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Prof. Avv. Enrico Al Mureden Associato di Diritto privato Università di Bologna [email protected] Il regime patrimoniale della famiglia Crisi coniugale e riflessi economici tra scelte “inconsapevoli” e conseguenze “inattese “ AIAF Milano, 4 ottobre 2011 Beni in comunione immediata Art. 177 a) d) Gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio Le aziende gestite da entrambi i coniugio e costituite dopo il matrimonio Proventi dell’attività separata Art. 177 c) Beni acquistati per donazione o successione Art. 179 b) Beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali Art. 179 f) Sono personali, ma si dividono a metà quando la comunione si scioglie (comunione de residuo) Frutti dei beni propri di ciascuno Art. 177 b) Beni acquistati prima del matrimonio Art. 179 a) Beni destinati all’esercizio della professione Art. 179 d) Sono beni comuni anche se acquistati con il denaro di uno solo (comunione immediata) Beni strettamente Personali Art. 179 c) Beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno Art. 179 e) Enrico Al Mureden Sono e restano beni personali sempre. Sono solo miei posso farne ciò che credo Usucapione Cass. 2983/1991;14347/2000; 20296/2008 Il bene acquistato per usucapione cade in comunione a condizione che l’usucapione si compia in costanza di matrimonio il bene cade in comunione se il regime sussiste nel momento in cui si compie l’acquisto, indipendentemente dal fatto che il possesso sia stato esercitato da un solo coniuge Cass., 23 luglio 2008, n. 20296 • Gli acquisti di beni immobili per usucapione, maturati a favore di uno dei coniugi in regime di comunione legale, si estendono "ope legis" anche all’altro coniuge, secondo quanto previsto dall’art. 177 c.c., che contemplando, in via generale, tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione di quelli relativi ai beni personali, non distingue tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo; pertanto, non rientrando tale ipotesi in alcune delle eccezioni relative ai "beni personali", indicate dall’art. 179 c.c., il cui elenco è da ritenersi tassativo, non vi è alcuna ragione per escludere dalla comunione in questione gli acquisti a titolo originario, come quelli operati in virtù di usucapione, a nulla rilevando che gli stessi si siano verificati senza alcun apporto, economico o personale, dell'altro coniuge. Cassazione civile sez. III Data: 01 ottobre 2009 Numero: n. 21078 • In vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, gli acquisti di beni immobili per usucapione, effettuati da uno solo dei coniugi durante il matrimonio, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo llart. 177, comma 1, lett. a) c.c. tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Accessione Cass. S.U., 27 gennaio 1996 , n. 651 • Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata durante il matrimonio da entrambi i coniugi, sul suolo di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi, appartiene esclusivamente a quest'ultimo in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e pertanto non costituisce oggetto della comunione legale, ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. b) c.c.. In siffatta ipotesi, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale (nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione), ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione. Cass. 20508/2010 • Alla moglie divorziata non spetta metà dell'immobile costruito dall'ex marito sul terreno di proprietà di quest'ultimo. L'edificio, infatti, appartiene solo al titolare del fondo, nonostante sia stato realizzato in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, applicandosi nella specie il principio dell'accessione. Il coniuge non proprietario può unicamente recuperare le spese, provando il suo apporto economico. Donazione indiretta • Nella ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso, e non già del danaro impiegato per il suo acquisto….. • Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, è ricompreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b), c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio - mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per spirito di liberalità. • Cass. 15778/2000 Cass. 15778/ 2000 È sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio (mezzo) e l’arricchimento (fine) casa Marito figura come acquirente Padre paga il mutuo Donazione indiretta – bene personale Esclusione del coacquisto • Il consenso dato dal coniuge all'acquisto esclusivo di beni immobili e mobili registrati da parte dell'altro coniuge, purché manifestato nello stesso atto, impedisce la caduta del bene nella