2004).
Cass. SU, 22 aprile 2010, n. 9523
• L'acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale
, di un bene successivamente oggetto di una azione di riscatto
da parte di un terzo, deve ritenersi "ipso iure" esteso, con
efficacia "ex tunc", anche all'altro coniuge, con conseguente
determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla cosa, dal
carattere unitario ed inscindibile, sulla quale andrà, per l'effetto, ad
incidere l'esercizio del riscatto, così che la relativa domanda
giudiziale non potrà dirsi legittimamente proposta se non nei
confronti di entrambi i coniugi, secondo i principi propri del
litisconsorzio necessario, senza che a tanto osti la natura
meramente dichiarativa dell'azione di riscatto, astrattamente non
incompatibile con l'istituto di cui all'art. 102 c.p.c., implicando il
rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di tipo
plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale,
il cui accertamento, la cui modificazione e la cui estinzione non
possono operare che nei confronti di tutti i soggetti che ne
partecipano.
Cass., SU, 24 agosto 2007, n. 17952
Nell'azione prevista dall'art. 2932 c.c. promossa dal promissario
acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da
inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore
che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il
preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve
considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la
conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei
suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere
nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di
questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in
seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio
con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno
dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando
la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte
necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma 3,
c.p.c.).
Preliminare
Inadempimento
Riscatto
Enrico Al Mureden
Rottura del matrimonio
Determinazione del
momento in cui si scioglie
il regime di comunione
Possibile ricostituzione
del regime di comunione
Possibilità di
domandare la divisione
Scioglimento della comunione
Invalidità
Scioglimento
al momento
della dichiarazione
Separazione
Passaggio in giudic. /omologaz.
Cass. n. 11036/ 1999
Divorzio
Annotazione
della sentenza
art. 10 l. div.
Riconciliazione
Cass.
18619/2003,
Scioglimento
• Lo scioglimento della comunione legale di beni
fra i coniugi si verifica "ex nunc", solo con il
passaggio in giudicato della sentenza di
separazione o con l'omologa degli accordi di
separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191
c.c., mentre non spiega alcun effetto al
riguardo il provvedimento presidenziale ex
art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi ad
interrompere la convivenza, stante il limitato
contenuto e la funzione meramente provvisoria
del provvedimento medesimo. Cass. n. 11036/
1999
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE (ART. 191 C.C.)
Cass. 26 febbraio 2010, n. 4757
• Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione
giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale), che
rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento
della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di
divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente,
la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione
personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione
sussista al momento della pronuncia
Riconciliazione
• A
seguito
della
riconciliazione
si
ripristina
automaticamente il regime di comunione legale.
• Tuttavia, in difetto di alcuna segnalazione esterna di
quell’evento, detto ripristino non è opponibile ai terzi di
buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso dal
coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare
dell’immobile
alienato
(sistema
di
annotazione
specificamente predisposto per la riconciliazione dei
coniugi agli artt. 63 e 69 del d.p.r. 3 novembre 2000, n.
396)
• Cass., 12 novembre 1998, n. 11418; Cass., 5 dicembre
2003, n. 18619, in Fam. e dir., 2004, p. 253, con nota di
Sesta, Riconciliazione, ripristino automatico della
comunione legale e opponibilità ai terzi di buona fede.
Comunione de residuo
Il titolare di redditi o proventi in comunione
de residuo deve dimostrare che questi
sono stati spesi per soddisfare bisogni
della famiglia
Cass. 8865/ 1996; Cass. 14897/2000… in
senso contrario ….
Comunione de residuo
Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra
coniugi, ed in particolare con riferimento al
regime della comunione legale, l'art. 177
lett. c) del codice civile esclude da questa
i proventi dell'attività separata svolta
da ciascuno dei coniugi se tali proventi
siano stati consumati, anche per fini
esclusivamente personali, in epoca
precedente allo scioglimento del
regime legale.Cass. 2597/ 2006
Cass., 21 ottobre 2010, n. 21648
• Disatteso ormai il principio per cui costituivano
oggetto della comunione "de residuo" non solo i
proventi esistenti al momento dello scioglimento
della comunione , ma anche quelli per i quali
l'utilizzatore non riusciva a provare che fossero
stati consumati per il soddisfacimento delle
esigenze familiari, va affermato il principio per
cui sono esclusi dalla comunione legale tra
coniugi i proventi delle attività separate
svolte da ciascuno dei coniugi e consumati
in epoca precedente allo scioglimento della
comunione .