comunione legale, anche fuori delle ipotesi previste dalle lett. c) d) e f) dell'art. 179 c.c. Cassazione civile , sez. I, 02 giugno 1989 , n. 2688 Esclusione del coacquisto • Affinché un bene immobile, acquistato in costanza di matrimonio da una persona coniugata in regime di comunione legale, non cada in comunione, non è sufficiente che l'acquirente dichiari di effettuare l'acquisto con denaro o beni propri, ma è necessario che l'altro coniuge partecipi all'atto e dia il proprio assenso all'esclusione del bene acquistato dalla comunione. L'ipotesi di cui all'art. 179, comma 2, c.c. configura una fattispecie complessa, in cui concorrono, ad un tempo, il ricorso dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere e), d) e f) del comma 1, la dichiarazione resa dal coniuge "acquirente esclusivo" e la partecipazione all'atto dell'altro coniuge. Tale partecipazione vale come "adesione" alla dichiarazione espressa dell'acquirente e ha natura ricognitiva del ricorso dei presupposti oggettivi.Cassazione civile , sez. I, 24 settembre 2004 , n. 19250 Cassazione civile sez. un. Data: 28 ottobre 2009 Numero: n. 22755 • Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c, d ed f, c.c., con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi. • …L'intervento del coniuge non acquirente nell'atto di acquisto di beni immobili o mobili registrati - condizione necessaria ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c. per impedire la caduta in comunione legale del bene acquistato - non preclude allo stesso di proporre domanda di accertamento della comunione legale sul bene acquistato come personale dall'altro coniuge. Se infatti l'intervento del coniuge non acquirente assunse il significato di riconoscimento dei presupposti di fatto dell'esclusione (lett. c), d) ed f) dell'art. 179, comma 1, c.c.), detta azione presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti dell'art. 2732 c.c. Se invece lo stesso intervento assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati. Salvi gli effetti della trascrizione della domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede. Cass., 14 giugno 2010, n. 14226 • Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell'atto dall'altro coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall'acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione di quest'ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell'intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732 c.c., e nel secondo la verifica dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato Esclusione del coacquisto Cass. SU 22775/09; Cass. 14226/2010 Dichiarazione necessaria NON SUFFICIENTE Dich coniuge non acquirente Dich coniuge Necessaria Dich coniuge non acquirente NON SUFFICIENTE … ricognitiva Necessaria DICH DI SCIENZA presupposti oggettivi e sufficiente DOCUMENTAZIONE EFFETTIVA SUSSISTENZA Ricognitiva…. Cass. 19250/2004 DICH DIDIVOLONTA’ CAUSE ESCLUSIONE 2688/1989 ART. Cass. 179 COMMA 1, C) D) F) Cass. 19250/2004 ESISTENZA PRESUPPOSTI C) D) F) (EFFITIVA SUSSISTENZA) DESTINAZIONE DEL BENE (EFFETTIVA DESTINAZIONE) Enrico Aldella Mureden Salvi gli effetti della trascrizione domanda, il sopravvenuto accertamento della comunione legale non è opponibile al terzo acquirente di buona fede Cass., 2 febbraio 2009, n. 2569 • La quota di partecipazione ad una società di persone non attribuisce al partecipante una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, ma va ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dagli art. 810 e 812, comma ult., c.c. Deriva da quanto precede, pertanto, che la iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti - ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio - rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a, c.c. costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi e con beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c. • (Cassa App. Bologna 15 aprile 2004). Cass. SU, 22 aprile 2010, n. 9523 • L'acquisto, da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale , di un bene successivamente oggetto di una azione di riscatto da parte di un terzo, deve ritenersi "ipso iure" esteso, con efficacia "ex tunc", anche all'altro coniuge, con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla cosa, dal carattere unitario ed inscindibile, sulla quale andrà, per l'effetto, ad incidere l'esercizio del riscatto, così che la relativa domanda giudiziale non potrà dirsi legittimamente proposta se non nei confronti di entrambi i coniugi, secondo i principi propri del litisconsorzio necessario, senza che a tanto osti la natura meramente dichiarativa dell'azione di riscatto, astrattamente non incompatibile con l'istituto di cui all'art. 102 c.p.c., implicando il rapporto dedotto in giudizio una situazione sostanziale di tipo plurisoggettivo tanto sul piano genetico quanto su quello funzionale, il cui accertamento, la cui modificazione e la cui estinzione non possono operare che nei confronti di tutti i soggetti che ne partecipano. Cass., SU, 24 agosto 2007, n. 17952 Nell'azione prevista dall'art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per l'adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l'affermazione di questo principio, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.). Preliminare Inadempimento Riscatto Enrico Al Mureden Rottura del matrimonio Determinazione del momento in cui si scioglie il regime di comunione Possibile ricostituzione del regime di comunione Possibilità di domandare la divisione Scioglimento della comunione Invalidità Scioglimento al momento della dichiarazione Separazione Passaggio in giudic. /omologaz. Cass. n. 11036/ 1999 Divorzio Annotazione della sentenza art. 10 l. div. Riconciliazione Cass. 18619/2003, Scioglimento • Lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191 c.c., mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo. Cass. n. 11036/ 1999 SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE (ART. 191 C.C.) Cass. 26 febbraio 2010, n. 4757 • Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o l'omologazione di quella consensuale), che rappresenta il fatto costitutivo del diritto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale dei beni, non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di scioglimento della comunione legale e di divisione dei beni, ma condizione dell'azione. Conseguentemente, la domanda è proponibile nelle more del giudizio di separazione personale, essendo sufficiente che la suddetta condizione sussista al momento della pronuncia Riconciliazione • A seguito della riconciliazione si ripristina automaticamente il regime di comunione legale. • Tuttavia, in difetto di alcuna segnalazione esterna di quell’evento, detto ripristino non è opponibile ai terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso dal coniuge che risultava unico ed esclusivo titolare dell’immobile alienato (sistema di annotazione specificamente predisposto per la riconciliazione dei coniugi agli artt. 63 e 69 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396) • Cass., 12 novembre 1998, n. 11418; Cass., 5 dicembre 2003, n. 18619, in Fam. e dir., 2004, p. 253, con nota di Sesta, Riconciliazione, ripristino automatico della comunione legale e opponibilità ai terzi di buona fede. Comunione de residuo Il titolare di redditi o proventi in comunione de residuo deve dimostrare che questi sono stati spesi per soddisfare bisogni della famiglia Cass. 8865/ 1996; Cass. 14897/2000… in senso contrario …. Comunione de residuo Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi, ed in particolare con riferimento al regime della comunione legale, l'art. 177 lett. c) del codice civile esclude da questa i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi se tali proventi siano stati consumati, anche per fini esclusivamente personali, in epoca precedente allo scioglimento del regime legale.Cass. 2597/ 2006 Cass., 21 ottobre 2010, n. 21648 • Disatteso ormai il principio per cui costituivano oggetto della comunione "de residuo" non solo i proventi esistenti al momento dello scioglimento della comunione , ma anche quelli per i quali l'utilizzatore non riusciva a provare che fossero stati consumati per il soddisfacimento delle esigenze familiari, va affermato il principio per cui sono esclusi dalla comunione legale tra coniugi i proventi delle attività separate svolte da ciascuno dei coniugi e consumati in epoca precedente allo scioglimento della comunione . Patrimoni dei coniugi Separazione dei beni Presunzione di comproprietà Art. 219 c.c. Comunione Comunione immediata Somme depositate in banca Separazione Comunione Conto individuale Conto individuale Conto cointestato Conto cointestato Comunione de residuo Beni personali Restituzioni e rimborsi ex art. 192 c.c. Conto personale Conto cointestato Denaro personale 219 1298 REDDITI SOLO MARITO VERSAMENTI PERIODICI CONIUGE CASALINGO TRIB. ROMA 1 FEBBRAIO 2006 TRIB. VERONA 1994 ESTENSIONE A DEPOSITO TITOLI SU CONTO COINTESTATO CASS 4327/99 Conto personale Denaro personale Conto personale Prima del matrimonio 179 a) … poi 179 f Successione 179 b) … poi 179 f Donazione Indiretta 179 b) Cass. 15778/2000 Ricavato bene personale 179 f) Cass. 1197/06 Redditi –risparmi 177 c) App. Roma 2.10.09 n. 17880 Pres ass de deresiduo Cass. 4959/03; Cass. 8002/2004 179 lett b) e f) Conto cointestato Prima del matrimonio 179 a) … poi 179 