Patrimoni dei coniugi
Separazione dei beni
Presunzione
di comproprietà
Art. 219 c.c.
Comunione
Comunione
immediata
Somme depositate in banca
Separazione
Comunione
Conto individuale
Conto individuale
Conto cointestato
Conto cointestato
Comunione
de residuo
Beni personali
Restituzioni
e rimborsi
ex art. 192 c.c.
Conto personale
Conto cointestato
Denaro personale
219
1298
REDDITI SOLO MARITO
VERSAMENTI PERIODICI
CONIUGE CASALINGO
TRIB. ROMA 1 FEBBRAIO 2006
TRIB. VERONA 1994
ESTENSIONE A DEPOSITO TITOLI
SU CONTO COINTESTATO
CASS 4327/99
Conto personale
Denaro personale
Conto personale
Prima del matrimonio
179 a)
… poi 179 f
Successione
179 b)
… poi 179 f
Donazione
Indiretta
179 b)
Cass. 15778/2000
Ricavato
bene personale
179 f)
Cass. 1197/06
Redditi –risparmi
177 c)
App. Roma 2.10.09 n. 17880
Pres ass de deresiduo
Cass. 4959/03; Cass. 8002/2004
179 lett b) e f)
Conto cointestato
Prima del matrimonio
179 a)
… poi 179 f
Conto personale
conto prematrimoniale
Prima del matrimonio
179 a)
… poi 179 f
Successione
179 b)
… poi 179 f
Successione
179 b)
… poi 179 f
Donazione
Indiretta
179 b)
Cass. 15778/2000
Donazione
Indiretta
179 b)
Cass. 15778/2000
Ricavato
bene personale
179 f)
Cass. 1197/06
Redditi –risparmi
177 c)
App. Roma 2.10.09 n. 17880
Pres ass de deresiduo
Cass. 4959/03; Cass. 8002/2004
177 a)
Ricavato
bene personale
179 f)
Cass. 1197/06
Redditi –risparmi
177 c)
App. Roma 2.10.09 n. 17880
Pres ass de deresiduo
Cass. 4959/03; Cass. 8002/2004
179 lett b) e f)
Asimmetrie
nella destinazione
Prima del
matrimonio
179 a)
Risparmi
Comunione de residuo
Investimento
177 a)
Denaro
“personale”
Successione
179 b)
Donazione
Indiretta
179 b)
Cass. 15778/2000
Ricavato
bene personale
179 f)
Cass. 1197/06
179 lett b) e f)
Enrico Al Mureden
Risorse
divisione
Accordi traslativi
Bisogni della famiglia divisa
ridistribuzione
Rimborsi
Mantenimento figli minori
Art. 155 c.c.
.. e maggiorenni
Art. 155 quinquies c.c.
Separazione
Assegno di
mantenimento
Art. 156 c.c.
Successione del
coniuge separato
548 c.c.
Coniuge separato
TFR
Lacuna
Assegnazione casa familiare
Art. 155 quater c.c.
VALORE ECONOMICO
“CONGELAMENTO”
DIVORZIO
Assegno di divorzio
Art. 5 l. div.
Percentuale TFR
Art. 12 bis l. div.
Pensione di reversibilità
Art. 9 l. div.
art. 9 bis l. div.
Assegno periodico
a carico dell’eredità
Una adeguata “valutazione di convenienza” non può prescindere
da una analitica disamina delle
posizioni garantite dalla legge a ciascuno
(BARGAIN IN THE SHADOW OF LAW)
PARTE FORTE
Beni personali
scarsamente utilizzati
Es seconda casa
Casa familiare
“CONGELATA”
PARTI DEBOLI
Esclusione del bene dall’asse
ereditario
Esclusione concorso con nuovo
coniuge nuovi fratelli
Assicurazione del tenore di vita
matrimoniale
CAPITALIZZAZIONE
MANTENIMENTO
Eliminazione rischio
abbassamento dopo formazione
seconda famiglia onerato
Conseguimento casa
familiare
Assicurazione
permanenza CONIUGE
anche dopo uscita dei figli
Perdita
Tfr
Pensione
Ma assicurazione TV
COMPARTECIPAZIONE AD
INCREMENTI SOPRAVVENUTI
FIGLI
CONIUGE
Trasferimenti immobiliari
Figli
Coniuge
Sep.
div.