f Conto personale conto prematrimoniale Prima del matrimonio 179 a) … poi 179 f Successione 179 b) … poi 179 f Successione 179 b) … poi 179 f Donazione Indiretta 179 b) Cass. 15778/2000 Donazione Indiretta 179 b) Cass. 15778/2000 Ricavato bene personale 179 f) Cass. 1197/06 Redditi –risparmi 177 c) App. Roma 2.10.09 n. 17880 Pres ass de deresiduo Cass. 4959/03; Cass. 8002/2004 177 a) Ricavato bene personale 179 f) Cass. 1197/06 Redditi –risparmi 177 c) App. Roma 2.10.09 n. 17880 Pres ass de deresiduo Cass. 4959/03; Cass. 8002/2004 179 lett b) e f) Asimmetrie nella destinazione Prima del matrimonio 179 a) Risparmi Comunione de residuo Investimento 177 a) Denaro “personale” Successione 179 b) Donazione Indiretta 179 b) Cass. 15778/2000 Ricavato bene personale 179 f) Cass. 1197/06 179 lett b) e f) Enrico Al Mureden Risorse divisione Accordi traslativi Bisogni della famiglia divisa ridistribuzione Rimborsi Mantenimento figli minori Art. 155 c.c. .. e maggiorenni Art. 155 quinquies c.c. Separazione Assegno di mantenimento Art. 156 c.c. Successione del coniuge separato 548 c.c. Coniuge separato TFR Lacuna Assegnazione casa familiare Art. 155 quater c.c. VALORE ECONOMICO “CONGELAMENTO” DIVORZIO Assegno di divorzio Art. 5 l. div. Percentuale TFR Art. 12 bis l. div. Pensione di reversibilità Art. 9 l. div. art. 9 bis l. div. Assegno periodico a carico dell’eredità Una adeguata “valutazione di convenienza” non può prescindere da una analitica disamina delle posizioni garantite dalla legge a ciascuno (BARGAIN IN THE SHADOW OF LAW) PARTE FORTE Beni personali scarsamente utilizzati Es seconda casa Casa familiare “CONGELATA” PARTI DEBOLI Esclusione del bene dall’asse ereditario Esclusione concorso con nuovo coniuge nuovi fratelli Assicurazione del tenore di vita matrimoniale CAPITALIZZAZIONE MANTENIMENTO Eliminazione rischio abbassamento dopo formazione seconda famiglia onerato Conseguimento casa familiare Assicurazione permanenza CONIUGE anche dopo uscita dei figli Perdita Tfr Pensione Ma assicurazione TV COMPARTECIPAZIONE AD INCREMENTI SOPRAVVENUTI FIGLI CONIUGE Trasferimenti immobiliari Figli Coniuge Sep. div. La natura assistenziale dell’assegno divorzile nullo qualsiasi patto volto a rincuicarvi anticipatamente , anche la definizione una tantum della separazione consensuale non preclude al coniuge debole la possibilità di domandare ed ottenere un assegno divorzile. Cass., sez. I, 21-02-2008, n. 4424 Sep. div. Non è mai esclusa la possibilità del mantenimento Cass. 2747/11 TV marito elevatissimo Lui neurochirurgo Lei benestante Matrimonio 1971-2011 Assegno 3000 euro Cass. 2747/10 TV marito elevatissimo 72 anni Assegno 5000 euro Cass. 593/08 45 anni Matrimonio lungo Dedizione alla famiglia Matrimonio di lunga durata Cass. 3276/10 Matrimonio lungo Dedizione alla famiglia . Cass. 432/02 Matrimonio lungo Dedizione alla famiglia età Cass. 21097/07 Genitore prevalente Limitata cap lavorativa Coniuge giovane genitore prevalente Cass. 23906/09 Giovane Matr 3 anni Assegno div. Cass. 2721/09 Giovane Matr. 1 settimana Assegno div. Matrimonio breve Assenza di figli TFR percepito in data anteriore giudizio di Tfr al se… divorzio ovvero in pendenzamaturato del precedente prima della sentenza di divorzio …dopo la giudizio di separazione. della domanda di divorzio (C. cost. .... non è configurabile il diritto proposizione alla percentuale 46372002; Cass. dell’indennità di fine rapporto in capo al 19427/2003; Cass. 2010, n. coniuge titolare dell’assegno di 25520). mantenimento..... Il problema del t.f.r. Cass. 5553/ 1999; Trib. Catania, 30 ottobre 1999; Tribunale Ivrea, 6 maggio 2010, n. 266 matrimonio separazione divorzio Cass., n. 19046/2005 tfr SE IL tfr tfr VIENE PERCEPITO IN PENDENZA DI GIUDIZIO DI SEPARAZIONE tfr …..TALE MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE PATRIMONIALE PUO’ incidere solo sulla situazione economica del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno ovvero legittimare una modifica delle condizioni di separazione. (INCREMENTO DI REDDITO) Pensione di reversibilità Cass. n. 13899/ 2010 Esclusione in caso di assegno liquidato una tantum (Cass. 10458/02)… pensione di reversibilità presuppone titolare di un assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 l. 898/70. Cass. 20999/2010, n. 13108 Accordo stragiudiziale Art. l.n. 263/05 Non sufficiente Condizioni per ottenere l'assegno di divorzio e, neppure, la percezione, in concreto, del mantenimento, La liquidazione una tantum mediante ma occorre che l'assegno sia stato Cass. 28 maggio 2010, n. 13108 attribuito con provvedimento giurisdizionale. attribuzione di diritto di usufrutto consente alprovvedimenti coniuge debole di mantenere al tempo stesso Nel novero dei Accordo usufrutto sulla casa coniugale giurisdizionali idonei ad attribuire un "assegno di divorzio“ a titolo di corresponsione dell’assegno divorzile non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti in unica soluzione (art. 5, comma 8, l. div.) • diritto alla permanenza nella casa previsti dall'art. 4 n. 8 l. sul divorzio •….E/O rendita a L’accordo che prevede una prestazione periodica tempo indeterminato stabilita convenzionalmente integra gli estremi della “titolarità dell’assegno” necessari ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità •e mantenimento della pensione di reversibilità Cass. 367/2011 • • • • • Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli il criterio di riferimento è dettato dall'art. 148, primo comma, cod. civ., secondo il quale i coniugi devono adempiere l'obbligazione "in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo". Pertanto, nel caso di divorzio, nella determinazione dell'assegno, non è indifferente il variare delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, poiché a queste esso va direttamente ragguagliato, così da assicurare ai figli lo stesso tenore di vita che avrebbero goduto se la • disgregazione del nucleo familiare non si verificata. Enrico Al Mureden © Enrico Al Mureden fosse INCREMENTI DI REDDITO MANTENIMENTO DEI FIGLI Figli maggiorenni Art. 155 quinquies c.c. Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto figli maggiorenni portatori di handicap grave art. 3, c 3, l.n. 104/ 1992, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori Estensione e limiti del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne Perdita lavoro Cass. 23590/10 Lavoro precario Cass. 18/2011 Studi Matrimonio post-universitari Cass.1830/2011 Cass. 3673/2006 Coniuge che percepisce l’assegno Assegno Abbassamento del t.v. coniugale? Riduzione assegno Cass. 15065/2000 Diritto del figlio a mantenere un t.v. corrispondente a quello goduto in costanza di matrimonio La nuova famiglia del genitore è una scelta e non una necessità perciò lascia inalterata la consistenza degli obblighi nei confronti dei figli del primo matrimonio Coniuge che eroga l’assegno Nuovo coniuge Nuovi figli Cass. 21919/2006; Cass. 18367/2006; Cass. 24.1.2008 n. 1595 Temperamento dei diritti della prima famiglia Evitare un trattamento deteriore della seconda ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE ART. 155-QUARTER C.C. Presenza figli minori o non autosufficienti … Debolezza economica del coniuge (comproprietario) Cassazione abitazione stabile Convivenza more uxorio Nuove nozze ….della coppia Cass. 20688/07 Cass. 6979/2007 Cass. 26574/07 (comproprietà) Cass. 10994/07 (figlio autosuff.) C. cost. 308/ 2008 ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE ART. 155-QUARTER C.C. “Congelamento” Diminuzione valore Rilevante anche ai fini della divisione Moderazione assegno divorzile Cass. 11297/95 Riespansione in caso di perdita Cass. 10222/10 Cass. 9310/2009 DETRAZIONE Cass. 11630/2001 COMPUTO Valutazioni convenienza IMPIEGO CONTROVALORE CASA FAMILIARE (ANCHE IN COMUNIONE) “VANTAGGIO EREDITARIO” ASSICURAZIONE DEL TENORE DI VITA LIMITATA PROSPETTIVA TEMPORALE DEL MANTEINMENTO E DELL’ASSEGNAZIONE Cass., sez. I, 15-05-1997, n. 4306. Sono pienamente valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento; Enrico Al Mureden © Enrico Al Mureden © 47 • Cass., sez. I, 15-05-1997, n. 4306. • …un simile accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c…. • …senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Enrico Al Mureden © 48 Cass., sez. I, 15-11-2000, n. 14791. Sono validi gli accordi tra coniugi, occasionati dalla volontà di separarsi, nei quali si riconosca ad uno di essi o ad entrambi la proprietà esclusiva di un singolo bene, o con i quali si operi il trasferimento di un bene a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento, anche nel caso in cui il bene oggetto dell’accordo ricada nel regime di comunione legale. Enrico Al Mureden © Enrico Al Mureden © 49 Cass., sez. I, 05-09-2003, n. 12939. Accordi traslativi e divorzio su domanda congiunta L’accordo con il quale le parti, nel giudizio di divorzio, convengono la corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, mediante trasferimento in favore del coniuge beneficiario del diritto di proprietà su di un immobile, configura un negozio di natura transattiva ed aleatoria, la cui efficacia è subordinata all’approvazione da parte del tribunale … … con la conseguenza che… Enrico Al Mureden © Enrico Al Mureden © 50 Cass., sez. I, 05-09-2003, n. 12939. Accordi traslativi e divorzio su domanda congiunta ....passata in giudicato la sentenza di divorzio, le vicende che