La natura assistenziale dell’assegno divorzile
nullo qualsiasi patto volto
a rincuicarvi anticipatamente
, anche la definizione una tantum
della separazione consensuale non preclude al
coniuge debole la possibilità
di domandare ed ottenere un assegno divorzile.
Cass., sez. I, 21-02-2008, n. 4424
Sep.
div.
Non è mai esclusa la
possibilità del mantenimento
Cass. 2747/11
TV marito elevatissimo
Lui neurochirurgo
Lei benestante
Matrimonio 1971-2011
Assegno 3000 euro
Cass. 2747/10
TV marito elevatissimo
72 anni
Assegno 5000 euro
Cass. 593/08
45 anni
Matrimonio lungo
Dedizione
alla famiglia
Matrimonio
di lunga durata
Cass. 3276/10
Matrimonio lungo
Dedizione
alla famiglia
.
Cass. 432/02
Matrimonio lungo
Dedizione
alla famiglia
età
Cass. 21097/07
Genitore prevalente
Limitata
cap lavorativa
Coniuge giovane
genitore prevalente
Cass. 23906/09
Giovane
Matr 3 anni
Assegno div.
Cass. 2721/09
Giovane
Matr. 1 settimana
Assegno div.
Matrimonio breve
Assenza di figli
TFR percepito in data anteriore
giudizio di
Tfr al
se…
divorzio ovvero in pendenzamaturato
del precedente
prima della sentenza di divorzio …dopo la
giudizio di separazione.
della domanda di divorzio (C. cost.
.... non è configurabile il diritto proposizione
alla percentuale
46372002;
Cass.
dell’indennità di fine rapporto
in capo
al 19427/2003; Cass. 2010, n.
coniuge
titolare
dell’assegno
di
25520).
mantenimento.....
Il problema del t.f.r.
Cass. 5553/ 1999; Trib. Catania, 30 ottobre 1999;
Tribunale Ivrea, 6 maggio 2010, n. 266
matrimonio
separazione
divorzio
Cass., n. 19046/2005
tfr
SE IL tfr tfr
VIENE PERCEPITO IN PENDENZA
DI GIUDIZIO DI SEPARAZIONE
tfr
…..TALE MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE PUO’
incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere
l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione.
(INCREMENTO DI REDDITO)
Pensione di reversibilità
Cass. n. 13899/ 2010
Esclusione in caso di assegno
liquidato una tantum
(Cass. 10458/02)…
pensione di reversibilità presuppone
titolare di un assegno di divorzio
giudizialmente riconosciuto
ai sensi dell'art. 5 l. 898/70.
Cass. 20999/2010, n. 13108
Accordo stragiudiziale
Art. l.n. 263/05
Non sufficiente
Condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e,
neppure, la percezione, in concreto,
del mantenimento,
La liquidazione
una tantum mediante
ma occorre che l'assegno
sia stato
Cass. 28 maggio 2010, n. 13108
attribuito con provvedimento
giurisdizionale.
attribuzione
di diritto di usufrutto
consente
alprovvedimenti
coniuge debole di mantenere
al tempo
stesso
Nel novero dei
Accordo
usufrutto
sulla casa coniugale
giurisdizionali idonei ad attribuire un "assegno di divorzio“
a titolo di corresponsione dell’assegno divorzile
non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti
in unica
soluzione (art. 5, comma 8, l. div.)
• diritto
alla permanenza nella
casa
previsti dall'art. 4 n.
8 l. sul divorzio
•….E/O rendita a
L’accordo che prevede una prestazione periodica
tempo indeterminato
stabilita convenzionalmente integra gli estremi
della “titolarità dell’assegno” necessari
ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità
•e mantenimento della pensione di reversibilità
Cass. 367/2011
•
•
•
•
•
Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio
di riferimento è dettato dall'art. 148, primo comma, cod. civ., secondo il
quale i coniugi devono adempiere l'obbligazione "in proporzione alle
rispettive
sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo".
Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell'assegno,
non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e
patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va
direttamente ragguagliato,
così da assicurare ai figli lo
stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la
• disgregazione del nucleo familiare non si
verificata.
Enrico Al Mureden ©
Enrico Al Mureden
fosse
INCREMENTI DI REDDITO
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Figli maggiorenni
Art. 155 quinquies c.c.
Il giudice, valutate le circostanze,
può disporre in favore dei figli maggiorenni
non indipendenti economicamente
il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione
del giudice, è versato direttamente all’avente diritto
figli maggiorenni portatori
di handicap grave
art. 3, c 3, l.n. 104/ 1992,
si applicano
integralmente
le disposizioni previste
in favore dei figli minori
Estensione e limiti
del diritto al mantenimento
del figlio maggiorenne
Perdita lavoro
Cass. 23590/10
Lavoro precario
Cass. 18/2011
Studi
Matrimonio
post-universitari
Cass.1830/2011 Cass. 3673/2006
Coniuge che
percepisce l’assegno
Assegno
Abbassamento
del t.v. coniugale?
Riduzione assegno
Cass. 15065/2000
Diritto del figlio a mantenere
un t.v. corrispondente
a quello goduto
in costanza di matrimonio
La nuova famiglia del genitore
è una scelta e non una necessità
perciò lascia inalterata la consistenza
degli obblighi nei confronti
dei figli del primo matrimonio
Coniuge che
eroga l’assegno
Nuovo
coniuge
Nuovi
figli
Cass. 21919/2006;
Cass. 18367/2006;
Cass. 24.1.2008 n. 1595
Temperamento dei diritti
della prima famiglia
Evitare un trattamento
deteriore della seconda
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
ART. 155-QUARTER C.C.
Presenza figli
minori
o non autosufficienti …
Debolezza economica del coniuge
(comproprietario)
Cassazione abitazione stabile
Convivenza more uxorio
Nuove nozze
….della coppia
Cass. 20688/07
Cass. 6979/2007
Cass. 26574/07
(comproprietà)
Cass. 10994/07
(figlio autosuff.)
C. cost.
308/ 2008
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
ART. 155-QUARTER C.C.
“Congelamento”
Diminuzione valore
Rilevante anche ai fini della divisione
Moderazione assegno divorzile
Cass. 11297/95
Riespansione in caso di perdita
Cass. 10222/10
Cass. 9310/2009
DETRAZIONE
Cass. 11630/2001
COMPUTO
Valutazioni convenienza
IMPIEGO CONTROVALORE CASA
FAMILIARE
(ANCHE IN COMUNIONE)
“VANTAGGIO EREDITARIO”
ASSICURAZIONE DEL TENORE
DI VITA
LIMITATA PROSPETTIVA
TEMPORALE DEL MANTEINMENTO E
DELL’ASSEGNAZIONE
Cass., sez. I, 15-05-1997, n. 4306.
Sono pienamente valide le clausole
dell’accordo di separazione che riconoscano
ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà
esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero
ne operino il trasferimento a favore di uno
di essi al fine di assicurarne il
mantenimento;
Enrico Al Mureden ©
Enrico Al Mureden ©
47
• Cass., sez. I, 15-05-1997, n. 4306.
• …un simile accordo di separazione, in quanto inserito
nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del
giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è
attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2699 c.c., e, ove implichi il
trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce,
dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per
la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c….
• …senza che la validità di trasferimenti siffatti sia
esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella
comunione legale tra coniugi.
Enrico Al Mureden ©
48
Cass., sez. I, 15-11-2000, n. 14791.
Sono validi gli accordi tra coniugi, occasionati
dalla volontà di separarsi, nei quali si
riconosca ad uno di essi o ad entrambi la
proprietà esclusiva di un singolo bene, o
con i quali si operi il trasferimento di un
bene a favore di uno di essi al fine di
assicurarne il mantenimento, anche nel
caso in cui il bene oggetto dell’accordo
ricada nel regime di comunione legale.