possono influire sulla disciplina, dell’assegno periodico di divorzio non incidono su detto negozio, cosicché il diritto di proprietà oggetto di cessione resta acquisito definitivamente al patrimonio dell’ex coniuge beneficiario dell’alienazione e, pertanto, in caso di decesso di quest’ultimo, il diritto si trasferisce agli eredi Enrico Al Mureden © 51 Causa dei TRASFERIMENTI contentuti negli accordi di separazione ((Cass., 7470/1992) …secondo l’orientamento dominante gli accordi di separazione costituiscono negozi atipici che perseguono un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento (art. 1322 c.c.). Essi possono trovare la loro giustificazione Liberalità ex art. 809 c.c.? in una causa «familiare» atipica. Collazione ? Azione di riduzione? Esclusione TRASFERIMENTI IMMOBILIARI INTERFERENZE CON LE REGOLE SUCCESSORIE SECONDA MOGLIE SECONDO FIGLIO Art. 536 ss (s.n.); 566; 568 (s.l.) C. cost. 184/1990- fratelli naturali s.l. dopo 6 grado (565 c.c.) Art. 570 c.c. No discend e ascend. fratelli unilaterali metà (coniuge concorso art. 582 c.c.) TUTELA “CONVENZIONALE” DELLA “PRIMA FAMIGLIA”? Art. 536 ss s.n. Artt. 566 568 s.l. Legame indissolubile tra genitori e figli Casa in comunione Al momento della morte il marito ha: Una casa comprata dopo le nozze che vale 1 milione di euro Un conto in banca in cui sono depositati 100.000 euro Una casa ricevuta per successione dai genitori Somme in conto corrente Gli eredi sono: la moglie e due figli Se il regime patrimoniale è quello della comunione Divisione La comunione si scioglie e la moglie ha diritto alla metà del valore della casa comprata dopo le nozze e la metà dei 100.000 euro depositati sul conto del marito. Quel che resta nel patrimonio del marito defunto è: metà del valore della casa; 50.000 euro nel conto corrente; casa ricevuta per successione dai genitori Successione Su questo asse ereditario concorrono la moglie e i due figli Enrico Al Mureden Casa personale Casa 1 Al momento della morte il marito ha: Una casa comprata dopo le nozze che vale 1 milione di euro Un conto in banca in cui sono depositati 100.000 euro Una casa ricevuta per successione dai genitori Somme in conto corrente Gli eredi sono: la moglie e due figli Se il regime patrimoniale è quello della separazione Non c’è nulla da dividere tra i coniugi . Quel che resta nel patrimonio del marito defunto è: La casa comparata dopo le nozze; 100.000 euro nel conto corrente; la casa ricevuta per successione dai genitori Successione Su questo asse ereditario concorrono la moglie e i due figli Enrico Al Mureden Casa 2 Il trasferimento immobiliare a favore di figli maggiorenni può creare “incertezze” Valore immobile squilibrio Limitata prospettiva di mantenimento Convergenze interessi prima famiglia Lesione diritti dei creditori Azione revocatoria Lesione diritti seconda famiglia Collazione Azione di riduzione TENORE DI VITA NELLA PROSPETTIVA EMPIRICA E IN QUELLA DEI METODI DI CALCOLO I criteri per determinare la proporzionalità sono sufficientemente indicativi? Il riferimento al tenore di vita coniugale è appropriato? Chicos Metodi di calcolo MoCAM È opportuno ricercare strumenti capaci di misurare le risorse ed i bisogni della famiglia? “Metodo Palermitano” Marito Dir abitaz/usufrutto a favore di moglie già assegnataria Cass. 8516/06 (accordo post omologazione) Trasferimento nuda proprietà ai figli Cass. 12045/2010 Costituzione fondo patrimoniale Cass. 15603/2005 Creditori Azione revocatoria Moglie Figli Cass. 8516/ 2006 • L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli artt. 67 e 69 legge fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. ….. Cass. 8516/ 2006 • ……Tale conclusione si impone "a fortiori" allorché il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore non facciano parte delle originarie condizioni della separazione consensuale omologata, ma formino invece oggetto di un accordo modificativo intervenuto successivamente fra i coniugi, del quale esauriscano i contenuti. (Nella specie, con l'accordo impugnato, il coniuge poi fallito assegnatario della casa coniugale alla stregua delle condizioni della separazione consensuale omologata -, a modifica di tali condizioni, aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla predetta casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito a titolo di contributo alle spese per il reperimento di altro alloggio da parte del coniuge beneficiario). • (Rigetta, App. Taranto, 4 Luglio 2002) Cass. 12045/2010 • • • • • • Assegnazione casa familiare Successivo accordo (notaio) con Donazione di nuda proprietà ai figli Usufrutto alla moglie Revocatoria – ammissibilità Cass. 15603/ 2005 • La costituzione del fondo patrimoniale, ossia