Enrico Al Mureden ©
Enrico Al Mureden ©
49
Cass., sez. I, 05-09-2003, n. 12939. Accordi
traslativi e divorzio su domanda congiunta
L’accordo con il quale le parti, nel giudizio di
divorzio, convengono la corresponsione
dell’assegno divorzile in un’unica soluzione,
mediante trasferimento in favore del coniuge
beneficiario del diritto di proprietà su di un
immobile, configura un negozio di natura
transattiva ed aleatoria, la cui efficacia è
subordinata all’approvazione da parte del
tribunale
… … con la conseguenza che…
Enrico Al Mureden ©
Enrico Al Mureden ©
50
Cass., sez. I, 05-09-2003, n. 12939. Accordi traslativi e
divorzio su domanda congiunta
....passata in giudicato la sentenza di divorzio, le vicende
che possono influire sulla disciplina, dell’assegno
periodico di divorzio non incidono su detto negozio,
cosicché il diritto di proprietà oggetto di cessione resta
acquisito definitivamente al patrimonio dell’ex
coniuge beneficiario dell’alienazione e, pertanto, in
caso di decesso di quest’ultimo, il diritto si trasferisce
agli eredi
Enrico Al Mureden ©
51
Causa dei TRASFERIMENTI contentuti
negli accordi di separazione
((Cass., 7470/1992)‫‏‬
…secondo l’orientamento dominante gli
accordi di separazione costituiscono negozi
atipici che perseguono un interesse
meritevole
di
tutela
secondo
l’ordinamento (art. 1322 c.c.).
Essi possono trovare la loro giustificazione
Liberalità
ex art. 809
c.c.?
in una causa
«familiare»
atipica.
Collazione ?
Azione di riduzione? Esclusione
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
INTERFERENZE CON LE
REGOLE SUCCESSORIE
SECONDA
MOGLIE
SECONDO
FIGLIO
Art. 536 ss (s.n.); 566; 568 (s.l.)
C. cost. 184/1990- fratelli naturali s.l.
dopo 6 grado (565 c.c.)
Art. 570 c.c. No discend e ascend.
fratelli unilaterali metà
(coniuge concorso art. 582 c.c.)
TUTELA
“CONVENZIONALE”
DELLA
“PRIMA
FAMIGLIA”?
Art.
536 ss
s.n.
Artt.
566
568
s.l.
Legame
indissolubile
tra genitori
e figli
Casa in
comunione
Al momento della morte il marito ha:
Una casa comprata dopo le nozze che vale 1 milione di euro
Un conto in banca in cui sono depositati 100.000 euro
Una casa ricevuta per successione dai genitori
Somme in
conto
corrente
Gli eredi sono: la moglie e due figli
Se il regime patrimoniale
è quello della comunione
Divisione
La comunione si scioglie e la moglie ha diritto
alla metà del valore della casa comprata dopo le nozze
e la metà dei 100.000 euro depositati sul conto del marito.
Quel che resta nel patrimonio del marito defunto è:
metà del valore della casa;
50.000 euro nel conto corrente;
casa ricevuta per successione dai genitori
Successione
Su questo asse ereditario concorrono
la moglie
e i due figli
Enrico
Al Mureden
Casa
personale
Casa 1
Al momento della morte il marito ha:
Una casa comprata dopo le nozze che vale 1 milione di euro
Un conto in banca in cui sono depositati 100.000 euro
Una casa ricevuta per successione dai genitori
Somme in
conto
corrente
Gli eredi sono: la moglie e due figli
Se il regime patrimoniale
è quello della separazione
Non c’è nulla da dividere
tra i coniugi
.
Quel che resta nel patrimonio del marito defunto è:
La casa comparata dopo le nozze;
100.000 euro nel conto corrente;
la casa ricevuta per successione dai genitori
Successione
Su questo asse ereditario concorrono
la moglie
e i due figli
Enrico
Al Mureden
Casa 2
Il trasferimento immobiliare a favore di figli maggiorenni
può creare “incertezze”
Valore immobile
squilibrio
Limitata prospettiva
di mantenimento
Convergenze interessi
prima famiglia
Lesione diritti dei creditori
Azione revocatoria
Lesione diritti seconda famiglia
Collazione
Azione
di riduzione
TENORE DI VITA NELLA PROSPETTIVA EMPIRICA
E IN QUELLA DEI METODI DI CALCOLO
I criteri per determinare la proporzionalità
sono sufficientemente indicativi?
Il riferimento al
tenore di vita coniugale
è appropriato?
Chicos
Metodi di
calcolo
MoCAM
È opportuno ricercare strumenti capaci
di misurare le
risorse
ed i bisogni della famiglia?
“Metodo
Palermitano”
Marito
Dir abitaz/usufrutto a favore di moglie
già assegnataria Cass. 8516/06
(accordo post omologazione)
Trasferimento nuda proprietà ai figli
Cass. 12045/2010
Costituzione fondo patrimoniale
Cass. 15603/2005
Creditori
Azione revocatoria
Moglie
Figli
Cass. 8516/ 2006
• L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva
regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione
consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la
costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero
degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt.
67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né
nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta
estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che,
comunque, lascia inalterata la natura negoziale della
pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal
complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella
circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del
diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria
dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più
debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella
specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di
fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del
medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. …..
Cass. 8516/ 2006
• ……Tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il
trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto
reale minore non facciano parte delle originarie
condizioni della separazione consensuale omologata,
ma formino invece oggetto di un accordo
modificativo intervenuto successivamente fra i
coniugi, del quale esauriscano i contenuti. (Nella
specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito assegnatario della casa coniugale alla stregua delle
condizioni della separazione consensuale omologata -, a
modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore
dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il
diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale,
ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una
somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di
contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio
da parte del coniuge beneficiario).
• (Rigetta, App. Taranto, 4 Luglio 2002)
Cass. 12045/2010
•
•
•
•
•
•
Assegnazione casa familiare
Successivo accordo (notaio) con
Donazione di
nuda proprietà ai figli
Usufrutto alla moglie
Revocatoria – ammissibilità
Cass. 15603/ 2005
• La costituzione del fondo patrimoniale,
ossia la destinazione di alcuni beni a far
fronte ai bisogni della famiglia, in quanto
rende i beni conferiti aggredibili solo a
determinate condizioni, riducendo di
conseguenza
la
garanzia
generale
spettante ai creditori sul patrimonio dei
costituenti, è soggetta ad azione
revocatoria, se pregiudizievole alle
ragioni del creditore.
Tribunale Prato, 24 febbraio 2009
È revocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 ss. c.c., il fondo
patrimoniale costituito da entrambi i coniugi su quote di immobili in
comproprietà e stipulato in data posteriore all'emissione ed alla notifica ad un
coniuge, unico debitore, di decreto monitorio per debiti: a determinare l'"eventus
damni" è sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore,
tale, però, da causare al creditore una maggiore difficoltà od incertezza nel
recupero coattivo del credito; sul piano soggettivo, la prova della fraudolenta
collusione tra il debitore ed il terzo (c.d. "consilium fraudis") può essere fornita
anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità
delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del
creditore (nella specie, l'esistenza del vincolo coniugale costituiva agevole
presunzione di conoscenza della pretesa del creditore anche da parte del coniuge
della debitrice, dato il protrarsi della vicenda recuperatoria del credito ed i
numerosi atti processuali intercorsi).
APPLICAZIONE REGOLE CONTRATTO
RILEVANZA SOPRAVVENIENZE
VIZI PRESENTI AL MOMENTO DELL’ATTO
Separazione consensuale – natura negoziale dell’accordo
Cass. 17607/ 2003; Cass. 10932/2008
“ruolo primario della volontà concorde dei coniugi ”
“L’omologazione agisce come mera condizione di efficacia”
Non fornisce certezza assoluta
circa la validità
e genuinità della
volontà manifestata
Applicabilità delle
Vizi del consenso- rilevanza
norme sul contratto
Limite
Cass., 17902/ 2004
della compatibilità
Cass. 10932/2008
Cass., 7450/2008
Giudizio ordinario
Non reclamo
ex art. 739 c.p.c.
111 Cost.
Simulazione dell’accordo
Impugnazione per simulazione
Inammissibilità
Cass., 17607/2003
Improponibilità della domanda
di divorzio
separazione consensuale
simulata
per motivi fiscali
Inammissibilità
CASS. 11488/2008
SEPARAZIONE CONSENSUALE- MODIFICA DELLE CONDIZIONISOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI – NECESSITÀ
- ALLEGAZIONE FATTI PRECEDENTI IGNORATI- IRRILEVANZA .