la destinazione di alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, riducendo di conseguenza la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, è soggetta ad azione revocatoria, se pregiudizievole alle ragioni del creditore. Tribunale Prato, 24 febbraio 2009 È revocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 ss. c.c., il fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi su quote di immobili in comproprietà e stipulato in data posteriore all'emissione ed alla notifica ad un coniuge, unico debitore, di decreto monitorio per debiti: a determinare l'"eventus damni" è sufficiente la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, tale, però, da causare al creditore una maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo del credito; sul piano soggettivo, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (c.d. "consilium fraudis") può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (nella specie, l'esistenza del vincolo coniugale costituiva agevole presunzione di conoscenza della pretesa del creditore anche da parte del coniuge della debitrice, dato il protrarsi della vicenda recuperatoria del credito ed i numerosi atti processuali intercorsi). APPLICAZIONE REGOLE CONTRATTO RILEVANZA SOPRAVVENIENZE VIZI PRESENTI AL MOMENTO DELL’ATTO Separazione consensuale – natura negoziale dell’accordo Cass. 17607/ 2003; Cass. 10932/2008 “ruolo primario della volontà concorde dei coniugi ” “L’omologazione agisce come mera condizione di efficacia” Non fornisce certezza assoluta circa la validità e genuinità della volontà manifestata Applicabilità delle Vizi del consenso- rilevanza norme sul contratto Limite Cass., 17902/ 2004 della compatibilità Cass. 10932/2008 Cass., 7450/2008 Giudizio ordinario Non reclamo ex art. 739 c.p.c. 111 Cost. Simulazione dell’accordo Impugnazione per simulazione Inammissibilità Cass., 17607/2003 Improponibilità della domanda di divorzio separazione consensuale simulata per motivi fiscali Inammissibilità CASS. 11488/2008 SEPARAZIONE CONSENSUALE- MODIFICA DELLE CONDIZIONISOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI – NECESSITÀ - ALLEGAZIONE FATTI PRECEDENTI IGNORATI- IRRILEVANZA . ACCORDO DI SEPRAZIONE REDDITI MOGLIE ALLEGAZIONE FATTI PRECEDENTI IGNORATIIRRILEVANZA SEPARAZIONE CONSENSUALEMODIFICA DELLE CONDIZIONISOPRAVVENIENZA DI GIUSTIFICATI MOTIVI NECESSITÀ Presupposizione Cass. 2297/09 Accordo traslativo non omologato “in vista” della separazione consensuale Mancanza di un elemento presupposto come fondamentale ? Mancata realizzazione della separazione consensuale Separazione giudiziale Presupposizione: presupposto inespresso comune venuto meno per cause indipendenti dalla volontà delle parti Ciò però non esclude che ove la presupposizione ricorra sia possibile invocarla Enrico Al Mureden Autonomia ESERCIZIO INCONSAPEVOLE? Prima del matrimonio Scelta della forma matrimoniale Scelta del regime patrimoniale Artt. 160-161 Nel matrimonio Accordi di indirizzo Art. 144 Nella crisi Accordi di separazione Divorzio su domanda congiunta Accordi non omologati In genere i coniugi scelgono tra… Modificare il regime di comunione Comunione legale Separazione dei beni Comunione convenzionale. I coniugi possono rendere più o meno ampio l’oggetto della comunione. Integrare il regime di comunione o il regime di separazione con il fondo patrimoniale Comunione legale e… Fondo patrimoniale Separazione e… Fondo patrimoniale “Rimpiazzare” il regime di comunione o di separazione con … Regimi patrimoniali stranieri Enrico Al Mureden Regimi atipici Responsabilità patrimoniale Artt. 186-190 c.c. Se acquisto un quadro e non ho denaro per pagare il creditore quest’ultimo può aggredire i miei beni e, in seguito, quelli comuni? Sì se acquisto dei mobili per arredare la casa familiare … e non ho denaro per pagarli il creditore può aggredire i beni comuni e in seguito i miei beni personali ? Sì Le responsabilità personali Le responsabilità per debiti comuni Incidono sui beni personali incidono sui beni comuni Enrico Al Mureden ma possono propagarsi ma possono propagarsi sui beni comuni sui beni personali Il mobiliere che ha venduto alla coppia i mobili per la casa può “rifarsi” Ad esempio… 1 2 1 Sull’auto comune 2) In caso non sia soddisfatto 2) In caso non sia soddisfatto Sull’auto personale 2) In caso non sia soddisfatto 2) In caso non sia soddisfatto Su un bene personale 1 1 Il creditore del marito autotrasportatore per l’acquisto 1 di un furgone può rifarsi 2 sui suoi beni personali Enrico Al Mureden Il creditore della moglie per l’acquisto di un gioiello può rifarsi 1 2 Dei debiti comuni rispondono i beni della comunione … ma essi possono “propagarsi” ai patrimoni