ACCORDO
DI
SEPRAZIONE
REDDITI MOGLIE
ALLEGAZIONE FATTI
PRECEDENTI
IGNORATIIRRILEVANZA
SEPARAZIONE CONSENSUALEMODIFICA DELLE CONDIZIONISOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI
NECESSITÀ
Presupposizione Cass. 2297/09
Accordo traslativo non omologato
“in vista” della
separazione consensuale
Mancanza di un
elemento presupposto
come fondamentale ?
Mancata realizzazione
della
separazione consensuale
Separazione
giudiziale
Presupposizione:
presupposto inespresso
comune
venuto
meno per
cause indipendenti
dalla volontà delle parti
Ciò però
non esclude
che ove
la
presupposizione
ricorra
sia possibile
invocarla
Enrico Al Mureden
Autonomia
ESERCIZIO INCONSAPEVOLE?
Prima del
matrimonio
Scelta
della forma
matrimoniale
Scelta del
regime
patrimoniale
Artt. 160-161
Nel matrimonio
Accordi di
indirizzo
Art. 144
Nella crisi
Accordi
di separazione
Divorzio su
domanda congiunta
Accordi
non omologati
In genere i coniugi
scelgono tra…
Modificare
il regime
di comunione
Comunione legale
Separazione
dei beni
Comunione convenzionale.
I coniugi possono rendere
più o meno ampio l’oggetto della comunione.
Integrare
il regime di comunione
o
il regime di separazione
con il
fondo patrimoniale
Comunione
legale e…
Fondo patrimoniale
Separazione e…
Fondo patrimoniale
“Rimpiazzare”
il regime di
comunione
o
di separazione con …
Regimi patrimoniali stranieri
Enrico Al Mureden
Regimi atipici
Responsabilità patrimoniale
Artt. 186-190 c.c.
Se acquisto un quadro e non ho denaro per pagare il creditore
quest’ultimo può aggredire i miei beni e, in seguito, quelli comuni?
Sì
se acquisto dei mobili per arredare la casa familiare
… e non ho denaro per pagarli
il creditore può aggredire
i beni comuni e in seguito i miei beni personali ?
Sì
Le responsabilità personali
Le responsabilità
per debiti comuni
Incidono sui
beni personali
incidono sui
beni comuni
Enrico Al Mureden
ma possono
propagarsi
ma possono
propagarsi
sui beni
comuni
sui
beni personali
Il mobiliere che ha venduto
alla coppia
i mobili per la casa
può “rifarsi”
Ad
esempio…
1
2
1
Sull’auto comune
2) In caso non sia soddisfatto
2) In caso non sia soddisfatto
Sull’auto
personale
2) In caso non
sia soddisfatto
2) In caso non
sia soddisfatto
Su
un bene
personale
1
1
Il creditore
del marito autotrasportatore
per l’acquisto
1
di un furgone
può rifarsi
2
sui suoi beni
personali
Enrico Al Mureden
Il creditore della
moglie
per l’acquisto
di un gioiello
può rifarsi
1
2
Dei debiti comuni rispondono
i beni della comunione
… ma essi possono “propagarsi”
ai patrimoni personali
1
2
2
Beni comuni
Beni
personali
2
2
1
1
Dei debiti personali
rispondono
i beni personali
… ma essi possono
“propagarsi”
ai beni comuni
Beni
personali
Enrico Al Mureden
Dei debiti personali
rispondono
i beni personali
… ma essi possono
“propagarsi”
ai beni comuni
3 solid propr
3 solid propr
Beni comuni
Beni
personali
2
Beni
personali
2
1
1
Incidente stradale
2054
Incidente stradale
2054
Enrico Al Mureden
RC dei coniugi
Comunione
Separazione dei beni
marito
Auto
moglie
Co-resp del
NO
proprietario
non
confisca
conducente
NO Co-resp del NO Co-resp del
proprietario
confisca
proprietario
confisca
non conducente non conducente
Auto marito
Moglie
Marito
Auto moglie
Co-resp del
proprietario
non conducente
Co-resp del
proprietario
non conducente
Corte appello Bologna
27 gennaio 1986
Poiché l'acquisto, in regime di comunione legale tra coniugi , da parte del
marito di un autocarro destinato all'attività commerciale di trasporto merci
svolta dallo stesso fa rientrare il bene nella comunione, trattandosi di
bene strumentale di un'impresa, e non già di bene destinato all'esercizio
di una professione (sola ipotesi nella quale la legge esclude il regime
della comunione) ed a nulla rilevando che l'esercizio dell'impresa abbia
avuto inizio prima del matrimonio, dovendo l'acquisto o la permuta di un
automezzo configurarsi come incremento dell'azienda preesistente a
norma dell'art. 178 c.c., la moglie risponde, in solido col marito, del
danno da quest'ultimo provocato alla guida dell'automezzo.
Auto dei coniugi
Cass. Pen. 3 luglio 2009, n. 32968
Comunione
Separazione dei beni
Auto
moglie
marito
NO
confisca
confisca
confisca
Auto marito
Moglie
Marito
Auto moglie
confisca
1/2
confisca
Enrico Al Mureden
Esercizio inconsapevole della
autonomia e strumenti legali
• La prospettiva dei prenuptial agreements
statunitensi
Nei sistemi di common law
mancano regole di attribuzione comune dei beni
in costanza di matrimonio…
Al momento del divorzio il giudice
mira a realizzare una equa allocazione delle risorse
… e divide i beni dei coniugi…
a prescindere dalla loro intestazione formale …
e considerando una serie di criteri non gerarchicamente ordinati
Preferibilmente si tende a “chiudere”
il problema del mantenimento
con un trasferimento una tantum (clean break)
80
Cass. 23 maggio 2011, n. 11319
• L'art. 162 c.c. condiziona l'opponibilità ai terzi delle
convenzioni matrimoniali all'annotazione del relativo
atto a margine dell'atto di matrimonio, laddove la
trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per
effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma dell'art.
2647 c.c., è degradata a mera pubblicità notizia,
inidonea ad assicurare le inopponibilità. Correttamente,
pertanto, il giudice del merito rigetta l'opposizione
all'esecuzione fondata sulla scelta del regime
patrimoniale della separazione dei beni, ove accerti
che la relativa convenzione matrimoniale non era
annotata a margine dell'atto di matrimonio all'epoca
dei disposto pignoramento
Clean break – Equitable distribution system
Coniuge debole
Coniuge forte
Equitable distribution
2 Ragionevoli Bisogni
Equitable distribution
1 Sahring principle
Equitable distribution
2 Ragionevoli Bisogni
Beni personali
100.000
euro
Beni acquistati in costanza
di matrimonio
250.000 euro
Redditi
3000euro
100.000
euro
250.000 euro
Redditi
3000 euro
Clean break – Equitable distribution system
Coniuge debole
H. Mills
Coniuge forte
P. McCartney
Equitable distribution
Beni personali
400 milioni di sterline
25 milioni
di sterline
Periodical payment –
Equitable distribution
Redditi
Redditi
L’autonomia può incidere sulla
divisione delle risorse…
• La autonomia dei privati può limitare gli effetti
dell’equitable distribution system mediante gli
agreements…
La cui funzione è di
limitare la discrezionalità
del giudice;
funzione analoga
al regime patrimoniale
proteggere la
parte forte
dalle pretese
di quella
debole
Oggetto
si può disporre…
Divisione del patrimonio
Mantenimento del coniuge debole
Ma non
al punto da eliminare
il mantenimento
Mantenimento dei figli
affidamento
Profili attinenti
la vita personale
Presupposti per accedere al
divorzio (grounds of divorce)
85
Controllo successivo
safeguards
Fase precedente
forma scritta
((a)(1))
UPPA
(fair and
reasonable
disclosure).
Tactics to
obtain consent
sottoscrizione
6-30 gg prima
((7.04 (3)(a))
ALI
parere
legale
((7.04
(3)(b))
ALI
Conclusione dell’accordo
controllo
sull’equità
dell’accordo
al momento
della conclusione
Esecuzione
Nascita o adozione di
un figlio
(section 7.05)
unconscionability
((a)(2))
UPAA
Trascorrere di
un certo
numero di anni
(section 7.05)
Mantenimento
al di sotto del
tenore di vita
ES. New Jersey,
Significativo
e imprevedibile
cambiamento
delle circostanze
86
(section 7.05).
Enrico Al Mureden