personali 1 2 2 Beni comuni Beni personali 2 2 1 1 Dei debiti personali rispondono i beni personali … ma essi possono “propagarsi” ai beni comuni Beni personali Enrico Al Mureden Dei debiti personali rispondono i beni personali … ma essi possono “propagarsi” ai beni comuni 3 solid propr 3 solid propr Beni comuni Beni personali 2 Beni personali 2 1 1 Incidente stradale 2054 Incidente stradale 2054 Enrico Al Mureden RC dei coniugi Comunione Separazione dei beni marito Auto moglie Co-resp del NO proprietario non confisca conducente NO Co-resp del NO Co-resp del proprietario confisca proprietario confisca non conducente non conducente Auto marito Moglie Marito Auto moglie Co-resp del proprietario non conducente Co-resp del proprietario non conducente Corte appello Bologna 27 gennaio 1986 Poiché l'acquisto, in regime di comunione legale tra coniugi , da parte del marito di un autocarro destinato all'attività commerciale di trasporto merci svolta dallo stesso fa rientrare il bene nella comunione, trattandosi di bene strumentale di un'impresa, e non già di bene destinato all'esercizio di una professione (sola ipotesi nella quale la legge esclude il regime della comunione) ed a nulla rilevando che l'esercizio dell'impresa abbia avuto inizio prima del matrimonio, dovendo l'acquisto o la permuta di un automezzo configurarsi come incremento dell'azienda preesistente a norma dell'art. 178 c.c., la moglie risponde, in solido col marito, del danno da quest'ultimo provocato alla guida dell'automezzo. Auto dei coniugi Cass. Pen. 3 luglio 2009, n. 32968 Comunione Separazione dei beni Auto moglie marito NO confisca confisca confisca Auto marito Moglie Marito Auto moglie confisca 1/2 confisca Enrico Al Mureden Esercizio inconsapevole della autonomia e strumenti legali • La prospettiva dei prenuptial agreements statunitensi Nei sistemi di common law mancano regole di attribuzione comune dei beni in costanza di matrimonio… Al momento del divorzio il giudice mira a realizzare una equa allocazione delle risorse … e divide i beni dei coniugi… a prescindere dalla loro intestazione formale … e considerando una serie di criteri non gerarchicamente ordinati Preferibilmente si tende a “chiudere” il problema del mantenimento con un trasferimento una tantum (clean break) 80 Cass. 23 maggio 2011, n. 11319 • L'art. 162 c.c. condiziona l'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali all'annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per effetto dell'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2647 c.c., è degradata a mera pubblicità notizia, inidonea ad assicurare le inopponibilità. Correttamente, pertanto, il giudice del merito rigetta l'opposizione all'esecuzione fondata sulla scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, ove accerti che la relativa convenzione matrimoniale non era annotata a margine dell'atto di matrimonio all'epoca dei disposto pignoramento Clean break – Equitable distribution system Coniuge debole Coniuge forte Equitable distribution 2 Ragionevoli Bisogni Equitable distribution 1 Sahring principle Equitable distribution 2 Ragionevoli Bisogni Beni personali 100.000 euro Beni acquistati in costanza di matrimonio 250.000 euro Redditi 3000euro 100.000 euro 250.000 euro Redditi 3000 euro Clean break – Equitable distribution system Coniuge debole H. Mills Coniuge forte P. McCartney Equitable distribution Beni personali 400 milioni di sterline 25 milioni di sterline Periodical payment – Equitable distribution Redditi Redditi L’autonomia può incidere sulla divisione delle risorse… • La autonomia dei privati può limitare gli effetti dell’equitable distribution system mediante gli agreements… La cui funzione è di limitare la discrezionalità del giudice; funzione analoga al regime patrimoniale proteggere la parte forte dalle pretese di quella debole Oggetto si può disporre… Divisione del patrimonio Mantenimento del coniuge debole Ma non al punto da eliminare il mantenimento Mantenimento dei figli affidamento Profili attinenti la vita personale Presupposti per accedere al divorzio (grounds of divorce) 85 Controllo successivo safeguards Fase precedente forma scritta ((a)(1)) UPPA (fair and reasonable disclosure). Tactics to obtain consent sottoscrizione 6-30 gg prima ((7.04 (3)(a)) ALI parere legale ((7.04 (3)(b)) ALI Conclusione dell’accordo controllo sull’equità dell’accordo al momento della conclusione Esecuzione Nascita o adozione di un figlio (section 7.05) unconscionability ((a)(2)) UPAA Trascorrere di un certo numero di anni (section 7.05) Mantenimento al di sotto del tenore di vita ES. New Jersey, Significativo e imprevedibile cambiamento delle circostanze 86 (section 7.05). Enrico Al Mureden